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831.301

Ordinanza
sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(OPC-AVS/AI)1 2

del 15 gennaio 1971 (Stato 1° gennaio 2023)

1 Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2 Nuovo tit. giusta il n. V dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
visti gli articoli 4 capoverso 4, 5 capoverso 6, 9 capoverso 5, 10 capoversi 1ter e 1quinquies, 11a capoverso 3, secondo periodo, 14 capoverso 4, 24 capoverso 2, secondo periodo, e 33 della legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),5

ordina:

3 RS 830.1

4 RS 831.30

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Capo primo: Prestazioni complementari6

6 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

A. Diritto e basi per il calcolo7

7 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

I. Diritto 8

8 Introdotto dal il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 19 Interruzione della dimora abituale in Svizzera. Soggiorni all'estero senza un valido motivo

1 Se una persona soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 91° giorno all'estero.10

2 Se una persona si reca nuovamente all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero almeno 90 giorni, le prestazioni complementari vengono sospese dall'inizio del mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera.

3 Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese seguente il rientro in Svizzera.

4 I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.

9 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 607).

Art. 1a11 Soggiorni all'estero per un valido motivo

1 Se una persona soggiorna all'estero per oltre un anno per un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese con effetto dalla fine del mese in cui la persona ha trascorso il 365° giorno all'estero.

2 Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese del rientro in Svizzera.

3 I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.

4 Sono considerati validi motivi:

a.
una formazione ai sensi dell'articolo 49bis dell'ordinanza del 31 ottobre 194712 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), per la quale è indispensabile un soggiorno all'estero;
b.
una malattia o un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29septies della legge federale del 20 dicembre 194613 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il rientro in Svizzera;
c.
l'impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore.

5 Se il soggiorno all'estero viene proseguito sebbene il valido motivo su cui basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero senza un valido motivo.

11 Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 1981 (RU 1981 1696). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

12 RS 831.101

13 RS 831.10

Art. 1b14 Interruzione del termine d'attesa

Se durante il termine d'attesa una persona soggiorna all'estero per uno dei motivi di cui all'articolo 1a capoverso 4, il termine d'attesa si interrompe solo dopo che la persona ha trascorso il 365° giorno all'estero. L'articolo 1a capoverso 5 è applicabile per analogia.

14 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 215 Soglia di sostanza

1 Se su un immobile che conformemente all'articolo 9a capoverso 2 LPC non è una componente della sostanza netta gravano debiti ipotecari, questi non sono considerati nel calcolo della sostanza netta per la soglia di sostanza di cui all'articolo 9a capoverso 1 LPC.

2 Se una persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 316 Coniugi separati

1 Se una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l'articolo 22bis capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 194617 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione legale.18

2 I coniugi che non hanno diritto né a una rendita né al versamento di una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, non possono esigere l'assegnazione di prestazioni complementari se vivono separati.19

320

4 I coniugi sono considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 221

a.
se la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o
b.
se è in corso un'istanza di divorzio o di separazione, o
c.
se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o
d.
se è reso credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

16 Originario art. 1.

17 RS 831.10

18 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

19 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

20 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).

II. Somma delle spese riconosciute, dei redditi computabili e della sostanza dei membri della famiglia22

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 424 Redditi computabili

1 I redditi computabili dei due coniugi sono sommati. L'importo totale è ripartito per metà tra ciascuno di essi.

2 Le franchigie applicabili sono quelle previste per le coppie sposate.

3 Se soltanto uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale, l'articolo 11 capoverso 2 LPC è applicabile unicamente a questo coniuge.

4 Sono esclusi dalla somma e dalla ripartizione per metà:

a.
le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni per il soggiorno in un istituto o in un ospedale;
b.
gli assegni per grandi invalidi, se possono essere computati in virtù dell'articolo 15b;
c.
il valore locativo dell'immobile abitato da uno dei coniugi;
d.
il consumo della sostanza.

5 I redditi di cui al capoverso 4 sono imputati al coniuge al quale si riferiscono.

24 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 525 Spese riconosciute

1 Le spese riconosciute sono imputate al coniuge al quale si riferiscono. Se una spesa concerne entrambi i coniugi, essa è computata per metà per ciascuno di essi.

2 Il coniuge che non vive in un istituto26 o in un ospedale è ritenuto persona sola riguardo al computo delle spese di pigione.

25 Originario art. 1c. Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

26 Nuova espressione giusta il n. I cpv. 1 dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 627 Superstiti

1 La prestazione complementare annua per superstiti aventi diritto a una rendita è calcolata come segue:28

a.
per gli aventi diritto che vivono in comunione domestica, la prestazione complementare è calcolata globalmente;
b.
per gli aventi diritto che vivono separati, la prestazione complementare è calcolata individualmente;

2 In caso di calcolo proprio per orfani, è tenuto conto, oltre che di eventuali prestazioni per sostentamento accordate dal patrigno o dalla madrina, del reddito del padre o della madre nella misura in cui esso supera l'importo necessario al proprio sostentamento e a quello degli altri membri della famiglia a suo carico.

27 Originario art. 4. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Art. 7 Figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI29

1 La prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o dell'assicurazione per l'invalidità (AI) è calcolata come segue:30

a.
se i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare globale;
b.31
se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto a una rendita o può far valere il diritto a una rendita completiva dell'AVS, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore;
c.
se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata separatamente.32

2 Nel caso di computo conformemente al capoverso 1 lettere b e c, il reddito dei genitori è considerato se supera l'importo necessario al sostentamento degli stessi e degli altri membri della famiglia a loro carico.33

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

30 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

31 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2174).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2174).

