01.01.2025 - *
29.01.2021 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2021 - 28.01.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 14.06.2020
01.07.2016 - 31.12.2018
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01.10.2015 - 30.06.2016
03.12.2013 - 30.09.2015
01.09.2013 - 02.12.2013
01.01.2012 - 31.08.2013
01.01.2011 - 31.12.2011
01.10.2009 - 31.12.2010
15.11.2008 - 30.09.2009
01.07.2006 - 14.11.2008
01.01.2006 - 30.06.2006
01.01.2003 - 31.12.2005
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1

Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin) del 21 aprile 2016 (Stato 1° luglio 2016) Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), visti gli articoli 8 capoverso 2, 11 capoverso 1, 12 capoverso 3 e 26 capoverso 2
della legge del 14 dicembre 20011 sul cinema (LCin); visto l'articolo 18a dell'ordinanza del 3 luglio 20022 sulla cinematografia, ordina: Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina gli strumenti di promozione, le condizioni, i principi di calcolo e la procedura per la concessione di aiuti finanziari nei seguenti settori:

a. promozione della creazione cinematografica svizzera; b. promozione della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica, della cultura cinematografica e della formazione continua delle persone occupate nella cinematografia.

2

Disciplina inoltre il rilascio di certificati di origine per film svizzeri e il riconoscimento di coproduzioni svizzere con l'estero.


Art. 2

Campo di

applicazione

1

La presente ordinanza si applica alla promozione cinematografica in Svizzera.

2

Si applica alla consegna del Premio del cinema svizzero per quanto l'ordinanza del DFI del 30 settembre 20043 concernente il Premio del cinema svizzero non disponga altrimenti.

3

Si applica alla promozione cinematografica nel settore della cooperazione internazionale per quanto l'ordinanza del DFI del 21 aprile 20164 sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin) non disponga altrimenti.

RU 2016 1517 1 RS

443.1

2 RS

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443.122

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Art. 3

Definizioni Nella presente ordinanza s'intende per: a. film per il cinema: un film concepito per una prima commercializzazione nei cinema o ai festival e per la cui prima commercializzazione vige un termine di protezione adeguato; b. film svizzero: un film: 1. prodotto autonomamente da un'impresa in Svizzera o coprodotto con una o più imprese con sede all'estero, e 2. che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 LCin; c. coproduzione: un film: 1. coprodotto, conformemente a un accordo di coproduzione concluso dalla Svizzera, da un'impresa con sede in Svizzera e una o più imprese con sede all'estero, e

2. al quale partecipano personale artistico e tecnico e industrie tecniche che provengono dai Paesi delle imprese coproduttrici o che vi hanno rispettivamente il loro domicilio o la loro sede; d. lungometraggio: un film di durata pari o superiore a 60 minuti; e. cortometraggio: un film di durata inferiore a 60 minuti; f.

nuova leva: una persona che ha partecipato alla sceneggiatura, alla regia o alla produzione di al massimo due lungometraggi in una posizione di responsabilità nel settore artistico o tecnico; g. contributo a progetto: un aiuto finanziario per condurre un progetto unico, limitato nel tempo e nello spazio; h. contributo strutturale: un aiuto finanziario all'esercizio di un'istituzione o un'impresa.

Titolo secondo: Strumenti e condizioni della promozione Capitolo 1: Condizioni generali della promozione

Art. 4

Legame con la Svizzera 1

Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica possono essere richiesti soltanto da persone che hanno un legame con la Svizzera.

2

Le persone fisiche devono avere la cittadinanza svizzera o il domicilio in Svizzera.

Le imprese individuali e le società di persone devono avere sede in Svizzera.

3

Le persone giuridiche devono avere sede in Svizzera ed essere detenute o dirette in maggioranza da persone che hanno il domicilio in Svizzera.

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Art. 5

Indipendenza 1 Chi richiede un contributo a progetto deve dimostrare che tutte le persone fisiche e giuridiche partecipanti al progetto in misura determinante sono indipendenti.

2

Tali persone non devono, né del tutto né in parte, essere detenute da o trovarsi sotto l'influsso determinante di: a. emittenti

televisive;

b. imprese mediatiche che producono contenuti mediatici in modo paragonabile e li diffondono mediante mezzi di comunicazione di massa;

c. istituzioni di formazione e formazione continua.

3

I progetti cinematografici devono essere sviluppati e prodotti e i film devono essere commercializzati sotto la propria responsabilità.


Art. 6

Professionalità 1 Chi richiede un aiuto finanziario deve garantire che il compito per il quale è richiesto un sostegno sarà svolto con professionalità.

2

Deve dimostrare che tutte le persone partecipanti al progetto in misura determinante dispongono di una formazione o di un'esperienza professionale adeguata per l'esercizio della loro funzione.

Capitolo 2: Promozione della creazione cinematografica svizzera

Art. 7

Strumenti di promozione 1

La Confederazione promuove la creazione cinematografica svizzera mediante aiuti finanziari della promozione selettiva, della promozione legata al successo e della promozione legata alla sede di produzione, accordati per lo sviluppo e la realizzazione di progetti cinematografici e per la commercializzazione di film.

2

Questo settore comprende in particolare i seguenti strumenti di promozione: a. promozione della stesura di trattamenti e sceneggiature; b. promozione dello sviluppo dei progetti e della preparazione delle riprese; c. promozione della realizzazione; d. promozione della postproduzione; e. promozione della distribuzione; f.

promozione della diffusione.

3

Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti nell'allegato 1 numero 1.

Cinematografia

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Art. 8

Film che possono beneficiare di un sostegno: origine 1

Sono sostenuti soltanto film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero.

2

Per la stesura di trattamenti e sceneggiature sono concessi aiuti finanziari soltanto se le attività per le quali è richiesto un sostegno sono svolte prevalentemente da persone di cittadinanza svizzera o domiciliate in Svizzera.


Art. 9

Film che possono beneficiare di un sostegno: generi 1

Possono beneficiare di un sostegno i seguenti generi di film: a. film per il cinema; b. altri film, a condizione che siano stati prodotti da un'impresa di produzione indipendente e sotto la sua responsabilità.

2

I film coprodotti con emittenti televisive, altre imprese mediatiche o istituzioni di formazione e formazione continua sono sostenuti soltanto a condizione che: a. i film possano essere realizzati nel rispetto dell'indipendenza artistica ed economica; e

b. i diritti e le partecipazioni appannaggio dei richiedenti consentano una commercializzazione attiva al di là dello sfruttamento da parte delle imprese o istituzioni coproduttrici.

3

Possono beneficiare di un sostegno sia lungometraggi sia cortometraggi.


Art. 10

Persone e imprese che possono beneficiare di un sostegno 1

Gli aiuti finanziari per la stesura di trattamenti e sceneggiature possono essere richiesti da autori di sceneggiature e da imprese di produzione.

2

Gli aiuti finanziari per lo sviluppo di progetti, la preparazione delle riprese, la realizzazione, la postproduzione, la distribuzione e la diffusione possono essere richiesti soltanto da imprese iscritte nel registro di commercio.

3

Le imprese di distribuzione devono inoltre essere registrate conformemente all'articolo 23 LCin.


Art. 11

Inizio anticipato delle riprese 1

Se per un progetto cinematografico è stata presentata una domanda di contributo alla realizzazione, le riprese non possono iniziare prima della decisione sulla concessione dell'aiuto finanziario. L'inosservanza di questa disposizione comporta la perenzione del contributo. In casi giustificati, l'Ufficio federale della cultura (UFC) può fare eccezioni se una pertinente domanda scritta è stata presentata con sufficiente anticipo prima dell'inizio delle riprese.

2

Nel caso dei documentari non è richiesta un'approvazione per l'inizio anticipato delle riprese; le riprese avvengono a proprio rischio.

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3

Se è richiesto un contributo alla realizzazione di un documentario, nella domanda occorre indicare a che punto si trovano le riprese. Le spese sostenute e le modalità del finanziamento devono essere dichiarate separatamente. L'inosservanza di questa disposizione comporta la perenzione del contributo.

4

Un contributo alla realizzazione può essere richiesto soltanto se non c'è ancora un premontaggio.


Art. 12

Promozione cinematografica selettiva Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva sono concessi secondo i criteri di qualità stabiliti nell'allegato 1 numero 2.1.


Art. 13

Promozione cinematografica legata al successo 1

Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata al successo sono calcolati in base al successo di pubblico che un film (film di riferimento) riscuote al cinema e partecipando a festival internazionali.

2

Gli aiuti finanziari sono accreditati alle persone che hanno partecipato al film di riferimento; entro una determinata scadenza possono essere reinvestiti da queste persone in un nuovo progetto cinematografico.

3

I criteri per il reinvestimento sono stabiliti nell'allegato 1 numero 2.2.


Art. 14

Promozione cinematografica legata alla sede di produzione 1

Gli aiuti finanziari accordati sulla base di criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione) sono concessi se un film è stato realizzato in parte determinante in Svizzera.

2

Possono beneficiare degli aiuti finanziari della promozione legata alla sede di produzione soltanto i lungometraggi.

3

Per film realizzati in parte determinante in Svizzera s'intendono: a. i film di fiction svizzeri per i quali l'80 per cento del preventivo per la realizzazione è speso in Svizzera e le cui spese computabili ammontano almeno a 400 000 franchi;

b. i documentari svizzeri per i quali il 60 per cento del preventivo per la realizzazione è speso in Svizzera e le cui spese computabili ammontano almeno a 200 000 franchi;

c. i film di fiction di coproduzione internazionale le cui spese computabili in Svizzera ammontano almeno a 400 000 franchi; d. i documentari di coproduzione internazionale le cui spese computabili in Svizzera ammontano almeno a 200 000 franchi.

4

I film devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni: a. i film di fiction devono disporre di un preventivo per la realizzazione di almeno 2,5 milioni di franchi e totalizzare almeno cinque giorni di riprese in Svizzera;

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b. i documentari devono disporre di un preventivo per la realizzazione di almeno 500 000 franchi.

5

I film televisivi non sono ammessi alla promozione legata alla sede di produzione.

Capitolo 3:

Promozione della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica, della cultura cinematografica e della formazione continua

Art. 15

Strumenti di promozione 1

La Confederazione promuove la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica mediante aiuti finanziari della promozione selettiva alle imprese di proiezione e distribuzione che contribuiscono in maniera determinante a una programmazione cinematografica variata. Questo settore comprende in particolare i seguenti strumenti di promozione: a. promozione della programmazione dei cinema d'art et d'essai; b. promozione della distribuzione di film d'art et d'essai internazionali.

2

La Confederazione promuove la cultura cinematografica svizzera mediante aiuti finanziari della promozione selettiva a organizzazioni di cultura cinematografica e a progetti particolarmente innovativi di cultura cinematografica. Questo settore comprende in particolare i seguenti strumenti di promozione: a. promozione di attività che contribuiscono all'informazione sulla creazione cinematografica svizzera e alla sua promozione; b. promozione della proiezione e di misure promozionali di film a festival; c. promozione di attività di mediazione cinematografica.

3

La Confederazione promuove la formazione continua delle persone occupate nella cinematografia mediante contributi strutturali alla Fondazione di formazione continua «FOCAL».

4

Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti nell'allegato 2 numero 1.


Art. 16

Progetti e attività che possono beneficiare di un sostegno 1

Possono beneficiare di un sostegno progetti e attività che contribuiscono al raggiungimento in Svizzera degli obiettivi definiti dal legislatore. Sono sostenuti in particolare i progetti e le attività destinati a:

a. mantenere un'offerta cinematografica all'insegna della pluralità culturale e linguistica e della qualità in Svizzera e a rafforzarla; b. stimolare la riflessione critica sul cinema come mezzo di comunicazione; c. sensibilizzare bambini e giovani;

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d. facilitare l'accesso ai film svizzeri e alle informazioni sulla creazione cinematografica svizzera attuale e sul patrimonio cinematografico svizzero;

e. rafforzare l'innovazione e la capacità di sviluppo nel settore della creazione cinematografica svizzera; f.

promuovere la formazione professionale continua nel settore audiovisivo.

2

Gli aiuti finanziari sono concessi secondo i criteri di qualità stabiliti nell'allegato 2 numero 2.


Art. 17

Istituzioni e imprese che possono beneficiare di un sostegno 1

Gli aiuti finanziari per promuovere la pluralità dell'offerta, la cultura cinematografica o la formazione continua delle persone occupate nella cinematografia possono essere richiesti soltanto da istituzioni e imprese private.

2

I contributi strutturali possono essere richiesti soltanto da istituzioni e imprese che svolgono regolarmente compiti d'interesse pubblico.

3

Gli aiuti finanziari destinati alla promozione della cultura cinematografica possono essere richiesti soltanto da istituzioni e imprese che: a. nella loro attività, sono indipendenti sotto il profilo dei contenuti dei programmi e sotto il profilo redazionale da imprese che producono, cofinanziano, pubblicizzano o commercializzano film o contenuti mediatici; e

b. non producono, cofinanziano o pubblicizzano autonomamente film o contenuti mediatici destinati alla commercializzazione.


