03.04.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 02.04.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.06.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
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1

Ordinanza

sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)1 2 del 15 gennaio 1971 (Stato 1° gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 9 capoverso 5, 14 capoverso 4 e 33 della legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),5 ordina: Capo primo: Prestazioni complementari6 A. Diritto e basi per il calcolo7 I. Somma delle spese riconosciute, dei redditi determinanti e della sostanza dei membri della famiglia 8

Art. 1

Coniugi separati

1

Se una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l'articolo 22bis capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per RU 1971 37

1

Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2

Nuovo tit. giusta il n. V dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.

3 RS

830.1

4 RS

831.30

5

Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

6

Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

7

Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961) 9 RS

831.10

831.301

Prestazioni complementari all'AVS e AI 2

831.301

la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione legale.10 2 I coniugi che non hanno diritto né a una rendita né al versamento di una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, non possono esigere l'assegnazione di prestazioni complementari se vivono separati.11 3 ...12

4

I coniugi sono considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 213 a. se la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o b. se è in corso un'istanza di divorzio o di separazione, o c. se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o d. se è reso credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

a14 Coppie di cui almeno uno dei coniugi vive in un ospizio o in un ospedale. Principio Nel caso di coppie di cui almeno un coniuge vive in permanenza o per un lungo periodo in un ospizio o in un ospedale, la prestazione complementare annua per ciascuno dei coniugi è calcolata separatamente secondo gli articoli 1b-1d.

b15 Redditi determinanti

1

I redditi determinanti (inclusa l'erosione della sostanza secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) dei due coniugi sono sommati. L'ammontare totale è ripartito per metà tra ciascuno di essi.16 2 Le franchigie applicabili sono quelle previste per le coppie.

3

L'articolo 11 capoverso 2 LPC non è applicabile all'erosione della sostanza se soltanto uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale.17 4 Sono esclusi dalla somma e dalla ripartizione per metà: 10 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

11

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

12 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3726).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238). Vedi anche le disp. fin. lett. b di detta modifica alla fine del presente testo.

14

Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 1981 (RU 1981 1696). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961). Vedi anche le disp.

fin. di detta modifica alla fine del presente testo.

15 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

16 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

17 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

OPC-AVS/AI

3

831.301

a. le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni per il soggiorno in un ospizio o in un ospedale; b. gli assegni per grandi invalidi, se possono essere computati in virtù dell'articolo 15b;

c. il valore locativo dell'immobile abitato da uno dei coniugi.

5

I redditi di cui al capoverso 4 sono imputati al coniuge al quale si riferiscono.

Art. 1c18 Spese riconosciute

1

Le spese riconosciute sono imputate al coniuge al quale si riferiscono. Se una spesa concerne entrambi i coniugi, essa è computata per metà per ciascuno di essi.

2

Il coniuge che non vive in un ospizio o in un ospedale è ritenuto persona sola riguardo al computo delle spese di pigione.

d19

Art. 2


20



Art. 3


21


Art. 4


22
Superstiti

1

La prestazione complementare annua per superstiti aventi diritto a una rendita è calcolata come segue:23 a. per gli aventi diritto che vivono in comunione domestica, la prestazione complementare è calcolata globalmente; b. per gli aventi diritto che vivono separati, la prestazione complementare è calcolata individualmente;

2

In caso di calcolo proprio per orfani, è tenuto conto, oltre che di eventuali prestazioni per sostentamento accordate dal patrigno o dalla madrina, del reddito del padre o della madre nella misura in cui esso supera l'importo necessario al proprio sostentamento e a quello degli altri membri della famiglia a suo carico.

18 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

20 Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

21

Abrogato dal n. I dell'O del 13 set. 1995 (RU 1995 4385).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 4

831.301


Art. 5

e 624

Art. 7

Figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI25 1

La prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o dell'assicurazione per l'invalidità (AI) è calcolata come segue:26 a. se i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare globale;

b.27 se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto a una rendita o può far valere il diritto a una rendita completiva dell'AVS, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore; c. se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata separatamente.28 2

Nel caso di computo conformemente al capoverso 1 lettere b e c, il reddito dei genitori è considerato se supera l'importo necessario al sostentamento degli stessi e degli altri membri della famiglia a loro carico.29

Art. 8


30

Figli di cui non si tiene conto 1

Per il calcolo della prestazione complementare annua non si tiene conto delle spese riconosciute per legge, dei redditi determinanti e della sostanza dei figli minorenni che non possono pretendere una rendita per orfano, né dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

2

Conformemente all'articolo 9 capoverso 4 LPC, nel calcolo della prestazione complementare annua non è tenuto conto dei figli che possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e i cui redditi determinanti raggiungono o superano le spese riconosciute.31 Per stabilire di quali figli non bisogna tener conto, si confrontano i redditi determinanti e le spese riconosciute dei figli suscettibili di essere eliminati dal calcolo.