Art. 834 Figli di cui non si tiene conto

1 Per il calcolo della prestazione complementare annua non si tiene conto delle spese riconosciute per legge, dei redditi determinanti e della sostanza dei figli minorenni che non possono pretendere una rendita per orfano, né dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

2 Conformemente all'articolo 9 capoverso 4 LPC, nel calcolo della prestazione complementare annua non è tenuto conto dei figli che possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e i cui redditi computabili raggiungono o superano le spese riconosciute. Per stabilire di quali figli non bisogna tener conto, si confrontano i redditi computabili e le spese riconosciute dei figli suscettibili di essere eliminati dal calcolo, incluso l'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.35

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 10a37 Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie

Gli organi esecutivi verificano d'ufficio se nel caso di una persona che riceve prestazioni transitorie in virtù della legge federale del 19 giugno 202038 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani sia prevedibile un diritto a prestazioni complementari al momento dell'età ordinaria di pensionamento.

37 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O dell'11 giu. 2021 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 376).

38 RS 837.2

IIa. Redditi computabili, spese riconosciute e sostanza39

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 11 Valutazione del reddito in natura

1 Il reddito in natura è valutato secondo le prescrizioni valide per l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i figli che non sottostanno all'obbligo di pagare i contributi previsti dalla LAVS, il valore del vitto e dell'alloggio è pari alla metà delle aliquote previste nell'articolo 11 OAVS40.41

2 ...42

40 RS 831.101

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

42 Abrogato dal n. I dell'O del 21 ago. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

Art. 11a43 Reddito di un'attività lucrativa

Il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.

43 Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

Art. 1244 Valore locativo e reddito proveniente dal subaffitto

1 Il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

2 Se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale diretta.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

Art. 13 Reddito risultante da un contratto di vitalizio

1 Gli assicurati che beneficiano di un contratto di vitalizio che conferisce loro il diritto di essere completamente sostentati e curati, non possono pretendere una prestazione complementare; sono riservati i casi ove è provato che il debitore del contratto di vitalizio non è in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sostentamento accordato deve, secondo le condizioni locali, essere qualificato come particolarmente modesto. È riservato il capoverso 2.

2 Se le prestazioni fornite dal debitore del contratto di vitalizio sono evidentemente sproporzionate in rapporto a quelle che gli sono state accordate dal creditore di questo contratto, le controprestazioni corrispondenti alla sostanza ceduta devono essere messe a conto del creditore.

3 Le prescrizioni dei capoversi 1 e 2 sono valide anche per le convenzioni analoghe ai contratti di vitalizio.

Art. 1445

45 Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 14a46 Computo del reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide

1 Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo determinante.

2 Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

a.47
all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;
b.
all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento;
c.
ai due terzi dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.48

3 Il capoverso 2 non è applicabile:

a.49
se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all'articolo 28a capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 195950 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI); o
b.
se l'invalido lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 200651 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn).52

46 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1797). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

47 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3877).

49 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545).

50 RS 831.20

51 RS 831.26

52 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 14b53 Computo del reddito per vedove non invalide

Per le vedove non invalide senza figli minorenni il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

a.54
al doppio dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, fino al compimento del 40° anno di età;
b.
all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 41° e il 50° anno di età;
c.
i due terzi dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 51° e il 60° anno di età.

53 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1987 (RU 1987 1797). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

54 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 15 Casi particolari

1 Per il calcolo della prestazione complementare, il reddito realizzato dagli invalidi che lavorano nei laboratori ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPIn è tenuto in conto come reddito di un'attività lucrativa per quanto esso fa parte del reddito determinante sottoposto alla contribuzione nell'AVS o ne farebbe parte se l'invalido fosse ancora obbligato alla contribuzione.55

2 Se un assicurato lavora nell'economia domestica o nell'azienda di un parente consanguineo, le prestazioni in denaro e in natura che quest'ultimo gli versa sono tenute in conto come reddito di un'attività lucrativa per quanto l'assicurato sostituisce un altro salariato.

55 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 15a56 Rendita anticipata

In caso di rendita anticipata secondo l'articolo 40 LAVS57, per il calcolo della prestazione complementare annua la rendita ridotta è computata come reddito.

56 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 RU 1996 695). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

57 RS 831.10

Art. 15b58 Computo dell'assegno per grandi invalidi

Se la tassa giornaliera di un istituto o di un ospedale comprende anche le spese di cura a favore di un grande invalido, l'assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni sono computati come reddito.

58 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 15c59 Computo delle rendite vitalizie con restituzione

1 Il valore di riscatto delle rendite vitalizie con restituzione è computato come sostanza.

2 Nessun interesse ipotetico del valore di riscatto è computato come reddito computabile60.

3 Come reddito computabile sono computate:

a.
la singola rendita versata, fino all'80 per cento;
b.
un'eventuale partecipazione alle eccedenze, integralmente.

59 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

60 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 15d61 Rendita della previdenza professionale in caso di copertura insufficiente

Se in virtù dell'articolo 65d capoverso 3 lettera b della legge federale del 25 giugno 198262 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, è riscosso dai beneficiari di rendite un contributo destinato a riassorbire l'importo scoperto, per il calcolo della prestazione complementare annuale si tiene conto come reddito della rendita diminuita del contributo.

61 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

62 RS 831.40

Art. 15e63 Rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione

1 Se una persona rinuncia volontariamente a un usufrutto o a un diritto di abitazione, il valore annuo del medesimo va computato quale reddito.

2 Il valore annuo corrisponde al valore locativo dedotte le spese che il titolare dell'usufrutto o del diritto di abitazione ha sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione con l'usufrutto o il diritto di abitazione.

63 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 1664 Spese di manutenzione di fabbricati65

1 Le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.

2 Se la legislazione fiscale cantonale non prevede alcuna deduzione forfettaria, è valida quella dell'imposta federale diretta.

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Art. 16a66 Forfait per spese accessorie

1 Nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait.

2 Il capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che esse abitano.

3 L'importo annuo del forfait è di 3060 franchi.67

4 La limitazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata.68

66 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 607).

68 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 16b69 Forfait per spese di riscaldamento

1 Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni70 (CO).

2 L'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a.

69 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

70 RS 220

Art. 16c71 Ripartizione della pigione

1 Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

2 Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali.

71 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Art. 16cbis 72 Pigione in caso di condivisione dell'alloggio con altre persone

Se più persone per le quali è effettuato un calcolo comune della prestazione complementare annua conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LPC condividono l'alloggio con altre persone, i supplementi sull'importo massimo riconosciuto per la pigione di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC sono concessi soltanto per le persone comprese nel calcolo comune. L'articolo 10 capoverso 1bis, primo periodo, LPC non è applicabile.

72 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545).

Art. 16d73 Premio per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Il premio effettivo di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC è il premio che l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 16 della legge del 26 settembre 201474 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie ha approvato per l'assicuratore-malattie, il Cantone e la regione di premi secondo:

a.
il gruppo di età;
b.
la franchigia;
c.
la forma particolare di assicurazione;
d.
la copertura infortuni del beneficiario.

73 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

74 RS 832.12

Art. 16e75 Spese per la custodia di figli complementare alla famiglia

1 Sono riconosciute le spese per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età presso:

a.
strutture di custodia collettiva diurna;
b.
strutture di custodia parascolastiche; e
c.
famiglie diurne.

2 Le spese sono riconosciute soltanto se un genitore che educa da solo i figli o entrambi i genitori:

a.
esercitano simultaneamente un'attività lucrativa; o
b.
non sono in grado, per motivi di salute, di provvedere interamente alla custodia necessaria per la tutela del bene dei figli.

75 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 1776 Calcolo della sostanza netta

1 La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.

2 I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile.

3 Dal valore di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietario e che serve quale abitazione a una di queste persone sono dedotti, nell'ordine:

a.
la franchigia di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera c, seconda frase LPC o all'articolo 11 capoverso 1bis LPC;
b.
i debiti ipotecari, nella misura in cui, dopo la deduzione di cui alla lettera a, non eccedono il valore residuo dell'immobile.

76 Introdotto dal il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 17a77 Valutazione della sostanza

1 La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

2 e 378

4 La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

5 In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.79

6 Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.80

77 Originario art. 17. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

78 Abrogati dal n. I dell'O del 16 set. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

79 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998 (RU 1998 2582). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 607).

80 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

Art. 17b81 Rinuncia a parti di sostanza. Principio

Vi è rinuncia alla sostanza se una persona:

a.
aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o
b.
nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall'articolo 11a capoverso 3 LPC.

81 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 17d83 Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza

1 L'importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare.

2 Il dispendio della sostanza consentito è stabilito applicando il limite massimo secondo l'articolo 11a capoverso 3 LPC a ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così determinati.

3 Per la determinazione dell'importo della rinuncia non sono considerati:

a.
il consumo della sostanza secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;
b.
riduzioni della sostanza dovute a:
1.
spese destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha la proprietà o l'usufrutto,
2.
spese per cure dentarie,
3.
spese legate a malattia e invalidità non coperte da assicurazioni sociali,
4.
spese per il conseguimento del reddito di un'attività lucrativa,
5.
spese per la formazione e la formazione continua professionali,
6.
spese per il normale sostentamento dell'assicurato negli anni precedenti la riscossione della prestazione complementare annua, se il reddito conseguito era insufficiente;
c.
perdite di sostanza involontarie, non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario;
d.
versamenti a titolo di riparazione morale, compreso il contributo di solidarietà secondo l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 201684 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

83 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

84 RS 211.223.13

Art. 17e85 Computo della sostanza cui si è rinunciato

1 Per il calcolo delle prestazioni complementari, l'importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a capoversi 2 e 3 LPC è ridotto annualmente di 10 000 franchi.

2 L'importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.

3 Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione.

85 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 1886 Successione indivisa

Fintanto che il coniuge superstite non ha fatto uso del suo diritto di opzione sulla successione del coniuge decesso prima del 1° gennaio 1988, un quarto della successione è considerato sostanza del coniuge superstite e i tre quarti ripartiti in parti uguali fra i figli.

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).

III. Rimborso di spese di malattia e di invalidità87

87 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Art. 19a89

89 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 19b90 Aumento dell'ammontare massimo

1 Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 1 LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.91

2 Per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI:92

Numero di persone

Grado della grande invalidità

Ammontare massimo

entrambi i coniugi

elevato per ognuno

180 000 franchi

entrambi i coniugi

medio per ognuno

120 000 franchi

un coniuge

elevato

150 000 franchi

un coniuge

medio

solo un coniuge

elevato

115 000 franchi

solo un coniuge

medio

85 000 franchi

90 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2003 (RU 2003 3877). Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

91 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).

92 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).

IV. Disposizioni diverse93

93 Originario n. III.

Art. 2094 Esercizio del diritto

1 La persona che vuol far valere il diritto a una prestazione complementare annua deve presentare una domanda tramite il modulo ufficiale. L'articolo 67 capoverso 1 OAVS95 è applicabile per analogia.96

2 Il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

95 RS 831.101

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 607).

