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814.012

Ordinanza
sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

(OPIR)

del 27 febbraio 1991 (Stato 8 marzo 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 4 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
visto l'articolo 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla
protezione delle acque,3

ordina:

1 RS 814.01

2 RS 814.20

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

1 Scopo della presente ordinanza è di proteggere la popolazione e l'ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti.

2 Essa si applica:

a.4
alle aziende in cui i quantitativi soglia, ai sensi dell'allegato 1.1, per le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati;
b.5
alle aziende in cui viene eseguita un'attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell'ordinanza del 9 maggio 20126 sull'impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 3 o 4;
c.7
agli impianti ferroviari di cui all'allegato 1.2a;
d.
alle strade di grande transito ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 19838 concernente le strade di grande transito, sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo l'ordinanza del 17 aprile 19859 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o secondo i corrispondenti accordi internazionali;
e.
al tratto di Reno sul quale sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo il regolamento del 29 aprile 197010 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR);
f.11
agli impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza del 26 giugno 201912 sugli impianti di trasporto in condotta che soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.

2bis L'autorità esecutiva può eccettuare dal campo d'applicazione della presente ordinanza aziende di cui al capoverso 2 lettera b che:

a.
eseguono attività della classe 3 esclusivamente con organismi di cui all'allegato 1.4 che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell'ambiente; e
b.
in base al loro potenziale di pericoli non possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente.13

3 L'autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente:14

a.15
aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali;
b.16
aziende in cui viene eseguita un'attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell'ordinanza sull'impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 2, previa consultazione della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB);
c.
vie di comunicazione fuori delle aziende sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose ai sensi del capoverso 2;
d.17
impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.18

4 La presente ordinanza non si applica agli impianti e trasporti sottoposti alla legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione, nella misura in cui possono danneggiare la popolazione o l'ambiente a causa delle loro radiazioni.19

5 Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l'ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o gli organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell'articolo 10 LPAmb.20

4 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

6 RS 814.912

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

8 [RU 1983 678. RU 1992 341 art. 7]. Ora: ai sensi dell'O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).

9 [RU 1985 620, 1989 2482, 1994 3006 art. 36 n. 3, 1995 4425 all. 1 n. II 11 4866, 1997 422 n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6, 1999 751 n. II, 2002 419 1183. RU 2002 4212 art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 29 nov. 2002 (RS 741.621).

10 [RU 1971 1965, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Vedi ora: l'O del 2 mar. 2010 (RS 747.224.141).

11 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 26 giu. 2019 sugli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2205).

12 RS 746.11

13 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

15 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

17 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 26 giu. 2019 sugli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2205).

18 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2783).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 2 Definizioni

1 Un'azienda comprende gli impianti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 7 LPAmb uniti da stretto nesso spaziale-funzionale (area dell'azienda).

2 ...21

3 Per potenziale di pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i preparati, i rifiuti speciali, gli organismi o le merci pericolose possono causare.22

4 Per incidente rilevante si intende un evento straordinario in un'azienda, su una via di comunicazione o lungo un impianto di trasporto in condotta, che causi effetti notevoli:23

a.
fuori dell'area dell'azienda;
b.
sulla o fuori della via di comunicazione;
c.24
fuori dell'impianto di trasporto in condotta.

5 Il rischio è determinato dall'entità dei danni che un incidente rilevante può provocare alla popolazione o all'ambiente e dalla probabilità che tale incidente capiti.

21 Abrogato dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

24 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Sezione 2: Principi per la prevenzione

Art. 3 Misure di sicurezza25

1 Per ridurre i rischi, il detentore di un'azienda, di una via di comunicazione o di un impianto di trasporto in condotta deve prendere tutte le misure disponibili secondo lo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, completandole in base alla sua esperienza, e sopportabili sotto il profilo economico. Fanno parte di tali misure quelle che diminuiscono il potenziale dei pericoli, quelle che prevengono gli incidenti rilevanti e quelle che ne limitano gli effetti.26

2 Nella scelta delle misure occorre tener conto di tutte le cause intrinseche ed estrinseche, suscettibili di provocare un incidente rilevante, nonché degli interventi di persone non autorizzate.

3 Nella messa in opera delle misure occorre procedere secondo le indicazioni dell'allegato 2.1 e tener conto in particolare delle misure previste negli allegati 2.2-2.5.27

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 5 Rapporto del detentore

1 Il detentore di un'azienda deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

a.
la descrizione succinta dell'azienda con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
b.29
l'elenco delle quantità massime di sostanze, preparati o rifiuti speciali presenti nell'azienda che superano i quantitativi soglia ai sensi dell'allegato 1.1 nonché i quantitativi soglia utilizzabili;
c.30
la determinazione e la valutazione del rischio ai sensi degli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del 9 maggio 201231 sull'impiego confinato;
d.
le basi di eventuali contratti di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile o materiale dell'azienda;
e.
indicazioni sulle misure di sicurezza;
f.
la valutazione dell'entità di eventuali danni alla popolazione o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante.

2 Il detentore di una via di comunicazione deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

a.
la descrizione succinta della struttura edile e tecnica della via di comunicazione con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
b.
indicazioni sulla quantità e sulla struttura del traffico nonché sulla natura e frequenza degli incidenti;
c.
indicazioni sulle misure di sicurezza;
d.
la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all'ambiente.

