01.01.2024 - * / In vigore
01.08.2022 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.07.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.08.2017
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01.10.2015 - 30.06.2016
01.03.2015 - 30.09.2015
01.01.2014 - 28.02.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.10.2011 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 30.11.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
15.05.2002 - 31.01.2003
01.05.2002 - 14.05.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza

sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS) del 7 marzo 2003 (Stato 1° luglio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 e 47 capoverso 2 della legge federale del
21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina: Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1

Obiettivi Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS3) persegue, negli ambiti centrali di sua competenza, ossia la difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti: a. contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il mantenimento della pace. A tale scopo persegue una politica di sicurezza e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore del promovimento della pace in ambito internazionale;

b. contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari; c. crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della gioventù e della salute della popolazione in generale; d. provvede con gli altri Dipartimenti federali competenti, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione; e.4 garantisce il servizio informazioni civile della Confederazione.

RU 2003 1808 1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

3

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

4

Introdotta dal n. II 10 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

172.214.1

Consiglio federale e Amministrazione federale 2

172.214.1


Art. 2

Principi che presiedono alle attività del DDPS Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il DDPS osserva segnatamente i principi seguenti: a. collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali e le istituzioni attive negli ambiti dipartimentali di sua competenza; b. fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni concernenti la politica di sicurezza e di difesa;

c.5 collabora con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze in questioni concernenti la sicurezza interna e coopera in questo ambito con i Cantoni e i Comuni; d. coopera con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto attiene alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.


Art. 3

6 Competenze particolari

1

Il DDPS esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione delle imprese d'armamento della Confederazione.

2

Il DDPS emana prescrizioni per la tutela del segreto militare e per garantire l'equipaggiamento dell'esercito.7

Art. 4


8

Disposizioni comuni a tutte le unità amministrative 1

Gli obiettivi di cui agli articoli 5-15 costituiscono, per le unità amministrative del DDPS, le linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.

2

I capi delle unità amministrative del DDPS menzionate nel capitolo 2 che sono subordinati direttamente al capodipartimento hanno diritto, nel proprio ambito di competenza, di interporre ricorso presso il Tribunale federale.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6401).

6

Originario art. 4. L'originario art. 3 è privo d'oggetto.

7

Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5965).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2893).

Organizzazione del DDPS. O 3

172.214.1

Capitolo 2: Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 5

Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti: a. assiste il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del DDPS; b.9 è incaricata della strategia e della revisione interna; bbis.10 avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento e segue in particolare i principali affari sovradipartimentali; c. attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, formula le pertinenti opzioni politiche e ne coordina l'attuazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del DDPS; cbis.11 assiste il capodipartimento nell'elaborazione e nella concretizzazione della politica di sicurezza e di difesa; d. assicura la gestione strategica delle risorse; e. provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione;

f.12 gestisce gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi nel DDPS e nell'esercito; g. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica;

h.13 …

a14 Gestione delle biblioteche dell'Amministrazione federale 1

La Segreteria generale gestisce e coordina le biblioteche dell'Amministrazione federale.

2

Provvede alla collaborazione in seno all'Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5965).

10 Introdotta dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5965).

11 Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3131).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

13 Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 2008 (RU 2008 6405). Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5965).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

Consiglio federale e Amministrazione federale 4

172.214.1

b15 Gestione della sicurezza 1

La Segreteria generale dirige la gestione della sicurezza del DDPS e dell'esercito nonché la protezione dalle catastrofi ai sensi dell'articolo 10 della legge del 7 ottobre 198316 sulla protezione dell'ambiente. Emana istruzioni e direttive per tali settori.

2

Assume i compiti che le sono stati assegnati dall'ordinanza del 14 dicembre 199817 sulla sicurezza militare.


Art. 6


18

Organi aggregati amministrativamente Sono aggregati amministrativamente alla Segreteria generale: a. l'Organo di mediazione del DDPS; b. l'Organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione;

c. il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS.

a19 Sezione 2: …

Art. 7


20

Sezione 3:21 Servizio informazioni civile

Art. 8


22
Servizio delle attività informative della Confederazione 1

Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) adempie i compiti secondo l'articolo 1 della legge federale del 3 ottobre 200823 sul servizio informa15 Introdotto dal n. II dell'O del 13 set. 2013 (RU 2013 3209). Nuovo testo giusta il n. I dell'O

del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1785).

