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734.26

Ordinanza
sui prodotti elettrici a bassa tensione

(OPBT)

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 e 55 capoverso 3 della legge del 24 giugno 19021 sugli
impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 12 giugno 20092 sulla sicurezza
dei prodotti (LSPro);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli
tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica ai prodotti elettrici a bassa tensione utilizzati con una tensione nominale compresa fra 50 V e 1000 V in corrente alternata o fra 75 V e 1500 V in corrente continua (prodotti a bassa tensione), nel senso dei prodotti oggetto della direttiva 2014/35/UE4 (direttiva UE «bassa tensione»).

2 Si applica anche ai prodotti a bassa tensione:

a.
con una tensione d'esercizio inferiore a 50 V in corrente alternata o a 75 V in corrente continua;
b.
elencati nell'allegato II della direttiva UE «bassa tensione», eccettuato il caso in cui la loro sicurezza elettrica è disciplinata in atti normativi speciali.

3 Per la compatibilità elettromagnetica sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 20155 sulla compatibilità elettromagnetica.

4 Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione), testo secondo GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

5 RS 734.5

Art. 2 Definizioni

1 Nella presente ordinanza si intende per:

a.
messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
b.
immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione;
c.
operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'impor­tatore e il distributore;
d.
norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti.

2 La messa in servizio di prodotti a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.

3 Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»6 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza.

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

Art. 3 Sicurezza

I prodotti a bassa tensione possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute e se in condizioni di esercizio, manutenzione e impiego conformi alle disposizioni non mettono in pericolo la salute o la sicurezza di persone, animali domestici o cose.

Capitolo 2: Messa a disposizione sul mercato di nuovi prodotti a bassa tensione


Sezione 1: Prodotti a bassa tensione in generale

Art. 4 Obblighi

1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»7, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli.

2 L'obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell'UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 può essere mantenuta.

3 Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando:

a.
immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure
b.
modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

Art. 5 Requisiti essenziali

1 I prodotti a bassa tensione secondo l'articolo 1 capoverso 1 possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi agli obiettivi di sicurezza di cui all'alle­gato I della direttiva UE «bassa tensione»8.

2 Per i prodotti a bassa tensione secondo l'articolo 1 capoverso 2 o per i prodotti e i fenomeni non indicati nell'allegato II della direttiva UE «bassa tensione» valgono i requisiti essenziali di cui all'articolo 13.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

Art. 6 Identificazione dei prodotti

Sui prodotti a bassa tensione stessi o, se ciò non dovesse essere possibile, sugli imballaggi o nella documentazione allegata, devono essere riportate le seguenti informazioni:

a.
numero di tipo, lotto o serie o altri elementi che ne consentano l'identifica­zione;
b.
nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante ed eventualmente dell'importatore;
c.
indirizzo della persona di cui alla lettera b.
Art. 7 Norme tecniche

1 La designazione delle norme tecniche9 atte a concretizzare i requisiti essenziali è effettuata conformemente all'articolo 6 LSPro.

2 L'Ufficio federale dell'energia (UFE) e, qualora si tratti di prodotti a bassa tensione per scopi militari, i servizi competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), sono competenti per la designazione delle norme.

9 L'elenco dei titoli di tali norme e il loro testo possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur (www.snv.ch).

Art. 8 Dichiarazione di conformità

1 Chi, in qualità di operatore economico, mette a disposizione sul mercato un prodotto a bassa tensione deve poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulti che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali.

2 Per i prodotti secondo l'articolo 1 capoverso 1 deve essere eseguita la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato III della direttiva UE «bassa tensione»10.

3 Se il prodotto a bassa tensione è assoggettato a diverse regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, deve essere rilasciata una sola dichiarazione. Essa deve contenere tutte le informazioni determinanti relative alle regolamentazioni interessate.