Art. 2197 Durata di trattamento

1 La decisione sul diritto alla prestazione complementare annua e sull'importo della medesima deve essere presa per principio entro 90 giorni dal ricevimento della relativa domanda.

2 Se questo termine non può essere rispettato, devono essere versati anticipi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 LPGA, a condizione che la persona richiedente abbia completamente adempiuto il suo obbligo di collaborare e il diritto sia verosimilmente comprovato.

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 21b99 Pagamento ai coniugi aventi ognuno un diritto proprio alla rendita

1 La prestazione complementare annua è versata mensilmente per metà e separatamente a ogni coniuge se ognuno di essi ha un diritto a una rendita dell'AVS o dell'AI. In caso di rimborso unico, gli organi PC possono versare l'importo totale al coniuge interessato.100

2 Mediante una richiesta comune, i coniugi possono in ogni momento chiedere che l'importo totale della prestazione complementare sia versato soltanto a uno di loro; ogni coniuge può in ogni momento chiedere il versamento separato.

3 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie imposte dal giudice civile.

99 Originario art. 21a. Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Art. 21c101 Pagamento per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale

Se il beneficiario cede al fornitore di prestazioni l'importo della prestazione complementare annua per il soggiorno in un istituto o in un ospedale conformemente all'articolo 21a capoverso 3 LPC, la prestazione complementare annua è versata nell'ordine seguente:

a.
dapprima è versato all'assicuratore-malattie l'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC;
b.
dalla prestazione complementare residua, al beneficiario è versato un importo corrispondente al massimo a quello spettantegli per le spese personali di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera b LPC;
c.
dopo i versamenti di cui alle lettere a e b, dalla prestazione complementare residua è versato al fornitore di prestazioni un importo corrispondente al massimo alla tassa giornaliera di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC;
d.
dopo i versamenti di cui alle lettere a-c, l'eventuale importo residuo è versato al beneficiario.

101 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 22 Pagamento di arretrati

1 Se la domanda di una prestazione complementare annua è presentata entro i 6 mesi a partire dalla notifica di una decisione di rendita dell'AVS o dell'AI, il diritto sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all'inizio del diritto alla rendita.102

2 Il capoverso 1 si applica per analogia nel caso in cui una rendita in corso dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità sia modificata mediante decisione.103

3 Il diritto a delle prestazioni complementari già assegnate ma che non hanno potuto essere versate al destinatario si estingue se il pagamento non è richiesto nello spazio di un anno.

4 Se, in attesa dell'assegnazione di prestazioni complementari, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari, l'anticipo può essere rimborsato direttamente all'ente in questione al momento del pagamento posticipato.104

5 Se ha accordato riduzioni di premio nell'assicurazione malattie durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari, un Cantone può compensare il pagamento di queste ultime con le riduzioni di premio già versate.105

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2928).

104 Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).

105 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

Art. 22a106

106 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998 (RU 1998 2582). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

Art. 23107 Redditi e sostanza determinanti nel tempo

1 Di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione.

2 Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

3 Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).108

4 Se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

108 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 24 Obbligo di informare

La persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

Art. 25109 Modificazione della prestazione complementare annua110

1 La prestazione complementare annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa:111

a.112
ad ogni cambiamento nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione complementare annua;
b.
ad ogni modificazione della rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità;
c.113
ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento; se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento;
d.114
quando, durante un controllo periodico, viene constatato un cambiamento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza; se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento.

2 La prestazione complementare annua deve essere oggetto di una nuova decisione dal momento seguente:115

a.
nei casi previsti dal capoverso 1 lettere a e b; in caso di cambiamento nella comunione di persone senza influenza sulla rendita, dall'inizio del mese che segue quello in cui è avvenuto il cambiamento; in caso di una modificazione della rendita, dall'inizio del mese in cui la nuova rendita è nata o nel corso del quale il diritto alla rendita si estingue;
b.116
nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con l'aumento dell'eccedenza delle spese, dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo è avvenuto;
c.117
nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con la diminuzione dell'eccedenza delle spese, al più tardi dall'inizio del mese seguente quello in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l'obbligo di informare;
d.118
nel caso previsto dal capoverso 1 lettera d, dall'inizio del mese in cui fu annunciato il cambiamento, ma il più presto dall'inizio del mese in cui tale cambiamento è intervenuto e il più tardi dall'inizio del mese seguente a quello in cui è stata emanata la nuova decisione. È fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l'obbligo di informare.

3 Un nuovo calcolo della prestazione complementare annua in seguito all'erosione della sostanza può essere effettuato soltanto una volta all'anno.119

4 La riduzione di una prestazione complementare in corso in seguito al computo di un reddito minimo giusta gli articoli 14a capoverso 2 e 14b, non può essere effettuata prima dello scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica della decisione relativa.120

109 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

119 Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 1986 (RU 1986 1204). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

120 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1797).

Art. 25a121 Definizione di istituto

1 È considerata istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.

2 Un assicurato che l'ufficio AI, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell'articolo 42ter capoverso 2 LAI122 è considerato tale anche in relazione al diritto a prestazioni complementari.123

121 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

122 RS 831.20

123 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545).

Art. 26124 Ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione

1 La regione 1 corrisponde alla categoria 111 della tipologia dei Comuni 2012 (25 tipi). Essa comprende i cinque grandi centri di Berna, Zurigo, Basilea, Ginevra e Losanna.

2 La ripartizione dei rimanenti Comuni tra le altre due regioni si basa sulla tipologia urbano-rurale 2012. Nella regione 2 rientrano i Comuni delle categorie «urbana» e «intermedia», nella regione 3 quelli della categoria «rurale».