16 RS

814.01

17 RS

513.61

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1785).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 2008 (RU 2008 6405). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5965).

20 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3131).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6401).

22 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

23 RS

121

Organizzazione del DDPS. O 5

172.214.1

zioni civile e secondo l'ordinanza del 4 dicembre 200924 sul Servizio delle attività informative della Confederazione. 2 Il SIC assicura il servizio informazioni interno e concernente l'estero conformemente alle disposizioni legali e alle direttive dipartimentali. 3

Persegue gli obiettivi seguenti: a. contribuisce in misura determinante alla sicurezza e alla libertà della Svizzera; b. è il servizio informazioni civile della Svizzera; c. è il centro di competenza per tutte le questioni in materia di attività informative e di prevenzione relative alla sicurezza interna ed esterna;

d. è l'interlocutore nei confronti di tutti gli organi della Confederazione e dei Cantoni ed è responsabile della rete informativa integrata svizzera.

4

Per perseguire tali obiettivi assume le funzioni seguenti: a. raccoglie informazioni concernenti l'estero rilevanti per la politica di sicurezza;

b. assume compiti per la salvaguardia della sicurezza interna; c. gestisce il Centro federale di situazione e provvede in tal modo a una valutazione globale e alla rappresentazione della situazione di minaccia mediante;

d. gestisce gli uffici centrali Materiale nucleare e Materiale bellico nonché il Servizio d'informazione sul controllo dei beni a duplice impiego; e. gestisce il centro di situazione e d'analisi in materia di servizio d'informazione della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI;

f. provvede alla rappresentazione della situazione in materia di sicurezza e, in occasione di eventi intercantonali, nazionali e internazionali, alla rappresentazione del quadro della situazione in materia di servizi informazioni.

5

In quanto ufficio federale, è subordinato al capo del Dipartimento.

a25 Sezione 4: Ufficio dell'uditore in capo

Art. 9

1 L'Ufficio dell'uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti: a. provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti assegnatile per legge;

24 RS

121.1

25 Abrogato dal n. II 10 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

Consiglio federale e Amministrazione federale 6

172.214.1

b. crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali militari.

2

Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio dell'uditore in capo assume le funzioni seguenti: a. esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza dei tribunali militari; b. presta consulenza e assistenza ai membri della Giustizia militare e provvede alla loro formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale; c. provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure penali militari;

d. assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.

Sezione 5: Aggruppamento Difesa

Art. 10

Obiettivi e funzioni

1

L'Aggruppamento Difesa è diretto dal capo dell'esercito.

2

Persegue, in sintonia con le opzioni politiche, gli obiettivi seguenti: a. assicura la prontezza dell'esercito in vista: 1. della sicurezza del territorio e della difesa, 2. della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali, 3. del promovimento della pace; b. assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.

3

Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 2, assume le funzioni seguenti: a. valuta la situazione rilevante sul piano militare; b. assicura una prontezza di base dell'esercito adeguata alla situazione; c. pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino all'elezione del comandante in capo dell'esercito (generale); d. definisce la dottrina militare; e. dirige la pianificazione militare generale; f.

assegna mandati all'Aggruppamento armasuisse.


Art. 11

Unità amministrative subordinate e loro funzioni All'Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti: a.26 lo Stato maggiore dell'esercito: 1. assiste il capo dell'esercito nella direzione dell'Aggruppamento Difesa, 26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3131).

Organizzazione del DDPS. O 7

172.214.1

2. elabora la pianificazione strategica e militare generale, la dottrina militare e le basi per lo sviluppo dell'Aggruppamento Difesa e dell'esercito,

3.27 ...;

b.28 … c. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito: 1. è responsabile per la gestione della prontezza e la pianificazione degli impieghi dell'esercito, 2. assiste il capo dell'esercito nella condotta degli impieghi dell'esercito; d. l'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito: è responsabile della formazione e del perfezionamento dei militari di professione e degli ufficiali di milizia; e. le Forze terrestri: assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate; f.

le Forze aeree:

assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate; g. la Base logistica dell'esercito: adempie compiti trasversali delle Forze terrestri e delle Forze aeree e le appoggia nell'istruzione e nell'impiego; h.29 la Base d'aiuto alla condotta: fornisce, per l'insieme dell'aiuto alla condotta dell'esercito e per l'appoggio tecnico alla gestione delle crisi a livello nazionale, prestazioni negli ambiti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), dell'infrastruttura di condotta, dei metodi di condotta, della condotta della guerra elettronica, della crittologia e delle reti radio d'ambasciata; fornisce parimenti prestazioni di base nell'ambito delle TIC a favore dell' amministrazione del DDPS.

a30
b31 Medico in capo dell'esercito 1

Il medico in capo dell'esercito vigila: 27 Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2010 (RU 2010 5965). Abrogato dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1785).

