03.04.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 02.04.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.06.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.06.2020
01.01.2013 - 31.12.2018
01.01.2012 - 31.12.2012
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1

Ordinanza

sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)1 2 del 15 gennaio 1971 (Stato 4 novembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 3a capoverso 7, 3d capoverso 4 e 19 capoverso 2 della legge federale del 19 marzo 19654 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),5 ordina: Capo primo: Prestazioni dei Cantoni A. Diritto alle prestazioni complementari e basi per il calcolo I. Somma delle spese riconosciute, dei redditi determinanti e della sostanza dei membri della famiglia 6

Art. 1

Coniugi separati

1

Se una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è versata a un coniuge secondo l'articolo 22bis capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19467 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) o la lettera e delle disposizioni finali relative alla modifica del 21 marzo 2003 della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI)8 (4a revisione AI), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione legale.9 RU 1971 37

1

Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2

Nuovo tit. giusta il n. V dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.

3 RS

830.1

4 RS

831.30

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

7 RS

831.10

8 RS

831.20

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3877).

831.301

Prestazioni complementari all'AVS e AI 2

831.301

2

I coniugi che non hanno diritto né a una rendita né al versamento di una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità, non possono esigere l'assegnazione di prestazioni complementari se vivono separati.10 3 ...11

4

I coniugi sono considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 212 a. se la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o b. se è in corso un'istanza di divorzio o di separazione, o c. se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o d. se è reso credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

a13 Coppie di cui almeno uno dei coniugi vive in un ospizio o in un ospedale. Principio Nel caso di coppie di cui almeno un coniuge vive in permanenza o per un lungo periodo in un ospizio o in un ospedale, la prestazione complementare annua per ciascuno dei coniugi è calcolata separatamente secondo gli articoli 1b-1d.

b14 Redditi determinanti

1

I redditi determinanti (inclusa l'erosione della sostanza secondo l'art. 3c cpv. 1 lett.

c LPC) dei due coniugi sono sommati. L'ammontare totale è ripartito per metà tra ciascuno di essi.

2

Le franchigie applicabili sono quelle previste per le coppie.

3

L'articolo 5 capoverso 3 lettera b LPC non è applicabile all'erosione della sostanza se soltanto uno dei coniugi vive in un ospizio o in un ospedale.

4

Sono esclusi dalla somma e dalla ripartizione per metà: a. le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni per il soggiorno in un ospizio o in un ospedale; b. gli assegni per grandi invalidi, se possono essere computati in virtù dell'articolo 15b;

c. il valore locativo dell'immobile abitato da uno dei coniugi.

5

I redditi di cui al capoverso 4 sono imputati al coniuge al quale si riferiscono.

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238). Vedi anche le disp. fin. lett. b di detta modificazione alla fine del presente testo.

11 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3726).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238). Vedi anche le disp. fin. lett. b di detta modificazione alla fine del presente testo.

13

Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 1981 (RU 1981 1696). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961). Vedi anche le disp.

fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

14 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

OPC-AVS/AI

3

831.301

Art. 1c15 Spese riconosciute

1

Le spese riconosciute sono imputate al coniuge al quale si riferiscono. Se una spesa concerne entrambi i coniugi, essa è computata per metà per ciascuno di essi.

2

Il coniuge che non vive in un ospizio o in un ospedale è ritenuto persona sola riguardo al computo delle spese di pigione.

d16 Ammontare massimo della prestazione complementare annua Per il coniuge che non vive in un ospizio o in un ospedale, l'ammontare massimo è determinato dall'articolo 3a capoverso 2 LPC; per quello che vive in un ospizio o in un ospedale, dall'articolo 3a capoverso 3 LPC. Se entrambi i coniugi vivono in un ospizio o in un ospedale, è applicabile, per ciascuno di essi, l'ammontare massimo secondo l'articolo 3a capoverso 3 LPC.


Art. 2

17 Persone divorziate

La persona divorziata che ha diritto al pagamento di una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità in virtù dell'articolo 22bis capoverso 2 LAVS18 o della lettera e delle disposizioni finali relative alla modifica della LAI del 21 marzo 200319 (4a revisione AI) ha un diritto proprio a prestazioni complementari.


Art. 3


20



Art. 4


21
Superstiti

1

La prestazione complementare annua per superstiti aventi diritto a una rendita è calcolata come segue:22 a. per gli aventi diritto che vivono in comunione domestica, la prestazione complementare è calcolata globalmente; b. per gli aventi diritto che vivono separati, la prestazione complementare è calcolata individualmente;

2

In caso di calcolo proprio per orfani, è tenuto conto, oltre che di eventuali prestazioni per sostentamento accordate dal patrigno o dalla madrina, del reddito del padre o della madre nella misura in cui esso supera l'importo necessario al proprio sostentamento e a quello degli altri membri della famiglia a suo carico.

15 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3877).

