01.01.2025 - *
29.01.2021 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2021 - 28.01.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 14.06.2020
01.07.2016 - 31.12.2018
01.10.2015 - 30.06.2016
03.12.2013 - 30.09.2015
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.09.2013 - 02.12.2013
01.01.2012 - 31.08.2013
01.01.2011 - 31.12.2011
01.10.2009 - 31.12.2010
15.11.2008 - 30.09.2009
01.07.2006 - 14.11.2008
01.01.2006 - 30.06.2006
01.01.2003 - 31.12.2005
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin) del 20 dicembre 2002 (Stato 3 dicembre 2013) Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), visti gli articoli 8, 11 capoverso 1 e 12 capoverso 3 della legge federale del
14 dicembre 20011 sul cinema (LCin), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina i requisiti e la procedura per la concessione di aiuti finanziari della promozione cinematografica, selettiva e legata al successo.


Art. 2

Principi di promozione I principi di promozione del DFI (Dipartimento) descrivono gli obiettivi di promozione, gli strumenti di promozione e i criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari per: a. la stesura di sceneggiature, lo sviluppo di progetti, la realizzazione e la distribuzione di film svizzeri e di coproduzioni; abis.2 la commercializzazione di film svizzeri e di coproduzioni, in particolare per l'attività promozionale e la distribuzione; b. la promozione della pluralità dell'offerta nelle sale cinematografiche; c. la promozione della cultura cinematografica; d. la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale dei mestieri del cinema;

e.3 …

RU 2003 305

1 RS

443.1

2

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2643).

3

Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2643).

443.113

Cinematografia

2

443.113


Art. 3


4

Requisiti per i richiedenti 1

I richiedenti e il loro personale dirigente devono essere professionisti del cinema e disporre di una formazione adeguata o di esperienza professionale per esercitare l'attività per la quale richiedono un aiuto finanziario. 2 Se richiedono un aiuto finanziario per preparare o realizzare un film, i richiedenti devono dimostrare la propria indipendenza e l'indipendenza delle altre persone partecipanti al progetto in misura determinante.

3

Sono considerate indipendenti le aziende che: a. non appartengono, né del tutto né in parte, a: 1. un'emittente

televisiva,

2. un'azienda mediatica che produce contenuti mediatici in modo paragonabile e li diffonde mediante mass media;

b. non si trovano sotto l'influsso determinante di un'emittente televisiva o di un'azienda mediatica ai sensi della lettera a numero 2; c. sviluppano e producono i progetti cinematografici sotto la propria responsabilità; e

d. ne assicurano autonomamente la commercializzazione.

4

Il capoverso 3 si applica per analogia alle persone fisiche e alle ditte individuali.

5

Non sono considerate indipendenti ai sensi dei capoversi 2-4 le istituzioni, le aziende o le persone che sono in possesso o si trovano sotto l'influsso determinante di istituzioni di formazione e di perfezionamento professionale.


Art. 4

Promozione cinematografica selettiva 1

La promozione cinematografica selettiva sostiene i progetti suscettibili di contribuire alla pluralità dell'offerta di film e coproduzioni svizzere, che denotano un alto livello di formazione e un aggiornamento professionale e una cultura cinematografica vivace.

2

I criteri per la concessione di aiuti finanziari sono i seguenti: a. qualità artistica del progetto e originalità creativa del cineasta; b. volontà di rispondere efficacemente, con il progetto, alle aspettative del pubblico cui è destinato; c. garanzia di esecuzione professionale del progetto; d. indotto per la produzione cinematografica indipendente svizzera; e. contributo agli obiettivi di politica culturale: diversità, continuità, interscambio e collaborazione.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Promozione cinematografica. O del DFI 3

443.113


Art. 5

Promozione cinematografica legata al successo 1

La promozione cinematografica legata al successo ricompensa il gradimento del pubblico nei confronti del mondo e della cultura del cinema; fornisce al ramo cinematografico i mezzi per rafforzare la propria autoresponsabilità e creatività; contribuisce alla pluralità dell'offerta e al consolidamento di strutture produttive indipendenti e professionali.

2

L'aiuto finanziario della promozione cinematografica legata al successo è calcolato in base:

a. al numero di entrate realizzate nei cinema; b. alla partecipazione a festival importanti o a competizioni internazionali dotate di premi.5

3

Esso è accreditato alle persone partecipanti al film. Gli accrediti devono essere investiti in nuovi progetti cinematografici. È fatto salvo l'articolo 44d capoverso 4. 6

Art. 6

7 Archiviazione Chi ha beneficiato di un aiuto finanziario della promozione cinematografica per la realizzazione di un film svizzero o di una coproduzione è tenuto a depositarne una copia nuova o un supporto dati equivalente adatto all'archiviazione presso la Fondazione Cineteca svizzera.8

Art. 7

Schema di ripartizione e importi massimi 1

Ogni anno l'Ufficio federale della cultura (UFC9) suddivide i mezzi disponibili tra i singoli settori e strumenti di promozione. Al riguardo l'UFC prepara un apposito schema.

2

L'UFC pubblica ogni anno gli importi massimi che possono essere concessi ai singoli settori e strumenti di promozione.

3

In regola generale, un aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva non supera il 50 % dei costi preventivati.

4

I contributi forfettari per la promozione della stesura di trattamenti di cui all'articolo 12 e per la promozione della partecipazione a festival e a manifestazioni internazionali analoghe di cui all'articolo 16b possono ammontare al massimo a 10 000 franchi.10 5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

6

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431, 2013 4357).

8

Correzione del 3 dic. 2013 (RU 2013 4537).

9

Nuova espr. giusta n. I dell'O del DFI del 12 ago. 2013, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 3543). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

10 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Cinematografia

4

443.113

5

Se per un progetto cinematografico sono impiegati accrediti della promozione cinematografica legata al successo, l'aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva può ammontare al massimo al 50 per cento delle spese computabili non coperte dagli accrediti.11 6 Complessivamente, la quota degli aiuti finanziari della Confederazione non può superare il 70 per cento delle spese computabili.12

Art. 8

13 Coproduzioni 1 Nelle coproduzioni, postproduzione compresa, la percentuale di personale artistico e tecnico svizzero deve essere pari alla percentuale di finanziamento svizzero. Per percentuale di finanziamento svizzero s'intende la quota del produttore svizzero.

1bis

Per la determinazione della percentuale di cui al capoverso 1, l'UFC può pubblicare un sistema a punti che attribuisce un punteggio alle singole funzioni artistiche e tecniche nonché ai lavori di tecnica cinematografica in proporzione al loro contributo al corrispondente genere cinematografico. Per la determinazione della percentuale si considerano l'occupazione dei posti di responsabili e l'attribuzione dei lavori essenziali.14 2

Le percentuali minime per il riconoscimento quale coproduzione figurano negli accordi internazionali di coproduzione.

3

Per gli aiuti finanziari alla realizzazione di coproduzioni non è applicabile l'articolo 7 capoverso 5.15

a16 Film svizzeri

1

Per i film svizzeri, la percentuale di personale artistico e tecnico di nazionalità svizzera o domiciliato in Svizzera e la percentuale di industrie tecniche svizzere giusta l'articolo 2 capoverso 2 lettera c LCin devono ammontare almeno al 50 per cento.

2

In singoli casi giustificati l'UFC può fare eccezioni, in particolare per i documentari che, per la tematica trattata, devono essere realizzati in parte preponderante all'estero o per i quali non è possibile trovare in Svizzera persone o industrie adatte allo scopo.

3

Per determinare la percentuale svizzera sono decisivi in particolare: 11 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011 (RU 2011 6431). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 ago. 2013, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 3543).

12 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 ago. 2013, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 3543).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 28 ott. 2008, in vigore dal 15 nov. 2008 (RU 2008 5071).

14 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

15 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 ago. 2013, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 3543).

16 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 28 ott. 2008, in vigore dal 15 nov. 2008 (RU 2008 5071).

Promozione cinematografica. O del DFI 5

443.113

a. per il personale artistico e tecnico, l'occupazione delle posizioni di responsabilità;

b. per le industrie tecniche, l'attribuzione dei lavori essenziali di produzione e di postproduzione.

3bis

Per la determinazione della percentuale, l'UFC può pubblicare un sistema a punti che attribuisce un punteggio alle singole funzioni artistiche e tecniche nonché ai lavori di tecnica cinematografica in proporzione al loro contributo al corrispondente genere cinematografico.17 4 Non sono considerati nel calcolo della percentuale gli autori giusta l'articolo 2 capoverso 2 lettera a LCin e i produttori giusta l'articolo 2 capoverso 2 lettera b LCin.

Capitolo 2: Criteri per la promozione di film Sezione 1: Criteri generali18

Art. 9


19

Promozione di film per il cinema 1

Possono essere promossi i film per il cinema concepiti per essere proiettati in prima diffusione nelle sale e per i quali vige un termine di protezione adeguato per la prima diffusione nelle sale. 2 I film per il cinema di durata inferiore a 60 minuti sono considerati cortometraggi.

3

Se i film per il cinema sono coprodotti con emittenti televisive o altre aziende mediatiche occorre garantire che: a. il film possa essere realizzato nel rispetto dell'indipendenza artistica ed economica;

b. i diritti e le partecipazioni ad appannaggio dei richiedenti consentano una commercializzazione attiva del film al di là dello sfruttamento da parte delle aziende mediatiche coproduttrici.


Art. 10


20

Promozione di altri film 1

Altri film possono essere promossi a condizione che siano stati concepiti per essere trasmessi in prima diffusione in televisione o in un altro medium di massa e che siano stati prodotti da una società di produzione indipendente e sotto la sua responsabilità.

17 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

18 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Cinematografia

6

443.113

2

I film di durata inferiore a 60 minuti sono considerati cortometraggi.

3

Se un film è coprodotto con emittenti televisive o altre aziende mediatiche occorre garantire che:

a. il film possa essere realizzato nel rispetto dell'indipendenza artistica ed economica;

b. i diritti e le partecipazioni ad appannaggio dei richiedenti consentano una commercializzazione attiva al di là dello sfruttamento da parte delle aziende mediatiche coproduttrici.


Art. 11


21

Promozione di film delle nuove leve Sono considerati nuove leve i cineasti che, in considerazione della loro formazione o della loro esperienza, sono ritenuti qualificati per svolgere l'attività per cui si chiede un aiuto finanziario e se in tale funzione non hanno partecipato a più di due lungometraggi.

Sezione 2: Promozione della realizzazione di film22

Art. 12


23

Promozione della stesura di trattamenti e sceneggiature A titolo di promozione della stesura di trattamenti e sceneggiature può essere corrisposto un contributo alle spese necessarie per il rispettivo genere cinematografico. Il contributo alla stesura di trattamenti può essere erogato a titolo forfettario.


