01.01.2025 - *
29.01.2021 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2021 - 28.01.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 14.06.2020
01.07.2016 - 31.12.2018
01.10.2015 - 30.06.2016
03.12.2013 - 30.09.2015
01.09.2013 - 02.12.2013
01.01.2012 - 31.08.2013
01.01.2011 - 31.12.2011
01.10.2009 - 31.12.2010
15.11.2008 - 30.09.2009
01.07.2006 - 14.11.2008
01.01.2006 - 30.06.2006
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1

Ordinanza

del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin) del 20 dicembre 2002 (Stato 27 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), visti gli articoli 8, 11 capoverso 1 e 12 capoverso 3 della legge federale del
14 dicembre 20011 sul cinema (LCin), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina i requisiti e la procedura per la concessione di aiuti finanziari della promozione cinematografica, selettiva e legata al successo.


Art. 2

Principi di promozione I principi di promozione del DFI (Dipartimento) descrivono gli obiettivi di promozione, gli strumenti di promozione e i criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari per: a. la stesura di sceneggiature, lo sviluppo di progetti, la realizzazione e la distribuzione di film svizzeri e di coproduzioni;

b. la promozione della pluralità dell'offerta nelle sale cinematografiche; c. la promozione della cultura cinematografica; d. la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale dei mestieri del cinema;

e. la premiazione di film svizzeri.


Art. 3

Requisiti per i richiedenti 1

I richiedenti e il loro personale dirigente debbono essere professionisti del cinema e disporre di una formazione adeguata nonché di esperienza professionale per esercitare l'attività per la quale richiedono un aiuto finanziario.

2

Se i richiedenti richiedono un aiuto finanziario per la stesura di sceneggiature, lo sviluppo di progetti e la realizzazione di film e coproduzioni svizzere, debbono dimostrare la propria indipendenza.

RU 2003 305

1 RS

443.1

443.113

Lingue. Arti. Cultura 2

443.113

3

Sono considerate indipendenti le aziende che: a. non appartengono, né del tutto né in parte, a un'emittente televisiva; b. non sono soggette all'influsso determinante di un'emittente televisiva; c. sviluppano e producono i progetti di film sotto la propria responsabilità; e d. ne assicurano autonomamente la commercializzazione.

4

Il capoverso 3 si applica per analogia alle persone fisiche e alle società semplici.


Art. 4

Promozione cinematografica selettiva 1

La promozione cinematografica selettiva sostiene i progetti suscettibili di contribuire alla pluralità dell'offerta di film e coproduzioni svizzere, che denotano un alto livello di formazione e un aggiornamento professionale e una cultura cinematografica vivace.

2

I criteri per la concessione di aiuti finanziari sono i seguenti: a. qualità artistica del progetto e originalità creativa del cineasta; b. volontà di rispondere efficacemente, con il progetto, alle aspettative del pubblico cui è destinato; c. garanzia di esecuzione professionale del progetto; d. indotto per la produzione cinematografica indipendente svizzera; e. contributo agli obiettivi di politica culturale: diversità, continuità, interscambio e collaborazione.


Art. 5

Promozione cinematografica legata al successo 1

La promozione cinematografica legata al successo ricompensa il gradimento del pubblico nei confronti del mondo e della cultura del cinema; fornisce al ramo cinematografico i mezzi per rafforzare la propria autoresponsabilità e creatività; contribuisce alla pluralità dell'offerta e al consolidamento di strutture produttive indipendenti e professionali.

2

L'aiuto finanziario della promozione cinematografica legata al successo è calcolato in base al numero di entrate registrate dai cinema.


Art. 6

Misure compensative

MEDIA

1

Le misure compensative MEDIA sono misure di promozione finalizzate a compensare, per quanto possibile, gli svantaggi culturali ed economici causati dal cinema europeo vista e considerata l'impossibilità, per i richiedenti svizzeri, di partecipare ai programmi MEDIA dell'Unione europea.

2

Con riguardo a settori, obiettivi e provvedimenti di promozione, le misure compensative MEDIA si allineano per quanto possibile alle direttive pubblicate dall'Unione europea.

3

Il loro finanziamento è assicurato da uno stanziamento ad hoc.

Promozione cinematografica 3

443.113


Art. 7

Schema di ripartizione e importi massimi 1

Ogni anno l'Ufficio federale della cultura (Ufficio) suddivide i mezzi disponibili tra i singoli settori e strumenti di promozione. Al riguardo l'Ufficio prepara un apposito schema.

2

L'Ufficio pubblica ogni anno gli importi massimi che possono essere concessi ai singoli settori e strumenti di promozione.

3

In regola generale, un aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva non supera il 50 % dei costi preventivati.


Art. 8

Obblighi di reinvestimento 1

Nei film e nelle coproduzioni svizzere, postproduzione compresa, la percentuale di personale artistico e tecnico deve essere pari alla percentuale di finanziamento svizzero.

2

Le percentuali minime per riconoscere l'attributo di «svizzero» a un film o a una coproduzione figurano negli accordi internazionali di coproduzione. In mancanza di un simile accordo, la percentuale svizzera deve essere come minimo del 50 per cento.

3

L'aiuto finanziario deve essere investito in Svizzera, tranne in casi giustificati.

Sono fatte salve convenzioni in deroga che figurano negli accordi internazionali di coproduzione.

Capitolo 2: Criteri per la promozione di film

Art. 9

Promozione della stesura di sceneggiature A titolo di promozione di sceneggiature è possibile corrispondere un contributo ai costi di stesura della sceneggiatura per il genere cinematografico scelto.


Art. 10

Promozione dello sviluppo di progetti A titolo di promozione dello sviluppo di progetti è possibile corrispondere un contributo ai costi dei preparativi, fino alla fase della realizzazione, per il genere cinematografico scelto.


Art. 11

Promozione della realizzazione 1

A titolo di promozione della realizzazione del film è possibile corrispondere un contributo ai costi del genere cinematografico scelto per la stesura della sceneggiatura, lo sviluppo del progetto, la produzione e la postproduzione, fino alla copia standard nelle lingue originali previste e alla copia da inviare alla Fondazione Cineteca svizzera.

2

Se la stesura della sceneggiatura ai sensi dell'articolo 9 e lo sviluppo di progetti ai sensi dell'articolo 10 hanno già beneficiato della promozione, i rispettivi importi debbono essere dedotti.

Lingue. Arti. Cultura 4

443.113

3

Le riprese non possono iniziare prima della decisione di concedere un aiuto finanziario. L'infrazione di questa disposizione vanifica il versamento del contributo. In casi giustificati l'Ufficio può fare eccezioni a seguito di una richiesta scritta, inoltrata con sufficiente anticipo prima dell'inizio delle riprese.


Art. 12

Promozione di film per il cinema 1

I film per il cinema sono quelli concepiti per essere proiettati in prima diffusione nelle sale e per i quali vige un termine adeguato e tutelato di prima diffusione nelle sale.

2

Ai fini della promozione cinematografica sono considerati cortometraggi i film per il cinema di durata inferiore ai 60 minuti.

3

Se i film per il cinema sono coprodotti con emittenti televisive, occorre accertarsi che:

a. il film possa essere realizzato nel rispetto dell'indipendenza artistica ed economica;

b. le emittenti televisive coproduttrici lo programmino e lo presentino nel migliore dei modi;

c. i diritti e le partecipazioni ad appannaggio dei richiedenti consentano una commercializzazione attiva del film oltre allo sfruttamento da parte delle emittenti televisive coproduttrici.


