01.01.2025 - *
29.01.2021 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2021 - 28.01.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 14.06.2020
01.07.2016 - 31.12.2018
01.10.2015 - 30.06.2016
03.12.2013 - 30.09.2015
01.09.2013 - 02.12.2013
01.01.2012 - 31.08.2013
01.01.2011 - 31.12.2011
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01.10.2009 - 31.12.2010
15.11.2008 - 30.09.2009
01.07.2006 - 14.11.2008
01.01.2006 - 30.06.2006
01.01.2003 - 31.12.2005
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1

Ordinanza

del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin) del 20 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2011) Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), visti gli articoli 8, 11 capoverso 1 e 12 capoverso 3 della legge federale del
14 dicembre 20011 sul cinema (LCin), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina i requisiti e la procedura per la concessione di aiuti finanziari della promozione cinematografica, selettiva e legata al successo.


Art. 2

Principi di promozione I principi di promozione del DFI (Dipartimento) descrivono gli obiettivi di promozione, gli strumenti di promozione e i criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari per: a. la stesura di sceneggiature, lo sviluppo di progetti, la realizzazione e la distribuzione di film svizzeri e di coproduzioni; abis.2 la commercializzazione di film svizzeri e di coproduzioni, in particolare per l'attività promozionale e la distribuzione; b. la promozione della pluralità dell'offerta nelle sale cinematografiche; c. la promozione della cultura cinematografica; d. la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale dei mestieri del cinema;

e. …3


Art. 3

Requisiti per i richiedenti 1

I richiedenti e il loro personale dirigente debbono essere professionisti del cinema e disporre di una formazione adeguata nonché di esperienza professionale per esercitare l'attività per la quale richiedono un aiuto finanziario.

RU 2003 305

1 RS

443.1

2

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

3

Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

443.113

Lingue. Arti. Cultura 2

443.113

2

Se i richiedenti richiedono un aiuto finanziario per la stesura di sceneggiature, lo sviluppo di progetti e la realizzazione di film e coproduzioni svizzere, debbono dimostrare la propria indipendenza.

3

Sono considerate indipendenti le aziende che: a. non appartengono, né del tutto né in parte, a un'emittente televisiva; b. non sono soggette all'influsso determinante di un'emittente televisiva; c. sviluppano e producono i progetti di film sotto la propria responsabilità; e d. ne assicurano autonomamente la commercializzazione.

4

Il capoverso 3 si applica per analogia alle persone fisiche e alle società semplici.


Art. 4

Promozione cinematografica selettiva 1

La promozione cinematografica selettiva sostiene i progetti suscettibili di contribuire alla pluralità dell'offerta di film e coproduzioni svizzere, che denotano un alto livello di formazione e un aggiornamento professionale e una cultura cinematografica vivace.

2

I criteri per la concessione di aiuti finanziari sono i seguenti: a. qualità artistica del progetto e originalità creativa del cineasta; b. volontà di rispondere efficacemente, con il progetto, alle aspettative del pubblico cui è destinato; c. garanzia di esecuzione professionale del progetto; d. indotto per la produzione cinematografica indipendente svizzera; e. contributo agli obiettivi di politica culturale: diversità, continuità, interscambio e collaborazione.


Art. 5

Promozione cinematografica legata al successo 1

La promozione cinematografica legata al successo ricompensa il gradimento del pubblico nei confronti del mondo e della cultura del cinema; fornisce al ramo cinematografico i mezzi per rafforzare la propria autoresponsabilità e creatività; contribuisce alla pluralità dell'offerta e al consolidamento di strutture produttive indipendenti e professionali.

2

L'aiuto finanziario della promozione cinematografica legata al successo è calcolato in base al numero di entrate registrate dai cinema.


Art. 6

4 Archiviazione Chi ha beneficiato di un aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva per la realizzazione di un film svizzero o di una coproduzione è tenuto a depositarne una copia nuova presso la Fondazione Cineteca svizzera.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

Promozione cinematografica 3

443.113


Art. 7

Schema di ripartizione e importi massimi 1

Ogni anno l'Ufficio federale della cultura (Ufficio) suddivide i mezzi disponibili tra i singoli settori e strumenti di promozione. Al riguardo l'Ufficio prepara un apposito schema.

2

L'Ufficio pubblica ogni anno gli importi massimi che possono essere concessi ai singoli settori e strumenti di promozione.

3

In regola generale, un aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva non supera il 50 % dei costi preventivati.


Art. 8

5 Coproduzioni 1 Nelle coproduzioni, postproduzione compresa, la percentuale di personale artistico e tecnico svizzero deve essere pari alla percentuale di finanziamento svizzero. Per percentuale di finanziamento svizzero s'intende la quota del produttore svizzero.

2

Le percentuali minime per il riconoscimento quale coproduzione figurano negli accordi internazionali di coproduzione.

a6 Film svizzeri

1

Per i film svizzeri, la percentuale di personale artistico e tecnico di nazionalità svizzera o domiciliato in Svizzera e la percentuale di industrie tecniche svizzere giusta l'articolo 2 capoverso 2 lettera c LCin devono ammontare almeno al 50 per cento.

2

In singoli casi giustificati l'Ufficio può fare eccezioni, in particolare per i documentari che, per la tematica trattata, devono essere realizzati in parte preponderante all'estero o per i quali non è possibile trovare in Svizzera persone o industrie adatte allo scopo.

3

Per determinare la percentuale svizzera sono decisivi in particolare: a. per il personale artistico e tecnico, l'occupazione delle posizioni di responsabilità;

b. per le industrie tecniche, l'attribuzione dei lavori essenziali di produzione e di postproduzione.

4

Non sono considerati nel calcolo della percentuale gli autori giusta l'articolo 2 capoverso 2 lettera a LCin e i produttori giusta l'articolo 2 capoverso 2 lettera b LCin.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 28 ott. 2008, in vigore dal 15 nov. 2008 (RU 2008 5071).

6

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 28 ott. 2008, in vigore dal 15 nov. 2008 (RU 2008 5071).

Lingue. Arti. Cultura 4

443.113

Capitolo 2: Criteri per la promozione di film

Art. 9

Promozione della stesura di sceneggiature A titolo di promozione di sceneggiature è possibile corrispondere un contributo ai costi di stesura della sceneggiatura per il genere cinematografico scelto.


Art. 10

Promozione dello sviluppo di progetti 1

A titolo di promozione dello sviluppo di progetti è possibile corrispondere un contributo ai costi dei preparativi, fino alla fase della realizzazione, per il genere cinematografico scelto.

2

Lo sviluppo di progetti di lungometraggi di fiction è promosso soltanto se sussiste una dichiarazione d'intenti dell'Ufficio per un contributo alla realizzazione del progetto cinematografico in questione (art. 26).7

Art. 11

Promozione della realizzazione 1

A titolo di promozione della realizzazione del film è possibile corrispondere un contributo ai costi del genere cinematografico scelto per la stesura della sceneggiatura, lo sviluppo del progetto, la produzione e la postproduzione, fino alla copia standard nelle lingue originali previste e alla copia da inviare alla Fondazione Cineteca svizzera.

1bis

Gli oneri per il personale artistico e tecnico sono sussidiabili nella misura in cui corrispondono alle direttive concordate tra le associazioni oppure sono d'uso nel settore.8 1ter Per la realizzazione di lungometraggi deve essere messo a disposizione almeno un posto di formazione per uno stagista. Se l'aiuto finanziario assegnato è superiore a 500 000 franchi, occorre offrire due posti di formazione.9 2 Se la stesura della sceneggiatura ai sensi dell'articolo 9 e lo sviluppo di progetti ai sensi dell'articolo 10 hanno già beneficiato della promozione, i rispettivi importi debbono essere dedotti.

3

Le riprese non possono iniziare prima della decisione di concedere un aiuto finanziario. L'infrazione di questa disposizione vanifica il versamento del contributo. In casi giustificati l'Ufficio può fare eccezioni a seguito di una richiesta scritta, inoltrata con sufficiente anticipo prima dell'inizio delle riprese.

