01.01.2024 - * / In vigore
23.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.12.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.11.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.06.2017
01.10.2013 - 30.09.2014
01.01.2013 - 30.09.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
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01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.05.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.04.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza

concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) del 19 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge militare del 3 febbraio 19951 (LM);
visti gli articoli 11, 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 4 ottobre 20022 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs), ordina: Titolo primo: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina, per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare: a. la durata dell'obbligo di prestare servizio militare; b. il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; c. la mutazione della funzione e del grado; d.3 l'esclusione dal servizio militare; e.4 l'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti: a. il personale militare; b. i membri del servizio di volo militare; c. i membri della giustizia militare; d. i militari in servizio di promovimento della pace; e. i membri del Servizio della Croce Rossa; f.

i membri degli stati maggiori del Consiglio federale; g. le attività della truppa fuori del servizio.

RU 2003 4609 1

RS 510.10

2

RS 513.1

3

Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

4

Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

512.21

Istruzione

2

512.21

2

In servizio d'appoggio e in servizio attivo, la presente ordinanza è applicabile fino a quando il Consiglio federale, per il servizio attivo, e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il servizio d'appoggio, non dispongano altrimenti.


Art. 3

Definizioni e abbreviazioni 1

Le definizioni utilizzate nella presente ordinanza sono indicate negli allegati 1 e 3.

1bis

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito denomina i servizi d'istruzione.5 2

Le forme maschili utilizzate nella presente ordinanza, quali «militare», «aspirante», «comandante», «superiore» ecc., si applicano tanto ai militari donne quanto ai militari uomini.

Titolo secondo: Durata dell'obbligo di prestare servizio militare

Art. 4

Specialisti 1 Le attività degli specialisti conformemente all'articolo 13 capoverso 4 LM sono designate nell'allegato 2.

2

Gli organi competenti per gli affari del personale (organi competenti) informano per scritto gli specialisti in merito al loro statuto.

3

Gli specialisti sono prosciolti prima dell'anno in cui compiono 50 anni, fatta salva la durata regolamentare dell'obbligo di prestare servizio militare, se a. non esercitano più la loro funzione secondo l'allegato 2; oppure b. non sussiste più la necessità o l'idoneità per un'incorporazione come specialista.


Art. 5

Proroga volontaria dell'obbligo di prestare servizio militare 1

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide se, in caso di necessità e con il loro consenso, il limite d'età degli specialisti, dei sottufficiali superiori e degli ufficiali può essere prorogato.

2

Nel primo trimestre dell'anno del proscioglimento ordinario, gli organi competenti chiedono per scritto ai militari per i quali si intende prorogare la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, se sono d'accordo con tale misura.

3

I militari comunicano il loro consenso per scritto.

4

Essi sono prosciolti, se: a. presentano per scritto all'organo competente una domanda di proscioglimento; oppure

b. non sussiste più alcuna necessità militare per un impiego ulteriore.

5

Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

Obbligo di prestare servizio militare 3

512.21


Art. 6

Personale militare

1

Il personale militare sottostà all'obbligo di prestare servizio militare per la durata del rapporto di lavoro contrattuale.

2

Fatta salva la durata regolamentare dell'obbligo di prestare servizio militare, il personale militare è prosciolto dall'obbligo di prestare servizio militare quando cessa la propria attività professionale. 3 La proroga volontaria dell'obbligo di prestare servizio militare dopo la cessazione dell'attività professionale si fonda sull'articolo 5.


Art. 7

Persone attribuite e persone assegnate secondo l'articolo 6 LM Le persone attribuite e le persone assegnate secondo l'articolo 6 LM sono prosciolte: a. quando presentano per scritto una domanda in tal senso per motivi di ordine personale;

b. quando non sussiste più alcuna necessità nei loro confronti.


Art. 8

Proscioglimento I proscioglimenti conformemente a questo titolo sono effettuati alla data ordinaria successiva; lo Stato maggiore di condotta dell'esercito provvede all'esecuzione.

Titolo terzo: Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione Capitolo 1: Entità

Art. 9

Numero massimo di giorni di servizio d'istruzione 1

Durante l'obbligo di prestare servizio militare, i militari con gradi di truppa prestano al massimo 3 giorni per il reclutamento nonché:

a. 145 giorni di scuola reclute e 6 corsi di ripetizione di 19 giorni; oppure b. 124 giorni di scuola reclute e 7 corsi di ripetizione di 19 giorni.

2

Se prestano altri servizi di durata superiore o inferiore rispetto a quelli stabiliti al capoverso 1, il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio ammonta a 260 giorni.

3

Per i sottufficiali e i sottufficiali superiori, il totale obbligatorio di giorni di servizio ammonta a:

a. caporali: 260 giorni; b. sergenti: 400 giorni; c. sergente capo: 430 giorni; d. sergente maggiore: 450 giorni; e. sergente maggiore capo e furiere: 500 giorni; f.

aiutante sottufficiale: 620 giorni;

Istruzione

4

512.21

g.6 aiutante di stato maggiore: 630 giorni; h.7 aiutante maggiore e aiutante capo: 730 giorni.

4

Gli ufficiali subalterni prestano 600 giorni di servizio d'istruzione.

5

…8

6

Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione dei capitani e degli ufficiali superiori si fonda sulla durata dell'esercizio di un comando o di una funzione conformemente all'articolo 50. 7 Gli specialisti con grado da capitano a colonnello e gli ufficiali specialisti prestano 300 giorni al massimo di servizio d'istruzione in servizi di perfezionamento della truppa.

8

Nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, i militari possono essere chiamati a prestare 60 giorni al massimo di servizio d'istruzione in un periodo di due anni consecutivi. Tali servizi possono essere prestati anche a giorni singoli.


Art. 10

Militari in ferma continuata I militari che, su base volontaria, adempiono senza interruzioni il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio d'istruzione conformemente all'articolo 54a LM, prestano il servizio d'istruzione come segue: a. militari con gradi di truppa: 300 giorni consecutivi; b.9 sergenti e sergenti capi: 430 giorni consecutivi; c.10 sergente maggiore, sergente maggiore capo e furiere: 500 giorni consecutivi; d.11 ufficiali subalterni: 600 giorni consecutivi.


Art. 11

Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione del personale militare 1

Al personale militare che non riveste alcuna funzione di milizia, e che quindi non può essere chiamato a prestare alcun servizio d'istruzione delle formazioni, è computato un corso di ripetizione di 19 giorni per ogni anno civile.

2

I servizi d'istruzione di base secondo l'allegato 4 sono prestati come servizi d'istruzione computabili.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

8

Abrogato dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

11 Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

Obbligo di prestare servizio militare 5

512.21


Art. 12

Computo dei giorni di servizio 1

Un giorno di servizio è considerato computabile quando la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare ha svolto attività presso la truppa durante almeno cinque ore.

2

Se il giorno di servizio ha una durata inferiore a cinque ore, esso è considerato computabile se la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare ha svolto attività presso la truppa per almeno la metà del tempo di lavoro.

3

I giorni di servizio durante i quali non è stato possibile svolgere alcuna attività per la truppa a causa di malattia o infortunio sono computati; è fatto salvo il licenziamento anticipato per ragioni mediche.

4

Il giorno del licenziamento è computato come giorno di servizio.


Art. 13


12

Computo dei fine settimana tra due servizi d'istruzione 1

Se due servizi d'istruzione sono interrotti soltanto da un fine settimana, esso è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione come segue: a. con due giorni di servizio nel caso di un normale fine settimana; b. con tre giorni di servizio se il giorno precedente o successivo al fine settimana cade in un giorno festivo giusta l'articolo 25a capoverso 1;

c. con quattro giorni di servizio se il giorno precedente e successivo al fine settimana cadono in un giorno festivo giusta l'articolo 25a capoverso 1.

2

Se viene prestato servizio soltanto il venerdì, non è computato né il fine settimana né un eventuale giorno festivo successivo.

Capitolo 2: Servizi d'istruzione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 14

Generi di servizio d'istruzione I servizi d'istruzione si suddividono in servizi d'istruzione di base e servizi di perfezionamento della truppa. Le designazioni dettagliate figurano nell'allegato 3.


Art. 15

Servizi d'istruzione da compiere 1

I servizi d'istruzione di base, i corsi d'allenamento, i corsi d'addestramento, i corsi preparatori, i corsi per specialisti e i corsi d'istruzione supplementari da compiere durante il periodo dell'obbligo di prestare servizio militare sono indicati nell'allegato 4.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Istruzione

6

512.21

2

I sottufficiali superiori e gli ufficiali subalterni prestano otto corsi di ripetizione e, conformemente alla loro incorporazione, al loro grado e alla loro funzione, altri servizi d'istruzione fino all'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

3

I capitani e gli ufficiali superiori dell'esercito attivo compiono tutti i servizi d'istruzione della loro formazione.

4

I servizi d'istruzione degli ufficiali della riserva durano: a. per gli ufficiali subalterni: al massimo due giorni l'anno; b. per i capitani e gli ufficiali superiori: al massimo cinque giorni l'anno.

5

Nell'ambito dei servizi d'istruzione delle formazioni, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere chiamate a prestare annualmente fino a sette giorni di servizio supplementari al massimo per: a. lavori nel corso preparatorio dei quadri e lavori di preparazione; b. lavori di licenziamento; c. assicurare la prontezza d'impiego.

6

I corsi preparatori dei quadri durano: a. per corsi di ripetizione e corsi d'addestramento: di regola da mercoledì a venerdì, in caso di necessità d'istruzione particolari, al massimo cinque giorni feriali; b. per altri servizi d'istruzione delle formazioni: al massimo due giorni feriali; c. per servizi d'istruzione di base che durano più di 26 giorni: al massimo cinque giorni feriali.

7 Per la ricognizione e per i servizi speciali possono inoltre essere chiamati annualmente: a. i militari con gradi di truppa e i sottufficiali: per tre giorni al massimo; b. gli aiutanti sottufficiali e gli ufficiali subalterni: per quattro giorni al massimo;

c. i sottufficiali superiori degli stati maggiori e i capitani: per sei giorni al massimo;

d. gli alti ufficiali superiori: per sette giorni al massimo.

a13 Servizio nell'amministrazione militare e nelle sue aziende14 Per la convocazione di militari destinati a prestare servizio nell'amministrazione militare e nelle sue aziende sono applicabili le seguenti definizioni: a.15 sovraccarico di lavoro straordinario: sovraccarico di lavoro che non è gestibile tempestivamente con il personale ordinario;

13 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

Obbligo di prestare servizio militare 7

512.21

b. conoscenze tecniche particolari: le conoscenze militari, tecniche o scientifiche: 1. che non è possibile procurarsi sul mercato; 2. necessarie durante un arco di tempo per il quale non è giustificabile

un'assunzione a tempo pieno o parziale; o 3. necessarie nell'ambito di un progetto classificato nel settore della sicurezza interna o esterna che includa l'accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.


Art. 16

Competenze 1 Il DDPS:

a. stabilisce, nell'ambito della pianificazione pluriennale, i dati di base per i servizi d'istruzione; b. per misure straordinarie e per incrementare la prontezza, può chiamare in servizio determinate formazioni o loro parti prima o licenziarle dopo la data indicata nell'affisso di chiamata in servizio militare; c. in caso di particolari esigenze concernenti l'istruzione, può eccezionalmente ordinare, invece di singoli servizi d'istruzione secondo la presente ordinanza, altri servizi di regola della medesima durata o di durata inferiore; d. in casi giustificati, può domandare che determinati corsi d'addestramento siano compiuti al di fuori dei corsi di ripetizione; e. decide in merito alla riduzione della durata o al prolungamento di servizi d'istruzione in casi di forza maggiore.

2

Il capo dell'esercito: a. emana istruzioni sull'organizzazione e sullo svolgimento dei servizi d'istruzione dell'esercito; b. stabilisce, nell'affisso di chiamata in servizio militare, le date dei servizi d'istruzione di base e dei servizi di perfezionamento della truppa e chi organizza detti servizi; c. ordina, in casi eccezionali, il frazionamento dei servizi d'istruzione di base, segnatamente nel caso di particolari esigenze concernenti l'istruzione o di riorganizzazioni; d. può esentare parzialmente o completamente gli ufficiali della riserva di determinati stati maggiori e funzioni dall'adempimento dei servizi d'istruzione; e. stabilisce chi dirige l'addestramento; 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Istruzione

8

512.21

f.16 emana istruzioni sui dettagli amministrativi e riguardanti il servizio per i servizi di supporto all'istruzione.

3

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito: a.17 emana istruzioni sui dettagli amministrativi e riguardanti il servizio per i servizi di supporto all'istruzione;

b. emana istruzioni sul compimento del servizio d'istruzione quando mancano meno di 19 giorni per l'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (giorni di servizio residui); c. può chiamare persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare per l'adempimento di servizi d'istruzione al di fuori della loro incorporazione.

Sezione 2: Chiamata in servizio

Art. 17

Chiamata in servizio

1

I militari sono chiamati ai servizi d'istruzione mediante: a. affisso pubblico di chiamata in servizio militare; b. ordine di marcia personale; c. chiamata speciale.

2

Il capo dell'esercito emana istruzioni sui dettagli amministrativi della procedura.


Art. 18

Affisso pubblico di chiamata in servizio militare 1

L'affisso pubblico di chiamata in servizio militare è esposto, il più tardi alla fine di settembre dell'anno precedente, in tutti i Comuni politici e pubblicato nei media e in Internet.

2

Per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'affisso pubblico di chiamata in servizio militare vale come convocazione per l'assolvimento del servizio nella loro formazione d'incorporazione; per i datori di lavoro, essa serve da informazione in merito alle assenze per servizio militare dei lavoratori.

3

Esso impone ai militari di includere il servizio nella pianificazione delle loro attività civili.


Art. 19

Ordine di marcia personale 1

L'ordine di marcia personale è spedito per posta ai militari di regola al più tardi sei settimane prima dell'inizio del servizio.

16 Introdotta dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

Obbligo di prestare servizio militare 9

512.21

2

Per i dettagli relativi all'entrata in servizio è determinante l'ordine di marcia personale.

3

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non hanno ancora ricevuto l'ordine di marcia personale 14 giorni prima dell'inizio del servizio, informano immediatamente il comandante della loro formazione d'incorporazione o l'organo che ha annunciato il servizio.


Art. 20

Chiamata speciale

1

La chiamata speciale avviene il più presto possibile da parte dell'organo o del comandante competenti quando: a. la formazione d'incorporazione non figura nell'affisso pubblico di chiamata in servizio militare o vi figura con la menzione «secondo chiamata speciale»; b. la formazione d'incorporazione fa parte di una truppa di intervento rapido che, per l'anticipazione dell'inizio del servizio o il suo prolungamento, è chiamata in servizio a una data anteriore o è licenziata a una data posteriore a quella che figura nell'affisso pubblico di chiamata in servizio militare; c. le date dei servizi sono state cambiate dopo la pubblicazione dell'affisso pubblico di chiamata in servizio militare; d. il militare non deve compiere il servizio d'istruzione con la formazione d'incorporazione;

e. il militare deve compiere un altro servizio d'istruzione computato come servizio d'istruzione delle formazioni;

f.

il militare è incorporato nella riserva, in formazioni d'istruzione e di supporto oppure non è incorporato in formazioni secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 26 novembre 200318 sull'organizzazione dell'esercito (OOE) e deve prestare servizio; g.19 per gestire catastrofi in Svizzera, oltre alle formazioni d'intervento sono necessarie ulteriori formazioni di aiuto in caso di catastrofe.

2

I militari il cui servizio d'istruzione delle formazioni figura nell'affisso pubblico di chiamata in servizio militare ricevono un avviso di servizio 20 settimane prima dell'inizio di detto servizio.20

Art. 21

Chiamata in caso di avanzamento Nel caso di militari previsti per una nuova funzione o un grado superiore, fino alla conclusione dei loro servizi d'istruzione di base la chiamata a prestare servizi d'istruzione delle formazioni è consentita soltanto con il loro consenso; è eccettuato il caso in cui sussista una necessità militare imperativa.

18 RS

513.11

19 Introdotta dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

Istruzione

10

512.21


Art. 22

Chiamata in caso di procedura in corso 1

Nel caso di persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata avviata un'inchiesta penale militare, l'autorità penale militare competente decide sulla chiamata ai servizi d'istruzione delle formazioni.

2

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata avviata una procedura di esclusione dal servizio militare personale secondo gli articoli 21 a 24 LM non vengono chiamate a prestare servizio fintanto che la procedura di esclusione è in corso.


Art. 23

Chiamata di persone che hanno rifiutato di prestare servizio militare Le persone che hanno rifiutato di prestare servizio militare nei confronti delle quali è stata pronunciata una condanna cresciuta in giudicato sono nuovamente chiamate a prestare servizi d'istruzione soltanto dopo l'esecuzione della pena o misura comminata.

Sezione 3: Adempimento dei servizi d'istruzione

Art. 24

Principi 1 I servizi d'istruzione sono compiuti per intero conformemente all'affisso di chiamata in servizio militare.

2

I militari sono chiamati annualmente ai servizi d'istruzione delle formazioni fino all'adempimento del totale obbligatorio dei loro giorni di servizio.

