01.01.2024 - * / In vigore
23.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.12.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.11.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.06.2017
01.10.2013 - 30.09.2014
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01.01.2013 - 30.09.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.05.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.04.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) del 19 novembre 2003 (Stato 1° ottobre 2013) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge militare del 3 febbraio 19951 (LM);
visti gli articoli 11 capoverso 1, 12 capoverso 2 e 13 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 4 ottobre 20022 sull'organizzazione dell'esercito (OEs),3 ordina: Titolo primo: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina, per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare: a. la durata dell'obbligo di prestare servizio militare; b. il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; c. la mutazione della funzione e del grado; d.4 l'esclusione dal servizio militare; e.5 l'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti: a. il personale militare; b. i membri del servizio di volo militare; c. i membri della giustizia militare; d. i militari in servizio di promovimento della pace; e. i membri del Servizio della Croce Rossa; f.

i membri degli stati maggiori del Consiglio federale; g. le attività della truppa fuori del servizio; RU 2003 4609

1

RS 510.10

2 RS

513.1

3

Nuovo testo del cma. giusta il n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

4

Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5319).

5

Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5319).

512.21

Istruzione

2

512.21

h.6 lo sport di punta durante il servizio militare.

2

In servizio d'appoggio e in servizio attivo, la presente ordinanza è applicabile fino a quando il Consiglio federale, per il servizio attivo, e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il servizio d'appoggio, non dispongano altrimenti.


Art. 3

Definizioni e abbreviazioni 1

Le definizioni utilizzate nella presente ordinanza sono indicate negli allegati 1 e 3.

1bis

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito denomina i servizi d'istruzione.7 2

Le forme maschili utilizzate nella presente ordinanza, quali «militare», «aspirante», «comandante», «superiore» ecc., si applicano tanto ai militari donne quanto ai militari uomini.

Titolo secondo: Durata dell'obbligo di prestare servizio militare per gli specialisti, il personale militare nonché le persone attribuite e le persone assegnate8

Art. 4

Specialisti 1 Le attività degli specialisti conformemente all'articolo 13 capoverso 4 LM sono designate nell'allegato 2.

2

Gli organi competenti per gli affari del personale (organi competenti) informano per scritto gli specialisti in merito al loro statuto.

3

Gli specialisti sono prosciolti prima dell'anno in cui compiono 50 anni, fatta salva la durata regolamentare dell'obbligo di prestare servizio militare, se a. non esercitano più la loro funzione secondo l'allegato 2; oppure b. non sussiste più la necessità o l'idoneità per un'incorporazione come specialista.


Art. 5


9



Art. 6

Personale militare

1

Il personale militare sottostà all'obbligo di prestare servizio militare per la durata del rapporto di lavoro contrattuale.

6

Introdotta dal n. II dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

9

Abrogato dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

Obbligo di prestare servizio militare 3

512.21

2

Fatta salva la durata regolamentare dell'obbligo di prestare servizio militare, il personale militare è prosciolto dall'obbligo di prestare servizio militare quando cessa la propria attività professionale. 3 La proroga volontaria dell'obbligo di prestare servizio militare dopo la cessazione dell'attività professionale si fonda sugli articoli 8a e 8c.10

Art. 7

Persone attribuite e persone assegnate secondo l'articolo 6 LM Le persone attribuite e le persone assegnate secondo l'articolo 6 LM sono prosciolte: a. quando presentano per scritto una domanda in tal senso per motivi di ordine personale;

b. quando non sussiste più alcuna necessità nei loro confronti.


Art. 8


11

Momento del proscioglimento 1

I proscioglimenti conformemente a questo titolo e all'articolo 8c sono effettuati alla fine dell'anno in cui l'evento determinante si è prodotto.

2

Dopo l'insorgenza dell'evento determinante, i militari non possono più essere chiamati in servizio; è fatta salva la chiamata al rapporto annuale della Grande Unità.

3

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito provvede all'esecuzione. Verifica almeno ogni cinque anni se sussiste ancora la necessità ai sensi degli articoli 4 capoverso 3 lettera b, 7 lettera b o 8b capoverso 2 lettera a.

Titolo secondo a:12 Proroga dell'obbligo di prestare servizio militare
a Condizioni e durata

1

L'obbligo di prestare servizio militare degli specialisti di cui all'allegato 2, di sottufficiali e di ufficiali può, con il loro consenso e in caso di idoneità, essere prorogato, sempre che la funzione per la quale sono previsti non possa essere assunta da altri militari.

2

La proroga dell'obbligo di prestare servizio militare dura al massimo fino alla fine dell'anno in cui il militare interessato compie 65 anni; sono eccettuati i funzionari addetti al tiro fuori del servizio.

3

I militari non possono essere chiamati per i servizi che dovrebbero prestare dopo il compimento del 65° anno d'età; è fatta salva la chiamata al rapporto annuale della Grande Unità.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

Istruzione

4

512.21

b Domanda 1 La Grande Unità o l'unità amministrativa presso la quale il militare interessato dovrà prestare servizio presenta la domanda di proroga dell'obbligo di prestare servizio militare prima del proscioglimento ordinario al capo del Personale dell'esercito.

2

La domanda deve comprendere: a. la prova della necessità; b. il consenso scritto del militare interessato e del suo datore di lavoro.

3

Il capo del Personale dell'esercito o il suo sostituto decide sulla domanda e comunica per scritto la sua decisione corredata da motivazioni al richiedente. La competenza decisionale non può essere delegata.

4

Se la domanda è accolta, la persona interessata rimane soggetta all'obbligo di prestare servizio militare. Il suo totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione si fonda sugli articoli 9, 9a e 50.13
c Proscioglimento I militari il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato sono prosciolti dagli obblighi militari, se: a. presentano per scritto una relativa domanda al capo del Personale dell'esercito;

b. non sussiste più alcuna necessità secondo l'articolo 8b capoverso 2 lettera a.

Titolo terzo: Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione Capitolo 1: Entità

Art. 9

Servizi d'istruzione 14

1

Durante l'obbligo di prestare servizio militare, i militari con gradi di truppa prestano al massimo 3 giorni per il reclutamento nonché:

a. 145 giorni di scuola reclute e 6 corsi di ripetizione di 19 giorni; oppure b. 124 giorni di scuola reclute e 7 corsi di ripetizione di 19 giorni.

2

Se prestano altri servizi di durata superiore o inferiore rispetto a quelli stabiliti nel capoverso 1, il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio ammonta a 260 giorni, per i granatieri a 285 giorni.15 13 Introdotto dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6183).

Obbligo di prestare servizio militare 5

512.21

3

Per i sottufficiali e i sottufficiali superiori, il totale obbligatorio di giorni di servizio ammonta a:

a. caporali: 260 giorni; b. sergenti: 400 giorni; bbis.16 sergenti granatieri: 425 giorni; c. sergente capo: 430 giorni; d. sergente maggiore: 450 giorni; e. sergente maggiore capo e furiere: 500 giorni; f.

aiutante sottufficiale: 620 giorni; g.17 aiutante di stato maggiore: 630 giorni; h.18 aiutante maggiore e aiutante capo: 730 giorni.

4

Gli ufficiali subalterni prestano 600 giorni di servizio d'istruzione.

5

Per i militari che hanno assolto la scuola reclute prima del 31 dicembre 2003 sono applicabili le eccezioni seguenti: a. i soldati, gli appuntati e gli appuntati capi prestano 130 giorni al massimo in servizi di perfezionamento della truppa. Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione non deve superare i 300 giorni complessivi; b. i caporali, i sergenti e i sergenti capi prestano 160 giorni al massimo in servizi di perfezionamento della truppa. Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione non deve superare i 460 giorni complessivi;

c.19 i furieri, i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi e gli ufficiali subalterni prestano 200 giorni al massimo in servizi di perfezionamento della truppa. Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione non deve superare i 570 giorni complessivi per i furieri, i 590 giorni complessivi per i sergenti maggiori e i sergenti maggiori capi e i 770 giorni complessivi per gli ufficiali subalterni.20 5bis

I militari promossi prima del 1° gennaio 2004 al grado di aiutante sottufficiale prestano 200 giorni al massimo in servizi di perfezionamento della truppa. Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione non deve superare i 590 giorni complessivi. 21 16 Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2011 (RU 2011 6183). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

21 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4291 5887). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

Istruzione

6

512.21

5ter

Per i militari promossi prima del 1° gennaio 2008 ai gradi indicati di seguito sono applicabili le eccezioni seguenti: a. gli aiutanti di stato maggiore prestano 670 giorni di servizio d'istruzione; b. gli aiutanti maggiori e gli aiutanti capi prestano 770 giorni di servizio d'istruzione.22

6

Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione dei capitani e degli ufficiali superiori si fonda sulla durata dell'esercizio di un comando o di una funzione conformemente all'articolo 50. 6bis Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione dei sottufficiali di professione si fonda sulla durata dell'esercizio di una funzione conformemente all'articolo 50 capoverso 3.23 7

Gli specialisti con grado da capitano a colonnello e gli ufficiali specialisti prestano 300 giorni al massimo di servizio d'istruzione in servizi di perfezionamento della truppa.

8

...24

9

...25

a26 Servizi di perfezionamento della truppa 1

In un periodo di due anni consecutivi i seguenti militari dell'esercito attivo possono essere chiamati in servizio nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa come segue:

a. truppa e sottufficiali: per 60 giorni al massimo; b. aiutanti sottufficiali e ufficiali subalterni: per 65 giorni al massimo; c. sottufficiali superiori degli stati maggiori e capitani: per 70 giorni al massimo;

d. ufficiali superiori: per 75 giorni al massimo.

2

Sono fatte salve le chiamate secondo l'articolo 26 capoverso 3 lettera b.

3

Nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa i seguenti ufficiali della riserva possono essere chiamati a prestare servizio come segue: a. ufficiali subalterni: al massimo due giorni l'anno; b. capitani e ufficiali superiori: al massimo cinque giorni l'anno; c. capitani e ufficiali superiori in seno agli stati maggiori di brigata: al massimo 30 giorni in un periodo di due anni consecutivi; 22 Introdotto dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

23 Introdotto dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

24 Abrogato dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

25 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4291 5887). Abrogato dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

Obbligo di prestare servizio militare 7

512.21

d. ufficiali di stato maggiore generale: al massimo 40 giorni in un periodo di due anni consecutivi.

4

I servizi di perfezionamento della truppa di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere prestati anche a giorni singoli.


Art. 10

Militari in ferma continuata I militari che, su base volontaria, adempiono senza interruzioni il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio d'istruzione conformemente all'articolo 54a LM, prestano il servizio d'istruzione come segue: a. militari con gradi di truppa: 300 giorni consecutivi; b.27 sergenti e sergenti capi: 430 giorni consecutivi; c.28 sergente maggiore, sergente maggiore capo e furiere: 500 giorni consecutivi; d.29 ufficiali subalterni: 600 giorni consecutivi.


Art. 11

Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione del personale militare 1

Al personale militare che non riveste alcuna funzione di milizia, e che quindi non può essere chiamato a prestare alcun servizio d'istruzione delle formazioni, è computato un corso di ripetizione di 19 giorni per ogni anno civile.

2

I servizi d'istruzione di base secondo l'allegato 4 sono prestati come servizi d'istruzione computabili.


Art. 12


30

Computo dei giorni di servizio 1

Dal giorno dell'entrata in servizio fino al giorno del licenziamento, ogni giorno di un servizio d'istruzione è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; sono fatte salve: a. le disposizioni del DDPS sul computo dei servizi volontari; b. le disposizioni della presente ordinanza concernenti il computo del congedo.

2

I giorni di viaggio necessari a militari che, per poter entrare in servizio all'ora fissata, devono mettersi in viaggio dal loro domicilio alla vigilia del giorno d'entrata o che possono raggiungere normalmente il loro domicilio soltanto il giorno successivo al licenziamento sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

3

I giorni di servizio prestati sino al giorno dell'arresto (compreso) da militari posti in carcerazione preventiva durante un servizio d'istruzione su ordine dell'organo 27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5319).

29 Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5319).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

Istruzione

8

512.21

giudiziario militare competente sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione. In caso d'abbandono del procedimento o di assoluzione, sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione anche i giorni di carcerazione sino al giorno del licenziamento, compreso, della rispettiva truppa.


Art. 13


31

Computo dei fine settimana tra due servizi d'istruzione 1

Se due servizi d'istruzione sono interrotti soltanto da un fine settimana, esso è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione come segue: a. con due giorni di servizio nel caso di un normale fine settimana; b. con tre giorni di servizio se il giorno precedente o successivo al fine settimana cade in un giorno festivo giusta l'articolo 25a capoverso 1;

c. con quattro giorni di servizio se il giorno precedente e successivo al fine settimana cadono in un giorno festivo giusta l'articolo 25a capoverso 1.

2

Se viene prestato servizio soltanto il venerdì, non è computato né il fine settimana né un eventuale giorno festivo successivo.

Capitolo 2: Servizi d'istruzione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 14

Generi di servizio d'istruzione I servizi d'istruzione si suddividono in servizi d'istruzione di base e servizi di perfezionamento della truppa. Le designazioni dettagliate figurano nell'allegato 3.


Art. 15

Servizi d'istruzione da compiere 1

I servizi d'istruzione di base, i corsi d'allenamento, i corsi d'addestramento, i corsi preparatori, i corsi per specialisti e i corsi d'istruzione supplementari da compiere durante il periodo dell'obbligo di prestare servizio militare sono indicati nell'allegato 4.

2

I sottufficiali superiori e gli ufficiali subalterni prestano otto corsi di ripetizione e, conformemente alla loro incorporazione, al loro grado e alla loro funzione, altri servizi d'istruzione fino all'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

3

Fatto salvo l'articolo 9a, i capitani e gli ufficiali superiori dell'esercito attivo nonché gli ufficiali della riserva adempiono tutti i servizi d'istruzione della propria formazione.32 31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

Obbligo di prestare servizio militare 9

512.21

4

...33

5

Nell'ambito dei servizi d'istruzione delle formazioni, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere chiamate a prestare annualmente fino a sette giorni di servizio supplementari al massimo per: a. lavori nel corso preparatorio dei quadri e lavori di preparazione; b. lavori di licenziamento; c. assicurare la prontezza d'impiego.

6

I corsi preparatori dei quadri durano: a. per corsi di ripetizione e corsi d'addestramento: di regola da mercoledì a venerdì, in caso di necessità d'istruzione particolari, al massimo cinque giorni feriali;

b. per altri servizi d'istruzione delle formazioni: al massimo due giorni feriali; c. per servizi d'istruzione di base che durano più di 26 giorni: al massimo cinque giorni feriali.

7

Per la ricognizione e per i servizi speciali possono inoltre essere chiamati annualmente:

a. i militari con gradi di truppa e i sottufficiali: per tre giorni al massimo; b. gli aiutanti sottufficiali e gli ufficiali subalterni: per quattro giorni al massimo;

c. i sottufficiali superiori degli stati maggiori e i capitani: per sei giorni al massimo;

d. gli alti ufficiali superiori: per sette giorni al massimo.

8

Nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare incorporate nei distaccamenti d'esercizio nonché le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non sono state incorporate in formazioni dell'esercito secondo l'articolo 60 LM sono chiamate ogni anno a prestare servizio per almeno dieci giorni. Fatto salvo l'articolo 9a, la chiamata in servizio ha luogo in funzione delle necessità di servizio. I servizi d'istruzione possono essere prestati anche a giorni singoli.34
a35 Servizio nell'amministrazione militare; condizioni36 1

Per la convocazione di militari destinati a prestare servizio nell'amministrazione militare sono applicabili le seguenti definizioni:37 33 Abrogato dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

35 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5319).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

Istruzione

10

512.21

a.38 sovraccarico di lavoro straordinario: sovraccarico di lavoro che non è gestibile tempestivamente con il personale ordinario o con le misure organizzative ordinarie;

b. conoscenze tecniche particolari: le conoscenze militari, tecniche o scientifiche: 1. che non è possibile procurarsi sul mercato; 2. necessarie durante un arco di tempo per il quale non è giustificabile

un'assunzione a tempo pieno o parziale; o 3. necessarie nell'ambito di un progetto classificato nel settore della sicurezza interna o esterna che includa l'accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.