4

Per i documentari non è richiesta un'autorizzazione anticipata ai sensi del capoverso 3, se le riprese sono necessarie:

7

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

8

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

9

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2643).

Promozione cinematografica 5

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a. per fissare eventi unici e irripetibili, che sono parte integrante del progetto; b. per ottenere testimonianze di protagonisti essenziali che non potrebbero essere procurate più tardi.10 5

Nei casi di cui al capoverso 4 occorre presentare una richiesta di aiuto alla realizzazione entro sei mesi dall'inizio anticipato delle riprese; questo deve figurare nella documentazione inoltrata. Per le riprese principali il capoverso 3 vale per analogia.11


Art. 12

Promozione di film per il cinema 1

I film per il cinema sono quelli concepiti per essere proiettati in prima diffusione nelle sale e per i quali vige un termine adeguato e tutelato di prima diffusione nelle sale.

2

Ai fini della promozione cinematografica sono considerati cortometraggi i film per il cinema di durata inferiore ai 60 minuti.

3

Se i film per il cinema sono coprodotti con emittenti televisive, occorre accertarsi che:

a. il film possa essere realizzato nel rispetto dell'indipendenza artistica ed economica;

b. …12 c. i diritti e le partecipazioni ad appannaggio dei richiedenti consentano una commercializzazione attiva del film oltre allo sfruttamento da parte delle emittenti televisive coproduttrici.


Art. 13

Promozione di film televisivi 1

I film televisivi promossi sono film concepiti per essere trasmessi in televisione in prima diffusione nonché coprodotti da una società di produzione indipendente e da un'emittente televisiva.

2

Ai fini della promozione cinematografica, sono considerati cortometraggi i film televisivi di durata inferiore ai 50 minuti. 3 Le emittenti televisive coproduttrici debbono accertarsi che: a. il film possa essere realizzato nel rispetto dell'indipendenza artistica ed economica;

b. il film venga da loro programmato e presentato nel migliore dei modi; c. i diritti e le partecipazioni ad appannaggio dei richiedenti consentano una commercializzazione attiva del film oltre allo sfruttamento da parte delle emittenti televisive coproduttrici.

10 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

11 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

12 Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

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4

Le serie televisive (film di fiction e documentari) possono essere promosse se sono concepite e prodotte come insieme in modo da risultare valutabili in quanto tali sulla base dei criteri contemplati dall'articolo 4 e dai regimi di promozione allegati.13 5 Una serie televisiva è promossa a condizione che: a. la serie sia sviluppata sotto la responsabilità della società di produzione richiedente e realizzata da quest'ultima nel rispetto dell'indipendenza artistica ed economica; b. la realizzazione della serie non pregiudichi l'indipendenza della società di produzione richiedente; c. l'emittente televisiva coproduttrice programmi e presenti la serie, come insieme e in singoli episodi, in modo attraente; d. la serie realizzata come insieme permetta la commercializzazione come tale oltre allo sfruttamento da parte dell'emittente televisiva coproduttrice, i diritti e le partecipazioni ad appannaggio della società di produzione consentano una commercializzazione indipendente e attiva della serie e si comprovi che una tale commercializzazione è prevista.14

Art. 14


15

Promozione di film delle nuove leve Sono considerati film delle nuove leve i primi due lungometraggi di un regista.


Art. 15


16



Art. 16


17
Promozione della distribuzione e diffusione di film 1

A titolo di promozione della distribuzione di film è possibile versare un contributo ai costi delle misure pubblicitarie e promozionali nonché di altre misure volte allo sfruttamento di un film nei cinema.

2

A titolo di promozione della diffusione di film è possibile versare un contributo ai costi delle misure pubblicitarie e promozionali nonché di altre misure volte allo sfruttamento di un film al di fuori dei cinema.

13 Introdotto dal n. I dell'O del DFI dell'8 set. 2009, in vigore 1° ott. 2009 (RU 2009 4719).

14 Introdotto dal n. I dell'O del DFI dell'8 set. 2009, in vigore 1° ott. 2009 (RU 2009 4719).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

16 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

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Capitolo 3: Procedura di esame Sezione 1: Richiesta ed esame formale

Art. 17

Richiesta 1 Le richieste di contributi devono essere inoltrate all'Ufficio. Allo scopo occorre utilizzare i moduli di richiesta dell'Ufficio, nei limiti delle disponibilità.

2

Le richieste devono essere corredate di tutte le informazioni e documentazioni utili alla valutazione.


Art. 18

Lingua 1 Le richieste e la documentazione devono essere inoltrate in italiano, tedesco o francese. Le richieste in romancio devono essere inoltrate con sufficiente anticipo per essere tradotte prima della riunione di valutazione.

2

…18


Art. 19

Termine d'inoltro e scadenze 1

Le richieste devono essere inoltrate con sufficiente anticipo, prima dell'inizio del progetto da promuovere.

2

All'occorrenza l'Ufficio stabilisce ogni anno i termini d'inoltro.

3

La scadenza è rispettata se, entro il termine d'inoltro, la richiesta corredata degli allegati è stata inoltrata all'Ufficio oppure consegnata alla Posta Svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera per essere recapitata all'Ufficio.


Art. 20

Verifica della completezza e dei requisiti formali 1

L'Ufficio verifica la completezza della documentazione. In caso di difetti lievi, offre al richiedente la possibilità di completarla o correggerla.

2

L'Ufficio verifica inoltre se: a. i requisiti giuridici per l'esame della richiesta sono adempiuti; b. il richiedente soddisfa i requisiti formali per la promozione; c.19 la persona richiedente ha adempiuto gli impegni derivanti da precedenti procedure di cui agli articoli 33-35.

3

L'Ufficio può esigere informazioni o documentazione aggiuntiva.

4

Se l'Ufficio riscontra gravi lacune o se i requisiti di cui al capoverso 2 non sono adempiuti, può restituire la richiesta al richiedente senza entrare in materia. Il richiedente può esigere una decisione formale di non entrata in materia.

18 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

19 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

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Sezione 2: Valutazione

Art. 21


20

Commissioni di esperti, coinvolgimento di esperti 1

Per l'esame di richieste di aiuti finanziari esiste una commissione di esperti permanente. Essa si compone dei seguenti sottocomitati:

a. «film di fiction» per le richieste di contributi della promozione selettiva alla stesura di sceneggiature e alla realizzazione di lungometraggi per il cinema.

In regola generale le sceneggiature devono essere sottoposte a un lettore per una valutazione scritta preliminare (art. 23 cpv. 3); b. «documentario» per le richieste di contributi della promozione selettiva allo sviluppo di progetti e alla realizzazione di lungometraggi documentari per il cinema o per la televisione; c. «commercializzazione e pluralità» per il monitoraggio delle misure promozionali volte allo sfruttamento dei film nei cinema e al di fuori dei cinema ai sensi dell'articolo 16 nonché per le misure di promozione di cui all'articolo 4 LCin.

2

Le richieste di contributi della promozione selettiva allo sviluppo di progetti o alla realizzazione di cortometraggi o di lungometraggi per la televisione sono sottoposte a un esperto per una valutazione scritta.

3

Negli altri ambiti l'Ufficio stesso provvede di norma all'esame materiale delle richieste. Nel caso in cui gli mancasse la dovuta cognizione di causa la valutazione della richiesta è affidata a una persona ritenuta idonea quale esperta.


Art. 22


21



Art. 23

Modalità di lavoro

1

L'Ufficio fissa il calendario delle riunioni, cura la segreteria delle commissioni e partecipa alle riunioni con voto consultivo.

2

L'Ufficio invia alle commissioni con sufficiente anticipo la documentazione della richiesta, affinché si preparino alle riunioni e, se necessario, organizza un visionamento.

3

Le commissioni possono convocare i richiedenti per informazioni; d'intesa con l'Ufficio possono chiedere ulteriori valutazioni scritte.