Art. 18

Conservazione del patrimonio cinematografico svizzero 1

La Confederazione promuove la conservazione del patrimonio cinematografico svizzero mediante contributi strutturali concessi alla Fondazione «Cineteca svizzera» per i seguenti compiti d'interesse pubblico: a. collezionare, conservare e rendere accessibile il patrimonio audiovisivo della Svizzera;

b. restaurare i film svizzeri; c. collaborare con altre istituzioni nazionali e internazionali che contribuiscono alla conservazione del patrimonio audiovisivo.

2

L'estensione dei compiti, l'indennizzo, le modalità di collaborazione e il controllo statale sono disciplinati in un contratto di prestazioni stipulato tra la Fondazione «Cineteca svizzera» e l'UFC. Quando stipula il contratto, l'UFC provvede affinché siano rispettati i criteri stabiliti nell'allegato 3 numero 2.

3

Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti nell'allegato 3 numero 1.

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Capitolo 4: Coordinamento degli strumenti di promozione

Art. 19

Carattere sussidiario degli aiuti finanziari della Confederazione 1

Chi richiede un aiuto finanziario all'UFC deve dimostrare che questo aiuto è necessario per il progetto o l'attività e che tutte le altre possibilità di finanziamento sono sfruttate.

2

Il richiedente deve partecipare in misura adeguata al finanziamento dei progetti e delle attività per i quali richiede un aiuto finanziario.

3

I fondi propri presupposti sono calcolati secondo: a. l'esigibilità per il richiedente, in particolare in base alle sue condizioni economiche; e

b. i vantaggi derivanti al richiedente dalla commercializzazione del progetto.


Art. 20

Coordinamento fra i contributi a progetto e i contributi strutturali Chi riceve contributi strutturali dall'UFC per un compito d'interesse pubblico non può richiedere altri contributi strutturali o contributi a progetto secondo la presente ordinanza.


Art. 21

Coordinamento fra i diversi strumenti di promozione 1

Una determinata spesa può essere fatta valere come spesa computabile soltanto una volta. È fatto salvo l'articolo 27 capoverso 4.

2

Gli strumenti per la promozione della creazione cinematografica svizzera possono essere cumulati per lo stesso progetto cinematografico nel quadro degli importi massimi di volta in volta applicabili.

3

I seguenti strumenti di promozione secondo la presente ordinanza possono essere cumulati con gli strumenti di promozione secondo l'OPICin5 nel quadro degli importi massimi applicabili: a. gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva e i reinvestimenti degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo secondo la presente ordinanza con gli aiuti finanziari della promozione selettiva per lo sviluppo di progetti secondo l'OPICin;

b. i contributi strutturali o i contributi a progetto per la promozione della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica, della cultura cinematografica e della formazione continua secondo la presente ordinanza con gli aiuti finanziari secondo l'OPICin.

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Art. 22

Procedura in caso di domande riguardanti strumenti di promozione non cumulabili 1

Se per lo stesso progetto sono presentate domande riguardanti diversi strumenti di promozione non cumulabili oppure se lo strumento o il settore di promozione non è specificato nella domanda, l'UFC stabilisce lo strumento o il settore di promozione. 2 L'UFC dà al richiedente la possibilità di completare o rettificare la domanda.

Titolo terzo: Principi di calcolo Capitolo 1: Calcolo degli aiuti finanziari

Art. 23

Piano di ripartizione 1

L'UFC suddivide ogni anno i mezzi disponibili tra i singoli settori e strumenti di promozione. Al riguardo prepara un piano di ripartizione.

2

Pubblica ogni anno gli importi massimi che possono essere approvati nei singoli settori e strumenti di promozione.

3

I contributi forfettari non possono superare i 10 000 franchi.


Art. 24

Quota del finanziamento federale 1

Complessivamente la quota degli aiuti finanziari della Confederazione non può superare il 70 per cento delle spese computabili.

2

Per determinare la quota del finanziamento federale sono calcolati anche i finanziamenti o le prestazioni pecuniarie provenienti da altri servizi federali o da persone, istituzioni o imprese sostenute dall'UFC mediante contributi strutturali.

3

La disposizione concernente la quota del finanziamento federale di cui al capoverso 1 non si applica:

a. agli aiuti finanziari versati dall'UFC nel quadro di contratti di prestazioni a istituzioni e organizzazioni che svolgono compiti esecutivi secondo l'articolo 34 capoverso 2 LCin; b. ai contributi strutturali versati alla Fondazione di formazione continua «FOCAL» e alla Fondazione «Cineteca svizzera».


Art. 25

Aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva 1

Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

2

Se per un progetto cinematografico sono utilizzati accrediti della promozione legata al successo, l'aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva non può superare il 50 per cento delle spese computabili non coperte dagli accrediti.

La presente disposizione non si applica agli aiuti finanziari per la realizzazione di coproduzioni svizzere con l'estero.

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Art. 26

Aiuti finanziari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione 1

Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione ammontano al 20 per cento delle spese computabili.

2

Nel caso delle seguenti spese per la tecnica e la postproduzione, gli aiuti finanziari ammontano al 40 per cento delle spese computabili per: a. il noleggio di cineprese, materiale audio, materiale d'illuminazione e materiale di scena;

b. la postproduzione audio e video, compresi gli effetti speciali.

Capitolo 2: Spese computabili

Art. 27

Principi 1 Le spese iscritte a preventivo sono computabili nella misura in cui sono necessarie per attuare il progetto o il compito in modo professionale e coerente con gli obiettivi stabiliti.

2

Le spese per il personale artistico e tecnico sono computabili nella misura in cui corrispondono alle direttive concordate tra le parti sociali o le associazioni oppure sono d'uso nel settore.

3

Le voci del preventivo il cui ammontare può essere stabilito dal richiedente per se stesso e i suoi impiegati o concordato con il regista e gli autori della sceneggiatura sono computabili se non eccedono la misura consueta. Rientrano in queste voci in particolare le cessioni di diritti, i compensi e i salari di sceneggiatore, regista e produttore, nonché le spese amministrative della produzione.

4

Se un progetto cinematografico o un compito ha già beneficiato di un sostegno in una fase anteriore, le spese sostenute e il loro finanziamento devono essere dichiarati separatamente.

5

Le spese sostenute prima della presentazione della domanda (spese preliminari) sono computabili nella misura in cui erano necessarie e opportune. Il contributo federale richiesto non può tuttavia superare le spese prevedibili tra la presentazione della domanda e l'ultimazione del progetto.


Art. 28

Promozione della creazione cinematografica svizzera Nella promozione selettiva e nella promozione legata al successo della creazione cinematografica svizzera sono computabili le spese per lo sviluppo e la realizzazione del progetto e per la commercializzazione del film necessarie ad ogni fase del progetto, in particolare: a. per la stesura di trattamenti e sceneggiature: la cessione di diritti preesistenti, i compensi e i salari degli autori, così come le spese direttamente correlate; b. per lo sviluppo del progetto: le spese preliminari; i compensi e i salari per lo sviluppo artistico e produttivo del progetto cinematografico sulla base di una

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sceneggiatura o di una scaletta fino alla fase di realizzazione e le spese direttamente correlate; c. per la preparazione delle riprese: i compensi e i salari del personale artistico e produttivo immediatamente prima dell'inizio delle riprese; d. per la realizzazione: le spese preliminari; i compensi, i salari e le spese necessari per la preparazione e l'esecuzione delle riprese; le spese di premontaggio, postproduzione e ultimazione artistica e tecnica, fino alla copia standard nelle lingue originali previste e alla copia da inviare alla Fondazione «Cineteca svizzera»;

e. per la postproduzione: le spese a partire dal premontaggio ancora necessarie per l'ultimazione tecnica da parte di terzi; f. per la distribuzione: le spese necessarie per le misure promozionali, segnatamente la pubblicità, o per altre misure in relazione alla commercializzazione nei cinema, segnatamente la sottotitolazione o l'audiodescrizione;

g. per la diffusione: le spese necessarie per le misure promozionali, segnatamente la pubblicità, o per altre misure in relazione alla commercializzazione al di fuori dei cinema, segnatamente la sottotitolazione o l'audiodescrizione.


Art. 29

Promozione cinematografica legata alla sede di produzione 1

Nella promozione cinematografica legata alla sede di produzione sono computabili soltanto le spese per la realizzazione in Svizzera pagate dal richiedente per prestazioni artistiche, tecniche e logistiche fornite da terzi.

2

Sono computabili soltanto le spese per prestazioni che: a. sono fornite dopo che la domanda è stata presentata; b. riguardano esclusivamente il progetto cinematografico corrispondente; e c. sono fornite da persone o imprese che: 1. al momento di fornire la prestazione hanno il domicilio o la sede in Svizzera, e

2. sono indipendenti sotto il profilo personale, finanziario e organizzativo dal richiedente e dall'impresa di produzione che partecipa al progetto.

3

Se il film è prodotto senza aiuti finanziari della promozione selettiva alla realizzazione sono inoltre computabili:

a. gli onorari degli sceneggiatori fino al 3 per cento delle spese di realizzazione, ma al massimo 50 000 franchi;

b. gli onorari dei produttori fino al 5 per cento delle spese di realizzazione, ma al massimo 50 000 franchi.

4

Non sono computabili le spese per: a. i diritti di adattamento e i diritti su opere preesistenti, inclusi i diritti musicali;

b. la consulenza giuridica, l'assicurazione e il finanziamento;

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c. il viaggio e il trasporto degli attori dalla Svizzera verso l'estero o viceversa; d. i compensi degli attori e del regista nella misura in cui, sommati fra loro, superano il 15 per cento delle spese di realizzazione;

e. l'infrastruttura generale e l'amministrazione (spese generali), le riserve per imprevisti e altre spese forfettarie.

Capitolo 3: Priorità

Art. 30

Promozione cinematografica selettiva Se i crediti stanziati non sono sufficienti per coprire gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva richiesti, l'ordine di successione della promozione è determinato dal grado di adempimento dei criteri di qualità e dalla necessità di un contributo federale.


Art. 31

Promozione cinematografica legata al successo 1

Se superano i crediti stanziati, gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata al successo da accreditare in un anno civile sono ridotti in misura proporzionale.

2

La riduzione interessa dapprima gli accrediti risultanti dalla partecipazione a festival e in seguito gli accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema.

3

La quota degli accrediti risultanti dalla partecipazione a festival non può tuttavia essere inferiore al 20 per cento degli accrediti versati complessivamente nell'anno civile.


Art. 32

Promozione cinematografica legata alla sede di produzione 1

Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione sono assegnati nell'ordine di presentazione delle domande. 2

L'UFC informa regolarmente sugli aiuti finanziari assegnati.

3

Gli aiuti finanziari sono garantiti soltanto in misura dell'80 per cento del loro importo. Il restante 20 per cento è assegnato alla fine dell'anno civile in cui è presentato il conteggio se il credito per l'anno civile corrispondente non è esaurito.

4

Se superano il credito disponibile, gli importi rimanenti da versare sono ridotti in misura proporzionale.

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Titolo quarto: Procedura Capitolo 1: Disposizioni procedurali generali Sezione 1: Bando di concorso

Art. 33

1 L'UFC pubblica sul proprio sito Internet il bando di concorso per gli aiuti finanziari assegnati nei singoli settori di promozione.

2

Il bando di concorso indica: a. la somma dei crediti a disposizione; b. i criteri di promozione; c. la scadenza per la presentazione delle domande; d. altre indicazioni sulla procedura e lo scadenzario.

3

Gli aiuti finanziari per la promozione della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica, della cultura cinematografica e della formazione continua sono pubblicati dall'UFC in un bando di concorso soltanto se diverse istituzioni o imprese possono essere prese in considerazione per una promozione.

4

Gli aiuti finanziari della promozione legata al successo e della promozione legata alla sede di produzione non sono pubblicati in un bando di concorso.

Sezione 2: Domanda

Art. 34

Principio Per la concessione di aiuti finanziari occorre presentare una domanda all'UFC.


Art. 35

Documenti da presentare Le domande devono essere corredate di tutte le informazioni e i documenti giustificativi utili alla valutazione, in particolare del preventivo e del piano finanziario.


Art. 36

Lingua 1 Le domande e gli allegati devono essere presentati in tedesco, francese o italiano.

2

Le domande in romancio devono essere presentate con sufficiente anticipo per poter essere tradotte prima della pertinente riunione peritale.

3

Nel bando di concorso, l'UFC può prevedere la possibilità che gli allegati siano presentati in inglese.


Art. 37

Presentazione 1 Le domande devono essere presentate con sufficiente anticipo prima dell'inizio del progetto per il quale è richiesto un sostegno.

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2

La scadenza è rispettata se, entro il termine per la presentazione, la domanda corredata degli allegati è stata presentata all'UFC oppure consegnata alla Posta Svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera per essere recapitata all'UFC.

3

In caso di presentazione per via elettronica, il modulo di domanda deve essere firmato di propria mano. Una copia del dossier completo deve essere inviata all'UFC per posta.


Art. 38

Mezzi di comunicazione in caso di presentazione per via elettronica 1

Se una domanda è presentata per via elettronica, l'UFC comunica con il richiedente attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato.

2

Le decisioni sono sempre notificate al richiedente per scritto.


Art. 39

Esame preliminare

1

L'UFC verifica la completezza della domanda e degli allegati presentati.

2

L'UFC verifica inoltre se: a. i requisiti giuridici per il disbrigo della domanda sono adempiuti; b. il richiedente soddisfa i requisiti formali per beneficiare di una promozione; c. il richiedente ha adempiuto gli impegni assunti in altre procedure di promozione cinematografica.

3

L'UFC può esigere ulteriori informazioni o documenti giustificativi.


Art. 40

Completamento, rettifica e rinvio 1

Se durante l'esame preliminare riscontra piccole lacune, l'UFC dà al richiedente la possibilità di completare o rettificare la domanda.

2

Se i requisiti formali per la concessione di un sostegno non sono adempiuti, l'UFC può rinviare la domanda al richiedente senza entrare nel merito.

3

Il richiedente può esigere l'emanazione di una decisione impugnabile.

Sezione 3: Perizia

Art. 41

Competenza 1 L'esame materiale delle domande compete all'UFC.

2

Nei casi in cui è competente un comitato della commissione di esperti sulla promozione cinematografica, l'UFC sottopone per perizia le domande a questo comitato.

3

Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva sono sottoposte per perizia a esperti nel caso in cui l'UFC non disponga delle conoscenze specifiche necessarie.

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4

L'UFC informa il richiedente, nel bando di concorso o singolarmente, sulla procedura peritale prevista e sulle persone che vi partecipano. Dà al richiedente la possibilità di invocare motivi di ricusazione.


Art. 42

Ricusazione ed esclusione dalla partecipazione alla perizia 1

Sono considerati prevenuti ai sensi dell'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa (PA) gli esperti che, in relazione a una precisa domanda: a. sono personalmente e direttamente interessati dalla decisione che deve essere presa;

b. sono chiamati a decidere in un'altra funzione sul progetto o sul compito per il quale è richiesto un sostegno; oppure c. esercitano, eserciteranno o hanno esercitato una funzione artistica, tecnica o organizzativa nel progetto cinematografico o nel compito per il quale è richiesto un sostegno.

2

Sono considerati prevenuti ai sensi dell'articolo 10 PA gli esperti che, in relazione a tutte le domande presentate nel quadro di un bando di concorso: a. hanno presentato essi stessi una domanda per il corrispondente bando di concorso;

b. sono personalmente e direttamente interessati dalla decisione che deve essere presa;

c. sono chiamati a decidere in un'altra funzione su uno dei progetti o dei compiti per i quali è stata presentata una domanda;

d. potrebbero avere un conflitto d'interessi a causa di un rapporto d'impiego, di una funzione direttiva o dell'appartenenza a un organo in seno a una delle imprese che hanno richiesto un sostegno; oppure e. hanno un rapporto particolarmente stretto con una persona che soddisfa i criteri di cui alle lettere a-c.

3

Gli esperti considerati prevenuti in relazione a una precisa domanda si ricusano per la durata delle deliberazioni sulla domanda in questione.

4

Gli esperti considerati prevenuti in relazione a tutte le domande presentate nel quadro di un bando di concorso sono esclusi dalla procedura peritale riguardante le domande del bando in questione.


Art. 43

Commissione di esperti sulla promozione cinematografica: organizzazione e compiti Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva sono sottoposte per perizia a una commissione di esperti composta dei seguenti comitati, investiti dei compiti descritti: 6 RS

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Cinematografia

16

443.113

a. «film di fiction»: perizia sulle domande per contributi alla stesura della sceneggiatura, allo sviluppo di progetti o alla realizzazione di un film di fiction;

b. «documentario»: perizia sulle domande per contributi allo sviluppo di progetti o alla realizzazione di un documentario;

c. «film di animazione»: perizia sulle domande per contributi alla stesura della sceneggiatura, allo sviluppo di progetti o alla realizzazione di un film di animazione; d. «commercializzazione e pluralità»: perizia sulle domande per contributi alla commercializzazione nei cinema e al di fuori di essi.


Art. 44

Commissione di esperti sulla promozione cinematografica: composizione dei comitati e requisiti 1

I comitati «film di fiction» e «documentario» si riuniscono ciascuno in due composizioni diverse di cinque persone, il comitato «film di animazione» in due composizioni diverse di tre persone. Ogni due anni i membri dei comitati sono interamente sostituiti.

2

I comitati si riuniscono una volta su due nella medesima composizione, sempre che l'adempimento delle prescrizioni sulla ricusazione ed eventuali impedimenti lo consentano.

3

Nella composizione dei comitati «film di fiction», «documentario» e «film di animazione», l'UFC provvede in particolare affinché vi siano rappresentate competenze specialistiche ed esperienza nei seguenti settori: a. produzione: competenze ed esperienza nella produzione di film del genere corrispondente a livello nazionale e internazionale; b. regia: competenza ed esperienza nella regia di film del genere corrispondente, nella drammaturgia e nella stesura di sceneggiature e di scalette;

c. tecnica: competenze ed esperienza nell'applicazione e nell'organizzazione cinematografica;

d. commercializzazione: competenze ed esperienza nella distribuzione, nella diffusione o nella programmazione di film e in festival.

4

Il comitato «commercializzazione e pluralità» è composto di tre persone. Esse devono vantare competenze specialistiche ed esperienza in materia di commercializzazione a livello nazionale e internazionale.


Art. 45

Commissione di esperti sulla promozione cinematografica: modalità di lavoro nei comitati 1

L'UFC fissa il calendario delle riunioni, gestisce la segreteria dei comitati e partecipa alle riunioni con voto consultivo.

2

Invia ai comitati la documentazione della domanda affinché si preparino alle riunioni.

Promozione cinematografica. O del DFI 17

443.113

3

L'UFC può invitare il richiedente a fornire informazioni e può chiedere ulteriori perizie.

4

Dopo aver deliberato e votato, i comitati sottopongono una raccomandazione all'UFC. Oltre all'approvazione o al rigetto, i comitati possono proporre il rinvio del progetto affinché venga rielaborato. I comitati possono raccomandare aiuti finanziari per la rielaborazione.

5

I risultati del voto sono messi per scritto e le motivazioni brevemente riassunte.

6

I membri dei comitati sono tenuti alla riservatezza sulle delibere.


Art. 46

Perizie singole

1

Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per la postproduzione di film e per lo sviluppo di progetti transmediali sono sottoposte per perizia a singoli esperti.

2

I singoli esperti devono vantare competenze specialistiche ed esperienza nei settori regia, produzione, tecnica e commercializzazione di film del genere corrispondente, così come le necessarie competenze linguistiche.

3

L'UFC chiede all'esperto incaricato un rapporto scritto con le sue raccomandazioni.

Sezione 4: Decisione

Art. 47

Decisione in base alla perizia 1

Di norma l'UFC segue la proposta dei comitati o della persona incaricata in qualità di esperto. Se la sua decisione è divergente, deve fornire una motivazione.

2

L'UFC comunica al richiedente la propria decisione e il risultato della perizia.


Art. 48

Dichiarazione d'intenti

1

Se prima della concessione e del versamento degli aiuti finanziari vanno adempiute delle condizioni, l'UFC emana una dichiarazione d'intenti nella quale prevede gli aiuti finanziari e ne specifica le condizioni.

2

La validità della dichiarazione d'intenti ha una durata limitata. Se allo scadere della validità le condizioni specificate nella dichiarazione d'intenti non sono adempiute, il diritto alla promozione si estingue.

3

Prima della scadenza della validità, l'avente diritto può presentare una domanda di proroga scritta e motivata. Oltre a descrivere l'avanzamento del progetto, la domanda deve certificare che il progetto o il compito può essere realizzato entro il termine prorogato.

4

Se la realizzazione del progetto o del compito appare improbabile o se i mezzi finanziari non possono rimanere vincolati ulteriormente, l'UFC respinge la domanda di proroga.

Cinematografia

18

443.113

5

Se per lo stesso progetto è presentata una nuova domanda di aiuto finanziario, l'UFC può far dipendere la concessione da una nuova perizia.


Art. 49

Domanda di versamento 1

L'UFC concede l'aiuto finanziario previsto se il richiedente ha presentato entro il periodo di validità della dichiarazione d'intenti una domanda di versamento con le indicazioni definitive mediante la quale può provare che: a. le condizioni specificate nella dichiarazione d'intenti sono adempiute; b. la realizzazione del progetto è assicurata e imminente; c. i requisiti giuridici per la promozione sono adempiuti.

2

Se dall'emanazione della dichiarazione d'intenti la situazione effettiva è mutata, nella domanda di versamento occorre indicare tali modifiche. L'UFC decide senza ricorrere a una seconda perizia se concedere, adeguare o respingere l'aiuto finanziario previsto, sempre che non gli manchino le conoscenze specifiche necessarie.


Art. 50

Utilizzazione degli aiuti finanziari 1

Gli aiuti finanziari possono essere utilizzati soltanto allo scopo per cui sono stati concessi.

2

Sono determinanti le indicazioni menzionate nella domanda di aiuto finanziario oppure le indicazioni e i documenti presentati nella domanda di versamento e considerati come definitivi.


Art. 51

Forma della decisione 1

Un giudizio favorevole è notificato sotto forma di decisione. Se l'approvazione della domanda non è vincolata a condizioni e oneri, si rinuncia a indicare i motivi e il rimedio giuridico conformemente all'articolo 35 capoverso 3 PA7.

2

Se l'UFC approva soltanto in parte la domanda o la respinge, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica il richiedente può esigere che sia emanata una decisione.


Art. 52

Contratti di prestazioni 1

Per assicurare a lungo termine la pianificazione e il raggiungimento degli obiettivi da parte delle istituzioni e imprese che lavorano in maniera permanente, i contributi strutturali possono essere concessi nel quadro di contratti di prestazioni pluriennali secondo l'articolo 10 LCin.

2

I contratti di prestazioni disciplinano gli obiettivi da raggiungere, gli indicatori determinanti per esaminare il raggiungimento degli obiettivi e la loro valutazione.

Ove necessario, descrivono l'entità dei compiti sovvenzionati e stabiliscono l'obbligo di presentare un rapporto e l'obbligo di rendiconto, così come l'importo e le modalità dei contributi strutturali versati dalla Confederazione. Possono prevedere 7 RS

172.021

Promozione cinematografica. O del DFI 19

443.113

disposizioni sulla collaborazione fra le istituzioni e le imprese che beneficiano di un sostegno e altre istituzioni.

3

È fatta salva la competenza delle Camere federali in materia di preventivo.


Art. 53

Nuova presentazione di una domanda respinta 1

Le domande respinte di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per la stesura di sceneggiature, lo sviluppo di progetti o la realizzazione di un progetto cinematografico possono essere presentate una seconda volta a condizione che siano state rielaborate nella sostanza, segnatamente nei punti contestati.

2

Le domande rielaborate devono essere presentate entro 18 mesi dalla notifica del rigetto. Su domanda motivata, l'UFC può prorogare il termine di sei mesi al massimo.


Art. 54

Informazione del pubblico L'UFC informa periodicamente il pubblico sulle persone per i cui progetti, attività o compiti la Confederazione ha previsto o versato aiuti finanziari.

Sezione 5: Modifiche a posteriori

Art. 55

Obbligo di approvazione e obbligo di notifica 1

Se dopo la ricezione della dichiarazione d'intenti o dopo il versamento degli aiuti finanziari sono apportate modifiche che possono ripercuotersi negativamente sulla qualità del progetto, metterne a rischio la realizzazione o l'esecuzione o comportare spese supplementari, tali modifiche devono essere previamente sottoposte all'UFC per approvazione.

2

Se un'approvazione preliminare non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, le modifiche apportate devono essere notificate senza indugio all'UFC per approvazione.

3

Se le modifiche non sono approvate dall'UFC, i lavori o gli investimenti intrapresi dopo tali modifiche sono considerati come effettuati a proprio rischio. L'UFC decide in che misura le spese riportate nel conteggio sono computabili.

4

Le modifiche già menzionate nella domanda di versamento non necessitano di un'approvazione.


Art. 56

Cessione e trasferimento di aiuti finanziari 1

Gli aiuti finanziari previsti possono essere ceduti o trasferiti dagli aventi diritto soltanto con il consenso scritto dell'UFC. Se dà il proprio consenso, l'UFC emana una nuova decisione.

2

L'UFC nega il consenso se le persone o le imprese interessate non sono in grado di assicurare la realizzazione professionale del progetto o lo svolgimento dei compiti in misura almeno pari agli aventi diritto, oppure se vi si oppongono ostacoli giuridici.