24

Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 695).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

26 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

27 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2174).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2174).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

31 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

OPC-AVS/AI

5

831.301


Art. 9


32

Membri della famiglia domiciliati in un altro Cantone Per la somma delle spese riconosciute e dei redditi determinanti non si tiene conto dei membri della famiglia aventi un diritto proprio a una rendita e domiciliati in un altro Cantone.


Art. 10

Coniugi o membri della famiglia soggiornanti all'estero per un lungo periodo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto Per il calcolo della prestazione complementare, non si tiene conto del coniuge o di un altro membro della famiglia che soggiorna all'estero per un lungo periodo di tempo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto.

II. Redditi determinanti, spese riconosciute e sostanza33

Art. 11

Valutazione del reddito in natura 1

Il reddito in natura è valutato secondo le prescrizioni valide per l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i figli che non sottostanno all'obbligo di pagare i contributi previsti dalla LAVS, il valore del vitto e dell'alloggio è pari alla metà delle aliquote previste nell'articolo 11 OAVS34.35 2 ...36

a37 Reddito di un'attività lucrativa Il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.


Art. 12


38

Valore locativo e reddito proveniente dal subaffitto 1

Il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

2

Se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale diretta.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

34

RS 831.101. Abbreviazione introdotta dal n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

35

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2174).

36

Abrogato dal n. I dell'O del 21 ago. 1991 (RU 1991 2119).

37

Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 6

831.301


Art. 13

Reddito risultante da un contratto di vitalizio 1

Gli assicurati che beneficiano di un contratto di vitalizio che conferisce loro il diritto di essere completamente sostentati e curati, non possono pretendere una prestazione complementare; sono riservati i casi ove è provato che il debitore del contratto di vitalizio non è in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sostentamento accordato deve, secondo le condizioni locali, essere qualificato come particolarmente modesto. È riservato il capoverso 2.

2

Se le prestazioni fornite dal debitore del contratto di vitalizio sono evidentemente sproporzionate in rapporto a quelle che gli sono state accordate dal creditore di questo contratto, le controprestazioni corrispondenti alla sostanza ceduta devono essere messe a conto del creditore.

3

Le prescrizioni dei capoversi 1 e 2 sono valide anche per le convenzioni analoghe ai contratti di vitalizio.


Art. 14


39


a40 Computo del reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide 1

Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo determinante.

2

Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

a.41 all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;

b. all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento; c. ai due terzi dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.42 39 Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

40

Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1987 (RU 1987 1797). Vedi anche la disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.

41 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3877).

OPC-AVS/AI

7

831.301

3

Il capoverso 2 non è applicabile: a. se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all'articolo 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 196143 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI); o

b. se l'invalido lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 200644 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn).45

b46 Computo del reddito per vedove non invalide Per le vedove non invalide senza figli minorenni il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno: a.47 al doppio dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, fino al compimento del 40° anno di età; b. all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 41° e il 50° anno di età; c. i due terzi dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 51° e il 60° anno di età.


Art. 15

Casi particolari

1

Per il calcolo della prestazione complementare, il reddito realizzato dagli invalidi che lavorano nei laboratori ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPIn è tenuto in conto come reddito di un'attività lucrativa per quanto esso fa parte del reddito determinante sottoposto alla contribuzione nell'AVS o ne farebbe parte se l'invalido fosse ancora obbligato alla contribuzione.48 2 Se un assicurato lavora nell'economia domestica o nell'azienda di un parente consanguineo, le prestazioni in denaro e in natura che quest'ultimo gli versa sono tenute in conto come reddito di un'attività lucrativa per quanto l'assicurato sostituisce un altro salariato.

43 RS

831.201

44 RS

831.26

45 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

46

Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1987 (RU 1987 1797). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

47 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

48 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 8

831.301

a49 Rendita anticipata

In caso di rendita anticipata secondo l'articolo 40 LAVS50, per il calcolo della prestazione complementare annua la rendita ridotta è computata come reddito.

b51 Computo dell'assegno per grandi invalidi Se la tassa giornaliera di un istituto o di un ospedale comprende anche le spese di cura a favore di un grande invalido, l'assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni sono computati come reddito.

c52 Computo delle rendite vitalizie con restituzione 1

Il valore di riscatto delle rendite vitalizie con restituzione è computato come sostanza.

2

Nessun interesse ipotetico del valore di riscatto è computato come reddito determinante.

3

Come reddito determinante sono computate: a. la singola rendita versata, fino all'80 per cento; b. un'eventuale partecipazione alle eccedenze, integralmente.

d53 Rendita della previdenza professionale in caso di copertura insufficiente Se in virtù dell'articolo 65d capoverso 3 lettera b della legge federale del 25 giugno 198254 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, è riscosso dai beneficiari di rendite un contributo destinato a riassorbire l'importo scoperto, per il calcolo della prestazione complementare annuale si tiene conto come reddito della rendita diminuita del contributo.


Art. 16


55

Spese di manutenzione di fabbricati56 1

Le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.

49

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 RU 1996 695). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

50 RS

831.10

51 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823)..

52 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

53 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

54 RS

831.40

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

OPC-AVS/AI

9

831.301

2

Se la legislazione fiscale cantonale non prevede alcuna deduzione forfettaria, è valida quella dell'imposta federale diretta.

a57 Forfait per spese accessorie 1

Nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait.

2

Il capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che esse abitano.

3

L'ammontare annuo del forfait è di 1680 franchi.

4

La limitazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata.58

b59 Forfait per spese di riscaldamento 1

Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni60 (CO).

2

L'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a.

c61 Ripartizione della pigione 1

Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone.

Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

2

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali.


Art. 17


62

Valutazione della sostanza 1

La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

2

e 3 63

57 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

58 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

60 RS

220

61 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

63 Abrogati dal n. I dell'O del 16 set. 1998 (RU 1998 2582).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 10

831.301

4

La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

5

In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera g LPC.64 Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.65 6 Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.66
a67 Rinuncia alla sostanza 1

L'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato (art. 11 cpv.

1 lett. g LPC) è ridotto annualmente di 10 000 franchi.68 2 Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.

3

Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione.69 4 ...70


Art. 18

71 Successione indivisa

Fintanto che il coniuge superstite non ha fatto uso del suo diritto di opzione sulla successione del coniuge decesso prima del 1° gennaio 1988, un quarto della successione è considerato sostanza del coniuge superstite e i tre quarti ripartiti in parti uguali fra i figli.

64 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

65 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

66 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

67

Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).

Vedi anche le disp. fin. lett. a di detta modifica alla fine del presente testo.

68 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

70

Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994 (RU 1994 2174).

71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).

OPC-AVS/AI

11

831.301

III. Rimborso di spese di malattia e di invalidità72

Art. 19


73


a74
b75 Aumento dell'ammontare massimo 1

Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 1 LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi.

2

Per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi: Numero di persone

Grado della grande invalidità Ammontare massimo

entrambi i coniugi

elevato per ognuno

180 000 franchi

entrambi i coniugi

medio per ognuno

120 000 franchi

un coniuge un coniuge elevato medio

150 000 franchi

solo un coniuge

elevato

115 000 franchi

solo un coniuge

medio

85 000 franchi

72 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

73 Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

74 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

75 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2003 (RU 2003 3877). Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 12

831.301

IV. Disposizioni diverse76

Art. 20


77

Esercizio del diritto 1

La persona che vuol far valere il diritto a una prestazione complementare annua deve depositare una domanda scritta. L'articolo 67 capoverso 1 OAVS78 è applicabile per analogia.

2

Il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.


Art. 21


79


a80 Pagamento ai coniugi aventi ognuno un diritto proprio alla rendita 1

La prestazione complementare annua è versata mensilmente per metà e separatamente a ogni coniuge se ognuno di essi ha un diritto a una rendita dell'AVS o dell'AI. In caso di rimborso unico, gli organi PC possono versare l'importo totale al coniuge interessato.81 2

Mediante una richiesta comune, i coniugi possono in ogni momento chiedere che l'importo totale della prestazione complementare sia versato soltanto a uno di loro; ogni coniuge può in ogni momento chiedere il versamento separato.

3

Sono fatte salve le disposizioni derogatorie imposte dal giudice civile.


Art. 22

Pagamento di arretrati 1

Se la domanda di una prestazione complementare annua è presentata entro i 6 mesi a partire dalla notifica di una decisione di rendita dell'AVS o dell'AI, il diritto sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all'inizio del diritto alla rendita.82 2 Il capoverso 1 si applica per analogia nel caso in cui una rendita in corso dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità sia modificata mediante decisione.83

76 Originario n. III.

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

78 RS

831.101

79 Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

80

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

83

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2928).

OPC-AVS/AI

13

831.301

3

Il diritto a delle prestazioni complementari già assegnate ma che non hanno potuto essere versate al destinatario si estingue se il pagamento non è richiesto nello spazio di un anno.

4

Se, in attesa dell'assegnazione di prestazioni complementari, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari, l'anticipo può essere rimborsato direttamente all'ente in questione al momento del pagamento posticipato.84
a85

Art. 23


86

Redditi e sostanza determinanti nel tempo 1

Di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione.

