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742.142.1

Ordinanza
sulla procedura d'approvazione dei piani
di impianti ferroviari

(OPAPIF)

del 2 febbraio 2000 (Stato 1° novembre 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visti l'articolo 97 della legge del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr)
e l'articolo 16 della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici,

ordina:

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari).3

2 I requisiti concernenti i progetti dei veicoli e la procedura per la loro approvazione sono disciplinati dall'ordinanza del 23 novembre 19834 sulle ferrovie (Oferr), dalle disposizioni d'esecuzione dell'Oferr del 15 dicembre 1983 (DE-Oferr) e, a titolo sussidiario, dalla presente ordinanza.

3 La procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari si applica per analogia alla determinazione delle zone riservate e degli allineamenti.

3 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

4 RS 742.141.1

Art. 1a5 Realizzazione o modifica di costruzioni e impianti non soggetta ad approvazione

1 Le costruzioni e gli impianti di cui all'allegato possono essere realizzati o modificati senza procedura d'approvazione dei piani, se:

a.
non toccano interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;
b.
non necessitano di autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del rimanente diritto federale.

2 In casi dubbi è svolta la procedura semplificata.

3 Le imprese ferroviarie devono presentare annualmente all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) un elenco di tutte le costruzioni e di tutti gli impianti realizzati o modificati senza obbligo di approvazione.

5 Introdotto dal n. I dell'O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 4057).

Art. 2 Coordinamento delle procedure d'approvazione dei piani e di concessione d'infrastruttura

Le procedure d'approvazione dei piani e di concessione d'infrastruttura possono essere riunite. In tal caso, i progetti devono soddisfare le esigenze della presente ordinanza, mentre la domanda di concessione deve soddisfare quelle dell'ordinanza del 25 novembre 19986 sul rilascio di concessioni per l'infrastruttura ferroviaria.

6 [RU 1999 689. RU 2009 5981 art. 26]. Vedi ora l'O del 4 nov. 2009 sulle concessioni e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (RS 742.120).

Art. 37 Domanda d'approvazione dei piani

1 La domanda d'approvazione dei piani deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione del progetto.

2 Per tutti i progetti si devono presentare:

a.
la domanda d'approvazione dei piani;
b.
la scheda di progetto;
c.
il rapporto tecnico;
d.
il piano d'insieme;
e.
i piani di situazione;
f.
i profili longitudinali;
g.
i profili normali e quelli trasversali caratteristici;
h.
le sagome di spazio libero determinanti;
i.
le convenzioni di utilizzazione e le basi di progetto delle strutture portanti;
j.
le domande di deroghe alle prescrizioni Oferr8 e De-Oferr9 (art. 5 Oferr) e le richieste di approvazione in singoli casi di deroghe possibili a determinate condizioni previste nelle prescrizioni;
k.
i rapporti sulla sicurezza (art. 8b Oferr);
l.
i rapporti di valutazione della sicurezza;
m.
i rapporti di perizia con il parere del richiedente sull'attuazione dei risultati della perizia;
n.
il rapporto sull'impatto ambientale (per progetti sottoposti all'obbligo di EIA) oppure il rapporto ambientale (per progetti non sottoposti all'obbligo di EIA);
o.
i dati relativi al fabbisogno di terreni e di altri diritti e servitù reali nonché quelli relativi alle modalità previste per acquisirli e allo stato delle trattative;
p.
il piano di picchettamento.

3 Per progetti su tratte interoperabili (art. 15a Oferr), oltre ai documenti di cui al capoverso 2, si devono presentare:

a.
tutti i documenti ulteriori trasmessi agli organismi di valutazione indipendenti (art. 15r e 15t Oferr) per i loro esami;
b.
qualora vi sia una partecipazione di un organismo notificato di cui all'articolo 15r Oferr: la dichiarazione «CE» di verifica, tutti gli attestati «CE» di verifica e i dossier tecnici degli organismi di valutazione incaricati indipendenti, riguardanti la pianificazione e la fase precedente alla presentazione della domanda d'approvazione dei piani;
c.
domande di autorizzazione di deroghe alle STI (art. 15e Oferr).