Cinematografia

20

443.113

3

Alla domanda di approvazione per la cessione o il trasferimento devono essere allegati i contratti tra le persone o le imprese interessate, come pure eventuali conteggi intermedi.

Sezione 6: Versamento

Art. 57

Riserva della disponibilità creditizia Il versamento di un aiuto finanziario previsto avviene nei limiti dei crediti stanziati.


Art. 58

Modalità di versamento 1

L'UFC versa gli aiuti finanziari a rate, in funzione dell'avanzamento del progetto o dell'attività sostenuti.

2

Nel caso dei contributi a progetto, almeno il 10 per cento dell'aiuto finanziario assegnato è trattenuto fino alla presentazione del conteggio.

3

Le rate e le condizioni per il loro versamento sono stabilite nella decisione o nel contratto di prestazioni.


Art. 59

Mutui Se l'aiuto finanziario è concesso sotto forma di mutuo, le pertinenti condizioni, in particolare quelle sul rimborso, sono stabilite nella decisione o nel contratto di prestazioni.

Sezione 7: Oneri

Art. 60

Determinazione degli

oneri

1

Nella decisione o nel contratto di prestazioni, l'UFC può stabilire oneri.

2

Se l'aiuto finanziario è fissato e versato a posteriori, l'UFC stabilisce gli oneri nella dichiarazione d'intenti.

3

Le spese necessarie all'adempimento degli oneri, segnatamente di quelli di cui agli articoli 63-65, sono computabili.

4

L'UFC può esonerare dagli oneri il beneficiario di un aiuto finanziario se le spese sostenute per il loro adempimento sono palesemente sproporzionate rispetto all'importo dell'aiuto finanziario assegnato.


Art. 61

Mancato adempimento degli oneri 1

In caso di mancato adempimento degli oneri, l'UFC nega il versamento dell'aiuto finanziario.

2

Può esigere il rimborso integrale o parziale dell'aiuto finanziario già versato.

Promozione cinematografica. O del DFI 21

443.113


Art. 62

Citazione della promozione federale 1

Chi beneficia di un aiuto finanziario della Confederazione deve citarlo in modo ben visibile.

2

Il logo dell'UFC deve inoltre essere apposto in modo ben visibile sulle copie dell'opera e sui programmi e collocato in modo ben visibile alle manifestazioni pubbliche.


Art. 63

Obbligo di archiviazione 1

Chi ha beneficiato di un aiuto finanziario della Confederazione per la realizzazione di un film deve consegnare alla Fondazione «Cineteca svizzera» i file definitivi (master file) della versione finale del film.

2

Chi ha beneficiato di un aiuto finanziario della Confederazione per un altro compito o un altro progetto deve consegnare all'UFC una copia dell'opera su un supporto dati fisico o elettronico, se una simile copia è stata prodotta a fini documentari.


Art. 64

Posti di

formazione

1

Se un lungometraggio di fiction beneficia di un aiuto finanziario alla realizzazione occorre offrire almeno un posto di formazione per un praticante.

2

Per i film sostenuti con oltre 500 000 franchi occorre offrire almeno due posti di formazione.


Art. 65

Disponibilità e

accesso

1

I film e le attività che beneficiano di aiuti finanziari della Confederazione devono per quanto possibile essere accessibili alla popolazione. Devono in particolare essere rispettati i principi dell'assenza di barriere per un accesso conforme alle esigenze delle persone con disabilità.

2

I film che sono stati realizzati con un aiuto finanziario della Confederazione devono essere:

a. doppiati o sottotitolati in almeno una seconda lingua nazionale; e b. commercializzati, per quanto possibile, in più regioni linguistiche.

3

I seguenti film devono inoltre essere muniti di audiodescrizione in almeno una lingua nazionale:

a. i lungometraggi documentari sostenuti dalla Confederazione con oltre 125 000 franchi;

b. i lungometraggi di fiction sostenuti dalla Confederazione con oltre 300 000 franchi.

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Sezione 8: Presentazione dei conti e rapporti

Art. 66

Presentazione del conteggio 1

Tre mesi dopo la fine del progetto o della manifestazione che ha beneficiato di un sostegno occorre presentare all'UFC un conteggio completo. 2 Su domanda motivata, l'UFC può prorogare il termine di sei mesi al massimo.

3

Se, nonostante una diffida, il conteggio non è presentato o è presentato soltanto in maniera incompleta, l'UFC può revocare la decisione ed esigere il rimborso integrale o parziale dell'aiuto finanziario.


Art. 67

Contenuto del conteggio 1

Il conteggio comprende una panoramica delle entrate e delle uscite effettive riferite al progetto messe a confronto con la documentazione presentata ai fini del versamento, segnatamente con il piano finanziario e il preventivo.

2

I datori di lavoro sono tenuti ad allegare al conteggio la prova che i contributi delle assicurazioni sociali dei lavoratori partecipanti al progetto sono stati conteggiati.


Art. 68

Esame del

conteggio

1

L'UFC esamina i conteggi procedendo per campionature.

2

Se riscontra inesattezze, può fare effettuare una revisione completa del conteggio.

3

Se l'aiuto finanziario supera 100 000 franchi, è necessario presentare un conteggio esaminato da una persona o una società fiduciaria indipendente abilitata a esercitare la funzione di revisore secondo la legge del 16 dicembre 20058 sui revisori.


Art. 69

Adeguamento dell'aiuto finanziario sulla base del conteggio 1

Se le spese effettive sono inferiori a quelle indicate nella domanda o se altri fattori determinanti per il calcolo degli aiuti finanziari sono mutati rispetto alle indicazioni fornite nella domanda, è possibile: a. adeguare di conseguenza o negare il versamento dell'ultima rata; oppure b. esigere il rimborso integrale o parziale dell'aiuto finanziario già versato.

2

È escluso un aumento a posteriori dell'aiuto finanziario.


Art. 70

Rapporti 1 Chi ha beneficiato di un contributo a progetto deve consegnare all'UFC, insieme al conteggio, una copia del film su un comune supporto digitale o provare in altro modo che il progetto è stato realizzato secondo i piani.

2

Chi ha beneficiato di un contributo strutturale deve consegnare all'UFC, insieme al conto annuale, un rapporto di gestione e un rapporto d'attività sull'adempimento dei 8 RS

221.302

Promozione cinematografica. O del DFI 23

443.113

compiti nell'anno esaminato e contenente un'autovalutazione sul grado di attuazione degli obiettivi e delle misure stabiliti nel contratto di prestazioni. Devono essere allegati anche pubblicazioni proprie e articoli di stampa sulle attività dell'istituzione o dell'impresa che ha beneficiato del sostegno.

Capitolo 2:

Procedura relativa agli accrediti della promozione cinematografica legata al successo Sezione 1: Accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema

Art. 71

Film di

riferimento

1

Sono ammessi come film di riferimento agli accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema i film svizzeri e i film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero.

2

Non sono ammessi:

a. i

cortometraggi;

b. le coproduzioni i cui contributi artistici o tecnici svizzeri non corrispondono al contributo finanziario dell'impresa di produzione svizzera.


Art. 72

Aventi diritto

1

Hanno diritto ad accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema le seguenti persone:

a. per la sceneggiatura: l'autore della sceneggiatura o della scaletta; b. per la regia: il regista; c. per la produzione: l'impresa di produzione; d. per la distribuzione: l'impresa di distribuzione registrata; e. per la proiezione: l'impresa di proiezione registrata.

2

Non hanno diritto ad accrediti le imprese di proiezione gestite da enti di diritto pubblico o loro appartenenti e neppure gli organizzatori di festival e di proiezioni cinematografiche all'aperto.


Art. 73

Entrate di

riferimento

1

Gli accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema sono calcolati in base alle entrate di riferimento registrate in Svizzera per un film di riferimento.

2

Sono considerate entrate di riferimento le entrate settimanali lorde per schermo riportate nel conteggio presentato dalle imprese di proiezione alla distribuzione. Se l'importo medio per ciascuna entrata conteggiata è inferiore a 10 franchi, il numero di entrate di riferimento si ottiene dividendo per dieci l'ammontare dei ricavi delle entrate.

Cinematografia

24

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3

Le entrate realizzate in occasione di festival non sono computabili.

4

Le entrate riportate nel conteggio presentato dalle imprese di proiezione dei poteri pubblici e dagli organizzatori di proiezioni cinematografiche all'aperto alla distribuzione sono computabili.


Art. 74

Durata della commercializzazione 1

Per il calcolo delle entrate di riferimento sono prese in considerazione soltanto le entrate realizzate in un periodo di due anni dopo l'uscita nei cinema. Per uscita nei cinema s'intende la prima proiezione pubblica in un cinema.

2

Le entrate di riferimento di un anno civile non annunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sono più considerate.


Art. 75

Ponderazione per regione linguistica 1

Le entrate di riferimento nelle regioni cinematografiche di lingua francese e italiana contano doppio.

2

Per ciascuna regione linguistica sono conteggiate al massimo 120 000 entrate di riferimento per i film di fiction e al massimo 40 000 entrate di riferimento per i documentari.


Art. 76

Numero minimo di entrate di riferimento 1

Per poter beneficiare di accrediti della promozione cinematografica legata al successo, un film deve realizzare almeno il numero di entrate di riferimento seguente:

a. film di fiction: 10 000 entrate; b. documentari: 5 000 entrate.

2

Il numero minimo deve essere raggiunto mediante: a. il numero di entrate di riferimento non ponderate in tutta la Svizzera; oppure b. il numero di entrate di riferimento ponderate nella regione linguistica in cui il film ha realizzato il maggior numero di entrate ponderate.

3

Per raggiungere il numero minimo, i punti di partecipazione a festival di cui all'articolo 83 sono sommati alle entrate di riferimento, a condizione che il film abbia totalizzato almeno 50 proiezioni cinematografiche pubbliche in Svizzera.


Art. 77

Film di fiction e documentari Affinché un film possa essere qualificato come documentario o film di fiction nel quadro della promozione cinematografica legata al successo sono determinanti le seguenti indicazioni: a. per i progetti cinematografici che hanno beneficiato di un contributo federale alla realizzazione: le indicazioni fornite dall'impresa di produzione nella domanda di contributi alla realizzazione;

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443.113

b. per i film che sono stati presentati a festival importanti prima dell'uscita nei cinema: il genere di festival e la denominazione del genere cinematografico scelta per la proiezione al festival; c. per tutti gli altri film: le indicazioni fornite dall'impresa di produzione nella notifica del film.


Art. 78

Disposizioni particolari: accrediti per la sceneggiatura, la regia e la produzione Nel calcolo degli accrediti per la sceneggiatura, la regia e la produzione, le entrate di riferimento seguenti contano doppio, a condizione che raggiungano il numero minimo di cui all'articolo 76: a. per i film di fiction: le prime 10 000 entrate di riferimento senza punti di partecipazione a festival;

b. per i documentari: le prime 5 000 entrate di riferimento senza punti di partecipazione a festival.


Art. 79

Disposizioni particolari: accrediti per la distribuzione 1

Nel calcolo degli accrediti per la distribuzione, la ponderazione per regione linguistica viene a cadere non appena è raggiunto il numero minimo di entrate di riferimento. 2

I film per i quali sono calcolati accrediti secondo l'articolo 52 OPICin9 non sono ammessi come film di riferimento nel calcolo degli accrediti per la distribuzione secondo la presente ordinanza.


Art. 80

Disposizioni particolari: accrediti per la proiezione Nel calcolo degli accrediti per la proiezione, le entrate di riferimento: a. non sono sottoposte a una ponderazione per regione linguistica; e b. non sottostanno ad alcun numero minimo.

Sezione 2: Accrediti risultanti dalla partecipazione a festival

Art. 81

Film di

riferimento

1

Sono ammessi come film di riferimento agli accrediti risultanti dalla partecipazione a un festival internazionale o a una competizione dotata di un premio internazionale i seguenti film:

a. i film svizzeri; 9

RS 443.122

Cinematografia

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b. i film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero, con regia svizzera e produzione responsabile svizzera.

2

Sono ammessi sia lungometraggi che cortometraggi.


Art. 82

Aventi diritto

1

Hanno diritto ad accrediti risultanti dalla partecipazione a festival le seguenti persone:

a. per la sceneggiatura: l'autore della sceneggiatura o della scaletta; b. per la regia: il regista; c. per la produzione: l'impresa di produzione.

2

Per la distribuzione, i punti di partecipazione a festival ottenuti prima dell'uscita nei cinema sono accreditati fino al raggiungimento del numero minimo di cui all'articolo 76 capoverso 1.


Art. 83

Punti di partecipazione a festival 1

Il successo artistico di un film legato alla partecipazione a un festival internazionale o a una competizione internazionale dotata di un premio dà diritto all'accredito di punti di partecipazione a festival.

