01.02.2024 - * / In vigore
01.06.2022 - 31.01.2024
01.02.2022 - 31.05.2022
14.07.2020 - 31.01.2022
01.07.2020 - 13.07.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
27.11.2018 - 31.12.2019
04.09.2018 - 26.11.2018
20.03.2018 - 03.09.2018
01.03.2018 - 19.03.2018
06.02.2018 - 28.02.2018
01.05.2017 - 05.02.2018
01.01.2017 - 30.04.2017
01.12.2015 - 31.12.2016
09.04.2015 - 30.11.2015
10.03.2015 - 08.04.2015
29.12.2014 - 09.03.2015
23.09.2014 - 28.12.2014
01.07.2014 - 22.09.2014
01.05.2014 - 30.06.2014
01.01.2014 - 30.04.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.06.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.03.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 28.02.2009
01.09.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 31.08.2008
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15.04.2001 - 31.08.2001
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1

Ordinanza

sulla protezione degli animali (OPAn) del 27 maggio 1981 (Stato 1° luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 33 della legge federale del 9 marzo 19781 sulla protezione degli
animali (legge); visto l'articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali,3 ordina: Capitolo 1: Prescrizioni generali sulla custodia di animali

Art. 1

Custodia adeguata all'animale 1

Gli animali devono essere tenuti in modo che non turbi le loro funzioni corporee e il loro comportamento e che non superi le loro possibilità d'adattamento.4 2 La nutrizione, la cura e il ricovero sono adeguati se corrispondono, secondo il livello dell'esperienza e le conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, ai bisogni dell'animale.

3

Gli animali non devono essere tenuti continuamente attaccati.

4

Le deroghe alle prescrizioni sulla custodia sono eccezionalmente ammissibili, se risultano necessarie per prevenire o guarire malattie.


Art. 2

Nutrizione 1 Gli animali sono approvvigionati regolarmente e bastevolmente con foraggio adeguato e, se necessario, con acqua. Se sono tenuti in gruppi, il custode provvede affinché ogni animale riceva foraggio e acqua in modo sufficiente.

2

Il foraggio dev'essere di natura tale e composto in modo che gli animali possano soddisfare il bisogno d'occuparsi vincolato alla nutrizione e proprio alla loro specie.

3

Gli animali vivi possono essere dati in nutrizione soltanto agli animali selvatici; l'animale selvatico deve poter catturare e uccidere la preda come allo stato libero.

RU 1981 572

1 RS

455

2 RU

2006 1423; FF 2006 315 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427).

4

RU 1981 951

455.1

Protezione della natura e del paesaggio 2

455.1


Art. 3

Cura 1 La cura deve evitare malattie e ferimenti dovuti alle condizioni di tenuta e sostituire il comportamento proprio della specie, nella misura in cui esso è limitato dalla tenuta e necessario per la salute.

2

Il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature. Elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che menomano le condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure protettive.

3

Il custode deve immediatamente ricoverare, curare e trattare o magari uccidere gli animali malati o feriti, secondo il loro stato.


Art. 4

Ricovero 1 Il custode, per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche, deve provvedere al ricovero.

2

I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente; devono essere costruiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo.


Art. 5

Parchi 1 Sono considerati parchi le superfici e gli spazi delimitati in cui sono tenuti animali, compresi le gabbie, i terrari, gli acquari, i bacini d'allevamento e gli stagni per pesci, ma non i contenitori da trasporto.

2

I parchi devono essere costruiti e sistemati in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo e gli animali non possano fuggire.

3

I parchi, in cui gli animali soggiornano durevolmente o prevalentemente devono essere sufficientemente vasti e sistemati in modo che gli animali possano muoversi in maniera adeguata alla loro specie. I parchi e i loro suoli devono essere configurati in modo che non sia pregiudicata la salute degli animali.

4

Se i parchi sono occupati da più animali, il custode deve tener conto del comportamento nel gruppo. Se nello stesso parco sono tenuti animali di più specie, dev'essere loro data la possibilità di evitarsi e di mettersi al sicuro. Per gli animali che vivono preponderantemente o temporaneamente solitari o per soggetti che non si tollerano, devono essere previsti parchi d'isolamento.

5

I parchi devono inoltre soddisfare, per gli animali menzionati negli allegati 1 a 3, i requisiti minimi in essi prescritti.


Art. 6

Stalli, box, dispositivi d'attacco Gli stalli, i box e i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in maniera che gli animali possano coricarsi, riposare e alzarsi nel modo proprio alla loro specie. I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali, con sufficiente frequenza.

Protezione degli animali - O 3

455.1


Art. 7

Clima 1 I locali in cui sono tenuti animali devono essere costruiti, utilizzati e aerati in modo che procurino un clima adeguato.

2

Nei locali chiusi con aerazione artificiale, l'afflusso d'aria fresca dev'essere assicurato anche nel caso di guasto all'impianto.

Capitolo 2: Guardiano d'animali

Art. 8

5 Formazione 1 Nel corso della formazione, il guardiano d'animali acquisisce le nozioni fondamentali su la tenuta e la cura di animali, come pure conoscenze più approfondite in un settore speciale.

2

La formazione si svolge in un'azienda di formazione riconosciuta.

3

Le aziende di formazione organizzano i corsi e incoraggiano lo studio personale.


Art. 9

6 Esame 1 Sono ammesse all'esame le persone che hanno compiuto i 18 anni di età, che possono dimostrare di aver compiuto una pratica della durata di dodici mesi in un'azienda di formazione e che hanno seguito un corso preparatorio cantonale.

2

I Cantoni organizzano l'esame per l'ottenimento del certificato di capacità, in collaborazione con le aziende di formazione e sotto la vigilanza dell'Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale).

3

L'autorità cantonale che organizza l'esame rilascia il certificato di capacità sul modulo dell'Ufficio federale. Il certificato è valido in tutta la Svizzera.

4

I Cantoni possono riscuotere una tassa d'esame.


Art. 10

7 Regolamento Il Dipartimento federale dell'economia8 (Dipartimento) disciplina l'ottenimento del certificato di capacità.


Art. 11

Impiego di guardiani d'animali 1

Nelle tenute professionali di animali selvatici, negli stabilimenti che esercitano professionalmente il commercio di animali, negli stabilimenti per animali da laboratorio, negli allevamenti e commerci di animali da laboratorio, nei rifugi e pensioni per animali, nelle cliniche per animali e nelle aziende che allevano e tengono professionalmente animali da compagnia, gli animali devono, di principio, essere tenuti o 5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1408).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1408).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 1986 (RU 1986 1408).

8

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Protezione della natura e del paesaggio 4

455.1

direttamente sorvegliati da guardiani con certificato di capacità. Il numero dei guardiani dev'essere proporzionato alla specie e all'effettivo degli animali.9 2 Non sono necessari guardiani di animali con certificato di capacità per gli animali che, secondo la scienza e l'esperienza, possono essere tenuti facilmente e governati da persone senza speciali conoscenze del ramo.

3

L'autorità cantonale può eccezionalmente prevedere che una persona, la cui professione presuppone conoscenze e capacità comparabili, assuma il posto di guardiano d'animali con certificato di capacità.

4

Le cliniche per animali sono stabilimenti con direzione veterinaria, nei quali gli animali malati o feriti sono curati in degenza.10 Capitolo 3: Animali domestici Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 12

Concetto Sono considerati animali domestici gli animali addomesticati dei generi equino, bovino, suino, ovino e caprino, eccettuate le specie esotiche, nonché i conigli, i cani, i gatti e i volatili domestici (polli, tacchini, galline faraone, oche, anatre, piccioni).


Art. 13

Pavimenti 1 I pavimenti devono poter essere tenuti agevolmente in modo che abbiano ad essere antisdrucciolevoli e secchi. Nel settore di riposo, devono soddisfare il fabbisogno in calore degli animali.

2

I pavimenti grigliati, perforati e a rastrelliera devono essere confacenti alla grandezza e al peso degli animali. I pavimenti grigliati devono essere piani e le singole traverse non devono essere spostabili.


Art. 14

Illuminazione 1 Gli animali domestici non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro.

2

Le stalle, in cui gli animali soggiornano permanentemente o prevalentemente, devono possibilmente essere illuminate con luce diurna naturale. L'intensità luminosa, nel settore degli animali, dev'essere, di giorno, di almeno 15 lux e, per i volatili domestici, di almeno 5 lux.

3

La fase luminosa non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore per giorno.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

Protezione degli animali - O 5

455.1


Art. 15

Dispositivi di comando nelle stalle I dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica, per dirigere il comportamento degli animali nella stalla, sono vietati. Sono permessi il giogo elettrico individualmente regolabile per il bestiame bovino e, temporaneamente, le recinzioni elettriche nella stabulazione libera.

Sezione 2: Bestiame bovino

Art. 16

Foraggiamento dei

vitelli

1

I vitelli devono essere foraggiati con un'alimentazione sufficientemente ricca in ferro.

2

Ai vitelli di oltre tre settimane devono essere dati, in libera ingestione, paglia, fieno o foraggi analoghi.

3

L'uso delle museruole è vietato.

a11 Tenuta dei vitelli

1

La stabulazione fissa per i vitelli fino all'età di quattro mesi è vietata, eccetto temporaneamente per i vitelli da allevamento e durante l'abbeverata.12 2

I vitelli di due settimane a quattro mesi devono essere tenuti in sistemi di stabulazione in gruppo. Sono eccettuati i vitelli tenuti in cascine con un accesso duraturo a un parco all'aperto.13 3

I vitelli tenuti individualmente devono essere in contatto visivo con animali della stessa specie.


Art. 17


14

Settore di riposo

1

Per i vitelli fino a quattro mesi, per le vacche e manze in gestazione avanzata, nonché per i tori riproduttori, il settore di riposo deve essere provvisto di lettiera sufficiente e adeguata.15 2

Per il rimanente bestiame bovino, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni deve essere sistemato un settore di riposo provvisto di lettiera sufficiente e adeguata o di materiale soffice e plastico.

11

Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

12

Vedi anche le disp. fin. della modifica del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

13

Vedi anche le disp. fin. della modifica del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 RU 1997 1121).

15

Vedi anche le disp. fin. della modifica del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

Protezione della natura e del paesaggio 6

455.1


Art. 18


16

Stabulazione fissa

Il bestiame bovino tenuto attaccato deve potersi muovere regolarmente fuori della stalla, almeno durante 90 giorni all'anno.


Art. 19

Stabulazione libera

1

Nella stabulazione libera per il bestiame bovino, le corsie, nel luogo di sosta, devono essere sistemate in modo che gli animali possano evitarsi.

2

Nella stabulazione libera con box non devono essere stabulati più animali del numero dei box disponibili.

3

Per gli animali partorienti o malati dev'essere disponibile un reparto speciale.

Sezione 3: Suini

Art. 20

Occupazione I suini devono potersi occupare a lungo con paglia, foraggi grossolani o altri oggetti adeguati.


Art. 21


17

Pavimenti delle stalle e giacigli 1

I pavimenti delle poste singole per scrofe e dei box per verri d'allevamento possono essere grigliati o perforati soltanto per metà e quelli dei box di allevamento dei suinetti soltanto per i due terzi.

2

Per i suini tenuti in gruppo, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni deve essere sistemato un settore di riposo con un pavimento non perforato.


Art. 22

Stabulazione individuale

1

I verri da riproduzione e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in box singoli. Sono eccettuati singoli suini da ingrasso, che sono in ritardo nello sviluppo e che vengono ingrassati.

2

Le gabbie per scrofe in asciutta possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta e al massimo durante 10 giorni.18 19 3 I suini non devono essere tenuti attaccati.20 21 16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

19

Vedi anche le disp. fin. della modifica del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

21

Vedi anche le disp. fin. della modifica del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

Protezione degli animali - O 7

455.1

a22 Tenuta in gruppo

1

Le scrofe tenute in gruppo possono essere fissate a poste di foraggiamento o a box di foraggiamento e di riposo soltanto durante il foraggiamento.

2

In sistemi con box di foraggiamento e di riposo, le corsie devono essere sufficientemente larghe, in modo tale che gli animali possano girarsi ed evitarsi senza impedimento.23


Art. 23


24

Box per il parto

1

I box per il parto devono essere sistemati in modo che la scrofa madre possa girarsi liberamente. Durante il parto, in casi eccezionali la scrofa può essere fissata.25 2 Alcuni giorni prima del parto, il box deve essere provvisto sufficientemente di paglia lunga o di materiale adeguato alla costruzione del nido e, durante l'allattamento, di una lettiera bastevole.


Art. 24

Gabbie per lattonzoli I lattonzoli non possono essere tenuti in gabbie a due o più piani. La parte superiore della gabbia dev'essere aperta.

Sezione 3a:26 Conigli domestici
a Occupazione e tenuta in gruppo 1

I conigli devono ricevere quotidianamente foraggi grossolani quali fieno o paglia e disporre in permanenza di oggetti da rodere.

2

Gli animali giovani, di regola, non devono essere tenuti da soli durante le prime otto settimane.

b Parchi, gabbie e attrezzature 1

Le gabbie devono:

a. avere una superficie di suolo secondo l'allegato 1, tavole 141 e 142, numero 11 oppure, se la superficie è minore, essere attrezzate con una superficie sopraelevata di almeno 20 cm sulla quale gli animali possono sdraiarsi completamente distesi; b. avere, almeno su di una parte, un'altezza che permetta agli animali di sedersi in posizione eretta;

22

Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

23

Vedi anche le disp. fin. della modifica del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

25

Vedi anche le disp. fin. della modifica del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

26

Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

Protezione della natura e del paesaggio 8

455.1

c. essere attrezzate con una zona oscurata nella quale gli animali possono ritirarsi.

2

Gabbie senza lettiera possono essere utilizzate unicamente in locali climatizzati.

3

I parchi o le gabbie per le coniglie in gestazione avanzata devono essere provvisti di spazi per la nidificazione. Gli animali devono poterli imbottire con paglia o altro materiale adatto alla preparazione del nido. Le coniglie devono potersi allontanare dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su di una superficie sopraelevata.

Sezione 4: Volatili domestici

Art. 25

Attrezzature 1 Le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata devono essere disponibili in numero sufficiente; devono inoltre essere sistemati: a. per gli animali d'allevamento e le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici, un luogo protetto e oscurato per la deposizione delle uova, provvisto di lettiera o di un supporto soffice;

b. per gli animali d'allevamento e le ovaiole del pollame, dei tacchini, delle galline faraone e dei piccioni, posatoi o graticolati adeguati;

c. per le anatre, una possibilità di bagnarsi.

2

Queste attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.


Art. 26

Pareggio del becco, uccisione di pulcini 1

I becchi non possono essere pareggiati in modo che gli animali non possono più mangiare normalmente.

2

I pulcini, che vengono uccisi, non possono essere sovrapposti fintanto che vivono ancora.

Sezione 5: Autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione

Art. 27

Obbligo d'autorizzazione

1

Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati al bestiame bovino, ovino, caprino, suino, ai conigli e ai volatili domestici, è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 5 della legge.

2

Soggiacciono all'obbligo d'autorizzazione gli impianti di stabulazione con i quali gli animali sono frequentemente in contatto, come: a. le attrezzature di foraggiamento e di abbeverata; b. i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni; c. le delimitazioni e i dispositivi per dirigere gli animali;

Protezione degli animali - O 9

455.1

d. i dispositivi d'attacco; e. i dispositivi per la deposizione delle uova.

3

Gli impianti di stabulazione (gabbie, box, poste, stalle ecc.) devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.


Art. 28

Procedura d'autorizzazione

1

Il fabbricante indigeno o l'importatore presenta la domanda, corredata dei documenti necessari per la valutazione, all'Ufficio federale.

2

L'esame pratico, se è necessario, è eseguito presso la stazione federale di ricerche d'economia aziendale e di genio rurale oppure un altro servizio adeguato. L'Ufficio federale sottopone al richiedente un preventivo delle spese.

3

Il richiedente deve mettere gratuitamente a disposizione, per l'esame, i sistemi e gli impianti di stabulazione. Può essere tenuto a pagare un acconto per le spese procedurali.

4

L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione. Può limitarla nel tempo e vincolarla a condizioni ed oneri.


Art. 29

Commissione per gli impianti di stabulazione 1

Il Dipartimento nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di studiosi e specialisti delle questioni concernenti la protezione e la tenuta degli animali, e la costruzione di stalle.

2

Il Dipartimento ne designa il presidente. Del rimanente, la Commissione si costituisce da sé. Compila il suo regolamento interno. L'Ufficio federale ne assume la segreteria.

3

L'Ufficio federale può far capo alla Commissione in tutti i contesti connessi con l'autorizzazione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia sulle domande e sui risultati degli esami pratici, presentatile dall'Ufficio federale.


Art. 30

Segnatura e pubblicazione 1

Il fabbricante o l'importatore deve contrassegnare i sistemi e gli impianti di stabulazione autorizzati con il numero d'autorizzazione e comunicare al custode, nel modo d'uso, le condizioni e gli oneri vincolati all'autorizzazione.

2

L'Ufficio federale pubblica le autorizzazioni, come pure le condizioni e gli oneri ad esse vincolati, nel «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria».

Protezione della natura e del paesaggio 10

455.1

Sezione 6: Cani
a27 Allevamento e socializzazione 1

La selezione, l'allevamento dei cuccioli, la tenuta e l'addestramento di cani devono essere finalizzati ad ottenere cani con un carattere equilibrato, facilmente socializzabili e con un potenziale di aggressività minimo nei confronti degli esseri umani e degli animali. Non è permesso esaltare il potenziale di aggressività nei discendenti.

2

I cuccioli devono essere sufficientemente socializzati con gli esseri umani e con altri cani nonché abituati al loro ambiente.


Art. 31

Tenuta di

cani

1

I cani devono avere quotidianamente sufficiente contatto con gli esseri umani e, nel limite del possibile, con altri cani.28 1bis I cani tenuti in locali devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno. Se possibile devono poter uscire all'aperto.29 2

I cani attaccati devono potersi muovere in uno spazio di almeno 20 m2. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.

3

I cani tenuti all'aperto devono disporre di un rifugio.