4

Dopo aver deliberato e votato, le commissioni esprimono una raccomandazione all'Ufficio. Oltre all'approvazione e al rifiuto, le commissioni possono proporre di respingere il progetto affinché venga rielaborato. Le commissioni possono chiedere aiuti finanziari per questa rielaborazione.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

21 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

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5

Di ogni riunione è steso un verbale.22 6

I membri delle commissioni sono tenuti alla riservatezza sulle delibere.


Art. 24

Ricusazione 1 Se un esperto è prevenuto nei confronti di una richiesta all'ordine del giorno, deve ricusarsi per tutta la durata della riunione della commissione.

2

L'esperto prevenuto si astiene soltanto per la durata della delibera, se la sua partecipazione alla valutazione ha un'importanza minima.

3

Sono considerati prevenuti ai sensi dell'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa (PA) gli esperti che: a. sono personalmente e direttamente interessati dalla decisione da adottare; b. sono chiamati a decidere sul medesimo progetto in un'altra funzione; oppure c. esercitano, eserciteranno o hanno esercitato una funzione artistica, tecnica o organizzativa in un progetto di film.

Sezione 3: Decisione

Art. 25

Decisione in base alla valutazione 1

In regola generale l'Ufficio segue la proposta delle commissioni o della persona incaricata in qualità di esperta. Se la sua decisione è divergente, deve fornire una motivazione.24 2 Qualora, dopo un'approvazione, la situazione effettiva dovesse modificarsi a posteriori, in regola generale l'Ufficio decide senza consultare nuovamente gli esperti.


Art. 26

Dichiarazioni d'intenti

1

Se prima di notificare l'approvazione restano da adempiere dei requisiti, l'Ufficio emana una dichiarazione d'intenti, di durata limitata, che specifica tali requisiti.

2

Contemporaneamente l'Ufficio comunica per iscritto ai richiedenti la raccomandazione della commissione. …25 3

L'Ufficio stabilisce definitivamente l'ammontare del contributo non appena il richiedente dimostra che i requisiti sono soddisfatti.

4

Allo scadere del termine per l'adempimento dei requisiti, si estingue un eventuale diritto alla promozione. L'avente diritto può inoltrare, con sufficiente anticipo e per iscritto, una richiesta di proroga, motivandola. Oltre a descrivere l'avanzamento del 22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

23 RS

172.021

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

25 Per. abrogato dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

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progetto, la richiesta deve certificare che il progetto può essere ultimato in virtù della proroga.

5

Se ciò appare improbabile o se i mezzi finanziari non possono rimanere vincolati ulteriormente, l'Ufficio respinge la domanda di proroga e può far dipendere la concessione di un ulteriore aiuto finanziario da una nuova valutazione.


Art. 27

Approvazione della richiesta 1

Un'approvazione è notificata sotto forma di decisione formale. Se l'approvazione della richiesta non è vincolata da condizioni e obblighi, si rinuncia alla motivazione e ai rimedi giuridici ai sensi dell'articolo 35 capoverso 3 PA26.


Art. 28

Rifiuto o approvazione parziale della richiesta 1

Se l'Ufficio approva solo in parte o rifiuta la richiesta, il richiedente può esigere una decisione motivata e impugnabile entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2

Oltre al rifiuto o all'approvazione parziale, l'Ufficio comunica alla persona richiedente la proposta e la motivazione della commissione o della persona incaricata in qualità di esperta.27 3

Se una richiesta è stata respinta, può essere presentata una seconda volta a condizione che il progetto e segnatamente i punti criticati siano stati rielaborati sostanzialmente. La richiesta deve essere inoltrata entro 12 mesi dalla notifica.28

Sezione 4: Contratti di prestazione

Art. 29

1 I contratti di prestazione ai sensi dell'articolo 10 LCin definiscono gli obiettivi delle organizzazioni che beneficiano di una promozione, le loro attività, la loro collaborazione con altre organizzazioni, i mezzi, il contributo con riserva della competenza di budget delle Camere federali, l'obbligo di resoconto, i criteri di valutazione e l'obbligo di rendiconto.

2

In regola generale, sono stipulati per un triennio.

26 RS 172.021 27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

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Capitolo 4: Erogazione del contributo Sezione 1: Versamento

Art. 30

Principio Il versamento è effettuato nel quadro degli stanziamenti autorizzati, non appena l'avente diritto ha dimostrato di avere soddisfatto tutti i requisiti.


Art. 31

Versamento dilazionato

1

L'Ufficio può versare il contributo concesso in funzione dell'avanzamento del progetto.

2

Il 10 per cento o 50 000 franchi al massimo del contributo assegnato viene trattenuto a garanzia della presentazione del rendiconto.29 3

La decisione deve fissare le rate e le condizioni del loro versamento.


Art. 32

Prestito Se l'aiuto finanziario è concesso sotto forma di prestito, le condizioni di quest'ultimo, in particolare le disposizioni sul rimborso, sono specificate nella decisione.

Sezione 2: Obblighi e controllo

Art. 33

Obbligo di resoconto

1

Il beneficiario dell'aiuto finanziario è tenuto a segnalare immediatamente all'Ufficio qualsiasi cambiamento rilevante dei fatti su cui poggia la richiesta o la decisione.

2

La decisione stabilisce che tipo di resoconto debba fornire il beneficiario dell'aiuto finanziario al termine del progetto, della manifestazione o dell'anno d'esercizio.

3

In caso di inottemperanza all'obbligo di resoconto, malgrado sollecito scritto, è possibile annullare la decisione ed esigere il rimborso integrale o parziale dell'aiuto finanziario.


Art. 34

Citazione della promozione e copia d'obbligo30 1

Il beneficiario è tenuto a citare in modo ben visibile l'aiuto finanziario dell'Ufficio.

L'Ufficio regola le modalità.

2

La persona beneficiaria è tenuta a consegnare all'Ufficio una copia d'obbligo del film promosso su DVD o video insieme al rendiconto di cui all'articolo 35.31 29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

31 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

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Art. 35

Obbligo di rendiconto 1

Tre mesi dopo la fine del progetto, della manifestazione o dell'anno d'esercizio occorre presentare all'Ufficio un rendiconto completo.

2

L'Ufficio verifica i consuntivi procedendo per campionature. Se riscontra delle inesattezze, può fare effettuare la revisione totale del consuntivo. Se il consuntivo risulta errato, il beneficiario dell'aiuto finanziario deve assumersi i costi della revisione.

2bis

Se l'aiuto finanziario supera 100 000 franchi è necessario inoltrare un rendiconto esaminato da una società fiduciaria indipendente.32 3 Se il rendiconto non viene consegnato, o soltanto in maniera incompleta, è possibile revocare la decisione ed esigere il rimborso integrale o parziale dell'aiuto finanziario.

4

L'obbligo di rendiconto non sussiste per premi e altri riconoscimenti.

Capitolo 5: Promozione cinematografica legata al successo Sezione 1: Film e persone aventi diritto alla promozione

Art. 36

Film aventi diritto alla promozione 1

Possono essere promossi in base al successo i seguenti film svizzeri e le seguenti coproduzioni:

a. i film di una durata di almeno 60 minuti; b. i film di una durata di almeno 2 minuti, distribuiti dalla società di distribuzione unitamente a un film svizzero o straniero come unità di programma di una durata di almeno 60 minuti;

c. i programmi di una durata di almeno 60 minuti, comprendenti diversi film e distribuiti come unità di programma; d. i programmi di una durata di almeno 60 minuti, comprendenti un cortometraggio svizzero e uno o più cortometraggi stranieri e distribuiti come unità di programma.

2

Le unità di programma di cui al capoverso 1 lettere b-d sono autorizzate soltanto se distribuite e proiettate tali e quali nella rispettiva regione linguistica.

a33 Iscrizione dei film

1

Le società di distribuzione iscrivono all'Ufficio i film aventi diritto alla promozione ai sensi dell'articolo 36 entro la fine dell'anno civile in cui sono usciti.