2

Fanno parte dell'amministrazione militare secondo l'articolo 59 capoverso 2 LM: a. le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa; e b. le unità amministrative dei Cantoni incaricate dell'applicazione del diritto militare federale.39

3

Non sono ammessi:

a. i servizi di impiegati dell'amministrazione militare per il disbrigo del loro lavoro quotidiano;

b. i servizi in sostituzione di posti non autorizzati; c. i servizi al fine di occupare posti vacanti; d. i servizi consecutivi prestati per lungo tempo allo stesso posto e per gli stessi scopi, indipendentemente dal fatto che a tal fine siano chiamati in servizio gli stessi militari o differenti militari; e. i servizi al solo fine di accorciare o impedire una fase di disoccupazione del militare interessato.40 4

Non sono considerati come servizio militare nell'amministrazione militare: a. i servizi per l'istruzione oppure nell'ambito di un impiego di militari di una formazione militare, che in caso d'impiego dell'esercito assume compiti dell'amministrazione militare; b. i servizi di militari secondo l'allegato 1 lettera E numero 1 dell'ordinanza del 24 novembre 200441 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare.42 38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

39 Introdotto dal n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

40 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

41 RS

511.12

42 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 2012 (RU 2012 3415). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Obbligo di prestare servizio militare 11

512.21

b43 Servizio nell'amministrazione militare; procedura 1

L'unità amministrativa dell'amministrazione militare che necessita imperativamente di un servizio nell'amministrazione militare presenta il più presto possibile la relativa domanda al capo del Personale dell'esercito.

2

La domanda deve comprendere: a. una motivazione che illustra in quale misura le condizioni di cui all'articolo 15a capoversi 1 e 2 sono adempiute;

b. la dichiarazione esplicita dell'organo richiedente che non sussiste alcun caso non ammesso secondo l'articolo 15a capoverso 3.

3

Il capo del Personale dell'esercito o il suo sostituto decide sulla domanda e comunica per scritto la sua decisione corredata da motivazioni al richiedente. La competenza decisionale non può essere delegata.

4

L'organo che convoca può emanare una chiamata per un servizio nell'amministrazione militare soltanto se sussiste la relativa decisione secondo il capoverso 3.

5

Il capo dell'esercito controlla il rispetto della procedura nonché l'esecuzione corretta delle decisioni secondo il capoverso 3.


Art. 16

Competenze 1 Il DDPS:

a. stabilisce, nell'ambito della pianificazione pluriennale, i dati di base per i servizi d'istruzione; b. per misure straordinarie e per incrementare la prontezza, può chiamare in servizio determinate formazioni o loro parti prima o licenziarle dopo la data indicata nell'affisso di chiamata in servizio militare; c. in caso di particolari esigenze concernenti l'istruzione, può eccezionalmente ordinare, invece di singoli servizi d'istruzione secondo la presente ordinanza, altri servizi di regola della medesima durata o di durata inferiore; d. in casi giustificati, può domandare che determinati corsi d'addestramento siano compiuti al di fuori dei corsi di ripetizione; e. decide in merito alla riduzione della durata o al prolungamento di servizi d'istruzione in casi di forza maggiore; f.44 emana istruzioni: 1. sui servizi nelle scuole e nei corsi nonché nell'amministrazione militare,

2. sul compimento dei servizi d'istruzione nel caso in cui manchino meno di 19 giorni per l'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (giorni di servizio residui).

43 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

44 Introdotta dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

Istruzione

12

512.21

2

Il capo dell'esercito, oltre alle ulteriori competenze attribuitegli dalla presente ordinanza, ha le competenze seguenti:45 a. emana istruzioni sull'organizzazione e sullo svolgimento dei servizi d'istruzione dell'esercito; b. stabilisce, nell'affisso di chiamata in servizio militare, le date dei servizi d'istruzione di base e dei servizi di perfezionamento della truppa e chi organizza detti servizi; c. ordina, in casi eccezionali, il frazionamento dei servizi d'istruzione di base, segnatamente nel caso di particolari esigenze concernenti l'istruzione o di riorganizzazioni; d. può esentare parzialmente o completamente gli ufficiali della riserva di determinati stati maggiori e funzioni dall'adempimento dei servizi d'istruzione;

e. stabilisce chi dirige l'addestramento; f.46 emana istruzioni sui dettagli amministrativi e riguardanti il servizio per i servizi di supporto all'istruzione.

3

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può chiamare in servizio persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare per adempiere servizi d'istruzione al di fuori della loro incorporazione.47 Sezione 2: Chiamata in servizio

Art. 17

Chiamata in servizio

1

I militari sono chiamati ai servizi d'istruzione mediante: a. affisso pubblico di chiamata in servizio militare; b. ordine di marcia personale; c. chiamata speciale.

2

Il capo dell'esercito emana istruzioni sui dettagli amministrativi della procedura.


Art. 18

Affisso pubblico di chiamata in servizio militare 1

L'affisso pubblico di chiamata in servizio militare è esposto, il più tardi alla fine di settembre dell'anno precedente, in tutti i Comuni politici e pubblicato nei media e in Internet.

2

Per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'affisso pubblico di chiamata in servizio militare vale come convocazione per l'assolvimento del 45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

46 Introdotta dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

Obbligo di prestare servizio militare 13

512.21

servizio nella loro formazione d'incorporazione; per i datori di lavoro, essa serve da informazione in merito alle assenze per servizio militare dei lavoratori.

3

Esso impone ai militari di includere il servizio nella pianificazione delle loro attività civili.


Art. 19

Ordine di marcia personale 1

L'ordine di marcia personale è spedito per posta ai militari di regola al più tardi sei settimane prima dell'inizio del servizio.

2

Per i dettagli relativi all'entrata in servizio è determinante l'ordine di marcia personale.

3

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non hanno ancora ricevuto l'ordine di marcia personale 14 giorni prima dell'inizio del servizio, informano immediatamente il comandante della loro formazione d'incorporazione o l'organo che ha annunciato il servizio.


Art. 20

Chiamata speciale

1

La chiamata speciale avviene il più presto possibile da parte dell'organo o del comandante competenti quando: a. la formazione d'incorporazione non figura nell'affisso pubblico di chiamata in servizio militare o vi figura con la menzione «secondo chiamata speciale»; b. la formazione d'incorporazione fa parte di una truppa di intervento rapido che, per l'anticipazione dell'inizio del servizio o il suo prolungamento, è chiamata in servizio a una data anteriore o è licenziata a una data posteriore a quella che figura nell'affisso pubblico di chiamata in servizio militare; c. le date dei servizi sono state cambiate dopo la pubblicazione dell'affisso pubblico di chiamata in servizio militare; d. il militare non deve compiere il servizio d'istruzione con la formazione d'incorporazione;

e. il militare deve compiere un altro servizio d'istruzione computato come servizio d'istruzione delle formazioni;

f.

il militare è incorporato nella riserva, in formazioni d'istruzione e di supporto oppure non è incorporato in formazioni secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 26 novembre 200348 sull'organizzazione dell'esercito (OOE) e deve prestare servizio; g.49 per gestire catastrofi in Svizzera, oltre alle formazioni d'intervento sono necessarie ulteriori formazioni di aiuto in caso di catastrofe.

48 RS

513.11

49 Introdotta dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

Istruzione

14

512.21

2

I militari il cui servizio d'istruzione delle formazioni figura nell'affisso pubblico di chiamata in servizio militare ricevono un avviso di servizio 20 settimane prima dell'inizio di detto servizio.50

Art. 21

Chiamata in caso di avanzamento Nel caso di militari previsti per una nuova funzione o un grado superiore, fino alla conclusione dei loro servizi d'istruzione di base la chiamata a prestare servizi d'istruzione delle formazioni è consentita soltanto con il loro consenso; è eccettuato il caso in cui sussista una necessità militare imperativa.


Art. 22

Chiamata in caso di procedura in corso 1

Nel caso di persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata avviata un'inchiesta penale militare, l'autorità penale militare competente decide sulla chiamata ai servizi d'istruzione delle formazioni.

2

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata avviata una procedura di esclusione dall'esercito secondo l'articolo 22 capoverso 1 LM o una procedura di degradazione secondo l'articolo 22a LM, non vengono chiamate a prestare servizio fintanto che la procedura è in corso.51

Art. 23

Chiamata di persone che hanno rifiutato di prestare servizio militare Le persone che hanno rifiutato di prestare servizio militare nei confronti delle quali è stata pronunciata una condanna cresciuta in giudicato sono nuovamente chiamate a prestare servizi d'istruzione soltanto dopo l'esecuzione della pena o misura comminata.

Sezione 3: Adempimento dei servizi d'istruzione

Art. 24

Principi 1 I servizi d'istruzione sono compiuti per intero conformemente all'affisso di chiamata in servizio militare.

2

I militari sono chiamati annualmente ai servizi d'istruzione delle formazioni fino all'adempimento del totale obbligatorio dei loro giorni di servizio.

3

I militari che prestano servizi di supporto all'istruzione devono essere chiamati a prestare il medesimo numero di giorni di servizio previsto in caso di servizio nella propria formazione.52 4 I servizi d'istruzione possono essere prestati in parti quando: 50 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

51 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

Obbligo di prestare servizio militare 15

512.21

a. esiste una necessità di servizio; oppure b. quando gli interessi privati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare o dei loro datori di lavoro prevalgono sull'interesse pubblico.

5

I servizi d'istruzione sono considerati compiuti quando la somma dei singoli giorni di servizio non computabili ammonta al 20 per cento al massimo della durata totale del servizio d'istruzione.53 6 Inoltre, nei servizi d'istruzione di base e nel servizio d'istruzione dei militari in ferma continuata, una successione ininterrotta di giorni non computabili sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione può raggiungere il 10 per cento al massimo della durata totale del servizio d'istruzione.54 7 Nell'anno in cui compiono i 34 anni, i militari con gradi di truppa e i sottufficiali, eccettuati i sottufficiali superiori, sono chiamati a servizi di perfezionamento della truppa soltanto se: a. vi è una necessità militare imperativa; b. ne fanno richiesta per scritto.55

Art. 25

Licenziamento per motivi particolari 1

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono licenziate dai servizi d'istruzione quando il licenziamento appare necessario per impellenti ragioni personali o di servizio, segnatamente se: a. nel caso di grave indizio di reato sottoposto alla giurisdizione militare o civile, la presenza della persona sospettata presso la truppa non è più tollerabile;

b.56 durante il servizio è stata avviata una procedura di non reclutamento, di esclusione dall'esercito, di degradazione o di cambiamento di funzione secondo gli articoli 21, 22, 22a o 24 LM;

c. è stata decisa una sospensione della chiamata secondo l'articolo 66; d. un aspirante in un servizio d'istruzione per un grado superiore o una nuova funzione è giudicato non idoneo dopo il periodo di prova stabilito anticipatamente per scritto; e. sussiste la pertinente decisione di ammissione al servizio civile; f.

un servizio d'istruzione non può più essere compiuto a causa della mancanza di giorni di servizio computabili.

2

Per la notifica scritta della decisione di licenziamento è competente: 53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

56 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

Istruzione

16

512.21

a. nel servizio d'istruzione delle formazioni: il comandante superiore diretto; b. in altri servizi d'istruzione: il comandante del pertinente servizio d'istruzione di base.

a57 Inizio o fine del servizio in un giorno festivo 1

Sono giorni festivi ai sensi della presente ordinanza tutti i giorni festivi nazionali e i giorni festivi ufficiali per un numero importante di Cantoni che non cadono regolarmente di domenica.

2

Se un servizio d'istruzione inizia o finisce in un giorno festivo, il capo dell'esercito può stabilire nell'affisso di chiamata in servizio militare che la durata del servizio d'istruzione sia ridotta rispettivamente di uno o due giorni.58 3 In questo caso, il giorno festivo non è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione e non dà diritto né al soldo né a un'indennità di perdita di guadagno.59 4 ... 60


Art. 26

Ricupero di servizi d'istruzione non compiuti 1

I servizi d'istruzione che le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare non hanno compiuto per mancanza di giorni computabili devono essere ricuperati integralmente o fino all'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio.

2

Nei servizi d'istruzione di base, il periodo d'istruzione mancato deve essere ricuperato entro due anni.

3

I servizi d'istruzione delle formazioni sono ricuperati con la formazione d'incorporazione; sono fatte salve: a. una chiamata supplementare per il ricupero di 19 giorni qualora sussista una necessità militare;

b. una chiamata supplementare per il ricupero di 19 giorni per i militari in ritardo di oltre due corsi di ripetizione nell'adempimento del totale obbligatorio dei loro giorni di servizio d'istruzione.61


Art. 27

Periodo della scuola reclute 1

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che hanno posticipato la scuola reclute fino all'esame di fine tirocinio o fino alla fine degli studi presso un 57 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

60 Abrogato dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Obbligo di prestare servizio militare 17

512.21

istituto di formazione pedagogica o un liceo, assolvono la scuola reclute immediatamente successiva all'esame, alla fine degli studi o all'interruzione della formazione.62 2 Le persone naturalizzate e reclutate nell'anno in cui compiono 20 anni o più tardi, assolvono la scuola reclute nell'anno che segue quello della loro naturalizzazione.

3

Le persone reclutate anticipatamente possono assolvere la scuola reclute già nell'anno in cui compiono 19 anni.

4

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito autorizza le persone reclutate che non hanno ancora assolto la scuola reclute alla fine dell'anno in cui compiono 26 anni ad assolverla successivamente, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio possa ancora essere adempiuto e sussista una necessità dell'esercito.


Art. 28

Servizi d'istruzione di base degli aspiranti quadri e dei quadri 1

Gli aspiranti sottufficiali, gli aspiranti sottufficiali superiori e gli aspiranti ufficiali assolvono i servizi d'istruzione di base per il grado superiore o per la nuova funzione entro tre anni dalla data dell'approvazione della proposta d'avanzamento.

2

I militari che hanno ottenuto l'approvazione della proposta per l'istruzione a medico militare, dentista militare o farmacista militare assolvono i corsi per quadri di medicina (CQ med) come segue: a. CQ med 1 (SSU med): dopo l'assolvimento di cinque settimane di scuola reclute e l'adempimento del test di idoneità agli studi di medicina per le università a numerus clausus o un attestato di ammissione agli studi in medicina, odontoiatria o farmacia presso un'università senza numerus clausus; b. CQ med 2 (SU med): dopo il conseguimento di un Bachelor of Medicine, di un Bachelor of Dental Medicine o di un Bachelor of Science in Pharmaceutical Sciences e dopo l'avvio dei relativi studi di master, ma al più tardi entro due anni dalla loro conclusione con successo.63 2bis

I militari destinati a diventare medico di battaglione devono assolvere, prima della loro entrata in funzione, il corso di «Condotta del servizio sanitario in caso di evento di vasta portata» del Servizio sanitario coordinato.64 3 Il servizio pratico da compiere deve essere prestato in una scuola reclute o eccezionalmente:65

a. in un altro servizio d'istruzione di base; 62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5319).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

64 Introdotto dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

Istruzione

18

512.21

b. in servizi d'istruzione delle formazioni al di fuori della formazione d'incorporazione.66

4

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito emana istruzioni, d'intesa con gli organi competenti per l'istruzione, i dettagli riguardanti l'adempimento del servizio pratico.

5

La chiamata ai corsi di formazione di stato maggiore e ai corsi di formazione alla condotta I può aver luogo soltanto dopo l'adempimento del servizio pratico come tenente.