4

Chi tiene un cane deve adottare le necessarie misure di sicurezza affinché il cane non costituisca un pericolo per le persone e gli animali.30 5 I particolari compiti dei cani d'assistenza e di utilità pubblica, dei cani da caccia, dei cani da conduzione del bestiame e dei cani da protezione del bestiame vanno tenuti in debita considerazione.31

Art. 32

Cani da

traino

1

Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o allattanti.

2

I cani devono essere bardati adeguatamente.


Art. 33

Addestramento di cani da caccia 1

I cani bassotti possono essere addestrati ed esaminati soltanto in una tana artificiale, approvata dall'autorità cantonale.

27 Introdotto dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427).

28 Introdoto dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427).

29 Originario

cpv.

1.

30 Introdotto dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427).

Protezione degli animali - O 11

455.1

2

La tana artificiale è approvata se: a. i canali orizzontali e il fondo sono scoperchiabili in qualsiasi punto; b. i movimenti della volpe e del cane possono essere osservati grazie ad appositi dispositivi;

c. il sistema delle serrande è disposto in modo che, manovrandolo, sia escluso un contatto diretto tra cane e volpe.

3

Qualsiasi manifestazione nella quale i cani bassotti sono addestrati o esaminati in tana dev'essere annunciata all'autorità cantonale. Questa ne provvede alla sorveglianza permanente. Può limitare il numero delle tane e delle manifestazioni.


Art. 34


32

Rapporti con i cani

1

Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore e gli spari di punizione nonché l'utilizzazione di collari con aculei interni.

2

Non devono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggano all'animale ferite o forti dolori oppure che lo eccitino notevolmente o gli incutano forte paura.

3

L'impiego di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti d'addestramento e l'impiego a regola d'arte di sistemi di recinzione di terreni.

4

Su domanda, l'autorità cantonale può autorizzare eccezionalmente per scopi terapeutici l'utilizzazione di dispositivi secondo il capoverso 3 a persone che si dimostrano in possesso delle necessarie capacità.

Capitolo 3a33: Pensioni e rifugi per animali e animali da compagnia
a34 Notifiche 1 I veterinari, i medici, le autorità doganali e gli addestratori di cani sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane: a. ha ferito gravemente persone o animali; b. presenta un comportamento aggressivo superiore alla media.

2

I Cantoni possono estendere l'obbligo della notifica ad altre categorie di persone.

b35 Controlli e misure

1

Se le è notificato un caso di cui all'articolo 34a l'autorità cantonale competente procede alla verifica dei fatti. A tal fine può avvalersi di esperti.

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

33

Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427).

35 Introdotto dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427).

Protezione della natura e del paesaggio 12

455.1

2

L'Ufficio federale disciplina le modalità di verifica.

3

Se dalla verifica dei fatti risulta che il cane presenta disturbi del comportamento, segnatamente aggressività eccessiva, l'autorità cantonale competente ordina le misure necessarie.

4

L'autorità cantonale competente può esigere che il detentore del cane segua corsi specifici sul modo di trattare i cani.

c36 Definizioni

1

Per «pensioni» si intendono le aziende nelle quali gli animali vengono tenuti in pensione e per «rifugi» quelle nelle quali gli animali abbandonati vengono assistiti.

2

Per «animali da compagnia» si intendono gli animali che vengono tenuti nell'economia domestica per l'interesse che suscitano o come compagni oppure che sono previsti per una siffatta utilizzazione.

d37 Notifica di pensioni e di rifugi per animali e di allevamenti e tenute professionali di animali da compagnia 1

Chi esercita o intende esercitare una pensione o un rifugio per animali deve notificarlo all'autorità cantonale.38 2

Chi esercita o intende esercitare professionalmente l'allevamento o la tenuta di animali da compagnia deve notificarlo all'autorità cantonale.39 3

Occorre indicare:

a. la persona responsabile; b. la specie e il numero massimo degli animali; c. la grandezza, il numero e la natura delle unità di tenuta; d. l'effettivo e la formazione del personale per la cura degli animali.

Capitolo 4: Animali selvatici Sezione 1: In generale

Art. 35

Concetto 1 Sono considerati animali selvatici tutti gli animali eccettuati gli animali domestici (art. 12) e i roditori da laboratorio, allevati specialmente per esperimenti su animali.

2

Sono equiparati agli animali selvatici: 36 Originario art. 34a.

37 Originario art. 34b.

38

Vedi anche le disp. fin. della modifica del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

39

Vedi anche le disp. fin. della modifica del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

Protezione degli animali - O 13

455.1

a. i discendenti della prima generazione derivanti dall'incrocio fra animali selvatici e animali domestici;

b. i discendenti derivanti dall'incrocio fra discendenti di cui alla lettera a; c. i discendenti derivanti dall'incrocio fra discendenti di cui alla lettera a e animali selvatici.40


Art. 36

Divieto di

foraggiamento

Negli stabilimenti di tenuta d'animali selvatici aperti al pubblico, eccettuati gli impianti per uccelli acquatici, va vietato ai visitatori il foraggiamento incontrollato degli animali.


Art. 37

Cattura e immissione in recinti di animali selvatici 1

I preparati farmaceutici per la cattura possono essere usati soltanto secondo istruzioni veterinarie. Gli animali devono essere osservati fino a cessazione degli effetti.

2

Agli animali dei quali è presumibile una reazione di spavento se vengono immessi in un nuovo parco da selvaggina, la limitazione del medesimo dev'essere resa ben riconoscibile. A una comunità esistente possono essere aggregati altri animali soltanto se essi prima vengono assuefatti e dopo osservati.

Sezione 2: Autorizzazione per la tenuta di animali selvatici

Art. 38

Tenuta professionale di animali selvatici 1

Sono considerate custodie professionali di animali selvatici: a. i giardini zoologici, i circhi, i parchi con vie di passaggio, i parchi per animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari o i terrari d'esposizione, come pure gli impianti analoghi che 1. possono essere visitati verso pagamento oppure 2. possono essere visitati senza pagamento, ma sono esercitati in connes-

sione con stabilimenti professionali, come ristoranti, distributori di benzina, negozi o aziende di trasporto, oppure per animare in generale il turismo; b. gli stabilimenti nei quali gli animali selvatici sono tenuti professionalmente per gli esperimenti, la produzione di uova, di carne o di pellicce ovvero per scopi analoghi; c. gli stabilimenti, nei quali gli animali selvatici sono tenuti per la caccia; d. le esposizioni temporanee pubbliche di animali.

2

Sono eccettuate le peschiere, le vasche per la tenuta di pesci commestibili e gli acquari individuali.

40 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).

Protezione della natura e del paesaggio 14

455.1


Art. 39

Tenuta privata di animali selvatici I seguenti animali selvatici possono essere tenuti, anche a scopo non professionale, soltanto con autorizzazione: a.41 mammiferi, eccetto i lama, gli alpaca e i loro ibridi nonché gli insettivori e i piccoli roditori;

b.42 struzzi, kivi, pinguini, pellicani, cormorani, aninghe, gressori, fenicotteri, rapaci diurni, gru, limicoli, ara e cacatua di grossa taglia, rapaci notturni, caprimulgiformi, colibrì, trogoni, bucerotidi di grossa taglia, nettarinie, paradiseidi; c.43 testuggini giganti e solcate, tartarughe marine, coccodrilli, iguane di grossa taglia, Chamaeleo calyptratus, Tupinambis sp., tuatare, varani che allo stato adulto raggiungono una lunghezza complessiva di oltre 1 metro, Varanus mitchelli, Varanus semiremex, elodermi, serpenti velenosi, boidi che allo stato adulto raggiungono più di tre metri di lunghezza, eccetto il boa constrictor; d. salamandre

giganti;

e. pesci che, in libertà, diventano lunghi più di un metro, eccettuate le specie indigene secondo la legislazione sulla pesca.


Art. 40

Limitazioni 1 Per gli animali, che sono estremamente difficili da tenere, l'autorità cantonale può rilasciare un'autorizzazione soltanto se uno specialista riconosciuto prova con una perizia che essi saranno tenuti in modo adeguato.

2

Trattasi segnatamente degli animali seguenti: a.44 ornitorinco, koala, cinocefalo, orso formichiere nano, pangolino gigante, folidoti;

b. strolaghe, pigopodi, procellariiformi, fetonti, sule, fregate, serpentario, otarde grandi, sterne, alcidi, rondoni (tranne i nidatori delle specie indigene); c.45 iguana marina, camaleonti, eccetto il Chamaeleo calyptratus, Python boe- leni, serpenti marini (Hydrophiidae); d. rana

golìa;

e.46 selaci pelagici, carcarinidi.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).

Protezione degli animali - O 15

455.1


Art. 41

Procedura d'autorizzazione

1

Il custode presenta la domanda all'autorità del Cantone in cui dovranno essere tenuti gli animali.

2

Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone, in cui si trova il quartiere d'inverno o gli impianti stabili per gli animali. Se essi si trovano all'estero, l'autorizzazione, connessa con il permesso d'importazione dell'Ufficio federale, è rilasciata dal Cantone in cui il circo o l'esposizione itinerante soggiornerà per la prima volta.

3

La domanda indica:

a. lo scopo della tenuta; b. la specie e il numero degli animali; c. le dimensioni e la natura dei parchi; d. per le tenute professionali di animali selvatici, l'effettivo e la formazione del personale che ne prende cura.

4

Per i giardini zoologici, i circhi e gl'impianti analoghi (art. 38 cpv. 1 lett. a) va utilizzato il modulo dell'Ufficio federale.


Art. 42

Presupposti all'autorizzazione

1

I locali, i parchi e le attrezzature devono corrispondere alle specie e al numero degli animali, nonché allo scopo dello stabilimento. Devono essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire. I parchi per animali da circo, che si producono sovente sull'arena e per quelli nei quali gli animali sono tenuti per breve durata, possono rimanere inferiori ai requisiti minimi secondo l'allegato 2.

2

Gli animali, se necessario, devono essere protetti, con provvedimenti edili, dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati da visitatori, dal rumore e dai gas di scarico.

3

Dev'essere assicurata la sorveglianza veterinaria regolare degli animali; sono eccettuate le esposizioni temporanee e le piccole tenute private.

4

Se, per una tenuta di animali selvatici non sono prescritti guardiani con certificato di capacità, il richiedente deve provare che l'addetto dispone di conoscenze sufficienti sulla tenuta.

5

Per le esposizioni temporanee di animali, il richiedente deve provare che essi, dopo l'esposizione possono essere collocati in un altro luogo adeguato.


Art. 43

1 L'autorizzazione per giardini zoologici, circhi e impianti analoghi (art. 38 cpv. 1 lett. a) è rilasciata sul modulo dell'Ufficio federale. Essa è generale oppure limitata a determinate specie, e stabilisce il numero minimo dei guardiani titolari del certificato di capacità. Di regola non è limitata nel tempo.

2

L'autorizzazione per la tenuta di animali selvatici secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettere b e c è limitata a determinate specie di animali. Essa stabilisce la grandezza

Protezione della natura e del paesaggio 16

455.1

dei parchi, la densità ammissibile d'occupazione, il numero minimo dei guardiani titolari del certificato di capacità e il modo di procedere per lo stordimento e l'uccisione degli animali. Di regola non è limitata nel tempo.

3

Le altre autorizzazioni (art. 38 cpv. 1 lett. d, 39 e 40) stabiliscono le specie e il numero degli animali. La loro validità è limitata a due anni al massimo. Per le grandi tenute private di animali selvatici, l'autorità cantonale può prescrivere un numero minimo di guardiani titolari del certificato di capacità.

4

Le autorizzazioni possono stabilire in modo più particolareggiato il foraggiamento, la cura e il ricovero ed essere vincolate a condizioni e oneri.


Art. 44

Controlli e annunci

1

Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali secondo le istruzioni dell'autorità cantonale.

2

Deve preannunciare all'autorità cantonale i mutamenti importanti delle costruzioni o dell'effettivo degli animali. L'autorità decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.

3

Essa verifica, almeno annualmente, le tenute professionali di animali selvatici. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'autorità può prolungare l'intervallo di tempo prima di effettuare il controllo successivo, ma al massimo fino a tre anni.47 Capitolo 5: Commercio e pubblicità con animali

Art. 45


48

Obbligo d'autorizzazione 1

L'autorizzazione per il commercio professionale di animali e la pubblicità con animali (art. 8 cpv. 1 della legge) è parimenti necessaria per i mercati di piccoli animali e per le esposizioni di animali in cui essi sono venduti. Sono eccettuate le manifestazioni locali.

2

Per il commercio di bestiame secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 199549 sulle epizoozie, la relativa patente vale come autorizzazione. Per il commercio di bestiame secondo l'articolo 34 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'autorizzazione non è necessaria.


Art. 46

Procedura d'autorizzazione

1

Le domande d'autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all'autorità cantonale. Le autorizzazioni per fiere e mercati di pic47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001

(RU 2001 2063).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

49

RS 916.401

Protezione degli animali - O 17

455.1

coli animali ed esposizioni di animali in cui essi sono venduti, come pure per l'impiego di animali vivi a scopi pubblicitari devono essere chieste dall'organizzatore della manifestazione.

2

Le domande d'autorizzazione per il commercio con animali devono indicare: a. la natura e l'ampiezza del commercio; b. la grandezza, il genere e l'attrezzatura dei locali; c. l'effettivo e la formazione del personale addetto alla cura degli animali.

3

Per i commerci di animali con esposizione annessa (zoo commerciali) dev'essere riempito il modulo di cui all'articolo 41 capoverso 4.

4

Le domande d'autorizzazione per la pubblicità con animali devono indicare: a. la specie e il numero degli animali; b. i particolari e la durata dell'impiego.


Art. 47

Presupposti all'autorizzazione

1

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio con animali è rilasciata se il richiedente:

a. ha il domicilio o una sede d'affari in Svizzera; b. dispone di locali, parchi e attrezzature adeguati.

2

Ove gli animali selvatici siano tenuti soltanto temporaneamente e non per essere esposti, l'autorità cantonale può rilasciare l'autorizzazione anche se i parchi sono inferiori ai requisiti minimi di cui all'allegato 2.

3

L'autorizzazione per la pubblicità con animali è rilasciata se è assicurato che essi non soffrono né subiscono danni.


Art. 48

Contenuto dell'autorizzazione

1

L'autorità cantonale stabilisce se, e in quale effettivo, i guardiani d'animali titolari del certificato di capacità sono necessari. L'autorizzazione per il commercio con un numero limitato di animali può essere rilasciata anche se il richiedente non è titolare del certificato di capacità, ma prova di possedere conoscenze sufficienti nella tenuta degli animali corrispondenti.

2

Nelle autorizzazioni per fiere e mercati con animali piccoli ed esposizioni di animali in cui essi sono venduti o per la pubblicità con animali deve risultare garantito, con l'imposizione di condizioni ed oneri, che gli animali non soffrono né subiscono danni. Queste autorizzazioni sono limitate nel tempo.

3

Le altre autorizzazioni per il commercio con animali non sono normalmente limitate nel tempo.

Protezione della natura e del paesaggio 18

455.1


Art. 49

Controlli 1 L'autorità cantonale verifica i commerci autorizzati di animali almeno ogni due anni.

2

Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali, secondo le istruzioni dell'autorità cantonale.


Art. 50

Primati e

felidi

1

Il commercio con scimmie e proscimmie, come pure con felidi (Felidae, escluso il gatto domestico) è permesso soltanto ai giardini e ai parchi zoologici, riconosciuti al riguardo dall'autorità cantonale.

2

Il riconoscimento presuppone: a. un'autorizzazione secondo l'articolo 43 capoverso 1; b. la direzione secondo principi scientifici; c. l'occupazione di un veterinario a tempo pieno o parziale.

3

Il riconoscimento non è necessario per la vendita di scimmie, proscimmie e felidi allevati in proprio, come anche per la mediazione di animali tenuti da terzi.


Art. 51

Autorizzazione di tenuta per il cessionario Chi cede un animale che può essere tenuto soltanto con autorizzazione deve sincerarsi che il cessionario sia titolare di questa autorizzazione.

a50 Limite di età per compratori di animali Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza il consenso espresso dei detentori dell'autorità parentale.

Capitolo 6: Trasporti di animali

Art. 52

Responsabilità 1 Lo speditore deve procurarsi anticipatamente i documenti necessari affinché il trasporto e la consegna possano essere svolti rapidamente. Deve trasmettere le istruzioni necessarie per l'assistenza agli animali durante il trasporto e, se possibile, applicarle in modo chiaramente visibile sui contenitori.

2

Il vettore deve sincerarsi che siano disponibili i documenti necessari ed eseguire il trasporto con celerità e riguardo. È responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero e dell'assistenza agli animali. Dopo aver caricato gli animali, deve trasportarli immediatamente al luogo di destinazione e annunciarne subito l'arrivo al destinatario.51 50

Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

Protezione degli animali - O 19

455.1

3

Il destinatario, insieme con il vettore, deve scaricare immediatamente gli animali; deve, nella misura del necessario, ricoverarli, abbeverarli, foraggiarli e prenderne cura, in considerazione dei disagi precedenti. Gli animali selvatici devono essere riambientati con cura.52

Art. 53


53

Selezione, preparazione e assistenza 1

Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni. Gli animali malati, feriti, indeboliti o in gestazione avanzata e gli animali giovani tributari dei loro genitori possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali.

2

Gli animali devono essere adeguatamente preparati per il trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio.

3

Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale competente o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbevera e li foraggia. Non è necessario personale accompagnante se il mittente o il destinatario ha garantito che, se del caso, durante tutto il trasporto o durante le fermate intermedie gli animali hanno a disposizione acqua e foraggio e vengono curati.

4

Il bestiame lattifero in lattazione dev'essere munto due volte al giorno.

5

Se necessario, gli animali devono essere trasportati in scompartimenti o contenitori separati secondo la specie, l'età e il sesso. Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.

