01.02.2024 - * / In vigore
01.06.2022 - 31.01.2024
01.02.2022 - 31.05.2022
14.07.2020 - 31.01.2022
01.07.2020 - 13.07.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
27.11.2018 - 31.12.2019
04.09.2018 - 26.11.2018
20.03.2018 - 03.09.2018
01.03.2018 - 19.03.2018
06.02.2018 - 28.02.2018
01.05.2017 - 05.02.2018
01.01.2017 - 30.04.2017
01.12.2015 - 31.12.2016
09.04.2015 - 30.11.2015
10.03.2015 - 08.04.2015
29.12.2014 - 09.03.2015
23.09.2014 - 28.12.2014
01.07.2014 - 22.09.2014
01.05.2014 - 30.06.2014
01.01.2014 - 30.04.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.06.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.05.2012
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01.01.2011 - 31.03.2011
01.03.2009 - 31.12.2010
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01.09.2008 - 31.12.2008
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15.04.2001 - 31.08.2001
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1

Ordinanza

sulla protezione degli animali (OPAn) del 23 aprile 2008 (Stato 1° aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20051
sulla protezione degli animali (LPAn), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina il trattamento, la detenzione, l'utilizzazione e gli interventi su animali vertebrati, cefalopodi (Cephalopoda) e decapodi (Reptantia).


Art. 2

Definizioni 1 A seconda dello stato di addomesticamento si distinguono le seguenti categorie animali:

a. animali domestici: gli animali addomesticati delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, escluse le specie esotiche; yak e bufali addomesticati; lama e alpaca; conigli domestici, cani e gatti domestici, piccioni e volatili domestici quali polli, tacchini, faraone, oche e anatre; b. animali selvatici: gli animali vertebrati, esclusi gli animali domestici, i cefalopodi e i decapodi.

2

A seconda del tipo di utilizzo si distinguono le seguenti categorie animali: a. animali da reddito: animali di specie che sono detenute o destinate a essere detenute per la produzione diretta o indiretta di derrate alimentari o per una prestazione di altro genere; b. animali da compagnia: gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia; c. animali da laboratorio: gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati in esperimenti.

RU 2008 2985 1 RS

455

455.1

Protezione della natura e del paesaggio 2

455.1

3

Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per: a. a titolo professionale: commercio e detenzione, accudimento e allevamento di animali con l'intenzione di ricavarne un reddito o un profitto per sé o per terzi o di coprire i costi propri o di terzi; la controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro; b. cambiamento di destinazione d'uso: realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria;

c. uscita: movimento libero all'aperto durante il quale l'animale stesso può decidere autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, guinzagli, finimenti, capestri, catene o simili; d. box: recinto all'interno di un locale; e. parco: area delimitata in cui sono detenuti gli animali, incluse aree d'uscita, gabbie, voliere, terrari, acquari, bacini di allevamento e stagni da pesca; f.

area d'uscita: pascolo o parco adatto all'uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica; g. ricovero: installazioni coperte quali ripari, stalle o capannine, in cui gli animali sono detenuti o in cui possono ritirarsi per proteggersi dalle condizioni meteorologiche;

h. canile: recinto all'aperto con un rifugio o uno spazio sempre accessibile collocato all'interno di un edificio;

i.

allevamento: l'accoppiamento mirato di animali in vista di un obiettivo d'allevamento, la riproduzione senza obiettivi d'allevamento e la produzione di animali mediante metodi di riproduzione artificiale; j.

obiettivo d'allevamento: sviluppo, mediante selezione, di determinate caratteristiche interne ed esterne di un animale; k. animali con mutazioni patologiche: animale che, in seguito a una mutazione genetica, presenta dolori, sofferenze, lesioni, ansietà o ha subito un intervento invasivo nel suo aspetto fisico o nelle sue capacità. La mutazione che compromette il benessere dell'animale può svilupparsi spontaneamente, essere indotta fisicamente o chimicamente o essere causata da mutazioni genetiche; l.

linea o ceppo con mutazioni patologiche: linee o ceppi di allevamento che comprendono animali con mutazioni patologiche o il cui allevamento comporta un'eccessiva strumentalizzazione degli animali; m. centro di detenzione di animali da laboratorio: centro che detiene, alleva o commercia animali da laboratorio;

Protezione degli animali. O 3

455.1

n. macellazione: l'uccisione di animali allo scopo di ottenere prodotti alimentari;

o. utilizzazione: 1. di un cavallo: il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento mediante la giostra meccanica,

2. di un cane: l'impiego per scopi diversi da quelli previsti per gli animali da compagnia,

3. di altri animali: l'impiego a titolo professionale di un prodotto o di una caratteristica comportamentale dell'animale; p. equini: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti; q. cavalli giovani: i puledri svezzati fino all'inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età; r.

bovini: gli animali addomesticati della specie bovina, inclusi yak e bufali; s. pensione o rifugio per animali: centro di detenzione che prende a pensione o accoglie e accudisce animali a cui il proprietario ha rinunciato o che sono stati abbandonati; t.

sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali2: sistema d'informazione elettronico della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dei dati relativi alla sperimentazione animale in Svizzera; u. UFV: Ufficio federale di veterinaria.

4

I termini regione d'estivazione, regione di montagna e unità standard di manodo- pera sono da intendersi ai sensi della legislazione sull'agricoltura.

5

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un cambiamento di destinazione d'uso e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati, ai sensi della presente ordinanza, di nuova realizzazione.

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali Sezione 1: Disposizioni generali sulla detenzione degli animali

Art. 3

Detenzione adeguata degli animali 1

Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.

2

I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano 2

Nuova espr. giusta il n. 1 dell'all. 2 all'O del 1° set. 2010 concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3953). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Protezione della natura e del paesaggio 4

455.1

riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.

3

L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.

4

Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati.


Art. 4

Alimentazione 1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

2

Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche della specie.

3

Gli animali vivi possono essere dati in pasto soltanto ad animali selvatici. La condizione è che questi ultimi abbiano un comportamento normale di cattura e di uccisione e che: a. non possa essere assicurata l'alimentazione con animali morti o altri alimenti;

b. sia prevista una reintroduzione nell'ambiente naturale; oppure c. l'animale selvatico e la sua preda siano tenuti in un parco comune sistemato in modo adeguato anche per la preda.


Art. 5

Cura 1 Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi.

2

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.

3

Le abitudini legate alla cura del corpo tipiche della specie non devono essere limitate inutilmente dalle condizioni di detenzione. Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate.

4

Zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola d'arte. L'eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola d'arte.

Protezione degli animali. O 5

455.1


Art. 6

Protezione dalle condizioni meteorologiche Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.


Art. 7

Ricoveri, parchi, suolo 1

I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano fuggire.

2

I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.

3

I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.


Art. 8

Poste, box, dispositivi d'attacco 1

Le poste, i box e i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.

2

Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati regolarmente e adeguati alla taglia degli animali.


Art. 9

Stabulazione in gruppo 1

Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o più specie in un ricovero o in un parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente.

2

In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve: a. tener conto del comportamento delle singole specie e di quello del gruppo; b. se necessario, prevedere per gli animali la possibilità di evitarsi e di ritirarsi; e

c. per gli animali che vivono temporaneamente da soli e per gli animali incompatibili, predisporre ricoveri separati o parchi d'isolamento.


Art. 10

Requisiti minimi

1

I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1-3.

2

Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all'allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione.

Protezione della natura e del paesaggio 6

455.1

3

L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.


Art. 11

Clima nei locali

1

Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali.

2

Nei locali chiusi con aerazione artificiale l'afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all'impianto.


Art. 12

Rumore Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.


Art. 13

Specie sociali

Gli animali delle specie sociali devono avere adeguati contatti con i conspecifici.


Art. 14

Deroghe alle disposizioni sulla detenzione degli animali Le deroghe alle disposizioni sulla detenzione degli animali sono eccezionalmente ammesse se sono necessarie per curare malattie o ferite o per assicurare il rispetto di norme di polizia sanitaria.

Sezione 2: Deroghe all'obbligo di anestesia di cui all'articolo 16 LPAn

Art. 15

1 L'anestesia non è richiesta per gli interventi se, secondo il giudizio del veterinario, si rivela inopportuna o impraticabile per motivi medici.

2

Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia: a. l'accorciamento della coda agli agnelli fino al settimo giorno di vita; il moncone della coda deve coprire l'ano e la vulva;

b. l'asportazione della falange supplementare ai cuccioli di età non superiore ai quattro giorni;

c. la spuntatura del becco ai volatili domestici; d. l'accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all'allevamento di polli da ingrasso e di galline ovaiole; e. la marchiatura degli animali, tranne il tatuaggio di cani e gatti e la marchiatura dei pesci;

f.

la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli.

3

Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.

Protezione degli animali. O 7

455.1

Sezione 3: Pratiche vietate

Art. 16

Pratiche vietate su tutte le specie animali 1

È vietato maltrattare gli animali, trascurarli o sottoporli a un sovraffaticamento inutile.

2

In particolare è vietato: a. uccidere gli animali in modo crudele; b. percuotere gli animali sugli occhi o sugli organi genitali e rompere o schiacciare la coda;

c. uccidere gli animali con dolo, segnatamente sparare ad animali addomesticati o tenuti in cattività;

d. organizzare lotte tra animali o con animali nel corso delle quali essi vengono torturati o uccisi;

e. utilizzare gli animali per esposizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o scopi analoghi, se ciò comporta loro evidenti dolori, sofferenze o lesioni; f.

abbandonare un animale con l'intenzione di liberarsene; g. somministrare sostanze e prodotti per influenzare il rendimento o per modificare l'aspetto esteriore qualora ciò comprometta la salute o il benessere dell'animale;

h. partecipare a concorsi e a manifestazioni sportive con animali in cui si utilizzano sostanze o prodotti vietati secondo le liste di riferimento delle associazioni sportive;

i.

effettuare od omettere l'esecuzione di pratiche in vista di esposizioni se ciò procura all'animale dolori o lesioni o compromette in altro modo il suo benessere; j.

effettuare pratiche a sfondo sessuale con gli animali; k. spedire gli animali per pacco; l. esportare temporaneamente animali per l'attuazione di pratiche vietate e reimportarli.

3

L'autorità cantonale può obbligare gli organizzatori di concorsi e di competizioni sportive a eseguire controlli antidoping sugli animali o chiedere alla federazione sportiva nazionale l'esecuzione di tali controlli. I costi sono a carico degli organizzatori.


Art. 17

Pratiche vietate sui bovini Sui bovini sono inoltre vietate le pratiche seguenti: a. accorciare la coda; b. la privazione di acqua durante la messa in asciutta; c. l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della radice delle corna;

Protezione della natura e del paesaggio 8

455.1

d. la modifica della posizione delle corna mediante pesi che esercitano una trazione sulle stesse;

e. interventi invasivi sulla lingua, sul frenulo linguale o sul muso per evitare disturbi comportamentali quali la suzione reciproca o l'arrotolamento della lingua; f.

legare i tori con l'anello nasale; g. interventi sul pene dei tori utilizzati per rilevare i calori; h. la decornazione di bufali e yak; i.

la marchiatura a freddo e a caldo.


Art. 18

Pratiche vietate sui suini Sui suini sono inoltre vietate le pratiche seguenti: a. l'accorciamento della coda; b. la resezione dei denti nei lattonzoli; c. l'applicazione di anelli nasali, graffe o fili metallici nel grugno.


Art. 19

Pratiche vietate sugli ovini e sui caprini Sugli ovini e sui caprini sono inoltre vietate le pratiche seguenti: a. l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna; b. interventi sul pene dei montoni o caproni utilizzati per rilevare i calori.


Art. 20

Pratiche vietate sui volatili domestici Sui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti: a. il taglio del becco; b. il taglio delle appendici della testa e delle ali; c. l'utilizzo di occhiali e di lenti a contatto nonché l'applicazione di dispositivi che impediscono la chiusura del becco; d. la privazione dell'acqua per provocare la muta; e. l'ingozzamento; f.

la spiumatura degli animali vivi.


Art. 21

Pratiche vietate sui cavalli Sui cavalli è inoltre vietato: a. accorciare il fusto della coda; b. modificare la posizione naturale dello zoccolo, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli;

Protezione degli animali. O 9

455.1

c. incitare o punire i cavalli con dispositivi a scarica elettrica quali speroni, frustini o altri apparecchi elettrici di conduzione;

d. impiegarli nelle competizioni equestri se sono stati tagliati o anestetizzati i nervi delle zampe o se la pelle degli arti è stata sensibilizzata o se è stato applicato un apparecchio che provoca dolore agli arti; e. eliminare i peli tattili; f.

legare la lingua.


Art. 22

Pratiche vietate sui cani 1

Sui cani è inoltre vietato: a. recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti;

b. importare cani con orecchie o coda recise; c. sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire loro di emettere gridi ed esprimere dolore; d. utilizzare animali vivi per addestrare cani o esaminarne l'aggressività, ad eccezione dell'addestramento e dell'esame dei cani nelle tane artificiali secondo l'articolo 75 e dell'addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame; e. offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l'intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali.

2

I cani con le orecchie o la coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori stranieri che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie. I cani importati in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.


Art. 23

Pratiche vietate sui pesci e sui decapodi 1

Per quanto riguarda i pesci e i decapodi è inoltre vietato: a. pescare con la lenza con l'intenzione di rimettere i pesci in acqua; b. l'impiego di pesci da esca vivi; c. l'impiego di lenze con ardiglione; d. il trasporto di pesci vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata; e. l'utilizzo di mezzi ausiliari che ledono le parti molli dei decapodi.

Protezione della natura e del paesaggio 10

455.1

2

Le deroghe ai divieti di ricorrere a pesci da esca vivi, di utilizzare lenze con ardiglione e di trasportare pesci vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata sono disciplinate negli articoli 3 e 5b dell'ordinanza del 24 novembre 19933 concernente la legge federale sulla pesca.


Art. 24

Altre pratiche vietate È inoltre vietato:

a. amputare l'ultima falange delle zampe anteriori dei gatti domestici e di altri felini (Felidae); b. eseguire interventi chirurgici per facilitare la detenzione di animali da compagnia, come la resezione dei denti, il taglio delle ali, l'asportazione delle ghiandole; sono eccettuati gli interventi per prevenire la riproduzione e l'asportazione della falange supplementare dei cani;

c. tenere pappagalli sul trespolo e canarini canterini in gabbie da richiamo; d. utilizzare rivestimenti in carta vetrata nei posatoi per uccelli.

Sezione 4: Allevamento di animali

Art. 25

Principi 1 L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche che ledano la loro dignità.

2

Gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell'animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari.

3

Sono vietati:

a. l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni; b. l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici.

4

Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si riproducano in modo incontrollato.

3 RS

923.01

Protezione degli animali. O 11

455.1


Art. 26

Metodi di

riproduzione

1

I metodi di riproduzione non possono essere utilizzati per colmare carenze nella capacità di riproduzione naturale di una popolazione.

2

Il capoverso 1 non si applica ai pesci da ripopolamento.


Art. 27

Utilizzo di metodi di riproduzione artificiale 1

Chiunque utilizza metodi di riproduzione artificiale deve essere titolare di un diploma di veterinario o dell'attestato di capacità dell'UFV quale tecnico di inseminazione di cui all'articolo 51 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie (OFE).

2

Chiunque pratica l'inseminazione esclusivamente nel proprio effettivo deve essere titolare dell'attestato di capacità di tecnico di inseminazione operante nella propria azienda secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a OFE.

3

Nell'allevamento di pesci commestibili e di pesci da ripopolamento le persone che utilizzano metodi di riproduzione artificiale devono avere conseguito una formazione di cui all'articolo 196.


Art. 28

Allevamento di cani e gatti 1

L'incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato.

2

Nell'allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all'ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali.

3

Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un'ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall'allevamento.


Art. 29

Disposizioni in materia di allevamento L'UFV può emanare disposizioni di carattere tecnico sull'allevamento di determinate specie, razze, ceppi o linee d'allevamento con caratteristiche particolari.


Art. 30

Controllo degli effettivi nell'allevamento professionale di animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici 1

Chiunque alleva a titolo professionale animali da compagnia, cani da lavoro o animali selvatici deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

2

Nel registro occorre indicare: a. per cani, gatti e pappagalli di grossa taglia: nome, identificazione e data di nascita di tutti gli animali da allevamento e della loro progenie; diminuzione dell'effettivo ed eventuale indicazione della causa; 4 RS

916.401

Protezione della natura e del paesaggio 12

455.1

b. per le altre specie animali: numero e provenienza degli animali da allevamento, data di nascita e, se conosciuto, numero degli animali giovani; diminuzione dell'effettivo ed eventuale indicazione della causa.

Capitolo 3: Animali domestici Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 31

Requisiti per i detentori di animali domestici 1

Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in agricoltura di cui all'articolo 194.

2

La condizione di cui al capoverso 1 non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna che necessitano di meno di 0,5 unità standard di manodopera.

Essi devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 4. 3 Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede la formazione di cui al capoverso 1, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al capoverso 1.

4

Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero con meno di 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all'articolo 198 per la detenzione di: a. oltre 3 suini oppure oltre 10 ovini o caprini, senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre;

b. oltre 5 equini, senza contare i puledri non svezzati; c. bovini, alpaca o lama; d. conigli, se si producono oltre 500 animali all'anno; e. volatili domestici, se sono detenute oltre 150 galline ovaiole o si producono almeno 200 pollastre o 500 polli da ingrasso all'anno.

5

Chiunque detiene a titolo professionale più di 11 cavalli deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.


Art. 32

Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali 1

I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.

2

I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'UFV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell'effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la

Protezione degli animali. O 13

455.1

verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.


Art. 33

Illuminazione 1 Gli animali domestici non possono essere tenuti costantemente al buio.

2

I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale.

3

L'intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; l'intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata dall'articolo 67.

4

Se l'intensità luminosa nei locali esistenti il 1° settembre 2008 non può essere ottenuta con la luce naturale del giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettano l'infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale.

5

La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore al giorno, eccetto nei primi tre giorni di vita dei pulcini, in cui può essere prolungata fino a 24 ore. In caso di impiego di programmi di illuminazione, la fase di luce per l'allevamento di galline ovaiole può essere abbreviata.

6

Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità nell'arco di 24 ore.


Art. 34

Pavimenti 1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.

2

I pavimenti perforati devono essere adeguati alla taglia e al peso degli animali.

Devono essere piani e gli elementi che li compongono devono essere inamovibili.


Art. 35

Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla 1

I dispositivi taglienti, acuminanti o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati. Le deroghe sono disciplinate nei capoversi di cui sotto.

2

Per i bovini sono ammesse a titolo provvisorio recinzioni elettriche fisse nella stabulazione libera per consentire lo svolgimento dei lavori di stalla.

3

Per i bovini non possono più essere installate nuove poste con gioghi elettrici.

4

Per l'impiego di gioghi elettrici vigono le disposizioni seguenti: a. sono consentiti soltanto i gioghi elettrici regolabili secondo l'altezza dei singoli animali;

b. possono essere impiegati soltanto per le vacche e per gli animali di età superiore a 18 mesi;

Protezione della natura e del paesaggio 14

455.1

c. possono essere utilizzati soltanto trasformatori adatti per i gioghi elettrici e autorizzati secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPAn; d. le poste devono essere lunghe almeno 175 cm; e. la distanza tra il garrese e il giogo elettrico non può essere inferiore a 5 cm; f.

i trasformatori possono essere accesi al massimo due giorni a settimana; g. nei giorni che precedono il parto e fino a una settimana dopo lo stesso il giogo elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore.


Art. 36

Detenzione permanente all'aperto 1

Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall'umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto.

2

Se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.

3

La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato.

Sezione 2: Bovini

Art. 37

Foraggiamento 1 I vitelli tenuti in stalle o in capannine devono avere sempre accesso all'acqua.

2

Gli altri bovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.

3

I vitelli devono essere foraggiati con alimenti sufficientemente ricchi di ferro.

4

I vitelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno, mais o altro foraggio adeguato che garantisca l'apporto di fibre grezze. La paglia da sola non costituisce una forma di foraggio adeguato.

5

È vietato mettere la museruola ai vitelli.


Art. 38

Detenzione di vitelli 1

I vitelli di età inferiore a quattro mesi non possono essere tenuti legati.

2

I vitelli possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.

Protezione degli animali. O 15

455.1

3

I vitelli di età compresa fra due settimane e quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l'azienda conti più di un vitello. Sono eccettuati i vitelli tenuti da soli in capannine con accesso permanente a un parco all'aperto.

4

I vitelli tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.


Art. 39

Settore di

riposo

1

Il settore di riposo per vitelli fino a quattro mesi, vacche, manze in gestazione avanzata, tori riproduttori, bufali e yak deve essere provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.

2

Per gli altri bovini occorre mettere a disposizione un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o di un materiale soffice e plastico.

3

I bovini da ingrasso di oltre quattro mesi non possono essere tenuti in box ad area unica con lettiera profonda.


Art. 40

Stabulazione fissa

1

I bovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, almeno per 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell'uscita all'aperto per al massimo due settimane. L'uscita deve essere annotata in un apposito registro. 2 L'UFV può prevedere deroghe per l'uscita dei tori riproduttori.

3

I vitelli le cui madri o nutrici sono tenute legate possono stare nella stalla in contatto con esse solo per breve tempo durante l'abbeverata.

4

Per i bufali non possono essere installate nuove poste.

5

Gli yak non possono essere tenuti legati.


Art. 41

Stabulazione libera

1

Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi.

2

Nelle stalle a stabulazione libera con box di riposo il numero degli animali non deve superare quello dei box disponibili. I box di riposo devono essere provvisti di un bordo rialzato.

3

Gli animali partorienti devono essere ricoverati in un compartimento speciale sufficientemente ampio in cui possano muoversi liberamente. Sono eccettuati i parti che avvengono al pascolo e i casi particolari di parto inaspettato.

4

Per l'ingestione degli alimenti di base, ogni animale deve disporre di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum.

Protezione della natura e del paesaggio 16

455.1


Art. 42

Possibilità di raffrescamento per bufali e yak In caso di caldo intenso i bufali e gli yak devono avere la possibilità di rinfrescarsi.


Art. 43

Detenzione di yak

1

Gli yak devono essere tenuti in gruppo.

2

Gli yak devono avere sempre accesso a un pascolo o a un parchetto all'aperto.

3

Per le femmine adulte e le femmine primipare in gestazione avanzata valgono le misure minime previste per le vacche con un'altezza al garrese di 125 ± 5 cm di cui all'allegato 1 tabella 1.

Sezione 3: Suini

Art. 44

Esigenze comportamentali

I suini devono avere la possibilità di soddisfare le loro esigenze comportamentali in qualsiasi momento con paglia, foraggio grezzo o altro materiale equivalente.


Art. 45

Foraggiamento 1 I suini devono avere sempre accesso all'acqua, eccetto se sono tenuti all'aperto e abbeverati più volte al giorno.

2

Se sono tenuti in gruppo deve esserci un abbeveratoio ogni 12 animali in caso di foraggiamento secco oppure un abbeveratoio ogni 24 animali in caso di foraggiamento liquido.

3

Le scrofe riproduttrici, i suini da rimonta e i verri alimentati in modo razionato devono ricevere, oltre agli alimenti concentrati, sufficiente foraggio con un'elevata percentuale di fibre grezze.


Art. 46

Protezione dal caldo

Nei porcili di nuova realizzazione i suini di almeno 25 kg tenuti in gruppo e i verri devono avere la possibilità di rinfrescarsi in caso di caldo intenso.


Art. 47

Pavimenti e superfici di riposo 1

I suini tenuti in gruppo e i verri riproduttori devono disporre di un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie; solo una minima parte della superficie può essere perforata per agevolare il deflusso dei liquidi.

2

Le gabbie per scrofe possono essere provviste di pavimento perforato soltanto per metà della superficie nel centro di monta e soltanto nella misura di un terzo della superficie nei box di foraggiamento e di riposo.

Protezione degli animali. O 17

455.1


Art. 48

Detenzione 1 I suini devono essere tenuti in gruppo. Sono eccettuati le scrofe in lattazione o nel periodo di monta e i verri che hanno raggiunto la maturità sessuale.

2

I suini non possono essere tenuti legati.

3

I verri riproduttori e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in gabbie.

4

Le gabbie per scrofe possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta e per un massimo di dieci giorni.


Art. 49

Stabulazione in gruppo 1

I suini tenuti in gruppo possono essere legati nelle poste di foraggiamento o nelle gabbie soltanto al momento del pasto.

2

In caso di alimentazione razionata e utilizzo di sistemi di distribuzione automatica degli alimenti occorre garantire che durante il foraggiamento i suini non possano essere allontanati dal trogolo.

3

Nei box di foraggiamento e di riposo le corsie devono essere abbastanza ampie affinché gli animali possano girarsi liberamente ed evitarsi.


Art. 50

Box parto

1

I box parto devono essere concepiti in modo che la scrofa possa girarsi liberamente. In caso di aggressività verso i lattonzoli o di problemi agli arti la scrofa può essere immobilizzata durante il parto.

2

Alcuni giorni prima del parto il box deve essere provvisto a sufficienza di paglia lunga o di altro materiale adeguato alla costruzione del nido e, durante l'allattamento, di una lettiera sufficiente.

3

Il microclima del settore di riposo dei lattonzoli deve essere adeguato alle loro esigenze di calore.


Art. 51

Gabbie per suinetti

I suinetti svezzati non possono essere tenuti in gabbie a più piani. La parte superiore delle gabbie deve essere aperta.

Sezione 4: Ovini

Art. 52

Detenzione 1 Gli ovini non possono essere tenuti legati.

2

Gli ovini possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.

3

Gli ovini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.

4

Gli ovini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.

Protezione della natura e del paesaggio 18

455.1


Art. 53

Foraggiamento 1 Gli ovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.

2

Gli agnelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.


Art. 54

Tosatura 1 Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all'anno.

2

Gli animali appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme.

Sezione 5: Caprini

Art. 55

Detenzione 1 I caprini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, almeno per 120 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 50 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell'uscita all'aperto per al massimo due settimane. L'uscita deve essere annotata in un apposito registro. Il tempo in cui i caprini sono tenuti legati al pascolo non vale come uscita.

2

Non possono più essere installate nuove poste per i caprini. Sono fatte salve le poste nelle stalle che vengono utilizzate solo stagionalmente nella regione d'estivazione.

3

I caprini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera.

4

I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.

5

I capretti di età inferiore a quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l'azienda conti più di un capretto.


Art. 56

Foraggiamento 1 I caprini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.

2

I capretti di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.

Protezione degli animali. O 19

455.1

Sezione 6: Lama e alpaca

Art. 57

Detenzione 1 I lama e gli alpaca devono essere tenuti in gruppo. Sono eccettuati i maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale. I capi tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.

2

I lama e gli alpaca non possono essere tenuti legati.

3

I lama e gli alpaca devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o isolato sufficientemente dal freddo in altro modo.

4

I lama e gli alpaca devono avere quotidianamente accesso per diverse ore a un parco all'aperto. Quest'ultimo deve essere provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi.

5

Il suolo dei parchi la cui superficie non supera le dimensioni minime di cui all'allegato 1 tabella 6 deve essere provvisto di un rivestimento solido.

6

L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.


Art. 58

Foraggiamento 1 I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso all'acqua.

2

I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso a foraggio grezzo o a un pascolo.

Sezione 7: Cavalli

Art. 59

Detenzione 1 I cavalli non possono essere tenuti legati. Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate, in occasione di manifestazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e i cavalli possono essere legati per breve tempo. I cavalli appena stabulati in un'azienda o utilizzati a scopi militari possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane.

2

I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.

3

I cavalli devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo.

L'autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di cavalli vecchi.

4

I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo.

5

I cavalli tenuti in gruppo, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o ritirare.

Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi.

Protezione della natura e del paesaggio 20

455.1


Art. 60

Foraggiamento e

cura

1

Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione dei cavalli sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo.

2

Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che il cavallo possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli.


Art. 61

Movimento 1 Ai cavalli occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento comprende l'utilizzazione e l'uscita.

2

L'area d'uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell'allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere è disposizione le superfici di cui nell'allegato 1 tabella 7 cifra 4.

3

In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire i cavalli su una superficie coperta.

4

Alle giumente d'allevamento con puledri, ai cavalli giovani e agli altri cavalli che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita.

5

I cavalli utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore.

6

Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all'uscita per al massimo quattro settimane purché in questo periodo i cavalli siano utilizzati ogni giorno:

a. in caso di cavalli appena stabulati in un'azienda; b. in caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno tra il 1° novembre e il 30 aprile;

c. durante l'utilizzo a scopi militari; d. durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni.

7

L'uscita deve essere annotata in un apposito registro.


Art. 62

Notifica della detenzione di cavalli Le persone che detengono più di 5 cavalli devono notificarlo al servizio cantonale competente.


Art. 63

Divieto dell'uso di filo spinato L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.

Protezione degli animali. O 21

455.1

Sezione 8: Conigli domestici

Art. 64

Esigenze comportamentali e detenzione in gruppo degli animali giovani 1

I conigli devono ricevere quotidianamente foraggio grezzo quale fieno o paglia e disporre in permanenza di oggetti da rodere.

2

Gli animali giovani non possono essere tenuti individualmente nelle prime otto settimane di vita.


Art. 65

Parchi 1 I parchi devono:

a. avere una superficie di cui nell'allegato 1 tabella 8 cifra 1 oppure, se la superficie è inferiore a tali misure, presentare una superficie sopraelevata di almeno 20 cm, sulla quale gli animali possono sdraiarsi con il corpo totalmente disteso; b. avere un settore sufficientemente alto da permettere agli animali di stare seduti in posizione eretta.

2

I parchi devono disporre di una zona oscurata in cui gli animali possano ritirarsi.

3

I parchi senza lettiera sono ammessi soltanto se i locali sono climatizzati.

4

I parchi per le coniglie in gestazione avanzata devono disporre di spazi per la preparazione del nido. Gli animali devono poterli imbottire con paglia o altro materiale adatto. Le coniglie devono potersi allontanare dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su una superficie sopraelevata.

Sezione 9: Volatili e piccioni domestici

Art. 66

Attrezzature 1 I volatili e i piccioni domestici devono disporre di attrezzature sufficienti per il foraggiamento e l'abbeverata.

2

A partire dalla terza settimana di vita, i volatili domestici devono disporre durante tutta la fase luminosa di una superficie ricoperta di lettiera adeguata di dimensioni pari ad almeno il 20 per cento della superficie calpestabile all'interno del pollaio. La lettiera deve essere collocata sul pavimento.

3

Occorre inoltre prevedere: a. per le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici e per i piccioni domestici: nidi appropriati;

b. per il pollame domestico: nidi individuali o collettivi appropriati e protetti, provvisti di lettiera o di un rivestimento molle, come prati sintetici o tappeti di gomma; per i nidi individuali sono ammessi anche i contenitori di materiale sintetico;

Protezione della natura e del paesaggio 22

455.1

c. per gli animali d'allevamento, le ovaiole e il pollame domestico riproduttore nonché per le faraone e i piccioni domestici: posatoi a diverse altezze adeguati all'età e al comportamento degli animali; d. per le anatre e le oche: un luogo in cui possano nuotare; e. per i piccioni domestici che non possono volare liberamente: la possibilità di bagnarsi con acqua fresca almeno una volta a settimana.

4

Le attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.


Art. 67

Illuminazione 1 Nei locali per volatili domestici l'intensità luminosa durante il giorno non può essere inferiore a 5 lux, eccetto nei settori di riposo e di ritiro e nei nidi per la deposizione delle uova.

2

Durante la fase di oscurità, nelle detenzioni di animali da ingrasso o di riproduttori di pollame da ingrasso può essere utilizzata un'illuminazione di orientamento con un'intensità luminosa inferiore a 1 lux.

3

In presenza di cannibalismo l'intensità luminosa può essere provvisoriamente ridotta al di sotto di 5 lux e si può rinunciare alla luce naturale. La riduzione dell'intensità luminosa e la rinuncia alla luce naturale devono essere comunicate prontamente all'autorità cantonale.

Sezione 10: Cani domestici

Art. 68

Requisiti per la detenzione di cani 1

Prima di acquistare un cane, i futuri detentori devono fornire un attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani, salvo nel caso in cui possano dimostrare di avere già detenuto un cane.

2

La persona responsabile dell'accudimento del cane deve conseguire, nell'anno che segue il suo acquisto, un attestato di competenza relativo alla conduzione del cane nelle situazioni della vita quotidiana. Sono eccettuate le persone con un'abilitazione quale: a. formatore per detentori di cani di cui all'articolo 203; b. specialista incaricato di individuare le cause dei disturbi comportamentali nei cani.


Art. 69

Impiego dei cani

1

A seconda dello scopo di utilizzo si distingue tra: a. cani da lavoro; b. cani da

compagnia;

c. cani da laboratorio.

Protezione degli animali. O 23

455.1

2

Sono considerati cani da lavoro: a. cani di servizio; b. cani guida per non vedenti; c. cani per disabili; d. cani da

soccorso;

e. cani da protezione del bestiame; f.

cani da conduzione del bestiame; g. cani

da

caccia.

3

I cani di servizio sono i cani impiegati o destinati ad essere impiegati nell'esercito, nel corpo delle guardie di confine o nella polizia.


Art. 70

Contatti sociali

1

I cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani.

2

Nei box e nei canili i cani devono essere tenuti a coppie o in gruppo, salvo se sono incompatibili. In mancanza di conspecifici adeguati, i cani possono essere tenuti da soli per un breve periodo.

3

Nel caso di cani da lavoro, tali contatti devono essere adeguati in funzione dello scopo di utilizzo degli animali.

4

I cuccioli possono essere separati dalla madre o dalla nutrice dall'età di 56 giorni.

5

Le madri o le nutrici devono potersi allontanare dai loro cuccioli.


Art. 71

Movimento 1 I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze.

Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio.

2

Se non possono essere portati fuori, devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all'aperto. Il tempo in cui il cane resta nel canile o è legato alla catena non vale come uscita.

3

I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in un'area di almeno 20 m2 attorno alla catena. L'impiego del collare a strozzo è vietato.


Art. 72

Ricovero, pavimenti

1

I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero e di un settore di riposo adeguati. Sono eccettuati i cani da protezione del bestiame durante la loro attività di sorveglianza.

2

I cani devono disporre di un giaciglio adeguato.

3

I cani non possono essere tenuti su pavimenti perforati.

Protezione della natura e del paesaggio 24

455.1

4

In caso di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui nell'allegato 1 tabella 10. Ogni cane deve avere una superficie di riposo sopraelevata e la possibilità di ritirarsi. In casi motivati si può rinunciare a tale possibilità.

5

I canili o i box adiacenti devono essere muniti di schermi appropriati.


Art. 73

Trattamento dei cani

1

L'allevamento, l'educazione e il trattamento dei cani devono garantire la socializzazione nei confronti dei loro conspecifici e degli esseri umani, nonché l'adattamento all'ambiente. Per i cani da lavoro la socializzazione deve essere adeguata in funzione dello scopo di utilizzo.

2

È proibito punire i cani con spari, utilizzare collari con aculei interni e trattarli con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri. Le misure correttive devono essere adeguate alla situazione.

3

Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o in lattazione. I cani devono essere bardati adeguatamente.


Art. 74

Formazione per i servizi di difesa 1

L'addestramento come cani per i servizi di difesa è consentito per: a. i cani di servizio; b. i cani destinati alle competizioni sportive dei servizi di difesa.

2

L'addestramento di cani sportivi per i servizi di difesa può essere svolto soltanto da organizzazioni riconosciute dall'UFV. Le organizzazioni devono fornire la prova che sono ammessi all'addestramento soltanto i cani con una corretta formazione di base e che i conduttori cinofili godono di un'ottima reputazione. L'addestramento deve avvenire sotto la supervisione e in presenza di personale ausiliario istruito. Il regolamento di formazione e d'esame deve essere approvato dall'UFV.

3

Nell'addestramento dei cani di servizio possono essere utilizzati, in casi motivati, bastoni morbidi.


Art. 75

Addestramento dei cani da caccia 1

I cani da tana possono essere addestrati ed esaminati soltanto in una tana artificiale approvata dall'autorità cantonale.

2

La tana artificiale è approvata se: a. i canali orizzontali e il fondo sono scoperchiabili in qualsiasi punto; b. i movimenti della volpe e del cane possono essere osservati grazie ad appositi dispositivi; e

c. il sistema delle serrande è concepito in modo che, manovrandolo, sia escluso un contatto diretto tra cane e volpe.

Protezione degli animali. O 25

455.1

3

Qualsiasi manifestazione nella quale i cani da tana sono addestrati o esaminati in una tana artificiale deve essere notificata all'autorità cantonale. Quest'ultima provvede alla sorveglianza permanente della manifestazione. L'autorità cantonale può limitare il numero delle tane artificiali e delle manifestazioni.


Art. 76

Mezzi ausiliari e apparecchi 1

Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggono all'animale ferite o forti dolori oppure che lo irritano notevolmente o gli incutono paura.

2

È vietato l'impiego di dispositivi a scarica elettrica e di dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o che agiscono con sostanze chimiche.5 3 Su richiesta, l'autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente tali apparecchi a scopi terapeutici. Essa verifica che la persona abbia le capacità richieste. Dopo aver consultato i Cantoni, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stabilisce in un'ordinanza il contenuto e la forma dell'esame.

4

Chiunque impiega apparecchi soggetti ad autorizzazione deve documentarlo e presentare all'autorità cantonale, al termine di ogni anno civile, un elenco di tutti gli impieghi degli apparecchi. Vanno menzionati: a. la data di ogni impiego; b. il motivo dell'impiego; c. il mandante;

d. le caratteristiche fisiche e la marchiatura del cane; e. il risultato dell'impiego dell'apparecchio.

5

I mezzi ausiliari che vengono collocati sui denti del cane per evitare che morda devono rispettare la conformazione anatomica e permettergli una respirazione agevole.


Art. 77

Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali.


Art. 78

Notifica di incidenti 1

I veterinari, i medici, i responsabili di pensioni o rifugi per animali, gli addestratori di cani e le autorità doganali sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane: 5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565).

Protezione della natura e del paesaggio 26

455.1

a. ha ferito gravemente una persona o un animale; oppure b. ha mostrato un comportamento oltremodo aggressivo.

2

I Cantoni possono estendere l'obbligo di notifica ad altre cerchie di persone.


Art. 79

Verifica e misure

1

Una volta ricevuta la notifica, il servizio cantonale competente procede alla verifica dei fatti. A tal fine può avvalersi di esperti.

2

L'UFV determina le modalità di verifica.

3

Se dalla verifica dei fatti emerge un disturbo comportamentale del cane, in particolare un comportamento oltremodo aggressivo, l'autorità cantonale dispone le misure necessarie.

Sezione 11: Gatti

Art. 80

1 I gatti tenuti da soli devono avere un contatto quotidiano con le persone o un contatto visivo con i conspecifici.

2

I parchi devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato 1 tabella 11.

3

I gatti possono essere tenuti da soli in parchi solo in via temporanea.

4

I gatti tenuti in parchi devono potersi muovere al di fuori del parco possibilmente ogni giorno o almeno cinque giorni a settimana.

5

I gatti maschi non possono essere tenuti in parchi nell'intervallo tra un accoppiamento e l'altro.

Sezione 12: Autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione

Art. 81

Obbligo di autorizzazione 1

Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati a bovini, ovini, caprini, suini, conigli e volatili domestici è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPAn.

2

Soggiacciono all'obbligo di autorizzazione gli impianti di stabulazione seguenti: a. le attrezzature di foraggiamento e abbeverata; b. i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni; c. le recinzioni e i dispositivi atti a dirigere gli animali; d. i dispositivi d'attacco;

Protezione degli animali. O 27

455.1

e. i

nidi;

f.

i posatoi per i volatili domestici; g. gli altri impianti con i quali gli animali sono spesso in contatto.

3

I sistemi di stabulazione devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.

4

Sono autorizzati i sistemi e gli impianti di stabulazione testati e approvati all'estero che soddisfano i requisiti della legislazione svizzera in materia di protezione degli animali.


Art. 82

Procedura di rilascio dell'autorizzazione 1

Il fabbricante, l'importatore o il venditore presenta domanda all'UFV allegando i documenti necessari per la valutazione.

2

L'eventuale verifica funzionale è eseguita dall'UFV o da un altro ufficio apposito.

Il richiedente è tenuto a partecipare ai costi. L'UFV gli presenta un preventivo delle spese e può richiedere il pagamento di un acconto.

3

Il richiedente deve mettere a disposizione a titolo gratuito i sistemi e gli impianti di stabulazione destinati alla verifica.

4

L'UFV rilascia l'autorizzazione. Può limitarne la durata e vincolarla a condizioni e oneri.

5

L'autorizzazione può prevedere deroghe ai requisiti minimi di cui nell'allegato 1, purché i sistemi e gli impianti di stabulazione siano conformi a una detenzione adeguata dell'animale.

6

L'autorizzazione può essere revocata se la detenzione non risulta più rispettosa degli animali in seguito all'acquisizione di nuove conoscenze oppure se nella pratica emergono gravi carenze.


Art. 83

Commissione per gli impianti di stabulazione 1

Il DFE nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e di specialisti in questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali nonché la costruzione di stalle.

2

Il DFE ne designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno. L'UFV ne gestisce la segreteria.

3

L'UFV può far capo alla Commissione per tutte le questioni relative all'autorizzazione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia sulle domande e sui risultati delle verifiche funzionali che l'UFV le sottopone.


Art. 84

Comunicazione e

pubblicazione

1

Il fabbricante, l'importatore o il venditore deve comunicare per scritto al detentore di animali le condizioni e gli oneri connessi all'autorizzazione al più tardi all'atto di accettazione dell'ordine.

Protezione della natura e del paesaggio 28

455.1

2

L'UFV tiene un elenco delle domande ancora in sospeso e delle autorizzazioni rilasciate nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi.

3

L'UFV può pubblicare i risultati di studi scientifici condotti nell'ambito della procedura di autorizzazione.

Capitolo 4: Animali selvatici Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 85

Requisiti per le persone che detengono o accudiscono animali selvatici 1

Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.

2

Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

3

Nelle detenzioni private di animali selvatici in cui gli animali sono accuditi esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione è sufficiente un attestato di competenza se si tratta di animali delle specie seguenti:

a. furetti, nasue, procioni, wallaby di Bennet, wallaby Parma e animali degli ordini dei chirotteri, insettivori, tenrecidi, tupaidi e roditori, qualora siano soggetti all'obbligo di autorizzazione; b. tutti gli uccelli soggetti ad autorizzazione, eccetto struzioniformi, pinguini, gruiformi, e tutti i rapaci; c. tutti i rettili soggetti ad autorizzazione, eccetto le testuggini giganti, le tartarughe marine e i coccodrilli;

d. i pesci, qualora siano soggetti ad autorizzazione.


Art. 86

Ibridi Sono equiparati agli animali selvatici: a. la progenie ottenuta dall'incrocio fra animali selvatici e animali domestici e dal loro reincrocio per ottenere la forma selvatica; b. la progenie ottenuta dall'incrocio con animali di cui alla lettera a; c. la progenie di prima generazione ottenuta dall'incrocio tra discendenti di cui alla lettera a e animali domestici.


Art. 87

Divieto di offrire cibo agli animali Nelle detenzioni di animali selvatici accessibili al pubblico, ai visitatori deve essere vietato offrire cibo agli animali in modo incontrollato.

Protezione degli animali. O 29

455.1


Art. 88

Cattura di animali selvatici e immissione in un nuovo parco 1

Le sostanze di ausilio alla cattura di animali selvatici devono essere utilizzate rispettando le istruzioni del veterinario.

2

L'impiego di sostanze narcotiche senza l'indicazione del veterinario è consentito, fatte salve le disposizioni legislative sugli agenti terapeutici, su pesci non destinati al consumo immediato per ottenere prodotti della riproduzione, per la marchiatura o altra identificazione nonché per lo stordimento e l'uccisione di pesci da acquario. I pesci devono rimanere in osservazione fino alla cessazione degli effetti di tali sostanze.

3

Per gli animali che potrebbero manifestare comportamenti di fuga quando vengono immessi in un nuovo parco, la delimitazione di quest'ultimo deve essere ben riconoscibile dall'animale. A un gruppo esistente possono essere aggregati altri animali soltanto se sono stati previamente abituati al nuovo ambiente e in seguito tenuti in osservazione.

Sezione 2: Detenzione privata e professionale di animali selvatici

Art. 89

Detenzione privata di animali selvatici La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad autorizzazione: a. mammiferi, eccettuati gli insettivori e i piccoli roditori indigeni; b. tutti i

marsupiali;

c. ornitorinco, echidna istrice, armadilli, formichieri, istrici, bradipi, ateruro; d. becco a scarpa, kiwi, struzioniformi, pinguini, pellicani, cormorani, aninghe, trampolieri, fenicotteri, gru, limicoli; pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua); tutti i rapaci, serpentario, caprimulgiformi, sterne; colibrì, trogoni, bucerotidi, nettarinie, paradiseidi; fetonti, strolaghe, podicipedidi, alcidi, sule, fregate; otarde grandi; apodidi; e. pesci che, in libertà, raggiungono una lunghezza superiore a 1 metro, eccettuate le specie indigene menzionate nella legislazione sulla pesca; squali e razze;

f. tartarughe marine, testuggini giganti, tartarughe alligatore, tartarughe collo di serpente, tartarughe Pelomedusidae, tutti i coccodrilli (Crocodilia); iguane di grossa taglia, iguane delle Fiji, iguane terrestri delle Galapagos, tutti i camaleonti, tutti i tegu, i varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre 1 metro, Varanus mitchelli, Varanus semiremex, tuatara, iguane marine, elodermi, serpenti velenosi, boidi che in età adulta superano i 3 metri, eccettuato il Boa constrictor; serpenti marini; g. rana golia, salamandre giganti.

Protezione della natura e del paesaggio 30

455.1


Art. 90

Detenzione professionale di animali selvatici 1

Le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

2

Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono: a. i giardini zoologici, i circhi, i parchi safari, i parchi di animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari e i terrari d'esposizione, le esposizioni permanenti di animali e impianti analoghi che possono essere visitati a pagamento o gratuitamente, ma che sono gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo quali ristoranti, negozi o infrastrutture per il tempo libero; b. le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi; c. le aziende in cui gli animali selvatici sono allevati per la caccia o la pesca.

3

Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici i vivai utilizzati nella ristorazione e gli acquari privati.


Art. 91

Ricorso a specialisti Nelle detenzioni professionali di animali selvatici accessibili al pubblico: a. un veterinario specializzato in malattie degli animali selvatici sorveglia regolarmente gli animali e prende provvedimenti profilattici;

b. uno specialista con conoscenza della biologia dei giardini zoologici consiglia la direzione dell'azienda in merito alla detenzione degli animali, alla loro cura, alla pianificazione degli effettivi nonché alla costruzione e alla concezione dei parchi prima dell'acquisto di nuove specie animali.


Art. 92

Animali selvatici con particolari esigenze di detenzione e cura 1

Per gli animali selvatici con particolari esigenze di detenzione e di cura, l'autorità cantonale può rilasciare l'autorizzazione soltanto se la perizia di uno specialista indipendente e riconosciuto comprova che i parchi e le attrezzature previste consentono una detenzione adeguata degli animali. Il richiedente e l'autorità cantonale competente designano di comune accordo lo specialista. Per l'autorizzazione di parchi di cui all'articolo 95 capoverso 2 non è necessaria la perizia.

2

Le seguenti specie animali presentano particolari esigenze di detenzione e di cura: a. tutti i cetacei, sireni, lontre, otarie, foche e trichechi; b. tutti i primati eccettuati gli uistitì; c. speoto, crisocione, licaone, protele, ienidi; tutti gli orsi eccettuati i procioni, cercoletti, bassarischi e nasue; lontra gigante, taira, ghiottone e moffetta; felini di grossa taglia quali pantera nebulosa, giaguaro, leopardo, irbis, puma, leone, tigre, ghepardo; oritteropo; tutti gli elefanti; tutti gli equidi selvatici; tapiri, tutti i rinoceronti, tutti i cinghiali tranne la specie Sus scrofa;

Protezione degli animali. O 31

455.1

ippopotamo pigmeo, ippopotamo; tragulidi; okapi, giraffe; tutti i bovidi eccettuati i camosci (Rupicapra rupicapra), lo stambecco delle Alpi (Capra ibex), il muflone, l'ammotrago, gli altri ovini e caprini selvatici; d. tutti i marsupiali, eccettuati i canguri di piccola taglia, ratti canguri, uallabie e tilogale;

e. ornitorinco, echidna istrice, armadilli, formichieri, bradipi, ateruri, istrici; f. becco a scarpa, kiwi, tutti i pinguini, strolaghe, podicipedidi, procellariiformi, fetonti, sule, fregate, serpentario, otarde grandi, sterne eccettuata la sterna inca, alcidi, apodidi eccettuati i nidiaci delle specie indigene;

g. tutti gli squali e le razze; h. tartarughe di mare, testuggini giganti del genere Geochelone (G. gigantea, G. nigra, G. sulcata) e Dipsochelys (Dipsochelys spp.), tutti i coccodrilli (Crocodilia), tuatara, iguane marine, camaleonti eccettuato Chamaeleo calyptratus, iguane terrestri delle Galapagos, iguane cornute, Python boeleni, serpenti marini (Hydrophiidae); i.

rana golia, salamandre giganti.


Art. 93

Registro di controllo dell'effettivo degli animali 1

Le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione devono tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali. 2 Tranne nel caso delle aziende di piscicoltura, il registro di controllo dell'effettivo degli animali contiene, a seconda della specie, dati riguardanti: a. l'aumento dell'effettivo (data; nascita o provenienza; numero); b. la diminuzione dell'effettivo (data; acquirente o decesso; causa del decesso, se conosciuta; modalità di uccisione; numero).

3

Il registro di controllo dell'effettivo degli animali per le aziende di piscicoltura deve essere tenuto secondo l'articolo 276 capoversi 2 e 3 OFE6.

Sezione 3: Autorizzazioni

Art. 94

Procedura di autorizzazione 1

Per la domanda d'autorizzazione è necessario utilizzare il modello di formulario dell'UFV di cui all'articolo 209 capoverso 4.

2

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità del Cantone in cui è prevista la detenzione di animali.

3

Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone in cui si trovano la sede invernale o gli impianti stabili per gli animali. Se essi sono situati all'estero, l'autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il circo o l'esposizione itinerante 6 RS

916.401

Protezione della natura e del paesaggio 32

455.1

soggiorna per la prima volta, se necessario tenendo conto del permesso d'importazione dell'UFV.


Art. 95

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 1

L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se: a. i locali, i parchi e gli impianti rispondono alle esigenze della specie e del numero degli animali, sono conformi allo scopo dell'azienda e non consentono la fuga degli animali; b.7 nelle aziende di cui all'articolo 90 capoverso 2 lettera b, il numero di animali per unità di superficie è adeguato all'offerta di alimenti e all'utilizzo del suolo; c. se necessario, gli animali sono protetti, grazie a provvedimenti edili o di altra natura, da condizioni meteorologiche avverse, da disturbi dovuti ai visitatori, dal rumore eccessivo e dai gas di scarico; d. il personale addetto alla cura degli animali soddisfa i requisiti formativi di cui all'articolo 195; e. la sorveglianza veterinaria regolare può essere comprovata; sono eccettuate le esposizioni itineranti di breve durata, le piccole detenzioni private e l'allevamento di pesci da ripopolamento; f. per le esposizioni e le manifestazioni temporanee, esiste la prova che, dopo l'esposizione, gli animali possono essere collocati in un altro luogo adeguato.

2

Possono non soddisfare interamente i requisiti minimi di cui all'allegato 2: a. i parchi in cui si trovano animali che con frequenza e regolarità sono addestrati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico, nel caso in cui le dimensioni limitate di alcuni luoghi non consentano di soddisfare tali requisiti;

b. i parchi in cui gli animali sono tenuti solo per un breve periodo.


Art. 96

Autorizzazione 1 La durata massima dell'autorizzazione è di: a. due anni per le detenzioni private; b. dieci anni per le detenzioni professionali.

2

L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565).

Protezione degli animali. O 33

455.1

Sezione 4: Pesci e decapodi

Art. 97

Requisiti per le persone che si occupano di pesci e decapodi 1

Chiunque gestisce a titolo professionale un allevamento di pesci commestibili o da ripopolamento o esercita la pesca professionale deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 196.

2

Chiunque cattura, marchia, alleva, detiene o uccide pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve fornire un attestato di competenza secondo l'articolo 5a dell'ordinanza del 24 novembre 19938 concernente la legge federale sulla pesca o di cui all'articolo 198 della presente ordinanza. È consentito catturare e uccidere pesci senza tale attestato soltanto se per la pesca nelle acque pubbliche nel Cantone in questione non è richiesta alcuna licenza o è richiesta soltanto una licenza di durata non superiore a un mese.


Art. 98

Detenzione 1 I parchi in cui sono tenuti o immessi temporaneamente pesci o decapodi, compresi quelli utilizzati per la pesca professionale, e i recipienti per il trasporto devono avere una qualità dell'acqua adeguata alle esigenze della specie in questione.

2

Per le specie di pesci di cui all'allegato 2 tabella 7, in caso di detenzione e allevamento professionale, la qualità dell'acqua deve soddisfare i requisiti minimi prescritti.

3

In caso di detenzione temporanea di pesci catturati occorre cambiare regolarmente l'acqua affinché la sua qualità corrisponda a quella delle acque di provenienza.

4

I pesci non possono essere esposti a scosse eccessive per un lungo periodo.


Art. 99

Trattamento 1 La manipolazione dei pesci e dei decapodi deve limitarsi al minimo indispensabile per non sottoporli a inutile stress.

2

La cernita dei pesci commestibili, dei pesci da ripopolamento e dei decapodi, nonché l'ottenimento di prodotti della riproduzione devono essere effettuati da persone che dispongono delle necessarie conoscenze e mediante attrezzature e metodi appropriati.

3

Durante la cernita, i pesci e i decapodi devono restare in ambiente acquatico o quanto meno essere sufficientemente umidi.


Art. 100

Cattura 1 La cattura dei pesci e dei decapodi deve essere effettuata risparmiando loro ogni sofferenza evitabile. I metodi e gli strumenti di cattura non devono causare inutili lesioni agli animali.

8 RS

923.01

Protezione della natura e del paesaggio 34

455.1

2

I pesci destinati al consumo devono essere uccisi immediatamente. Gli articoli 3 e 5b dell'ordinanza del 24 novembre 19939 concernente la legge federale sulla pesca disciplinano le deroghe.

3

Chiunque gestisce impianti in cui sono immessi pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta per la pesca con la lenza deve fornire assistenza ai pescatori e informarli sulle pertinenti disposizioni in materia di protezione degli animali.

4

I pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta e sono immessi in acque ferme all'unico scopo di essere ricatturati possono essere pescati soltanto dopo un termine di attesa di almeno un giorno.

Capitolo 5: Trattamento professionale degli animali Sezione 1: Pensioni o rifugi per animali, servizi di cura e aziende di allevamento

Art. 101

Obbligo di notifica

1

Devono essere notificate all'autorità cantonale le persone che: a. tengono una pensione o un rifugio per animali; b. offrono a titolo professionale servizi di accudimento degli animali; c. allevano o detengono a titolo professionale animali da compagnia o cani da lavoro;

d. allevano a titolo professionale animali selvatici la cui detenzione non è soggetta ad autorizzazione.

2

Per la notifica è necessario utilizzare il modello di formulario dell'UFV di cui all'articolo 209 capoverso 4.


Art. 102

Requisiti per il personale che accudisce animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici 1

Nelle pensioni o rifugi per animali, negli allevamenti o detenzioni professionali di animali da compagnia, di cani da lavoro e di animali selvatici, gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.

2

Nelle pensioni o rifugi con al massimo 19 posti e negli allevamenti o detenzioni professionali di animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici non soggetti ad obbligo di autorizzazione in cui esiste un solo gruppo di animali con esigenze di detenzione simili, è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

3

Chiunque accudisce gli animali a titolo professionale deve aver conseguito la formazione richiesta per poter detenere le specie animali di cui si occupa.

9 RS

923.01

Protezione degli animali. O 35

455.1

Sezione 2: Commerico e pubblicità con animali

Art. 103

Requisiti per il personale che accudisce animali nel settore commerciale e pubblicitario In caso di commercio o pubblicità con animali, la persona responsabile dell'accudimento deve: a. nelle aziende che esercitano il commercio di animali a titolo professionale: essere un guardiano di animali; b. nel commercio di articoli zoologici: essere un guardiano di animali o aver conseguito l'attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 della legge federale del 13 dicembre 200210 sulla formazione professionale (LFPr) in impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, integrato da un perfezionamento specialistico riconosciuto dall'UFV; c.11 nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l'articolo 20 capoverso 2 della legge del 1° luglio 196612 sulle epizoozie (LFE): essere titolare della patente di commerciante del bestiame; d. per le manifestazioni di durata limitata e per la pubblicità: essere titolare di un attestato di competenza; e. nelle aziende che commerciano pesci commestibili, pesci da esca o pesci da ripopolamento: aver conseguito una formazione di cui all'articolo 196.


Art. 104

Obbligo di autorizzazione 1

Le richieste di autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all'autorità cantonale sul modello di formulario dell'UFV.

2

Per il commercio di bestiame secondo l'articolo 34 capoverso 1 OFE13, la patente di commerciante di bestiame vale come autorizzazione. Per il commercio secondo l'articolo 34 capoverso 2 OFE, l'autorizzazione non è necessaria.

3

Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn. Essa deve essere richiesta dall'organizzatore.

4

L'autorità cantonale decide se è necessario presentare ulteriore documentazione.

10 RS

412.10

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565).

12 RS

916.40

13 RS

916.401

Protezione della natura e del paesaggio 36

455.1


Art. 105

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 1

L'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se: a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali nonché allo scopo; b. sono soddisfatti i requisiti concernenti il personale addetto alla cura degli animali;

c. la persona responsabile del commercio ha il domicilio o la sede sociale in Svizzera;

d. nel caso della pubblicità, è garantito che essa non provoca dolori o lesioni agli animali, né ne lede la dignità e che le condizioni di trasporto sono rispettate.

2

Le persone responsabili dell'accudimento degli animali devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 103.


Art. 106

Autorizzazione 1 L'autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile del commercio o della pubblicità.

2

Essa è rilasciata per la durata prevista dell'attività, tuttavia al massimo per dieci anni.

3

L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda: a. le specie, il numero degli animali e il volume del commercio; b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza, la protezione e l'uccisione degli animali, il modo di trattarli nonché le manipolazioni su di essi; c. l'ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell'autorizzazione; d. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali e le sue responsabilità;

e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali.

4

L'autorizzazione può prevedere deroghe per quanto concerne: a. i requisiti riguardanti la detenzione; b. i requisiti per il personale addetto alla cura degli animali.

5

Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali, la persona responsabile deve tenere un elenco nel quale figurino l'indirizzo, le specie animali e il numero di animali di ogni espositore. L'elenco deve essere esibito, su richiesta, all'autorità.

Protezione degli animali. O 37

455.1


Art. 107

Notifica di mutamenti importanti Mutamenti importanti concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo di impiego, i locali, i parchi e gli impianti o i requisiti riguardanti il personale addetto alla cura degli animali devono essere notificati preventivamente all'autorità cantonale. Quest'ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.


Art. 108

Registro di controllo dell'effettivo degli animali I commerci zoologici devono tenere un registro di controllo per le tutte le specie di animali selvatici di cui agli articoli 89 e 92 capoverso 2 nonché per conigli, cani e gatti domestici; a seconda delle specie deve contenere dati relativi all'aumento e alla diminuzione dell'effettivo. È necessario indicare la data, il numero, la causa dell'aumento dell'effettivo, la provenienza e la causa della diminuzione dell'effettivo.


Art. 109

Autorizzazione di detenzione per il cessionario Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste presentano un'autorizzazione valida secondo gli articoli 89 o 106.


Art. 110

Limite d'età per il cessionario Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale.


Art. 111

Obbligo d'informazione Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare informazioni sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Non è necessario dare informazioni agli acquirenti titolari di un'autorizzazione di cui all'articolo 104.

Capitolo 6:

Sperimentazione animale, animali geneticamente modificati e animali con mutazioni patologiche Sezione 1: Campo d'applicazione, deroghe consentite

Art. 112

Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano: a. ai

vertebrati;

b. ai decapodi e ai cefalopodi;

Protezione della natura e del paesaggio 38

455.1

c. ai mammiferi, agli uccelli e ai rettili a partire dall'ultimo terzo dello stadio di sviluppo che precede la nascita o la schiusa delle uova; d. agli stadi larvali di pesci e anfibi che si nutrono autonomamente.


Art. 113

Deroghe alle disposizioni della presente ordinanza Per gli esperimenti sugli animali sono ammesse deroghe alle disposizioni della presente ordinanza in materia di detenzione di animali, trattamento, allevamento, requisiti di spazio, trasporto, provenienza e marchiatura qualora esse siano necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo sperimentale e siano state autorizzate. Esse devono essere motivate in ogni singolo caso e la loro durata dev'essere limitata il più possibile.

Sezione 2:

Detenzione, allevamento e commercio di animali da laboratorio

Art. 114

Direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio 1

Per ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un direttore. Dev'essere garantita la sua supplenza.

2

Il direttore:

a. decide sull'assegnazione del personale, sull'infrastruttura e su altre risorse; b. è responsabile della protezione degli animali nella detenzione, nell'allevamento e nel commercio di animali;

c. è responsabile della distribuzione del lavoro, dell'istruzione dei guardiani di animali e del restante personale, del controllo dei lavori, dell'organizzazione della sorveglianza specializzata e dell'accudimento degli animali da laboratorio nonché dei lavori di documentazione necessari; d. è responsabile delle notifiche di cui agli articoli 126 e 145 capoverso 1; e. garantisce che le lacune riscontrate nel centro di detenzione siano segnalate immediatamente al responsabile d'esperimento.


Art. 115

Requisiti per i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio 1

Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197 in scienza degli animali da laboratorio. Sono eccettuati:

Protezione degli animali. O 39

455.1

a. le persone con una formazione di responsabile d'esperimento; b. nei centri di detenzione di animali da laboratorio in cui non si producono né si tengono animali geneticamente modificati secondo l'articolo 3 lettera c dell'ordinanza del 25 agosto 199914 sull'impiego confinato o animali con particolari esigenze di accudimento e cura: i guardiani di animali o le persone che dimostrano di possedere le conoscenze e le capacità richieste per accudire gli animali in modo adeguato.

2

L'autorità cantonale ordina un corso di perfezionamento integrativo se le dimensioni del centro di detenzione, la specie animale, il modello animale o altre ragioni presuppongono conoscenze e capacità particolari.


Art. 116

Requisiti per il personale che accudisce gli animali da laboratorio 1

Nei centri di detenzione di animali da laboratorio la persona che accudisce gli animali deve essere un guardiano di animali.

2

Il numero dei guardiani di animali deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali geneticamente modificati secondo l'articolo 3 lettera c dell'ordinanza del 25 agosto 199915 sull'impiego confinato, di animali con mutazioni patologiche e per i lavori di documentazione prescritti.


Art. 117

Requisiti per i locali e i parchi 1

I locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente.

L'intensità dell'illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d'illuminazione devono essere adeguati alle esigenze degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali non deve essere percepibile alcun tremolio fastidioso.

2

La temperatura, l'umidità dell'aria, l'aerazione e la qualità dell'acqua devono essere adeguabili alle esigenze degli animali.

3

I locali e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 3 e devono consentire di verificare lo stato generale di tutti gli animali senza arrecare loro notevole disturbo.

4

I centri di detenzione di animali da laboratorio devono avere o poter utilizzare sufficienti locali e impianti affinché: a. gli animali malati e gli animali con uno stato igienico incerto possano essere isolati;

b. la conservazione di foraggio e di altri materiali quali i prodotti di pulizia e disinfezione nonché la loro eliminazione possano essere separati in modo appropriato dal centro di detenzione degli animali.

14 RS

814.912

15 RS

814.912

Protezione della natura e del paesaggio 40

455.1


Art. 118

Provenienza degli animali da laboratorio 1

Gli animali destinati alla sperimentazione devono provenire da un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio o da un'analoga infrastruttura situata all'estero.

2

Gli animali domestici possono essere utilizzati nella sperimentazione anche se non provengono da centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio o da analoghe infrastrutture situate all'estero. Sono eccettuati i cani, i gatti e i conigli.

3

Gli animali selvatici possono essere catturati per essere utilizzati nella sperimentazione solo se appartengono a una specie difficile da allevare in numero sufficiente.

4

I primati possono essere utilizzati nella sperimentazione animale solo se provenienti da un allevamento.


Art. 119

Trattamento degli animali da laboratorio 1

Gli animali da laboratorio devono essere sufficientemente abituati, prima dell'inizio di un esperimento, alle condizioni locali di detenzione e al contatto con l'uomo, in particolare alle manipolazioni necessarie nell'esperimento.

2

Gli animali da laboratorio delle specie sociali devono essere tenuti in gruppo con conspecifici. La detenzione individuale di animali incompatibili è consentita in casi eccezionali per una durata limitata.

3

Specie animali diverse possono essere tenute nello stesso locale solo se ciò non compromette il loro benessere.

4

Nell'occuparsi degli animali da laboratorio si devono evitare rumori eccessivi o improvvisi.


Art. 120

Marchiatura di animali da laboratorio 1

Per la marchiatura degli animali da laboratorio deve essere utilizzato il metodo meno traumatico per l'animale.

2

I primati, i gatti e i cani destinati alla sperimentazione devono essere marchiati in modo indelebile, generalmente prima dello svezzamento.


Art. 121

Sorveglianza della salute Nei centri di detenzione di animali da laboratorio si devono sorvegliare la salute, il benessere e lo stato igienico degli animali.


Art. 122

Autorizzazione per i centri di detenzione 1

Chiunque detiene, alleva o commercia animali da laboratorio necessita di un'autorizzazione cantonale.

2

La domanda deve essere presentata mediante il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali. In casi motivati l'autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell'UFV.

Protezione degli animali. O 41

455.1

3

I centri di detenzione di animali da laboratorio sono autorizzati se sono adempiuti i requisiti concernenti: a. la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura;

b. la sorveglianza della salute; c. il personale;

d. la tenuta di un adeguato registro di controllo dell'effettivo degli animali; 4

L'autorizzazione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio. La sua validità è limitata a dieci anni al massimo.

5

L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti: a. le specie, il numero degli animali e il volume del commercio; b. la detenzione, l'alimentazione, la cura e la sorveglianza degli animali; c. la provenienza degli animali e la sorveglianza del loro stato di salute; d. i requisiti e le responsabilità del personale; e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali; f.

gli animali geneticamente modificati e le linee o i ceppi con mutazioni patologiche.

6

Non necessitano dell'autorizzazione i centri esistenti di detenzione di animali domestici, di animali selvatici e di animali da compagnia in cui sono tenuti saltuariamente o temporaneamente animali utilizzati a fini sperimentali.

Sezione 3:

Detenzione, allevamento e commercio di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche

Art. 123

Attestazione della modificazione genetica I discendenti di linee o ceppi con animali geneticamente modificati secondo l'articolo 3 lettera c dell'ordinanza del 25 agosto 199916 sull'impiego confinato sono considerati animali geneticamente modificati, salvo se è dimostrato che non presentano la modificazione genetica del genitore.


Art. 124

Rilevamento dell'aggravio

1

Lo stato di salute degli animali geneticamente modificati e degli animali con mutazioni patologiche deve essere verificato con regolarità e con una frequenza tale da poter registrare tempestivamente eventuali aggravi secondo l'articolo 3 LPAn o disturbi del loro stato generale e valutarli in modo adeguato (rilevamento dell'aggra16 RS

814.912

Protezione della natura e del paesaggio 42

455.1

vio). Il rilevamento dell'aggravio deve essere documentato e figurare nel registro di controllo dell'effettivo.

2

L'UFV definisce i requisiti per il rilevamento dell'aggravio di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche. Il rilevamento dell'aggravio deve essere differenziato secondo la specie animale, l'età degli animali, le conoscenze relative alla linea o al ceppo e la portata dell'utilizzo previsto.

3

In caso di cessione a terzi di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche deve essere consegnato un riassunto della documentazione concernente il rilevamento dell'aggravio.

4

Qualora nell'acquisto di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche si riscontrino lacune nel rilevamento dell'aggravio, esse vanno colmate immediatamente.


Art. 125

Misure che riducono l'aggravio 1

Mediante l'adeguamento delle condizioni di detenzione, delle cure e di altre misure opportune quali la riduzione della durata di vita, la limitazione del benessere degli animali con mutazioni patologiche deve essere contenuta il più possibile.

2

Per quanto riguarda le linee o i ceppi con mutazioni patologiche, il numero degli animali allevati o detenuti deve essere giustificato dal numero di animali necessari per gli esperimenti autorizzati. Gli animali in sovrannumero devono essere abbattuti se il loro benessere risulta limitato.