3

I militari che prestano servizi di supporto all'istruzione devono essere chiamati a prestare il medesimo numero di giorni di servizio previsto in caso di servizio nella propria formazione.21 4 I servizi d'istruzione possono essere prestati in parti quando: a. esiste una necessità di servizio; oppure b. quando gli interessi privati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare o dei loro datori di lavoro prevalgono sull'interesse pubblico.

5

I servizi d'istruzione sono considerati compiuti quando la somma dei singoli giorni di servizio mancanti ammonta al 20 per cento al massimo del totale dei giorni di servizio computabili conformemente all'affisso di chiamata in servizio militare.

6

Nei servizi d'istruzione di base e nel servizio d'istruzione dei militari in ferma continuata, un'assenza ininterrotta può raggiungere il 10 per cento al massimo del totale dei giorni di servizio computabili conformemente all'affisso di chiamata in servizio militare.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

Obbligo di prestare servizio militare 11

512.21

7

Nell'anno in cui compiono i 34 anni, i militari con gradi di truppa e i sottufficiali, eccettuati i sottufficiali superiori, sono chiamati a servizi di perfezionamento della truppa soltanto se: a. vi è una necessità militare imperativa; b. ne fanno richiesta per scritto.22

Art. 25

Licenziamento per motivi particolari 1

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono licenziate dai servizi d'istruzione quando il licenziamento appare necessario per impellenti ragioni personali o di servizio, segnatamente se: a. nel caso di grave indizio di reato sottoposto alla giurisdizione militare o civile, la presenza della persona sospettata presso la truppa non è più tollerabile;

b. durante il servizio è stata avviata una procedura per esclusione dal servizio militare secondo gli articoli 21-24 LM; c. è stata decisa una sospensione della chiamata secondo l'articolo 66; d. un aspirante in un servizio d'istruzione per un grado superiore o una nuova funzione è giudicato non idoneo dopo il periodo di prova stabilito anticipatamente per scritto; e. sussiste la pertinente decisione di ammissione al servizio civile; f.

un servizio d'istruzione non può più essere compiuto a causa della mancanza di giorni di servizio computabili.

2

Per la notifica scritta della decisione di licenziamento è competente: a. nel servizio d'istruzione delle formazioni: il comandante superiore diretto; b. in altri servizi d'istruzione: il comandante del pertinente servizio d'istruzione di base.

a23 Inizio o fine del servizio in un giorno festivo 1

Sono giorni festivi ai sensi della presente ordinanza tutti i giorni festivi nazionali e i giorni festivi ufficiali per un numero importante di Cantoni che non cadono regolarmente di domenica.

2

Se, in base all'affisso di chiamata in servizio militare, un servizio d'istruzione inizia o finisce in uno di tali giorni festivi, è applicabile quanto segue: a. l'entrata in servizio avviene il giorno successivo al giorno festivo; b. il licenziamento avviene il giorno precedente il giorno festivo.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

23 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Istruzione

12

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3

Le date sull'ordine di marcia personale corrispondono alle date effettive d'entrata in servizio e di licenziamento.

4

La durata del servizio d'istruzione è ridotta ogni volta di un giorno. Il giorno festivo non è computato come giorno di servizio e non dà diritto né al soldo né a un'indennità di perdita di guadagno.


Art. 26

Ricupero di servizi d'istruzione non compiuti 1

I servizi d'istruzione che le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare non hanno compiuto per mancanza di giorni computabili devono essere ricuperati integralmente o fino all'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio.

2

Nei servizi d'istruzione di base, il periodo d'istruzione mancato deve essere ricuperato entro due anni.

3

I servizi d'istruzione delle formazioni sono ricuperati con la formazione d'incorporazione; sono fatte salve: a. una chiamata supplementare per il ricupero di 19 giorni qualora sussista una necessità militare;

b. una chiamata supplementare per il ricupero di 19 giorni per i militari in ritardo di oltre due corsi di ripetizione nell'adempimento del totale obbligatorio dei loro giorni di servizio d'istruzione.24

Art. 27

Periodo della scuola reclute 1

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che hanno posticipato la scuola reclute fino all'esame di fine tirocinio o fino alla fine degli studi presso un istituto di formazione pedagogica o un liceo, assolvono la scuola reclute immediatamente successiva all'esame, alla fine degli studi o all'interruzione della formazione.25 2 Le persone naturalizzate e reclutate nell'anno in cui compiono 20 anni o più tardi, assolvono la scuola reclute nell'anno che segue quello della loro naturalizzazione.

3

Le persone reclutate anticipatamente possono assolvere la scuola reclute già nell'anno in cui compiono 19 anni.

4

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito autorizza le persone reclutate che non hanno ancora assolto la scuola reclute alla fine dell'anno in cui compiono 26 anni ad assolverla successivamente, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio possa ancora essere adempiuto e sussista una necessità dell'esercito.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

Obbligo di prestare servizio militare 13

512.21


Art. 28

Servizi d'istruzione di base degli aspiranti quadri e dei quadri 1 Gli aspiranti sottufficiali, gli aspiranti sottufficiali superiori e gli aspiranti ufficiali assolvono i servizi d'istruzione di base per il grado superiore o per la nuova funzione entro tre anni dalla data dell'approvazione della proposta d'avanzamento.

2

I militari che hanno ottenuto l'approvazione della proposta per l'istruzione a medico militare, dentista militare o farmacista militare assolvono i corsi per quadri di medicina (CQ med) come segue:

a. CQ med 1: dopo il secondo anno propedeutico o il pertinente esame e al più tardi prima di aver superato l'esame federale; b. CQ med 2: a partire dal quarto anno di studi dopo aver superato i pertinenti esami, comunque al più tardi nell'anno dopo aver superato l'esame federale.

3

Il servizio pratico da compiere deve essere prestato in una sola volta in una scuola reclute o eccezionalmente: a. in un altro servizio d'istruzione di base; b. in servizi d'istruzione delle formazioni al di fuori della formazione d'incorporazione.26

4

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito emana istruzioni, d'intesa con gli organi competenti per l'istruzione, i dettagli riguardanti l'adempimento del servizio pratico.

5

La chiamata ai corsi di formazione di stato maggiore e ai corsi di formazione alla condotta I può aver luogo soltanto dopo l'adempimento del servizio pratico come tenente.

6

Ai corsi di formazione di stato maggiore I e II possono essere chiamati soltanto gli ufficiali e i sottufficiali che hanno compiuto il corso di formazione tecnica; il comando dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito decide in merito alle eccezioni.27 7 I futuri comandanti compiono il corso di formazione tecnica al più tardi prima del pertinente servizio pratico.

Sezione 4: Spostamento del servizio

Art. 29

Spostamento del servizio per motivi militari 1

L'autorità competente può ordinare uno spostamento del servizio per motivi militari segnatamente:

a. per coprire il fabbisogno di specialisti e di quadri nei servizi d'istruzione delle formazioni;

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

Istruzione

14

512.21

b. quando diversi servizi coincidono totalmente o in parte e nel caso del loro adempimento parziale non possono essere considerati compiuti; c. quando, in un anno civile o di studi, sussiste già un obbligo di prestare più di 26 giorni di servizio; d. quando mancano le piazze per l'istruzione nei servizi d'istruzione di base.

2

Quando diversi servizi secondo il capoverso 1 lettera b coincidono, hanno la priorità:

a. l'istruzione tempestiva dei quadri e degli specialisti, prima dei servizi d'istruzione delle formazioni; b. i servizi d'istruzione con la formazione d'incorporazione, prima dei corsi con un'altra formazione.


Art. 30

Spostamento del servizio per motivi personali 1

Su domanda della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare, l'autorità competente può autorizzare uno spostamento del servizio per motivi personali.

2

Le domande sono autorizzate soltanto quando gli interessi privati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare prevalgono sull'interesse pubblico al compimento del servizio d'istruzione.28 3 Le domande sono respinte quando per le necessità del richiedente può bastare la concessione di un congedo personale, un'interruzione del servizio o l'adempimento di una parte del servizio.

4

…29


Art. 31


30



Art. 32


31
Presentazione della domanda 1

Le domande di spostamento del servizio devono essere presentate, per scritto o in forma elettronica, dalla persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare entro i termini seguenti: a. il più tardi 14 settimane prima dell'inizio del servizio, se il motivo dello spostamento è già noto a quel momento;

b. negli altri casi, entro tre giorni dal momento in cui sono noti i motivi.

2

I documenti citati come mezzi di prova dalle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, se in loro possesso, devono essere allegati alla domanda.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

29 Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

30 Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Obbligo di prestare servizio militare 15

512.21


Art. 33

Effetto della domanda e dello spostamento del servizio 1

L'obbligo di entrare in servizio permane fintanto che lo spostamento del servizio non è stato autorizzato.

1bis

Le domande insufficienti sotto il profilo formale o del contenuto sono rinviate ai richiedenti per rettifica entro un termine di 10 giorni. Non si entra nel merito di domande presentate tardivamente o che risultano insufficienti per la seconda volta.32 2 Se il motivo che ha portato all'autorizzazione di uno spostamento del servizio viene a mancare, il militare è tenuto a entrare in servizio conformemente alla chiamata originaria e a darne comunicazione senza indugio all'unità amministrativa che ha autorizzato il differimento.


Art. 34


33

Competenze e procedura 1

Le competenze per il trattamento delle domande sono disciplinate nell'allegato 5.

2

Il capo dell'esercito stabilisce mediante istruzioni: a. i dettagli amministrativi della procedura; b. il formato delle domande trasmesse per via elettronica.

3

Provvede a una prassi decisionale uniforme e può impartire istruzioni al riguardo agli organi cantonali interessati.

Sezione 5: Servizio volontario

Art. 35

Principi 1 I militari possono prestare servizio volontario se essi e i loro datori di lavoro hanno dato il loro consenso scritto.

2

Il consenso può essere dato anche per più servizi o per servizi ricorrenti; è fatta salva la revoca a posteriori.

3

I militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio possono essere chiamati ogni anno a prestare un servizio volontario di 38 giorni al massimo. Sono eccettuati i servizi nei servizi d'istruzione di base.

4

Dall'assolvimento di un servizio volontario non deriva alcun vantaggio.


Art. 36

Domanda e decisione

1

Le domande per compiere un servizio volontario vanno presentate per scritto allo Stato maggiore di condotta dell'esercito al più tardi due mesi prima dell'inizio del servizio.

32 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Istruzione

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512.21

2

Le domande devono essere motivate, corredate dei mezzi di prova necessari e firmate dal richiedente e dal suo datore di lavoro.

3

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide sulle domande e comunica per scritto la sua decisione al richiedente; il rifiuto va motivato e provvisto dell'indicazione della possibilità di un unico riesame.

4

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica la decisione al comandante della formazione d'incorporazione.

Sezione 6: Congedo

Art. 37


34

Tipi di congedo

1

Il congedo generale è il tempo libero, della durata di più di una giornata, ordinato per la maggior parte dei militari che assolvono un servizio d'istruzione.

2

Il congedo personale è il tempo libero concesso dal comandante competente su domanda personale.


Art. 38

Domanda di congedo personale 1

Per chiedere un congedo personale, i militari presentano, prima del servizio, una domanda scritta al comandante direttamente superiore sotto i cui ordini devono prestare servizio. In casi imprevedibili, la domanda può essere presentata durante il servizio.

2

Le domande devono essere motivate, corredate dei mezzi di prova necessari e firmate dal richiedente.


Art. 39

Concessione del congedo personale 1

Il congedo personale è accordato: a.35 quando sussiste un motivo ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 per il quale non è stata tuttavia presentata alcuna domanda di spostamento del servizio oppure la domanda è stata respinta in virtù dell'articolo 30 capoverso 3; b.36 quando gli interessi privati della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare prevalgono sull'interesse pubblico al compimento del servizio.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

Obbligo di prestare servizio militare 17

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2

In tutti gli altri casi, il comandante competente può concedere il congedo personale quando le prestazioni militari del richiedente e l'andamento del servizio lo consentono.37 3 La decisione è comunicata per scritto ai richiedenti.

4

Il capo dell'esercito provvede a una prassi unitaria per quanto concerne la concessione dei congedi.


Art. 40

Computo del congedo generale 1

I giorni del congedo generale nell'ambito del congedo per il fine settimana sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

2

Per congedi generali più lunghi ordinati durante o tra i servizi d'istruzione di base, sussiste il diritto al soldo e all'indennità per perdita di guadagno; essi non sono però computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione. 3 Il capo dell'esercito stabilisce le date e la durata dei congedi generali più lunghi ed emana istruzioni sui dettagli amministrativi relativi a tali congedi.

Titolo quarto: Mutazione della funzione e del grado Capitolo 1: Qualificazione e proposta

Art. 41

Contenuto 1 Con la qualificazione sono valutate le competenze personali, sociali, operative e tecniche dei militari.38 2 Essa indica segnatamente se il militare interessato è idoneo ad assumere una nuova funzione.

3

Costituisce il presupposto per l'assegnazione della pertinente proposta.


Art. 42

Persone da qualificare Ricevono una qualificazione: a. i partecipanti ai servizi d'istruzione di base, quando essi hanno prestato almeno dodici giorni di servizio computabili; b.39 i quadri che nell'arco di un anno hanno prestato almeno 19 giorni di servizio computabili in servizi d'istruzione delle formazioni, di cui almeno 5 giorni consecutivi nella medesima formazione; 37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

Istruzione

18

512.21

c. gli aspiranti all'istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione; d. i militari le cui prestazioni sono insufficienti.


Art. 43

Proposta 1 Per l'assunzione di un grado superiore o di una nuova funzione è necessaria una proposta.

2

Essa non dà alcun diritto a un'istruzione o a una mutazione.

3

Essa viene annullata se un aspirante non soddisfa più le condizioni per l'avanzamento o l'assunzione di una funzione.


Art. 44

Procedura 1 La qualificazione e la proposta sono notificate verbalmente e per scritto dopo l'approvazione da parte di un organo superiore. Se non è possibile una approvazione antecedente, le eventuali modifiche devono essere nuovamente notificate.40 2 Una qualificazione approvata non può essere modificata a posteriori; è fatto salvo l'annullamento di una proposta.41 3 Il capo dell'esercito emana istruzioni sui singoli elementi della procedura relativa alle qualificazioni e alle proposte per i militari, compreso il personale militare.

Capitolo 2: Incorporazione, nomina e rimozione Sezione 1: Incorporazione

Art. 45

Attribuzione e assegnazione 1

Le persone di cui all'articolo 6 LM possono essere attribuite o assegnate all'esercito dall'inizio dell'anno in cui compiono 18 anni.

2

Esse sono attribuite (attribuzione) a una funzione conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari dell'esercito o assegnate all'esercito (assegnazione) senza ricoprire una funzione conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari.

3

Le attribuzioni e le assegnazioni sono decise dal capo dell'esercito su proposta dell'organo competente.


Art. 46

Incorporazione 1

Per l'incorporazione dei militari in una determinata funzione è necessario che: a. il fabbisogno dell'esercito sia dimostrato; b. il militare sia idoneo all'esercizio della funzione; 40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

Obbligo di prestare servizio militare 19

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c. i servizi d'istruzione necessari per l'assunzione della funzione secondo l'allegato 4 siano stati compiuti; d. nella misura in cui sussista l'obbligo del controllo di sicurezza relativo alle persone, la procedura sia conclusa.

2

Occorre tenere conto, nel limite del possibile, delle conoscenze acquisite dal militare nella vita civile e nell'esercito.

3

Gli aspiranti che hanno insegnato singoli blocchi didattici nei servizi d'istruzione di base o che, come personale militare, hanno assolto una formazione corrispondente nell'ambito della loro attività professionale, non devono più assolvere tale formazione per l'assunzione di una funzione.

4

Ai sottufficiali e agli ufficiali è possibile conferire, eccezionalmente, una funzione per la quale nelle tabelle degli effettivi regolamentari è previsto un grado inferiore o superiore a quello che essi rivestono. Una funzione di un grado superiore può essere conferita soltanto in sostituzione o ad interim.42 5 L'incorporazione di alti ufficiali superiori può avvenire soltanto con l'approvazione del capo del DDPS. Il capo dell'esercito emana istruzioni sui dettagli amministrativi della procedura d'incorporazione.


Art. 47


43

Quadri che seguono un'istruzione 1

I sottufficiali superiori degli stati maggiori e gli ufficiali sono incorporati fino alla fine della loro istruzione come quadri che seguono un'istruzione. Essi sono a disposizione del corpo di truppa o della Grande Unità, in cui erano incorporati in precedenza.

2

È fatta salva:

a. una necessità militare imperativa; b. la permanenza volontaria nel corpo di truppa o nella Grande Unità in cui erano incorporati in precedenza.


Art. 48

Esercizio di una funzione in sostituzione 1

Se una funzione non può essere esercitata temporaneamente da un militare, l'organo competente designa il sostituto.

2

L'esercizio di una funzione in sostituzione non dà diritto né a un conferimento definitivo, né alla chiamata al servizio d'istruzione per un grado superiore.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Istruzione

20

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Art. 49

Conferimento di un comando o di una funzione ad interim 1

Il sottufficiale o l'ufficiale che, in casi particolari, non adempie tutte le condizioni per l'assunzione di un comando o di una funzione, oppure per il quale esiste un motivo per conferirgli il comando o la funzione soltanto provvisoriamente, è impiegato, eccezionalmente, ad interim, se: a. al riguardo, egli ha dato il suo consenso scritto; b. egli ha assolto almeno la prima parte del corso di formazione di stato maggiore o del corso di formazione alla condotta necessario per la promozione; e

c. egli si impegna nei confronti del comandante della Grande Unità o del superiore a lui equiparato ad assolvere l'istruzione entro due anni dall'assunzione della funzione.