Art. 13


24

Promozione dello sviluppo di progetti e della preparazione delle riprese 1

A titolo di promozione dello sviluppo di progetti può essere corrisposto un contributo alle spese dei preparativi, fino alla fase della realizzazione, per il rispettivo genere cinematografico. 2

Se per un contributo selettivo alla realizzazione di un progetto cinematografico sussiste una dichiarazione d'intenti dell'UFC, può essere corrisposto un acconto per le spese di preparazione delle riprese pari al massimo al 15 per cento del contributo alla realizzazione prospettato. 3 È possibile rinunciare alla restituzione di un acconto ai sensi del capoverso 2 nel caso in cui la realizzazione del progetto risulti impossibile per motivi che non possono essere imputati alla società di produzione.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

22 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Promozione cinematografica. O del DFI 7

443.113


Art. 14


25

Promozione della realizzazione di film 1

A titolo di promozione della realizzazione di film può essere corrisposto un contributo alle spese del rispettivo genere cinematografico per la preparazione, la produzione e la postproduzione, fino alla copia standard nelle lingue originali previste e alla copia da inviare alla Fondazione Cineteca svizzera.

2

Gli oneri per il personale artistico e tecnico sono sussidiabili nella misura in cui corrispondono alle direttive concordate tra le associazioni oppure sono d'uso nel settore.

3

Per la realizzazione di lungometraggi deve essere messo a diposizione almeno un posto di formazione per uno stagista. Se l'aiuto finanziario assegnato è superiore a 500 000 franchi, occorre offrire due posti di formazione.

4

Se la preparazione è stata promossa ai sensi degli articoli 12 e 13, devono essere dichiarate le spese sostenute e dedotti tutti i finanziamenti ricevuti.


Art. 15


26

Inizio anticipato delle riprese 1

Se per un progetto cinematografico è stata presentata una richiesta di contributo alla realizzazione, le riprese non possono iniziare prima della decisione di concedere un aiuto finanziario. L'infrazione di questa disposizione vanifica il versamento del contributo. In casi giustificati l'UFC può fare eccezioni a seguito di una richiesta scritta inoltrata con sufficiente anticipo prima dell'inizio delle riprese.

2

Per i documentari non è richiesta un'autorizzazione per l'inizio anticipato delle riprese; le riprese avvengono a proprio rischio. 3 Se è richiesto un contributo alla realizzazione di un documentario, nella richiesta occorre indicare a che punto si trovano le riprese. Le spese sostenute e le modalità del finanziamento devono essere dichiarati separatamente. L'infrazione di questa disposizione vanifica il versamento del contributo.

a27 Promozione della postproduzione Per consentire la commercializzazione in sala di un film girato prevalentemente senza contributi della Confederazione può essere erogato un contributo alle spese necessarie per l'ultimazione tecnica e artistica. Gli articoli 6 e 14 capoversi 2 e 4 si applicano per analogia.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

27 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Cinematografia

8

443.113

Sezione 3: Promozione della commercializzazione di film28

Art. 16


29

Promozione della distribuzione e diffusione di film 1

A titolo di promozione della distribuzione di film è possibile versare un contributo ai costi delle misure pubblicitarie e promozionali nonché di altre misure volte allo sfruttamento di un film nei cinema.

2

A titolo di promozione della diffusione di film è possibile versare un contributo ai costi delle misure pubblicitarie e promozionali nonché di altre misure volte allo sfruttamento di un film al di fuori dei cinema.

a30 Promozione dell'esportazione Alla promozione della distribuzione di film all'estero può essere corrisposto un contributo conformemente all'articolo 16 capoverso 1 se nel corrispondente Paese non sussistono misure di promozione né europee né nazionali.

Art 16b31 Promozione della commercializzazione a festival cinematografici A titolo di promozione della partecipazione di film a importanti festival nazionali ed esteri nonché a manifestazioni internazionali analoghe può essere corrisposto un contributo forfettario alle spese delle misure pubblicitarie e promozionali nonché alle spese di viaggio delle persone coinvolte. L'UFC pubblica la lista dei festival e delle manifestazioni in questione e gli importi forfettari.

Capitolo 3: Procedura di esame Sezione 1: Richiesta ed esame formale

Art. 17

Richiesta 1 Le richieste di contributi devono essere inoltrate all'UFC. Allo scopo occorre utilizzare i moduli di richiesta dell'UFC, nei limiti delle disponibilità.

2

Le richieste devono essere corredate di tutte le informazioni e documentazioni utili alla valutazione.

28 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2643).

30 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

31 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Promozione cinematografica. O del DFI 9

443.113


Art. 18

Lingua 1 Le richieste e la documentazione devono essere inoltrate in italiano, tedesco o francese. Le richieste in romancio devono essere inoltrate con sufficiente anticipo per essere tradotte prima della riunione di valutazione.

2

…32


Art. 19

Termine d'inoltro e scadenze 1

Le richieste devono essere inoltrate con sufficiente anticipo, prima dell'inizio del progetto da promuovere.

2

All'occorrenza l'UFC stabilisce ogni anno i termini d'inoltro.

3

La scadenza è rispettata se, entro il termine d'inoltro, la richiesta corredata degli allegati è stata inoltrata all'UFC oppure consegnata alla Posta Svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera per essere recapitata all'UFC.


Art. 20

Verifica della completezza e dei requisiti formali 1

L'UFC verifica la completezza della documentazione. In caso di difetti lievi, offre al richiedente la possibilità di completarla o correggerla.

2

L'UFC verifica inoltre se: a. i requisiti giuridici per l'esame della richiesta sono adempiuti; b. il richiedente soddisfa i requisiti formali per la promozione; c.33 la persona richiedente ha adempiuto gli impegni derivanti da precedenti procedure di cui agli articoli 33-35.

3

L'UFC può esigere informazioni o documentazione aggiuntiva.

4

Se l'UFC riscontra gravi lacune o se i requisiti di cui al capoverso 2 non sono adempiuti, può restituire la richiesta al richiedente senza entrare in materia. Il richiedente può esigere una decisione formale di non entrata in materia.

Sezione 2: Valutazione

Art. 21


34

Commissione di esperti e coinvolgimento di esperti 1

Una commissione di esperti esamina le richieste di aiuti finanziari e garantisce il monitoraggio delle misure di promozione. Essa si compone dei comitati seguenti: a. «film di fiction» per l'esame delle richieste di contributi di promozione selettiva alla preparazione o alla realizzazione di un film di fiction; 32 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2643).

33 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2643).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Cinematografia

10

443.113

b. «documentario» per l'esame delle richieste di contributi di promozione selettiva alla preparazione o alla realizzazione di un documentario;

c. «film di animazione» per l'esame delle richieste di contributi di promozione selettiva alla preparazione o alla realizzazione di un film di animazione; d. «commercializzazione e pluralità» per il monitoraggio specialistico delle misure di promozione della commercializzazione nei cinema e al di fuori di essi e delle misure di promozione di cui all'articolo 4 LCin nonché per l'esame delle richieste di promozione dell'esportazione conformemente all'articolo 16a; e. «tecnica» per il monitoraggio specialistico e la partecipazione alla procedura di conciliazione in caso di controversie con richiedenti in merito al versamento dei contributi e al controllo di cui al capitolo 4, al riconoscimento di un film come coproduzione o al rilascio di un certificato di origine per film svizzeri.

2

Nei rimanenti ambiti l'UFC stesso svolge l'esame materiale delle richieste. Se nel singolo caso gli manca la dovuta cognizione di causa, l'esame delle richieste è affidato a un esperto.


Art. 22


35

Composizione dei comitati 1

I comitati «film di fiction» e «documentario» sono composti ciascuno di cinque persone, il comitato «film di animazione» di tre persone. 2 Nel costituire i comitati «film di fiction», «documentari» e «film di animazione» l'UFC provvede in particolare affinché ci sia un ricambio a livello dell'organico e siano rappresentate competenze specialistiche ed esperienza nei seguenti ambiti: a. produzione: competenze ed esperienza nella produzione di film del genere corrispondente a livello nazionale e internazionale; b. regia: competenza ed esperienza nella regia di film del genere corrispondente, nella drammaturgia e nella scrittura di sceneggiature e di scalette;

c. tecnica: competenze ed esperienza nell'applicazione e nell'organizzazione cinematografica;

d. commercializzazione: competenze ed esperienza nella distribuzione, nella diffusione o nella programmazione di film e in festival.

3

Il comitato «commercializzazione e pluralità» è composto di tre persone. Esse vantano competenze specialistiche ed esperienza in materia di commercializzazione a livello nazionale e internazionale. 4 Il comitato «tecnica» è composto di sette membri permanenti. Essi vantano competenze specialistiche ed esperienza in materia di produzione, regia, tecnica e commercializzazione, dispongono di competenze sociali e garantiscono la rappresentanza dei principali gruppi d'interesse.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Promozione cinematografica. O del DFI 11

443.113


Art. 23

Modalità di lavoro

1

L'UFC fissa il calendario delle riunioni, cura la segreteria del comitato36 e partecipa alle riunioni con voto consultivo.

1bis

L'UFC informa i richiedenti in merito alla composizione del comitato competente e concede loro la possibilità di far valere eventuali motivi di ricusazione.37 2

L'UFC invia al comitato con sufficiente anticipo la documentazione della richiesta, affinché si preparino alle riunioni e, se necessario, organizza un visionamento.

3

I comitati possono convocare i richiedenti per informazioni; d'intesa con l'UFC possono chiedere ulteriori valutazioni scritte.

4

Dopo aver deliberato e votato, i comitati esprimono una raccomandazione all'UFC.

Oltre all'approvazione e al rifiuto, i comitati possono proporre di respingere il progetto affinché venga rielaborato. I comitati possono chiedere aiuti finanziari per questa rielaborazione.

5

Di ogni riunione è steso un verbale.38 6

I membri dei comitati sono tenuti alla riservatezza sulle delibere.


Art. 24

Ricusazione 1 Se un esperto è prevenuto nei confronti di una richiesta all'ordine del giorno, deve ricusarsi per tutta la durata della riunione del comitato.

2

L'esperto prevenuto si astiene soltanto per la durata della delibera, se la sua partecipazione alla valutazione ha un'importanza minima.

3

Sono considerati prevenuti ai sensi dell'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196839 sulla procedura amministrativa (PA) gli esperti che: a. sono personalmente e direttamente interessati dalla decisione da adottare; b. sono chiamati a decidere sul medesimo progetto in un'altra funzione; oppure c. esercitano, eserciteranno o hanno esercitato una funzione artistica, tecnica o organizzativa in un progetto di film.

36 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il testo.

37 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2643).