6

I solipedi e gli ungulati, se non sono trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati su rampe antisdrucciolevoli. Le rampe non devono essere troppo ripide né presentare interstizi così ampi che gli animali potrebbero ferirsi. Devono essere provviste di una protezione laterale adeguata alla taglia e al peso degli animali, eccetto che questi ultimi vengano condotti a mano e l'altezza del ponte di carico non superi 50 cm.54 7

Gli equini, eccettuati gli animali giovani non ancora abituati, devono portare una cavezza durante il viaggio. Le cavezze di corda sono vietate. Se gli equini vengono trasportati in gruppo senza essere attaccati, i ferri degli zoccoli posteriori devono essere tolti.

8

I tori d'età superiore a 18 mesi devono recare un anello al naso. Si può rinunciare all'apposizione dell'anello al naso se, prima di uno spostamento o della macellazione: a. i tori sono stati tenuti prevalentemente in una mandria all'aperto o in gruppo in una stabulazione libera; e se 52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

54

Vedi anche le disp. fin. della modifica del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

Protezione della natura e del paesaggio 20

455.1

b. sono state prese. le misure speciali necessarie per garantire un trasporto sicuro, nonché un carico e uno scarico sicuri.55

8bis

È vietato servirsi delle corna o dell'anello del naso e di corde per legare il bestiame bovino.56 9

Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone competenti o sufficientemente istruite. Quest'ultime devono trattare gli animali con riguardo.

10

Il movimento del veicolo dev'essere adeguato agli animali. All'atto della composizione dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il meno possibile.

11

I ponti di carico e i contenitori devono essere accuratamente puliti prima del trasporto.


Art. 54

Mezzi di trasporto

1

I mezzi di trasporto devono soddisfare i seguenti requisiti: a. le parti, con le quali gli animali entrano in contatto, devono essere costruite con materiale innocuo per la salute e concepite in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo; b. le porte, le finestre e i finestrini devono, durante il trasporto, poter essere fissati in modo sicuro;

c.57 dev'essere evitato, con pavimenti antisdrucciolevoli, pareti di separazione, recinti e dispositivi di sostegno, che gli animali possano sdrucciolare o i contenitori spostarsi. Le rampe che i responsabili portano con sé devono soddisfare le esigenze dell'articolo 53 capoverso 6; d. i dispositivi d'attacco devono essere resistenti in modo che non possano spezzarsi, se normalmente sollecitati, durante il trasporto. Devono essere sufficientemente lunghi, affinché gli animali possano reggersi normalmente, coricarsi, come pure foraggiarsi ed abbeverarsi; e.58 gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente. Gli animali da reddito devono disporre delle superfici minime di carico indicate nell'allegato 4.

Dev'essere tenuto conto dei bisogni delle singole specie, delle condizioni climatiche e segnatamente dello stato di tosatura. Se le superfici di carico sono grandi oppure se gli animali dispongono di più del doppio della superficie minima di carico secondo l'allegato 4, devono essere inserite pareti di separazione; f. devono essere assicurati un sufficiente afflusso d'aria fresca, come anche la protezione dagli influssi atmosferici nocivi e dai gas di scarico.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).

56 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

Protezione degli animali - O 21

455.1

g.59 60 sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali da reddito secondo l'allegato 4 deve essere indicata la superficie di carico disponibile in m2, eventualmente per piano, chiaramente visibile dall'esterno. Inoltre nel veicolo deve essere presente una copia dell'allegato 4; h.61 62 sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali deve essere applicata davanti e dietro la scritta ben visibile «Animali vivi».

2

Con gli animali non possono essere caricate merci pregiudizievoli per essi.

3

I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di stanza durante interruzioni abbastanza lunghe del viaggio soltanto se gli animali dispongono delle superfici minime di tenuta indicate negli allegati, hanno accesso in ogni momento all'acqua o se del caso al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo corrispondenti alla specie. Inoltre, devono essere adempite le esigenze di un clima adeguato agli animali.63

Art. 55

Contenitori di trasporto 1

I contenitori di trasporto devono: a. essere costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo; b. essere sufficientemente robusti in modo che possano sopportare le sollecitazioni normali del trasporto senza danni gravi e che non possano essere distrutti dagli animali;

c. essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire; d. essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali possano essere trasportati in posizione normale del corpo;

e. disporre bastevolmente di orifizi d'aerazione sistemati in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l'uno accanto all'altro, sia assicurato un sufficiente afflusso d'aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali eterotermi dev'essere disposta una riserva d'aria o d'ossigeno; se necessario, occorre prevedere un isolamento termico; f.64 essere costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, assistiti; i contenitori per trasporti di notevole durata devono essere muniti di attrezzature di abbeverata e di foraggiamento che possano essere manipolate senza che gli animali abbiano a fuggire.

2

I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure l'iscrizione «animali vivi». Su due pareti laterali opposte un segno deve indicare la parte in alto o quella in basso. Sono eccettuati:

59

Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

60

Vedi anche le disp. fin. della modifica del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

61

Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

62

Vedi anche le disp. fin. della modifica del 14 mag. 1997 alla fine del presente testo.

63

Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

64

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

Protezione della natura e del paesaggio 22

455.1

a. i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato; b. i contenitori che sono trasportati, senza trasbordo, in numero rilevante come spedizione unica, da veicoli appositamente contrassegnati.

3

I contenitori accatastabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che gli orifizi d'aerazione non vengano otturati durante l'accatastamento e che le escrezioni non possano raggiungere i contenitori sottostanti.


Art. 56

Eccezioni Nei trasporti postali e aerei può essere derogato alle prescrizioni di trasporto nella misura in cui le deroghe siano necessarie a cagione delle condizioni particolari e gli animali non soffrano né subiscano danni.

Capitolo 6a: Trasporti internazionali di animali65

Art. 57


66

Controllo delle partite di animali 1

Nei posti d'ispezione frontalieri deve essere data priorità alle partite di animali.

2

Le partite di animali possono essere trattenute soltanto se è necessario per la protezione degli animali o per i controlli di polizia sanitaria.

3

I posti d'ispezione in cui si espletano le formalità di importazione e transito vanno informate quanto prima dell'arrivo degli animali.

7a67 Autorizzazione

1

Le imprese che trasportano animali verso l'estero o dall'estero a titolo professionale devono essere titolari di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone.

2

L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'impresa soddisfa i requisiti posti dalla presente ordinanza.

3

L'autorizzazione è rilasciata per un anno.

4

Le imprese con domicilio in un Paese membro dell'Unione europea devono presentare, su richiesta, un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di detto Paese.

5

A ogni partita di animali è allegata una copia dell'autorizzazione.

65 Introdotto dal n. 1 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RS 916.443.10).

66

Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RS 916.443.10).

67 Introdotto dal n. 1 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RS 916.443.10).

Protezione degli animali - O 23

455.1

b68 Notifica di infrazioni L'Ufficio federale comunica allo Stato in cui è registrata l'impresa i dettagli sulle violazioni accertate se esso è parte contraente della Convenzione europea del 6 novembre 200369 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale.

c70 Piano di trasporto

1

Per il trasporto a titolo professionale di bovini, bufali, cavalli, ovini, caprini e suini verso l'estero e dall'estero deve essere redatto un piano di trasporto secondo le indicazioni dell'Ufficio federale qualora il trasporto duri più di otto ore.

2

La persona responsabile del benessere degli animali registra nel piano di trasporto l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati, abbeverati e hanno potuto riposarsi. Il documento va presentato all'autorità competente che ne faccia richiesta.

d71 Equipaggiamento particolare I veicoli devono essere muniti di attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.

e72 Precauzioni particolari 1

Le mammifere gravide non devono essere trasportate prima della data prevista del parto per un periodo corrispondente ad almeno il 10 per cento della durata della gestazione e per almeno una settimana dopo il parto.

2

I mammiferi molto giovani non devono essere trasportati prima della cicatrizzazione completa dell'ombelico.

3

Prima che gli animali siano caricati per trasporti internazionali a titolo professionale, il veterinario ufficiale deve esaminarne l'idoneità al trasporto. Fa eccezione il trasporto di cavalli muniti di passaporto equino.

f73 Transito di animali

Il transito di bovini, bufali, ovini, caprini e suini in Svizzera è limitato al traffico ferroviario e aereo.

68 Introdotto dal n. 1 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RS 916.443.10).

69 RS

0.452

70 Introdotto dal n. 1 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RS 916.443.10).

71 Introdotto dal n. 1 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RS 916.443.10).

72 Introdotto dal n. 1 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RS 916.443.10).

73 Introdotto dal n. 1 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RS 916.443.10).

Protezione della natura e del paesaggio 24

455.1

g74 Trasporto via aerea

Il trasporto via aerea degli animali deve rispettare le disposizioni IATA75.

Capitolo 7: Esperimenti su animali Sezione 1: Animali da esperimento76

Art. 58


77

Campo d'applicazione e definizioni 1

Le prescrizioni concernenti gli esperimenti su animali si applicano, oltre ai vertebrati, anche ai decapodi (Decapoda) e ai cefalopodi (Cephalopoda).

2

Sono considerati animali da esperimento tutti gli animali giusta il capoverso 1 che sono utilizzati in esperimenti su animali o di cui si prevede l'impiego a questo scopo.

a 78 Tenuta 1 Le prescrizioni sulla tenuta di animali si applicano anche agli animali da esperimento.

2

Sono ammesse deroghe ai capitoli 1, 3, 4 e all'articolo 59 nella misura in cui esse sono necessarie per conseguire lo scopo dell'esperimento e se sono autorizzate; devono durare il meno possibile.


Art. 59

79 Prescrizioni speciali sulla tenuta 1

I locali nei quali sono tenuti gli animali da esperimento devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente.

L'intensità dell'illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d'illuminazione devono essere adeguati ai bisogni degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile alcun tremolio molesto.

2

I locali e le attrezzature devono essere realizzati in modo che gli animali non siano esposti a rumori eccessivi o improvvisi. Anche nell'occuparsi degli animali si devono evitare rumori eccessivi o improvvisi.

3

Gli animali da esperimento devono essere abituati al contatto con l'uomo prima dell'inizio di un esperimento.

74 Introdotto dal n. 1 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RS 916.443.10).

75 http://www.iata.org/ps/publications/9105.htm 76

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

78

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

Protezione degli animali - O 25

455.1

4

I primati, i gatti e i cani, esclusi gli animali insocievoli, devono essere tenuti con individui della stessa specie.

a80 Provenienza 1 Gli animali destinati a esperimenti devono, di regola, essere allevati dallo stesso utilizzatore o acquistati in un allevamento o un commercio di animali da esperimento riconosciuti.

2

Gli animali catturati allo stato selvaggio possono essere utilizzati in esperimenti su animali se appartengono a specie che è difficile allevare in numero sufficiente.

3

Gli animali domestici possono essere utilizzati in esperimenti su animali anche se non sono stati allevati specialmente a tale scopo. Fanno eccezione i gatti, i cani e i conigli.

b81 Allevamenti e commerci di animali da esperimento riconosciuti 1

Chi alleva o acquista animali da esperimento per cederli deve notificarlo all'autorità cantonale con una domanda di riconoscimento dell'azienda. Devono essere segnatamente indicati la persona responsabile, la specie e il numero degli animali nonché il volume dell'eventuale commercio.

2

L'azienda è riconosciuta se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 11, 58a e 59 nonché quelle dell'articolo 63 sul controllo degli effettivi.82
c83 Marchiatura I primati, i cani e i gatti previsti come animali da esperimento devono essere marchiati durevolmente, di regola prima dello svezzamento.

Sezione 1a: Formazione e perfezionamento del personale specializzato84
d85 Direttore degli esperimenti e persone che effettuano esperimenti su animali 1

Gli specialisti sotto la cui direzione sono effettuati esperimenti su animali devono: a. disporre di una formazione universitaria completa, di regola nelle discipline biologia, medicina veterinaria o medicina umana oppure di una formazione equivalente; 80

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

81

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

82

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

83

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

84

Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

85

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991 (RU 1991 2349). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 1121).

Protezione della natura e del paesaggio 26

455.1

b. seguire una formazione speciale che procuri conoscenze sulla protezione degli animali, le caratteristiche, i bisogni e le malattie degli animali da esperimento nonché sul loro impiego a scopo sperimentale; c. disporre di un'esperienza pratica triennale nel campo degli esperimenti su animali;

d. poter assicurare a regola d'arte la cura degli animali.

2

Le persone che effettuano esperimenti su animali sotto la direzione di specialisti giusta il capoverso 1 devono seguire una formazione speciale che procuri loro le necessarie conoscenze specialistiche e la pratica necessaria per l'esecuzione di esperimenti.

3

Le persone di cui ai capoversi 1 e 2 prendono parte periodicamente a corsi di perfezionamento per aggiornare le loro conoscenze in materia di esperimenti sugli animali. Esse forniscono all'autorità cantonale la prova del loro perfezionamento.

4

In collaborazione con le associazioni di categoria, le aziende che effettuano esperimenti su animali organizzano corsi per la formazione speciale e il perfezionamento.

e86 Contenuto della formazione e del perfezionamento L'Ufficio federale disciplina la formazione speciale per i direttori degli esperimenti e per le persone che ne effettuano, in particolare il contenuto e il volume dell'insegnamento, nonché la sua durata, compresi i periodi di pratica (stage) e il perfezionamento.

f87 Controllo della formazione e del perfezionamento 1

L'autorità cantonale: a. esamina nell'ambito della procedura d'autorizzazione per esperimenti su animali l'idoneità del direttore degli esperimenti e delle persone che ne effettuano;

b. può dispensare da una parte della formazione speciale e dei corsi di perfezionamento direttori degli esperimenti o persone che ne effettuano, se possono provare di disporre di una formazione speciale sufficiente;

c. in casi fondati, può prescrivere la formazione in un campo particolare a direttori degli esperimenti o persone che ne effettuano;

d. può riconoscere a direttori degli esperimenti una durata inferiore di esperienza pratica, se possono provare di disporre di una formazione speciale sufficiente.

2

Formazioni, corsi di perfezionamento e corsi speciali esteri equivalenti vengono riconosciuti dall'autorità cantonale.

86

Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

87

Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1997 1121).

Protezione degli animali - O 27

455.1

Sezione 2: Autorizzazione di esperimenti

Art. 60

88 Obbligo d'autorizzazione

1

Gli esperimenti giusta l'articolo 13 capoverso 1 della legge possono essere eseguiti solo con un'autorizzazione.

2

Un'autorizzazione è richiesta segnatamente per gli esperimenti nell'ambito dei quali:

a. si procede ad interventi chirurgici sull'animale; b. sono esercitate rilevanti influenze fisiche sull'animale; c. per controlli, all'animale sono somministrate o applicate sostanze o miscele di sostanze, per le quali non si può escludere un effetto dannoso; d. sono provocati effetti patologici sull'animale; e. animali sono infettati con microrganismi o parassiti oppure sono immunizzati o è loro somministrato materiale cellulare, anche se questo è effettuato a scopo diagnostico; f. si lavora su animali narcotizzati, anche se gli animali sono uccisi sotto narcosi;

g. si lavora su animali per i quali si ammette, in base alla loro morfologia o ai loro geni, che possono avvertire dolori, sofferenze, lesioni o una notevole ansietà oppure che subiscono considerevoli pregiudizi dello stato generale; h. si lavora su embrioni, ovuli, spermatozoi o larve e gli esperimenti durano oltre la nascita, lo schiudersi o lo stadio larvale; i.

gli animali sono limitati nella libertà di movimento a varie riprese o per lungo tempo oppure sono tenuti in isolamento; k. gli animali sono tenuti in deroga alle prescrizioni di tenuta giusta gli articoli 58a e 59.


Art. 61


89

Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione 1

Un esperimento su animali secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge può essere in particolare autorizzato se: a. l'esperimento persegue uno degli obiettivi dell'articolo 14 della legge; b. il metodo è conforme all'articolo 16 della legge; c. il metodo è adeguato al raggiungimento dell'obiettivo dell'esperimento, tenuto conto delle conoscenze più recenti; 88

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

Protezione della natura e del paesaggio 28

455.1

d. la specie animale prevista non può essere sostituita da una specie di livello evolutivo inferiore;

e. è impiegato il numero più ridotto di animali necessario e si tiene conto dei metodi più adeguati per l'analisi dei risultati dell'esperimento; f.

sono soddisfatte le esigenze riguardanti la tenuta degli animali; g. sono soddisfatte le esigenze riguardanti la provenienza degli animali; h. il direttore degli esperimenti e le persone che li effettuano adempiono le esigenze di formazione e di perfezionamento secondo la sezione 1a.90

2

Gli esperimenti su animali per gli scopi sottoindicati possono essere autorizzati unicamente alle seguenti condizioni supplementari: a. per

l'insegnamento nelle università e per la formazione di specialisti, solo se non esiste nessun altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o acquisire nozioni necessarie per l'esercizio della professione o per l'esecuzione di esperimenti su animali; b. per

la

registrazione di sostanze e di prodotti in un altro Stato se le esigenze della registrazione corrispondono ai disciplinamenti internazionali o se, confrontate a quelle della Svizzera, non richiedono un numero più rilevante di esperimenti su animali o di animali per un esperimento e non richiedono esperimenti su animali che provocano maggiori disagi per questi ultimi.

3

Un esperimento su animali non deve essere autorizzato se: a. l'obiettivo può essere conseguito con metodi praticabili senza esperimenti su animali che siano affidabili secondo lo stato attuale delle conoscenze; b. esso non ha nessun rapporto con la salvaguardia o la protezione della vita e della salute umane ed animali, se non fornisce verosimilmente nuove conoscenze su fenomeni vitali essenziali e se non serve alla protezione dell'ambiente naturale o ad attenuare sofferenze; c. esso serve al controllo di prodotti e l'informazione cercata si può ottenere sfruttando i dati sulle componenti oppure se il potenziale rischio è sufficientemente conosciuto; d. confrontato al profitto tratto dalle conoscenze o dai risultati provoca all'animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati.

a91 Autorizzazione 1 L'autorizzazione è rilasciata a nome del direttore dell'istituto o del laboratorio; egli è responsabile del rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di protezione degli animali e delle condizioni ed oneri inerenti all'autorizzazione.