2

I punti di partecipazione a festival sono graduati nel modo seguente: a. 20 000 punti per la partecipazione alle principali sezioni di festival internazionali di prim'ordine o per la partecipazione a competizioni analoghe dotate di premi internazionali prestigiosi;

b. 10 000 punti per la partecipazione alle sezioni secondarie di festival internazionali di prim'ordine o per la partecipazione alle sezioni principali di festival internazionali di spicco;

c. 5000 punti per la partecipazione alle sezioni secondarie di festival internazionali di spicco o per la partecipazione alle sezioni principali di festival internazionali importanti.

3

Il numero di punti accreditato in caso di vincita di un premio ammonta al massimo al doppio del numero di punti per la partecipazione.

4

L'UFC pubblica ogni anno un elenco che, per le sezioni dei festival e delle competizioni, indica a quali delle categorie di cui al capoverso 2 esse appartengono in base alla loro importanza internazionale.

Sezione 3: Notifica dei film di riferimento

Art. 84

Notifica

1

Per generare accrediti, i film di riferimento devono essere notificati all'UFC.

2

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

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443.113

a. il titolo del film, il genere e la durata; b. le indicazioni necessarie per la qualifica di film svizzero o di coproduzione, in particolare le indicazioni relative alle spese di realizzazione, al finanziamento e alla partecipazione svizzera; c. gli aventi diritto nelle categorie sceneggiatura, regia e produzione, la loro cittadinanza e il loro domicilio; d. in caso di più aventi diritto per categoria: la chiave di ripartizione concordata secondo l'articolo 91 capoverso 1; e. indicazioni relative alla distribuzione e a un'eventuale partecipazione a festival;

f.

eventuali recapiti delle persone fisiche di cittadinanza svizzera senza domicilio in Svizzera.

3

L'UFC conferma l'avvenuta notifica.


Art. 85

Notifica automatica

1

I film sostenuti con un contributo alla realizzazione sono considerati automaticamente notificati ai fini della promozione cinematografica legata al successo. 2

Se mancano indicazioni, l'UFC invita l'impresa di produzione a completare la notifica.

3

Se non fornisce all'UFC i complementi richiesti nonostante una diffida, l'impresa di produzione è esclusa dalla promozione cinematografica legata al successo per il film in questione.

4

Anche nel caso di una notifica automatica, le partecipazioni a festival e l'ottenimento di premi devono essere notificati all'UFC entro la fine del corrispondente anno civile. Le notifiche avvenute dopo questo termine non sono prese in considerazione.


Art. 86

Aventi diritto alla notifica 1

I film di riferimento possono essere notificati dall'impresa di produzione o da un altro avente diritto agli accrediti. 2 Se un film è notificato da un avente diritto diverso dall'impresa di produzione, la notifica vale soltanto per gli accrediti della persona che la effettua.


Art. 87

Termine di notifica

1

La notifica dei film di riferimento deve essere effettuata al più tardi il giorno che precede l'uscita nei cinema.

2

Se la notifica è effettuata dopo l'uscita nei cinema, le entrate nei cinema realizzate prima della notifica non sono computabili.

Cinematografia

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Art. 88

Notifica da parte delle imprese di distribuzione e di proiezione Se soddisfano le condizioni previste per i film di riferimento, i film notificati da imprese di distribuzione e di proiezione in adempimento dell'obbligo legale di notifica di cui all'articolo 24 LCin sono considerati automaticamente notificati per questi aventi diritto.

Sezione 4: Calcolo degli accrediti

Art. 89

Importi accreditati

1

Se il numero minimo di entrate di riferimento di cui all'articolo 76 è raggiunto, agli aventi diritto sono accreditati i seguenti importi per ogni entrata di riferimento e per ogni punto di partecipazione a festival: a. 70 centesimi per la sceneggiatura, al massimo 100 000 franchi per film; b. 70 centesimi per la regia, al massimo 100 000 franchi per film; c. 4.40 franchi per la produzione, al massimo 800 000 franchi per film; d. 2.00 franchi per la distribuzione, al massimo 200 000 franchi per anno civile;

e. 3.50 franchi per la proiezione, al massimo 6000 franchi per impresa di proiezione, film e regione cinematografica, in totale al massimo 125 000 franchi per anno e impresa di proiezione.

2

Per i cortometraggi, agli aventi diritto è accreditato per ogni punto di partecipazione a festival il 10 per cento degli importi di cui al capoverso 1.

3

Gli accrediti per la produzione, la distribuzione e la proiezione sono ridotti del 50 per cento se la regia o la produzione responsabile del film non sono svizzere.


Art. 90

Importi massimi

1

Per il calcolo degli accrediti sono conteggiati per ogni film al massimo: a. per i film di fiction: 150 000 entrate di riferimento e punti di partecipazione a festival;

b. per i documentari: 50 000 entrate di riferimento e punti di partecipazione a festival.

2

Se una persona ha diritto agli accrediti sia per la sceneggiatura sia per la regia, l'importo massimo per film ammonta a 150 000 franchi.


Art. 91

Ripartizione degli accrediti 1

Se in una determinata categoria vi sono più aventi diritto, l'accredito è calcolato in base alla chiave di ripartizione concordata tra loro.

2

Le imprese di proiezione economicamente legate tra loro sono considerate un'unica impresa per quanto riguarda gli importi massimi di cui all'articolo 89.

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443.113

3

Se le entrate di riferimento per un film superano i numeri massimi per regione linguistica di cui all'articolo 75 capoverso 2, gli accrediti per la proiezione sono ripartiti proporzionalmente tra tutte le imprese di proiezione che hanno presentato il film.


Art. 92

Conto di accredito

1

L'UFC apre un conto di accredito individuale per ogni avente diritto notificato e vi bonifica gli accrediti generati dalla commercializzazione nei cinema e ai festival dei film di riferimento ammessi cui l'avente diritto ha partecipato.

2

Il calcolo degli accrediti è effettuato per anno civile ed è comunicato agli aventi diritto.


Art. 93

Scadenza 1 La durata di validità degli accrediti è limitata. L'articolo 48 capoversi 3 e 4 sulla proroga è applicabile per analogia. 2 La durata di validità degli accrediti può essere prorogata al massimo di due anni.

3

Gli accrediti per i quali, allo scadere della durata di validità, non è stata presentata alcuna domanda di reinvestimento scadono.


Art. 94

Importi minimi

1

Gli importi inferiori a 2500 franchi per avente diritto non sono accreditati.

2

Gli accrediti per le imprese di proiezione sono versati direttamente; gli accrediti inferiori a 500 franchi per impresa di proiezione non sono versati.


Art. 95

Utilizzazione degli accrediti 1

Gli aventi diritto sono tenuti a reinvestire gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo nello sviluppo di un nuovo progetto cinematografico o nella realizzazione, nella distribuzione o nelle misure promozionali di un nuovo film svizzero o di una nuova coproduzione riconosciuta.

2

È fatto salvo l'articolo 94 capoverso 2.

Sezione 5: Reinvestimento degli accrediti

Art. 96

Domanda di reinvestimento Chi intende farsi versare degli accrediti deve presentare all'UFC una domanda di reinvestimento.

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Art. 97

Anticipi

1

Ancor prima della comunicazione di cui all'articolo 92 capoverso 2, un avente diritto può chiedere un anticipo per un reinvestimento. 2 L'anticipo non può superare il 50 per cento degli accrediti presumibili per le entrate nei cinema già conteggiate e non ponderate o per i punti di partecipazione a festival già totalizzati.

3

Il versamento dell'anticipo è approvato se: a. l'avente diritto comprova il raggiungimento del numero minimo di entrate di riferimento richieste; b. il film è stato notificato come film di riferimento; c. non è messo in dubbio il diritto del richiedente; d. sono soddisfatte le altre prescrizioni concernenti il reinvestimento.

Capitolo 3:

Disposizioni procedurali particolari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione

Art. 98

Notifica 1 Chi intende richiedere un aiuto finanziario della promozione cinematografica legata alla sede di produzione deve notificare il proprio progetto all'UFC prima di presentare la relativa domanda.

2

La notifica comprende indicazioni sulla struttura di produzione o coproduzione, sull'ammontare del contributo presumibilmente richiesto e sulla presumibile composizione delle spese computabili.


Art. 99

Domanda Nella domanda per un aiuto finanziario della promozione legata alla sede di produzione, il richiedente deve rendere plausibile e per quanto possibile documentare che: a. il progetto per il quale richiede un sostegno soddisfa le condizioni di ammissione;

b. le spese computabili sono sostenute in Svizzera nella misura richiesta; c. il 75 per cento del finanziamento totale del film è assegnato.


Art. 100

Dichiarazione d'intenti

1

Se le condizioni di cui all'articolo 99 sono adempiute, nella dichiarazione d'intenti dell'UFC sono stabiliti l'importo della promozione legata alla sede di produzione e l'assegnazione dell'80 per cento di esso.

2

L'importo della promozione legata alla sede di produzione è limitato sotto il profilo nominale e non può essere aumentato a posteriori.

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Art. 101

Versamento 1 La metà dell'importo assegnato è versata all'inizio delle riprese se è dimostrato che:

a. un esame provvisorio qualifica il film come film svizzero oppure le autorità competenti dispongono di un riconoscimento provvisorio del film come coproduzione svizzera con l'estero; b. almeno il 70 per cento delle spese computabili è comprovato da contratti o documenti equiparabili; c. la realizzazione del progetto è interamente garantita sotto il profilo finanziario, fermo restando che la quota non garantita della promozione legata alla sede di produzione deve essere sostituita provvisoriamente da prestazioni proprie accantonate della produzione.

2

Per il versamento secondo il capoverso 1 devono essere presentate le copie dei documenti giustificativi (contratti, offerte confermate ecc.) relativi alle spese computabili. L'UFC può in ogni momento chiedere di consultare gli originali.

3

Gli aiuti finanziari della promozione legata alla sede di produzione sono versati a condizione che le spese computabili siano sostenute nella misura in cui sono fatte valere e siano comprovate.


Art. 102

Conteggio 1 Nel conteggio devono figurare le spese totali di realizzazione e il loro finanziamento, nonché la quota delle spese maturate che risultano computabili secondo l'articolo 29.

2

La quota delle spese computabili che danno diritto all'aliquota contributiva maggiorata secondo l'articolo 26 capoverso 2 deve essere indicata separatamente.

3

La correttezza del conteggio deve essere confermata da una persona o una società fiduciaria indipendente abilitata a esercitare la funzione di revisore secondo la legge del 16 dicembre 200510 sui revisori.


Art. 103

Correzione e revoca sulla base del conteggio 1

Se le spese effettivamente computabili sono inferiori a quelle fatte valere nella domanda, l'UFC corregge il contributo della promozione legata alla sede di produzione sulla base del conteggio definitivo esaminato, adegua in misura corrispondente l'ultima rata e chiede eventualmente il rimborso della quota versata in eccesso.

2

Se le spese effettivamente computabili sono inferiori agli importi minimi secondo l'articolo 14 capoversi 3 e 4 o se il film ultimato non soddisfa le condizioni della promozione legata alla sede di produzione, l'aiuto finanziario è revocato.

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Art. 104

Versamento della quota non garantita L'ultima rata non garantita della promozione legata alla sede di produzione è versata proporzionalmente, nei limiti dei crediti disponibili, agli aventi diritto i cui conteggi sono pervenuti nell'anno civile corrispondente (art. 32 cpv. 3 e 4).


Art. 105

Mandato a terzi

1

L'UFC incarica un servizio apposito di esaminare i conteggi e i documenti giustificativi.

2

L'estensione dei compiti, l'indennizzo, le modalità di collaborazione e il controllo statale sono disciplinati in un contratto concluso fra l'UFC e il servizio incaricato.

Titolo quinto: Certificati di origine e riconoscimenti Capitolo 1: Certificati di origine per film svizzeri

Art. 106

Autore svizzero

1

Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LCin, un film è considerato realizzato in parte determinante da un autore svizzero se almeno il regista è di cittadinanza svizzera o è domiciliato in Svizzera.

2

Sono considerati autori secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a LCin anche gli sceneggiatori e i compositori.


Art. 107

Produttore svizzero

Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b LCin, un film coprodotto è considerato prodotto da un produttore svizzero se questi, con i suoi finanziamenti, copre almeno il 50 per cento delle spese di realizzazione e se il film è realizzato sotto la sua responsabilità.


Art. 108

Personale artistico e tecnico e industrie tecniche svizzere 1

Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c LCin, un film è considerato realizzato per quanto possibile con personale artistico e tecnico svizzero o domiciliato in Svizzera e da industrie tecniche con sede in Svizzera se la loro percentuale ammonta almeno al 50 per cento delle persone o industrie partecipanti.

2

In singoli casi motivati l'UFC può ammettere deroghe, in particolare se: a. un documentario, per la tematica trattata, deve essere realizzato in parte preponderante all'estero; o

b. non è stato possibile trovare in Svizzera persone o industrie adatte allo scopo.

