01.01.2024 - * / In vigore
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1

Ordinanza

sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) del 1° novembre 2017 (Stato 1° aprile 2019) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 30 settembre 20161 sull'energia (LEne),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina la promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili finanziata dal supplemento di rete di cui all'articolo 35 LEne.


Art. 2

Definizioni Nella presente ordinanza s'intende per: a. impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica; b. biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;

c. gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa; d. produzione netta: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 20172 sull'energia (OEn); e. calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica; f.

cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile.

RU 2017 7031 1 RS

730.0

2 RS

730.01

730.03

Energia in generale 2

730.03


Art. 3

Nuovi impianti

1

Sono considerati nuovi impianti: a. negli impianti idroelettrici: gli impianti che utilizzano per la prima volta un potenziale idraulico; b. nelle altre tecnologie: gli impianti che sono costruiti per la prima volta in un'ubicazione.

2

È considerato parimenti un nuovo impianto un impianto che sostituisce completamente un impianto esistente. 3

L'organo d'esecuzione decide d'intesa con l'Ufficio federale dell'energia (UFE) se l'impianto sia da considerarsi nuovo o no.


Art. 4

Potenza dell'impianto

La potenza di un impianto si determina secondo l'articolo 13 OEn3.


Art. 5

Obbligo di notifica in caso di modifica dell'avente diritto Se successivamente alla presentazione della domanda l'avente diritto cambia, occorre un'immediata notifica da parte dell'avente diritto precedente all'autorità competente per valutare la domanda. Senza notifica il premio per l'immissione di elettricità, la rimunerazione, il contributo d'investimento e il premio di mercato vengono versati all'avente diritto precedente.


Art. 6

Categorie di impianti fotovoltaici 1

Gli impianti fotovoltaici sono suddivisi nelle categorie seguenti: a. impianti

integrati;

b. impianti annessi o isolati.

2

Per impianti integrati s'intendono impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche alla protezione contro le intemperie, il calore o le cadute.


Art. 7

Impianti fotovoltaici di grandi e piccole dimensioni 1

Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni s'intendono gli impianti con una potenza a partire da 100 kW.

2

Per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni s'intendono: a. gli impianti con una potenza inferiore a 100 kW; b. gli impianti che vengono ampliati o rinnovati con una potenza inferiore a 100 kW, anche se la loro potenza complessiva dopo l'ampliamento o il rinnovamento ammonta a 100 kW o più.

3 RS

730.01

O sulla promozione dell'energia 3

730.03

3

Se il gestore di un impianto secondo il capoverso 1 rinuncia alla rimunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) per la potenza a partire da 100 kW, l'impianto è considerato altresì un impianto di piccole dimensioni.


Art. 8

Diritto di opzione nel caso di impianti fotovoltaici 1

I gestori di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni con una potenza fino a 50 MW possono scegliere se richiedere una rimunerazione per l'immissione di elettricità o una rimunerazione unica.

2

Essi esercitano tale diritto di opzione in modo definitivo con la presentazione della domanda per l'una o l'altra tipologia di promozione. È fatta salva una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni presentata dopo la messa in esercizio dell'impianto (art. 41).


Art. 9

Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui agli articoli 19 capoverso 4 lettera a e 24 capoverso 1 lettera b numero 2 LEne: a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione; b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico; c. impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria.


Art. 10

Consumo proprio

Per il consumo proprio e il raggruppamento ai fini del consumo proprio si applicano le disposizioni del capitolo 4 sezione 2 OEn4.

Capitolo 2: Sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11

Requisiti generali

Le condizioni di raccordo di cui all'articolo 10 OEn5 e la determinazione della quantità di elettricità da rimunerare secondo l'articolo 11 OEn si applicano per analogia anche ai gestori di impianti nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.

4 RS

730.01

5 RS

730.01

Energia in generale 4

730.03


Art. 12

Garanzia di origine e plusvalore ecologico 1

I gestori degli impianti nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità devono trasferire all'organo d'esecuzione le garanzie di origine registrate.

2

Il plusvalore ecologico è indennizzato con la partecipazione definitiva al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 24).


Art. 13

Partecipazione degli impianti fotovoltaici Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare soltanto gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

Sezione 2:

Commercializzazione diretta e immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento

Art. 14

Commercializzazione diretta

1

Dall'obbligo della commercializzazione diretta (art. 21 LEne) sono esclusi i gestori di impianti con una potenza inferiore a 100 kW.

2

I gestori di impianti con una potenza a partire da 500 kW che ricevono già una rimunerazione secondo il diritto anteriore devono passare alla commercializzazione diretta.

3

Tutti i gestori possono passare alla commercializzazione diretta in ogni momento rispettando un termine di notifica di tre mesi per la fine di un trimestre. Il ritorno all'immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento è escluso.


Art. 15

Prezzo di mercato di riferimento 1

Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica in un trimestre per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all'effettiva immissione in rete ogni quarto d'ora degli impianti fotovoltaici sottoposti a una misurazione del profilo di carico.

2

Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dalle altre tecnologie corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica in un trimestre per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera.

3

L'UFE calcola e pubblica ogni trimestre i prezzi di mercato di riferimento.


Art. 16

Tassi di rimunerazione e loro adeguamento 1

I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1-1.5.

2

Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base

O sulla promozione dell'energia 5

730.03

ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione. 3 I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.

4

Il premio per l'immissione in rete si riduce del 7,1495 per cento per i gestori di impianti che sono assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 20096 sull'IVA (LIVA).7

Art. 17

Durata della rimunerazione e requisiti minimi 1

La durata della rimunerazione e i requisiti minimi sono determinati negli allegati 1.1-1.5.

2

La durata della rimunerazione inizia con l'effettiva messa in esercizio dell'impianto e non può essere interrotta. Essa inizia a decorrere anche quando il gestore non ottiene ancora alcuna rimunerazione per l'impianto in questione.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 18

Ordine di presa in considerazione 1

Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità è la data di presentazione. 2

Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.


Art. 19

Lista d'attesa

1

Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata di tutte le domande, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2

L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d'attesa.

3

Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione.


Art. 20

Smaltimento della lista d'attesa 1

Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa.

6 RS

641.20

7

Introdotto il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Energia in generale 6

730.03

2

Gli impianti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda. 3

Gli impianti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione sono presi in considerazione secondo il seguente ordine: a. gli impianti per i quali è pervenuta una notifica di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di presentazione di tale notifica; b. gli altri progetti: secondo la data di presentazione della domanda.

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 21

Domanda 1 La domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità va presentata all'organo d'esecuzione.

2

Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui agli allegati 1.1-1.5.


Art. 22

Garanzia di principio 1

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l'organo d'esecuzione garantisce la partecipazione dell'impianto al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità con una decisione di principio.

2

Tale decisione non ha alcun effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie al progetto.


Art. 23

Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio e obbligo di notifica 1

Ricevuta la decisione di cui all'articolo 22, il richiedente deve raggiungere gli stati di avanzamento del progetto nel rispetto dei termini e mettere in esercizio l'impianto. 2 Gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio nonché i relativi termini sono determinati negli allegati 1.1-1.5.

2bis

I termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la progettazione, concessione o costruzione.8 3 Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta 8

Introdotto il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

O sulla promozione dell'energia 7

730.03

l'organo d'esecuzione può prorogarli al massimo della durata equivalente al termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza di questo termine.9 4 Il richiedente è tenuto a notificare per scritto, di volta in volta entro due settimane, gli stati di avanzamento del progetto raggiunti. 5 Egli è tenuto a presentare la notifica completa di messa in esercizio al più tardi un mese dalla messa in esercizio. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto all'erogazione del premio per l'immissione di elettricità.


Art. 24

Decisione 1 Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione dispone segnatamente: a. l'entrata nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; b. se l'impianto è nella commercializzazione diretta o se viene rimunerato al prezzo di mercato di riferimento; e c. l'ammontare del tasso di rimunerazione.

2

Se un richiedente per il cui impianto sono a disposizione le pertinenti risorse ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli venisse accordata la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità in virtù di una garanzia di principio, l'organo d'esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, se la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio. 3 L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 22 e respinge la domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, se: a. non sussistono i requisiti per il diritto; b. il richiedente non rispetta i termini per la notifica degli stati d'avanzamento del progetto o di messa in esercizio; o c. l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nella domanda.

Sezione 5: Esercizio in corso, esclusione e uscita

Art. 25

Versamento della rimunerazione 1

L'organo d'esecuzione versa trimestralmente: a. ai gestori di impianti nella commercializzazione diretta: il premio per l'immissione di elettricità; 9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Energia in generale 8

730.03

b. ai gestori che immettono l'elettricità proveniente dai loro impianti al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l'immissione di elettricità e il prezzo di mercato di riferimento.

2

Se per i versamenti di cui al capoverso 1 le risorse finanziarie non sono sufficienti, l'organo d'esecuzione versa la rimunerazione pro rata nel corso dell'anno. Il saldo lo versa nel corso dell'anno successivo. 3 L'organo d'esecuzione esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all'effettiva produzione. Esso può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.

4

Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, l'organo d'esecuzione fattura ai gestori trimestralmente la parte eccedente.

5

La rimunerazione viene versata fino al termine del mese intero nel quale scade la durata della rimunerazione. 6 Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale le informazioni necessarie per i versamenti di cui al capoverso 1, o se non riconosce le direttive del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili approvate dall'UFE, il diritto alla rimunerazione decade fino al momento della presentazione di tali informazioni o del riconoscimento delle direttive.10 7 Se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l'organo d'esecuzione addebita: a. ai gestori degli impianti in regime di commercializzazione diretta: il premio per l'immissione in rete; b. ai gestori che immettono in rete elettricità al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l'immissione in rete e il prezzo di mercato di riferimento.11


Art. 26

Indennità di gestione I produttori nella commercializzazione diretta ricevono trimestralmente dall'organo d'esecuzione un'indennità di gestione per kWh equivalente a: a. 0,55 centesimi nel caso di impianti fotovoltaici e a energia eolica; b. 0,28 centesimi nel caso di impianti idroelettrici; c. 0,16 centesimi nel caso di IIR; d. 0,28 centesimi nel caso dei restanti impianti a biomassa.


Art. 27

Obblighi del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili e dei gestori di rete 1

Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili ritira l'elettricità dai gestori che la immettono in rete al prezzo di mercato di riferimento e il cui impianto è dotato di un 10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

11 Introdotto il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

O sulla promozione dell'energia 9

730.03

dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione dei dati automatica o di un sistema di misurazione intelligente. Esso versa all'organo d'esecuzione il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità ritirata secondo il piano previsionale.

2

I gestori di rete ritirano l'elettricità dai gestori che la immettono nella loro rete al prezzo di mercato di riferimento e il cui impianto non è dotato di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico e di un sistema di misurazione intelligente. Essi versano all'organo d'esecuzione il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità ritirata. 3 L'organo d'esecuzione deposita senza indugio i fondi ottenuti nel Fondo per il supplemento rete di cui all'articolo 37 LEne.


Art. 28

Ampliamenti o rinnovamenti successivi 1

Il gestore di un impianto per il quale ottiene una rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità è tenuto a notificare all'organo d'esecuzione gli ampliamenti o i rinnovamenti almeno un mese prima della loro messa in esercizio. Egli è tenuto a indicare tutte le modifiche che intende effettuare all'impianto precedente. 2 La durata della rimunerazione non viene prorogata da un ampliamento o un rinnovamento successivo. 3

Negli impianti fotovoltaici il tasso di rimunerazione originario viene ridotto dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovamento. Il nuovo tasso di rimunerazione si calcola sulla base del valore medio ponderato secondo la potenza tra il tasso di rimunerazione determinante al momento della prima messa in esercizio e il tasso di rimunerazione di 0 ct./kWh per l'ampliamento o il rinnovamento. 4 Un impianto fotovoltaico è escluso da tale riduzione se è garantito che l'elettricità prodotta dall'elemento dell'impianto ampliato o rinnovato non confluisce nel conteggio dell'elettricità prodotta dall'impianto originario inserito nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità. 5 Nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti a biomassa il tasso di rimunerazione originario viene ridotto proporzionalmente dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovamento. Il calcolo del nuovo tasso di rimunerazione è retto dagli allegati 1.1 e 1.5. 6 In caso di mancata notifica o se la notifica di cui al capoverso 1 non avviene entro il termine stabilito, il gestore è tenuto a restituire all'organo d'esecuzione, senza interessi, la differenza tra la rimunerazione ottenuta e la rimunerazione calcolata secondo i tassi di rimunerazione contemplati nel capoverso 3 o 5.