2

Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

3

Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).87 4 Se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.


Art. 24

Obbligo di informare

La persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale 84

Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).

85 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3726).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

87 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 14

831.301

del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.


Art. 25


88

Modificazione della prestazione complementare annua89 1

La prestazione complementare annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa:90 a.91 ad ogni cambiamento nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione complementare annua; b. ad ogni modificazione della rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità; c.92 ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento; se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento;

d.93 quando, durante un controllo periodico, viene constatato un cambiamento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza; se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento.

2

La prestazione complementare annua deve essere oggetto di una nuova decisione dal momento seguente:94 a. nei casi previsti dal capoverso 1 lettere a e b; in caso di cambiamento nella comunione di persone senza influenza sulla rendita, dall'inizio del mese che segue quello in cui è avvenuto il cambiamento; in caso di una modificazione della rendita, dall'inizio del mese in cui la nuova rendita è nata o nel corso del quale il diritto alla rendita si estingue; b.95 nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con l'aumento dell'eccedenza delle spese, dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo è avvenuto; 88

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

OPC-AVS/AI

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831.301

c.96 nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con la diminuzione dell'eccedenza delle spese, al più tardi dall'inizio del mese seguente quello in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l'obbligo di informare;

d.97 nel caso previsto dal capoverso 1 lettera d, dall'inizio del mese in cui fu annunciato il cambiamento, ma il più presto dall'inizio del mese in cui tale cambiamento è intervenuto e il più tardi dall'inizio del mese seguente a quello in cui è stata emanata la nuova decisione. È fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l'obbligo di informare.

3

Un nuovo calcolo della prestazione complementare annua in seguito all'erosione della sostanza può essere effettuato soltanto una volta all'anno.98 4 La riduzione di una prestazione complementare in corso in seguito al computo di un reddito minimo giusta gli articoli 14a capoverso 2 e 14b, non può essere effettuata prima dello scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica della decisione relativa.99
a100 Definizione di istituto 1

È considerata istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.

2

Un assicurato che l'ufficio AI, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell'articolo 42ter capoverso 2 LAI101 è considerato tale anche in relazione al diritto a prestazioni complementari.


Art. 26


102

Ammontare minimo della prestazione complementare annua I beneficiari di prestazioni complementari annue ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto.

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

98

Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 1986 (RU 1986 1204). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

99 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1987 (RU 1987 1797).

100 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

101 RS

831.20

102 Abrogato dal n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 16

831.301

a103
b104 Arrotondamento degli ammontari versati 1

Gli ammontari mensili della prestazione complementare annua devono essere arrotondati al franco superiore e a 10 franchi se sono inferiori a quest'ultima somma.

2

...105


Art. 27

106 Compensazione Gli importi da restituire possono essere compensati con le prestazioni complementari scadute nonché con le prestazioni scadute versate in virtù di altre leggi relative alle assicurazioni sociali, sempreché queste ultime prevedano la possibilità della compensazione.

a107 Vertenze in materia di comunicazione di dati108 L'articolo 209bis OAVS109 è applicabile per analogia.

b110 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati L'articolo 209ter OAVS111 è applicabile per analogia.

B. Organizzazione e procedura I. Gestione e spese amministrative

Art. 28

112 Contabilità 1 Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono tenere una contabilità che permetta di avere sempre le informazioni necessarie sul servizio dei pagamenti e sui crediti e i debiti inerenti alle prestazioni complementari.

103 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

104 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

105 Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

107 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2908).

109 RS

831.101

110 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2908).

111 RS

831.101

112 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

OPC-AVS/AI

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2

Le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all'AVS) vanno conteggiate separatamente da quelle accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all'AI).

3

Anche le prestazioni complementari annue (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e i rimborsi delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) vanno conteggiati separatamente.

4

I capoversi 2 e 3 sono applicabili anche per le restituzioni reclamate, condonate o dichiarate irrecuperabili.

5

Le prestazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 LPC sono conteggiate separatamente, anche se vengono pagate insieme alle prestazioni complementari.

a113 Notifica delle spese di malattia 1

L'importo delle spese di malattia e d'invalidità rimborsate per anno civile va notificato all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale).

2

L'Ufficio federale stabilisce tempi e modi della notifica conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni.


Art. 29

Atti 1 Gli atti forniranno, per ogni singolo caso, informazioni chiare sulle condizioni personali ed economiche dell'avente diritto e sul calcolo delle prestazioni complementari.

2

Sono applicabili per analogia le norme dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sulla conservazione degli atti.