3 Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

a.
la descrizione succinta della struttura edile e tecnica dell'impianto di trasporto in condotta con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
b.
indicazioni sul tipo, sulla composizione e sullo stato di aggregazione delle sostanze e dei preparati trasportati come pure sulla pressione di servizio autorizzata e sulla frequenza degli incidenti;
c.
indicazioni sulle misure di sicurezza;
d.
la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all'ambiente.32

4 ...33

5 L'autorità esecutiva esonera il detentore di una strada di grande transito dall'obbligo di inoltrare il breve rapporto se, in base ai dati in suo possesso, anche senza il breve rapporto può ritenere ammissibile l'ipotesi che la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni sia sufficientemente piccola.34

29 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

30 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).

31 RS 814.912

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Abrogato dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 6 Valutazione del rapporto, analisi dei rischi

1 L'autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto.

2 Essa controlla in particolare che:

a.
per l'azienda in questione, la valutazione dell'entità degli eventuali danni (art. 5 cpv. 1 lett. f) sia plausibile;
b.
per la via di comunicazione in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 2 lett. d) sia plausibile;
c.35
per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 3 lett. d) sia plausibile.

3 Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l'ipotesi che:

a.
per l'azienda in questione, si possano escludere gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante;
b.
per la via di comunicazione in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola;
c. 36
per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola.

3bis L'autorità esecutiva annota per iscritto i risultati della propria valutazione.37

4 Se l'ipotesi di cui al capoverso 3 non è ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire e inoltrarle un'analisi dei rischi conformemente all'allegato 4.38

35 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

36 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

37 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 7 Valutazione dell'analisi dei rischi

1 L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.39

2 Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è:

a.40
la necessità di proteggere la popolazione o l'ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all'interesse pubblico o privato per un'azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta;
b.
l'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Art. 8 Misure supplementari di sicurezza

1 Se il rischio non è sopportabile, l'autorità esecutiva ordina le necessarie misure supplementari. Vi rientrano, se del caso, anche limitazioni e divieti concernenti l'attività aziendale od il traffico.

2 Per le misure di competenza di un altro ente pubblico, l'autorità esecutiva presenta la relativa proposta alle autorità competenti. Se necessario, il Consiglio federale coordina l'applicazione delle misure.

Art. 8a41 Mutamento delle circostanze

1 Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha elaborato un breve rapporto ma non ha eseguito un'analisi dei rischi deve completare e inoltrare nuovamente il rapporto all'autorità esecutiva.

2 Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha eseguito un'analisi dei rischi deve:

a.
completare e inoltrare nuovamente all'autorità esecutiva l'analisi dei rischi;
b.
completare e inoltrare nuovamente all'autorità esecutiva il breve rapporto invece dell'analisi dei rischi se:
1.
si possono ormai escludere gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito a incidenti rilevanti,
2.
per le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta, la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni è sufficientemente piccola.

41 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 8b42 Controlli

1 Per verificare se il detentore adempie i suoi obblighi secondo la presente ordinanza, l'autorità esecutiva effettua sopralluoghi regolari. Annota la sua valutazione per iscritto.

2 L'autorità esecutiva stabilisce la frequenza dei controlli in funzione del potenziale di pericoli, del genere e della complessità dell'azienda, della via di comunicazione o dell'impianto di trasporto in condotta nonché dei risultati di controlli precedenti.

42 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Sezione 3: Comportamento in caso di incidente rilevante

Art. 11

1 Il detentore deve fare di tutto per far fronte all'incidente rilevante.

2 In particolare deve:

a.
combattere immediatamente l'incidente e avvisare il posto d'annuncio;
b.
circoscrivere immediatamente il luogo dell'evento e prevenire ulteriori effetti;
c.
eliminare il più presto possibile gli effetti prodottisi.

3 Entro tre mesi dall'incidente deve inviare all'autorità esecutiva un rapporto comprendente:

a.
la descrizione dello svolgimento, degli effetti e del modo in cui è stato fronteggiato l'incidente;
b.
le indicazioni sull'efficacia delle misure di sicurezza;
c.
l'analisi dell'incidente.

4 Se non è in grado di fornire il rapporto entro il termine, il detentore deve inviare all'autorità esecutiva una domanda motivata di protrazione del termine e un rapporto intermedio sullo stato delle indagini.

Sezione 3a:44 Coordinamento con attività d'incidenza territoriale45

44 Originaria Sez. 4.

45 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

Art. 11a46 ...47

1 I Cantoni tengono conto della prevenzione degli incidenti rilevanti nei piani direttori e di utilizzazione, nonché nell'ambito delle altre attività d'incidenza territoriale.48

2 Per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta l'autorità esecutiva designa il settore contiguo nel quale la realizzazione di nuovi impianti e costruzioni può portare a un notevole incremento del rischio.

3 Prima di decidere in merito alla modifica di un piano direttore o di utilizzazione nel settore di cui al capoverso 2, l'autorità competente chiede il parere dell'autorità esecutiva allo scopo di valutare il rischio.

46 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

47 Abrogata dal n. I dell'O del 21 set. 2018, con effetto dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

Sezione 4:49 Compiti dei Cantoni

49 Originario avanti art. 11a.

Art. 12 Posto d'annuncio

1 I Cantoni designano un posto d'annuncio. Quest'ultimo ha il compito di ricevere in ogni momento l'annuncio di incidenti rilevanti e di informarne immediatamente l'organizzazione di catastrofe.