32 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

33 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

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443.113

2

I produttori iscrivono all'Ufficio i film aventi diritto alla promozione e segnalano un'eventuale partecipazione a festival (art. 41 cpv. 3) per farli riconoscere come tali entro la fine dell'anno civile in cui sono usciti.

3

Le iscrizioni avvenute dopo questa scadenza non vengono prese in considerazione.


Art. 37

Persone aventi diritto alla promozione 1

Possono inoltrare richiesta di promozione cinematografica legata al successo: a. il sceneggiatore (sceneggiatura); b. il regista (regia); c. il produttore (produzione); d. il distributore registrato (distribuzione); oppure e. la società di proiezione registrata.

2

Non sono ammesse le società di proiezione pubbliche né i festival né i cinema all'aperto. Rientrano nella categoria delle società di proiezione di diritto pubblico anche quelle rette dal diritto privato.

34


Art. 38

Iscrizione delle persone aventi diritto alla promozione35 1

Le persone aventi diritto alla promozione ai sensi dell'articolo 37 capoverso 1 si annunciano all'Ufficio entro la fine dell'anno civile in cui il film è uscito. Le iscrizioni avvenute dopo questa scadenza non vengono prese in considerazione.36 2 ...37

3

Per ciascun avente diritto iscritto, l'Ufficio apre un conto individuale.

4

Ciascun titolare del conto è tenuto a fornire all'Ufficio le informazioni necessarie per gli accrediti.

5

In base a tali informazioni l'Ufficio versa i contributi sul conto individuale.

34 Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

35 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

37 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

Lingue. Arti. Cultura 14

443.113

Sezione 2: Entrate di riferimento e calcolo degli aiuti finanziari38

Art. 39

Entrate di

riferimento

1

Con riserva delle seguenti disposizioni, il contributo è calcolato in base a tutte le entrate di riferimento incassate dalla società di proiezione per un determinato film.

2

Sono determinanti quali entrate di riferimento le entrate lorde conteggiate settimanalmente dalla società di proiezione nei confronti del distributore per ciascuno schermo.39 Se l'importo medio per ciascuna entrata conteggiata è inferiore a 8 franchi, il numero di entrate di riferimento si ottiene dividendo per otto l'ammontare dei ricavi delle entrate.

3

Se la società di proiezione pattuisce un forfait con il distributore a titolo di compenso per i diritti di proiezione, il numero di entrate di riferimento si ottiene dividendo per cinque l'importo forfetario.

4

Per i contributi che spettano agli aventi diritto vengono aggiunte al calcolo le entrate di riferimento e i forfait conteggiati dalle società di proiezione di diritto pubblico nei confronti del distributore. Non sono prese in considerazione le entrate in occasione di festival.

5

Per il calcolo delle entrate di riferimento in una regione linguistica sono prese in considerazione soltanto le entrate incassate fino alla 52 esima settimana di proiezione dell'anno successivo al lancio del film. In ogni caso, la durata massima di sfruttamento scade dopo tre anni dal lancio del film.

6

Sono prese in considerazione soltanto le entrate di riferimento annunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.


Art. 40

Limitazione delle entrate di riferimento 1

Il tetto massimo delle entrate di riferimento per ciascun film è di 100 000 in tutto e di 70 000 per ciascuna regione linguistica.

2

Superate queste soglie, il contributo concesso a una società di proiezione viene suddiviso proporzionalmente tra tutte le società che hanno proiettato il film in questione.


Art. 41

Soglia minima di entrate di riferimento 1

Non vengono accreditati contributi se un film di fiction non ha riscosso almeno 10 000 entrate di riferimento e un film documentario almeno 5000 entrate di riferimento nell'arco di tempo sancito dall'articolo 39 capoverso 5.40 38 Originaria Sez. 3. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

Promozione cinematografica 15

443.113

2

Non occorre comprovare una soglia minima di entrate: a. per cortometraggi e programmi di cortometraggi; b. per importi bonificati a società di proiezione.

3

Se un film svizzero o una coproduzione con regia svizzera e produzione delegata svizzera partecipa al concorso ufficiale di un importante festival estero, gli vengono accreditate 5000 entrate di riferimento al momento del suo lancio nei cinema svizzeri. L'Ufficio pubblica un elenco dei festival e delle sezioni ammesse.41

Art. 42

Calcolo dei

contributi

1

Per il calcolo dei contributi, le entrate di riferimento devono essere ponderate con i seguenti coefficienti: a. 1,00 se il regista è di nazionalità svizzera e se si tratta di un film svizzero o di una coproduzione il cui produttore delegato è di nazionalità svizzera o domiciliato in Svizzera; b. 0,75 se il regista è di nazionalità svizzera e se si tratta di una coproduzione a maggioranza estera con produttore delegato estero; c. 0,50 se il regista è straniero e se si tratta di una coproduzione a maggioranza estera.42

2

Se si tratta di un documentario di una durata di almeno 60 minuti o di un programma documentario di durata identica, i coefficienti di cui al capoverso 1 lettere a e b sono moltiplicati per 1,5.

3

...43

4

Il coefficiente maggiorato di cui al capoverso 2 si applica solo fino a 15 000 entrate di riferimento per regione linguistica.44 5 Il contributo per cortometraggi ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 lettera b ammonta a un decimo delle entrate di riferimento del film principale.

6

Il contributo per programmi ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 lettera c è calcolato proporzionalmente alla durata dei singoli film.

7

Il contributo per programmi ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 lettera d si riferisce alla percentuale svizzera nell'unità di programma ed è calcolato proporzionalmente alla durata totale di tale unità di programma.

41 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

43 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

Lingue. Arti. Cultura 16

443.113

Sezione 3: Contributi di promozione45

Art. 43

Suddivisione dei contributi 1

Per ciascuna entrata di riferimento ai sensi dell'articolo 39 sono accreditati per ogni film a titolo di incentivo:46 a. per la sceneggiatura 80 centesimi; b. per la regia di un documentario compreso il copione delle riprese 1 franco, per la regia di un film di fiction 80 centesimi; c. per la produzione 3 franchi; d.47 per la distribuzione 2 franchi; e. per la società di proiezione 3.50 franchi.

2

In presenza di più aventi diritto di una determinata categoria ai sensi del capoverso 1 lettere a-c il, contributo è calcolato in base alla chiave di ripartizione pattuita tra di loro.

3

Se il contributo che può essere accreditato in base alle entrate di riferimento supera i mezzi disponibili, gli accrediti sono decurtati proporzionalmente.

4

I contributi inferiori a 500 franchi all'anno e per persona avente diritto non vengono accreditati.48


Art. 44

Importi massimi

L'accredito massimo per film, società di proiezione e regione cinematografica ammonta a 7500 franchi.49 Le società di proiezione unite da legami economici sono trattate come un'azienda unica.

Sezione 4: Utilizzazione dei contributi accreditati50

Art. 45

51 Generalità 1 I contributi accreditati devono essere utilizzati per la stesura di sceneggiature, lo sviluppo di progetti, la realizzazione o la distribuzione e l'attività promozionale a favore di nuovi film svizzeri o di nuove coproduzioni.

2

I contributi superiori a 50 000 franchi per persona accreditati per la sceneggiatura e la regia sono versati a un produttore scelto dallo sceneggiatore o dal regista. Il produttore risponde dell'utilizzazione conforme alle disposizioni.

45 Originaria Sez. 4. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

48 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

50 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

Promozione cinematografica 17

443.113

3

Alla richiesta devono essere allegati i contratti concernenti l'utilizzazione degli accrediti.