3

I Cantoni e Comuni che concedono, oltre alle prestazioni complementari, prestazioni proprie d'assicurazione o di aiuto, devono iscriverle separatamente nel foglio del calcolo e nella decisione. Ciò vale anche per le prestazioni complementari pagate indebitamente che sono state oggetto di un ordine di restituzione o di un condono o che hanno dovuto essere dichiarate irrecuperabili.114


Art. 30

Riesame delle condizioni economiche per la prestazione complementare annua115 Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono riesaminare periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, le condizioni economiche dei beneficiari.

113 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

114 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

115 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 18

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Art. 31


116



Art. 32

Spese amministrative

1

...117

2

Se un Cantone ha incaricato la sua cassa di compensazione di fissare e pagare le prestazioni complementari, esso deve rifonderle le spese amministrative occorrenti.

Le norme per il rimborso di queste spese vanno sottoposte, per approvazione, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale).118
a119 Registro delle prestazioni complementari senza rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e l'invalidità La Centrale di compensazione tiene un registro di tutti i beneficiari di prestazioni complementari che non ricevono una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità.

II. Revisioni

Art. 33

120 Periodicità I Cantoni che lasciano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni complementari devono provvedere affinché, di norma, l'organo comunale competente sia oggetto di una revisione ogni anno.


Art. 34


121



Art. 35

Rapporto di revisione 1

Ogni revisione di un organo, che fissa e paga prestazioni complementari, dev'essere oggetto di un rapporto.

116 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3726).

117 Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

118 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

119 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

120 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

121 Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

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2

Il rapporto va indirizzato all'Ufficio federale e deve pervenirgli in duplice copia entro un termine da esso fissato.122 3 L'articolo 169 capoversi 2 e 3 OAVS123 è applicabile per analogia.124

Art. 36

125 Spese Le spese di revisione sono considerate spese di amministrazione ai sensi dell'articolo 24 LPC.


Art. 37

Attribuzioni dell'Ufficio federale 1

Conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni, l'Ufficio federale può definire i punti da esaminare con particolare attenzione nella revisione secondo l'articolo 23 capoverso 1 LPC.126 2 Se risulta che prescrizioni di diritto federale non sono state applicate, o lo furono erroneamente, l'Ufficio federale deve esigere l'eliminazione dei difetti, entro un congruo termine.

III. Contenzioso

Art. 38

127 1 L'Ufficio federale e gli uffici cantonali che si sono occupati dell'applicazione possono impugnare le decisioni del tribunale cantonale delle assicurazioni davanti al Tribunale federale. L'Ufficio federale è inoltre autorizzato ad impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale con ricorso.

2

Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.

122 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

123 RS

831.101

124 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

125 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

126 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

127 Nuovo testo giusta il n. II 93 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 20

831.301

C. Sussidi federali I. Per le prestazioni complementari annue128

Art. 39


129

Calcolo della quota a carico della Confederazione 1

L'Ufficio federale stabilisce annualmente per ogni Cantone la quota a carico della Confederazione. La quota è arrotondata al primo decimale secondo regole matematiche.

2

Per la fissazione della quota a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti in base ai quali è calcolato l'importo del versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente.

3

Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicati all'Ufficio federale entro un mese dal versamento principale. L'Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni.

4

Nel quadro delle PC la Confederazione non contribuisce all'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.

a130 Redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale Sono considerati redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 LPC: a. le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni per le prestazioni alberghiere e per le cure e l'assistenza nell'istituto o ospedale; b. gli assegni per grandi invalidi computabili conformemente all'articolo 15b; e c. la parte di erosione della sostanza computabile in virtù dell'articolo 11 capoverso 2 LPC.

128 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

129 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

130 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

OPC-AVS/AI

21

831.301


Art. 40

Conteggio131 1 I Cantoni effettuano un conteggio delle prestazioni complementari annue.132 2

Sono conteggiate separatamente: a. le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all'AVS); e b. le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all'AI).133 2bis

Il conteggio deve fornire indicazioni in particolare sulle prestazioni. L'Ufficio federale definisce i dettagli conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni e può prescrivere l'uso di determinati moduli.134 3 I Cantoni, che affidano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni complementari, devono verificare i conteggi dei Comuni e farne un riassunto per l'Ufficio federale secondo le sue istruzioni.

4

Il conteggio si riferisce all'anno civile e va presentato all'Ufficio federale entro il 31 dicembre dell'anno in corso.135
a136 Fissazione dei sussidi L'Ufficio federale fissa i sussidi in base al conteggio del Cantone e alla quota a carico della Confederazione calcolata conformemente all'articolo 39 capoverso 2.


Art. 41

Pagamento e anticipazioni 1

L'Ufficio federale paga i sussidi, per regola, durante il mese seguente la ricezione del conteggio.