4 La dichiarazione di conformità deve:

a.
essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese, oppure tradotta in una di queste lingue;
b.
attestare la conformità del prodotto con le norme applicabili; per i prodotti secondo l'articolo 1 capoverso 1 la conformità al diritto UE può essere dichiarata secondo l'allegato IV della direttiva UE «bassa tensione»;
c.
in ogni caso, contenere almeno le seguenti informazioni:
1.
prodotto o modello di prodotto con numero di prodotto, tipo, lotto o serie,
2.
nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera,
3.
descrizione del prodotto a bassa tensione e indicazioni sulla sua identificazione,
4.
prescrizioni tecniche, norme con indicazione dell'edizione (EN, IEC) o altre specifiche tecniche applicate,
5.
nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 La dichiarazione di conformità deve essere mantenuta costantemente aggiornata.

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

Art. 10 Adempimento dei requisiti

1 Se i prodotti a bassa tensione sono fabbricati conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 7, si presume che siano adempiuti gli obiettivi di sicurezza considerati nelle norme o in parti di esse.

2 Se tali norme non sono applicate o lo sono solo parzialmente, l'operatore economico deve poter provare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo.

Art. 11 Informazioni da allegare al prodotto

1 Gli operatori economici allegano al prodotto le istruzioni e le necessarie informazioni sulla sicurezza almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto viene immesso sul mercato.

2 Possono essere utilizzati simboli, a condizione che sia assicurata un'informazione sufficiente.

Art. 12 Documentazione tecnica

1 L'operatore economico deve tenere a disposizione una documentazione tecnica che permetta all'organo di controllo (art. 21 LIE) di verificare il rispetto dei requisiti essenziali.

2 La documentazione tecnica deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese e deve comprendere le indicazioni seguenti:

a.
una descrizione generale del prodotto;
b.
i disegni e i piani di progettazione e fabbricazione in particolare schemi di componenti, sottounità e circuiti;
c.
le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e dei piani citati nonché del funzionamento dei prodotti;
d.
un elenco delle norme applicate completamente o in parte e, nella misura in cui non siano state applicate tali norme, una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli obiettivi di sicurezza;
e.
i risultati dei calcoli di costruzione e degli esami, inclusa un'idonea valutazione dei rischi;
f.
le relazioni interne o di terzi sulle prove effettuate.

3 La documentazione tecnica può essere redatta in un'altra lingua purché le informazioni necessarie alla sua valutazione siano fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

4 La documentazione tecnica deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato svizzero del prodotto a bassa tensione. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare.

Sezione 2: Prodotti a bassa tensione particolari

Art. 13 Regole tecniche riconosciute

1 I prodotti a bassa tensione che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva UE «bassa tensione»11 o che sono elencati nell'allegato II di tale direttiva possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute.

2 Per regole tecniche riconosciute si intendono in particolare le norme armonizzate a livello internazionale della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e, in mancanza di queste, le norme svizzere12.

3 In mancanza di norme tecniche specifiche, devono essere prese in considerazione le norme applicabili per analogia o eventuali istruzioni tecniche.

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

12 Il testo di tali norme può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur (www.snv.ch).

Art. 14 Rispetto delle regole tecniche riconosciute

1 Chi, in qualità di operatore economico, mette a disposizione sul mercato un prodotto a bassa tensione secondo l'articolo 13 capoverso 1 deve poter provare che tale prodotto è conforme alle regole tecniche riconosciute.

2 Per i prodotti a bassa tensione con una tensione d'esercizio inferiore a 50 V in corrente alternata o inferiore a 75 V in corrente continua e con corrente d'esercizio inferiore a 2 A, la prova è necessaria soltanto se il loro particolare funzionamento o le loro condizioni particolari di utilizzazione possono mettere in pericolo persone o cose.