6

Ai corsi di formazione di stato maggiore I e II possono essere chiamati soltanto gli ufficiali e i sottufficiali che hanno compiuto il corso di formazione tecnica; il comando dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito decide in merito alle eccezioni.67 7 I futuri comandanti compiono il corso di formazione tecnica al più tardi prima del pertinente servizio pratico. In merito a deroghe giustificate decide lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.68 Sezione 4: Spostamento del servizio

Art. 29

Spostamento del servizio per motivi militari 1

L'autorità competente può ordinare uno spostamento del servizio per motivi militari segnatamente:

a. per coprire il fabbisogno di specialisti e di quadri nei servizi d'istruzione delle formazioni;

b. quando diversi servizi coincidono totalmente o in parte e nel caso del loro adempimento parziale non possono essere considerati compiuti; c. quando, in un anno civile o di studi, sussiste già un obbligo di prestare più di 26 giorni di servizio; d. quando mancano le piazze per l'istruzione nei servizi d'istruzione di base.

2

Quando diversi servizi secondo il capoverso 1 lettera b coincidono, hanno la priorità:

a. l'istruzione tempestiva dei quadri e degli specialisti, prima dei servizi d'istruzione delle formazioni; b. i servizi d'istruzione con la formazione d'incorporazione, prima dei corsi con un'altra formazione.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

Obbligo di prestare servizio militare 19

512.21


Art. 30

Spostamento del servizio per motivi personali 1

Su domanda della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare, l'autorità competente può autorizzare uno spostamento del servizio per motivi personali.

2

Le domande sono autorizzate soltanto quando gli interessi privati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare prevalgono sull'interesse pubblico al compimento del servizio d'istruzione.69 3 Le domande sono respinte quando per le necessità del richiedente può bastare la concessione di un congedo personale, un'interruzione del servizio o l'adempimento di una parte del servizio.

4

…70


Art. 31


71



Art. 32


72
Presentazione della domanda 1

Le domande di spostamento del servizio devono essere presentate, per scritto o in forma elettronica, dalla persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare entro i termini seguenti: a. il più tardi 14 settimane prima dell'inizio del servizio, se il motivo dello spostamento è già noto a quel momento;

b. negli altri casi, entro tre giorni dal momento in cui sono noti i motivi.

2

I documenti citati come mezzi di prova dalle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, se in loro possesso, devono essere allegati alla domanda.


Art. 33

Effetto della domanda e dello spostamento del servizio 1

L'obbligo di entrare in servizio permane fintanto che lo spostamento del servizio non è stato autorizzato.

1bis

Le domande insufficienti sotto il profilo formale o del contenuto sono rinviate ai richiedenti affinché provvedano alla rettifica entro un termine di dieci giorni. Non si entra nel merito di domande presentate tardivamente o che risultano carenti per la seconda volta.73 1ter Le domande presentate meno di 14 giorni prima dell'inizio del servizio sono trasmesse dalle unità amministrative direttamente al comandante superiore sotto il quale il richiedente deve prestare servizio. Il comandante decide in merito alle 69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

70 Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

71 Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

73 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2007 (RU 2007 6751). Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

Istruzione

20

512.21

domande. Può autorizzare il congedo personale, una prestazione parziale del servizio, un'interruzione del servizio o il licenziamento. Sono fatte salve le regolamentazioni particolari per la chiamata dei sottufficiali superiori e degli ufficiali nei servizi d'istruzione di base.74 2 Se il motivo che ha portato all'autorizzazione di uno spostamento del servizio viene a mancare, il militare è tenuto a entrare in servizio conformemente alla chiamata originaria e a darne comunicazione senza indugio all'unità amministrativa che ha autorizzato il differimento.


Art. 34


75

Competenze e procedura 1

Le competenze per il trattamento delle domande sono disciplinate nell'allegato 5.

2

Il capo dell'esercito stabilisce mediante istruzioni: a. i dettagli amministrativi della procedura; b. il formato delle domande trasmesse per via elettronica.

3

Provvede a una prassi decisionale uniforme e può impartire istruzioni al riguardo agli organi cantonali interessati.

Sezione 5: Servizio volontario

Art. 35

76 Principi 1 I militari possono essere ammessi a un servizio volontario se: a. essi e i loro datori di lavoro, rispettivamente per i disoccupati l'ufficio regionale di collocamento presso il quale sono iscritti, hanno dato il loro consenso scritto; e

b. per il servizio volontario sussiste una necessità militare secondo l'articolo 35a.

2

Possono essere ammessi e chiamati ogni anno a prestare servizio volontario di 38 giorni al massimo. È eccettuato il servizio volontario nell'ambito di un servizio d'istruzione di base secondo l'articolo 35a capoverso 1 lettera a.

3

I servizi secondo gli articoli 9, 9a e 50, prestati da persone attribuite, assegnate o il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato, non sono considerati servizi volontari.77 74 Introdotto dal n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

77 Introdotto dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

Obbligo di prestare servizio militare 21

512.21

a 78 Necessità militare

1

I militari idonei per una funzione superiore per la quale non vi è a disposizione un numero sufficiente di candidati possono prestare su base volontaria i servizi d'istruzione di base necessari per tale funzione, se: a. nel grado attuale, hanno già adempiuto il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio d'istruzione; b. nel corso del servizio d'istruzione di base adempiono il totale dei loro giorni di servizio d'istruzione; o c. il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio d'istruzione nel nuovo grado dopo l'assolvimento dell'istruzione di base dura meno di quattro corsi di ripetizione.

2

I militari possono prestare su base volontaria, nelle loro funzioni originarie, servizi d'istruzione in formazioni in cui sussiste una carenza di effettivi in queste funzioni, a condizione che tale carenza: a. renda considerevolmente più difficile lo svolgimento ordinario dei servizi d'istruzione; e

b. non possa essere colmata con misure ordinarie.

3

Il compimento di servizi volontari quale servizio nell'amministrazione militare è ammissibile soltanto se: a. determinati lavori necessitano conoscenze tecniche particolari secondo l'articolo 15a capoverso 1 lettera b; e b. non sono disponibili militari idonei che devono ancora prestare servizi d'istruzione.


Art. 36

79 Procedura 1 L'organo dell'esercito o dell'amministrazione militare che necessita di un servizio volontario presenta il più presto possibile la relativa domanda al capo del Personale dell'esercito.

2

La domanda deve comprendere: a. i consensi di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera a; b. la prova della necessità; c. la dichiarazione esplicita del richiedente che non sussiste alcun caso di cui all'articolo 15a capoverso 3.

3

Il capo del Personale dell'esercito o il suo sostituto decide sulla domanda e comunica per scritto la sua decisione corredata da motivazioni al richiedente e al militare interessato. La competenza decisionale non può essere delegata.

78 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

Istruzione

22

512.21

4

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica la decisione al comandante della formazione d'incorporazione del militare.

5

L'organo che convoca può emanare una chiamata per un servizio volontario soltanto se sussiste la relativa decisione secondo il capoverso 3.

6

Il capo dell'esercito controlla il rispetto della procedura nonché l'esecuzione corretta delle decisioni secondo il capoverso 3.

7

Gli atti relativi alla procedura devono essere conservati per cinque anni, a partire dalla fine del servizio.

Sezione 6: Congedo

Art. 37


80

Tipi di congedo

1

Il congedo generale è il tempo libero, della durata di più di una giornata, ordinato per la maggior parte dei militari che assolvono un servizio d'istruzione.

1bis

Il congedo generale lungo è il congedo generale della durata di più di tre giornate durante o tra i servizi d'istruzione di base. Il capo dell'esercito stabilisce le date e la durata dei congedi generali lunghi ed emana istruzioni sui dettagli amministrativi relativi a tali congedi.81 2 Il congedo personale è il tempo libero concesso dal comandante competente su domanda personale.

3

Il congedo generale o il congedo generale lungo valgono come congedo personale se:

a. coincidono con un congedo personale; b. hanno luogo immediatamente prima o dopo un congedo personale e il militare non ritorna presso la truppa tra il congedo generale o il congedo generale lungo e il congedo personale.82


Art. 38

Domanda di congedo personale 1

Per chiedere un congedo personale, i militari presentano, prima del servizio, una domanda scritta al comandante direttamente superiore sotto i cui ordini devono prestare servizio. In casi imprevedibili, la domanda può essere presentata durante il servizio.

2

Le domande devono essere motivate, corredate dei mezzi di prova necessari e firmate dal richiedente.

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

81 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

82 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

Obbligo di prestare servizio militare 23

512.21


Art. 39

Concessione del congedo personale 1

Il congedo personale è accordato: a.83 quando sussiste un motivo ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 per il quale non è stata tuttavia presentata alcuna domanda di spostamento del servizio oppure la domanda è stata respinta in virtù dell'articolo 30 capoverso 3; b.84 quando gli interessi privati della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare prevalgono sull'interesse pubblico al compimento del servizio.

2

In tutti gli altri casi, il comandante competente può concedere il congedo personale quando le prestazioni militari del richiedente e l'andamento del servizio lo consentono.85 3 La decisione è comunicata per scritto ai richiedenti.

4

Il capo dell'esercito provvede a una prassi unitaria per quanto concerne la concessione dei congedi.


Art. 40

Computo del congedo86 1

I giorni del congedo generale nell'ambito del congedo per il fine settimana sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

2

I congedi generali lunghi ordinati durante o tra i servizi d'istruzione di base non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.87 3 In caso di congedo personale sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione soltanto i giorni di viaggio.88 Titolo quarto: Mutazione della funzione e del grado Capitolo 1: Qualificazione e proposta

Art. 41

Contenuto 1 Con la qualificazione sono valutate le competenze personali, sociali, operative e tecniche dei militari.89 83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5319).

Istruzione

24

512.21

2

Essa indica segnatamente se il militare interessato è idoneo ad assumere una nuova funzione.

3

Costituisce il presupposto per l'assegnazione della pertinente proposta.


Art. 42

Persone da qualificare Ricevono una qualificazione: a. i partecipanti ai servizi d'istruzione di base, quando essi hanno prestato almeno dodici giorni di servizio computabili;

b.90 i quadri che nell'arco di un anno hanno prestato almeno 19 giorni di servizio computabili in servizi d'istruzione delle formazioni, di cui almeno 5 giorni consecutivi nella medesima formazione; c. gli aspiranti all'istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione; d. i militari le cui prestazioni sono insufficienti.


Art. 43

Proposta 1 Per l'assunzione di un grado superiore o di una nuova funzione è necessaria una proposta.

2

Essa non dà alcun diritto a un'istruzione o a una mutazione.

3

Essa viene annullata se un aspirante non soddisfa più le condizioni per l'avanzamento o l'assunzione di una funzione.


Art. 44

Procedura 1 Le qualificazioni sono notificate verbalmente e per scritto dopo l'approvazione da parte di un organo superiore. Se non è possibile un'approvazione antecedente, le eventuali modifiche devono essere nuovamente notificate.91 1bis Il comandante competente assegna una proposta soltanto se lo Stato maggiore dell'esercito, sulla base degli accertamenti secondo gli articoli 46, 57 e 66 capoverso 1, ha confermato per scritto le condizioni da soddisfare.92 2 Una qualificazione approvata non può essere modificata a posteriori; è fatto salvo l'annullamento di una proposta.93 3 Il capo dell'esercito emana istruzioni sui singoli elementi della procedura relativa alle qualificazioni e alle proposte per i militari, compreso il personale militare.

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

91 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

92 Introdotto dal n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5319).

Obbligo di prestare servizio militare 25

512.21

Capitolo 2: Incorporazione, nomina e rimozione Sezione 1: Incorporazione

Art. 45

Attribuzione e assegnazione 1

Le persone di cui all'articolo 6 LM possono essere attribuite o assegnate all'esercito dall'inizio dell'anno in cui compiono 18 anni.

2

Esse sono attribuite (attribuzione) a una funzione conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari dell'esercito o assegnate all'esercito (assegnazione) senza ricoprire una funzione conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari.

3

Le attribuzioni e le assegnazioni sono decise dal capo dell'esercito su proposta dell'organo competente.

4

Le persone attribuite o assegnate sono soggette all'obbligo di prestare servizio militare. Il loro totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione si fonda sugli articoli 9, 9a e 50; sono eccettuati i funzionari addetti al tiro fuori del servizio.94

Art. 46

95 Incorporazione 1 Non sussiste alcun diritto a una determinata incorporazione.

2

Per l'incorporazione di un militare in una determinata funzione devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: a. deve essere dimostrato un corrispondente fabbisogno dell'esercito; b.96 il militare deve essere idoneo all'esercizio della funzione e beneficiare segnatamente delle necessarie conoscenze orali e scritte di una seconda lingua ufficiale. I superiori devono essere in grado di comunicare nelle lingue ufficiali dei subordinati;

c. devono essere stati compiuti i servizi d'istruzione stabiliti per la funzione nell'allegato 4;

d. devono essere soddisfatte le ulteriori condizioni particolari della presente ordinanza;

e. qualora sia prescritto un controllo di sicurezza relativo alle persone, la decisione relativa a tale controllo deve essere passata in giudicato.

3

Occorre tener conto, nel limite del possibile, delle conoscenze acquisite dal militare nella vita civile e nell'esercito.

4

Gli aspiranti che hanno insegnato singoli blocchi didattici in servizi d'istruzione di base o hanno assolto singoli blocchi didattici durante la loro attività professionale non devono più assolvere i medesimi blocchi didattici per un'incorporazione.

94 Introdotto dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

96 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

Istruzione

26

512.21

5

I servizi d'istruzione di cui all'allegato 4 sono considerati compiuti anche quando sono stati compiuti un altro servizio d'istruzione o un'altra istruzione aventi contenuti didattici identici o comparabili. Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide al riguardo su proposta del superiore competente.

6

Eccezionalmente, i sottufficiali e gli ufficiali possono essere incorporati in una funzione per la quale nelle tabelle degli effettivi regolamentari è previsto un grado inferiore o superiore. Un'incorporazione in una funzione di un grado superiore può avvenire soltanto in sostituzione o ad interim.

7

L'incorporazione di alti ufficiali superiori può avvenire soltanto con l'approvazione del capo del DDPS. Il capo dell'esercito emana istruzioni sui dettagli amministrativi della procedura d'incorporazione.


Art. 47


97

Quadri che seguono un'istruzione 1

I sottufficiali superiori degli stati maggiori e gli ufficiali sono incorporati fino alla fine della loro istruzione come quadri che seguono un'istruzione. Essi sono a disposizione del corpo di truppa o della Grande Unità, in cui erano incorporati in precedenza.

2

È fatta salva:

a. una necessità militare imperativa; b. la permanenza volontaria nel corpo di truppa o nella Grande Unità in cui erano incorporati in precedenza.


Art. 48

Esercizio di una funzione in sostituzione 1

Se una funzione non può essere esercitata temporaneamente da un militare, l'organo competente designa il sostituto.

2

L'esercizio di una funzione in sostituzione non dà diritto né a un conferimento definitivo, né alla chiamata al servizio d'istruzione per un grado superiore.


Art. 49

Conferimento di un comando o di una funzione ad interim 1

Il sottufficiale o l'ufficiale che, in casi particolari, non adempie tutte le condizioni per l'assunzione di un comando o di una funzione, oppure per il quale esiste un motivo per conferirgli il comando o la funzione soltanto provvisoriamente, è impiegato, eccezionalmente, ad interim, se: a. al riguardo, egli ha dato il suo consenso scritto; b. egli ha assolto almeno la prima parte del corso di formazione di stato maggiore o del corso di formazione alla condotta necessario per la promozione; e

c. egli si impegna nei confronti del comandante della Grande Unità o del superiore a lui equiparato ad assolvere l'istruzione entro due anni dall'assunzione della funzione.

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Obbligo di prestare servizio militare 27

512.21

2

I sottufficiali e gli ufficiali che non concludono la loro istruzione entro due anni sono incorporati dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito come quadri che seguono un'istruzione.

3

Se un aiuto di comando con il grado di capitano assume un comando d'unità, deve obbligatoriamente compiere tutti i servizi d'avanzamento prima dell'assunzione del comando. Non può aver luogo alcuna incorporazione ad interim.