Art. 126

Obbligo di notifica di linee e ceppi con mutazioni patologiche 1

Se dal rilevamento dell'aggravio risulta che una linea o un ceppo ha dato origine ad animali con mutazioni patologiche, il fatto deve essere notificato all'autorità cantonale.

2

La notifica deve riportare informazioni sugli aspetti seguenti: a. caratterizzazione della linea o del ceppo; b. documentazione di rilevamento dell'aggravio; c. possibili misure di riduzione dell'aggravio; d. utilità della linea o del ceppo per fini di ricerca, terapeutici o diagnostici sull'uomo o sull'animale.


Art. 127

Decisione sull'ammissibilità di linee e ceppi con mutazioni patologiche 1

Per valutare se l'aggravio di una linea o di un ceppo sia ammissibile occorre ponderarne la gravità rispetto alla sua utilità secondo l'articolo 137. In particolare bisogna considerare se gli animali, oltre alle limitazioni del proprio benessere legate alla mutazione genetica, subiranno successivamente anche ulteriori limitazioni riconducibili all'esperimento.

Protezione degli animali. O 43

455.1

2

L'autorità trasmette la notifica di linee o ceppi con mutazioni patologiche alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base a una proposta della commissione, decide se e in qual misura la linea o il ceppo possono essere mantenuti.

3

La decisione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio e può essere vincolata a condizioni e oneri.

4

Le condizioni e gli oneri disposti devono essere integrati nella documentazione relativa all'aggravio.

Sezione 4: Esecuzione di esperimenti

Art. 128

Requisiti relativi a istituti e laboratori 1

Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale devono disporre di sufficienti locali, impianti e apparecchi affinché gli esperimenti possano essere eseguiti in modo appropriato secondo le conoscenze tecniche e scientifiche più recenti.

L'adeguatezza delle infrastrutture deve essere dimostrata in particolare per: a. la detenzione degli animali; b. l'esecuzione di anestesie e di interventi chirurgici; c. il prelievo di campioni e la loro analisi; d. l'accudimento, la cura e la sorveglianza particolare degli animali dopo interventi che compromettono il loro benessere;

e. l'esecuzione contemporanea di più esperimenti.

2

Se gli animali non sono tenuti nell'istituto o nel laboratorio, il centro di detenzione deve trovarsi nelle vicinanze.


Art. 129

Designazione delle persone responsabili 1

Negli istituti e nei laboratori deve essere designato un capounità per gli esperimenti sugli animali. 2

Per ogni esperimento sugli animali è designato un responsabile d'esperimento; dev'essere garantita la sua supplenza. Se vengono designati più responsabili, la loro sfera di competenze deve essere definita in modo inequivocabile.


Art. 130

Competenze del capounità Il capounità è responsabile: a. dell'assegnazione del personale, dell'infrastruttura e delle altre risorse per i vari esperimenti sugli animali; b. del rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali e delle condizioni e degli oneri legati all'autorizzazione;

c. delle notifiche di cui all'articolo 145 capoverso 2;

Protezione della natura e del paesaggio 44

455.1

d. di promuovere la formazione e il perfezionamento del personale che si occupa di esperimenti sugli animali.


Art. 131

Competenze del responsabile d'esperimento Il responsabile d'esperimento: a. si assume la responsabilità, dal punto di vista scientifico e della protezione degli animali, per la pianificazione e una corretta esecuzione dell'esperimento; b. è responsabile dell'assegnazione del lavoro, dell'istruzione delle persone che eseguono esperimenti, del controllo dei lavori, dell'organizzazione dell'assistenza adeguata agli animali da laboratorio, della loro sorveglianza e dello svolgimento dei necessari lavori di documentazione; c. stabilisce chi si assume la responsabilità del centro di detenzione per tutta la durata dell'esperimento e ne disciplina i particolari in una convenzione stipulata con il direttore del centro di detenzione.


Art. 132

Requisiti per il responsabile d'esperimento 1

Il responsabile d'esperimento deve aver conseguito un titolo universitario che fornisca conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia, etologia, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica e aver seguito un corso di perfezionamento concernente la sperimentazione animale. Il presupposto per essere ammessi al corso di perfezionamento è il conseguimento della formazione come «persona che esegue esperimenti» nonché un'esperienza lavorativa triennale nel campo della sperimentazione animale.

2

Per dirigere esperimenti su animali di specie poco utilizzate o con metodi sperimentali non standardizzati è necessario fornire un'attestazione di ulteriori conoscenze specifiche.


Art. 133

Competenze della persona che esegue esperimenti 1

La persona che esegue esperimenti effettua sugli animali gli interventi e le misure ad essa demandati nell'ambito dell'esperimento.

2

Essa:

a. si assume la responsabilità del benessere degli animali durante l'esecuzione di detti interventi e misure; b. conosce il contenuto dell'autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali.


Art. 134

Requisiti per le persone che eseguono esperimenti 1

Le persone che eseguono esperimenti devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

Protezione degli animali. O 45

455.1

2

Per eseguire esperimenti su animali di specie poco utilizzate o con metodi sperimentali non standardizzati è necessario fornire attestazione di ulteriori conoscenze specifiche.

3

Il numero delle persone che eseguono esperimenti è dettato dal numero e dall'onere degli interventi e delle misure necessarie e deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali in esperimento e per i lavori di documentazione prescritti.


Art. 135

Esecuzione degli esperimenti 1

Prima dell'inizio dell'esperimento occorre definire gli eventi o i sintomi al verificarsi dei quali l'animale deve essere escluso dall'esperimento ed eventualmente abbattuto (criteri d'interruzione).

2

Gli animali devono essere abituati accuratamente alle condizioni sperimentali. Se un animale è intimorito dall'esperimento, occorre prendere provvedimenti adeguati per ridurre al minimo l'ansia e lo stress corrispondenti.

3

Negli esperimenti possono essere utilizzati unicamente gli animali il cui stato di salute sia stato sufficientemente esaminato in modo da escludere ulteriori limitazioni al benessere degli animali estranee all'obiettivo dell'esperimento.

4

Il benessere degli animali deve essere verificato e valutato durante l'esperimento con una frequenza tale da registrare tempestivamente dolori, sofferenze, lesioni e ansietà nonché disturbi del loro stato generale. Se tali sintomi si verificano, gli animali devono essere curati e trattati conformemente allo stato più recente delle conoscenze; non appena l'obiettivo dell'esperimento lo consente o i criteri d'interruzione sono soddisfatti, gli animali devono essere esclusi dalla sperimentazione ed eventualmente abbattuti.

5

Gli interventi o altre misure che provocano all'animale dolori non lievi possono essere eseguiti, sempre che l'obiettivo dell'esperimento lo consenta, soltanto in anestesia locale o generale e con una sufficiente terapia analgesica successiva.

6

Gli interventi o le misure difficili da eseguire a livello tecnico possono essere effettuati soltanto da persone appositamente istruite.

7

Se dopo un intervento o una misura i dolori, le sofferenze, le lesioni o l'ansietà perdurano, l'animale deve essere abbattuto al più tardi quando i criteri d'interruzione sono soddisfatti.

8

Se un esperimento ha causato a un animale dolori, sofferenze, lesioni o ansietà di grado elevato oppure di grado medio ma per una durata media o lunga, occorre assicurare mediante misure adeguate che lo stesso animale non venga più utilizzato per tali esperimenti.

9

Nei locali di detenzione non possono essere uccisi animali e non possono essere eseguiti interventi o misure che provochino dolori, sofferenze, lesioni o ansietà.

Protezione della natura e del paesaggio 46

455.1


Art. 136

Esperimenti che compromettono il benessere degli animali 1

Sono considerati esperimenti che compromettono il benessere degli animali ai sensi del l'articolo 17 LPAn gli esperimenti nel cui ambito: a. è compromesso il benessere degli animali; b. sono eseguiti interventi chirurgici sugli animali; c. sono prodotti gravi effetti fisici sugli animali; d. sono somministrate o applicate all'animale sostanze o miscele di sostanze di cui non si conosce l'effetto sugli animali o per le quali non si può escludere un effetto dannoso; e. sono prodotti effetti patologici sugli animali; f.

gli animali sono immunizzati o infettati con microrganismi o parassiti oppure è loro somministrato materiale cellulare; g. gli animali sono sottoposti a un'anestesia generale; h. gli animali sono limitati nella libertà di movimento o sono tenuti in isolamento ripetutamente o per lunghi periodi;

i.

gli animali non sono tenuti conformemente alle prescrizioni di detenzione e di trattamento; j.

si lavora su animali di linee o ceppi il cui benessere è stato compromesso; k. si impiegano animali di linee o ceppi nel cui allevamento una quota superiore all'80 per cento risulta essere senza le caratteristiche desiderate oppure il cui allevamento è possibile soltanto mediante fecondazione in vitro.

2

Per valutare l'opportunità di eseguire un esperimento, l'UFV fissa dei livelli di sofferenza differenziati a seconda della gravità.


Art. 137

Criteri per la valutazione dell'indispensabilità di esperimenti che compromettono il benessere degli animali 1

Il richiedente deve dimostrare che l'obiettivo dell'esperimento: a. è connesso con il mantenimento o la protezione della vita e con la salute dell'uomo e dell'animale; b. promette l'ottenimento di nuove conoscenze su processi vitali fondamentali; oppure

c. serve a proteggere l'ambiente naturale.

2

Il richiedente deve inoltre dimostrare che l'obiettivo dell'esperimento non può essere conseguito attraverso metodi non implicanti la sperimentazione animale e idonei secondo le conoscenze più recenti.

3

Tenuto conto dello stato più recente delle conoscenze, il metodo deve essere idoneo per conseguire l'obiettivo dell'esperimento.

4

Un esperimento sugli animali e le sue singole parti devono essere pianificati in modo tale che:

Protezione degli animali. O 47

455.1

a. venga impiegato il minor numero possibile di animali e si persegua la riduzione al minimo della loro sofferenza;

b. si applichino i procedimenti più opportuni per valutare i risultati dell'esperimento e procedure statistiche corrispondenti allo stato più recente delle conoscenze; e

c. le singole parti siano scaglionate in modo mirato.


Art. 138

Obiettivi inammissibili per esperimenti che compromettono il benessere degli animali 1

Sono inammissibili gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali: a. ai fini dell'omologazione di sostanze e prodotti in un altro Stato, se i requisiti di omologazione non sono conformi alle regolamentazioni internazionali o, rispetto a quelle applicabili in Svizzera, richiedono un numero considerevolmente superiore di esperimenti o di animali per un esperimento o richiedono esperimenti che implicano un aggravio considerevolmente maggiore per gli animali;

b. ai fini del controllo di prodotti, se le conoscenze auspicate possono essere ottenute analizzando i dati sui loro elementi o il potenziale di rischio è sufficientemente noto; c. ai fini dell'insegnamento nelle scuole universitarie e della formazione di specialisti, se esiste un'altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o per fornire nozioni necessarie all'esercizio della professione o all'esecuzione di esperimenti sugli animali; d. a scopi militari.

2

La produzione di animali geneticamente modificati non è ammessa, nemmeno a scopi di ricerca, se gli animali sono destinati a essere utilizzati nei modi seguenti: a. come animali da compagnia, per il tempo libero o le competizioni sportive; b. come animali da lavoro, se l'aumento del rendimento serve unicamente a scopi economici;

c. come animali da reddito per la produzione di generi alimentari o di merci, se si tratta unicamente della produzione di beni di lusso.

Sezione 5: Autorizzazione di esperimenti sugli animali

Art. 139

Procedura di autorizzazione 1

La domanda di autorizzazione deve essere presentata mediante il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali. In casi motivati l'autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell'UFV.

Protezione della natura e del paesaggio 48

455.1

2

Se un esperimento concerne più Cantoni in seguito allo spostamento del luogo in cui sono custoditi gli animali durante l'esperimento o in caso di ricerche sul campo, la domanda deve essere presentata all'autorità del Cantone in cui si svolge la parte preponderante dell'esperimento. Quest'ultima informa tutte le altre autorità cantonali coinvolte e tiene conto della loro valutazione.

3

L'autorità cantonale esamina la domanda e decide innanzitutto se si tratta di un esperimento che compromette il benessere degli animali.

4

L'autorità cantonale trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e decide sulla scorta della proposta della commissione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della commissione.


Art. 140

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per esperimenti sugli animali 1

Un esperimento che compromette il benessere degli animali è autorizzato se: a. con l'esperimento non si supera la misura indispensabile; b. dalla ponderazione degli interessi di cui all'articolo 19 capoverso 4 LPAn risulta che l'esperimento è ammissibile; c. non è perseguito un obiettivo inammissibile; d. sono fissati criteri di interruzione appropriati; e. nell'utilizzare animali con mutazioni patologiche sono rispettati i requisiti relativi all'allevamento e alla produzione; f. i requisiti riguardanti la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura sono soddisfatti; g. i requisiti posti agli istituti e ai laboratori per praticare la sperimentazione sono soddisfatti;

h. i requisiti inerenti al personale sono soddisfatti; i. sono disciplinate le responsabilità per la detenzione degli animali prima, durante e dopo l'esperimento.

2

Per gli esperimenti che non compromettono il benessere degli animali, le condizioni di autorizzazione sono costituite dalle lettere e-i.


Art. 141

Contenuto dell'autorizzazione per esperimenti sugli animali 1

L'autorizzazione è rilasciata nominalmente al capounità.

2

L'autorizzazione è valida per esperimenti o serie di esperimenti eseguiti allo scopo di trovare risposte a domande precise oppure con finalità ben determinate. La sua validità è limitata a tre anni al massimo.

3

Le necessarie deroghe alle seguenti disposizioni devono essere indicate nell'autorizzazione:

Protezione degli animali. O 49

455.1

a. i requisiti riguardanti la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura; b. i requisiti di istituti e laboratori per praticare la sperimentazione; c. il ricovero degli animali in un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio;

d. i requisiti riguardanti il personale.

4

L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti: a. la specie, la linea o il ceppo e il numero degli animali; b. la provenienza e lo stato di salute degli animali; c. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trattamento degli animali;

d. la metodologia, in particolare per contenere dolori, sofferenze, lesioni o ansietà nonché altre limitazioni del benessere del singolo animale; e. l'esecuzione di un esperimento preliminare; f.

il riutilizzo degli animali dopo l'esperimento; g. i requisiti e le responsabilità del personale; h. il verbale dell'esecuzione dell'esperimento.


Art. 142

Autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti 1

Le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti sono rilasciate se: a. si adottano soltanto metodi di modificazione genetica riconosciuti; b. non si perseguono obiettivi inammissibili; c. sono rispettate le disposizioni sull'esecuzione degli esperimenti; d. sono rispettati i requisiti posti agli istituti e ai laboratori di sperimentazione animale;

e. il responsabile d'esperimento e le persone che eseguono l'esperimento soddisfano i requisiti previsti; e

f.

si redige un verbale secondo l'articolo 144.

2

La validità dell'autorizzazione è limitata a quella del centro di detenzione di animali da laboratorio.

3

Gli articoli 136, 137, 139 e 140 non trovano applicazione. La procedura di autorizzazione è retta dall'articolo 122.

4

L'UFV stabilisce, dopo aver consultato le cerchie interessate, quali metodi di modificazione genetica sono riconosciuti.

Protezione della natura e del paesaggio 50

455.1

Sezione 6: Documentazione e statistica

Art. 143

Registro di controllo dell'effettivo degli animali 1

I centri di detenzione di animali da laboratorio tengono un registro di controllo dell'effettivo degli animali che deve riportare, per ogni specie, le indicazioni seguenti: a. l'aumento dell'effettivo (data; nascita o provenienza; numero degli animali); b. la diminuzione dell'effettivo (data, acquirente o decesso, causa del decesso se conosciuta, numero degli animali); c. l'eventuale

marchiatura.

2

Gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche devono essere iscritti nel registro di controllo dell'effettivo separatamente, secondo il ceppo o la linea. 3 I verbali devono essere allestiti in modo ben comprensibile ed essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive. Devono essere conservati per tre anni.


Art. 144

Verbale dell'esperimento

1

Durante l'esecuzione di un esperimento sugli animali occorre annotare per scritto per ogni animale o gruppo di animali: a. inizio dell'esperimento (data), specie, numero, sesso, provenienza e identificazione degli animali, nonché designazione del gruppo di animali sottoposti a esperimento;

b. aspetti legati all'esperimento, quali interventi e misure eseguiti sugli animali (date, specie);

c. aspetti legati alla protezione degli animali quali la frequenza di sorveglianza degli animali e la registrazione sistematica dei sintomi clinici, l'anestesia, l'analgesia e l'interruzione anticipata dell'esperimento (date, specie); d. livello di sofferenza cui l'animale è stato esposto; e. eventi indesiderati;

f.

analisi degli esperimenti e utilizzabilità dei risultati; g. conclusione dell'esperimento (data).

2

I verbali devono:

a. riportare l'iscrizione sulle gabbie o il numero di marchiatura degli animali; b. essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive in qualsiasi momento; c. essere conservati per tre anni dopo la scadenza dell'autorizzazione.

Protezione degli animali. O 51

455.1


Art. 145

Notifiche 1 Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve notificare all'autorità cantonale mediante il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali: a. le linee o i ceppi con mutazioni patologiche secondo l'articolo 126 entro due settimane dalla constatazione dell'aggravio; b. il numero complessivo degli animali allevati o prodotti nell'anno civile, per ogni specie animale e per le linee o i ceppi geneticamente modificati o con mutazioni patologiche, entro la fine di febbraio dell'anno successivo.

2

Per ogni esperimento il capounità deve notificare all'autorità cantonale mediante sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali: a. la conclusione di un esperimento o di una serie di esperimenti entro due mesi dal termine dei lavori; b. le indicazioni sull'attività sperimentale nell'anno civile trascorso, entro la fine di febbraio per gli esperimenti pluriennali.

3

In casi motivati l'autorità cantonale può ammettere notifiche in forma cartacea sul modello di formulario dell'UFV.

4

I Cantoni trasmettono all'UFV, mediante sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali: a.17 di volta in volta, le autorizzazioni per i centri di detenzione di animali da laboratorio di cui all'articolo 122, le decisioni di cui all'articolo 127 capoverso 3, le autorizzazioni per esperimenti su animali secondo l'articolo 141 e le autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti secondo l'articolo 142 e le domande corrispondenti; b. entro la fine di aprile di ogni anno, le notifiche di cui ai capoversi 1 e 2; c.18 di volta in volta, ulteriori decisioni relative a esperimenti sugli animali e a centri di detenzione di animali da laboratorio.

5

Dopo aver sentito le autorità cantonali, l'UFV può stabilire quali indicazioni possono essere trasmesse in forma diversa da quella elettronica.


Art. 146

Registro delle decisioni relative a linee e ceppi con mutazioni patologiche L'UFV tiene, all'attenzione delle autorità di autorizzazione, un registro delle decisioni relative alle linee e ai ceppi con mutazioni patologiche, comprese le condizioni e gli oneri disposti.

17 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 2 all'O del 1° set. 2010 concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3953).

18 Introdotta dal n. 1 dell'all. 2 all'O del 1° set. 2010 concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3953).

Protezione della natura e del paesaggio 52

455.1


Art. 147

Statistica 1 L'UFV tiene la statistica di cui all'articolo 36 LPAn. Essa deve contenere le indicazioni necessarie per poter valutare l'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali a livello di sperimentazione animale, animali da laboratorio e animali geneticamente modificati.

2

Nel redigere e pubblicare la statistica l'UFV tiene conto di normative e raccomandazioni internazionali.

3

In collaborazione con la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, l'UFV pubblica regolarmente un rapporto che informa sugli sviluppi degli sforzi profusi per migliorare la protezione degli animali a livello di sperimentazione animale, animali da laboratorio e animali geneticamente modificati.

Sezione 7: Commissioni per gli esperimenti sugli animali

Art. 148

Commissione federale per gli esperimenti sugli animali 1

La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo 9 membri. Essa si compone di almeno un rappresentante dei Cantoni e di specialisti in materia di sperimentazione animale, detenzione di animali da laboratorio e protezione degli animali.

2

Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione e designa il presidente.

Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno.

L'UFV ne gestisce la segreteria.

3

L'UFV può ricorrere alla Commissione per tutte le questioni legate alla sperimentazione animale, anche in relazione all'esame delle decisioni cantonali secondo l'articolo 25 LPAn.

4

La Commissione collabora all'occorrenza con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano e almeno una volta all'anno scambia con essa le conoscenze acquisite sugli animali geneticamente modificati.

5

I costi dei servizi forniti dalla Commissione ai Cantoni sono fatturati secondo le tariffe della Confederazione.


Art. 149

Commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali 1

I membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali non possono essere collaboratori delle autorità cantonali di autorizzazione. Queste ultime possono gestire la segreteria della commissione.

2

Dopo la loro nomina, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali devono frequentare un corso d'introduzione di una giornata organizzato dall'UFV.

3

I membri devono dimostrare di aver seguito, sull'arco di quattro anni, quattro giorni di perfezionamento nell'ambito della formazione teorica secondo gli articoli 132 o 134.

Protezione degli animali. O 53

455.1

Capitolo 7: Trasporto di animali Sezione 1: Formazione e responsabilità per il trasporto di animali

Art. 150

Formazione e aggiornamento del personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame 1

Nelle imprese di trasporto e di commercio di bestiame, gli autisti, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione, devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte.

2

Chiunque trasporta animali a titolo professionale deve provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei collaboratori.


Art. 151

Responsabilità dei detentori di animali 1

Il detentore responsabile dell'azienda da cui l'animale è trasportato deve: a. procurarsi anticipatamente i documenti necessari per il trasporto e la consegna affinché possano svolgersi rapidamente;

b. annotare per scritto eventuali lesioni o malattie degli animali.

2

Il capoverso 1 si applica per analogia ai responsabili di un mercato.


Art. 152

Responsabilità degli autisti 1

L'autista deve:

a. accertarsi che siano disponibili i documenti necessari; b. dopo aver caricato gli animali, effettuare il trasporto con riguardo e senza inutili ritardi;

c. annotare per scritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto; d. comunicare immediatamente al destinatario l'arrivo degli animali.

2

L'autista è responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero e dell'accudimento degli animali.


Art. 153

Responsabilità dei destinatari 1

Il destinatario, insieme con l'autista, deve scaricare senza indugio gli animali al loro arrivo e, se necessario, in considerazione dei disagi subiti, dare loro ricovero, abbeverarli, alimentarli e curarli. Ciò vale anche per i soggiorni temporanei nei mercati, nelle esposizioni e nelle fiere di bestiame.

2

Gli animali selvatici devono essere riambientati con riguardo.


Art. 154

Designazione di una persona responsabile 1

Per ogni trasporto professionale deve essere designata una persona che si assuma la responsabilità del benessere degli animali durante il trasporto.

Protezione della natura e del paesaggio 54

455.1

2

La persona responsabile deve poter fornire in ogni momento agli organi di esecuzione informazioni sull'organizzazione e sullo svolgimento del trasporto.

Sezione 2: Trattamento degli animali

Art. 155

Selezione degli animali 1

Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni.

2

Gli animali in gestazione avanzata, gli animali che hanno figliato da poco, gli animali ancora dipendenti dai genitori e gli animali indeboliti possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali. Gli animali feriti o malati possono essere trasportati soltanto per le cure o per la macellazione al posto più vicino e con le dovute precauzioni.


Art. 156

Preparazione degli animali 1

Gli animali devono essere adeguatamente preparati al trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio.

2

Nel caso di pesci commestibili e ornamentali occorre sincerarsi prima del viaggio che il tubo gastroenterico sia il più possibile vuoto.


Art. 157

Personale incaricato di accudire gli animali durante il trasporto 1

Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone competenti o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo.

2

Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale competente o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbeveri e li foraggi. Il personale controlla regolarmente gli animali e provvede affinché si riposino debitamente.

3

La presenza del personale non è necessaria se è garantito che, all'occorrenza, durante tutto il trasporto o durante le soste intermedie gli animali hanno a disposizione acqua e alimenti e vengono curati.

4

Il bestiame lattifero in lattazione deve essere munto due volte al giorno.


Art. 158

Separazione degli animali 1

Se necessario, gli animali devono essere trasportati in scompartimenti o contenitori separati secondo la specie, l'età e il sesso.

2

Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.


Art. 159

Carico e scarico degli animali 1

I solipedi e gli ungulati, se non trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati mediante rampe antisdrucciolevoli. Le rampe non devono essere troppo

Protezione degli animali. O 55

455.1

ripide né presentare fessure ampie a tal punto che gli animali potrebbero ferirsi.

Devono essere provviste di assi trasversali se l'inclinazione supera 10 gradi e di protezioni laterali adeguate alla taglia e al peso degli animali, tranne se questi ultimi vengono condotti a mano, sono abituati al trasporto e l'altezza del ponte di carico non supera i 50 cm.

2

Al momento del carico, l'interno del mezzo di trasporto deve essere ben illuminato senza tuttavia abbagliare gli animali.

3

Il capoverso 2 non si applica al carico e allo scarico di volatili e conigli.


Art. 160

Trattamento di determinate specie animali 1

I cavalli, eccetto quelli giovani, devono essere legati durante il trasporto. Le cavezze di corda sono vietate.

2

È vietato servirsi delle corna, dell'anello nasale o di corde per legare i bovini.

3

I bovini trasportati legati e il cui peso supera 500 kg non possono essere collocati di traverso se la larghezza del veicolo è inferiore a 2,5 metri.

4

I tori di età superiore a 18 mesi devono portare un anello nasale. Si può rinunciare all'anello nasale se, prima dello spostamento o della macellazione: a. i tori sono tenuti prevalentemente in una mandria all'aperto o in gruppo a stabulazione libera; e b. sono state prese le precauzioni necessarie per garantire un trasporto sicuro nonché un carico e uno scarico sicuri.

5

La selvaggina d'allevamento non può essere trasportata viva all'impianto di macellazione se non è stata preventivamente abituata al trasporto.

6

I decapodi devono essere mantenuti sufficientemente umidi.

7

Le rane vive non possono essere trasportate ammassate l'una sull'altra.

8

Per il trasporto di animali nel corso di un esperimento o di animali con mutazioni patologiche occorre prendere i provvedimenti necessari per ridurre al minimo la limitazione del loro benessere. I tempi di trasporto devono essere brevi.

9

Per il trasporto di animali da laboratorio con un determinato stato igienico occorre prendere le precauzioni necessarie per impedire l'introduzione e la fuoriuscita di microrganismi.


Art. 161

Guida 1 La guida deve essere rispettosa degli animali.

2

All'atto della composizione dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il meno possibile e senza urti.

Protezione della natura e del paesaggio 56

455.1


Art. 162

Deroghe alla durata massima del trasporto 1

La durata massima del trasporto di cui all'articolo 15 capoverso 1 LPAn non si applica ai pulcini, a condizione che giungano nel luogo di destinazione entro 48 ore dalla schiusa delle uova.

2

Nei trasporti internazionali la durata massima del trasporto può essere superata.

Sezione 3: Mezzi e contenitori di trasporto

Art. 163

Pulizia e

disinfezione

I piani di carico e i contenitori devono essere puliti dopo il trasporto e disinfettati su disposizione degli organi di controllo ufficiali.


Art. 164

Lettiera Fatta eccezione per il trasporto professionale di volatili e conigli in contenitori standard, il pavimento del mezzo di trasporto e il fondo dei contenitori devono essere coperti con una lettiera o un materiale equivalente che assorba l'urina e le feci e sia appropriato per il riposo.


Art. 165

Mezzi di trasporto

1

I mezzi di trasporto devono soddisfare i requisiti seguenti: a. le parti con le quali gli animali entrano in contratto devono essere costruite con un materiale innocuo per la salute e concepite in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo; b. le porte, le finestre e i finestrini devono poter essere fissati in modo sicuro durante il trasporto; c. mediante pavimenti antisdrucciolevoli, pareti divisorie, tramezzi e dispositivi di sostegno si deve evitare il rischio che gli animali scivolino o i contenitori si spostino. Le rampe che i responsabili portano con sé devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 159 capoverso 1;

d. i dispositivi d'attacco devono essere abbastanza resistenti da non spezzarsi durante il trasporto in seguito a normale sollecitazione. Devono essere sufficientemente lunghi affinché gli animali possano stare in posizione eretta naturale; e. i mezzi di trasporto devono essere dotati di una fonte di illuminazione fissa o portatile di potenza sufficiente per controllare gli animali; f.

gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente. Per gli animali da reddito devono essere soddisfatti i requisiti di spazio minimo di cui all'allegato 4. Se gli animali dispongono di più del doppio della superficie minima di cui all'allegato 4, è necessario inserire pareti divisorie. Occorre tenere conto delle esigenze delle singole specie, delle condizioni climatiche e segnatamente dello stato di tosatura;

Protezione degli animali. O 57

455.1

g. i mezzi di trasporto devono essere provvisti di aperture adeguatamente collocate che garantiscano un sufficiente afflusso di aria fresca. I mezzi di trasporto in cui i suini sono trasportati su tre piani devono essere muniti di ventilazione. Occorre assicurare la protezione da condizioni meteorologiche avverse e dai gas di scarico del mezzo di trasporto; h. nella parte posteriore dei veicoli e dei rimorchi utilizzati per il trasporto di bovini, suini, ovini e caprini deve essere collocata una griglia; i.

sui veicoli utilizzati per il trasporto professionale di animali da reddito di cui all'allegato 4, esclusi i volatili, deve essere indicata in modo chiaramente visibile dall'esterno la superficie di carico disponibile in m2, eventualmente per piano. Nel veicolo deve essere presente anche una copia dell'allegato 4; j. sui veicoli utilizzati per il trasporto professionale di animali deve essere applicata in modo ben visibile, nella parte anteriore e in quella posteriore, la scritta «Animali vivi» o un'indicazione analoga.

2

I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste superiori a quattro ore soltanto se gli animali dispongono delle superfici minime di detenzione indicate nell'allegato 1, se hanno accesso all'acqua o, eventualmente, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.


Art. 166

Merci trasportate insieme agli animali 1

Le merci trasportate insieme agli animali devono essere caricate in modo tale da non arrecare lesioni, dolori o sofferenze agli animali.

2

Le merci che arrecano danno agli animali non possono essere trasportate con essi.


Art. 167

Contenitori di trasporto 1

I contenitori di trasporto devono essere: a. costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;

b. sufficientemente robusti da sopportare le normali sollecitazioni del trasporto senza gravi danni e da non poter essere distrutti dagli animali; c. costruiti in modo che gli animali non possano fuggire; d. sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale;

e. provvisti di sufficienti aperture d'aerazione sistemate in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l'uno accanto all'altro, sia assicurato un sufficiente afflusso di aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali eterotermi deve essere disposta una riserva d'aria o d'ossigeno; se necessario, occorre prevedere un isolamento termico; f. costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, accuditi; i contenitori per trasporti di lunga durata devono essere muniti di

Protezione della natura e del paesaggio 58

455.1

attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata che possano essere utilizzate senza che gli animali riescano a fuggire.

2

I contenitori di trasporto in cui si trovano gli animali devono stare in posizione eretta. Non possono essere urtati, lanciati o rovesciati.

3

I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure la scritta «Animali vivi». Su due fianchi opposti un segno deve indicare la parte superiore o inferiore. Sono eccettuati: a. i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato; b. i contenitori trasportati senza trasbordo, in numero rilevante come spedizione unica, da veicoli appositamente contrassegnati.

4

I contenitori impilabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che le aperture d'aerazione non vengano ostruite durante l'impilaggio e che le escrezioni non possano raggiungere i contenitori sottostanti.


Art. 168

Deroghe Nei trasporti aerei sono ammesse deroghe alle prescrizioni di trasporto qualora siano necessarie a causa di condizioni particolari e a condizione che gli animali non soffrano né subiscano lesioni.

Sezione 4: Trasporti internazionali di animali

Art. 169

Controllo delle partite di animali 1

Nei posti d'ispezione deve essere data priorità alle partite di animali.

2

Le partite di animali possono essere trattenute soltanto se è assolutamente necessario per ragioni di protezione degli animali o per effettuare controlli di polizia sanitaria o di conservazione delle specie.

3

I posti d'ispezione in cui si espletano le formalità di importazione e transito vanno informati quanto prima dell'arrivo degli animali.


Art. 170

Autorizzazione 1 Le imprese che trasportano animali da e verso l'estero a titolo professionale devono essere titolari di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone.

2

L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'impresa dimostra di soddisfare i requisiti relativi all'attrezzatura tecnica dei mezzi di trasporto e alla formazione dei collaboratori.

3

L'autorizzazione è rilasciata al massimo per cinque anni.

4

Le imprese con sede commerciale in un Paese membro dell'Unione europea devono presentare, su richiesta, un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di detto Paese.

Protezione degli animali. O 59

455.1

5

Ogni partita di animali deve essere accompagnata da una copia dell'autorizzazione.


Art. 171

Notifica di violazioni L'UFV comunica allo Stato in cui è registrata l'impresa i dettagli sulle violazioni accertate se esso è parte contraente della Convenzione europea del 6 novembre 200319 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale.


Art. 172

Piano di trasporto e libretto di bordo 1

Per il trasporto professionale di bovini, equini, ovini, caprini e suini da e verso l'estero occorre redigere un piano di trasporto secondo le indicazioni dell'UFV qualora il trasporto, dal carico allo scarico, duri più di otto ore.

2

La persona responsabile del benessere degli animali annota nel libretto di bordo l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati foraggiati e abbeverati e hanno potuto riposarsi. Il documento va presentato all'autorità competente che ne faccia richiesta.


Art. 173

Attrezzature particolari

I veicoli devono essere muniti di attrezzature adeguate per il carico e lo scarico degli animali.


Art. 174

Precauzioni particolari per i trasporti internazionali 1

Le mammifere gravide non devono essere trasportate prima della data prevista del parto per un periodo corrispondente ad almeno il 10 per cento della durata della gestazione e per almeno una settimana dopo il parto.

2

I mammiferi molto giovani non possono essere trasportati prima della cicatrizzazione completa dell'ombelico.

3

Prima di essere caricati per un trasporto internazionale, gli animali devono essere esaminati da un veterinario ufficiale che ne verifichi l'idoneità al trasporto. Fanno eccezione i cavalli muniti di passaporto equino trasportati all'estero per un breve periodo.

4

Il capoverso 1 non si applica al trasporto di animali verso aziende d'estivazione situate nei Paesi esteri limitrofi.


Art. 175


20

Transito di animali

Il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.

19 RS

0.452

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1071).