2

I sottufficiali e gli ufficiali che non concludono la loro istruzione entro due anni sono incorporati dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito come quadri che seguono un'istruzione.

3

Se un aiuto di comando con il grado di capitano assume un comando d'unità, deve obbligatoriamente compiere tutti i servizi d'avanzamento prima dell'assunzione del comando. Non può aver luogo alcuna incorporazione ad interim.

4

Il conferimento di un comando o di una funzione ad interim non dà diritto né al conferimento definitivo, né alla chiamata al servizio d'istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione.

5

Agli ufficiali di stato maggiore generale può essere conferita la funzione di sottocapo di stato maggiore ad interim alle seguenti condizioni:

a. gli ufficiali di stato maggiore generale che hanno assolto il corso di formazione di stato maggiore generale IV possono essere incorporati nello stato maggiore di una Grande Unità come sottocapi di stato maggiore ad interim se sono troppo giovani per la promozione;

b. gli ufficiali di stato maggiore generale che hanno comandato un battaglione o un gruppo durante almeno tre anni possono essere incorporati come sottocapi di stato maggiore ad interim nello stato maggiore di una Grande Unità se si impegnano per scritto, nei confronti del comandante della Grande Unità o del superiore a lui equiparato, ad assolvere il corso di formazione di stato maggiore generale IV entro due anni dall'assunzione della funzione.44

Art. 50


45

Durata dell'esercizio di una funzione 1

L'esercizio di una determinata funzione nell'esercito attivo dura: a. se è previsto un avanzamento: 1. per i capitani e gli ufficiali superiori dei corpi di truppa, almeno tre corsi di ripetizione,

44 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Obbligo di prestare servizio militare 21

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2. per i comandanti d'unità ai fini dell'avanzamento ad aiuti di comando dei corpi di truppa, almeno tre corsi di ripetizione, 3. per i capitani e gli ufficiali superiori delle Grandi Unità, almeno tre anni durante i quali sono prestati servizi di perfezionamento della truppa, 4. per i sostituti dei comandanti, almeno due corsi di ripetizione; b. se non è previsto alcun avanzamento: 1. per i capitani e gli ufficiali superiori delle Grandi Unità, da quattro a otto anni durante i quali sono prestati servizi di perfezionamento della truppa,

2. per tutti gli altri capitani e ufficiali superiori, da quattro a otto corsi di ripetizione.

2

Se necessario, tale durata può essere prorogata con il consenso scritto dell'ufficiale interessato.

3

Fatta salva un'altra incorporazione per motivi professionali imperativi, i sottufficiali di professione esercitano una funzione di milizia fino alla fine dell'anno in cui compiono i seguenti anni d'età:

a. aiutanti: 32 anni; b. aiutanti di stato maggiore: 36 anni; c. aiutanti maggiori: 42 anni; d. aiutanti capi: 48 anni.

4

Per i capitani e gli ufficiali superiori l'esercizio di una funzione nella riserva dura almeno quattro anni.

Sezione 2: Nomina a ufficiale specialista

Art. 51

Condizioni 1 Le funzioni accessibili agli ufficiali specialisti sono stabilite nelle tabelle degli effettivi regolamentari.

2

Se nelle tabelle degli effettivi regolamentari sono indicati più gradi d'ufficiale, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dell'ufficiale specialista è determinante il grado d'ufficiale più basso, ma almeno il grado di primotenente.

3

La nomina può avvenire soltanto se la persona interessata è particolarmente idonea per l'esercizio della funzione in base alla sua formazione civile o alla sua attività professionale e se il fabbisogno dell'esercito è dimostrato.


Art. 52

Introduzione alla funzione d'ufficiale 1

Gli ufficiali specialisti appena nominati possono essere introdotti alla funzione in un corso di cinque giorni al massimo.

Istruzione

22

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2

Il corso d'introduzione è organizzato dai comandanti delle Grandi Unità nelle cui formazioni sono incorporati gli ufficiali specialisti.


Art. 53

46 Revoca della

nomina

Qualora un ufficiale specialista non eserciti più la funzione d'ufficiale, la nomina di ufficiale specialista è revocata se tale nomina è avvenuta in base a un'attività professionale che non esercita più e: a. ha esercitato la funzione d'ufficiale per un periodo inferiore a sei anni; oppure

b. rinuncia volontariamente alla funzione d'ufficiale.

Sezione 3: Nomina a cappellano militare

Art. 54

Condizioni Oltre all'idoneità al servizio militare, al compimento di almeno 47 giorni d'istruzione di base in una scuola reclute e al fabbisogno dell'esercito, le condizioni per la nomina sono:47 a. a cappellano militare evangelico-riformato: 1. il riconoscimento come pastore oppure il riconoscimento della formazione accademica o della formazione teologica equivalente e l'ordinazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente,

2. la raccomandazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente; b. a cappellano militare cattolico-romano: 1. il riconoscimento come prete, diacono o assistente pastorale da parte della Curia vescovile competente o dei superiori dell'ordine competenti, 2. la raccomandazione da parte della Curia vescovile competente.


Art. 55

Diritti e

obblighi

1

Il cappellano militare, con la sua nomina, diventa «capitano cappellano militare».

2

Dopo la sua nomina, egli assolve un corso di formazione tecnica (C tecn A capp mil) di 19 giorni e un servizio pratico di cinque giorni al massimo.

3

Il caposervizio dei cappellani militari assolve un corso di formazione tecnica (C tecn B capp mil capiservizio) di cinque giorni al massimo.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

Obbligo di prestare servizio militare 23

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Sezione 4: Rimozione dal comando o dalla funzione

Art. 56

1 Gli ufficiali e i sottufficiali che nella loro funzione hanno ottenuto una qualificazione insufficiente devono assolvere nella pertinente funzione, entro un anno, un servizio di prova in seno a un'altra formazione.

2

L'organo competente ordina il servizio di prova; nei confronti del militare e del comandante dell'altra formazione, tale servizio va indicato esplicitamente come servizio di prova.

3 Se il servizio di prova conferma l'incapacità o se nell'interesse della truppa si impone la rimozione immediata dalla funzione, l'interessato va incorporato in una funzione del medesimo grado conforme alle sue attitudini.

4

Se non esiste una simile funzione, l'organo competente propone l'esclusione dal servizio militare per incapacità conformemente all'articolo 69.

Capitolo 3: Promozione

Art. 57

Principi 1 Non esiste alcun diritto alla promozione.

2

Una chiamata a un servizio d'istruzione per un grado superiore può aver luogo soltanto se l'aspirante è idoneo e se per l'avanzamento è dimostrato il bisogno.

3

Per una promozione è necessario: a. compiere i servizi d'istruzione stabiliti nell'allegato 4; b. soddisfare le ulteriori condizioni particolari della presente ordinanza; c. qualora sia prescritto un controllo di sicurezza relativo alle persone, che la decisione relativa a tale controllo sia cresciuta in giudicato; d.48 che sia dimostrato un fabbisogno dell'esercito.

4

Gli aspiranti che hanno insegnato singoli blocchi didattici nei servizi d'istruzione di base o che li hanno assolti durante la loro formazione professionale, non devono più assolverli per una promozione.

5

Le promozioni del personale militare si fondano sulla funzione professionale, indipendentemente dalla funzione di milizia; il capo dell'esercito decide, caso per caso, in merito a eccezioni motivate.49 48 Introdotta dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

49 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Istruzione

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512.21

6

I servizi d'istruzione di cui all'allegato 4 sono considerati compiuti anche quando è stato compiuto un altro servizio d'istruzione o un'altra istruzione aventi ciascuno contenuti didattici identici o prevalentemente comparabili. Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide al riguardo su proposta del superiore competente.50

Art. 58

Promozioni al grado di appuntato e di appuntato capo 1

I soldati che hanno ricevuto qualificazioni molto buone o ottime possono essere promossi al grado di appuntato.

2

Nei servizi d'istruzione delle formazioni, i soldati o gli appuntati con le funzioni seguenti che hanno ricevuto qualificazioni molto buone o ottime possono essere promossi al grado di appuntato capo: a. specialista del livello d'unità (capo del materiale, capo delle munizioni ecc.); b. sostituto del capogruppo; 3

Sono applicabili i limiti massimi seguenti: a. per il grado di appuntato: 1. nei servizi d'istruzione di base: cinque per cento dell'effettivo reale dei soldati;

2. nei servizi d'istruzione delle formazioni: dieci per cento dell'effettivo reale dei soldati;

b. per il grado di appuntato capo: il numero corrispondente all'effettivo reale di sergenti incorporati.

4

Nelle formazioni di professionisti è consentito superare i limiti massimi di cui al capoverso 3; le promozioni si fondano esclusivamente sull'allegato 4.


Art. 59

Promozione al grado di sergente capo 1

Dopo aver assolto l'avanzamento, i sergenti che hanno ricevuto qualificazioni molto buone o ottime possono essere promossi al grado di sergente capo.51 2 Per ogni formazione il numero di sergenti capi può corrispondere al massimo all'effettivo reale di capisezione incorporati.

3

Nelle formazioni di professionisti è consentito superare i limiti massimi di cui al capoverso 2; le promozioni si fondano esclusivamente sull'allegato 4.


Art. 60

Promozione dei sottufficiali di professione ad aiutante sottufficiale 1

I futuri sottufficiali di professione sono promossi al grado di aiutante sottufficiale dopo aver assolto il corso d'istruzione di base della Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito, senza ulteriori condizioni.

2

…52

50 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Obbligo di prestare servizio militare 25

512.21


Art. 61


53

Promozione a ufficiale superiore 1

Può essere promosso a ufficiale superiore unicamente chi ha rivestito un grado di ufficiale per almeno otto anni.

2

Gli ex capisezione della logistica possono essere promossi a ufficiali superiori soltanto se rivestono un grado d'ufficiale da almeno cinque anni.

3

Può essere promosso tenente colonnello in una funzione di comandante unicamente chi ha compiuto 35 anni.

4

Può essere promosso tenente colonnello in una funzione di aiuto di comando unicamente chi ha compiuto 38 anni.

5

Può essere promosso colonnello unicamente chi ha compiuto 42 anni.

6

In merito a deroghe giustificate decide il capo del DDPS.


Art. 62

Gradi multipli

1

Se nelle tabelle degli effettivi regolamentari sono stabiliti due o più gradi per una funzione, la promozione al grado immediatamente superiore è possibile al più presto dopo avere rivestito per quattro anni il grado precedente.

2

Nelle funzioni di aiuti di comando, la promozione di capitani e di ufficiali superiori è consentita soltanto al grado immediatamente superiore.

3

Per le promozioni in virtù del presente articolo, prima dell'assegnazione della proposta per il grado superiore occorre il consenso scritto del militare interessato.54 4 Gli ufficiali di stato maggiore generale e i quadri che seguono un'istruzione non possono essere promossi in virtù del presente articolo.55

Art. 63

Conferimento di un grado a tempo determinato 1

Il capo dell'esercito conferisce, per la durata del loro soggiorno all'estero, il grado militare imperativamente necessario per l'impiego alle persone che, per incarico della Confederazione, adempiono all'estero i mandati seguenti: a. esercitano una carica particolare o una determinata funzione in rapporto con gli affari militari della Confederazione; b. assolvono una determinata istruzione militare; c. sono impiegati nel quadro di un'operazione di mantenimento della pace.

52 Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

55 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

Istruzione

26

512.21

2

Il Consiglio federale può conferire a tempo determinato, agli ufficiali con il grado di tenente colonnello o colonnello, un grado di alto ufficiale superiore se, in Svizzera, esercitano una determinata funzione nell'esercito oppure sono impiegati per incarico della Confederazione per adempiere un compito speciale.56 3 Alla fine dell'impiego i militari tornano a rivestire il loro grado originario.


Art. 64

Procedura per la promozione 1

Un grado di alto ufficiale superiore può essere conferito soltanto con l'approvazione del capo del DDPS.

2

Il capo dell'esercito emana istruzioni sui dettagli amministrativi relativi alla procedura di promozione.

Capitolo 4: Mutazioni illecite

Art. 65

1 Una mutazione contraria alla legge militare o alle sue disposizioni esecutive è dichiarata nulla.

2

Sono competenti per annullare le mutazioni: a. per gli alti ufficiali superiori: il Consiglio federale; b. per i gradi d'ufficiale da capitano fino a colonnello: il capo dell'esercito; c. per tutti gli altri gradi: lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

Titolo quinto: Situazione personale non ordinata

Art. 66

Principi 1 I militari la cui situazione personale non è ordinata, possono, unicamente con l'approvazione dello Stato maggiore di condotta dell'esercito: a. compiere un servizio d'istruzione di base; non necessita di alcuna approvazione l'assolvimento del reclutamento, della scuola reclute o di un corso speciale;

b. assumere una nuova funzione; c. essere promossi.

2

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può inoltre decidere: a. un

trasferimento;

b. una sospensione della chiamata; c. misure precauzionali.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

Obbligo di prestare servizio militare 27

512.21

3

Sono considerate situazioni personali non ordinate: a.57 un procedimento penale in sospeso per un crimine o un delitto; b.58 una condanna per un crimine o un delitto, sempre che sia stata pronunciata una pena detentiva, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità oppure una misura detentiva; c. l'esistenza di un attestato di carenza di beni; d. una procedura di fallimento in sospeso; e. altre situazioni che mettono in discussione l'idoneità del militare alla funzione attualmente esercitata o a quella prevista.

4

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito è autorizzato a effettuare ulteriori accertamenti presso terzi; nei casi di cui al capoverso 3 lettera e, soltanto con il consenso del militare.


Art. 67

59 Condanna 1 In caso di sospensione condizionale o di sospensione condizionale parziale della pena, a un militare condannato la cui condanna è passata in giudicato, di regola l'approvazione secondo l'articolo 66 capoverso 1 può essere concessa soltanto dopo la scadenza del periodo di prova.

2

Lo Stato maggiore dell'esercito può prorogare il differimento oppure, a richiesta, ridurne la durata, se ciò è indicato sulla base del comportamento del militare condannato.

3

In caso di esecuzione di una pena senza condizionale o nel caso di una misura privativa della libertà, l'approvazione non può essere concessa finché la condanna figura ancora nel casellario giudiziale giusta l'articolo 369 del Codice penale60.


Art. 68

Promozione con effetto retroattivo 1

L'aspirante può essere promosso retroattivamente alla data prevista inizialmente: a.61 nell'ambito di un procedimento penale in sospeso per un crimine o un delitto: in caso di desistenza dal procedimento penale o di assoluzione;

b. non esiste più alcun attestato di carenza di beni dopo pignoramento o alcun attestato di carenza di beni dopo fallimento; c. il fallimento è stato revocato.

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

60 RS

311.0

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Istruzione

28

512.21

2

Se la procedura di fallimento è sospesa per mancanza di attivi, egli può essere promosso al più presto soltanto dopo la pertinente sospensione.

Titolo sesto: Esclusione dal servizio militare

Art. 69

1 Gli ufficiali e i sottufficiali non idonei a qualsiasi funzione del loro grado sono esclusi dal servizio militare.

2

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito è competente per le decisioni concernenti le esclusioni dal servizio militare e le riammissioni conformemente agli articoli 21-24 LM.

3

La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196862 sulla procedura amministrativa.

Titolo settimo: Esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70

Domande Le domande di esenzione sono presentate per scritto allo Stato maggiore di condotta dell'esercito utilizzando i moduli prescritti.


Art. 71

Cambiamento dell'attività

1

L'organo che ha presentato la domanda di esenzione deve comunicare entro 14 giorni allo Stato maggiore di condotta dell'esercito qualsiasi modifica inerente all'attività della persona esentata dal servizio.

2

La persona esentata dal servizio che non viene reincorporata nell'esercito è prosciolta dall'obbligo di prestare servizio militare.


Art. 72

Competenze 1 Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide sulle domande e stabilisce la data a partire dalla quale ha effetto l'esenzione dal servizio militare.

2

Tiene un controllo delle persone esentate dal servizio militare.

3

Per questo controllo, può far pubblicare atti, effettuare ispezioni oculari o sentire testimoni.

4

Esso decide in merito alla reincorporazione nell'esercito al venir meno del motivo dell'esenzione dal servizio.

62 RS 172.021

Obbligo di prestare servizio militare 29

512.21

5

La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196863 sulla procedura amministrativa.

Capitolo 2: Membri dell'Assemblea federale secondo l'articolo 17 LM

Art. 73

I membri dell'Assemblea federale soggetti all'obbligo di prestare servizio militare
che, a causa di una sessione o di una seduta, non possono assolvere, o possono assolvere soltanto parzialmente, un servizio d'istruzione o un servizio d'appoggio, lo comunicano il più presto possibile per scritto allo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

Capitolo 3: Esenzione dal servizio per attività indispensabili secondo gli articoli 18 e 19 LM

Art. 74

Professione esercitata a titolo principale 1

La professione è esercitata a titolo principale se le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono occupate in un rapporto di lavoro su base contrattuale della durata di almeno un anno oppure di durata indeterminata e se l'attività indispensabile deve essere esercitata in media per almeno 35 ore la settimana.