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 26a125 Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione

1 Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) stabilisce in un'ordinanza:

a.
le modalità di calcolo per la riduzione o l'aumento degli importi massimi per la pigione di cui all'articolo 10 capoverso 1quinquies LPC;
b.
al più tardi alla fine di ottobre di ogni anno, la riduzione o l'aumento degli importi massimi per i Comuni interessati dall'anno successivo.

2 La richiesta di riduzione o di aumento degli importi massimi per la pigione di cui all'articolo 10 capoverso 1quinquies LPC va presentata all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale).

3 Essa deve indicare in particolare:

a.
il nome dei Comuni per i quali si chiede una riduzione o un aumento degli importi massimi per la pigione;
b.
l'entità della riduzione o dell'aumento degli importi massimi;
c.
una motivazione.

4 La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente.

125 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 26b126

1 ...127

2 ...128

126 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

127 Abrogato dal n. I dell'O del 12 ott. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 607).

128 Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 27129 Termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente

1 Il termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente, conformemente all'articolo 16a capoversi 1 e 2 LPC, è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione.

2 Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasferimento della proprietà.

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 27a130 Valutazione dell'eredità

1 Per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. È determinante la sostanza al giorno del decesso.

2 I beni fondiari vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore.

3 Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.

130 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

B. Organizzazione e procedura

I. Gestione e spese amministrative

Art. 28138 Contabilità

1 Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono tenere una contabilità che permetta di avere sempre le informazioni necessarie sul servizio dei pagamenti e sui crediti e i debiti inerenti alle prestazioni complementari.

2 Le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all'AVS) vanno conteggiate separatamente da quelle accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all'AI).

3 Anche le prestazioni complementari annue (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e i rimborsi delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) vanno conteggiati separatamente.

4 I capoversi 2 e 3 sono applicabili anche per le restituzioni reclamate, condonate o dichiarate irrecuperabili.

5 Le prestazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 LPC sono conteggiate separatamente, anche se vengono pagate insieme alle prestazioni complementari.

138 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 28a139 Notifica delle spese di malattia

1 L'importo delle spese di malattia e d'invalidità rimborsate per anno civile va notificato all'Ufficio federale.140

2 L'Ufficio federale stabilisce tempi e modi della notifica conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni.

139 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 29 Atti

1 Gli atti forniranno, per ogni singolo caso, informazioni chiare sulle condizioni personali ed economiche dell'avente diritto e sul calcolo delle prestazioni complementari.

2 Sono applicabili per analogia le norme dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sulla conservazione degli atti.

3 I Cantoni e Comuni che concedono, oltre alle prestazioni complementari, prestazioni proprie d'assicurazione o di aiuto, devono iscriverle separatamente nel foglio del calcolo e nella decisione. Ciò vale anche per le prestazioni complementari pagate indebitamente che sono state oggetto di un ordine di restituzione o di un condono o che hanno dovuto essere dichiarate irrecuperabili.141

141 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

Art. 32 Spese amministrative

1 ...144

2 Se un Cantone ha incaricato la sua cassa di compensazione di fissare e pagare le prestazioni complementari, esso deve rifonderle le spese amministrative occorrenti. Le norme per il rimborso di queste spese vanno sottoposte, per approvazione, all'Ufficio federale.145

144 Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

II. Revisioni

Art. 33147 Periodicità

I Cantoni che lasciano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni complementari devono provvedere affinché, di norma, l'organo comunale competente sia oggetto di una revisione ogni anno.

147 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 34148

148 Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 35 Rapporto di revisione

1 Ogni revisione di un organo, che fissa e paga prestazioni complementari, dev'essere oggetto di un rapporto.

2 Il rapporto va indirizzato all'Ufficio federale e deve pervenirgli in duplice copia entro un termine da esso fissato.149

3 L'articolo 169 capoversi 2 e 3 OAVS150 è applicabile per analogia.151

149 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

150 RS 831.101

151 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 36152 Spese

Le spese di revisione sono considerate spese amministrative ai sensi dell'articolo 24 LPC.

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 37 Attribuzioni dell'Ufficio federale

1 Conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni, l'Ufficio federale può definire i punti da esaminare con particolare attenzione nella revisione secondo l'articolo 23 capoverso 1 LPC.153

2 Se risulta che prescrizioni di diritto federale non sono state applicate, o lo furono erroneamente, l'Ufficio federale deve esigere l'eliminazione dei difetti, entro un congruo termine.

153 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

III. Contenzioso

Art. 38154

1 L'Ufficio federale e gli uffici cantonali che si sono occupati dell'applicazione possono impugnare le decisioni del tribunale cantonale delle assicurazioni davanti al Tribunale federale. L'Ufficio federale è inoltre autorizzato ad impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale con ricorso.

2 Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.

154 Nuovo testo giusta il n. II 93 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

C. Sussidi federali

I. Per le prestazioni complementari annue155

155 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 39156 Calcolo della quota a carico della Confederazione

1 L'Ufficio federale stabilisce annualmente per ogni Cantone la quota a carico della Confederazione. La quota è arrotondata al primo decimale secondo regole matematiche.

2 Per la fissazione della quota percentuale a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti del mese di maggio dell'anno per cui sono accordati i sussidi.157

3 Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicate all'Ufficio centrale di compensazione entro il 10 giugno dell'anno per cui sono accordati i sussidi. L'Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione.158

4 Nel quadro delle prestazioni complementari la Confederazione non contribuisce all'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC. 159

156 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4683).

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4683).