Protezione della natura e del paesaggio 60

455.1


Art. 176

Trasporto aereo

Per il trasporto di animali per via aerea occorre tenere conto delle disposizioni tecniche riconosciute, in particolare di quelle contenute nella normativa IATA21.

Capitolo 8: Abbattimento e macellazione di animali Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 177

Requisiti per il personale addetto all'abbattimento e alla macellazione 1

Può uccidere un animale vertebrato soltanto chi dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie a tal fine.

2

Il personale del macello deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte, ovvero:

a. lo scarico, la conduzione, la stabulazione e l'accudimento degli animali negli impianti di macellazione; b. lo stordimento e il dissanguamento degli animali negli impianti di macellazione.

3

Per le persone con un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr22 come macellaia/macellaio o macellaia-salumiere/macellaio-salumiere con l'indirizzo di specializzazione «Produzione» non è richiesta la formazione di cui al capoverso 2.

4

Per le persone con una formazione agricola di cui all'articolo 194 non è richiesta la formazione di cui al capoverso 2 lettera a.


Art. 178

Obbligo di stordimento 1

Un animale vertebrato può essere ucciso soltanto dopo essere stato stordito. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

2

L'uccisione di un animale vertebrato senza stordimento è ammessa: a. durante

la

caccia;

b. nell'ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti.


Art. 179

Metodi di uccisione

Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'UFV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.

21 Possono essere richieste informazioni al servizio veterinario di confine presso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo oppure all'UFV.

22 RS

412.10

Protezione degli animali. O 61

455.1

Sezione 2: Trattamento degli animali

Art. 180

Consegna

1

Se l'ispezione sanitaria ante mortem viene effettuata nell'impianto di macellazione, il veterinario ufficiale controlla alla consegna lo stato di cura e di salute degli animali. Devono essere controllati anche la densità di occupazione dei veicoli di trasporto e le loro attrezzature.

2

Nelle aziende in cui in genere il veterinario ufficiale non è presente al momento della consegna degli animali, l'ispezione e il controllo sono effettuati da una persona incaricata dall'azienda di macellazione.

3

Le persone incaricate dell'ispezione e del controllo notificano all'autorità cantonale le violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.

4

Se dopo il loro arrivo nell'impianto di macellazione gli animali non possono essere scaricati immediatamente, in caso di temperature elevate o di tempo afoso i veicoli devono essere sufficientemente arieggiati.

5

Gli animali incapaci di camminare devono essere storditi e dissanguati in loco.


Art. 181

Ricovero

1

In caso di temperature elevate o di tempo afoso occorre provvedere a rinfrescare gli animali nell'impianto di macellazione.

2

Gli animali che non vengono macellati subito dopo il loro arrivo devono essere ricoverati su una superficie sufficientemente ampia, protetti da condizioni meteorologiche estreme e abbeverati.

3

I mezzi di trasporto possono essere utilizzati per il ricovero temporaneo degli animali secondo il capoverso 2. Il clima interno dev'essere adeguato alle esigenze degli animali.

4

Gli animali che vengono macellati soltanto diverse ore dopo il loro arrivo vanno ricoverati secondo i requisiti minimi di detenzione di cui all'allegato 1 e protetti da condizioni meteorologiche estreme nonché abbeverati regolarmente ed eventualmente foraggiati.

5

Gli animali incompatibili per specie, sesso, età o provenienza devono essere tenuti separati.

6

Gli animali in lattazione devono essere macellati il giorno della consegna, altrimenti devono essere munti almeno due volte al giorno.

7

Se gli animali destinati alla macellazione vengono tenuti durante la notte nell'impianto di macellazione, il loro benessere e lo stato di salute devono essere controllati la sera e la mattina da una persona designata dall'azienda di macellazione.

8

I cavalli devono essere macellati subito dopo la consegna se non esistono infrastrutture adeguate per un ricovero rispettoso.

Protezione della natura e del paesaggio 62

455.1


Art. 182

Conduzione degli animali 1

Gli animali vanno condotti con riguardo tenendo conto del comportamento tipico della specie. Possono essere impiegati mezzi ausiliari di conduzione soltanto se l'animale condotto può allontanarsi per evitare l'azione dello strumento.

2

L'impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto necessario.

3

Le corsie devono permettere di condurre gli animali con riguardo.

4

Gli impianti di trasporto devono essere organizzati e gestiti in modo da evitare dolori e ferite agli animali.


Art. 183

Abbattimento dei pulcini 1

I pulcini e gli embrioni negli incubatoi possono essere uccisi soltanto con metodi ad effetto rapido, quali la triturazione o l'impiego di un'adeguata miscela di gas.

2

I pulcini vivi non possono essere ammassati l'uno sull'altro.

Sezione 3: Stordimento e dissanguamento degli animali

Art. 184

Metodi di stordimento ammessi 1

Sono ammessi i seguenti metodi di stordimento: a. per

equini:

- proiettile captivo o proiettile libero nel cervello; b. per

bovini:

- proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, - pistola pneumatica per la quale è garantito che l'aria compressa non penetra nella scatola cranica, - elettronarcosi;

c. per

suini:

- proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, - elettronarcosi, - esposizione al biossido di carbonio; d. per ovini e caprini: - proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, - elettronarcosi;

e. per

conigli:

- proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, - stordimento per commozione cerebrale, - elettronarcosi; f. per

volatili:

- elettronarcosi, - forte colpo rintuzzato sulla testa, - proiettile captivo, - appropriata miscela di gas; g. per

struzioniformi: - proiettile captivo nel cervello, - elettronarcosi;

Protezione degli animali. O 63

455.1

h. per

selvaggina

d'allevamento biungulata: - proiettile captivo o libero nel cervello; i. per

pesci:

- forte colpo rintuzzato sulla testa, - dislocazione del collo, - elettronarcosi, - distruzione meccanica del cervello; j. per

decapodi:

- elettronarcosi, - distruzione meccanica del cervello.

2

Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'UFV può ammettere altri metodi di stordimento.


Art. 185

Stordimento

1

Gli animali devono essere storditi in modo che cadano il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di insensibilità e di incoscienza che si protrae fino alla morte.

2

Se è impiegato un apparecchio di stordimento meccanico o elettrico, gli animali devono essere posizionati in modo tale che l'apparecchio possa essere applicato e utilizzato senza difficoltà, con precisione e per la durata necessaria.

3

Le attrezzature per immobilizzare gli animali non devono arrecare loro dolori o lesioni evitabili e devono garantire che gli animali destinati alla macellazione siano storditi in piedi o in posizione eretta, eccettuato il pollame.

4

Tranne in caso di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.


Art. 186

Apparecchi e impianti di stordimento 1

Gli apparecchi e gli impianti di stordimento devono essere controllati per verificarne il funzionamento tutti i giorni lavorativi, almeno una volta all'inizio del lavoro e, se necessario, puliti più volte al giorno. Gli apparecchi di ricambio devono essere tenuti pronti per l'impiego.

2

Durante l'attività, il funzionamento degli apparecchi e degli impianti di stordimento deve essere controllato verificando l'efficacia dello stordimento in modo da individuare ed eliminare immediatamente i difetti tecnici che causano errori.

3

La manutenzione degli apparecchi e degli impianti di stordimento, il controllo del loro funzionamento e l'eliminazione dei difetti devono essere documentati.


Art. 187

Dissanguamento

1

Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l'animale è incosciente.

Protezione della natura e del paesaggio 64

455.1

2

Fino al sopraggiungere della morte per dissanguamento, gli animali soggetti all'obbligo di stordimento di cui all'articolo 21 LPAn devono trovarsi in uno stato di incoscienza e di insensibilità.

3

Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso.

4

Dopo il taglio effettuato per dissanguare l'animale, non possono essere eseguite altre operazioni di macellazione se non dopo la morte dell'animale.

5

Dopo lo stordimento i pesci possono essere eviscerati anziché dissanguati.

Sezione 4:

Coordinamento dei compiti di controllo nelle aziende di macellazione

Art. 188

1 I Cantoni disciplinano i compiti e le competenze dei veterinari ufficiali in materia di esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nelle aziende di macellazione.

2

Le ispezioni e i controlli devono essere effettuati in coordinazione con il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni secondo l'ordinanza del 23 novembre 200523 concernente la macellazione e il controllo delle carni.

3

Per la sorveglianza ufficiale dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell'ambito della macellazione non sono riscossi emolumenti.

Capitolo 9:

Formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di detenzione di animali Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 189

Scopo della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento 1

La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dispensano le conoscenze necessarie a garantire una detenzione adeguata degli animali nonché un trattamento responsabile e rispettoso degli stessi.

2

La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento sono trasmessi in modo specifico tenendo conto delle specie o categorie animali con esigenze simili a livello di detenzione o trattamento.


Art. 190

Obbligo di aggiornamento, perfezionamento 1

Devono seguire i corsi di aggiornamento per almeno quattro giorni sull'arco di quattro anni:

23 RS

817.190

Protezione degli animali. O 65

455.1

a. i guardiani di animali; b. i responsabili d'esperimento e le persone che eseguono gli esperimenti; c. le persone che offrono corsi di formazione per detentori di animali riconosciuti dall'UFV.

2

Devono seguire un corso di aggiornamento per almeno un giorno sull'arco di tre anni:

a. gli autisti delle imprese di commercio e di trasporto di bestiame, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, ad esempio un agente di trasporto o un membro della direzione; b. il personale del macello che si occupa degli animali vivi.

3

Il DFE disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e il contenuto dell'aggiornamento.

4

Esso disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e il contenuto del perfezionamento per i responsabili d'esperimento in materia di sperimentazione animale nonché il perfezionamento per gli impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali.


Art. 191

Formazione e perfezionamento ordinati dalle autorità cantonali 1

Qualora vengano rilevate carenze a livello di alimentazione, accudimento o cura degli animali o altre violazioni della legislazione sulla protezione degli animali, l'autorità cantonale può obbligare i detentori di animali, il personale o le aziende che accudiscono gli animali a seguire corsi di formazione o perfezionamento.

2

L'autorità cantonale può obbligare i detentori di cani a frequentare corsi di educazione canina oppure verificare le conoscenze acquisite se ha accertato delle carenze nel modo di trattare il cane.

3

I costi relativi alla formazione o al perfezionamento sono a carico delle aziende o dei detentori di animali.

Sezione 2: Tipi di formazione e indirizzi professionali

Art. 192

Tipi di formazione

1

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per formazioni riconosciute: a. una formazione specialistica professionale o universitaria oppure una formazione professionale o universitaria integrata da un perfezionamento specialistico;

b. una formazione specialistica riconosciuta dall'UFV, non legata a una professione;

c. un corso riconosciuto dall'UFV che trasmetta conoscenze o competenze specialistiche;

Protezione della natura e del paesaggio 66

455.1

2

È considerata specialistica una formazione che fornisce le conoscenze necessarie per accudire gli animali, illustrando a tal fine le loro esigenze, il loro comportamento e il modo di trattarli.


Art. 193

Attestato di formazione 1

Sono considerati attestati di formazione: a. per una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera a: diploma professionale o universitario; b. per una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b: conferma di conseguimento della formazione; c. per una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera c: attestato di competenza.

2

La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimento di una formazione non legata a una professione; quest'ultima esonera dal conseguimento dell'attestato di competenza. 3

All'attestato di competenza di cui al capoverso 1 lettera c è equiparata la conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.

4

L'UFV può prescrivere un formulario per l'attestazione della formazione richiesta.


Art. 194

Professioni agricole

1

Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola: a. la formazione di agricoltrice o agricoltore con certificato federale di formazione pratica di cui all'articolo 37 o con attestato federale di capacità di cui all'articolo 38 LFPr24;

b. la formazione di contadina o contadino con attestato professionale di cui all'articolo 42 LFPr; c. il diploma in agronomia rilasciato da una scuola universitaria professionale; d. una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo.

2

Alla formazione agricola di cui al capoverso 1 è equiparata qualsiasi altra formazione professionale di cui all'articolo 37 o 38 LFPr integrata:

a. da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrice di animali; o b. dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.


Art. 195

Guardiani di animali

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per guardiani di animali le persone titolari di: 24 RS

412.10

Protezione degli animali. O 67

455.1

a. un attestato federale di capacità di cui all'articolo 38 LFPr25; b. un certificato di capacità secondo l'ordinanza del DFE del 22 agosto 198626 concernente l'ottenimento del certificato di capacità di guardiano d'animali; c. un certificato di capacità rilasciato dall'UFV prima del 199827.


Art. 196

Professioni legate alla pesca Rientrano nelle professioni legate alla pesca le formazioni seguenti: a. la formazione di pescatrice o pescatore professionista con attestato federale di capacità di cui all'articolo 42 LFPr28; b. la formazione di guardapesca con attestato federale di capacità di cui all'articolo 42 LFPr; c. una formazione equivalente confermata dall'ufficio cantonale competente o un'esperienza pratica di almeno tre anni.


Art. 197

Formazione specialistica non legata a una professione 1

La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l'utilizzo, l'allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi.

2

La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero sufficiente di esercitazioni.

3

Il DFE disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione teorica e pratica.


Art. 198

Formazione con attestato di competenza 1

La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera c fornisce conoscenze di base o competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata e il trattamento rispettoso degli animali.

2

Essa può essere conseguita con un corso o un periodo di pratica.

3

Il DFE disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione.

25 RS

412.10

26 [RU

1986 1511. RU 2008 4303 art. 70]. Vedi ora l'O del 5 set. 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (RS 455.109.1).

27 Art. 75 cpv. 2 dell'O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali (RU 1981 572).

28 RS

412.10

Protezione della natura e del paesaggio 68

455.1

Sezione 3: Riconoscimento e organizzazione delle formazioni

Art. 199

Riconoscimento da parte dell'UFV e dell'autorità cantonale 1

L'UFV riconosce la formazione specialistica non legata a una professione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b, la formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera c e il perfezionamento specifico per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali di cui all'articolo 103 lettera b e pubblica la lista delle formazioni riconosciute. Esso decide in merito all'equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198. 2 Esso può affidare a organizzazioni esterne lo svolgimento o il controllo di qualità dei corsi di formazione e perfezionamento. Il capitolato d'oneri e i criteri di qualità devono essere riportati nel mandato di prestazioni.

3

In casi specifici l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.

4

L'autorità cantonale riconosce la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento nell'ambito della sperimentazione animale.


Art. 200

Criteri e procedura di riconoscimento 1

La domanda di riconoscimento di una formazione di cui all'articolo 197 o di un corso secondo l'articolo 198 capoverso 2 deve essere presentata all'UFV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio.

2

La documentazione deve contenere dati sugli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e il contenuto della formazione nonché sulla formazione e l'esperienza professionale del personale docente.

3

Il riconoscimento è limitato a cinque anni.


Art. 201

Organizzazione delle formazioni specialistiche 1

Le imprese addette al trasporto professionale di animali organizzano corsi di formazione e di aggiornamento per il trasporto di animali in collaborazione con le associazioni di categoria.

2

Le aziende addette alla macellazione di animali organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e aggiornamento sul modo di trattare gli animali da macello.

3

Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento sul modo di trattare gli animali da laboratorio e sull'esecuzione degli esperimenti.

4

I servizi specializzati cantonali garantiscono la formazione e il perfezionamento degli organi di esecuzione competenti per la circolazione stradale.

Protezione degli animali. O 69

455.1


Art. 202

Esame 1 La formazione del personale addetto al trasporto degli animali e del personale del macello deve concludersi con un esame.

2

Il DFE emana il regolamento d'esame.

Sezione 4: Requisiti per i formatori dei detentori di animali

Art. 203

Formatori dei detentori di animali 1

Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b o c sulla detenzione e il trattamento degli animali deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197 e aver maturato almeno tre anni di esperienza professionale con la specie animale in questione. La formazione deve concludersi con un esame. Il DFE emana il regolamento d'esame.

2

L'UFV riconosce i corsi per la formazione dei formatori qualora, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 197, forniscano anche le conoscenze seguenti: a. conoscenze di base in didattica e diritto; b. conoscenze di base in formazione degli adulti; c. organizzazione di

corsi.

3

La formazione deve essere conseguita presso un'organizzazione di cui all'articolo 205.


Art. 204

Formatori per gli interventi in anestesia Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione secondo l'articolo 32 per eseguire interventi in anestesia deve essere titolare di un diploma in medicina veterinaria.


Art. 205

Requisiti per i centri di formazione Le formazioni di cui all'articolo 203 possono essere offerte da: a. un istituto di diritto pubblico; b. un'organizzazione incaricata dal servizio cantonale competente; c. un'altra organizzazione che dimostri di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e che un'organizzazione accreditata secondo l'ordinanza del 17 giugno 199629 sull'accreditamento e sulla designazione esegue un controllo esterno di qualità.

29 RS

946.512

Protezione della natura e del paesaggio 70

455.1


Art. 206

Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica 1

L'azienda nella quale si svolgono periodi di pratica secondo l'articolo 198 capoverso 2 deve disporre di un effettivo che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire.

2

Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell'accudimento degli animali.

Capitolo 10: Compiti amministrativi ed esecuzione Sezione 1: Compiti dell'UFV

Art. 207

Ricerca L'UFV mette a disposizione le basi scientifiche necessarie a elaborare i criteri e le raccomandazioni inerenti alla detenzione adeguata e al trattamento rispettoso degli animali. Esso può affidare tale incarico a specialisti e a istituti esterni.


Art. 208

Sorveglianza, formazione e informazione 1

L'UFV provvede a un'esecuzione uniforme della LPAn e della presente ordinanza da parte dei Cantoni.

2

Mediante l'informazione, l'UFV promuove il trattamento adeguato degli animali e riferisce sugli sviluppi nell'ambito della protezione animale.


Art. 209

Ordinanze dell'Ufficio federale e sistema informatico centrale 1

L'UFV può emanare ordinanze di natura tecnica.

2

Esso può obbligare le autorità cantonali competenti a inserire le autorizzazioni e i risultati dei controlli ufficiali nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 54a LFE30.31
3

Esso redige i modelli per i formulari previsti nella presente ordinanza.

4

Il modello di formulario per le domande di autorizzazione e le notifiche contiene i dati seguenti:

a. persona responsabile e suo domicilio o sede sociale; b. indirizzo e scopo della detenzione di animali; c. le specie animali e il numero di animali; nel caso del commercio: le specie animali e il volume del commercio; d. le dimensioni, il numero e la configurazione delle unità di detenzione; e. le attrezzature e la densità di occupazione dei locali e dei parchi; 30 RS

916.40

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565).

Protezione degli animali. O 71

455.1

f.

effettivo e formazione del personale che accudisce gli animali; g. per la pubblicità: circostanze precise e durata dell'impiego degli animali.

Sezione 2: Compiti dei Cantoni

Art. 210

Organi esecutivi cantonali 1

Il veterinario cantonale dirige il servizio specializzato cantonale.

2

Il Cantone impiega persone formate in numero tale da assicurare un'esecuzione efficace. La formazione si basa sull'ordinanza del 24 gennaio 200732 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico.


Art. 211

Cauzione 1 I Cantoni possono subordinare le autorizzazioni per la detenzione professionale di animali selvatici e per il commercio professionale di animali al pagamento di una cauzione. L'importo è stabilito secondo la specie e il numero degli animali.

2

Con la cauzione possono essere coperte le spese per i provvedimenti che il Cantone deve prendere secondo l'articolo 24 LPAn.


Art. 212

Diniego e revoca di autorizzazioni 1

Le autorizzazioni possono essere negate o revocate se il titolare ha violato ripetutamente le prescrizioni concernenti la protezione degli animali, la protezione delle specie o la polizia sanitaria o se ha disatteso un ordine dell'autorità.

2

L'autorità concedente revoca un'autorizzazione se i presupposti fondamentali non sono più adempiuti oppure se, nonostante avvertimento, le condizioni e gli oneri non sono rispettati.

3

Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 23 e 24 LPAn.

a33 Inserimento nel sistema informatico dei divieti di tenere animali Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i divieti di tenere animali di cui all'articolo 23 LPAn vengano inseriti nel sistema informatico centrale secondo l'articolo 54a LFE34.

32 RS

916.402

33 Introdotto dall'art. 26 dell'O del 29 ott. 2008 concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5589).

34 RS

916.40

Protezione della natura e del paesaggio 72

455.1

b35 Comunicazione di decisioni penali cantonali Le autorità cantonali comunicano all'UFV tutte le decisioni penali e le decisioni di abbandono del procedimento pronunciate in applicazione della legislazione sulla protezione degli animali.

Sezione 3: Controlli

Art. 213

Aziende agricole detentrici di animali 1

Il servizio specializzato cantonale provvede affinché le detenzioni di bovini, lama, alpaca, equini, suini, caprini, ovini, conigli e volatili domestici siano controllate come segue: a. almeno ogni quattro anni; b. inoltre, il 2 per cento delle aziende ogni anno, scelte in funzione dei rischi o con metodo aleatorio; e c. le detenzioni di animali in cui durante i controlli dell'anno precedente sono state riscontrate carenze.

2

Il coordinamento dei controlli è retto dall'ordinanza del 14 novembre 200736 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

3

Il servizio specializzato cantonale redige annualmente, secondo le disposizioni dell'UFV, un rapporto sulla propria attività di controllo e sulle misure disposte.

4

Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i risultati dei controlli ufficiali eseguiti negli effettivi degli animali da reddito siano inseriti nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 54a LFE37.

5

Un istituto privato può essere incaricato di eseguire controlli unicamente se è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero secondo la norma ISO/IEC 17020 per il campo d'applicazione corrispondente.


Art. 214

Detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione Il servizio specializzato cantonale controlla, almeno ogni due anni, le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a quattro anni al massimo.


Art. 215

Commerci zoologici, detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, pensioni o rifugi per animali 1

L'autorità cantonale controlla i commerci zoologici almeno una volta all'anno. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i 35 Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5001).

36 RS

910.15

37 RS

916.40

Protezione degli animali. O 73

455.1

controlli può essere prolungato fino a tre anni al massimo. Le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali nonché l'impiego di animali nella pubblicità devono essere controllati per campionatura.

2

Il servizio specializzato cantonale provvede affinché tutte le detenzioni e gli allevamenti di animali da compagnia nonché le pensioni o i rifugi per animali siano controllati ogni due anni. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a cinque anni al massimo.


Art. 216

Centri di detenzione di animali da laboratorio ed esperimenti sugli animali 1

Il servizio specializzato cantonale controlla i centri di detenzione di animali da laboratorio almeno una volta all'anno.

2

I controlli comprendono segnatamente: a. il rispetto delle condizioni e degli oneri legati all'autorizzazione; b. lo stato degli animali e dell'infrastruttura; c. i requisiti riguardanti il personale; d. la tenuta del registro di controllo dell'effettivo degli animali e la documentazione relativa al rilevamento dell'aggravio di animali geneticamente modificati o di linee e ceppi con mutazioni patologiche.

3

Il servizio specializzato cantonale controlla ogni anno l'esecuzione degli esperimenti sugli animali relativamente ad almeno un quinto delle autorizzazioni in corso.

La scelta si basa sul livello di sofferenza degli animali, sul numero degli animali utilizzati, sul livello di complessità tecnica degli esperimenti e sulle carenze constatate in precedenza.

4

I controlli comprendono segnatamente: a. l'esecuzione corretta degli esperimenti e l'osservanza delle disposizioni di legge;

b. il rispetto delle condizioni e degli oneri; c. i verbali relativi all'esecuzione degli esperimenti; d. lo stato dell'infrastruttura in cui si sono svolti gli esperimenti; e. le condizioni inerenti al personale.


Art. 217

Trasporti di animali

Il servizio specializzato cantonale provvede affinché i trasporti di animali siano controllati per campionatura.


Art. 218

Verifica dell'attività di controllo delegata a privati Se ha delegato i controlli a privati, il servizio specializzato cantonale verifica per campionatura la loro attività di controllo.

Protezione della natura e del paesaggio 74

455.1

Sezione 4: Emolumenti cantonali

Art. 219

Il servizio specializzato cantonale può riscuotere i seguenti emolumenti per i servizi elencati qui di seguito: fr.

a. autorizzazioni e decisioni, secondo il tempo impiegato da 100.- a 5000.b. controlli che hanno dato luogo a contestazioni

secondo il tempo

impiegato

c. servizi particolari che hanno causato un dispendio che esula dall'attività consueta del servizio secondo il tempo

impiegato

Capitolo 11: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 220

L'abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell'allegato 6.

Sezione 2: Disposizioni transitorie e derogatorie

Art. 221

Disposizione transitoria della modifica del 27 giugno 200138 Per le detenzioni di animali selvatici esistenti il 1° settembre 2001, per i parchi e i bacini esistenti - a eccezione dei parchi per ara, cacatua e iguane di grossa taglia - è previsto un periodo transitorio fino alla fine di agosto 2011 per l'adeguamento alle dimensioni minime qualora i parchi o i bacini siano inferiori al 90 per cento delle dimensioni minime di cui all'allegato 2 (animali selvatici) o non soddisfino i requisiti relativi all'allestimento dei parchi.


Art. 222

Disposizioni derogatorie

1

Le persone che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un'azienda agricola o come detentori di animali di cui all'articolo 31 capoverso 4 non devono recuperare la formazione di cui all'articolo 31 capoversi 1 e 4 per poter detenere animali. 2 Le persone in grado di dimostrare che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un'azienda di detenzione professionale di cavalli non devono presentare l'attestato di formazione di cui all'articolo 31 capoverso 5.39 38 RU

2001 2063

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565).

Protezione degli animali. O 75

455.1

3

I requisiti di formazione di cui all'articolo 132 per i responsabili d'esperimento e di cui all'articolo 134 per le persone che eseguono esperimenti sugli animali non devono essere soddisfatti dalle persone che esercitavano già questa funzione prima del 1° luglio 1999.

4

Le persone in grado di dimostrare che il 1° settembre 2008 detenevano già un cane sono esonerate dall'attestato di competenza di cui all'articolo 68 capoversi 1 e 2.


Art. 223

Disposizioni transitorie per gli esperimenti sugli animali 1

Agli esperimenti sugli animali autorizzati prima del 1° settembre 2008 si applica il diritto previgente.

2

Agli esperimenti sugli animali la cui domanda di autorizzazione è stata presentata prima del 1° luglio 2008 si applica il diritto previgente.

3

Agli esperimenti sugli animali che l'autorità cantonale ha dichiarato non soggetti all'obbligo di autorizzazione prima del 1° settembre 2008 si applica il diritto previgente fino al 1° settembre 2011.


Art. 224

Disposizione transitoria per la deroga all'obbligo di anestesia per la castrazione di lattonzoli Per la castrazione senza anestesia dei lattonzoli fino al quattordicesimo giorno di vita è previsto un termine transitorio fino al 31 dicembre 2009.


Art. 225

Altre disposizioni derogatorie Altre disposizioni transitorie figurano nell'allegato 5.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 226

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2008.

2

Gli articoli 23 capoversi 1 lettere b-d e 2, 97 capoverso 2, 100 capoverso 2, 194 capoverso 1 lettera a e gli articoli 3 primo periodo, 5b e 5d dell'allegato 6 cifra II/4 entrano in vigore il 1° gennaio 2009.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

76

455.1

Allegato 1

40

(art. 10)

Requisiti minimi per la detenzione di animali domestici Osservazioni preliminari Salvo diversa indicazione, le misure qui indicate delimitano spazi liberi. Esse possono essere ridotte solo per arrotondamento degli angoli o per

sistemare poste di foraggiamento o abbeveraggio negli angoli.

Bovini

Tabella 1

Categoria animale

Vitelli

Animali giova

ni

Vacche

e

prim

ipare

in

gestazione

avanzata

1 c

on un'altezza al garrese di fino

a

2

settimane

fino a 3 settimane

da 4 settimane a 4 mesi fino a 200 kg

da 200 a 300 kg

da 300 a 400 kg

oltre 400 kg

125 ± 5 cm

135 ± 5 cm

145 ± 5 cm

1 Stabulazi

one

a

pos

ta

fissa

2

11 Lar

ghezza

posta,

per ani

m

al

e

cm

-

70

80

90

100

100

3 110

3

120

3

12

L

un

ghezza

posta

121 in

post

a corta

4 cm

-

120

130

145

155 165

3 185

3, 5

195

3

122 in

post

a media

cm

-

-

-

180

3 200

3

240

3

2 Stabulazione in

box

21 Lar

ghezza

cm

85

-

-

-

-

22 Lun

ghezza cm

130

-

-

-

-

40

Aggiornato dal n. II dell'O del 14 gen.

2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU

2009

565)

.

Protezione degli animali. O 77

455.1

Categoria animale

Vitelli

Animali giova

ni

Vacche

e

prim

ipare

in

gestazione

avanzata

1 c

on un'altezza al garrese di fino

a

2

settimane

fino a 3 settimane

da 4 settimane a 4 mesi fino a 200 kg

da 200 a 300 kg

da 300 a 400 kg

oltre 400 kg

125 ± 5 cm

135 ± 5 cm

145 ± 5 cm

3

Stabulazi

one li

ber

a i

n

gru

pp

o

31 Superfi

ci

e

del

sett

ore di riposo con

lettiera in sistemi senza box di riposo, per ani m

al

e

m

2

- 1,0

6 1,2-1,5

7 1,8

8 2,0

8 2,5

8 3,0

8

4,0

3 4,5

3 5,0

3

32

B

ox di

ri

poso

321 Lar

ghezza box,

per animale

cm

-

70

80

90

100

110

3 120

3

125

3

322 Lun

ghezza box contro

parete cm

-

160

190

210

240 230

3 240

3

260

3

323 Lun

ghezza box contra

pp

osti cm

-

150

180

200

220 200

3 220

3

235

3

33

Larghezza della posta di

f

oraggi

amento,

per

ani

m

ale

cm

-

-

-

65

9

72

9

78

9

34

Profondit

à dell

a po

sta di foraggiamento incl

us

a l

a corsi

a10

cm

-

-

-

- 290

11

320

11

330

11

35

Corsi

a r

etrost

ant

e una fil

a di box

10

cm

-

-

-

220

12

240

12

260

12

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

78

455.1

Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a 1 - B

ovini

1 Sono

considerate

in

g

estazione avanzata le vacche e le

primi

par

e nei

due mesi

prima del

parto.

2

N

elle stalle già esistenti il 1° settembre 2 008 nelle regioni d'estivazione la posta deve essere larga 99 cm e lunga 152 cm in c aso di posta corta o 185 cm in caso di

posta media. Gli animali non po

sso

no

e

sse

re

te

nu

ti in

ta

li

pos

te

pe

r

pi

ù di otto ore al

giorno.

3

Le misure per le lattifere va lgono per gli animali con un'alt ezza al garrese di 120-150 cm . Per gli animali di taglia superior e l

e mis

ur

e vanno aumentat

e di

conseguenza; per gli animali di ta glia inferiore possono essere adeguatamente ridotte. Le misure per gli animali con un'altezza al garrese di 125 cm

± 5 cm e

145 cm ± 5 cm val

gono per

le st

alle di nuova realizzazio ne e per

le st

alle che i

n vir

tù de

ll'allegato 5 cifra 48 hanno diritto

a un termine transitorio di cinque anni

per l

'ade

guamento delle

poste fisse e dei box di ri pos

o.

4

In caso di posta corta lo spazio sopra la mangiatoia deve esse

re a disposizione degl i animali i

n qual

unque moment

o affi

nché po

ssano sdraiarsi, alzarsi, riposare e aliment

arsi. La

struttura della man giatoia deve consentire a gli animali di com

piere i movimenti ti pici della s

pecie e di accedere facilmente al fora gg

io

.

5

Vale per le stalle esis tenti il 1° settembre 2008 con un sistema di stabulazione a posta fi ssa autorizzato,

per le stalle con

un sistema di stabulazione a posta fissa di recente installazione nonché per le stalle che, in virtù de ll'allegato 5 cifra 48, hanno dir itto a un termine transitorio di cinque anni per l'

adeguamento delle

poste fisse e dei box di ri poso. Per le altre stalle la lun ghezza minima è di 165 cm.

6 La

su

perficie del box deve esse re

di almeno 2,0 m

2 .

7

Secondo l'età e la ta glia dei vitelli. La su perficie del box deve essere di almeno 2,4 -3,0 m

2 .

8

La superficie di riposo può essere ridotta del 10 per cento al massimo se gli animali possono accede re in ogni momento anche a un'altra area di pari dimensioni

o

più am

pia.

9 Val

e

per

le

post

e di for

agg

iamento di nuova realizzazione.

10

Se una st

alla esist

ent

e viene tr

asf

or

m

at

a i

n s

talla a stabul

az

ione libera le misure possono es sere ridotte di 40 cm al massimo , a condizione che

le separazioni dei

box non ra

gg

iu

ng

ano la delimitazione posteriore, che la corsia non sia se nza sbocco e che esistano altri s pazi in cui

gli animali

possono evitarsi.

11

Val

e

per

le aree di

for

agg

iamento di nuova realizzazione.

12

Val

e

per

le cor

sie di nuova reali

zzazi

one.

Protezione degli animali. O 79

455.1

Bovini su pavimenti completamente perforati Tabella 2

Categoria animale

Anim

ali

giova

ni

fino

a

200

kg

200-250

kg

25

0 -350 kg

350-450 kg

oltre 450 kg

1

Stabulazi

one li

ber

a i

n

gru

pp

o

11

Superfi

ci

e con pavimenti compl etament

e perf

orati

,

per

ani

m

ale

m

2

1,8

2,0

2,3

2,5

3,0

Suini (eccettuati i minipig) Tabella 3

Categoria animale

Suinetti svezzati

Suini

1

Scrofe

Verri

Fino a 15 kg

15-25 kg

25-60 kg

60-85

kg 85-110

kg

110-160 kg

1 Tro

golo

11

Larghezza del trogolo per capo nella stabulazione in gru

pp

o

cm

12 18 27

30

33

36

45

2, 3

2 Su

per

fici

e al s

uol

o

21

Gabbi

e, box di f

or

agg

iamento e di ri

pos

o

cm

-

-

- 65x190

4

22

Larghezza delle corsie nei sistemi con box

di

fo

ra

gg

iament

o e di ri

poso

cm

-

-

- 180

23

Stalle di alimentazione con porta

cm

-

-

- 45x160

3 Su

per

ficie di ri

poso

31 Su

perfi

ci

e com

plessiva

per

ca

po

5 m

2 0,20

0,35

0,60

0,75

0,90 1,65

2,5

6 6

7

32 Su

perfi

ci

e di ri

poso

per

ca

po

8 m

2 0,15

0,25

0,40

0,50

0,60 0,95

- 3

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

80

455.1

Categoria animale

Suinetti svezzati

Suini

1

Scrofe

Verri

Fino a 15 kg

15-25 kg

25-60 kg

60-85

kg 85-110

kg

110-160 kg

321

fino a 6 ca

pi m

2

-

-

- 1,2

9

322 7

-20 ca

pi m

2

-

-

- 1,1

9

323 oltre

20

ca

pi m

2

-

-

- 1,0

9

4 Box

parto esistenti il 1° lu glio 1997

m

2

-

-

- 3,5

10

5 Box

pa

rto

in

sta

llati d

op

o il

1° lu

glio 1997

m

2

-

-

- 4,5

11

6 Box

parto di nuova realizzazione m

2

-

-

- 5,5

11

Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a 3 - Suini ( eccettuat

i i mini

pi

g)

1 Queste

misure

val

gono

per i suini tenuti in gru

pp

i com

posti esclusivamente da ca pi della stessa età.

2

Per i tro

goli esistenti il 1° settembre 2008 sono sufficienti 40 cm.

3

Se si utilizzano divisori che s por

gono nel box, nei tro goli di nuova realizzazione lo s pazio libero nel

punt

o

più

stre

tto d

eve

e

ssere

di almeno 45 cm.

4

Al ma

ssimo un

te

rz

o de

lle g

abb

ie pe

r sc

ro

fe

p

e

sse

re

rid

ot

to

a 60 cm × 180 cm. Se l e gabbi

e

nei box parto non

sono regolabil

i in larghezza

e in lunghezza,

esse devono misurare 65 cm × 190 cm.

5

In caso di stabulazione con lettiera pro

fo

nda

, la

su

perficie al suolo va aumentata di conse guenza.

6

N

ei sistemi di stabulazione in gru

pp

o esistenti il 1° settembre 2008 sono sufficienti 2 m 2

per

ca

po.

7

Un lato del box deve misu

ra

re a

lmen

o 2 m.

8 All'inizio

dell'in

grasso la su

per

fici

e di ri

poso

può ess

ere ri

dott

a mediante

pareti amovibili.

9

N

ell

e s

up

erfici di ri

poso di nuova realizzazione un la to deve misurare almeno 2 m.

10

Di cui almeno 1,6 m 2 di

pavimento fisso nel settore di ri poso della scrofa e dei lattonzoli .

11

Di cui almeno 2,25 m 2 nel settore di riposo de lla scrofa e dei lattonzoli . Nei box parto installati dopo il 31 ottobre 2005, nello spazio calpestabile dalla scrofa deve ess

ere pr

es

ente una s

uper

fici

e

di riposo adiacente di almeno 1,2 m 2

con una larghezza minima di 65 cm e una lunghezza minima di 125 cm.

La larghezza

mini

ma dei box

parto deve essere di almeno 150 cm. I box di di

mensi

oni

inf

eri

ori a 170 cm devono ess er

e

privi di installazioni nei 150 cm post

eri

ori del

box.

Protezione degli animali. O 81

455.1

Ovini

Tabella 4

Categoria animale

Agne

lli Animali

giovani

Ovini

1

Arieti e pecore

1 senza agnelli

Pecore

1 con agnelli

2

fino a 20 kg

20-50 kg

50-70 kg

7090 kg

oltre 90 kg

70-90 kg

oltre 90 kg

1

Stabulazione in box sin goli

11 Su

perficie dei box

per ca

po m

2

-

2,0

2,0

2,5

2,5

3,0

2 Stabulazi

one

liber

a

21 Lar

ghezza della

posta di

f

ora

gg

ia

men

to

per ca

po

3 cm

20

30

35

40

50

60

70

22 Su

perficie del box

per ca

po m

2

0,3

4

0,6

1,0

1,2

1,5

1,5

5

1,8

5

Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a 4 - Ovi

ni

1 Per

le

pecore femmine è determinante il peso in condizione di non gravidanza.

2

Le misure val

gono

per

le

pecor

e con a

gnelli fino a 20 k

g.

3 La

lar

ghezza delle man

giatoie circolari

può ess

ere ri

dott

a del

40

per cento.

4 La

su

perficie del box deve e sser

e di almeno 1 m

2 .

5 Vale

anche

per l

e

pecore con a

gnelli se

parate momentaneamente dal gru

pp

o.

Caprini

Tabella 5

Categoria animale

Capretti

Capre

1 e capre pigm

ee

Capre

1 e caproni

fino a 12 kg

12-22 kg

23-40 kg

40-70 kg

oltre 70 kg

1 Stabulazione fissa

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

82

455.1

Categoria animale

Capretti

Capre

1 e capre pigm

ee

Capre

1 e caproni

fino a 12 kg

12-22 kg

23-40 kg

40-70 kg

oltre 70 kg

11 Lar

ghezza

posta

per ca

po cm

-

40

50 60

12 Lun

ghezza

post

a2

cm

-

75

95 95

2

Stabulazione in box sin goli

21 Su

perficie dei box

m

2

-

2,0

3,0

3,5

3 Stabulazi

one

liber

a

31 Lar

ghezza della

posta di

f

ora

gg

ia

men

to

per ca

po cm

15

20

30

35

40

32

N

umer

o di

post

e di f

or

agg

iament

o

per

ca

po

321

gru

pp

i fino a 15 ca

pi

n

1

1

1,1

1,25

1,25

322

gru

pp

i di oltre 15 ca

pi;

per o

gni animal

e i

n

pi

ù

n

1 1 1

1

1

33 Su

perficie dei box

per ca

po

3

331 Gru

pp

i fino a 15 ca

pi m

2

0,3

4

0,5

1,2

1,7

2,2

332 Gru

pp

i di oltre 15 ca

pi,

p

er

o

gni

ani

m

al

e i

n

pi

ù m

2

0,2

0,4

1,0

1,5

2,0

Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a 5 - C

apri

ni

1

Per le ca

pre femmine è determinante il peso in condizione di non gravidanza.

2 Le

poste non

poss

ono

pre

se

nt

ar

e

perforazioni nella lun ghezza minima

prescritta.

3

Almeno il 75 per cento dello sp

azi

o deve ess

ere s

uperfi

cie di

ripos

o. L

'80 per cent

o dell

e ni

cchie di riposo sopraelevate può essere calcolato come superficie di ri

poso.

4 La

su

perficie del box deve e sser

e di almeno 1 m

2 .

Lama e alpaca Tabella 6

Protezione degli animali. O 83

455.1

Categoria

animale

Animali

adulti

1

1 Su

per

fic

ie

d

el

par

co

11 Gru

pp

i fino a 6 ca

pi m

2

250

12 Gru

pp

i di oltre 6 ca

pi,

p

er

o

gni animale in

pi

ù m

2

30

2 Stabulazione in

gru

pp

o

21 Su

perfi

ci

e del

ri

paro o dell

a stall

a

per ca

pom

2

2

3 Stabulazi

one

in

dividuale

31 Su

perfi

ci

e del

ri

paro o dell

a stall

a

m

2

4

Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a 6 - L

ama e alpaca 1 Gli

animali

gi

ovani

pos

sono ess

er

e t

enuti nell

o st

ess

o

par

co fi

no all'et

à di s

ei mesi.

Cavalli

Tabella 7

Categoria animale

Cavallo

Altezza al garrese

< 120 cm

120-134 cm

134148 cm

148-162 cm

162-175 cm

> 175 cm

1 Su

per

ficie

per cavallo

11 Box

si

ng

oli

1, 2

o di

gru

pp

o1, 3, 4

m

2

5,5

7

8

9

10,5

12

12

Val

ori di toller

anza

5 m

2

-

7

8

9

10,5

13 Su

perfi

ci

e di ri

poso nella stalla con diversi s pazi

1,3,

4,6

m

2

4

4,5

5,5

6

7,5

8

2

A

ltezza dei locali nel se ttore dei cavalli

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

84

455.1

21

Altezza mini

ma

m

1,8

1,

9

2,1

2,3

2,5

2,5

22

Val

ori di toller

anza

5 m

-

2,0

2,2

2,2

2,2

3

A

rea d'uscita per

cavallo

3,

7

31

costantemente acces sibil

e dall

a st

al

la, s

up

erf

icie mi

nima

m

2

12

14

16

20

24

24

32

non adiacente all

a stall

a, s

up

er

fici

e mini

ma

m

2

18

21

24

30

36

36

4 Su

perficie raccomandata 8

per cavallo

m

2

150

150

150

150 150 150

Protezione degli animali. O 85

455.1

Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a 7 - C

avall

i

1 Per

le

giumente con

pul

edri di almeno due mesi, la s up

erfi

cie deve es

sere aume

ntata almeno del 30 per cento. Questo vale anche per

i box

part

o.

2 La

lar

ghezza dei box sin

goli deve essere almeno 1,5 volte l'altezza al garr

ese.

3

In caso di cin

que o

più cavalli molto com patibili fra loro, la su per

fici

e

globale

può

e

sse

re

rid

ot

ta

a

l ma

ssimo

d

el 20

p

er cento.

4 Dev

ono

e

sse

re

p

re

di

sp

ost

e strutt

ur

e che

permettano ai cavalli di evitarsi e di ritirarsi, tranne nel caso di cavalli giovani.

5

Le scuderie esistenti il 1° se ttembre 2008 che rispettano i va lori di tolleranza non devono essere adegua

te. Se una scuderia d eve essere adeguat

a per il superamento di

un val

ore di t

oller

anza,

gli altri valori di to lleranza restano validi.

6 La

su

per

fi

cie di ri

pos

o e l'

ar

ea d'

us

ci

ta devono ess

er

e s

em

pre

ra

gg

iun

gi

bi

li da un corri

doi

o l

ar

go o da due corridoi più stretti.

7 Per

i g

ru

pp

i di cavalli

giovani com

posti da 2

-5 ca

pi, la su

per

ficie mi

ni

ma dell'

area

d'uscita corris

ponde a

quella

pre

vi

sta

p

er 5 cavalli

giovani.

8

La superficie delle aree d'uscita non ad iacenti alla scuderia allestite in modo da essere utilizzabili co n qualsiasi condizion e del t

empo non può super

ar

e gli

800 m

2 , nemmeno se sono detenuti più di 5 cavalli.

In caso di stabulazi one libera in gruppo con un'area d'uscita sempre accessibile è consigli

abile aggi

unger

e

75 m

2

per ca

po a

partire dal sesto cavallo.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

86

455.1

Conigli domestici Tabella 8

Categoria animale

Conigli adulti

1, 2

fino a 2,

3 kg

2,3-3,

5 kg

3,5-5,

5 kg

>5,5 kg

1

P

ar

chi

senz

a s

up

er

fici so

pr

ael

evat

e:

11 Su

perfi

ci

e al s

uol

o3

cm

2

3400

4800

7200 9300

12 Altezza

4

cm

40

50

60

60

2

P

archi con su per

fici so

praelevat

e:

21 Su

perfi

ci

e

globale

3

(su

perficie al suolo e su perficie so

prael

evat

a)

cm

2

2800

4000

6000 7800

22

di cui su

per

fici

e mini

ma al suolo

cm

2

2000

2800

4200 5400

23 Altezza

4

cm

40

50

60

60

3 Su

per

ficie com

plem

en

tare

p

er il com

partimento del nido cm

2

800

1000

1000

1200

Categoria animale

Anim

ali giovani dallo svezzament o alla matu

rità sessuale

come per gli animali adulti 4 Su

per

fici e altezze 41

N

umer

o mas

simo di ani

m

al

i g

iovani su

questa su

perficie n

3

3

4

5

42 Per

og

ni altro ani

m

al

e

giovane con un

peso fino a 1,5 k

g5, 6

421 in

gru

pp

i fino a 40 animali cm

2

1000

422 in

gru

pp

i di oltre 40 animali cm

2

800

43 Per

og

ni altro ani

m

al

e

giovane con un

pes

o s

up

eri

or

e a 1,5 k

g5,

6

431 in

gru

pp

i fino a 40 animali cm

2

1500

432 in

gru

pp

i di oltre 40 animali cm

2

1200

Protezione degli animali. O 87

455.1

Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a 8 - C

onigl

i domesti

ci

1

Coni

glie madri con fi

gliat

a fino al

35°

gi

or

no di vita, maschi, conigli e s

enza fi

gl

iata. Sul doppio della sup

erfic

ie min

ima (b

ox doppio) può es

se

re

te

nu

ta u

na

coni

glia con la fi

gliata fino al 56°

giorno di vita dei

piccoli.

2

N

on è neces

sario ade

guare le

gabbi

e cost

ruit

e

prima del 1° dicembr e 1991 se hanno

più dell'85

per

cent

o della s

up

erficie di cui alla tabella 8 cifra 11.

3 Su

questa su

per

ficie si

possono tenere uno o due animali adulti com patibili, senza fi

gliata.

4

Almeno il 35

per

cent

o della s

up

er

ficie com

plessiva deve avere quest'altezza.

5

N

ei gruppi con più di cinque anim ali la zona in cui gli an imali possono ritirarsi deve essere accessibile da

più lati; nei grupp i con oltre dieci an

imali essa deve

es

se

re

sud

di

vi

sa

.

6

Per gli animali giovani tenuti con la

madr

e dal 36° o dal 57° gior no

di vita (cfr. osservazione 1) fino alla maturità sessuale valgono le superfici

mini

me i

ndi

cate

nella tabella 8 cifre 42 e 43.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

88

455.1

Volatili domestici Tabella 9

Tab. 9-1

Poll

ame d

omestico

Categoria animale

Pulcini

Anima

li giovani

Galline

ovaiole, animali

d'allevam

ento

Animali da ingrasso Settimana di vita

Fino al termine della 10a

Dall'11a alla 18a

A partire dalla 19a 1

Im

pianti di stabulazione 11

Attrezzature di fora gg

iamento e abbeve

ramento

per animale

111 Lun

ghezza dis

ponibile nel fora

gg

iament

o manual

e alla man

giatoia

cm

3

10

16

112 Lunghezza

disponibile

ne

l foraggiamento meccanico alla man

giatoia o al nastro cm

3

6

8

2

1

113

Canale della man

giatoia circolare automati ca

cm

2

3

3

1,5

1

114

Canale di abbeveratoi la te

rali

cm

1

2

2,5

1

1

115

Canale di abbeveratoi cir colari

cm

1

1,5

1,5

1

1

116

Abbeveratoi a galleg giante, 1 per (n) anima li, minimo 2 per ogni unit

à di detenzi

one

n

15

15

15

15

1

117

Abbeveratoi a coppa con acqua a li

ber

a dis

posizi

one

2)

,

1

per

(

n)

ani

m

ali

n

30

25

25

30

12

P

os

atoi

121 Lun

ghezza dei

posatoi,

per animale

cm

8

11

14

122

Distanza orizzontale fra i pos

atoi

3

cm

25

25

30

13

L

uo

go di

de

posizione delle uova 131

N

idi individuali: 1 nido per

(n

) animali

Animali

-

5

132 Su

perficie nei nidi collettivi 4 : 1 m

2

per

(n

) an

im

al

i

A

nim

al

i

-

100

Protezione degli animali. O 89

455.1

Tab. 9-1

Poll

ame d

omestico

Categoria animale

Pulcini

Anima

li giovani

Galline

ovaiole, animali

d'allevam

ento

Animali da ingrasso Settimana di vita

Fino al termine della 10a

Dall'11a alla 18a

A partire dalla 19a 14 Su

per

fici cal

pestabili

5

141 Altezza

liber

a

so

pra la su

perficie

6

cm

50

50

50

50

1

142 Lar

ghezza minima

cm

30

30

30

30

143

Pendenza massima del suolo %

12

12

12

0

Tab. 9-1

Poll

ame d

omestico

Categoria animale

Pulcini Animali

giovani

Ga

lline ovaiole e animali d'allevamento Animali da ingrasso

Fino al termine della 10a settim ana di

vita

Dall'11a al termine della 18a settimana di vita Fino a 2 kg

Oltre 2 kg

2 Su

per

ficie cal

pest

abil

e

per ani

mal

e7

in

pollai con

21

Fino a 150 ani

m

ali

:

numero

(n

) ani

m

al

i/m

2

n 14

9,3

7

6

22

Oltre 150 animali:

numero (n) animali/m 2 n

15

(m

2 superficie grigliata x 16,4 ani

m

ali) + (m

2 superficie

lettiera x 10,3 animali )

(m

2 superficie grigliata x 12,5 ani

m

ali)

+ ½

x (m

2 sup

erfic

ie

lettiera x 7 animali )

3

Su

per

ficie cal

pest

abil

e

per ani

mal

e7

in

poll

ai

8 con

31

Fino a 20 animali:

peso totale/m

2 k

g

-

- 15

32 21

-40 animali:

peso totale/m

2 k

g

-

- 20

33 41

-80 animali:

peso totale/m

2 k

g

-

- 25

34 oltre

80

animali:

peso totale/m

2 k

g

-

- 30

4

Superfici calpestabili pe r il pollame riproduttore, per ani

male

cm

2

- 1400

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

90

455.1

Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a 9-1 - P

oll

ame domestico 1

Questi valori val

gono

per

gli animali da in

grasso con un

peso su

peri

or

e a 2 k

g. Per

gli animali

più

piccoli

po

sso

no

e

sse

re

a

de

guatamente ridotti.

2

In pr

es

enza di

abbever

atoi

a c

oppa di grandi dimensioni l'UFV può autorizzare un numero maggio re di animali nell'ambito della procedura di autorizzazione de

gli im

pianti di stabulazione s econdo l'articolo 82 ca povers

o 5.

3 Misura

dell'asse.

4

Se i nidi non sono dotati di tende, pe

r o

gni nido collettivo vanno previst

e divers

e a

pert

ur

e.

5

Gli escrementi non d evono rimanere sulle su perfici cal

pestabili.

6

Per le voliere l'UFV può auto rizzare altezze inferiori nell'am bito della procedura di autori zzazione degli impi

anti di

stabul

azione secondo l'articolo 82 ca

pove

rso

5

.

7

L'unità di detenzione mini ma in caso di sperimentazi one animale deve soddisfare almeno i criteri seguenti: Su

perfi

ci

e di bas

e 4000 cm

2

per

al

mas

simo 2 ani

m

ali

; altezza 80

cm; s

ettore co

perto da lettiera:

dell

a s

up

er

fi

cie;

pos

atoi so

prael

evat

i.

8 Se

gli animali da in

grasso dis

pon

gono di

pos

atoi s

op

raelevati

, l'

UFV

può ade

guar

e di cons

eg

uenza la dis

po

siz

ione

re

la

tiva

a

lla densità di occu pazione.

Tab. 9-2

Tacchini

domestici

Fino al termine della 6a settiman a di

vita

Dalla 7a settimana di vita 1

D

ensità di occu pazione

32 k

g

per

m

2 36,5

kg

p

er m

2

Protezione degli animali. O 91

455.1

Tab. 9-3

Piccioni

domestici

Animali nel periodo d'alleva mento Requisiti

supplementari

Prim

a coppia

Per ogni altra coppia 1 Su

per

ficie minima 1, 2

11 Parco

in

te

rno

3, 4

m

2

0,5 0,5

5

2 nidi

(p

. es

. ci

ot

ola di terracott

a)

o un nido

grande a sufficienza 12 Parco

est

erno

6, 7

se non

possono volare liberamente m

2

75 % del

pa

rco

in

te

rno

6

1,5

Il parco esterno deve avere una lu

nghezza mi

nima di 3,0 m,

una l

ar

ghezza minima di 1 m e un' altezza minima di 1,8 m Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a 9-3 - Pi

ccioni domestici 1 Le

su

perfici mi

ni

me val

gono

per l

e co

pp

ie da allevamento e per

i l

or

o

piccoli fino allo svezzamento.

2

In caso di detenzione di animali adulti al di fuori del periodo di allevamento e di animali giovani, la densità di occu pazione

può ess

er

e aumentat

a del

50 %.

3 Se

ven

gono fatti uscire dal par

co una volt

a al

g

io

rno

p

er vol

ar

e liber

amente all'

es

terno:

parco interno in m

2

+ 50 %;

parco esterno non necessario.

4 Se

poss

ono s

em

pre volare liberamente fuori dal par

co nell

e or

e diur

ne: densità di occu pazione nel

parco interno + 25 %; parco esterno non necessario.

5 0,4

m

2

per l

e r

azze

piccole.

6 Il

parco esterno è sem pr

e acces

sibil

e durante l

e ore di

ur

ne.

7 Anche

nel

parco esterno devono essere collocati a diverse altezze posatoi so

prael

evati ade

guati all'

et

à e al com

portamento de

gli animali.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

92

455.1

Cani domestici Tabella 10

Cani

adulti

Fino a 20 kg

20-45 kg

Oltre 45 kg

1

B

ox

1

11

Altezza

m

2

2

2

12 Su

perfi

ci

e di bas

e

per 2 cani

m

2

4 8

10

13 Su

perfi

ci

e di bas

e

per

o

gni cane in

pi

ù m

2

2 4

5

2 Canil

e2

21

Altezza

m

1,8

1,8

1,8

22 Su

perfi

ci

e di bas

e

per un cane

m

2

6 8

10

23 Su

perfi

ci

e di bas

e

per 2 cani

m

2 10

13

16

24 Su

perfi

ci

e di bas

e

per

o

gni cane in

pi

ù m

2

3 4

6

Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a 10 - C

ani

domestici

1

Per i cani che non

possono essere inte grati in

gru

pp

i o che non socializzano con alcun cons pecifico, occorre ris pe

tta

re

la

su

perficie minima del box per due cani.

2

Se una cagna deve ess er

e tenut

a nel canile

con la sua cucciolata, fino allo svezzamento deve avere a disposi

zione, olt

re alla

superficie del can

ile, anche un box

sempr

e accessi

bil

e di almeno 2 m

2 s

e il s

uo pes

o è inferior

e ai 20 kg, di 4 m

2 s

e il suo pes

o è compreso

tr

a 20 e 45 kg, di 5 m 2 se il suo peso è superiore ai 45 k

g.

Protezione degli animali. O 93

455.1

Gatti domestici Tabella 11

Gatti

adulti

Requisiti

supplementari

1

Unit

à di det

enzione

1, 2

11

Altezza

m

2,0

S

uperfici di riposo

sopraelevate, possib ilità di ritirarsi,

adeguate possibilità di arrampic arsi, di limare gli artigli, di

so

dd

isfa

re

le

loro

esigenze comportamentali, un contenitore

per esc

rementi

per o

gni

g

atto

12 Su

perfi

ci

e di bas

e3

fino a 4

gatti m

2 7,0

13

Superfi

ci

e di bas

e per

ogni gatt

o i

n più

m

2 1,7

Osservazioni sulla tabe lla 11 - Gatti domestici 1

È indicato il nume

ro massi

mo ammess

o di

gatti

per unità di su

perficie. Gli animali gi

ovani

pos

sono ess

er

e t

enuti nell

o st

ess

o s

pazio fino allo

svezzamento.

2 Detenzione

individual

e temporanea per al ma ssimo tre settimane: 1 m 2 di superficie calpestabile su tre li velli al massimo, di cui almeno 0,5 m 2 di superficie di

base. Altezza di 1

m su almeno il 35

per cento della su

perfi

cie di base.

3 Il

ra

pp

or

to

fra

lun

ghezza e lar

ghezza

può essere al mas

simo di

2:1.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

94

455.1

Allegato 2

41

(art. 10)

Requisiti minimi per la detenzione di anim ali selvatici (con o senza autorizzazione) Osservazioni preliminari A.

Le superfici e i volumi indicano sempre la dimensione minim a del parco. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori neppure se vi

è tenuto un numero di animali (n) inferiore a quello indicato ne lle tabelle. I parchi divisori che non rispondono completamente ai requisiti

minimi possono essere utilizzati soltanto per la detenzione a breve termine.

B.

Le tabelle indicano il numero massimo di animali adulti nel parco. Nello stesso parco possono essere tenuti anche gli anima li giovani. Per i

rettili e gli anfibi, la dimensione minima è definita in funzi one dell'esemplare più grande presente nel parco. Il fabbisogno u lteriore di spazio è definito in base alla taglia degli altri animali.

C.

Se in un unico parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio nello stesso modo, per calcolare le superfici e i volu mi occorre tenere

conto della specie con le esigenze maggiori di spazio minimo. Le superfici e i volumi per ogni altro animale della stessa speci e e per gli

animali delle altre specie devono essere aggiunte sulla base di quanto previsto «per ogni animale in più».

D.

Se in un parco sono tenute più specie che utilizzano lo sp azio in modo diverso, nel volume previsto per la specie che neces sita di maggiore

spazio possono essere tenute anche le altre specie, senza dover aumentare lo spazio.

E.

Per le specie che hanno particolari esigenze, ad esempio per quanto concerne l'umidità dell'aria, la temperatura, le caratt eristiche del suolo

o l'alimentazione, occorre tenere conto di tali esigenze an che se nella tabella non vi è alcuna indicazione in merito.

41

Aggiornato dal n. II dell'O del 14 gen.

2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU

2009

565)

.

Protezione degli animali. O 95

455.1

F.

Nel caso di specie per le quali è prescritto un parco esterno si può rinunciare a tale requisito a condizione di tenere con to in altro modo

delle esigenze della specie interessata, p.es. aprendo finestre o porte e soffitti scorrevoli così da lasciare entrare, in pres enza di un'adeguata

temperatura, la luce diretta del sole e illuminando il parco con una luce artificiale che equiva lga qualitativamente a quella s olare. In questo

caso le dimensioni del parco interno devono corrispondere almeno a quelle di un parco esterno o, se sono prescritti un parco es terno e uno

interno, alla superficie complessiva di entrambi. Occorre tenere conto di comportamenti quali l'abitudine di scavare e l'iberna zione in

caverne.

G.

Nei centri autorizzati di detenzione di animali da laborat orio conformemente all'articolo 122 si può rinunciare al parco es terno.

H.

Nella composizione dei gruppi occorre tenere conto - indipe ndentemente dall'occupazione consentita in base alle tabelle - d ella struttura

sociale della specie e della compatibilità degli individui.

I.

I parchi devono essere provvisti - indipendentemente dalle istr uzioni fornite in dettaglio ne lle tabelle - di settori adatt i alle varie funzioni o corrispondenti alle condizioni climatiche adatte alla specie. O ccorre tenere in debita considerazione l'utilizzazione ottimale dello spazio

per la specie in questione.

J.

I parchi devono essere illuminati con luce naturale o arti ficiale non tremolante che presenti uno spettro luminoso adeguato alle esigenze

della specie. Gli animali notturni tenuti in parchi esterni de vono sempre avere la possibilità di trovare un box per dormire.

K.

Per tutte le specie, anche quelle non elencate nel presente allegato, occorre che siano soddisfatti tutti i requisiti speci fici relativi

all'alimentazione, alla struttura sociale, al clima, compreso il microclima, alle caratteristiche del suolo, alla possibilità d i nuotare e fare il

bagno, di scavare e di ritirarsi e ad altre infrastrutture che offrano agli animali possibilità di isolamento o altri comfort ( superfici da graffiare, fango in cui rotolarsi). I parchi per le specie non elencate devono essere sufficientemente grandi da ospitare le strutture

necessarie per

soddisfare le esigenze specifiche degli animali. Quali valori in dicativi si applicano perizie tecniche basate sulle conoscenze scientifiche.

L.

Gli alimenti devono essere somministr ati in modo da riprodurre il comportamento alimentare tipico della specie (presentazio ne del cibo in

luoghi e tempi diversi, rispetto del modo in cui l'an imale si procaccia gli alimenti, li prepara e li assume).

M.

Nei grandi parchi concepiti in modo da essere simili all'ambiente naturale, il benessere degli animali deve essere verifica to controllando

con sufficiente frequenza e regolarità il funzionamento degli imp ianti e delle attrezzature tecniche - comprese le misure di si curezza volte

a impedire la fuga - assicurandosi che gli animali possano soddisfare le loro esigenze alimentari e godere di condizioni di vit a adeguate e

sorvegliando gli effettivi.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

96

455.1

N.

Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio ne lle tabelle, gli animali devono essere alimentati tenendo in debi ta considerazione

le loro esigenze particolari.

O.

Nella concezione e gestione del parco occorre tenere in c onsiderazione le possibilità di arricchire l'ambiente in cui vivon o gli animali

(p. es. stimoli quali odori estranei, nuovi oggetti da manipolare).

P.

Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle, i parchi devono essere mantenuti e gestiti tenendo i n debita considerazione anche le esigenze climatiche

e igieniche delle varie specie.

Protezione degli animali. O 97

455.1

Parchi per mammiferi Tabella 1

Parchi per m

amm

iferi

Per gruppi fino a n ani m

ali

Pe

r o

gn

i a

ni

m

al

e

in

p

a)

Requisiti

particolari

N

um

ero Parco

esterno

a)

Parco

interno

a)

Esterno

Interno

Specie animali

(n)

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Echidna istrice

c)

2

-

6

-

2 1

) 6

) 11

)

Falan

ger

o, o

possum, tri

cos

ur

o

c)

e)

2

-

61

2

2 2

) 3

) 4

)

Didelfidi, s

pecie

piccole c

)e

) 2

-

0,5

0,35

0,05 2

) 3

) 4

)

To

po marsu

piale dalla coda crestata c)

e)

2

-

11

,8

0,5 2

)3

) 4

)

Petauridi di

gr

oss

a e medi

a ta

glia c

)e

) 6

-

61

2

1 2

) 3

) 4

)

Petauridi di

picco

la

ta

glia c

)e

) 6

-

36

0,5 2

) 3

) 4

)

Diavol

o di T

asmania

c)

e)

22

0

6

-

- 1

) 3

) 4

)

Vombat

o c

)e

) 22

0

20

-

- 1

) 3

) 4

)

Can

guri arboricoli

c)

e)

21

6

40

16

40

4

4

2)

5

)

Can

guri di

picc

ola

ta

glia c

) 54

0

10

42

6

) 22

)

Ratti can

guro c

) 2

-

8

-

2 3

) 6

)

Can

gur

o dell

e r

occe

c)

e)

51

50

15

15

3 2

) 7

) 8

)

Uallabie, tilo

gal

e c

) 52

50

15

15

3 7

) 8

)

Can

guri di

grossa ta

glia c

)e

) 53

00

20

30

4 7

)

Ptero

podi di

piccola ta

glia

(p

. es.

ptero

po del Nilo

) c

) 20

-

20

50

1 9

) 10

)

Ptero

podi di

gro

ssa

ta

glia c

) 20

-

30

90

1 9

) 10

)

Pi

pistrelli c

) 20

-

10

20

0,2 9

) 10

) 50

)

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

98

455.1

Parchi per m

amm

iferi

Per gruppi fino a n ani m

ali

Pe

r o

gn

i a

ni

m

al

e

in

p

a)

Requisiti

particolari

N

um

ero Parco

esterno

a)

Parco

interno

a)

Esterno

Interno

Specie animali

(n)

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Tu

pai

di

c

) 5

-

36

0,5 2

) 3

) 6

) 34

) 36

)

Uistitì c

)d

) 2

-

36

0,5 2

) 3

) 6

) 14

) 34

) 36

)

Microcebi c

)e

) 5

-

1,5

3

0,3 2

) 3

) 6

) 14

) 36

)

Lori,

pott

o, machi ursi

no

c)

e)

5

-

1,5

3

0,3 2

) 3

) 6

) 14

)

G

alo

gon

i d

i p

icco

la

ta

gl

ia

Tarsio, a

pal

emuri

, chi

ro

gali

c)e)

c)

e)

5

- 3

6

0,5

2) 3) 6)

14) 34) 36)

Callimiconidae, tamarindo di Goeldi c)

d)

e)

5

36

0,5 2

) 3

) 6

) 14

) 34

) 36

)

Scimmi

a nott

urna

c)

d)

e)

5

-

61

2

1 2

) 3

) 6

) 14

) 34

)

Gal

ag

one

gi

gante, scimmia saltat rice c

)e

) 5

-

61

2

1 2

) 3

) 6

) 14

) 34

)

Saimiri Cerco

piteco nano

c)d)e) c)

e)

5

6

15

6

15

1,5

1,5

2) 6) 14)

Lemuri comuni, s

aki

, uakari, s

cimmie urlatri

ci,

scimmie ca

pp

uccine

c)e)

5

10

30

10

30

2

2

2) 6) 14)

Scimmie ragno, macachi Scimmie lanose, cercopitechi, entelli

di piccol

a t

agli

a,

lemuri varie

gati

c)d)e) c)

e)

5

15

45

15

45

3

3

2) 6) 11) 12) 14)

lemuri variegati: 3) Pata, cercocebi, paviani, Entelli di gro

ssa

ta

glia

(p

. es.

guereze

), sifaca

c)e)

c)

e)

5

25

75

25

75

4

4

2) 6) 11) 14)

Protezione degli animali. O 99

455.1

Parchi per m

amm

iferi

Per gruppi fino a n ani m

ali

Pe

r o

gn

i a

ni

m

al

e

in

p

a)

Requisiti

particolari

N

um

ero Parco

esterno

a)

Parco

interno

a)

Esterno

Interno

Specie animali

(n)

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Gibboni c

)e

) 32

5

75

25

75

8

8

2)

6

) 11

) 12

) 14

) 34

)

Scim

panzé, oran

gotan

ghi

c

)e

) 3

35

140

35

140

8

8

2)

6

) 11

) 14

)

Gorilla c

)e

) 3

50

200

50

200

10

10

2)

6

) 11

) 14

)

Dasi

podi

di di

piccola e media ta

glia c

)e

)

-

6

-

1,5 1

) 3

) 51

Tamandua c

)e

) 2

-

12

24

4 2

) 3

) 4

) 15

) 51

)

Formichiere

gi

gante c

)e

) 21

00

12

10

6 11

) 16

) 18

)

Bradi

pi c

)e

) 2

-

10

20

2 2

) 36

)

Ricci, tranne

Erinaceus euro paeus

c

) 1

-

2

-

1 39

) 41

)

Tenrec, s

pecie

picc

ole c

) 1

-

0,5

-

0,05 2

) 39

) 41

)

Tenrec, s

pecie

grandi

c

) 1

-

2

-

0,1 2

) 39

) 41

)

Porcellino d'India

(Cavia

por

cell

us

) d

)f

)g

) 2

-

0,5

-

0,2 39

) 41

) 45

) 47

) 54

)

Criceto

(M

esocricetus s p)

. d

) 1

-

0,18

-

0,05 2

) 40

) 41

) 42

) 44

) 45

) 48

)

To

po

(M

us musculus

) d

) 2

-

0,18

-

0,05 2

) 39

) 41

) 42

) 44

) 45

) 47

)

Gerbillo della Mon

golia d

) 5

-

0,5

-

0,05 40

) 41

) 42

) 44

) 45

) 46

) 47

)

Ratto

(Ra

ttu

s no

rv

eg

icus

) d

) 5

-

0,5

0,35

0,05 39

) 41

) 42

) 44

) 45

) 47

)

De

gu

5

-

0,5

0,35

0,05 40

) 41

) 45

) 46

) 47

)