2

L'Ufficio federale accorda ai Cantoni, per l'anno corrente, anticipazioni trimestrali il cui importo non supera di regola l'80 per cento dei sussidi presumibili.137 131 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

132 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

133 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

134 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2928).

136 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

137 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 22

831.301


Art. 42

138 Restituzione I sussidi indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all'articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990139 sui sussidi.

II.140 Per le spese amministrative
a Ammontare degli importi forfettari per singolo caso 1

La Confederazione versa i seguenti importi forfettari per singolo caso: a. 210 franchi per i primi 2 500 casi; b. 135 franchi per i casi dal 2 501 al 15 000; c. 50 franchi per ogni ulteriore caso.

2

Se un Cantone ha affidato la fissazione e il pagamento delle prestazioni complementari a più di un servizio, i casi sono sommati.

b Determinazione del numero di casi 1

L'Ufficio federale determina il numero di casi di ogni Cantone.

2

Fanno stato i casi correnti in base ai quali è calcolato l'importo del pagamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente.

3

Ogni singolo calcolo è contato come un caso.

c Fissazione e pagamento 1

L'Ufficio federale fissa l'importo dei sussidi.

2

I sussidi sono pagati in tre rate durante l'anno per cui sono accordati, alle rispettive scadenze del 31 maggio, del 15 agosto e del 15 novembre.

3

I sussidi federali sono pagati per metà con la prima rata e per un quarto con ciascuna delle rate rimanenti.

d Restituzione È applicabile per analogia l'articolo 42.

138 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

139 RS

616.1

140 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

OPC-AVS/AI

23

831.301

Capo secondo: Prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica I. Sussidi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità141

Art. 43

Fissazione e pagamento 1

L'Ufficio federale fissa i sussidi annuali nei limiti dell'articolo 10 capoverso 1 LPC e ne paga una metà all'inizio del mese di gennaio e la restante metà al più tardi nel mese di luglio alla Fondazione Pro Senectute, all'Associazione Pro Infirmis, e alla Fondazione Pro Juventute.

2

Le istituzioni di utilità pubblica devono amministrare i sussidi separatamente. Esse devono preparare un bilancio preventivo annuo sull'uso dei sussidi federali. Sui sussidi e le prestazioni concesse con essi, deve essere tenuta una contabilità separata.

Eventuali interessi devono essere usati per gli stessi scopi dei sussidi.142 3 Non più del 10 per cento dei sussidi può servire a compensare le spese di applicazione comprovate, nella misura in cui questi costi non siano già compensati nell'ambito di un contratto di prestazioni con l'AVS o l'AI. Per quelle che superano i due milioni di franchi la percentuale massima è del 5 per cento. Sono considerate spese d'applicazione i salari e gli oneri sociali, le spese per i locali, il segretariato e i trasporti. L'Ufficio federale può stabilire le spese da prendere in considerazione e autorizzare una partecipazione più elevata alle spese, quando le prove corrispondenti sono prodotte.143 4

L'articolo 42 è applicabile per analogia.


Art. 44

Ripartizione 1 Dei sussidi accordati alla Fondazione Pro Senectute, conformemente all'articolo 10 capoverso 1 LPC, cinque sesti sono a disposizione degli organi cantonali. L'assegnazione dell'importo rimanente è decisa dal Comitato direttivo con il consenso dell'Ufficio federale.144 2 Del sussidio assegnato all'Associazione Pro Infirmis, tre quarti sono distribuiti agli organi cantonali designati da questa istituzione e un quarto al segretariato centrale.

3

Del sussidio assegnato all'Associazione Pro Juventute, un quarto è destinato ai Cantoni, e tre quarti sono messi a disposizione della segreteria centrale.145 4 I fondi messi a disposizione degli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica sono assegnati, a meno che non siano adoperati per prestazioni speciali, agli organi cantonali che non possono adempiere il loro compito solo con la loro quota parte.

141 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

142 Nuovo testo giusta il n. V dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5637).

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

145 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 24

831.301

5

Le istituzioni di utilità pubblica stabiliscono una chiave di ripartizione dei sussidi federali tra i loro organi nei singoli Cantoni.

II. Le prestazioni

Art. 45

Campo di attività delle istituzioni Accordano prestazioni ai sensi dell'articolo 18 LPC:146 a.147 la Fondazione Pro Senectute agli uomini di più di 65 anni e alle donne di più di 64 anni;

b. dall'Associazione Pro Infirmis agli invalidi che non rientrano nella categoria di persone definita nella lettera a; c.148 la Fondazione Pro Juventute alle vedove di età inferiore ai 64 anni e agli orfani, per quanto queste persone non siano invalide.