90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

91

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

Protezione degli animali - O 29

455.1

2

L'autorizzazione è valida ogni volta per esperimenti o serie di esperimenti praticati allo scopo di trovare risposte a precise questioni oppure con finalità ben determinate.

La validità è limitata al massimo a tre anni.92 3 Eventuali deroghe alle prescrizioni di tenuta e a quelle relative alla provenienza di animali sono fissate nell'autorizzazione. Essa può contenere condizioni ed oneri riguardanti: a. la specie e il numero degli animali; b. la custodia, l'alimentazione, le cure e la sorveglianza degli animali prima, durante e dopo l'esperimento; c. il metodo per limitare i dolori, le sofferenze, le lesioni o l'ansietà di ogni animale;

d. la provenienza degli animali e il loro reimpiego dopo l'esperimento.


Art. 62


93

Procedura d'autorizzazione 1

Chi intende svolgere esperimenti su animali deve informarne l'autorità cantonale.

Le notifiche e le domande devono essere presentate secondo il modello di formulario dell'Ufficio federale.

2

L'autorità cantonale decide subito se è richiesta un'autorizzazione per l'esperimento su animali notificato. Se necessario chiede documenti complementari.

3

L'autorità cantonale trasmette le domande d'autorizzazione, per esame, alla commissione per gli esperimenti sugli animali e decide in base al preavviso di quest'ultima. Se la sua decisione è contraria al preavviso, deve motivarla nei confronti della commissione.

4

Un'autorizzazione può essere usata unicamente dopo aver stabilito che non si è fatto uso di rimedi giuridici.

Sezione 3: Controlli e annunci

Art. 63

94 Controlli 1 Gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti su animali nonché gli allevamenti e i commerci di animali da esperimento tengono un controllo dell'effettivo degli animali che deve contenere, per ogni specie, le seguenti indicazioni:

92

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

93

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

94

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

Protezione della natura e del paesaggio 30

455.1

a. l'aumento (data; nascita o provenienza; numero); b. la diminuzione (data; acquirente o decesso, causa del decesso, se conosciuta; numero);

c. l'eventuale marchiatura (registro).

2

I registri di controllo, giusta il capoverso l, devono essere conservati per tre anni.

3

L'autorità cantonale sorveglia gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti su animali nonché gli allevamenti e i commerci di animali da esperimento. Li sottopone a controllo ogni anno.

a95 Notifiche 1 Chi svolge esperimenti su animali deve notificare all'autorità cantonale, secondo il modello di formulario dell'Ufficio federale: a. la conclusione dell'esperimento o della serie di esperimenti entro tre mesi dal termine;

b. per gli esperimenti che si estendono su parecchi anni, ogni volta entro la fine di marzo, le indicazioni riguardanti gli esperimenti effettuati nell'anno civile trascorso.

2

I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale: a. di volta in volta le decisioni giusta l'articolo 62 capoversi 2 e 3 nonché le corrispondenti notifiche e domande; b. ogni volta entro fine aprile: 1. le notifiche previste nel capoverso 1, 2. un elenco degli allevamenti e dei commerci d'animali da esperimento riconosciuti.

Sezione 4: Commissione federale per gli esperimenti sugli animali

Art. 64

1 La commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo nove membri. È composta segnatamente di almeno un rappresentante dei Cantoni come pure di specialisti in materia di animali da esperimento e di custodia di animali da esperimento nonché di specialisti di questioni riguardanti la protezione degli animali.96 2 Il Consiglio federale nomina i membri della commissione e ne designa il presidente. Per il rimanente, la commissione si costituisce da sè. Compila il suo regolamento interno. L'Ufficio federale provvede alla segreteria.

95

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

96

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

Protezione degli animali - O 31

455.1

3

L'Ufficio federale può far capo alla commissione per tutte le questioni riguardanti gli esperimenti su animali, anche in relazione all'esame delle decisioni cantonali giusta l'articolo 26a della legge.97 4 I Cantoni, se fanno capo ai servizi della commissione, ne assumono i costi secondo le aliquote della Confederazione.

Sezione 5:98 Servizio di documentazione e di statistica
a Servizio di documentazione 1

Le informazioni raccolte dal servizio di documentazione sugli esperimenti su animali e i metodi alternativi sono a disposizione delle autorità della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e di privati interessati, purché ragioni inerenti alla protezione di dati personali o di segreti commerciali non vi si oppongano.

2

Il servizio di documentazione informa periodicamente le autorità cantonali in merito alle nuove conoscenze e allo stato delle sue informazioni.

b Statistica Per la presentazione e la pubblicazione della statistica, l'Ufficio federale tiene conto di disciplinamenti e di raccomandazioni internazionali.

Capitolo 7a99: Macellazione di animali
c Consegna

1

Alla consegna, gli ispettori delle carni esaminano regolarmente mediante campionatura lo stato di cura e di salute degli animali destinati alla macellazione; controllano regolarmente la densità di occupazione dei veicoli di trasporto e il loro equipaggiamento.

2

Nelle aziende in cui di massima, durante i periodi di consegna, nessun ispettore delle carni è presente, l'esame e il controllo giusta il capoverso 1 sono effettuati da una persona designata dall'autorità competente.

3

Per quanto riguarda il pollame, l'esame giusta il capoverso 1 può essere effettuato nell'azienda di provenienza.

4

Le persone incaricate dell'esame e del controllo giusta i capoversi 1 e 2 notificano all'autorità cantonale le infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

98

Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

99

Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

Protezione della natura e del paesaggio 32

455.1

5

Se, dopo il loro arrivo all'impianto di macellazione, gli animali non possono essere scaricati senza indugio, i veicoli, nel caso di temperature elevate o tempo afoso, vanno sufficientemente arieggiati.

6

Gli animali incapaci di camminare devono essere storditi e dissanguati in loco.

d Ricetto

1

Nel caso di temperature elevate e di tempo afoso occorre provvedere a rinfrescare gli animali nell'impianto di macellazione.

2

Gli animali che non vengono macellati subito dopo il loro arrivo vanno sistemati su una superficie abbastanza grande e protetti da condizioni meteorologiche estreme, nonché abbeverati.

3

Gli animali che vengono macellati alcune ore dopo il loro arrivo vanno ricettati secondo le esigenze minime di cui nell'allegato 1 e protetti da condizioni meteorologiche estreme, nonché abbeverati ed eventualmente foraggiati.

4

Gli animali incompatibili a causa della specie o del sesso, dell'età o della provenienza devono essere tenuti separati.

5

Gli animali in lattazione devono, in linea di massima, essere macellati il giorno della consegna, altrimenti devono essere munti.

6

Se animali destinati alla macellazione vengono tenuti durante la notte nell'impianto di macellazione, il loro stato generale e di salute deve essere controllato alla sera e alla mattina da una persona designata dall'azienda di macellazione.

e Conduzione degli animali 1

Gli animali vanno condotti con riguardo. Possono essere impiegati mezzi ausiliari di conduzione soltanto se l'animale condotto può scostarsi.

2

L'impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto necessario.

3

Le corsie devono permettere di condurre gli animali con riguardo, avere suoli antisdrucciolevoli ed essere illuminate in modo adeguato. Non devono avere restringimenti cuneiformi e parti che possano ferire gli animali.

4

Le corsie per la conduzione di singoli animali devono essere sistemate in modo che gli animali non possano saltare gli uni sugli altri e possano, se del caso, essere liberati lateralmente.

5

Le corsie per la conduzione di singoli animali devono essere possibilmente corte e diritte e senza pendenze nel senso del movimento.

Protezione degli animali - O 33

455.1

f Procedimenti di stordimento 1

I seguenti procedimenti di stordimento sono ammissibili per: a. animali della specie equina: - punzone o pallottola nel cervello; b.100 animali della specie bovina: - punzone o pallottola nel cervello, - punzoni pneumatici per i quali è garantito che l'aria compressa non penetra nella scatola cranica, elettricità;

c. suini:

- punzone o pallottola nel cervello, elettricità,

anidride

carbonica,

- getto di liquido ad alta pressione; d. ovini e caprini:

- punzone o pallottola nel cervello, elettricità;

e. conigli:

- punzone o pallottola nel cervello, - forte colpo rintuzzato sulla testa, elettricità;

f. pollame:

elettricità,

- forte colpo rintuzzato sulla testa, punzone.

2

Previa intesa con l'autorità cantonale, l'Ufficio federale può autorizzare altri procedimenti di stordimento o procedimenti modificati. L'autorizzazione è limitata nel tempo e può essere legata a oneri e condizioni.

g Stordimento

1

Gli animali destinati alla macellazione devono essere storditi in piedi o in posizione eretta, eccettuati il pollame e i conigli.

2

L'utilizzazione di impianti di trasporto non deve comportare dolori o ferite evitabili.

3

Tranne in caso di decapitazione e di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.

h Dissanguamento

1

Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l'animale è incosciente.101 100 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

101 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Protezione della natura e del paesaggio 34

455.1

2

Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso.

i Prescrizioni di esecuzione dei Cantoni 1

I Cantoni disciplinano i compiti e le competenze degli ispettori delle carni in materia di esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nelle aziende di macellazione.

2

Il dispendio connesso con la sorveglianza ufficiale dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell'ambito della macellazione è esente da emolumenti.

Capitolo 8: Eccezioni dall'obbligo di anestetizzare102

Art. 65

103 1 L'anestesia non è richiesta per gli interventi se , secondo il giudizio del veterinario, si rivela inopportuna o inattuabile per motivi medici.

2

Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia: a. accorciamento della coda agli agnelli fino al settimo giorno di vita; il moncone della coda deve coprire l'ano e la vulva;

b. castrazione di suini di sesso maschile fino al quattordicesimo giorno di vita; c. asportazione della

falange supplementare ai cuccioli di meno di cinque giorni; d. spuntatura del becco dei volatili domestici; e. accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi discendenti diretti da una linea da ingrasso o di ovaiole; f.

marchiatura di animali, escluso il tatuaggio di cani e di gatti; g. levigatura della punta dei denti nei lattonzoli.

Capitolo 9: Pratiche vietate

Art. 66

1 Oltre alle pratiche di cui all'articolo 22 della legge, è vietato: a. percuotere gli animali su gli occhi o gli organi genitali e rompere o schiacciare la coda;

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2001, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2063).

Protezione degli animali - O 35

455.1

b. somministrare prodotti farmaceutici per influenzare le prestazioni nelle competizioni sportive;

c. eliminare l'acqua ai volatili per provocare la muta; d. accorciare il fusto della coda ai cavalli o la coda ai bovini; sono eccettuati singoli casi in cui è necessario prevenire o guarire malattie; e. modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare per i cavalli ferrature dannose e fissare pesi nella regione degli zoccoli;

f.

incitare i cavalli con dispositivi a scarica elettrica; g. impiegare, nelle competizioni equestri, cavalli ai quali sono stati tagliati o anestetizzati i nervi degli arti; h.104 recidere la coda ai cani e praticare interventi chirurgici volti a trasformare le orecchie dei cani in orecchie cadenti; i.105 offrire, vendere o esporre cani con orecchie o code recise che hanno subìto l'intervento o sono stati importati infrangendo le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali; k.106 procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli. Sono eccettuati l'asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione; l.107 ricorrere a mezzi ausiliari che ledano le parti molli dei decapodi (Decapoda) per limitare gli animali nei loro movimenti.

2

L'autorità cantonale può obbligare l'organizzatore di competizioni sportive ad eseguire controlli di antidoping sugli animali.

a108 Esportazione temporanea di animali per l'attuazione di pratiche vietate 1

È vietata l'esportazione temporanea di animali per l'attuazione di pratiche vietate di cui agli articoli 20 capoverso 1 e 22 capoverso 2 lettera g della legge del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali e all'articolo 66 capoverso 1 lettere d, h e k della presente ordinanza.

2

Gli animali sottoposti a pratiche vietate di cui al capoverso 1 non possono essere reimportati se sono stati esportati dalla Svizzera allo scopo di attuare tali pratiche.

104 Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

105 Originaria

lett.

h.

Introdotta dall'art. 89 n. I dell'O del 20 apr. 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali [RU 1988 800].

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

106 Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

107 Originaria lett. i. Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991 (RU 1991 2349). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

108 Introdotto dal n. 1 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RS 916.443.10).

Protezione della natura e del paesaggio 36

455.1

b109 Importazione di cani con orecchie o code recise 1

È vietata l'importazione di cani con orecchie o code recise.

2

Sono consentiti l'importazione temporanea di cani appartenenti a cittadini stranieri che vengono in Svizzera per vacanze o soggiorni di breve durata nonché le importazioni a titolo di trasloco di masserizie.

Capitolo 10: Sussidi per la ricerca

Art. 67

1 Le domande per ottenere l'appoggio in lavori di ricerca nel campo della protezione degli animali e dell'etologia devono essere presentate all'Ufficio federale, con i documenti necessari per la loro valutazione.

2

L'Ufficio federale decide sull'assegnazione di un sussidio e ne stabilisce le condizioni e gli oneri.

3

Per la valutazione delle domande, può far capo a specialisti.

Capitolo 11: Provvedimenti amministrativi

Art. 68

Cauzione I Cantoni possono subordinare a cauzione le autorizzazioni per la tenuta professionale di animali selvatici e per il commercio professionale con animali. L'importo è stabilito secondo la specie e l'effettivo degli animali. Con la cauzione possono essere coperte spese per i provvedimenti che il Cantone deve prendere secondo l'articolo 25 della legge.


Art. 69

Diniego e revoca di autorizzazioni 1

Le autorizzazioni possono essere negate o revocate, se il titolare ha violato reiteramente le prescrizioni su la protezione degli animali, la protezione delle specie o la polizia delle epizoozie.

2

L'autorità concedente revoca un'autorizzazione, se i suoi presupposti fondamentali non sono più adempiuti oppure se non sono rispettati, nonostante avvertimento, le condizioni e gli oneri.

3

Sono riservati i provvedimenti secondo gli articoli 24 e 25 della legge.

4

L'autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione è revocata se nella pratica si manifestano difetti considerevoli.

109 Introdotto dal n. 1 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RS 916.443.10).

Protezione degli animali - O 37

455.1

Capitolo 12: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 70

Sorveglianza 1 L'Ufficio federale provvede per un'esecuzione uniforme della legge e della presente ordinanza da parte dei Cantoni.

2

Può organizzare corsi di formazione per gli organi esecutivi cantonali. I partecipanti non sono risarciti dalla Confederazione.


Art. 71


110

Prescrizioni tecniche d'esecuzione e formulari 1

L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche d'esecuzione.

2

Elabora i formulari previsti nell'ordinanza.

3

I modelli di formulari per le notifiche e le domande giusta l'articolo 62 capoverso 1 devono prescrivere la fornitura di informazioni riguardanti: a. l'obiettivo

dell'esperimento;

b. il

metodo;

c. la specie, il numero, la provenienza e la custodia degli animali previsti per l'esperimento;

d. la durata dell'esperimento e le prevedibili ripercussioni sullo stato di salute degli animali;

e. la motivazione dell'esperimento e della metodologia; f.

le persone responsabili.

Sezione 2: Modificazioni

Art. 72

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

111 [RU 1979 1953, 1980 1031, 1983 1968 art. 106 cpv. 1. RU 1984 1350 art. 6 cpv. 1]

Protezione della natura e del paesaggio 38

455.1


2. L'ordinanza del 13 novembre 1962 112 sulle norme della circolazione stradale (ONC) è modificata come segue: Art. 74

...

Allegato II (Direttive per il carico di animali vivi su veicoli a motore) Abrogato 3. L'ordinanza del 27 agosto 1969113 concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali è modificata come segue: Parte seconda, capo secondo 9. ...


Art. 47a

...

4. L'ordinanza del 15 dicembre 1967114 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 13 n. 13.11 ...

5. La tariffa del 13 giugno 1977115 per le prestazioni dell'Ufficio veterinario federale è modificata come segue: Titolo ...

Sezione 6a ...

112 RS 741.11. Le modificche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

113 [RU 1969 839, 1972 1781, 1975 541 n. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1982 495 531 n. II 1107, 1983 627 art. 88 n. 1, 1984 1338, 1985 608 620 art. 36 cpv. 1, 1986 1833, 1988 876, 1989 410 n. II 2 1195, 1991 78 n. III, 1992 536, 1993 2062, 1994 167 n. II 214 n. I, II 816 n. II 3 1326. RU 1995 4425 all. 1 n. I lett. a].

114 [RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1, 1978 325, 1980 1064, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 n. 4, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373. RU 1995 3716 art. 314 n. 1]

115 [RU 1977 1230, 1979 2634 art. 2 n. 7, 1981 1248 art. 24 n. 2. RU 1985 1727 art. 25 n. 1]

Protezione degli animali - O 39

455.1


Art. 14a

...

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 73

Termini transitori

1

e 2 ...116

2bis

Su domanda del custode di animali, l'autorità cantonale può permettere per un periodo transitorio che stalle per bestiame da latte già esistenti il 1° luglio 1981 e in cui le dimensioni delle poste sono inferiori al massimo del 5 per cento ai valori limite indicati fra parentesi nell'Allegato 1, tavola 11, numeri 17 e 18, non debbano essere adeguate o debbano esserlo solo parzialmente: a. se le trasformazioni o le nuove costruzioni necessarie non possono essere eseguite in breve tempo per mancanza di fondi; e b. se i piani di costruzione esistono o sono almeno in via d'elaborazione oppure c. se le stalle fanno parte di aziende che cesseranno l'attività nel settore del bestiame da latte al più tardi entro la fine del 1999.117 2ter

I custodi di animali che richiedono un'autorizzazione speciale giusta il capoverso 2bis devono inviare una domanda motivata all'autorità cantonale entro il 30 giugno 1992, indicando dettagliatamente il genere di deroga alle prescrizioni e lo stato della pianificazione del risanamento. Nel rilasciare l'autorizzazione, l'autorità cantonale, per mezzo di limitazioni, condizioni ed oneri, si assicura che:

a. l'eccezione giusta il capoverso 2bis duri soltanto finché le ragioni lo giustifichino;

b. i miglioramenti di poste realizzabili con spese e lavoro ragionevoli siano effettuati immediatamente; c. siano soddisfatte le altre esigenze della legislazione sulla protezione degli animali.118

3

...119

116 Abrogati dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).

117 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

118 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

119 Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).