Cincillà d

) 2

-

0,5

0,75

0,05 39

) 41

) 42

) 43

) 45

) 46

) 47

)

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

100

455.1

Parchi per m

amm

iferi

Per gruppi fino a n ani m

ali

Pe

r o

gn

i a

ni

m

al

e

in

p

a)

Requisiti

particolari

N

um

ero Parco

esterno

a)

Parco

interno

a)

Esterno

Interno

Specie animali

(n)

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Tamia

1

-

0,5

0,75

0,05 2

) 39

) 41

) 42

) 43

) 48

) 50

)

Scoiattoli terrestri, xe rus, citello

c)

5

20

-

- 0,6

- 45)

50)

strato da scavare: 80 cm Scoiattoli,

Call

os

ci

ur

us

qui

nq

ue

stria

tu

s

c)

28

20

8

20

2

2

2)

3

) 4

) 17

) 19

)

Scoiattoli

gi

ganti,

pet

auristi

di

gro

ssa ta

glia c

) 2

-

16

40

3 2

) 3

) 15

) 17

) 19

)

Ater

ur

o, trichi

di

c)

e)

2

-

51

0

2 2

) 3

) 6

) 19

)

Istrici c

) 24

0

20

43

1

) 3

) 6

) 17

) 19

)

Castoro c

) 54

0

-

4

- 3

) 18

) 19

) 34

)

A

guti,

paca, roditore, dasi prottidi c

) 52

0

20

22

1

) 3

) 6

) 19

) 36

)

Viscacci

a, l

ep

re saltatrice

5

-

20

-

2 1

) 3

) 6

) 11

) 19

)

Marmotte c

) 61

50

-

10

- 1

) 49

) 50

)

Cane della

prateria c

) 10

40

-

2

- 1

) 49

) 50

)

Ca

piba

ra c

) 51

50

20

10

2,5 6

) 18

) 19

)

Ondat

a c

) 24

-

1

- 1

) 3

) 18

) 19

)

N

utri

a s

elvati

ca

c)

21

0

-

1

- 3

) 18

) 19

)

Coendu, ursone

(Eretizonti

di

) c

) 21

0

30

-

4

- 2

) 8

) 19

)

Huti

a conga, petr

omi

di gr

andi, zaguti di

C

uvier

,

ottodonti

di

c)

2

- 5

10

1,5

1) 2) 3)

6) 19)

Marà c

) 24

0

-

4

- 1

) 3

) 6

) 19

)

Protezione degli animali. O 101

455.1

Parchi per m

amm

iferi

Per gruppi fino a n ani m

ali

Pe

r o

gn

i a

ni

m

al

e

in

p

a)

Requisiti

particolari

N

um

ero Parco

esterno

a)

Parco

interno

a)

Esterno

Interno

Specie animali

(n)

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Le

pri c

) 21

50

-

4

- 3

) 6

)

Coni

gli selvatici, le

pri fischianti

c)

53

0

-

3

- 1

) 6

) 49

)

Fennec c

) 22

0

4

22

1

) 3

) 11

) 36

)

Volpi di media taglia (p.es. vo lpe di Rüppell, volpe polare, vol

pe del

le st

epp

e, vol

pe kit

), otocione, cane viverrino c)

2

40

- 8

4

1

1) 3) 6) 8) 11)

S

peoto c

)e

) 44

0

12

41

1

) 3

) 6

) 11

) 18

) 34

)

Vol

pe rossa, vol

pe

gri

gia

, d

usic

yon

griseus c

) 21

00

-

10

- 1

) 3

) 6

) 11

)

Sciacalli, co

yot

e, cuon al

pin

o c

) 41

50

-

15

- 3

) 6

) 34

) 11

)

Crisocione c

)e

) 22

00

2

per

ca

po

20

2 1

) 3

) 6

) 8

) 11

) 34

)

Lu

po, licaone

c)

44

00

4

per

ca

po

20

- 1

) 3

) 6

) 8

) 11

)

Orso mal

ese

c)

e)

21

00

-

20

4 1

) 2

) 11

) 14

) 18

) 21

)

Altri orsi

gra

nd

i,

panda

gi

gant

e c

)e

) 21

50

-

20

- 1

) 2

) 11

) 14

) 18

) 21

) 22

)

Orso

pol

are c

)e

) 11

20

8

-

- 2

) 4

) 14

) 18

)

Panda minore,

procioni c

)e

) 22

0

81

6

4

2 2

) 3

)

procioni: 18

)

Potosino, bassarisco c)

2

-

16

40

2 2

) 3

) 6

)

Coati c

) 23

0

90

20

60

3

23

2)

3

)

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

102

455.1

Parchi per m

amm

iferi

Per gruppi fino a n ani m

ali

Pe

r o

gn

i a

ni

m

al

e

in

p

a)

Requisiti

particolari

N

um

ero Parco

esterno

a)

Parco

interno

a)

Esterno

Interno

Specie animali

(n)

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Donnol

a c

) 28

-

-

- 3

) 4

)

Ermellino c

) 21

2

-

-

- 3

) 4

)

Puzzola, visone se

lvatico, furetto

c)

21

5

-

1

- 3

) 4

) 18

)

Furetto (come animale da compagnia con possibilità di uscire dall

a

gabbia e di muoversi nell'a pp

artament

o)

c)

2

- 4

2,4

0,5

3) 14) 16)

Martor

a arbori

cola

c)

21

6

40

0

0

- 2

) 4

) 17

) 21

)

Taira c

)e

) 21

6

40

16

40

4

4

2)

3

) 17

)

Ghiottone c

)e

) 21

20

-

- 1

) 2

) 4

) 21

)

Moffetta c)e)

2

12

- 12

2

2

1) 3) 6)

17)

per

al

cune s

pecie: 18

)

Tasso c

) 21

00

30

44

1

) 3

) 4

) 17

)

Lontra nana

c)

22

0

6

32

6

) 15

) 18

)

Lont

ra comune, aon

yx c

) 24

0

-

-

- 4

) 6

) 15

) 18

)

Lont

ra

gi

gante c

) 28

0

24

10

4 6

), 15

) 18

)

Lontra marina

c)

21

0

-

3

- 6

) 18

)

Man

gusta nana

c)

62

0

10

22

1

) 3

) 15

)

Suricato, man

gust

a striat

a, man

gust

a

gialla c

) 62

0

10

22

1

) 3

) 15

) 20

)

Altre mangust

e

c)

2

20

- 20

5

3

1) 3) 15) 17) 20)

icneumone da

palude: 18

)

Protezione degli animali. O 103

455.1

Parchi per m

amm

iferi

Per gruppi fino a n ani m

ali

Pe

r o

gn

i a

ni

m

al

e

in

p

a)

Requisiti

particolari

N

um

ero Parco

esterno

a)

Parco

interno

a)

Esterno

Interno

Specie animali

(n)

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Gatt

o dai

pi

edi ner

i, gatto bengalese, gatt

o r

ugg

inos

o, manul, vi

ver

ridi arboricoli

c)

2

16

40

16

40

4

3

2) 4) 6)

11) 15) 17) 21)

23

) 52

), 53

)

Fossa, binturong, zibetto, gatto selvatico, gatt o dell

a giungla, jaguar

ondi

c)

2

40

120

20

50

5

4

2) 4) 6)

11) 15) 17)

21) 23)

gatt

o viverri

no, gatto dal

muso

piatto: 18

) 52

) 53

)

Serval, gatti di media taglia, pantera nebulosa, lince

c)

2

30

75

20

50

10

10

2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52 ) 53

)

Giaguaro, leopardo, puma, leopardo de lle nevi

c)e)

2

50

150

25

75

15

12

2) 4) 6)

11) 15) 21) 23)

52

) 53

)

gia

guaro: 18

)

Leone, ti

gre

c)e)

2

80

240

30

90

20

15

2) 4) 6)

11) 15) 21) 23)

52

) 53

) ti

gre: 18

)

Ghepardo c)e)

2

200

-

- 20

2) 4) 6)

11) 15) 21)

52

) 53

)

Protele c

)e

) 21

00

12

per ca

po

10

6 1

) 11

) 21

)

Iene c

)e

) 22

00

-

20

- 1

) 6

) 11

) 21

) 53

)

Orittero

po c

)e

) 24

0

-

5 1

) 3

)

Iracidi c

) 51

6

40

16

40

3

3

2)

8

) 36

)

Elefanti

(femmine

) c

)e

) 35

00

15

per ca

po

100

- 24

) 25

) 52

)

Elefanti (maschi)

c)e)

1

150

2 x 30 per ca

po

- 100

24) 25) 52) alternanza di

par

chi

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

104

455.1

Parchi per m

amm

iferi

Per gruppi fino a n ani m

ali

Pe

r o

gn

i a

ni

m

al

e

in

p

a)

Requisiti

particolari

N

um

ero Parco

esterno

a)

Parco

interno

a)

Esterno

Interno

Specie animali

(n)

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Giument

e di zebr

a di Gr

év

y e di emioni

c)

e)

55

00

8

per

ca

po

-

- 8

) 25

) 26

) 52

)

Stalloni

di zebr

a di Grév

y e di emi

oni

c)

e)

11

50

8

-

- 8

) 25

) 26

) 52

)

Zebra della ste

pp

a, asi

no s

el

vati

co

c)

e)

55

00

8

per

ca

po

80

- 8

) 25

) 26

) 27

)52

)

Zebra di monta

gna, cavallo selvatico c)

e)

5

1000

8

per

ca

po

100

- 8

) 25

) 26

) 27

) 52

)

Ta

piri c

)e

) 22

00

15

per ca

po

50

- 24

) 25

) 28

)

Rinoceronti c)e)

2

500

- 25

per

capo

- 150

- 4

)

a

eccezione

del

rinoceronte camuso

11

)

24

)

25

) 29

) 38

)

Cin

ghiale nano

c)

e)

23

0

4

10

- 25

) 27

) 29

)

Altri cin

ghi

ali

c

)e

) 21

00

4

20

- 8

) 17

) 25

) 27

) 29

)

Pecari c

)e

) 48

0

3

10

- 25

) 29

)

Ipp

op

otamo

pi

gmeo c

)e

) 21

00

10

per ca

po

-

- 4

) 24

) 29

)

Ipp

op

otamo c

)e

) 22

50

40

per ca

po

50

10 24

)

Guanaco, vi

go

gna c

) 63

00

2

per

ca

po

50

- 8

)

Cammelli, dromedari c)

33

00

8

per

ca

po

50

- 8

) 27

)

Kanchil

c

) 22

0

6

-

2 6

)

Tra

gu

lid

i c

)e

) 24

0

8

12

2 6

) 18

)

Protezione degli animali. O 105

455.1

Parchi per m

amm

iferi

Per gruppi fino a n ani m

ali

Pe

r o

gn

i a

ni

m

al

e

in

p

a)

Requisiti

particolari

N

um

ero Parco

esterno

a)

Parco

interno

a)

Esterno

Interno

Specie animali

(n)

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Cervi di piccola taglia (pudu, idropote o cervo di palude, m

unt

jak

)

c) 4

150

- 3

per

capo

- 10

6) 8) 30) 52)

Ca

priolo c

) 25

00

-

150

- 6

) 8

) 30

) 52

)

Cer

vi di media ta

glia

(p

. es. si

ka, daino

) c

) 85

00

4

per

ca

po

60

- 8

) 27

) 29

) 30

) 31

) 52

)

Cer

vi di gr

oss

a taglia

(barasinga, sambar, cer

vo del

le

pal

udi

, renna, cervo di

padr

e David

)*

c) 6

800

- 6

per

capo

- 80

8) 27) 29) 30) 31) 52) * anche

18

)

Alce c

) 38

00

-

80

- 8

) 18

) 28

) 31

) 32

) 52

)

Oka

pi c

)e

) 23

00

15

per ca

po

100

- 4

) 26

) 52

)

Giraffe c

)e

) 45

00

25

per ca

po

100

- 33

) 52

) mas

chio:

26

)

Cefalofi di

piccol

a e media ta

glia, di

kdik, ant

ilo

pi nane

c)

e)

25

0

3

per

ca

po

20

- 4

) 6

) 52

)

Rafi

cer

o cam

pestr

e, r

afi

cer

o dall

e

orecchie nere, oreotra go c

)e

) 25

0

3

per

ca

po

20

- 6

) 52

) or

eotr

ag

o:

2

)

Oribi, beira

c)

e)

41

00

3

per

ca

po

15

- 6

) 52

)

Cefalofi

gi

ganti c

)e

) 21

00

4

per

ca

po

-

- 4

) 6

) 52

)

Gazzelle incl. antilo pe saltante, antilo

pe cervi

ca

pra

, im

pal

a

c)e) 10

500

- 4

per

capo

- 40

6) 8) 27) 52)

Antilope giraffa, dibatag, antilocapra, sai ga e al

tre antil

op

i di media ta

glia

c)e) 6

500

- 5

per

capo

- 50

6) 8) 27) 52)

Antilopi di grossa ta glia, buoi muschiati, bisonte euro

peo, bisont

e ameri

cano,

altri bovini selvatici c)e) 5

500

- 8

per

capo

- 80

8) 11) 25) 26) 27) 31) 32) 52

)

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

106

455.1

Parchi per m

amm

iferi

Per gruppi fino a n ani m

ali

Pe

r o

gn

i a

ni

m

al

e

in

p

a)

Requisiti

particolari

N

um

ero Parco

esterno

a)

Parco

interno

a)

Esterno

Interno

Specie animali

(n)

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

Superficie

b)

m

2

Vol

ume

m

3

m

2

m

2

Camos

ci

o, goral

, capri

corno di Sumatra, capr a dell

e nevi,

takin

c)e)

4 400

- 4

per

capo

- 50

2) 6) 8)

28)

Mufloni e altri ovini selvatici c)

10

500

- 2

per

capo

- 50

2) 8) 52) altri ovi

ni

selvatici: 27

)

Ca

prini selvatici, bharal, pecor

a cri

nita

c)

10

500

2

per

ca

po

50

- 2

) 8

) 27

) 52

)

Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a 1 - (Mammiferi) a)

Se le di

mensioni dei par

chi sono indi

cat

e i

n t

ermini

di s

uperfi

cie di bas

e e vol

um

e, l'altezza deve co rr

isponder

e ad al

meno

l'80 % dei quozienti (volume/superficie di base), sa lvo diversa indicazione. Nei requi siti per ogni animale in più, il volume deve essere aumentato pr

opor

zi

onalment

e alla superfi

cie

di bas

e.

b)

Se nella tabella 3 sono pr

evi

ste dimensioni mi

nime

per i bacini, tale su perficie deve essere resa dis poni

bile in a

gg

iunt

a alle di

mensioni i

ndicate nella tabella 1.

c)

Per la detenzione

privata è necessaria un'autori zzazione secondo l'articolo 94.

d)

Se

gli animali sono tenu ti in centri autorizzati di detenzione d

i a

nim

al

i da

la

bo

ra

to

rio,

la

de

te

nzione deve soddisfare almeno i re quisiti di cui all'alle gat

o 3.

e)

Queste di

mensi

oni

mini

me val

gono per

le

detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occ orre considerare le nuove conoscenze nella definizione delle dimensi

oni minime.

f)

Le

su

pe

rfic

i so

praelevat

e cal

pe

sta

bi

li da

gli animali concorrono nel

calcolo dell

a s

up

erfi

cie mini

ma r

ichi

est

a al ma

ssimo i

n mi

sura di un t

erzo.

g)

Per

i p

or

celli

ni d'

India ancora

piccoli

(< 700

g)

la

su

perfi

cie su

pp

le

men

ta

re

per

o

gni animale è di 0,1 m 2

a

partire dal terzo animale.

Protezione degli animali. O 107

455.1

Requisiti particolari 1)

Possibilità di scavare nel suolo.

2)

Possibilità di arram picarsi su rami o rocc e, a seconda della s

pecie. Lo s

pessore dei rami dovrebbe corris ponder

e a

gli or

gani

prensili dell'animale.

3)

Box per dormire. Essi dovrebbe ro essere sistemati all'altezza del suolo oppure in un luogo rialzato, a se

conda della specie.

Per le specie

incompatibili

a momenti alterni occorre prevedere un box

per o

gni animale.

4)

Detenzione individuale, in coppia o in gruppi, a s econda della specie, con possibilità di suddividere i parchi. Per un numer o pi

ù elevat

o di animali occorr ono

altri

par

chi.

5)

Per le s

peci

e di t

ag

lia

piuttosto

grande che vivono

preferibilmente al suolo (dendrola

gus dorianus, d. i nus

tus, d. lumholtzi ) occorre anche un

parco esterno.

6)

Schermi,

possibilità di evitarsi e ritirarsi.

7)

S

pazio interno/stalla strutturata con par

eti di

visori

e.

8)

Per le specie che

sopportano bene l'inverno è sufficiente un riparo naturale o artificiale in cui trovino

spazio tutti gli a

ni

mali

, mini

mo 1 m

2 per ogni animal

e

adulto;

per l

e s

pecie che non s

opp

ortano bene

l'inverno occo

rre

p

revedere un

par

co i

nter

no o una stal

la conf

ormemente alle indicazioni.

9)

Possibilità di a

gg

ra

pp

arsi al soffitto o

pp

ure nel terzo su

pe

rio

re

d

el

par

co;

per

gli animali cavernicoli, casse per dormire a

perte sul davanti.

10

) Diversi

posti di f

ora

gg

iamento che

gli animali

poss

ono ra

gg

iu

ng

ere anche arram

picandosi.

11

) Possibilità

di

se

par

azi

one e di is

olament

o.

12)

Per la bertuccia, il macaco orsino, il macaco dalla faccia rossa e la gel

ada non è necess

ario il par

co i

nt

erno; è s

uffi

cien

te una capanna isolata.

Lo stesso vale per

le altre s

pecie tenute all'a

perto durante l'estate.

13

) Box

per dormire suddivisibili per

gru

pp

i e

per sin

goli ani

m

ali

.

14)

Permettere agli animali di so ddisfare le loro esigenz e comportamentali mettendo loro a di sposizione vari oggetti, p. es. fu ni per dondolarsi, paglia, recipienti di plastica e nascondendo il cibo in posti sem

pre d

iv

ersi. I

primati devono esse re indotti all'es

plorazione attraverso stimoli su pp

lementari nel loro am bie

nt

e.

15)

A s

econda dell

a s

peci

e, l

uoghi

sopr

aele

vati ove potersi sdraiare (p .es. tamandua, scoiattoli gi ganti, felini) oppure luoghi di osservazione

(lont

re, man

guste ecc.

).

16

)

Possibilità di scavare e di rovistare nel terreno.

17

)

Parchi interni o esterni. Se per

le s

pecie che non so

pp

ortano bene l'

inverno sono

previsti

parchi esterni, occorre prevedere anche un locale interno riscaldabile.

18

)

Possibilità di ba

gnarsi. Se sono necessari b acini con misure minime defi nite, si veda la tabella 3.

19

) Dis

ponibilità re

golare di

rami fr

es

chi

per la cura dei denti e per

soddisf

are l

e esi

genze com

portamentali de

gli ani

m

ali

.

20

)

Parco est

erno con radi

at

ori termi

ci.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

108

455.1

21)

Box individuale per ogni animale; supe rfi

cie al s

uol

o: piccoli pr

edat

ori 0,5-1 m

2 , ghiottone, lince, serval, fe lini di media taglia, puma , pantera nebulosa 1,5 m 2 ;

felini di

gro

ssa

ta

glia,

ghe

pardo 2,5 m

2 ; orso malese, iene, pro

te

le 4 m

2 ;

orsi

di

g

rande ta

glia,

panda

gi

gante 6 m

2 .

22

)

Se si tr

att

a di s

uol

o l

asci

at

o allo st

ato nat

ur

al

e: 50 m

2

per

i can

guri di

piccola ta

glia,

per

gli orsi almeno 1000 m

2 .

23

) Lo

ca

le

inte

rno

so

lo

p

er

le s

pecie

(e sottos

peci

e)

che non s

opp

ortano bene l'inve

rno, altrimenti box per

do

rmi

re

per

o

gni ani

m

al

e adulto s

econdo il r

eq

uisit

o 21.

24)

Possibilità di fare il bagno o la doccia tutto l'

anno per gli elefanti e i rinoceron ti asiatici. Per il

tapiro, l'ippopotam o e l'i

ppopot

amo pi

gm

eo occorrono un

baci

no interno ed uno est er

no. Per le dimensi

oni del bacino esterno si veda la tabella 3.

25

)

Possibilità di strofinarsi, come tr onchi d'albero o rocc e e borcime o fan

go

per l

a cur

a dell

a

pell

e.

26

)

Box individuali. Per le s pecie s

oci

ali deve ess

erci cont

at

to visivo tra

gli animali; se

gli animali non so

pp

ort

ano bene l'i

nver

no i bo

x devono essere riscaldati.

27

) Secondo

la

sp

ecie,

prevedere delle

possibilità di se

parare i maschi o dell e vi

e di f

ug

a

pe

r le

fe

mm

in

e e

g

li animali

gio

va

ni

.

28

) Suol

o

mor

bido

ne

gli im

pianti esterni

(p

ra

to

, p

ezzi di corteccia

).

29

) Fan

go. Per i suini:

possibilità di scavare e di rotolarsi nel fan

go.

30

)

Alberi contro cui i cervidi po

sso

no

stro

fin

are

le

c

orna

, ra

mi.

31)

Si considera la superficie solo negli impianti parzialmente fissi.

Negli impianti che dispongono so lo di suolo naturale le dimensioni devono essere triplicate e i parchi devono

pot

er ess

er

e suddi

visi

.

32

) Tronchi

d'albero

pe

r so

dd

isfa

re

le

esi

genze com

portamentali

dei buoi mus

chi

ati.

33

) Veranda

su

pp

le

mentar

e o

parco interno di 80 m 2 .

34

) Co

pp

ia mono

gama con

prole accettata.

35

) Ri

paro o stalla; in caso di detenz ione in box individuali la su perficie deve essere tri plicata.

36

)

Se è dis

poni

bile un

parco esterno occorre gar

antir

e l'

access

o

permanente al

parco interno.

37)

Vacche

in

det

enzi

one

comune; è possibile tenerle legate per breve tempo solo per questioni di sicurezza, per abituarle alla stabulazione fissa, per la cura delle zam

pe o

per trattamenti veterinari.

38

)

Struttur

a del

suol

o morb

ida ed elastica, con zona pal

udos

a che

permetta un accesso permanente all'

ac

qua.

39

) Lettiera

ade

guat

a.

40

) Lettiera

ade

gu

ata

in

c

ui sia

possibile scavare:

per criceti: 15 cm di profondità,

per

g

erbilli della Mon

goli

a: 25 cm di

pr

ofondit

à;

per

de

gu:

30 cm di

p

ro

fo

nd

ità

.

41

) Una

o

più

p

ossibilità

per tutti

gli animali di rifu giarsi

cont

em

por

aneament

e. M

agg

io

ri

possibilità di rifu gia

rsi

per i cincillà.

42

) Materi

ale

adatt

o

al

la

pre

par

azi

one del nido.

43

) Assi

per sedersi

poste a diverse altezze.

Protezione degli animali. O 109

455.1

44

) Fora

gg

io

grezzo come fieno o pa

gli

a; mi

scel

e di s

emi

p

er cri

ceti e t

op

i; alimenti conten

enti vitamina C

per

porcellini d'India.

45

) O

gg

etti da rosicchiare come le gno tenero o rami a

pp

ena ta

gliati.

46

) Ba

gni di sabbi

a.

47

)

Gli animali devono

es

se

re

te

nu

ti in

g

ru

pp

i di almeno due esem pla

ri.

48

) Un

animale

può essere tenuto da solo in un parco, ad eccezi

one di

quelli a

pp

artenenti alle s

peci

e s

oci

ali.

49

)

Parco esterno che

permette a

gli animali di scav ar

e dell

e t

ane.

50

)

Per le s

peci

e che vanno in letar go o in estivazione devono es sere adottate le dovute precauzioni

per

quanto ri

guarda il clima.

51

)

Per deli

mitar

e e suddi

videre i

parchi non è

possibile utilizzare gri

glie.

52)

Il suol

o del par

co deve pres

ent

ar

e str

utture tali da rendere possib ile, a seconda della specie, la cura delle zampe ed even tu

al

ment

e del

pel

o. Per i feli

ni,

la limatura de

gli arti

gli deve essere assicurata anche con attr

ezzature ade

guate.

53

)

Gli alimenti devono esse re offerti in modo tale che l'animale debba com pie

re

un

c

er

to

sfo

rzo

p

er ottenerli.

54

) Fora

gg

io

grezzo come fieno o pa

glia e alimenti contenenti vitamina C.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

110

455.1

Parchi per uccelli Tabella 2

Parchi per uccelli

Per gruppi fino a

n animali

Per ogni animale in più a)

Locale

interno

Requisiti particolari N

umero

P

arco esterno

V

oliere

b)

Parco

esterno

V

oliere

b)

Per

anim

ale

c)

Specie animali

(n)

Superficie

d)

m

2

Superficie

d)

m

2

Vol

ume

m

3

Superficie m

2

Superficie m

2

Superficie m

2

Struzzo comune

e)

25

00

-

100

6 1

) 2

)

N

and

ù e

) 65

00

-

50

4 1

) 2

)

Casuarii e

)

2

150 + 150

-

-

10 3

)

Em

ù e

)

2

300 + 100

-

100

- 1

) 2

) 4

)

Pin

guini di

grossa ta

glia

(a

partire dal

pi

goscelide

pa

pua

) e

)g)

12

100

45

90

2

- 7

) 8

)

Pin

guini di

picc

ola

ta

glia e

pi

gos

cel

idi di

Adelia

e)g)

12

60

45

90

3

1

- 7

) 8

) 18

)

Pellicani

e

) 46

0

-

10

3 8

) 9

) 13

)

Cormorani, anin

ghe

e

)g)

64

0

20

50

2

3

- 8

) 10

) 11

)

Becco a s

car

pa

e

)g)

21

00

-

50

6 8

)

Mitteria del Senegal, mitteria gigante,

marabù, airone

golia

e)g)

2

200

80 320

50 20 5

8)

13)

Cico

gne di media e

piccola ta

glia

e

) 2

100

100

500

10

10

1

8)

11

) 12

)

Aironi di

g

ro

ssa

ta

glia

(A. cenerino

) e

) 6

100

100

500

5

3

1

8)

11

) 12

)

Aironi di

medi

a t

ag

lia

(A.

guardabuoi

) e

) 6

40

160

20

,5

8

) 11

) 12

)

Umbrett

a

e

) 6

40

160

52

5

) 8

) 9

) 11

) 12

)

Ibis, ibis eremita, s patol

e

e

) 12

40

160

20

,5

8

) 11

) 12

)

Ta

ra

bu

so

e

) 2

20

50

22

5

) 8

) 9

) 11

) 12

)

Aironi di

p

ic

co

la ta

glia

(ta

ra

bu

sin

o)

e

) 2

10

25

-

- 5

) 8

) 10

) 11

)

Protezione degli animali. O 111

455.1

Parchi per uccelli

Per gruppi fino a

n animali

Per ogni animale in più a)

Locale

interno

Requisiti particolari N

umero

P

arco esterno

V

oliere

b)

Parco

esterno

V

oliere

b)

Per

anim

ale

c)

Specie animali

(n)

Superficie

d)

m

2

Superficie

d)

m

2

Vol

ume

m

3

Superficie m

2

Superficie m

2

Superficie m

2

Fenicotteri

e)

20

250

-

5

1 8

) 9

) 13

)

A

quile e avvoltoi di grossa ta

glia e

) 2

60

240

15 4

11

) 12

) 14

) 15

) 16

)

Aquile di

pi

ccola t

agli

a (

aquila

minore), falco pescatore, astori di gr

oss

a taglia, poi

ane, nibbi, avvoltoi di piccol

a

ta

glia, ra

paci a

pp

artenenti al

gener

e Circus

e)

2

- 30

90

10

2

11) 12)

14) 15) 16)

Falchi di

g

ro

ssa

ta

glia

(falco

pell

eg

rino,

girifalco

)

e

) 2

20

60

42

5

) 11

) 12

) 14

) 15

) 16

)

Falchi di

media ta

glia

(lodolaio

),

pic

co

li a

stori

(s

par

vi

ero

)

e

) 2

15

40

21

5

) 11

) 12

) 14

) 15

) 16

)

Falchetti e

) 2

10

20

0,5

- 5

) 10

) 11

) 14

) 15

) 16

)

Civette di

gro

ssa

ta

glia

(g

ufo reale

) e

) 2

30

90

63

5

) 11

) 12

) 14

) 15

) 16

)

Civett

e di medi

a t

ag

lia

(barba

gia

nn

i)

e

) 2

20

40

32

5

) 11

) 12

) 14

) 15

) 16

)

Civette di

piccola ta

glia

(ci

vett

a comune

)

e)

2

10

20

11

5

) 10

) 11

) 14

) 15

) 16

)

Grui

di di

g

ro

ssa

ta

glia

(g

ru cenerina

)

e)

23

00

-

150

6 12

) 13

) 15

)

Grui

di di

p

ic

co

la ta

glia

(dami

gella

) e

) 22

00

-

100

2 12

) 13

) 15

)

Pappagal

li di gr

os

sa t

agli

a (ar

a e cacatua)

e)f)

2

- 10

30

- 1

6) 15) 17) 19) 20) 21) 23

)

Uccelli fino alle

dimensioni dei p

appagalli cenerini

(p

app

ag

allini e

pa

pp

ag

alli di

grande ta

glia

)

2

- 0,7

0,84

- 0,1

15) 19) 20) 21) 22) 23

)

Uccelli fino alle

dimensioni dei p

appagalli calopsitta (p

app

ag

allini di media ta

glia

)

6

- 0,5

0,3

- 0,05

15) 19) 20) 21) 22) 23

)

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

112

455.1

Uccelli fino alle dimens ioni degli agapornidi (canarini, estrildidi, pappag allini di piccola taglia, ag

ap

or

ni

di

)

4

- 0,24

0,12

- 0,05

15) 20) 21) 22) 23) psittaciformi: 19)

Limicoli

e

) 8

20

40

10

,5

8

) 12

)

Labbi codalun

ga,

gabbiani di

grossa ta

glia

e

) 63

0

60

24

0

2

2

- 8

)

Gabbi

ani

di

picco

la

ta

glia

e

) 10

60

240

1

- 8

)

Ca

primul

giformi, succi

aca

pre

e

) 2

20

40

1

- 5

) 10

) 11

)

Colibrì, nettarinie e

) 2

36

1

- 5

) 11

) 15

) 17

)

Quetzal, tro

goni

e

) 2

20

60

4

- 11

) 15

)

Bucer

oti

di di

grossa ta

glia

e

) 2

20

60

-

- 11

) 15

)

Paradiseidi

e

) 2

20

60

4

- 5

) 11

) 15

)

Protezione degli animali. O 113

455.1

Osservazioni sulla tabella 2 (Uccelli) a)

Se nella col

onna «Per

o

gni animale in

più» non vi è alc

una indicazione, si gnifica che in linea di massima non si pos

sono tenere

più

d

i n a

nim

al

i.

b)

Se le di

mensioni dei par

chi sono indi

cat

e i

n t

ermini

di s

uperfi

cie di bas

e e di

volume, l'altezza deve corrispondere ad alme no l'80 per cent

o del quoziente

vol

ume/

superficie di base, salv o diversa indicazione. Se la tabella fissa dei requisiti per ogni anim ale in più, il volume deve essere aumentat

o pr

opor

zi

onalment

e alla

su

per

fici

e di bas

e.

c)

Tutte le unità di deten zione devono avere una su per

fici

e al s

uol

o di almeno 4 m

2 .

d)

Se nella tabella 4 sono pr

evi

ste dimensioni mi

nime

per i bacini, tale su perficie deve essere resa dis poni

bile in a

gg

iunt

a alle su

perfici i

ndi

cat

e nell

a tabell

a 2.

e)

Per la detenzione

privata è necessaria un'autori zzazione secondo l'articolo 94.

f)

Ara di gr

oss

a t

agli

a:

Anodorhynchus glaucus, Anodorhync hus hyacinthinus, Anodorhynchus le ari, Ara ambigua, Ara ararauna , Ara caninde, Ara chloroptera ,

A

ra macao, Ara militaris, Ara rubrogenys, Cyanopsitta spixii .

Cacatua di grossa taglia: Cacatua alba, Cacatua galerita, Cacatua mo luccensis, Cacat ua opht

hal

mica, C

alyptor

hy

nchus funereus, Calypt orhynchus lathami, Cal

yp

to

rh

ynchus ma

gni

fic

us, Pr

obos

ci

ger aterrimus .

g)

Queste di

mensi

oni

mini

me val

gono per

le

detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occ orre considerar

e le nuove conoscenze nella definizione de

lle di

mensioni

mi

nime.

Requisiti particolari 1)

Ba

gni di sabbi

a.

2)

Si consi

dera la s

uperfi

cie solo negli i

m

pianti fissi. Negli impianti che dispongono di suolo naturale le dimensioni devono e ssere almeno t

riplicate e l

a quali

del suolo deve essere ade guata alle esi

genze de

gli animali; i

parchi devono

pot

er ess

er

e s

uddi

visi.

3)

I

parchi devono

poter ess

er

e colle

gati fra loro.

4)

Il

par

co deve dis

porre di un ri

paro.

5)

Possibilità di nascondersi ade guate alla s

pecie

- canneto, arbusti, cavità ne gli alberi o buche nel terreno.

6)

Parco i

nt

erno; par

co est

er

no f

acolt

at

ivo. Se il par

co est

ern

o è sempre accessibile , l

e s

ue di

mensioni concorr

ono nel

calcolo

del parco intern

o al massimo in

misura di un terzo.

7)

D

ete

nz

ion

e a

ll'in

te

rno

e

a

ll'e

ste

rno

. Pe

r la de

te

nz

io

ne

estiv

a di specie antartiche e subant art

iche gli s

paz

i interni devono

e

sse

re

se

mp

re

c

lima

tiz

za

ti. In

inve

rn

o

occorre

prevedere un accesso al parco esterno o alle

passe

gg

ia

te

parat

a dei

p

in

guini»

).

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

114

455.1

8)

Per i bacini si veda la tabe lla 4. Occorre un bacino ade guat

o anche

per l

e s

pecie che non fi

gurano nella tabella 4.

9)

Possibilità di fare il ba gno anche nel

pa

rco

in

te

rno

.

10

)

A seconda della s

peci

e, t

ratt

asi di

parc

hi in

te

rni o

e

ste

rni.

11

)

Possibilità di a

pp

ollaiarsi.

12

)

Per le s

peci

e che non so

pp

ortano bene l'inverno deve essere dis poni

bile un

parco interno.

13

) Il

parco interno deve essere colle gat

o al

parco esterno.

14)

I grifoni diurni e notturni possono esse re tenuti con la pastoia so ltanto nelle detenzioni ina ccessibili al pubblico. I rap aci tenuti in falconie ra devono avere con

re

golarità sufficienti possibilità di volare libe ramente.

15

)

Possibilità di ba

gnarsi.

16

)

Le voliere devono

es

se

re

co

stru

ite

in

modo tale che

gli uccelli non siano disturbati dal pubbli

co.

17

)

Se due uccelli sono tenuti insieme, il

parco deve

poter

ess

er

e s

uddi

vis

o i

n cas

o di biso

gno.

18

)

N

ell

a st

ag

ione fredda,

possibilità di tenere i pin

guini

di

piccola ta

glia in

parchi in cui non vi è pericolo di

gel

o.

19

)

Rami naturali in

abbondanza affinché gli animali

poss

ano r

osi

cchi

ar

e e arram

pic

arsi.

20

)

Gli animali devono

es

se

re

te

nu

ti in

g

ru

pp

i di almeno due esem pla

ri.

21)

I parchi devono essere dotati di diverse strutture con superfi ci morbide, di vario spessore e orientamento, su cui gli ucce lli possano appollaia rsi; un terzo del

loro volume deve essere pri

vo di

str

utture.

22

)

N

ei

parchi con una su

perficie inferiore a 2 m 2 il ra

pp

orto fra lun

ghezza e lar

ghezza del

parco non

può essere su

perior

e a 2:1.

23

)

Gli uccelli devono

poter

di

sp

orre di sabbia adatta.

Protezione degli animali. O 115

455.1

Bacini per mammiferi Tabella 3

Bacini per m

amm

iferi

Per gruppi fino a n animali

Per ogni animale in più a)

Requisiti

particolari

Specie animali

N

um

ero

(n)

Superficie m

2

Prof

ondità

m

Superficie m

2

Visone selvatico,

puzzola 2

1

0,2

N

utri

a 2

2

0,5

Castoro 5

30

0,8

6)

Ca

piba

ra 5

6

0,

5

1

7)

Lontra nana

2

10

0,5

2

Aon

yx, lontra comune

2

20

0,8

Lont

ra marina

2

60

2

25

Orsi di

grande ta

gl

ia, es

clus

o l'

ors

o mal

es

eb)

25

0

1

2

Orso

pol

are

b)

14

00

2

20

Rinoceronte asiatico b)

21

0

1

5

Ipp

op

otamo

pi

gmeo

b)

22

0

0,

8

Ipp

op

otamo

b)

23

0

1,

5

8

Ta

piro

b)

21

0

0,

8

Sireni

b)

28

0

2

20

Foche 5

80

2

10

1)

Leoni marini, ot

ari

e

5

150

3

15

1)

Elefanti marini, trichechi b)

3

250

10

40

1)

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

116

455.1

Bacini per m

amm

iferi

Per gruppi fino a n animali

Per ogni animale in più a)

Requisiti

particolari

Specie animali

N

um

ero

(n)

Superficie m

2

Prof

ondità

m

Superficie m

2

Delfini, marsovini

b)

58

00

5

50

2)

3

) 4

)

Platanistidi asiatici b)

44

00

4

25

2)

5

)

Platani

stidi s

udamericani

b)

44

00

4

30

2)

5

)

Orca, delfinattero bianco, globi

cefal

ob)

2

2000

10

150

2)

4

) 5

)

Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a

3 - (Bacini per mammiferi) a)

Il volume deve essere aumentato pro

por

zionalment

e alla su

perficie di

base.

b)

Queste di

mensi

oni

mini

me val

gono per

le

detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occ orre considerar

e le nuove conoscenze nella definizione de

lle di

mensioni

mi

nime.

Requisiti particolari 1) Le

dimensioni

indicat

e sono applicabili unicamente ai bacini. È inoltre ri chiesta una parte di terr eno adeguata. Dimensioni mi

nime per ani

m

al

e: foca 10 m

2 ;

leone marino, otaria, triche co, elef

ante mari

no: 15 m

2 .

2)

Rendimento dei filtri: l'im pianto deve

permettere il ricambio de ll'intero volume dell'ac qua in

quatt

ro

or

e al mas

simo.

3)

Compr

es

i un

baci

no

accessorio di 150 m 2 e di 3,5 m di profondità con la possibi lità di approvvigionamento indipendente di acqua e un bacino di

separazione

de

gli animali.

4)

Ac

qua salata.

5)

Compresi un bacino accessori o e un bacino per separare gli animali; almeno un bacino di se parazione con possibilità di appro vvigionamento indipendente di ac

qua.

6)

Il baci

no deve ess

ere dot

at

o di le

gno che i

cast

ori

posson

o ro

sicch

ia

re

. Il le

gno deve essere rinnovato peri

od

icamente.

7)

Il

par

co inter

no deve dis

porre anche di un bacino.

Protezione degli animali. O 117

455.1

Bacini per uccelli Tabella 4

Bacini per uccelli

Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari Specie

N

um

ero

(n)

Superficie m

2

Prof

ondità

m

Superficie m

2

Pin

guini di

grossa ta

glia

(a

partire dal

pi

goscelide

pa

pua

)a)

12

15

2

1

1)

Pi

gos

celi

de di

Adelia

a)

12

15

2

1

1)

Pin

guini di

picc

ola

ta

glia

a)

12

15

1

0,5

1)

Pellicani 4

50

0,75

5

Cormorani, anin

ghe 6

40

1,25

1

Feni

cott

eri 20

100

0,5

2)

Limicoli 8

6

-

2)

Gabbi

ani

di

grande ta

glia 6

12

-

Gabbi

ani

di

picco

la

ta

glia 12

6

-

Osservazioni sulla tabell a 4 - (Bacini per uccelli) a)

Queste di

mensi

oni

mini

me val

gono per

le

detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occ orre considerare le nuove conoscenze nella definizione delle dimensi

oni minime.

Requisiti particolari 1)

Bacino

con

sp

onda alta e uscita.

2)

Profondità variabile con bassofondo.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

118

455.1

Rettili

Osservazione preliminare A.

In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra an imali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve bas arsi sulla lunghezza del corpo oppure del carapace dell'esemplare detenuto. La dime

nsione del parco si ottiene sommando le superfici stabilit e per ogni

singolo animale ed è indicata nella tabella all'unità «lunghezza del corpo» (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei sauri, la

lunghezza della testa e del tronco, nel caso delle tartarughe la lunghezza del carapace, nel caso dei serpenti la lunghezza com plessiva.

B.

È necessario tener conto delle esigenze di ogni specie animale per quel che riguarda la temperatura e l'umidità dell'aria ( ectotermia).

C.

I parchi per rettili velenosi, boidi con una lunghezza del co rpo superiore ai 3 metri e per varani e iguane con una lunghez za del corpo

superiore a un metro devono essere allestiti e gestiti tenendo in debita considerazione gli aspetti legati alla sicurezza. I pa rchi devono essere dotati di chiusure di sicurezza. Le detenzioni di animali

aperte al pubblico devono essere munite di vetri di sicurezza e di rifugi o strutture in cui rinchiudere gli animali.

Protezione degli animali. O 119

455.1

Rettili

Tabella 5

Parchi per rettili

Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari N

um

ero

Terreno Bacino

Parco

Terreno Bacino

Specie

(n)

Superficie LC

Superficie LC

Prof

ondità

LC

Altezza LC

Superficie LC

Superficie LC

Test

uggi

ni eur

opee

Testudo

graeca, hermanni, mar gi

nat

a, hors

fieldii

2

8x4

-

- 2x2

4) 5) 7)

9) 27) 32)

Test

uggi

ni tr

opi

cali

delle foreste secche e delle zone steppiche Geochelone pardalis, radi ata, elegans, Kinixys e Chersina s

pp

.

2

8x4

-

- 2x2

1) 3) 5)

7) 9)

27)

Test

uggi

ni tr

opi

cali

de

lle

fo

reste

u

m

ide

Geochelone carbonaria, denticulata, Kinixys homeana 2

8x4

-

- 2x2

1) 3) 5)

7) 9)

27)

Geochelone s ulcat

a d

) 2

8x4

-

2x2

- 1

) 3

) 5

) 6

) 7

) 9

) 27

)

Test

uggi

ni giganti

Geochelone ni gra

, Di

psochel

ys s

pp

)

d) 2

8x4

-

- 2x2

1) 2) 3)

5) 6)

7) 9) 27)

Tartarughe alligatore Chel ydr

a ser

penti

na, M

acr

ocl

em

ys t

emmi

ncki

i

d)

2

2x2 3x3 1

-

2x2

3) 5) 9)

12) 28)

Tartaru

ghe ac

quat

iche,

P

el

omedusi

dae

2

2x2

4x2

1

-

1x1 3

) 5

) 9

) 18

) 26

)

Tartaru

ghe del f

an

go,

K

ino

sternidaae

2

2x2

4x3

1

-

2x2 3

) 5

) 9

) 28

)

Tartaru

ghe dal

guscio molle,

Trion

ychi

dae

2

2x2

5x3

2

-

2x2 3

) 5

) 7

) 9

) 28

)

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

120

455.1

Parchi per rettili

Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari N

um

ero

Terreno Bacino

Parco

Terreno Bacino

Specie

(n)

Superficie LC

Superficie LC

Prof

ondità

LC

Altezza LC

Superficie LC

Superficie LC

Tartarughe pitturate e ornamentali Trachemys, Pseudemys, Graptemys, Chrysemys, D

eirochel

ys s

pp

.

2

2x2 5x3 2

-

2x2

3) 5) 9)

29)

Tartarughe collo di serpente Chelodina, Hydromed usa, Phrynops, E

m

ydura s

pp

.

d)

2

2x2 5x3 2

-

2x2

3) 5) 9)

28)

Pelomedusidae di gr oss

a taglia

P

odocnemis ex pansa

d)

2

2x1 4x2 1

-

1x1

3) 5) 9)

18) 26)

Fisignati,

Phy

sig

na

tu

s sp

p.

Id

ro

sa

ur

i,

Hy

dros

aurus

s

pp

.

2

5x3 1x1 0,5

5

2x2

3) 8) 29)

Uromastici,

Ur

omast

yx s

pp

.

2

5x4

-

32

x2

- 3

) 7

) 27

)

Anfiboluri,

P

og

ona s

pp

.

2

5x4

-

32

x2

- 3

) 8

) 28

)

Caloti, gonocefali Calotes s pp

., Gonoce

phalus s

pp

.

2

5x4

- 5 2x2

3) 29) 30)

Lucertole,

Lacerta, Poda rci

s,

G

alloti s

pp

. c

) 2

6x4

-

42

x2

- 3

) 9

) 29

)

Algir

oidi

, lucertol

a vivi

par

a

A

lgy

roides s

pp

., Lacert

a vi

vi

par

a

2

6x4

- 4 2x2

1) 3) 13) 28) 31)

Tili

qua ru

gos

a, Tili

qua ru

gos

a c

) 2

7x4

-

32

x2

- 3

) 9

) 28

) 31

)

Scinco dalla lin

gua azzurra,

Tili

qua s

pp

. c

) 2

6x4

-

32

x2

- 3

) 29

) 31

)

Scinco delle isole Salomone, C

or

uci

a z

ebrat

a

c)

2

5x3

-

52

x2

- 3

) 8

) 11

) 27

) 30

)

Protezione degli animali. O 121

455.1

Parchi per rettili

Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari N

um

ero

Terreno Bacino

Parco

Terreno Bacino

Specie

(n)

Superficie LC

Superficie LC

Prof

ondità

LC

Altezza LC

Superficie LC

Superficie LC

Gechi notturni - arboricoli Tarentol a, Di

plodact

ylus, Oedura s pp

., Uro

plates

c) 2

6x6

- 8 2x2

3) 8) 9)

28)

Gechi notturni - terricoli E ubl

ep

haris, Coleonix, Ne phr

urus s

pp

.

c) 2

4x3

- 2 2x2

3) 7) 9)

28)

Gechi

di

ur

ni

P

hel

suma, L

yg

odact

ylus, Gonatodes s pp

.

c) 2

6x6

- 8 2x2

3) 8) 28)

Cordili, platisauri Cord ylu

s,

Pla

ty

sa

ur

us

sp

p.

c) 2

5x3

- 4 2x2

3) 8) 9)

28)

Cordilo

gi

gante,

Co

rd

ylu

s

gi

ganteus

c

) 2

5x3

-

32

x2

- 3

) 7

) 28

)

Elodermi,

H

eloderma s

pp

. d

) 2

4x3

-

32

x2

- 3

) 4

) 9

) 12

) 26

)

Camaleonti arboricoli B radypodion

, Chamael

eo

, Calumma

, Fu

rc

ife

r,

K

in

yon

gia

d) 1

4x4

- 4 2x2

1) 3) 4)

5) 8)

9) 13) 15) 17) 26)

Camaleonti terricoli Chamaeleo d) 1

6x4

- 3 2x2

1) 3) 4)

5) 9)

13)

15) 17) 26)

Camaleonti terricoli B

rookesia

, Rha

m

phol

eon

d) 1

6x4

- 4 2x2

5) 9) 17)

Ig

uana verde

(Ig

uana

spp

.)

d

) 2

4x3

-

42

x2

- 2

) 3

) 5

) 8

) 9

) 12

) 26

)

Iguane terrestri

di

gr

oss

a taglia

(adulti > 1 m lunghezza complessiva) Conolophus spp.,

Ctenosaura acanthura ,

C.

pectinata

, C. similis , C

yclur

a s

pp

.

d) 2

5x4

- 2 2x2

3) 5) 7)

8) 9)

12)

26)

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

122

455.1

Parchi per rettili

Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari N

um

ero

Terreno Bacino

Parco

Terreno Bacino

Specie

(n)

Superficie LC

Superficie LC

Prof

ondità

LC

Altezza LC

Superficie LC

Superficie LC

D

racaena

, Crocodilurus d

) 2

3x2

2x2

0,5

3

1x1

1x1

3)

5

) 9

) 12

) 25

) 26

)

Tu

pin

amb

is

spp

. d

) 2

5x3

-

32

x2

- 3

) 5

) 4

) 7

) 9

) 12

) 13

) 26

)

Var

ani terricoli di

gr

oss

a taglia pr

oveni

enti

dall

e zone aride

42

d) 2

5x3

- 2 2x2

3) 4) 5)

6) 7)

8) 9) 12) 13)

26)

Var

ani terricoli di

gr

oss

a taglia pr

oveni

enti

da zone semiaride V. ben galensis, V. komodoen sis, V. nebulosus d) 2

5x3

- 2 2x2

2) 3) 5)

6) 7)

8) 9) 12) 26)

Var

ani ar

boricoli

provenienti da zone umide 43

d)

2

5x2

-

52

x2

- 2

) 3

) 5

) 6

) 8

) 9

) 12

) 26

)

Varani semiacquatici di grossa taglia Var anus

niloti

cus

, V. or

nat

us, V. sal

vat

or

Varani ac

quatici,

Va

ra

nu

s me

rte

nsi

d

) 2

2x2

3x2

0,5

3

1x1

1x1

3)

5

) 6

) 9

) 12

) 26

)

Var

ani er

bivori di gr

oss

a taglia

Varanus mabitang, V. olivaceus

d)

2

5x3 2x2 0,5

5

2x2

3) 5) 6)

8) 9)

12)

25) 26)

Boidi di

gro

ssa

ta

glia

44

d

) 2

1x0,5

0,75

2)

5

)10

) 12

)

Anaconde,

E

unect

es s

pp

. d

) 2

1x0,5

1x0,5

0,2

e)

0,75

0,1x0,1 5

) 12

)

42

Varanus albigularis, V. exanthematic us, V. giganteus, V. gouldii, V. griseus, V. panopte s, V. rosenbergi, V. spenceri, V. variu s,

V. yemenensis .

43

Varanus caerulivirens, V. cerambonensis, V. doreanus, V. dumerilii, V. finschi, V. indicus, V. jobiensis, V. juxtindicus, V. me linus, V. rudicollis, V. salvadorii, V. s

pinul

os

us, V. yuwonoi 44

Epicrates angulifer, Liasis oliva ceus, L. oenpelliensis, L. papuanus, Morelia amethis tina, M. boeleni, Pyth on molurus, P. natal ensis, P. reticu latus, P. sebae.

Protezione degli animali. O 123

455.1

Parchi per rettili

Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari N

um

ero

Terreno Bacino

Parco

Terreno Bacino

Specie

(n)

Superficie LC

Superficie LC

Prof

ondità

LC

Altezza LC

Superficie LC

Superficie LC

B

alano

phis ce

yl

onensis

2

1x0,5

-

0,5

5)

11

) 12

) 17

)

Colubridi natricini de ll'A

sia o

rie

nt

al

e,

R

habdo

phis

spp

.

d)

2

1x0,5

0,5x0,5

0,2

0,5

0,5x0,1

4) 11) 12) 17)

Co

lub

rid

i pe

rico

losi

B

oiga dendrophila, B. blandingii, D

isp

holidus t

yp

us

, Thelot

ornis s

pp

.

d)

2

1x0,5

-

0,7

5) 8) 11) 12) 17)

23)

Ela

pid

i te

rric

oli di g

ro

ssa

ta

gl

ia

E

la

pida

e

(adulti >1 m )

d)

2

1x0,5

-

0,5

4) 5) 11) 12) 13)

17) 23)

Elapidi terricoli di piccola taglia E la

pida

e

(adulti

< 1 m

)

d)

2

1x0,5

-

0,5

4) 5) 11) 12) 13)

17) 23)

Cobra reale,

O

phi

op

ha

gus hannah

d

) 1

1x0,5

-

0,5

5)

11

) 12

) 14

) 17

) 23

) 25

)

Ela

pid

i te

rric

oli

D

endroaspis spp. senza D. polylepis, P

seudoha

je

goldii

d)

2

1x0,5

-

0,7

8) 11) 12) 14) 17) 23) Elapi

di di gr

oss

a t

agli

a

D

endroas

pis

pol

yle

pis, Ox

yur

anus s

pp

.

d)

2

1x0,5

-

0,5

4) 8) 11) 12) 14)

17) 23)

Cobra d'ac

qua,

B

oul

en

ge

ri

na annul

ata

d

) 2

0,5x0,5

1x0,5

0,4

0,5

0,5x0,5

11

) 12

) 17

) 23

)

Ser

penti di mare,

Laticauda

s

pp

. d

) 2

0,5x0,5

2x1

0,5

1x1 12

) 17

) 18

) 20

) 21

) 23

)

Serpenti

di mar

e dal ventr

e giall

o,

P

elamis

pla

tur

us

d)

2

- 2x1

0,5

1x1

12) 17) 18) 19) 20) 22)

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

124

455.1

Parchi per rettili

Gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari N

um

ero

Terreno Bacino

Parco

Terreno Bacino

Specie

(n)

Superficie LC

Superficie LC

Prof

ondità

LC

Altezza LC

Superficie LC

Superficie LC

A

tractas

pididae

d

) 2

1x0,5

-

0,5

5)

7

) 9

) 12

) 13

) 17

) 23

)

Vipere e crotali terricoli Vi peridae, Vi

peri

nae e C

ro

tali

nae

d)

2

1x0,5

-

0,5

4) 11) 12) 13) 17) 23) Vi

peridi

e crot

ali

ni

45

d

) 2

1x0,5

-

0,5

4)

11

) 12

) 13

) 17

) 23

) 24

)

Viperidi

e crot

ali

ni ar

boricoli

Vi

peridae, Vi

peri

nae e C

rotali

nae

d)

2

1x0,5

-

1

8) 11) 12) 13) 17) 23) Mocassino ac

quati

co,

Ag

ki

strodon

pisc

ivo

ru

s d

) 2

0,5x0,5

0,5x0,2

0,1

0,5

0,5x0,1

4)

11

) 12

) 13

) 17

) 23

)

Alli

gat

or

i,

gaviali, caimani, coccodrilli 46

d

) 1

4x2

4x2

0,5

0,5

2x2

3)

5

) 6

) 12

) 17

) 18

) 26

)

Tuat

ar

a,

Sp

henodon

sp

p. d

) 1

4x3

2x1

0,4

0,5

- 9

) 11

) 16

) 17

)

45

Bitis peringueyi, B. schneideri, Cerast es spp., Crotalus cerastes, Eristico phis macmahoni, Pseu docerastes persicus. 46

Alligatori, caimani, coccodrilli, gaviali, M

ecistops, M

elanosuchus, Pal eosuchus, Osteolaemus, Tomistoma.

Protezione degli animali. O 125

455.1

Osservazioni sulla tabella 5 - (Rettili) a)

Il volume del parco per ani mali adulti e subadulti non può esse re inferiore ai 30 litri. Gli animali possono essere tenuti t emporaneamente in pa

rchi strutturati più piccoli in caso di

quar

antena,

per il trattamento di una ma lattia o di un infortunio, per

l'

adat

tament

o o

per

la r

ip

roduzione e l'allevamento.

b)

È ind

ica

ta

la

p

rofondità dell'ac

qua nel

punto

più basso del bacino; devono essere presenti anche

settori meno

profondi.

c)

L'indicazione

ri

guarda l'altezza media dei parchi; in certi

punti essi

po

sso

no

e

sse

re

p

iù alti o

più bassi.

d)

Per la detenzione

privata è necessaria un'autori zzazione secondo l'articolo 94.

e)

Profondità

massima

del

baci

no:

0,6 m.

Requisiti particolari 1)

Possibilità

su

pp

le

mentare di usci

re all'a

perto fintantoché le condizi

oni

meteor

olo

giche lo consentono, tuttavia il parco esterno deve es sere riscaldato.

2) Determinate

specie

devono poter fare il bagno in un bacino o in una piscina riscaldabili di dime nsioni sufficienti; ciò vale anche per i parchi utilizzati per se

par

ar

e

gli animali.

3)

La temperatura deve essere adeguata alle esigenze degli animali. Un a piccola parte del parco deve avere all'occorrenza una t emperatura più alta e, a seconda dell

a s

pecie, una lam

pada t

ermi

ca

per o

gni ca

po affinché

gli animali

possano ris

cal

darsi.

4)

Le condizioni climatiche ne l corso dell'anno

devono essere re

golate in modo da

permettere l'ibernazione o l'esti vazione a tutte le fasce d'età.

5)

La str

utt

ura s

oci

ale deve esser

e ri

sp

ettata.

In determin

ate circostanze

gli animali devono es sere tenuti da soli.

6)

Per tutte le testuggini giga nti, l

e t

es

tuggini

del genere

Geochelone sulcata , le tartarughe dal guscio molle e i var

ani: s

e l

o st

ess

o par

co ospita pi

ù ani

m

ali

, ess

o

deve

pot

er ess

er

e suddi

vis

o o

pp

ure devono esserci altri parchi i

donei a s

ep

ar

ar

e

gli animali.

7)

Il suol

o deve ess

er

e

provvisto di un substrat o cedevole in modo che gli animali

possano s

cavar

e e,

a seconda della s

pecie, nascondersi.

8)

Tutti i parchi devono offrire ag li animali, a seconda della spec ie, possibilità per arrampicarsi in orizzontale o in vertica le quali

alberi, rami dell

a stess

a

grandezza del cor

po de

gli ani

m

ali

, r

ami fini o

pp

ure

pareti

di

s

ug

hero o di roccia.

9)

Possibilità di nascondersi.

10

) Su

perfici di ri

pos

o so

pr

ael

evat

e.

11)

Devono esserci possibilità di nascondersi quali cavità negli alberi, buche nel terreno, cassoni

, corteccia di

sughero o sim

ili che consentano tutt avia di osservare

gli animali.

12

)

Costr

uzi

one soli

da del

p

ar

co

(terrario

).

13

)

Du

ran

te

la

n

ot

te

de

ve

e

sse

rc

i un raffreddamento sufficiente.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

126

455.1

14

)

Cassoni con a

pert

ura, mani

polabili dall'esterno, o pp

ure devono esserci al tre modalità di se

parazione, anche in caso di detenzione individuale.

15

) Il

par

co deve ess

er

e ben aer

ato

(minimo 2 lati con recinzione in rete ).

16

)

Deve esserci un im

pi

ant

o di climatizzazione; ci

ò val

e anche

per i bacini.

17

)

È necessario un

at

testat

o di

com

petenza s

peci

fico

per il

gru

pp

o dell

e s

pecie interessate.

18

) Im

pianti di filtra

gg

io di di

mensi

oni

suf

fici

enti.

19

) L'ac

quario deve avere

gli an

goli smussati; l'ideale sono i bacini circolari o con una forma ovale-cilindirica.

20

) L'ac

quario deve dis

porre di una co

pertura volta a im

pedire la fu

ga.

21

)

A seconda della s

peci

e, detenzi

one in ac

qua dolce, salmastra o di mare.

22

)

Detenzione in un ac quari

o con ac

qua di mare, senza terreno.

23)

Se esistono sieri antiveleni per le spec ie detenute, occorre averne de

lle

sco

rte opp

ure

fa

re

in

modo che siano facilmente r eperi

bili

ader

endo ad un'

apposit

a

ass

oci

azione.

24

) Per

determinate

sp

ecie occorre

pre

dis

porre

punti i

n cui sia dis

ponibile sabbia sfusa, fine e de polveri

zzata, nel

la

quale

gli animali

poss

ono nasconder

si.

25

)

Deve ess

ere di

mostrat

a la ca

pacità di fornire una quantità sufficiente di cibo ade guato alla s

peci

e.

26)

Per determinate specie attive di giorno occorre utilizzare lampade chiare (p. es. alogene, HQL o HQI) per illuminare i luog hi di riscaldamento, tranne nel caso in cui gli animali siano tenuti all'aperto o in parchi con irra diazione solare diretta. Non è consentito utiliz

zare esclusivame

nte il riscaldamento a terra o lampade a r

agg

i infrarossi.

27

)

L'alimentazi

one deve ess

er

e costit

ui

ta

princi

palment

e da com

ponenti ve

get

ali e

può contenere solo una minima quant

ità di

p

roteine animali.

28

)

L'alimentazi

one deve ess

er

e costit

ui

ta s

op

rattutto da carne

(p

os

sibilment

e ani

m

ali

in

teri, intestini inclusi ) o da insetti.

29

)

L'alimentazione deve essere costitui ta da carne o da

insetti e da com

ponenti ve

getali.

30

)

L'umidità relativa dell' aria deve mantenersi cost ante tra il 70 e il 100 %

.

31

)

L'umidità relativa dell'aria deve situarsi tra il 70 e il 100 % e pr

esentar

e f

orti es

cur

sioni

.

32

) Detenzione

all'a

perto con un'ar

ea

protett

a e una t

em

perat

ur

a ot

timizzat

a.

Protezione degli animali. O 127

455.1

Anfibi

Osservazione preliminare A.

In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra an imali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve bas arsi sulla lunghezza del corpo dell'esemplare detenuto. La dimensione del parc

o si ottiene sommando le superfici stabilite per ogni singolo a nimale ed è

indicata nella tabella all'unità «lunghezza del corpo» (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso degli anuri, la lungh ezza della testa

e del tronco, nel caso degli urodeli la lunghezza complessiva.

B.

È necessario tener conto delle esigenze di ogni specie animale per quanto riguarda la temperatura e l'umidità dell'aria (ec totermia).

C.

L'alimentazione per le larve degli anfibi deve essere costituita soprattutto da componenti vegetali.

D.

L'alimentazione degli anfibi dopo la metamorfosi (giovani e a dulti) deve essere costituita soprattutto da animali interi (i nsetti, aracnidi,

vermi, lumache, piccoli rettili e piccoli mammiferi). Essi devon o essere di buona qualità, eventualmente arricchiti di vitamine e sostanze

minerali e devono poter essere ingeriti per intero.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

128

455.1

Anfibi

Tabella 6

Parchi per anfibi

Gruppi fino a n anim ali

a)

Per ogni animale in più Requisiti particolari N

um

er

o Terreno

Bacino

Parco

Terreno

Bacino

Specie (n)

Superficie LC

Superficie LC

Prof

ondità

LC

Altezza

b)

LC

Superficie LC

Superficie LC

Anuri - Ilidi H yl

a ar

bor

ea, H. ciner ea, H. meri

di

onalis,

R

haco

phorus denn

ynsi

2 10x5

2x1

2

10

2x2

1x1

1)

2)

3) 4) 5) in parte 7) Anuri - Ilidi speci

e pr

ovenienti

da c

limi tropicali-subtropicali Ag

al

ychnis, H

yp

erolius, Po

yp

edat

es s

pp

.

2 10x5

2x1

2

10

2x2

1x1

1)

2)

3) 4) 5) in parte 7) Rane arboricole delle foreste tropicali,

D

endrobates, Ph yllobates s

pp

.

2

8x8

2x2

1

10

2x2

1x1

1) 2) 3) 4) 6) 8) 10) Pipidi delle acque tropi cali

X

eno

pus, H

ymenochirus, Pi pa s

pp

.

2

- 5x4

4

-

2x2

1) 4) 5)

11)

R

ana s

pp

. 2

10x5

5x5

2

5

2x2

2x1

1)

2

) 3

) 4

) 5

)

Rospo comune,

B

ufo buf

o,

Ro

sp

o sme

ra

ld

ino

, Bu

fo

virid

is

,

Rospo britannico,

Bu

fo ca

la

m

ita

,

Ros

po mauritanico,

Bu

fo maur

et

anicus

2

5x5

2x1

0,5

4

2x2

1x1

1) 2) 3) 4) 7) 8)

Rospo delle canne,

Bufo marinus ,

Ro

sp

o d

i Glen

ni

fe

r,

Bufo pardalis ,

Ros

po macchiato,

Bu

fo

gutt

atus

2

5x5

2x1

0,5

4

2x2

1x1

1) 2) 3) 4) 8)

Ros

po del deserto di Sonora , Bu

fo alvari

us

2

10x5

2x1

0,5

4

2x2

1x1

1)

2

) 3

) 4

) 8

) 9

)

Protezione degli animali. O 129

455.1

Parchi per anfibi

Gruppi fino a n anim ali

a)

Per ogni animale in più Requisiti particolari N

um

er

o Terreno

Bacino

Parco

Terreno

Bacino

Specie (n)

Superficie LC

Superficie LC

Prof

ondità

LC

Altezza

b)

LC

Superficie LC

Superficie LC

Tritoni

Triturus, Taricha, Pach ytrition s

pp

.

2

5x5

10x4

4

4

2x2

3x3

1) 2) 4) 12)

Salamandre giganti Cr yp

tobranchidae, Andrias s pp

.

1

- 3x2

0,5

3x2

4) 5) 6)

9)

Salamandre terrestri Sal amandr

a Amb

ystoma

s

pp

.

2 8x4

2x4

2

4

2x2

1x1

1)

2) 4)

in part

e 7)

12)

Axolotl, Siren lacertina A mb

ystoma mexicanum 1 (

-2)

- 4x2

2

-

1x1

1) 2) 4)

11)

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

130

455.1

Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a 6 - (Anfi

bi

)

a)

Gli animali possono essere tenuti tempor aneamente i

n par

chi strutturat

i più pi

ccoli

in cas

o di quar

ant

ena, per il tr

att

ament

o di malattia o di infortunio, per l'adatt

ament

o o

per la ri

pr

oduzi

one e l'

allevamento.

b)

L'indicazione

ri

guarda l'altezza media dei parchi; in certi

punti essi

po

sso

no

e

sse

re

p

iù alti o

più bassi.

Requisiti particolari 1)

È possibile tenere insieme du e animali; la detenzione a coppie non è tuttavia necessaria. Nel caso di specie solitarie è pos sibile tenere due an

imali compatibili in un

par

co di dimensioni

mi

nime.

2)

La temperatura nel parco deve mantenersi entro i parametri i ndicati nei «Requisiti particolar i», i

n una piccol

a part

e del pa

rc

o si

deve t

uttavi

a r

aggiungere l

a

tem

peratura

pi

ù al

ta indi

cat

a.

3)

Il

par

co deve off

rir

e a

gli animali diverse possibilità di arram

pic

arsi,

q

uali ad es

em

pio rami o

pezzi di cort

ecci

a.

4)

Il

par

co deve off

rir

e a

gli animali la

possibilità di nascondersi ad esem pio attraverso buche, fessure o fo gliame.

5)

Il

parco deve avere

pia

nt

e ve

rd

i su

lle

quali

gli ani

m

ali

p

ossono trattenersi.

6)

Il

par

co deve aver

e br

omeli

e o altr

e

piante verdi con un'analo ga struttura imbutiforme.

7)

Gli animali devono

poter trascorrere l'ibernazione in un substrato cedevole, dove sia possibile scavare.

8)

Il

suol

o

del

parco deve essere costituito da un substrato cedevole ove sia possibile scavare, affinché gli animali

possano andare in ibernazione.

9)

Il

suol

o

del

parco deve essere costituito da un substrato cedevole ove sia possibile scavare, affinché gli animali

possano andare in estivazione.

10

)

Elevat

a umidit

à dell'aria.

11

) Il

baci

no

per

g

li animali che vivono prevalentemente in ac qua deve avere un'infrastruttura sufficiente e offrire loro possibilità di nascondersi.

12

) Clima

so

gg

etto a forti variazioni sta gionali. Forte calo della tem per

at

ur

a durante l

a nott

e.

Protezione degli animali. O 131

455.1

Requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento Tabella 7

Detenzione

Trasport

o

Salm

onidi

Ciprini

di

Salm

onidi

Ciprini

di

1

Eff

ettivo

11 Effetti

vo

mas

simo

per

metr

o cubo d'

ac

qua

1 k

g

25

-100

28

-100

250

500

2

Q

ualità dell'ac qua

21

Satur

azi

one di

os

si

geno

211

- Pesci adulti

saturazione massima per cento

120

212

saturazione

minima

per cento

60

12

213

- P

esci

giovani saturazione minima

per cento

70

22 Ossi

geno libero minimo nell'ac qua che defluisce

m

g/l

5

23 Ossi

geno libero minimo nelle ac que che os

pitano i

pes

ci

231

- a l

un

go

te

rm

ine

m

g/l

6,5

3,5

5,0

-8,0

232

- a br

eve t

ermi

ne

m

g/l

5

0,5

24

Tenor

e mas

simo di ammoniaca

241

- Pesci adulti

m

g/l

0,01

0,02

0,01

0,02

242

- P

esci

giovani m

g/l

0,006

0,006

0,006

0,02

25

Tenor

e mas

simo di nitrat

o

m

g/l

200

200

200

200

26

Tenor

e mas

simo di s

ale

m

g/l

35

35

27 Tenore

di

an

idride carbonica

m

g/l

20

20

20

20

28

pH

5,5

-8,5

6,5

-9,0

6,5

-9,0

6,5

-9,0

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

132

455.1

Detenzione

Trasport

o

Salm

onidi

Ciprini

di

Salm

onidi

Ciprini

di

29 Tem

perat

ura massi

ma

291

- P

esci adulti

°C

18

30

2

-14

2

-18

292

- P

esci

giovani

°C

14

28

293

Vari

azione massi ma di t

em

per

atur

a i

n cas

o di tr

as

fe

rimento

°C

3

5

3

5

3

P

rivazione massima di cibo giornogr

adi

100

280

100

280

1

L'effettivo deve essere determin ato in modo da

consentire in

qualsiasi momento l'osservanza di tutti i pa

rametri relativi alla qualità dell'ac

qua.