39 RS

172.021

Cinematografia

12

443.113

Sezione 3: Decisione

Art. 25

Decisione in base alla valutazione 1

In regola generale l'UFC segue la proposta dei comitati o della persona incaricata in qualità di esperta. Se la sua decisione è divergente, deve fornire una motivazione.40 2 Qualora, dopo un'approvazione, la situazione effettiva dovesse modificarsi a posteriori, in regola generale l'UFC decide senza consultare nuovamente gli esperti.


Art. 26

Dichiarazioni d'intenti

1

Se prima di notificare l'approvazione restano da adempiere dei requisiti, l'UFC emana una dichiarazione d'intenti, di durata limitata, che specifica tali requisiti.

2

Contemporaneamente l'UFC comunica per iscritto ai richiedenti la raccomandazione del comitato. …41 3

L'UFC stabilisce definitivamente l'ammontare del contributo non appena il richiedente dimostra che i requisiti sono soddisfatti.

4

Allo scadere del termine per l'adempimento dei requisiti, si estingue un eventuale diritto alla promozione. L'avente diritto può inoltrare, con sufficiente anticipo e per iscritto, una richiesta di proroga, motivandola. Oltre a descrivere l'avanzamento del progetto, la richiesta deve certificare che il progetto può essere ultimato in virtù della proroga.

5

Se ciò appare improbabile o se i mezzi finanziari non possono rimanere vincolati ulteriormente, l'UFC respinge la domanda di proroga e può far dipendere la concessione di un ulteriore aiuto finanziario da una nuova valutazione.


Art. 27

Approvazione della richiesta 1

Un'approvazione è notificata sotto forma di decisione formale. Se l'approvazione della richiesta non è vincolata da condizioni e obblighi, si rinuncia alla motivazione e ai rimedi giuridici ai sensi dell'articolo 35 capoverso 3 PA42.


Art. 28

Rifiuto o approvazione parziale della richiesta 1

Se l'UFC approva solo in parte o rifiuta la richiesta, il richiedente può esigere una decisione motivata e impugnabile entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2

Oltre al rifiuto o all'approvazione parziale, l'UFC comunica alla persona richiedente la proposta e la motivazione del comitato o della persona incaricata in qualità di esperta.43

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2643).

41 Per. abrogato dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 , con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2643).

42 RS 172.021

Promozione cinematografica. O del DFI 13

443.113

3

Se una richiesta è stata respinta, può essere presentata una seconda volta a condizione che il progetto e segnatamente i punti criticati siano stati rielaborati sostanzialmente. La richiesta deve essere inoltrata entro 12 mesi dalla notifica.44

Sezione 4: Contratti di prestazione

Art. 29

1 I contratti di prestazione ai sensi dell'articolo 10 LCin definiscono gli obiettivi delle organizzazioni che beneficiano di una promozione, le loro attività, la loro collaborazione con altre organizzazioni, i mezzi, il contributo con riserva della competenza di budget delle Camere federali, l'obbligo di resoconto, i criteri di valutazione e l'obbligo di rendiconto.

2

In regola generale, sono stipulati per un triennio.

Capitolo 4: Erogazione del contributo Sezione 1: Versamento

Art. 30

Principio Il versamento è effettuato nel quadro degli stanziamenti autorizzati, non appena l'avente diritto ha dimostrato di avere soddisfatto tutti i requisiti.


Art. 31


45

Versamento rateale

1

L'UFC versa ratealmente il contributo concesso in funzione dell'avanzamento del progetto promosso.

2

Il 10 per cento del contributo assegnato o 50 000 franchi al massimo sono trattenuti a garanzia della presentazione del rendiconto. Il versamento di questo importo avviene al più tardi 30 giorni dopo la presentazione del rendiconto completo e dell'approvazione da parte dell'UFC. Il rendiconto è approvato se l'UFC, entro questo termine, non richiede né integrazioni né altri provvedimenti d'inchiesta. 3 La decisione deve fissare le rate e le condizioni del loro versamento.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2643).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 , in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2643).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Cinematografia

14

443.113


Art. 32

Prestito Se l'aiuto finanziario è concesso sotto forma di prestito, le condizioni di quest'ultimo, in particolare le disposizioni sul rimborso, sono specificate nella decisione.

Sezione 2: Obblighi e controllo

Art. 33

Obbligo di resoconto

1

Il beneficiario dell'aiuto finanziario è tenuto a segnalare immediatamente all'UFC qualsiasi cambiamento rilevante dei fatti su cui poggia la richiesta o la decisione.

2

La decisione stabilisce che tipo di resoconto debba fornire il beneficiario dell'aiuto finanziario al termine del progetto, della manifestazione o dell'anno d'esercizio.

3

In caso di inottemperanza all'obbligo di resoconto, malgrado sollecito scritto, è possibile annullare la decisione ed esigere il rimborso integrale o parziale dell'aiuto finanziario.


Art. 34

Citazione della promozione e copia d'obbligo46 1

Il beneficiario è tenuto a citare in modo ben visibile l'aiuto finanziario dell'UFC.

L'UFC regola le modalità.

2

Il beneficiario è tenuto a consegnare all'UFC una copia d'obbligo del film promosso su un comune supporto digitale insieme al rendiconto di cui all'articolo 35.47


Art. 35

Obbligo di rendiconto 1

Tre mesi dopo la fine del progetto, della manifestazione o dell'anno d'esercizio occorre presentare all'UFC un rendiconto completo.

1bis

Un rendiconto completo comprende una panoramica delle entrate e delle uscite effettive riferite al progetto nel confronto con la documentazione inoltrata ai fini del versamento, segnatamente il piano finanziario e il preventivo. I datori di lavoro sono tenuti ad allegare al rendiconto la prova del fatto che i contributi delle assicurazioni sociali dei lavoratori partecipanti al progetto sono stati dichiarati.48 2 L'UFC verifica i consuntivi procedendo per campionature. Se riscontra delle inesattezze, può fare effettuare la revisione totale del consuntivo. Se il consuntivo risulta errato, il beneficiario dell'aiuto finanziario deve assumersi i costi della revisione.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2643).

47 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

48 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Promozione cinematografica. O del DFI 15

443.113

2bis

Se l'aiuto finanziario supera 100 000 franchi è necessario inoltrare un rendiconto esaminato da una società fiduciaria indipendente.49 3 Se il rendiconto non viene consegnato, o soltanto in maniera incompleta, è possibile revocare la decisione ed esigere il rimborso integrale o parziale dell'aiuto finanziario.

4

L'obbligo di rendiconto non sussiste per premi e altri riconoscimenti.

Sezione 3:50 Procedura di conciliazione
a 1 In caso di controversie con richiedenti in merito al versamento di un aiuto finanziario prospettato, all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33-35, alla restituzione totale o parziale di un aiuto finanziario o all'emissione di un certificato di origine, l'UFC invita il richiedente a una seduta di conciliazione prima di emanare la decisione.

2

L'UFC chiede il consenso del richiedente prima di inviare gli atti ai membri del comitato «tecnica». Senza il consenso del richiedente la procedura di conciliazione non ha luogo. 3 Il comitato può sottoporre una proposta di conciliazione. Se la conciliazione non giunge a buon fine o se il richiedente non partecipa alla seduta di conciliazione nonostante sia stato invitato, la commissione può formulare una raccomandazione all'attenzione dell'UFC. Gli articoli 24 e 25 si applicano per analogia.

Capitolo 5: Promozione cinematografica legata al successo Sezione 1:51 Calcolo degli accrediti risultanti dalla commercializzazione in sala

Art. 36

Film ammessi

1

Sono ammessi a beneficiare della promozione cinematografica legata al successo in ragione della commercializzazione in sala i film di almeno 60 minuti realizzati come film svizzeri o riconosciuti come coproduzioni.

2

Non sono ammessi i film cofinanziati riconosciuti come coproduzioni ma i cui contributi artistici o tecnici svizzeri non corrispondono all'apporto finanziario della società di produzione svizzera.

49 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2643).

50 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Cinematografia

16

443.113


Art. 37

Entrate di

riferimento

1

Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo sono calcolati in base a tutte le entrate incassate dalle società di proiezione per un determinato film. 2 Sono considerate entrate di riferimento le entrate settimanali lorde per schermo conteggiate dalle società di proiezione nei confronti della distribuzione. Se l'importo medio per ciascuna entrata conteggiata è inferiore a dieci franchi, il numero di entrate di riferimento si ottiene dividendo per dieci l'ammontare dei ricavi delle entrate. 3 Le entrate realizzate in occasione di festival non sono computabili.

4

Le entrate conteggiate da società di proiezione dei poteri pubblici (art. 41 cpv. 2) nei confronti della distribuzione sono computabili.


Art. 38

Durata della commercializzazione 1

Per il calcolo delle entrate di riferimento sono prese in considerazione soltanto le entrate realizzate in un periodo di due anni dopo il lancio nei cinema.

2

Le entrate di riferimento di un anno civile non annunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sono più considerate.


Art. 39

Ponderazione delle entrate di riferimento per regione linguistica 1

Le entrate nelle regioni cinematografiche di lingua francese e italiana contano doppio.

2

Per ciascuna regione linguistica sono computate al massimo 100 000 entrate.


Art. 40

Numero minimo di entrate di riferimento 1

Per generare accrediti della promozione cinematografica legata al successo, un film deve realizzare almeno il numero seguente di entrate di riferimento: a. 10 000, se si tratta di un film di fiction; b. 5000, se si tratta di un documentario.

2

La soglia minima di cui al capoverso 1 deve essere raggiunta: a. tramite il numero di entrate di riferimento non ponderate in tutta la Svizzera; oppure

b. tramite il numero di entrate ponderate nella regione linguistica in cui il film ha realizzato il maggior numero di entrate ponderate.

3

Per raggiungere la soglia minima di cui al capoverso 1 i punti di partecipazione a festival (art. 43a) sono sommati alle entrate di riferimento a condizione che il film sia stato proiettato pubblicamente in Svizzera 14 volte per almeno una settimana in due regioni cinematografiche.

4

Affinché un film possa essere qualificato come documentario o film di fiction nel quadro della promozione cinematografica legata al successo, sono determinanti le seguenti indicazioni:

Promozione cinematografica. O del DFI 17

443.113

a. per i progetti cinematografici che sono stati promossi con un contributo alla realizzazione selettivo o legato al successo: i dati forniti dalla società di produzione nella richiesta di contributi alla realizzazione; b. per i film che sono stati presentati a festival importanti prima del lancio nei cinema: la qualifica del festival e la denominazione del genere scelta per la proiezione al festival; c. i dati forniti dalla società di produzione nell'iscrizione del film al momento del lancio nei cinema (art. 44 cpv. 1 e 2).