Art. 29

Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi 1

Per il periodo durante il quale i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono o non sono più rispettati, non sussiste nessun diritto al premio per l'immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto al premio per l'immissione in rete decade retroattivamente per l'intero periodo. La rimunerazione ottenuta in

Energia in generale 10

730.03

eccesso deve essere restituita all'organo d'esecuzione. Essa può essere compensata con future prestazioni. 2 A partire dal momento in cui i requisiti per il diritto o i requisiti minimi sono nuovamente soddisfatti sussiste di nuovo il diritto al premio per l'immissione in rete.

Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto sussiste retroattivamente per l'intero periodo. Eventuali versamenti successivi non sono soggetti a interessi. 3 Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi vi sono ragioni non imputabili al gestore, quest'ultimo può illustrare all'organo d'esecuzione le misure che intende adottare affinché tali requisiti siano nuovamente rispettati.

L'organo d'esecuzione può concedergli un termine appropriato per l'attuazione delle pertinenti misure, eventualmente vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto al premio per l'immissione in rete, purché gli eventuali oneri siano soddisfatti.

4

Se anche dopo la scadenza del termine i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono soddisfatti, il capoverso 1 si applica per analogia.


Art. 30

Esclusione e uscita dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità 1

L'organo d'esecuzione dispone l'esclusione di un gestore dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

a.12 non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione il premio per l'immissione in rete non è stato versato nel corso di tre anni civili consecutivi (art. 29 cpv. 1);

b. non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 29 capoverso 3.

2

Un'uscita dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità è possibile in ogni momento rispettando un termine di disdetta di tre mesi per la fine di un trimestre. 3 Una nuova partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità è esclusa a seguito di un'esclusione o un'uscita.

Capitolo 3:

Disposizioni generali sulla rimunerazione unica e sui contributi d'investimento

Art. 31

Esclusione del contributo d'investimento Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEne o una rimunerazione per l'immis12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019

(RU 2019 923).

O sulla promozione dell'energia 11

730.03

sione in rete di elettricità non è possibile accordargli né una rimunerazione unica né un contributo d'investimento.


Art. 32

Autorizzazione di inizio anticipato dei lavori L'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori negli impianti idroelettrici e a biomassa, se l'attendere la garanzia di principio comporterebbe gravi inconvenienti.

L'autorizzazione non dà alcun diritto a un contributo d'investimento.


Art. 33

Requisiti relativi all'esercizio e al funzionamento degli impianti 1

Un impianto per il quale sono stati versati una rimunerazione unica o un contributo d'investimento deve essere sottoposto, a partire dalla sua messa in esercizio, dall'ampliamento o dal rinnovamento, a una manutenzione per almeno la durata seguente, in modo che sia garantito un esercizio regolare: a. 15 anni nel caso di impianti fotovoltaici, IIR e impianti idroelettrici; b. 10 anni nel caso di impianti a gas di depurazione e di impianti a combustione a legna d'importanza regionale.

2

Durante almeno 15 anni gli impianti fotovoltaici devono inoltre essere in esercizio in modo tale da non scendere al di sotto della produzione minima attesa in base all'ubicazione e all'orientamento.


Art. 34

Restituzione della rimunerazione unica e dei contributi d'investimento 1

Per la restituzione della rimunerazione unica e dei contributi d'investimento si applicano per analogia gli articoli 28-30 della legge del 5 ottobre 199013 sui sussidi. 2 La restituzione della rimunerazione unica o dei contributi d'investimento è richiesta interamente o parzialmente in particolare se non sussistono o non sussistono più i requisiti relativi all'esercizio e al funzionamento secondo l'articolo 33.

3

Viene inoltre richiesta la restituzione intera o parziale della rimunerazione unica o dei contributi d'investimento se le condizioni del mercato dell'energia determinano una redditività eccessiva.


Art. 35


14

Termine di attesa

La durata minima durante la quale il gestore non può chiedere un'altra rimunerazione unica o altri contributi d'investimento è di: a. 15 anni nel caso di IIR; b. 10 anni nel caso di impianti a gas di depurazione e di centrali elettriche a legna di importanza regionale.

13 RS

616.1

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Energia in generale 12

730.03

Capitolo 4: Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 36

Dimensione minima e limite superiore di potenza per il versamento di una rimunerazione unica Una rimunerazione unica viene versata per gli impianti fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kW fino al massimo 50 MW.


Art. 37

Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento di un impianto Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se la potenza dell'impianto è stata aumentata di almeno 2 kW a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento.


Art. 38

Calcolo della rimunerazione unica e adeguamento degli importi 1

La rimunerazione unica è composta di un contributo di base e di un contributo legato alla potenza. 2 Gli importi sono determinati nell'allegato 2.1. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) li verifica annualmente. In caso di mutamento considerevole delle circostanze esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento degli importi. 3

Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che sono stati messi in esercizio dal 1° gennaio 2013 valgono gli importi per gli impianti annessi e isolati, anche se essi appartengono alla categoria degli impianti integrati. 4 Per gli ampliamenti o i rinnovamenti considerevoli viene versato soltanto un contributo legato alla potenza equivalente all'aumento della potenza raggiunta con l'ampliamento o il rinnovamento. Non viene versato alcun contributo di base. 5

Se un impianto viene ampliato già prima dell'ottenimento della rimunerazione unica, il contributo di base viene versato per l'elemento dell'impianto messo in esercizio per primo e il contributo d'investimento in funzione della data di messa in esercizio dei singoli elementi dell'impianto. 6 Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo l'articolo 6, il contributo di base è calcolato sulla scorta del valore medio degli importi ponderato in base alla potenza e il contributo legato alla potenza in funzione degli elementi della potenza per categoria.

O sulla promozione dell'energia 13

730.03

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 39

Ordine di presa in considerazione 1

Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di presentazione della domanda.

2

Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza supplementare.


Art. 40

Lista d'attesa

1

Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti conformemente alla data di presentazione della domanda in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2

L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

3

Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni e una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

4

Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE fissa due contingenti entro i quali possono essere presi in considerazione i progetti delle liste d'attesa degli impianti fotovoltaici di piccole e di grandi dimensioni.

Sezione 3:

Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni


Art. 41

Domanda

1

La domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni deve essere presentata all'organo d'esecuzione dopo la messa in esercizio dell'impianto. 2 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 3. 3

Nella domanda i gestori di impianti di cui all'articolo 7 capoverso 3 devono comunicare all'organo d'esecuzione che intendono rinunciare alla rimunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) a partire dalla potenza di 100 kW. 4

Se per lo stesso impianto il gestore ha già presentato una domanda secondo l'articolo 21 o 43, questa domanda è considerata ritirata con la presentazione della domanda di cui al capoverso 1.

Energia in generale 14

730.03


Art. 42

Determinazione della rimunerazione unica Se l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione sufficienti risorse ai fini della presa in considerazione, l'organo d'esecuzione determina l'ammontare della rimunerazione unica sulla base degli importi di cui all'allegato 2.1.

Sezione 4:

Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni


Art. 43

Domanda 1 La domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni deve essere presentata all'organo d'esecuzione. 2

Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.1. 3

Se dopo la presentazione della domanda la categoria o la potenza dell'impianto progettato subiscono modifiche, il richiedente è tenuto a comunicarlo immediatamente all'organo d'esecuzione.


Art. 44

Garanzia di principio Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'organo d'esecuzione garantisce la rimunerazione unica con una decisione di principio e determina il contributo massimo sulla base della potenza menzionata nella domanda e degli importi fissati nell'allegato 2.1.


Art. 45

Termine e notifica di messa in esercizio 1

L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi: a. 12 mesi dopo la garanzia di principio di cui all'articolo 44; b. 6 anni dopo la garanzia di principio di cui all'articolo 44, se per la costruzione dell'impianto è necessario modificare le basi pianificatorie.15

2

La messa in esercizio deve essere notificata all'organo d'esecuzione al più tardi tre mesi dalla messa in esercizio. 3 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.2. 4 Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l'organo d'esecuzione può prorogarlo su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

O sulla promozione dell'energia 15

730.03


Art. 46

Decisione 1 Se anche dopo la messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, dopo la ricezione della notifica completa di messa in esercizio l'organo d'esecuzione stabilisce sulla base dei dati autenticati dell'impianto nell'ambito delle garanzie di origine l'ammontare definitivo della rimunerazione unica. Il contributo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 44 non deve essere superato. 2 Se un richiedente per il cui impianto sussistono risorse sufficienti ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli fosse accordata la rimunerazione unica con una decisione di principio, l'organo d'esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, allorquando la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio. 3 L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 44 e respinge la domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica se: a. i requisiti per il diritto non sono adempiuti; b. la messa in esercizio non avviene entro il termine previsto; c. l'ubicazione dell'impianto non corrisponde a quanto indicato nella domanda.

4

Esso può revocare la garanzia di principio di cui all'articolo 44 anche nel caso in cui la messa in esercizio non gli è stata notificata entro i tre mesi successivi.

Capitolo 5: Contributo d'investimento per gli impianti idroelettrici Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 47

Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento 1

L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure costruttive:

a. la portata massima normale dell'acqua derivante dalle acque già utilizzate viene aumentata di almeno il 20 per cento; b. il dislivello lordo medio viene aumentato di almeno il 10 per cento; c. viene utilizzata altra acqua equivalente ad almeno il 10 per cento della media della quantità di acqua annua utilizzata negli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento; d.16 il volume utile viene aumentato sia di almeno il 15 per cento che di 150 000 metri cubi; o

e. la produzione netta annua media rapportata alla media degli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima della presentazione della domanda per 16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Energia in generale 16

730.03

l'ottenimento di un contributo d'investimento viene aumentata di almeno il 20 per cento o 30 GWh.

2

Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole se: a. almeno una componente principale, quali la presa d'acqua, le pompe d'alimentazione, le opere di sbarramento, i serbatoi di accumulo, le condotte in pressione, le macchine o l'equipaggiamento elettromeccanico dell'impianto, è sostituita o interamente risanata; e

b. l'investimento ammonta ad almeno 7 ct./kWh rispetto alla produzione netta media raggiunta in uno degli ultimi cinque anni d'esercizio completi.


Art. 48

Aliquote

1

L'UFE determina il contributo d'investimento per ciascun impianto individualmente secondo l'articolo 29 capoverso 2 LEne. 2

Negli impianti con una potenza massima di 10 MW il contributo d'investimento ammonta al massimo:

a. al 60 per cento dei costi d'investimento computabili per gli ampliamenti considerevoli;

b. al 40 per cento dei costi d'investimento computabili per i rinnovamenti considerevoli.

3

Negli impianti con una potenza superiore ai 10 MW il contributo d'investimento ammonta al massimo:

a. al 35 per cento dei costi d'investimento computabili per gli impianti nuovi e gli ampliamenti considerevoli; b. al 20 per cento dei costi d'investimento computabili per i rinnovamenti considerevoli.

4

Il DATEC verifica le aliquote almeno ogni cinque anni. In caso di mutamento considerevole delle circostanze, esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento delle aliquote.

5

Negli impianti idroelettrici sul confine il contributo d'investimento calcolato viene ridotto della quota non appartenente alla sovranità svizzera.

Sezione 2:

Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW e lista d'attesa

Art. 49

Ordine di presa in considerazione 1

Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto con il quale s'intende ampliare o rinnovare in misura considerevole un impianto idroelettrico con una potenza massima di 10 MW è la data di presentazione della domanda.

O sulla promozione dell'energia 17

730.03

2

Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d'investimento.


Art. 50

Lista d'attesa

1

Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto. 2 L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

3

Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

Sezione 3:

Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW

Art. 51

Risorse disponibili

1

Le risorse che possono essere utilizzate per i contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW (art. 36 cpv. 2 OEn17) vengono attribuite ogni due anni.

2

Il biennio inizia il 1° gennaio dell'anno in cui cade il giorno di riferimento. I giorni di riferimento sono il 30 giugno 2018, il 30 giugno 2020, il 30 giugno 2022, il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2028 e il 30 giugno 2030.

3

Se tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono ancora disponibili risorse sufficienti, anche le domande presentate successivamente possono essere prese in considerazione fino a quando le risorse previste per tale biennio sono esaurite.


Art. 52

Ordine di presa in considerazione 1

Se non tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata al contributo d'investimento. 2 Vengono prese in considerazione tutte le domande che possono essere finanziate integralmente con le risorse disponibili per il biennio.

