Art. 1 Modalità
1 Di norma ogni persona che domanda al detentore di una collezione di dati se sono trattati dati che la concernono (art. 8 LPD), lo deve fare per scritto e provare la propria identità.
2 La domanda d'informazione e la comunicazione delle informazioni richieste possono avvenire per via elettronica purché il detentore della collezione di dati lo preveda esplicitamente e prenda misure adeguate al fine di:
- a.
- assicurare l'identificazione della persona interessata; e
- b.
- proteggere i dati della persona interessata dall'accesso di terzi non autorizzati in occasione della comunicazione delle informazioni.4
3 D'intesa col detentore di una collezione di dati o su proposta di quest'ultimo la persona interessata può anche consultare i dati sul posto. Se la persona interessata è consenziente e l'identità provata, le informazioni possono pure essere fornite a voce.
4 Le informazioni sono fornite entro 30 giorni dopo aver ricevuto la domanda. Lo stesso dicasi di una decisione che limita il diritto d'accesso (art. 9 e 10 LPD), la quale deve essere motivata. Se non è possibile fornire le informazioni entro 30 giorni, il detentore della collezione di dati avverte il richiedente indicandogli il termine entro il quale sarà data la risposta.
5 Se parecchi detentori di collezioni di dati gestiscono in comune una o parecchie collezioni di dati, il diritto d'accesso può essere esercitato presso ognuno di loro, eccetto che uno sia responsabile del trattamento di tutte le domande d'informazioni. Se non è autorizzato a comunicare l'informazione richiesta, il detentore della collezione di dati trasmette la domanda a chi di diritto.
6 Se il trattamento dei dati richiesti è effettuato da un terzo per conto del detentore della collezione di dati e se quest'ultimo non è in grado di fornire l'informazione richiesta, la domanda è trasmessa al terzo per il disbrigo.5
7 Informazioni su dati di persone decedute sono rilasciate se il richiedente prova di avervi interesse e non vi si oppongono interessi preponderanti di congiunti della persona deceduta o di terzi. L'interesse è presunto in caso di stretta parentela o di matrimonio con la persona deceduta.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993).