Art. 13

Promozione di film televisivi 1

I film televisivi promossi sono film concepiti per essere trasmessi in televisione in prima diffusione nonché coprodotti da una società di produzione indipendente e da un'emittente televisiva.

2

Ai fini della promozione cinematografica, sono considerati cortometraggi i film televisivi di durata inferiore ai 50 minuti. 3 Le emittenti televisive coproduttrici debbono accertarsi che: a. il film possa essere realizzato nel rispetto dell'indipendenza artistica ed economica;

b. il film venga da loro programmato e presentato nel migliore dei modi; c. i diritti e le partecipazioni ad appannaggio dei richiedenti consentano una commercializzazione attiva del film oltre allo sfruttamento da parte delle emittenti televisive coproduttrici.


Art. 14

Promozione di film delle nuove leve Sono considerati film delle nuove leve i primi tre lungometraggi di un regista.

Promozione cinematografica 5

443.113


Art. 15

Promozione di film di diploma 1

Sono considerati film di diploma i film realizzati dai diplomandi per concludere il ciclo di studi di scuole cinematografiche professionali estere riconosciute.

2

I diplomandi debbono essere abilitati a commercializzare o far commercializzare i propri film nonché a fruire adeguatamente dei ricavi.

3

I film di diploma nelle scuole svizzere fruiscono della promozione nell'ambito dei contratti di prestazione stipulati con le scuole.


Art. 16

Promozione della distribuzione e diffusione di film 1

A titolo di promozione della distribuzione di film è possibile versare un contributo ai costi di riproduzione delle copie, doppiaggio, sottotitolaggio e di tutte le misure pubblicitarie e promozionali per lo sfruttamento di un film nei cinema.

2

A titolo di promozione della diffusione di film è possibile versare un contributo ai costi di riproduzione delle copie, doppiaggio, sottotitolaggio e di tutte le misure pubblicitarie e promozionali per lo sfruttamento di un film al di fuori dei cinema.

Capitolo 3: Procedura di esame Sezione 1: Richiesta ed esame formale

Art. 17

Richiesta 1 Le richieste di contributi devono essere inoltrate all'Ufficio. Allo scopo occorre utilizzare i moduli di richiesta dell'Ufficio, nei limiti delle disponibilità.

2

Le richieste devono essere corredate di tutte le informazioni e documentazioni utili alla valutazione.


Art. 18

Lingua 1 Le richieste e la documentazione devono essere inoltrate in italiano, tedesco o francese. Le richieste in romancio devono essere inoltrate con sufficiente anticipo per essere tradotte prima della riunione di valutazione.

2

Per le richieste di misure compensative MEDIA, con valutazione da parte di esperti stranieri, l'Ufficio può esigere un riassunto in francese o inglese.


Art. 19

Termine d'inoltro e scadenze 1

Le richieste devono essere inoltrate con sufficiente anticipo, prima dell'inizio del progetto da promuovere.

2

All'occorrenza l'Ufficio stabilisce ogni anno i termini d'inoltro.

3

La scadenza è rispettata se, entro il termine d'inoltro, la richiesta corredata degli allegati è stata inoltrata all'Ufficio oppure consegnata alla Posta Svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera per essere recapitata all'Ufficio.

Lingue. Arti. Cultura 6

443.113


Art. 20

Verifica della completezza e dei requisiti formali 1

L'Ufficio verifica la completezza della documentazione. In caso di difetti lievi, offre al richiedente la possibilità di completarla o correggerla.

2

L'Ufficio verifica inoltre se: a. i requisiti giuridici per l'esame della richiesta sono adempiuti; b. il richiedente soddisfa i requisiti formali per la promozione.

3

L'Ufficio può esigere informazioni o documentazione aggiuntiva.

4

Se l'Ufficio riscontra gravi lacune o se i requisiti di cui al capoverso 2 non sono adempiuti, può restituire la richiesta al richiedente senza entrare in materia. Il richiedente può esigere una decisione formale di non entrata in materia.

Sezione 2: Valutazione

Art. 21

Principio 1 Laddove esistono commissioni permanenti, l'Ufficio fa effettuare una valutazione delle richieste.

2

Al di fuori delle commissioni, la valutazione può essere effettuata: a. in relazione alle misure compensative MEDIA: dalle commissioni d'esperti designate dall'Ufficio e nominate da altri organismi; b. se l'Ufficio non dispone delle conoscenze specifiche: da una persona incaricata dall'Ufficio quale esperto.

3

Negli altri casi, in regola generale l'Ufficio stesso provvede all'esame materiale delle richieste.

4

Per la promozione legata al successo la valutazione delle richieste di accrediti è svolta soltanto in casi di dubbio.


Art. 22

Commissioni permanenti della promozione cinematografica Le commissioni permanenti della promozione cinematografica sono: a. il Comitato di valutazione, con i suoi sottocomitati per le richieste riguardanti la stesura di sceneggiature, lo sviluppo di progetti e la realizzazione di film;

b. la commissione Promozione cinematografica legata al successo, per l'accompagnamento specialistico della promozione legata al successo; c. la commissione Promozione della cultura cinematografica, per le richieste di aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 5 LCin; d. la commissione Formazione professionale e formazione permanente, per le richieste di aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 6 LCin.

Promozione cinematografica 7

443.113

e. la commissione per la nomina di film svizzeri in lizza per il Premio del cinema svizzero e la giuria del Premio del cinema svizzero ai sensi dell'articolo 7 LCin.


Art. 23

Modalità di lavoro

1

L'Ufficio fissa il calendario delle riunioni, cura la segreteria delle commissioni e partecipa alle riunioni con voto consultivo.

2

L'Ufficio invia alle commissioni con sufficiente anticipo la documentazione della richiesta, affinché si preparino alle riunioni e, se necessario, organizza un visionamento.

3

Le commissioni possono convocare i richiedenti per informazioni; d'intesa con l'Ufficio possono chiedere ulteriori valutazioni scritte.

4

Dopo aver deliberato e votato, le commissioni esprimono una raccomandazione all'Ufficio. Oltre all'approvazione e al rifiuto, le commissioni possono proporre di respingere il progetto affinché venga rielaborato. Le commissioni possono chiedere aiuti finanziari per questa rielaborazione.
5

Figurano a verbale le raccomandazioni, i risultati dei voti e, ad eccezione delle delibere per il Premio del cinema svizzero, le principali motivazioni a favore e contrarie.

6

I membri delle commissioni sono tenuti alla riservatezza sulle delibere.


Art. 24

Ricusazione 1 Se un esperto è prevenuto nei confronti di una richiesta all'ordine del giorno, deve ricusarsi per tutta la durata della riunione della commissione.

2

L'esperto prevenuto si astiene soltanto per la durata della delibera, se la sua partecipazione alla valutazione ha un'importanza minima.

3

Sono considerati prevenuti ai sensi dell'articolo 10 della legge di procedura amministrativa (PA) del 20 dicembre 19682 gli esperti che:

a. sono personalmente e direttamente interessati dalla decisione da adottare; b. sono chiamati a decidere sul medesimo progetto in un'altra funzione; oppure c. esercitano, eserciteranno o hanno esercitato una funzione artistica, tecnica o organizzativa in un progetto di film.