2 I Cantoni provvedono inoltre affinché venga designata una centrale che trasmetta immediatamente l'annuncio dell'incidente rilevante al posto d'allarme della CENAL (PA) presso la Centrale nazionale d'allarme (CENAL).50

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Art. 1351 Informazione e allarme

1 I Cantoni informano il pubblico su:

a.
la posizione geografica delle aziende e delle vie di comunicazione;
b.
i settori contigui di cui all'articolo 11a capoverso 2.

2 I Cantoni provvedono affinché, in caso di incidente rilevante, la popolazione venga informata tempestivamente e, se del caso, allarmata, nonché riceva istruzioni su come comportarsi.

3 Inoltre essi provvedono affinché Cantoni e Stati limitrofi vengano informati tempestivamente e, se del caso, allarmati qualora l'incidente rilevante possa avere effetti seri sul territorio di questi ultimi.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 1552 Coordinamento dei controlli

Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli che sono chiamati a effettuare nelle aziende e sulle vie di comunicazione in virtù della presente ordinanza e di altri atti normativi.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 16 Informazione dell'UFAM53

1 I Cantoni informano periodicamente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), mediante una tabella sinottica, sul potenziale dei pericoli e sui rischi (catasto dei rischi) presenti sul loro territorio, nonché sulle misure adottate.54

2 A tale scopo, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni gli mettono a disposizione, su richiesta, le necessarie indicazioni.

3 Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Sezione 5: Compiti della Confederazione

Art. 17 Raccolta di dati dell'UFAM55

1 Su richiesta dell'UFAM, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni comunicano all'Ufficio medesimo le indicazioni che hanno rilevato in applicazione della presente ordinanza.

2 L'UFAM provvede all'elaborazione delle indicazioni e le mette a disposizione dei competenti uffici, nella misura necessaria all'esecuzione della presente ordinanza.

3 Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

55 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. La mod. giusta l'all. 2 n. II 17 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568), concerne soltanto il testo tedesco (RU 2022 568).

Art. 2057 Informazione

1 I competenti uffici della Confederazione informano il pubblico su:

a.
la posizione geografica delle aziende, delle vie di comunicazione e degli impianti di trasporto in condotta;
b.
i settori contigui di cui all'articolo 11a capoverso 2.

2 In caso di incidenti rilevanti che possano avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all'estero e le autorità estere interessate.

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 22 Direttive

Se necessario, l'UFAM pubblica direttive per commentare le disposizioni principali della presente ordinanza; si tratta segnatamente delle disposizioni concernenti il campo d'applicazione, le misure di sicurezza, la redazione del breve rapporto, la determinazione dei rischi nonché il loro esame e la loro valutazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 2359 Esecuzione

1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

2 Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'UFAM e dei Cantoni è retta dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.

3 L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 200860 sulla geoinformazione.61

59 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

60 RS 510.620

61 Introdotto dal n. 5 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

Art. 23a62 Modifica degli allegati

1 Il DATEC può, previa consultazione degli interessati e se necessario dal punto di vista dello sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, del potenziale di pericoli e del volume di merci pericolose, adeguare gli allegati 1.1 numero 3 e 1.2a della presente ordinanza.

2 Il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale dell'interno e previa consultazione della CFSB, adegua l'elenco dell'allegato 1.4 se acquisisce nuove conoscenze sulle proprietà di determinati organismi.

62 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Art. 25a65 Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2013

1 Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare il breve rapporto (art. 5 cpv. 3) all'autorità esecutiva al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

2 Se dispone già delle relative indicazioni, l'autorità esecutiva lo esonera dall'obbligo di fornire informazioni secondo il capoverso 1.

65 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Art. 25b66 Disposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 2015

I detentori di aziende che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza in seguito alla modifica del 29 aprile 2015 devono inoltrare il breve rapporto all'autorità esecutiva entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza.

66 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Allegato 1

Allegato 1.167

67 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337).Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505). La correzione dell'8 mar. 2024 concerne soltanto il testo francese (RU 2024 103).

(art. 1 e 5)

Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali

1 …

2 Determinazione dei quantitativi soglia

21 Sostanze o preparati

1 Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.

2 Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia sulla base dei criteri fissati nel numero 4 secondo l'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/200868 e dei criteri fissati nel numero 5 per le sostanze e i preparati ad alta attività. È applicabile il minore dei quantitativi soglia così determinati.

3 Il detentore non è tenuto a determinare il quantitativo soglia secondo un criterio o per un settore, se riesce a dimostrare in modo credibile che i dati possono essere acquisiti soltanto con un impegno sproporzionato.

68 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, p. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 1179/2016, GU L 195 del 20.7.2016, p. 11.

22 Rifiuti speciali

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i quantitativi soglia per i rifiuti speciali designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 200569 sul traffico di rifiuti. Tiene segnatamente conto di:

a.
pericoli per la salute;
b.
pericoli fisici;
c.
pericoli per l'ambiente;
d.
altri pericoli.

3 Sostanze e preparati per i quali è stato fissato il quantitativo soglia

N.