4

Le partecipazioni della regia o della sceneggiatura sono ammesse solo se risulta coperto il rispettivo compenso.

a52 Accrediti alla sceneggiatura Gli accrediti possono essere utilizzati per la stesura di una nuova sceneggiatura. La quota di accrediti sul totale del compenso deve figurare distintamente nei contratti.

b53 Accrediti alla regia

Gli accrediti possono essere utilizzati per la regia di un progetto successivo. La quota di accrediti sul totale del compenso deve figurare distintamente nei contratti.

c54 Sviluppo di progetti e realizzazione 1

Gli accrediti possono essere utilizzati per lo sviluppo di progetti o la realizzazione di film svizzeri o di coproduzioni fatto salvo per il capoverso 2.

2

Gli accrediti risultanti da coproduzioni minoritarie non possono essere reinvestiti in coproduzioni minoritarie.

3

Gli accrediti possono essere utilizzati per la postproduzione.

d55 Distribuzione e attività promozionale 1

Gli accrediti possono essere utilizzati per la distribuzione e l'attività promozionale a favore di film svizzeri e di coproduzioni. Per l'erogazione sono determinanti i costi preliminari documentabili e le copie di film. Per garanzie minime è possibile utilizzare fino al 75 per cento della garanzia.

2

Gli accrediti per la distribuzione di film provenienti da Stati membri del Consiglio d'Europa possono essere utilizzati se il rispettivo budget di realizzazione è inferiore a 10 milioni di franchi e a condizione che non sia possibile rivendicare alcuna altra promozione. Il distributore deve presentare una richiesta motivata e non può utilizzare più del 25 per cento dell'accredito annuo che gli spetta.

e56 Sfruttamento commerciale nei cinema Gli accrediti per le società di proiezione sono erogati direttamente.

52 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

53 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

54 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

55 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

56 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

Lingue. Arti. Cultura 18

443.113


Art. 46

Utilizzazione a favore di terzi Gli aventi diritto possono cedere l'accredito spettante a un altro avente diritto della medesima categoria, che è tenuto a ritirare e utilizzare l'importo in conformità alla presente ordinanza. Il contratto di cessione deve essere presentato all'Ufficio.

Sezione 5: Riscossione degli accrediti e scadenze57

Art. 47

Riscossione58

1

Chi intende riscuotere un accredito è tenuto a presentare un'apposita richiesta all'Ufficio. Si applicano le disposizioni dei capitoli 3 e 4.59 2 È vietato cedere e costituire in pegno gli accrediti prima che sia stata approvata la richiesta in merito al loro stanziamento.

3

Gli accrediti a favore delle società di proiezione sono versati entro 60 giorni dall'avvenuta iscrizione a credito.

4

In caso di mancato adempimento di precedenti obblighi di reinvestimento e di rendiconto è possibile trattenere gli accrediti maturati fino all'adempimento. Gli accrediti possono essere erogati anche a rate allo scopo di assicurare il rispetto di condizioni legate al progetto.60
a61 Scadenza 1 La validità degli accrediti è limitata a due anni dalla notifica.

2

La scadenza è considerata rispettata, se una richiesta di ritiro degli accrediti perviene prima della decorrenza. L'articolo 19 capoverso 3 è applicabile per analogia.

Capitolo 6:

Promozione cinematografica selettiva e legata al successo di società di distribuzione e di proiezione di film d'art et d'essai62 Sezione 1:63 Distribuzione

Art. 48

Società di distribuzione per il cinema d'art et d'essai Possono beneficiare della promozione le società di distribuzione registrate: a. che noleggiano in via continuativa film d'art et d'essai con schemi di sfruttamento di alto livello qualitativo e professionale riconosciuto; e

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

58 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

61 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

63 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

Promozione cinematografica 19

443.113

b. il cui programma di distribuzione (prima proiezione) consta prevalentemente di film di questo tipo.


Art. 49

Film che beneficiano della promozione Possono beneficiare di contributi di promozione film di fiction e documentari esteri di prima diffusione:64 a. annunciati all'Ufficio al più tardi il giorno stesso del loro lancio nelle sale; b.65 con costi di realizzazione inferiori a 10 milioni di franchi e c.66 la cui distribuzione non sia già stata promossa dal Programma MEDIA (promozione selettiva o automatica).

a67 Iscrizione Per poter beneficiare di un contributo di promozione le società di distribuzione sono tenute ad iscriversi all'Ufficio all'inizio di ogni nuovo anno civile.


Art. 50

Calcolo del

contributo

1

Il contributo è calcolato in base alle entrate vendute dalle sale cinematografiche per il film in questione. Le entrate conteggiate vengono segnalate quattro volte all'anno, così come il numero di sale e le date di proiezione. Le entrate sono conteggiate fino alla fine del secondo anno successivo a quello del lancio del film.

2

Un film deve aggiudicarsi almeno 2000 entrate e può beneficiare dei contributi di promozione fino a un tetto massimo di 30 000 entrate.68 3 Nei limiti dei mezzi disponibili, è versato un importo di almeno 80 centesimi per ciascuna entrata.

4

Se si tratta di un documentario, di un film per bambini o di un film proveniente dall'Africa, dall'Asia o dall'America latina, le entrate conteggiate per calcolare il contributo sono moltiplicate per 1,5.


Art. 51

Versamento e utilizzazione 1

I contributi sono versati in quattro rate annue.

2

Il contributo non deve superare la metà dei costi, comprovati, a carico dell'impresa di distribuzione.

3

Deve essere utilizzato per l'intera attività promozionale.69 64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

67 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

Lingue. Arti. Cultura 20

443.113

4

La società di distribuzione è tenuta a presentare il consuntivo annuo e un estratto conto dettagliato delle entrate vendute nonché un rapporto sull'utilizzazione dei contributi ottenuti.

Sezione 2:70 Promozione delle sale cinematografiche
a Società di

proiezione

Possono essere sostenute le sale cinematografiche di società di proiezione registrate: a. con una programmazione variata e costantemente aggiornata; b. escluse dal Programma MEDIA.

b Iscrizione Le società di proiezione che chiedono di essere sostenute devono iscrivere le rispettive sale cinematografiche all'Ufficio all'inizio di ogni anno civile.

c Calcolo del contributo di promozione 1

Il contributo di promozione è calcolato in base: a. al numero di entrate e proiezioni pagate; b. alla percentuale di film provenienti da diversi Stati e c. alla regione cinematografica in cui si trova la sala cinematografica.

2

L'Ufficio fissa annualmente gli import massimi, gli Stati di provenienza aventi diritto e i coefficienti applicabili.

d Erogazione dei contributi di promozione 1

L'Ufficio eroga i contributi di promozione a scadenze annuali.

2

Per il calcolo dei contributi può coinvolgere terzi.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 52

Autorità esecutiva

L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'Ufficio.


Art. 53

Diritto previgente:

abrogazione

1

Il Regolamento del DFI del 13 dicembre 199671 relativo alla produzione cinematografica selettiva è abrogato.

70 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

71 [RU

1997 1598]

Promozione cinematografica 21

443.113

2

Il Regolamento del DFI del 13 dicembre 199672 relativo all'esecuzione della promozione cinematografica legata al successo è abrogato, con riserva dell'articolo 54 della presente ordinanza.


Art. 54


73

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 giugno 2006 1

Gli accrediti per le entrate di riferimento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 sono calcolati in conformità alle disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2006.

2

Per le richieste di promozione di cui agli articoli 48-51 relative all'anno civile 2006 il limite minimo è fissato in conformità all'articolo 50 capoverso 2 delle disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2006. Per i film europei lanciati dopo il 1° gennaio 2006 vale la nuova normativa (art. 48-51 della presente ordinanza).

3

Le richieste di promozione iniziale per film lanciati prima del 1° luglio 2006 sono assoggettate alle disposizioni dei Principi della strategia di promozione per gli anni 2003-2005, numero 3.2 lettere e ed f, in vigore fino al 30 giugno 2006.

4

Alle richieste di sostegno dell'attività promozionale per i film lanciati posteriormente al 1° marzo 2006 ai sensi del numero 3.1.2 lettera e dei Regimi di promozione per gli anni 2006-2010 si applicano le nuove disposizioni di tale numero.