Sezione 3: Decisione

Art. 25

Decisione in base alla valutazione 1

In regola generale l'Ufficio segue la raccomandazione delle commissioni di valutazione e deve motivare una decisione diversa.

2 RS

172.021

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2

Qualora, dopo un'approvazione, la situazione effettiva dovesse modificarsi a posteriori, in regola generale l'Ufficio decide senza consultare nuovamente gli esperti.


Art. 26

Dichiarazioni d'intenti

1

Se prima di notificare l'approvazione restano da adempiere dei requisiti, l'Ufficio emana una dichiarazione d'intenti, di durata limitata, che specifica tali requisiti.

2

Contemporaneamente l'Ufficio comunica per iscritto ai richiedenti la raccomandazione della commissione. Alla comunicazione è allegato un estratto del verbale.

3

L'Ufficio stabilisce definitivamente l'ammontare del contributo non appena il richiedente dimostra che i requisiti sono soddisfatti.

4

Allo scadere del termine per l'adempimento dei requisiti, si estingue un eventuale diritto alla promozione. L'avente diritto può inoltrare, con sufficiente anticipo e per iscritto, una richiesta di proroga, motivandola. Oltre a descrivere l'avanzamento del progetto, la richiesta deve certificare che il progetto può essere ultimato in virtù della proroga.

5

Se ciò appare improbabile o se i mezzi finanziari non possono rimanere vincolati ulteriormente, l'Ufficio respinge la domanda di proroga e può far dipendere la concessione di un ulteriore aiuto finanziario da una nuova valutazione.


Art. 27

Approvazione della richiesta 1

Un'approvazione è notificata sotto forma di decisione formale. Se l'approvazione della richiesta non è vincolata da condizioni e obblighi, si rinuncia alla motivazione e ai rimedi giuridici ai sensi dell'articolo 35 capoverso 3 PA3.


Art. 28

Rifiuto o approvazione parziale della richiesta 1

Se l'Ufficio approva solo in parte o rifiuta la richiesta, il richiedente può esigere una decisione motivata e impugnabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2

Insieme al rifiuto o all'approvazione parziale, l'Ufficio comunica ai richiedenti la raccomandazione della commissione. Alla comunicazione è allegato un estratto del verbale.

3

Se una richiesta è stata respinta, il progetto può essere inoltrato una seconda volta qualora i punti critici siano stati rielaborati radicalmente.

3

RS 172.021

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443.113

Sezione 4: Contratti di prestazione

Art. 29

1 I contratti di prestazione ai sensi dell'articolo 10 LCin definiscono gli obiettivi delle organizzazioni che beneficiano di una promozione, le loro attività, la loro collaborazione con altre organizzazioni, i mezzi, il contributo con riserva della competenza di budget delle Camere federali, l'obbligo di resoconto, i criteri di valutazione e l'obbligo di rendiconto.

2

In regola generale, sono stipulati per un triennio.

Capitolo 4: Erogazione del contributo Sezione 1: Versamento

Art. 30

Principio Il versamento è effettuato nel quadro degli stanziamenti autorizzati, non appena l'avente diritto ha dimostrato di avere soddisfatto tutti i requisiti.


Art. 31

Versamento dilazionato

1

L'Ufficio può versare il contributo concesso in funzione dell'avanzamento del progetto.

2

Se ciò appare utile per ottemperare all'obbligo di rendiconto, è possibile trattenere il 10 per cento oppure 50 000 franchi al massimo del contributo assegnato fino alla presentazione del rendiconto.

3

La decisione deve fissare le rate e le condizioni del loro versamento.


Art. 32

Prestito Se l'aiuto finanziario è concesso sotto forma di prestito, le condizioni di quest'ultimo, in particolare le disposizioni sul rimborso, sono specificate nella decisione.

Sezione 2: Obblighi e controllo

Art. 33

Obbligo di resoconto

1

Il beneficiario dell'aiuto finanziario è tenuto a segnalare immediatamente all'Ufficio qualsiasi cambiamento rilevante dei fatti su cui poggia la richiesta o la decisione.

2

La decisione stabilisce che tipo di resoconto debba fornire il beneficiario dell'aiuto finanziario al termine del progetto, della manifestazione o dell'anno d'esercizio.

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3

In caso di inottemperanza all'obbligo di resoconto, malgrado sollecito scritto, è possibile annullare la decisione ed esigere il rimborso integrale o parziale dell'aiuto finanziario.


Art. 34

Citazione della promozione Il beneficiario è tenuto a citare in modo ben visibile l'aiuto finanziario dell'Ufficio.

L'Ufficio regola le modalità.


Art. 35

Obbligo di rendiconto 1

Tre mesi dopo la fine del progetto, della manifestazione o dell'anno d'esercizio occorre presentare all'Ufficio un rendiconto completo.

2

L'Ufficio verifica i consuntivi procedendo per campionature. Se riscontra delle inesattezze, può fare effettuare la revisione totale del consuntivo. Se il consuntivo risulta errato, il beneficiario dell'aiuto finanziario deve assumersi i costi della revisione.

3

Se il rendiconto non viene consegnato, o soltanto in maniera incompleta, è possibile revocare la decisione ed esigere il rimborso integrale o parziale dell'aiuto finanziario.

4

L'obbligo di rendiconto non sussiste per premi e altri riconoscimenti.

Capitolo 5: Promozione cinematografica legata al successo Sezione 1: Film e persone aventi diritto alla promozione

Art. 36

Film aventi diritto alla promozione 1

Possono essere promossi in base al successo i seguenti film svizzeri e le seguenti coproduzioni:

a. i film di una durata di almeno 60 minuti; b. i film di una durata di almeno 2 minuti, distribuiti dalla società di distribuzione unitamente a un film svizzero o straniero come unità di programma di una durata di almeno 60 minuti;

c. i programmi di una durata di almeno 60 minuti, comprendenti diversi film e distribuiti come unità di programma; d. i programmi di una durata di almeno 60 minuti, comprendenti un cortometraggio svizzero e uno o più cortometraggi stranieri e distribuiti come unità di programma.

2

Le unità di programma di cui al capoverso 1 lettere b-d sono autorizzate soltanto se distribuite e proiettate tali e quali nella rispettiva regione linguistica.

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Art. 37

Persone aventi diritto alla promozione 1

Possono inoltrare richiesta di promozione cinematografica legata al successo: a. il sceneggiatore (sceneggiatura); b. il regista (regia); c. il produttore (produzione); d. il distributore registrato (distribuzione); oppure e. la società di proiezione registrata.

2

Non sono ammesse le società di proiezione pubbliche né i festival né i cinema all'aperto. Rientrano nella categoria delle società di proiezione di diritto pubblico anche quelle rette dal diritto privato.

Sezione 2: Iscrizione

Art. 38

1 La persona autorizzata a richiedere contributi della promozione cinematografica legata al successo è tenuta a iscriversi presso l'Ufficio. L'Ufficio mette a disposizione i moduli appositi.

2

Le iscrizioni debbono essere inoltrate entro la fine dell'anno civile durante il quale ha luogo la prima diffusione del film. Non si terrà conto delle iscrizioni pervenute oltre tale scadenza.

3

Per ciascun avente diritto iscritto, l'Ufficio apre un conto individuale.

4

Ciascun titolare del conto è tenuto a fornire all'Ufficio le informazioni necessarie per gli accrediti.