Designazione della sostanza

N. CAS1

QS (kg)2

1

Acetilene

74-86-2

5 000

2

4-ammino-difenile e i suoi sali3

500

3

Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto ≥ 25 %

20 000

4

Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto ≥ 25 % e un risultato negativo nella prova di resistenza alla detonazione e all'ossidazione

200 000

5

Ossido di arsenico (III), acido (III) arsenioso e i loro sali

1327-53-3

100

6

Ossido di arsenico (V), acido (V) arsenioso e/o i loro sali

1303-28-2

1 000

7

Benzidina e i suoi sali3

500

8

Benzina (normale, super)

200 000

9

Cloro

7782-50-5

200

10

Cromo (VI) e i suoi sali

200

11

1,2-dibromo-3-cloropropano3

96-12-8

500

12

1,2-dibromoetano3

106-93-4

500

13

Dietisolfato3

64-67-5

500

14

Dimetilcarbamoil cloruro3

79-44-7

500

15

1,2-dimetilidrazina3

540-73-8

500

16

Carburanti a base di etanolo4

200 000

17

Olio da riscaldamento, olio diesel

500 000

18

Acido esametilfosforico triammide3

680-31-9

500

19

Idrazina3

302-01-2

500

20

Cherosene

200 000

21

Metilisocianato

624-83-9

150

22

2-naftilammina e i suoi sali3

500

23

Composti di nichel in polvere per inalazione

1 000

24

4-nitrodifenile3

92-93-3

500

25

1,3-propansultone3

1120-71-4

500

26

Dicloruro di zolfo

10545-99-0

1 000

27

Idrogeno

1333-74-0

5 000

1
Numero d'identificazione di una sostanza secondo il Chemical Abstract System
2
QS (kg) = quantitativo soglia in kg
3
Cancerogeni o preparati contenenti questi cancerogeni in concentrazioni superiori al 5 % in peso
4
Carburanti a base di etanolo con vari tenori di etanolo nella benzina

4 Criteri per determinare i quantitativi soglia

41 Pericoli per la salute

Criteri

Valori per i criteri

QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 200 000 kg

Classificazione / etichettatura2

H330

H3003, H310, H331, H370

H3013, H3023, H311, H 312,
H3144, H 332, H371

1
QS = quantitativo soglia
2
Ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11
3
Se è dimostrato che la sostanza o il preparato non è tossico né in caso di inalazione né per via cutanea, per le categorie CLP 1+2 (H300) si applica un quantitativo soglia di 20 000 kg e per le categorie CLP 3+4 (H301/H302) un quantitativo soglia di 200 000 kg.
4
Per le sostanze e i preparati corrosivi (H314) classificati ed etichettati anche come «gas sotto pressione» (H280/H281) e/o gas, liquidi o solidi ossidativi (H270/H271/H272) si applica un quantitativo soglia di 2000 kg, a meno che non si applichi un quantitativo soglia più basso in virtù di un altro criterio.

42 Pericoli fisici

Criteri

Valori per i criteri

QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 50 000 kg

Classificazione/ etichettatura2

H2003, H2013, H2023, H2033, H240, H241

H220, H221, H224, H225, H226, H242, H250, H251, H252, H260, H261, H270, H271, H272,

H2224, H2234, H228

1
QS = quantitativo soglia
2
Ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11
3
Il quantitativo soglia si riferisce alla quantità netta di esplosivo attivo.
4
Per stabilire se è superato un quantitativo soglia bisogna sommare le quantità stoccate di aerosol combustibili delle relative categorie CLP riferite al peso netto.

43 Pericoli per l'ambiente

Criteri

Valori per i criteri

QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 200 000 kg

Classificazione/
etichettatura2

H400, H410

H411

1
QS = quantitativo soglia
2
Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11

44 Altri pericoli

Criteri

Valori per i criteri

QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 200 000 kg

Classificazione/
etichettatura2

EUH032

EUH014, EUH029, EUH031

1
QS = quantitativo soglia
2
Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11

5 Sostanze ad alta attività (HAS)

Criteri1

Valori per i criteri

QS2= 20 kg

a.
Valori limite di esposizione professionale per inalazione nell'aria3

< 10 μg/m3

b.
Dose efficace (ED50)4

≤ 10 mg

c.
Sostanze CMR con potenziale di incidenti rilevanti

Categorie 1A e 1B

1
I criteri applicabili sono enumerati in ordine di priorità: in presenza di un valore secondo il criterio a, i criteri b e c sono irrilevanti.
Se per una sostanza o un preparato che soddisfa uno dei criteri, il detentore giunge alla conclusione, in base alla sua autovalutazione, che in caso di esposizione unica sono esclusi danni alla popolazione o che l'effetto peggiore della sostanza o del preparato è irrilevante ai fini degli incidenti rilevanti, la sostanza o il preparato non è considerato HAS ai sensi dell'OPIR. Per valutare se un effetto è rilevante ai fini degli incidenti rilevanti si applica la definizione dei «Temporary Emergency Exposure Limits (TEEL-2)».
Non rientrano nel campo d'applicazione dell'OPIR le aziende che utilizzano HAS solo sotto forma di prodotti pronti per l'uso (prodotti finiti) destinati al consumo proprio oppure alla consegna a utilizzatori professionali o commerciali o al pubblico.
2
QS = quantitativo soglia
3
MAK, TLV, OEL, IOEL ecc.
4
Corrisponde a una dose efficace ED50 di 0,17 mg/kg per un peso corporeo di 60 kg. La dose efficace si riferisce all'effetto peggiore della sostanza o del preparato in base all'autovalutazione del detentore.

Allegato 1.270

70 Abrogato dal n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato (RU 1999 2783).

Allegato 1.2a71

71 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

(art. 1)

Campo d'applicazione per gli impianti ferroviari

1 Tratte

Sono sottoposte all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti le tratte comprese tra i seguenti punti d'esercizio (senza le tratte su territorio estero). I punti d'esercizio si basano sull'indicatore 98.1 dei geodati di base secondo l'ordinanza del 21 maggio 200872 sulla geoinformazione (OGI).

