Art. 1 Scopo e campo d'applicazione
1 Scopo della presente ordinanza è di proteggere la popolazione e l'ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti.
2 Essa si applica:
- a.4
- alle aziende in cui i quantitativi soglia, ai sensi dell'allegato 1.1, per le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati;
- b.5
- alle aziende in cui viene eseguita un'attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell'ordinanza del 9 maggio 20126 sull'impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 3 o 4;
- c.7
- agli impianti ferroviari di cui all'allegato 1.2a;
- d.
- alle strade di grande transito ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 19838 concernente le strade di grande transito, sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo l'ordinanza del 17 aprile 19859 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o secondo i corrispondenti accordi internazionali;
- e.
- al tratto di Reno sul quale sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo il regolamento del 29 aprile 197010 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR);
- f.11
- agli impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza del 26 giugno 201912 sugli impianti di trasporto in condotta che soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.
2bis L'autorità esecutiva può eccettuare dal campo d'applicazione della presente ordinanza aziende di cui al capoverso 2 lettera b che:
- a.
- eseguono attività della classe 3 esclusivamente con organismi di cui all'allegato 1.4 che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell'ambiente; e
- b.
- in base al loro potenziale di pericoli non possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente.13
3 L'autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente:14
- a.15
- aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali;
- b.16
- aziende in cui viene eseguita un'attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell'ordinanza sull'impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 2, previa consultazione della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB);
- c.
- vie di comunicazione fuori delle aziende sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose ai sensi del capoverso 2;
- d.17
- impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.18
4 La presente ordinanza non si applica agli impianti e trasporti sottoposti alla legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione, nella misura in cui possono danneggiare la popolazione o l'ambiente a causa delle loro radiazioni.19
5 Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l'ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o gli organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell'articolo 10 LPAmb.20
4 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
8 [RU 1983 678. RU 1992 341 art. 7]. Ora: ai sensi dell'O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).
9 [RU 1985 620, 1989 2482, 1994 3006 art. 36 n. 3, 1995 4425 all. 1 n. II 11 4866, 1997 422 n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6, 1999 751 n. II, 2002 419 1183. RU 2002 4212 art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 29 nov. 2002 (RS 741.621).
10 [RU 1971 1965, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Vedi ora: l'O del 2 mar. 2010 (RS 747.224.141).
11 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 26 giu. 2019 sugli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2205).
13 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).
15 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
17 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 26 giu. 2019 sugli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2205).
18 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2783).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).