Art. 41

Aventi diritto

1

Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata al successo sono accreditati alle persone partecipanti al film che rientrano nelle seguenti categorie: a. sceneggiatura: l'autore della sceneggiatura o della scaletta; b. regia: il

regista;

c. produzione: la società di produzione; d. distribuzione: la società di distribuzione registrata; e. proiezione: la società di proiezione registrata.

2

Non sono accreditati aiuti finanziari né alle società di proiezione gestite da enti di diritto pubblico o loro appartenenti né a festival e cinema all'aperto.

3

Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata al successo sono accreditati e versati soltanto alle persone di cittadinanza svizzera o con domicilio o sede in Svizzera. Le persone fisiche di cittadinanza svizzera senza domicilio in Svizzera devono indicare un recapito in Svizzera.


Art. 42

Disposizioni speciali per singole categorie di aventi diritto 1

Se la soglia minima di cui all'articolo 40 è raggiunta, per la sceneggiatura, la regia e la produzione i punti di partecipazione a festival e le entrate di riferimento realizzati sono raddoppiati come segue: a. per i film di fiction, i primi 30 000 punti di partecipazione a festival ed entrate di riferimento; b. per i documentari, i primi 5000 punti di partecipazione a festival ed entrate di riferimento.

2

Per la distribuzione si applica quanto segue: a. la ponderazione delle entrate di riferimento per regione linguistica secondo l'articolo 39 viene a cadere se un film ha raggiunto la soglia minima di cui all'articolo 40; b. se è raggiunta la soglia minima, le entrate di riferimento ponderate per un documentario sono moltiplicate per 1,5. A partire da 15 000 entrate tale ponderazione viene a cadere.

3

Per la proiezione si applica quanto segue:

Cinematografia

18

443.113

a. sono considerate soltanto le entrate di riferimento realizzate secondo gli articoli 36-38, senza ponderazione per regione linguistica;

b. le entrate di riferimento dei documentari sono moltiplicate per 1,5. Questa ponderazione viene a cadere a partire da 15 000 entrate per regione linguistica; c. il raggiungimento di una soglia minima (art. 40 cpv. 1-3) non costituisce un requisito.

Sezione 2:52 Calcolo degli accrediti per partecipazioni a festival e premi

Art. 43

Film ammessi

1

Sono ammessi alla promozione cinematografica legata al successo in ragione della partecipazione a festival e dell'ottenimento di premi i seguenti film, indipendentemente dalla loro lunghezza: a. i film svizzeri; b. le coproduzioni con regia svizzera e produzione responsabile svizzera.

2

Non sono ammessi i film cofinanziati riconosciuti come coproduzioni ma i cui contributi artistici o tecnici svizzeri non corrispondono all'apporto finanziario della società di produzione svizzera.

a Punti di partecipazione a festival 1

Il successo artistico di un film legato alla partecipazione a un festival internazionale o a una competizione internazionale dotata di un premio dà diritto all'accredito di punti di partecipazione a festival a favore di sceneggiatura, regia e produzione.

2

L'UFC suddivide i festival e le competizioni in categorie che tengono conto dell'importanza internazionale dell'evento e dell'effetto pubblicitario legato alla partecipazione. La lista è adeguata periodicamente e pubblicata conformemente all'articolo 7 capoverso 2. 3 L'attribuzione di un premio dà diritto al raddoppio del punteggio previsto per la partecipazione. 4

I punti di partecipazione a festival sono graduati nel modo seguente: a. 20 000 punti per la partecipazione nelle principali sezioni di festival internazionali di prim'ordine o per la partecipazione a competizioni analoghe dotate di premi internazionali prestigiosi;

b. 10 000 punti per la partecipazione nelle sezioni secondarie di festival internazionali di prim'ordine o per la partecipazione nelle sezioni principali di festival internazionali di spicco;

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Promozione cinematografica. O del DFI 19

443.113

c. 5000 punti per la partecipazione nelle sezioni secondarie di festival internazionali di spicco o per la partecipazione nelle sezioni principali di festival internazionali importanti;

d. 2500 punti per la partecipazione nelle sezioni secondarie di festival internazionali importanti o per la partecipazione ad altri festival significativi.

b Aventi diritto

1

Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata al successo sono accreditati alle persone di cui all'articolo 41 capoverso 1 lettere a-c e capoverso 3.

2

Per la distribuzione sono computati i punti di partecipazione a festival ottenuti prima del lancio nei cinema fino al raggiungimento della soglia minima.

Sezione 3:53 Iscrizione, calcolo e comunicazione dell'ammontare degli accrediti

Art. 44

Iscrizione dei film e degli aventi diritto 1

Per generare accrediti, le società di produzione devono iscrivere i film presso l'UFC al momento del lancio nei cinema.

2

L'UFC conferma l'avvenuta iscrizione. L'iscrizione deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. titolo del film, genere e durata di proiezione; b. i dati necessari per la qualifica di film svizzero o di coproduzione, in particolare i dati relativi alle spese di realizzazione, al finanziamento e alla partecipazione svizzera;

c. i dati degli aventi diritto nelle categorie sceneggiatura, regia e produzione, la loro cittadinanza e il loro domicilio; se si tratta di più persone per categoria, anche la ripartizione dei diritti concordata (art. 44c cpv. 2); d. i dati relativi alla distribuzione e a un'eventuale partecipazione a festival.

3

Un film promosso dall'UFC con un contributo alla realizzazione conformemente all'articolo 14 o 15a è considerato iscritto alla promozione cinematografica legata al successo. Se determinati dati di cui al capoverso 2 mancano, l'UFC invita la società di produzione a presentarli. Se i complementi non sono consegnati all'UFC nonostante diffida, la produzione è esclusa dalla promozione cinematografica legata al successo per detto film. 4 La partecipazione a festival e l'ottenimento di premi devono essere notificati all'UFC anche nei casi di cui al capoverso 3 entro la fine del corrispondente anno civile. Le iscrizioni avvenute dopo questa scadenza non sono prese in considerazione.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Cinematografia

20

443.113

5

Se un film è iscritto da un avente diritto diverso dalla società di produzione, l'iscrizione vale soltanto per gli accrediti della persona che effettua l'iscrizione. 6 Se l'iscrizione è inoltrata dopo il lancio nei cinema, le entrate nei cinema realizzate prima dell'iscrizione non sono computate.

a Iscrizione da parte delle società di distribuzione e di proiezione 1

Se un film è stato iscritto presso l'UFC per la promozione cinematografica legata al successo conformemente all'articolo 44, le proiezioni e le entrate annunciate nel quadro dell'obbligo legale di notifica delle società di distribuzione e proiezione valgono come iscrizione.

b Calcolo degli accrediti e importi massimi 1

Se la soglia minima di cui all'articolo 40 è raggiunta, agli aventi diritto sono accreditati i seguenti contributi per ogni entrata di riferimento e per ogni punto di partecipazione:

a. 70 centesimi per la sceneggiatura, al massimo 100 000 franchi per film; b. 70 centesimi per la regia, al massimo 100 000 franchi per film; c. 4.40 franchi per la produzione, al massimo 800 000 franchi per film; d. 2.00 franchi per la distribuzione, al massimo 200 000 franchi per anno civile;

e. 3.50 franchi per la proiezione, al massimo 7500 franchi per società di proiezione, film e regione cinematografica, in totale al massimo 150 000 franchi all'anno e per società di proiezione.

2

Gli accrediti di cui al capoverso 1 lettere c-e sono decurtati del 50 per cento se il film non ha regia svizzera o non ha una produzione responsabile svizzera. 3 Per i cortometraggi agli aventi diritto è accreditato, per ogni punto di partecipazione a festival, il 10 per cento degli importi di cui al capoverso 1. Il capoverso 2 è applicabile per analogia.

4

Per il calcolo degli accrediti, per ogni film sono computati al massimo: a. per i film di fiction: 150 000 entrate di riferimento e punti di partecipazione a festival;

b. per i documentari: 55 000 entrate di riferimento e punti di partecipazione a festival.

5

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 l'importo dell'entrata di riferimento e del punto di partecipazione a festival è ridotto come segue per la distribuzione e le società di proiezione: a. 1.70 franchi per la distribuzione, al massimo 200 000 franchi per anno civile;

Promozione cinematografica. O del DFI 21

443.113

b. 2.80 franchi per la proiezione, al massimo 7500 franchi per società di proiezione, film e regione cinematografica, complessivamente al massimo 150 000 franchi per anno e società di proiezione.

c Riduzione e ripartizione degli accrediti 1

Se l'avente diritto di cui all'articolo 44b capoverso 1 lettere a e b è la stessa persona, l'importo accreditato massimo per film ammonta a 150 000 franchi.

2

Se in una determinata categoria vi sono più aventi diritto, l'accredito è calcolato in base alla chiave di ripartizione pattuita tra di loro. Le società di proiezione economicamente legate tra loro sono considerate un'unica società per quanto riguarda gli importi massimi di cui all'articolo 44b. 3 Se le entrate di riferimento per un film superano le soglie massime di cui all'articolo 39 o all'articolo 44b capoverso 4, gli accrediti per la proiezione sono ripartiti proporzionalmente tra tutte le società di proiezione che hanno presentato il film. 4 Se l'importo degli accrediti supera complessivamente i crediti a disposizione, gli accrediti per la sceneggiatura, la regia e la produzione sono ridotti prima degli accrediti per la distribuzione e la proiezione.

d Conto di accredito e comunicazione della situazione del conto 1

L'UFC apre un conto di accredito individuale per ogni avente diritto iscritto e vi bonifica gli accrediti dei film ammessi alla commercializzazione in sala e ai festival cui l'avente diritto ha partecipato. Il calcolo avviene di norma per anno civile. 2 L'UFC comunica agli aventi diritto la situazione e le variazioni del conto di accredito nonché la scadenza degli accrediti. Se non è d'accordo con il calcolo, l'avente diritto può richiedere entro 30 giorni l'emanazione di una decisione motivata impugnabile. 3

Gli accrediti inferiori a 500 franchi per film e avente diritto non sono registrati.

4

Gli accrediti delle società di proiezione sono versati direttamente; il capoverso 3 non è applicabile.

Sezione 4:54 Utilizzazione degli accrediti

Art. 45

Disposizioni generali 1

Gli aventi diritto sono tenuti a investire gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo nella preparazione o nella realizzazione nonché nella distribuzione o nelle attività promozionali a favore di un nuovo film svizzero o di una nuova coproduzione con regia svizzera o con produzione responsabile svizzera.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Cinematografia

22

443.113

2

Gli aventi diritto delle categorie sceneggiatura e regia possono, in linea di principio, reinvestire liberamente gli accrediti inferiori a 50 000 franchi in nuovi progetti cinematografici.

3

Gli accrediti a partire da 50 000 franchi per persona possono essere versati unicamente a una società di produzione. L'avente diritto deve approvare il versamento e la società di produzione deve garantire che l'importo sarà destinato allo scopo prefissato. I contratti devono essere allegati alla richiesta. Gli accrediti per regia e sceneggiatura devono essere impiegati per remunerare l'attività corrispondente.

L'importo che eccede il compenso può essere reinvestito sotto forma di partecipazioni. 4 L'UFC può fissare un limite massimo per singole rubriche del budget, in particolare cessione di diritti, compensi per sceneggiatura, regia e produzione nonché spese amministrative della produzione, oppure limitare tali spese in percentuale. I limiti devono essere pubblicati.

a Stesura di trattamenti, scalette e sceneggiature Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la stesura di un nuovo trattamento, per ricerche o per la stesura di una scaletta per un nuovo progetto di documentario nonché per la stesura di una nuova sceneggiatura. Se la richiesta è presentata da una società di produzione, nei contratti deve figurare la quota degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo sul compenso dell'avente diritto.

b Regia

Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la regia di un progetto successivo. Nei contratti deve figurare distintamente la quota di accrediti della promozione cinematografica legata al successo sul totale del compenso della regia.

c Sviluppo di progetti, realizzazione e postproduzione 1

Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per lo sviluppo di progetti, la realizzazione e la postproduzione di film svizzeri e di coproduzioni con produzione responsabile svizzera. 2 Gli accrediti provenienti da coproduzioni senza regia svizzera possono essere reinvestiti soltanto in film svizzeri e in coproduzioni con regia svizzera e con produzione responsabile svizzera.

2bis

Gli accrediti provenienti da film svizzeri o coproduzioni con regia svizzera possono essere reinvestiti anche nella realizzazione di coproduzioni senza regia svizzera e senza produzione responsabile svizzera.55 55 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 12 ago. 2013, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 3543).

Promozione cinematografica. O del DFI 23

443.113

3

Per garantire la disponibilità di sufficienti mezzi per la realizzazione, l'UFC può fissare un limite massimo per l'utilizzazione di accrediti per lo sviluppo di progetti.

Tale limite deve essere pubblicato.

d Distribuzione e promozione 1

Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la distribuzione e le attività promozionali a favore di film svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera. Sono computabili le spese per pubblicità, marketing e copie di film. Gli accrediti possono essere utilizzati per garanzie minime fino al 75 per cento della somma di garanzia pagata.

2

In casi giustificati gli accrediti possono essere utilizzati per la distribuzione di film provenienti da Stati membri del Consiglio d'Europa il cui budget di realizzazione non supera i 10 milioni di franchi, a condizione che non sia possibile richiedere alcun'altra promozione. Una società di distribuzione può utilizzare al massimo il 25 per cento dell'accredito annuo per la distribuzione di tali film.


Art. 46

Cessione Gli aventi diritto possono cedere a un'altra persona della stessa categoria (art. 41 cpv. 1) gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo per l'utilizzazione in conformità alla presente sezione. Il contratto di cessione deve essere presentato all'UFC.

Sezione 5:56 Erogazione e scadenza degli accrediti

Art. 47

Richiesta di erogazione 1

Chi intende utilizzare un accredito della promozione cinematografica legata al successo per un nuovo progetto deve presentare una richiesta all'UFC. Le disposizioni dei capitoli 3 e 4 si applicano per analogia. 2 Nella richiesta di erogazione devono essere precisati la destinazione d'uso, l'oggetto del reinvestimento e il finanziamento del progetto. Oltre al budget e al piano finanziario devono essere allegati alla richiesta i contratti determinanti.

3

Se in procedure precedenti il richiedente non ha adempiuto gli obblighi d'informazione o di resoconto di cui agli articoli 33-35, gli accrediti possono essere trattenuti fino all'adempimento di questi obblighi o fino alla presentazione del resoconto definitivo del nuovo progetto. Per garantire il rispetto degli obblighi concernenti la loro utilizzazione, gli accrediti possono essere versati a rate. 4 La cessione di accrediti (art. 46) o la loro costituzione in pegno è effettiva nei confronti dell'UFC soltanto dal momento in cui esso ha autorizzato l'erogazione 56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Cinematografia

24

443.113

degli accrediti dopo essere stato informato della cessione o della costituzione in pegno.

a Anticipi di accrediti 1

Ancor prima della comunicazione di cui all'articolo 44d un avente diritto può chiedere un anticipo del 50 per cento al massimo dei previsti accrediti per entrate nei cinema non ponderate e già conteggiate o per una commercializzazione a festival già avvenuta, se: a. comprova il raggiungimento della soglia minima di cui all'articolo 40; b. il film è stato iscritto conformemente all'articolo 44; e c. non è messo in dubbio il diritto del richiedente.

b Scadenze

1

Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo scadono se non sono utilizzati per un nuovo progetto cinematografico ai sensi delle disposizioni della sezione 4 entro due anni dalla loro comunicazione.57 2 La scadenza di cui al capoverso 1 è considerata rispettata se la richiesta di erogazione è presentata all'UFC prima della scadenza dei due anni (art. 19 cpv. 3) e i rimanenti requisiti di riscossione sono adempiuti.

Capitolo 6:58 Promozione della pluralità dell'offerta nella distribuzione e nei cinema

Art. 48

Promozione della distribuzione 1

A titolo di promozione della pluralità dell'offerta può essere versato un contributo alle spese delle attività promozionali e di commercializzazione di film d'art et d'essai esteri. Possono essere promosse le società di distribuzione registrate: a. che noleggiano in via continuativa film d'art et d'essai con strategie di commercializzazione di alto livello professionale riconosciute; e b. il cui programma di distribuzione dei film in prima visione comprende prevalentemente film di questo tipo.

2

Possono essere promossi i film di fiction e i documentari esteri: a. che contribuiscono a un'offerta cinematografica di qualità; b. per la cui prima commercializzazione in Svizzera è presentata una strategia di commercializzazione di qualità; 57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 ago. 2013, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 3543).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Promozione cinematografica. O del DFI 25

443.113

c. i cui costi di realizzazione sono inferiori a 10 milioni di franchi; e d. la cui distribuzione non è già stata promossa dal Programma MEDIA (promozione selettiva o automatica).

3

Le richieste devono essere presentate all'UFC al più tardi il giorno del lancio nei cinema. Gli aiuti finanziari sono versati sulla base del conteggio dei costi effettivi e dei proventi delle entrate nei cinema. Le disposizioni del capitolo 3 si applicano per analogia.


Art. 49

Promozione della proiezione 1

A titolo di promozione della pluralità dell'offerta può essere versato un contributo annuo alle spese di programmazione e di proiezione. Possono essere promosse le società di proiezione registrate che programmano un'offerta cinematografica variata e regolarmente aggiornata. 2 L'aiuto finanziario è calcolato proporzionalmente al contributo alla pluralità dell'offerta. Devono essere considerati l'estensione della regione cinematografica e un eventuale accesso ai Programmi MEDIA. 3 L'UFC fissa ogni anno gli importi massimi nonché le regioni, le quote e i Paesi d'origine determinanti per il calcolo della pluralità dell'offerta. 4 Le società di proiezione che chiedono un aiuto finanziario devono iscrivere le loro sale cinematografiche presso l'UFC all'inizio di ogni anno civile.


Art. 50

e 51 Abrogati Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 52

Autorità esecutiva

L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'UFC.


Art. 53

Diritto previgente:

abrogazione

1

Il Regolamento del DFI del 13 dicembre 199659 relativo alla produzione cinematografica selettiva è abrogato.

2

Il Regolamento del DFI del 13 dicembre 199660 relativo all'esecuzione della promozione cinematografica legata al successo è abrogato, con riserva dell'articolo 54 della presente ordinanza.

59 [RU

1997 1598]

60 [RU

1997 1598, 1628, 2002 2766]

Cinematografia

26

443.113


Art. 54


61

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 12 dicembre 2011 1

Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo per le entrate di riferimento tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 (settimane 1-52 dell'anno cinematografico) sono calcolati sulla base del diritto vigente fino al 31 dicembre 2011. Per le società di distribuzione e di proiezione si applicano i contributi di cui all'articolo 44b capoverso 5 (nella versione dal 1° gennaio 2012). 2 Le disposizioni sull'iscrizione automatica alla promozione cinematografica legata al successo di cui all'articolo 44 capoverso 3 di film promossi con un contributo della Confederazione alla realizzazione si applicano retroattivamente per i film il cui lancio nei cinema è avvenuto negli anni civili 2007-2011. Il calcolo degli accrediti è retto dal capoverso 1.

3

Fino al 31 dicembre 2012 per le richieste concernenti i film televisivi si applica il diritto anteriore (art. 1362 e n. 2.4.2. b dell'all.63 nella versione in vigore fino al 31 dic. 2011).


Art. 55

Entrata in

vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

2

L'allegato ha effetto fino al 31 dicembre 2015.64 3

...65

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

62 RU

2003 305, 2009 4719 63 RU

2006 2643

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

65 Introdotto dal n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2005 (RU 2005 5725). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Promozione cinematografica. O del DFI 27

443.113

Allegato66

(art. 2)

Regimi di promozione cinematografica per gli anni 2012-2015 I. In

generale

I regimi di promozione cinematografica per gli anni 2012-2015 riflettono gli obiettivi e le priorità della politica di promozione cinematografica della Confederazione e sono armonizzati con il limite di spesa 2012-2015. I regimi di promozione cinematografica descrivono gli strumenti e i criteri con cui promuovere la pluralità e la qualità dell'offerta e rafforzare la creazione cinematografica indipendente e la cultura cinematografica. I regimi di promozione cinematografica coprono solo gli ambiti non promossi da altre misure di promozione a livello europeo come MEDIA o Eurimages. I regimi di promozione cinematografica traducono la politica di promozione della Confederazione in modo trasparente permettendo una migliore comprensione sia per i richiedenti sia per gli altri erogatori di sussidi o investitori nell'ambito del cinema svizzero.

II.

Ambiti di promozione e panoramica degli strumenti di

promozione

1. Ambito creazione cinematografica svizzera La Confederazione promuove la creazione cinematografica svizzera nell'ambito della promozione selettiva e legata al successo mediante aiuti finanziari allo sviluppo di progetti cinematografici nonché alla realizzazione e alla commercializzazione di film. Questo ambito comprende in particolare i seguenti strumenti di promozione: a. promozione della stesura di trattamenti e sceneggiature; b. promozione dello sviluppo di progetti e preparazione delle riprese; c. promozione della realizzazione; d. promozione della postproduzione; e. promozione del lancio di film; f.

promozione della partecipazione a festival; g. promozione

dell'esportazione.

2. Ambito

pluralità

dell'offerta

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6431).