Linea di chilometraggio

dal punto d'esercizio

al punto d'esercizio

Nome usuale della linea di chilometraggio compresa tra i due punti d'esercizio

100

LS

STDG

Lausanne - Simplon Tunnel I - Iselle

109

BRTU

STDG(109)

Simplon Tunnel II

131

PDS

MTH

Les Paluds - St-Gingolph (Frontière)

150

LS

SJ

Lausanne - Genève-Aéroport

151

SJ

LPFR

Genève St-Jean - La Plaine-Frontière

152

SJ

GEPB

St-Jean - Genève-Eaux-Vives - Annemasse

154

FUBI

JON

Furet - Jonction

160

RENO

LTSE

Renens VD Ouest - Lausanne-Triage sect.

161

LTF

LONA

Lausanne-Triage F - Lonay A (bif)

162

LTP

LONB

Lausanne-Triage P1 - Lonay B

164

LECR

DENA

Lécheires - Denges A

166

RENO

LT

Renens VD Ouest - Lausanne Triage Est

169

LTSE

BY

Lausanne-Triage sect. - Bussigny

170

LTE

LTS

Lausanne-Triage (Est - Sud)

200

RENO

DAIB

Renens VD Ouest - Vallorbe

206

RENO

BYE(206)

Renens VD Ouest - Bussigny Est

210

DAIB

BI

Daillens - Biel/Bienne

260

ZOLN

BIAE

Zollikofen Nord - Biel/Bienne Aebistr.

265

BIMA

BIO

Biel Mett Abzweigung - Biel/Bienne Ost

266

MAD

BIRW

Madretsch - Biel/Bienne RB West

290

WKD

THEG

Bern Wylerfeld - Thun

291

LGUS

WKD

Löchligut - Wankdorf

299

THAB

THSC

Thun Abzweigung - Thun GB - Thun Schadau

300

SPNI

BRLO

Spiez - Kandersteg - Brig

302

MGTN

MGTN(302)

Zweiter Mittalgrabentunnel

310

THEG

SPNI

Thun - Spiez - Interlaken Ost

330

WENE

STGE

Wengi-Ey - Lötschberg - St.German (Ost)

331

FERD

STGE(331)

Wengi-Ey - Lötschberg - St.German (West)

332

FRS

FRNP

Frutigen - Frutigen Nordportal (Ost)

400

LGUT

RTRW

Löchligut - Wanzwil - Rothrist West

410

OL

BI

Olten - Solothurn - Biel/Bienne

450

OLS

LGUS

Olten Süd - Bern

451

ABO

RTR(451)

Aarburg-Oftringen - Rothrist Gleis 1

453

BFG

RTR(453)

Rothrist Ost - Rothrist Gleis 4

455

UHDB

AESP

Unterhalden BE - Aespli

456

OHBD

AESP

Oberhard BE - Aespli

457

OHBD

MAT

Hardfeld (Spw) - Mattstetten

459

RUTT

LGUT(459)

Rütti - Löchligut

500

MU

RBG

Basel SBB - Olten - Luzern

510

BSFR

BSW

Mulhouse-Ville - Basel SBB

511

BSO

BSNK

Basel SBB - Basel GB - Basel RB

514

BSW

BSO

SNCF Verbindungslinie

518

8519315

BAD

Müllheim (Baden) - Basel Bad Bhf

520

GELN

BAD

Gellert - Basel Bad DB

521

BSNK

MU

Umfahrung Süd: Basel SBB RB I - Muttenz

522

GELN

BSNK

Umfahrung Nord: Gellert - Pratteln

523

BAD

BSKE

Basel Bad RB - Kleinhünigen Hafen

525

BSNK

BSAU

Basel SBB RB - Basel Auhafen

531

OLN

OLO

Olten Verbindungslinie

540

OL

WOES

Olten - Wöschnau

594

RYSP

POZZ

GBT West

595

RYSP

GIDI

GBT Ost

600

IMW

CHIE

Immensee - Bellinzona - Chiasso

601

RYAB

ERNA(601)

Rynächt - Erstfeld Nord Gleis links

604

BRUA

SKN(604)

Brunnen - Sisikon (Gleis links)

605

SK

GRUO(605)

Sisikon - Gruonbach (Gleis links)

606

ALSA

ALME(606)

Al Sasso - Al Motto (binario sinistro)

607

MCEN

RIBN(607)

Mt. Ceneri - Rivera (binario destro)

608

MASN

LGN(608)

Massagno - Lugano (binario destro)

630

GIUS

CDO

Giubiasco - Locarno

631

CDO

PINC

Cadenazzo - Pino confine

638

BASM

CHSM

Balerna SM - Chiasso Smistamento

639

CHIE

CHSM

Monte Olimpino II - Chiasso Smistamento

640

BG

RU

Brugg - Rupperswil

641

RUO

RU(641)

Rupperswil Ost - Rupperswil Gleis rechts

647

BG

HDKN

Brugg - Hendschiken Nord

648

BGS

BGN

Brugg Süd - Brugg Nord (VL)

649

AA

WOET(649)

Aarau - Wöschnau Tunnel alt

650

KLWW

WOES

Killwangen West - Lenzburg - Däniken Ost

653

GEXO

IMW

Gexi Ost - Rotkreuz - Immensee West

691

RBL

KLWW

RBL Kopf Zürich - Killwangen West

692

RBLZ

RBLD

RBL Nord

693

RBLD

RBLE

RBL Mitte

698

KLWW

HBLO(698)

Killwangen West -411- Heitersbergl. Ost

699

SDO

EFG(699)

