01.11.2014 - * / In vigore
01.12.2013 - 31.10.2014
01.07.2013 - 30.11.2013
01.08.2012 - 30.06.2013
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01.03.2000 - 31.03.2001
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1

Ordinanza

sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) del 2 febbraio 2000 (Stato 1° settembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti l'articolo 97 della legge del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr)
e l'articolo 16 della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici, ordina:

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari). Alle linee ad alta tensione con una tensione nominale di 132 kV e superiore (16,7 Hz) si applica inoltre l'articolo 1a dell'ordinanza del 2 febbraio 20003 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici.4 2 I requisiti concernenti i progetti dei veicoli e la procedura per la loro approvazione sono disciplinati dall'ordinanza del 23 novembre 19835 sulle ferrovie (Oferr), dalle disposizioni d'esecuzione dell'Oferr del 15 dicembre 1983 (DE-Oferr) e, a titolo sussidiario, dalla presente ordinanza.

3

La procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari si applica per analogia alla determinazione delle zone riservate e degli allineamenti.


Art. 2

Coordinamento delle procedure d'approvazione dei piani e di concessione d'infrastruttura Le procedure d'approvazione dei piani e di concessione d'infrastruttura possono essere riunite. In tal caso, i progetti devono soddisfare le esigenze della presente ordinanza, mentre la domanda di concessione deve soddisfare quelle dell'ordinanza del 25 novembre 19986 sul rilascio di concessioni per l'infrastruttura ferroviaria.

RU 2000 741

1 RS

742.101

2 RS

734.0

3 RS

734.25

4

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).

5 RS

742.141.1

6 RS

742.121

742.142.1

Ferrovie

2

742.142.1


Art. 3

Domanda d'approvazione dei piani 1

La domanda d'approvazione dei piani deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione del progetto, segnatamente i seguenti documenti: a. un rapporto tecnico con la motivazione del progetto; b. un piano d'insieme; c. i piani di situazione; d. i profili

longitudinali;

e. i profili normali della sottostruttura; f.

i profili trasversali normali e quelli caratteristici; g. la sagoma limite dei veicoli e il profilo dello spazio libero; h. inoltre i piani, gli schemi, i disegni e i rapporti concernenti gli impianti elettrici che servono all'esercizio ferroviario oppure sono situati in prossimità dell'impianto ferroviario o lo incrociano;

i.

un rapporto di sicurezza; j.

i piani d'utilizzazione e di sicurezza delle opere di costruzione; k. particolari prove che risultano dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio;

l.

i dati relativi al fabbisogno di terreni e di diritti reali, nonché alle modalità per acquisirli; m. le eventuali proposte concernenti le previste procedure di ricomposizione particellare;

n. il concetto di picchettamento o la motivazione nel caso in cui vi si rinunci.

2

Se necessario, l'autorità competente per l'approvazione (art. 18 cpv. 2 della Lferr) può esigere ulteriori documenti.

3

L'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) emana direttive circa il genere, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.


Art. 4

Picchettamento Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento di cui all'articolo 18c capoverso 1 Lferr: a. le delimitazioni delle proprietà fondiarie da acquisire nonché tutte le superfici ad esse appartenenti necessarie ai fini delle misure di sostituzione ecologiche devono apparire chiaramente;

b. i bordi esterni degli edifici e delle opere di costruzione che fanno parte dell'impianto, eccettuati i supporti delle linee a grande portata e di alta tensione, devono essere contrassegnati mediante profili; c. qualora sia necessario procedere a un dissodamento del terreno, si devono indicare le superfici interessate e gli alberi che devono essere asportati.

Procedura d'approvazione dei piani 3

742.142.1


Art. 5

Procedura in caso di modifiche sostanziali del progetto 1

Se, nel corso della procedura d'approvazione, i progetti subiscono modifiche sostanziali rispetto al progetto iniziale, il progetto modificato deve essere nuovamente sottoposto agli interessati o, se del caso, pubblicato.

2

Se i piani sono modificati dopo essere stati approvati, le parti interessate devono essere sottoposte a una nuova procedura.

3

Se l'impianto è già in costruzione, i lavori concernenti le parti rimaste invariate possono proseguire, salvo ordine contrario dell'autorità competente.


Art. 6

Notificazione della decisione d'approvazione dei piani e inizio dei lavori di costruzione 1

La decisione d'approvazione dei piani deve essere notificata al richiedente, ai Cantoni e ai Comuni partecipanti alla procedura, alle autorità federali interessate e agli oppositori.

2

Gli oppositori non saranno informati se le loro domande sono già state oggetto di una decisione separata passata in giudicato.

3

La costruzione dell'impianto può essere iniziata soltanto sulla base di una decisione d'approvazione dei piani passata in giudicato.

a7 Emolumenti

Gli emolumenti si conformano all'ordinanza del 25 novembre 19988 sugli emolumenti dell'UFT.


Art. 7

Costi delle pubblicazioni La ferrovia assume i costi relativi alla pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni.


Art. 8

Termine di trattazione 1

Di regola si applicano i seguenti termini di trattazione: a. 12 mesi per la procedura ordinaria d'approvazione dei piani; b. 18 mesi qualora sia necessario procedere a espropriazioni; c. 4 mesi per la procedura semplificata.

2

Il termine decorre non appena l'autorità preposta all'approvazione ha ricevuto tutti i documenti da allegare alla domanda.


Art. 9

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 23 dicembre 19329 sui progetti di costruzioni ferroviarie è abrogata.

7

Introdotto dal n. II dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081).

8 RS

742.102

Ferrovie

4

742.142.1


Art. 10


2. Ordinanza del 25 novembre 199811 sugli emolumenti relativi ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti: Art. 23
cpv. 4
...


Art. 25
cpv. 1 e 2
1 ...

2

Abrogato


Art. 11

Disposizione transitoria

Ai requisiti concernenti i documenti da allegare alla domanda che sono stati presentati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto anteriore.


Art. 12

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

9 [CS

7 31; RU 1984 1436, 1991 1476 art. 34 n. 2, 1999 689 art. 11 cpv. 2 704 n. II 24] 10 RS

734.42. La modificazione qui appresso è inserita nel testo menzionato.

11 RS

742.102. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel testo menzionato.

12 RS

742.141.51. La modificazione qui appresso è inserita nel testo menzionato.