01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2019 - 31.12.2020
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2015 - 30.09.2019
01.01.2008 - 31.12.2014
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2003 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) dell'11 settembre 2002 (Stato 1° ottobre 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), ordina: Capitolo 1: Disposizioni concernenti le prestazioni Sezione 1: Garanzia d'impiego appropriato

Art. 1

1 Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al beneficiario e questi è sottoposto a tutela, esse sono versate al tutore o a una persona da esso designata.

2

Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un'autorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a: a. utilizzare le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico; b. rendere conto all'assicuratore, su sua richiesta, dell'utilizzazione delle prestazioni pecuniarie.

Sezione 2: Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse (art. 25 LPGA)

Art. 2

Persone tenute alla restituzione 1

Sono tenuti alla restituzione: a. il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi; RU 2002 3703

1 RS

830.1

830.11

Parte generale del diritto delle assicurazioni 2

830.11

b. i terzi e le autorità cui le prestazioni pecuniarie sono state versate per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi, ad eccezione del tutore;

c. i terzi e le autorità cui la prestazione indebitamente concessa è stata versata retroattivamente, ad eccezione del tutore.

2

Se le prestazioni indebitamente concesse a una persona minorenne non sono state versate a questa stessa persona e non vi è obbligo di restituzione conformemente al capoverso 1 lettera b o c, l'obbligo di restituzione incombe alle persone che al momento del versamento delle prestazioni detenevano l'autorità parentale.

3

Il diritto dell'assicuratore di chiedere la restituzione è stabilito proporzionalmente alle prestazioni indebitamente concesse che possono essere compensate con versamenti retroattivi di altre assicurazioni sociali, conformemente alla normativa delle singole assicurazioni sociali, nei confronti dell'assicuratore tenuto a versamenti retroattivi.


Art. 3

Decisione di restituzione 1

L'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

2

Nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono.

3

L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono.


Art. 4

Condono 1 Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

2

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

3

Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell'articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà.

4

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

5

Sul condono è pronunciata una decisione.

Parte generale del diritto delle assicurazioni. O 3

830.11


Art. 5

2 Gravi difficoltà

1

La grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 20063 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2

Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati: a. per le persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l'importo massimo secondo le categorie di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC; b. per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l'anno; c. per tutti: quale importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell'ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari4.

3

Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall'attività lucrativa. Non è tenuto conto di un'eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4

Sono computati come spese supplementari: a. per le persone sole, 8000 franchi; b. per i coniugi, 12 000 franchi; c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, 4000 franchi per figlio.

2

Nuovo testo giusta il n. I 15 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

3 RS 831.30

4

RS 831.309.1

Parte generale del diritto delle assicurazioni 4

830.11

Sezione 3: Interesse di mora sulle prestazioni (art. 26 cpv. 2 LPGA)

Art. 6


5



Art. 7

Tasso d'interesse e calcolo 1

Il tasso per l'interesse di mora è del 5 per cento all'anno.

2

L'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

3

Se la prestazione è soggetta soltanto in parte all'interesse di mora, conformemente all'articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati l'interesse di mora va calcolato sull'intera prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale l'interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva.

Capitolo 2: Disposizioni generali di procedura Sezione 1:6 Esigenze per gli specialisti incaricati dell'osservazione (art. 43a cpv. 9 lett. c LPGA)
a Obbligo di autorizzazione Chi intende svolgere un'osservazione per un assicuratore necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

b Condizioni per l'autorizzazione 1

L'autorizzazione è rilasciata se: a. nell'estratto per privati di cui all'articolo 371 del Codice penale7 rilasciato al richiedente non figurano reati che hanno un nesso con l'attività soggetta ad autorizzazione; b. il richiedente dichiara che nei suoi confronti non sono in corso procedimenti penali e non sono in corso, né sono stati conclusi negli ultimi dieci anni, procedimenti civili per lesioni della personalità secondo gli articoli 28-28b del Codice civile8 che hanno un nesso con l'attività soggetta ad autorizzazione e che possono pregiudicare la garanzia di esercizio irreprensibile di questa attività e la buona reputazione; 5

Abrogato dal n. II 1 dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

6

Introdotta dal n. I dell'O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833).