2

Per una formazione in vista di un'attività indispensabile non è concessa alcuna esenzione dal servizio, eccettuato l'assolvimento della scuola reclute di polizia o del corso d'introduzione I delle guardie di confine.

a64 Assolvimento della scuola reclute Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 capoverso 5 LM, la scuola reclute è considerata assolta quando: a. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 24 capoverso 5; oppure b. è già iniziato un avanzamento militare e la conclusione della scuola reclute prima dei 26 anni può essere esclusa.


Art. 75

Ecclesiastici Sono considerati ecclesiastici nel senso dell'articolo 18 capoverso 1 lettera b LM: a. i teologi protestanti o di una Chiesa evangelica libera, ordinati o consacrati, che svolgono un ministero ecclesiastico riconosciuto dalla Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera, da una delle Chiese aderenti a quest'ultima o da una delle Chiese aderenti alla Federazione evangelica delle Chiese e 63 RS 172.021

64 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Istruzione

30

512.21

Comunità libere in Svizzera; gli ecclesiastici che insegnano non sono esentati; b. le persone appartenenti alla Chiesa cattolica romana o alla Chiesa cattolica cristiana, che: 1. hanno ricevuto l'ordinazione diaconale e hanno assunto un ministero ecclesiale riconosciuto da una diocesi cattolica romana o dalla Chiesa cattolica cristiana; i teologi che studiano o insegnano al di fuori del mandato ecclesiale non sono esentati, 2. hanno proferito i primi voti temporali o i voti perpetui e sono attivi in una comunità religiosa; c. le persone appartenenti a una comunità religiosa cristiana o a una congregazione cristiana con vita e regole comuni, non appena abbiano proferito i primi voti temporali o la promessa e siano attivi a favore della comunità;

d. le persone appartenenti a una comunità religiosa o a una corporazione religiosa stabilmente organizzata, sempreché: 1. abbiano ricevuto dalla loro comunità o corporazione religiosa un man-

dato spirituale, abbiano almeno 25 anni, abbiano ricevuto una pertinente formazione spirituale di almeno tre anni e la comunità religiosa o la corporazione conti almeno 2000 membri in Svizzera; un ulteriore operatore spirituale può essere esentato dal servizio per ogni 800 ulteriori aderenti; oppure 2. vivano in una comunità con vita e regole comuni, abbiano pronunciato un voto o una promessa e siano attivi per la comunità o per la corporazione.


Art. 76

Sanità pubblica

1

Sono considerate installazioni mediche della sanità pubblica nell'ambito del servizio sanitario conformemente all'articolo 18 capoverso 1 lettera c LM le installazioni ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 199465 sull'assicurazione malattie (LAMal) e quelle del servizio di emotrasfusione della Croce Rossa Svizzera.

2

Sono considerati personale indispensabile per garantire il funzionamento di tali installazioni:

a. i direttori, gli amministratori di ospedali e i dirigenti d'esercizio; b.66 i primari e i capi servizio, eccettuati i capiclinica e i medici assistenti, i dentisti (se sono formati in chirurgia mascellare) e i farmacisti.

c. gli infermieri in possesso di un diploma professionale rilasciato o riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera, dalla Società svizzera di psichiatria o dalle autorità sanitarie cantonali;

65 RS

832.10

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

Obbligo di prestare servizio militare 31

512.21

d. gli specialisti medico-terapeuti e medico-tecnici con formazione universitaria o in possesso di un diploma professionale riconosciuto dalle autorità sanitarie cantonali.


Art. 77

Servizi di salvataggio, servizi di polizia, corpi pompieri e servizi di difesa Sono esentati dal servizio militare: a. i membri di servizi di salvataggio ai sensi dell'articolo 56 dell'ordinanza del 27 giugno 199567 sull'assicurazione malattie (OAMal) che esercitano una funzione secondo l'articolo 76 o i sanitari di salvataggio in possesso di un diploma federale riconosciuto; b. i membri dei servizi di polizia della Confederazione, dei Cantoni, delle Città o dei Comuni necessari per adempiere i compiti di polizia giudiziaria, di sicurezza e della circolazione; c. i membri dei corpi pompieri professionisti e delle basi di pompieri nonché le persone che esercitano la funzione di comandante dei pompieri, di sostituto del comandante dei pompieri, di ufficiale dei pompieri, di operatore di apparecchi, di capo delle divisioni speciali, di portatore di apparecchi per la protezione della respirazione, di custode di apparecchi per la protezione della respirazione, di specialista della difesa C e di specialista della difesa contro le radiazioni dei corpi pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato.


Art. 78

Istituti, carceri e riformatori 1

Sono considerati istituti, carceri e riformatori secondo l'articolo 18 capoverso 1 lettera e LM gli istituti per l'esecuzione di pene privative della libertà e di misure amministrative e penali nonché quelli per persone nei confronti delle quali è in corso un'inchiesta penale o in stato di carcerazione preventiva.

2

Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare: a. i direttori responsabili e i loro sostituti; b. le persone impiegate nel servizio di sicurezza o incaricate della sorveglianza diretta di detenuti.


Art. 79

Servizi postali, imprese di telecomunicazione e imprese di trasporto concessionarie 1

Giusta l'articolo 18 capoverso 1 lettera h LM, sono considerati: a. servizi postali: le aziende postali e l'amministrazione postale de La posta Svizzera;

b. imprese di telecomunicazione: la Swisscom SA in quanto provider del servizio universale;

67 RS

832.102

Istruzione

32

512.21

c.68 imprese di trasporto titolari di una concessione federale: tutte le imprese di trasporto concessionarie comprendenti imprese ferroviarie, funiviarie, di filobus, di autobus e di navigazione nonché le imprese ferroviarie che, sulla base di un'autorizzazione di accesso alla rete di cui all'articolo 9a capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 195769 sulle ferrovie eseguono regolarmente trasporti di merci; d. impiegati indispensabili in situazioni straordinarie per la Cooperazione nazionale per la sicurezza: persone che adempiono compiti che anche in situazioni straordinarie devono essere svolti per provvedere al servizio postale, al servizio universale nell'ambito delle telecomunicazioni e per l'adempimento dei mandati di prestazione delle imprese di trasporto concessionarie; nella valutazione del mandato di prestazioni non è considerato il traffico escursionistico.

2

Il DDPS designa le persone di cui al capoverso 1 lettera d d'intesa con La Posta Svizzera, Swisscom SA e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

3

Le persone indispensabili dei servizi postali di cui al capoverso 1 lettera a sono esentate dal servizio al più presto nell'anno civile in cui compiono 31 anni.


Art. 80


70

Capitolo 4:

Impiego nella protezione civile o in altri settori della Cooperazione nazionale per la sicurezza71 Sezione 1: Impiego conformemente all'articolo 61 LM72

Art. 81

Principio 1 Conformemente all'articolo 61 LM, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere messe a disposizione della protezione civile, degli organi di condotta civili della Confederazione e dei Cantoni nonché delle basi di pompieri in qualità di superiori o specialisti, sempre che: a. abbiano almeno 30 anni; b. l'effettivo di controllo per la funzione che essi esercitano nella formazione d'incorporazione sia coperto.

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

69 RS

742.101

70 Abrogato dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

72 Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

Obbligo di prestare servizio militare 33

512.21

2

Non sono messi a disposizione: a. le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare dispensate dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo o previste per l'impiego nell'ambito di operazioni per il mantenimento della pace; b. il personale militare.


Art. 82

Condizioni Sono considerati superiori o specialisti conformemente all'articolo 61 LM: a. nel caso della protezione civile: le persone obbligate a prestare servizio di protezione civile secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 9 dicembre 200373 sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile (OFGS); b. nel caso degli organi di condotta civili: le persone che esercitano le pertinenti funzioni conformemente al diritto applicabile;

c. nel caso delle basi di pompieri: le persone che esercitano una funzione secondo l'articolo 77 lettera c e che in tale funzione prestano annualmente almeno 20 giorni interi di servizio.

Sezione 2:74 Dispensa e congedo dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo conformemente all'articolo 145 LM
a Condizioni 1 Non sussiste alcun diritto a una dispensa o a un congedo dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo.

2

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono tuttavia, su richiesta, essere dispensate o congedate dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo se: a. hanno almeno 30 anni; b. nel caso di un servizio d'appoggio o di un servizio attivo, devono adempiere nei settori civili della Cooperazione nazionale per la sicurezza un compito importante che esse soltanto sono in grado di adempiere; e c. il fabbisogno dell'esercito lo consente.

3

La dispensa è accordata unicamente se: a. il compito importante deve essere adempiuto durante tutto il servizio; b. non è sufficiente o non è appropriato un congedo durante parti del servizio.

4

Il congedo è accordato unicamente se l'andamento del servizio lo consente. Del rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 37 capoverso 2, 38 e 39.

73 RS 520.112 74 Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

Istruzione

34

512.21

5

In casi urgenti, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può, per ovviare a situazioni d'emergenza o di penuria, decidere dispense o congedi generali per determinati gruppi di persone che assumono compiti importanti.

b Compiti importanti

Sono considerati compiti importanti le attività: a. per le quali sarebbe concessa un'esenzione dal servizio conformemente all'articolo 18 LM;

b. dei Governi e delle amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

c. degli organi di condotta civili della Cooperazione nazionale per la sicurezza; d. delle installazioni mediche della sanità pubblica; e. dei servizi di salvataggio attivi nel salvataggio di persone; f. dei servizi d'intervento dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato;

g. del servizio universale fornito da servizi di telecomunicazione nonché della gestione di impianti di trasmissione per l'informazione a tutta la popolazione del Paese; h. delle aziende che assicurano la manutenzione delle vie di comunicazione; i.

degli organi incaricati di attuare l'approvvigionamento economico del Paese; j.

delle amministrazioni e delle aziende che riforniscono la popolazione civile, l'esercito e la protezione civile con beni d'importanza vitale oppure che forniscono servizi pubblici, civili o sociali importanti; k. degli organi dell'amministrazione della giustizia.

c Domanda 1 L'organo responsabile dell'adempimento del compito importante, unitamente alla persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare, presenta la domanda allo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

2

Le domande di dispensa devono essere presentate il più presto possibile, tuttavia al più tardi sette giorni dopo la chiamata in servizio per il servizio d'appoggio o il servizio attivo. Le domande di congedo devono essere presentate non appena sono noti i motivi per il congedo.

3

La chiamata in servizio mantiene in ogni caso la sua validità fintanto che la decisione in merito alla domanda non è passata in giudicato.

d Riesame 1 Se la domanda è respinta, i richiedenti possono presentare, entro sette giorni, una domanda di riesame.

Obbligo di prestare servizio militare 35

512.21

2

La decisione sulla domanda di riesame è definitiva.

3

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può in ogni momento riesaminare la sua decisione se le condizioni per una dispensa o un congedo sono mutate.

4

In caso di chiamata in servizio per un servizio d'appoggio, l'autorità che emana la chiamata in servizio può sospendere la dispensa se circostanze particolari, quali il ridotto numero di persone chiamate in servizio, giustificano tale misura.

Titolo ottavo: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione

Art. 83

Il DDPS emana gli atti legislativi esecutivi necessari ed è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Capitolo 2: Diritto previgente: abrogazione e modifica

Art. 84

Diritto previgente:

abrogazione

Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 20 settembre 199975 concernente la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, i servizi d'istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell'esercito; b. l'ordinanza del 18 ottobre 199576 concernente l'esenzione dal servizio militare;

c. l'ordinanza del 25 ottobre 199577 concernente l'impiego di militari in settori civili della difesa integrata; d. l'ordinanza del 27 febbraio 198578 concernente un corso d'introduzione al sistema per la direzione del tiro d'artiglieria Fargo 83.


Art. 85

1999 2903, 2001 190 2197 all. n. II 7, 2002 723 all. 2 n. 4] 76 [RU

1995 5302, 1997 2779 n. II 31, 1999 1545] 77 [RU

1995 5190]

78 [RU

1985 283]

79 [RU 1995 5350, 2003 4609 art. 85. RU 2004 5319 n. III]

Istruzione

36

512.21

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 86

Durata dell'obbligo di prestare servizio militare 1

In deroga all'articolo 13 LM, l'obbligo di prestare servizio militare dura: a. per i militari con gradi di truppa e per i sottufficiali 1. delle classi d'età 1965 a 1968: fino al 31 dicembre 2004, 2. delle classi d'età 1969 e 1970 nonché, sempre che abbiano adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio, 1971: fino al 30 giugno 2005; b. per gli ufficiali subalterni delle classi d'età 1965 a 1968: fino al 31 dicembre 2004;

c. per i militari ulteriormente impiegati dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare in virtù del diritto anteriore e gli alti ufficiali superiori 1. della classe d'età 1942: fino al 31 dicembre 2004; 2. delle classi d'età 1943 a 1945: fino al 31 dicembre 2005; 3. delle classi d'età 1946 a 1948: fino al 31 dicembre 2006; 4. delle classi d'età 1949 a 1951: fino al 31 dicembre 2007; 5. delle classi d'età 1952 e 1953: fino al 31 dicembre 2008.

2

L'obbligo di prestare servizio militare dei militari di cui al capoverso 1 può essere prorogato al più tardi fino al 31 dicembre 2008 in virtù dell'articolo 13 capoverso 5 LM.

3

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito emana istruzioni sui dettagli amministrativi concernenti il proscioglimento.


Art. 87

Militari donne

1

I militari donne che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono esentati dal servizio d'istruzione in virtù del diritto anteriore sono reincorporati in formazioni, sempre che non chiedano il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare nell'anno dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

2

Entro il 31 dicembre 2008, i militari donne che hanno compiuto la scuola reclute prima del 1° gennaio 2004 e prestato 57 o più giorni di servizio in servizi d'istruzione delle formazioni nell'ultimo grado conseguito, oppure nell'ultima funzione assunta, possono chiedere il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.


Art. 88

Adempimento dei servizi d'istruzione 1

I servizi d'istruzione secondo il nuovo diritto sono considerati compiuti quando è stato compiuto un servizio d'istruzione dello stesso livello con contenuti didattici identici o prevalentemente comparabili secondo il diritto anteriore.

Obbligo di prestare servizio militare 37

512.21

2

Per il passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI sono applicabili le eccezioni seguenti:

a.80 in deroga all'articolo 9 capoversi 1 e 2, i soldati, gli appuntati e gli appuntati capi che hanno assolto la scuola reclute prima del 31 dicembre 2003 prestano 130 giorni al massimo in servizi di perfezionamento della truppa. Il totale obbligatorio di giorni di servizio di Esercito 95 (300 giorni) non può tuttavia essere superato; b.81 in deroga all'articolo 9 capoverso 3, i caporali di Esercito 95, i sergenti e i sergenti capi che hanno assolto la scuola reclute prima del 31 dicembre 2003 prestano 160 giorni al massimo in servizi di perfezionamento della truppa. Il totale obbligatorio di giorni di servizio di Esercito 95 (460 giorni) non può tuttavia essere superato; c.82 in deroga all'articolo 9 capoverso 4, i furieri, i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi e gli ufficiali subalterni che hanno assolto la scuola reclute prima del 31 dicembre 2003 prestano 200 giorni al massimo in servizi di perfezionamento della truppa. Il totale obbligatorio di giorni di servizio di Esercito 95, pari a 570 giorni per i furieri, a 590 giorni per i sergenti maggiori e sergenti maggiori capi e a 770 giorni per gli ufficiali subalterni non può tuttavia essere superato; d. il corso di formazione alla condotta II e il corso di formazione di stato maggiore I e II del 2003 sono computati soltanto come prima parte del corso di formazione alla condotta rispettivamente del corso di formazione di stato maggiore;

e.83 i comandanti di formazioni e gli aiuti di comando che non hanno dovuto compiere alcun servizio pratico per la promozione conformemente alle disposizioni vigenti per Esercito 95 (diritto anteriore) sono dispensati da detto servizio pratico ai fini di un'incorporazione o di una promozione per il 1° gennaio 2004 nonché ai fini di una promozione posteriore in caso di grado multiplo nella medesima funzione; f.84 i comandanti d'unità con il grado di capitano o maggiore sono dispensati dal corso di formazione di stato maggiore I ai fini dell'assunzione di una funzione di aiuto di comando (cap/magg) per il 1° gennaio 2004; nel caso dei capitani, la dispensa è valevole anche per una promozione concomitante o posteriore al grado di maggiore in una tale funzione; 80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

Istruzione

38

512.21

g.85 gli ufficiali che non hanno dovuto compiere alcun corso di formazione tecnica per la promozione conformemente alle disposizioni vigenti per Esercito 95 (diritto anteriore) sono dispensati da detto corso di formazione tecnica ai fini di un'incorporazione o di una promozione per il 1° gennaio 2004 nonché ai fini di una promozione posteriore in caso di grado multiplo nella medesima funzione;

h. i corsi tecnici B per ufficiali informatori assolti prima del 1° gennaio 2003 non sono computati come corsi di formazione tecnica B per ufficiali informatori di Esercito XXI; i.

gli ufficiali che non hanno esercitato per due anni la funzione di sostituto, di capo impiego o di ufficiale radar possono essere promossi, per il 1° gennaio 2004, a comandanti di battaglione/gruppo; j.

gli ufficiali di stato maggiore generale che hanno esercitato il comando di un battaglione/gruppo fino al 31 dicembre 2003 possono assumere, per il 1° gennaio 2004, una funzione ad interim e assolvere successivamente il corso di formazione di stato maggiore generale III; k. …86 l. i comandanti d'unità che nel modello di base di Esercito 95 hanno assolto soltanto due corsi di ripetizione possono essere promossi, fino al 31 dicembre 2004, al grado di maggiore di stato maggiore generale, nella misura in cui adempiono tutte le altre condizioni per la promozione conformemente al numero 5.1 dell'allegato 4; m. i caporali di Esercito 95 che in Esercito XXI assumono la funzione di capogruppo con il grado di sergente secondo la tabella degli effettivi regolamentari possono essere promossi dal comandante della loro formazione d'incorporazione al grado di sergente durante il servizio d'istruzione delle formazioni;

n. i sergenti maggiori di Esercito 95 che in Esercito XXI assumono la funzione di sergente maggiore di truppa con il grado di sergente maggiore capo secondo la tabella degli effettivi regolamentari possono essere promossi dal comandante della loro formazione d'incorporazione al grado di sergente maggiore capo durante il servizio d'istruzione delle formazioni; o. i sottufficiali di professione con il grado di aiutante di stato maggiore sono promossi, per il 1° gennaio 2004, al grado di aiutante maggiore del gruppo d'impiego E4 o al grado di aiutante capo del gruppo d'impiego E5, se il 31 dicembre 2003 erano già impiegati nel gruppo d'impiego E4 o E5; p. gli ufficiali che esercitano la funzione di sostituto capo del personale o di capo del personale possono essere promossi, per il 1° gennaio 2004, al grado di tenente colonnello o di colonnello, se hanno assolto il corso di stato maggiore II di Esercito 95 o il corso di condotta II di Esercito 95; essi devono 85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

86 Abrogata dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

Obbligo di prestare servizio militare 39

512.21

ricuperare il corso di formazione tecnica B per aiutanti/G1 al più tardi entro il 31 dicembre 2005; q. in deroga all'allegato 4, i primotenenti che hanno ricevuto una proposta di avanzamento prima del 31 dicembre 2003 possono assolvere detto avanzamento già dopo il secondo corso di ripetizione come ufficiale subalterno; r.

i militari che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio o il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione di Esercito XXI possono, durante il periodo dell'obbligo di prestare servizio militare, ricuperare, su base volontaria, i servizi mancati di Esercito 95.