3

Se in seguito rimangono ancora a disposizione risorse pari ad almeno il 50 per cento del contributo d'investimento da accordare al progetto per la realizzazione di 17 RS

730.01

Energia in generale 18

730.03

un impianto nuovo o di un ampliamento che segue nell'ordine di presa in considerazione, viene preso in considerazione anche tale progetto. Le risorse disponibili nel giorno di riferimento successivo si riducono dell'importo necessario per tale progetto. 4 Se le risorse restanti sono inferiori al 50 per cento, non vengono prese in considerazione ulteriori domande e le risorse rimanenti vengono computate nelle risorse disponibili per il biennio successivo. 5

Se tutte le domande per l'ottenimento di un contributo d'investimento per impianti nuovi e ampliamenti presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono disponibili risorse sufficienti, vengono presi in considerazione i progetti per la realizzazione di rinnovamenti. Vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata alle risorse da versare in qualità di contributo d'investimento.

6

Le domande per gli impianti che non possono essere prese in considerazione vengono sottoposte a una nuova valutazione di volta in volta nei giorni di riferimento successivi insieme alle nuove domande secondo i capoversi 1-5.

7

Le risorse inutilizzate riservate per un progetto vengono impiegate a mano a mano per la presa in considerazione di progetti secondo l'ordine sancito nei capoversi 1-5.

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 53

Domanda 1 La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'UFE. 2

Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione. 3 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.2.


Art. 54

Garanzia di principio Se dall'esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue: a. l'ammontare del contributo d'investimento in per cento dei costi d'investimento computabili considerando i maggiori costi non ammortizzabili previsti;

b. l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere; c. entro quando al più tardi occorre avviare i lavori; d. il piano di pagamento secondo l'articolo 60;

O sulla promozione dell'energia 19

730.03

e. il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio.


Art. 55

Notifica di messa in esercizio 1

Dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di messa in esercizio. 2

La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: a. la data di messa in esercizio; b. il verbale di collaudo; c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.


Art. 56

Notifica della conclusione dei lavori 1

Al più tardi un anno dalla messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori. 2

La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti: a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione; b. un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili.


Art. 57

Proroga dei termini

Su richiesta del richiedente, l'UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori, se: a. il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente; e

b. la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.


Art. 58

Notifica della produzione netta Dopo il quinto anno d'esercizio intero occorre notificare all'UFE la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio.


Art. 59

Determinazione definitiva del contributo d'investimento 1

Non appena sono disponibili la notifica della conclusione dei lavori e la notifica della produzione netta, l'UFE verifica se anche in tale momento sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto. 2 I maggiori costi non ammortizzabili vengono ricalcolati sulla base dei costi d'investimento definitivi computabili, degli attuali costi per i canoni per i diritti d'acqua e della produzione netta media annua notificata. 3 Sulla base dell'esito della verifica di cui al capoverso 1 e del calcolo di cui al capoverso 2 viene determinato l'ammontare definitivo del contributo d'investimento.

Energia in generale 20

730.03

4

Se la produzione netta annuale media è inferiore rispetto alla produzione indicata nella domanda o alla produzione supplementare, il contributo d'investimento può essere ridotto adeguatamente.


Art. 60

Versamento scaglionato del contributo d'investimento 1

Il contributo d'investimento è versato in più tranche.

2

L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l'ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all'articolo 54 (piano di pagamento). 3 La prima tranche non può essere versata prima dell'inizio dei lavori. Se in virtù dell'articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio di cui all'articolo 54. 4 L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 54.

Sezione 5: Criteri di calcolo

Art. 61

Costi d'investimento computabili 1

Per il calcolo del contributo d'investimento sono computabili in particolare i costi di costruzione, di pianificazione e di direzione dei lavori nonché i costi delle prestazioni proprie del gestore, se: a. sono generati in diretto rapporto con gli elementi dell'impianto necessari alla produzione di elettricità e vengono dichiarati; b. sono direttamente necessari all'aumento e al mantenimento della produzione di elettricità;

c. sono adeguati; e d. le relative attività sono eseguite in modo efficiente.

2

I costi di pianificazione e di gestione dei lavori sono computati al massimo fino all'ammontare del 15 per cento dei costi di costruzione computabili. 3 I costi delle prestazioni proprie del gestore come le prestazioni di pianificazione o di direzione dei lavori sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato.

O sulla promozione dell'energia 21

730.03


Art. 62


18

Costi non computabili 1

Non sono computabili in particolare i costi: a. inerenti a parti dell'impianto che servono al pompaggio-turbinaggio; b. rimunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 199119 sulla protezione delle acque (LPAc) e i provvedimenti di cui all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199120 sulla pesca (LFSP).

2

Se una parte dell'impianto non serve esclusivamente al pompaggio-turbinaggio, non sono computabili solamente i costi inerenti al pompaggio-turbinaggio.


Art. 63

Maggiori costi non ammortizzabili 1

I maggiori costi non ammortizzabili secondo l'articolo 29 capoverso 2 LEne corrispondono al valore netto di tutti i deflussi di denaro computabili e di tutti gli afflussi di denaro da computare. 2

I deflussi di denaro computabili e gli afflussi di denaro da computare vanno scontati con il tasso d'interesse calcolatorio di cui all'articolo 66. 3

Nel caso di ampliamenti sono determinanti gli afflussi di denaro risultanti dall'ampliamento che possono essere conseguiti all'interno e all'esterno dell'impianto.21 4 Nel caso di rinnovamenti sono determinanti gli afflussi di denaro conseguibili a partire dall'intera produzione netta dell'impianto rinnovato nonché gli altri afflussi di denaro che possono essere conseguiti a seguito del rinnovamento fuori dall'impianto.22 4bis Nel caso di impianti con una quota di pompaggio-turbinaggio, i deflussi e gli afflussi di denaro derivanti dal pompaggio-turbinaggio non vanno considerati.23 5 L'UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili. Tra questi figura in particolare uno scenario dei prezzi allestito su base oraria e aggiornato annualmente.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

19 RS

814.20

20 RS

923.0

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

23 Introdotto il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Energia in generale 22

730.03


Art. 64

Deflussi di denaro computabili 1

I deflussi di denaro computabili si compongono: a. dei costi d'investimento computabili; b. dei costi per l'esercizio dell'impianto e la manutenzione nonché altri costi d'esercizio;

c. degli investimenti di sostituzione; d. degli altri costi, in particolare i costi per l'energia che le eventuali pompe d'alimentazione necessitano, ai prezzi di mercato, e i costi legati alla sostituzione dell'accumulo di acqua; e. dei costi per i canoni per i diritti d'acqua conformemente alle pertinenti norme legali;

f.

delle imposte dirette.

2

Essi vanno considerati per il periodo di concessione restante.

3

I costi di cui al capoverso 1 lettera b vengono computati considerando complessivamente, ogni anno, il due per cento dei costi d'investimento.


Art. 65

Afflussi di denaro da computare 1

Gli afflussi di denaro da computare si calcolano sulla scorta del profilo orario ottimizzato sul piano economico per la produzione netta per il periodo di concessione restante e dello scenario dei prezzi allestito dall'UFE. Gli investimenti sono ammortizzati in chiave lineare per i periodi di utilizzazione di cui all'allegato 2.2 e gli eventuali valori residui sono considerati in qualità di afflussi di denaro alla fine del periodo di concessione. 2 Per gli impianti con una potenza massima di 10 MW possono essere utilizzati profili di produzione standard.


Art. 66

Tasso d'interesse calcolatorio Il tasso d'interesse calcolatorio corrisponde al costo medio ponderato del capitale. Il calcolo e la comunicazione si determinano, fatte salve le deroghe menzionate nell'allegato 3, sulla scorta dell'articolo 13 capoversi 3 lettera b e 3bis in combinato disposto con l'allegato 1 dell'ordinanza del 14 marzo 200824 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl).

24 RS

734.71

O sulla promozione dell'energia 23

730.03

Capitolo 6: Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa Sezione 1: Requisiti per il diritto

Art. 67

Definizioni 1 Per IIR secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s'intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani di cui agli articoli 31 e 32 dell'ordinanza del 4 dicembre 201525 sui rifiuti.26 2 Per impianti a gas di depurazione secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s'intendono gli impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti dagli impianti comunali di depurazione delle acque reflue, indipendentemente dal fatto che in tali impianti vengano fatti fermentare anche cosubstrati. 3 Per centrali elettriche a legna di importanza regionale secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s'intendono gli impianti per la produzione di elettricità a legna che non eccedono il fabbisogno energetico regionale di elettricità e calore.


Art. 68

Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento 1

L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole quando mediante misure costruttive la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi tre anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento. 2 Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole quando i costi d'investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno i seguenti importi:

a. 15 milioni di franchi negli IIR; b. 250 000 franchi negli impianti a gas di depurazione a partire da 50 000 abitanti-equivalenti;

c. 100 000 franchi negli impianti a gas di depurazione fino a 50 000 abitantiequivalenti;

d. 600 000 franchi nelle centrali elettriche a legna di importanza regionale.


Art. 69

Requisiti energetici

minimi

1

I requisiti energetici minimi sono determinati nell'allegato 2.3.

2

In caso di rinnovamenti considerevoli, dopo il rinnovamento l'impianto deve produrre almeno la stessa quantità di elettricità di prima del rinnovamento.

25 RS

814.600

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Energia in generale 24

730.03

Sezione 2: Aliquote

Art. 70

Aliquote per i contributi d'investimento 1

L'UFE determina il contributo d'investimento per ciascun impianto individualmente secondo l'articolo 29 capoverso 2 LEne. 2

Il contributo d'investimento ammonta al massimo al 20 per cento dei costi d'investimento computabili. 3 Il DATEC verifica tale aliquota almeno ogni cinque anni. In caso di mutamenti considerevoli delle circostanze esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento dell'aliquota.


Art. 71

Contributo massimo

Il contributo d'investimento non deve eccedere i seguenti importi: a. 6 milioni di franchi per gli IIR; b. 1,5 milioni di franchi per gli impianti a gas di depurazione; c. 3,75 milioni di franchi per le centrali elettriche a legna di importanza regionale.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 72

Ordine di presa in considerazione 1

È rilevante ai fini della presa in considerazione di un progetto la data di presentazione della domanda. 2

Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presentano la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d'investimento.


Art. 73

Lista d'attesa

1

Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2

L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

3

Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

O sulla promozione dell'energia 25

730.03

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 74

Domanda 1 La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'UFE. 2

Essa può essere presentata soltanto quando sussiste la licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione. 3

Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.3.


Art. 75

Garanzia di principio Se dall'esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue: a. l'ammontare del contributo d'investimento in per cento dei costi d'investimento computabili considerando i maggiori costi non ammortizzabili previsti;

b. l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere; c. entro quando al più tardi occorre avviare i lavori; d. il piano di pagamento secondo l'articolo 80; e. il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio.


Art. 76

Notifica di messa in esercizio L'obbligo di presentare una notifica di messa in esercizio è retto per analogia dall'articolo 55.


Art. 77

Notifica della conclusione dei lavori 1

Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.

2

La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti: a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione; b. un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili; c. la notifica della produzione netta del primo anno d'esercizio completo.


Art. 78

Proroga dei termini

La proroga dei termini per la messa in esercizio e la presentazione della notifica di conclusione dei lavori è retta per analogia dall'articolo 57.

Energia in generale 26

730.03


Art. 79

Determinazione definitiva del contributo d'investimento 1

Non appena sono disponibili la notifica della conclusione dei lavori e la notifica della produzione netta, l'UFE verifica se anche in tale momento sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto. 2 I maggiori costi non ammortizzabili vengono ricalcolati sulla base dei costi d'investimento computabili definitivi e della produzione netta notificata. 3 Sulla base dell'esito della verifica di cui al capoverso 1 e del calcolo di cui al capoverso 2 viene determinato l'ammontare definitivo del contributo d'investimento. 4 Se la produzione netta annuale è inferiore rispetto alla produzione indicata nella domanda o alla produzione supplementare, il contributo d'investimento può essere ridotto adeguatamente.


Art. 80

Versamento scaglionato del contributo d'investimento 1

Il contributo d'investimento è versato in più tranche.

2

L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l'ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all'articolo 75 (piano di pagamento).

3

La prima tranche non può essere versata prima dell'inizio dei lavori. Se in virtù dell'articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio secondo l'articolo 75. 4 L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 75.

Sezione 5: Criteri di calcolo

Art. 81

Costi d'investimento computabili Sono computabili per analogia i costi d'investimento di cui all'articolo 61.


Art. 82

Costi non computabili Non sono computabili in particolare i costi: a.27 ...

b. per gli elementi d'impianto destinati al trattamento termico dei rifiuti; c. per gli elementi d'impianto destinati al trattamento delle acque reflue; 27 Abrogata dal n. II dell'O del 27 feb. 2019, con effetto dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

O sulla promozione dell'energia 27

730.03

d. per gli elementi d'impianto destinati alla preparazione di combustibile o all'esercizio di una rete di teleriscaldamento.