7 RS

311.0

8 RS

210

Parte generale del diritto delle assicurazioni. O 5

830.11

c. non esistono attestati di carenza di beni contro il richiedente; d. il richiedente ha acquisito, nel quadro di una formazione o formazione continua adeguata, le conoscenze giuridiche necessarie per l'esecuzione dell'osservazione conforme al diritto;

e. negli ultimi dieci anni il richiedente ha concluso con successo una formazione o una formazione continua di polizia o equivalente nel campo dell'osservazione; e

f. negli ultimi cinque anni il richiedente ha svolto almeno 12 incarichi di sorveglianza di persone.

2

L'autorizzazione è rilasciata solo a persone fisiche.

c Richiesta La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione va inoltrata per iscritto all'UFAS. Ad
essa vanno allegati:

a. un curriculum vitae in cui sono indicate le attività professionali precedentemente svolte;

b. la dichiarazione di cui all'articolo 7b capoverso 1 lettera b e le prove dell'adempimento delle altre condizioni di cui all'articolo 7b.

d Durata di validità ed effetto dell'autorizzazione 1

L'autorizzazione è rilasciata per cinque anni.

2

Essa non può essere menzionata nella denominazione professionale e non conferisce alcun titolo professionale protetto. Non può essere utilizzata a fini pubblicitari.

e Comunicazione di cambiamenti sostanziali e revoca dell'autorizzazione 1

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare immediatamente all'UFAS: a. qualsiasi cambiamento sostanziale della situazione che ha determinato il rilascio dell'autorizzazione;

b. l'eventuale apertura nei suoi confronti di un procedimento penale o civile per lesioni della personalità secondo gli articoli 28-28b del Codice civile9 che ha un nesso con l'attività soggetta ad autorizzazione e che può pregiudicare la garanzia di un esercizio irreprensibile di questa attività e la buona reputazione.

2

L'autorizzazione è revocata, se: a. una delle condizioni di cui all'articolo 7b non è più adempiuta; b. l'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 è violato; o 9 RS

210

Parte generale del diritto delle assicurazioni 6

830.11

c. emergono successivamente fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata, in particolare perché la dichiarazione di cui all'articolo 7b capoverso 1 lettera b non corrispondeva al vero.

3

Essa può essere revocata, se il titolare dell'autorizzazione: a. viola il divieto di pubblicità di cui all'articolo 7d capoverso 2; o b. svolge un'osservazione in modo non conforme al diritto.

f Emolumenti per l'esame della richiesta di autorizzazione 1

L'UFAS riscuote un emolumento di 700 franchi per l'esame di ciascuna richiesta di autorizzazione.

2

Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200410 sugli emolumenti.

g Registro dei titolari di un'autorizzazione L'UFAS tiene un registro dei titolari di un'autorizzazione.

Sezione 2:11 Svolgimento dell'osservazione (art. 43a e 43b LPGA)
h Luogo dell'osservazione

1

Per luogo accessibile al pubblico s'intende il suolo pubblico o privato sul quale è di regola tollerato l'accesso del pubblico. 2 Un luogo è considerato non liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico, se appartiene alla sfera privata protetta della persona da osservare, in particolare:

a. l'interno di un'abitazione, inclusi i locali visibili dall'esterno attraverso una finestra;

b. spiazzi, cortili e giardini cintati e attigui a una casa che generalmente non sono visibili dall'esterno.

i Mezzi di osservazione 1

Per le registrazioni su supporto visivo non possono essere impiegati strumenti che aumentano sostanzialmente le normali capacità percettive umane, in particolare visori notturni.

2

Per le registrazioni su supporto sonoro non possono essere impiegati strumenti che aumentano sostanzialmente le normali capacità uditive umane, in particolare microspie, microfoni direzionali e amplificatori. Non possono essere utilizzate registrazio10 RS

172.041.1

11 Introdotta dal n. I dell'O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833).

Parte generale del diritto delle assicurazioni. O 7

830.11

ni di parole pronunciate non in pubblico; se tali registrazioni sono contenute in registrazioni su supporto visivo, queste ultime sono tuttavia utilizzabili senza le registrazioni su supporto sonoro.

3

Per localizzare la posizione sono ammessi soltanto strumenti previsti specificamente a tal fine, in particolare apparecchi di localizzazione satellitari. Non possono essere impiegati apparecchi volanti.