Neuer Bözbergtunnel

700

BG

PRO

Brugg - Pratteln Ost

701

EGL

STSO

Eglisau - Koblenz - Stein Säckingen Ost

703

ZSEO

GMT

ZH Oerlikon Nord - Wettingen - Gruemet

704

WUER

KLWW

Würenlos - Killwangen West (RBL)

706

ZSEO

OPS

Zürich Seebach - Glattbrugg Süd

710

ZASO

BG

Zürich HB - Brugg AG

711

ZASN

ZASS

ZH Hardbrücke - Kollermühle

715

ZASO

HRD

Zürich Altstetten Ost - Zürich Hard

718

ZAU

ZASS

ZH Aussersihl - ZH Altstetten Süd

720

ZAU

ZB

ZH Langstrasse - Thalwil - Ziegelbrücke

721

TW

TWS(721)

Thalwil - Thalwil Süd

722

ZAU

NIDS

ZH Langstrasse - Nidelbad - Litti

723

NIDS

TWNO

Nidelbad Süd - Thalwil Nord

725

NIDB

NIDO

Nidelbad - Nidelbad Ost

751

HUER

WNO

ZH Langstr. - Wallisellen - Winterthur

752

ZOEN

HUER

Zürich Oerlikon Nord - Hürlistein (Abzw)

757

KL

DORF

Kloten - Dorfnest (Überwerfung)

760

ZHDB

BUE

Zürich Hardbrücke - Bülach

762

NH

SH

Winterthur Nord - Schaffhausen RB Ost

763

BAD

8519316

Basel Bad Bhf - Waldshut - Schaffhausen

764

SH

EULG

Schaffhausen - Singen - Konstanz

770

BUE

NH

Bülach - Eglisau - Neuhausen

824

RH

KGHR

Romanshorn - Konstanz

830

WIL

WF

Wil - Weinfelden

840

WF

RH

Winterthur Nord - Romanshorn

850

GSS

WNO

St.Gallen - Winterthur Nord

880

TRUE

HAG

Sargans Ost - St.Gallen

881

SASL

TRUE

Sargans Schl. West - Schleife - Trübbach

890

SASO

ZB

Sargans Ost - Ziegelbrücke

900

SASO

CHW

Sargans Ost - Chur West (Gleisende)

2 Impianti del traffico merci

Sono sottoposti all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti i seguenti impianti del traffico merci:

-
Basel SBB RB (BSRB)
-
Zürich RB Limmattal (RBL)
-
Lausanne-Triage (LT)
-
Chiasso Smistamento (CHSM)
-
Genève-La-Praille

Allegato 1.373

73 Introdotto dal n. II dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

(art. 1)

Criteri per gli impianti di trasporto in condotta

1 Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti gassosi rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza se soddisfano i seguenti criteri:

a.
la pressione di servizio autorizzata è superiore a 5 e inferiore o uguale a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 500 000 Pa m (500 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione); o
b.
la pressione di servizio autorizzata è superiore a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 1 000 000 Pa m (1000 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).

2 Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza se, in caso di pressione di servizio autorizzata superiore a 5 bar, il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 200 000 Pa m (200 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).

Allegato 1.474

74 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

(art. 1 cpv. 2bis)

Elenco degli organismi che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell'ambiente

Deutscher Name

Nom français

Nome italiano

English name

Osservazioni

Östliche Pferdeenzephalomyelitis

Virus de l'encéphalite équine de l'Est

Virus dell'encefalite equina dell'Est

Eastern equine encephalitis virus

Solo se non si lavora con insetti vettori

Hepatitis B Virus

Virus de l'hépatite B

Virus dell'epatite B

Hepatitis B virus

Hepatitis C Virus

Virus de l'hépatite C

Virus dell'epatite C

Hepatitis C virus

Hepatitis D Virus

Virus de l'hépatite D

Virus dell'epatite D

Hepatitis D virus

Hepatitis E Virus

Virus de l'hépatite E

Virus dell'epatite E

Hepatitis E virus

Hepatitis G Virus

Virus de l'hépatite G

Virus dell'epatite G

Hepatitis G virus

Humane Immundefizienz‑Virus

Virus de l'immunodéficience humaine

Virus dell'immunodeficienza umana

Human immunodeficiency virus

Gelbfieber-Virus

Virus de la fièvre jaune

Virus della febbre gialla

Yellow fever virus

Solo se non si lavora con insetti vettori

Trypanosomen

Trypanosoma

Trypanosoma

Trypanosoma

Se si lavora con insetti vettori

Plasmodien

Plasmodium

Plasmodium

Plasmodium

Se si lavora con insetti vettori

Humanes T-lymphotropes Virus 1 und 2

Virus T-lymphotropique humain 1 et 2

Virus T-linfotropico dell'uomo 1 e 2

Human T-lymphotropic virus 1 and 2

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

Virus de la méningo-encéphalite à tiques, (VMET)

Virus meningoencefalite da zecche (FSME)

Tick-borne encephalitis virus (TBE)

Solo se non si lavora con insetti vettori

Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE)

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

Bovine spongiform encephalopathy (BSE)

Transmissible Spongiforme Enzephalopathie (TSE)

Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs)

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Solo se non si lavora con insetti vettori

Allegato 275

75 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Allegato 2.1

(art. 3)

Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta devono:

a.
scegliere un'ubicazione idonea o un tracciato idoneo e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;
b.
definire l'organizzazione;
c.
disciplinare la formazione del personale e l'informazione di terzi;
d.
stabilire le procedure per determinare e valutare i possibili scenari di incidenti rilevanti;
e.
stabilire le procedure di pianificazione e attuazione delle misure;
f.
disciplinare la sorveglianza, la manutenzione e il controllo delle parti importanti dell'impianto;
g.
stabilire le procedure per la pianificazione degli interventi;
h.
disciplinare il controllo sistematico dell'organizzazione e delle procedure nonché la gestione dei cambiamenti (all'interno e all'esterno degli impianti);
i.
documentare i principali risultati di cui alle lettere b-h.