4 Per progetti su tratte interoperabili che non prevedono la partecipazione di un organismo notificato, oltre ai documenti di cui al capoverso 3, si devono presentare tutti gli attestati e i rapporti degli organismi di valutazione incaricati indipendenti, riguardanti la pianificazione e precedenti la presentazione della domanda.

5 Se necessario, l'autorità competente per l'approvazione (art. 18 cpv. 2 Lferr) può esigere ulteriori documenti.

6 L'UFT emana direttive circa il genere, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1691).

8 RS 742.141.1

9 RS 742.141.11

Art. 4 Picchettamento

Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento di cui all'articolo 18c capoverso 1 Lferr:

a.
le delimitazioni delle proprietà fondiarie da acquisire nonché tutte le superfici ad esse appartenenti necessarie ai fini delle misure di sostituzione ecologiche devono apparire chiaramente;
b.
i bordi esterni degli edifici e delle opere di costruzione che fanno parte dell'impianto, eccettuati i supporti delle linee a grande portata e di alta tensione, devono essere contrassegnati mediante profili;
c.
qualora sia necessario procedere a un dissodamento del terreno, si devono indicare le superfici interessate e gli alberi che devono essere asportati.
Art. 5 Procedura in caso di modifiche sostanziali del progetto

1 Se, nel corso della procedura d'approvazione, i progetti subiscono modifiche sostanziali rispetto al progetto iniziale, il progetto modificato deve essere nuovamente sottoposto agli interessati o, se del caso, pubblicato.

2 Se i piani sono modificati dopo essere stati approvati, le parti interessate devono essere sottoposte a una nuova procedura.

3 Se l'impianto è già in costruzione, i lavori concernenti le parti rimaste invariate possono proseguire, salvo ordine contrario dell'autorità competente.

Art. 6 Notificazione della decisione d'approvazione dei piani e inizio dei lavori di costruzione

1 La decisione d'approvazione dei piani deve essere notificata al richiedente, ai Cantoni e ai Comuni partecipanti alla procedura, alle autorità federali interessate e agli oppositori.

2 Gli oppositori non saranno informati se le loro domande sono già state oggetto di una decisione separata passata in giudicato.

3 Con la decisione d'approvazione dei piani l'autorità competente può permettere l'immediato inizio della costruzione dell'impianto o di parti di esso a condizione che:

a.
non vi siano opposizioni inevase;
b.
non vi siano obiezioni da parte dei Cantoni interessati e dei servizi specializzati della Confederazione; e
c.
l'inizio della costruzione non comporti modifiche irreversibili.10

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1691).

Art. 8 Termine di trattazione

1 Di regola si applicano i seguenti termini di trattazione:

a.
12 mesi per la procedura ordinaria d'approvazione dei piani;
b.
18 mesi qualora sia necessario procedere a espropriazioni;
c.
4 mesi per la procedura semplificata.

2 Il termine decorre non appena l'autorità preposta all'approvazione ha ricevuto tutti i documenti da allegare alla domanda.

Art. 11 Disposizione transitoria

Ai requisiti concernenti i documenti da allegare alla domanda che sono stati presentati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto anteriore.

Allegato15

15 Introdotto dal n. II dell'O del 4 lug. 2012 (RU 2012 4057). Aggiornato dall'all. all'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169)

(art. 1a cpv. 1)