5

In base a tali informazioni l'Ufficio versa i contributi sul conto individuale.

Sezione 3: Entrate di riferimento e calcolo dei contributi

Art. 39

Entrate di

riferimento

1

Con riserva delle seguenti disposizioni, il contributo è calcolato in base a tutte le entrate di riferimento incassate dalla società di proiezione per un determinato film.

2

Sono determinanti come entrate di riferimento le entrate conteggiate settimanalmente dalla società di proiezione nei confronti del distributore per ciascuna sala. Se l'importo medio per ciascuna entrata conteggiata è inferiore a 8 franchi, il numero di entrate di riferimento si ottiene dividendo per otto l'ammontare dei ricavi delle entrate.

3

Se la società di proiezione pattuisce un forfait con il distributore a titolo di compenso per i diritti di proiezione, il numero di entrate di riferimento si ottiene dividendo per cinque l'importo forfetario.

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4

Per i contributi che spettano agli aventi diritto vengono aggiunte al calcolo le entrate di riferimento e i forfait conteggiati dalle società di proiezione di diritto pubblico nei confronti del distributore. Non sono prese in considerazione le entrate in occasione di festival.

5

Per il calcolo delle entrate di riferimento in una regione linguistica sono prese in considerazione soltanto le entrate incassate fino alla 52 esima settimana di proiezione dell'anno successivo al lancio del film. In ogni caso, la durata massima di sfruttamento scade dopo tre anni dal lancio del film.

6

Sono prese in considerazione soltanto le entrate di riferimento annunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.


Art. 40

Limitazione delle entrate di riferimento 1

Il tetto massimo delle entrate di riferimento per ciascun film è di 100 000 in tutto e di 70 000 per ciascuna regione linguistica.

2

Superate queste soglie, il contributo concesso a una società di proiezione viene suddiviso proporzionalmente tra tutte le società che hanno proiettato il film in questione.


Art. 41

Soglia minima di entrate di riferimento 1

Non vengono versati contributi qualora un film o un film documentario non si aggiudichino rispettivamente almeno 5000 o 2500 entrate nell'arco di tempo sancito dall'articolo 39 capoverso 5.

2

Non occorre comprovare una soglia minima di entrate: a. per cortometraggi e programmi di cortometraggi; b. per importi bonificati a società di proiezione.


Art. 42

Calcolo dei

contributi

1

Per il calcolo dei contributi, le entrate di riferimento sono ponderate con i seguenti coefficienti:

a. 1.00, se il regista è di nazionalità svizzera e se si tratta di un film svizzero o di una coproduzione nella quale il produttore delegato è di nazionalità svizzera o domiciliato in Svizzera; b. 0.75, se il regista è di nazionalità svizzera e se si tratta di una coproduzione a maggioranza estera con un produttore delegato estero; c. 0.50, se il regista è straniero e se si tratta di una coproduzione a maggioranza estera.

2

Se si tratta di un documentario di una durata di almeno 60 minuti o di un programma documentario di durata identica, i coefficienti di cui al capoverso 1 lettere a e b sono moltiplicati per 1,5.

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3

Ad eccezione dei cortometraggi, questo coefficiente maggiorato si applica anche alle entrate conseguite da un film in una regione linguistica diversa da quella della lingua originale (lingue nazionali).

4

Il coefficiente maggiorato in virtù dei capoversi 2 e 3 si applica soltanto fino a 15 000 entrate di riferimento per ciascuna regione linguistica.

5

Il contributo per cortometraggi ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 lettera b ammonta a un decimo delle entrate di riferimento del film principale.

6

Il contributo per programmi ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 lettera c è calcolato proporzionalmente alla durata dei singoli film.

7

Il contributo per programmi ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 lettera d si riferisce alla percentuale svizzera nell'unità di programma ed è calcolato proporzionalmente alla durata totale di tale unità di programma.

Sezione 4: Utilizzazione dei contributi

Art. 43

Suddivisione dei contributi 1

Per ciascuna entrata di riferimento ai sensi dell'articolo 39 sono accreditati a titolo di incentivo, per ogni film: a. per la sceneggiatura 80 centesimi; b. per la regia di un documentario compreso il copione delle riprese 1 franco, per la regia di un film di fiction 80 centesimi; c. per la produzione 3 franchi; d. per la distribuzione 2.20 franchi; e. per la società di proiezione 3.50 franchi.

2

In presenza di più aventi diritto di una determinata categoria ai sensi del capoverso 1 lettere a-c il, contributo è calcolato in base alla chiave di ripartizione pattuita tra di loro.

3

Se il contributo che può essere accreditato in base alle entrate di riferimento supera i mezzi disponibili, gli accrediti sono decurtati proporzionalmente.


Art. 44

Importi massimi

Gli accrediti per ciascuna società di proiezione non possono superare il tetto di 15 000 franchi per film e regione. Le società di proiezione unite da legami economici sono trattate come un'azienda unica.


Art. 45

Utilizzazione 1

I contributi accreditati devono essere utilizzati per la stesura di sceneggiature, lo sviluppo di progetti, la realizzazione o la distribuzione di nuovi film svizzeri e coproduzioni. Gli accrediti superiori ai 50 000 franchi per persona a favore di sceneg

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giatura e regia sono versati a un produttore scelto dagli sceneggiatori o dalla regia. Il produttore è responsabile dell'utilizzazione conforme alle disposizioni.

2

Gli accrediti possono essere ritirati nel momento in cui vengono sostenute le spese in questione oppure in cui è dovuto il loro pagamento.

3

La validità degli accrediti è limitata a due anni dall'emissione.

4

Gli accrediti per le società di proiezione non sono vincolati da obblighi di reinvestimento.


Art. 46

Utilizzazione a favore di terzi Gli aventi diritto possono cedere l'accredito spettante a un altro avente diritto della medesima categoria, che è tenuto a ritirare e utilizzare l'importo in conformità alla presente ordinanza. Il contratto di cessione deve essere presentato all'Ufficio.

Sezione 5: Riscossione degli accrediti

Art. 47

1 Chi intende riscuotere un accredito è tenuto a inoltrare la richiesta all'Ufficio. Si applicano le disposizioni del capitolo 3.

2

È vietato cedere e costituire in pegno gli accrediti prima che sia stata approvata la richiesta in merito al loro stanziamento.

3

Gli accrediti a favore delle società di proiezione sono versati entro sessanta giorni dall'avvenuta iscrizione a credito.

4

Per il resto si applicano le disposizioni del capitolo 4.

Capitolo 6:

Promozione cinematografica selettiva e legata al successo di società di distribuzione di film d'art et d'essai

Art. 48

Società di distribuzione per il cinema d'art et d'essai Possono beneficiare della promozione le società di distribuzione registrate: a. che noleggiano in via continuativa film d'art et d'essai con schemi di sfruttamento di alto livello qualitativo e professionale riconosciuto; e

b. il cui programma di distribuzione (prima proiezione) consta prevalentemente di film di questo tipo.


Art. 49

Film che beneficiano della promozione Possono beneficiare della promozione film di fiction e documentari esteri di prima diffusione:

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443.113

a. annunciati all'Ufficio al più tardi il giorno stesso del loro lancio nelle sale; b. con costi di realizzazione inferiori a 8 milioni di franchi e c. la cui distribuzione non sia già stata promossa con misure compensative MEDIA.