18 RS

831.10

19 RS

831.20

20

Abrogato dal n. I dell'O del 13 set. 1995 (RU 1995 4385).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 4

831.301


Art. 5

-623

Art. 7

Figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI24 1

La prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) o dell'assicurazione invalidità (AI) è calcolata come segue:25 a. se i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare globale;

b.26 se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto a una rendita o può far valere il diritto a una rendita completiva dell'AVS o dell'AI, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore; c. se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata separatamente.27 2

Nel caso di computo conformemente al capoverso 1 lettere b e c, il reddito dei genitori è considerato se supera l'importo necessario al sostentamento degli stessi e degli altri membri della famiglia a loro carico.28

Art. 8


29

Figli di cui non si tiene conto 1

Per il calcolo della prestazione complementare annua non si tiene conto delle spese riconosciute per legge, dei redditi determinanti e della sostanza dei figli minorenni che non possono pretendere una rendita per orfano, né dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

2

Conformemente all'articolo 3a capoverso 6 LPC, non è tenuto conto, nel calcolo della prestazione complementare annua, dei figli che possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e i cui redditi determinanti raggiungono o superano le spese riconosciute. Per stabilire di quali figli non bisogna tener conto, si confrontano i redditi determinanti e le spese riconosciute dei figli suscettibili di essere eliminati dal calcolo.

23

Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 695).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2174).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2174).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

OPC-AVS/AI

5

831.301


Art. 9


30

Membri della famiglia domiciliati in un altro Cantone Per la somma delle spese riconosciute e dei redditi determinanti non si tiene conto dei membri della famiglia aventi un diritto proprio a una rendita e domiciliati in un altro Cantone.


Art. 10

Coniugi o membri della famiglia soggiornanti all'estero per un lungo periodo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto Per il calcolo della prestazione complementare, non si tiene conto del coniuge o di un altro membro della famiglia che soggiorna all'estero per un lungo periodo di tempo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto.

II. Redditi determinanti, spese riconosciute e sostanza31

Art. 11

Valutazione del reddito in natura 1

Il reddito in natura è valutato secondo le prescrizioni valide per l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i figli che non sottostanno all'obbligo di pagare i contributi previsti dalla LAVS, il valore del vitto e dell'alloggio è pari alla metà delle aliquote previste nell'articolo 11 OAVS32.33 2 ...34

a35 Reddito di un'attività lucrativa Il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.


Art. 12


36

Valore locativo e reddito proveniente dal subaffitto 1

Il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

2

Se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale diretta.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

32

RS 831.101. Abbreviazione introdotta dal n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

33

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2174).

34

Abrogato dal n. I dell'O del 21 ago. 1991 (RU 1991 2119).

35

Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 6

831.301


Art. 13

Reddito risultante da un contratto di vitalizio 1

Gli assicurati che beneficiano di un contratto di vitalizio che conferisce loro il diritto di essere completamente sostentati e curati, non possono pretendere una prestazione complementare; sono riservati i casi ove è provato che il debitore del contratto di vitalizio non è in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sostentamento accordato deve, secondo le condizioni locali, essere qualificato come particolarmente modesto. È riservato il capoverso 2.

2

Se le prestazioni fornite dal debitore del contratto di vitalizio sono evidentemente sproporzionate in rapporto a quelle che gli sono state accordate dal creditore di questo contratto, le controprestazioni corrispondenti alla sostanza ceduta devono essere messe a conto del creditore.

3

Le prescrizioni dei capoversi 1 e 2 sono valide anche per le convenzioni analoghe ai contratti di vitalizio.


Art. 14

Prestazioni delle casse malati Le prestazioni versate dalle casse-malattia per coprire le spese di sostentamento in un ospedale devono essere valutate conformemente all'articolo 11 capoverso 1. È riservata una valutazione differente allorché è evidente che se si applicassero questi tassi l'assicurato sarebbe evidentemente favorito o svantaggiato.

a37 Computo del reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide 1

Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo determinante.

2

Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

a. all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, aumentato di un terzo, per un grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;

b. all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento; c. ai due terzi dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.38 37

Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1987 (RU 1987 1797). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3877).

OPC-AVS/AI

7

831.301

3

Il capoverso 2 non è applicabile se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all'articolo 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 196139 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) o se l'invalido lavora in un laboratorio protetto giusta l'articolo 73 LAI40.

b41 Computo del reddito per vedove non invalide Per le vedove non invalide senza figli minorenni il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno: a. al doppio dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, fino al compimento del 40° anno di età; b. all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 41° e il 50° anno di età; c. i due terzi dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 51° e il 60° anno di età.


Art. 15

Casi particolari

1

Per il calcolo della prestazione complementare, il reddito realizzato dagli invalidi che lavorano nei laboratori di occupazione permanente ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità, è tenuto in conto come reddito di una attività lucrativa per quanto esso fa parte del reddito determinante sottoposto alla contribuzione nell'AVS o ne farebbe parte se l'invalido era ancora obbligato alla contribuzione.

2

Se un assicurato lavora nell'economia domestica o nell'azienda di un parente consanguineo, le prestazioni in denaro e in natura che quest'ultimo gli versa sono tenute in conto come reddito di un'attività lucrativa per quanto l'assicurato sostituisce un altro salariato.

a42 Rendita anticipata

In caso di rendita anticipata secondo l'articolo 40 LAVS43, per il calcolo della prestazione complementare annua la rendita ridotta è computata come reddito.