4

Il conferimento di un comando o di una funzione ad interim non dà diritto né al conferimento definitivo, né alla chiamata al servizio d'istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione.

5

Agli ufficiali di stato maggiore generale può essere conferita la funzione di capo dell'ambito fondamentale di condotta ad interim alle seguenti condizioni: a. gli ufficiali di stato maggiore generale che hanno assolto il corso di formazione di stato maggiore generale IV possono essere incorporati nello stato maggiore di una Grande Unità come capi dell'ambito fondamentale di condotta ad interim se sono troppo giovani per la promozione;

b. gli ufficiali di stato maggiore generale che hanno comandato un battaglione o un gruppo durante almeno tre anni possono essere incorporati come capi dell'ambito fondamentale di condotta ad interim nello stato maggiore di una Grande Unità se si impegnano per scritto, nei confronti del comandante della Grande Unità o del superiore a lui equiparato, ad assolvere il corso di formazione di stato maggiore generale IV entro due anni dall'assunzione della funzione.98

Art. 50


99

Durata dell'esercizio di una funzione 1

L'esercizio di una determinata funzione nell'esercito attivo dura: a. se è previsto un avanzamento: 1. per i capitani e gli ufficiali superiori dei corpi di truppa, almeno tre corsi di ripetizione,

2. per i comandanti d'unità ai fini dell'avanzamento ad aiuti di comando dei corpi di truppa, almeno tre corsi di ripetizione, 3. per i capitani e gli ufficiali superiori delle Grandi Unità, almeno tre anni durante i quali sono prestati servizi di perfezionamento della truppa, 4. per i sostituti dei comandanti, almeno due corsi di ripetizione; b. se non è previsto alcun avanzamento: 1. per i capitani e gli ufficiali superiori delle Grandi Unità, da quattro a otto anni durante i quali sono prestati servizi di perfezionamento della truppa,

98 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2007 (RU 2007 6751). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Istruzione

28

512.21

2. per tutti gli altri capitani e ufficiali superiori, da quattro a otto corsi di ripetizione.

2

Se necessario, tale durata può essere prorogata con il consenso scritto dell'ufficiale interessato.

3

Fatta salva un'altra incorporazione per motivi professionali imperativi, i sottufficiali di professione esercitano una funzione di milizia fino alla fine dell'anno in cui compiono i seguenti anni d'età:

a. aiutanti: 36 anni; b. aiutanti di stato maggiore: 42 anni; c. aiutanti maggiori e aiutanti capi: 50 anni.100 4

Tranne in caso di previo raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 13 LM o di reincorporazione nell'esercito attivo, per i capitani e gli ufficiali superiori l'esercizio di una funzione nella riserva dura almeno quattro anni.101 5 Gli ufficiali incorporati nella riserva possono essere reincorporati nell'esercito attivo unicamente con il consenso scritto dell'interessato.102 6 Il presente articolo non è applicabile agli ufficiali specialisti.103 Sezione 2: Nomina a ufficiale specialista

Art. 51

Condizioni 1 Le funzioni accessibili agli ufficiali specialisti sono stabilite nelle tabelle degli effettivi regolamentari.

2

Se nelle tabelle degli effettivi regolamentari sono indicati più gradi d'ufficiale, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dell'ufficiale specialista è determinante il grado d'ufficiale più basso, ma almeno il grado di primotenente.

3

La nomina può avvenire soltanto se la persona interessata è particolarmente idonea per l'esercizio della funzione in base alla sua formazione civile o alla sua attività professionale e se il fabbisogno dell'esercito è dimostrato.


Art. 52

Introduzione alla funzione d'ufficiale 1

Gli ufficiali specialisti appena nominati possono essere introdotti alla funzione in un corso di cinque giorni al massimo.

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

102 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

103 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

Obbligo di prestare servizio militare 29

512.21

2

Il corso d'introduzione è organizzato dai comandanti delle Grandi Unità nelle cui formazioni sono incorporati gli ufficiali specialisti.


Art. 53

104 Revoca della

nomina

Qualora un ufficiale specialista non eserciti più la funzione d'ufficiale, la nomina di ufficiale specialista è revocata se tale nomina è avvenuta in base a un'attività professionale che non esercita più e: a. ha esercitato la funzione d'ufficiale per un periodo inferiore a sei anni; oppure

b. rinuncia volontariamente alla funzione d'ufficiale.

Sezione 3: Nomina a cappellano militare

Art. 54

105 Condizioni 1 Per la nomina a cappellano militare devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a. idoneità al servizio militare; b. compimento di almeno 47 giorni d'istruzione di base in una scuola reclute o d'istruzione di base specialistica.

2

Per la nomina a cappellano militare evangelico-riformato, oltre le condizioni di cui al capoverso 1, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:106 a. il riconoscimento come pastore oppure il riconoscimento della formazione accademica o della formazione teologica equivalente e l'ordinazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente; b. la raccomandazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente.

3

Per la nomina a cappellano militare cattolico-romano, oltre le condizioni di cui al capoverso 1, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:107 a. il riconoscimento come prete, diacono o assistente pastorale da parte della Curia vescovile competente o dei superiori dell'ordine competenti; b. la raccomandazione da parte della Curia vescovile competente.

3bis

Per la nomina a cappellano militare cattolico-cristiano, oltre le condizioni di cui al capoverso 1, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: 104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

Istruzione

30

512.21

a. l'attività come diacono o prete nella Chiesa cattolica cristiana svizzera; b. la raccomandazione da parte del Vescovo e del Consiglio sinodale della Chiesa cattolica cristiana svizzera.108 4

La nomina di cappellani militari ha luogo soltanto in caso di corrispondente fabbisogno dell'esercito.


Art. 55

Diritti e

obblighi

1

Il cappellano militare, con la sua nomina, diventa «capitano cappellano militare».

2

Dopo la sua nomina, egli assolve un corso di formazione tecnica (C tecn A capp mil) di 19 giorni e un servizio pratico di cinque giorni al massimo.

3

Il caposervizio dei cappellani militari assolve un corso di formazione tecnica (C tecn B capp mil capiservizio) di cinque giorni al massimo.

Sezione 4: Rimozione dal comando o dalla funzione

Art. 56

1 Gli ufficiali e i sottufficiali che nella loro funzione hanno ottenuto una qualificazione insufficiente devono assolvere nella pertinente funzione, entro un anno, un servizio di prova in seno a un'altra formazione.

2

L'organo competente ordina il servizio di prova; nei confronti del militare e del comandante dell'altra formazione, tale servizio va indicato esplicitamente come servizio di prova.

3

Se il servizio di prova conferma l'incapacità o se nell'interesse della truppa si impone la rimozione immediata dalla funzione, l'organo competente propone allo Stato maggiore di condotta dell'esercito di decidere una nuova funzione.109 4 ...110

Capitolo 3: Promozione

Art. 57

111 Principi 1 Non sussiste alcun diritto a un avanzamento o a una promozione a un determinato grado.

108 Introdotto dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

109 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

110 Abrogato dal n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

Obbligo di prestare servizio militare 31

512.21

2

Per l'avanzamento o la promozione di un militare a un determinato grado devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: a. deve essere dimostrato un fabbisogno dell'esercito; b.112 il militare deve essere idoneo all'esercizio della funzione connessa con il grado più elevato e beneficiare segnatamente delle necessarie conoscenze orali e scritte di una seconda lingua ufficiale; c. devono essere stati compiuti i servizi d'istruzione stabiliti per l'avanzamento o la promozione nell'allegato 4; d. devono essere soddisfatte le ulteriori condizioni particolari della presente ordinanza;

e. qualora sia prescritto un controllo di sicurezza relativo alle persone, la decisione relativa a tale controllo deve essere passata in giudicato.

3

Occorre tener conto, nel limite del possibile, delle conoscenze acquisite dal militare nella vita civile e nell'esercito.

4

Gli aspiranti che hanno insegnato singoli blocchi didattici in servizi d'istruzione di base o hanno assolto singoli blocchi didattici durante la loro attività professionale non devono più assolvere i medesimi blocchi didattici per un avanzamento o una promozione. 5 I servizi d'istruzione di cui all'allegato 4 sono considerati compiuti anche quando sono stati compiuti un altro servizio d'istruzione o un'altra istruzione aventi contenuti didattici identici o comparabili. Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide al riguardo su proposta del superiore competente.

6

Le promozioni degli ufficiali di professione e dei sottufficiali di professione si fondano sulla funzione professionale, indipendentemente dalla funzione di milizia; in merito a deroghe giustificate decide, caso per caso, il capo dell'esercito.113 7 I sottufficiali di professione possono essere promossi nella loro funzione di milizia al massimo al grado superiore di quello della loro funzione professionale. Il capo dell'esercito decide in merito alle proposte.114

Art. 58

Promozioni al grado di appuntato e di appuntato capo 1

I soldati che hanno ricevuto qualificazioni molto buone o ottime possono essere promossi al grado di appuntato.

2

Nei servizi d'istruzione delle formazioni, i soldati o gli appuntati con le funzioni seguenti che hanno ricevuto qualificazioni molto buone o ottime possono essere promossi al grado di appuntato capo: a. specialista del livello d'unità (capo del materiale, capo delle munizioni ecc.); 112 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

114 Introdotto dal n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735 3037).

Istruzione

32

512.21

b. sostituto del capogruppo; 3

Sono applicabili i limiti massimi seguenti: a. per il grado di appuntato: 1. nei servizi d'istruzione di base: cinque per cento dell'effettivo reale dei soldati;

2. nei servizi d'istruzione delle formazioni: dieci per cento dell'effettivo reale dei soldati;

b. per il grado di appuntato capo: il numero corrispondente all'effettivo reale di sergenti incorporati.

4

Nelle formazioni di professionisti è consentito superare i limiti massimi di cui al capoverso 3; le promozioni si fondano esclusivamente sull'allegato 4.


Art. 59

Promozione al grado di sergente capo 1

Dopo aver assolto l'avanzamento, i sergenti che hanno ricevuto qualificazioni molto buone o ottime possono essere promossi al grado di sergente capo.115 2 Per ogni formazione il numero di sergenti capi può corrispondere al massimo all'effettivo reale di capisezione incorporati.

3

Nelle formazioni di professionisti è consentito superare i limiti massimi di cui al capoverso 2; le promozioni si fondano esclusivamente sull'allegato 4.


Art. 60

Promozione dei sottufficiali di professione ad aiutante sottufficiale 1

I futuri sottufficiali di professione sono promossi al grado di aiutante sottufficiale dopo aver assolto il corso d'istruzione di base della Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito, senza ulteriori condizioni.

2

…116


Art. 61


117

Promozione a ufficiale superiore 1

Può essere promosso a ufficiale superiore unicamente chi ha rivestito un grado di ufficiale per almeno otto anni.

2

Gli ex capisezione della logistica possono essere promossi a ufficiali superiori soltanto se rivestono un grado d'ufficiale da almeno cinque anni.

3

Può essere promosso tenente colonnello in una funzione di comandante unicamente chi ha compiuto 35 anni.

4

Può essere promosso tenente colonnello in una funzione di aiuto di comando unicamente chi ha compiuto 38 anni.

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

116 Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Obbligo di prestare servizio militare 33

512.21

5

Può essere promosso colonnello unicamente chi ha compiuto 42 anni.

6

In merito a deroghe giustificate decide il capo del DDPS.


Art. 62

Gradi multipli

1

Se nelle tabelle degli effettivi regolamentari sono stabiliti due o più gradi per una funzione, la promozione al grado immediatamente superiore è possibile al più presto dopo avere rivestito per quattro anni il grado precedente.

2

Nelle funzioni di aiuti di comando, la promozione di capitani e di ufficiali superiori è consentita soltanto al grado immediatamente superiore.

3

Per le promozioni in virtù del presente articolo, prima dell'assegnazione della proposta per il grado superiore occorre il consenso scritto del militare interessato.118 4 Gli ufficiali di stato maggiore generale, i quadri che seguono un'istruzione e gli ufficiali specialisti non possono essere promossi o nominati in virtù del presente articolo.119

Art. 63

Conferimento di un grado a tempo determinato 1

Per la durata del loro soggiorno all'estero, il capo dell'esercito conferisce il grado militare imperativamente necessario per l'impiego, sino al grado di colonnello, alle persone che, per incarico della Confederazione, adempiono all'estero i mandati seguenti:120 a. esercitano una carica particolare o una determinata funzione in rapporto con gli affari militari della Confederazione; b. assolvono una determinata istruzione militare; c. sono impiegati nel quadro di un'operazione di mantenimento della pace.

2

Il Consiglio federale può conferire a tempo determinato agli ufficiali un grado di alto ufficiale superiore se, in Svizzera e all'estero, esercitano una determinata funzione nell'esercito oppure sono impiegati per incarico della Confederazione per adempiere un compito speciale.121 3 Alla fine dell'impiego i militari tornano a rivestire il loro grado originario.


Art. 64

Procedura per la promozione 1

Un grado di alto ufficiale superiore può essere conferito soltanto con l'approvazione del capo del DDPS.

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5319).

119 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

Istruzione

34

512.21

2

Il capo dell'esercito emana istruzioni sui dettagli amministrativi relativi alla procedura di promozione.

Capitolo 4: Mutazioni illecite

Art. 65

1 Una mutazione contraria alla legge militare o alle sue disposizioni esecutive è dichiarata nulla.

2

Sono competenti per annullare le mutazioni: a. per gli alti ufficiali superiori: il Consiglio federale; b. per i gradi d'ufficiale da capitano fino a colonnello: il capo dell'esercito; c. per tutti gli altri gradi: lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

Titolo quinto: Situazione personale non ordinata

Art. 66

Principi 1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare la cui situazione personale non è ordinata, possono, unicamente con l'approvazione dello Stato maggiore di condotta dell'esercito:122

a.123 compiere un servizio d'istruzione di base; b. assumere una nuova funzione; c. essere promossi.

2

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può inoltre decidere: a. un

trasferimento;

b. una sospensione della chiamata; c. misure precauzionali.

3

Sono considerate situazioni personali non ordinate: a.124 un procedimento penale in sospeso per un crimine o un delitto; 122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

123 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Obbligo di prestare servizio militare 35

512.21

b.125 una condanna per un crimine o un delitto, sempre che sia stata pronunciata una pena detentiva, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità oppure una misura detentiva; c. l'esistenza di un attestato di carenza di beni; d. una procedura di fallimento in sospeso; dbis.126i motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale; e.127 altre situazioni che mettono in discussione l'idoneità della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare alla funzione attualmente esercitata o a quella prevista.

4

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito è autorizzato a effettuare ulteriori accertamenti presso terzi, nei casi di cui al capoverso 3 lettera e, soltanto con il consenso della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare.128

Art. 67

129 Condanna 1 A un militare condannato la cui condanna è passata in giudicato, l'approvazione secondo l'articolo 66 capoverso 1 può essere concessa nel caso di: a. una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere o lavori di pubblica utilità sino a 120 ore;

b. una pena pecuniaria di più di 30 aliquote giornaliere, con la condizionale o con la condizionale parziale, oppure una pena detentiva, con la condizionale o con la condizionale parziale, oppure un lavoro di pubblica utilità di più di 120 ore, con la condizionale o con la condizionale parziale: dopo la scadenza del periodo di prova; lo Stato maggiore dell'esercito può tuttavia prorogare il periodo d'attesa oppure, a richiesta, ridurne la durata, se ciò è indicato sulla base del comportamento del militare condannato; c. una pena pecuniaria di più di 30 aliquote giornaliere, senza condizionale, oppure una pena detentiva, senza condizionale, oppure un lavoro di pubblica utilità di più di 120 ore oppure una misura privativa della libertà: al più presto cinque anni dopo l'esecuzione della sanzione; d. pene o misure secondo la legge federale del 20 giugno 2003130 sul diritto penale minorile: a titolo eccezionale dopo una valutazione del singolo caso.

2

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito provvede a una prassi decisionale uniforme.