Art. 50

Calcolo del

contributo

1

Il contributo è calcolato in base alle entrate vendute dalle sale cinematografiche per il film in questione. Le entrate conteggiate vengono segnalate quattro volte all'anno, così come il numero di sale e le date di proiezione. Le entrate sono conteggiate fino alla fine del secondo anno successivo a quello del lancio del film.

2

Un film deve aggiudicarsi come minimo 1000 entrate e può beneficiare dei contributi fino a un tetto massimo di 30 000 entrate.

3

Nei limiti dei mezzi disponibili, è versato un importo di almeno 80 centesimi per ciascuna entrata.

4

Se si tratta di un documentario, di un film per bambini o di un film proveniente dall'Africa, dall'Asia o dall'America latina, le entrate conteggiate per calcolare il contributo sono moltiplicate per 1,5.


Art. 51

Versamento e utilizzazione 1

I contributi sono versati in quattro rate annue.

2

Il contributo non deve superare la metà dei costi, comprovati, a carico dell'impresa di distribuzione.

3

Deve essere utilizzato per la pubblicità e le copie.

4

La società di distribuzione è tenuta a presentare il consuntivo annuo e un estratto conto dettagliato delle entrate vendute nonché un rapporto sull'utilizzazione dei contributi ottenuti.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 52

Autorità esecutiva

L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'Ufficio.


Art. 53

Diritto previgente:

abrogazione

1

Il Regolamento del DFI del 13 dicembre 19964 relativo alla produzione cinematografica selettiva è abrogato.

4 [RU

1997 1598]

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2

Il Regolamento del DFI del 13 dicembre 19965 relativo all'esecuzione della promozione cinematografica legata al successo è abrogato, con riserva dell'articolo 54 della presente ordinanza.


Art. 54

Disposizioni transitorie

1

Gli accrediti e i contributi per le entrate di riferimento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 sono calcolati e versati ai sensi del Regolamento del DFI del 13 dicembre 19966 relativo all'esecuzione della promozione cinematografica legata al successo.

2

Gli accrediti per la sceneggiatura ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 lettera a sono calcolati soltanto per il film diffusi la prima volta dopo il 1° gennaio 2003.

3

I contributi accreditati alle imprese di proiezione fino al 31 dicembre 2001 sono assoggettati alle disposizioni sul reinvestimento ai sensi del Regolamento del DFI del 13 dicembre 1996 relativo all'esecuzione della promozione cinematografica legata al successo.

4

La giuria dei premi cinematografici resta in carica per valutare le richieste inoltrate prima del 31 dicembre 2002.


Art. 55

Entrata in

vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

2

L'allegato vige fino al 31 dicembre 2005.

3

La durata di validità dell'allegato è prolungata fino al 30 giugno 2006.7 5 [RU

1997 1598, 1628, 2002 2766] 6 [RU

1997 1598, 1628, 2002 2766] 7

Introdotto dal n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2005 (RU 2005 5725).

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Allegato

(art. 2)

Principi della strategia di promozione per gli anni 2003-2005 1 Generalità

a. I principi della strategia di promozione per gli anni 2003-2005 definiscono l'impostazione fondamentale della politica cinematografica nei singoli settori promossi. Esse si fondano sul limite di spesa che scaturisce dal preventivo 2003 e dai piani finanziari relativi agli anni 2004 e 2005.

b. Gli obiettivi di promozione descrivono l'effetto auspicato della politica cinematografica. Tra gli strumenti di promozione figurano le misure di promozione disponibili per un determinato settore di promozione. I criteri determinanti di promozione servono da punto di riferimento per le commissioni peritali e per l'Ufficio federale della cultura (Ufficio) al momento dell'esame delle domande di promozione.

c. Una volta all'anno, l'Ufficio stende un breve rapporto sullo stato di esecuzione dei principi della strategia di promozione. La valutazione conclusiva è effettuata a parte da specialisti esterni.

2

Promozione della creazione cinematografica svizzera (Art.

3

LCin)

2.1

Obiettivi di promozione 2.1.1

Obiettivi relativi alla produzione di film svizzeri e di coproduzioni

Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: a. favorire la produzione di film svizzeri e di coproduzioni che forniscono un contributo determinante alla qualità e alla varietà dell'offerta cinematografica; b. favorire il successo dei film svizzeri e delle coproduzioni nelle sale cinematografiche. Nei prossimi tre anni dovrebbero raggiungere regolarmente un pubblico di 500 000 persone in media a livello svizzero. L'aumento di pubblico dev'essere conseguito in tutte le regioni linguistiche;

c. fare in modo che i film svizzeri con un budget fino a di 2,5 milioni di franchi possano essere finanziati in Svizzera; d. sostenere le coproduzioni con regia straniera in modo da consentire la realizzazione di coproduzioni con regia svizzera, che rappresentano un contributo autonomo alla creazione cinematografica svizzera;

e. fare in modo che le coproduzioni sostenute con regia straniera occupino personale artistico e/o tecnico in proporzione alla quota svizzera e generino in-

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443.113

vestimenti nell'industria cinematografica. La quota di persone di nazionalità svizzera con funzioni direttive artistiche e tecniche deve essere incrementata; f. fare in modo che le coproduzioni con regia straniera sostenute siano proiettate almeno nei cinema delle città chiave e delle città di media importanza della rispettiva regione linguistica;

g. fare in modo che le coproduzioni con regia svizzera promosse siano finanziate in Svizzera nella misura del 60 per cento;

h. ottenere che nel periodo 2003-2005 almeno due lungometraggi svizzeri o coproduzioni con regia svizzera vengano presentati a un importante festival straniero della categoria A (Berlino, Cannes, Venezia, San Sebastian, Montreal); per i documentari vengono presi in considerazione in aggiunta i festival specifici riservati a questo genere di film (Amsterdam, Lipsia, Marsiglia); i.

fare in modo che il sostegno ai film televisivi contempli anche le nuove leve e la creazione e industria cinematografiche indipendenti; k. proiettare nei cinema o trasmettere alla televisione i cortometraggi svizzeri promossi delle nuove leve; l. dare l'occasione alle nuove leve del settore sia artistico che tecnico di sviluppare costantemente il loro talento;

m. favorire la produzione di film d'animazione svizzeri convincenti per contenuti e realizzazione;

n. migliorare le condizioni di lavoro dei cineasti svizzeri e rafforzarne la professionalità.

2.1.2

Obiettivi nell'ambito delle sceneggiature Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: a. realizzare sceneggiature in grado di soddisfare le esigenze qualitative del mercato europeo grazie al lavoro di sceneggiatori e registi professionisti; b. consolidare le condizioni economiche della professione di sceneggiatore.

2.1.3

Obiettivo nell'ambito dello sviluppo di progetti di film per il cinema

La promozione si propone di garantire per la produzione uno sviluppo di progetti di film tale da contribuire in modo essenziale alle possibilità di successo.

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2.2.