39

RS 831.201

40

RS 831.20

41

Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1987 (RU 1987 1797). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

42

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 RU 1996 695). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

43 RS

831.10

Prestazioni complementari all'AVS e AI 8

831.301

b44 Computo dell'assegno per grandi invalidi Se la tassa giornaliera di un ospizio o di un ospedale comprende anche le spese di cura a favore di un grande invalido, l'assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, nonché il sussidio di assistenza secondo l'articolo 20 capoverso 1 LAI45 sono computati come reddito.

c46 Computo delle rendite vitalizie con restituzione 1

Il valore di riscatto delle rendite vitalizie con restituzione è computato come sostanza.

2

Nessun interesse ipotetico del valore di riscatto è computato come reddito determinante.

3

Come reddito determinante sono computate: a. la singola rendita versata, fino all'80 per cento; b. un'eventuale partecipazione alle eccedenze, integralmente.


Art. 16


47

Spese di manutenzione di fabbricati48 1

Le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.

2

Se la legislazione fiscale cantonale non prevede alcuna deduzione forfettaria, è valida quella dell'imposta federale diretta.

a49 Forfait per spese accessorie 1

Nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait.

2

Il capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che esse abitano.

3

L'ammontare annuo del forfait è di 1680 franchi.

4

La limitazione secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata.

44 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

45

RS 831.20

46 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

49 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

OPC-AVS/AI

9

831.301

b50 Forfait per spese di riscaldamento 1

Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni51 (CO).

2

L'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a.

c52 Ripartizione della pigione 1

Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone.

Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

2

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali .


Art. 17


53

Valutazione della sostanza 1

La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

2

e 3 54

4

La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

5

In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.55 6 Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.56
a57 Rinuncia alla sostanza 1

L'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato (art. 3c cpv.

1 lett. g LPC) è ridotto annualmente di 10 000 franchi.58 50 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

51 RS

220

52 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

54 Abrogati dal n. I dell'O del 16 set. 1998 (RU 1998 2582).

55 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

56 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

57

Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).

Vedi anche le disp. fin. lett. a di detta modificazione alla fine del presente testo.

Prestazioni complementari all'AVS e AI 10

831.301

2

Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.

3

Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione.59 4 ...60


Art. 18

61 Successione indivisa

Fintanto che il coniuge superstite non ha fatto uso del suo diritto di opzione sulla successione del coniuge decesso prima del 1° gennaio 1988, un quarto della successione è considerato sostanza del coniuge superstite e i tre quarti ripartiti in parti uguali fra i figli.

III. Rimborso di spese di malattia e di invalidità62

Art. 19


63

Spese rimborsabili

1

Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) determina le spese che possono essere rimborsate per:

a. il

dentista;

b. l'aiuto, le cure e l'assistenza a domicilio o in strutture diurne; c. la dieta;

d. i trasporti verso il luogo di cura più vicino; e. i mezzi ausiliari; f. la partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 della legge federale del 18 marzo 199464 sull'assicurazione malattie (LAMal).

2

Il Dipartimento può disciplinare l'ammontare della franchigia da prendere in considerazione nel quadro della partecipazione ai costi.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

60

Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994 (RU 1994 2174).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

64 RS

832.10

OPC-AVS/AI

11

831.301

a65 Rimborso nel caso di eccedenza di redditi 1

Persone con un'eccedenza di redditi (redditi determinanti superiori alle spese riconosciute) hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e di invalidità se adempiono le altre condizioni previste dall'articolo 2 LPC.

2

Il rimborso corrisponde alla parte delle spese comprovate che supera la parte eccedentaria dei redditi.

3

Gli ammontari previsti nell'articolo 3d capoversi 2 e 3 LPC sono applicabili per analogia.

b66 Aumento dell'ammontare massimo 1

Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 3d capoverso 2 lettera a LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi.

2

Per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'articolo 3d capoverso 2 lettera b LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi: Numero di persone

Grado della grande invalidità Ammontare massimo

in franchi

entrambi i coniugi

elevato per ognuno

180 000

entrambi i coniugi

medio per ognuno

120 000

un coniuge un coniuge elevato medio

150 000

solo un coniuge

elevato

115 000

solo un coniuge

medio

85 000

65 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

66 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3877).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 12

831.301

IV. Disposizioni diverse67

Art. 20


68

Esercizio del diritto 1

La persona che vuol far valere il diritto a una prestazione complementare annua deve depositare una domanda scritta. L'articolo 67 capoverso 1 OAVS69 è applicabile per analogia.

2

Il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.


Art. 21

Inizio e fine del diritto 1

Il diritto a una prestazione complementare annua sorge il primo giorno del mese in cui è presentata la domanda e sono adempiute tutte le condizioni legali a cui esso è subordinato. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 1.70 2 Questo diritto si estingue alla fine del mese in cui l'una delle condizioni da cui esso dipende non è più adempiuta.

3

In tutti i casi, per uno stesso mese è dovuta una sola prestazione complementare.

a71 Pagamento ai coniugi aventi ognuno un diritto proprio alla rendita 1

La prestazione complementare annua è versata mensilmente per metà e separatamente a ogni coniuge se ognuno di essi ha un diritto a una rendita dell'AVS o dell'AI. In caso di rimborso unico, gli organi PC possono versare l'importo totale al coniuge interessato.72 2

Mediante una richiesta comune, i coniugi possono in ogni momento chiedere che l'importo totale della prestazione complementare sia versato soltanto a uno di loro; ogni coniuge può in ogni momento chiedere il versamento separato.

3

Sono fatte salve le disposizioni derogatorie imposte dal giudice civile.

67 Originario n. III.

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

69 RS

831.101

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

71

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

OPC-AVS/AI

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831.301


Art. 22

Pagamento di arretrati 1

Se la domanda di una prestazione complementare annua è presentata entro i 6 mesi a partire dalla notifica di una decisione di rendita dell'AVS o dell'AI, il diritto sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all'inizio del diritto alla rendita.73 2 Il capoverso 1 si applica per analogia nel caso in cui una rendita in corso dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità sia modificata mediante decisione.74 3

Il diritto a delle prestazioni complementari già assegnate ma che non hanno potuto essere versate al destinatario si estingue se il pagamento non è richiesto nello spazio di un anno.

4

Se, in attesa dell'assegnazione di prestazioni complementari, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari, l'anticipo può essere rimborsato direttamente all'ente in questione al momento del pagamento posticipato.75
a76

Art. 23


77

Redditi e sostanza determinanti nel tempo 1

Di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione.

2

Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

3

Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 3c cpv. 1 lett. d LPC).

4

Se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui 73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2928).

75

Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).

76 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3726).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 14

831.301

redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.


Art. 24

Obbligo di informare

La persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.


Art. 25


78

Modificazione della prestazione complementare annua79 1

La prestazione complementare annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa:80 a.81 ad ogni cambiamento nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione complementare annua; b. ad ogni modificazione della rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità; c.82 ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento; se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento;

d.83 quando, durante un controllo periodico, viene constatato un cambiamento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza; se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento.

2

La prestazione complementare annua deve essere oggetto di una nuova decisione dal momento seguente:84 a. nei casi previsti dal capoverso 1 lettere a e b; in caso di cambiamento nella comunione di persone senza influenza sulla rendita, dall'inizio del mese che 78

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

OPC-AVS/AI

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831.301

segue quello in cui è avvenuto il cambiamento; in caso di una modificazione della rendita, dall'inizio del mese in cui la nuova rendita è nata o nel corso del quale il diritto alla rendita si estingue; b.85 nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con l'aumento dell'eccedenza delle spese, dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo è avvenuto; c.86 nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con la diminuzione dell'eccedenza delle spese, al più tardi dall'inizio del mese seguente quello in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l'obbligo di informare;

d.87 nel caso previsto dal capoverso 1 lettera d, dall'inizio del mese in cui fu annunciato il cambiamento, ma il più presto dall'inizio del mese in cui tale cambiamento è intervenuto e il più tardi dall'inizio del mese seguente a quello in cui è stata emanata la nuova decisione. È fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l'obbligo di informare.

3

Un nuovo calcolo della prestazione complementare annua in seguito all'erosione della sostanza può essere effettuato soltanto una volta all'anno.88 4 La riduzione di una prestazione complementare in corso in seguito al computo di un reddito minimo giusta gli articoli 14a capoverso 2 e 14b, non può essere effettuata prima dello scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica della decisione relativa.89

Art. 26


90

Ammontare minimo della prestazione complementare annua I beneficiari di prestazioni complementari annue ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto.

a91 Superamento dell'ammontare massimo della prestazione complementare annua L'ammontare massimo della prestazione complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato dell'ammontare forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie secondo l'articolo 3b capoverso 3 lettera d LPC.

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

88

Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 1986 (RU 1986 1204). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

89 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1987 (RU 1987 1797).

90

Abrogato dal n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

91 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 16

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b92 Arrotondamento degli ammontari versati 1

Gli ammontari mensili della prestazione complementare annua devono essere arrotondati al franco superiore e a 10 franchi se sono inferiori a quest'ultima somma.

2

I rimborsi unici di spese di malattia e di invalidità (art. 3d LPC) devono essere arrotondati al franco superiore.


Art. 27

93 Compensazione Gli importi da restituire possono essere compensati con le prestazioni complementari scadute nonché con le prestazioni scadute versate in virtù di altre leggi relative alle assicurazioni sociali, sempreché queste ultime prevedano la possibilità della compensazione.

a94 Vertenze in materia di comunicazione di dati95 L'articolo 209bis OAVS96 è applicabile per analogia.

b97 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati L'articolo 209ter OAVS98 è applicabile per analogia.

B. Organizzazione e procedura I. Gestione e spese amministrative

Art. 28

Contabilità 1 Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono tenere una contabilità che permetta di avere sempre le informazioni necessarie sul servizio dei pagamenti e sui crediti e i debiti inerenti alle prestazioni complementari. Le prestazioni complementari pagate ai beneficiari di rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, da una parte, e quelle che sono pagate agli assegnatari di rendite e di assegni per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, d'altra parte, devono essere conteggiate separatamente. Lo stesso vale per le restituzioni dovute che vengono esatte, condonate o dichiarate irrecuperabili.

2

Le prestazioni che non danno diritto ai sussidi federali come aiuti cantonali o comunali o supplementi concessi a titolo di garanzia dei diritti acquisiti, sono conteggiate separatamente, anche se vengono pagate insieme con le prestazioni complementari.

92 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

94 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2908).

96 RS

831.101

97 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2908).

98 RS

831.101

OPC-AVS/AI

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Art. 29

Atti 1 Gli atti forniranno, per ogni singolo caso, informazioni chiare sulle condizioni personali ed economiche dell'avente diritto e sul calcolo delle prestazioni complementari.

2

Sono applicabili per analogia le norme dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sulla conservazione degli atti.

3

I Cantoni e Comuni che concedono, oltre alle prestazioni complementari, prestazioni proprie d'assicurazione o di aiuto, devono iscriverle separatamente nel foglio del calcolo e nella decisione. Ciò vale anche per le prestazioni complementari pagate indebitamente che sono state oggetto di un ordine di restituzione o di un condono o che hanno dovuto essere dichiarate irrecuperabili.99


Art. 30

Riesame delle condizioni economiche Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono riesaminare periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, le condizioni economiche dei beneficiari.


Art. 31


100



Art. 32

Spese amministrative

1

Le spese d'amministrazione sono sostenute dai Cantoni.

2

Se un Cantone ha incaricato la sua cassa di compensazione di fissare e pagare le prestazioni complementari, esso deve rifonderle le spese amministrative occorrenti.

Le norme per il rimborso di queste spese vanno sottoposte, per approvazione, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale).101
a102 Registro delle prestazioni complementari senza rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e l'invalidità La Centrale di compensazione tiene un registro di tutti i beneficiari di prestazioni complementari che non ricevono una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità.

99 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

100 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3726).

101 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

102 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 18

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II. Revisioni

Art. 33

Periodicità e ampiezza 1

Gli organi che fissano e pagano le prestazioni complementari devono essere sottoposti a revisione almeno una volta all'anno.

2

I Cantoni, che lasciano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni complementari, devono provvedere affinché, di norma, l'organo comunale competente sia oggetto di una revisione ogni anno.

3

La revisione deve estendersi all'applicazione materiale delle disposizioni legali, alla contabilità e alla gestione in generale. L'Ufficio federale può impartire agli uffici di revisione le corrispondenti istruzioni.103

Art. 34

Uffici di revisione

1

La revisione di una cassa di compensazione, che fissa e paga le prestazioni complementari, spetta all'ufficio di revisione competente conformemente all'articolo 68 LAVS104.

2

Il Cantone designa l'ufficio di revisione per il controllo di altri organi d'esecuzione. Esso può conferire questa incombenza a un ufficio autorizzato alla revisione delle casse di compensazione, oppure a un idoneo ufficio cantonale di controllo.


Art. 35

Rapporto di revisione 1

Ogni revisione di un organo, che fissa e paga prestazioni complementari, dev'essere oggetto di un rapporto.

2

Il rapporto va indirizzato all'Ufficio federale e deve pervenirgli entro un termine che esso fisserà.105


Art. 36

Spese

Le spese di revisione sono considerate come spese di amministrazione ai sensi dell'articolo 32.


Art. 37

Attribuzioni dell'Ufficio federale 1

L'Ufficio federale può affidare a un ufficio di revisione determinati compiti di controllo, o richiedergli indicazioni complementari. Può effettuare esso stesso revisioni complementari o delegare altri organi, a spese della Confederazione.

103 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

104 RS 831.10 105 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).

OPC-AVS/AI

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2

Se risulta che prescrizioni di diritto federale non sono state applicate, o lo furono erroneamente, l'Ufficio federale deve esigere l'eliminazione dei difetti, entro un congruo termine.

III. Contenzioso

Art. 38

106 1 L'Ufficio federale e gli uffici cantonali che si sono occupati dell'applicazione possono impugnare le decisioni del tribunale cantonale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.107 2 Le decisioni del tribunale cantonale delle assicurazioni sono notificate mediante invio raccomandato all'Ufficio federale e agli uffici cantonali che si sono occupati dell'applicazione.108 3 Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate direttamente con un ricorso di diritto amministrativo.109 C. Sussidi federali

Art. 39

110 Importi dei

sussidi

1

...111

2

Per la graduazione dei sussidi secondo la capacità finanziaria fanno stato le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959112 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni.


Art. 40

Fissazione dei sussidi 1

L'Ufficio federale fissa l'importo dei sussidi fondandosi su un conteggio stabilito dai Cantoni.