Art. 46


149

Prestazioni ad invalidi bisognosi Delle prestazioni in denaro possono anche essere concesse agli invalidi bisognosi, non ammessi al beneficio di una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, che beneficeranno verosimilmente di una prestazione di questa assicurazione o a cui, a cagione dell'avvenuta integrazione o di una diminuzione del grado di invalidità, non può più essere accordata una tale prestazione.


Art. 47


150

Disposizioni generali sulla erogazione delle prestazioni 1

Le prestazioni individuali sono pagate su domanda. Il richiedente deve dare agli organi delle istituzioni di utilità pubblica le informazioni necessarie per l'esame della situazione personale. Le istituzioni di utilità pubblica verificano la veridicità delle informazioni fornite e comunicano la decisione per iscritto al richiedente.

2

Le prestazioni in denaro sono pagate per mezzo della posta, di una banca o personalmente contro ricevuta.151

146 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

147 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

148 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

151 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

OPC-AVS/AI

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831.301


Art. 48

Principi152 I principi della Fondazione Pro Senectute, dell'Associazione Pro Infirmis e della Fondazione Pro Juventute devono contenere disposizioni riguardanti:153 a.154 la ripartizione dei sussidi tra gli organi nei singoli Cantoni; b. le condizioni per l'assegnazione delle prestazioni; c. i principi applicabili al calcolo delle prestazioni nei singoli casi; d. la presentazione e il disbrigo delle domande; e. il pagamento delle prestazioni; f.

gli uffici di controllo ed il controllo dell'uso corretto dei fondi; g. la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute; h.155 la competenza dell'organo centrale d'impartire istruzioni agli organi cantonali circa l'applicazione delle direttive in generale e nei casi particolari.

III. Controlli e rapporti

Art. 49

Controlli degli uffici di revisione e di controllo 1

Gli uffici di revisione che verificano la contabilità delle istituzioni di utilità pubblica devono estendere il loro controllo ai sussidi federali, e ne faranno un rapporto speciale.

2

Le istituzioni di utilità pubblica provvedono affinché i fondi usati dai loro organi cantonali siano sottoposti a un controllo periodico. I rapporti di controllo sono indirizzati agli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica e all'Ufficio federale.156 3 L'Ufficio federale può affidare ad un ufficio di revisione precisi incarichi di controllo o esigere da lui indicazioni supplementari.


Art. 50

Controlli dell'Ufficio federale 1

L'Ufficio federale controlla periodicamente presso gli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica se i sussidi federali sono stati adoperati conformemente alla legge federale. Esso può fare controlli complementari presso gli organi cantonali.

152 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

153 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

154 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

155 Introdotta dal n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 26

831.301

2

Sul risultato del controllo è steso un rapporto che è sottoposto, per parere, alle istituzioni di utilità pubblica.

3

Se appare che prescrizioni applicabili non sono state osservate, o lo furono erroneamente, l'Ufficio federale deve esigere che i difetti siano soppressi entro un congruo termine.


Art. 51

Rapporti e conti annuali Rapporti e conti annuali vanno presentati all'Ufficio federale. Questo può emanare direttive concernenti la presentazione dei rapporti, gli elementi di carattere statistico che questi devono contenere e il termine entro cui vanno presentati.

Capo terzo: Coordinamento e vigilanza della Confederazione I. Coordinamento

Art. 52

Tra gli organi cantonali 1

I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per evitare che uno o più di essi eseguano doppi versamenti di prestazioni complementari annue. Il sussidio federale è concesso soltanto per una sola prestazione complementare durante il medesimo periodo. L'Ufficio federale può esigere inoltre dai Cantoni che essi prendano dei provvedimenti per riscontrare ed evitare i doppi versamenti.157 2 ...158


Art. 53

Tra gli organi cantonali e le istituzioni di utilità pubblica 1

e 2 ...159

3

I Cantoni possono stipulare accordi con le istituzioni di utilità pubblica per coordinare l'attività di queste con quella degli organi cantonali che assegnano le prestazioni complementari.


Art. 54

Tra le casse di compensazione e gli altri organi 1

...160

2

L'Ufficio federale può esigere che le casse di compensazione informino correntemente gli organi d'esecuzione sulle modificazioni del diritto alla rendita di persone ad esse note come beneficiarie di prestazioni complementari.

157 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

158 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3726).

159 Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3726).

160 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3726).

OPC-AVS/AI

27

831.301

a161 Coordinamento con la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie 1

I Cantoni non sono autorizzati ad inserire nel conteggio delle prestazioni complementari gli importi forfettari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.162 2

...163

3

Il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfettari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.164 4

Nel caso di cambiamento di domicilio del beneficiario PC, la prestazione complementare, compreso l'ammontare forfettario per l'assicurazione obbligatoria malattie, è versata:

a. dal precedente Cantone di domicilio, fino all'estinzione del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente;

b. dal nuovo Cantone di domicilio, dall'inizio del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente.