Capitolo 3: Contrassegno di sicurezza facoltativo

Art. 15 Principio

1 L'ESTI gestisce il servizio di certificazione per il contrassegno di sicurezza facoltativo (art. 20).

2 Chi vuole mettere a disposizione sul mercato un prodotto elettrico con il contrassegno di sicurezza facoltativo necessita di un'autorizzazione dell'organo di controllo.

Art. 16 Condizioni per l'autorizzazione

1 L'autorizzazione è rilasciata se il fabbricante, il suo rappresentante domiciliato in Svizzera o un altro operatore economico prova che il prodotto è conforme ai requisiti definiti dall'articolo 5 o 13.

2 La domanda d'autorizzazione deve contenere:

a.
una breve descrizione del prodotto;
b.
il marchio commerciale registrato, la designazione del tipo e le caratteristiche tecniche principali;
c.
la prova della compatibilità elettromagnetica secondo le disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 201513 sulla compatibilità elettromagnetica;
d.
il rapporto di un laboratorio di prova o l'attestato di conformità di un organo di valutazione della conformità.

3 L'organo di controllo può inoltre richiedere la documentazione tecnica e un campione del prodotto.

Art. 17 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

1 I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che stilano rapporti e certificati devono:

a.
essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199614 sul­l'accreditamento e sulla designazione;
b.
essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di convenzioni internazionali; oppure
c.
essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.

2 Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati dal capoverso 1 deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e le qualifiche di tale organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).

Art. 20 Contrassegno di sicurezza

1 Il contrassegno di sicurezza facoltativo ha la forma seguente:

2 Se tecnicamente non è possibile apporre il contrassegno di cui al capoverso 1, l'organo di controllo può autorizzare un altro contrassegno.

Capitolo 4: Messa a disposizione sul mercato di prodotti a bassa tensione usati


Art. 21

1 I prodotti a bassa tensione usati possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione sul mercato.

2 I prodotti usati immessi per la prima volta sul mercato svizzero sottostanno alle disposizioni sull'immissione sul mercato di prodotti nuovi.

3 I prodotti a bassa tensione che subiscono trasformazioni o rinnovamenti concernenti essenzialmente la sicurezza soggiacciono, per quanto riguarda tali trasformazioni e rinnovamenti, alle disposizioni relative all'immissione sul mercato di prodotti nuovi.

Capitolo 5: Esposizione e presentazione

Art. 22

I prodotti a bassa tensione che non adempiono i requisiti per la messa a disposizione sul mercato possono essere esposti o presentati se:

a.
è chiaramente indicato che l'adempimento dei requisiti legali non è provato e i prodotti a bassa tensione non possono perciò ancora essere immessi sul mercato;
b.
sono stati adottati i provvedimenti necessari per proteggere persone e cose.

Capitolo 6: Sorveglianza e monitoraggio del mercato

Art. 23 Sorveglianza del mercato da parte dell'organo di controllo

1 L'organo di controllo verifica se i prodotti a bassa tensione messi a disposizione sul mercato soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza.

2 A tal fine, effettua verifiche mediante campionatura e procede a controlli qualora indizi fondati indichino che un prodotto a bassa tensione non è conforme alle prescrizioni.

3 Può esigere che l'Amministrazione delle dogane gli fornisca informazioni, durante un periodo determinato, sull'importazione di prodotti a bassa tensione designati in modo preciso.

4 Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione dell'organo di controllo tutte le informazioni necessarie ai fini della sorveglianza del mercato e in particolare, su richiesta, a indicare gli operatori economici dai quali hanno ricevuto o ai quali hanno ceduto un prodotto. A tale riguardo l'organo di controllo fissa un termine adeguato.

Art. 24 Monitoraggio del mercato da parte degli operatori economici

1 Gli operatori economici svolgono un'attività di monitoraggio per verificare che i prodotti da loro immessi sul mercato o messi a disposizione su di esso rispettino le prescrizioni della presente ordinanza, nella misura in cui ciò appaia necessario in considerazione dei rischi per la salute e per la sicurezza derivanti dai prodotti stessi.