3

Per le promozioni secondo le lettere m e n, il comandante della formazione d'incorporazione deve verificare se le condizioni per la promozione secondo la presente ordinanza sono adempiute.

4

I militari che hanno compiuto soltanto una parte dei servizi d'istruzione di base secondo il diritto anteriore ricuperano i contenuti mancanti in pertinenti servizi d'istruzione di base conformemente al nuovo diritto, nella misura in cui il servizio necessario a tale scopo duri almeno cinque giorni; il capo dell'esercito provvede, mediante istruzioni, a un'esecuzione uniforme.

5

Il capo dell'esercito provvede, mediante istruzioni, a una gestione uniforme delle proposte assegnate in virtù del diritto anteriore.

6

…87

a88 Esperienze professionali dei militari di professione La condizione di aver prestato un impiego in servizio di promovimento della pace (art. 66 LM) o in servizio d'appoggio all'estero (art. 69 LM) di almeno 180 giorni complessivi per l'ammissione a funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E4 e a funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 è applicabile soltanto a partire dal 31 dicembre 2013 ai militari di professione assunti prima del 1° gennaio 2008.


Art. 89

Esenzione dal servizio Le esenzioni dal servizio militare decise in virtù del diritto anteriore mantengono la loro validità; sono fatti salvi gli articoli 71 e 87 della presente ordinanza.

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 90

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

87 Abrogato dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).

88 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Istruzione

40

512.21

Allegato 189 (art. 3)

Definizioni e abbreviazioni (in ordine alfabetico) Sezione 1: Definizioni Accademia svizzera integrata per la medicina militare e in caso di catastrofe (ASIMC) Serve alla formazione e al perfezionamento nel settore della medicina militare di medici e personale medico.

Affisso di chiamata in servizio militare Regolamento militare emanato annualmente dal capo dell'esercito. Contiene le date dei servizi d'istruzione di base e dei servizi di perfezionamento delle formazioni.

Aiuti di comando (aiuto cdo) Ufficiali di stato maggiore generale e altri ufficiali incaricati di trattare un particolare ambito tecnico (capiservizio), sottufficiali superiori degli stati maggiori (aiutante di stato maggiore, aiutante maggiore e aiutante capo) nonché ufficiali addetti.

Allenamento individuale (allen indiv) Servizio speciale per mantenere il livello d'istruzione.

Corso d'addestramento (C addestr) Servizio d'istruzione delle formazioni in caso di riorganizzazione o di equipaggiamento a nuovo di una formazione.

Corso d'allenamento (C allen) Serve a mantenere e a promuovere l'abilità in determinati settori tecnici.

Corso di base (CB)

Servizio d'istruzione supplementare nel quale i sottufficiali e gli ufficiali sono addestrati in ambiti particolari dell'istruzione alla funzione.

Corso di base per l'impiego nel servizio di promovimento della pace (CB prom pace) Serve alla preparazione in vista di un successivo impiego nell'ambito del servizio di promovimento della pace (cfr. S prom pace).

Corso di formazione alla condotta (Cfo cond) Servizio d'istruzione di base per comandanti.

Corso di formazione di stato maggiore (Cfo SM) Servizio d'istruzione di base per aiuti di comando.

Corso di formazione di stato maggiore generale (Cfo SMG) Servizio d'istruzione di base e di avanzamento per ufficiali di stato maggiore generale.

89 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Obbligo di prestare servizio militare 41

512.21

Corso di formazione per ufficiali (Cfo uff) Servizio d'istruzione di base nel quale il futuro ufficiale subalterno acquisisce le conoscenze e le capacità di base nonché i valori di ufficiale dell'esercito svizzero.

Corso di formazione tecnica (Cfo tecn) Servizio d'istruzione di base per i quadri nel settore tecnico.

Corso d'introduzione (C introd) Serve a introdurre in un'altra funzione nell'ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

Corso di ripetizione (CR) Servizio d'istruzione della formazione. Lo sforzo principale dell'istruzione, accanto alla ripetizione e al consolidamento dell'istruzione di base generale, verte sull'istruzione di reparto.

Corso di stato maggiore (C SM) Serve alla preparazione di servizi d'istruzione delle formazioni nonché per addestrare gli stati maggiori delle Grandi Unità.

Corso per monitori di sport militare (C MSM) Servizio d'istruzione supplementare con lo scopo di preparare alla direzione di attività sportive nei corsi. Computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

Corso per quadri di medicina (CQ med) Servizio d'istruzione di base per quadri del settore della medicina, della medicina dentistica e della farmacia.

Corso per specialisti (C specialisti) Serve al perfezionamento specifico per determinate funzioni.

Corso preparatorio (C prep) Servizio d'istruzione delle formazioni per esercitare gli specialisti di regola immediatamente prima di un servizio d'istruzione.

Corso preparatorio dei quadri (CQ) Serve alla preparazione dei servizi d'istruzione e, di regola, li precede immediatamente. Vi partecipano i quadri nonché i militari indispensabili ai lavori di preparazione.

Corso speciale (C spec) Serve a completare il servizio d'istruzione di base degli specialisti.

Esercizio di stato maggiore (eser SM) Serve ad esercitare la collaborazione tra i comandanti e i loro stati maggiori.

Funzione chiave

Funzione la cui mancata occupazione compromette gravemente l'adempimento dei compiti di una formazione. Sono considerate funzioni chiave le funzioni basilari di quadro e di specialista.

Istruzione

42

512.21

Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQ) L'ISQ comprende la Scuola centrale (corsi di formazione per ufficiali, corsi di formazione alla condotta, corsi di formazione di stato maggiore e corsi di formazione tecnica), la Scuola di Stato maggiore generale, l'Accademia militare del PF di Zurigo, la Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito e il Centro d'allenamento tattico.

Militare in ferma continuata (MFC) Militare che adempie volontariamente senza interruzioni il totale obbligatorio dei propri giorni di servizio d'istruzione.

Nomina

Conferimento di funzioni d'ufficiale a militari con gradi di truppa e a sottufficiali.

Nuova incorporazione Cambiamento dell'incorporazione di un militare nell'ambito della stessa Arma o dello stesso servizio ausiliario.

Obbligo di prestare servizio militare (OPSM) Comprende gli obblighi fuori del servizio, il servizio d'istruzione, il servizio di promovimento della pace, il servizio d'appoggio e il servizio attivo.

Organo competente

Grande Unità o organo equiparato per i servizi ausiliari competente per gli affari del personale e per il controllo dell'assolvimento dell'istruzione.

Ai militari non incorporati in formazioni sono applicabili le disposizioni dello Stato maggiore di condotta dell'esercito.

Persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare (POS) I cittadini svizzeri, dal momento in cui hanno superato il reclutamento, e cittadine svizzere abili al servizio e disposte ad assumere la funzione prevista per loro, fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

Promozione (prom)

Conferimento di un grado superiore.

Quadri

Ufficiali, sottufficiali e militari con gradi di truppa che esercitano funzioni di sottufficiale.

Rapporto (rap)

Serve segnatamente al trattamento di questioni concernenti la condotta, l'istruzione e l'informazione; sono considerati rapporti anche i rapporti tecnici per aiuti di comando.

Ricognizione (ric)

Attività di servizio svolta sul posto per la preparazione del successivo servizio d'istruzione nell'ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

Obbligo di prestare servizio militare 43

512.21

Scuola centrale (SC) La Scuola centrale fa parte dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito. Il compito principale della SC consiste nell'assicurare l'istruzione di base dei quadri superiori di milizia. Essa comprende le scuole seguenti: corsi di formazione per ufficiali, corsi di formazione alla condotta, corsi di formazione di stato maggiore e corsi di formazione tecnica per aiutanti e ufficiali informatori. Essa è responsabile o corresponsabile dell'istruzione militare alla condotta dei futuri capisezione e dei loro sostituti, dei comandanti d'unità, dei comandanti di battaglione e di gruppo nonché degli aiuti di comando degli stati maggiori di battaglione o di gruppo e, in singoli corsi di formazione, anche degli aiuti di comando a livello di Grande Unità.

Scuola di stato maggiore generale (SSMG) Servizio d'istruzione di base (istruzione di base: Cfo SMG I a III; avanzamento: Cfo SMG IV e V) per l'istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale alla funzione di aiuto di comando negli stati maggiori delle Grandi Unità nonché istruzione collettiva e individuale degli ufficiali di stato maggiore generale e degli aiuti di comando a partire dal livello di Grande Unità.

Scuola per aspiranti ufficiali (Sasp uff) Servizio d'istruzione di base nel quale gli aspiranti ufficiali acquisiscono le conoscenze e le competenze generali e specifiche all'Arma necessarie per la condotta di un gruppo e durante il quale essi vengono selezionati.

Scuola reclute (SR) Servizio d'istruzione di base nel quale la recluta è introdotta nella comunità militare e durante la quale riceve l'istruzione di base generale, l'istruzione di base alla funzione e l'istruzione di reparto.

Scuola sottufficiali (SSU) Servizio d'istruzione di base nel quale il futuro sottufficiale riceve l'istruzione di capogruppo specifica all'Arma.

Scuola ufficiali (SU) Servizio d'istruzione di base nel quale il futuro ufficiale subalterno riceve l'istruzione di caposezione specifica all'Arma.

Servizi di perfezionamento della truppa (SPT) Termine generico per indicare i servizi d'istruzione delle formazioni (SIF), i servizi speciali (S spec) e i servizi d'istruzione supplementari (SIS).

Istruzione

44

512.21

Servizi d'istruzione delle formazioni (SIF) Servizi nell'ambito di uno stato maggiore o di un'unità, inclusi i lavori di preparazione e di licenziamento, nonché fuori della formazione.

Servizi d'istruzione di base (SIB) Istruzione di base delle reclute e istruzione dei sottufficiali e degli ufficiali per un grado superiore o una nuova funzione; di regola è compiuta in una scuola, come corso di formazione o in un corso speciale.

Servizi d'istruzione supplementare (SIS) Servizi per esercitare i militari in un nuovo o in un ulteriore settore tecnico.

Servizi di supporto all'istruzione (SSI) Servizi prestati fuori della propria formazione da militari impiegati, in caso di idoneità, nell'ambito del totale obbligatorio dei giorni di servizio d'istruzione, come personale insegnante, per l'esercizio di impianti d'istruzione (appoggio all'infrastruttura e all'organizzazione durante i servizi d'istruzione di base), per la manutenzione di apparecchi, veicoli, impianti e installazioni utilizzati per l'istruzione oppure impiegati, in caso di necessità imperativa, nell'amministrazione militare conformemente all'articolo 59 capoverso 3 LM.

Servizio d'arbitraggio (S arbitr) Servizio nella direzione di un'esercitazione per osservare e valutare l'attività della truppa e l'attività di stato maggiore.

Servizio di promovimento della pace (S prom pace) Tipo d'impiego dell'esercito. L'impiego può essere ordinato sulla base di un mandato dell'ONU o dell'OSCE. L'annuncio per la partecipazione a un impiego nell'ambito del S prom pace avviene su base volontaria. Le condizioni d'assunzione si fondano sulla pertinente ordinanza.

Servizio d'istruzione (S istr) Tutti i servizi secondo l'affisso di chiamata in servizio militare pubblicato annualmente; comprende i servizi d'istruzione di base (SIB) e i servizi di perfezionamento della truppa (SPT).

Servizi delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare: a. secondo l'articolo 44 LM (servizi volontari); b. conformemente a disposizioni particolari, segnatamente secondo l'articolo 45 LM; c. secondo l'articolo 53 LM e l'allegato 3 della presente ordinanza.

Obbligo di prestare servizio militare 45

512.21

Servizio pratico (S prat) Serve all'applicazione pratica di quanto appreso in una scuola per quadri. Di regola, è assolto nell'ambito dell'istruzione di reparto 1 in una scuola reclute. È parte del servizio d'istruzione di base dei quadri.

Sottufficiali superiori degli stati maggiori (suff sup SM) Sottufficiali superiori incorporati negli stati maggiori con il grado di aiutante di stato maggiore, di aiutante maggiore o di aiutante capo.

Stage pratico (stage prat) Parte dell'istruzione di base nella quale i futuri sottufficiali, sottufficiali superiori o ufficiali subalterni possono consolidare nella pratica e approfondire le loro conoscenze e competenze in materia di leadership prima dell'impiego nel servizio pratico (istruzione di reparto).

Totale obbligatorio di giorni di servizio (TOGS) Numero di giorni di servizio stabilito dal Consiglio federale che i militari devono compiere nell'ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

Trapasso del comando (trap cdo) Trapasso verbalizzato degli atti di servizio e di comando al comandante successivo.

Trasferimento

Mutazione di un militare in un'altra Arma o in un altro servizio ausiliario.

Sezione 2: Abbreviazioni AS

avviso del servizio nel PISA OAS

Ordine d'avviso del servizio in forma scritta U uomini organo amm organo incaricato dell'amministrazione D donne Del rimanente, si applicano le abbreviazioni conformemente al regolamento 52.2/II del 5 dicembre 199790 «Documenti militari - Abbreviazioni».

90 Ottenibile presso: UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Istruzione

46

512.21

Allegato 291 (art. 4)

Specialisti

Sono specialisti:

a. il personale civile della Confederazione e dei suoi esercizi nonché delle autorità militari cantonali e dei loro esercizi incorporato nella pertinente formazione d'istruzione e di supporto, nell'unità amministrativa, nell'esercizio o nel quartiere generale dell'esercito (QG Es); b. il personale dell'Ufficio federale delle comunicazioni incorporato in formazioni dell'aiuto alla condotta per assicurare la sorveglianza radio;

c. il personale di MeteoSvizzera, dell'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe, del Servizio sismologico svizzero e dell'Istituto di ricerca sull'atmosfera e il clima del Politecnico federale di Zurigo (IACETH), della Centrale nazionale d'allarme, dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, della RUAG e di Skyguide incorporato in formazioni che, in servizio attivo, assumono i compiti delle organizzazioni e istituzioni menzionate; d. i collaboratori dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei gestori di impianti di trasmissione per l'informazione radiofonica a tutta la popolazione del Paese incorporati nella frazione dello stato maggiore dell'esercito o come ufficiali Telecom; e. i collaboratori dei fornitori di servizi di radiochiamata incorporati in formazioni dell'aiuto alla condotta;

f.

i collaboratori delle imprese pubbliche di trasporto incorporati come ufficiali ferroviari; g. i funzionari di polizia incorporati nella Sicurezza militare; h. le persone incorporate: 1. come ufficiali specialisti, 2. come militari con gradi di truppa, sottufficiali, ufficiali subalterni, capitani della giustizia militare,

3. come membri degli stati maggiori del Consiglio federale o del quartiere generale dell'esercito con funzioni proprie di stato maggiore, senza le funzioni delle Armi e dei servizi ausiliari, 4. come piloti, operatori di bordo, operatori di ricognitori telecomandati o esploratori paracadutisti, 5. come veterinari (vet) o conducenti di cani (cond cani), 6. come medici, dentisti, farmacisti, biologi, ufficiali di laboratorio (biologia, chimica e fisica) o il personale medico con funzioni analoghe,

91 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 9 nov. 2005 (RU 2005 5099). Aggiornato dal n. 9 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).