159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 39a160 Redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale

Sono considerati redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 LPC:

a.
le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni per le prestazioni alberghiere e per le cure e l'assistenza nell'istituto o ospedale;
b.
gli assegni per grandi invalidi computabili conformemente all'articolo 15b; e
c.
la parte di erosione della sostanza computabile in virtù dell'articolo 11 capoverso 2 LPC.

160 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 40 Conteggio161

1 I Cantoni effettuano un conteggio delle prestazioni complementari annue.162

2 Sono conteggiate separatamente:

a.
le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all'AVS); e
b.
le prestazioni complementari accordate in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all'AI).163

2bis Il conteggio deve fornire indicazioni in particolare sulle prestazioni. L'Ufficio federale definisce i dettagli conformemente alla sua facoltà d'impartire istruzioni e può prescrivere l'uso di determinati moduli.164

3 I Cantoni, che affidano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni complementari, devono verificare i conteggi dei Comuni e farne un riassunto per l'Ufficio federale secondo le sue istruzioni.

4 Il conteggio si riferisce all'anno civile e va presentato all'Ufficio federale entro il 31 dicembre dell'anno in corso.165

161 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

162 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

163 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

164 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2928).

Art. 40a166 Fissazione dei sussidi

L'Ufficio federale fissa i sussidi in base al conteggio del Cantone e alla quota a carico della Confederazione calcolata conformemente all'articolo 39 capoverso 2.

166 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 41 Pagamento e anticipazioni

1 L'Ufficio federale paga i sussidi, per regola, durante il mese seguente la ricezione del conteggio.

2 L'Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un'anticipazione nell'anno per cui sono accordati i sussidi. L'importo totale delle anticipazioni non supera di regola, per Cantone e per anno, l'80 per cento dei sussidi presumibili.167

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4683).

Art. 42168 Restituzione

I sussidi per le prestazioni complementari annue indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all'articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990169 sui sussidi (LSu).

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

169 RS 616.1

II.170 Per le spese amministrative

170 Introdotto dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 42a Ammontare degli importi forfettari per singolo caso

1 La Confederazione versa i seguenti importi forfettari per singolo caso:

a.
210 franchi per i primi 2 500 casi;
b.
135 franchi per i casi dal 2 501 al 15 000;
c.
50 franchi per ogni ulteriore caso.

2 Se un Cantone ha affidato la fissazione e il pagamento delle prestazioni complementari a più di un servizio, i casi sono sommati.

Art. 42b Determinazione del numero di casi

1 L'Ufficio federale determina il numero di casi di ogni Cantone.

2 Fanno stato i casi correnti del mese di maggio dell'anno per cui sono accordati i sussidi.171

3 Ogni singolo calcolo è contato come un caso.

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4683).

Art. 42c Fissazione e pagamento

1 L'Ufficio federale fissa l'importo dei sussidi.

2 L'Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un'anticipazione nell'anno per cui sono accordati i sussidi. L'importo totale delle anticipazioni non supera di regola, per Cantone e per anno, l'80 per cento dei sussidi presumibili. Il calcolo è effettuato sulla base del numero di casi dell'anno precedente.172

3 Il conguaglio è effettuato entro la metà di dicembre dell'anno per cui sono accordati i sussidi.173

172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4683).

173 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4683).

Art. 42d174 Restituzione

I sussidi per le spese amministrative indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all'articolo 28 capoverso 1 LSu175.

174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

175 RS 616.1

III.176 Riduzione dei sussidi federali per le spese amministrative

176 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

Art. 42f Procedura

1 Se nell'ambito della sua vigilanza (art. 55) constata ripetute violazioni di prescrizioni da parte di un organo esecutivo, l'Ufficio federale accorda a quest'ultimo un termine adeguato per l'eliminazione del difetto rilevato.

2 Se l'organo esecutivo non elimina il difetto entro questo termine, i sussidi federali per le spese amministrative sono ridotti con effetto dall'anno seguente.

3 La riduzione dei sussidi è applicata fino al momento in cui l'organo esecutivo dimostra di aver eliminato il difetto.

Capo secondo: Prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica

I. Sussidi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità177

177 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Art. 43 Fissazione e pagamento

1 L'Ufficio federale fissa i sussidi annuali nei limiti dell'articolo 17 capoverso 1 LPC e ne paga una metà all'inizio del mese di gennaio e la restante metà al più tardi nel mese di luglio alla Fondazione Pro Senectute, all'Associazione Pro Infirmis, e alla Fondazione Pro Juventute. L'Ufficio federale può stabilire scadenze di pagamento diverse, ma al massimo quattro pagamenti per anno.178

2 Le istituzioni di utilità pubblica devono amministrare i sussidi separatamente. Esse devono preparare un bilancio preventivo annuo sull'uso dei sussidi federali. Sui sussidi e le prestazioni concesse con essi, deve essere tenuta una contabilità separata. Eventuali interessi devono essere usati per gli stessi scopi dei sussidi.179

3 Non più del 10 per cento dei sussidi può servire a compensare le spese di applicazione comprovate, nella misura in cui questi costi non siano già compensati nell'ambito di un contratto di prestazioni con l'AVS o l'AI. Per quelle che superano i due milioni di franchi la percentuale massima è del 5 per cento. Sono considerate spese d'applicazione i salari e gli oneri sociali, le spese per i locali, il segretariato e i trasporti. L'Ufficio federale può stabilire le spese da prendere in considerazione e autorizzare una partecipazione più elevata alle spese, quando le prove corrispondenti sono prodotte.180

4 L'articolo 42 è applicabile per analogia.

178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4617).