Strumenti di promozione e criteri determinanti 2.2.1

Sceneggiature di film per il cinema a. La Confederazione sostiene le sceneggiature di film per il cinema di autori svizzeri attraverso la promozione legata al successo di film svizzeri e di coproduzioni nei cinema.

b. La Confederazione sostiene le sceneggiature di lungometraggi per il cinema di autori svizzeri attraverso aiuti finanziari assegnati in base a criteri di qualità dopo avere esaminato il treatment inoltrato.

c. I criteri determinanti per la promozione legata al successo riservata alle sceneggiature sono fissati nell'ordinanza dipartimentale sulla promozione cinematografica (OPCin).

d. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di promozione previsti per gli aiuti finanziari assegnati in base a criteri di qualità occorre considerare in particolare che i fondi versati siano effettivamente destinati alla stesura di sceneggiature. Lo sceneggiatore deve potersi avvalere di un'esperienza professionale cinematografica o redazionale. Se la domanda è inoltrata dalla produzione, questa è tenuta ad allegare i contratti stipulati con l'autore o con altre persone. Se la domanda è inoltrata dall'autore, devono essere allegati eventuali contratti stipulati con il rimanente personale.

e. Per la promozione in applicazione delle misure compensative MEDIA occorre tenere conto dei criteri indicati nei bandi di concorso dei programmi MEDIA. L'Ufficio fa valutare le domande da un esperto dell'Unione Europea.

2.2.2

Sviluppo di progetti cinematografici a. La Confederazione sostiene lo sviluppo di progetti cinematografici attraverso la promozione cinematografica legata al successo di film svizzeri e coproduzioni nei cinema.

b. La Confederazione sostiene lo sviluppo di progetti di documentari per il cinema con regia svizzera e produttore responsabile svizzero attraverso aiuti finanziari assegnati in base a criteri di qualità.

c. Nel quadro della promozione della realizzazione, la Confederazione sostiene lo sviluppo di progetti di lungometraggi di fiction destinati al cinema con regia svizzera e produttore responsabile svizzero attraverso aiuti finanziari assegnati in base a criteri di qualità.

d. I criteri della promozione legata al successo riservata allo sviluppo di progetti cinematografici sono fissati nell'ordinanza dipartimentale sulla promozione cinematografica (OPCin).

e. La Confederazione sostiene lo sviluppo di progetti di lungometraggi per il cinema di un autore svizzero attraverso aiuti finanziari assegnati in base a criteri di qualità per la stesura di sceneggiature ai sensi delle

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misure compensative MEDIA basandosi sul treatment presentato. Nello schema di ripartizione (Art. 7 cpv. 1 OPCin) è iscritto a tal fine un importo particolare. Se la Svizzera aderisce ai programmi MEDIA, le misure compensative MEDIA sono sostituite dagli aiuti finanziari previsti dai rispettivi programmi.

f. Se a un film di fiction per il cinema con regia svizzera e con produttore responsabile svizzero viene prospettata l'assegnazione di un contributo di realizzazione in base a criteri di qualità, l'Ufficio può assegnare dal 10 al 15 per cento dell'importo prospettato quale contributo di promozione a fondo perduto per lo sviluppo del progetto. Se il film viene realizzato, il contributo di promozione sarà imputato all'importo destinato alla realizzazione. Per raggiungere gli obiettivi di promozione occorre tenere conto in particolare che i fondi versati finanzino i costi effettivi dello sviluppo. I compensi di produzione e le spese generali sono finanziati per un ammontare massimo del 15 per cento del budget di sviluppo.

g. Lo sviluppo di progetti di documentari può essere promosso sulla base di una domanda a parte, in cui sono descritti il progetto cinematografico, le misure di sviluppo del progetto, il fabbisogno necessario e il finanziamento.

2.2.3

Stesura di sceneggiature e sviluppo di progetti di film televisivi

a. La Confederazione sostiene la stesura di sceneggiature e lo sviluppo di progetti di film televisivi di un autore svizzero concedendo la possibilità di usare gli importi accreditati provenienti dalla promozione cinematografica legata al successo di film svizzeri e di coproduzioni nei cinema.

b. I criteri della promozione legata al successo riservata alla stesura di sceneggiature e di progetti di film televisivi svizzeri sono fissati nell'ordinanza dipartimentale sulla promozione cinematografica (OPCin).

2.2.4

Realizzazione di film per il cinema a. La Confederazione sostiene la realizzazione di film per il cinema attraverso la promozione cinematografica legata al successo di film svizzeri e di coproduzioni nei cinema.

b. La Confederazione sostiene la realizzazione di lungometraggi per il cinema attraverso gli aiuti finanziari concessi in base a criteri di qualità. Nello schema di ripartizione (Art. 7 cpv. 1 OPCin) è iscritto a tal fine un importo particolare.

c. La Confederazione sostiene la realizzazione di film per il cinema delle nuove leve in base a criteri di qualità. Nello schema di ripartizione (Art. 7 cpv. 1 OPCin) è iscritto a tal fine un importo particolare.

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d. I criteri della promozione cinematografica legata al successo a favore della realizzazione di film per il cinema sono fissati nell'ordinanza dipartimentale sulla promozione cinematografica (OPCin).

e. L'obiettivo di aumentare le risorse svizzere destinate alla realizzazione di film richiede l'aumento progressivo degli importi massimi a 1,25 milioni di franchi per film, nell'ambito dell'aumento del credito per il cinema (Art. 7 cpv. 2 OPCin), ma anche una selezione più rigorosa in base a criteri di qualità.

f. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di promozione fissati nell'ambito degli aiuti finanziari in base a criteri di qualità occorre considerare in particolare che vengano sostenuti progetti cinematografici coerenti, convincenti sia nelle intenzioni dichiarate che nell'applicazione prevista. Le opportunità di commercializzazione del film al cinema devono essere valutate e poste in relazione ai costi di realizzazione.

g. La Confederazione può promuovere fino a due cortometraggi per regista delle nuove leve. Questa limitazione non si applica ai film d'animazione.

h. Se la Confederazione ha sostenuto il primo lungometraggio di un regista delle nuove leve, per principio partecipa al secondo e al terzo lungometraggio, entro il limite dei fondi a sua disposizione e premesso che il rimanente finanziamento risulti coperto.

i. La promozione di lungometraggi delle nuove leve ha priorità rispetto alla promozione di cortometraggi. Questa regola non si applica ai film d'animazione.

k. Per i lungometraggi sostenuti occorre tenere conto che le direttive relative al personale tecnico e artistico, convenute tra le associazioni del settore, siano rispettate.

2.2.5

Realizzazione di film televisivi a. La Confederazione sostiene la realizzazione di film televisivi attraverso la possibilità di utilizzare gli importi accreditati provenienti dalla promozione cinematografica legata al successo nei cinema di film svizzeri e di coproduzioni.

b. La Confederazione sostiene la realizzazione di lungometraggi televisivi attraverso gli aiuti finanziari concessi in base a criteri di qualità. Nello schema di ripartizione (Art. 7 cpv. 1 OPCin) è iscritto a tal fine un importo particolare.

c. La Confederazione sostiene complessivamente la realizzazione di due soli cortometraggi televisivi delle nuove leve con aiuti finanziari basati su criteri di qualità.

d. I criteri di promozione cinematografica legata al successo a favore della realizzazione di film televisivi sono fissati nell'ordinanza dipartimentale sulla promozione cinematografica (OPCin).

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e. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di promozione fissati nell'ambito degli aiuti finanziari basati su criteri di qualità occorre vigilare affinché il personale artistico e tecnico determinante svolga l'attività a titolo indipendente e i lavori di tecnica cinematografica siano svolti da emittenti televisive indipendenti. La priorità è data ai film televisivi, che contribuiscono in modo essenziale alla promozione delle nuove leve.

f. Occorre poi tenere conto che le direttive relative al personale tecnico e artistico, convenute tra le associazioni del settore, siano rispettate.