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3

Per determinare la percentuale svizzera sono essenziali in particolare: a. per il personale artistico e tecnico: l'occupazione delle posizioni di responsabilità;

b. per le industrie tecniche: l'attribuzione dei lavori essenziali di produzione e di postproduzione.

4

Per la determinazione della percentuale svizzera, l'UFC può pubblicare un sistema a punti che pondera le singole funzioni artistiche e tecniche, così come i lavori di tecnica cinematografica, in proporzione al loro contributo al corrispondente genere cinematografico.

5

Nella determinazione della percentuale non sono conteggiati gli autori considerati secondo l'articolo 106 e i produttori.


Art. 109

Domanda 1 Su domanda, l'UFC rilascia un certificato di origine se il film soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 LCin.

2

La domanda deve essere presentata dall'impresa di produzione svizzera.

3

Deve contenere i documenti necessari all'esame, segnatamente: a. un elenco del personale con l'indicazione della cittadinanza, del domicilio e della funzione;

b. un conteggio delle spese di realizzazione; c. una presentazione della struttura di finanziamento; d. eventuali contratti di coproduzione con imprese di produzione partner estere.


Art. 110

Diniego del certificato di origine 1

Se giunge a conclusione che le condizioni per il rilascio del certificato di origine non sono soddisfatte, l'UFC lo comunica al richiedente. 2 Il richiedente può esigere una decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Capitolo 2: Riconoscimento delle coproduzioni svizzere con l'estero

Art. 111

Coproduzioni svizzere con l'estero 1

La proporzione necessaria per il riconoscimento come coproduzione svizzera con l'estero delle percentuali di coproduzione o di finanziamento e della percentuale di personale artistico e tecnico svizzero e di industrie tecniche svizzere è determinata in base all'accordo di coproduzione applicabile.

2

Per la determinazione della percentuale di personale artistico e tecnico svizzero, l'UFC può pubblicare un sistema a punti che pondera le singole funzioni artistiche e tecniche, così come i lavori di tecnica cinematografica, in proporzione al loro con

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tributo al corrispondente genere cinematografico. Per la determinazione della percentuale si considerano l'occupazione dei posti di responsabilità e l'attribuzione dei lavori essenziali.

3

Sono fatte salve le disposizioni sul riconoscimento come coproduzione dell'accordo di coproduzione applicabile.


Art. 112

Domanda 1 Su domanda e dopo avere consultato le autorità estere interessate, l'UFC rilascia i riconoscimenti. Un film è riconosciuto come coproduzione svizzera con l'estero se soddisfa le condizioni di un accordo di coproduzione internazionale. 2 Nella domanda occorre menzionare l'accordo di coproduzione applicabile al riconoscimento. Le altre indicazioni e gli ulteriori documenti sono retti dall'accordo di coproduzione.

3

L'UFC può esigere ulteriori informazioni o documenti giustificativi se ciò è necessario per l'esame della domanda.


Art. 113

Riconoscimento provvisorio e definitivo 1

Se la domanda è presentata prima dell'inizio delle riprese e se l'accordo applicabile non dispone altrimenti, l'UFC può rilasciare un riconoscimento provvisorio dopo avere consultato le autorità estere interessate.

2

Il riconoscimento definitivo è rilasciato dopo l'ultimazione del film sulla base del conteggio delle spese di realizzazione e sulla base degli altri documenti della produzione, conformemente alle disposizioni dell'accordo applicabile.


Art. 114

Diniego del riconoscimento 1

Se le condizioni per il riconoscimento come coproduzione svizzera con l'estero non sono soddisfatte o se alla coproduzione è limitato o negato l'accesso a misure nazionali di promozione sulla base dell'accordo applicabile, l'UFC lo comunica al richiedente e alle competenti autorità estere.

2

Il richiedente può esigere una decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 115

Esecuzione L'UFC esegue la presente ordinanza.

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Art. 116

Abrogazione di un altro atto normativo L'ordinanza del DFI del 20 dicembre 200211 sulla promozione cinematografica è abrogata.


Art. 117

Disposizioni transitorie

1

Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo per le entrate realizzate fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 sono calcolati secondo il diritto applicabile sino al 30 giugno 2016.

2

Sono ammessi alla promozione legata alla sede di produzione secondo l'articolo 14 soltanto i film le cui riprese iniziano dopo il 1° luglio 2016.


Art. 118

Entrata in

vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

2

Gli allegati hanno effetto sino al 31 dicembre 2020.

11 [RU 2003 305, 2006 2643, 2008 5071, 2011 6431, 2013 3543 4357, 2015 2939]

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Allegato 1

(art. 7 cpv. 3, 12 e 13 cpv. 3) Regime di promozione 2016-2020 per la promozione della creazione cinematografica svizzera 1

Obiettivi e indicatori della valutazione 1.1 Valutazione 1.1.1 L'UFC informa periodicamente sull'attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi elencati qui di seguito per i diversi strumenti di promozione.

1.1.2 La valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.

1.1.3 Per gli anni 2016-2020 sono valutati prioritariamente i seguenti aspetti: a. attuazione della promozione cinematografica legata alla sede di produzione in Svizzera, con un accento particolare sulla promozione delle coproduzioni;

b. efficacia della promozione cinematografica legata al successo, in particolare nell'ambito dei reinvestimenti di accrediti;

c. efficacia della promozione della commercializzazione dei film, con un accento particolare sulle nuove forme di commercializzazione al di fuori dei cinema (promozione della distribuzione e della diffusione in Svizzera).

1.2

Obiettivi della promozione durante la fase di sviluppo e realizzazione

1.2.1. La promozione della creazione cinematografica svizzera durante la fase di sviluppo (promozione della stesura di sceneggiature e dello sviluppo di progetti) persegue i seguenti obiettivi: a. permettere ai cineasti svizzeri, in particolare alle nuove leve, di sviluppare soggetti cinematografici in modo autonomo o in collaborazione con produttori esperti;

b. agevolare la stesura di un numero sufficientemente grande di buone sceneggiature affinché le migliori possano essere trasposte in lungometraggi realizzati in Svizzera e all'estero; c. ottimizzare lo sviluppo di progetti cinematografici in tutte le fasi e rendere possibili ricerche fondate per i documentari;

d. migliorare le reti di contatti e le conoscenze tecniche dei cineasti svizzeri grazie a collaborazioni nel quadro di progetti transmediali;

e. ampliare le possibilità di finanziamento e di commercializzazione dei film come mezzo di comunicazione nel quadro di progetti transmediali;

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f.

garantire un rapporto equilibrato fra i sessi nella proporzione fra numero di domande presentate da uomini e donne e numero di progetti cinematografici sostenuti.

1.2.2 Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.1 sono: a. numero di sceneggiature di autori delle nuove leve; b. aumento del numero di sceneggiature scritte in Svizzera; c. numero di progetti ultimati e commercializzati con successo, scaturiti dalle sceneggiature o dallo sviluppo di progetti che hanno beneficiato di un sostegno; d. numero di progetti transmediali cui hanno partecipato cineasti svizzeri; e. rapporto equilibrato fra i sessi nella proporzione fra domande presentate e progetti cinematografici sostenuti.

1.2.3 La promozione della creazione cinematografica svizzera durante la fase di realizzazione (promozione della realizzazione) persegue i seguenti obiettivi: a. rendere accessibili al pubblico svizzero film svizzeri e coproduzioni in tutte le forme di commercializzazione e contribuire così in misura determinante alla qualità e alla pluralità dell'offerta cinematografica svizzera; b. rafforzare l'accesso senza barriere ai film; c. creare le premesse affinché film svizzeri e coproduzioni siano selezionati a importanti festival nazionali e internazionali e contribuiscano così all'affermazione dell'immagine positiva del cinema svizzero;

d. aumentare il numero di coproduzioni girate in Svizzera; e. permettere ai cineasti svizzeri di costituire reti di contatti, di partecipare allo scambio di esperienze e di consolidare la competitività della Svizzera come sede di produzione cinematografica durante la realizzazione di film svizzeri, e in particolare di coproduzioni; f.

garantire un rapporto equilibrato fra i sessi nella proporzione fra numero di domande presentate da uomini e donne e numero di progetti cinematografici sostenuti.

1.2.4. Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.3 sono: a. numero di entrate e proiezioni nei cinema, così come numero di titoli di film svizzeri e di coproduzioni venduti attraverso altri canali di commercializzazione nelle diverse regioni linguistiche della Svizzera; b. numero di film svizzeri con audiodescrizione; c. presenza e riconoscimenti di film svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera a festival importanti; d. aumento del numero di coproduzioni sostenute con regia svizzera; e. numero di coproduzioni con la Svizzera secondo i Paesi di coproduzione, la struttura di finanziamento e la quota di partecipazione artistica e tecnica;

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f. aumento del numero di giornate di ripresa in Svizzera e di uscite per prestazioni tecniche, artistiche e logistiche fornite in Svizzera; g. rapporto equilibrato fra i sessi nella proporzione fra domande presentate e progetti cinematografici sostenuti.

1.2.5. La promozione della postproduzione persegue l'obiettivo di rendere possibile la commercializzazione nei cinema e attraverso canali diversi dalla televisione lineare di lungometraggi svizzeri promettenti realizzati senza contributi federali alla realizzazione. Deve inoltre essere garantito un rapporto equilibrato fra i sessi nella proporzione fra numero di domande presentate da uomini e donne e numero di progetti cinematografici sostenuti.

1.2.6. Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.5 sono: a. numero di lungometraggi sostenuti durante la postproduzione che fanno registrare oltre 10 000 entrate nei cinema (film di fiction) o 5000 entrate nei cinema (documentario) o che partecipano a importanti festival svizzeri ed esteri; b. numero di film sostenuti durante la postproduzione che sono venduti o richiesti;

c. numero di film sostenuti durante la postproduzione che sono commercializzati in più di una regione linguistica;

d. rapporto equilibrato fra i sessi nella proporzione fra domande presentate e progetti cinematografici sostenuti.

1.2.7. La promozione cinematografica legata al successo persegue i seguenti obiettivi: a. gli autori e i registi devono poter scrivere in modo autonomo trattamen-

ti e sceneggiature trasposti in film; b. i produttori devono poter sviluppare e realizzare in modo indipendente progetti fino alla fase della realizzazione; c. gli accrediti devono poter essere reinvestiti al più presto in nuovi progetti;

d. i cineasti svizzeri devono lavorare in modo responsabile e contribuire alla pluralità e alla qualità dell'offerta cinematografica svizzera.

1.2.8. Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.7 sono: a. numero di trattamenti, sceneggiature e scalette sviluppati perlopiù grazie ai mezzi della promozione cinematografica legata al successo;

b. numero di progetti cinematografici realizzati grazie ai mezzi della promozione cinematografica legata al successo;

c. numero di progetti realizzati unicamente con mezzi della promozione cinematografica legata al successo; d. lasso di tempo medio fra la comunicazione degli accrediti e il reinvestimento degli stessi secondo il tipo di reinvestimento;

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e. numero di entrate nei cinema, di partecipazioni a festival e di premi ottenuti da film e sceneggiature sviluppati o realizzati con mezzi della promozione cinematografica legata al successo;

f. quota di mezzi della promozione cinematografica legata al successo e della promozione cinematografica selettiva al finanziamento di film commercializzati con successo nei cinema o premiati a festival importanti.

1.3

Obiettivi della promozione durante la fase di commercializzazione 1.3.1. La promozione della distribuzione e della diffusione persegue l'obiettivo di commercializzare film svizzeri e coproduzioni maggioritarie con regia svizzera possibilmente in più di una regione linguistica e di trovare loro un pubblico adeguato anche attraverso canali di commercializzazione al di fuori dei cinema (in particolare video e video su richiesta).

1.3.2. Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.3.1 sono: a. numero di lungometraggi commercializzati in più regioni linguistiche; b. numero di entrate pagate nei cinema per proiezione; c. numero di luoghi di commercializzazione per regione linguistica; d. numero di film che, grazie alla promozione della distribuzione, sono stati commercializzati nei cinema e attraverso altri canali di commercializzazione quali video e servizi di media audiovisivi su richiesta; e. numero di film con audiodescrizione commercializzati nei cinema e su altre piattaforme di commercializzazione.

1.3.3. La promozione cinematografica legata al successo persegue i seguenti obiettivi: a. rafforzare la creazione cinematografica svizzera permettendo a imprese

di distribuzione di acquistare film svizzeri e coproduzioni maggioritarie; b. permettere alle imprese di distribuzione svizzere di reinvestire rapidamente gli accrediti in nuovi progetti di distribuzione;

c. rafforzare gli incentivi per le imprese di proiezione a programmare un'offerta attraente di film svizzeri; d. rafforzare la commercializzazione e la visibilità dei film attraverso i canali di commercializzazione al di fuori dei cinema, in particolare attraverso servizi di media audiovisivi su richiesta.

1.3.4. Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.3.3 sono: a. numero di entrate nei cinema e di proiezioni di film nei quali sono stati investiti mezzi della promozione cinematografica legata al successo per misure promozionali e acquisti;

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b. numero di entrate per regione linguistica; c. lasso di tempo medio fra la comunicazione degli accrediti e il reinvestimento degli stessi secondo il tipo di reinvestimento;

d. aumento del numero di proiezioni per sala.