Allegato 2.2

(art. 3)

Misure per le aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende con sostanze, prodotti o rifiuti speciali devono:

a.
nella misura del possibile sostituire le sostanze o i preparati pericolosi con altri meno pericolosi o limitarne la quantità ed evitare processi, metodi od operazioni pericolosi;
b.
concepire le strutture portanti degli edifici in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
c.
munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
d.
munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
e.
munire gli impianti dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
f.
sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti d'impianto importanti per la tecnica della sicurezza, sottoporli regolarmente a manutenzione, controllarli periodicamente e documentare i controlli;
g.
stoccare le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenerne un elenco aggiornato con l'indicazione delle quantità e dell'ubicazione;
h.
impiegare personale idoneo e sufficiente, informarlo sulle procedure e sui processi rischiosi all'interno dell'azienda, istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti e assicurare la conservazione delle conoscenze in caso di avvicendamenti di personale;
i.
allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
j.
disciplinare l'accesso all'azienda;
k.
tenere pronti adeguati mezzi d'intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l'organizzazione pubblica di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d'intervento.

Allegato 2.3

(art. 3)

Misure per le aziende con organismi

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende in cui vengono eseguite attività con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato devono:

a.
nella misura del possibile sostituire gli organismi pericolosi con altri meno pericolosi;
b.
munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
c.
munire gli impianti dei dispositivi di sicurezza necessari e adottare le misure di protezione edili, tecniche e organizzative necessarie;
d.
sorvegliare le installazioni e il funzionamento dei principali dispositivi di sicurezza dell'impianto, effettuare manutenzioni periodiche e documentare i controlli;
e.
munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
f.
stoccare gli organismi o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenere un elenco aggiornato con l'indicazione delle relative quantità e dei luoghi di lavoro e di conservazione;
g.
informare il personale sulle procedure e sui processi rischiosi all'interno dell'azienda e istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti;
h.
allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
i.
tenere pronti adeguati mezzi d'intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l'organizzazione pubblica di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d'intervento.

Allegato 2.4

(art. 3)

Misure per le vie di comunicazione

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di vie di comunicazione devono:

a.
concepire la costruzione della via di comunicazione in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
b.
munire la via di comunicazione dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
c.
munire la via di comunicazione di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
d.
sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti della via di comunicazione importanti per la tecnica della sicurezza e sottoporli regolarmente a manutenzione;
e.
prendere le necessarie misure di canalizzazione e limitazione del traffico in caso di trasporti di merci pericolose;
f.
raccogliere, valutare e trasmettere al personale interessato le informazioni disponibili sul trasporto di merci pericolose;
g.
elaborare insieme all'organizzazione di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante ed eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d'intervento.

Allegato 2.5

(art. 3)

Misure per gli impianti di trasporto in condotta

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di impianti di trasporto in condotta devono:

a.
munire l'impianto di trasporto in condotta dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza, tenendo conto dell'ambiente circostante, e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
b.
raccogliere, valutare e trasmettere a terzi interessati (p. es. personale, organizzazione di catastrofe e proprietari fondiari) le informazioni disponibili sui pericoli dei combustibili e carburanti trasportati.

Allegato 376

76 Abrogato dal n. II cpv. 3 dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

...

Allegato 4

Allegato 4.177

77 Aggiornato dal n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

(art. 6)

Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

1 Principi

1 L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che l'azienda rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte in particolare tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

4 I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Azienda e adiacenze

-
Designazione dell'azienda con piano topografico, comprese eventuali autorizzazioni, approvazioni di piani o concessioni
-
Descrizione dell'azienda (attività principali, struttura organizzativa, effettivo del personale, ecc.)
-
Informazioni su adiacenze con piano della situazione
-
Suddivisione dell'azienda in unità d'indagine e motivazione

22 Elenco dei preparati, sostanze o rifiuti speciali presenti per unità d'indagine

-
Designazione (nome chimico, numero CAS, nome commerciale, ecc.)
-
Quantità massima
-
Ubicazione
-
Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche

23 Descrizione degli impianti per unità d'indagine

-
Struttura edilizia
-
Procedure e metodi
-
Deposito, immagazzinamento
-
Fornitura e trasporto
-
Approvvigionamento e smaltimento
-
Incidenti rilevanti specifici all'impianto

24 Misure di sicurezza per unità d'indagine

-
Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto
-
Misure per diminuire il potenziale di pericolo
-
Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
-
Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 Analisi per unità d'indagine

31 Metodi

-
Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziale di pericolo

-
Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante

331 Emanazioni
-
Cause possibili
-
Illustrazione dei più importanti casi di emanazione
-
Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

332 Ripercussioni dell'emanazione

-
Illustrazione delle ripercussioni sulla base di ipotesi di propagazione
-
Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

333 Conseguenze per la popolazione e l'ambiente

-
Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente
-
Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

-
Illustrazione dei rischi per unità d'indagine, tenendo conto delle misure di sicurezza
-
Valutazione dei rischi esistenti nell'intera azienda

5 Riassunto dell'analisi del rischi

-
Descrizione dell'azienda e dei potenziali di pericolo più importanti
-
Descrizione delle misure di sicurezza
-
Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
-
Valutazione dei rischi esistenti nell'intera azienda

Allegato 4.278

78 Aggiornato giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato (RU 1999 2783), dal n. 7 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato (RU 2012 2777) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

(art. 6)

Aziende con organismi

1 Principi

1 L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che l'azienda rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli e delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza. Le informazioni contrassegnate con un asterisco (*) valgono di regola soltanto per gli impianti di produzione.

