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513.76

Ordinanza
concernente l'impiego di truppe per la protezione
di persone e beni all'estero

(OPBE)

del 3 maggio 2006 (Stato 1° giugno 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il servizio d'appoggio dell'esercito per proteggere, all'estero, persone e beni particolarmente degni di protezione.

Art. 2 Compiti e condizioni per l'impiego

1 La truppa può essere impiegata nell'interesse della Svizzera per i compiti seguenti:

a.
protezione di proprie truppe, di persone e di beni particolarmente degni di protezione;
b.
salvataggio e rimpatrio di civili e militari;
c.
raccolta di informazioni chiave a favore di impieghi conformemente alle lettere a e b.

2 Per tali compiti è impiegato personale militare, segnatamente delle formazioni di esploratori e di granatieri dell'esercito nonché della Sicurezza militare, appositamente istruito, equipaggiato e preparato per eseguire simili impieghi immediatamente o dopo una breve preparazione.

3 Gli organi competenti provvedono affinché durante la preparazione e lo svolgimento dell'impiego sia rispettato il diritto internazionale.

Art. 3 Domanda

I dipartimenti federali, d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), indirizzano al Consiglio federale le domande d'impiego dell'esercito di cui all'articolo 1. Sempre che l'urgenza lo consenta, le domande sono esaminate preliminarmente in seno alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza.

Art. 4 Mandato

1 Il Consiglio federale decide sulla domanda e impartisce il mandato per l'impiego.

2 Il mandato disciplina segnatamente:

a.
le competenze degli organi civili e militari partecipanti;
b.
i dettagli concernenti i rapporti di subordinazione per l'impiego;
c.
il grado di ricorso alla forza e le misure coercitive ammessi, compreso l'impiego di armi;
d.
i rapporti di servizio con le autorità civili;
e.
il coordinamento della raccolta di informazioni;
f.
il finanziamento.
Art. 5 Competenze

1 Il Consiglio federale designa il dipartimento competente. Di regola, designa:

a.
il DFAE, se si tratta di impieghi a favore di civili e di beni particolarmente degni di protezione;
b.
il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), se si tratta di prese d'ostaggi o di ricatti di competenza del pertinente Stato maggiore speciale;
c.
il DDPS, se si tratta di proteggere militari e beni particolarmente degni di protezione.

2 Il dipartimento competente per l'impiego approva l'ordine operativo del capo dell'esercito e decide in merito all'avvio e alla conclusione dell'impiego.

Art. 6 Rapporti

1 Il dipartimento competente per l'impiego informa immediatamente i presidenti delle commissioni della politica estera e della politica di sicurezza dell'Assemblea federale in merito all'avvio, agli obiettivi, allo svolgimento e alla conclusione di un impiego.

2 È fatto salvo l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare.