03.04.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 02.04.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.06.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.06.2020
01.01.2013 - 31.12.2018
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2008 - 31.12.2011
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
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1

Ordinanza
sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(OPC-AVS/AI)
1 2

del 15 gennaio 1971 (Stato 19 dicembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3a capoverso 7, 3d capoverso 4 e 19 capoverso 2 della legge federale del 19 marzo 19653 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),4 ordina:

Capo primo: Prestazioni dei Cantoni A. Diritto alle prestazioni complementari e basi per il calcolo I. Somma delle spese riconosciute, dei redditi determinanti
e della sostanza dei membri della famiglia
5

Art. 1

Coniugi separati

1

Se una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva
dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è
versata a un coniuge secondo l'articolo 22bis capoverso 2 della legge federale del 20
dicembre 19466 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) o
l'articolo 34 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 19597 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni
complementari in caso di separazione legale.8 2

I coniugi che non hanno diritto nè a una rendita nè al versamento di una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per RU 1971 37

1

Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen.
1996 (RU 1995 4385).

2

Nuovo tit. giusta il n. V dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972
2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.

3

RS 831.30; RU 1997 2952 4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

6

RS 831.10

7

RS 831.20

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

831.301

Prestazioni complementari all'AVS e AI 2

831.301

l'invalidità, non possono esigere l'assegnazione di prestazioni complementari se vivono separati.9 3

Finchè l'obbligo di passare gli alimenti non è regolato legalmente, la parte di reddito che supera il fabbisogno vitale del coniuge e della quale non si è tenuto conto
nel calcolo della prestazione complementare è computata integralmente quale pensione alimentare del diritto di famiglia.10 4

I coniugi sono considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 211 a.

se la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o b.

se è in corso un'istanza di divorzio o di separazione, o c.

se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o d.

se è reso credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

a12 Coppie di cui almeno uno dei coniugi vive in un ospizio
o in un ospedale. Principio Nel caso di coppie di cui almeno un coniuge vive in permanenza o per un lungo periodo in un ospizio o in un ospedale, la prestazione complementare annua per ciascuno dei coniugi è calcolata separatamente secondo gli articoli 1b-1d.

b13 Redditi determinanti

1 I redditi determinanti (inclusa l'erosione della sostanza secondo l'art. 3c cpv. 1
lett. c LPC) dei due coniugi sono sommati. L'ammontare totale è ripartito per metà
tra ciascuno di essi.

2 Le franchigie applicabili sono quelle previste per le coppie.

3 L'articolo 5 capoverso 3 lettera b LPC non è applicabile all'erosione della sostanza
se soltanto uno dei coniugi vive in un ospizio o in un ospedale.

4 Sono esclusi dalla somma e dalla ripartizione per metà: a.

le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni per il soggiorno in un ospizio o in un ospedale; b.

gli assegni per grandi invalidi, se possono essere computati in virtù dell'articolo 15b; c.

il valore locativo dell'immobile abitato da uno dei coniugi.

5 I redditi di cui al capoverso 4 sono imputati al coniuge al quale si riferiscono.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989
1238). Vedi anche le disp. fin. let. b di detta modificazione alla fine del presente testo.

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989
1238). Vedi anche le disp. fin. let. b di detta modificazione alla fine del presente testo.

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989
1238). Vedi anche le disp. fin. let. b di detta modificazione alla fine del presente testo.

12

Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 1981 (RU 1981 1696). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961). Vedi anche le disp.
fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

13

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

OPC-AVS/AI

3

831.301

Art. 1c14 Spese riconosciute

1 Le spese riconosciute sono imputate al coniuge al quale si riferiscono. Se una
spesa concerne entrambi i coniugi, essa è computata per metà per ciascuno di essi.

2 Il coniuge che non vive in un ospizio o in un ospedale è ritenuto persona sola riguardo al computo delle spese di pigione.

d15 Ammontare massimo della prestazione complementare annua Per il coniuge che non vive in un ospizio o in un ospedale, l'ammontare massimo è
determinato dall'articolo 3a capoverso 2 LPC; per quello che vive in un ospizio o in
un ospedale, dall'articolo 3a capoverso 3 LPC. Se entrambi i coniugi vivono in un
ospizio o in un ospedale, è applicabile, per ciascuno di essi, l'ammontare massimo
secondo l'articolo 3a capoverso 3 LPC.


Art. 2


16

Persone divorziate

Se la persona divorziata può pretendere il pagamento di una rendita completiva
dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità
secondo l'articolo 22bis capoverso 2 LAVS17 o l'articolo 34 capoverso 4 LAI18, ha
un diritto proprio a una prestazione complementare.


Art. 3


19



Art. 4


20
Superstiti

1 La prestazione complementare annua per superstiti aventi diritto a una rendita è
calcolata come segue:21 a.

per gli aventi diritto che vivono in comunione domestica, la prestazione
complementare è calcolata globalmente; b.

per gli aventi diritto che vivono separati, la prestazione complementare è calcolata individualmente; 2

In caso di calcolo proprio per orfani, è tenuto conto, oltre che di eventuali prestazioni per sostentamento accordate dal patrigno o dalla madrina, del reddito del padre
o della madre nella misura in cui esso supera l'importo necessario al proprio sostentamento e a quello degli altri membri della famiglia a suo carico.

14

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

15

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

17

RS 831.10

18

RS 831.20

19

Abrogato dal n. I dell'O del 13 set. 1995 (RU 1995 4385).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 4

831.301


Art. 5

e 622

Art. 7

Figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI23 1 La prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) o dell'assicurazione invalidità (AI) è calcolata come segue:24 a.

se i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare globale; b.25 se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto a una rendita o può far valere il diritto a una rendita completiva dell'AVS o dell'AI, la prestazione
complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore; c.

se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la
prestazione complementare è calcolata separatamente.26 2

Nel caso di computo conformemente al capoverso 1 lettere b e c, il reddito dei genitori è considerato se supera l'importo necessario al sostentamento degli stessi e
degli altri membri della famiglia a loro carico.27

Art. 8


28

Figli di cui non si tiene conto 1 Per il calcolo della prestazione complementare annua non si tiene conto delle spese
riconosciute per legge, dei redditi determinanti e della sostanza dei figli minorenni
che non possono pretendere una rendita per orfano, né dare diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI.

2 Conformemente all'articolo 3a capoverso 6 LPC, non è tenuto conto, nel calcolo
della prestazione complementare annua, dei figli che possono pretendere una rendita
per orfano o dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e i cui redditi determinanti raggiungono o superano le spese riconosciute. Per stabilire di quali figli
non bisogna tener conto, si confrontano i redditi determinanti e le spese riconosciute
dei figli suscettibili di essere eliminati dal calcolo.

22

Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 695).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986
1204).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2174).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2174).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

OPC-AVS/AI

5

831.301


Art. 9


29

Membri della famiglia domiciliati in un altro Cantone Per la somma delle spese riconosciute e dei redditi determinanti non si tiene conto
dei membri della famiglia aventi un diritto proprio a una rendita e domiciliati in un
altro Cantone.


Art. 10

Coniugi o membri della famiglia soggiornanti all'estero
per un lungo periodo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto Per il calcolo della prestazione complementare, non si tiene conto del coniuge o di
un altro membro della famiglia che soggiorna all'estero per un lungo periodo di
tempo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto.

II. Redditi determinanti, spese riconosciute e sostanza 30

Art. 11

Valutazione del reddito in natura 1

Il reddito in natura è valutato secondo le prescrizioni valide per l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i figli che non sottostanno all'obbligo di pagare i contributi previsti dalla LAVS, il valore del vitto e dell'alloggio è pari alla metà delle
aliquote previste nell'articolo 11 OAVS31.32 2

...33

a34 Reddito di un'attività lucrativa Il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le
spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.


Art. 12


35

Valore locativo e reddito proveniente dal subaffitto 1

Il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in
materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

2

Se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale diretta.

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

31

RS 831.101. Abbreviazione introdotta dal n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal
1° gen. 1979 (RU 1978 420).

32

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2174).

33

Abrogato dal n. I dell'O del 21 ago. 1991 (RU 1991 2119).

34

Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
2119).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 6

831.301


Art. 13

Reddito risultante da un contratto di vitalizio 1

Gli assicurati che beneficiano di un contratto di vitalizio che conferisce loro il diritto di essere completamente sostentati e curati, non possono pretendere una prestazione complementare; sono riservati i casi ove è provato che il debitore del contratto di vitalizio non è in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sostentamento accordato deve, secondo le condizioni locali, essere qualificato come particolarmente modesto. È riservato il capoverso 2.

2

Se le prestazioni fornite dal debitore del contratto di vitalizio sono evidentemente sproporzionate in rapporto a quelle che gli sono state accordate dal creditore di questo contratto, le controprestazioni corrispondenti alla sostanza ceduta devono essere
messe a conto del creditore.

3

Le prescrizioni dei capoversi 1 e 2 sono valide anche per le convenzioni analoghe ai contratti di vitalizio.


Art. 14

Prestazioni delle casse malati Le prestazioni versate dalle casse-malattia per coprire le spese di sostentamento in
un ospedale devono essere valutate conformemente all'articolo 11 capoverso 1. È riservata una valutazione differente allorché è evidente che se si applicassero questi
tassi l'assicurato sarebbe evidentemente favorito o svantaggiato.

a36 Computo del reddito dell'attività lucrativa per persone parzialmente
invalide

1

Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo determinante.

2 Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il reddito dell'attività lucrativa computato
corrisponde almeno:

a.

all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l'articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, aumentato di un
terzo, per un grado di invalidità dal 40 al 49 per cento; b.

all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la
lettera a, per un grado di invalidità dal 50 al 59 per cento; c.

ai due terzi dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità dal 60 al 662/3 per cento.37 3

Il capoverso 2 non è applicabile se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all'articolo 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 196138
sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) o se l'invalido lavora in un laboratorio
protetto giusta l'articolo 73 LAI39.

36

Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1987 (RU 1987 1797). Vedi anche la disp. fin. di detta
modificazione alla fine del presente testo.

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

38

RS 831.201

39

RS 831.20

OPC-AVS/AI

7

831.301

b40 Computo del reddito per vedove non invalide Per le vedove non invalide senza figli minorenni il reddito dell'attività lucrativa
computato corrisponde almeno: a.

al doppio dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali
delle persone sole secondo l'articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, fino al
compimento del 40° anno di età; b.

all'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la
lettera a, tra il 41° e il 50° anno di età; c.

i due terzi dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la letttera a, tra il 51° e il 60° anno di età.


Art. 15

Casi particolari

1

Per il calcolo della prestazione complementare, il reddito realizzato dagli invalidi che lavorano nei laboratori di occupazione permanente ai sensi dell'assicurazione
per l'invalidità, è tenuto in conto come reddito di una attività lucrativa per quanto
esso fa parte del reddito determinante sottoposto alla contribuzione nell'AVS o ne
farebbe parte se l'invalido era ancora obbligato alla contribuzione.

2

Se un assicurato lavora nell'economia domestica o nell'azienda di un parente consanguineo, le prestazioni in denaro e in natura che quest'ultimo gli versa sono tenute
in conto come reddito di un'attività lucrativa per quanto l'assicurato sostituisce un
altro salariato.

a41 Rendita anticipata

In caso di rendita anticipata secondo l'articolo 40 LAVS42, per il calcolo della prestazione complementare annua la rendita ridotta è computata come reddito.

b43 Computo dell'assegno per grandi invalidi Se la tassa giornaliera di un ospizio o di un ospedale comprende anche le spese di
cura a favore di un grande invalido, l'assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI
o dell'assicurazione contro gli infortuni, nonché il sussidio di assistenza secondo
l'articolo 20 capoverso 1 LAI44 sono computati come reddito.

40

Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1987 (RU 1987 1797). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

41

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 RU 1996 695). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

42 RS

831.10

43

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

44

RS 831.20

Prestazioni complementari all'AVS e AI 8

831.301

c45 Computo delle rendite vitalizie con restituzione 1 Il valore di riscatto delle rendite vitalizie con restituzione è computato come sostanza.

2 Nessun interesse ipotetico del valore di riscatto è computato come reddito determinante.

3 Come reddito determinante sono computate: a.

la singola rendita versata, fino all'80 per cento; b.

un'eventuale partecipazione alle eccedenze, integralmente.


Art. 16


46

Spese di manutenzione di fabbricati47 1

Le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.

2

Se la legislazione fiscale cantonale non prevede alcuna deduzione forfettaria, è valida quella dell'imposta federale diretta.

a48 Forfait per spese accessorie 1 Nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese
accessorie è previsto soltanto un forfait.

2 Il capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono
titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che esse abitano.

3 L'ammontare annuo del forfait è di 1680 franchi.

4 La limitazione secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata.

b49 Forfait per spese di riscaldamento 1 Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni50 (CO).

2 L'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a.

45

Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
2119).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

48

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

49

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

50

RS 220

OPC-AVS/AI

9

831.301

c51 Ripartizione della pigione 1 Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse
dal calcolo PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone.
Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

2 Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali .


Art. 17


52

Valutazione della sostanza 1

La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

2

e 3 53

4

La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

5 In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è
determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.54 6 Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di
ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.55
a56 Rinuncia alla sostanza 1 L'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato (art. 3c cpv.
1 lett. g LPC) è ridotto annualmente di 10 000 franchi.57 2

Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.

3 Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione.58 4

...59

51

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
2119).

53

Abrogati dal n. I dell'O del 16 set. 1998 (RU 1998 2582).

54

Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

55

Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

56

Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).
Vedi anche le disp. fin. lett. a di detta modificazione alla fine del presente testo.

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

59

Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994 (RU 1994 2174).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 10

831.301


Art. 18


60

Successione indivisa

Fintanto che il coniuge superstite non ha fatto uso del suo diritto di opzione sulla
successione del coniuge decesso prima del 1° gennaio 1988, un quarto della successione è considerato sostanza del coniuge superstite e i tre quarti ripartiti in parti
uguali fra i figli.

III. Rimborso di spese di malattia e di invalidità61

Art. 19


62

Spese rimborsabili

1 Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) determina le spese che possono essere rimborsate per: a.

il dentista;

b.

l'aiuto, le cure e l'assistenza a domicilio o in strutture diurne; c.

la dieta;

d.

i trasporti verso il luogo di cura più vicino; e.

i mezzi ausiliari;

f.

la partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 della legge federale del
18 marzo 199463 sull'assicurazione malattie (LAMal).

2 Il Dipartimento può disciplinare l'ammontare della franchigia da prendere in considerazione nel quadro della partecipazione ai costi.

a64 Rimborso nel caso di eccedenza di redditi 1 Persone con un'eccedenza di redditi (redditi determinanti superiori alle spese riconosciute) hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e di invalidità se adempiono le altre condizioni previste dall'articolo 2 LPC.

2 Il rimborso corrisponde alla parte delle spese comprovate che supera la parte eccedentaria dei redditi.

3 Gli ammontari previsti nell'articolo 3d capoversi 2 e 3 LPC sono applicabili per
analogia.

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989
1238).

61

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

63

RS 832.10

64

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

OPC-AVS/AI

11

831.301

IV. Disposizioni diverse65

Art. 20


66

Esercizio del diritto 1 La persona che vuol far valere il diritto a una prestazione complementare annua
deve depositare una domanda scritta. L'articolo 67 capoverso 1 OAVS67 è applicabile per analogia.

2 Il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e sulle condizioni
di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.


Art. 21

Inizio e fine del diritto 1 Il diritto a una prestazione complementare annua sorge il primo giorno del mese in
cui è presentata la domanda e sono adempiute tutte le condizioni legali a cui esso è
subordinato. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 1.68 2

Questo diritto si estingue alla fine del mese in cui l'una delle condizioni da cui esso dipende non è più adempiuta.

3

In tutti i casi, per uno stesso mese è dovuta una sola prestazione complementare.

a69 Pagamento ai coniugi aventi ognuno un diritto proprio alla rendita 1 La prestazione complementare annua è versata mensilmente per metà e separatamente a ogni coniuge se ognuno di essi ha un diritto a una rendita dell'AVS o
dell'AI. In caso di rimborso unico, gli organi PC possono versare l'importo totale al
coniuge interessato.70 2

Mediante una richiesta comune, i coniugi possono in ogni momento chiedere che l'importo totale della prestazione complementare sia versato soltanto a uno di loro;
ogni coniuge può in ogni momento chiedere il versamento separato.

3

Sono fatte salve le disposizioni derogatorie imposte dal giudice civile.


Art. 22

Pagamento di arretrati 1 Se la domanda di una prestazione complementare annua è presentata entro i 6 mesi
a partire dalla notifica di una decisione di rendita dell'AVS o dell'AI, il diritto sorge 65

Originario n. III.

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

67 RS

831.101

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

69

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 12

831.301

il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all'inizio del
diritto alla rendita.71 2

Il capoverso 1 si applica per analogia nel caso in cui una rendita in corso dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità sia modificata mediante decisione.72

3

Il diritto a delle prestazioni complementari già assegnate ma che non hanno potuto essere versate al destinatario si estingue se il pagamento non è richiesto nello spazio
di un anno.

4

Se, in attesa dell'assegnazione di prestazioni complementari, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una persona anticipi destinati al suo sostentamento
durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari, l'anticipo può essere rimborsato direttamente all'ente in questione al momento del pagamento posticipato.73
a74 Pagamento a terzi

L'articolo 76 OAVS75 è applicabile per analogia. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 4 nel caso di prestazioni complementari accordate retroattivamente.


Art. 23


76

Redditi e sostanza determinanti nel tempo 1 Di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i
redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della
sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione.

2 Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC
possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi
cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa
l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della
situazione economica dell'assicurato.

3 Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo
conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 3c cpv. 1
lett. d LPC).

4 Se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi
redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso
del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi 71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993
2928).

73

Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).

74

Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

75

RS 831.101

76

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

OPC-AVS/AI

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831.301

probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.


Art. 24

Obbligo di informare

La persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo
all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento
delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale
del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.


Art. 25


77

Modificazione della prestazione complementare annua78 1

La prestazione complementare annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa:79 a.80 ad ogni cambiamento nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione complementare annua; b.

ad ogni modificazione della rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per
i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità; c.81 ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo
di tempo abbastanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del
cambiamento; se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento; d.82 quando, durante un controllo periodico, viene constatato un cambiamento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza;
se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare
all'adattamento.

2

La prestazione complementare annua deve essere oggetto di una nuova decisione dal momento seguente:83 a.

nei casi previsti dal capoverso 1 lettere a e b; in caso di cambiamento nella
comunione di persone senza influenza sulla rendita, dall'inizio del mese che 77

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978
420).

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

80

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

81

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

82

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

83

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 14

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segue quello in cui è avvenuto il cambiamento; in caso di una modificazione
della rendita, dall'inizio del mese in cui la nuova rendita è nata o nel corso
del quale il diritto alla rendita si estingue; b.84 nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con l'aumento dell'eccedenza delle spese, dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento,
ma al più presto dal mese in cui questo è avvenuto; c.85 nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con la diminuzione dell'eccedenza delle spese, al più tardi dall'inizio del mese seguente quello
in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatto salvo l'articolo 27 ove sia
stato violato l'obbligo di informare.

d.86 nel caso previsto dal capoverso 1 lettera d, dall'inizio del mese in cui fu annunciato il cambiamento, ma il più presto dall'inizio del mese in cui tale
cambiamento è intervenuto e il più tardi dall'inizio del mese seguente a
quello in cui è stata emanata la nuova decisione. È fatto salvo l'articolo 27
ove sia stato violato l'obbligo di informare.

3 Un nuovo calcolo della prestazione complementare annua in seguito all'erosione
della sostanza può essere effettuato soltanto una volta all'anno.87 4

La riduzione di una prestazione complementare in corso in seguito al computo di un reddito minimo giusta gli articoli 14a capoverso 2 e 14b, non può essere effettuata prima dello scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica della
decisione relativa.88


Art. 26


89

Ammontare minimo della prestazione complementare annua I beneficiari di prestazioni complementari annue ricevono un versamento globale
(prestazione complementare e ammontare della differenza rispetto alla riduzione di
premio) di un ammontare almeno uguale a quello della riduzione del premio alla
quale hanno diritto.

a90 Superamento dell'ammontare massimo della prestazione complementare annua L'ammontare massimo della prestazione complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3
LPC) può essere aumentato dell'ammontare forfettario annuo per l'assicurazione
obbligatoria malattie secondo l'articolo 3b capoverso 3 lettera d LPC.

84

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

85

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2961).

86

Nuovo testo giusta l'art. 4 dell'O 84 del 29 giu. 1983 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI, in vigore dal 1° gen. 1984 [RU 1983 917].

87

Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 1986 (RU 1986 1204). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

88

Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1987 (RU 1987 1797).

89

Abrogato dal n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

90

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

OPC-AVS/AI

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b91 Arrotondamento degli ammontari versati 1 Gli ammontari mensili della prestazione complementare annua devono essere arrotondati al franco superiore e a 10 franchi se sono inferiori a quest'ultima somma.

2 I rimborsi unici di spese di malattia e di invalidità (art. 3d LPC) devono essere arrotondati al franco superiore.


Art. 27

Restituzione e condono 1

Le prestazioni complementari indebitamente riscosse devono essere restituite dal beneficiario o dai suoi eredi. Per ciò che concerne la restituzione di tali prestazioni e
il condono dell'obbligo di restituirle, sono applicabili per analogia le prescrizioni
relative alla LAVS92.

2

Le restituzioni dovute possono essere compensate con delle prestazioni in scadenza secondo la LPC, la LAVS e la LAI93.

a94 Vertenze in materia di comunicazione di dati95 L'articolo 209bis OAVS96 è applicabile per analogia.

b97 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati L'articolo 209ter OAVS98 è applicabile per analogia.

B. Organizzazione e procedura I. Gestione e spese amministrative

Art. 28

Contabilità

1

Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono tenere una contabilità che permetta di avere sempre le informazioni necessarie sul servizio
dei pagamenti e sui crediti e i debiti inerenti alle prestazioni complementari. Le prestazioni complementari pagate ai beneficiari di rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, da una parte, e quelle che sono pagate agli assegnatari di
rendite e di assegni per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, d'altra
parte, devono essere conteggiate separatamente. Lo stesso vale per le restituzioni
dovute che vengono esatte, condonate o dichiarate irrecuperabili.

2

Le prestazioni che non danno diritto ai sussidi federali come aiuti cantonali o comunali o supplementi concessi a titolo di garanzia dei diritti acquisiti, sono conteg-

91

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

92

RS 831.10

93

RS 831.20

94

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2908).

96 RS

831.101

97

Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2908).

98

RS 831.101

Prestazioni complementari all'AVS e AI 16

831.301

giate separatamente, anche se vengono pagate insieme con le prestazioni complementari.


Art. 29

Atti 1

Gli atti forniranno, per ogni singolo caso, informazioni chiare sulle condizioni personali ed economiche dell'avente diritto e sul calcolo delle prestazioni complementari.

2

Sono applicabili per analogia le norme dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sulla conservazione degli atti.

3

I Cantoni e Comuni che concedono, oltre alle prestazioni complementari, prestazioni proprie d'assicurazione o di aiuto, devono iscriverle separatamente nel foglio
del calcolo e nella decisione. Ciò vale anche per le prestazioni complementari pagate
indebitamente che sono state oggetto di un ordine di restituzione o di un condono o
che hanno dovuto essere dichiarate irrecuperabili conformemente all'articolo 27.


Art. 30

Riesame delle condizioni economiche Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono riesaminare periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, le condizioni economiche dei
beneficiari.


Art. 31

Rapporto annuale

Gli organi esecutivi cantonali devono presentare ogni anno all'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (detto qui di seguito «Ufficio federale») un rapporto di gestione
compilato secondo le sue direttive.


Art. 32

Spese amministrative

1

Le spese d'amministrazione sono sostenute dai Cantoni.

2

Se un Cantone ha incaricato la sua cassa di compensazione di fissare e pagare le prestazioni complementari, esso deve rifonderle le spese amministrative occorrenti.
Le norme per il rimborso di queste spese vanno sottoposte, per approvazione, all'Ufficio federale.

a99 Registro delle prestazioni complementari senza rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e l'invalidità La Centrale di compensazione tiene un registro di tutti i beneficiari di prestazioni
complementari che non ricevono una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità.

99

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

OPC-AVS/AI

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II. Revisioni

Art. 33

Periodicità e ampiezza 1

Gli organi che fissano e pagano le prestazioni complementari devono essere sottoposti a revisione almeno una volta all'anno.

2

I Cantoni, che lasciano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni complementari, devono provvedere affinché, di norma, l'organo comunale competente sia oggetto di una revisione ogni anno.

3

La revisione deve estendersi all'applicazione materiale delle disposizioni legali, alla contabilità e alla gestione in generale. L'Ufficio federale può impartire agli uffici di revisione le corrispondenti istruzioni.100

Art. 34

Uffici di revisione

1

La revisione di una cassa di compensazione, che fissa e paga le prestazioni complementari, spetta all'ufficio di revisione competente conformemente all'articolo 68
LAVS101.

2

Il Cantone designa l'ufficio di revisione per il controllo di altri organi d'esecuzione. Esso può conferire questa incombenza a un ufficio autorizzato alla
revisione delle casse di compensazione, oppure a un idoneo ufficio cantonale di
controllo.


Art. 35

Rapporto di revisione 1

Ogni revisione di un organo, che fissa e paga prestazioni complementari, dev'essere oggetto di un rapporto.

2

Il rapporto va indirizzato all'Ufficio federale e deve pervenirgli entro un termine che esso fisserà.102


Art. 36

Spese Le spese di revisione sono considerate come spese di amministrazione ai sensi
dell'articolo 32.


Art. 37

Attribuzioni dell'Ufficio federale 1

L'Ufficio federale può affidare a un ufficio di revisione determinati compiti di controllo, o richiedergli indicazioni complementari. Può effettuare esso stesso revisioni complementari o delegare altri organi, a spese della Confederazione.

100

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974
1594).

101

RS 831.10

102

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974
1594).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 18

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2

Se risulta che prescrizioni di diritto federale non sono state applicate, o lo furono erroneamente, l'Ufficio federale deve esigere l'eliminazione dei difetti, entro un
congruo termine.

III. Contenzioso

Art. 38


103

1

Le decisioni delle autorità cantonali di ricorso devono essere notificate mediante invio raccomandato:

a.

alle persone toccate dalla decisione; b.

all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali; c.

agli uffici cantonali che si sono occupati dell'applicazione.

2

L'Ufficio federale e gli uffici che si sono occupati dell'applicazione possono impugnare i giudizi delle autorità cantonali di ricorso con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.

3

Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate direttamente con un ricorso di diritto amministrativo.104 C. Sussidi federali

Art. 39


105

Importi dei sussidi

1

...106

2

Per la graduazione dei sussidi secondo la capacità finanziaria fanno stato le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959107 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni.


Art. 40

Fissazione dei sussidi 1

L'Ufficio federale fissa l'importo dei sussidi fondandosi su un conteggio stabilito dai Cantoni.

2

Devono essere conteggiate separatamente le prestazioni complementari pagate a beneficiari di rendite di vecchiaia, rendite per superstiti, rendite d'invalidità e assegni per grandi invalidi. Il conteggio deve, in specie, dare informazioni sulle presta103

Nuovo testo giusta il n. V dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972
2338).

104

Introdotto dal n. 3 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594,
1975 900).

105

Nuovo testo giusta l'art. 5 n. 6 dell'O del 21 dic. 1973 che disciplina la graduazione dei
contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni (RS 613.12).

106

Abrogato dal n. I dell'O del 2 dic. 1985 (RU 1985 2019).

107

RS 613.1

OPC-AVS/AI

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zioni pagate. L'Ufficio federale definisce i particolari e può prescrivere l'uso di moduli obbligatori.

3

I Cantoni, che affidano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni complementari, devono verificare i conteggi dei Comuni e farne un riassunto per l'Ufficio federale secondo le sue istruzioni.

4

Il conteggio si riferisce all'anno civile e va presentato all'Ufficio federale entro il 31 dicembre dell'anno in corso.108

Art. 41

Pagamento e anticipazioni 1

L'Ufficio federale paga i sussidi, per regola, durante il mese seguente la ricezione del conteggio.

2

L'Ufficio federale può accordare ai Cantoni, per l'anno corrente, anticipazioni trimestrali il cui importo non superi, di regola, il 90 per cento dei sussidi presumibili.


Art. 42

Restituzione e pagamento dilazionato 1

I sussidi indebitamente pagati devono essere restituiti.

2

Se un conteggio è incompleto o inesatto, oppure se non sono state osservate le disposizioni della LPC o le prescrizioni esecutive, il pagamento dei sussidi può essere
ritardato fino alla soppressione dei difetti.

Capo secondo: Prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica I. Sussidi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità109

Art. 43

Fissazione e pagamento 1

L'Ufficio federale fissa i sussidi annuali nei limiti dell'articolo 10 capoverso 1 LPC e ne paga una metà all'inizio del mese di gennaio e la restante metà al più tardi
nel mese di luglio alla Fondazione Pro Senectute, all'Associazione Pro Infirmis, e
alla Fondazione Pro Juventute.

2

Le istituzioni di utilità pubblica devono amministrare i sussidi separatamente. Esse devono preparare un bilancio preventivo annuo sull'uso dei sussidi federali. Sui sussidi e le prestazioni concesse con essi, deve essere tenuta una contabilità separata.
Eventuali interessi devono essere usati per gli stessi scopi dei sussidi.110 3

Non più del 10 per cento dei sussidi può servire a compensare le spese d'applicazione comprovate. Per quelle che superano i due milioni di franchi, la percentuale
massima è del 5 per cento. Sono considerate spese d'applicazione i salari e gli oneri 108

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993
2928).

109

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978
420).

110

Nuovo testo giusta il n. V dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972
2338).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 20

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sociali, le spese per i locali, il segretariato e i trasporti. L'Ufficio federale può stabilire le spese da prendere in considerazione e autorizzare una partecipazione più elevata alle spese, quando le prove corrispondenti sono prodotte.111 4

L'articolo 42 è applicabile per analogia.


Art. 44

Ripartizione

1

Dei sussidi accordati alla Fondazione Pro Senectute, conformemente all'articolo 10 capoverso 1 LPC, cinque sesti sono a disposizione degli organi cantonali. L'assegnazione dell'importo rimanente è decisa dal Comitato direttivo con il consenso
dell'Ufficio federale.112 2

Del sussidio assegnato all'Associazione Pro Infirmis, tre quarti sono distribuiti agli organi cantonali designati da questa istituzione e un quarto al segretariato centrale.

3

Del sussidio assegnato all'Associazione Pro Juventute, un quarto è destinato ai Cantoni, e tre quarti sono messi a disposizione della segreteria centrale.113 4

I fondi messi a disposizione degli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica sono assegnati, a meno che non siano adoperati per prestazioni speciali, agli organi
cantonali che non possono adempiere il loro compito solo con la loro quota parte.

5

Le istituzioni di utilità pubblica stabiliscono una chiave di ripartizione dei sussidi federali tra i loro organi nei singoli Cantoni.

II. Le prestazioni

Art. 45

Campo di attività delle istituzioni Le prestazioni, ai sensi dell'articolo 11 LPC, sono accordate: a.114 dalla Fondazione Pro Senectute agli uomini di più di 65 anni e alle donne di più di 62 anni;

b.

dall'Associazione Pro Infirmis agli invalidi che non rientrano nella categoria
di persone definita nella lettera a; c.

dalla Fondazione Pro Juventute alle vedove di età inferiore ai 62 anni e agli
orfani, in quanto queste persone non siano invalide.

111

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986
1204).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

113 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

114 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

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Art. 46


115

Prestazioni ad invalidi bisognosi Delle prestazioni in denaro possono anche essere concesse agli invalidi bisognosi,
non ammessi al beneficio di una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, che beneficeranno verosimilmente di una prestazione di questa assicurazione o a cui, a cagione dell'avvenuta integrazione o di una diminuzione
del grado di invalidità, non può più essere accordata una tale prestazione.


Art. 47


116

Disposizioni generali sulla erogazione delle prestazioni 1

Le prestazioni individuali sono pagate su domanda. Il richiedente deve dare agli organi delle istituzioni di utilità pubblica le informazioni necessarie per l'esame
della situazione personale. Le istituzioni di utilità pubblica verificano la veridicità
delle informazioni fornite e comunicano la decisione per iscritto al richiedente.