Protezione degli animali. O 133

455.1

Requisiti minimi per la detenzione di pesci a scopi ornamentali Osservazioni preliminari A.

Vale per i pesci ornamentali con una lunghezza del corpo superiore a 20 cm.

B.

In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra an imali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve bas arsi sulla lunghezza del corpo dell'esemplare più grosso detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando i valori individuali di tutti

i pesci ed è

indicata nella tabella all'unità «lunghezza del corpo» (LC). G li animali più grossi devono essere considerati per primi.

C.

Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei pesci, la lunghezza complessiva.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

134

455.1

Requisiti minimi per la detenzione di pesci ornamentali a)

Tabella 8

Per gruppi fino a n animali Requisiti particolari N

um

ero

(n)

Lunghezza

LC

Larghezza LC

1 Pesce

più lun

go

b)

12

1,

5

1)

2

)

11 Per

i 9

pesci

più

grandi:

per o

gni animal

e i

n

pi

ù

10

,5

0,

1

12

Per ulteriori animali: LC dell'animale più

g

rande 10

0,25

0,1

Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a 8 - (Detenz ione di pesci a s copo or

nament

al

e)

a)

Per la detenzione

pr

ofessional

e è neces

saria un'autori

zzazione ai sensi dell'articolo 90.

b)

In almeno due t

er

zi dell

a s

up

erfi

cie di bas

e del r

eci

nt

o la

pr

of

ondit

à dell

'ac

qua non

può essere inferiore alla LC del pesce

più

g

rande.

Requisiti particolari 1)

Si deve ris

pettare l'alternanza gio

rn

o/n

ot

te

.

2)

L'ac

quar

io non

può

e

sse

re

d

ire

tta

m

en

te v

isi

bile da tutti i suoi lati.

Protezione degli animali. O 135

455.1

Allegato 3

(art. 10)

Requisiti minimi per la detenzio ne di animali da laboratorio Osservazioni preliminari Le osservazioni preliminari di cui all'allega to 2 si applicano anche all'allegato 3.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

136

455.1

Roditori non utilizzati per l'allevamento: topi, ratti, criceti, gerbilli, porcellini d'India Tabella 1

I valori valgono per parchi o locali ventilati. N eg

li altri casi valgono i valori di cui all'allegato 2.

Specie, peso

Superficie m

inim

a per ogni

unità di detenzione cm

2

Superficie per animale cm 2

Altezza cm

Osservazioni

To

po

(M

us musculus

)

< 20

g

330

60

12

1)

3

) 5

) 6

)

20

-30

g

330

80

12

1)

3

) 5

) 6

)

> 30

g

330

100

12

1)

3

) 5

) 6

)

Ratto

(Ra

ttu

s no

rv

eg

icus

)

< 200

g

800

200

18

1)

3

) 5

) 6

)

200

-300

g

800

250

18

1)

3

) 5

) 6

)

300

-400

g

800

350

18

1)

3

) 5

) 6

)

400

-600

g 1500

450

20

1)

3

) 5

) 6

)

> 600

g 1500

600

20

1)

3

) 5

) 6

)

Criceto

(M

esocricetus s p.; Cricetul

us

griseus

)

< 60

g

800

250

18

1)

3

) 5

) 6

)

> 60

g

800

400

18

1)

3

) 5

) 6

)

Gerbillo della Mon

golia

(M

eriones s

p.

)

< 40

g 1500

350

20

1)

3

) 5

) 7

)

> 40

g 1500

450

20

1)

3

) 5

) 7

)

Porcellino d'India

(Cavia

por

cell

us

)

< 300

g 3800

350

30

1)

2

) 3

) 4

)

300

-700

g 3800

700

30

1)

2

) 3

) 4

)

> 700

g 3800

900

30

1)

2

) 3

) 4

)

Protezione degli animali. O 137

455.1

Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a

1 - (Piccoli roditori non u tilizzati per l'allevamento) 1)

Fondo non

perforato con lettiera ade guata come

p. es. trucioli de

pol

veri

zzati.

2)

Fora

gg

io

grezzo come fieno o pa

glia.

3)

O

gg

etti da rosicchiare come cubetti di fora

gg

io com

pr

ess

o o

pezzi

di l

eg

no tenero.

4)

N

ascondi

glio con almeno due accessi o con una

par

ete lon

gitudinale a

perta che consenta a tutti gli animali di ritirarsi nello stesso momento.

5)

Materiale ade

guat

o

per la costruzione del nido, p. es. materiali di cellulosa.

6)

Possibilità di arram pic

arsi,

p.es. co

perchi

o con

gri

glia, su

pp

orto verticale.

7)

Lettiera adeguata per scavare una cav ità o un tunnel non trasparente di almeno 20 cm di lunghezza che termina con una cavità in cui gli animali possono dormir

e.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

138

455.1

Roditori utilizzati per l'allevamento: topi, ratti, criceti, gerbilli, porcellini d'India Tabella 2

I valori valgono per parchi o locali ventilati. N eg

li altri casi valgono i valori di cui all'allegato 2.

Specie, peso

Superficie m

inim

a per ogni

unità di detenzione cm

2

Altezza cm

Osservazioni

To

po

(M

us musculus

)

500

12

1)

3

) 5

) 6

) 8

) 9

)

Ratto

(Ra

ttu

s no

rv

eg

icus

)

300

-400

g

800

18

1)

3

) 5

) 6

) 10

)

> 400

g 1500

20

1)

3

) 5

) 6

) 10

)

Criceto

(M

esocricetus s p.;

Cricetulus

griseus

)

800

18

1)

3

) 5

) 6

) 11

)

Gerbillo della Mon

golia

(M

eriones s

p.

) 1500

20

1)

3

) 5

) 7

) 8

)

Porcellino d'India

(Cavia

por

cell

us

) 3800

30

1)

2

) 3

) 4

) 8

) 12

)

Protezione degli animali. O 139

455.1

Osservazioni sulla tabella 2 - (Rod itori utilizzati per l'allevamento) 1)

Fondo non

perforato con lettiera ade guata come

p. es. trucioli de

pol

veri

zzati.

2)

Fora

gg

io

grezzo come fieno o pa

glia.

3)

O

gg

etti da rosicchiare come cubetti di fora

gg

io com

pr

ess

o o

pezzi

di l

eg

no tenero.

4)

N

ascondi

glio con almeno due accessi o con una

par

ete lon

gitudinale a

perta che consenta a tutti gli animali di ritirarsi nello stesso momento.

5)

Materiale ade

guat

o

per la costruzione del nido, p. es. materiali di cellulosa.

6)

Possibilità di arram pic

arsi,

p.es. co

perchi

o con

gri

glia, su

pp

orto verticale.

7)

Lettiera adeguata per scavare una cav ità o un tunnel non trasparente di almeno 20 cm di lunghezza che termina con una cavità in cui gli animali possono dormir

e.

8)

Su

perfi

ci

e

per una co

pp

ia mono

gama o

per un maschio con due femmine, com pre

si i

piccoli fino allo svezzamento.

9)

Se i

piccoli sono tenuti con la madr

e oltr

e l'

et

à nor

mal

e di svezzamento, la su perficie minima è di 800 cm

2 .

10

) Su

perfi

ci

e

per

la madr

e e i

p

ic

co

li fin

o a

llo

svezzamento. Per o

gni animale adulto in più: 40

0

cm

2 .

11

) Su

perfi

ci

e

per

la madr

e o l

a co

pp

ia mono

gama, com

presi i

piccoli fino allo

svezzamento.

12)

Per ogni altro ani

m

al

e adulto di

un peso inf

erior

e a 700 g, 1000 cm

2 e per ogni ulteriore adulto di ol

tre 700 g, 1500 cm

2 . S

e s

ono det

enut

i più di

20 ani

m

ali

,

la su

pe

rficie

per o

gni

madr

e

può ess

ere ri

dott

a a 900 cm

2 .

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

140

455.1

Primati (non utilizzati per l'allevamento) Tabella 3

Specie

Gruppi fino a n animali Per

ogni anim

ale in più

Osservazioni

N

um

ero

(n)

Superficie m

2

Vol

ume

m

3

Superficie m

2

Vol

ume

m

3

Uistitì

5

1,5

3

0,3

0,6

1)

2

) 3

) 4

) 5

)

Callimiconidae, tamarindo di go

eld

i

5

3

6

0,5

1

1)

2

) 3

) 4

) 5

)

Scimmia notturna

5

6

12

1

2

1)

2

) 3

) 4

) 5

)

Saimiri 5

6

15

1,5

3,75

1)

2

) 3

) 5

)

Scimmi

e ra

gno, cerco

pitechi, macachi

5

15

45

3

9

1)

3

) 5

) 6

) 7

) 8

)

Oss

ervaz

ioni sull

a tabell

a 3 - (Prima ti, non utilizzati per l'allevamento) 1)

Possibilità di arram picarsi su rami o rocc e, a seconda della s

pecie. Lo s

pessore dei rami dovrebbe corris ponder

e a

gli or

gani

prensili dell'animale.

2)

Box per dormire. Essi devono essere sistemati all'altezza del suolo oppure in un

luogo rialzato, a secon da della specie. Per

le

speci

e di tant

o i

n t

ant

o

incom

pati

bili occorre

prevedere un box

per o

gni ani

m

al

e.

3)

Schermi,

possibilità di evitarsi e ritirarsi.

4)

Co

pp

ia mono

gama con

prole accettata.

5)

Permettere agli animali di so ddisfare le loro esigenz e comportamentali mettendo loro a disp osizione vari ogg

etti, p. es. fun

i per dondolarsi, paglia, recipienti di plastica e nascondendo il cibo in posti sem

pre diversi. Gli animali devono essere indotti all'es plorazione attraverso stimoli su pp

lementari nel loro ambiente.

6)

Possibilità

di

se

par

azi

one e di is

olament

o.

7)

N

ei

parchi di 45 m

3

possono essere tenuti 5 an imali adulti o 10 animali giovani

(al mas

simo di t

re anni

di età

).

8)

Piccoli gruppi (max. 3 animali) o, in casi motivati, animali incompatibili possono essere tenuti per al

massimo un anno in p ar

chi più pi

ccoli con una superficie di almeno 15 m

3

purché o

gni

g

io

rn

o, durant

e il

periodo di attività , abbiamo accesso

per al

meno cin

que ore a un

parco di almeno 45 m 3 .

Protezione degli animali. O 141

455.1

Pipidi (Xenopus laevis) Tabella 4

La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 18 °C e 22 °C.

Lunghezza del corpo Supe

rficie m

inim

a del bacino

per un animale cm

2

Superficie m

inim

a per

ogni anim

ale in più

cm

2

Altezza cm

Xeno

pus

< 6 cm

160

40

6

6

- 9 cm

300

75

8

9

-12 cm

600

150

10

> 12 cm

920

230

12,5

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

142

455.1

Allegato 4

47

(art. 165 cpv. 1 lett. f) Spazio minimo per il trasport o di animali da reddito Osservazioni preliminari Le misure indicano lo spazio minimo medio per animale, non sono ammesse misure inferiori.

A seconda della durata del trasporto, delle condizioni degli an imali e delle condizioni climatiche può essere necessario aument are i valori minimi.

47

Aggiornato dal n. I dell'O del 25 gi

u.

2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU

2008

2979).

Protezione degli animali. O 143

455.1

Spazio minimo per il trasporto di bovini e suini Tabella 1

Spazio m

inim

o per il trasporto di bovini Spazio m

inim

o per il trasporto di suini Peso kg

Superficie per animale m 2

Altezza minima del compartimento cm Peso

kg

Superficie per animale m 2

Altezza minima del compartimento cm 40-80 kg

0,30

Altezza al garrese + 20 cm Fino a 15 kg

0,09

75 cm

80-150 kg

0,40

Altezza al garrese + 25 cm 15-25 kg

0,12

75 cm

150-250 kg

0,80

Altezza al garrese + 25 cm 25-50 kg

0,18

75 cm

250-350 kg

1,00

Altezza al garrese + 35 cm 50-75 kg

0,30

90 cm

350-450 kg

1,20

Altezza al garrese + 35 cm 75-90 kg

0,35

100 cm

450-550 kg

1,40

Altezza al garrese + 35 cm 90-110 kg

0,43

100 cm

550-700 kg

1,60

Altezza al garrese + 35 cm 110-125 kg

0,51

100 cm

Oltre 700 kg

1,80

Altezza al garrese + 35 cm 125-150 kg

0,56

110 cm

150-200 kg

0,69

110 cm

Oltre 200 kg

0,82

110 cm

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

144

455.1

Spazio minimo per il trasporto di ovini, caprini e cavalli Tabella 2

Spazio m

inim

o per il trasporto di ovi ni tosati

Spazio minimo per il trasporto di caprini Peso kg

Superficie per animale m 2

Altezza minima del compartimento cm Peso

kg

Superficie per animale m 2

Altezza minima del compartimento cm 30-45 kg

0,25

Altezza al garrese + 25 cm Meno di 35 kg

0,25

Altezza al garrese + 50 cm 45-60 kg

0,33

Altezza al garrese + 30 cm 35-55 kg

0,33

Altezza al garrese + 50 cm Oltre 60 kg

0,40

Altezza al garrese + 30 cm Oltre 55 kg

0,50

Altezza al garrese + 50 cm Spazio minimo per il trasporto di ovini non tosati

Spazio mini

mo per il trasporto di cavalli Peso kg

Superficie per animale m 2

Altezza minima del compartimento cm Superficie

per

animale

m

2

Altezza minima del compartimento cm Meno di 30 kg

0,20

Altezza al garrese + 20 cm Puledri

0,85

Altezza al garrese + 40 cm 30-45 kg

0,25

Altezza al garrese + 25 cm Cavalli leggeri

1,40

Altezza al garrese + 40 cm 45-60 kg

0,40

Altezza al garrese + 30 cm Cavalli medi

1,60

Altezza al garrese + 40 cm Oltre 60 kg

0,50

Altezza al garrese + 30 cm Cavalli pesanti

1,90

Altezza al garrese + 40 cm Spazio m

inim

o per il trasporto di pecore in gest azione avanzata e montoni d'allevamento Superficie

per

animale

m

2

Altezza minima del compartimento cm Pecore

0,50

Altezza al garrese + 30 cm Montoni

0,50

Altezza al garrese + 30 cm

Protezione degli animali. O 145

455.1

Spazio minimo per il trasporto di volatili Tabella 3

Spazio minimo per il trasporto di polli, galline, oche, anatre e ta cchini adulti

Spazio minimo

per il trasporto di pulcini d i un giorno

Peso kg

Superficie per kg di peso vi vo

cm

2 /kg

Altezza del compartimento cm Superficie

per

animale

cm

2

Altezza del compartimento cm Fino a 1,6 kg

180

24

Pulcini e anatre di un giorno 21

10

Fino a 3,0 kg

160

24

Oche e tacchini di un giorno 35

10

Fino a 5,0 kg

115

25

Fino a 10,0 kg

105

30

Fino a 15,0 kg

105

35

Oltre 15,0 kg

90

40

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

146

455.1

Allegato 5

48

(art. 225)

Disposizioni transitorie Osservazioni preliminari Nella colonna C sono indicati i periodi transitori relativi agli articoli elencati qui di seguito. Tali periodi transitori valg ono soltanto per il campo d'applicazione menzionato nella colonna D. Durante il periodo tr ansitorio devono essere osservate le condizioni di cui alla col onna E.

48

Aggiornato dal n. I dell'O del 25 gi

u. 2008 (R

U

2008

2979) e dal n. II dell'O del 14 gen.

2009, in vigore da

l 1° mar. 2009 (RU

2009

565).

Protezione degli animali. O 147

455.1

Disposizioni transitorie Cifra

A

B

C

D

E

Articolo

Contenuto

della

disposiz

ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore Cam

po d'applicazione

della disposizione transitoria Condizi

oni dura

nte il

periodo transitorio 1

Art. 26 cpv. 1

Divieto di

utilizzare met

odi di ripro

duzi

one

per

ri

mediar

e a una ca

re

nza nell

a natural

e

ca

pacit

à di ri

pr

oduzi

one

5 anni

2

Art. 27

Utilizzo di metodi di ripro duzi

one

artificiale da

part

e di s

pec

ia

listi

5 anni

3

Art. 31 cpv. 1

Formazione in

agri

colt

ur

a per chi

accudis

ce

oltre 10 unità di bestiame gr

oss

o da r

eddito

5 anni

4

Art. 31 cpv. 4

Attestato di

competenza per chi detiene o accudisce meno di 10 unità di bestiame grosso, bovini, suini, ov ini, caprini, cavalli, lama, al

paca, coni

gli o volatili

5 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 5

Art. 31 cpv. 5

Attestato di

competenza per

la detenzione

pr

ofessional

e di ol

tre 11 cavalli

5 anni

Detenzioni di cavalli esistenti il 1° settembre 2008 6

Art. 32 in combinato dispost o con

l'art. 224

Castrazione di lattonzoli se

nza anest

esia

F

ino al

31.12.2009

7

Art. 35 cpv. 3

Divieto di in

stallare nuove poste con gioghi el

ettric

i

5 anni

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

148

455.1

Cifra

A

B

C

D

E

Articolo

Contenuto

della

disposiz

ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore Cam

po d'applicazione

della disposizione transitoria Condizi

oni dura

nte il

periodo transitorio 8

Art. 35 cpv. 4 lett. c Utilizzo di trasformatori autorizzati 5

anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 9

Art. 37 cpv. 1

Accesso a

ll'acqua per i vitelli 5 anni

Detenz

ioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

10

Art. 37 cpv. 4

Alimentazi

one ricca di fibre grezze per i vitelli da in

gra

sso

5 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 11

Art. 39 cpv. 2 in combinat o dispost

o

con l'

all

egat

o 1,

tabella 2

Settore di riposo per gli altr

i bovi

ni

5 anni

Det

enzio

ni di animali esistenti il 1° settembre 2008

La

sup

erfic

ie

a

l suo

lo dev

e e

sse

re

d

i:

1,80 m

2

per ogni animale fino a 200 kg; 2,0 m

2 per ogni animale fino a 300 kg; 2,3 m

2 per ogni animale fino a 400 kg; 2,5 m

2

per o

gni animale di oltre 400 k g.

12

Art. 39 cpv. 3

Divieto di

tener

e i

bovi

ni da ingrass

o di

oltre quattro mesi in box ad area unica con lettiera

profonda

5 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 13

Art. 40 cpv. 1

Uscita dura

nte il periodo di foraggiamento invernale

5 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 che beneficiano di una dero ga

14

Art. 40 cpv. 3

Separazione

dei vitelli in caso di stabulazione fiss

a dell

e madri

o del

le nutri

ci

5 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

Protezione degli animali. O 149

455.1

Cifra

A

B

C

D

E

Articolo

Contenuto

della

disposiz

ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore Cam

po d'applicazione

della disposizione transitoria Condizi

oni dura

nte il

periodo transitorio 15

Art. 41 cpv. 2 secondo peri

odo

Bor

do rialzat

o nei

box di ri

po

so per i bovi

ni

5 anni

Det

enzioni di ani

m

ali esist

enti

il 1° settembre 2008 16

Art. 41 cpv. 3

Ricovero de

gli animali part

orienti in una

zona s

pecial

e nell

e st

alle a stabul

azi

one

libera

5 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 17

Art. 44

Esigenze comport

amentali dei

su

in

i

5 a

nn

i

D

ete

nz

ion

i d

i an

im

ali e

siste

nti

il 1° settembre 2008 18

Art. 45 cpv. 1

Accesso

all'acqua per i suini 5 anni

Dete

nzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

19

Art. 47 cpv. 1 in combinat o dispost

o

con l'

all

egat

o 1

tabella 3 cifre 31 e 32 Superfi

ci

e globale e supe

rficie di riposo

pe

r i su

ini

10 anni

D

et

enzioni

di ani

m

al

i

esistenti il 1° sett embre

2008

Per i box con i pavimenti parzialmente o completamente perfor

ati e per

i box

con ar

ea di def

ecazione

esterna, la superficie gl obale per ogni animale deve es

se

re

d

i:

0,30 m

2 per i suinetti svezza ti fino a 25 kg;

0,45 m

2

per i suinetti di

25-60 kg;

0,65 m

2 per i suini

di 60-110 kg;

1,3 m

2 pe

r le

sc

rofe

.

Nei box di allevamento dei suinetti solo due terzi della superficie possono ave re i pavi

menti per

for

ati

(con fen

diture o fori

).

20

Art. 49 cpv. 2

Evitare tra

i suini il reciproco allontanamento dal tro

gol

o durante il

p

asto

15 anni

D

etenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

150

455.1

Cifra

A

B

C

D

E

Articolo

Contenuto

della

disposiz

ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data del- l'entrata in vigore Cam

po d'applicazione

della disposizione transitoria Condizi

oni dura

nte il

periodo transitorio 21

Art. 52 cpv. 1

Divieto di stabulazion e fissa per gli ovini 10 anni

D

etenzioni di

animali esistenti il 1° settembre 2008 1.

Gli ovini tenuti legati devono potersi muovere regol

arment

e all'apert

o, al

meno per 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale.

2.

Non poss

ono ess

er

e t

enu

ti legati ininterrottamente per

olt

re due setti

mane.

3.

L'uscita in inverno de ve essere concessa entro il 1° settembre 2010

22

Art. 55 cpv. 1

Uscita per

i caprini tenuti legati 2 anni

De

tenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

23

Art. 55 cpv. 3

Settore di ri

poso con lettiera per i caprini 2 an

ni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 24

Art. 59 cpv. 1

Divieto di st

abulazione fissa per i ca valli

5 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 25

Art. 59 cpv. 3

Contatto sociale per i ca val

li 5

anni

Det

enzioni

di animali esistenti il 1° settembre 2008

26

Art. 61 cpv. 2 in combinat o dispost

o

con l'

all

egat

o 1

tabella 7

Aree d'uscita per i cavalli 5 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

Protezione degli animali. O 151

455.1

Cifra

A

B

C

D

E

Articolo

Contenuto

della

disposiz

ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data del- l'entrata in vigore Cam

po d'applicazione

della disposizione transitoria Condizi

oni dura

nte il

periodo transitorio 27

Art. 61 cpv. 4

Uscita per

le gi

ument

e d'

all

evament

o con

puledri, per i cavalli giovani e altri cavalli non utilizzati

5 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 28

Art. 61 cpv. 5

Uscita per i

cavalli utilizzati

5 anni

Detenzioni di ani

m

al

i

esistenti il 1° sett embre

2008

Su

rich

iesta

d

el dete

nto

re

d

i an

ima

li,

l'a

uto

rità ca

nt

onal

e può pr

orogar

e il peri

odo transitorio per le aziende professionali esiste nti il 1° l

ugli

o 2001 non

oltre il 1° settembre 2023 se: 1. l'area d'uscita

necessari

a non può essere allestita per

mancanza di s

pazi

o;

2.

di norma i cavalli veng ono utilizzati ogni giorno; 3. l'azienda

conta

pi

ù di 10 cavalli; e

4.

sono adempiuti gli a ltri requisiti previsti dalla pr

esente ordinanza.

29

Art. 63

Divieto dell'uso di filo spinat o

2 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 30

Art. 66 cpv. 2

Lettiera

sul pavimento del pollaio su almeno il 20 per ce

nto della superficie cal

pestabile dai volatili domestici 2 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 31

Art. 66 cpv. 3 lett. c Posa

toi sopraelevati

per gli animali

d'all

evamento, l

e ovai

ole e il poll

ame

domestico ri

pr

oduttore, per

le f

ar

aone e i

piccioni domestici

2 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

152

455.1

Cifra

A

B

C

D

E

Articolo

Contenuto

della

disposiz

ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data del- l'entrata in vigore Cam

po d'applicazione

della disposizione transitoria Condizi

oni dura

nte il

periodo transitorio 32

Art. 66 cpv. 3 lett. d ed e Possibilità di nuotare per anatre e oche,

possibilità di bagnarsi per i piccioni domestici 2 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 33 Art.

68

cp

v. 1

Formazione

prima dell'ac

quisto di un cane

2 anni

34 Art.

68

cp

v. 2

Formazione do

po l'ac

quist

o di un cane

2 anni

35

Art. 72 cpv. 5

Sche

rmi nei box e nei canili per i cani

5 anni

Detenzioni

di animali esistenti il 1° settembre 2008

36

Art. 85 cpv. 2

Formazion

e specifica pe

r una specie

ani

m

al

e i

n piccole aziende det entrici

di ani

m

al

i sel

vati

ci

5 anni

37

Art. 85 cpv. 3

Formazion

e in piccole aziende private de

ten

tric

i d

i an

imali se

lv

at

ic

i

5 anni

38

Art. 97

Formazione per le

persone che si occupano di

pesci e deca

podi

5 anni

39

Art. 117

Requisiti per i l

ocali e i parchi in cui sono tenuti animali da

laboratorio

2 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

Protezione degli animali. O 153

455.1

Cifra

A

B

C

D

E

Articolo

Contenuto

della

disposiz

ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data del- l'entrata in vigore Cam

po d'applicazione

della disposizione transitoria Condizi

oni dura

nte il

periodo transitorio 40

Art. 119 cpv. 2 e 3 Detenzione

di specie anim

ali di

vers

e nell

o

stess

o l

ocal

e, detenzi

one in gr

uppo

2 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008, eccettuate quelle di primati, cani e gat

ti

41

Art. 150

Formazione e agg

iornamento del personale impi

egat

o nel

commer

cio e nel

tras

porto di

bestiame

5 anni

42

Art. 159 cpv. 1 terzo periodo

Assi trasversali sulle rampe per il t rasporto

di ani

m

al

i

2 anni

43

Art. 165 cpv. 1 lett. h Griglia sui veicoli di trasporto e i rimo rchi

2 anni

Veicoli e ri

morchi esistenti il 1° settembre 2008

44

Art. 177 cpv. 2

-4

Formazione e agg

iornamento

del

pers

onal

e del

macell

o

5 anni

Dur

ante i

l periodo transitori o nell

e

aziende di grandi dimensioni deve essere formato ogni anno almeno il 20 per

cent

o del

p

ers

onal

e.

45

Art. 203 cpv. 1

Formazione dei form atori

2 anni

Formazione per i detentori di cani 46

Art. 203 cpv. 2

Riconoscim

ento dei corsi per formatori 2

anni

Formazione per i detentori di cani

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

154

455.1

Cifra

A

B

C

D

E

Articolo

Contenuto

della

disposiz

ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data del- l'entrata in vigore Cam

po d'applicazione

della disposizione transitoria Condizi

oni dura

nte il

periodo transitorio 47

Art. 205 lett. c

Attestazione

del controllo esterno di qualità per

i cent

ri di for

m

azi

one

2 anni

Formazione per i detentori di cani 48

Allegat

o 1 t

abella 1

cifr

e 1 e 32

Dimensioni (lunghezza e larghezza) per ani m

ali

giovani in stabul

azi

one fi

ssa e per

vacche in stabulazio ne fissa o in gruppo

5 anni

Det

enzioni

di ani

m

al

i

esistenti il 1° sett embre

2008 le cui poste o i cui box di riposo non raggiungono le dimensioni seguenti

Per gli animali giovani in posta corta con un peso tra 301 e 400 kg:

larghezza di 90 cm e

lunghezza di 145 cm; per gli animali giovani in po sta corta di oltre 400 kg: larghezza di 100 cm

e lunghezza di 155 cm; per le vacche con un'alte zza al gar

rese di oltr

e

130 cm:in posta corta: larghezza di 110 cm e

lunghezza di 165 cm; in post

a media:

larghezza di 110 cm e lunghezza di 200 cm;

box di riposo contro parete: larghezza di 120 cm e

lunghezza di 240 cm; - box

contr

apposti:

lar

ghezza di 120 cm e l un

ghezza di 220 cm.

49

Allegat

o 1 t

abella 3

cifr

a 21

Dimensione delle gabbie pe

r sc

ro

fe

5 a

nn

i

De

te

nz

io

ni di animali esistenti il 1° settem

bre 2008

Non oltre un terzo delle gabbie può misurar e 55 cm x 170

cm.

50

Allegat

o 1 t

abella 3

cifr

a 31 e oss

ervazi

one 7

Superficie per i verri e lungh ezza del box

5 anni

Detenzio

ni di animali esistenti il 1° settembre 2008

Protezione degli animali. O 155

455.1

Cifra

A

B

C

D

E

Articolo

Contenuto

della

disposiz

ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore Cam

po d'applicazione

della disposizione transitoria Condizi

oni dura

nte il

periodo transitorio 51

Allegat

o 1 t

abella 4

cifre 21 e 22

Larghezza delle poste di foraggiamento e

superficie del

box per gli ovini

10 anni

D

et

enzioni

di ani

m

al

i

esistenti il 1° sett embre

2008

1.

Per i box nelle stabulaz ioni libere esistenti il 1° settembre 2008 la supe rficie calpestabile deve es

se

re

d

i:

0,5 m

2

per gli agnelli da ingrasso di 25-50 kg; 0,7 m

2

per gli ovini di un anno di 50-60 kg; 1,0 m

2

per le pecore madri di 60-70 kg senza agnelli; 1,5 m

2

per le pecore madri di 60-70 kg con agnelli; 1,5 m

2 per gli arieti di oltre 70 kg.

2.

Per i box nelle stabulaz ioni libere esistenti il 1° settembre 2008 la larghez za della posta di foraggiamento deve essere di: 20 cm per gli agnelli da

ingrasso di 25-50 kg; 30 cm per gli ovini di un anno di 50-60 kg;

40 cm per le pecore madr i di 60-70 kg senza agnelli; 60 cm

per le pecore madri di 60-70 kg con agnelli; 50 cm per gli arieti

di oltre 70 kg.

La larghezza delle

mangiatoie circ

olari può essere

ridotta del 40

per

cent

o.

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

156

455.1

Cifra

A

B

C

D

E

Articolo

Contenuto

della

disposiz

ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore Cam

po d'applicazione

della disposizione transitoria Condizi

oni dura

nte il

periodo transitorio 52

Allegat

o 1 t

abella 5

cifre 21, 32 e 33

Superficie dei box, su perficie della posta

e numero di poste di foraggiamento per i caprini 10 anni

D

et

enzioni

di ani

m

al

i

esistenti il 1° sett embre

2008

1.

Per i box singoli esistenti il 1° settembre 2008 la super

fici

e di ogni box box deve ess ere di 2,5 m

2 per

le capr

e di oltre 12 mesi

e di 3,0 m

2 per i caproni.

2.

Per i box nelle stabulazio ni libere esistenti il 1° settembr

e 2008 l

a superfici

e di ogni box deve ess er

e

di 0,4 m

2 per i capretti fino a tre mesi, di 0,9 m

2 per le

capr

e fi

no a 12 mesi, di 1,0 m 2 per le capr

e di oltre

12 mesi e di 1,5 m

2 per

i capr

oni.

Almeno l'80 per cento de llo s

pazi

o deve ess

ere

costituito da su

per

ficie di

ri

poso.

3.

Per ogni ani

m

al

e deve ess

erci almeno una pos ta di

fora

gg

iam

en

to.

53

Allegat

o 1 t

abella 5

cifr

a 12 osservazi

one 2

Poste per

for

ate

2 anni

Det

enz

ioni di animali esistenti il 1° settembre 2008

Al massimo il 25 pe r cento della posta

può ess

er

e per

forato.

54

Allegat

o 1

tabella 7

Superficie per cavalli 2 anni

Detenz

ioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 se la superficie dei locali presenta dimensioni inferiori al 75 per cent o del

le dimensioni

mi

nime

elencate nella tabella Possibilità di co

ricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo ti

pico della specie

Protezione degli animali. O 157

455.1

Cifra

A

B

C

D

E

Articolo

Contenuto

della

disposiz

ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore Cam

po d'applicazione

della disposizione transitoria Condizi

oni dura

nte il

periodo transitorio 55

Allegat

o 1

tabella 7

Superficie per cavalli 5 anni

Detenz

ioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 se la superficie dei locali presenta dimensioni inferiori alle dimensioni mi ni

me elencat

e

nella tabella, ma corrispondono ad almeno il 75 per cento delle stesse 56

Allegat

o 1

tabella 91 cifr

e 121

e 122

Posat

oi per pul

ci

ni

e galli

ne gi

ovani

2 anni

Det

enzioni di ani

m

ali esist

enti

il 1° settembre 2008 57

Allegat

o 1 t

abella 10

cifre 12 e 13, 23 e 24 Superfici per la dete nzione in gruppo di

cani domestici in box e canili 5 anni

Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 58

Allegat

o 1 t

abella 11

cifre 12 e 13

Superfici per i gatti do me

stic

i

5 a

nn

i

D

ete

nz

ion

i d

i an

im

ali e

siste

nti

il 1° settem

bre 2008

59

Allegato 2

Recinti per gli animali selva tici

10

anni

D

et

enzioni

di animali esistenti il 1° settembre 2008 con recinti ai quali si applicano i nuovi re quisiti minimi

60 Allegat

o

3

tabelle 1 e 2

Requisiti minimi per la detenzione di

roditori in centri auto rizzati di detenzione di animali da labo

ratori

o

2 anni

det

enzi

oni di r

odi

tori da

laboratorio esistenti il 1° settembre 2008

Protezione dell

a natu

ra e del paesaggio

158

455.1

Cifra

A

B

C

D

E

Articolo

Contenuto

della

disposiz

ione per la quale è previsto un periodo transitorio Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore Cam

po d'applicazione

della disposizione transitoria Condizi

oni dura

nte il

periodo transitorio 61 Allegat

o

4

Tabelle 1 e 2

Altezza minima dei compartimenti per il tras port

o di bovini

, sui

ni, ovini, capri

ni ed

eq

ui

ni

5 anni

62 Allegat

o

4

Tabella 3

Spazio minimo per il trasporto di volatili 5 anni

Protezione degli animali. O 159

455.1

Allegato 6

(art. 220)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

L'ordinanza del 27 maggio 198149 sulla protezione degli animali è abrogata.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: ...50 49 [RU

1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337 all. n. 1 2063, 2006 1427 5217 all. n. 2, 2007 1847 all. 3 n. 1] 50 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2008 2985.

Protezione della natura e del paesaggio 160

455.1