2 Effettuano a questo scopo controlli per campionatura, procedono a una verifica se vi sono indizi fondati di non conformità alle prescrizioni di prodotti a bassa tensione e li documentano all'attenzione dell'organo di controllo e degli altri operatori economici.

3 Se constatano che un prodotto non è conforme alle prescrizioni, adottano le misure necessarie e, se risulta necessario in considerazione dei rischi, informano senza indugio l'organo di controllo in merito alle carenze riscontrate e alle misure adottate.

Art. 25 Competenze dell'organo di controllo

1 Nell'ambito della sorveglianza del mercato, l'organo di controllo può:

a.
per provare la conformità:
1.
esigere la documentazione e le informazioni necessarie e fissare un termine per la loro presentazione,
2.
prelevare campioni;
b.
accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro;
c.
ordinare una verifica qualora:
1.
la documentazione richiesta non venga presentata entro il termine stabilito o sia incompleta,
2.
dalla prova di cui all'articolo 8 o 14 non risulti abbastanza chiaramente che un prodotto a bassa tensione è conforme ai requisiti,
3.
esista il dubbio che un prodotto a bassa tensione non corrisponda alla documentazione presentata.

2 Prima di ordinare una verifica, l'organo di controllo dà all'operatore economico la possibilità di esprimersi.

3 Per la verifica l'operatore economico mette gratuitamente a disposizione dell'orga­no di controllo un prodotto a bassa tensione scelto da quest'ultimo.

4 I costi della verifica di cui al capoverso 1 lettera c sono a carico dell'operatore economico se la documentazione non è stata presentata entro il termine o è incompleta, oppure se dalla verifica risulta che il prodotto a bassa tensione non è conforme ai requisiti.

Art. 26 Misure

1 Se dal controllo o dalla verifica risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono state violate, l'organo di controllo dispone misure secondo l'articolo 10 capoversi 2-5 LSPro.

2 L'organo di controllo ha la competenza di accordare assistenza amministrativa internazionale conformemente all'articolo 22 LOTC.

Capitolo 7: Emolumenti e disposizioni penali

Art. 27 Emolumenti

1 Conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, gli organi di controllo riscuotono un emolumento e addebitano i costi alle persone interessate per:

a.
i controlli, se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni;
b.
le decisioni emanate nell'ambito del controllo di prodotti a bassa tensione.

2 La presente regolamentazione si applica per analogia anche ai contrassegni di sicurezza facoltativi.

Art. 28 Disposizione penale

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza il contrassegno di sicurezza facoltativo senza autorizzazione è punito secondo l'articolo 55 LIE.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 30 Disposizione transitoria

I prodotti a bassa tensione messi a disposizione sul mercato conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato se rispettano i requisiti fondamentali dell'ordinanza previgente e se sono stati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Allegato

(art. 2 cpv. 3)

Equivalenze di espressioni

Ai fini della corretta interpretazione della direttiva UE «bassa tensione»16, alla quale la presente ordinanza fa riferimento, vanno applicate le seguenti equivalenze di espressioni:

a.
espressioni in tedesco

EU

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

Unionsmarkt

Schweizerischer Markt

Union

Schweiz

in der Union ansässige Person

in der Schweiz niedergelassene Person

Einführer

Importeur

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

b.
espressioni in francese

UE

Suisse

état membre

Suisse

déclaration UE de conformité

déclaration de conformité

Marché de l'Union

Marché suisse

Union

Suisse

Personne établie dans l'Union

Personne établie en Suisse

Importateur

Importateur

Journal officiel de l'Union européenne

Feuille fédérale

c.
espressioni in italiano

UE

Svizzera

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Foglio federale

Mercato dell'Unione

Mercato svizzero

Persona stabilita nell'Unione

Persona domiciliata in Svizzera

Stato membro

Svizzera

Unione

Svizzera

16 Cfr. la nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.