Art. 83

Maggiori costi non ammortizzabili Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili secondo l'articolo 29 capoverso 2 LEne è retto per analogia dall'articolo 63.


Art. 84

Deflussi di denaro computabili 1

I deflussi di denaro computabili si compongono: a. dei costi d'investimento computabili; b. dei costi per l'esercizio dell'impianto e la manutenzione nonché gli altri costi d'esercizio;

c. degli investimenti di sostituzione.

2

Essi vanno considerati per il periodo di utilizzazione restante di cui all'articolo 87.

3

I costi di cui al capoverso 1 lettera b vengono computati con complessivamente il due per cento dei costi d'investimento all'anno.

4

Nel caso delle centrali elettriche a legna di importanza regionale vengono inoltre presi in considerazione in qualità di costi ricorrenti le imposte dirette nonché i costi d'energia dedotti i ricavi risultanti dalla vendita di calore.


Art. 85

Afflussi di denaro da computare 1

Gli afflussi di denaro da computare si calcolano sulla scorta della produzione netta media per il periodo di utilizzazione restante di cui all'articolo 87 e dello scenario dei prezzi allestito dall'UFE.

2

Gli investimenti sono ammortizzati in chiave lineare per i periodi di utilizzazione di cui all'allegato 2.3 e, alla fine del periodo di utilizzazione restante di cui all'articolo 87, gli eventuali valori residui sono considerati in qualità di afflussi di denaro.


Art. 86

Tasso d'interesse calcolatorio Per il calcolo e la comunicazione del tasso d'interesse calcolatorio si applica per analogia l'articolo 66.


Art. 87

Periodo di utilizzazione restante Per determinare il periodo di utilizzazione restante si fa riferimento al periodo di utilizzazione dell'elemento costituente appena incorporato che presenta il periodo di utilizzazione più lungo secondo la tabella del periodo di utilizzazione di cui all'allegato 2.3.

Energia in generale 28

730.03

Capitolo 7:

Premio di mercato per l'elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 88

Dettagli relativi al diritto 1

Gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni con una potenza superiore ai 10 MW non danno diritto al premio di mercato soltanto se costituiscono un impianto singolo, bensì anche se consistono in un'unione di impianti, se in tale unione: a. tutti i singoli impianti sono collegati sul piano idraulico e ottimizzati nell'insieme; e

b. i costi di produzione complessivi non sono coperti.

2

Una tale unione di impianti a cui appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità dà diritto al premio di mercato soltanto se l'unione raggiunge la potenza superiore ai 10 MW anche senza l'impianto singolo in questione.

3

Il rischio dei costi di produzione non coperti non è assunto dall'impresa di approvvigionamento elettrico invece che dal proprietario (art. 30 cpv. 2 LEne) se la sua acquisizione dell'elettricità si basa su un contratto concluso dopo il 1° gennaio 2016 e a breve e medio termine. Il diritto al premio di mercato non passa all'impresa di approvvigionamento elettrico. 4

Per il passaggio del rischio e del diritto al premio di mercato nel rapporto tra gestori e proprietari, il capoverso 3 si applica per analogia.


Art. 89

Reddito di mercato

1

Dal profilo del reddito viene preso in considerazione soltanto il ricavo derivante dalla vendita di elettricità sul mercato (reddito di mercato). Non sono presi in considerazione gli altri redditi, in particolare i ricavi dalle prestazioni del sistema e dalle garanzie di origine. 2 Il reddito di mercato viene determinato sulla base del prezzo di mercato, sulla scorta del profilo percorso ogni ora con l'impianto pertinente o con la somma degli impianti in caso di un'unione di impianti. Nel caso di un impianto del partner, il profilo determinato viene ripartito pro rata sui partner. 3 Per prezzo di mercato s'intende, anche per l'elettricità negoziata fuori borsa, il prezzo spot orario per la regione di prezzo svizzera convertito a un tasso mensile medio.

4

Se, oltre al premio di mercato, per un impianto viene versato anche un contributo d'investimento, quest'ultimo, nel premio di mercato, va computato pro rata sul piano temporale come ricavo. 5 Se a un'unione di impianti che dà diritto al premio di mercato appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità,

O sulla promozione dell'energia 29

730.03

come suo ricavo è determinante la sua rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 21 cpv. 3 LEne).


Art. 90

Costi di produzione e altri costi 1

In qualità di costi di produzione vengono presi in considerazione i costi d'esercizio direttamente necessari per una produzione efficiente, ma non altri costi, in particolare non gli oneri per le prestazioni di servizio globali. Vengono considerati anche: a. i canoni per i diritti d'acqua; b. i ricavi minimi sulla base dell'elettricità da fornire all'ente pubblico a titolo gratuito o a un canone ridotto; c. le imposte dirette; le imposte sull'utile, tuttavia, soltanto se corrispondono a un utile effettivo ma non se sono dovute all'ente pubblico locale sulla scorta di un accordo e non vincolate all'utile.

2

In qualità di costi di produzione sono altresì presi in considerazione i costi del capitale calcolatori. È determinante il tasso d'interesse calcolatorio secondo l'articolo 66. Gli ammortamenti vanno effettuati in genere rispettando l'attuale prassi per l'impianto pertinente.

3

L'UFE determina in una direttiva i costi d'esercizio e del capitale computabili.

Sezione 2: Premio di mercato e servizio universale

Art. 91

Deduzione per il servizio universale 1

Gli aventi diritto al premio di mercato incaricati di garantire il servizio universale devono includere per il calcolo della deduzione aritmetica per il servizio universale (art. 31 cpv. 1 LEne) l'intero loro potenziale di vendita nell'ambito del servizio universale. 2 Al posto di tale deduzione, essi possono effettuare una deduzione rettificata per il servizio universale (art. 31 cpv. 2 LEne). Essi la generano riducendo la prima deduzione (cpv. 1) di altra elettricità derivante da energie rinnovabili che non è sostenuta né nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità né in altro modo.

L'elettricità proveniente da impianti terzi può essere inserita nella quantità di energia oggetto di riduzione soltanto se:28 a. l'acquisizione si basa su contratti conclusi a medio o a lungo termine e sussiste la garanzia d'origine relativa a tale acquisizione; o

b. l'elettricità è stata ritirata secondo l'articolo 15 LEne.

28 La correzione del 28 dic. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 7783).

Energia in generale 30

730.03


Art. 92

Ripartizione nel portafoglio tra premio di mercato e servizio universale 1

Se il portafoglio di un avente diritto al premio di mercato comprende elettricità proveniente da più grandi impianti idroelettrici e i pertinenti costi di produzione non sono coperti, occorre supporre che l'avente diritto venda l'elettricità di ciascun impianto sul mercato e a titolo di servizio universale in parti uniformi per l'intero portafoglio. Il premio di mercato gli spetta per impianto per l'ammontare della quota che corrisponde alla quota attribuita al mercato (quota del premio di mercato). 2 La quota del premio di mercato viene determinata come quoziente risultante dalle seguenti due grandezze: a. dalla differenza dell'intera elettricità contenuta nel portafoglio derivante dai grandi impianti idroelettrici e i cui costi di produzione non sono coperti e dalla deduzione applicata del servizio universale; e b. dall'elettricità contenuta nel portafoglio derivante dai grandi impianti idroelettrici e i cui costi di produzione non sono coperti.

3

Se l'avente diritto al premio di mercato ricaverebbe con il premio di mercato e le vendite di elettricità nel servizio universale per l'intero portafoglio un importo maggiore rispetto a quanto necessario alla copertura dei costi di produzione, il premio di mercato si riduce proporzionalmente.


Art. 93

Considerazione in chiave imprenditoriale nelle imprese di approvvigionamento elettrico 1

In un'impresa di approvvigionamento elettrico con numerose unità autonome sul piano giuridico che sono competenti per settori come la produzione, la gestione della rete e il servizio universale, l'unità avente diritto al premio di mercato deve farsi computare il potenziale del servizio universale delle altre unità. 2 Le unità autonome sul piano giuridico che costituiscono un settore di un'impresa di approvvigionamento elettrico possono vendere l'elettricità proveniente dai grandi impianti idroelettrici ai costi di produzione nell'ambito del servizio universale (art. 31 cpv. 3 LEne) anche quando non esse stesse bensì un'altra unità dell'impresa è autorizzata a beneficiare del premio di mercato. A chi non è vincolato in tale modo a un avente diritto al premio di mercato, ma per esempio soltanto in virtù dell'appartenenza al gruppo, non spetta tale diritto.

Sezione 3: Procedura di domanda e restituzione

Art. 94

Domanda 1 Gli aventi diritto al premio di mercato presentano la propria domanda all'UFE entro il 31 maggio dell'anno che segue quello per il quale chiedono il premio di mercato. 2 La domanda deve comprendere tutta l'elettricità nel portafoglio per cui si chiede il premio di mercato e indicare almeno:

O sulla promozione dell'energia 31

730.03

a. quanta elettricità proviene da quali impianti e a quale quota di produzione di un impianto corrisponde; b. i profili percorsi all'ora per ogni impianto; c. i costi computabili per impianto basati su un conto d'esercizio per l'anno idrologico o civile;

d. la prassi di ammortamento degli ultimi cinque anni; e. nel caso di un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità: la quota di produzione all'unione degli impianti e la rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità; f.

indicazioni relative alle misure tese a migliorare la situazione dei costi.

3

Nei casi con servizio universale, occorre inoltre indicare almeno: a. il potenziale di servizio universale; b. la deduzione applicata per il servizio universale; c. la quantità soggetta secondo l'articolo 91 capoverso 2 a riduzione nell'ambito della controdeduzione; d. la vendita effettiva a titolo di servizio universale per impianto idroelettrico di grandi dimensioni;

e. il prezzo medio per tale vendita.

4

I gestori di impianti, i proprietari e le unità d'impresa connesse sostengono i richiedenti con le informazioni e i documenti necessari. L'UFE può, all'occorrenza, fare riferimento direttamente a loro per ottenere informazioni e documenti.


Art. 95

Procedura presso l'UFE e sostegno da parte della Commissione federale dell'energia elettrica 1

Nella decisione in cui determina il premio di mercato l'UFE può inserire una riserva per una correzione successiva. 2 Se nell'insieme le risorse per un anno non sono sufficienti (art. 36 cpv. 2 OEn29), l'UFE riduce il premio di mercato di ciascun avente diritto al premio del medesimo tasso percentuale. 3 L'UFE versa i premi possibilmente nell'anno in cui è stata presentata la domanda, se necessario con una trattenuta temporanea parziale dei fondi. 4 L'UFE può ricorrere al sostegno della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) nell'esecuzione. Su richiesta dell'UFE, la ElCom effettua verifiche relative alle vendite effettive a titolo di servizio universale, paragonando i dati forniti dall'UFE con i propri.

29 RS

730.01

Energia in generale 32

730.03


Art. 96

Restituzione Se da una verifica o da un controllo risulta che qualcuno, in particolare a causa di indicazioni scorrette, ha indebitamente ottenuto un premio di mercato o un premio di mercato eccessivamente elevato, l'UFE esige la restituzione del premio ottenuto in eccesso di tutti gli anni passati fino a cinque anni dall'ultimo versamento (art. 30 cpv. 3 L del 5 ott. 199030 sui sussidi).

Capitolo 8:

Valutazione, pubblicazione, informazioni, trasmissione di dati all'Amministrazione federale delle dogane, controllo e provvedimenti

Art. 97

Valutazione 1 L'UFE valuta i dati relativi ai progetti e agli impianti per i quali è stata richiesta una promozione ai sensi della presente ordinanza, ai fini della pianificazione delle risorse a disposizione del fondo per il supplemento di rete e della verifica dell'efficacia degli strumenti di promozione.

2

Al riguardo può utilizzare tutte le indicazioni effettuate nella domanda, nelle eventuali notifiche dello stato di avanzamento del progetto e nella notifica di messa in esercizio.

3

Può inoltre utilizzare per le proprie valutazioni la quantità dell'elettricità prodotta, l'ammontare dei contributi di promozione versati e l'ammontare dei costi d'esecuzione.

4

Può pubblicare i risultati delle valutazioni.

5

L'organo d'esecuzione mette a disposizione dell'UFE, mensilmente o su richiesta, i dati necessari per le valutazioni.


Art. 98

Pubblicazione 1 In merito alla rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità, l'UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW: a. il nome o la ditta del gestore e l'ubicazione dell'impianto; b. i vettori energetici impiegati; c. la categoria e la tipologia degli impianti; d.31 l'ammontare della rimunerazione; e. la data della domanda; f.

la data di messa in esercizio; 30 RS

616.1

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

O sulla promozione dell'energia 33

730.03

g. la quantità di energia rimunerata; h. il periodo di rimunerazione.