5

Per le richieste di aiuti finanziari a stages che si sono conclusi entro il 31 dicembre 2006 continua ad essere applicato il numero 5.2 lettere b e f dei Principi della strategia di promozione in vigore fino al 30 giugno 2006.


Art. 55

Entrata in

vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

2

L'allegato vige fino al 31 dicembre 2010.74 3

La durata di validità dell'allegato è prorogata fino al 31 dicembre 2011.75 72 [RU

1997 1598, 1628, 2002 2766] 73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

75 Introdotto dal n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2005 (RU 2005 5725). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4015).

Lingue. Arti. Cultura 22

443.113

Allegato76

(art. 2)

Regimi di promozione cinematografica per gli anni 2006-2010 1 Generalità

a. I regimi di promozione cinematografica per gli anni 2006-2010 definiscono l'impostazione della politica cinematografica nei singoli settori promossi.

Essi si fondano sul limite di spesa che scaturisce dal preventivo 2006 e dai piani finanziari relativi all'anno 2007 e seguenti.

b. Nei regimi di promozione sono descritti gli obiettivi e gli effetti auspicati della politica cinematografica svizzera, gli strumenti e le misure disponibili nonché i criteri di promozione per i vari settori promossi. Essi servono al contempo da promemoria e da guida per l'esame delle richieste di aiuti finanziari.

c. Considerato che la Svizzera è membro a pieno titolo del Programma europeo MEDIA, l'Ufficio rinuncia a determinate misure di promozione a livello europeo coperte dai programmi, che, di conseguenza, non figurano nel presente allegato. MEDIA Desk Svizzera informa le persone interessate ai programmi a nome dell'Ufficio e dell'Unione Europea. La Confederazione prosegue la sua partecipazione al programma di promozione cinematografica del Consiglio d'Europa Eurimages.

d. Periodicamente l'Ufficio stende un breve rapporto sullo stato di attuazione dei regimi di promozione. La valutazione conclusiva è effettuata a parte da specialisti esterni. Per garantire una documentazione costante del pubblico, l'Ufficio fa gestire tra l'altro una banca dati con informazioni dettagliate sulla produzione cinematografica svizzera.

e. L'Ufficio si propone di coordinare la sua politica con quelle di altri enti pubblici di promozione cinematografica.

2

Promozione della creazione cinematografica svizzera nei settori sviluppo di progetti e realizzazione di film 2.1

Promozione della stesura di sceneggiature e della preparazione e dello sviluppo di progetti 2.1.1 Obiettivi a. Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: 1. sostenere la stesura di sceneggiature di qualità nell'ambito dei film di fiction per il cinema;

76 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 22 giu. 2006 (RU 2006 2643).

Promozione cinematografica 23

443.113

2. sostenere la preparazione di progetti di qualità nell'ambito dei film documentari per il cinema;

3. sostenere la preparazione di progetti di qualità nell'ambito dei film d'animazione per il cinema;

4. garantire lo sviluppo di progetti che consente un salto di qualità nell'ambito dei film per la televisione; b. Un'attenzione particolare è riservata alle nuove leve.

2.1.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti per i film di fiction per il cinema a. La Confederazione sostiene la stesura di sceneggiature di autori svizzeri e lo sviluppo di progetti di lungometraggi di fiction per il cinema mediante la promozione cinematografica legata al successo e la promozione cinematografica selettiva.

b. La promozione cinematografica selettiva della stesura di sceneggiature considera soprattutto i seguenti criteri: 1. qualità artistica del progetto; 2. potenziale cinematografico in funzione dell'originalità del soggetto, dei

personaggi, della drammaturgia e del riferimento universale della trama.

c. Nell'ambito della promozione della realizzazione la Confederazione sostiene lo sviluppo di progetti di lungometraggi di fiction con regia svizzera e produzione delegata svizzera mediante la promozione cinematografica selettiva.

L'Ufficio può concedere al massimo il 15 per cento dell'aiuto di realizzazione prospettato quale contributo di promozione non rimborsabile per lo sviluppo del progetto.

2.1.3

Strumenti di promozione e criteri determinanti per i film documentari a. La Confederazione sostiene lo sviluppo di progetti di lungometraggi documentari con regia svizzera e produzione delegata svizzera mediante la promozione cinematografica legata al successo e la promozione cinematografica selettiva.

b. La promozione cinematografica selettiva dello sviluppo di progetti di film documentari per il cinema considera soprattutto i seguenti criteri: 1. qualità artistica del progetto; 2. potenziale cinematografico in funzione dell'originalità e dell'individualità del soggetto, dei protagonisti e della drammaturgia.

Lingue. Arti. Cultura 24

443.113

2.1.4

Strumenti di promozione e criteri determinanti per i film d'animazione a. La Confederazione promuove lo sviluppo di progetti di film d'animazione con regia svizzera e produzione delegata svizzera mediante la promozione cinematografica legata al successo e la promozione cinematografica selettiva.

b. La promozione cinematografica selettiva dello sviluppo di progetti di film d'animazione per il cinema considera soprattutto i seguenti criteri: 1. qualità artistica del progetto; 2. potenziale cinematografico in funzione dell'originalità del soggetto, dei personaggi, della drammaturgia e del riferimento universale della trama.

2.1.5

Strumenti di promozione e criteri determinanti per i film per la televisione La Confederazione sostiene la stesura di sceneggiature e lo sviluppo di progetti di film per la televisione di autori svizzeri mediante la promozione cinematografica legata al successo.

2.2

Promozione della realizzazione di film per il cinema 2.2.1 Obiettivi a. Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: 1. sostenere la realizzazione di film svizzeri che contribuiscono in misura determinante alla qualità, alla pluralità e alla popolarità del cinema svizzero; 2. sostenere la realizzazione di film svizzeri che sviluppano una strategia coerente e che mirano a raggiungere il loro target e ad aumentare la visibilità e la popolarità del cinema svizzero in Svizzera e all'estero.

b. Un'attenzione particolare è riservata alle nuove leve.

2.2.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione sostiene la realizzazione di lungometraggi per il cinema mediante la promozione cinematografica legata al successo e la promozione cinematografica selettiva.

b. La promozione cinematografica selettiva della realizzazione di film per il cinema considera soprattutto i seguenti criteri:

Promozione cinematografica 25

443.113

1. potenziale cinematografico della sceneggiatura o del trattamento; 2. qualità e coerenza artistiche e tecniche del dossier di produzione in funzione del progetto inoltrato;

3. apporto alla pluralità dell'offerta nei cinema svizzeri; 4. consistenza del budget e del piano finanziario; 5. qualità e coerenza della strategia promozionale in funzione del target in Svizzera ed eventualmente all'estero.

2.3

Promozione della realizzazione di coproduzioni minoritarie tra la Svizzera e l'estero 2.3.1 Obiettivi Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: 1. intensificare gli scambi di qualità nell'ambito cinematografico tra la Svizzera e l'estero;

2. allargare le esperienze e il know how artistico e tecnico delle persone occupate nel settore cinematografico svizzero;

3. incentivare le coproduzioni volte a stimolare la produzione nazionale.

2.3.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione promuove la realizzazione di coproduzioni minoritarie mediante la promozione cinematografica legata al successo in conformità all'articolo 45c capoverso 2 OPCin e mediante la promozione cinematografica selettiva.

b. La promozione cinematografica selettiva della realizzazione di coproduzioni minoritarie tra la Svizzera e l'estero considera soprattutto i seguenti criteri: 1. potenziale cinematografico della sceneggiatura o del trattamento; 2. qualità e coerenza artistiche e tecniche del dossier di produzione in funzione del progetto inoltrato;

3. consistenza del budget e del piano finanziario; 4. opportunità dello sfruttamento nei cinema in Svizzera; 5. possibilità di realizzare coproduzioni con regia svizzera (equilibrio tra coproduzioni minoritarie e maggioritarie su un periodo di quattro anni).