Costruzioni e impianti di cui all'articolo 1a16

16 Termini di cui alla SN 588 469 «Conservazione delle costruzioni», edizione 1997; www.sia.ch

a.
Ripristino di costruzioni, senza modifiche dell'aspetto esterno e della struttura portante;
b.
rinnovo di parti d'opera ad eccezione della struttura portante, senza modifiche dell'aspetto esterno, a condizione che non abbia un impatto negativo sulla struttura portante;
c.
mantenimento di superfici consolidate (vie, piazze), senza modifiche del tipo di impermeabilizzazione della superficie;
d.
mantenimento della sovrastruttura, senza modifiche del tracciato e dello smaltimento delle acque, senza cambi del tipo di materiale utilizzato per la sovrastruttura ad eccezione dell'impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, a condizione che non abbia un impatto negativo sul sistema della sovrastruttura;
e.
rimozione di scambi con sostituzione dei binari, senza modifiche del tracciato, senza interessamento degli scambi di protezione, senza rimozione degli apparecchi di dilatazione delle rotaie;
f.
mantenimento di componenti tecnico-edilizi di passaggi a livello, senza modifiche sostanziali del livello delle rotaie e della strada, senza modifiche del sistema di passaggio a livello ad eccezione dell'impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, a condizione che non abbia un impatto negativo sul sistema della sovrastruttura;
g.
rinnovo di linee di contatto, con componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, senza modifiche del circuito e della topologia, senza aumento della tesata massima nel segmento interessato dalla trasformazione, nel rispetto delle distanze di sicurezza;
h.
rimozione di posti di sezionamento;
i.
costruzione nuova e mantenimento di parti d'opera volte ad assicurare e allargare una banchina, a condizione che tali parti d'opera non sostengano carichi derivanti dal traffico ferroviario e che non svolgano funzione di sostegno di terrapieni e scarpate;
j.
costruzione nuova e mantenimento di sistemi di lubrificazione delle rotaie, con impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, senza modifiche edilizie di altri impianti ferroviari;
k.
costruzione nuova e mantenimento di condotte di servizio ferroviarie interrate, ad eccezione delle condotte degli impianti elettrici, senza impiego di strutture provvisorie nelle zone d'influenza dei carichi ferroviari, senza modifiche edilizie degli impianti ferroviari;
l.
adeguamento del sezionamento in stazioni, con impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, nel rispetto delle distanze di sicurezza;
m.
rinnovo di posti di sezionamento, con impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, nel rispetto delle distanze di sicurezza;
n.
rinnovo di impianti di riscaldamento degli scambi o di trasformatori su pali delle linee di contatto, con impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, senza modifiche della concezione di messa a terra e dell'approvvigionamento energetico;
o.
impianti di telecomando per l'approvvigionamento di corrente di trazione e per la linea di contatto, con interessamento di caratteristiche irrilevanti o poco rilevanti ai fini della sicurezza;
p.
installazioni elettriche che sottostanno all'ordinanza del 7 novembre 200117 sugli impianti a bassa tensione, senza modifiche della concezione di messa a terra;
q.
arredi di fermate, quali distributori automatici di biglietti e pannelli elettronici, senza pareti di sale d'aspetto;
r.
mantenimento di strutture portanti, senza modifiche dell'aspetto esterno, senza modifiche sostanziali delle dimensioni e del genere di costruzione, senza modifiche dei requisiti di utilizzazione;
s.
costruzioni di sostegno, lunghezza ≤ 500 m, dislivello ≤ 1,50 m, fuori dalla zona d'influenza dei carichi ferroviari o stradali, senza ancoraggio posteriore, senza corrente d'infiltrazione nel pendio, senza sostituzione di muri a secco o in pietra naturale esistenti;
t.
costruzioni per il consolidamento della superficie lungo scarpate terrose e rocciose, senza impiego di tiranti precompressi o chiodatura;
u.
piccoli lavori di scarificatura per l'adattamento del profilo, senza effetti negativi su altre costruzioni;
v.
finiture interne di stazioni, senza modifiche dell'aspetto esterno, senza riconversione, senza ampliamento delle superfici di vendita di terzi, senza modifiche della struttura portante, senza modifiche degli impianti tecnico-ferroviari;
w.
piccoli edifici nel perimetro di officine e magazzini nell'area dell'esercizio ferroviario, a un unico piano, senza scantinati, superficie di base ≤ 100 m2, senza servizi sanitari né impianti di riscaldamento;
x.
rimozione di binari senza loro sostituzione, lunghezza ≤ 500 m.;
y.
posa di croci di Sant'Andrea o segnali «Tram» ai passaggi a livello.