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Ordinanza
sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d'influenza (Ordinanza sulla pandemia d'influenza, OPI) del 27 aprile 2005 (Stato 17 maggio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 e 38 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 19701
sulle epidemie, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto La presente ordinanza disciplina i provvedimenti da adottare per lottare contro una pandemia di influenza.
Art. 2
Definizioni Nella presente ordinanza s'intende per: a. minaccia di pandemia: il periodo tra la prima apparizione nell'uomo di un nuovo virus influenzale patogeno e a rapida diffusione e l'inizio di una pandemia d'influenza; b. pandemia: un aumento massiccio, limitato nel tempo e su scala mondiale, di casi di malattia nell'uomo, causati da un nuovo virus influenzale a rapida diffusione, molto contagioso e contro il quale gran parte della popolazione mondiale non è immune.
Art. 3
Comunicazione Fondandosi su una pertinente dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) comunica alle autorità e al pubblico l'inizio e la fine di una minaccia di pandemia o di una pandemia.
Art. 4
Stato maggiore
speciale
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Durante il periodo di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale istituisce, su proposta del Dipartimento, uno stato maggiore speciale incaricato di RU 2005 2137
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prestargli consulenza e di assistere la Confederazione e i Cantoni nel coordinamento delle misure esecutive. Lo stato maggiore speciale è posto sotto la direzione del Dipartimento.
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Lo stato maggiore speciale è composto da rappresentanti dei dipartimenti, della Cancelleria federale, dei Cantoni e dell'economia come pure, se necessario, di altri periti.
Art. 5
Coordinamento Fatte salve le competenze dipartimentali già esistenti, in caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Dipartimento coordina i provvedimenti della Confederazione.
Sezione 2: Provvedimenti per promuovere la prevenzione
Art. 6
Profilassi 1 L'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio) promuove, in collaborazione con i Cantoni, la profilassi dell'influenza in gruppi della popolazione particolarmente esposti al pericolo e presso il personale medico.
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A tal fine effettua campagne e azioni mirate per promuovere la vaccinazione contro l'influenza.
Art. 7
Piano in caso di pandemia 1
Un gruppo peritale istituito dal Dipartimento elabora e aggiorna regolarmente un rapporto con raccomandazioni sui provvedimenti in caso di pandemia (piano in caso di pandemia). Il gruppo peritale è composto segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, del corpo dei medici, del Centro nazionale per l'influenza e dell'economia.
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Il piano in caso di pandemia contiene in particolare: a. un punto della situazione per quanto concerne la sorveglianza, la lotta e la profilassi dell'influenza in Svizzera; b. raccomandazioni per provvedimenti di profilassi generale dell'influenza; c. raccomandazioni per l'informazione della popolazione; d. raccomandazioni per provvedimenti concernenti l'approvvigionamento della popolazione con vaccini antinfluenzali (vaccini), con medicamenti specificamente efficaci contro l'influenza (medicamenti antivirali) e con altri medicamenti adeguati contro l'influenza e concernenti la tenuta di scorte; e. criteri per stabilire un ordine di priorità delle persone da vaccinare o a cui somministrare medicamenti antivirali e altri medicamenti adeguati contro l'influenza in caso di difficoltà di approvvigionamento;
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f. raccomandazioni per provvedimenti di vaccinazione della popolazione e per l'impiego di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l'influenza in caso di pandemia; g. raccomandazioni per provvedimenti di sanità pubblica volti a impedire l'importazione, la propagazione e la riapparizione dell'influenza pandemica.
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Il piano in caso di pandemia è pubblicato in forma adeguata.
Art. 8
Provvedimenti Fondandosi sul piano in caso di pandemia, il Dipartimento stabilisce i provvedimenti da adottare in caso di minaccia di pandemia e in caso di pandemia.
Art. 9
Approvvigionamento con medicamenti 1
In vista di una minaccia di pandemia o di una pandemia, l'Ufficio adotta i provvedimenti adeguati per garantire l'approvvigionamento con vaccini, medicamenti antivirali e altri medicamenti adeguati contro l'influenza.
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Può concludere contratti di fornitura o altri accordi appropriati con i fabbricanti e i distributori dei medicamenti di cui al capoverso 1, inclusi i loro prodotti di partenza e intermedi.
Art. 10
Scorte di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l'influenza In vista di una minaccia di pandemia o di una pandemia i Cantoni possono obbligare gli ospedali e le altre istituzioni a tenere scorte di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l'influenza quale primo approvvigionamento per il loro personale e per i loro pazienti.
Sezione 3:
Provvedimenti in caso di minaccia di pandemia o in caso di pandemia
Art. 11
Esportazioni di
medicamenti
In caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale può limitare o vietare l'esportazione di vaccini, di medicamenti antivirali o di altri medicamenti appropriati contro l'influenza, per quanto risultino o siano da prevedere carenze nell'approvvigionamento di tali medicamenti.
Art. 12
Ordine di priorità
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In caso di penuria, il Dipartimento può disciplinare la distribuzione dei vaccini, dei medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l'influenza in funzione della minaccia e applicando un ordine di priorità e una chiave di ripartizione. A tal fine collabora con i Cantoni e tiene per quanto possibile conto delle loro esigenze.
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La distribuzione persegue la massima utilità per la salute della popolazione e in particolare mira a salvaguardare un adeguato approvvigionamento sanitario nonché i servizi importanti. Può segnatamente essere accordata la priorità alle seguenti categorie di persone: a.
il personale medico e di cura; b.
le persone attive presso importanti servizi pubblici, come la sicurezza interna ed esterna, i trasporti, le comunicazioni, come pure l'approvvigionamento con energia, acqua potabile e derrate alimentari; c.
le persone che presentano un rischio elevato di mortalità in caso di influenza.
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Del rimanente, la distribuzione è retta da criteri medici ed etici riconosciuti. Le esigenze economiche vanno considerate.
Art. 13
Assunzione dei costi di acquisto e di distribuzione del vaccino 1
Durante una minaccia di pandemia o una pandemia la Confederazione assume i costi di acquisto del vaccino qualora questo sia l'unico modo per assicurare l'approvvigionamento e l'equa distribuzione.
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I Cantoni assumono i costi di distribuzione del vaccino, segnatamente quelli relativi all'organizzazione e alla gestione dei centri di vaccinazione.
Sezione 4:
Provvedimenti dopo una minaccia di pandemia o una pandemia
Art. 14
Informazioni Su domanda, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici fornisce all'Ufficio informazioni sugli effetti ed eventi indesiderati che sono o che possono essere dovuti ai vaccini contro l'influenza.
Art. 15
Valutazione delle lesioni postvaccinali Dopo aver sentito i Cantoni, l'Ufficio emana raccomandazioni per la valutazione medica delle lesioni derivanti dai vaccini contro l'influenza durante una minaccia di pandemia o durante una pandemia.
Art. 16
Fine dei provvedimenti Quando annuncia la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Consiglio federale stabilisce quando e quali provvedimenti ordinati si estinguono o vanno abrogati.
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Art. 17
Rapporto Dopo la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Dipartimento elabora, in collaborazione con i Cantoni e all'attenzione del Consiglio federale, un rapporto sull'opportunità, l'efficacia ed economicità dei provvedimenti adottati.
Sezione 5: Entrata in vigore
Art. 18
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.
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