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

126 Introdotta dal n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

129 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

130 RS

311.1

Istruzione

36

512.21


Art. 68

Promozione con effetto retroattivo 1

L'aspirante può essere promosso retroattivamente alla data prevista inizialmente: a.131 nell'ambito di un procedimento penale in sospeso per un crimine o un delitto: in caso di desistenza dal procedimento penale o di assoluzione;

b. non esiste più alcun attestato di carenza di beni dopo pignoramento o alcun attestato di carenza di beni dopo fallimento; c. il fallimento è stato revocato.

2

Se la procedura di fallimento è sospesa per mancanza di attivi, egli può essere promosso al più presto soltanto dopo la pertinente sospensione.

Titolo sesto:132 Non reclutamento, esclusione dall'esercito e degradazione

Art. 69

Non reclutamento, esclusione dall'esercito 1

Nella decisione in merito al non reclutamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LM o l'esclusione dall'esercito secondo l'articolo 22 capoverso 1 LM lo Stato maggiore di condotta dell'esercito considera segnatamente: a. il reato, la reputazione, il grado e la funzione della persona interessata; b. i diritti di terzi; c. l'esigibilità per altri militari di prestare servizio con la persona interessata; d. l'immagine dell'esercito nell'opinione pubblica.

2

Con la decisione in merito all'esclusione, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide anche su una degradazione.

3

Esso provvede a una prassi decisionale uniforme.

4

La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968133 sulla procedura amministrativa.

a Degradazione

1

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide caso per caso in merito all'entità della degradazione di un militare. Esso considera segnatamente: a. il reato, la reputazione, il grado e la funzione della persona interessata; b. i diritti di terzi; c. l'esigibilità per altri militari di prestare servizio con la persona interessata; 131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

132 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

133 RS

172.021

Obbligo di prestare servizio militare 37

512.21

d. l'immagine dell'esercito nell'opinione pubblica.

2

Se la persona interessata ha già raggiunto il limite d'età dell'obbligo di prestare servizio militare per il suo nuovo grado, è prosciolta dall'obbligo di prestare servizio militare. 3 La persona che a causa di un reato si è resa indegna di rivestire qualsiasi grado, è esclusa senza onori dall'esercito e le viene revocato ogni grado. 4 Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito provvede a una prassi decisionale uniforme. 5

La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968134 sulla procedura amministrativa.

Titolo settimo: Esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70

Domande Le domande di esenzione sono presentate per scritto allo Stato maggiore di condotta dell'esercito utilizzando i moduli prescritti.


Art. 71

Cambiamento dell'attività

1

L'organo che ha presentato la domanda di esenzione deve comunicare entro 14 giorni allo Stato maggiore di condotta dell'esercito qualsiasi modifica inerente all'attività della persona esentata dal servizio.

2

La persona esentata dal servizio che non viene reincorporata nell'esercito è prosciolta dall'obbligo di prestare servizio militare.


Art. 72

Competenze 1 Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide sulle domande e stabilisce la data a partire dalla quale ha effetto l'esenzione dal servizio militare. Nel caso delle persone di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettera d LM decide lo Stato maggiore di condotta dell'esercito su proposta della Sanità militare.135 2 Tiene un controllo delle persone esentate dal servizio militare.

3

Per questo controllo, può far pubblicare atti, effettuare ispezioni oculari o sentire testimoni.

4

Esso decide in merito alla reincorporazione nell'esercito al venir meno del motivo dell'esenzione dal servizio.

134 RS

172.021

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

Istruzione

38

512.21

5

La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968136 sulla procedura amministrativa.

Capitolo 2: Membri dell'Assemblea federale secondo l'articolo 17 LM

Art. 73

I membri dell'Assemblea federale soggetti all'obbligo di prestare servizio militare
che, a causa di una sessione o di una seduta, non possono assolvere, o possono assolvere soltanto parzialmente, un servizio d'istruzione o un servizio d'appoggio, lo comunicano il più presto possibile per scritto allo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

Capitolo 3: Esenzione dal servizio per attività indispensabili secondo gli articoli 18 e 19 LM

Art. 74

Professione esercitata a titolo principale 1

La professione è esercitata a titolo principale se le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono occupate in un rapporto di lavoro su base contrattuale della durata di almeno un anno oppure di durata indeterminata e se l'attività indispensabile deve essere esercitata in media per almeno 35 ore la settimana.

2

Per una formazione in vista di un'attività indispensabile non è concessa alcuna esenzione dal servizio, eccettuato l'assolvimento della scuola reclute di polizia o del corso d'introduzione I delle guardie di confine.

a137 Assolvimento della scuola reclute Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 capoverso 5 LM, la scuola reclute è considerata assolta quando: a. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 24 capoverso 5; oppure b. è già iniziato un avanzamento militare e la conclusione della scuola reclute prima dei 26 anni può essere esclusa.


Art. 75

Ecclesiastici Sono considerati ecclesiastici nel senso dell'articolo 18 capoverso 1 lettera b LM: a. i teologi protestanti o di una Chiesa evangelica libera, ordinati o consacrati, che svolgono un ministero ecclesiastico riconosciuto dalla Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera, da una delle Chiese aderenti a quest'ultima o da una delle Chiese aderenti alla Federazione evangelica delle Chiese e 136 RS 172.021 137 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

Obbligo di prestare servizio militare 39

512.21

Comunità libere in Svizzera; gli ecclesiastici che insegnano non sono esentati; b. le persone appartenenti alla Chiesa cattolica romana o alla Chiesa cattolica cristiana, che: 1. hanno ricevuto l'ordinazione diaconale e hanno assunto un ministero ecclesiale riconosciuto da una diocesi cattolica romana o dalla Chiesa cattolica cristiana; i teologi che studiano o insegnano al di fuori del mandato ecclesiale non sono esentati, 2. hanno proferito i primi voti temporali o i voti perpetui e sono attivi in una comunità religiosa; c. le persone appartenenti a una comunità religiosa cristiana o a una congregazione cristiana con vita e regole comuni, non appena abbiano proferito i primi voti temporali o la promessa e siano attivi a favore della comunità;

d. le persone appartenenti a una comunità religiosa o a una corporazione religiosa stabilmente organizzata, sempreché: 1. abbiano ricevuto dalla loro comunità o corporazione religiosa un man-

dato spirituale, abbiano almeno 25 anni, abbiano ricevuto una pertinente formazione spirituale di almeno tre anni e la comunità religiosa o la corporazione conti almeno 2000 membri in Svizzera; un ulteriore operatore spirituale può essere esentato dal servizio per ogni 800 ulteriori aderenti; oppure 2. vivano in una comunità con vita e regole comuni, abbiano pronunciato un voto o una promessa e siano attivi per la comunità o per la corporazione.


Art. 76

Sanità pubblica

1

Sono considerate installazioni mediche della sanità pubblica nell'ambito del servizio sanitario conformemente all'articolo 18 capoverso 1 lettera c LM le installazioni ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 1994138 sull'assicurazione malattie (LAMal) e quelle del servizio di emotrasfusione della Croce Rossa Svizzera.

2

Sono considerati personale indispensabile per garantire il funzionamento di tali installazioni:

a. i direttori, gli amministratori di ospedali e i dirigenti d'esercizio; b.139 i primari e i capi servizio, eccettuati i capiclinica e i medici assistenti, i dentisti (se sono formati in chirurgia mascellare) e i farmacisti.

c. gli infermieri in possesso di un diploma professionale rilasciato o riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera, dalla Società svizzera di psichiatria o dalle autorità sanitarie cantonali;

138 RS

832.10

139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

Istruzione

40

512.21

d. gli specialisti medico-terapeuti e medico-tecnici con formazione universitaria o in possesso di un diploma professionale riconosciuto dalle autorità sanitarie cantonali.


Art. 77

Servizi di salvataggio, servizi di polizia, corpi pompieri e servizi di difesa Sono esentati dal servizio militare: a. i membri di servizi di salvataggio ai sensi dell'articolo 56 dell'ordinanza del 27 giugno 1995140 sull'assicurazione malattie (OAMal) che esercitano una funzione secondo l'articolo 76 o i sanitari di salvataggio in possesso di un diploma federale riconosciuto; b. i membri dei servizi di polizia della Confederazione, dei Cantoni, delle Città o dei Comuni necessari per adempiere i compiti di polizia giudiziaria, di sicurezza e della circolazione; c. i membri dei corpi pompieri professionisti e delle basi di pompieri nonché le persone che esercitano la funzione di comandante dei pompieri, di sostituto del comandante dei pompieri, di ufficiale dei pompieri, di operatore di apparecchi, di capo delle divisioni speciali, di portatore di apparecchi per la protezione della respirazione, di custode di apparecchi per la protezione della respirazione, di specialista della difesa C e di specialista della difesa contro le radiazioni dei corpi pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato.


Art. 78

Istituti, carceri e riformatori 1

Sono considerati istituti, carceri e riformatori secondo l'articolo 18 capoverso 1 lettera e LM gli istituti per l'esecuzione di pene privative della libertà e di misure amministrative e penali nonché quelli per persone nei confronti delle quali è in corso un'inchiesta penale o in stato di carcerazione preventiva.

2

Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare: a. i direttori responsabili e i loro sostituti; b. le persone impiegate nel servizio di sicurezza o incaricate della sorveglianza diretta di detenuti.


Art. 79

Servizi postali, imprese di telecomunicazione e imprese di trasporto concessionarie 1

Giusta l'articolo 18 capoverso 1 lettera h LM, sono considerati: a. servizi postali: le aziende postali e l'amministrazione postale de La posta Svizzera;

b. imprese di telecomunicazione: la Swisscom SA in quanto provider del servizio universale;

140 RS

832.102

Obbligo di prestare servizio militare 41

512.21

c.141 imprese di trasporto titolari di una concessione federale: tutte le imprese di trasporto concessionarie comprendenti imprese ferroviarie, funiviarie, di filobus, di autobus e di navigazione nonché le imprese ferroviarie che, sulla base di un'autorizzazione di accesso alla rete di cui all'articolo 9a capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1957142 sulle ferrovie eseguono regolarmente trasporti di merci; d. impiegati indispensabili in situazioni straordinarie per la Cooperazione nazionale per la sicurezza: persone che adempiono compiti che anche in situazioni straordinarie devono essere svolti per provvedere al servizio postale, al servizio universale nell'ambito delle telecomunicazioni e per l'adempimento dei mandati di prestazione delle imprese di trasporto concessionarie; nella valutazione del mandato di prestazioni non è considerato il traffico escursionistico.

2

Il DDPS designa le persone di cui al capoverso 1 lettera d d'intesa con La Posta Svizzera, Swisscom SA e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

3

Le persone indispensabili dei servizi postali di cui al capoverso 1 lettera a sono esentate dal servizio al più presto nell'anno civile in cui compiono 31 anni.


Art. 80


143

Capitolo 4:

Impiego nella protezione civile o in altri settori della Cooperazione nazionale per la sicurezza144 Sezione 1: Impiego conformemente all'articolo 61 LM145

Art. 81

Principio 1 Conformemente all'articolo 61 LM, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere messe a disposizione della protezione civile, degli organi di condotta civili della Confederazione e dei Cantoni nonché delle basi di pompieri in qualità di superiori o specialisti, sempre che: a. abbiano almeno 30 anni; b.146 l'effettivo necessario per la funzione che esse esercitano nella formazione d'incorporazione sia coperto.

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).

142 RS

742.101

143 Abrogato dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5319).

145 Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5319).

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

Istruzione

42

512.21

2

Non sono messi a disposizione: a. le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare dispensate dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo o previste per l'impiego nell'ambito di operazioni per il mantenimento della pace; b. il personale militare.


Art. 82

Condizioni Sono considerati superiori o specialisti conformemente all'articolo 61 LM: a. nel caso della protezione civile: le persone obbligate a prestare servizio di protezione civile secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 9 dicembre 2003147 sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile (OFGS); b. nel caso degli organi di condotta civili: le persone che esercitano le pertinenti funzioni conformemente al diritto applicabile;

c. nel caso delle basi di pompieri: le persone che esercitano una funzione secondo l'articolo 77 lettera c e che in tale funzione prestano annualmente almeno 20 giorni interi di servizio.

Sezione 2:148 Dispensa e congedo dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo conformemente all'articolo 145 LM
a Condizioni 1 Non sussiste alcun diritto a una dispensa o a un congedo dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo.

2

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono tuttavia, su richiesta, essere dispensate o congedate dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo se: a. hanno almeno 30 anni; b. nel caso di un servizio d'appoggio o di un servizio attivo, devono adempiere nei settori civili della Cooperazione nazionale per la sicurezza un compito importante che esse soltanto sono in grado di adempiere; e c. il fabbisogno dell'esercito lo consente.

3

La dispensa è accordata unicamente se: a. il compito importante deve essere adempiuto durante tutto il servizio; b. non è sufficiente o non è appropriato un congedo durante parti del servizio.

4

Il congedo è accordato unicamente se l'andamento del servizio lo consente. Del rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 37 capoverso 2, 38 e 39.

147 RS 520.112 148 Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5319).

Obbligo di prestare servizio militare 43

512.21

5

In casi urgenti, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può, per ovviare a situazioni d'emergenza o di penuria, decidere dispense o congedi generali per determinati gruppi di persone che assumono compiti importanti.

b Compiti importanti

Sono considerati compiti importanti le attività: a. per le quali sarebbe concessa un'esenzione dal servizio conformemente all'articolo 18 LM;

b. dei Governi e delle amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

c. degli organi di condotta civili della Cooperazione nazionale per la sicurezza; d. delle installazioni mediche della sanità pubblica; e. dei servizi di salvataggio attivi nel salvataggio di persone; f. dei servizi d'intervento dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato;

g. del servizio universale fornito da servizi di telecomunicazione nonché della gestione di impianti di trasmissione per l'informazione a tutta la popolazione del Paese; h. delle aziende che assicurano la manutenzione delle vie di comunicazione; i.

degli organi incaricati di attuare l'approvvigionamento economico del Paese; j.

delle amministrazioni e delle aziende che riforniscono la popolazione civile, l'esercito e la protezione civile con beni d'importanza vitale oppure che forniscono servizi pubblici, civili o sociali importanti; k. degli organi dell'amministrazione della giustizia.

c Domanda 1 L'organo responsabile dell'adempimento del compito importante, unitamente alla persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare, presenta la domanda allo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

2

Le domande di dispensa devono essere presentate il più presto possibile, tuttavia al più tardi sette giorni dopo la chiamata in servizio per il servizio d'appoggio o il servizio attivo. Le domande di congedo devono essere presentate non appena sono noti i motivi per il congedo.

3

La chiamata in servizio mantiene in ogni caso la sua validità fintanto che la decisione in merito alla domanda non è passata in giudicato.

d Riesame 1 Se la domanda è respinta, i richiedenti possono presentare, entro sette giorni, una domanda di riesame.

Istruzione

44

512.21

2

La decisione sulla domanda di riesame è definitiva.

3

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può in ogni momento riesaminare la sua decisione se le condizioni per una dispensa o un congedo sono mutate.

4

In caso di chiamata in servizio per un servizio d'appoggio, l'autorità che emana la chiamata in servizio può sospendere la dispensa se circostanze particolari, quali il ridotto numero di persone chiamate in servizio, giustificano tale misura.

Titolo ottavo: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione

Art. 83

Il DDPS emana gli atti legislativi esecutivi necessari ed è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Capitolo 2: Diritto previgente: abrogazione e modifica

Art. 84

Diritto previgente:

abrogazione

Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 20 settembre 1999149 concernente la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, i servizi d'istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell'esercito; b. l'ordinanza del 18 ottobre 1995150 concernente l'esenzione dal servizio militare;

c. l'ordinanza del 25 ottobre 1995151 concernente l'impiego di militari in settori civili della difesa integrata;

d. l'ordinanza del 27 febbraio 1985152 concernente un corso d'introduzione al sistema per la direzione del tiro d'artiglieria Fargo 83.