4 I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell'autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Azienda e adiacenze

-
Determinazione e valutazione del rischio secondo gli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del 9 maggio 201279 sull'impiego confinato, segnatamente identità e proprietà dei microrganismi, nonché tipo e portata dell'attività
-
Descrizione dell'azienda
-
Nome e cognome delle persone responsabili
-
Informazioni sulle adiacenze con piano della situazione

22 Attività con organismi

-
Analisi e valutazione dei rischi secondo gli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del 9 maggio 201280 sull'impiego confinato, segnatamente identità e proprietà degli organismi, nonché tipo e portata dell'attività
-
Scopo dell'impiego in sistema chiuso
-
Volumi di coltura
*
Natura del prodotto desiderato nonché dei sottoprodotti che si sviluppano o possono svilupparsi durante l'attività

23 Impianti

-
Descrizione delle parti dell'impianto
*
Numero massimo delle persone che lavorano nell'impianto e delle persone che lavorano direttamente con gli organismi

24 Rifiuti, acque reflue e aria di scarico

-
Natura e quantità dei rifiuti e delle acque reflue che provengono dall'impiego degli organismi
-
Forma finale e destinazione dei rifiuti disattivati

25 Misure di sicurezza

-
Classe dell'attività secondo l'ordinanza sull'impiego confinato
-
Misure secondo l'ordinanza sull'impiego confinato
-
Misure di prevenzione degli incidenti rilevanti
-
Misure di limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti

3 Analisi

31 Metodi

-
Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziale dei pericoli

-
Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante

-
Cause possibili
-
Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione
-
Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente
-
Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

-
Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
-
Valutazione dei rischi esistenti nell'azienda

5 Riassunto dell'analisi dei rischi

-
Descrizione dell'azienda e dei potenziali di pericolo più importanti
-
Descrizione delle misure di sicurezza
-
Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
-
Valutazione dei rischi esistenti nell'azienda

Allegato 4.3

(art. 6)

Vie di comunicazione

1 Principi

1 L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che la via di comunicazione rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto delle particolarità, della situazione e delle adiacenze della via di comunicazione, del volume di traffico, della struttura del traffico, della natura e della frequenza degli incidenti stradali come pure delle misure di sicurezza.

4 I documenti di base, che hanno servito per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell'autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Via di comunicazione e adiacenze

-
Designazione della via di comunicazione con piano topografico
-
Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa della via di comunicazione
-
Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza
-
Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

22 Volume e struttura del traffico e natura e frequenza degli incidenti

-
Informazioni sul traffico come volume totale del traffico, percentuale del traffico pesante
-
Informazioni sulla percentuale del trasporto di merci pericolose rispetto al traffico merci totale
-
Informazioni sulla percentuale degli incidenti, sui tratti più pericolosi e sulla natura e frequenza degli incidenti

23 Misure di sicurezza

-
Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto
-
Misure per diminuire il potenziale di pericolo
-
Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
-
Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 Analisi

31 Metodi

-
Descrizione dei metodi impiegati
-
Descrizione dei metodi di rilevamento impiegati per stabilire la percentuale dei trasporti di merci pericolose

32 Potenziale di pericolo

-
Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante

-
Cause possibili
-
Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione
-
Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente
-
Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

-
Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
-
Valutazione dei rischi della via di comunicazione

5 Riassunto dell'analisi dei rischi

-
Descrizione della via di comunicazione e dei potenziali di pericolo più importanti
-
Descrizione delle misure di sicurezza
-
Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
-
Valutazione dei rischi derivanti dalla via di comunicazione

Allegato 4.481

81 Introdotto dal n. II dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

(art. 6)

Impianti di trasporto in condotta

1 Principi

1 L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare secondo l'articolo 7 il rischio che l'impianto di trasporto in condotta rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipendono dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del genere di impianto di trasporto in condotta, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

4 I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Impianto di trasporto in condotta e adiacenze

-
Designazione dell'impianto di trasporto in condotta con piano del tracciato o topografico
-
Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa dell'impianto di trasporto in condotta
-
Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza
-
Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

22 Misure di sicurezza

-
Norme tecniche
-
Misure per diminuire il potenziale di pericoli
-
Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
-
Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 Analisi

31 Metodi

-
Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziali di pericoli

-
Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante

-
Cause possibili
-
Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e dei relativi effetti sulla base di ipotesi di propagazione
-
Illustrazione dell'entità dei possibili danni alla popolazione o all'ambiente
-
Valutazione delle probabilità di accadimento, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

-
Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
-
Valutazione dei rischi derivanti dall'impianto di trasporto in condotta

5 Riassunto dell'analisi dei rischi

-
Descrizione dell'impianto di trasporto in condotta e dei potenziali di pericoli più importanti
-
Descrizione delle misure di sicurezza
-
Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
-
Valutazione dei rischi derivanti dall'impianto di trasporto in condotta