2 Criteri 2.1 Criteri della promozione cinematografica selettiva 2.1.1. Promozione della stesura di sceneggiature 2.1.1.1 Gli sceneggiatori svizzeri e le imprese di produzione svizzere possono richiedere un aiuto finanziario per le spese di stesura della sceneggiatura e per i corrispondenti lavori di sviluppo. Vengono privilegiate le domande presentate dalle nuove leve o dagli sceneggiatori e le domande di persone che non possono investire alcun accredito della promozione cinematografica legata al successo oppure i cui accrediti sono troppo esigui.

2.1.1.2 La promozione della stesura di sceneggiature è prevista per lungometraggi di fiction per il cinema e lungometraggi di animazione.

2.1.1.3 Nella promozione della stesura di sceneggiature sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. originalità del tema; b. qualità artistica e drammaturgica del trattamento; c. qualità e coerenza delle modalità di lavoro previste; d. potenziale del soggetto per un film per il cinema; e. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.

2.1.2 Promozione dello sviluppo di progetti 2.1.2.1 Le imprese di produzione svizzere possono richiedere un aiuto finanziario per le spese di sviluppo (scaletta) di un lungometraggio documentario per il cinema o di un film di animazione, di una serie di animazione o di un progetto transmediale. Lo sviluppo di film di animazione, di serie di animazione o di progetti transmediali può essere sostenuto indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commercializzazione. Vengono privilegiate le domande per film delle nuove leve e film di registe, così come le domande presentate da persone che non possono investire alcun accredito della promozione cinematografica legata al successo oppure i cui accrediti sono troppo esigui.

2.1.2.2 La promozione dello sviluppo di progetti è prevista per progetti cinematografici sviluppati su iniziativa dell'impresa di produzione svizzera e sotto la sua responsabilità. Sono computabili in particolare le spese delle ricerche e dei viaggi necessari, della strategia artistica e dell'ulteriore sviluppo del progetto cinematografico, nonché dei lavori preliminari di produzione in vista del finanziamento e della realizzazione. Per i progetti di film di animazione sono computabili le spese per la realizzazione di un film pilota.

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2.1.2.3 Nella promozione dello sviluppo di progetti sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. originalità e qualità artistica della sceneggiatura o della scaletta; b. qualità e coerenza della strategia di sviluppo del contenuto; c. potenziale artistico e produttivo per un film per il cinema; d. orientamento delle misure di commercializzazione previste ai gruppi target;

e. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.

2.1.2.4 Nella promozione dello sviluppo di progetti transmediali sono inoltre determinanti i seguenti criteri: a. grado di innovazione e contributo allo sviluppo della creazione cinema-

tografica svizzera; b. qualità della strategia di sviluppo e di commercializzazione; c. cooperazione tra cineasti e altri specialisti dei media; d. accesso ad altre forme di promozione.

2.1.3. Promozione della realizzazione 2.1.3.1 Le imprese di produzione svizzere possono richiedere un contributo alla realizzazione di un film di fiction per il cinema e di un film di animazione o documentario, indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commercializzazione. Possono essere privilegiate le domande per film delle nuove leve e film di registe.

2.1.3.2 La promozione della realizzazione è prevista in primo luogo per film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero con regia svizzera e produzione responsabile svizzera. Le coproduzioni con regia estera possono essere sostenute per consentire una coproduzione con regia svizzera.

2.1.3.3 In linea di principio le coproduzioni sono sostenute solo se la quota di personale artistico e tecnico svizzero e di imprese tecniche svizzere è proporzionata alla quota del finanziamento svizzero.

2.1.3.4 I cofinanziamenti svizzeri con l'estero possono essere promossi se sono ammessi in virtù dell'accordo di coproduzione applicabile. Nella promozione dei cofinanziamenti sono determinanti inoltre i seguenti criteri: a. legame tra il progetto cinematografico e la Svizzera; b. ragioni tecniche o artistiche contrarie a una partecipazione di personale artistico e tecnico svizzero; c. reciprocità nell'ambito dei cofinanziamenti con il Paese in questione.

2.1.3.5 Per quanto riguarda i film di fiction, la promozione della realizzazione è limitata ai cortometraggi e ai lungometraggi destinati alla prima diffusione nei cinema o ai festival e con un potenziale di commercializzazione attraverso canali diversi dalla televisione lineare. Nella promozione di progetti di film di fiction sono determinanti in particolare i seguenti criteri:

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a. qualità artistica della sceneggiatura; b. stato di avanzamento del progetto; c. coerenza del dossier di produzione; d. coerenza artistica e tecnica del progetto; e. potenziale di commercializzazione; f. orientamento delle misure di commercializzazione previste ai gruppi target;

g. contributo alla pluralità dell'offerta; h. necessità e proporzionalità del contributo richiesto; i. esperienza tecnica del team di produzione se il contributo federale richiesto supera i 400 000 franchi.

2.1.3.6 I progetti di film di animazione possono essere sostenuti indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commercializzazione. Vengono privilegiati i progetti di film di animazione con un potenziale cinematografico. Nella promozione di progetti di film di animazione sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. qualità artistica e tecnica del progetto; b. stato di avanzamento del progetto; c. coerenza del dossier di produzione; d. coerenza artistica e tecnica del progetto; e. potenziale di commercializzazione; f. orientamento delle misure di commercializzazione previste ai gruppi target;

g. contributo alla pluralità dell'offerta; h. necessità e proporzionalità del contributo richiesto; i. esperienza tecnica del team di produzione se il contributo federale richiesto supera i 400 000 franchi.

2.1.3.7 I progetti di documentari possono essere sostenuti indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commercializzazione. Vengono privilegiati i progetti di documentari con un potenziale cinematografico. Nella promozione di progetti di documentari sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. qualità artistica della scaletta; b. stato di avanzamento del progetto; c. coerenza del dossier di produzione; d. coerenza artistica e tecnica del progetto; e. potenziale di commercializzazione; f. orientamento delle misure di commercializzazione previste ai gruppi target;

g. contributo alla pluralità dell'offerta; h. necessità e proporzionalità del contributo richiesto;

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i. esperienza tecnica del team di produzione se il contributo federale richiesto supera i 200 000 franchi.

2.1.3.8 Per preparare la realizzazione di un lungometraggio di fiction (preparazione delle riprese), le imprese di produzione svizzere possono richiedere un anticipo non superiore al 15 per cento del contributo alla realizzazione previsto della promozione cinematografica selettiva. Nella decisione relativa al versamento devono essere considerati i seguenti criteri: a. dichiarazione d'intenti valida dell'UFC; b. realizzazione del progetto nei sei mesi successivi o finanziamento assicurato di almeno il 50 per cento del progetto complessivo (senza contributi federali);

c. plausibilità delle misure pianificate.

2.1.4. Promozione della postproduzione 2.1.4.1 Le imprese di produzione svizzere possono richiedere un aiuto finanziario per le spese delle misure tecniche e artistiche di postproduzione. Sono computabili le spese di ultimazione necessarie, segnatamente per il montaggio e il suono, che non possono essere assunte dall'impresa di produzione.

2.1.4.2 Sono sostenuti soltanto lungometraggi svizzeri per il cinema e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero con regia svizzera, realizzati senza i contributi alla realizzazione della promozione cinematografica selettiva e della cui commercializzazione è responsabile un'impresa di distribuzione o diffusione cinematografica svizzera indipendente. Possono essere sostenuti soltanto film le cui spese di realizzazione totali sono inferiori a 1 milione di franchi nel caso dei film di fiction e dei film di animazione o a 200 000 franchi nel caso dei documentari. Possono essere privilegiati i film delle nuove leve e i film di registe. Sono computabili soltanto le spese per prestazioni fornite e conteggiate in Svizzera.

2.1.4.3 Nella promozione della postproduzione sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. qualità artistica del premontaggio; b. quota dell'ultimazione tecnica in Svizzera in proporzione alle uscite del progetto nel complesso; c. qualità e coerenza della strategia di commercializzazione, comprese tutte le possibili forme di commercializzazione (cinema, festival, video ecc.);

d. contributo dell'impresa di distribuzione o diffusione; e. esperienza dell'impresa di distribuzione con film di questo genere; f.

potenziale di commercializzazione estesa a più regioni linguistiche; g. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.

2.1.5 Promozione della distribuzione 2.1.5.1 Le imprese di distribuzione possono richiedere un aiuto finanziario per le spese delle misure promozionali e di commercializzazione nei cinema di lungometraggi svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con

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l'estero con regia svizzera. Le misure promozionali nella Svizzera latina e le misure di commercializzazione estese a più regioni linguistiche possono essere sostenute con un'aliquota maggiorata.

2.1.5.2 Il versamento degli aiuti finanziari avviene al termine della commercializzazione nei cinema e dopo l'esame del conteggio delle spese delle misure promozionali. Gli aiuti finanziari sono calcolati sulla base delle proiezioni computabili, secondo una chiave decrescente in rapporto al numero di entrate realizzate. Per essere computabile, una proiezione cinematografica deve attirare in media dieci spettatori.

2.1.5.3 Possono beneficiare di un sostegno i film che nella Svizzera tedesca fanno registrare almeno 50 proiezioni computabili in tre luoghi, nella Svizzera francese almeno 25 proiezioni computabili in tre luoghi e nella Svizzera italiana almeno 14 proiezioni computabili in tre luoghi. Il diritto alla promozione decade non appena un film realizza 60 000 entrate.

2.1.5.4 Nella promozione della distribuzione sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. numero di proiezioni e di entrate nei cinema; b. numero di luoghi di commercializzazione per regione linguistica; c. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.

2.1.6 Promozione della diffusione 2.1.6.1 Dal 1° gennaio 2017, le imprese di diffusione possono richiedere un aiuto finanziario per le spese delle misure promozionali e di commercializzazione di lungometraggi svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero con regia svizzera attraverso i servizi di media audiovisivi su richiesta in Svizzera.

2.1.6.2 Nella promozione della diffusione sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. potenziale di commercializzazione del film estesa a più regioni linguistiche o internazionale;

b. qualità della strategia di commercializzazione; c. professionalità dell'impresa

richiedente;

d. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.

2.1.7 Misure non pecuniarie L'UFC può sostenere la produzione cinematografica indipendente anche con misure non pecuniarie, come consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).

2.1.8 Premio del cinema L'UFC versa aiuti finanziari per i film in lizza per il Premio del cinema svizzero. La procedura è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del DFI del 30 settembre 200412 concernente il Premio del cinema svizzero.

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2.2

Criteri per il reinvestimento degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo 2.2.1 Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo devono essere reinvestiti, entro la scadenza, in un nuovo progetto cinematografico dalle persone e dalle società aventi diritto. Nel reinvestimento sono determinanti in particolare i seguenti criteri: 2.2.2 Stesura di trattamenti, scalette e sceneggiature Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la stesura di un nuovo trattamento, per ricerche o per la stesura di una scaletta per un nuovo progetto di documentario, nonché per la stesura di una nuova sceneggiatura. Le domande possono essere presentate da autori, registi e imprese di produzione. Se la domanda è presentata da un'impresa di produzione, nei contratti deve figurare la quota degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo sul compenso dell'avente diritto.

2.2.3 Regia

Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la regia di un progetto. Le domande possono essere presentate dalle imprese di produzione. Nei contratti fra il regista e l'impresa di produzione deve figurare distintamente la quota degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo sul compenso del regista.

2.2.4 Sviluppo di progetti, realizzazione e postproduzione Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per lo sviluppo di progetti, la realizzazione e la postproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero con produzione responsabile svizzera. Le domande possono essere presentate dalle imprese di produzione.

2.2.5 Coproduzioni Gli accrediti provenienti da coproduzioni senza regia svizzera possono essere reinvestiti soltanto in film svizzeri e in film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero con regia svizzera e produzione responsabile svizzera. Gli accrediti provenienti da film svizzeri o coproduzioni con regia svizzera possono essere reinvestiti anche nella realizzazione di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero senza regia svizzera e senza produzione responsabile svizzera.

2.2.6 Distribuzione e promozione Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la distribuzione e le misure promozionali a favore di film svizzeri e di coproduzioni. Alle coproduzioni si applica il numero 2.2.5. Sono computabili le spese per pubblicità, marketing, copie di film e audiodescrizione. Le domande possono essere presentate dalle imprese di produzione e distribuzione.

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2.2.7 Nell'ambito dell'acquisizione di diritti (garanzie minime), le imprese di distribuzione possono utilizzare gli accrediti per garanzie minime fino al 75 per cento della somma di garanzia pagata per la stesura della sceneggiatura da parte di autori svizzeri e per la realizzazione e la postproduzione di film svizzeri o di coproduzioni. Alle coproduzioni si applica il numero 2.2.5.