Sezione 3:

Gestione, conservazione, consultazione e distruzione degli atti nonché notifica delle sentenze (art. 43a cpv. 9 lett. a, 46 e 47 LPGA)12

Art. 8


13

Gestione degli atti

1

Gli atti vanno gestiti in modo sistematico e in ordine cronologico.

2

Deve essere tenuto un indice completo degli atti che fornisca indicazioni chiare e inequivocabili sul contenuto dei singoli documenti.

a14 Conservazione degli atti 1

Gli atti vanno conservati in modo sicuro e appropriato, al riparo da influssi dannosi.

2

Devono essere protetti mediante misure adeguate di natura edilizia, tecnica e organizzativa da accessi non autorizzati, da modifiche non documentate e dal rischio di perdita.

b15 Forma della consultazione degli atti16 1

L'assicuratore può subordinare a una domanda scritta la concessione della consultazione degli atti.

2

Di massima gli atti sono consultati presso la sede dell'assicuratore o dei suoi organi esecutivi. Su domanda del richiedente, l'assicuratore può trasmettergli una copia degli atti. Sono salvi l'articolo 47 capoverso 2 LPGA e l'articolo 8 capoverso 5 della legge federale del 19 giugno 199217 sulla protezione dei dati.

3

L'assicuratore deve trasmettere per consultazione gli atti o copia di essi: a. alle

autorità;

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833).

15 Originario art. 8.

16 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3177).

17 RS

235.1

Parte generale del diritto delle assicurazioni 8

830.11

b. agli altri assicuratori e alle persone abilitate a esercitare la rappresentanza in giudizio a norma dell'articolo 2 della legge del 23 giugno 200018 sugli avvocati.

c19 Consultazione del materiale ottenuto in occasione dell'osservazione 1

Se l'assicuratore informa oralmente l'assicurato, presso i propri locali, sull'osservazione svolta, gli permette di consultare tutto il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione e gli segnala che ha la possibilità di richiedere copie di tutto il materiale in questione.

2

Se l'assicuratore informa per scritto l'assicurato sull'osservazione svolta, gli dà la possibilità di consultare presso la propria sede tutto il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione. Gli segnala che ha la possibilità di richiedere copie di tutto il materiale in questione.


Art. 9

Costi della consultazione degli atti20 1

Di massima la consultazione degli atti è gratuita.

2

Un emolumento calcolato a norma dell'ordinanza del 10 settembre 196921 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa può essere percepito se la consultazione causa un lavoro particolarmente oneroso. È salvo l'articolo 2 dell'ordinanza del 14 giugno 199322 sulla protezione dei dati.

a23 Distruzione degli atti 1

Salvo disposizione contraria della legge, gli atti senza valore archivistico vanno distrutti al termine della durata di conservazione.

2

La distruzione degli atti deve essere verificata ed eseguita tutelando la riservatezza di tutte le informazioni ivi contenute.

3

Il processo di distruzione va verbalizzato.

4

Gli atti relativi all'osservazione che immediatamente dopo la medesima non servono quali mezzi di prova per una modifica della prestazione vanno distrutti entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione (art. 43a cpv. 8 LPGA). La distruzione deve essere confermata per scritto alla persona osservata.

18 RS

935.61

19 Introdotto dal n. I dell'O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833).

21 RS

172.041.0

22 RS

235.11

23 Introdotto dal n. I dell'O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833).

Parte generale del diritto delle assicurazioni. O 9

830.11

b24 Notifica delle sentenze Gli organi d'esecuzione notificano ai periti di cui all'articolo 44 LPGA che hanno eseguito una perizia medica una copia delle sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale in cui la loro perizia è stata utilizzata come mezzo di prova.

Sezione 4: Procedura di opposizione (art. 52 LPGA) 25

Art. 10

Principio 1 L'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

2

L'opposizione deve essere inoltrata per scritto contro decisioni: a. impugnabili per opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi della legge federale del 25 giugno 198226 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza o alla restituzione delle stesse;

b. emanate da un organo d'esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 47-51 dell'ordinanza del 19 dicembre 198327 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

3

In tutti gli altri casi l'opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale.

4

L'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore.

L'assicuratore mette a verbale l'opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall'opponente o dal suo patrocinatore.

5

Se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.