Protezione della natura e del paesaggio 40

455.1


120



Art. 75


121


Art. 76

Eccezioni 1 Non devono essere adattati: a. gli attuali sistemi e impianti di stabulazione per la tenuta di bovini e suini, le cui dimensioni non sono inferiori ai valori-limite indicati tra parentesi nell'allegato 1; b. gli attuali parchi per conigli, gatti e cani domestici, per gli animali selvatici o i roditori da laboratorio, le cui dimensioni sono superiori al 90 per cento delle dimensioni minime secondo gli allegati; c.122 le stalle per il bestiame da latte già esistenti il 1° luglio 1981 e in cui le dimensioni delle poste sono inferiori al massimo del 5 per cento ai valori limite indicati fra parentesi nell'Allegato 1, tavola 11, numeri 17 e 18: 1. se gli animali non vi sono tenuti complessivamente oltre 10 settimane durante il foraggiamento invernale e se per il resto sono sistemati in stalle conformi alle prescrizioni oppure 2. se, durante l'estivazione, gli animali vi sono tenuti di regola al massimo per otto ore al giorno; e 3. se sono soddisfatte le altre esigenze della legislazione sulla protezione degli animali.

1bis

I miglioramenti di poste realizzabili con spese e lavoro ragionevoli devono essere effettuati immediatamente.123 1ter In casi fondati, l'autorità cantonale può, su richiesta, autorizzare eccezioni limitate nel tempo all'obbligo di concedere movimento ai bovini.124 2

Nel caso di divari notevoli dalle prescrizioni sulla protezione degli animali, l'autorità cantonale può ordinare il ripristino dello stato legale entro un termine transitorio adeguatamente ridotto.

3

Le esigenze supplementari di formazione giusta l'articolo 59d capoverso 1 lettera b per i direttori degli esperimenti e capoverso 2 per le persone che ne effettuano valgono soltanto per coloro che il 1° luglio 1999 non esercitano ancora questa funzione.125 120 Abrogato dal n. I dell'O del 27 giu. 2001 (RU 2001 2063).

121 Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).

122 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

123 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2349).

124 Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

125 Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

Protezione degli animali - O 41

455.1

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 77

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1981.

Disposizioni finali della modificazione del 23 ottobre 1991126 1

Le disposizioni attualmente in vigore si applicano: a. agli esperimenti su animali autorizzati; b. alle domande d'autorizzazione per esperimenti su animali che sono state inoltrate prima del 1° dicembre 1991.

2

Per l'adeguamento di gabbie per conigli che il 31 dicembre 1991 sono conformi alle esigenze giusta la tabella qui appresso, si applica un termine transitorio di 10 anni.

Specie di animali Unità di detenzione Peso kg

Superficie di base

Altezza

Conigli

Gabbia

Fino a 3

1500 cm2 40

cm

3-5

2000

cm2

40-60 cm a seconda

della razza

5-7

2500

cm2

40-60 cm a seconda

della razza

Gabbia

d'allevamento

(coniglia madre con figliata)

fino a 3

5000 cm2 40

cm

3-5

7000

cm2

40-60 cm a seconda

della razza

5-7

9000

cm2

40-60 cm a seconda

della razza.127

3

...128

4

Le gabbie per conigli costruite prima del 1° dicembre 1991 non devono essere adeguate se la loro superficie di suolo corrisponde almeno all'85 per cento dei valori indicati nella tavola 141 numero 11.

126 RU 1991 2349 127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

128 Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 1997 (RU 1997 1121).

Protezione della natura e del paesaggio 42

455.1

Disposizioni finali della modificazione del 14 maggio 1997129 1

Entro fine giugno 1998 vanno inoltrate all'autorità cantonale le notificazioni per: a. pensioni e rifugi per animali (art. 34b cpv. 1); b. allevamenti e tenute professionali di animali da compagnia (art. 34b cpv. 2) esistenti il 1° luglio 1997.

2

Entro fine giugno 1998 sui veicoli esistenti il 1° luglio 1997, utilizzati professionalmente per il trasporto di animali (art. 54 cpv. 1 lett. g) deve essere indicata la superficie di carico in m2 e deve essere applicata la scritta «Animali vivi» (art. 54 cpv. 1 lett. h).

3

Per le tenute di animali esistenti il 1° luglio 1997 si applica un termine transitorio che scade alla fine di giugno 1999 per quanto concerne: a. l'articolo 53 capoverso 6 (protezione laterale); b. l'allegato 1 tavola 11 numero 21 (tenuta di vitelli di età fino a 2 settimane in box individuali di 70 cm di larghezza).

4

Per le tenute di animali esistenti il 1° luglio 1997 si applica un termine transitorio che scade alla fine di giugno 2002 per quanto concerne: a. l'articolo

16a capoverso 1 (stabulazione fissa di vitelli); b. l'articolo

16a capoverso 2 in combinazione con l'allegato 1 tabella 11 numeri 11, 12 e 22 (tenuta in gruppo di vitelli);

c. l'articolo 17 capoverso 1 in combinazione con l'allegato 1 tavola 11 numero 32 (settore di riposo con lettiera per vitelli e tori riproduttori); d. l'articolo 22 capoverso 3 (divieto di attaccare le scrofe); durante il periodo dell'asciutta, agli animali legati occorre concedere quotidianamente movimento fuori delle poste, eccetto durante i primi dieci giorni.

5

Per le tenute di animali esistenti il 1° luglio 1997 si applica un termine transitorio che scade alla fine di giugno 2007 per quanto concerne: a. l'articolo 22 capoverso 2 (gabbie per scrofe): durante il periodo dell'asciutta, le scrofe che vengono tenute in gabbie devono potersi muovere quotidianamente fuori delle poste, eccetto durante i primi 10 giorni dopo lo slattamento.

Per il movimento quotidiano deve esserci spazio a sufficienza; b. l'articolo

22a capoverso 2 (larghezza delle corsie); c. l'articolo 23 capoverso 1 (gabbie che non possono essere aperte, situate nei box per il parto); i box per il parto provvisti di gabbia devono essere sistemati in modo che i lattonzoli possano stendersi e poppare da entrambi i lati della scrofa.

129 RU 1997 1121

Protezione degli animali - O 43

455.1

Disposizioni finali della modificazione del 27 giugno 2001130 1

Le persone o le aziende che il 1° settembre 2001 detengono ara e cacatua di grossa taglia nonché iguane di grossa taglia devono presentare una domanda d'autorizzazione all'autorità cantonale entro fine agosto 2002.

2

Per quanto riguarda le tenute di animali selvatici esistenti il 1° settembre 2001, i termini transitori qui di seguito fanno stato per l'adattamento alle nuove esigenze minime:

a. fine agosto 2002 per i parchi esistenti in cui sono tenuti ara e cacatua di grossa taglia nonché iguane di grossa taglia, se le dimensioni dei parchi sono inferiori al 30 per cento delle dimensioni minime prescritte dall'allegato 2 (animali selvatici) o se le esigenze poste alla sistemazione dei parchi non sono soddisfatte;

b. fine agosto 2004 per i parchi esistenti in cui sono tenuti ara e cacatua di grossa taglia nonché iguane di grossa taglia, se le dimensioni dei parchi sono inferiori al 50 per cento delle dimensioni minime prescritte dall'allegato 2 (animali selvatici);

c. fine agosto 2006 per i parchi esistenti in cui sono tenuti ara e cacatua di grossa taglia nonché iguane di grossa taglia, se le dimensioni dei parchi sono inferiori al 90 per cento delle dimensioni minime prescritte dall'allegato 2 (animali selvatici);

d. fine agosto 2011 per i parchi e i bacini esistenti in cui sono tenute le altre specie di animali selvatici, se le dimensioni dei parchi o dei bacini sono inferiori al 90 per cento delle dimensioni minime prescritte dall'allegato 2 (animali selvatici) o se le esigenze poste alla sistemazione dei parchi non sono soddisfatte.

130 RU 2001 2063

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

44

455.1

Allegato 1

131

(art. 5 cpv. 5)

Requisiti minimi per la tenuta di animali domestici Osservazione preliminare Le misure qui indicate delimitano spazi liberi e possono venir rido tte solo per arrotondamento degli angoli o collocamento di i mpianti d'alimentazione o abbeverata. Le misure tra parentesi sono valori-limite

per impianti che esistevano già il 1° luglio 1981 e che, second o l'articolo 76, non

richiedono di essere adattati.

11 Bovini

Posta

Superficie di suol

o per

capo m

2

Larghezza cm

Lunghezza cm

Pavimenti completamente perforati Giaciglio con lettiera 1

Stabulazi

one a pos

ta fiss

a

11

vitelli sino a 3 settimane 60

120

12

vitelli di 3 settimane a 4 mesi 70

120

13

bestiame giovane fino a 200 kg per capo in

posta corta

a)

70

120

14

bestiame giovane fino a 300 kg per capo in

posta corta

a)

80

130

15

bestiame giovane fino a 400 kg per capo in

posta corta

a)

90

(

85)

145

(140)

16

bestiame giovane di più di 400 kg per capo i n posta corta

a)

100

(

95)

155

(150)

17

lattifere in posta corta a)b)

110

(105) 165

(160)

18

lattifere in posta media b)

110

(105) 200

(195)

2

Stabulazione in box 21

vitelli fino a 2 settimane 85

130

22

vitelli di 2 settimane a 4 mesi 85

(80)

130

131

Aggiornato giust

a il n. I de

ll'O del 23 ott. 1991 (RU 1991

2349) e il n. II cpv. 1 dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1 o lug. 1997 (RU

1997

1121).

Vedi anche le disp. fin. mod.

14 mag. 1997 qui avanti.

Protezione degli animali - O 45

455.1

Posta

Superficie di suol

o per

capo m

2

Larghezza cm

Lunghezza cm

Pavimenti completamente perforati Giaciglio con lettiera 3

Stabulazi

one i

n gr

uppo

31

vitelli

sino

a

3

settimane

1,0

32

vitelli di 3 settimane a 4 mesi 1,2-1,5

c)

1,2-1,5

c)

33

bestiame giovane fino a 200 kg per capo 1,8

1,8

d)

34

bestiame giovane fino a 300 kg per capo 2,0

2,0

d)

35

bestiame giovane fino a 400 kg per capo 2,3

2,5

d)

36

bestiame giovane di più di 400 kg per capo 2,5

3,0

d)

37 lattifere

b)

4,5

38

lattifere, in box di riposo contro parete b)

120

e)

(110) 240

(230)

39

lattifere, in box di riposo contrapposti b)

120

e)

(110)

220

(210)

f)

Oss

ervaz

ioni

a)

Lo spazio sopra la mangiatoia, in caso di posta corta, deve essere a disposizione degli anim ali in qualunque mo

mento affinché

po

ssano

sd

ra

ia

rsi, a

lza

rsi,

riposare e alimentarsi. La stru ttura della mangiato

ia deve cons

entir

e di es

eguire i movimenti caratter istici della specie e per mettere un facile ac

cesso al foraggio.

b)

Le misure per le lattifer e valgono per animali con un'altezza del garrese di 135 cm

+/

5 cm.

Per

animali di tagli

a maggi

or

e l

e misure vanno

corrispondentemente aumentate; pe r animali di taglia minore, vanno adeguatame

nte ridotte.

c)

Secondo l'età e la

taglia dei vitelli.

d)

Il gi

aci

gl

io può es

ser

e ri

dot

to del 10 per

cento al massimo se gli animali dispongono in oltr

e di un'

ar

ea che ha almeno l

a st

ess

a s

uperfi

cie del

gi

aci

glio e all

a

qual

e pos

sono acceder

e i

n ogni momento.

e)

Una tolleranza di 1 cm è autori zzata nel caso di archetti che no n sono sostenuti diet ro. Spazio libero so

tto il battifianco: 40 cm.

f)

Spazio libero sotto la parete frontale, rispettivamente la barra frontale: 60-70 cm.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

46

455.1

12 Suini (eccettuati i minipigs) Lattonz

oli

sino a 25 kg

Mezzanotti di 25-60 kg Sui

ni

di 60-110 kg

Scrofe

1

Trogolo

11

Lunghezza per capo nella stabulazione in gruppo

18 cm

27 cm

33 cm

40 cm

12

Numer

o di posti

al trogol

o nell'

alimentazione a scorta 1 per 5 capi

2

Superfici

e al s

uol

o

21

Poste singol

e/ Pos

te fiss

e

-

45 cm×130 cm

a)

65 cm×190 cm

b)

(60 cm×180 cm)

22

Spazio di riposo pe r capo, i

n box con def

ecat

oi s

epar

ati

0,25 m

2 0,40

m

2 0,60

m

2 1,10

m

2

23 Superficie

di

suolo per capo, in box parzia lmente o totalmente

grati

cciat

ic)

0,30

m

2 0,45

m

2 0,65

m

2 1,30

m

2

24

Box per il parto esistenti il 1° l

uglio 1997

-

3,5 m

2

d)

25

Box per il parto sistemati dopo il 1° lugli

o 1997

-

4,5 m

2

e)

Oss

ervaz

ioni

a)

Le poste singol

e s

ono ammess

e s

ol

o per

l'

eccezi

one pr

evist

a nel

l'art. 22 cpv. 1.

b)

Un terzo al massimo delle poste singole o de lle poste disponibili per scrofe in asciu tta può tuttavia pres ent

ar

e dimensi

oni

rid

ott

e a 60 cm×180 cm

(55 cm×170 cm). Le poste fisse nei box pe r il parto, nel caso in cui non siano re golabili in larghezza e lunghezza, devono esse re di 65 cm×190 cm.

c)

Lo stesso vale per i pavimenti perforati; se gli animali sono t enuti in porcilaie con lettiere, la superficie per capo va adegu

atamente aumentata.

d)

Di cui almeno 1,6 m 2 di paviment

o fisso nel settore di cori

came

nto

de

lla

sc

ro

fa

e dei lattonzoli.

e)

Di cui al

meno la met

à di pavi

ment

o fiss

o nel

sett

ore di coricamento della scrofa e dei lattonzoli.

Protezione degli animali - O 47

455.1

13 Pollame domestico Ovaiole Animali d'allevamento Animali di ingrasso

Pulcini di razza ovai ole sino

a 10 settimane

1

Attrezzatura dei pollai 11

Mangiatoie

e

abbeveratoi

111 Lunghezza

disponibile

ne

l foraggiamento manuale alla mangiatoia

16 cm/animale

3 cm/

ani

mal

e

112 Lunghezza

disponibile

nel foraggiamento

meccanico alla mangi atoi

a o al nast

ro

8 cm/

ani

mal

e

3 cm/

ani

mal

e

3 cm/

ani

mal

e

113

Canal

e della mangiat

oia ci

rcol

ar

e automati

ca

3 cm/

ani

mal

e

2 cm/

ani

mal

e

2 cm/

ani

mal

e

114

Abbever

atoi a gal

leggiant

e

1 ogni 15 animali,

mini

mo per

ò 2 ogni unit

à di tenut

a

115

Canal

e di

abbever

atoi l

at

er

ali

2,5 cm/

animale

2,5 cm/

animale

1 cm/

ani

mal

e

116

Canal

e di

abbever

atoi cir

colari

1,5 cm

/a

nimale

1,5

cm/

animale

1

cm/

ani

mal

e

12

Posat

oi (

salvo nel cas

o di graticci

o)

121

Lunghezza dei posatoi 14

cm/animale

122

Distanza orizzont

ale nel pos

atoi

o

30 cm

13

Luogo

di

deposizione

delle

uova

131

Nidi i

ndi

viduali

1 ogni 5 ani

m

ali

132

Nidi collettivi, nidi a tunnel 1 m

2 ogni 100 animali

14

Fondo

grigliato

141

Pendenza massima

12 %

0

0

142

Diametr

o mini

mo del

filo

2 mm

1 mm

1 mm

2

Superficie del pa vimento per capo 1)

21

In pollai con letamaio e lettiera profonda

(tenut

a al

suolo)

Razze sino a 2 kg: 1 m 2 per 7 capi

Razze s

opra i 2 kg 1 m

2 per

6 capi

1

m

2 per 14 capi

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

48

455.1

Ovaiole Animali d'allevamento Animali di ingrasso

Pulcini di razza ovai ole sino

a 10 settimane

22

In pollai con pavimenti a rastrelliera o in gabbie 2)

Allevament

o parental

e per l'ingras

so

dell

a pr

ol

e 1400 cm

2 /a

ni

ma

le

Ovaiol

e i

n unit

à di

tenut

a

Unit

à di t

enut

a

500 cm

2 /

ani

m

al

e

sino a 10 capi

1400 cm

2 /animal

e

sino a 20 capi

1 m

2 /15 kg

da 11 a 20 capi

1200 cm

2 /ani

mal

e

da 21 a 40 capi

1 m

2 /

20 kg

da 21 a 40 capi

1000 cm

2 /animal

e

da 41 a 80 capi

1 m

2 /

25 kg

più di 40 capi

800 cm

2 /

ani

mal

e

più di 80 capi

1 m

2 /

30 kg

Note:

1)

Se s

ono collocati

, i

n altezza, pi

ù piani

di posatoi o altri dispositivi adeguati, che aumenteranno l'offert a dei posti, la sup

erficie al suolo può essere convenientemente ridotta.

2)

La s

uper

fi

cie mi

nima al suolo dell

e

gabbie dev'essere almeno di 0,6 m 2 e l'

altezza mini

ma di 50 cm.

Protezione degli animali - O 49

455.1

14 Conigli domestici 141

a)

Conigli adulti 1)

Razze

nane

fino a 2 kg

Razze piccole da 2 a 3, 5 kg

Razze medie da 3,5 a 5 kg Razze grandi da 5 a 7 kg 2)

1

Gabbie senza superfici sopraelevate: 11 Superfi

ci

e

di

suol

o3)

3400 cm

2 4800

cm

2 7200

cm

2 9300

cm

2

12 Altezza

4)

40 cm

50 cm

60 cm

60 cm

2

Gabbie con superfic i sopraelevate: 21 Superfi

ci

e

complessiva

3)

2800

cm

2 4000

cm

2 6000

cm

2 7800

cm

2

(superfici

e a s

uol

o e s

uper

ficie sopr

aelevat

a)

22

di cui super

fici

e di suolo minima

2000 cm

2 2800

cm

2 4200

cm

2 5400

cm

2

23 Altezza

4)

40 cm

50 cm

60 cm

60 cm

3

Superficie supplementare pe r il compartimento del nido 800 cm

2 1000

cm

2 1000

cm

2 1200

cm

2

Note:

1)

Coniglia madre con figliata fino al 30° giorno circa, ma schi, coniglie senza figliata.

2)

Queste misure devono esse re adeguatamente aumentate pe r gli animali più pesanti.

3)

Su questa superficie si p uò tenere uno o due

animali adulti socievoli senza figliata.

4)

Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest'altezza.

a)

Vedi anche le disp. fin. mod.

23 ott. 1991 qui avanti.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

50

455.1

142

Animali giovani 1)

Peso

fino a 1,

5 kg

oltre 1,5 kg

1

Gabbie senza superfici sopraelevate: 11

Superfi

ci

e di s

uol

o

6000 cm

2 6000

cm

2

12 Altezza

2

50 cm

50 cm

2

Gabbie con superfic i sopraelevate: 21

Superfi

ci

e complessiva

5000 cm

2 5000

cm

2

(superfici

e a s

uol

o e s

uper

ficie sopr

aelevat

a)

22

di cui super

fici

e di suolo minima

3500 cm

2 3500

cm

2

23 Altezza

2)

50 cm

50 cm

3

Superficie per animale 3)

fino a 40 animali

1000 cm

2 1500

cm

2

più di 40 animali

800 cm

2 1200

cm

2

Note:

1) Ani

m

ali

fino

all

a maturità sessuale.

2)

Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest'altezza.

3)

Per gruppi di oltre cinque animali, la zona in cui essi possono ritirarsi deve essere accessibile da più punti e, per gruppi d i oltre dieci animali, deve essere divis

a i

n comparti

menti.

Protezione degli animali - O 51

455.1

15 Gatti e cani domestici 151

Tenuta individuale Specie

Unità di tenuta

Peso kg

Superficie di base

Altezza

Gatt

o

gabbia

fino a 4

3000 cm

2

50 cm

più di 4

5000 cm

2

50 cm

Cane

box

1)

fino a 16

2,0 m

2 180

cm

16-20

2,2

m

2

20-24

3,0

m

2

24-28

3,6

m

2

28-32

4,0

m

2

più di 32

più di 4,3 m

2

canile

fino a 24

6,0 m

2

24-28

7,2

m

2

28-32

8,0

m

2

più di 32

8,6 m

2

Nota:

1)

I cani tenuti in box devono poter uscire all'aperto ogni giorno sec ondo il loro bisogno (art. 31).

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

52

455.1

152

Tenuta in gruppo Specie

Unità di tenuta

Peso vivo sino a 16 kg Superficie di suol o

m

2

Peso vi

vo

da 16 a 28 kg Superficie di suol o

m

2

Peso vi

vo

sopra i 28 kg Superficie di suol o

m2

Cani

(

numer

o)

Box

1)

(altezza 180 cm)

2

2,5

3,5

6,4

3

3,5

4,6

4

4,0

5,6

5

4,7

6,5

6

5,3

7

5,9

Canile

2

7,5

10,0

13,0

3

10,0

13,0

17,0

4

12,0

15,0

20,0

5

14,0

18,0

24,0

6

16,0

20,0

27,0

7

17,5

22,0

29,0

8

19,5

24,0

32,0

9

21,0

26,0

35,0

10

23,0

28,0

37,0

Nota:

1)

I cani devono giornalmente uscire all'ap erto secondo il loro

b

iso

gno

(a

rt. 31

).

Protezione degli animali - O 53

455.1

Allegato 2

132

(art. 5 cpv. 5)

Requisiti minimi per la tenuta degli animali selvatici Osservazioni preliminari Le superfici e i volumi indicati rappresentano sempre la grand ezza minima

del parco. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori neppure

se vi è tenuto un numero di animali (n) inferiore a quello indicato nelle tavole.

Le tavole indicano il numero massimo di animali adulti nel parc o. Nello stesso parco possono inoltre essere tenuti gli animali giovani. Nella composizione dei gruppi - indipendentemente dal numero indicato nella

tavola - occorre tenere adeguatamente conto della struttura sociale naturale

della specie.

Se in un unico parco vengono tenute diverse specie che utilizzano lo spazio in modo differente, nel volume del parco previsto p er la specie che

necessita di maggiore spazio possono essere tenute anche le altre specie, senza che occorra ingrandire lo spazio.

Se in un parco vengono tenute diverse specie che utilizzano lo spazio allo stesso modo, il calcolo delle superficie e/o dei vol umi deve prendere

come riferimento la specie il cui bisogno di base in spazio è maggi ore. Le superfici e/o i volumi per le altre specie vanno agg iunte in base ai requisiti previsti dal presente allegato «per animale in più».

Per le specie che hanno particolari esigenze, ad esempio per quanto concerne l'umidità dell'aria, la temperatura o l'alimentazi one, occorre tener

conto di tali esigenze anche se nella tavo la non vi è alcuna indicazione in tal sens o. Gli animali con attività notturne tenuti in parchi esterni devono avere la possibilità di trovare un box per dormire durante il gi orno. Alle specie prevalentemente arboricole o capaci di volare si deve offrire la possibilità di arrampicarsi o di appollaiarsi in modo

che lo spazio possa essere utilizzato adeguatamente.

Nelle tenute sperimentali si può rinunciare al parco esterno. Ne lle altre tenute, dove è prescrit to un parco esterno, è consent ito rinunciarvi, se la luce solare con un'adeguata temperatura esterna può penetrare a ttraverso finestre oppure porte o soffitti scorrevoli e se sussi ste la possibilità di illuminare il parco con una luce artificiale che equivale qualitativ amente a quella solare. In questo caso, le dimensioni del p arco interno devono

corrispondere almeno a quelle di un parco esterno o, se sono prev isti un parco esterno e uno interno, alla superficie totale di questi ultimi.

132

Nuovo t

esto giusta il n. II dell'O del 27

gi

u. 2001, in vi

gore

dal 1° set. 2001 (RU 2001

2063). Vedi anche le disp. fin.

mod. 27 giu. 2001 qui avanti.

Protezione degli animali - O 54

455.1

21 Parchi

per

mammiferi

Specie

Per gruppi sino a n animali Per animale in più

b)

Requisiti

particolari

Numero

Parco

esterno

Parc

o interno

esterno

interno

(n)

Superficie

a)

Volume

Superficie

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Echi

dni

2

-

6

-

2

1) 6)

Cuscus, opossum, cusù 2

-

6

12

2

2) 3)

Falangeri

di vol

anti

di gr

oss

a e medi

a

taglia

6

6

12

1

2) 3)

Falangeri

di vol

anti

di piccol

a t

agli

a

6

3

6

0,5

2) 3)

Vombat

o, di

avol

o di T

asmania

2

20

6

-

1) 3) 4)

Dendrol

aghi

2

16

40

16

40

4

4

2) 5)

Canguri di piccol

a t

agli

a

5

20

10

4

2

6) 22)

Bettongie

2

-

8

-

2

6)

Canguro delle rocce 5

150

15

15

3

2) 7) 8)

Uallabia, tilogale

5

200

15

15

3

7) 8)

Canguri di gross

a tagli

a

5

300

20

30

4

7)

Pteropodi di piccola taglia (p. es . pt

eropo del

Nilo)

20

-

20

40

1

9) 10)

Preropodi di gr

oss

a t

agli

a

20

-

25

75

1

9) 10)

Pipistrell

o

20

-

10

20

0,2

9) 10)

Tupaidi, uistitì

5

-

1,5

3

0,3

2) 3) 6) 34)

Microcebi

5

-

1,5

3

0,3

2) 3) 6)

Lori, pott

o, machi ursi

no

5

-

1,5

3

0,3

2) 6)

Protezione degli animali - O 55

455.1

Specie

Per gruppi sino a n animali Per animale in più

b)

Requisiti

particolari

Numero

Parco

esterno

Parc

o interno

esterno

interno

(n)

Superficie

a)

Volume

Superficie

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Tarsio, galagoni di piccola taglia, apale- muri, chirogali, ca llimiconidi, callicebo 5

-

3

6

0,5

2) 3) 6)

34)

Galagone gigante, scimmia notturna, scimmia saltatrice 5

-

12

1

2) 3) 6)

34)

Saimiri, cer

copit

eco nano

5

6

15

15

1,5

1,5

2) 6)

Lemuri

di

del genere chi

rogaleo, br

achi

uri,

cacyao, scimmie urla trici, cappuccine

5

10

30

10

30

2

2

2) 6)

Scimmia lanosa, scimmie ragno, cercopitechi, macachi, langur di piccola taglia , vari 5

15

45

15

45

3

3

2) 6) 11) 12) vari: 3)

Pata, cer

cocebi, pavi

ani, l

angur

di gross

a

tagli

a (

per es

. guer

eze), sif

aca,

5

25

75

25

75

4

4

2) 6) 11)

Gibboni

3

25

75

25

75

8

8

2) 6) 11) 12) 34)

Scimpanzé, orango

3

35

140

35

140

8

8

2) 6) 11) 14)

Gorill

a

3

50

200

50

200

10

10

2) 6) 11) 14)

Dasi

podi

di di pi

ccola e media taglia 2

-

6

-

1,5

1) 3)

Tamandua

2

-

12

24

4

2) 3) 4)

15)

Grande orso for

m

ic

hi

er

e

2

100

12

10

6

11) 16)

Bradipi

2

-

10

20

1,5

2)

Scoiattoli, petauristi di piccola taglia 2

4

10

4

10

2

2

2) 3) 17) 19)

Nutri

a selvati

ca

2

8

-

1

3) 18) 19)

Scoiattolo gigante, pa carana, petauristi di grossa taglia, coendu 2

-

12

30

3

2) 3) 15) 17) 19)

Protezione degli animali - O 56

455.1

Specie

Per gruppi sino a n animali Per animale in più

b)

Requisiti

particolari

Numero

Parco

esterno

Parc

o interno

esterno

interno

(n)

Superficie

a)

Volume

Superficie

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Istrici

2

20

20

3

3

1) 3) 17) 19)

Cast

oro

5

20

-

4

3) 18) 19) 34)

Cane dell

a prat

eri

a

10

40

-

2

1) 3) 19)

Aguti, vi

scaccia, l

epr

e salt

atrice

5

-

20

-

2

1) 3) 6)

19)

Marmott

e

6

100

-

10

1) 19) 34)

Idr

ocher

o

5

100

20

10

2

6) 18) 19)

Ondatra

2

4

-

1

1) 19)

Ater

ur

o, trichi

di

2

-

5

10

2

2) 3) 19)

Ursone

2

10

30

-

4

2) 19)

Paca

2

-

8

-

3

1) 3) 11) 19)

Dasi

pr

ott

idi

5

-

4

-

1

1) 3) 6)

19)

Huti

a conga, petr

omi

di gr

andi, zaguti di

Cuvi

er

, ottodonti

di

2

-

5

10

1,5

1) 2) 3)

19)

Marà

2

20

-

4

1) 3) 6)

19)

Lepri c)

2

20

-

4

3) 6)

Coni

gli

o selvati

co, lepri fis

chianti

5

20

-

2

1) 6)

Fennec

2

10

4

1

1

1) 3) 20)

Vol

pi di media taglia (p. es. vol pe di

Rüppell, volpe polare, vol

pe dell

e st

eppe,

vol

pe kit), otocione, cane vi ver

rino

2

30

8

4

1

1) 3) 6)

8)

Speoto

4

40

12

4

1

1) 3) 6)

18) 34)

Protezione degli animali - O 57

455.1

Specie

Per gruppi sino a n animali Per animale in più

b)

Requisiti

particolari

Numero

Parco

esterno

Parc

o interno

esterno

interno

(n)

Superficie

a)

Volume

Superficie

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Volpe rossa, volpe

grigia, dusicyon

gris

eus

2

60

-

10

1) 3) 6)

Sciacalli, coyote, cuon alpino 4

100

-

15

3) 6) 34)

Crisocione

2

150

2/

an.

20

2

1) 3) 6)

8) 11) 34)

Lupo, licaone

4

200

-

20

1) 3) 6)

8) 11)

Orso mal

ese

2

100

-

20

1) 2) 11) 14) 18)

21)

Altri orsi grandi, panda gigante 2

150

-

20

1) 2) 11) 14) 18)

22)

Orso pol

are

1

120

8

-

2) 4) 14) 18)

Panda minore, procione 2

20

8

16

4

2

2) 3) 8)

proci

one:

18)

Potosi

no, bassarisco

2

-

8

16

2

2) 3)

Coati

2

20

50

16

40

4

3

2) 3)

Donnol

a

2

5

-

-

3) 4)

Ermellino

2

10

3) 4)

Puzzola, visone selvatico, furetto 2

10

-

-

3) 4) 18)

Furett

o (

come ani

m

al

e da compagni

a con

possibilità di uscire dalla gabbia e di

muoversi nell'appartamento) 133

2

-

2

1,2

0,5

3) 14) 16)

Martora arbori

cola

2

10

25

10

25

-

2) 4) 17) 21)

Taira

2

16

40

16

40

4

4

2) 3) 17)

Ghi

ottone

2

120

-

-

1) 2) 4)

21)

133

RU

2001

3595

Protezione degli animali - O 58

455.1

Specie

Per gruppi sino a n animali Per animale in più

b)

Requisiti

particolari

Numero

Parco

esterno

Parc

o interno

esterno

interno

(n)

Superficie

a)

Volume

Superficie

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Moffetta

2

12

12

2

2

1) 3) 17)

Tass

o

2

60

30

4

4

1) 3) 17)

Lont

ra nana

2

15

6

3

2

6) 15) 18)

Lont

ra comune, A

onyx antiqua 2

25

-

-

4) 6) 15) 18

Lont

ra gi

gant

e

2

80

24

10

4

6) 15) 18)

Lont

ra marina

2

10

-

3

6) 18)

Mangust

a nana

6

-

6

-

0,5

1) 15)

Suricato, mangust

a striat

a, mangust

a gi

alla

6

16

16

2

1

1) 15) 20)

Altre mangust

e

2

12

12

4

4

1) 15) 17) 20) i

cneumone

da pal

ude: 18)

Gatt

o dai

pi

edi ner

i, gatto leopar

do

del Bengala, gatto r ugginoso, manul,

viverridi arboricoli 2

10

25

10

25

4

4

2) 4) 6)

11) 15) 17) 21)

Fossa, arcticide, zibett o, gatto selvatico,

gatt

o dell

a giungla, jaguar

ondi

2

16

40

16

40

5

5

2) 4) 6)

11) 15) 17) 21)

gatt

o viverri

no, gatto dall

a

muso piatto: 18)

Linci, serval, gatti di media taglia, pantera nebulosa 2

30

75

20

50

10

10

2) 4) 6)

11) 15) 21) 23)

Puma, gi

aguaro, l

eopardo, leopardo

dell

e nevi

2

50

150

25

75

15

12

2) 4) 6)

11) 15) 21) 23)

giaguaro: 18)

Leone, ti

gre

2

80

240

30

90

20

15

2) 4) 6)

11) 15) 21) 23)

tigre 18)

Protezione degli animali - O 59

455.1

Specie

Per gruppi sino a n animali Per animale in più

b)

Requisiti

particolari

Numero

Parco

esterno

Parc

o interno

esterno

interno

(n)

Superficie

a)

Volume

Superficie

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Ghepardo

2

200

-

20

2) 4) 6)

11) 15) 21)

Protel

e

2

100

12

10

6

1) 11) 21)

Iene

2

200

-

20

1) 11) 21)

Oritteropo

2

-

40

-

5

1) 3)

Iracidi

5

10

20

10

20

2

2

2)

Elefanti femmine Elefanti maschi 3 1

500 150

-15/

an.

2 x 30/

an.

-100 100

-24) 25)

24) 25)

Alter

nanza di

par

chi

Femmi

ne di zebr

a di Grevy e di emi oni

Emioni (maschi)

4 1

500 150

-8/

an.

8

-80

-8) 25) 26) 8) 25) 26)

Zebra della steppa, asino se lv

ati

co

5

500

8/

an.

80

8) 25) 26) 27)

Zebra di montagna, cavallo selvatico 5

1000

8/an.

100

8) 25) 26) 27)

Tapi

ro

2

200

15/

an.

50

24) 25)

28)

Rinocer

onte

2

500

25/

an.

150

4) ad eccezi

one del rinoceronte camuso 11) 24) 25) 26)

Cinghi

ale nano

2

30

4

10

25) 27)

29)

Altri ci

nghi

ali

2

100

4/

an

.

20

8) 17) 25) 27) 29)

Pecari

4

80

3/

an.

10

25) 29)

Ippopotamo pi

gmeo

2

100

10/

an.

-

4) 24) 29)

Ippopotamo

2

250

40

50

10

24)

Protezione degli animali - O 60

455.1

Specie

Per gruppi sino a n animali Per animale in più

b)

Requisiti

particolari

Numero

Parco

esterno

Parc

o interno

esterno

interno

(n)

Superficie

a)

Volume

Superficie

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Lama, al

paca

6

250

-

30

8)

Guanaco, vi

gogna

6

300

-

30

8)

Cammelli, dromedari 3

300

8/an.

50

8) 27)

Kancil

2

-

6

-

2

6)

Traguli

di

2

40

8

12

2

6) 18)

Cer

vi di piccola t

agl

ia (pudu, idropote, muntjak)

4

100

3/

an.

15

6) 8) 30)

Capriol

o

2

400

-

100

6) 8) 30)

Cervi di media taglia (p. es. sika, dain o)

8

500

4/

an.

60

8) 27) 29) 30) 31) sambar: 18)

Cer

vi di gr

oss

a taglia

6

500

6/

an.

80

8) 27) 29) 30) 31) bara- singa, cervo delle paludi, renna, cervo di padre David:

18)

Alce

3

500

-

100

8) 18) 28) 31) 32)

Okapi

2

300

15/

an.

100

4) 26)

Giraf

fa

4

500

25/

an.

100

33) mas

chio: 26)

Cef

alofi

di piccol

a e media taglia, di kdik,

antilopi nane, raficero campestre, raficero dall e or

ecchie ner

e, or

eot

rago

2

50

3/

an.

20

6) cefal

ofi, di

k-di

k, antilopi nane: 4), oreotrago: 2) 6)

Oribi, bei

ra

4

100

3/

an.

15

6)

Cefalofi

giganti

2

100

4/

an.

-

4) 6)

Protezione degli animali - O 61

455.1

Specie

Per gruppi sino a n animali Per animale in più

b)

Requisiti

particolari

Numero

Parco

esterno

Parc

o interno

esterno

interno

(n)

Superficie

a)

Volume

Superficie

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Gazzelle (incl. antilo pe saltante, antilope cer

vi

capr

a, i

m

pal

a)

10

500

4/

an.

40

6) 8) 27)

Antilope giraffa, dibatag, antilopi di media taglia, antilocapra, saiga 6

500

5/

an.

50

6) 8) 27)

Ca

mo

sc

io

, go

ra

l, c

ap

ricorno di Sumatra, capr

a del

le nevi, t

aki

n

4

400

4/

an.

50

2) 6) 8)

28)

Muflone

10

400

-

40

2) 8)

Altre pecore selvatic he, capre selvatiche, bar

al, pecor

a cri

ni

ta

8

400

-

40

2) 6) 8)

27)

Antilopi di grossa ta glia, buoi selvatici, bue muschiat

o

5

500

8/

an.

80

8) 25) 26) 27) 31) 32)

Oss

ervaz

ioni

a)

Se nella tavola 23 sono pres critte dimensioni minime, tale superficie deve essere aggiunta alla superfic ie indicata alla tavol a 21.

b)

Se le dimensioni dei parchi sono indicate con misure minime pe r le superfici di base e i volum

i, il volume deve essere aumenta to proporzionalmente alla superficie di base.

c)

Queste dimensioni sono applic abili solamente agli animali allevati dall'uomo in parchi o ai giovani animali te

nuti in parchi a

naloghi. Gli anim

ali catturati in

natura non sono adatti per questo tipo di tenuta.

Requisiti particolari 1)

Possibilità di scavare.

2)

Possibilità di arrampicarsi su rami o rocce a seconda della spec ie. La grossezza dei rami do vrebbe corrispondere agli orga ni prensili dell'animale.

3)

Box per dormire. Essi dov rebbero essere sistemati all'alte zza del suolo oppure in un luogo rialzato

a seconda della specie . Pe

r le

sp

ec

ie

a

so

cia

li ad

inter

m

itt

enza, occorr

e pr

eveder

e un bo

x i

ndividuale per ci

as

cun ani

m

al

e.

4)

Tenuta di animali singo li o in coppia secondo la specie, possibilità di su ddividere i parchi. Per g li animali in più occor ro

no par

chi

supplement

ari.

Protezione degli animali - O 62

455.1

5)

Per le specie di taglia più grande che vivono preferibilme nte al suolo (doriani, inustus, dendrolagus lumholtzi), si richi ede anche un parco esterno.

6)

Paraventi, possibilità di me ttersi al riparo e di nascondersi.

7)

Spazio interno/stalla st rutturata con pareti divisorie.

8)

Per le s

peci

e abit

uat

e all'i

nver

no è

suffi

cient

e un ripar

o (l

ama, alpaca: 2 m

2 per animale), per le altr

e s

peci

e che

amano il calore occorre prevedere un parco

inter

no o una stall

a conf

or

memente alle in

dicazioni. Camelidi: nel cas o di

stall

e si

ngol

e l

e di

mensi

one vanno r

addoppi

at

e.

9)

Possibilità di tenuta al soffitto o ppure nel terzo superiore del parco; per gli animali cavern icoli, casse per dormire ape rte sul davanti.

10)

Diversi posti per alimentarsi raggiung ibili dagli animali an che arrampicandosi.

11) Possibilità

di

separ

azione o di chiusura.

12)

Per la bertuccia, il macaco orsino, il ma caco dalla faccia rossa e la gelada non è necessario un parco interno; basta una c apanna isolata. La st es

sa

co

sa

v

ale

p

er

le altre specie tenute a ll'aperto durante l'estate.

13)

Box per dormire suddivisibili pe r gruppi e per animali singoli.

14)

Occupazione degli animali co n oggetti a seconda della specie ad es. funi per dondolarsi, paglia, botti di plastica, ecc.

15)

A s

econda dell

a s

peci

e, l

uoghi

rial

zati

dove

po

te

rsi sd

ra

ia

re

(p. e

s. tamandua, scoiattoli giganti, felini) oppure luoghi d i osservazione (lontre , manguste, ecc.).

16)

Possibilità di scavare e di rovistare il suolo.

17)

Possibilità di parchi interni od esterni. Se sono previsti parchi esterni per specie sensib ili al freddo, occorre inoltre p revedere un locale interno riscaldabile.

18)

Possibilità di fare il bagno. In caso di bacini per cui sono ri chieste dimensioni minime si veda la tavola 23.

19)

Legno r

egol

ar

mente fr

es

co per

la cur

a

dei denti e l'occupazio ne degli animali.

20) Parchi

esterni

con

radiatori termici.

21)

Box indi

viduale per ogni animal e;

s

uperfi

cie al s

uol

o: ani

m

ali

da

preda di piccola taglia 0,5-1 m 2 , ghiottone, felini di media ta glia, puma, pantera nebulosa 1,5 m

2 , felini di grossa ta glia, ghepardo 2,5 m

2 , or

so mal

es

e, i

ene, pr

ot

ele 4 m

2 , grossi orsi, panda gigante 6 m 2 .

22)

Se si t

rat

ta di s

uol

o l

asci

at

o allo st

ato nat

urale occorrono 50m 2 per i canguri di pi ccola taglia e 1000 m 2 o pi

ù per

gli

orsi.

23)

Locale interno solo pe r specie e sottospecie sensibili al freddo, altrimenti box per dormir e isolati per ogni animale adult o o un parco inte

rno conforme alle

indi

cazi

oni dell

a t

avol

a.

24)

Possibilità di fare il bagno o la doccia tutto l'

anno (per gli elefanti e i rinoceron ti asiatici). Per il tapiro, l'ippopot amo e l'ippopotamo pigmeo occorre un bacino

inter

no ed esterno. Per

le di

mensi

oni

de

l bacino esterno si veda la tavola 23.

25)

Tronchi d'albero o termitai artificiali e bagni di sabbia o fa ngo per

la cur

a dell

a pelle.

26)

Box individuali. Per le specie sociali deve esistere il contatto visivo tra i bo x individuali; tali bo x devono essere risca ldati per le specie che non sopportano bene

l'inverno.

27)

A seconda della specie, possib ilità di separarsi per i giovani maschi o vie di fuga per le giovani femmine e gli animali gi ovani.

Protezione degli animali - O 63

455.1

28)

Suol

o mor

bido negli impi

anti este

rni (p

ra

to

, p

ezz

i di corteccia).

29) Fango.

Suidi;

poss

ibilità di scavare e di rotolarsi nel fango.

30)

Alberi senza corteccia, rami.

31)

Solo gli impianti parz ialmente fissi contano come superfi cie. Per gli impianti che dispongon o solo di suolo

na

tu

ra

le

, le

d

imensioni devono essere triplicate e i par

chi devono pot

er ess

er

e suddi

visi

.

32)

Tronchi d'albero per da re la possibilità ai buoi muschiati di occuparsi.

33)

Ver

anda suppl

ementar

e o parco i

nt

er

no di

80 m

2 .

34) Coppia

monogama

con prole accettata.

Protezione degli animali - O 64

455.1

22

Parchi per uccelli Specie

Per gruppi sino a n animali Per animal

e in più

Spazio interno

Requisiti particolari Numero

Parco

Voliere

Parchi

Voliera

Superficie/ anim.

c)

(n)

Superficie

a)

Superficie

a)

Volume

Superficie

Superficie

b)

m

2 m

2 m

3 m

2 m

2 m

2

Struzzo comune

3

250

-

50

6

1)

Nandù

6

250

-

25

3

1)

Cas

uarii

2

125 + 125

-

-

6

2)

Emù

2

200

-

100

4

1) 3)

Kivi

2

15 + 15

-

-

2) 3) 4)

5)

Pinguini di gross

a tagli

a (

a parti

re

dal pigoscelide papua) 6

16

32

2

6) 7)

Pinguini di piccol

a t

agli

a e pi

gos

cel

ide

di Adelia

12

60

16

32

3

1

6) 7) 17)

Pellicani

4

40

-

10

3

7) 8) 12)

Cormorani, aninghe

6

10

20

50

1,5

1,5

7) 9) 10)

Becco a s

car

pa

2

100

-

50

6

7)

Mitteria del Senegal, mitteria gigante,

mar

abù, airone golia

2

100

40

160

25

10

5

7) 12)

Cicogne di media e piccol a tagli

a

2

50

30

90

10

6

1

7) 10) 11)

Aironi di

gr

oss

a t

aglia (A. ceneri

no)

6

50

30

90

5

3

1

7) 10) 11)

Aironi di media taglia (A. guardabuoi), ibis, spatole 6

20

50

2

0,5

7) 10) 11)

Tar

abus

o di gr

oss

a taglia, umbr

ett

a

2

20

50

2

2

4) 7) 8)

10) 11)

Protezione degli animali - O 65

455.1

Specie

Per gruppi sino a n animali Per animal

e in più

Spazio interno

Requisiti particolari Numero

Parco

Voliere

Parchi

Voliera

Superficie/ anim.

c)

(n)

Superficie

a)

Superficie

a)

Volume

Superficie

Superficie

b)

m

2 m

2 m

3 m

2 m

2 m

2

Aironi di

pi

ccola t

agli

a (t

ar

abusi

no)

2

6

12

-

4) 7) 9)

10)

Feni

cott

eri

10

100

-

5

0,5

7) 8) 12)

Aquile e avvoltoi di grossa ta gli

a

2

30

120

10

3

10) 11)

13) 14) 15)

Aquile di

pi

ccola t

agli

a (

aquila mi

nore),

falco pes

cat

or

e, as

tori di gr

oss

a t

agli

a,

poiane, nibbi, avvoltoi di piccola taglia, gufi 2

20

60

8

2

10) 11) 13) 14) 15) Falconi di gr

oss

a t

agli

a gr

andi

(f

alco

pellegrino, girfalco) 2

10

25

4

2

4) 10) 11) 13) 14) 15) Falconi di medi

a t

agli

a (l

odolai

o),

piccoli astori (sparviero) 2

6

15

2

1

4) 10) 11) 13) 14) 15) Falconi nani

2

2

4

0,5

4) 9) 10) 13) 14)

15)

Civett

e di gr

oss

a t

agli

a (

gufo r

eale)

2

20

50

6

3

4) 10) 11) 13) 14) 15) Civett

e di medi

a t

agli

a (

bar

bagi

anni)

2

10

25

3

2

4) 10) 11) 13) 14) 15) Civette di piccola taglia (civetta co mune)

2

4

10

1

1

4) 9) 10) 13) 14)

15)

Grui

di di

gr

oss

a t

aglia(

gr

u cenerina)

2

250

-

100

6

11) 12)

14)

Grui

di di

pi

ccola t

agli

a (

damigella)

2

10

0

-

50

2

11) 12)

14)

Pappagal

li di gr

os

sa t

agli

a (ar

a e cacatua

di gross

a tagli

a)

2

4

8

1

5) 14) 16) 18)

Limicoli

8

12

30

1

0,5

7) 11)

Labbi codalunga, gabbiani di gr oss

a tagli

a

6

30

30

90

2

2

7)

Protezione degli animali - O 66

455.1

Specie

Per gruppi sino a n animali Per animal

e in più

Spazio interno

Requisiti particolari Numero

Parco

Voliere

Parchi

Voliera

Superficie/ anim.

c)

(n)

Superficie

a)

Superficie

a)

Volume

Superficie

Superficie

b)

m

2 m

2 m

3 m

2 m

2 m

2

Gabbi

ani

di piccol

a t

agli

a

10

30

90

1

7)

Succiacapri, nittibi, 2

10

20

1

4) 9) 10)

Colibrì

, nettari

nie

2

2

3

1

4) 10) 14) 16)

Quetzal, trogoni

2

10

30

4

10) 14)

Bucer

oti

di di gros

sa t

agli

a

2

20

60

-

10) 14)

Paradis

ei

di

2

10

25

4

4) 10) 14)

Oss

ervaz

ioni

a)

Se nella t

avol

a 24 sono pr

evis

te di

mensioni mini

me pe

r i bacini, tale superfic ie deve essere disponib ile in aggiunta alle supe rf

ici indi

cat

e nell

a t

avol

e 22.

b)

Il volume della voliera deve essere aumentato proporzionalmen te all

a s

uperfi

cie di bas

e.

c)

Tutte le stalle devono avere una superficie del suol

o di

almeno 4 m

2 .

d)

Se nella col

onna «per ani

m

al

e i

n più» non

vi è alcuna indicazione, signi fica che in linea di massima non si devono tenere più di n animali.

e)

Ara di grossa taglia: Anodorhy nchus glaucus, Anodorhynch us hyacinthinus,

Anodorhynchus leari, Ara ambi gua, Ara ararauna, Ara c aninde, Ara chloroptera, Ara macao, Ara militaris, Ara ru brogenys, Cyanopsitta spixii.

Cacatua di grossa taglia : Cacatua alba, Cacatua galerita, Cacatua moluccensis, Cacatua ophthal mica, Calyptorhynchus funeurus, C alyptorhynchus lathami, Calyptorhynchus magnificus , Probosciger aterrimus.

Requisiti particolari 1)

Bagno di sabbia.

2)

I parchi devono poter essere collegati fra loro.

3)

Il parco deve di

sporre di un rifugio.

Protezione degli animali - O 67

455.1

4)

Possibilità di nascondersi adeguat e alla specie - canneto, ar busti, cavità negli alberi , buche nel terreno, ecc.

5)

Pa

rco

in

te

rno

; pa

rc

o e

ste

rno

fa

co

lta

tiv

o.

6)

Per la tenuta di specie antartiche e subantartiche, i locali devono ess

er

e cl

imati

zzat

i. Per l

e

sp

ecie di

gr

oss

a taglia oc

corre prevedere in in ver

no un access

o al

par

co est

erno o all

e pas

seggiat

e (

«parat

a dei pinguini

»).

7)

Se sono richiesti bacini con dimensioni minime si veda la tavola 24. Occorre un bacino adeg uato anche per le specie che no n compaiono nella tavola 24.

8)

Possibilità di fare il bagno anche nel

parco interno.

9)

Secondo la spec

ie

, tra

tta

si di pa

rch

i interni o esterni.

10)

Possibilità di appollaiarsi.

11)

Per le specie sensibili al freddo dev'essere disponi bile un parco interno.

12)

Il par

co inter

no deve es

sere

collegat

o al par

co esterno.

13)

I grifoni diurni e notturni possono e ssere tenuti con la pastoia soltanto nelle custodie ina ccessibili al pubblico. Devono regolarmente aver occasione di volare liberamente.

14)

Possibilità di fare il bagno.

15)

Le voliere devono esse re costruite in m

odo tale che gli uccelli non si ano disturbati dal pubblico.

16)

Se due uccelli sono te nuti insieme, il parco de ve poter essere suddiviso in caso di bisogno.

17)

Nella stagione fredda, possib ilità di tenere i pinguini di piccola taglia in parchi in cui non vi è pericolo di gelo.

18)

Rami naturali in abbondanz a affinché gli uccelli posano rosicchiare e arrampicarsi.

Protezione degli animali - O 68

455.1

23

Bacini per mammiferi Specie

Per gruppi sino a n animali Per animale in più

a)

Requisiti

particolari

Num

ero

Superficie

Prof

ondità

Vol

um

e

(n)

m

2 m

m

3 m

2

Visone s

elvatico, puzzol

a

2

1

0,2

0,2

Nutri

a s

elvati

ca

2

2

0,5

1

Cast

oro

5

30

0,8

24

Idr

ocher

o

5

6

0,5

3

1

Lont

ra nana

2

10

0,5

5

2

Aonyx antiqua , l

ontra comune

2

20

0,8

16

Lont

ra gi

gant

e

2

60

1,5

90

8

Lont

ra marina

2

60

2,0

120

25

Orsi, ad eccezi

one dell'

ors

o mal

es

e

2

10

1

10

2

Orso polare

1

80

2

160

20

Rinoceronte asiatico 2

10

1

10

5

Ippopotamo pi

gmeo

2

20

0,8

16

Ippopotamo

2

30

1,5

45

8

Tapi

ri

2

10

0,8

8

Sireni

2

80

2,0

160

20

Foche

2

60

1,5

90

10

1)

Leoni marini, ot

ari

e

5

100

2,0

200

15

1)

Elefanti mari

ni, tr

ichechi

3

200

3,0

600

40

1)

Delfi

ni, t

ursi

opi

5

450

3,5

1575

50

2) 3) 4)

Protezione degli animali - O 69

455.1

Specie

Per gruppi sino a n animali Per animale in più

a)

Requisiti

particolari

Num

ero

Superficie

Prof

ondità

Vol

um

e

(n)

m

2 m

m

3 m

2

Platani

stidi asiati

ci

4

100

2,0

200

25

2) 5)

Platani

stidi s

udamericani

4

200

2,5

500

30

2) 5)

Orca, del

finott

er

o bianco, globi

cefal

o

2

400

4,0

1600

150

2) 4) 5)

Osservazione a)

Se le di

mensioni dei bacini sono determin

at

e da

lle

misure

min

ime

p

er le su

pe

rfic

i d

i base e i volumi, il vo lume deve es

ser

e au

mentato proporzionatamente alla super

fici

e di bas

e.

Requisiti particolari 1) Le

dimensioni

indicat

e sono applicabili unicamente ai bacini. È inoltre ri chiesta un'adeguata parte di terreno. Dimensioni m inime per animale: foca 5 m 2 , leone

marino, otaria, tricheco, elefant

e mar

ino: 10 m

2 .

2)

Rendimento dei filtri: l'impianto dev e permettere di ricambiare l'intero volume dell'acqua in 4 ore al massimo.

3)

Compr

es

i i baci

ni access

ori

di 150 m

2 e di 3,5 m di profondità con la possibilità di sepa rare gli animali e co n approvvigionamen

to in acqua

indipendente.

4) Acqua

salata.

5)

Compresi i bacini accessori e i bacini per separare gli animali; alm eno un bacino di

separazione con un

approvvigionamento i n acqua indipendente.

Protezione degli animali - O 70

455.1

24

Bacini per uccelli Specie

Per gruppi sino a n animali Per animale in più

a)

Requisiti

particolari

Num

ero

Superficie

Prof

ondità

Vol

um

e

(n)

m

2 m

m

3 m

2

Pinguini di gross

a tagli

a (

a parti

re

dal pigoscelide papua) 6

12

2

24

1

1)

Pigos

celi

de di

Adelia

12

12

2

24

1

1)

Pinguini di piccol

a t

agli

a

12

10

1

10

0,5

Pellicani

4

30

0,75

22

5

Cor

m

or

ani, aninghe

6

10

1,25

12,5

1

Feni

cott

eri

10

10

3

0,5

2)

Oss

ervaz

ioni

a)

Il volume del

baci

no

va aumentat

o pr

opor

zi

onalment

e alla superfi

cie.

Requisiti particolari 1)

Bacino con sponda alta e uscita.

2)

Profondit

à vari

abil

e con bas

sof

ondo.

Protezione degli animali - O 71

455.1

25 Rettili

e

anfibi

Specie

Per gruppi sino a n ani m

ali

a)

b)

Per animale in più

Requisiti particolari Num

ero

Terreno

Bacino

Altezza

del

parco

c)

Terreno

Bacino

(n)

Superficie

Superficie

Volume

Superficie Superficie m

2 m

2 m

3 m

m

2 m

2

Test

uggi

ni giganti

2

30

-

5

1) 2) 3)

5) 8)

Test

uggi

ne s

olcat

a

2

12

-

3

1) 2) 3)

8)

Tartarughe mari

ne

2

16

32

-

8

3) 4)

Coccodrillo del Ni

lo, coccodrillo

marino, gaviale

2

10

10

5

2

5

5

3) 5)

Alligatore del Mississippi, caimano nero, altre specie di coccodrilli

di gross

a tagli

a

2

8

8

4

2

4

4

3) 5)

Caimano dagli occhiali, jacaré, alligatore della Cina 1

4

4

1,6

1,5

2

2

3) 5)

Paleosuchi, ost

eol

emo

1

3

3

1,2

1,5

2

2

3) 5)

Tuat

ar

e

2

10

-

-

6)

Chamael

eo calypt

ratus

1

0,6

-

1

0,15

3) 7) 9)

17)

Iguane verdi

(I

guana i

guana,

Iguana delicatissima).

2

2

-

2

0,5

2) 3) 7)

17)

Iguane terrestri delle Galapagos (Conolophus sp.), iguana rinoceronte

(Cyclura sp.)

1

6

-

2

4

3)

7)

8) 9) 10)

16) 17)

Iguane nere (Ct

enos

aur

us

acant

hur

a,

Ctenos

aurus simili

s)

2

3

2

0,5

3) 7) 8)

9) 16)

17)

Protezione degli animali - O 72

455.1

Specie

Per gruppi sino a n ani m

ali

a)

b)

Per animale in più

Requisiti particolari Num

ero

Terreno

Bacino

Altezza

del

parco

c)

Terreno

Bacino

(n)

Superficie

Superficie

Volume

Superficie Superficie m

2 m

2 m

3 m

m

2 m

2

Tegu (Tupinambis

sp.)

2

3

1,5

1

3) 7) 9)

16) 17)

Dracena (Dracaena s p.)

2

3

1

0,2

1,5

1

0,25

2) 3) 7)

9) 15)

17)

Var

ani gi

ganti (l

unghezza comples

si

va

superi

or

e a 2 m)

Var

ano di Komodo

2

24

2

0,6

2

10

0,5

2) 3) 5)

7) 10)

11) 13)

17)

Var

ano di Salvadori

2

10

1

0,3

2,5

4

0,25

2) 5) 7)

Var

ano f

asci

at

o

2

8

1

0,3

2

3

0,25

2) 3) 5)

7) 13)

16) 17)

Var

ani di

gr

oss

a t

aglia (lunghezza

complessiva fino a 2 m) Var

anus

albi

gul

ari

s, Var

anus bengalensi

s, Varanus flavir

uf

us, Var

anus

giganteus

, Var

anus

goul

dii

2

6

1,5

2

3) 5) 7)

8) 9)

16)

17)

Var

anus

niloti

cus

(incl

us

o Var

anus

or

nat

us)

2

6

1

0,2

2

2

0,2

2) 3) 5)

7) 8)

9)

16) 17)

Var

anus

olivaceus

2

6

2

2

3) 5) 7)

9) 17)

18)

Varanus rudicollis

2

6

1

0,2

1,5

2

0,2

2) 3) 5) 7) 9) 12) 16) 17)

Protezione degli animali - O 73

455.1

Specie

Per gruppi sino a n ani m

ali

a)

b)

Per animale in più

Requisiti particolari Num

ero

Terreno

Bacino

Altezza

del

parco

c)

Terreno

Bacino

(n)

Superficie

Superficie

Volume

Superficie Superficie m

2 m

2 m

3 m

m

2 m

2

Var

anus

vari

us

2

6

1,5

2

3) 5) 7)

8) 9)

17)

Varani di media taglia (lunghezza comples si

va fino a 1,4 m)

Var

anus

caer

ulivir

ens, Var

anus

cerambonensis, Va

ranus doreanus,

Varanus dumerilii

2

3

1

0,2

1,5

1

0,1

2) 3) 5)

7) 9)

17)

18)

Var

anus

exanthemati

cus

2

3

-

1

1

3) 5) 7)

8) 9)

16)

17)

Var

anus

flaves

cens

2

3

1

0,2

1

1

0,1

2) 3) 5)

7) 8)

9)

17)

Var

anus

glebopal

m

a

2

3

1

1

3) 5) 7)

9) 16)

17)

Var

anus

gris

eus

2

3

-

1

1

3) 5) 7)

8) 9)

16)

17)

Var

anus

jobi

ensis, Varanus indi cus

(incl

us

o V. s

pi

nul

os

us), Varanus

meli

nus

2

3

1

0,2

1,5

1

0,1

2) 3) 5)

7) 9)

17)

18)

Var

anus

mert

ensi

2

3

2

0,4

1

1

0,1

2) 3) 5)

7) 9)

17)

Va

ran

us

ro

se

nbe

rg

i, Va

ranu

s spe

nce

ri,

Var

anus

yemenensis

2

3

-

1

1

3) 5) 7)

8) 9)

16)

17)

Var

anus

yuwonoi

2

3

1

0,2

1,5

1

0,1

2) 3) 5)

7) 9)

17)

18)

Protezione degli animali - O 74

455.1

Specie

Per gruppi sino a n ani m

ali

a)

b)

Per animale in più

Requisiti particolari Num

ero

Terreno

Bacino

Altezza

del

parco

c)

Terreno

Bacino

(n)

Superficie

Superficie

Volume

Superficie Superficie m

2 m

2 m

3 m

m

2 m

2

Var

ani di

pi

ccola t

agli

a con esi

genze

parti

colar

i

Var

anus

mitchelli

2

1,5

0,5

0,1

1,5

0,5

0,1

2) 3) 5)

7) 9)

17)

Var

anus

semi

remex

2

1,5

1

0,

2

1,2

1

0,1

2) 3) 5)

7) 9)

12)

17) 18)

Elodermi

Eloder

ma hor

ridum

2

3

-

1,5

0,5

2) 3) 7)

8) 9)

17)

Eloder

ma s

emi

remex

2

2

-

1

0,5

2) 3) 7)

8) 9)

17)

Boidi:

Python molurus, Python sebae (in clu

so

P.

na

ta

len

sis)

2

2 /

3

×

1 /

2

lunghezza totale

-

2 /

3 lunghezza totale, mass. 2,2 m

1 /

7

superficie

di bas

e

2) 3) 7)

10) 16)

Python r

eticulat

us

2

2 /

3

×

1 /

2

lunghezza totale

-

2 /

3 lunghezza totale, mass. 2,5 m

1 /

7

superficie

di bas

e

2) 3) 7)

10) 16)

Eunectes sp.

2

2 /

3

×

1 /

2

lunghezza totale

1 /

2

×

1 /

4

lunghezza totale, min. 1 m 2

Superfi

ci

e del

baci

no

× 0,1 lunghezza totale 1 /

2 lunghezza totale, mass. 2,2 m

1 /

7

superficie

di bas

e

0,2

2) 3) 7)

10) 16)

Protezione degli animali - O 75

455.1

Specie

Per gruppi sino a n ani m

ali

a)

b)

Per animale in più

Requisiti particolari Num

ero

Terreno

Bacino

Altezza

del

parco

c)

Terreno

Bacino

(n)

Superficie

Superficie

Volume

Superficie Superficie m

2 m

2 m

3 m

m

2 m

2

Epicrates angulifer, Morelia amethi- stina (sinonimo: Liasis amethistinus), Morelia olivacea, Morelia papuana, Morelia oenpelliensis 2

2 /

3

×

1 /

3

lunghezza totale

-

1 /

2 lunghezza totale, mass. 2,2 m

1 /

7

superficie

di bas

e

2) 3) 7)

9)

Serpenti

vel

enosi:

Ophiophagus hannah

2

2 /

3

×

2 /

3

lunghezza totale

-

1 /

2 lunghezza totale, mass. 2,2 m

-

3) 14) 15)

Dendroas

pis pol

yl

epis

, Oxyuranus sp.

2

2 /

3

×

1 /

2

lunghezza totale

-

1 /

2 lunghezza totale

- 7)

14)

Dendroaspis angusticeps, Dendroaspis james oni

, Dendr

oas

pis viri

dis,

Dispholidus typus, Pseudohaje sp.

2

2 /

3

×

1 /

3

lunghezza totale

-

1 /

2 lunghezza totale

1 /

7 superficie

di bas

e

7) 14)

Altri elàpidi di lunghezza totale superi or

e a 1 m

2 /

3

×

1 /

2

lu

nghezza totale

-

1 /

2 lunghezza totale

1 /

7 superficie

di bas

e

2) 13)

Viperidi

e crot

àli

di di gr

oss

a t

agli

a

(lunghezza totale su peri

or

e a 1,2 m)

2

1

×

1 /

2

lunghezza totale

-

1 /

2 lunghezza totale

1 /

7 superficie

di bas

e

13)

Protezione degli animali - O 76

455.1

Specie

Per gruppi sino a n ani m

ali

a)

b)

Per animale in più

Requisiti particolari Num

ero

Terreno

Bacino

Altezza

del

parco

c)

Terreno

Bacino

(n)

Superficie

Superficie

Volume

Superficie Superficie m

2 m

2 m

3 m

m

2 m

2

Altri serpenti velenosi: specie arboricole 2

2 /

3

×

1 /

2

lunghezza totale

-

2 /

3 lunghezza totale

1 /

7 superficie

di bas

e

7)

Altri serpenti velenosi: specie terrestri 2

2 /

3

×

1 /

2

lunghezza totale

-

1 /

2 lunghezza totale

1 /

7 superficie

di bas

e

2) 8) 13)

ma almeno le dimensioni seguenti: 0,4 m lunghezza, 0,3 m larghezza, 0,3 m altezza Salamandra gi

gante

1

1

-

0,33 m

3 3)

4)

Oss

ervaz

ioni

a)

Gli animali possono essere tenuti tempora neamente i

n par

chi strutturat

i più pi

ccoli in

cas

o di quar

ant

ena, per il tr

att

amento

di una malattia o a seguito di un inci

dent

e, per l

'adattament

o o per

la riproduzione e l'allevamento.

b)

Per lunghezza totale si intende la lunghezza media deg

li animali adulti.

c)

L'indicazione riguarda l'altezza medi a dei parchi; in certi p unti essi possono essere più alti o più bassi.

Requisiti particolari 1)

Possibilità supplementare di uscire all'aperto, fintanto ch e lo consentono le condizioni meteorologiche: tuttavia l'area e st

er

na deve ess

er

e ris

caldata.

2)

Talune specie devono pote r fare il bagno in un b acino o in una piscina riscaldabili di dimensioni suffi

cienti; questa pres crizione vale anche per i parchi utilizzati pe

r se

pa

ra

re g

li anima

li.

3)

Si deve tener conto della st

ruttura social

e; non si deve es

cludere la tenuta individuale.

4)

Impianto di filtrazione a ppropriato. Salamandra gigante: la metà del volume

d'acqua deve essere rinnovato ogni ora.

5)

Per tutte le testuggini giganti, i coccodrilli e i varani: se più animali sono custoditi nello stesso parco, quest'ultimo, ove occorra, deve po

te

r essere

sud

di

vi

so

oppure devono essere disponi bili altri parchi idonei a separare gli animali.

Protezione degli animali - O 77

455.1

6)

Impianto di condizioname nto dell'

aria i

ndis

pensabile (condizi

onament

o con

te

rmo

sta

to

); gli a

nima

li devono essere tenuti a una temperatura di 16°C fino a un mas

simo di 20°C; il baci no o il fl

uss

o d'acqua

devono aver

e l

a stess

a t

emper

atur

a; ogni

animali deve dis

por

re di una tana nell a t

err

a. Nel cas

o di

tenut

a di

animali importati, devono es

se

re

o

sse

rv

at

e le co

nd

iz

ion

i d

'es

portazione dello Stat o di proveni

enza.

7)

Tutti i parchi devono offrire agli anim ali, secondo la specie, po ssibilità orizzontali e/o vert icali per arrampicarsi qual i alberi , rami dello stesso spessore del corpo degli anim

ali, r

ami fini oppure par eti

di s

ughero o di r

occi

a.

8)

Possibilità di scavare.

9)

Possibilità di nascondersi.

10)

Costr

uzi

one soli

da del

par

co (terrar

io).

11)

Solidi box che per

m

ett

ono di s

epar

are g

li animali (casse di traspost o)

s

ono richi

esti anche in cas

o di

tenut

a i

ndivi

dual

e.

12)

Di quando in quando aggiung ere sale nel bacino (10 g al litro); abbeveratoi separa ti, spruzzare regolarmente.

13)

Nas

condi

gli nei quali si

a possi

bile osservare gli animali, qua li buche nel terreno o alberi cav i, cass

oni

con un'apert

ur

a o

ppur

e t

ubi di s

ughero.

14)

Cassoni con apertura, mani polabili dall'esterno, devono esse re disponibili anche in cas o di tenuta individuale.

15)

Deve essere data la prova che si è in grado di rifornir e gli animali con un numero su fficiente di animali da preda.

16) Giacigli

sopraelevati.

17)

Una lampada termica deve esse re

disponibi

le per

ogni ani

m

al

e i

n modo che ognuno di essi poss a es

por

si i

ndi

vidual

m

ente ai

su

oi raggi.

18)

Un i

m

pianto di i

rr

orazi

one o

di nebulizzazione è indispensabile.

Protezione della natura e del paesaggio 78

455.1

Allegato 3

(art. 5 cpv. 5)

Requisiti minimi per la tenuta di roditori da laboratorio Osservazione preliminare
Le superfici e i volumi rappresentano sempre la più piccola grandezza ammissibile. I
parchi non possono essere di dimensioni inferiori anche se vi è tenuto un numero (n) di animali inferiore a quello indicato.

Specie animali,

Per gruppi fino a n animali Per animali in più

Altezza della gabbia peso Numero

(n)

Superficie

cm2

Superficie

cm2

cm

Topi

- sino a 30 g

4

200

40

12

- di più di 30 g

2

200

75

12

Ratti

- sino a 100 g

2

350

100

12

- da 100 a 250 g

1

350

150

12

- da 250 a 500 g

11) 600 250

14

- di più di 500 g

11) 800 300

14

Criceto dorato

- sino a 80 g

2

200

75

12

- di più di 80 g

1

200

150

12

Porcellino d'india

- sino a 200 g

1

350

150

12

- da 200 a 400 g

1

600

200

14

- di più di 400 g

1

800

500

14

Osservazioni: 1) Se trattasi di ratti di stirpi che vivono in armonia, una gabbia di questa dimensione può ospitare due animali.

Protezione degli animali - O 79

455.1

Allegato 4134 (art. 54 lett. e)

Superfici minime di carico per il trasporto di animali da reddito Superficie135 media minima, in m2, necessaria per animale: Equini

Suini

Puledri 0,85
Equini leggeri

1,40

Equini medi

1,60

Equini pesanti

1,90

Bovini 40- 80 kg 0,30

80- 140 kg

0,40

140-160 kg

0,55

160-200 kg

0,70

200-300 kg

0,90

300-400 kg

1,10

400-500 kg

1,30

500-600 kg

1,45

600-700 kg

1,60

più di 700 kg

1,80

Caprini sotto 35 kg 0,20

35-55 kg

0,30

più di 55 kg

0,50

15- 25 kg

0,12

25- 50 kg

0,18

50- 75 kg

0,30

75- 90 kg

0,35

90-110 kg

0,43

110-125 kg

0,51

125-150 kg

0,56

150-200 kg

0,69

più di 200 kg

0,82

Ovini tosati 30-45 kg 0,20

più di 45 kg

0,30

Ovini non tosati meno di 30 kg 0,20

30-45 kg

0,25

più di 45 kg

0,35

Pecore in stato avanzato di gravidanza e montoni d'allevamento 0,50

134 Introdotto dal n. II dell'O del 14 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1121).

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2303).

135 In funzione della durata del trasporto, dello stato degli animali o delle condizioni meteorologiche, le superfici minime devono, se necessario, essere adeguatamente aumentate.

Protezione della natura e del paesaggio 80

455.1