2

Le prestazioni in denaro sono pagate per mezzo della posta o personalmente contro ricevuta.


Art. 48

Direttive

Le direttive della Fondazione Pro Senectute, dell'Associazione Pro Infirmis e della
Fondazione Pro Juventute devono contenere disposizioni riguardanti: a.117 la ripartizione dei sussidi tra gli organi nei singoli Cantoni; b.

le condizioni per l'assegnazione delle prestazioni; c.

i principi applicabili al calcolo delle prestazioni nei singoli casi; d.

la presentazione e il disbrigo delle domande; e.

il pagamento delle prestazioni; f.

gli uffici di controllo ed il controllo dell'uso corretto dei fondi; g.

la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute; h.118 la competenza dell'organo centrale d'impartire istruzioni agli organi cantonali circa l'applicazione delle direttive in generale e nei casi particolari.

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

117 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

118

Introdotta dal n. II 2 dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

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III. Controlli e rapporti

Art. 49

Controlli degli uffici di revisione e di controllo 1

Gli uffici di revisione che verificano la contabilità delle istituzioni di utilità pubblica devono estendere il loro controllo ai sussidi federali, e ne faranno un rapporto
speciale.

2

Le istituzioni di utilità pubblica provvedono affinché i fondi usati dai loro organi cantonali siano sottoposti a un controllo periodico. I rapporti di controllo sono indirizzati agli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica e all'Ufficio federale.119 3

L'Ufficio federale può affidare ad un ufficio di revisione precisi incarichi di controllo o esigere da lui indicazioni supplementari.


Art. 50

Controlli dell'Ufficio federale 1

L'Ufficio federale controlla periodicamente presso gli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica se i sussidi federali sono stati adoperati conformemente alla
legge federale. Esso può fare controlli complementari presso gli organi cantonali.

2

Sul risultato del controllo è steso un rapporto che è sottoposto, per parere, alle istituzioni di utilità pubblica.

3

Se appare che prescrizioni applicabili non sono state osservate, o lo furono erroneamente, l'Ufficio federale deve esigere che i difetti siano soppressi entro un congruo termine.


Art. 51

Rapporti e conti annuali Rapporti e conti annuali vanno presentati all'Ufficio federale. Questo può emanare
direttive concernenti la presentazione dei rapporti, gli elementi di carattere statistico
che questi devono contenere e il termine entro cui vanno presentati.

Capo terzo: Coordinamento e vigilanza della Confederazione I. Coordinamento

Art. 52

Tra gli organi cantonali 1

I Cantoni prenderanno i provvedimenti necessari per evitare che uno o più di essi eseguiscano doppie prestazioni. Il sussidio federale è concesso soltanto per una sola
prestazione complementare durante il medesimo periodo. L'Ufficio federale può esigere inoltre dai Cantoni che essi prendano dei provvedimenti per riscontrare ed evitare i doppi versamenti.

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

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2

Gli organi di un Cantone, incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari, hanno l'obbligo di dare o procurare gratuitamente agli organi corrispondenti di
un altro Cantone, tutte le informazioni necessarie per l'assegnazione delle prestazioni. In particolare, quando un beneficiario di prestazioni cambia domicilio, il
Cantone del precedente domicilio, se richiesto, è tenuto a dare gratuitamente a
quello del nuovo, tutte le indicazioni necessarie ad un'altra fissazione della prestazione complementare e permettergli, se del caso, di esaminare i suoi atti.


Art. 53

Tra gli organi cantonali e le istituzioni di utilità pubblica 1

Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari nei Cantoni devono dare o procurare gratuitamente alle istituzioni di utilità pubblica tutte le informazioni e le indicazioni di cui hanno bisogno per l'assegnazione di prestazioni
nel senso della legge federale.

2

Gli organi delle istituzioni di utilità pubblica devono comunicare gratuitamente a quelli cantonali, incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari, tutte le
informazioni necessarie all'assegnazione delle loro prestazioni.

3

I Cantoni possono stipulare accordi con le istituzioni di utilità pubblica per coordinare l'attività di queste con quella degli organi cantonali che assegnano le prestazioni complementari.


Art. 54

Tra le casse di compensazione e gli altri organi 1

Le casse di compensazione e gli uffici AI devono dare gratuitamente agli organi cantonali, incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari ed a quelli delle
istituzioni di utilità pubblica, le informazioni occorrenti per l'assegnazione delle
loro prestazioni.120

2

L'Ufficio federale può esigere che le casse di compensazione informino correntemente gli organi d'esecuzione sulle modificazioni del diritto alla rendita di persone
ad esse note come beneficiarie di prestazioni complementari.

a121 Coordinamento con la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie 1 Nei confronti della Confederazione, i Cantoni possono inserire nel conteggio relativo alla riduzione dei premi accordata ai beneficiari di prestazioni complementari
gli ammontari di riduzione dei premi concessi in virtù delle disposizioni cantonali
sulla riduzione dei premi agli altri beneficiari di riduzioni che rientrano in categorie
di reddito comparabili.

2 Per il conteggio nei confronti della Confederazione, i Cantoni possono prevedere
contributi forfettari di riduzione dei premi nel rispetto dei principi del capoverso 1.

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2174).

121 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

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3 Il Dipartimento fissa gli ammontari forfettari annui per l'assicurazione obbligatoria
malattie secondo l'articolo 3b capoverso 3 lettera d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.

4 Nel caso di cambiamento di domicilio del beneficiario PC, la prestazione complementare, compreso l'ammontare forfettario per l'assicurazione obbligatoria malattie,
è versata:

a.

dal precedente Cantone di domicilio, fino all'estinzione del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente; b.

dal nuovo Cantone di domicilio, dall'inizio del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente.

II. Vigilanza della Confederazione

Art. 55


122

Ufficio federale delle assicurazioni sociali La vigilanza prescritta all'articolo 14 LPC è esercitata dall'Ufficio federale, che sorveglia l'applicazione uniforme delle prescrizioni legali e può, a tale scopo e con riserva della giurisprudenza, dare agli organi di esecuzione le istruzioni necessarie per
l'applicazione delle disposizioni in generale ed in casi particolari.


Art. 56

Rappresentanza della Confederazione nelle istituzioni di utilità pubblica 1 L'Ufficio federale designa due rappresentanti nell'assemblea di fondazione e un
rappresentante nel consiglio di fondazione della Pro Senectute, due rappresentanti
nel comitato dell'associazione Pro Infirmis e un rappresentante nel consiglio di fondazione della Pro Juventute. Questi rappresentanti hanno i medesimi diritti degli altri membri di tali organi.123 2

I Governi cantonali possono farsi rappresentare da un delegato nei comitati cantonali della Fondazione Pro Senectute.


Art. 57

Approvazione delle prescrizioni 1

L'approvazione delle disposizioni cantonali giusta l'articolo 15 capoverso 1 LPC, e di qualsiasi altra prescrizione cantonale emanata sul fondamento di un'autorizzazione di legge, spetta alla Confederazione; tali disposizioni e prescrizioni dovranno
essere presentate alla Cancelleria federale.124 122

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
2119).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

124

Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. dell'O del 30 gen. 1991 sull'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068).

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2

Le istituzioni di utilità pubblica sottopongono le loro direttive all'approvazione dell'Ufficio federale.125 3

L'Ufficio federale va informato di tutte le altre prescrizioni riguardanti le prestazioni complementari, in specie delle istruzioni e direttive, come pure degli accordi ai
termini dell'articolo 53 capoverso 3.

Capo quarto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 58

Disposizioni transitorie 1

Il Dipartimento emanerà le disposizioni transitorie necessarie sulla messa in conto delle spese di medico, farmacia, cura ospedaliera, cura a domicilio e mezzi ausiliari.

2

Dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, le istituzioni di utilità pubblica devono adattare le loro direttive alle nuove prescrizioni e sottometterle all'approvazione dell'Ufficio federale.


Art. 59

Entrata in vigore ed esecuzione 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1971. Alla medesima data, è abrogata l'ordinanza del 6 dicembre 1965126 concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2

Il Dipartimento è incaricato della esecuzione Disposizioni finali della modificazione del 12 giugno 1989127 a. Applicazione del nuovo articolo 17a (rinuncia alla sostanza) 1

Le parti della sostanza alle quali si ha rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17a, sono sottoposte alla riduzione annua solo dal 1° gennaio 1990.
2

Per le prestazioni complementari già in corso al momento dell'entrata in vigore, si deve tener conto dell'importo della sostanza ridotto, al più tardi a contare del prossimo esame periodico delle condizioni economiche (art. 30).

b. Modificazione degli articoli 1 e 2 Per le prestazioni complementari in corso, le modificazioni degli articoli 1 e 2 devono essere prese in considerazione al più tardi durante il prossimo esame periodico
delle condizioni economiche (art. 30).

125

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986
1204).

126

[RU 1965 1041, 1969 81 n. II lett. B n. 6, 1969 135 n. V lett. a] 127

RU 1989 1238

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Disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995128 In caso di rendita di vecchiaia per coniugi in corso conformemente alle disposizioni
transitorie della decima revisione dell'AVS129, ogni coniuge ha un diritto proprio a
prestazioni complementari in caso di separazione.

Disposizioni finali della modificazione del 26 novembre 1997130 a.

Modifica dell'articolo 1a OPC-AVS-AI 1 La prestazione complementare annua spettante a coppie che, nel mese che precede
l'entrata in vigore della 3a revisione PC, hanno diritto a una prestazione complementare versata mensilmente, calcolata secondo l'ex articolo 1a capoverso 3 OPC, è
calcolata secondo il nuovo diritto dall'entrata in vigore della 3a revisione PC.

2 Per le coppie ai sensi del capoverso 1, la limitazione prevista dall'articolo 3a capoverso 3 LPC non è applicabile al coniuge che vive in un ospizio o in un ospedale.
In compenso, la prestazione complementare annua di detto coniuge è sottoposta ai
limiti previsti nell'articolo 3a capoverso 2 LPC.

b.

Limite di reddito invece dell'ammontare destinato alla copertura dei bisogni vitali Per i Cantoni che prima dell'entrata in vigore della 3a revisione PC hanno fissato
l'ammontare delle spese personali (art. 5 cpv. 1 lett. c LPC) e la limitazione delle
spese di soggiorno in un ospizio o in un ospedale (art. 5 cpv. 3 lett. a LPC) in funzione di un limite di reddito e mantengono questo disciplinamento, il nuovo ammontare corrispondente al vecchio limite di reddito è il seguente: Categoria di persone

Limite di reddito o ammontare limite
secondo l'articolo 2 capoverso 1 LPC,
nella versione valida fino alla fine del 1997 Ammontare destinato alla copertura
dei bisogni vitali
(art. 3b cpv. 1 lett. a LPC) Persone sole

Ammontare per persone sole Ammontare per persone
sole+800 franchi

Coppie

Ammontare per coppie Ammontare per coppie
+1200 franchi

128

RU 1996 695

129

RU 1996 2466 130

RU 1997 2961