Obbligo di prestare servizio militare 47

512.21

7. come ufficiale «Convenzioni e diritto» o come ufficiale giurista, 8. in funzioni del Servizio della Croce Rossa, 9. in funzioni del Servizio dell'informazione alla truppa/Comunicazione Difesa,

10. come criptologi; i.

i militari impiegati: 1. nello stato maggiore delle Forze terrestri, 2. negli stati maggiori specializzati delle Forze terrestri, 3. negli stati maggiori specializzati delle Forze aeree, 4. negli stati maggiori d'ingegneri, 5. nell'assistenza spirituale dell'esercito, 6. nel servizio sociale dell'esercito, 7. come giudici o giudici supplenti di un tribunale militare, 8. nello stato maggiore specializzato «Istruzione»; Centro di formazione per l'informazione e la comunicazione dell'esercito (CICE); j.

i militari con gradi di truppa e i sottufficiali, la cui funzione non può essere occupata da persone idonee soggette all'obbligo di prestare servizio militare, che acconsentono di prorogare su base volontaria l'obbligo di prestare servizio militare.

Istruzione

48

512.21

Allegato 392 (art. 3 e 14)

Compendio dei generi di servizio d'istruzione Servizi d'istruzione (S istr) Servizi di perfezionamento della truppa (SPT) Servizi d'istruzione di base (SIB) Servizi d'istruzione delle formazioni (SIF)

Servizi speciali (S spec) Servizi d'istruzione supplementare (SIS)

Reclutamento (recl) Scuola reclute (SR) Scuola per militari in ferma continuata (SMFC) Scuola sottufficiali (SSU) Corso di formazione per capicucina (Cfo capicuc) Corso di formazione per furieri (Cfo fur) Corso di formazione per sergenti maggiori

(Cfo sgtm) Scuola per aspiranti (Sasp) Scuola per aspiranti ufficiali (Sasp uff) Scuola ufficiali (SU) Corso di formazione per ufficiali (Cfo uff) Corso per quadri di medicina (CQ med) Corso di formazione di stato maggiore (Cfo SM) Corso di formazione alla condotta (Cfo cond) Corso di formazione tecnica (Cfo tecn) Corso di formazione di stato maggiore generale (Cfo SMG) Stage pratico (stage prat) Servizio pratico (S prat) Corso speciale (C spec) Ricognizione (ric) Corso preparatorio dei quadri (CQ) Corso di ripetizione (CR) Corso d'allenamento (C allen) Corso

d'addestramento

(C addestr) Corso preparatorio (C prep) Corso per specialisti (C specialisti) Servizio d'istruzione dei militari in ferma continuata

(S istr MFC) Servizi di supporto all'istruzione (SSI) Corso di stato mag-giore (C SM)

Rapporto (rap) Esercizio di stato maggiore (eser SM) Visita alla truppa (visita trp) Controllo (contr) Istruzione al simulatore (istr sim) Trapasso di un comando (trapasso

cdo) Servizio

d'arbitraggio

(S arbitr) Allenamento individuale (allen indiv) Visita e apprezza-

mento medici (VAM)
Audizione in caso di

controllo di sicurezza ampliato (ACSA) Reclutamento com-plementare

(militari non istruiti) Corso

d'introduzione

(C introd) Corso di base (CB) Corso per monitori di sport militare

(C MSM) Corso di base per l'impiego nel

servizio di

promovimento

della pace

(CB prom pace) Corso di selezione per il distaccamento

d'esplorazione

dell'esercito

(C selez DEE)

92 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Obbligo di prestare servizio militare 49

512.21

Allegato 493 (art. 11, 15, 46, 57, 58, 59 e 88) Servizi d'istruzione Compendio

I

Servizi d'istruzione di base 1

Scuola reclute/corsi speciali/istruzione dei sottufficiali 1.1 Scuola

reclute

1.2 Corsi

speciali

1.3

Carriera normale: istruzione dei caporali 1.4

Carriera normale: istruzione dei sergenti (capigruppo) 1.5

Carriera normale: istruzione dei sergenti capi 2

Istruzione dei sottufficiali superiori 2.1

Carriera normale: istruzione dei sergenti maggiori (suff tecn) 2.2

Istruzione dei furieri (furieri d'unità) 2.3

Istruzione dei sergenti maggiori capi (sergenti maggiori d'unità) 2.4

Carriera normale: istruzione degli aiutanti sottufficiali 2.5

Carriera normale: istruzione degli aiutanti di stato maggiore (aiuti di comando del livello di bat/gr/sq) 2.6

Carriera normale: istruzione degli aiutanti maggiori (aiuti di comando del livello di br/FOA, cdo aerod) e degli aiutanti capi (aiuti di comando del livello di reg ter/SM impg) 3

Carriera normale: istruzione degli ufficiali subalterni 3.1

Istruzione dei tenenti (capisezione) 3.2

Istruzione dei primotenenti 4

Istruzione a funzioni di comandante (compresi sost cdt) e istruzione degli alti ufficiali superiori 4.1

Carriera normale: cdt U (cap e cap/magg) 4.2

Carriera normale: sost cdt bat/gr (magg) 4.3

Carriera normale: cdt bat/gr (ten col) 4.4

Carriera normale: cdt (col) 4.5

Carriera normale: sost cdt GU (col) 4.6

Carriera normale: alti uff sup (br, div o cdt C) 93 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Istruzione

50

512.21

5

Istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale (applicabile per tutte le funzioni secondo le tabelle degli effettivi regolamentari) 5.1

Istruzione di base degli uff SMG (magg SMG e ten col SMG) 5.2

Avanzamento degli uff SMG a cdt bat/gr/sq (ten col SMG) 5.3

Avanzamento degli uff SMG a SCSM, CSM e sost cdt GU nonché ad altre funzioni del grado di col SMG 6

Istruzione degli aiuti di comando 6.1

Carriera normale: aiuti di comando dei corpi di truppa (cap/magg e magg/ten col) e aiuti di comando delle GU (compresi SM colg ter), quartiere generale dell'esercito, centri di competenza nonché formazioni d'istruzione e di supporto (cap/magg) 6.2

Carriera normale: aiuti di comando delle GU (compresi SM colg ter), quartiere generale dell'esercito, centri di competenza nonché formazioni d'istruzione e di supporto (magg/ten col e ten col/col) 7

Istruzione dei soldati di professione (sdt prof) 7.1

Appuntati (app Sic mil) 7.2

Appuntati capi (app capo Sic mil) 8

Istruzione dei sottufficiali di professione specialisti (suff prof spec) e dei sottufficiali di professione (suff prof) 8.1

Sottufficiali di professione specialisti 8.1.1 Sottufficiale di professione specialista (sgt) Sic mil 8.1.2 Sottufficiale di professione specialista (sgt) DEE 8.1.3 Sottufficiale di professione specialista (sgt capo) Sic mil 8.1.4 Sottufficiale di professione specialista (sgt capo) DEE 8.2 Sottufficiali superiori di professione specialisti 8.2.1 Sottufficiale di professione specialista (sgtm) DEE 8.2.2 Sottufficiale di professione specialista (sgtm) Sic mil 8.2.3 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) Sic mil 8.2.3.1 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) Sic mil (PM mob) 8.2.4 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) istr a favore FOA (livello gr)

8.2.5 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) DEE 8.2.6 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) Sic mil 8.2.7 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) istr a favore FOA (livello sez)

8.2.8 Sottufficiale di professione specialista (aiut SM) Sic mil 8.3 Funzioni di sottufficiale di professione 8.3.1 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E1 (aiut suff) 8.3.2 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E2 (aiut suff) 8.3.3 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (aiut SM) 8.3.4 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E4 (aiut magg)
8.3.5 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E5 (aiut capo)

Obbligo di prestare servizio militare 51

512.21

9

Istruzione degli ufficiali di professione specialisti (uff prof spec) e degli ufficiali di professione (uff prof) 9.1

Ufficiali di professione specialisti 9.1.1 Funzione di ufficiale di professione specialista (uff spec) PM, com SSPM, caposez DPPM

9.1.2 Funzione di ufficiale di professione specialista (ten) Sic mil 9.1.3 Funzione di ufficiale di professione specialista (ten) DEE 9.1.4 Funzione di ufficiale di professione specialista (I ten) Sic mil 9.1.5 Funzione di ufficiale di professione specialista (I ten) DEE 9.1.6 Funzione di ufficiale di professione specialista (cap/magg) Sic mil 9.1.7 Funzione di ufficiale di professione specialista (magg/ten col e ten col/col) 9.2 Ufficiali di professione 9.2.1 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E1 (cap) 9.2.2 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E2 (magg o magg SMG)

9.2.3 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (ten col) 9.2.3.1 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (aiuto cdo ten col SMG)

9.2.3.2 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (cdt bat/gr/sq ten col SMG) 9.2.4 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E4 (col o col SMG)

9.2.5 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E5 (col o col SMG)

10

Istruzione dei militari a contratto temporaneo 10.1

Sottufficiale a contratto temporaneo (sgtm) 10.2

Sottufficiale a contratto temporaneo (fur) 10.3

Sottufficiale a contratto temporaneo (sgtm capo) 10.4

Ufficiale a contratto temporaneo (cap) II

Corsi per specialisti, corsi d'allenamento, corsi d'addestramento e corsi d'introduzione

Istruzione

52

512.21

Durata, partecipanti o aspiranti e competenze dei singoli servizi d'istruzione Osservazioni fondamentali: Tutte le r

egol

amentazioni di dett agl

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unzi

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capo dell'esercito.

Secondo la provenienza o la futu ra

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cito (J

1), or

dinar

e un Cf

o S

M

oppur

e un Cf

o cond, un altro Cf o SM o Cf

o cond,

un Cfo tecn oppure un servizio d'istruzi

one speciale.

Aiuti cdo con grado singolo, che non devono compiere alcun Cfo SM, C

fo cond o ser

vizi

o d'istr

uzi

one s

peciale pos

sono ess

er

e pr

omossi al più presto dopo 3 CR (anal

ogamente all

e promozioni i

n caso di gr

ado multi

plo)

.

*

=

servizio d'istruzione da compier e obbligatoriamente prima di assumere una funzione secondo l'articolo 49.

Org istr

=

organizzazione delle Fo rze terrestri/delle Forze aeree (per es. formazioni d'addestram ento, scuole, corsi di formazi one, corsi e centri di competenza) responsabile dell'is truzione che ogni anno, d'intesa con lo SMCOEs J1, emana istruz ioni concernenti i partecipanti/ gli aspiranti,

nonché le chiama

te e gli annunci.

Giorni

=

numero massimo di giorni di serv izio d'istruzione secondo l'a ffisso di chiamata in serviz io militare. In caso di frazi onamento del servizio d'istruzione, dal numero di giorni di serv izio d'istruzione è dedotto il numero di giorni dei fine settimana non computabili. I congedi generali più

lunghi (ossia senza congedi per il fine settima na) non sono considerati. Qua ndo più servizi d'istruzione di base sono prestati in un uni

co peri

odo,

senza interruzioni, ad essi si aggiungo no i giorni del congedo per il fine settimana tra due serv izi d'istruzione di base.

Formazioni senza possibilità di promozione Nelle formazioni seguenti non

possono avvenire promozioni. Sono fatte salve le funzioni stab ilite nelle istruzioni del capo dell'esercito concernenti i serv izi

d'istr

uzi

one per l

'assunzi

one di una f

unzi

one

o per

la promozione (

5 f

unzi

oni

al massimo):

istr e supp, SM Patrouille des Glaciers

istr e supp, SM Swiss Raid Commando

istr e supp, dist eser Swiss Air Force Competition

Personale militare Indipendentemente da un'eventuale funzione di milizia, le prom ozioni del personale militare si fondano esclusivamente sulla fun zione professionale, cioè sui numeri 7 a 10 del present e allegat

o.

Su proposta della Commissione delle carriere Difesa (CCD), il capo dell'e sercito decide in merito alle eccezioni

quali deroghe

all'età minima stabilita o pr

omozi

oni al grado s

uperi

ore

relative al gruppo d'impiego.

Su proposta della Commissione delle carriere Difesa (CCD), il capo dell'esercito decide in merito a eccezioni o assunzioni di f unzi

oni, s

egnat

amen

te nel caso di

persone che non hanno ancora l'

età richi

est

a per

una carri

era normal

e d'uffi

cial

e.

Obbligo di prestare servizio militare

53

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

1 Scuola reclute/corsi specia li/istruzione dei sottufficiali 1.1 Scu

ol

a reclute

- SR

145

- recl

Org

istr

Ecce- zioni: 124

- recl

- recl

delle

truppe

del genio (senza espl, espl/cond, sdt scagl cdo, sdt scag l cdo/cond, zap carr, zap car

r/cond c ar

m posaponti,

zap carr/cond c arm gran, zap carr/cond c ar m smin, sdt sic, sdt

sic/cond)

recl delle truppe di salvataggio

recl delle truppe di difesa NBC

recl delle truppe della lo

gis

tica: cont

trp, cuoco

trp, sdt rif e sdt rif/cond C1 secondo la FOA = 18 o 21 settimane; tutte le funz CT (circol, trsp, sic, info, trm), diagn (IMFS e sist Ik), diagn DCA m, mecc ap DCA m, mecc DC A m, mecc mot, mecc

bl, el bl e armaiolo = 21 settimane recl delle truppe sanitarie

173

gran, gran san U, gran/cond

Org istr

89

aut

o istr

e s

upp; 35 gior

ni per

completar

e l

a SR

per

sonale speci

ali

zzat

o s

dt s

pec li

ngue; 56 gi

or

ni

per completare la SR nell'istr specialistica di spec li ngue

68

sdt che vengono istruiti come suff circol, uff circol, suff trsp o uff trsp

sdt s

an es

er (

sdt san); 56 gi

or

ni per

complet

ar

e

la SR

Istruzione

54

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

54

sdt es

er/cond C

1; 70 gi

or

ni

per complet

ar

e la SR

47

militari che assolvono la

SR per sportivi di punta; 77 gi

or

ni

per complet

ar

e la SR

soldati d'esercizio (sdt

eser, ord ufficio, cuoco trp e s

dt r

if); 77 gi

or

ni per

complet

ar

e l

a SR

sdt che vengono istruiti come suff o uff

candidati che adempiono

le condizioni per la nomina a cap capp mil e che vengono istruiti

1.2 Corsi

speciali

Conformemente alle istruzi oni del capo dell'esercito 1.3 Carriera n ormale:

istruzione dei caporali - SR

47

- recl

- SSU

33

- sdt

CQ e S prat

61 (40)

cpl

(cpl con SR di 18 settimane)

Org istr

1.4 Carriera normale: istruzio ne dei sergenti (capigruppo) - SR

47

- recl

- 61

gi

or

ni

SR

per r

ecl

gr

anatieri con SR di

25 settimane

89 gi

or

ni

SR per f

uturi

s

gt es

pl par

- SSU

61

- sdt

Stage prat

89

app capo

S prat

54

sgt

33 giorni per

capigruppo con SR di 18 settimane 68

sgt granatieri con SR di 25 settimane

Org istr

1.5 Carriera n ormale:

ist

ruz

ione dei sergenti capi Cfo tecn sost caposez

5

sgt

Cdo ISQ

- Responsabili

dei

tamburini

12

- sgt

- pu

ò essere assolta in parti Org istr/ Cdo GU

Obbligo di prestare servizio militare

55

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

Cfo responsabili delle cucine

12

sgt

FOA log

Ulteriori condizioni : almeno 2 CR come sgt Cdt U

2 Istru

zione d

ei sottufficiali superiori 2.1 Carriera n ormale:

ist

ruzi

one

dei sergenti maggiori (suff tecn) Cfo tecn suff tecn

max. 26

sgt

Org istr

S prat

max. 54

sgtm

Ulteriori condizioni: almeno 2 CR come s

gt

Org istr

2.2 Istru

zion

e dei furieri (furieri d 'unità)

- SR

47

(61)

- recl

- (recl

granatie

ri con SR di 25 settimane) Org istr

- Cfo

fur

96

- sdt

FOA

log

CQ e stage prat

54

sgt

- S

prat

54

(33)

- fur

- (fu

r con SR di 18 settimane) 68

fur con SR granatieri di 25 settimane

Org istr

2.3 Is

tru

zion

e dei

sergenti

maggi

or

i capi (sergenti maggiori d'unità) - SR

47

- recl

Org

istr

- Cfo

sgtm

96

- sdt

FOA

log

CQ e stage prat

54

sgt

S prat

54 (33)

sgtm capo

(sgtm U con SR di 18 settimane)

68

sgtm U con SR gr

anatieri di 25 settimane Org istr

2.4 Carriera n ormale:

ist

ruzi

one

degli aiutanti sottufficiali Istruzione di base dei suff

Istr tecn

max. 46

- sgt,

sgtm,

fu

r, sgtm capo

S prat

max. 89

aiut suff

Org istr

Istruzione

56

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

2.5 Carriera n ormale:

ist

ruzi

one degli aiutanti di s tat

o maggiore (aiuti di comand o del livello di bat/gr/sq) Cfo t

ecn per

ai

ut S

M

19*

Org istr

Cfo SM I/1

a parte

12*

Cdo ISQ

- sgtm

capo

aiut suff (ex sgtm capo)

- as

p

ai

ut

SM

Ulteriori condizioni: almeno 3 CR come s

gt

m

capo

Cdt U

Per det

er

m

inate f

unzi

oni, il CEs può or

dina

re

un S prat

di 26 giorni al massimo 2.6 Carriera n ormale:

ist

ruzi

one degli aiutanti m aggi

ori (

aiuti

di comando del livello di br/FOA , cdo aerod) e d egli aiut

anti c

api (aiuti di comando del livello di reg ter/SM impg) Cfo SM I

I

31*

aiut SM

è s

volto i

n due par

ti

Cdo ISQ

Cfo tecn

max. 38

Cdo ISQ/

Org istr

3 Carri

era normale: ist

ruzion

e degli uffici ali subal

terni

3.1 Is

tru

zion

e dei

te

nenti

(

capis

ezi

one)

- SR

47

(61)

- recl

- (recl

gran

atieri con SR di 25 settimane) - SSU

61

- sdt

Org istr

- Cfo

uff

26

- app

capo

Cdo

ISQ

SU con stage prat

168

(12)

app capo/sgt capo

(istr di 24

settimane + 1 settimana di congedo generale lungo)

(SU gr

an = 25 s

ett

imane = 173 gi

or

ni)

(C spec per uff gran)

S prat compreso CQ

54 (40)

te

n

(caposez con SR di 18 settimane)

Org istr

68

caposez gran con SR di 25 settimane

Obbligo di prestare servizio militare

57

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

3.2 Is

tru

zion

e dei

primot

enenti

La pr

omozi

one avvi

ene dopo l'

asso

lv

im

en

to

d

ell'in

te

ra is

tr

uzione di t

enent

e (

compr

es

o il

se

rv

iz

io prati

co) e 2 C

R

come tenent

e o dopo 4 anni

con il gr

ado di

tenent

e.