2

Devono essere conteggiate separatamente le prestazioni complementari pagate a beneficiari di rendite di vecchiaia, rendite per superstiti, rendite d'invalidità e assegni per grandi invalidi. Il conteggio deve, in specie, dare informazioni sulle presta106 Nuovo testo giusta il n. V dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973

(RU 1972 2338).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

109 Introdotto dal n. 3 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594, 1975 900).

110 Nuovo testo giusta l'art. 5 n. 6 dell'O del 21 dic. 1973 che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni (RS 613.12).

111 Abrogato dal n. I dell'O del 2 dic. 1985 (RU 1985 2019).

112 RS 613.1

Prestazioni complementari all'AVS e AI 20

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zioni pagate. L'Ufficio federale definisce i particolari e può prescrivere l'uso di moduli obbligatori.

3

I Cantoni, che affidano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni complementari, devono verificare i conteggi dei Comuni e farne un riassunto per l'Ufficio federale secondo le sue istruzioni.

4

Il conteggio si riferisce all'anno civile e va presentato all'Ufficio federale entro il 31 dicembre dell'anno in corso.113

Art. 41

Pagamento e anticipazioni 1

L'Ufficio federale paga i sussidi, per regola, durante il mese seguente la ricezione del conteggio.

2

L'Ufficio federale può accordare ai Cantoni, per l'anno corrente, anticipazioni trimestrali il cui importo non superi, di regola, il 90 per cento dei sussidi presumibili.


Art. 42

Restituzione e pagamento dilazionato 1

I sussidi indebitamente pagati devono essere restituiti.

2

Se un conteggio è incompleto o inesatto, oppure se non sono state osservate le disposizioni della LPC o le prescrizioni esecutive, il pagamento dei sussidi può essere ritardato fino alla soppressione dei difetti.

Capo secondo: Prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica I. Sussidi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità114

Art. 43

Fissazione e pagamento 1

L'Ufficio federale fissa i sussidi annuali nei limiti dell'articolo 10 capoverso 1 LPC e ne paga una metà all'inizio del mese di gennaio e la restante metà al più tardi nel mese di luglio alla Fondazione Pro Senectute, all'Associazione Pro Infirmis, e alla Fondazione Pro Juventute.

2

Le istituzioni di utilità pubblica devono amministrare i sussidi separatamente. Esse devono preparare un bilancio preventivo annuo sull'uso dei sussidi federali. Sui sussidi e le prestazioni concesse con essi, deve essere tenuta una contabilità separata.

Eventuali interessi devono essere usati per gli stessi scopi dei sussidi.115 3 Non più del 10 per cento dei sussidi può servire a compensare le spese d'applicazione comprovate. Per quelle che superano i due milioni di franchi, la percentuale massima è del 5 per cento. Sono considerate spese d'applicazione i salari e gli oneri

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2928).

114 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

115 Nuovo testo giusta il n. V dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

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sociali, le spese per i locali, il segretariato e i trasporti. L'Ufficio federale può stabilire le spese da prendere in considerazione e autorizzare una partecipazione più elevata alle spese, quando le prove corrispondenti sono prodotte.116 4 L'articolo 42 è applicabile per analogia.


Art. 44

Ripartizione 1 Dei sussidi accordati alla Fondazione Pro Senectute, conformemente all'articolo 10 capoverso 1 LPC, cinque sesti sono a disposizione degli organi cantonali. L'assegnazione dell'importo rimanente è decisa dal Comitato direttivo con il consenso dell'Ufficio federale.117 2 Del sussidio assegnato all'Associazione Pro Infirmis, tre quarti sono distribuiti agli organi cantonali designati da questa istituzione e un quarto al segretariato centrale.

3

Del sussidio assegnato all'Associazione Pro Juventute, un quarto è destinato ai Cantoni, e tre quarti sono messi a disposizione della segreteria centrale.118 4 I fondi messi a disposizione degli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica sono assegnati, a meno che non siano adoperati per prestazioni speciali, agli organi cantonali che non possono adempiere il loro compito solo con la loro quota parte.

5

Le istituzioni di utilità pubblica stabiliscono una chiave di ripartizione dei sussidi federali tra i loro organi nei singoli Cantoni.

II. Le prestazioni

Art. 45

Campo di attività delle istituzioni Le prestazioni, ai sensi dell'articolo 11 LPC, sono accordate: a.119 dalla Fondazione Pro Senectute agli uomini di più di 65 anni e alle donne di più di 62 anni;

b. dall'Associazione Pro Infirmis agli invalidi che non rientrano nella categoria di persone definita nella lettera a; c. dalla Fondazione Pro Juventute alle vedove di età inferiore ai 62 anni e agli orfani, in quanto queste persone non siano invalide.

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

118 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

119 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 22

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Art. 46


120

Prestazioni ad invalidi bisognosi Delle prestazioni in denaro possono anche essere concesse agli invalidi bisognosi, non ammessi al beneficio di una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, che beneficeranno verosimilmente di una prestazione di questa assicurazione o a cui, a cagione dell'avvenuta integrazione o di una diminuzione del grado di invalidità, non può più essere accordata una tale prestazione.


Art. 47


121

Disposizioni generali sulla erogazione delle prestazioni 1

Le prestazioni individuali sono pagate su domanda. Il richiedente deve dare agli organi delle istituzioni di utilità pubblica le informazioni necessarie per l'esame della situazione personale. Le istituzioni di utilità pubblica verificano la veridicità delle informazioni fornite e comunicano la decisione per iscritto al richiedente.