28 Abrogata dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3131).

29 Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5257).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257). Abrogato dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1785).

31 Introdotto dal n. 1 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Consiglio federale e Amministrazione federale 8

172.214.1

a. sull'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare; b. sull'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile.

2

Provvede alla protezione e alla sicurezza dei dati sanitari.

3

È l'istanza di ricorso per le decisioni mediche prese dall'Istituto di medicina aeronautica.

4

È competente per l'apprezzamento dell'idoneità medica degli alti ufficiali superiori nonché di altre persone, nella misura in cui un simile apprezzamento sia prescritto o previsto.

Sezione 6:32 Ufficio federale dell'armamento

Art. 12

1 In quanto centro per i sistemi militari e civili, l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) assicura all'esercito, al DDPS e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un approvvigionamento tempestivo, fondato su principi economici e orientato alla sostenibilità con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi informatici e del materiale.

2

Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, armasuisse adempie, in quanto servizio centrale d'acquisto conformemente all'ordinanza del 24 ottobre 2012 33 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub), i compiti seguenti: a. appoggia l'esercito e il DDPS nella pianificazione dei sistemi e del materiale; b. garantisce la valutazione preliminare e la valutazione, i primi acquisti e gli acquisti successivi nonché l'introduzione di sistemi tecnicamente complessi nel settore della difesa e della sicurezza; c. acquista per l'intera Amministrazione federale beni e prestazioni di servizi secondo l'allegato dell'OOAPub. Gestisce un centro di competenza per gare d'appalto OMC; d. appoggia l'esercito e il DDPS nell'esercizio e nella manutenzione dei sistemi e del materiale;

e. liquida i sistemi e il materiale radiati dall'inventario militare.

a Unità subordinate e loro compiti 1

A armasuisse sono subordinate le unità amministrative armasuisse Scienza e tecnologia e armasuisse Immobili.

2

Armasuisse Scienza e tecnologia assume i compiti seguenti: 32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 423).

33 RS

172.056.15

Organizzazione del DDPS. O 9

172.214.1

a. in quanto centro tecnologico del DDPS, assicura le competenze necessarie all'esercito e al DDPS in ambito tecnico-scientifico e sopperisce alle relative esigenze tecnico-scientifiche anche nell'ambito di reti e cooperazioni con partner svizzeri ed esteri; b. sottopone a test e valuta l'idoneità all'impiego, la funzionalità e l'efficacia, nonché le esigenze in materia di sicurezza di sistemi attuali e futuri nel settore della difesa e della sicurezza.

3

Armasuisse Immobili assume per il portafoglio immobiliare del DDPS il ruolo di organo della costruzione e degli immobili conformemente all'ordinanza del 5 dicembre 200834 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

Sezione 6a: Ufficio federale di topografia35

Art. 13

1 L'Ufficio federale di topografia (swisstopo) è, conformemente alle opzioni politiche, il centro di competenza nazionale della Confederazione Svizzera per la descrizione, la rappresentazione e l'archiviazione di dati georeferenziati (geoinformazione). 2

Per perseguire gli obiettivi secondo la legge del 5 ottobre 200736 sulla geoinformazione (LGI), swisstopo assume in particolare i compiti seguenti:

a. esegue una misurazione nazionale moderna e tridimensionale con il grado di attualità e la qualità richieste; b. garantisce l'approvvigionamento conforme alle necessità dei clienti civili e militari con prodotti e prestazioni di servizi geodetici, topografici, cartografici e geologici; c. assicura le geoinformazioni storiche per seguire l'evoluzione del territorio e dell'ambiente;

d. allestisce le basi geologiche per la gestione del sottosuolo e garantisce l'esercizio del laboratorio di ricerca del Mont Terri; e. è fornitore di prestazioni all'interno dell'Amministrazione federale nei settori della geoinformatica e della geoinformazione; f.

mediante i due rispettivi organi di coordinamento aventi la facoltà di impartire istruzioni, coordina i fabbisogni dell'Amministrazione federale nei settori della geoinformazione e della geologia nazionale; g. esercita l'alta direzione e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale e sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà; h. adempie ulteriori compiti che gli sono assegnati dalla legislazione in materia di geoinformazione.