2

Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente la rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità secondo il capoverso 1 viene effettuata in chiave anonima.

3

Riguardo alle rimunerazioni uniche e ai contributi d'investimento, l'UFE pubblica per ogni tecnologia di produzione: a. il numero dei destinatari del contributo d'investimento; b. il totale dei contributi d'investimento; c. l'ammontare medio dei contributi d'investimento in rapporto ai costi d'investimento computabili medi; d. l'ammontare medio dei contributi d'investimento in rapporto alla produzione supplementare media.

4

Riguardo al premio di mercato per gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni esso pubblica:

a. il numero dei destinatari del premio di mercato; b. il totale dei premi di mercato; c. il numero di impianti e l'intera quantità d'elettricità per la quale viene erogato il premio di mercato;

d. l'intera quantità e il prezzo medio dell'elettricità proveniente dalle grandi centrali idroelettriche venduta a titolo di servizio universale in relazione con il premio di mercato.


Art. 99

Informazioni 1 L'organo d'esecuzione o l'UFE fornisce informazioni: a. al richiedente, sulla posizione del proprio progetto nella lista d'attesa; b. al Cantone, su tutti i progetti previsti e gli impianti situati sul suo territorio; c. al Comune, su tutti gli impianti in esercizio sul suo territorio.

2

I Cantoni e i Comuni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che devono essere realizzati da: a. essi

stessi;

b. uno dei loro enti; oppure c. una società nella quale detengono una partecipazione.

3

Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati per gli organi federali.

Energia in generale 34

730.03


Art. 100

Trasmissione di dati all'Amministrazione federale delle dogane L'UFE trasmette all'Amministrazione federale delle dogane i seguenti dati dei gestori degli impianti che producono energia elettrica a partire dalla biomassa necessari per l'esecuzione della legge del 21 giugno 199632 sull'imposizione degli oli minerali: a. nomi e indirizzi di persone fisiche e associazioni di persone o ditta e sede di persone giuridiche;

b. indicazioni su tipo, quantità e origine delle materie prime biogene; c. indicazioni su tipo, quantità e origine di carburanti e combustibili prodotti a partire da materie prime biogene; d. indicazioni sull'elettricità e il calore generati a partire da carburanti e combustibili;

e. indicazioni sull'impianto, in particolare i processi di produzione, la capacità, la potenza, il grado di rendimento e la data di messa in esercizio.


Art. 101

Controllo e provvedimenti 1

L'UFE controlla se i requisiti legali sono rispettati. A tale scopo, anche dopo la conclusione di una procedura, esso può chiedere i documenti e le informazioni necessari, nonché effettuare o disporre verifiche e indagini a campione. Esso esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità.

2

Il gestore di un impianto che ottiene per l'immissione di elettricità una rimunerazione dal fondo per il supplemento di rete secondo il diritto vigente o un diritto anteriore o per il quale ha ottenuto una rimunerazione unica o un contributo d'investimento secondo il diritto vigente o un diritto anteriore, oppure se per l'elettricità proveniente dall'impianto viene versato il premio di mercato, è tenuto, su richiesta, a dare visione all'UFE e, nella misura in cui sia competente per l'esecuzione, all'organo d'esecuzione, dei dati d'esercizio dell'impianto. 3

Se dal controllo o dall'esame risulta che sono stati violati i requisiti legali, l'UFE o l'organo d'esecuzione, ognuno nel proprio ambito di competenza, ordina provvedimenti adeguati.

4

L'UFE è inoltre autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari per determinare una redditività eccessiva e a effettuare verifiche.

32 RS

641.61

O sulla promozione dell'energia 35

730.03

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 102

Disposizione transitoria relativa alla fine della durata della rimunerazione secondo il diritto anteriore Negli impianti che ottengono una rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità secondo il diritto anteriore, la rimunerazione viene versata fino al 31 dicembre dell'anno in cui scade la durata della rimunerazione.


Art. 103

Disposizione transitoria relativa allo smaltimento della lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione Per i progetti che entro il 31 ottobre 2016 sono avanzati sulla lista d'attesa secondo l'articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 201633 sulla base della notifica completa di messa in esercizio o della notifica dello stato di avanzamento del progetto oppure, negli impianti idroelettrici di piccole dimensioni e negli impianti a energia eolica, sulla base della seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto, si applica il seguente ordine di presa in considerazione: a. i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2015: conformemente alla data di notifica,

b. i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2016: conformemente alla data di notifica.


Art. 104

Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici 1

Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW. 2 Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio. 3 Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.

33 RU

2016 4617

Energia in generale 36

730.03

4

Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW. 5 Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.


Art. 105

Disposizioni transitorie relative alla commercializzazione diretta e all'immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento 1

I gestori che devono commercializzare essi stessi la propria energia (art. 14) sono tenuti a passare alla commercializzazione diretta al più tardi due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2

L'articolo 16 capoverso 4 si applica all'elettricità prodotta a partire dal 1° gennaio 2019.34


Art. 106

Disposizione transitoria relativa all'ampliamento o al rinnovamento successivi di impianti idroelettrici di piccole dimensioni e di impianti a biomassa La riduzione del tasso di rimunerazione secondo l'articolo 28 capoverso 5 non si applica ai gestori che già prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza hanno avviato un ampliamento o un rinnovamento successivo, a condizione che essi mettano in esercizio tale rinnovamento o ampliamento entro il 30 giugno 2018 e notifichino la messa in esercizio all'organo d'esecuzione entro il 31 luglio 2018.


Art. 107

Disposizione transitoria relativa all'ordine di presa in considerazione e alla lista d'attesa in caso di contributi d'investimento I progetti e gli impianti che erano già notificati per la rimunerazione per l'immissione di elettricità in rete a copertura dei costi, e per i quali entro il 31 dicembre 2017 è stata presentata, in chiave integrale, presso l'organo d'esecuzione la notifica di messa in esercizio o la notifica di stato di avanzamento del progetto oppure, in caso di impianti idroelettrici di piccole dimensioni, la seconda notifica di stato di avanzamento del progetto, vengono presi in considerazione conformemente alla data di presentazione della notifica pertinente, a condizione che per i progetti in questione venga presentata entro il 31 marzo 2018 presso l'UFE una domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

O sulla promozione dell'energia 37

730.03


Art. 108

Disposizione transitoria relativa al premio di mercato nel caso di impianti idroelettrici di grandi dimensioni 1

Il premio di mercato può essere versato per la prima volta nel 2018 per le domande relative al 2017 e per l'ultima volta nel 2022 per le domande relative al 2021.

2

Del diritto di vendere effettivamente in tale settore e ai costi di produzione l'elettricità da smerciare nell'ambito del servizio universale (art. 31 cpv. 3 LEne), gli aventi diritto possono fare uso la prima volta per il 2018 e l'ultima volta per il 2022.


Art. 109

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Energia in generale 38

730.03

Allegato 1.135 (art. 16, 17, 21, 22 e 23) Impianti idroelettrici nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità 1

Definizione degli impianti 1.1

Per impianto idroelettrico s'intende un impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in una determinata ubicazione a partire dalla forza idrica.

1.2

Se diversi impianti secondo il numero 1.1 utilizzano lo stesso punto di allacciamento alla rete, ciascuno di questi impianti può essere considerato un impianto idroelettrico se gli impianti si servono di acqua proveniente da bacini imbriferi separati e se sono stati realizzati indipendentemente l'uno dall'altro.

1.3

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione sono considerate impianti autonomi.

2 Tasso

di

rimunerazione 2.1 Calcolo

2.1.1 Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e, se sussistono i requisiti, di un bonus per le opere idrauliche o un bonus secondo i livelli di pressione o di entrambi i bonus. Esso viene ricalcolato ogni anno.

2.1.2 Per il calcolo dei tassi per la rimunerazione di base e il bonus per le opere idrauliche è determinante la potenza equivalente dell'impianto.

2.1.3 La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno civile. Per l'anno in cui l'impianto è stato messo in esercizio o disattivato, nella determinazione della potenza equivalente vengono detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto o dopo la sua disattivazione.

2.1.4 Il tasso per il bonus secondo i livelli di pressione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di dislivello di cui al numero 2.3.

2.2 Rimunerazione

di

base

2.2.1 I tassi per la rimunerazione di base vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 2.2.2.

35 Aggiornato dal n. II dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

O sulla promozione dell'energia 39

730.03

2.2.2 Il tasso per la rimunerazione di base ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di potenza a: Classe di potenza

Rimunerazione di base (ct./kWh) 1.1.2013-31.12.2016

dal

1.1.2017

≤ 30 kW

28,4

28,4

≤100 kW

18,8

18,8

≤300 kW

14,8

12,7

≤ 1 MW

11,2

9,0

≤ 10 MW

6,9

6,6

2.3

Bonus secondo il livello di pressione Il tasso per il bonus secondo il livello di pressione ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di dislivello a: Classe di dislivello (m) Bonus (ct./kWh)

≤ 5

5,6

≤10 3,3 ≤20 2,4 ≤50 1,9 >50 1,2 2.4

Bonus per le opere idrauliche 2.4.1 Se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica, condotte forzate incluse, è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un'interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Le misure di cui all'articolo 83a LPAC36 o all'articolo 10 LFSP37 non sono computabili ai fini del bonus.

36 RS

814.20

37 RS

923.0

Energia in generale 40

730.03

2.4.2 Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto al bonus per le opere idrauliche. Gli impianti accessori con una potenza superiore a 100 kW hanno diritto al bonus per le opere idrauliche solo fino alla potenza equivalente di 100 kW.

2.4.3 Il tasso per il bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza ammonta dopo il 1° gennaio 2013 a: Classe di potenza

Bonus per le opere idrauliche (ct./kWh) Messa in esercizio:

1.1.2013-31.12.2016 dal

1.1.2017

≤ 30 kW

6,2

6,2

≤100 kW

4,5

4,5

≤300 kW

3,6

2,9

>300 kW

3,0

1,6

2.5

Tasso di rimunerazione massimo Il tasso di rimunerazione, bonus inclusi, ammonta al massimo a 32,4 ct./kWh.

2.6

Pagamenti parziali e calcolo 2.6.1 La rimunerazione è calcolata per la fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per quell'anno e dell'elettricità rilevata.

2.6.2 Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.

3

Calcolo del tasso di rimunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati
successivamente si calcola secondo la formula seguente: (P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1

O sulla promozione dell'energia 41

730.03

dove:

P0: potenza dell'impianto prima dell'ampliamento o del rinnovamento;

P1: potenza dell'impianto a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento;

N0: produzione netta media degli: - ultimi 5 anni civili prima dell'ampliamento o del rinnovamento, o

- anni civili successivi a una modifica all'impianto rilevante per la produzione, intervenuta negli ultimi 5 anni;

N1: produzione netta a seguito dell'ampliamento; V1: tasso di rimunerazione calcolato sulla scorta dell'intera produzione netta raggiunta a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento di cui al numero 2.

4

Durata della rimunerazione La durata della rimunerazione è di 15 anni.

5

Procedura di presentazione delle domande 5.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua; b. consenso dei proprietari fondiari; c. potenza meccanica media lorda; d. produzione di elettricità prevista, in kWh per anno civile; e. dislivello lordo in m; f.

tipo di acque sfruttate (corsi d'acqua / altre acque) e tipo di impianto; g. i costi di investimento complessivi del progetto, ripartiti per componenti principali; vanno elencati separatamente in particolare i costi di investimento relativi alle opere idrauliche condotte forzate incluse;

h. categoria del produttore; i.

prova che si tratta di un impianto nuovo.

5.2

Notifiche dello stato di avanzamento del progetto 5.2.1 Entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti.

Energia in generale 42

730.03

5.2.2 Entro dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di costruzione passata in giudicato; b. concessione; c. la notifica del progetto al gestore di rete e il suo parere al riguardo; d. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda; e. data di messa in esercizio prevista.

5.3

Messa in esercizio

5.3.1 L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).

5.3.2 Gli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto devono essere messi in esercizio al più tardi quattro anni dopo la garanzia di principio (art. 22).

5.4

Notifica di messa in esercizio La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni seguenti: a. data di messa in esercizio; b. documenti attestanti gli effettivi costi d'investimento con la ripartizione sui componenti principali; vanno indicati separatamente in particolare i costi d'investimento per le opere idrauliche, condotte forzate incluse; c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda o nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.