Cinematografia

28

443.113

La Confederazione promuove la pluralità dell'offerta nei cinema svizzeri mediante aiuti finanziari alle società di proiezione e distribuzione cinematografica che contribuiscono in maniera importante a una programmazione cinematografica variata. Questo ambito comprende in particolare i seguenti strumenti di promozione selettiva: a. promozione di cinema d'art et d'essai; b. promozione della digitalizzazione; c. promozione della distribuzione di film d'art et d'essai.

3. Ambito cultura cinematografica La Confederazione promuove la cultura cinematografica svizzera mediante aiuti finanziari selettivi a festival, riviste cinematografiche e altre organizzazioni di cultura cinematografica nonché a progetti unici o particolarmente innovativi di cultura cinematografica. Questo ambito comprende in particolare i seguenti strumenti di promozione: a. promozione di organizzazioni che contribuiscono all'informazione sulla produzione cinematografica svizzera e alla sua promozione in Svizzera e all'estero; b. promozione della Cineteca svizzera; c. promozione di festival; d. promozione di riviste cinematografiche; e. promozione di sforzi volti alla sensibilizzazione di bambini e giovani al medium film;

f.

promozione di singoli progetti; g. Premio del cinema svizzero.

4. Ambito

perfezionamento

professionale

La Confederazione promuove il perfezionamento professionale del settore cinematografico svizzero mediante aiuti finanziari selettivi a organizzazioni attive in questo ambito nonché per le spese del perfezionamento professionale dei cineasti svizzeri. Questo ambito comprende in particolare i seguenti strumenti di promozione: a. promozione della Fondazione di formazione continua FOCAL; b. contributi alle spese di perfezionamento professionale europeo.

III.

Obiettivi della promozione cinematografica e indicatori di

valutazione

A. Valutazione
L'UFC informa periodicamente sull'attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi elencati qui di seguito nei differenti ambiti di promozione. La valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.

Promozione cinematografica. O del DFI 29

443.113

B. Obiettivi nell'ambito della creazione cinematografica svizzera per la fase di realizzazione 1. La promozione della creazione cinematografica svizzera durante la fase di preparazione (promozione della stesura di trattamenti e di sceneggiature e dello sviluppo di progetti) persegue i seguenti obiettivi: 1.1 Permettere ai cineasti svizzeri, in particolare alle nuove leve, di sviluppare soggetti cinematografici in modo autonomo o in collaborazione con produttori esperti.

1.2 Agevolare la stesura in condizioni favorevoli di un numero sufficientemente grande di sceneggiature svizzere per permettere alle migliori di essere filmate in Svizzera o all'estero.

1.3 Ottimizzare lo sviluppo di progetti cinematografici in tutte le fasi e rendere possibili ricerche fondate per i documentari.

1.4 Migliorare le reti sociali e le cognizioni tecniche dei cineasti svizzeri grazie a collaborazioni nel quadro di progetti multimediali.

1.5 Ampliare le possibilità di finanziamento e di commercializzazione del medium film nel quadro di progetti multimediali.

2. Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1 sono i seguenti: 2.1 numero di sceneggiature di autori delle nuove leve; 2.2 aumento del numero di sceneggiature scritte; 2.3 pluralità e scelta delle sceneggiature (generi, formati); 2.4 numero di progetti terminati e commercializzati con successo; 2.5 numero di progetti multimediali con la partecipazione di cineasti svizzeri;

2.6 utilizzo e interesse crescente del pubblico al di fuori delle tradizionali piattaforme di commercializzazione.

3. La promozione della creazione cinematografica svizzera durante la fase di realizzazione (promozione della realizzazione) persegue i seguenti obiettivi: 3.1 Rendere accessibili al pubblico svizzero film svizzeri e coproduzioni contribuendo essenzialmente alla qualità e alla pluralità dell'offerta cinematografica svizzera.

3.2 Agevolare la commercializzazione di film svizzeri e di coproduzioni in importanti festival nazionali e internazionali contribuendo all'affermazione dell'immagine positiva del cinema svizzero.

3.3 Fare aumentare il numero di film realizzati in coproduzione. 3.4 Permettere ai cineasti svizzeri di costituire reti sociali e di scambiarsi esperienze e di consolidare la competitività della Svizzera come sede della produzione cinematografica durante la realizzazione di film svizzeri e di coproduzioni.

Cinematografia

30

443.113

3.5 Permettere agli studenti delle scuole di cinema svizzere o estere di realizzare i loro film di master in collaborazione con società di produzione indipendenti per agevolare loro l'accesso alla produzione cinematografica.

4. Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 3 sono i seguenti: 4.1 numero di biglietti venduti e proiezioni di film svizzeri e di coproduzioni nelle differenti regioni linguistiche della Svizzera;

4.2 presenza e premi di film svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera a festival importanti;

4.3. aumento del numero di coproduzioni con regia svizzera promosse; 4.4. numero di coproduzioni con la Svizzera; 4.5. quantità, qualità e soprattutto successo a festival dei cortometraggi e dei film di master realizzati nelle scuole di cinema promossi; 4.6. quota di partecipazione di collaboratori svizzeri in funzioni artistiche e tecniche a film svizzeri e coproduzioni; 4.7 numero di film terminati o postprodotti in Svizzera.

5. La promozione della postproduzione persegue l'obiettivo di commercializzare in sala i lungometraggi svizzeri promettenti realizzati senza aiuti finanziari determinanti della Confederazione.

6. Gli indicatori per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 5 sono i seguenti: 6.1 numero di lungometraggi promossi durante la postproduzione che conseguono più di 10 000 (film di fiction) o 5000 (documentario) entrate nei cinema o che partecipano a importanti festival internazionali svizzeri ed esteri;

6.2 numero di film promossi durante la postproduzione commercializzati in più di una regione linguistica.

7. La promozione cinematografica legata al successo persegue inoltre i seguenti obiettivi: 7.1 Autori e registi devono poter scrivere in modo autonomo sceneggiature che vengono filmate.

7.2 I produttori devono poter sviluppare e realizzare in modo indipendente progetti fino alla fase della realizzazione.

7.3 I cineasti svizzeri devono lavorare in modo responsabile e contribuire alla pluralità e alla qualità dell'offerta cinematografica svizzera.

7.4 La produzione cinematografica svizzera deve essere potenziata.

8. Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 7 sono i seguenti: 8.1 numero di sceneggiature e scalette filmate realizzate grazie a mezzi della promozione cinematografica legata al successo;

Promozione cinematografica. O del DFI 31

443.113

8.2 numero di progetti cinematografici che sono stati sviluppati e filmati grazie ai mezzi della promozione cinematografica legata al successo; 8.3 numero di entrate nei cinema, partecipazioni a festival e premi di festival per film e sceneggiature che sono stati sviluppati o realizzati grazie ai mezzi della promozione cinematografica legata al successo;

8.4 quota di mezzi di promozione legata al successo e selettiva della Confederazione al finanziamento di film che sono stati sfruttati positivamente al cinema oppure sono stati premiati a festival importanti.

C. Obiettivi nell'ambito della creazione cinematografica svizzera per la fase di commercializzazione 1. La

promozione del lancio di film persegue l'obiettivo di commercializzare i film possibilmente in più di una regione linguistica.

2. Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1 sono i seguenti: 2.1 numero di cortometraggi e lungometraggi commercializzati in più regioni linguistiche; 2.2. numero di entrate nei cinema per proiezione; 2.3. numero di luoghi di commercializzazione per regione linguistica.

3. La

promozione della partecipazione di cineasti svizzeri a festival e competi- zioni persegue l'obiettivo di aumentare le opportunità di commercializzazione dei film svizzeri e la reputazione della produzione cinematografica svizzera all'estero.

4. Gli indicatori per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 3 sono i seguenti: 4.1 premi assegnati a film svizzeri; 4.2 vendita di diritti in seguito alla partecipazione a festival.

5. La

promozione dell'esportazione persegue i seguenti obiettivi: 5.1 aumentare il numero di film svizzeri distribuiti nei Paesi europei; 5.2 potenziare il successo cinematografico dei film svizzeri nei Paesi europei.

6. Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 5 sono i seguenti: 6.1 numero di società di distribuzione estere che distribuiscono film svizzeri;

6.2 numero di entrate a film svizzeri all'estero.

7. La

promozione cinematografica legata al successo intende inoltre fare in modo che le società svizzere di distribuzione lancino i film svizzeri nei cinema di tutte le regioni linguistiche.

8. Indicatore per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 7 è il numero di entrate nei cinema per film in cui le società di distribuzione hanno investito i mezzi della promozione cinematografica legata al successo e la ripartizione delle entrate sulle regioni linguistiche.

Cinematografia

32

443.113

D.

Obiettivi nell'ambito della pluralità dell'offerta 1. La

promozione della pluralità dell'offerta per i cinema e le società di distribuzione di film d'art et d'essai si prefigge di contribuire a realizzare un programma variato e di alta qualità in Svizzera.

2. Gli indicatori per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 1 sono i seguenti: 2.1 numero di film commercializzati al cinema; 2.2 numero corrispondente di entrate nei cinema e di luoghi di commercializzazione;

2.3 origine e budget di realizzazione dei film presentati; 2.4 lingua di commercializzazione; 2.5 premi assegnati ai film commercializzati.

3. La

promozione della digitalizzazione si prefigge di consentire la conversione digitale delle tecniche di proiezione entro la fine del 2013 alle sale cinematografiche che contribuiscono sostanzialmente alla pluralità dell'offerta a favore del pubblico svizzero.

4. Indicatore per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 3 è il numero di cinema promossi che hanno realizzato la conversione.

E. Obiettivi nell'ambito della cultura cinematografica 1. La

promozione della cultura cinematografica persegue i seguenti obiettivi: 1.1 Rendere facilmente accessibili in forma coordinata le informazioni sulla produzione cinematografica svizzera e sulle attività di cultura cinematografica.

Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono i seguenti:numero di pubblicazioni;

- tiratura

o

utilizzo;

numero di canali mediatici;

numero di fonti d'informazione;

grado di collegamento.

1.2 Archiviare, inventariare e conservare in buone condizioni secondo lo stato della tecnica le copie di film svizzeri e di coproduzioni riconosciute depositate presso la Cineteca svizzera (art. 6) e renderle accessibili al pubblico.

Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono i seguenti:grado di inventariazione dei fondi;

condizioni del fondo globale;

grado di restauro dei fondi;

parte di fondi accessibili al pubblico e alla ricerca;

diffusione delle misure di mediazione.

1.3 Consentire alla popolazione di accedere a un'offerta cinematografica variata e di alta qualità nell'ambito di festival.

Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono i seguenti:

Promozione cinematografica. O del DFI 33

443.113

origine dei film presentati;

criteri di selezione della programmazione;

complementarietà dei programmi di festival;

numero di spettatori in totale e per film o proiezione.

1.4 Permettere alla creazione cinematografica svizzera di accedere al mercato nazionale e internazionale e migliorare e consolidare la collaborazione tra i differenti ambiti del settore cinematografico e la collaborazione internazionale.

Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono i seguenti:partecipazioni e premi a importanti competizioni di festival;

numero di diritti cinematografici venduti all'estero;

numero e qualità degli incontri di coproduzione;

numero di diritti cinematografici di riedizioni venduti all'estero;

numero di film svizzeri lanciati a livello internazionale in formato Blue Ray/DVD/VOD;

numero di coproduzioni realizzate.

1.5 Permettere alle organizzazioni sostenute di consolidarsi soprattutto in termini professionali e finanziari.

Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono i seguenti:qualifiche e condizioni salariali delle posizioni chiave come comitato direttivo, programmazione/redazione, comunicazione, tecnica;

grado di autofinanziamento in proporzione ai fondi del settore privato e ai finanziamenti pubblici;

grado di cooperazione con terzi.

1.6 Aumentare l'interesse della popolazione per la pluralità e la qualità della creazione cinematografica svizzera.

Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono i seguenti: - ripartizione delle entrate nei cinema per generi e categorie della creazione cinematografica svizzera; partecipazione del pubblico a tavole rotonde e manifestazioni analoghe sulla creazione cinematografica svizzera;

commercializzazione di film al di fuori dei cinema.

F. Obiettivi nell'ambito del perfezionamento professionale 1. La

promozione del perfezionamento professionale persegue i seguenti obiettivi: 1.1 Assistere e monitorare le nuove leve nel quadro di stage di formazione

e di perfezionamento professionale per garantire la continuità e la capacità di sviluppo della creazione cinematografica svizzera.

Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono i seguenti:numero di stage nel quadro della realizzazione di film;

integrazione professionale al termine degli stage.

1.2 Permettere ai cineasti professionisti attivi nella realizzazione, commercializzazione e nella mediazione di formarsi e perfezionarsi nella pra-

Cinematografia

34

443.113

tica in modo continuativo e adeguato alle esigenze affinché la creazione cinematografica svizzera resti competitiva a livello internazionale.

Indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono il numero e il tipo di corsi di perfezionamento professionale negli ultimi cinque anni.

IV.

Strumenti di promozione e criteri nell'ambito della creazione cinematografica svizzera A. Strumenti selettivi e criteri 1. Promozione della stesura di trattamenti e sceneggiature: gli sceneggiatori svizzeri e le società di produzione svizzere possono chiedere un aiuto finanziario per le spese di stesura di trattamenti e sceneggiature e dei corrispondenti lavori di sviluppo. Vengono privilegiate le richieste delle nuove leve e le richieste di persone che non possono investire alcun accredito della promozione cinematografica legata al successo oppure possono investirli in misura limitata. 1.1 La promozione della stesura di trattamenti è prevista per lungometraggi di fiction per il cinema, film di animazione e documentari, indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commercializzazione. Nella promozione della stesura di trattamenti sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. originalità e qualità del soggetto; b. potenziale drammaturgico;

c. qualità e coerenza delle previste modalità di lavoro; d. potenziale del soggetto per un film per il cinema; e. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.

1.2 La promozione della stesura di sceneggiature è prevista per lungometraggi di fiction per il cinema e lungometraggi di animazione. Nella promozione della stesura di sceneggiature sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. originalità del tema; b. qualità drammaturgica e artistica del trattamento; c. qualità e coerenza delle previste modalità di lavoro; d. potenziale del soggetto per un film per il cinema; e. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.

2. Promozione dello sviluppo di progetti: le società di produzione svizzere possono chiedere un aiuto finanziario per le spese di sviluppo di un lungometraggio documentario o di un film di animazione o di un progetto multimediale, indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commercializzazione. Vengono privilegiate le richieste concernenti film delle nuove leve e le richieste di persone che non possono investire alcun accredito della promozione cinematografica legata al successo oppure possono investirli in misura limitata.

2.1 La promozione dello sviluppo di progetti è prevista per progetti cinematografici o multimediali sviluppati su iniziativa della società di produ-

Promozione cinematografica. O del DFI 35

443.113

zione svizzera e sotto la sua responsabilità. Sono computabili in particolare le spese delle ricerche e dei viaggi necessari, della strategia artistica e dell'ulteriore sviluppo del progetto cinematografico nonché dei lavori preliminari di produzione in vista del finanziamento e della realizzazione. Nei progetti di film di animazione è computabile la realizzazione di un film pilota.

2.2 Nella promozione dello sviluppo di progetti sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. originalità e qualità artistica della sceneggiatura o del trattamento; b. qualità e coerenza della strategia di sviluppo; c. potenziale artistico e produttivo in vista di un film per il cinema; d. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.

2.3 In caso di promozione dello sviluppo di progetti multimediali sono determinanti inoltre i seguenti criteri: a. grado di innovazione e contributo allo sviluppo della creazione cinematografica svizzera; b. qualità della strategia commerciale, coinvolgimento di varie piattaforme mediali e contributo alle attività promozionali della creazione cinematografica svizzera;

c. cooperazione tra cineasti e altri specialisti dei media; d. accesso ad altre forme di promozione.

3. Promozione della realizzazione: le società di produzione svizzere possono chiedere un aiuto finanziario alla realizzazione di un film di fiction per il cinema e di un film di animazione o documentario, indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commercializzazione. Possono essere privilegiate le richieste concernenti film delle nuove leve. 3.1 La promozione della realizzazione è prevista in primo luogo per film svizzeri e coproduzioni con regia svizzera e produzione responsabile svizzera. Coproduzioni con regia estera possono essere promosse per consentire una coproduzione con regia svizzera.

3.2 In linea di principio le coproduzioni sono sostenute solo se la quota di personale artistico e tecnico svizzero e di imprese tecniche svizzere è proporzionata alla quota del finanziamento svizzero. Cofinanziamenti possono essere promossi solo se risultano sussidiabili conformemente all'accordo di coproduzione applicabile. Nella promozione di cofinanziamenti sono determinanti inoltre i seguenti criteri: a. relazione tra il progetto cinematografico e la Svizzera; b. ragioni tecniche o artistiche contrarie a una partecipazione di personale artistico e tecnico svizzero;

c. reciprocità nell'ambito dei cofinanziamenti con il Paese in questione.

3.3 Nell'ambito dei film di fiction, la promozione della realizzazione di film si limita a cortometraggi o lungometraggi destinati alla prima diffusione nelle sale o a festival (art. 9). Sono esclusi dalla promozione gli altri film di cui all'articolo 10. Nella promozione di progetti di film di fiction sono determinanti in particolare i seguenti criteri:

Cinematografia

36

443.113

a. qualità artistica della sceneggiatura; b. stato di avanzamento del progetto; c. coerenza artistica e tecnica del progetto; d. coerenza della documentazione di produzione; e. potenziale di commercializzazione in sala o a festival internazionali;

f.

contributo alla pluralità dell'offerta; g. necessità e proporzionalità del contributo richiesto.

3.4 Progetti di film di animazione possono essere promossi indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commercializzazione. Vengono privilegiati i progetti di film di animazione con potenziale cinematografico. Nella promozione di progetti di film di animazione sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. qualità artistica e tecnica del progetto; b. coerenza della documentazione di produzione; c. coerenza artistica e tecnica del progetto; d. potenziale di commercializzazione; e. contributo alla pluralità dell'offerta; f.

necessità e proporzionalità del contributo richiesto.

3.5 Progetti di film documentari possono essere promossi indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commercializzazione. Vengono privilegiati i progetti di documentari con potenziale cinematografico.

Nella promozione di progetti di film documentari sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. qualità artistica della scaletta; b. coerenza della documentazione di produzione; c. potenziale di commercializzazione; d. coerenza artistica e tecnica del progetto; e. contributo alla pluralità dell'offerta; f.

necessità e proporzionalità del contributo richiesto.

3.6 Per preparare la realizzazione di un lungometraggio di fiction (prepara- zione delle riprese), le società di produzione svizzere possono chiedere l'erogazione del 15 per cento al massimo del prospettato contributo alla realizzazione della promozione cinematografica selettiva. Al momento di decidere in merito all'erogazione devono essere considerati i seguenti criteri: a. dichiarazione d'intenti valida dell'UFC; b. realizzazione del progetto nei sei mesi successivi o finanziamento assicurato di almeno il 50 per cento del progetto complessivo (senza aiuti federali); c. plausibilità delle misure pianificate.

4. Promozione della postproduzione: le società di produzione svizzere possono chiedere aiuti finanziari per le spese delle misure tecniche e artistiche di postproduzione. Sono computabili i costi di ultimazione necessari ai fini della commercializzazione in sala, segnatamente per il montaggio e il suono, che non possono essere assunti dalla società di produzione. Sono promossi

Promozione cinematografica. O del DFI 37

443.113

solo lungometraggi per il cinema svizzeri e coproduzioni riconosciute con regia svizzera non promossi dalla Confederazione con contributi di realizzazione selettivi della cui commercializzazione è responsabile una società di distribuzione cinematografica indipendente. È necessario allegare alla richiesta la documentazione dettagliata delle spese di produzione già sostenute e del loro finanziamento. Il versamento degli aiuti finanziari avviene dopo l'esame del conteggio della postproduzione. 4.1 Nella promozione della postproduzione sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. presenza di un premontaggio; b. qualità della strategia di commercializzazione; c. contributo della società di distribuzione.

5. Promozione del lancio di film: nel quadro della promozione del lancio di film le società di distribuzione svizzere possono chiedere aiuti finanziari per i costi delle attività promozionali e di commercializzazione per il lancio nei cinema di lungometraggi svizzeri e coproduzioni riconosciute con regia svizzera. Le attività promozionali in regioni periferiche e le misure di commercializzazione estese a più regioni linguistiche possono essere sostenute con un'aliquota maggiorata. Per il lancio nei cinema di un cortometraggio svizzero insieme a un lungometraggio è possibile richiedere un contributo forfettario. Il versamento degli aiuti finanziari avviene al termine della commercializzazione in sala e dopo l'esame del resoconto dei costi delle attività promozionali. Essi si calcolano sulla base di una chiave decrescente in proporzione ai proventi delle entrate nei cinema della società di distribuzione. Gli importi massimi, le aliquote e la chiave decrescente nonché i contributi forfettari per cortometraggi vengono fissati e pubblicati ogni anno dall'UFC. 5.1 Nella valutazione delle richieste di promozione del lancio di film sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. numero minimo di proiezioni e di entrate nei cinema; b. numero minimo di copie o di supporti; c. numero minimo di luoghi di commercializzazione per regione linguistica;

d. numero di regioni linguistiche in cui il film viene commercializzato.