Lingue. Arti. Cultura 26

443.113

2.4

Promozione della realizzazione di film per la televisione 2.4.1 Obiettivi Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: 1. favorire la realizzazione di film svizzeri che contribuiscono in misura determinante alla qualità e alla pluralità dell'offerta televisiva;

2. allargare le esperienze e il know how artistico e tecnico delle persone occupate nel settore cinematografico svizzero;

3. incentivare la popolarità del settore audiovisivo svizzero presso il pubblico in Svizzera e all'estero.

2.4.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione promuove la realizzazione di film per la televisione mediante la promozione cinematografica legata al successo e la promozione cinematografica selettiva.

b. La promozione cinematografica selettiva della realizzazione di film per la televisione considera soprattutto i seguenti criteri: 1. potenziale cinematografico della sceneggiatura o del trattamento; 2. qualità e coerenza artistiche e tecniche del dossier di produzione in funzione del progetto inoltrato;

3. indipendenza della regia e dei principali collaboratori artistici e tecnici da un'emittente televisiva; esecuzione dei lavori tecnici da aziende che non dipendono da un'emittente televisiva; 4. qualità e coerenza della programmazione del film in funzione del target.

2.5

Promozione della realizzazione di cortometraggi 2.5.1 Obiettivo L'obiettivo consiste nel promuovere la realizzazione di cortometraggi che contribuiscono in misura determinante alla qualità, all'originalità e alla pluralità dell'offerta nonché alla popolarità del genere.

2.5.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione promuove la realizzazione di cortometraggi previsti per lo sfruttamento nei cinema mediante la promozione cinematografica legata al successo e la promozione cinematografica selettiva.

b. La promozione cinematografica selettiva della realizzazione di cortometraggi considera soprattutto i seguenti criteri:

Promozione cinematografica 27

443.113

1. potenziale cinematografico della sceneggiatura; 2. qualità e coerenza artistiche e tecniche del dossier di produzione in funzione del progetto inoltrato;

3. sviluppo delle qualità specifiche del cortometraggio rispetto al mediometraggio e al lungometraggio;

4. consistenza del budget e del piano finanziario; 5. qualità e coerenza della strategia promozionale in funzione del target in Svizzera e all'estero.

3

Promozione della creazione cinematografica svizzera nell'ambito

dello

sfruttamento commerciale

3.1

Sfruttamento commerciale in Svizzera 3.1.1 Obiettivi Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: 1. incentivare la distribuzione di film svizzeri; 2. favorire lo sfruttamento commerciale di film svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera nelle sale cinematografiche; 3. sostenere in modo particolare le strategie volte a promuovere la distribuzione di film svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera in più di una regione linguistica;

4. favorire lo sviluppo di strategie promozionali nella fase di produzione; 5. incentivare l'attività promozionale a favore di film svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera che possiedono un potenziale nazionale.

3.1.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione promuove la distribuzione, l'attività promozionale e lo sfruttamento commerciale di film svizzeri e coproduzioni nelle sale cinematografiche mediante la promozione cinematografica legata al successo.

b. La Confederazione promuove la distribuzione e l'attività promozionale a favore di lungometraggi svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera mediante un aiuto per il lancio di film. L'Ufficio fissa i contributi degressivamente in funzione dei conteggi presentati dai richiedenti al termine dello sfruttamento commerciale nelle sale cinematografiche.

c. Nell'ambito dell'aiuto per il lancio di film a favore della distribuzione di lungometraggi svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera vengono considerati soprattutto i seguenti criteri: 1. numero di proiezioni ed entrate nelle sale cinematografiche; 2. numero di copie e di altri supporti al momento del lancio del film, in particolare per regione linguistica;

Lingue. Arti. Cultura 28

443.113

3. sufficiente sfruttamento commerciale nelle sale cinematografiche all'interno di una singola regione linguistica; 4. mancato accesso al Programma europeo MEDIA.

d. La Confederazione promuove lo sviluppo di strategie promozionali nella fase di produzione di film svizzeri mediante la promozione cinematografica selettiva. A tale scopo stipula un contratto di prestazioni con un'istituzione competente e partecipa ai costi di consulenza che ne derivano. La selezione dei progetti avviene soprattutto in base ai seguenti criteri: 1. caratteristiche della società di produzione; 2. caratteristiche della produzione; 3. caratteristiche del film.

e. La Confederazione promuove l'attività promozionale a favore di film svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera selettivamente mediante una copertura dei rischi derivanti dall'attività promozionale. Le richieste devono essere presentate almeno cinque settimane prima del lancio di un film.

Nell'ambito della promozione selettiva dell'attività promozionale a favore di film svizzeri vengono considerati soprattutto i seguenti criteri: 1. potenziale cinematografico in tutta la Svizzera; 2. coerenza della strategia commerciale e promozionale nonché rischio al momento dello sfruttamento commerciale nelle sale cinematografiche; 3. coerenza della richiesta in funzione del genere e della presa a carico del rischio della società di distribuzione; 4. copertura degressiva in funzione delle entrate realizzate.

f. La Confederazione può, a titolo eccezionale, promuovere l'attività promozionale nelle sale cinematografiche per i film con confermato potenziale cinematografico originariamente destinati alla televisione. Il loro lancio nelle sale cinematografiche deve essere anteriore alla loro messa in onda alla televisione. Nell'ambito della promozione dell'attività promozionale di film originariamente destinati alla televisione vengono considerati soprattutto i criteri di cui alla lettera e.

3.2

Sfruttamento commerciale nei cinema all'estero 3.2.1 Obiettivo L'obiettivo di promozione consiste nell'incentivare iniziative di cineasti svizzeri in grado di consolidare il successo del cinema svizzero all'estero.

3.2.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione promuove l'attività promozionale di film svizzeri all'estero mettendo a disposizione i mezzi necessari in collaborazione con le istituzioni competenti. A tale scopo stipula un contratto di prestazioni e con

Promozione cinematografica 29

443.113

corda una strategia promozionale soprattutto per festival e mercati cinematografici. Questa strategia è verificata annualmente.

b. Al momento di stipulare contratti di prestazioni con le istituzioni che svolgono attività promozionali a favore del cinema svizzero all'estero vengono considerati soprattutto i seguenti criteri: 1. know how dell'istituzione nell'ambito dei festival esteri, in particolare

in Europa;

2. know how dell'istituzione nell'ambito dei mercati esteri, in particolare in Europa;

3. know how dell'istituzione nell'ambito della distribuzione cinematografica all'estero, soprattutto in Europa.

c. Nell'ambito dell'elaborazione di una strategia promozionale internazionale vengono considerati soprattutto i seguenti criteri: 1. possibilità di successo dei film nei mercati esteri previsti; 2. qualità della strategia del produttore cinematografico concernente lo sfruttamento commerciale nei cinema all'estero.

d. La Confederazione partecipa a programmi e misure volti a promuovere gli scambi con altri Stati, in particolare nel quadro delle coproduzioni.

e. Nella promozione degli scambi con l'estero vengono considerate soprattutto le opportunità dei cineasti svizzeri in funzione di future coproduzioni con l'estero.

3.3 Riconoscimenti e

sensibilizzazione 3.3.1 Obiettivi Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: 1. nominare e premiare i migliori film e operatori svizzeri del settore dell'anno precedente conformemente all'ordinanza del DFI del 30 settembre 200477 concernente il Premio del cinema svizzero. In regola generale ai film d'animazione è attribuito un premio a scadenze biennali; 2. sensibilizzare il pubblico nei confronti della creazione cinematografica svizzera.

3.3.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione organizza ogni anno il Premio del cinema svizzero sostenuta da ulteriori istituzioni e partner.

b. I criteri per l'organizzazione del Premio del cinema svizzero sono definiti nell'ordinanza concernente il Premio del cinema svizzero.