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Allegato 2

(art. 15 cpv. 4 e 16 cpv. 2) Regime di promozione 2016-2020 per la promozione della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica, della cultura cinematografica e della formazione continua 1

Obiettivi e indicatori della valutazione 1.1 Valutazione 1.1.1 L'UFC informa periodicamente sull'attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi elencati qui di seguito.

1.1.2 La valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.

1.1.3 Per gli anni 2016-2020 è valutato prioritariamente il settore dei festival cinematografici, con un accento particolare sul rilevamento del numero di entrate.

1.2

Obiettivi nel settore della pluralità dell'offerta 1.2.1 Garantire un'offerta cinematografica in Svizzera di elevata qualità e variata.

1.2.2 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono: a. numero di film commercializzati nei cinema; b. numero di entrate, di proiezioni e di luoghi di commercializzazione corrispondenti;

c. origine dei film proiettati; d. sesso del regista; e. lingua di commercializzazione; 1.3

Obiettivi nel settore della cultura cinematografica 1.3.1 Rendere facilmente accessibili e disponibili in forma coordinata le informazioni sulla creazione cinematografica svizzera e sulle attività nel settore della cultura cinematografica.

1.3.2 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono: a. numero di pubblicazioni; b. tiratura o

utilizzo;

c. numero di canali mediatici; d. numero di fonti d'informazione;

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1.3.3 Permettere alla popolazione di accedere a un'offerta cinematografica di elevata qualità e variata nei festival e nell'ambito del patrimonio audiovisivo.

1.3.4 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono: a. origine dei film proiettati; b. sesso del regista; c. numero di nuovi film e di retrospettive; d. criteri di selezione della programmazione; e. numero di spettatori in totale e per film e proiezione.

1.3.5 Permettere alle organizzazioni sostenute di consolidarsi soprattutto in termini professionali e finanziari.

1.3.6 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono: a. qualifiche e condizioni salariali del personale che ricopre posizioni chiave quali direzione, programmazione e redazione, comunicazione, tecnica; b. livello di autofinanziamento in proporzione ai fondi del settore privato e ai sussidi pubblici;

c. numero di cooperazioni con organizzazioni terze in Svizzera e all'estero.

1.3.7 Aumentare l'interesse della popolazione per la pluralità e la qualità della creazione cinematografica svizzera.

1.3.8 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono: a. ripartizione delle entrate nei cinema per generi e categorie della creazione cinematografica svizzera;

b. partecipazione del pubblico a tavole rotonde e manifestazioni analoghe sulla creazione cinematografica svizzera; c. commercializzazione dei film al di fuori dei cinema, in particolare nei festival, alla televisione o tramite video su richiesta.

1.4

Obiettivi nel settore della formazione continua 1.4.1 Le nuove leve, in particolare quelle femminili, devono essere seguite e assistite in modo professionale nel quadro di praticantati per garantire la continuità e la capacità di sviluppo della creazione cinematografica svizzera.

1.4.2 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono: a. numero di praticantati nella produzione cinematografica; b. sesso del praticante; c. integrazione professionale al termine dei praticantati.

1.4.3 I professionisti attivi nella realizzazione, commercializzazione e mediazione cinematografica devono potersi formare e perfezionare sul piano pratico in

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443.113

modo continuativo e adeguato alle esigenze, affinché la creazione cinematografica svizzera resti competitiva a livello internazionale.

1.4.4 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono il numero e il tipo di corsi di formazione continua seguiti negli ultimi cinque anni.

2 Criteri 2.1 Criteri della promozione nel settore della pluralità dell'offerta 2.1.1. Promozione dei cinema d'art et d'essai 2.1.1.1 Le imprese di proiezione registrate che contribuiscono in modo determinante alla pluralità dell'offerta possono richiedere un aiuto finanziario annuo (promozione dei cinema d'art et d'essai). Gli aiuti finanziari sono calcolati in proporzione al contributo alla pluralità dell'offerta sulla base di un conteggio per sala. Per le grandi città i requisiti per ottenere questo aiuto finanziario sono più severi rispetto a quelli per le città di medie dimensioni e le regioni rurali. I contributi per la promozione della pluralità dell'offerta sono versati a posteriori, sulla base di un conteggio dei titoli di film proiettati. Le sale cinematografiche delle imprese di proiezione ammesse a partecipare al programma di sostegno del Consiglio d'Europa «Europe Cinémas» sono escluse dalla promozione dei cinema d'art et d'essai. Se la somma degli aiuti finanziari calcolati per anno supera il credito disponibile, i contributi sono ridotti in modo lineare.

2.1.1.2 Per l'approvazione delle domande sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. quota di entrate nei cinema e film di Paesi di provenienza computabili; b. numero di entrate pagate e proiezioni per schermo; c. ubicazione dei cinema (grande città /città di medie dimensioni/regione rurale);

d. programmi speciali destinati ai gruppi target; e. proiezione di film senza barriere; f.

necessità e proporzionalità del contributo richiesto.

2.1.2 Promozione della distribuzione di film d'art et d'essai 2.1.2.1 Le imprese di distribuzione svizzere possono richiedere un aiuto finanziario per le spese delle misure promozionali e di commercializzazione di lungometraggi di Paesi periferici per il lancio nei cinema svizzeri. Sono computabili le spese per la preparazione dei film per la commercializzazione nei cinema e le spese per misure promozionali. Sono sostenuti soltanto film prodotti con un preventivo per la produzione inferiore a 10 milioni di franchi e non ammessi a partecipare ai programmi di sostegno del Consiglio d'Europa o alle misure compensative MEDIA secondo l'OPICin13. Hanno 13 RS 443.122

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diritto alla promozione le imprese che distribuiscono perlopiù film prodotti con un preventivo per la produzione inferiore a 10 milioni di franchi.

2.1.2.2 Le misure promozionali per una commercializzazione estesa a più regioni linguistiche e i film muniti di audiodescrizione possono essere sostenuti con un contributo maggiorato. Gli aiuti finanziari sono versati al termine della commercializzazione nei cinema e dopo l'esame del conteggio. Sono calcolati sulla base delle proiezioni computabili, secondo una chiave decrescente e in proporzione alle entrate realizzate. Per essere computabili, le proiezioni devono attirare in media almeno dieci spettatori e la commercializzazione includere almeno 50 proiezioni. Il diritto alla promozione decade non appena un film realizza 50 000 entrate.

2.1.2.3 Nella valutazione delle domande sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. numero di proiezioni ed entrate computabili; b. numero di luoghi di commercializzazione per regione linguistica; c. numero di regioni linguistiche in cui viene commercializzato il film; d. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.

2.2

Criteri della promozione della cultura cinematografica 2.2.1 Promozione delle organizzazioni di cultura cinematografica 2.2.1.1 La Confederazione può approvare aiuti finanziari per le spese di esercizio di organizzazioni come festival, pubblicazioni e istituzioni di cultura cinematografica che, grazie alle loro attività, contribuiscono significativamente e in modo permanente o periodico a diffondere la cultura cinematografica e a incentivare la creazione cinematografica svizzera. Possono essere privilegiate organizzazioni che, nella comunicazione con il pubblico, utilizzano più lingue nazionali e garantiscono un accesso senza barriere alle loro offerte. Per migliorare la percezione nelle diverse regioni linguistiche, le attività sostenute dalla Confederazione con un contributo superiore a un terzo delle spese computabili devono utilizzare almeno due lingue nazionali nella comunicazione con il pubblico e garantire un accesso ai contenuti e alle offerte conforme alle esigenze delle persone con disabilità.

2.2.1.2 Sono segnatamente sostenuti gli sforzi nell'ambito della cultura cinematografica che contribuiscono essenzialmente a far sì che: a. i dati rilevanti e le informazioni oggettive sulla creazione cinematogra-

fica svizzera siano a disposizione del pubblico; b. l'attuale creazione cinematografica svizzera venga analizzata in modo approfondito e critico e l'informazione su di essa sia diffusa nel modo più capillare possibile; c. la sensibilizzazione della popolazione svizzera nei confronti del cinema sia promossa e si favorisca così una riflessione critica, in particolare nei bambini e nei giovani e al di fuori dei piani di studio; d. l'accesso ai film svizzeri e ai film stranieri di qualità risulti agevolato;

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443.113

e. la costituzione di una rete di contatti tra cineasti svizzeri e la cooperazione internazionale siano migliorate.

2.2.1.3 Di norma gli aiuti finanziari sono concessi in virtù di un contratto di prestazioni concluso tra l'organizzazione e l'UFC (art. 52). Se più organizzazioni possono essere prese in considerazione per un contratto di prestazioni, la scelta avviene in base a un bando di concorso. Nella valutazione delle domande possono essere coinvolti esperti. I contratti di prestazioni sono stipulati dall'UFC di volta in volta per un periodo pluriennale.

2.2.1.4 Nella scelta delle organizzazioni sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. esclusività e qualità dei programmi, dei rapporti o delle informazioni offerti al pubblico;

b. indipendenza dell'organizzazione, continuità e professionalità nello svolgimento dei compiti; c. risonanza e diffusione nazionale o internazionale; d. coerenza della strategia di perfezionamento ed efficienza dei mezzi impiegati;

e. cooperazione con altri attori nel settore di attività; f. contributo alle misure promozionali della creazione cinematografica svizzera e alla costituzione di una rete di contatti fra cineasti svizzeri; g. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.

2.2.2 Misure non pecuniarie Per sostenere gli sforzi nell'ambito della cultura cinematografica e in particolare per sensibilizzare la popolazione alla cultura cinematografica e alla cinematografia svizzere, l'UFC può adottare anche misure non pecuniarie come consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).

2.2.3 Premio del cinema svizzero L'UFC promuove la premiazione dei film di diploma e versa aiuti finanziari ai cineasti il cui film di diploma è in lizza per il Premio del cinema svizzero.

La procedura è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del DFI del 30 settembre 200414 concernente il Premio del cinema svizzero.

2.3

Criteri della promozione della formazione continua 2.3.1 La Confederazione assegna contributi strutturali alla Fondazione di formazione continua «FOCAL» per la progettazione, l'organizzazione e l'offerta di corsi di formazione continua destinati alle persone occupate nella cinematografia. Nello stipulare il contratto di prestazioni occorre garantire che i cineasti di tutte le regioni del Paese abbiano accesso all'offerta di formazione continua e che l'accesso sia il più possibile privo di barriere.

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2.3.2 Occorre inoltre considerare le seguenti priorità: a. professionalità e qualità dell'offerta formativa assicurate da misure di valutazione e garanzia della qualità; b. varietà e continuità dell'offerta formativa, tenuto conto di tutte le professioni cinematografiche artistiche e tecniche;

c. considerazione degli aspetti di genere nella progettazione dei corsi di formazione continua, al fine di rafforzare la presenza femminile nella creazione cinematografica svizzera; d. orientamento dell'offerta formativa all'attività pratica e alle esigenze del settore cinematografico; e. selezione dei partecipanti in base alla loro idoneità, esperienza e formazione preliminare;

f.

considerazione di sviluppi tecnici e produttivi; g. costituzione di una rete di contatti e coordinamento con altre istituzioni, in particolare all'estero.

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Allegato 3

(art. 18 cpv. 2 e 3) Regime di promozione 2016-2020 per la gestione del patrimonio audiovisivo svizzero 1.

Obiettivi e indicatori della valutazione 1.1 Valutazione 1.1.1 L'UFC informa periodicamente sull'attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento dell'obiettivo enunciato qui di seguito.

1.1.2 La valutazione finale è effettuata da specialisti esterni. 1.1.3 Per gli anni 2016-2020 è valutato prioritariamente il settore del patrimonio audiovisivo svizzero, con un accento particolare sull'archiviazione digitale.

1.2

Obiettivi nel settore del patrimonio cinematografico 1.2.1 La creazione cinematografica svizzera attuale e il patrimonio audiovisivo della Svizzera devono essere archiviati, inventariati, restaurati e conservati in buone condizioni per le generazioni future e resi accessibili al pubblico.

1.2.2 Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono: a. grado di inventariazione della collezione; b. grado di realizzazione dell'archiviazione digitale; c. numero di film resi accessibili al pubblico; d. numero di film restaurati.

2

Criteri relativi agli aiuti finanziari per collezionare, conservare e restaurare il patrimonio cinematografico 2.1

Occorre acquisire e collezionare in particolare i film che hanno un legame con la Svizzera (Helvetica). Questi devono essere resi accessibili alle generazioni future; hanno la priorità i film svizzeri e i film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero, segnatamente quelli sostenuti dalla Confederazione e per tale motivo depositati presso la Fondazione «Cineteca svizzera».

2.2

Il patrimonio audiovisivo disponibile deve essere inventariato completamente, conservato nei fondi per quanto possibile e reso accessibile al pubblico, segnatamente alla ricerca.

2.3

Nei restauri, la collezione Helvetica va trattata prioritariamente. Gli altri fondi devono essere restaurati in base alla loro singolarità e all'urgenza.

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