6. Promozione della partecipazione a festival e competizioni: le società di produzione svizzere e i registi svizzeri che partecipano con il loro film alla competizione di un importante festival estero o che sono stati nominati per importanti premi stranieri possono richiedere aiuti finanziari per la sottotitolazione, le attività promozionali e le spese di viaggio. L'UFC pubblica ogni anno una lista con l'importo massimo degli aiuti finanziari e con i relativi festival e premi.

7. Promozione dell'esportazione: le società di produzione svizzere possono chiedere aiuti finanziari per le spese di commercializzazione per la distribuzione di lungometraggi svizzeri o coproduzioni con regia svizzera e produzione svizzera responsabile in Paesi europei. Sono computabili i costi delle

Cinematografia

38

443.113

copie nonché delle misure pubblicitarie e promozionali. L'aiuto finanziario è calcolato sulla base di una chiave decrescente in proporzione ai proventi delle entrate nei cinema. L'UFC fissa e pubblica ogni anno gli importi massimi, le aliquote e la chiave decrescente.

7.1 Nella valutazione delle richieste sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. qualità e dimensioni della commercializzazione prevista; b. contributo della società di distribuzione; c. accesso a promozioni nazionali o europee.

8. Misure non pecuniarie: l'UFC può sostenere la produzione cinematografica indipendente anche con misure non pecuniarie, come consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).

B. Strumenti legati al successo 9. Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo devono essere reinvestiti in un nuovo progetto cinematografico dalle persone e dalle società autorizzate conformemente alle disposizioni dei capitoli 4 e 5. Nel caso di reinvestimenti sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. Autori e registi devono reinvestire i loro accrediti in primo luogo nello sviluppo della stesura di trattamenti o sceneggiature o di scalette.

b. Le società di produzione devono reinvestire almeno il 20 per cento del loro accredito annuo nello sviluppo di soggetti o progetti.

V.

Strumenti di promozione e criteri nell'ambito della pluralità dell'offerta 1. Promozione di cinema d'art et d'essai e promozione della digitalizzazione: le società di proiezione registrate che contribuiscono in modo determinante alla pluralità dell'offerta possono chiedere aiuti finanziari annui (promozione dei cinema d'art et d'essai). Gli aiuti finanziari sono calcolati in proporzione al contributo alla pluralità dell'offerta sulla base di un conteggio per sala. Per le grandi città i requisiti per ottenere questo aiuto finanziario sono più severi rispetto a quelli per le città di medie dimensioni e le regioni rurali.

L'UFC fissa e pubblica ogni anno gli importi massimi, i Paesi d'origine considerati, le regioni e le aliquote applicabili. 1.1 Al momento di concedere gli aiuti finanziari sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. quota di entrate nei cinema e film di Paesi d'origine computabili; b. numero di entrate pagate e proiezioni per schermo; c. ubicazione dei cinema (città grande/città media/campagna); d. programmi speciali finalizzati ai gruppi target; e. sostegno da parte della promozione cinematografica legata al suc-

cesso;

f.

accesso ai programmi di promozione MEDIA.

Promozione cinematografica. O del DFI 39

443.113

1.2 Le società di proiezione che hanno contribuito regolarmente alla pluralità dell'offerta nei tre anni precedenti alla presentazione della richiesta e che s'impegnano a contribuirvi nella stessa misura negli anni successivi, possono chiedere l'applicazione di un'aliquota maggiorata alle spese di digitalizzazione della tecnica di proiezione per un massimo di sei sale per regione (promozione della digitalizzazione). La conversione alla digitalizzazione deve essere terminata entro la fine del 2013. Le società di proiezione che gestiscono a livello nazionale più di 24 schermi e i complessi cinematografici con più di sei sale sono esclusi dalla promozione; la precedenza può essere data alle richieste che riguardano sale in regioni rurali.

2. Promozione della distribuzione di film d'art et d'essai: le società di proiezione svizzere possono chiedere aiuti finanziari per le spese delle attività promozionali e della commercializzazione di lungometraggi di Paesi periferici per il lancio nei cinema svizzeri. Sono computabili le spese per le copie e le attività promozionali. Vengono promossi solo film prodotti con un budget di produzione inferiore a 10 milioni di franchi. Attività promozionali per regioni periferiche possono essere sostenute con un sussidio maggiorato.

Il versamento degli aiuti finanziari avviene al termine della commercializzazione nei cinema e dopo l'esame del resoconto. Si calcola in base a una chiave decrescente in proporzione ai proventi delle entrate nei cinema.

L'UFC fissa e pubblica ogni anno gli importi massimi, le percentuali minime, la lista dei Paesi d'origine, le rispettive aliquote e la chiave decrescente. 2.1 Nella valutazione delle richieste di promozione del lancio di film sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. numero minimo di proiezioni ed entrate; b. numero minimo di copie o di supporti; c. numero minimo di luoghi di commercializzazione per regione linguistica;

d. numero di regioni linguistiche in cui viene commercializzato il film.

VI.

Strumenti di promozione e criteri nell'ambito della

cultura

cinematografica 1. Promozione di organizzazioni: la Confederazione può autorizzare aiuti finanziari per le spese di esercizio di organizzazioni come festival, riviste e istituzioni di cultura cinematografica che, grazie alle loro attività, contribuiscono significativamente o in modo duraturo a diffondere la cultura cinematografica e a incentivare la creazione cinematografica svizzera. Sono segnatamente promossi gli sforzi che contribuiscono essenzialmente a far sì che: a. i dati rilevanti e le informazioni oggettive sulla creazione cinematografica svizzera siano a disposizione del pubblico;

b. il patrimonio cinematografico svizzero venga raccolto, inventariato, restaurato e reso accessibile in buono stato;

Cinematografia

40

443.113

c. l'attuale creazione cinematografica svizzera venga analizzata in modo approfondito e critico e l'informazione su di essa venga diffusa nel modo più capillare possibile; d. la sensibilizzazione nei confronti del cinema si diffonda nella popolazione svizzera accentuando così il confronto critico, in particolare nei bambini e nei giovani; e. l'accesso ai film svizzeri e ai film stranieri di qualità risulti agevolato;

f. la connessione tra i cineasti svizzeri e la cooperazione internazionale vengano migliorate;

g. i film svizzeri vengano diffusi e percepiti all'estero.

1.1 Di norma gli aiuti finanziari sono erogati in virtù di un contratto di prestazioni tra l'organizzazione e l'UFC (art. 29). La scelta tra più organizzazioni che possono essere prese in considerazione per un contratto di prestazioni avviene in base a un bando di concorso. Nella valutazione delle richieste possono essere coinvolti esperti. I contratti di prestazioni vengono stipulati dall'UFC di volta in volta per un periodo pluriennale.

1.2 Nella scelta delle organizzazioni sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. qualità e coerenza dei programmi, dei rapporti o delle informazioni offerti al pubblico;

b. indipendenza ed esclusività dell'organizzazione, continuità e professionalità nello svolgimento dei compiti;

c. irradiamento o diffusione nazionale o internazionale; d. cooperazione con altri rappresentanti della cultura cinematografica e sfruttamento delle sinergie; e. contributo alle attività promozionali della creazione cinematografica svizzera;

f.

contributo all'innovazione e coinvolgimento di nuovi media.

2. Promozione di singoli progetti: la Confederazione può assegnare aiuti finanziari per le spese di progetti per attività singole o particolarmente innovative che contribuiscono alla conservazione, allo sviluppo o alla diffusione della cultura cinematografica nonché alla collaborazione interregionale e internazionale. I progetti che contribuiscono in misura determinante alle attività promozionali per la creazione cinematografica svizzera o alla collaborazione interregionale possono essere promossi in via prioritaria. 2.1 Nella valutazione delle richieste di promozione di singoli progetti sono

determinanti in particolare i seguenti criteri: a. attualità, rilevanza ed esclusività del progetto; b. potenziale di innovazione del progetto; c. professionalità nello svolgimento dei compiti; d. irradiamento e diffusione; e. sfruttamento delle sinergie con organizzazioni sostenute dalla Confederazione.

3. Misure non pecuniarie: per sostenere gli sforzi nell'ambito della cultura cinematografica, e in particolare per sensibilizzare la popolazione alla cul

Promozione cinematografica. O del DFI 41

443.113

tura e alla creazione cinematografica svizzera, l'UFC può adottare misure non pecuniarie come consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).

4. Premio del cinema svizzero: l'UFC assegna premi in denaro e premi onorifici per i migliori film e cineasti conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del DFI del 30 settembre 200467 concernente il Premio del cinema svizzero.

VII.

Strumenti di promozione e criteri nell'ambito del

perfezionamento professionale

1. Promozione di istituzioni di perfezionamento professionale: la Confederazione può assegnare aiuti finanziari per le spese di esercizio di istituzioni di perfezionamento professionale che consentono durevolmente alle persone idonee di intraprendere un percorso di perfezionamento di qualità orientato alle esigenze del settore cinematografico in tutte le professioni cinematografiche artistiche e tecniche. 1.1 Di norma gli aiuti finanziari alle istituzioni di perfezionamento profes-

sionale sono concessi in virtù di un contratto di prestazioni tra l'organizzazione e l'UFC (art. 29). La scelta fra più istituzioni che possono essere prese in considerazione per un contratto di prestazioni avviene in base a un bando di concorso. Nella valutazione delle richieste possono essere coinvolti esperti. I contratti di prestazioni vengono stipulati dall'UFC di volta in volta per un periodo pluriennale.

1.2 Nella scelta delle istituzioni di perfezionamento professionale sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. qualità dell'offerta formativa; b. rilevanza per le esigenze del settore cinematografico; c. criteri per la selezione dei partecipanti; d. considerazione di sviluppi tecnici e produttivi; e. connessione con altre istituzioni, in particolare all'estero.

2. Contributi alle spese del perfezionamento professionale: cineasti esperti che partecipano a misure di perfezionamento professionale europee riconosciute possono chiedere un aiuto finanziario per le spese di viaggio e di soggiorno all'estero. In particolare vengono promosse misure volte ad approfondire in modo orientato alla pratica le competenze professionali dei richiedenti.

L'UFC fissa e pubblica ogni anno gli importi massimi, i programmi di perfezionamento professionale riconosciuti e le spese computabili. 2.1 Nella valutazione delle richieste di aiuti finanziari per le spese di misure del perfezionamento professionale sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. idoneità del richiedente;

67 RS

443.116

Cinematografia

42

443.113

b. rilevanza del perfezionamento professionale e orientamento all'attività pratica; c. natura e ammontare delle spese preventivate.