Abrogato per 01.01.2016

01.01.2012 - 01.01.2016
01.07.2007 - 31.12.2011
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01.06.2005 - 30.06.2007
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1

Ordinanza

sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d'influenza (Ordinanza sulla pandemia d'influenza, OPI) del 27 aprile 2005 (Stato 1° luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 e 38 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 19701
sulle epidemie, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina i provvedimenti da adottare per lottare contro una pandemia di influenza.


Art. 2

Definizioni Nella presente ordinanza s'intende per: a.2 minaccia di pandemia: il periodo tra la prima apparizione di un nuovo virus influenzale, patogeno per l'uomo e con un elevato potenziale di sviluppo in virus pandemico, e l'inizio di una pandemia d'influenza; b. pandemia: un aumento massiccio, limitato nel tempo e su scala mondiale, di casi di malattia nell'uomo, causati da un nuovo virus influenzale a rapida diffusione, molto contagioso e contro il quale gran parte della popolazione mondiale non è immune.


Art. 3

Comunicazione Fondandosi su una pertinente dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) comunica alle autorità e al pubblico l'inizio e la fine di una minaccia di pandemia o di una pandemia.

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2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941).

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Lotta contro le malattie 2

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Art. 4

Stato maggiore

speciale

1

Durante il periodo di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale istituisce, su proposta del Dipartimento, uno stato maggiore speciale incaricato di prestargli consulenza e di assistere la Confederazione e i Cantoni nel coordinamento delle misure esecutive. Lo stato maggiore speciale è posto sotto la direzione del Dipartimento.

2

Lo stato maggiore speciale è composto da rappresentanti dei dipartimenti, della Cancelleria federale, dei Cantoni e dell'economia come pure, se necessario, di altri periti.


Art. 5

Coordinamento Fatte salve le competenze dipartimentali già esistenti, in caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Dipartimento coordina i provvedimenti della Confederazione.

Sezione 2: Provvedimenti per promuovere la prevenzione

Art. 6

Profilassi 1 L'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio) promuove, in collaborazione con i Cantoni, la profilassi dell'influenza in gruppi della popolazione particolarmente esposti al pericolo e presso il personale medico.

2

A tal fine effettua campagne e azioni mirate per promuovere la vaccinazione contro l'influenza.


Art. 7

Piano in caso di pandemia 1

Un gruppo peritale istituito dal Dipartimento elabora e aggiorna regolarmente un rapporto con raccomandazioni sui provvedimenti in caso di pandemia (piano in caso di pandemia). Il gruppo peritale è composto segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, del corpo dei medici, del Centro nazionale per l'influenza e dell'economia.

2

Il piano in caso di pandemia contiene in particolare: a. un punto della situazione per quanto concerne la sorveglianza, la lotta e la profilassi dell'influenza in Svizzera; b. raccomandazioni per provvedimenti di profilassi generale dell'influenza; c. raccomandazioni per l'informazione della popolazione; d. raccomandazioni per provvedimenti concernenti l'approvvigionamento della popolazione con vaccini antinfluenzali (vaccini), con medicamenti specificamente efficaci contro l'influenza (medicamenti antivirali) e con altri medicamenti adeguati contro l'influenza e concernenti la tenuta di scorte;

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e. criteri per stabilire un ordine di priorità delle persone da vaccinare o a cui somministrare medicamenti antivirali e altri medicamenti adeguati contro l'influenza in caso di difficoltà di approvvigionamento; f. raccomandazioni per provvedimenti di vaccinazione della popolazione e per l'impiego di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l'influenza in caso di pandemia; g. raccomandazioni per provvedimenti di sanità pubblica volti a impedire l'importazione, la propagazione e la riapparizione dell'influenza pandemica.

3

Il piano in caso di pandemia è pubblicato in forma adeguata.


Art. 8

Provvedimenti Fondandosi sul piano in caso di pandemia, il Dipartimento stabilisce i provvedimenti da adottare in caso di minaccia di pandemia e in caso di pandemia.


Art. 9


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Art. 10

Scorte di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l'influenza In vista di una minaccia di pandemia o di una pandemia i Cantoni possono obbligare gli ospedali e le altre istituzioni a tenere scorte di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l'influenza quale primo approvvigionamento per il loro personale e per i loro pazienti.

Sezione 3:

Provvedimenti in caso di minaccia di pandemia o in caso di pandemia

Art. 11

Esportazioni di

medicamenti

In caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale può limitare o vietare l'esportazione di vaccini, di medicamenti antivirali o di altri medicamenti appropriati contro l'influenza, per quanto risultino o siano da prevedere carenze nell'approvvigionamento di tali medicamenti.


Art. 12

Ordine di priorità

1

In caso di penuria, il Dipartimento può disciplinare la distribuzione dei vaccini, dei medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l'influenza in funzione della minaccia e applicando un ordine di priorità e una chiave di ripartizione. A tal fine collabora con i Cantoni e tiene per quanto possibile conto delle loro esigenze.

2

La distribuzione persegue la massima utilità per la salute della popolazione e in particolare mira a salvaguardare un adeguato approvvigionamento sanitario nonché i 3

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941).

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servizi importanti. Può segnatamente essere accordata la priorità alle seguenti categorie di persone: a.

il personale medico e di cura; b.

le persone attive presso importanti servizi pubblici, come la sicurezza interna ed esterna, i trasporti, le comunicazioni, come pure l'approvvigionamento con energia, acqua potabile e derrate alimentari; c.

le persone che presentano un rischio elevato di mortalità in caso di influenza.

3

Del rimanente, la distribuzione è retta da criteri medici ed etici riconosciuti. Le esigenze economiche vanno considerate.


Art. 13


4

Assunzione dei costi per la distribuzione dei vaccini Durante una minaccia di pandemia o una pandemia i Cantoni assumono i costi per la distribuzione dei vaccini prepandemici e pandemici.

Sezione 4:

Provvedimenti dopo una minaccia di pandemia o una pandemia

Art. 14

5 Su domanda, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) fornisce all'Ufficio informazioni sugli effetti e sugli eventi indesiderati che sono o che possono essere dovuti ai vaccini, ai medicamenti antivirali o ad altri medicamenti appropriati contro l'influenza.


Art. 15


6

Valutazione degli effetti dei medicinali Dopo aver sentito i Cantoni e l'Istituto, in caso di minaccia di pandemia o di pandemia l'Ufficio emana raccomandazioni per la valutazione medica degli effetti e degli eventi indesiderati che sono o che possono essere dovuti ai vaccini, ai medicamenti antivirali o ad altri medicamenti appropriati contro l'influenza.


Art. 16

Fine dei provvedimenti Quando annuncia la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Consiglio federale stabilisce quando e quali provvedimenti ordinati si estinguono o vanno abrogati.

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Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941).

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Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941).

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Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941).

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Art. 17

Rapporto Dopo la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Dipartimento elabora, in collaborazione con i Cantoni e all'attenzione del Consiglio federale, un rapporto sull'opportunità, l'efficacia ed economicità dei provvedimenti adottati.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 18

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.

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