179 Nuovo testo giusta il n. V dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5637).

Art. 44 Ripartizione

1 Dei sussidi accordati alla Fondazione Pro Senectute, conformemente all'articolo 10181 capoverso 1 LPC, cinque sesti sono a disposizione degli organi cantonali. L'assegnazione dell'importo rimanente è decisa dal Comitato direttivo con il consenso dell'Ufficio federale.182

2 Del sussidio assegnato all'Associazione Pro Infirmis, tre quarti sono distribuiti agli organi cantonali designati da questa istituzione e un quarto al segretariato centrale.

3 Del sussidio assegnato all'Associazione Pro Juventute, un quarto è destinato ai Cantoni, e tre quarti sono messi a disposizione della segreteria centrale.183

4 I fondi messi a disposizione degli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica sono assegnati, a meno che non siano adoperati per prestazioni speciali, agli organi cantonali che non possono adempiere il loro compito solo con la loro quota parte.

5 Le istituzioni di utilità pubblica stabiliscono una chiave di ripartizione dei sussidi federali tra i loro organi nei singoli Cantoni.

181 Ora: art. 17 cpv. 1 LPC.

182 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

183 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

II. Le prestazioni

Art. 45 Campo di attività delle istituzioni

Accordano prestazioni ai sensi dell'articolo 18 LPC:184

a.185
la Fondazione Pro Senectute agli uomini di più di 65 anni e alle donne di più di 64 anni;
b.
dall'Associazione Pro Infirmis agli invalidi che non rientrano nella categoria di persone definita nella lettera a;
c.186
la Fondazione Pro Juventute alle vedove di età inferiore ai 64 anni e agli orfani, per quanto queste persone non siano invalide.

184 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

185 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

186 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 46187 Prestazioni ad invalidi bisognosi

Delle prestazioni in denaro possono anche essere concesse agli invalidi bisognosi, non ammessi al beneficio di una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, che beneficeranno verosimilmente di una prestazione di questa assicurazione o a cui, a cagione dell'avvenuta integrazione o di una diminuzione del grado di invalidità, non può più essere accordata una tale prestazione.

187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

Art. 47188 Disposizioni generali sulla erogazione delle prestazioni

1 Le prestazioni individuali sono pagate su domanda. Il richiedente deve dare agli organi delle istituzioni di utilità pubblica le informazioni necessarie per l'esame della situazione personale. Le istituzioni di utilità pubblica verificano la veridicità delle informazioni fornite e comunicano la decisione per iscritto al richiedente.

2 Le prestazioni in denaro sono pagate per mezzo della posta, di una banca o personalmente contro ricevuta.189

188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

189 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 48 Principi190

I principi della Fondazione Pro Senectute, dell'Associazione Pro Infirmis e della Fondazione Pro Juventute devono contenere disposizioni riguardanti:191

a.192
la ripartizione dei sussidi tra gli organi nei singoli Cantoni;
b.
le condizioni per l'assegnazione delle prestazioni;
c.
i principi applicabili al calcolo delle prestazioni nei singoli casi;
d.
la presentazione e il disbrigo delle domande;
e.
il pagamento delle prestazioni;
f.
gli uffici di controllo ed il controllo dell'uso corretto dei fondi;
g.
la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute;
h.193
la competenza dell'organo centrale d'impartire istruzioni agli organi cantonali circa l'applicazione delle direttive in generale e nei casi particolari.

190 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

191 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

192 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

193 Introdotta dal n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

III. Controlli e rapporti

Art. 49 Controlli degli uffici di revisione e di controllo

1 Gli uffici di revisione che verificano la contabilità delle istituzioni di utilità pubblica devono estendere il loro controllo ai sussidi federali, e ne faranno un rapporto speciale.

2 Le istituzioni di utilità pubblica provvedono affinché i fondi usati dai loro organi cantonali siano sottoposti a un controllo periodico. I rapporti di controllo sono indirizzati agli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica e all'Ufficio federale.194

3 L'Ufficio federale può affidare ad un ufficio di revisione precisi incarichi di controllo o esigere da lui indicazioni supplementari.

194 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

Art. 50 Controlli dell'Ufficio federale

1 L'Ufficio federale controlla periodicamente presso gli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica se i sussidi federali sono stati adoperati conformemente alla legge federale. Esso può fare controlli complementari presso gli organi cantonali.

2 Sul risultato del controllo è steso un rapporto che è sottoposto, per parere, alle istituzioni di utilità pubblica.

3 Se appare che prescrizioni applicabili non sono state osservate, o lo furono erroneamente, l'Ufficio federale deve esigere che i difetti siano soppressi entro un congruo termine.

Art. 51 Rapporti e conti annuali

Rapporti e conti annuali vanno presentati all'Ufficio federale. Questo può emanare direttive concernenti la presentazione dei rapporti, gli elementi di carattere statistico che questi devono contenere e il termine entro cui vanno presentati.

Capo terzo: Coordinamento e vigilanza della Confederazione

I. Coordinamento

Art. 52 Tra gli organi cantonali

1 I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per evitare che uno o più di essi eseguano doppi versamenti di prestazioni complementari annue. Il sussidio federale è concesso soltanto per una sola prestazione complementare durante il medesimo periodo. L'Ufficio federale può esigere inoltre dai Cantoni che essi prendano dei provvedimenti per riscontrare ed evitare i doppi versamenti.195

2 ...196

195 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

196 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

Art. 54 Tra le casse di compensazione e gli altri organi

1 ...198

2 L'Ufficio federale può esigere che le casse di compensazione informino correntemente gli organi d'esecuzione sulle modificazioni del diritto alla rendita di persone ad esse note come beneficiarie di prestazioni complementari.