2.2.6

Sviluppo di progetti e realizzazione di film d'animazione a. La Confederazione sostiene lo sviluppo di progetti e la realizzazione di film d'animazione attraverso la promozione legata al successo di film svizzeri e di coproduzioni nei cinema.

b. La Confederazione sostiene lo sviluppo di progetti e la realizzazione di film d'animazione attraverso aiuti finanziari basati su criteri di qualità.

c. La Confederazione sostiene lo sviluppo di progetti di film d'animazione di un autore svizzero mediante aiuti finanziari basati su criteri di qualità per lo sviluppo di progetti ai sensi delle misure compensative MEDIA. Nello schema di ripartizione (Art. 7 cpv. 1 OPCin) è iscritto a tal fine un importo particolare. Se la Svizzera aderisce ai programmi MEDIA, le misure compensative MEDIA sono sostituite dagli aiuti finanziari previsti dai rispettivi programmi.

d. I criteri di promozione cinematografica legata al successo a favore dello sviluppo di progetti e della realizzazione di film d'animazione sono fissati nell'ordinanza dipartimentale sulla promozione cinematografica (OPCin).

e. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di promozione fissati nell'ambito degli aiuti finanziari basati su criteri di qualità occorre vigilare affinché i progetti siano convincenti per i loro contenuti e la loro drammaturgia. La promozione dello sviluppo di progetti avviene analogamente alla promozione dei lungometraggi di documentari per il cinema.

2.2.7

Realizzazione di coproduzioni con regia straniera a. La Confederazione sostiene la realizzazione di coproduzioni con regia straniera attraverso la promozione di film svizzeri e di coproduzioni nei cinema.

b. La Confederazione sostiene la realizzazione di coproduzioni con regia straniera attraverso aiuti finanziari basati su criteri di qualità. Nello schema di ripartizione (Art. 7 cpv. 1 OPCin) è iscritto a tal fine un importo particolare.

c. I criteri di promozione cinematografica legata al successo a favore di coproduzioni con regia straniera sono fissati nell'ordinanza dipartimentale sulla promozione cinematografica (OPCin).

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d. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di promozione fissati nell'ambito degli aiuti finanziari basati su criteri di qualità occorre in particolare vigilare affinché venga favorita la realizzazione di una coproduzione con regia svizzera e il film da promuovere abbia il potenziale per essere proiettato nei cinema delle città chiave e delle città di media importanza della rispettiva regione linguistica.

3.

Promozione della pluralità e qualità dell'offerta cinematografica (Art. 4 LCin) 3.1

Obiettivi di promozione 3.1.1

Obiettivi relativi alla distribuzione e alla proiezione di film svizzeri e di coproduzioni Gli obiettivi della promozione sono i seguenti: a. fare in modo che i film svizzeri e le coproduzioni siano proiettati in tutti i cinema delle città chiave e delle città di media importanza delle altre regioni linguistiche; b. permettere l'uscita a livello di regione linguistica di film svizzeri e di coproduzioni con un budget di almeno 2 milioni di franchi e garantirne la commercializzazione per almeno tre settimane nelle città chiave;

c. dare ai documentari svizzeri e alle coproduzioni un'effettiva opportunità di commercializzazione nella rispettiva regione linguistica.

3.1.2

Obiettivo relativo alla distribuzione e alla proiezione di film di fiction europei La promozione ha lo scopo di presentare i film di fiction europei distribuiti in Svizzera in tutte le città chiave e città di media importanza delle varie regioni linguistiche.

3.1.3

Obiettivi relativi alla distribuzione di film d'art et d'essai stranieri

Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: a. proiettare nei cinema delle città chiave i film d'art et d'essai promossi; b. proiettare nei cinema di tutti i capoluoghi cantonali l'80 per cento dei film d'art et d'essai che beneficiano di un aiuto finanziario; c. assicurare la continuità della distribuzione e della proiezione professionali, in tutte le regioni cinematografiche, di film d'art et d'essai che per la loro origine, il loro genere, ecc. contribuiscono in modo particolare alla pluralità e alla qualità, anche se il numero di entrate stimato è limitato;

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d. dare alle società di distribuzione, che s'impegnano particolarmente a favore dei film d'art et d'essai, l'opportunità di imporsi sul mercato.

3.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione sostiene la distribuzione e la proiezione di film svizzeri e di coproduzioni attraverso la promozione legata al successo di film svizzeri e di coproduzioni nei cinema. I film con regia svizzera possono ottenere una promozione supplementare in virtù del numero 3.2. lettere e ed f dei presenti principi della strategia di promozione.

b. La Confederazione sostiene la distribuzione e la proiezione di film europei per il cinema attraverso gli aiuti finanziari ai sensi delle misure sostitutive MEDIA. Nello schema di ripartizione (Art. 7 cpv. 1 OPCin) è iscritto a tal fine un importo particolare.

c. La Confederazione sostiene la distribuzione professionale di film d'art et d'essai attraverso la promozione cinematografica selettiva e legata al successo. Nello schema di ripartizione (Art. 7 cpv. 1 OPCin) è iscritto a tal fine un importo particolare.

d. I criteri di promozione legata al successo della distribuzione e della proiezione di film svizzeri e di coproduzioni sono fissati nell'ordinanza dipartimentale (OPCin), ad eccezione delle misure di promozione in virtù delle lettere e ed f, che sono fissate qui di seguito.

e. I film di fiction svizzeri e le coproduzioni con regia svizzera e produzione responsabile svizzera, che possono vantare almeno 42 proiezioni nei cinema, ottengono una promozione di distribuzione in funzione del numero di copie distribuite alla loro uscita. L'Ufficio fissa annualmente il numero minimo e il numero massimo di copie e l'ammontare del sussidio per copia.

f. I documentari svizzeri e le coproduzioni con regia svizzera e produttore responsabile svizzero, che possono vantare almeno 28 proiezioni nei cinema, ottengono una promozione di distribuzione in funzione del numero di copie distribuite alla loro uscita. L'Ufficio fissa annualmente il numero minimo e il numero massimo di copie e l'ammontare del sussidio per copia.

g. I criteri di promozione selettiva e legata al successo di società di distribuzione di film d'art et d'essai sono fissati nell'ordinanza dipartimentale (OPCin).

h. I criteri di promozione della distribuzione a titolo delle misure compensative MEDIA sono di tenore analogo a quelli applicati nei bandi di concorso dei programmi MEDIA. I contributi di promozione non sono rimborsabili.

L'Ufficio fissa annualmente l'ammontare massimo dei sussidi.

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4.

Promozione della cultura cinematografica (Art. 5 LCin) 4.1

Obiettivi di promozione 4.1.1

Obiettivi relativi alle organizzazioni della promozione cinematografica Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: a. raggruppare, entro il 1° gennaio 2004, in un'unica organizzazione le differenti organizzazioni svizzere che promuovono la diffusione del cinema svizzero;

b. dotare quest'organizzazione, entro i limiti dei crediti disponibili, delle risorse che le permettano di diffondere e promuovere professionalmente e con successo il cinema svizzero in Svizzera e all'estero, segnatamente ai festival e sui mercati cinematografici;

c. sforzarsi, nel quadro di quest'organizzazione, di registrare sistematicamente i dati dei film in via di realizzazione, di aggiornarli e di renderli accessibili online in una forma appropriata.