Art. 11

Effetto sospensivo

1

L'opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui: a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della legge;

b. l'assicuratore ha tolto l'effetto sospensivo nella sua decisione; 24 Originario art. 9a. Introdotto dal n. II dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3177).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833).

26 RS

837.0

27 RS

832.30

Parte generale del diritto delle assicurazioni 10

830.11

c. la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso.

2

L'assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l'effetto sospensivo oppure ristabilirlo se l'aveva tolto con la decisione. Tale domanda dev'essere trattata immediatamente.


Art. 12

Decisione su opposizione 1

L'assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell'opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell'opponente.

2

Se intende modificare la decisione a sfavore dell'opponente, concede a quest'ultimo la possibilità di ritirare l'opposizione.

Sezione 5:28 Spese concernenti il patrocinio gratuito (art. 37 cpv. 4 LPGA) 29
a Gli articoli 8-13 del regolamento dell'11 dicembre 200630 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese d'avvocato di una parte che beneficia del gratuito patrocinio.

Capitolo 3: Regresso (art. 72 LPGA)

Art. 13

Principio Gli assicuratori cui spetta il diritto di regresso ai sensi degli articoli 72-75 LPGA possono stipulare tra di loro o con altri interessati convenzioni destinate a semplificare il disbrigo dei casi di regresso.


Art. 14

Esercizio del regresso per l'AVS/AI 1

Per l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché per l'assicurazione contro l'invalidità, il regresso è esercitato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)31 in collaborazione con le casse di compensazione e gli uffici AI.

L'UFAS può conferire questo compito alle casse cantonali di compensazione, alla Cassa svizzera di compensazione o agli uffici AI.

28 Introdotta dal n. II dell'O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833).

30 [RU

2006 5305. RU 2008 2209 art. 22]. Vedi ora: l'O del 21 feb. 2008 (RS 173.320.2).

31 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente articolo.

Parte generale del diritto delle assicurazioni. O 11

830.11

2

Se l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare esercitano il regresso, essi fanno valere anche il diritto di regresso dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione contro l'invalidità. A tale scopo l'UFAS stipula con i due assicuratori sociali le necessarie convenzioni.


Art. 15

Esercizio del regresso per l'assicurazione contro la disoccupazione Per l'assicurazione contro la disoccupazione il regresso è esercitato dall'organo esecutivo dell'assicurazione contro la disoccupazione competente in virtù della legge federale del 25 giugno 198232 sull'assicurazione contro la disoccupazione. Può esercitarlo anche la Segreteria di Stato dell'economia33.


Art. 16

Rapporto tra le assicurazioni sociali Se all'azione di regresso partecipano più assicurazioni sociali, esse sono creditori in solido e sono tenute a compensare reciprocamente le prestazioni congruenti dovute da ognuna di esse.


Art. 17

Regresso contro un autore del danno non titolare di un'assicurazione per la responsabilità civile Se all'azione di regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rappresentante nei confronti del responsabile. Se non giungono a un'intesa, la rappresentanza è esercitata nell'ordine seguente: a. dall'assicurazione contro gli infortuni; b. dall'assicurazione militare;

c. dall'assicurazione malattia;

d. dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dall'assicurazione per l'invalidità.

Capitolo 4: Altre disposizioni

Art. 18

Lavoro considerevole nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e amministrativa (art. 32 LPGA)

L'assistenza giudiziaria e amministrativa è rimborsata: a. quando i dati, su richiesta dell'assicuratore, devono essere comunicati in una forma che comporta un lavoro considerevole; e 32 RS

837.0

33 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Parte generale del diritto delle assicurazioni 12

830.11

b. la legislazione di un ramo delle assicurazioni sociali lo prevede esplicitamente.

a34 Disposizioni transitorie della modifica del 7 giugno 2019 1

In caso di inadempimento della condizione in materia di formazione e formazione continua di cui all'articolo 7b capoverso 1 lettera e, l'autorizzazione può essere rilasciata per due anni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2019, se il richiedente adempie tutte le altre condizioni di autorizzazione e se nei sette anni precedenti l'entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2019 ha svolto almeno 20 incarichi di sorveglianza di persone per conto di assicuratori sociali.

2

Gli assicuratori devono provvedere alla gestione degli atti conformemente all'articolo 8 capoverso 2 entro tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2019.


Art. 19

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

34 Introdotto dal n. I dell'O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833).