Art. 85

Modifica del diritto vigente …153

149 [RU

1999 2903, 2001 190 2197 all. n. II 7, 2002 723 all. 2 n. 4] 150 [RU

1995 5302, 1997 2779 n. II 31, 1999 1545] 151 [RU

1995 5190]

152 [RU

1985 283]

153 La mod. può essere consultata alla RU 2003 4609.

Obbligo di prestare servizio militare 45

512.21

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 86


154

Servizio nell'amministrazione militare Dopo l'entrata in vigore della modifica del 1° giugno 2012, i servizi di cui all'articolo 15a capoverso 3 possono essere prestati fino al 31 dicembre 2013, se: a. l'avviso di servizio o la chiamata in servizio hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° giugno 2012; o b. si tratta di un servizio pianificato prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° giugno 2012, a cui non è più possibile rinunciare.

Art. 87 a 88155

Art. 88

a156

Art. 89

Esenzione dal servizio Le esenzioni dal servizio militare decise in virtù del diritto anteriore mantengono la loro validità; sono fatti salvi gli articoli 71 e 87 della presente ordinanza.

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 90

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3415).

155 Abrogati dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

156 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2007 (RU 2007 6751). Abrogato dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

Istruzione

46

512.21

Allegato 1157 (art. 3)

Definizioni e abbreviazioni (in ordine alfabetico) Sezione 1: Definizioni Accademia svizzera integrata per la medicina militare e in caso di catastrofe (ASIMC) Serve alla formazione e al perfezionamento nel settore della medicina militare di medici e personale medico.

Affisso di chiamata in servizio militare (AC Mil) Regolamento militare emanato annualmente dal capo dell'esercito. Contiene le date dei servizi d'istruzione di base e dei servizi di perfezionamento delle formazioni.

Aiuti di comando (aiuto cdo) Ufficiali di stato maggiore generale e altri ufficiali incaricati di trattare un particolare ambito tecnico (capiservizio), sottufficiali superiori degli stati maggiori (aiutante di stato maggiore, aiutante maggiore e aiutante capo) nonché ufficiali addetti.

Allenamento individuale (allen indiv) Servizio particolare per mantenere il livello d'istruzione.

Corso d'addestramento (C addestr) Servizio d'istruzione delle formazioni in caso di riorganizzazione o di equipaggiamento a nuovo di una formazione.

Corso d'allenamento (C allen) Serve a mantenere e a promuovere l'abilità in determinati settori tecnici.

Corso di base (CB)

Servizio d'istruzione supplementare nel quale i sottufficiali e gli ufficiali sono addestrati in ambiti particolari dell'istruzione alla funzione.

Corso di base per l'impiego nel servizio di promovimento della pace (CB prom pace) Serve alla preparazione in vista di un successivo impiego nell'ambito del servizio di promovimento della pace (cfr. S prom pace).

Corso di formazione alla condotta (Cfo cond) Servizio d'istruzione di base per comandanti.

Corso di formazione di stato maggiore (Cfo SM) Servizio d'istruzione di base per aiuti di comando.

157 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 nov. 2007 (RU 2007 6751). Aggiornato dai n. II delle O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4291 5887) e del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

Obbligo di prestare servizio militare 47

512.21

Corso di formazione di stato maggiore generale (Cfo SMG) Servizio d'istruzione di base e di avanzamento per ufficiali di stato maggiore generale.

Corso di formazione per ufficiali (Cfo uff) Servizio d'istruzione di base nel quale il futuro ufficiale subalterno acquisisce le conoscenze e le capacità di base nonché i valori di ufficiale dell'esercito svizzero.

Corso di formazione tecnica (Cfo tecn) Servizio d'istruzione di base per i quadri nel settore tecnico.

Corso d'introduzione (C introd) Serve a introdurre in un'altra funzione nell'ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

Corso di ripetizione (CR) Servizio d'istruzione della formazione. Lo sforzo principale dell'istruzione, accanto alla ripetizione e al consolidamento dell'istruzione di base generale, verte sull'istruzione di reparto.

Corso di stato maggiore (C SM) Serve alla preparazione di servizi d'istruzione delle formazioni nonché per addestrare gli stati maggiori delle Grandi Unità.

Corso per monitori di sport militare (C MSM) Servizio d'istruzione supplementare con lo scopo di preparare alla direzione di attività sportive nei corsi. Computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

Corso per quadri di medicina (CQ med) Servizio d'istruzione di base per quadri del settore della medicina, dell'odontoiatria e della farmacia.

Corso per specialisti (C specialisti) Serve al perfezionamento specifico per determinate funzioni.

Corso preparatorio (C prep) Servizio d'istruzione delle formazioni per esercitare gli specialisti di regola immediatamente prima di un servizio d'istruzione.

Corso preparatorio dei quadri (CQ) Serve alla preparazione dei servizi d'istruzione e, di regola, li precede immediatamente. Vi partecipano i quadri nonché i militari indispensabili ai lavori di preparazione.

Corso speciale (C spec) Serve a completare il servizio d'istruzione di base degli specialisti.

Esercizio di stato maggiore (eser SM) Serve ad esercitare la collaborazione tra i comandanti e i loro stati maggiori.

Funzione chiave

Funzione la cui mancata occupazione compromette gravemente l'adempimento dei compiti di una formazione. Sono considerate funzioni chiave le funzioni basilari di quadro e di specialista.

Istruzione

48

512.21

Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQ) L'ISQ comprende la Scuola centrale (corsi di formazione per ufficiali, corsi di formazione alla condotta, corsi di formazione di stato maggiore e corsi di formazione tecnica), la Scuola di Stato maggiore generale, l'Accademia militare del PF di Zurigo, la Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito e il Centro d'allenamento tattico.

Militare in ferma continuata (MFC) Militare che adempie volontariamente senza interruzioni il totale obbligatorio dei propri giorni di servizio d'istruzione.

Nomina

Conferimento di funzioni d'ufficiale a militari con gradi di truppa e a sottufficiali.

Nuova incorporazione Cambiamento dell'incorporazione di un militare nell'ambito della stessa Arma o dello stesso servizio ausiliario.

Obbligo di prestare servizio militare (OPSM) Comprende gli obblighi fuori del servizio, il servizio d'istruzione, il servizio di promovimento della pace, il servizio d'appoggio e il servizio attivo.

Organo competente

Grande Unità o organo equiparato per i servizi ausiliari competente per gli affari del personale e per il controllo dell'assolvimento dell'istruzione.

Ai militari non incorporati in formazioni sono applicabili le disposizioni dello Stato maggiore di condotta dell'esercito.

Persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare (POS) I cittadini svizzeri, dal momento in cui hanno superato il reclutamento, e cittadine svizzere abili al servizio e disposte ad assumere la funzione prevista per loro, fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

Promozione (prom)

Conferimento di un grado superiore.

Quadri

Ufficiali, sottufficiali e militari con gradi di truppa che esercitano funzioni di sottufficiale.

Rapporto (rap)

Serve segnatamente al trattamento di questioni concernenti la condotta, l'istruzione e l'informazione; sono considerati rapporti anche i rapporti tecnici per aiuti di comando.

Ricognizione (ric)

Attività di servizio svolta sul posto per la preparazione del successivo servizio d'istruzione nell'ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

Obbligo di prestare servizio militare 49

512.21

Scuola centrale (SC) La Scuola centrale fa parte dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito. Il compito principale della SC consiste nell'assicurare l'istruzione di base dei quadri superiori di milizia. Essa comprende le scuole seguenti: corsi di formazione per ufficiali, corsi di formazione alla condotta, corsi di formazione di stato maggiore e corsi di formazione tecnica per aiutanti e ufficiali informatori. Essa è responsabile o corresponsabile dell'istruzione militare alla condotta dei futuri capisezione e dei loro sostituti, dei comandanti d'unità, dei comandanti di battaglione e di gruppo nonché degli aiuti di comando degli stati maggiori di battaglione o di gruppo e, in singoli corsi di formazione, anche degli aiuti di comando a livello di Grande Unità.

Scuola di stato maggiore generale (SSMG) Servizio d'istruzione di base (istruzione di base: Cfo SMG I a III; avanzamento: Cfo SMG IV e V) per l'istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale alla funzione di aiuto di comando negli stati maggiori delle Grandi Unità nonché istruzione collettiva e individuale degli ufficiali di stato maggiore generale e degli aiuti di comando a partire dal livello di Grande Unità.

... Scuola reclute (SR) Servizio d'istruzione di base nel quale la recluta è introdotta nella comunità militare e durante la quale riceve l'istruzione di base generale, l'istruzione di base alla funzione e l'istruzione di reparto.

Scuola sottufficiali (SSU) Servizio d'istruzione di base nel quale il futuro sottufficiale riceve l'istruzione di capogruppo specifica all'Arma.

Scuola ufficiali (SU) Servizio d'istruzione di base nel quale il futuro ufficiale subalterno riceve l'istruzione di caposezione specifica all'Arma.

Servizi di perfezionamento della truppa (SPT) Termine generico per indicare i servizi d'istruzione delle formazioni (SIF), i servizi particolari (S part) e i servizi d'istruzione supplementari (SIS).

Servizi d'istruzione delle formazioni (SIF) Servizi nell'ambito di uno stato maggiore o di un'unità, inclusi i lavori di preparazione e di licenziamento, nonché fuori della formazione.

Istruzione

50

512.21

Servizi d'istruzione di base (SIB) Istruzione di base delle reclute e istruzione dei sottufficiali e degli ufficiali per un grado superiore o una nuova funzione; di regola è compiuta in una scuola, come corso di formazione o in un corso speciale.

Servizi d'istruzione supplementare (SIS) Servizi per esercitare i militari in un nuovo o in un ulteriore settore tecnico.

Servizi di supporto all'istruzione (SSI) Servizi prestati fuori della propria formazione da militari impiegati, in caso di idoneità, nell'ambito del totale obbligatorio dei giorni di servizio d'istruzione, come personale insegnante, per l'esercizio di impianti d'istruzione (appoggio all'infrastruttura e all'organizzazione durante i servizi d'istruzione di base), per la manutenzione di apparecchi, veicoli, impianti e installazioni utilizzati per l'istruzione oppure impiegati, in caso di necessità imperativa, nell'amministrazione militare conformemente all'articolo 59 capoverso 3 LM.

Servizio d'arbitraggio (S arbitr) Servizio nella direzione di un'esercitazione per osservare e valutare l'attività della truppa e l'attività di stato maggiore.

Servizio di promovimento della pace (S prom pace) Tipo d'impiego dell'esercito. L'impiego può essere ordinato sulla base di un mandato dell'ONU o dell'OSCE. L'annuncio per la partecipazione a un impiego nell'ambito del S prom pace avviene su base volontaria. Le condizioni d'assunzione si fondano sulla pertinente ordinanza.

Servizio d'istruzione (S istr) Tutti i servizi secondo l'affisso di chiamata in servizio militare pubblicato annualmente; comprende i servizi d'istruzione di base (SIB) e i servizi di perfezionamento della truppa (SPT).

Servizi delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare: a. secondo l'articolo 44 LM (servizi volontari); b. conformemente a disposizioni particolari, segnatamente secondo l'articolo 45 LM; c. secondo l'articolo 53 LM e l'allegato 3 della presente ordinanza.

Obbligo di prestare servizio militare 51

512.21

Servizio pratico (S prat) Serve all'applicazione pratica di quanto appreso in una scuola per quadri. Di regola, è assolto nell'ambito dell'istruzione di reparto 1 in una scuola reclute. È parte del servizio d'istruzione di base dei quadri.

Sottufficiali superiori degli stati maggiori (suff sup SM) Sottufficiali superiori incorporati negli stati maggiori con il grado di aiutante di stato maggiore, di aiutante maggiore o di aiutante capo.

Stage pratico (stage prat) Parte dell'istruzione di base nella quale i futuri sottufficiali, sottufficiali superiori o ufficiali subalterni possono consolidare nella pratica e approfondire le loro conoscenze e competenze in materia di leadership prima dell'impiego nel servizio pratico (istruzione di reparto).

Totale obbligatorio di giorni di servizio (TOGS) Numero di giorni di servizio stabilito dal Consiglio federale che i militari devono compiere nell'ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

Trapasso del comando (trap cdo) Trapasso verbalizzato degli atti di servizio e di comando al comandante successivo.

Trasferimento

Mutazione di un militare in un'altra Arma o in un altro servizio ausiliario.

Sezione 2: Abbreviazioni ...

Istruzione

52

512.21

Allegato 2158 (art. 4)

Specialisti

Sono specialisti:

a. il personale civile della Confederazione e dei suoi esercizi nonché delle autorità militari cantonali e dei loro esercizi incorporato nella pertinente formazione d'istruzione e di supporto, nell'unità amministrativa, nell'esercizio o nel quartiere generale dell'esercito (QG Es);

b. il personale dell'Ufficio federale delle comunicazioni incorporato in formazioni dell'aiuto alla condotta per assicurare la sorveglianza radio;

c. il personale di MeteoSvizzera, dell'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe, del Servizio sismologico svizzero e dell'Istituto di ricerca sull'atmosfera e il clima del Politecnico federale di Zurigo (IACETH), della Centrale nazionale d'allarme, dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, della RUAG e di Skyguide incorporato in formazioni che, in servizio attivo, assumono i compiti delle organizzazioni e istituzioni menzionate; d. i collaboratori dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei gestori di impianti di trasmissione per l'informazione radiofonica a tutta la popolazione del Paese incorporati nella frazione dello stato maggiore dell'esercito o come ufficiali Telecom; e. i collaboratori dei fornitori di servizi di radiochiamata incorporati in formazioni dell'aiuto alla condotta;

f.

i collaboratori delle imprese pubbliche di trasporto incorporati come ufficiali ferroviari; g. i funzionari di polizia incorporati nella Sicurezza militare; h. le persone incorporate: 1. come ufficiali specialisti, 2. come militari con gradi di truppa, sottufficiali, ufficiali subalterni, capitani della giustizia militare,

3. come membri degli stati maggiori del Consiglio federale o del quartiere generale dell'esercito con funzioni proprie di stato maggiore, senza le funzioni delle Armi e dei servizi ausiliari, 4. come piloti, operatori di bordo, operatori di ricognitori telecomandati e esploratori paracadutisti, 5. come veterinari (vet), ispettori delle derrate alimentari dell'esercito (IDAE) o conducenti di cani (cond cani), 158 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 9 nov. 2005 (RU 2005 5099). Aggiornato dal n. 9 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (RU 2008 5747), dai n. II delle O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4291 5887), del 30 nov.

2011 (RU 2011 6183) e del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

Obbligo di prestare servizio militare 53

512.21

6. come medici, dentisti, farmacisti, biologi, ufficiali di laboratorio (biologia, chimica e fisica) o il personale medico con funzioni analoghe,

7. come ufficiale «Convenzioni e diritto» o come ufficiale giurista, 8. in funzioni del Servizio della Croce Rossa, 9. come criptologi;

i.

i militari impiegati: 1. negli stati maggiori specializzati delle Forze terrestri, 2. negli stati maggiori specializzati delle Forze aeree, 3. negli stati maggiori d'ingegneri, 4. nell'assistenza spirituale dell'esercito, 5. nel servizio sociale dell'esercito, 6. nel servizio psicopedagogico dell'esercito, 7. come giudici o giudici supplenti di un tribunale militare, 8. nello Stato maggiore specializzato istruzione comando Istruzione alla gestione, all'informazione e alla comunicazione (IGIC); j.

i militari con gradi di truppa e i sottufficiali, la cui funzione non può essere occupata da persone idonee soggette all'obbligo di prestare servizio militare, che acconsentono di prorogare su base volontaria l'obbligo di prestare servizio militare.