II. Vigilanza della Confederazione

Art. 55


165

Ufficio federale delle assicurazioni sociali La vigilanza di cui all'articolo 28 LPC è esercitata dall'Ufficio federale. Esso sorveglia l'applicazione uniforme delle prescrizioni legali e può, a tale scopo e con riserva della giurisprudenza, dare agli organi di esecuzione le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni in generale e in casi particolari.

161 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

162 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

163 Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

164 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

165 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 28

831.301


Art. 56


166



Art. 57

Approvazione delle prescrizioni 1

Le disposizioni d'esecuzione cantonali secondo l'articolo 29 capoverso 1 LPC devono essere sottoposte all'approvazione della Cancelleria federale.167 2 Le istituzioni di utilità pubblica sottopongono i propri principi all'approvazione dell'Ufficio federale.168 3 L'Ufficio federale va informato di tutte le altre prescrizioni riguardanti le prestazioni complementari, in specie delle istruzioni e direttive, come pure degli accordi ai termini dell'articolo 53 capoverso 3.

Capo quarto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 58

169 Disposizioni transitorie

1

La quota a carico della Confederazione per il 2008 è calcolata sulla base dei casi correnti del versamento principale del mese di dicembre dello stesso anno.

2

Il numero di casi da considerare nella fissazione dell'importo forfettario per il 2008 è stabilito sulla base dei casi correnti del versamento principale del mese di dicembre dello stesso anno.


Art. 59

Entrata in vigore ed esecuzione 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1971. Alla medesima data, è abrogata l'ordinanza del 6 dicembre 1965170 concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2

Il Dipartimento è incaricato della esecuzione 166 Abrogato dal n. I dell'O del 24 set. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4369).

167 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

168 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

169 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

170 [RU 1965 1041, 1969 81 n. II lett. B n. 6, 1969 135 n. V lett. a]

OPC-AVS/AI

29

831.301

Disposizioni finali della modifica del 12 giugno 1989171 a. Applicazione del nuovo articolo 17a (rinuncia alla sostanza) 1 Le parti della sostanza alle quali si ha rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17a, sono sottoposte alla riduzione annua solo dal 1° gennaio 1990.

2

...172

b. ...173

Disposizione finale della modifica del 29 novembre 1995174 In caso di rendita di vecchiaia per coniugi in corso conformemente alle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS175, ogni coniuge ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione.

Disposizioni finali della modifica del 26 novembre 1997176 a. Modifica dell'articolo 1a OPC-AVS/AI 1 La prestazione complementare annua spettante a coppie che, nel mese che precede l'entrata in vigore della 3a revisione PC, hanno diritto a una prestazione complementare versata mensilmente, calcolata secondo l'ex articolo 1a capoverso 3 OPC, è calcolata secondo il nuovo diritto dall'entrata in vigore della 3a revisione PC.

2

Per le coppie ai sensi del capoverso 1, la limitazione prevista dall'articolo 3a capoverso 3 LPC non è applicabile al coniuge che vive in un ospizio o in un ospedale. In compenso, la prestazione complementare annua di detto coniuge è sottoposta ai limiti previsti nell'articolo 3a capoverso 2 LPC.

b. ...177

Disposizione finale della modifica del 28 settembre 2007178 1

La prestazione complementare annua di un figlio che dà diritto ad una rendita per figli dell'AI e che al 31 dicembre 2007 convive con un genitore separato o divorziato che al 1° gennaio 2008, a causa della soppressione della rendita completiva in 171 RU 1989 1238 172 Abrogato dal n. IV 46 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

173 Abrogata dal n. IV 46 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

174 RU 1996 695 175 RU 1996 2466 176 RU 1997 296. L'art. 2 ha attualmente un nuovo tenore.

177 Abrogata dal n. IV 46 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

178 RU

2007 6037

Prestazioni complementari all'AVS e AI 30

831.301

corso dell'AI, perde il diritto alla prestazione complementare (art. 4 cpv. 2 LPC) è calcolata sulla base delle spese riconosciute e dei redditi determinanti del figlio e del genitore con cui convive.

2

Il calcolo di cui al capoverso 1 non è applicabile, se: a. il figlio non convive più con il genitore; b. i genitori separati tornano a convivere o il genitore con cui convive il figlio si risposa.

3

La competenza di stabilire e versare la prestazione complementare spetta al Cantone che fino al 31 dicembre 2007 versava la prestazione complementare al genitore che ha perso il diritto alla medesima in seguito alla 5a revisione dell'AI. In caso di cambiamento del Cantone di domicilio sono applicabili le norme generali in materia di competenza.