I tenenti che ass

ol

vono il l

oro obbli

go di

prestare servizio d'istruzio ne come militari in ferma continuata sono promossi al gr

ado di I t

en dopo

38 gi

or

ni

di s

er

vi

zio d'istr

uzi

one in ferma continuata (IDR 2).

La pr

omozi

one a quarti

er

mast

ro (I

ten)

avviene dopo aver assolto il Cf

o SM I o dopo 4 anni con il

gr

ado di tenente.

È fatto salvo il differimento dell

a promozione a causa di una s ituazione personale non ordinata.

SMCOEs

4 Istruzione a funzioni di comand

ante (compresi sost cdt) e istr uzione degli alti ufficiali superiori 4.1 Carriera n ormale:

cd

t U (

cap e cap/magg) - Cfo

cond

I

26*

Cdo

ISQ

Cfo tecn I

max. 26

Per funzi

oni speciali il CEs decide nelle istruzioni sui servizi d'is truz

ione

p

er a

ssume

re

la

funzione oppure

per la promozione

Org istr

max. 61

Org istr

S pr

at compr

es

o CQ

max. 40

aiut suff (caposez log)

- uff

sub

- aiuto

cdo

cap/magg

cdt U cap per

funz (cap/magg)

per aspiranti con SR

di 18 settimane

L'avanzamento a cdt U è po

ssibile soltanto dopo il 1° CR come uff sub (ten/I ten) o dopo il 4° CR come aiut

suff (caposez log

).

Per i cdt con doppio grado cap/magg: promozione

al grado di magg do po 4 anni come cap.

4.2 Carriera n ormale:

sost cdt

bat/gr (magg) Cfo cond II

38*

è svolto in due parti

è svolto in parti

- Cfo

tecn

II

max.12

- Per

funzi

oni speciali il CEs decide nelle istruzioni sui servizi d'is truz

ione

p

er a

ssume

re

la

funzione oppure

per la promozione

Cdo ISQ

S pr

at (

come cdt bat/

gr)

compr

es

o

CQ

*

aiuto cdo cap/magg (ex cdt U)

uff radar DCA (cap/magg)

uff spec mont (cap)

- cdt

U

cap

- cdt

U

cap/magg

*

Per det

er

m

inate f

unzi

oni, il CEs può or

dinar

e un

S pr

at di

26 gi

or

ni

al massi

mo

Org istr

Istruzione

58

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

4.3 Carriera n ormale:

cd

t bat/

gr (

ten col)

- Cfo

cond

II

38*

- aiut

o

cdo cap fino a ten col (ex cdt U)

sost cdt magg/ten

col (ex cdt U o uff spec mont)

è svolto in parti

Cdo ISQ

Cfo tecn II

max. 12

Per funz

ioni speciali il CEs decide nelle istruzioni sui servizi d'is truz

ione

p

er a

ssume

re

la

funzione oppure

per la promozione

Org istr

S pr

at

*

*

Per det

er

m

in

ate f

unzi

oni, il CEs può or

dinar

e un

S pr

at di

26 gi

or

ni

al massi

mo

Org istr

Almeno 2 anni come sost cdt (s

enza uff SMG e cdt DPCF/SSPM) Età mini

ma per l

a pr

omoz

ione: 35 anni (art. 61) 4.4 Carriera n ormale:

cd

t (col)

- Conformemente

alle

istruzi

oni del capo dell'esercito Età mini

ma per l

a pr

omoz

ione: 42 anni (art. 61) 4.5 Carriera n ormale:

sost cdt

GU (

col)

- secondo

istruzioni

specia

li

aiuto cdo ten col/col (ex cdt di corpi di truppa)

sost cdt ten col

- cdt

ten

col/col

prima del

l'ass

unzi

one della funzi

one di s

ost

cdt

GU devono essere prestati in uno stato maggiore di una GU, i

n un peri

odo di almeno tre anni, come mi

nimo 40 gior

ni di ser

vizi

o d'istr

uzi

one.

Tale regolamentazione no n si applica agli uff SMG.

Cdo ISQ

Età mini

ma per l

a pr

omoz

ione: 42 anni (art. 61)

Obbligo di prestare servizio militare

59

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

4.6 Carriera n ormale:

alt

i uff sup (br, div o cdt C) - secondo

istruzioni

specia

li

aiuto cdo ten col/col (ex cdt di corpi

di

truppa per

l'avanzamento a cdt GU) sost cdt ten col/col

- cdt

ten

col/col

Cdo

ISQ

La pr

omozi

one al

gr

ado di cdt

C

è possi

bile s

oltanto per br e di v.

5 Is

tru

zi

one d

egli

uffici

ali di stat

o maggiore gen erale (

applicab

ile per tutte le funzioni second o le tabelle degli effettivi r egol

amen

tari

)

5.1 Istruzione di base degli u ff SMG (magg SMG e ten col SMG) Cfo SM

G I

26

Cfo SM

G II

26

ass

olvi

m

ent

o del Cfo SM

G III

s

oltant

o nell'

anno

successi

vo al compiment

o del

Cfo SM

G II

Cfo SM

G III

24*

pilot

a/uf

f op di bordo cap

sost cdt magg

- cdt

cap/magg

- uff

dei

ricognitori

telecomandati cap

tra il Cfo SMG II e il Cfo SMG III devono essere prestati almeno 10 gi

orni

di

SIF nello

stato maggi

or

e di una GU (

secondo l

a f

unz)

* il Cfo SMG III è svolto in due parti

Cdo ISQ

Cfo cond II compiuto

Condotta di un cdo d'

unit

à durant

e almeno 3 CR; piloti/uff op di bo rdo: 3 anni con il gr ado di cap.

La pr

omozi

one al

gr

ado di magg S

M

G ha

luogo dopo avere compi uto il Cfo SMG II.

Per gli uff SMG senza avanzamento

conf

or

memente ai

numeri 5.2 o

5.3, l

a promozione al gr

ado di

ten col SMG avviene al più pre st

o dopo 8 anni con il gr ado

di magg SMG e l'

ass

olvi

m

ent

o del Cfo SM

G III

.

Età minima per la promozione

a col SMG: 38 anni (art. 61) 5.2 Avanzam

ento degli uf f SMG a

cdt bat/gr/sq (ten col SMG) Cfo tecn II

max. 12

Cfo tecn

: secondo il numero 4.3 Org istr

S prat

*

magg SMG/ten col SMG

S prat: secondo il numero 4.3

Org istr

Istruzione

60

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

L'istruzione di cdt ba

t/g

r va

d

i re

go

la

a

sso

lta

prima dell'istruzione di

bas

e di uff S

M

G.

La promozione al grado

di ten col SMG può aver luogo solta nto dopo la conclusione dell'istruz ione di base di uff SMG (Cfo SMG III).

Età mini

ma per l

a pr

omoz

ione: 35 anni (art. 61) 5.3 Avanzamento degli uff SMG a SCSM , CSM e sost cdt GU nonché ad al tre funzioni del grado di col SMG Cfo SMG IV

19

ten col SMG/(col SMG)

pe

r la promozione a col SMG o la mutazione a

sost cdt cdo aerod

per la promozione

a ten col SMG/col SMG (SCSM) o la mutazione a col SMG (SCSM) Eccezione: cfr. art. 50 cpv. 5 almeno 3 anni SCSM

come ten col SMG prima di divent

are SCSM come col

SMG

ass

olvi

m

ent

o del Cfo SM

G IV possibile, purché sia pianif

icat

o un i

m

pi

ego qual

e SCS

M

; di

regola, 4 anni dopo il Cfo SMG III.

Cfo SM

G V

19

(ten col S

M

G)/col SMG

(ex cdt di corpi di truppa) per CSM, cdt cdo aer

od e s

ost cdt

GU

In occasione dell'assunzione

di una funzione accessibile a tu tti gli aiuto cdo (anche a non uff SMG), il cd t GU decide in mer

ito a

ll'a

sso

lv

ime

nto

d

ei Cfo

te

cn

necessari; è fatto salvo l'assolv im

ent

o obbligatorio del Cfo t ecn per

f

unzi

oni

gi

ust

a l

e istr

uzioni de

l CEs concernenti i servi zi

d'

istruzione per

l'

as

sunzi

one di

una f

unzi

one o per

la pr

omozione.

I cdt cdo aer

od e s

ost pr

estano un S prat

di 19 gior

ni al mas

simo secondo l

a FOA av.

La promozione a CSM (col SMG) è possib

ile soltanto dal grad o di ten col SMG.

- Po

ssono

e

sse

re

inc

orpo

ra

ti come CSM soltanto ex SCSM che hanno assolto il Cfo SMG IV e il Cfo SMG V.

Età minima per la promozione

a col SMG: 42 anni (art. 61)

Obbligo di prestare servizio militare

61

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

6 I

st

ruz

io

ne

de

gl

i aiuti di comando 6.1 Carriera normale: aiuti di comando dei corpi di truppa (cap/magg e ma gg/ten col) e aiuti di comando delle GU (compresi SM c olg ter), quartiere generale dell'esercito, centri di competenza nonché formazioni d'is truzione e di supporto (cap/magg) Cfo tecn

max. 40

Per funz

ioni speciali il CEs decide nelle istruzioni sui servizi d' istruz

ione

p

er a

ssume

re

la funzione oppure per la promozione Org

istr/

Cdo ISQ

Cfo SM I

max. 24*

aiut suff (caposez log)

- uff

sub

- aiuto

cdo

cap/magg

sost cdt magg

- cdt

U

cap/magg

- com

DPCF/SSPM

(cap/magg)

è svo

lto

in

p

arti

ex cdt U (cap o magg)

che hanno assolto il Cfo cond I non assolvono alcu n Cfo SM I; eccezione: i cdt U che hanno prestato meno di 4 CR come

cdt

as

sol

vono s

olt

ant

o il C

fo SM I/

1a

parte

Cdo ISQ

S pr

at

*

* Per det

ermi

nate funz, il C

E

s può or

dinar

e un S

prat

di

26 gi

orni

al

massimo

Org istr

L'avanzamento è possibile soltant

o dopo il 1° CR come uff sub (ten /I ten) o dopo il 3° CR come cdt U (senza Cfo SM I) oppure dopo il 4° CR come aiut suff (caposez log).

La pr

omozi

one al

gr

ado di ca

p Qm avvi

ene al

pi

ù prest

o dopo 3 anni con il gr ado di I ten e s

e è st

at

o assolto il Cfo SM I.

Aiuto cdo con doppio grad

o conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari: promozione dopo 4 anni nel grado inferio re.

Età minima per la promozione

a ten col SMG: 38 anni (art. 61) 6.2 Carriera n ormale:

ai

uti di comando d elle

GU (

compres

i SM col

g t

er), q

u

arti

ere ge

nerale dell'esercito, centri di competenza nonché formazioni d'istruzione e di supporto (magg/ten col e ten col/col) Cfo tecn

max. 40

Per funzi

oni speciali il CEs decide nelle istruzioni sui servizi d'is truz

ione

p

er a

ssume

re

la

funzione oppure

per la promozione

Org istr/ Cdo ISQ

Cfo SM II

max. 31*

aiuto cdo cap/magg/ten col

sost cdt magg/ten col

cdt cap/magg/ten col

* è svolto in 2 parti, tr

a le quali, sempre che sia previsto, deve essere asso lto il Cfo tecn relativo alla funzione.

Cdo ISQ

Aiuto cdo con doppio grad

o conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari: promozione dopo 4 anni nel grado inferio re.

Età minima per la promozione a ten col:

38 anni; età minima per la prom ozione a col: 42 anni (art. 61)

Istruzione

62

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

7 Istruzione dei soldati di professione (sdt prof) 7.1 Appuntati (app Sic mil) sdt

pr

omozi

one al

pi

ù presto dopo la scuola PM, part

e A

Sic mil

7.2 Appuntati capi (app capo Sic mil) - app

- pr

omozi

one

al

più presto dopo un anno d'impi

ego come app Istr

uzi

one: s

cuola PM,

part

e A

Sic mil

8 Istru

zione d

ei sottufficiali di professi one specialisti (suff p rof spec) e d

ei so

ttufficiali di professione (suff prof) 8.1 Sottuffici ali di profes

si

one specialisti 8.1.1 Sot

tufficial

e di prof

essi

one specialista (sgt) Sic mil app/

app capo

Sic mil

Istruzione:

KAMIR: scuola PM, parte A + istr di base KAMIR

PM: scuola PM, parte A+C

8.1.2 Sot

tufficial

e di prof

essione sp

eci

alist

a (sgt)

DE

E

sdt, app, app capo

Istruzi

one:

corso di base DEE

Cdo gran

8.1.3 Sot

tufficial

e di prof

ession

e sp

eci

alist

a (sgt

capo) Sic mil - sgt

- 3

anni

come

sgt

Sic

mil

8.1.4 Sot

tufficial

e di prof

essi

one sp

eci

alist

a (sgt

capo) DEE

sgt

Esperienza pr

ofessional

e:

2 anni come sgt nel DEE

Cdo gran

Obbligo di prestare servizio militare

63

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

8.2 Sottufficiali superiori di professione specialisti 8.2.1 Sot

tufficial

e di prof

essione sp

ecialista (sgtm) DEE sgt,

sgt

capo

Istruzione:

Esperienza pr

ofessional

e:

- istr

specialistica

DEE

2 anni nel DEE

Cdo gran

8.2.2 Sot

tufficial

e di prof

essione sp

eci

alist

a (sgtm)

Sic mil

sgt,

sgt

capo

Istruzi

one:

istr tecn 1 suff PM

PM: scuola PM, parte A+C

PM ter, S part: scuola PM, part

e A+B

Sic mil

8.2.3 Sot

tufficial

e di prof

ession

e specialista (sgtm capo) Sic mil app/

app

capo/sgt/

sgt capo, sgtm

Istruzione:

istr tecn 1 suff PM

KAMIR: scuola PM, parte A, istr di base KAMIR + C spec III

PM ter: scuola PM, parte A+B

S part: s

cuol

a PM, parte

A+B

Sic mil

8.2.3.1 S

ottuffi

ci

ale di professi one spec

ialista (sgtm capo) Sic mil (PM mob) - Cfo

sgt

m

96

FOA

log

- S

pr

at

33

sgt capo, sgtm

- sgtm

capo

Istruzione:

PM mob: scuola PM, parte A+C

istr tecn 1 suff PM

Sic mil

Istruzione

64

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

8.2.4 Sot

tufficial

e di prof

essione sp

eci

alist

a

(sgtm capo) istr a favo re FOA (livello gr) sgt,

sgt

capo

, sgtm

Istruzione:

Esperienza pr

ofessional

e:

corso per formatore di adulti, livello 1

istr a favore FOA: 4 anni nella funz di istr

FOA

8.2.5 Sot

tufficial

e di prof

essi

one sp

eci

alist

a (sgtm capo) DE E

Cfo sgtm

96

sgt capo, sgtm

FOA log

S prat

33

sgtm capo

Cdo gran

Istruzione:

capo

mat, capo mun o altre fun

z in

am

bi

to

log

Cdo gran

8.2.6 Sot

tufficial

e di prof

ession

e sp

ecialista (aiut suff) Sic mil - Cfo

uff

26

- sgtm

capo

Cdo

ISQ

Istruzione:

istr tecn 2 suff PM

PM ter, S part: scuola PM, part

e A+B

Sic mil

PM: scuola PM, parte A+C

KAMIBES: scuol

a PM,

parte A, C spec III (SC1) Esperienza pr

ofessional

e:

istr tecn 1 suff PM

8.2.7 Sot

tufficial

e di prof

essione sp

eci

alist

a

(aiut suff) istr a favor e FOA (livello sez) Istruzione:

Esperienza pr

ofessional

e:

corso per formatori di adulti, livello 2

4 anni nella funz di istr a favore F

OA

FOA

Obbligo di prestare servizio militare

65

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

8.2.8 Sot

tufficial

e di prof

ession

e sp

ecialista (aiut SM) Sic mil Cfo t

ecn per

ai

ut S

M

19

aiut suff

FOA log

Cfo SM I

26

è svolto in due parti

Cdo ISQ

Istruzione:

istr tecn 3 suff PM

PM ter, S part: scuola PM, part

e A+B

PM: scuola PM, parte A+C

KAMIBES: scuol

a PM,

parte A, C spec III (SC1) Sic mil

Esperienza pr

ofessional

e:

istr tecn 1 e 2 suff PM

Sic mil

8.3 Funzioni di sottuffi ci

al

e di prof

essi

one

8.3.1 Fu

nzioni di sottufficiale di p rofe

ssione del grup po d'impiego E1 (aiut suff) Istr dei sottufficiali superi

ori

cpl, sgt, sgt capo

- suff

sup

istruzione di bas

e SSPE di 2 anni

Cdo ISQ

8.3.2 Fu

nzioni di sottufficiale di p rofe

ssione del grup po d'impiego E2 (aiut suff) aiut

suff

Esperienza pr

ofessional

e:

impi

ego pluri

ennale con

success

o in diff

erenti

funzi

oni/

posti E1

Cdo FOA

Istruzione

66

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

8.3.3 Fu

nzioni di sot tufficiale di p rofe

ssione del gruppo d'impiego E3 (aiut SM) Cfo cond I o Cfo SM I

(secondo la futura funzione) 26*/

17

aiut suff

il Cfo S

M

I è s

volto in 2 parti

Cdo ISQ

Conti

ngente:

Istruzione:

Esperienza pr

ofessional

e:

posto libero secondo il piano dei

posti i

n or

ganico

Cfo suppl 1 SSPE

impi

ego pluri

ennale con

success

o in f

unzi

oni E

2

età minima: 35 anni

pr

ocedur

a

di

se

lezione

superata

8.3.4 Fu

nzioni di sot tufficiale di p rofe

ssione del gruppo d'im piego E4 (aiut m agg)

aiut

SM

Conti

ngente:

Istruzione:

Esperienza pr

ofessional

e:

posto libero secondo il piano dei

posti i

n or

ganico

Cfo suppl 2 SSPE

impi

ego pluri

ennale con

success

o in f

unzi

oni E

3

impi

ego i

n s

er

vizi

o di

pr

omovi

mento della pace

(art. 66 segg. LM) o in servizio d'appoggio all'estero (art. 69 LM) di almeno 180 giorni comples si

vi gi

à pr

estat

o

età minima: 42 anni

- pr

ocedur

a

di

se

lezione

superata

Obbligo di prestare servizio militare

67

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

8.3.5 Fu

nzioni di sot tufficiale di p rofe

ssione del gruppo d'im piego E5 (aiut capo) aiut magg

Contingente:

posto libero secondo il piano dei

posti i

n or

ganico

Istruzione:

se

condo le esigenze

Esperienza pr

ofessional

e:

impi

ego pluri

ennale con

success

o in f

unzi

oni E

4

Conti

ngente:

Istruzione:

Esperienza pr

ofessional

e:

posto libero secondo il piano dei

posti i

n or

ganico

- secondo

le

esigenze

impi

ego pluri

ennale con

success

o in f

unzi

oni E

4

età minima: 48 anni

- pr

ocedur

a

di

se

lezione

superata

9 Is

tru

zi

one d

egli

uffici

ali di prof

es

sione specialisti (

uff prof spec) e degli ufficia li di professione (uff prof) 9.1 Ufficiali di professi one specialis

ti

9.1.1 Funzione di ufficiale di prof

essi

one s

p

eci

alist

a (uff

sp

ec)

PM

, com SSP

M, cap

os

ez DPP

M

militari con gradi di

truppa, suff

Istruzione:

Esperienza pr

ofessional

e:

istr tecn uff spec PM

- istr

specialistica

400 gi

or

ni d'impi

ego nella

PM

Sic mil

9.1.2 Funzione di ufficiale di pr of

essi

one s

p

eci

alist

a (t

en) Si

c mil

- Cfo

uff

26

- sgt,

sgt

ca

po

, sg

tm, fu

r, sgtm cap

o

aiut suff, aiut SM

Cdo

ISQ

Istruzione

68

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

- S

pr

at

61

- ten

Sic

mil

Istruzione:

istr tecn 1 uff PM

Il cdt Sic mil stabilisce nel singolo caso la durata della scuola PM

istr in scienze forensi

KAMIR: scuola PM, parte A, C spec III (SC1)

Sic mil

9.1.3 Funzione di ufficiale di prof

essi

one s

p

eci

alist

a (t

en) DEE

- Cfo

uff

26

Cdo

ISQ

SU con stage prat

103

sgt capo, sgtm, sgtm capo

Cdo

gran

- S

pr

at

61

- ten

9.1.4 Funzione di uffici al

e di prof

essi

one s

p

eci

alist

a (I

t

en) Sic mil

ten

Istruzione:

istr tecn 1 uff PM

Il cdt Sic mil stabilisce nel singolo caso la durata della scuola PM

istr in scienze forensi

KAMIR: scuola PM, parte A, C spec III (SC1)

Sic mil

Esperienza pr

ofessional

e:

2 anni come ten istr tecn 1 uff PM

9.1.5 Funzione di ufficiale di pr of

essi

one s

p

eci

alist

a (I

t

en) DEE

Secondo il numero 3.2

Obbligo di prestare servizio militare

69

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

9.1.6 Funzione di uffici al

e di prof

essi

one s

p

eci

alist

a (

cap/m

agg)

Sic mil

SIB secondo il numero 4.1 risp. 6.1

uff

sub

- cap

Cdo ISQ/ Sic mil

Istruzione:

istr tecn 1 uff PM

istr tecn 2 uff PM

Il cdt Sic mil stabilisce nel singolo caso la durata della scuola PM

istr in scienze forensi

KAMIR: scuola PM, parte A, C spec III (SC1)

Esperienza pr

ofessional

e:

uff da almeno 4 anni (per la promozione a cap)

9.1.7 Fu

nzione di ufficial e di prof

essi

on

e s

p

eci

alist

a (m

agg/

te

n col e ten col/col) SIB secondo il numero 4.4, 4.6, 4.7, 4.11, 4.15, 6.1 e 6.3

cap

- magg

- ten

col

Cdo ISQ/ Sic mil

9.2 Ufficiali di professi one

9.2.1 Funzioni di ufficiale di prof essione del gruppo d'impiego E1 (cap) Cfo cond I o Cf

o SM I

26*/

24*

uff sub

Cdo ISQ

Cfo tecn I (conformemente all'incorporazione)

26

secondo il n. 4.1 o 6.1

Istruzione

70

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

CQ e S prat (conformemente all'incorporazione)

61/

26

(40)

(per aspiranti con SR di 18 settimane) Org istr

Istruzione: Particolarità: cor

so di

dipl

oma MILAK;

o cicl

o di

studi di bachel

or

per

uff pr

of MIL

A

K/PFZ;

- Scuola

militare

1+2

pr

omozi

one al

mas

simo

fino al

gr

ado di magg,

ma non prima di aver compiut o 34 anni e 6 anni

nel

gr

ado di cap

Cdo ISQ/

Org istr

9.2.2 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'im piego E2 (magg o magg SMG) Esperienza pr

ofessional

e:

impi

ego pluri

ennale con

success

o in f

unzi

oni E

1

Gli uff SMG devono inoltre assolvere

l'istruzione secondo il n.

5 per il rispettivo grado /la rispettiva funzione.

Obbligo di prestare servizio militare

71

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

9.2.3 Funzioni di ufficial e di professione del gruppo d'impiego E3 (ten col) Cfo cond II o Cf

o SM II

38/

31*

Cdo ISQ

- Cfo

te

cn

II

12

- aiuto

cdo

magg

- cdt

magg

secondo il n. 4 o 6 Org istr

S pr

at

*

*

Per det

er

m

inate f

unzi

oni, il CEs può or

dinar

e un

S pr

at di

26 gi

or

ni

al massi

mo

Org istr

Conti

ngente:

Istruzione:

Esperienza pr

ofessional

e:

posto libero secondo il piano dei

posti i

n or

ganico

Cfo suppl 1 MILAK

impi

ego pluri

ennale con

success

o in f

unzi

oni E

2

impi

ego i

n s

er

vizi

o di

pr

omovi

mento della pace

(art. 66 segg. LM) o in servizio d'appoggio all'estero (art. 69 LM) di almeno 180 giorni comples si

vi gi

à pr

estat

o

età minima: 38 anni (art. 61)

- pr

ocedur

a

di

se

lezione

superata

Istruzione

72

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

9.2.3.1 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impieg o E3 (aiuto cdo ten col SMG) Cfo SM

G I

26

Cfo SM

G II

26

Cfo SM

G III

24

pilota/uff op bordo cap

sost cdt magg

- cdt

cap/magg

il Cfo SMG III è svolto in due parti Cdo ISQ

Conti

ngente:

Istruzione:

Esperienza pr

ofessional

e:

posto libero secondo il piano dei

posti i

n or

ganico

Cfo suppl 1 MILAK

impi

ego pluri

ennale con

success

o in f

unzi

oni E

2

impi

ego i

n s

er

vizi

o di

pr

omovi

mento della pace

(art. 66 segg. LM) o in servizio d'appoggio all'estero (art. 69 LM) di almeno 180 giorni comples si

vi gi

a pr

estat

o

età minima: 38 anni (art. 61)

- pr

ocedur

a

di

se

lezione

superata

Cfo cond II compiuto

Condotta di un cdo d'

unit

à durant

e almeno 3 CR; pil

ot

a/uf

f op di

bordo: 3 anni con il grado di cap.

La promozione a magg SMG avviene

dopo aver assolto il Cfo SMG II.

A

sso

lv

ime

nto

de

l Cfo

SMG

III so

ltanto nell'anno successivo al co mpimento del Cfo SMG II; tra il Cfo SMG II e il Cfo SM G III d

evono essere prestati almeno 10 giorni di SIF nello stato maggiore di un

a GU (secondo le funz)

Obbligo di prestare servizio militare

73

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

9.2.3.2 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (cdt bat/gr/s q ten col SMG) Cfo t

ecn II

12

Cfo t

ecn:

secondo il numer

o 4.3

Org istr

Cfo cond II

26*

Cdo ISQ

S prat

*

magg SMG/ten col SMG

S prat: secondo il numero 4.3 Org istr

Conti

ngente:

Istruzione:

Esperienza pr

ofessional

e:

posto libero secondo il piano dei

posti i

n or

ganico

Cfo suppl 1 MILAK

impi

ego pluri

ennale con

success

o in f

unzi

oni E

2

impi

ego i

n s

er

vizi

o di

pr

omovi

mento della pace

(art. 66 segg. LM) o in servizio d'appoggio all'estero (art. 69 LM) di almeno 180 giorni comples si

vi gi

à pr

estat

o

età minima: 35 anni (art. 61)

- pr

ocedur

a

di

se

lezione

superata

L'istr di cdt bat/gr dovr

ebbe di regola essere assolta prima dell'istruzi one di base di uff SMG.

La promozione a ten col SMG è possibile

soltanto dopo la conclusione dell'istruzi one di base di uff SMG (Cfo SMG III).

Istruzione

74

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

9.2.4 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'im piego E4 (col o col SMG) aiut

o cdo ten col

- cdt

ten

col

Conti

ngente:

Istruzione:

Esperienza pr

ofessional

e:

posto libero secondo il piano dei

posti i

n or

ganico

Cfo suppl 2 MILAK

impi

ego pluri

ennale con

success

o in f

unzi

oni E

3

età minima: 42 anni (art. 61)

- pr

ocedur

a

di

se

lezione

superata

Cdo ISQ

Gli uff SMG devono inoltre assolvere

l'istruzione secondo il n. 5 per il rispettivo grado/la rispettiva funz.

9.2.5 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'im piego E5 (col o col SMG) Conti

ngente:

Esperienza pr

ofessional

e:

posto libero secondo il piano dei

posti i

n or

ganico

- perfezionamento

per

la

funz; impiego pluriennale con success o i

n f

unzi

oni

E4

età minima: 45 anni

- pr

ocedur

a

di

se

lezione

superata

Cdo ISQ

Gli uff SMG devono inoltre assolvere

l'istruzione secondo il n. 5 per il rispettivo grado/la rispettiva funz.

10 Istruzione dei militari a contratto temporaneo 10.1 Sott

ufficial

e a cont

ratto temp

oraneo (

sgtm)

- Cfo

tecn

«Tecnica»

26

- sgt

- S

pr

at

54

- sgtm

Org istr

Obbligo di prestare servizio militare

75

512.21

I. Serviz

i d'istruz

ione di base Gior

ni Partecipanti

o

aspiranti

Osservazioni

Com

petent

e

10.2 Sott

ufficial

e a cont

ratto temp

oraneo (fur) - SR

47

- recl

- Cfo

fur

96

- sdt

CQ e stage prat

54

sgt

Org istr

S prat

54 (33)

fur

(fur con

SR di 18 settimane) Org istr

10.3 Sott

ufficial

e a cont

ratto temp

oraneo (

sgtm capo)

- SR

47

- recl

- Cfo

sgt

m

96

- sdt

CQ e stage prat

54

sgt

S prat

54 (33)

sgtm capo

(sgt

m capo con SR di 18 settimane) Org istr

10.4 Uffi

cial

e a contra

tto temporaneo (cap )

Cfo cond I

26*

Cdo ISQ

Cfo tecn I

secondo

FOA

aiut suff (caposez log)

- uff

sub

S pr

at compr

es

o CQ

61

S prat compreso CQ

40

per as

piranti con SR di 18 settimane Org istr

L'avanzamento a cdt U è

possibile soltanto dopo 3 C

R

come uff

sub o 4 CR come ai

ut s

uff (capos

ez log)

.

Istruzione

76

512.21

II. C specialisti, C allen, C adde str, C introd

Gior

ni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Com

petent

e

II. Corsi per specialisti, corsi d'allenamento, corsi d'addestramento e corsi d'introduzione Conformemente alle istruzio ni del capo dell'esercito

Obbligo di prestare servizio militare

77

512.21

Allegato 5

(art. 34)

Competenze per il differimento del serv izio e l'anticipazione del servizio Col

onna

n.

1

2

3 4 5

6

7

Genere del servizio Richie

de

nte Destinatario

della

dom

anda

Organi interessat

i

Decisi

one Destinatario

copia

o

avviso a PI

SA sulla

decisione «spostam

ento del

servizio»

Osservazioni

1.

Recl

ut

ament

o

Persona s

oggetta

all'obbligo di leva Comando di circondario del luogo di domicilio Comando del

recl

utament

o

Autorità militare del Cant

one di

domicilio

Comando del

recl

ut

ament

o

2.

Servizi d'istruzione di base Recl, mil con gradi di truppa, s uff e uff

sub

(senza uff sub e suff sup incorporati in SM o uff sub incorporati ad interim in una f unz di

cap),

Autorità militare del Cant one di domici

lio

SMCOEs

Sdt, suff e uff:

cdt della formazione d'incorporazione Cap (

compr

esi

uf

f sub e

suff sup incorporati in SM o uff sub i

ncorporati

ad interim in una funz di cap) e uff sup

SMCOEs, per la via di se

rv

iz

io

Cdt s

uperior

e:

pr

opost

a

SMCOEs Cdt

dell

a

for

m

azi

one

d'incorporazione

3. Servizi

d'istruzione

de

lle

fo

rmaz

ion

i

Militare con grado di truppa Autorità militare del Cant one di domici

lio

Autorità militare del Cant

one

di domici

lio

Cdt dell

a for

m

azi

one

d'incorporazione o cdt della formazione con la quale la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio milita re avrebbe

dovuto prestare servizio

Istruzione

78

512.21

Col

onna

n.

1

2

3 4 5

6

7

Genere del servizio Richie

de

nte Destinatario

della

dom

anda

Organi interessat

i

Decisi

one Destinatario

copia

o

avviso a PI

SA sulla

decisione «spostam

ento del

servizio»

Osservazioni

Suff (senza suff sup incorporati in SM) Autorità militare del Cantone di domici lio

Eventualmente cdt della formazione d'incorporazione SMCOEs o au

to

rità

m

il

del

Cant

one

di domici

lio

Cdt dell

a for

m

azi

one

d'incorporazione o cdt della formazione con la quale la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio milita re avrebbe

dovuto prestare servizio Specialisti e mil con funzi oni

chi

ave nonché

uff sub (senza uff sub incorporati ad interim in una f unz di cap)

Autorità militare del Cantone di domici lio

Eventualmente cdt della formazione d'incorporazione SMCOEs Cdt

dell

a

for

m

azi

one

d'incorporazione o cdt della formazione con la quale la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio milita re avrebbe

dovuto prestare servizio Cap (

compr

esi

uf

f sub e

suff sup incorporati in SM o uff sub i

ncorporati

ad interim in una funz di cap) e uff sup

SMCOEs, per

la vi

a

di

se

rv

iz

io

Cdt s

uperior

e:

pr

opost

a

SMCOEs

Cdt superiore, per la via di ser vizi

o