6

Disposizioni transitorie 6.1

Per i gestori che entro il 31 dicembre 2017 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, si applicano sia per la durata della rimunerazione sia per il calcolo della rimunerazione le disposizioni determinanti al momento della presentazione della prima notifica dello stato di avanzamento del progetto. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.

6.2

Per i gestori che entro il 31 dicembre 2013 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno effettivamente adempiuto il primo stato di avanzamento del progetto, si applicano sia per il periodo di rimunerazione sia per il calcolo della rimunerazione le disposizioni determinanti al momento del raggiungimento dello stato di avanzamento in questione. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.

O sulla promozione dell'energia 43

730.03

6.3

Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 201638 sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini: a. al più tardi sei anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l'ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015; b. al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

6.4

Nel caso di un impianto che, in virtù dell'articolo 3a dell'ordinanza del 7 dicembre 199839 sull'energia, beneficia di una rimunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi o ha ottenuto una decisione positiva, una limitazione della produzione dovuta a un'eventuale condizione posta dalle autorità non comporta l'esclusione dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.

6.5

Nel caso di impianti che, in virtù dell'articolo 3a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia, beneficiano di una rimunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi o hanno ottenuto una decisione positiva e che non rispettano i requisiti minimi per ragioni non imputabili al produttore, la rimunerazione continua a essere versata per un periodo pari al massimo a un terzo della durata della rimunerazione, qualora non sia possibile adottare delle contromisure. Se in seguito non rispettano nuovamente i requisiti minimi, questi impianti vengono esclusi dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità. Questa norma vale anche per l'anno 2018.

38 RU

2016 4617

39 RU

2011 4067, 2015 4781

Energia in generale 44

730.03

Allegato 1.240 (art. 16, 17, 21, 22 e 23) Impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità 1

Definizione degli impianti Un impianto fotovoltaico è composto di uno o più campi fotovoltaici e di uno o più convertitori. Se diverse unità costituite da campi fotovoltaici con i relativi convertitori sono distribuite su diversi fondi, ciascuna di queste unità può essere considerata un impianto, in modo particolare quando le unità stesse sono realizzate indipendentemente l'una dall'altra e l'elettricità da loro prodotta è misurata separatamente.

2 Tasso

di

rimunerazione 2.1

Calcolo del tasso di rimunerazione Il tasso di rimunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 2.2.

2.2 Tassi

di

rimunerazione

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso di rimunerazione secondo le classi di potenza ammonta a: Classe di potenza

Tasso di rimunerazione (ct./kWh) Messa in esercizio

1.1.2013-31.

12.

2013

1.1.2014-31.3.2015

1.4.2015-30.9.2015

1.10.2015-31.3.2016 1.4.2016-30.9.2016

1.10.2016-31.3.2017 1.4.2017-31.

12.

2017

1.1.2018-31.3.2019

dal 1.4.2019

≤ 100 kW

21,2 18,7 16,0 14,8 14,0 13,3 12,1 11,0 10,0 ≤1000

kW

18,5 17,0 15,0 14,1 13,1 12,2 11,5 11,0 10,0 >1000

kW

17,3 15,3 14,8 14,1 13,2 12,2 11,7 11,0 10,0 3

Durata della rimunerazione La durata della rimunerazione è di: a. in caso di messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013: 25 anni; 40 Aggiornato dal n. II dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

O sulla promozione dell'energia 45

730.03

b. in caso di messa in esercizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017: 20 anni; c. in caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2018: 15 anni.

4

Procedura di presentazione delle domande 4.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto; b. estratto dal registro fondiario; c. categoria dell'impianto;

d. potenza

pianificata;

e. produzione annua prevista; f.

consenso dei proprietari fondiari; g. categoria del produttore.

4.2

Messa in esercizio

L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi: a. 12 mesi dopo la garanzia di principio; b. 6 anni dopo la garanzia di principio, se per la costruzione dell'impianto è necessaria una modifica delle basi pianificatorie.

4.3

Notifica di messa in esercizio La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: a. data di messa in esercizio; b. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 dell'ordinanza del 7 novembre 200141 sugli impianti a bassa tensione (OIBT), inclusi verbali di misurazione e di verifica; c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda; d. certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC del 1° novembre 201742 sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE).

5

Disposizioni transitorie per gli impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 5.1

Nel caso di impianti messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per i quali entro il 31 luglio 2013 è stata emanata una decisione di inclusione nella 41 RS

734.27

42 RS

730.010.1

Energia in generale 46

730.03

lista d'attesa (art. 72 cpv. 4 LEne), per la definizione d'impianto, le categorie d'impianto e per il calcolo della rimunerazione è applicabile l'allegato 1.2 numeri 1, 2, 3.1.1, 3.2 e 3.4a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione vigente il 1° gennaio 201743. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.

5.2

Per gli impianti integrati, con la notifica di messa in esercizio devono essere presentate fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato.

43 RU

2010 809 6125, 2011 4067, 2012 607 4555, 2013 3631, 2014 611 3683, 2015 4781, 2016 4617

O sulla promozione dell'energia 47

730.03

Allegato 1.344 (art. 16, 17, 21, 22 e 23) Impianti a energia eolica nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità 1

Definizione degli impianti Gli impianti a energia eolica sono composti di un rotore, di un convertitore, di una torre, di un basamento e di un allacciamento alla rete. Se una serie di aerogeneratori si trova in un unico sito (parco eolico), ogni unità composta di rotore, convertitore, torre e basamento è considerata un impianto autonomo.

2 Categorie 2.1 Piccoli impianti eolici Aerogeneratori con una potenza fino a 10 kW compresi.

2.2 Grandi

impianti

eolici

Aerogeneratori con una potenza superiore a 10 kW.

3 Tasso

di

rimunerazione 3.1

Piccoli impianti eolici Nei piccoli impianti eolici il tasso di rimunerazione ammonta, per tutta la durata del periodo di rimunerazione, a: Messa in esercizio

dal 1.1.2013

Tasso di rimunerazione (ct./kWh) 23,0

3.2 Grandi

impianti

eolici

3.2.1 Rimunerazione di

base

Nei grandi impianti eolici il tasso di rimunerazione ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a: Messa in esercizio

dal 1.1.2013

Tasso di rimunerazione (ct./kWh) 23,0

44 Aggiornato dal n. II dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Energia in generale 48

730.03

3.2.2 Bonus per l'altitudine I grandi impianti eolici ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre hanno diritto a un tasso di rimunerazione maggiorato di 2,5 ct./ kWh (bonus per l'altitudine).

Per la determinazione dell'altitudine sul livello del mare di un impianto è determinante lo spigolo superiore del basamento.

3.2.3 Adeguamento del tasso di rimunerazione dopo cinque anni 3.2.3.1 Nel caso di un grande impianto eolico, dopo cinque anni si determina il reddito effettivo. Quest'ultimo corrisponde alla media annua aritmetica della produzione elettrica misurata nel punto di trasmissione al gestore di rete dei primi cinque anni d'esercizio. Il reddito effettivo viene confrontato con il reddito di riferimento del medesimo impianto di cui al numero 3.2.4: a. se il reddito effettivo raggiunge o supera l'A per cento del reddito di riferimento, il tasso di rimunerazione viene subito ridotto a B ct./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione;

b. se il reddito effettivo è inferiore all'A per cento del reddito di riferimento, il pagamento della rimunerazione di cui al numero 3.2.1 viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l'A per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di rimunerazione ammonta a B ct./kWh fino alla fine della durata della rimunerazione.

3.2.3.2 A seconda della data di messa in esercizio, i parametri A, B, C e D assumono i seguenti valori:

Messa in esercizio

dal 1.1.2013

A (per cento)

130

B (ct./kWh)

13,0

C (mesi)

1

D (per cento)

0,3

3.2.4 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell'altezza del mozzo dell'impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento secondo i numeri 3.2.5 e 3.2.6.

3.2.5 Le quattro caratteristiche dell'ubicazione di riferimento per impianti ubicati al di sotto dei 1700 metri di altitudine sul livello del mare sono le seguenti: Messa in esercizio

dal 1.1.2013

Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo 5,0 m/s

Profilo altimetrico logaritmico

Distribuzione di Weibull k = 2,0

con valore di rugosità l = 0,1 m

O sulla promozione dell'energia 49

730.03

3.2.6 Le quattro caratteristiche dell'ubicazione di riferimento per impianti ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre sono le seguenti: Messa in esercizio

dal 1.1.2013

Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo 5,5 m/s

Profilo altimetrico logaritmico

Distribuzione di Weibull k = 2,0

con valore di rugosità l = 0,03 m

3.2.7 Il reddito di riferimento di impianti ubicati a 1700 metri sul livello del mare e oltre messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 è calcolato sulla base delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento secondo il numero 3.2.5.

3.2.8 L'UFE disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato del reddito di riferimento.

4

Durata della rimunerazione La durata della rimunerazione è di 15 anni.

5

Procedura di presentazione delle domande 5.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto con indicazione dell'altitudine sul livello del mare; b. consenso dei proprietari fondiari; c. potenza pianificata;

d. produzione annua prevista; e. categoria del produttore.

5.2

Cessione della garanzia di principio 5.2.1 Il gestore di un impianto a energia eolica che non dispone più di una base nella pianificazione cantonale a causa di una modifica della pianificazione può cedere una garanzia di principio o una decisione positiva secondo il diritto anteriore a un altro impianto a energia eolica, se quest'ultimo: a. ...

b. soddisfa presumibilmente i requisiti per il diritto; c. è stato notificato per il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; e

d. per la cessione il gestore fattura al gestore che assume la garanzia al massimo la metà dei costi effettivi per le misurazioni dei profili del vento, gli studi dell'ambiente e gli accertamenti sul piano tecnico.

Energia in generale 50

730.03

5.2.2 Su richiesta del gestore che cede la garanzia di principio e dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, l'UFE decide in merito alla cessione. Le modalità della cessione vanno comunicate all'UFE.

5.2.3 I termini per la notifica dello stato di avanzamento del progetto (n. 5.3) e della messa in esercizio (n. 5.4) iniziano a decorrere dalla data della nuova garanzia di principio.

5.3

Notifiche dello stato di avanzamento del progetto 5.3.1 Nel caso di impianti soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente, entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere il capitolato d'oneri per il rapporto sull'impatto ambientale approvato dal Cantone d'ubicazione.

5.3.2 Al più tardi dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di costruzione cresciuta in giudicato; b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;

c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda; d. data di messa in esercizio pianificata.

5.4

Messa in esercizio

5.4.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).

5.4.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).

5.5

Notifica di messa in esercizio La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. designazione del tipo di impianto; b. potenza; c. altezza del

mozzo;

d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;

e. data di messa in esercizio; f. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda e nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.

O sulla promozione dell'energia 51

730.03

6 Disposizioni transitorie

6.1

Per i gestori che entro il 31 dicembre 2017 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, si applicano sia per la durata della rimunerazione sia per il calcolo della rimunerazione le disposizioni determinanti al momento della presentazione della prima notifica dello stato di avanzamento del progetto. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.

6.2

Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 201645 sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini: a. al più tardi sette anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l'ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015; b. al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

45 RU

2016 4617

Energia in generale 52

730.03

Allegato 1.446 (art. 16, 17, 21, 22 e 23) Impianti geotermici nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità 1

Definizione degli impianti Gli impianti geotermici sono composti di una parte sotterranea, comprendente segnatamente una o più perforazioni, un serbatoio e pompe, e di una parte fuori terra, comprendente segnatamente un convertitore di distribuzione di energia e le relative componenti, e servono alla produzione di elettricità e calore.

2 Categorie 2.1 Impianti geotermici

idrotermali

Gli impianti geotermici idrotermali utilizzano per la produzione di elettricità e calore principalmente acqua calda naturale derivante dalle riserve geotermiche.

2.2

Impianti geotermici petrotermali Gli impianti geotermici petrotermali devono stimolare a livello idraulico le riserve geotermiche per la produzione di elettricità e calore.

3 Requisiti

minimi

3.1

Gli impianti geotermici devono presentare, al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un coefficiente di sfruttamento globale minimo secondo il diagramma seguente: 46 Aggiornato dal n. II dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

O sulla promozione dell'energia 53

730.03

3.2

Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione del coefficiente di sfruttamento globale è un anno civile completo; il coefficiente di sfruttamento globale si riferisce all'energia annua misurata alla testa del pozzo con: coefficiente di sfruttamento del calore = calore sfruttato diviso per energia misurata alla testa del pozzo coefficiente di sfruttamento elettrico = elettricità prodotta divisa per energia misurata alla testa del pozzo 4 Tasso

di

rimunerazione 4.1 Calcolo

Il tasso di rimunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 4.2 e 4.3.