77 RS

443.116

Lingue. Arti. Cultura 30

443.113

c. La Confederazione può sostenere altre misure di sensibilizzazione del pubblico alla creazione cinematografica svizzera.

d. Nell'ambito della sensibilizzazione del pubblico alla creazione cinematografica svizzera vengono considerati soprattutto i seguenti criteri: 1. effetti della misura per i cineasti; 2. effetti della misura per il pubblico e i media.

4

Promozione della pluralità e qualità dell'offerta cinematografica 4.1 Obiettivi Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: 1. consentire ai film d'art e d'essai provenienti dai Paesi più diversi distribuiti in Svizzera di essere proiettati ampiamente in tutte le regioni linguistiche della Svizzera; 2. favorire la distribuzione e lo sfruttamento commerciale nei cinema di film d'art e d'essai stranieri che contribuiscono in misura determinante alla pluralità e qualità dell'offerta cinematografica.

4.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione promuove la distribuzione di film d'art et d'essai provenienti dai Paesi più diversi che non hanno accesso al Programma europeo MEDIA.

b. La promozione della distribuzione di film d'art et d'essai provenienti dai Paesi più diversi, di cui al capitolo 6 OPCin, considera soprattutto i seguenti criteri: 1. budget di produzione dei film distribuiti; 2. qualità e continuità della politica delle società di distribuzione nell'ambito dei film d'art et d'essai stranieri.

c. La Confederazione sostiene lo sfruttamento commerciale nei cinema di film d'art et d'essai provenienti dai Paesi più diversi che non hanno accesso al Programma europeo MEDIA.

d. La promozione dello sfruttamento commerciale nei cinema di film d'art et d'essai provenienti dai Paesi più diversi, di cui al capitolo 6 OPCin, considera soprattutto i seguenti criteri: 1. dimensioni, ubicazione e volume di programmazione delle società di proiezione;

2. qualità dei programmi delle società di proiezione.

Promozione cinematografica 31

443.113

5

Promozione della cultura cinematografica 5.1 Promozione dei

festival

5.1.1 Obiettivo L'obiettivo di promozione consiste nell'offrire ai festival cinematografici importanti per la cultura cinematografica nazionale e che sviluppano una propria identità l'opportunità di dotarsi di strutture professionali che consentano di confermare e sviluppare il loro orientamento politico-culturale.

5.1.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. In regola generale la Confederazione sostiene i festival cinematografici mediante contratti di prestazioni (art. 10 LCin).

b. Al momento di stipulare contratti di prestazioni con i festival cinematografici viene considerata la rispettiva qualità politico-culturale, in particolare i seguenti criteri: 1. qualità e coerenza del programma; 2. qualità

dell'organizzazione; 3. continuità del festival; 4. singolarità della manifestazione nel paesaggio dei festival cinematografici svizzeri;

5. visibilità e irradiamento del festival in Svizzera ed eventualmente all'estero;

6. contributo, nel limite del possibile, all'attività promozionale a favore del cinema svizzero.

5.2

Promozione di manifestazioni sporadiche 5.2.1 Obiettivo L'obiettivo di promozione consiste nel sostenere manifestazioni sporadiche che contribuiscono alla sensibilizzazione del pubblico svizzero nei confronti della cultura cinematografica svizzera.

5.2.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione può sostenere singole manifestazioni cinematografiche uniche ed eccezionali in Svizzera e svolgere manifestazioni di propria iniziativa.

b. Nell'ambito della promozione di manifestazioni sporadiche di cultura cinematografica vengono considerati soprattutto i seguenti criteri:

Lingue. Arti. Cultura 32

443.113

1. qualità

della

manifestazione;

2. originalità

della

manifestazione;

3. impatto della manifestazione sul pubblico.

5.3

Attività promozionale a favore della cultura cinematografica nella società 5.3.1 Obiettivi Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: 1. sostenere gli sforzi istituzionali volti ad avvicinare i bambini al cinema e alle sue forme espressive; 2. sostenere gli sforzi volti a fare accedere i giovani alla cultura cinematografica.

5.3.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione promuove istituzioni specializzate e progetti nell'ambito dell'attività promozionale a favore della cultura cinematografica nella società. In regola generale vengono stipulati contratti di prestazioni con le organizzazioni sostenute (art. 10 Lcin).

b. Al momento di stipulare contratti di prestazioni con istituzioni specializzate nell'attività promozionale a favore della cultura cinematografica nella società vengono considerati soprattutto i seguenti criteri: 1. progetti di sensibilizzazione di bambini e giovani al cinema che soddisfano esigenze elevate, sono adeguati all'età e fondati su una strategia di pedagogia mediatica;

2. attività nazionale o riferita almeno a un'intera regione linguistica; 3. continuità e professionalità.

5.4 Riviste

cinematografiche 5.4.1 Obiettivo L'obiettivo consiste nel permettere alle riviste cinematografiche che informano in modo approfondito e critico sull'attuale creazione cinematografica, in particolare quella svizzera, di dotarsi di strutture professionali in grado di consolidarne e svilupparne i principi editoriali.

Promozione cinematografica 33

443.113

5.4.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione promuove le riviste cinematografiche. In regola generale vengono stipulati contratti di prestazioni con le organizzazioni sostenute (art. 10 LCin).

b. Al momento di stipulare contratti di prestazioni con riviste cinematografiche vengono considerati soprattutto i seguenti criteri: 1. aggiornamento approfondito, analitico e critico dell'attività o della creazione cinematografica svizzera o sul settore cinematografico;

2. indipendenza della redazione; 3. continuità e professionalità; 4. diffusione nazionale o in una regione linguistica.

5.5 Archiviazione 5.5.1 Obiettivo L'obiettivo di promozione consiste nel favorire una politica coerente e duratura di archiviazione e di restauro.

5.5.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione stipula un contratto di prestazioni con la Fondazione Cineteca svizzera (art. 10 LCin).

b. Al momento di stipulare un contratto di prestazioni con la Cineteca svizzera vengono considerati soprattutto i seguenti criteri: 1. obiettivo prioritario: qualità della politica di conservazione nonché restauro e mediazione dei fondi cinematografici svizzeri; 2. obiettivo secondario, in funzione dei mezzi della Cineteca svizzera: conservazione, restauro e mediazione del patrimonio cinematografico mondiale d'importanza culturale, storica e sociale preminente; 3. facilità, per il pubblico, di accedere al patrimonio cinematografico conservato;

4. facilità, per la ricerca, di accedere al patrimonio cinematografico conservato.

Lingue. Arti. Cultura 34

443.113

6

Promozione della formazione professionale e della formazione permanente 6.1 Obiettivi

Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: 1. consentire una formazione, compresi gli stages, e una formazione permanente di qualità alle professioni cinematografiche artistiche e tecniche;

2. orientare la promozione nell'ambito della formazione professionale e della formazione permanente alle esigenze del settore cinematografico considerando gli sviluppi tecnici ed economici a livello nazionale e internazionale.

6.2

Strumenti di promozione e criteri determinanti a. La Confederazione promuove la formazione professionale e la formazione permanente. Con le rispettive istituzioni stipula di norma dei contratti di prestazioni.

b. Al momento di stipulare contratti di prestazioni con le istituzioni della formazione professionale e della formazione permanente vengono considerati soprattutto i seguenti criteri: 1. qualità dell'offerta formativa e valenza per il settore cinematografico; 2. considerazione delle esigenze del settore cinematografico da parte delle

istituzioni;

3. qualità dei film di diploma.

c.78 Gli aiuti finanziari per gli stagisti sono erogati nel quadro della promozione della realizzazione. Gli stages devono rappresentare un contributo coerente alla formazione professionale o alla formazione permanente degli stagisti; d. La Confederazione promuove la formazione professionale e la formazione permanente di qualità per le persone occupate nel settore cinematografico nel quadro del Programma europeo MEDIA.

78 La lett. c del n. 6.2 entra in vigore il 1° gen. 2007 (RU 2006 2643 n. III cpv. 2).