198 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

Art. 54a199 Coordinamento con la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie

1 I Cantoni non sono autorizzati ad inserire nel conteggio delle prestazioni complementari gli importi annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.200

2 ...201

3 Il Dipartimento fissa gli importi forfettari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.202

4 In caso di cambiamento di domicilio del beneficiario, la prestazione complementare, compreso l'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è versata:203

a.
dal precedente Cantone di domicilio, fino all'estinzione del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente;
b.
dal nuovo Cantone di domicilio, dall'inizio del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente.

5 L'organo cantonale competente per le prestazioni complementari notifica al servizio di cui all'articolo 106b capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995204 sull'assicurazione malattie (OAMal) i dati di cui quest'ultimo necessita per la procedura di notifica agli assicuratori. Dati che non sono necessari per la procedura di notifica, come i dettagli del calcolo della prestazione complementare annua, non possono essere notificati.205

5bis Gli assicuratori notificano su richiesta al servizio di cui all'articolo 106b capoverso 1 OAMal, entro sette giorni civili, i premi effettivi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dell'anno corrente o di quello successivo per le persone che hanno diritto a una riduzione dei premi.206

6 Gli articoli 106b-106e sono applicabili per analogia.207

199 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

200 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

201 Abrogato dal n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

203 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

204 RS 832.102

205 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 22 giu. 2011 (RU 2011 3527). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6341).

206 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 599). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

207 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6341).

II. Vigilanza della Confederazione

Art. 55208 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

La vigilanza di cui all'articolo 28 LPC è esercitata dall'Ufficio federale. Esso sorveglia l'applicazione uniforme delle prescrizioni legali e può, a tale scopo e con riserva della giurisprudenza, dare agli organi di esecuzione le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni in generale e in casi particolari.

208 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 57 Approvazione delle prescrizioni

1 Le disposizioni d'esecuzione cantonali secondo l'articolo 29 capoverso 1 LPC devono essere sottoposte all'approvazione della Cancelleria federale.210

2 Le istituzioni di utilità pubblica sottopongono i propri principi all'approvazione dell'Ufficio federale.211

3 L'Ufficio federale va informato di tutte le altre prescrizioni riguardanti le prestazioni complementari, in specie delle istruzioni e direttive, come pure degli accordi ai termini dell'articolo 53 capoverso 3.

210 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

211 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Capo quarto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 58212 Disposizioni transitorie

1 La quota a carico della Confederazione per il 2008 è calcolata sulla base dei casi correnti del versamento principale del mese di dicembre dello stesso anno.

2 Il numero di casi da considerare nella fissazione dell'importo forfettario per il 2008 è stabilito sulla base dei casi correnti del versamento principale del mese di dicembre dello stesso anno.

212 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 59 Entrata in vigore ed esecuzione

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1971. Alla medesima data, è abrogata l'ordinanza del 6 dicembre 1965213 concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2 Il Dipartimento è incaricato della esecuzione.

213 [RU 1965 1041, 1969 81 n. II lett. B n. 6, 1969 135 n. V lett. a]

Disposizioni finali della modifica del 12 giugno 1989214

a. Applicazione del nuovo articolo 17a (rinuncia alla sostanza)

1 Le parti della sostanza alle quali si ha rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17a, sono sottoposte alla riduzione annua solo dal 1° gennaio 1990.

2 ...215

b. ...216

215 Abrogato dal n. IV 46 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

216 Abrogata dal n. IV 46 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizione finale della modifica del 29 novembre 1995217

In caso di rendita di vecchiaia per coniugi in corso conformemente alle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS218, ogni coniuge ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione.

Disposizioni finali della modifica del 26 novembre 1997219

219 RU 1997 296. L'art. 2 ha attualmente un nuovo testo.

a. Modifica dell'articolo 1a OPC-AVS/AI

1 La prestazione complementare annua spettante a coppie che, nel mese che precede l'entrata in vigore della 3a revisione PC, hanno diritto a una prestazione complementare versata mensilmente, calcolata secondo l'ex articolo 1a capoverso 3 OPC, è calcolata secondo il nuovo diritto dall'entrata in vigore della 3a revisione PC.

2 Per le coppie ai sensi del capoverso 1, la limitazione prevista dall'articolo 3a capoverso 3 LPC non è applicabile al coniuge che vive in un ospizio o in un ospedale. In compenso, la prestazione complementare annua di detto coniuge è sottoposta ai limiti previsti nell'articolo 3a capoverso 2 LPC.

b. ...220

220 Abrogata dal n. IV 46 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizione finale della modifica del 28 settembre 2007221

1 La prestazione complementare annua di un figlio che dà diritto ad una rendita per figli dell'AI e che al 31 dicembre 2007 convive con un genitore separato o divorziato che al 1° gennaio 2008, a causa della soppressione della rendita completiva in corso dell'AI, perde il diritto alla prestazione complementare (art. 4 cpv. 2 LPC) è calcolata sulla base delle spese riconosciute e dei redditi determinanti del figlio e del genitore con cui convive.

2 Il calcolo di cui al capoverso 1 non è applicabile, se:

a.
il figlio non convive più con il genitore;
b.
i genitori separati tornano a convivere o il genitore con cui convive il figlio si risposa.

3 La competenza di stabilire e versare la prestazione complementare spetta al Cantone che fino al 31 dicembre 2007 versava la prestazione complementare al genitore che ha perso il diritto alla medesima in seguito alla 5a revisione dell'AI. In caso di cambiamento del Cantone di domicilio sono applicabili le norme generali in materia di competenza.

Disposizione finale della modifica del 29 gennaio 2020222

Gli assicuratori sono tenuti a notificare i dati secondo l'articolo 54a capoverso 5bis soltanto dal 1° novembre 2020.