2

Le prestazioni in denaro sono pagate per mezzo della posta o personalmente contro ricevuta.


Art. 48

Direttive Le direttive della Fondazione Pro Senectute, dell'Associazione Pro Infirmis e della Fondazione Pro Juventute devono contenere disposizioni riguardanti: a.122 la ripartizione dei sussidi tra gli organi nei singoli Cantoni; b. le condizioni per l'assegnazione delle prestazioni; c. i principi applicabili al calcolo delle prestazioni nei singoli casi; d. la presentazione e il disbrigo delle domande; e. il pagamento delle prestazioni; f.

gli uffici di controllo ed il controllo dell'uso corretto dei fondi; g. la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute; h.123 la competenza dell'organo centrale d'impartire istruzioni agli organi cantonali circa l'applicazione delle direttive in generale e nei casi particolari.

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

122 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

123 Introdotta dal n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

OPC-AVS/AI

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III. Controlli e rapporti

Art. 49

Controlli degli uffici di revisione e di controllo 1

Gli uffici di revisione che verificano la contabilità delle istituzioni di utilità pubblica devono estendere il loro controllo ai sussidi federali, e ne faranno un rapporto speciale.

2

Le istituzioni di utilità pubblica provvedono affinché i fondi usati dai loro organi cantonali siano sottoposti a un controllo periodico. I rapporti di controllo sono indirizzati agli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica e all'Ufficio federale.124 3 L'Ufficio federale può affidare ad un ufficio di revisione precisi incarichi di controllo o esigere da lui indicazioni supplementari.


Art. 50

Controlli dell'Ufficio federale 1

L'Ufficio federale controlla periodicamente presso gli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica se i sussidi federali sono stati adoperati conformemente alla legge federale. Esso può fare controlli complementari presso gli organi cantonali.

2

Sul risultato del controllo è steso un rapporto che è sottoposto, per parere, alle istituzioni di utilità pubblica.

3

Se appare che prescrizioni applicabili non sono state osservate, o lo furono erroneamente, l'Ufficio federale deve esigere che i difetti siano soppressi entro un congruo termine.


Art. 51

Rapporti e conti annuali Rapporti e conti annuali vanno presentati all'Ufficio federale. Questo può emanare direttive concernenti la presentazione dei rapporti, gli elementi di carattere statistico che questi devono contenere e il termine entro cui vanno presentati.

Capo terzo: Coordinamento e vigilanza della Confederazione I. Coordinamento

Art. 52

Tra gli organi cantonali 1

I Cantoni prenderanno i provvedimenti necessari per evitare che uno o più di essi eseguiscano doppie prestazioni. Il sussidio federale è concesso soltanto per una sola prestazione complementare durante il medesimo periodo. L'Ufficio federale può esigere inoltre dai Cantoni che essi prendano dei provvedimenti per riscontrare ed evitare i doppi versamenti.

2

...125

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

125 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3726).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 24

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Art. 53

Tra gli organi cantonali e le istituzioni di utilità pubblica 1

e 2 ...126

3

I Cantoni possono stipulare accordi con le istituzioni di utilità pubblica per coordinare l'attività di queste con quella degli organi cantonali che assegnano le prestazioni complementari.


Art. 54

Tra le casse di compensazione e gli altri organi 1

...127

2

L'Ufficio federale può esigere che le casse di compensazione informino correntemente gli organi d'esecuzione sulle modificazioni del diritto alla rendita di persone ad esse note come beneficiarie di prestazioni complementari.

a128 Coordinamento con la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie 1

Nei confronti della Confederazione, i Cantoni possono inserire nel conteggio relativo alla riduzione dei premi accordata ai beneficiari di prestazioni complementari gli ammontari di riduzione dei premi concessi in virtù delle disposizioni cantonali sulla riduzione dei premi agli altri beneficiari di riduzioni che rientrano in categorie di reddito comparabili.

2

Per il conteggio nei confronti della Confederazione, i Cantoni possono prevedere contributi forfettari di riduzione dei premi nel rispetto dei principi del capoverso 1.

3

Il Dipartimento fissa gli ammontari forfettari annui per l'assicurazione obbligatoria malattie secondo l'articolo 3b capoverso 3 lettera d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.

4

Nel caso di cambiamento di domicilio del beneficiario PC, la prestazione complementare, compreso l'ammontare forfettario per l'assicurazione obbligatoria malattie, è versata:

a. dal precedente Cantone di domicilio, fino all'estinzione del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente;

b. dal nuovo Cantone di domicilio, dall'inizio del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente.

126 Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3726).

127 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002 (RU 2002 3726).

128 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

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II. Vigilanza della Confederazione

Art. 55


129

Ufficio federale delle assicurazioni sociali La vigilanza prescritta all'articolo 14 LPC è esercitata dall'Ufficio federale, che sorveglia l'applicazione uniforme delle prescrizioni legali e può, a tale scopo e con riserva della giurisprudenza, dare agli organi di esecuzione le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni in generale ed in casi particolari.