4.2

Negli impianti geotermici idrotermali il tasso di rimunerazione ammonta a: Classe di potenza

Rimunerazione (ct./kWh) ≤ 5 MW

46,5

≤10 MW

42,5

≤20 MW

34,5

>20 MW

29,2

4.3

Negli impianti geotermici petrotermali il tasso di rimunerazione ammonta a: Classe di potenza

Rimunerazione (ct./kWh) ≤ 5 MW

54,0

≤10 MW

50,0

≤20 MW

42,0

>20 MW

36,7

5

Durata della rimunerazione La durata della rimunerazione è di 15 anni.

6

Procedura di presentazione delle domande 6.1

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto; b. consenso dei proprietari fondiari; c. potenza nominale elettrica e termica; d. produzione lorda e netta annua progettata di elettricità e calore;

Energia in generale 54

730.03

e. sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore;

f.

fluido del sistema di raffreddamento a circuito chiuso; g. categoria del produttore.

6.2

Notifica dello stato di avanzamento del progetto 6.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi tre anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).

6.2.2 Essa deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: a. licenza di costruzione passata in giudicato; b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;

c. possibilità di raccordo per l'energia termica; d. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda; e. data di messa in esercizio pianificata.

6.3

Messa in esercizio

6.3.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi sei mesi dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).

6.3.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l'articolo 21 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla comunicazione della decisione relativa all'assunzione provvisoria.

6.4

Notifica di messa in esercizio La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. data di messa in esercizio; b. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda o nella notifica dello stato di avanzamento del progetto; c. attestazione da parte dell'Ufficio federale di topografia che il promotore del progetto ha messo a disposizione tutti i geodati per l'elaborazione secondo la legge federale del 5 ottobre 200747 sulla geoinformazione.

7

Disposizioni transitorie 7.1

Per i gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, vale una durata della rimunerazione di 20 anni.

47 RS

510.62

O sulla promozione dell'energia 55

730.03

7.2

Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 201648 sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini: a. al più tardi sei anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l'ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015; b. al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

48 RU

2016 4617

Energia in generale 56

730.03

Allegato 1.549 (art. 16, 17, 21, 22 e 23) Impianti a biomassa nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità 1

Definizione degli impianti Per impianto a biomassa s'intende qualsiasi impianto tecnico autonomo adibito alla produzione di elettricità a partire dalla biomassa. In genere, il funzionamento degli impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa si basa su processi a più stadi. Questi processi comprendono in particolare: a. il ritiro e il pretrattamento di combustibile o substrato; b. la conversione della biomassa in un prodotto intermedio mediante procedimenti termochimici, fisico-chimici o biologici (primo stadio di conversione);

c. la conversione del prodotto intermedio in elettricità e calore mediante un impianto di cogenerazione (secondo stadio di conversione); d. il posttrattamento di sostanze residue e sottoprodotti.

2 Requisiti

minimi

2.1

Requisiti minimi generali 2.1.1 Biomassa

ammessa:

biomassa secondo l'articolo 2 lettera b dell'ordinanza, a condizione che non siano utilizzate materie di cui al numero 2.1.2.

2.1.2 Biomassa non ammessa: a. biomassa essiccata con l'ausilio di combustibili fossili; b torba; c. rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria e rifiuti simili che devono essere termovalorizzati in IIR;

d. fanghi e sedimenti dei corsi d'acqua; e. prodotti tessili;

f.

gas di discarica;

g. gas di depurazione, fanghi grezzi degli impianti di depurazione delle acque;

h. carburanti e combustibili biogeni per i quali il plusvalore ecologico è già stato indennizzato con attestati secondo la legislazione sul CO2, ad 49 Aggiornato dal n. II dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

O sulla promozione dell'energia 57

730.03

eccezione dell'olio di accensione biogeno utilizzato nelle centrali termo-elettriche a blocco.

2.1.3 Il periodo di valutazione per i requisiti minimi generali è di tre mesi.

2.2 Requisiti

energetici

minimi

2.2.1 I requisiti energetici minimi devono essere rispettati al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio.

2.2.2 Il periodo di valutazione per i requisiti energetici minimi è l'anno civile completo.

2.2.3 I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le turbine a vapore e i motori a vapore, devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il diagramma seguente: Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento globale si utilizza il potere calorifico inferiore Hu del combustibile impiegato.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico = la produzione di energia elettrica divisa per la quantità di energia immessa nell'impianto a combustione.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore = calore sfruttato diviso per la quantità di energia immessa nell'impianto a combustione.

2.2.4 Gli altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling, devono rispettare i seguenti requisiti energetici minimi: a. rendimento elettrico:

il modulo di cogenerazione deve raggiungere un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma:

Energia in generale 58

730.03

b. sfruttamento del calore: 1. gli impianti per i quali è possibile beneficiare del bonus agricolo secondo il numero 3.4 devono coprire soltanto il fabbisogno di calore dell'impianto di produzione di energia (p. es. riscaldamento del fermentatore) utilizzando il calore residuo dell'impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili; 2. nel caso degli altri impianti, la quota di calore utilizzato esternamente, cioè escludendo quello utilizzato dall'impianto stesso, deve ammontare almeno al 40 per cento della produzione lorda di calore.

2.3

Requisiti ecologici minimi 2.3.1 Il periodo di valutazione per i requisiti ecologici minimi è di tre mesi. 2.3.2 I biocarburanti devono soddisfare i requisiti che autorizzerebbero a beneficiare di un'agevolazione fiscale per i biocarburanti secondo l'articolo 12b della legge federale del 21 giugno 199650 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm)

2.3.3 Se un biocarburante viene prodotto e impiegato direttamente in loco per la produzione di elettricità, al momento della messa in esercizio dell'impianto occorre un'autorizzazione da parte della Direzione generale delle dogane come azienda di produzione con diritto a un'agevolazione fiscale.

2.3.4 Se vengono impiegati biocarburanti per l'esercizio di un impianto di produzione di elettricità, al momento dell'assunzione della materia occorre per ciascun carburante da impiegare un numero di prova della Direzione generale delle dogane.

2.3.5 Se viene acquisito gas biogeno dalla rete di distribuzione del gas naturale, i requisiti ecologici minimi sono considerati soddisfatti se il fornitore prova che la quantità di gas acquisita proviene dalla rete di distribuzione del gas 50 RS

641.61; l'art. 12b della L sull'imposizione degli oli minerali è applicabile fino al 30 giu. 2020.

O sulla promozione dell'energia 59

730.03

naturale e che è stata interamente cancellata come gas biogeno dal servizio di clearing istituito nel settore pertinente.

3 Tasso

di

rimunerazione 3.1

Calcolo del tasso di rimunerazione 3.1.1 Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, di un bonus di cui al numero 3.3 o 3.4. Il tasso di rimunerazione viene ricalcolato ogni anno.

3.1.2 Per il calcolo dei tassi per la rimunerazione di base e i bonus è determinante la potenza equivalente di un impianto. La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell'anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile. Per l'anno in cui l'impianto è messo in esercizio o disattivato, nel determinare la potenza equivalente si detraggono le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.

3.1.3 I tassi della rimunerazione di base e dei bonus vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2-3.4.

3.1.4 Se in una centrale elettrica a legna vengono impiegati anche rifiuti di legname problematici che secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 22 giugno 200551 sul traffico di rifiuti sono designati quali rifiuti speciali, la quota di elettricità prodotta impiegando questi rifiuti di legname problematici viene rimunerata con la metà del tasso di rimunerazione. La quota si calcola sulla base dei contenuti energetici impiegati.

3.2 Rimunerazione

di

base

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso della rimunerazione di base secondo le classi di potenza ammonta a: Classe di potenza

Rimunerazione di base (ct./kWh) ≤ 50 kW

28

≤100 kW

25

≤500 kW

22

≤ 5 MW

18,5

> 5 MW

17,5

3.3

Bonus per le centrali elettriche a legna In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, il tasso per il bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a: 51 RS

814.610

Energia in generale 60

730.03

Classe di potenza

Bonus per legna (ct./kWh) ≤ 50 kW

8

≤100 kW

7

≤500 kW

6

≤ 5 MW

4

> 5 MW

3,5

3.4

Bonus per biomassa agricola 3.4.1 Il bonus per biomassa agricola viene accordato se: a. viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall'allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati; e b. la quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non supera il 20 per cento rispetto alla massa fresca.

3.4.2 Il tasso per il bonus per biomassa agricola ammonta a: Classe di potenza

Bonus agricolo (ct./kWh) ≤ 50 kW

18

≤100 kW

16

≤500 kW

13

≤ 5 MW

4,5

> 5 MW

0

4.

Tasso di rimunerazione e requisiti minimi nella trasformazione di gas biogeno proveniente dalla rete di distribuzione del gas naturale

4.1.1 Tasso di rimunerazione Il tasso di rimunerazione per gas biogeno che viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, ammonta a 52 x-0.17 ct./kWh, dove x corrisponde alla potenza equivalente di cui al numero 3.1.2.

4.1.2 Il tasso di rimunerazione ammonta al massimo a 26,5 ct./kWh.

4.2 Requisiti

minimi

Occorre rispettare i seguenti requisiti minimi: a. requisiti minimi di rendimento elettrico: per il rendimento elettrico valgono i requisiti minimi di cui al numero 2.2.2; b. requisiti di sfruttamento del calore:

O sulla promozione dell'energia 61

730.03

la quota di calore utilizzato esternamente ammonta almeno al 60 per cento della produzione lorda di calore; c. requisiti ecologici minimi: per i requisiti ecologici minimi si applica il numero 2.3.

5

Calcolo del tasso di rimunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente: (P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1 dove:

P0: potenza dell'impianto prima dell'ampliamento o rinnovamento;

P1: potenza dell'impianto a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento;

N0: produzione netta media degli ultimi 2 anni civili prima dell'ampliamento o del rinnovamento; N1: produzione netta dopo l'ampliamento; V1: tasso di rimunerazione calcolato secondo il numero 3 o 4 sulla scorta dell'intera produzione netta raggiunta a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento.

6

Pagamenti parziali e calcolo La rimunerazione è conteggiata per la fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 8.1.

7

Durata della rimunerazione La durata della rimunerazione è di 20 anni.

8

Procedura di presentazione delle domande 8.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto;

Energia in generale 62

730.03

b. descrizione del progetto che illustra se sono soddisfatte tutte le condizioni;

c. potenza nominale elettrica e termica; d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista e calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile; e. tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico; f. tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del prodotto intermedio;

g. consenso dei proprietari fondiari.

8.2

Notifica dello stato di avanzamento del progetto 8.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla garanzia di principio (art. 22).

8.2.2 Essa deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di costruzione passata in giudicato; b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;

c. eventuali modifiche rispetto al numero 8.1; d. data di messa in esercizio pianificata.

8.3

Messa in esercizio

8.3.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi sei anni dalla garanzia di principio (art. 22).

8.3.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla garanzia di principio (art. 22).

8.4

Notifica di messa in esercizio La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. eventuali modifiche rispetto al numero 8.1; b. data di messa in esercizio.

9

Disposizioni transitorie 9.1

I gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore hanno diritto a un bonus per lo sfruttamento esterno del calore (bonus di cogenerazione) di 2,5 ct./kWh secondo il diritto anteriore.

9.2

Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre

O sulla promozione dell'energia 63

730.03

1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 201652 sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini: a. al più tardi sei anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l'ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015; b. al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

9.3

Nel caso degli IIR, dei forni per l'incenerimento di fanghi e degli impianti a gas di depurazione e a gas di discarica che ottengono già una rimunerazione secondo il diritto anteriore, per i requisiti per il diritto, i requisiti minimi e l'esercizio in corso si applica il diritto anteriore.

52 RU

2016 4617

Energia in generale 64

730.03

Allegato 2.153 (art. 36, 38 e 41-45) Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici 1

Definizione degli impianti La definizione di impianto fotovoltaico si basa sull'allegato 1.2 numero 1.

2

Tassi per la rimunerazione unica 2.1

Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi: Classe

di

potenza

Messa in esercizio

1.1.2013-31.

12.

2013

1.1.2014-31.3.2015

1.4.2015-30.9.2015

1.10.2015-30.9.2016 1.10.2016-31.3.2017

1.4.2017-31.

03.

2018

1.4.2018-31.3.2019

dal 1.4.2019

Contributo di

base (fr.)