4.1.2

Obiettivo relativo ai festival cinematografici La promozione si propone di consentire ai festival cinematografici importanti per la cultura cinematografica nazionale e che contribuiscono notevolmente alla diffusione e alla promozione della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica di dotarsi di strutture professionali in grado di assicurare e incrementare il loro successo.

4.1.3

Obiettivo relativo ai cicli di film La promozione si propone di consentire a «Lanterne Magique» di dotarsi di una struttura professionale in grado di assicurarne e incrementarne il successo e di facilitare in questo modo l'accesso dei bambini alla cultura cinematografica.

4.1.4

Obiettivo relativo alle riviste cinematografiche La promozione si propone di consentire alle riviste cinematografiche, che informano il pubblico approfonditamente sulla creazione cinematografica attuale, e in particolare sul cinema svizzero, o sul settore cinematografico, di dotarsi di una struttura professionale in grado di assicurarne e incrementarne il successo.

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4.1.5

Obiettivi relativi all'archiviazione e al restauro di film Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: a. permettere alla Fondazione Cineteca svizzera di compensare i ritardi nella registrazione, l'archiviazione e il restauro delle sue vecchie collezioni e di affrontare le nuove entrate in tempi brevi; b. garantire il deposito presso la Fondazione Cineteca svizzera delle nuove copie di tutti i film svizzeri e di tutte le coproduzioni che hanno beneficiato di una promozione;

c. mettere a disposizione della Fondazione Cineteca svizzera i mezzi che le permettano di mettere i suoi fondi a disposizione della ricerca in modo più massiccio.

4.1.6

Obiettivi relativi alla collaborazione internazionale in ambito

cinematografico Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: a. aumentare la notorietà del cinema svizzero e della cultura cinematografica svizzera all'estero;

b. facilitare le coproduzioni e rendere più attraente la Svizzera come luogo di produzione;

c. facilitare lo scambio di esperienze dei professionisti dell'industria cinematografica svizzera con l'estero.

4.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione sostiene la cultura cinematografica attraverso aiuti finanziari assegnati in base a criteri di qualità. Per principio vengono stipulati dei contratti di prestazioni triennali con le organizzazioni che beneficiano di un sostegno (Art. 10 OPCin). Nello schema di ripartizione (Art. 7 cpv. 1 OPCin) è iscritto a tal fine un importo particolare. Nella quadro della rubrica «casi speciali», che figura nello schema di ripartizione, la Confederazione può promuovere iniziative eccezionali di cultura cinematografica.

b. La Confederazione continua a partecipare al programma d'aiuto al cinema del Consiglio d'Europa Eurimages.

c. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di promozione fissati nell'ambito degli aiuti finanziari basati su criteri di qualità occorre in particolare vigilare affinché, in vista della stipulazione di contratti di prestazioni (Art. 10 LCin), le organizzazioni da promuovere: -

analizzino completamente e adeguatamente la situazione, si fissino degli obiettivi chiari per la durata di validità del contratto di prestazioni,

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regolino la cooperazione e la delimitazione dei compiti con le altre organizzazioni attive nell'ambito della cultura cinematografica,

dichiarino una situazione finanziaria regolare.

d. Gli importi di promozione sono accordati con riserva della competenza budgetaria delle Camere federali.

e. I film svizzeri e le coproduzioni con regia svizzera, invitati a competere in una sezione di un festival cinematografico straniero importante possono beneficiare di un contributo al sottotitolaggio o alle spese di promozione fino a un massimo del 50 per cento dei costi. L'Ufficio compila ogni anno la lista dei festival riconosciuti e l'ammontare massimo dei contributi.

5.

Promozione della formazione professionale e formazione permanente (Art. 6 LCin) 5.1

Obiettivi di promozione 5.1.1

Obiettivi relativi alla formazione professionale Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: a. consentire una formazione di elevata professionalità a livello europeo nelle professioni artistiche e tecniche del cinema; b. permettere agli studenti che frequentano le scuole di cinema sostenute di realizzare un film di diploma;

c. dare l'occasione alle nuove leve delle professioni tecniche del cinema e alle persone diplomate nelle scuole di cinema di fare esperienza pratica nell'ambito della produzione di film; d. sostenere la collaborazione tra le istituzioni di formazione e la fondazione FOCAL.

5.1.2

Obiettivi relativi alla formazione permanente Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: a. offrire ai professionisti del cinema una formazione permanente orientata alla pratica e di elevata qualità a livello europeo; b. sostenere la collaborazione tra la fondazione FOCAL e le altre istituzioni di formazione professionale e di formazione permanente in ambito audiovisivo.

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5.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione sostiene la formazione professionale e la formazione permanente attraverso aiuti finanziari assegnati in base a criteri di qualità.

Per principio vengono stipulati dei contratti di prestazioni triennali con le organizzazioni che beneficiano di un sostegno (Art. 10 OPCin).

b. La Confederazione sostiene la formazione orientata alla pratica di professionisti dell'industria cinematografica attraverso aiuti finanziari basati su criteri di qualità a stagisti. Nello schema di ripartizione (Art. 7 cpv. 1 OPCin) è iscritto a tal fine un importo particolare.

c. La Confederazione sostiene la formazione permanente di professionisti dell'industria cinematografica attraverso aiuti finanziari assegnati ai sensi delle misure compensative MEDIA. Nello schema di ripartizione (Art. 7 cpv. 1 OPCin) è iscritto a tal fine un importo particolare.

d. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di promozione fissati nell'ambito degli aiuti finanziari basati su criteri di qualità occorre in particolare vigilare affinché, in vista della stipulazione di contratti di prestazioni (Art. 10 LCin), le organizzazioni da promuovere: -

analizzino completamente e adeguatamente la situazione, si fissino degli obiettivi chiari per la durata di validità del contratto di prestazioni,

regolino la cooperazione e la delimitazione dei compiti con le altre organizzazioni attive nell'ambito della formazione professionale e della formazione permanente in ambito cinematografico,

dichiarino una situazione finanziaria regolare.

e. Gli importi di promozione sono accordati con riserva della competenza budgetaria delle Camere federali.

f.

Nel sostegno a stagisti si fa in modo di sostenere persone che hanno un chiaro obiettivo professionale in ambito cinematografico e che possiedono già prime esperienze nel settore. Possono beneficiare del sostegno solo gli stagisti seguiti da una persona qualificata per tutta la durata dello stage.

6.

Riconoscimenti (Art. 7 LCin) 6.1 Scopo

La promozione ha lo scopo di richiamare l'attenzione del grande pubblico sulle prestazioni dei cineasti svizzeri.

6.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione partecipa al Premio del cinema svizzero posto sotto l'egida dell'Ufficio (aiuti finanziari in base a criteri di qualità) e finanziato

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congiuntamente dalla Confederazione e dalla SRG SSR idée suisse. Nello schema di ripartizione (Art. 7 cpv. 1 OPCin) è iscritto a tal fine un importo particolare. L'organizzazione del Premio del cinema svizzero è affidata alla fondazione del Centro svizzero del cinema, indennizzato a parte per le spese sostenute.

b. Il Premio del cinema svizzero è indetto annualmente. Il bando di concorso indica segnatamente le categorie di premio, i criteri, gli importi di promozione dei film nominati e l'ammontare del premio.

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