34 RS

172.010.21

35 Introdotto dal n. I dal n. I dell'O del 28 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 423).

36 RS

510.62

Consiglio federale e Amministrazione federale 10

172.214.1

Sezione 7: Ufficio federale della protezione della popolazione

Art. 14

1 Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale della protezione della popolazione persegue gli obiettivi seguenti: a. contribuisce, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, alla protezione globale della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali dalle conseguenze di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati; b. contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a detti eventi.

2

Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale della protezione della popolazione assume le funzioni seguenti: a. individua le minacce e i pericoli per la popolazione, per le sue basi vitali e i beni culturali, sviluppa strategie e tecnologie atte a contrastarli e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari; b. è responsabile delle misurazioni e dell'allarme in caso di eventi straordinari, segnatamente in caso di aumento della radioattività, di incidenti con sostanze chimiche o organismi oppure in caso di inondazioni e, unitamente alla Centrale nazionale d'allarme, costituisce il nucleo di un'organizzazione centrale d'intervento a livello di Confederazione; c. elabora le basi per l'organizzazione e l'amministrazione della protezione civile, per l'istruzione nella protezione civile nonché per il materiale e l'edilizia di protezione civile; d. sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali concernenti la protezione civile e fornisce loro assistenza nell'istruzione e nell'impiego delle organizzazioni della protezione della popolazione;

e.37 rende possibile la diffusione di informazioni in situazioni straordinarie mettendo a disposizione le infrastrutture tecniche necessarie nel caso di mancato funzionamento dei mezzi civili ordinari.

Sezione 8: Ufficio federale dello sport

Art. 15

38 1 L'Ufficio federale dello sport è il centro nazionale di competenza della Confederazione per le questioni inerenti allo sport. Promuove, conformemente alle opzioni politiche, uno sviluppo duraturo dello sport e dell'attività fisica come elementi delle

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5257).

38 Nuovo testo giusta l'art. 82 n. 2 dell'O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3967).

Organizzazione del DDPS. O 11

172.214.1

attitudini fisiche, della salute, dell'istruzione, dell'integrazione e della coesione sociali.

2

Per perseguire tali obiettivi l'Ufficio federale dello sport assume in particolare le funzioni seguenti:

a. sviluppa obiettivi e strategie per promuovere lo sport e l'attività fisica e ne valuta gli effetti;

b. delimita le competenze nel campo della salute e dell'attività fisica quotidiana con le altre unità amministrative federali competenti in tale ambito; c. gestisce e sostiene programmi e progetti volti alla promozione dello sport e dell'attività fisica destinati a tutta la popolazione, segnatamente ai bambini e ai giovani; d. per sostenere la propria attività di promozione pubblica manuali e documentazione che può distribuire gratuitamente o a pagamento;

e. in collaborazione con le federazioni sportive nazionali promuove e sostiene lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali in Svizzera; f. sostiene la progettazione e la costruzione di impianti sportivi di importanza nazionale;

g. gestisce la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin che si occupa di insegnamento, ricerca e servizi; h. gestisce i centri di formazione nel campo dello sport di Macolin e di Tenero, e se necessario in altre località; i.

adotta misure per promuovere la correttezza e la sicurezza nello sport; j.

fornisce prestazioni per lo sport nell'esercito; k. acquista il materiale sportivo per la Confederazione; l.

gestisce un centro di documentazione nel campo dello sport; m. fornisce prestazioni commerciali nel suo settore d'attività; n. coordina le proprie misure con quelle di Cantoni, Comuni e organizzazioni sportive e collabora con essi.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 16

Regolamento interno

Il DDPS emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.

Consiglio federale e Amministrazione federale 12

172.214.1


Art. 17

Diritto previgente: abrogazione e modifica 1

L'ordinanza del 13 dicembre 199939 sull'organizzazione del DDPS è abrogata.

2

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 18

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

39 [RU

2000 330, 2001 124 art. 12 cpv. 1, 2002 723 all. 2 n. 1 1453, 2003 237]

Organizzazione del DDPS. O 13

172.214.1

Allegato

(art. 17 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente …40

40 La mod. può essere consultata alla RU 2003 1808.

Consiglio federale e Amministrazione federale 14

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