Istruzione

54

512.21

Allegato 3159 (art. 3 e 14)

Compendio dei generi di servizio d'istruzione Servizi d'istruzione (S istr) Servizi d'istruzione di base (SIB) Servizi di perfezionamento della truppa (SPT) Servizi d'istruzione delle formazioni (SIF)

Servizi particolari (S part) Servizi d'istruzione supplementare (SIS)

Reclutamento (recl) Scuola reclute (SR) Scuola per militari in ferma continuata (SMFC) Scuola sottufficiali (SSU) Corso di formazione per capicucina (Cfo capicuc) Corso di formazione per furieri (Cfo fur) Corso di formazione per sergenti maggiori

(Cfo sgtm) Scuola ufficiali (SU) Corso di formazione per ufficiali (Cfo uff) Corso per quadri di medicina (CQ med) Corso di formazione di stato maggiore (Cfo SM) Corso di formazione alla condotta (Cfo cond) Corso di formazione tecnica (Cfo tecn) Corso di formazione di stato maggiore generale (Cfo SMG) Stage pratico (stage prat) Servizio pratico (S prat) Corso speciale (C spec) Ricognizione (ric) Corso preparatorio dei quadri (CQ) Corso di ripetizione (CR) Corso d'allenamento (C allen) Corso

d'addestramento

(C addestr) Corso preparatorio (C prep) Corso per specialisti (C specialisti) Servizio d'istruzione dei militari in ferma continuata

(S istr MFC) Servizi di supporto all'istruzione (SSI) Corso di stato maggiore (C SM)

Rapporto (rap) Esercizio di stato maggiore (eser SM) Visita alla truppa (visita trp) Controllo (contr) Istruzione al simulatore (istr sim) Trapasso di un comando (trapasso

cdo) Servizio

d'arbitraggio

(S arbitr) Allenamento individuale (allen indiv) Visita e apprezza-

mento medici (VAM)
Audizione in caso di

controllo di sicurezza ampliato (ACSA) Reclutamento complementare

(militari non istruiti) Corso

d'introduzione

(C introd) Corso di base (CB) Corso per monitori di sport militare

(C MSM) Corso di base per l'impiego nel

servizio di

promovimento

della pace

(CB prom pace) Corso di selezione per il distaccamento

d'esplorazione

dell'esercito

(C selez DEE)

159 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 nov. 2007 (RU 2007 6751). Aggiornato dai n. II delle O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4291 5887) e del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2735).

Obbligo di prestare servizio militare 55

512.21

Allegato 4160 (art. 11, 15, 46, 57, 58 e 59) Servizi d'istruzione Compendio

I

Servizi d'istruzione di base 1

Scuola reclute/corsi speciali/istruzione dei sottufficiali (senza sottufficiali superiori) 1.1 Scuola

reclute

1.2 Corsi

speciali

1.3

Carriera normale: istruzione dei caporali 1.4

Carriera normale: istruzione dei sergenti (capigruppo) 1.5

Carriera normale: istruzione dei sergenti capi 2

Istruzione dei sottufficiali superiori 2.1

Carriera normale: istruzione dei sergenti maggiori (suff tecn) 2.2

Istruzione dei furieri (furieri d'unità) 2.3

Istruzione dei sergenti maggiori capi (sergenti maggiori d'unità) 2.4

Carriera normale: istruzione degli aiutanti sottufficiali 2.5

Carriera normale: istruzione degli aiutanti di stato maggiore (aiuti di comando del livello di bat/gr/sq) 2.6

Carriera normale: istruzione degli aiutanti maggiori (aiuti di comando del livello di br/FOA, cdo aerod) e degli aiutanti capi (aiuti di comando del livello di reg ter/SM impg) 3

Carriera normale: istruzione degli ufficiali subalterni 3.1

Istruzione dei tenenti (capisezione) 3.1bis Istruzione dei tenenti (quartiermastri) 3.2 Istruzione dei primotenenti 4

Istruzione a funzioni di comandante (compresi sost cdt) e istruzione degli alti ufficiali superiori 4.1

Carriera normale: cdt U (cap e cap/magg) 4.2

Carriera normale: sost cdt bat/gr (magg) 4.3

Carriera normale: cdt bat/gr (ten col) 4.4

Carriera normale: cdt (col) 4.5

Carriera normale: sost cdt GU (col) 4.6

Carriera normale: alti uff sup (br, div o cdt C) 160 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4291 5887). Aggiornato dai n. II delle O del 30 nov. 2011 (RU 2011 6183) e del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott.

2013 (RU 2013 2735 3037).

Istruzione

56

512.21

5

Istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale (applicabile per tutte le funzioni secondo le tabelle degli effettivi regolamentari) 5.1

Istruzione di base degli uff SMG (cap SMG, magg SMG e ten col SMG) 5.2

Avanzamento degli uff SMG a cdt bat/gr/sq (ten col SMG) 5.3

Avanzamento degli uff SMG a SCSM, CSM e sost cdt GU nonché ad altre funzioni del grado di col SMG 6

Istruzione degli aiuti di comando 6.1

Carriera normale: aiuti di comando dei corpi di truppa (cap/magg e magg/ten col) e aiuti di comando delle GU (compresi SM colg ter), quartiere generale dell'esercito, centri di competenza nonché formazioni d'istruzione e di supporto (cap/magg) 6.2

Carriera normale: aiuti di comando delle GU (compresi SM colg ter), quartiere generale dell'esercito, centri di competenza nonché formazioni d'istruzione e di supporto (magg/ten col e ten col/col) 7

Istruzione dei soldati di professione (sdt prof) 7.1

Appuntati (app Sic mil) 7.2

Appuntati capi (app capo Sic mil) 8

Istruzione dei sottufficiali di professione specialisti (suff prof spec) e dei sottufficiali di professione (suff prof) 8.1

Sottufficiali di professione specialisti 8.1.1 Sottufficiale di professione specialista (sgt) Sic mil 8.1.2 Sottufficiale di professione specialista (sgt) DEE 8.1.3 Sottufficiale di professione specialista (sgt capo) Sic mil 8.1.4 Sottufficiale di professione specialista (sgt capo) DEE 8.2 Sottufficiali superiori di professione specialisti 8.2.1 Sottufficiale di professione specialista (sgtm) DEE 8.2.2 Sottufficiale di professione specialista (sgtm) Sic mil 8.2.3 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) Sic mil 8.2.3.1 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) Sic mil (PM mob) 8.2.4 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) istr a favore FO 8.2.5 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) DEE 8.2.6 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) Sic mil / DEE 8.2.7 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) istr a favore FOA 8.2.8 Sottufficiale di professione specialista (aiut SM) Sic mil / DEE 8.3 Funzioni di sottufficiale di professione 8.3.1 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E1 (aiut suff) 8.3.2 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E2 (aiut suff) 8.3.3 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (aiut SM) 8.3.4 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E4 (aiut magg)
8.3.5 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E5 (aiut capo)

Obbligo di prestare servizio militare 57

512.21

9

Istruzione degli ufficiali di professione specialisti (uff prof spec) e degli ufficiali di professione (uff prof) 9.1

Ufficiali di professione specialisti 9.1.1 Funzione di ufficiale di professione specialista (uff spec) PM, com SSPM, caposez DPPM

9.1.2 Funzione di ufficiale di professione specialista (ten) Sic mil 9.1.3 Funzione di ufficiale di professione specialista (ten) DEE 9.1.4 Funzione di ufficiale di professione specialista (I ten) Sic mil 9.1.5 Funzione di ufficiale di professione specialista (I ten) DEE 9.1.6 Funzione di ufficiale di professione specialista (cap/magg) Sic mil 9.1.7 Funzione di ufficiale di professione specialista (magg/ten col e ten col/col) 9.2 Ufficiali di professione 9.2.1 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E1 (cap) 9.2.2 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E2 (magg o magg SMG)

9.2.3 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (ten col) 9.2.3.1 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (aiuto cdo ten col SMG)

9.2.3.2 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (cdt bat/gr ten col SMG)

9.2.4 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E4 (col o col SMG)

9.2.5 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E5 (col o col SMG)

10

Istruzione dei militari a contratto temporaneo 10.1

Sottufficiale a contratto temporaneo (sgtm) 10.2

Sottufficiale a contratto temporaneo (fur) 10.3

Sottufficiale a contratto temporaneo (sgtm capo) 10.4

Ufficiale a contratto temporaneo (cap) II

Servizi di perfezionamento della truppa (SPT); senza ric/CQ/CR/SSI e S part

Istruzione

58

512.21

Durata, partecipanti o aspiranti e competenze dei singoli servizi d'istruzione Osservazioni fondamentali: Tutte le regolamentazioni di dettaglio delle singole funzioni sono stabilite nelle istruzioni del capo dell'esercito.
Secondo la provenienza o la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale può, d'intesa con lo Stato maggiore di condotta dell'esercito (J1), ordinare un Cfo SM oppure un Cfo cond, un altro Cfo SM o Cfo cond, un Cfo tecn oppure un servizio d'istruzione speciale.

Aiuti cdo con grado singolo, che non devono compiere alcun Cfo SM, Cfo cond o servizio d'istruzione speciale possono essere promossi al più presto dopo 3 CR (analogamente alle promozioni in caso di grado multiplo).

* =

servizio

d'istruzione da compiere obbligatoriamente prima di assumere una funzione secondo l'articolo 49.

Org istr

= organizzazione delle Forze terrestri/delle Forze aeree (per es. formazioni d'addestramento, scuole, corsi di formazione, corsi e centri di competenza) responsabile dell'istruzione che ogni anno, d'intesa con lo SMCOEs J1, emana istruzioni concernenti i partecipanti/gli aspiranti, nonché le chiamate e gli annunci.

Giorni

= numero massimo di giorni di servizio d'istruzione secondo l'affisso di chiamata in servizio militare. In caso di frazionamento del servizio d'istruzione, dal numero di giorni di servizio d'istruzione è dedotto il numero di giorni dei fine settimana non computabili. I congedi generali più lunghi (ossia senza congedi per il fine settimana) non sono considerati. Quando più servizi d'istruzione di base sono prestati in un unico periodo, senza interruzioni, ad essi si aggiungono i giorni del congedo per il fine settimana tra due servizi d'istruzione di base.

Formazioni senza possibilità di promozione Nelle formazioni seguenti non possono avvenire promozioni. Sono fatte salve le funzioni stabilite nelle istruzioni del capo dell'esercito concernenti i servizi d'istruzione per l'assunzione di una funzione o per la promozione (5 funzioni al massimo): - istr e supp, SM Patrouille des Glaciers - istr e supp, SM Swiss Raid Commando - istr e supp, dist eser Swiss Air Force Competition Personale militare Indipendentemente da un'eventuale funzione di milizia, le promozioni del personale militare si fondano esclusivamente sulla funzione professionale, cioè sui numeri 7-10 del presente allegato.

Su proposta della Commissione delle carriere Difesa (CCD), il capo dell'esercito decide in merito alle eccezioni quali deroghe all'età minima stabilita o promozioni al grado superiore relative al gruppo d'impiego.

Su proposta della Commissione delle carriere Difesa (CCD), il capo dell'esercito decide in merito a eccezioni o assunzioni di funzioni, segnatamente nel caso di persone che non hanno ancora l'età richiesta per una carriera normale d'ufficiale.

Obbligo di prestare servizio militare 59

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

1.1 Scuola reclute - SR 145

- recl

Org istr

Ecce-

zioni:

124

- recl

- recl delle truppe del genio (senza espl, espl/cond, sdt scagl cdo, sdt scagl cdo/cond, zap carr, zap carr/cond c arm posaponti, zap carr/cond c arm gran, zap carr/cond c arm smin, sdt sic, sdt sic/cond)

- recl delle truppe di salvataggio - recl delle truppe di difesa NBC - recl delle truppe della logistica: cont trp, ord ufficio, ord uff, cuoco trp, sdt rif e sdt rif/cond C1 secondo la FOA = 18 o 21 settimane; tutte le funz diagn sist infm, diagn RITM, diagn comca cond fuoco, diagn comca FIS FT, diagn comca dir fuoco, diagn DCA m, diagn RAPIER, diagn radio

meteo art, mecc ap comca DCA, mecc ap comca DCA/cond B, mecc ap radar DCA, mecc ap servo DCA, mecc DCA m, sdt c arm rec e arti trp FIS FT = 21 settimane

- recl delle truppe sanitarie Org istr

173

- gran, gran san U, gran/cond, sdt rif gran, sdt scagl cdo forze speciali, sdt sic forze speciali, sdt rif forze speciali

89

- auto istr e supp; 35 giorni per completare la SR - personale specializzato sdt spec lingue; 56 giorni per completare la SR nell'istr specialistica di spec lingue

Istruzione

60

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

68

- sdt san eser (sdt san); 56 giorni per completare la SR

54

- sdt eser/cond C1; 70 giorni per completare la SR 47

- soldati d'esercizio (sdt eser, ord ufficio, cuoco trp e sdt rif); 77 giorni per completare la SR - sdt che vengono istruiti come suff o uff - candidati che adempiono le condizioni per la nomina a cap capp mil e che vengono istruiti 33

- militari che assolvono la SR per sportivi di punta; 91 giorni per completare la SR 1.2 Corsi speciali Conformemente alle istruzioni del capo dell'esercito
1.3 Carriera normale: istruzione dei caporali - SR 47*

- recl

Org istr

- SSU

33*

- cdt

- CQ e S prat 61*

- cpl

40*

- cpl con SR di 18 settimane I diretti subordinati del capo dell'esercito possono derogare a questa regolamentazione se il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione rimane immutato.
1.4 Carriera normale: istruzione dei sergenti (capigruppo) - SR 47*

- recl

Org istr

61*

- recl granatieri con SR di 25 settimane 89*

- sgt espl par e sgt espl gran - SSU

61*

- sdt

Obbligo di prestare servizio militare 61

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

- Stage prat 89*

- app capo

94*

- sgt espl par (89 giorni di stage prat e 5 giorni di corso speciale)

- S prat

54*

- sgt

33*

- capigruppo con SR di 18 settimane 68*

- sgt granatieri con SR di 25 settimane I diretti subordinati del capo dell'esercito possono derogare a questa regolamentazione se il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione rimane immutato.
1.5 Carriera normale: istruzione dei sergenti capi - Cfo tecn sost caposez 5 - sgt Cdo ISQ

- Responsabili dei tamburini 12

- sgt

- può essere assolta in parti Org istr/ Cdo GU

Ulteriori condizioni: almeno 2 CR come sgt cdt U

2 Istruzione dei sottufficiali superiori 2.1 Carriera normale: istruzione dei sergenti maggiori (suff tecn)
- Cfo tecn suff tecn max. 26

- cpl / sgt

Org istr

- S prat max.

54

- sgtm

Ulteriori condizioni: almeno 2 CR come cpl/sgt Org istr

2.2 Istruzione dei furieri (furieri d'unità) - SR 47

- recl

Org istr

- Cfo fur 54*

- sdt

FOA log

- CQ e stage prat 96* - sgt

Org istr

- S prat 54*

- fur

33*

- fur con SR granatieri di 18 settimane 68*

- fur con SR granatieri di 25 settimane

Istruzione

62

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

I diretti subordinati del capo dell'esercito possono derogare a questa regolamentazione se il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione rimane immutato.
2.3 Istruzione dei sergenti maggiori capi (sergenti maggiori d'unità)
- SR 47

- recl

Org istr

- Cfo sgtm 54*

- sdt

FOA log

- CQ e stage prat 96* - sgt

Org istr

- S prat 54*

- sgtm capo

Org istr

33*

- sgtm U con SR granatieri di 18 settimane 68*

- sgtm U con SR granatieri di 25 settimane I diretti subordinati del capo dell'esercito possono derogare a questa regolamentazione se il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione rimane immutato.
2.4 Carriera normale: istruzione degli aiutanti sottufficiali - Istruzione di base dei suff - sgt, sgtm, fur, sgtm capo Org istr

- Istr tecn

max. 46

- S prat max.