2000 1800 1800 1800 1800 1600 1600 1550 Contributo

legato alla

potenza (fr./kW)

< 30 kW 1200 1050 830 610 610 520 460 380 <100 kW 850 750 630 510 460 400 340 330 2.2

Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012, valgono i seguenti importi: Classe di potenza

Messa in esercizio

entro

31.12.2010

1.1.201131.12.2011

1.1.201231.12.2012

Contributo di base (fr.) 3300

2650

2200

Contributo legato alla potenza (fr./kW)

< 30 kW

2100

1700

1400

<100 kW

1700

1400

1100

≥100 kW

1500

1200

980

53 Aggiornato dal n. II dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

O sulla promozione dell'energia 65

730.03

2.3

Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi: Classe

di

potenza

Messa in esercizio

1.1.2013-31.

12.

2013

1.1.2014-31.3.2015

1.4.2015-30.9.2015

1.10.2015-30.9.2016 1.10.2016-31.3.2017

1.4.2017-31.

03.

2018

1.4.2018-31.3.2019

dal 1.4.2019

Contributo di

base (fr.)

1500 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Contributo

legato alla

potenza (fr./kW)

< 30 kW 1000 850 680 500 500 450 400 340 <100 kW 750 650 530 450 400 350 300 300 ≥100 kW 700 600 530 450 400 350 300 300 2.4

Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012, valgono i seguenti importi: Classe di potenza

Messa in esercizio

entro

31.12.2010

1.1.201131.12.2011

1.1.201231.12.2012

Contributo di base (fr.) 2450

1900

1600

Contributo legato alla potenza (fr./kW)

< 30 kW

1850

1450

1200

<100 kW

1500

1200

950

≥100 kW

1300

1000

850

2.5

Il contributo legato alla potenza per gli impianti con potenza nominale ≥30 kW è calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza. Agli impianti integrati con potenza nominale ≥100 kW che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 per tutte le classi di potenza si applicano esclusivamente i tassi di rimunerazione previsti per gli impianti annessi e isolati.

2.6

Gli impianti di cui all'articolo 7 capoverso 3 ottengono i contributi per gli impianti integrati se appartengono alla categoria degli impianti integrati.

3

Domanda per gli impianti di piccole dimensioni La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione dell'impianto;

b. estratto dal registro fondiario; c. categoria dell'impianto;

d. potenza; e. produzione annua prevista;

Energia in generale 66

730.03

f.

consenso dei proprietari fondiari; g. categoria del produttore; h. data di messa in esercizio; i. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 OIBT54, inclusi verbali di misurazione e di verifica; j. certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 OGOE55;

k. per impianti integrati: fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi dell'articolo 6.

l.

per impianti di cui all'articolo 7 capoverso 3: la dichiarazione che il gestore rinuncia alla rimunerazione del contributo legato alla potenza per la potenza a partire da 100 kW.

4

Domanda e notifica di messa in esercizio per gli impianti di grandi dimensioni 4.1

La domanda per gli impianti di grandi dimensioni deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione dell'impianto;

b. estratto dal registro fondiario; c. categoria dell'impianto;

d. potenza

pianificata;

e. produzione annua prevista; f.

consenso dei proprietari fondiari; g. categoria del produttore; 4.2

Notifica di messa in esercizio La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: a. data di messa in esercizio; b. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 OIBT inclusi verbali di misurazione e di verifica; c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda; d. certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 OGOE56;

54 RS

734.27

55 RS

730.010.1

56 RS

730.010.1

O sulla promozione dell'energia 67

730.03

e. per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012: fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi dell'articolo 6.

Energia in generale 68

730.03

Allegato 2.2 (art. 47, 53 e 65)

Contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici 1

Definizione degli impianti La definizione di impianto idroelettrico si basa sull'allegato 1.1 numero 1.

2 Contenuto

della

domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;

b. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;

c. la prova della validità del diritto di sfruttamento delle acque; d. potenza meccanica lorda media dell'acqua; e. potenza installata prima e dopo l'investimento; f. produzione elettrica prevista in kWh per anno civile prima e dopo l'investimento;

g. profilo di produzione previsto di un anno medio relativo alla durata di utilizzo dell'impianto; h. dislivello lordo medio in m prima e dopo l'investimento; i.

dislivello netto medio in m prima e dopo l'investimento; j.

portata massima normale prima e dopo l'investimento; k. volume utile utilizzabile prima e dopo l'investimento; l.

data di messa in esercizio prevista; m. in caso di ampliamenti e i rinnovamenti: documenti che illustrano che l'ampliamento o il rinnovamento è di misura considerevole; n. descrizione tecnica dell'impianto; o. elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;

p. calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili.

O sulla promozione dell'energia 69

730.03

3

Tabella del periodo di utilizzazione Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto: Elemento costituente dell'impianto anni

Dighe in calcestruzzo, dighe in materiale sciolto 80

Traverse mobili, prese, dissabbiatori, canali a pelo libero 80

Griglie, sgrigliatori inclusi 40

Vie di derivazione, gallerie in pressione, pozzi piezometrici, pozzi in pressione 80 Cunicoli, caverne, canali per l'acqua di monte e di scarico, bacini di compensazione

80

Organi di chiusura (paratoie e valvole, valvole a farfalla e valvole a sfera) 40 Turbine, pompe 40 Elevatori e impianti ausiliari 30

Generatori, trasformatori 40

Sistema di controllo per centrali 15

Impianti a corrente elettrica per uso proprio e di emergenza 30 Equipaggiamento ad alta tensione, impianti di distribuzione 30

Batterie, impianti di protezione 20 Condotte ad alta e media tensione 50

Conche di navigazione 80 Impianti per la risalita e la discesa dei pesci 40 Costruzioni per vie di trasporto e assetto (strade, ponti, muri di sostegno, ecc.) 60 Funivie 20 Stabili d'esercizio 40

Stabili amministrativi 50

Energia in generale 70

730.03

Allegato 2.3 (art. 69, 74 e 87)

Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa 1

Impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR) 1.1 Requisiti

energetici

minimi

Un contributo d'investimento viene accordato soltanto se l'impianto presenta un'efficienza energetica netta (EEN) equivalente almeno allo 0,65.

1.2 Contenuto

della

domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;

b. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;

c. elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;

d. potenza elettrica installata (kWel) prima e dopo l'investimento; e. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) per anno civile prima e dopo l'investimento;

f. produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento; g. calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili; h. data di messa in esercizio prevista; i.

consenso dei proprietari fondiari.

1.3

Tabella del periodo di utilizzazione Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto: Elemento costituente dell'impianto anni

Correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, zona di convezione

15

Surriscaldatore 10 Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l'acqua di alimento (2 elettriche,

1 a vapore), contenitori per l'acqua di alimento, condensatore dell'aria, eiettori, vaso di espansione di purga della caldaia, impianti di trasporto in condotta e

rubinetteria, riduzione della pressione, sistema di condensatori e preriscaldamento dell'acqua di alimento, gru del locale dedicato alle turbine, allacciamen-

to a corrente forte, generatore d'emergenza 25

Tecnica di gestione (EMSR) 15

O sulla promozione dell'energia 71

730.03

2

Impianti a gas di depurazione 2.1 Requisiti

energetici

minimi

La torre di fermentazione deve essere riscaldata mediante calore residuo e il modulo di cogenerazione deve raggiungere un rendimento elettrico minimo conformemente al diagramma nell'allegato 1.5 numero 2.2.4 lettera a.

2.2 Contenuto

della

domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;

b. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;

c. elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;

d. potenza elettrica installata (kWel) prima e dopo l'investimento; e. produzione elettrica prevista per anno civile prima e dopo l'investimento;

f.

calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili; g. data di messa in esercizio prevista; h. numero di abitanti-equivalenti dell'impianto di depurazione; i.

consenso dei proprietari fondiari.

2.3

Tabella del periodo di utilizzazione Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto: Elemento costituente dell'impianto anni

Stabile gasometro, elemento dello stabile per le centrali termoelettriche a blocco, locale per la misurazione del gas, condotte 25

Centrali termoelettriche a blocco, incl. raffreddamento d'emergenza 10 Gasometro, rubinetteria, filtro a sabbia, ventilatore per l'aumento della pressione del gas, raffreddamento del gas, depurazione dei fumi, rimozione

di silossano

15

Tecnica di gestione (EMSR) 15

3

Centrali elettriche a legna di importanza regionale 3.1 Requisiti

energetici

minimi

Per le centrali termo-elettriche a blocco valgono i requisiti energetici minimi di cui all'allegato 1.5 numero 2.2.4 e per i cicli di vapore quelle di cui all'allegato 1.5 numero 2.2.3.

Energia in generale 72

730.03

3.2 Contenuto

della

domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;

b. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;

c. elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;

d. potenza elettrica installata (kWel) prima e dopo l'investimento; e. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) per anno civile prima e dopo l'investimento;

f. produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento; g. un calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili; h. data di messa in esercizio prevista; i.

consenso dei proprietari fondiari.

3.3

Tabella del periodo di utilizzazione Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo d'utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto: Elemento costituente dell'impianto anni

Parti dello stabile, silo, gru 25 Impianto a combustione, trasporto di combustibile, smaltimento delle ceneri, ventilatori ad aria, canali dell'aria, ventilatore per gas di combustione, movimento della cenere, correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporiz-

zatore, eco, trattamento dei fumi, ORC, caldaie a gassificazione di legna 15

Surriscaldatore 10 Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l'acqua di alimento, contenitori

per l'acqua di alimento, condensatore dell'aria, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, stazione di riduzione della pressione, sistema di conden-

satori, preriscaldamento dell'acqua di alimento, allacciamento a corrente forte 25

Tecnica di gestione (EMSR) 15

O sulla promozione dell'energia 73

730.03

Allegato 3

(art. 66)

Determinazione del costo medio ponderato del capitale 1

Deroga al numero 1.1 allegato 1 OAEl57 Il costo del capitale proprio e il costo del capitale di terzi sono ponderati ciascuno nella misura del 50 per cento.

2

Deroga al numero 2.4 allegato 1 OAEl La determinazione avviene ogni anno entro la fine del mese di marzo e vale: a. nei contributi d'investimento, per l'anno in corso; b. nel premio di mercato, per l'anno precedente.

3

Deroga al numero 5 allegato 1 OAEl 3.1

Il coefficiente di leva finanziaria corrisponde a una quota del capitale complessivo pari al 50 per cento per il capitale proprio e al 50 per cento per il capitale di terzi.

3.2

Il beta unlevered viene rilevato con l'aiuto di un «peer group» da imprese di approvvigionamento elettrico europee paragonabili. I valori beta del «peer group» vengono rilevati settimanalmente su un arco di tempo di due anni. Il «peer group» viene verificato ogni anno e se possibile migliorato. Se per determinate tecnologie non si può costituire un peer group sulla scorta dei dati del mercato di capitale, il beta viene determinato grazie a un'inchiesta svolta presso numerosi esperti del settore per valutare i pertinenti rischi degli investimenti in tale tecnologia.

3.3

Al beta unlevered si applicano i seguenti valori forfettari: a. minore di

0,25

0,2

b. uguale o maggiore di 0,25 e minore di 0,35 0,3

c. uguale o maggiore di 0,35 e minore di 0,45 0,4

d. uguale o maggiore di 0,45 e minore di 0,55 0,5

e. uguale o maggiore di 0,55 e minore di 0,65 0,6

f.

uguale o maggiore di 0,65 e minore di 0,75 0,7

g. uguale o maggiore di 0,75 e minore di 0,85 0,8

h. uguale o maggiore di 0,85 0,9

3.4

I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione sono: 0,25, 0,35, 0,45, 0,55, 0,65, 0,75 e 0,85.

57 RS 734.71

Energia in generale 74

730.03

4

Deroga al numero 7 allegato 1 OAEl 4.1

Alla somma del supplemento di solvibilità e dei costi di emissione e di acquisizione si applicano i seguenti valori forfettari: a. minore dello 0,625 per cento 0,50 per cento

b. uguale o maggiore dello 0,625 e minore dello 0,875 per cento

0,75 per cento

c. uguale o maggiore dello 0,875 e minore dell'1,125 per cento

1,00 per cento

d. uguale o maggiore dell'1,125 e minore dell'1,375 per cento

1,25 per cento

e. uguale o maggiore dell'1,375 e minore dell'1,625 per cento

1,50 per cento

f.

uguale o maggiore dell'1,625 e minore dell'1,875 per cento 1,75 per cento

g. uguale o maggiore dell'1,875 e minore del 2,125 per cento

2,00 per cento

h. uguale o maggiore del 2,125 e minore del 2,375 per cento

2,25 per cento

i.

uguale o maggiore del 2,375 e minore del 2,625 per cento 2,50 per cento

j.

uguale o maggiore del 2,625 per cento 2,75 per cento

4.2

I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione sono 0,625, 0,875, 1,125, 1,375, 1,625, 1,875, 2,125, 2,375 e 2,625 per cento.