Art. 56

Rappresentanza della

Confederazione nelle istituzioni di utilità pubblica

1

L'Ufficio federale designa due rappresentanti nell'assemblea di fondazione e un rappresentante nel consiglio di fondazione della Pro Senectute, due rappresentanti nel comitato dell'associazione Pro Infirmis e un rappresentante nel consiglio di fondazione della Pro Juventute. Questi rappresentanti hanno i medesimi diritti degli altri membri di tali organi.130 2 I Governi cantonali possono farsi rappresentare da un delegato nei comitati cantonali della Fondazione Pro Senectute.


Art. 57

Approvazione delle prescrizioni 1

L'approvazione delle disposizioni cantonali giusta l'articolo 15 capoverso 1 LPC, e di qualsiasi altra prescrizione cantonale emanata sul fondamento di un'autorizzazione di legge, spetta alla Confederazione; tali disposizioni e prescrizioni dovranno essere presentate alla Cancelleria federale.131 2 Le istituzioni di utilità pubblica sottopongono le loro direttive all'approvazione dell'Ufficio federale.132 3 L'Ufficio federale va informato di tutte le altre prescrizioni riguardanti le prestazioni complementari, in specie delle istruzioni e direttive, come pure degli accordi ai termini dell'articolo 53 capoverso 3.

Capo quarto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 58

Disposizioni transitorie

1

Il Dipartimento emanerà le disposizioni transitorie necessarie sulla messa in conto delle spese di medico, farmacia, cura ospedaliera, cura a domicilio e mezzi ausiliari.

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

131 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. dell'O del 30 gen. 1991 sull'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068).

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

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2

Dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, le istituzioni di utilità pubblica devono adattare le loro direttive alle nuove prescrizioni e sottometterle all'approvazione dell'Ufficio federale.


Art. 59

Entrata in vigore ed esecuzione 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1971. Alla medesima data, è abrogata l'ordinanza del 6 dicembre 1965133 concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2

Il Dipartimento è incaricato della esecuzione Disposizioni finali della modificazione del 12 giugno 1989134 a. Applicazione del nuovo articolo 17a (rinuncia alla sostanza) 1 Le parti della sostanza alle quali si ha rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17a, sono sottoposte alla riduzione annua solo dal 1° gennaio 1990.

2

Per le prestazioni complementari già in corso al momento dell'entrata in vigore, si deve tener conto dell'importo della sostanza ridotto, al più tardi a contare del prossimo esame periodico delle condizioni economiche (art. 30).

b. Modificazione degli articoli 1 e 2
Per le prestazioni complementari in corso, le modificazioni degli articoli 1 e 2 devono essere prese in considerazione al più tardi durante il prossimo esame periodico delle condizioni economiche (art. 30).

Disposizione finale della modificazione del 29 novembre 1995135 In caso di rendita di vecchiaia per coniugi in corso conformemente alle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS136, ogni coniuge ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione.

Disposizioni finali della modificazione del 26 novembre 1997137 a. Modifica dell'articolo 1a OPC-AVS/AI 1 La prestazione complementare annua spettante a coppie che, nel mese che precede l'entrata in vigore della 3a revisione PC, hanno diritto a una prestazione complementare versata mensilmente, calcolata secondo l'ex articolo 1a capoverso 3 OPC, è calcolata secondo il nuovo diritto dall'entrata in vigore della 3a revisione PC.

133 [RU 1965 1041, 1969 81 n. II lett. B n. 6, 1969 135 n. V lett. a] 134 RU 1989 1238 135 RU 1996 695 136 RU 1996 2466 137 RU 1997 296. L'art. 2 ha attualmente un nuovo tenore.

OPC-AVS/AI

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2

Per le coppie ai sensi del capoverso 1, la limitazione prevista dall'articolo 3a capoverso 3 LPC non è applicabile al coniuge che vive in un ospizio o in un ospedale. In compenso, la prestazione complementare annua di detto coniuge è sottoposta ai limiti previsti nell'articolo 3a capoverso 2 LPC.

b. Limite di reddito invece dell'ammontare destinato alla copertura dei bisogni vitali Per i Cantoni che prima dell'entrata in vigore della 3a revisione PC hanno fissato
l'ammontare delle spese personali (art. 5 cpv. 1 lett. c LPC) e la limitazione delle spese di soggiorno in un ospizio o in un ospedale (art. 5 cpv. 3 lett. a LPC) in funzione di un limite di reddito e mantengono questo disciplinamento, il nuovo ammontare corrispondente al vecchio limite di reddito è il seguente: Categoria di persone

Limite di reddito o ammontare limite secondo l'articolo 2 capoverso 1 LPC, nella versione valida fino alla fine del 1997 Ammontare destinato alla copertura dei bisogni vitali

(art. 3b cpv. 1 lett. a LPC) Persone sole

Ammontare per persone sole Ammontare per persone sole+800 franchi Coppie

Ammontare per coppie Ammontare per coppie +1200 franchi

Prestazioni complementari all'AVS e AI 28

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