89

- aiut suff

2.5 Carriera normale: istruzione degli aiutanti di stato maggiore (aiuti di comando del livello di bat/gr/sq)
- Cfo tecn per aiut SM 19*

- sgtm capo - aiut suff (ex sgtm capo) - asp aiut SM Org istr

- Cfo SM I/1a parte 12* Cdo ISQ

Ulteriori condizioni: almeno 3 CR come sgtm capo Cdt U

- Per determinate funzioni, il CEs può ordinare un S prat di 26 giorni al massimo
2.6 Carriera normale: istruzione degli aiutanti maggiori (aiuti di comando del livello di br/FOA, cdo aerod) e degli aiutanti capi (aiuti di comando del livello di reg ter/SM impg) - Cfo SM II

31*

- aiut SM

- è svolto in due parti Cdo ISQ

- Cfo tecn

max. 38

Cdo ISQ/ Org istr

Obbligo di prestare servizio militare 63

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

3 Carriera normale: istruzione degli ufficiali subalterni 3.1 Istruzione dei tenenti (capisezione) - SR 47*

- recl

Org istr

61*

- recl granatieri con SR di 25 settimane - SSU

61*

- sdt

- Cfo uff

26*

- app capo

Esclusi i futuri medici, farmacisti, dentisti e chirurghi maxillofacciali.

Cdo ISQ

- SU con stage prat 166*

- app capo/sgt capo - (istr di 24 settimane + 1 settimana di congedo generale lungo)

Org istr

173*

- SU gran e SU espl gran 178*

- uff espl par (173 giorni SU con stage prat e 5 giorni di corso speciale) 185*

- uff gran (173 giorni SU con stage prat e 12 giorni di corso speciale)

- S prat compreso CQ 54*

- ten

33

- caposez con SR di 18 settimane 68*

- caposez gran con SR di 25 settimane I diretti subordinati del capo dell'esercito possono derogare a questa regolamentazione se il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione rimane immutato.
3.1bis Istruzione dei tenenti (quartiermastri)* - SR 47

- recl

Org istr

- Cfo fur 54

- sdt

FOA log

- Cfo Qm

33

- sgt

FOA log

- SU con stage prat 166 - sgt/sgt capo

Org istr

- S prat 54

- ten

Org istr

Istruzione

64

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

40

- Qm con SR di 25 settimane Sono possibili deroghe durante il periodo di transizione 3.2 Istruzione dei primotenenti - La promozione avviene dopo l'assolvimento dell'intera istruzione di tenente (compreso il servizio pratico) e 2 CR come tenente o dopo 4 anni con il grado di tenente.

- I tenenti che assolvono il loro obbligo di prestare servizio d'istruzione come militari in ferma continuata sono promossi al grado di I ten dopo 38 giorni di servizio d'istruzione in ferma continuata (IDR 2).

- La promozione a quartiermastro (I ten) avviene dopo aver assolto il Cfo tecn Qm o dopo 4 anni con il grado di tenente.

- È fatto salvo il differimento della promozione a causa di una situazione personale non ordinata.

SMCOEs

4 Istruzione a funzioni di comandante (compresi sost cdt) e istruzione degli alti ufficiali superiori
4.1 Carriera normale: cdt U (cap e cap/magg)
- Cfo cond I 26*

- aiut suff (caposez log) - uff sub - aiuto cdo cap/magg - cdt U cap per funz (cap/magg) Cdo ISQ

- Cfo tecn I

max. 26

- per funzioni speciali, il CEs decide in merito all'assolvimento di un Cfo tecn nelle pertinenti istruzioni sui servizi d'istruzione necessari per l'assunzione di una funzione o per una promozione.

Org istr

- S prat compreso CQ max. 61

max.

40

- per aspiranti con SR di 18 settimane max.

96

- per cdt gran, cdt espl gran e cdt espl par - L'avanzamento a cdt U è possibile soltanto dopo il 1° CR come uff sub (ten/I ten) o dopo il 4° CR come aiut suff (caposez log).

- Per i cdt con doppio grado cap/magg: promozione al grado di magg dopo 4 anni come cap.



Obbligo di prestare servizio militare 65

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

4.2 Carriera normale: sost cdt bat/gr (magg)
- Cfo cond II 38*

- aiuto cdo cap/magg (ex cdt U) - uff radar DCA (cap/magg) - uff spec mont (cap) - cdt U cap - cdt U cap/magg - è svolto in due parti - è svolto in parti Cdo ISQ

- Cfo tecn II

max.12

- per funzioni speciali, il CEs decide in merito all'assolvimento di un Cfo tecn nelle pertinenti istruzioni sui servizi d'istruzione necessari per l'assunzione di una funzione o per una promozione

- S prat (come cdt bat/gr) compreso CQ

*

* Per determinate funzioni, il CEs può ordinare un S prat di 26 giorni al massimo Org istr

4.3 Carriera normale: cdt bat/gr (ten col) - Cfo cond II 38*

- aiuto cdo cap fino a ten col (ex cdt U)

- sost cdt magg/ten col (ex cdt U o uff spec mont)

- è svolto in parti Cdo ISQ

- Cfo tecn II

max. 12

- per funzioni speciali, il CEs decide in merito all'assolvimento di un Cfo tecn nelle pertinenti istruzioni sui servizi d'istruzione necessari per l'assunzione di una funzione o per una promozione

Org istr

- S prat

*

* Per determinate funzioni, il CEs può ordinare un S prat di 26 giorni al massimo Org istr

- Almeno 2 anni come sost cdt (senza uff SMG e cdt DPCF/SSPM) - Età minima per la promozione: compimento del 35esimo anno d'età (art. 61)
4.4 Carriera normale: cdt (col) - Conformemente alle istruzioni del capo dell'esercito
- Età minima per la promozione: compimento del 42esimo anno d'età (art. 61)

Istruzione

66

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

4.5 Carriera normale: sost cdt GU (col) - secondo istruzioni speciali - aiuto cdo ten col/col (ex cdt di corpi di truppa) - sost cdt ten col - cdt ten col/col - prima dell'assunzione della funzione di sost cdt GU devono essere prestati in uno stato maggiore di una GU, in un periodo di almeno tre anni, come minimo 40 giorni di servizio d'istruzione. Tale regolamentazione non si applica agli uff SMG Cdo ISQ

- Età minima per la promozione: 42 anni (art. 61) 4.6 Carriera normale: alti uff sup (br, div o cdt C) - secondo istruzioni speciali - aiuto cdo ten col/col (ex cdt di corpi di truppa per l'avanzamento a cdt GU) - sost cdt ten col/col - cdt ten col/col Cdo

ISQ

- La promozione al grado di cdt C è possibile soltanto per br e div.

5 Istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale (applicabile per tutte le funzioni secondo le tabelle degli effettivi regolamentari) 5.1 Istruzione di base degli uff SMG (cap SMG, magg SMG e ten col SMG)
- Cfo SMG I 26

- pilota/uff op di bordo cap - sost cdt magg - cdt cap/magg - uff dei ricognitori telecomandati cap

Cdo ISQ

- Cfo SMG II

26

- assolvimento del Cfo SMG III soltanto nell'anno successivo al compimento del Cfo SMG II - Cfo SMG III

24*

- tra il Cfo SMG II e il Cfo SMG III devono essere prestati almeno 10 giorni di SIF nello stato maggiore di una GU (secondo la funz)

- *il Cfo SMG III è svolto in due parti - Cfo cond II compiuto - Condotta di un cdo d'unità durante almeno 3 CR; piloti/uff op di bordo: 3 anni con il grado di cap.

- La promozione al grado di magg SMG ha luogo dopo avere compiuto il Cfo SMG II, sempre che, a tale data, l'aspirante abbia rivestito un grado di ufficiale per almeno otto anni (art. 61). Se questa condizione non è soddisfatta, l'aspirante, dopo avere compiuto il Cfo SMG II, è nominato cap SMG. La promozione al

Obbligo di prestare servizio militare 67

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

grado di magg SMG può aver luogo alla prima data utile successiva dopo che il grado di ufficiale è stato rivestito durante il numero di anni necessario.

- Per gli uff SMG senza avanzamento conformemente ai numeri 5.2 o 5.3, la promozione al grado di ten col SMG avviene al più presto dopo 8 anni con il grado di magg SMG e l'assolvimento del Cfo SMG III.

- Età minima per la promozione a col SMG: compimento del 38esimo anno d'età (art. 61).
5.2 Avanzamento degli uff SMG a cdt bat/gr/sq (ten col SMG) - Cfo tecn II max. 12

- magg SMG/ten col SMG - Cfo tecn: secondo il numero 4.3 Org istr

- S prat *

- S prat: secondo il numero 4.3 Org istr

- La promozione al grado di ten col SMG può aver luogo soltanto dopo la conclusione dell'istruzione di base di uff SMG (Cfo SMG III).

- Età minima per la promozione a col SMG: compimento del 35esimo anno d'età (art. 61)
5.3 Avanzamento degli uff SMG a SCSM, CSM e sost cdt GU nonché ad altre funzioni del grado di col SMG
- Cfo SMG IV 19

- ten col SMG/(col SMG) - per la promozione a col SMG o la mutazione a sost cdt cdo aerod

- per la promozione a ten col SMG/col SMG (SCSM) o la mutazione a col SMG (SCSM) Eccezione: cfr. art. 49 cpv. 5 - almeno 3 anni SCSM come ten col SMG prima di diventare SCSM come col SMG - assolvimento del Cfo SMG IV possibile, purché sia pianificato un impiego quale SCSM; di regola, 4 anni dopo il Cfo SMG III.

- Cfo SMG V

19

- (ten col SMG)/col SMG (ex cdt di corpi di truppa) - per CSM, cdt cdo aerod e sost cdt GU - In occasione dell'assunzione di una funzione accessibile a tutti gli aiuto cdo (anche a non uff SMG), il cdt GU decide in merito all'assolvimento dei Cfo tecn necessari; è fatto salvo l'assolvimento obbligatorio del Cfo tecn per funzioni giusta le istruzioni del CEs concernenti i servizi d'istruzione per l'assunzione di una funzione o per la promozione.

- In merito alla partecipazione al Cfo SMG V di candidati che non hanno condotto C trp decide, caso per caso, il CEs.

- La promozione a CSM (col SMG) è possibile soltanto dal grado di ten col SMG.

- Possono essere incorporati come CSM soltanto ex SCSM che hanno assolto il Cfo SMG IV e il Cfo SMG V.

Istruzione

68

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

- Età minima per la promozione: compimento del 42esimo anno d'età (art. 61) 6 Istruzione degli aiuti di comando 6.1 Carriera normale: aiuti di comando dei corpi di truppa (cap/magg e magg/ten col) e aiuti di comando delle GU (compresi SM colg ter), quartiere generale dell'esercito, centri di competenza nonché formazioni d'istruzione e di supporto (cap/magg)
- Cfo tecn max. 40 - aiut suff (caposez log) - uff sub - aiuto cdo cap/magg - sost cdt magg - cdt U cap/magg - com DPCF/SSPM (cap/magg) - per funzioni speciali, il CEs decide in merito all'assolvimento di un Cfo tecn nelle pertinenti istruzioni sui servizi d'istruzione necessari per l'assunzione di una funzione o per una promozione

Org istr/ Cdo ISQ

- Cfo SM I

max.

24*

- è svolto in parti - ex cdt U (cap o magg) che hanno assolto il Cfo cond I non assolvono alcun Cfo SM I; eccezione: i cdt U che hanno prestato meno di 3 CR come cdt assolvono soltanto il Cfo SM I/1a parte.

Cdo ISQ

- S prat

*

* Per determinate funz, il CEs può ordinare un S prat di 26 giorni al massimo Org istr

- L'avanzamento è possibile soltanto dopo il 1° CR come uff sub (ten/I ten) o dopo il 3° CR come cdt U (senza Cfo SM I) oppure dopo il 4° CR come aiut suff (caposez log).

- La promozione al grado di cap Qm avviene al più presto dopo 3 anni con il grado di I ten se sono stati assolti il Cfo SM I (1a parte) e il Cfo tecn Qm.

- Aiuto cdo con doppio grado conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari: promozione dopo 4 anni nel grado inferiore.

- Età minima per la promozione a ten col SMG: compimento del 38esimo anno d'età (art. 61)
6.2 Carriera normale: aiuti di comando delle GU (compresi SM colg ter), quartiere generale dell'esercito, centri di competenza nonché formazioni d'istruzione e di supporto (magg/ten col e ten col/col) - Cfo tecn max. 40

- aiuto cdo cap/magg/ten col - sost cdt magg/ten col - cdt cap/magg/ten col - per funzioni speciali, il CEs decide in merito all'assolvimento di un Cfo tecn nelle pertinenti istruzioni sui servizi d'istruzione necessari per l'assunzione di una funzione o per una promozione

Org istr/ Cdo ISQ

Obbligo di prestare servizio militare 69

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

- Cfo SM II

max. 31*

* è svolto in 2 parti, tra le quali, sempre che sia previsto, deve essere assolto il Cfo tecn relativo alla funzione.

Cdo ISQ

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

- Aiuto cdo con doppio grado conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari: promozione dopo 4 anni nel grado inferiore.

- Età minima per la promozione a ten col: compimento del 38esimo anno d'età; età minima per la promozione a col: compimento del 42esimo anno d'étà (art. 61)

7 Istruzione dei soldati di professione (sdt prof) 7.1 Appuntati (app Sic mil) - sdt

- promozione al più presto dopo la scuola PM,

parte A

Sic

mil

7.2 Appuntati capi (app capo Sic mil) - app

- promozione al più presto dopo un anno d'impiego come app Istruzione: scuola PM,

parte A

Sic

mil

8 Istruzione dei sottufficiali di professione specialisti (suff prof spec) e dei sottufficiali di professione (suff prof)
8.1 Sottufficiali di professione specialisti 8.1.1 Sottufficiale di professione specialista (sgt) Sic mil
- app/app capo

Istruzione:

- KAMIR: scuola PM, parte A + istr di base KAMIR

- PM mob: scuola PM, parte A+C

Sic mil


Istruzione

70

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

8.1.2 Sottufficiale di professione specialista (sgt) DEE - sdt, app, app capo

- Istruzione:

corso di base DEE

Cdo gran

- dopo la promozione a sgt, 40 giorni di servizio supplementari al massimo 8.1.3 Sottufficiale di professione specialista (sgt capo) Sic mil - sgt

- 3 anni come sgt Sic mil

8.1.4 Sottufficiale di professione specialista (sgt capo) Sic mil sgt Esperienza

professionale:

- 2 anni come sgt nel DEE Cdo CSF

8.2 Sottufficiali superiori di professione specialisti 8.2.1 Sottufficiale di professione specialista (sgtm) DEE - sgt, sgt capo Istruzione: - istr specialistica DEE Cdo CSF

Esperienza

professionale:

- 2 anni nel DEE

8.2.2 Sottufficiale di professione specialista (sgtm) Sic mil sgt,

sgt

capo

Istruzione:

- istr tecn 1 suff PM - PM mob: scuola PM, parte A+C

Sic mil

8.2.3 Sottufficiale di professione specialista (sgtm) Sic mil app/app

capo/sgt/

sgt capo

Istruzione:

- KAMIR: scuola PM, parte A, istr di base KAMIR + C spec III

- PM ter: scuola PM, parte A+B

- S speciali: scuola PM, parte A+B

Sic mil

Obbligo di prestare servizio militare 71

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

8.2.3.1 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) Sic mil (PM mob)
- Cfo sgtm 54

- sgt capo, sgtm - sgt FOA log

- S prat

33

Istruzione:

- PM mob: scuola PM, parte A+C - PM ter: scuola PM, parte A+B Sic mil

8.2.4 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) istr a favore FOA
sgt,

sgt

capo, sgtm

Istruzione:

Esperienza

professionale:

- corso per formatore di adulti, livello 1

- istr a favore FOA: 4 anni nella funz di istr con il grado di sgt, sgt capo o sgtm

FOA

8.2.5 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) DEE - Cfo sgtm 54 - sgt capo, sgtm FOA

log

- S prat 33

- sgtm capo

Cdo CSF

Istruzione:

capo

mat, capo mun o altre funz in ambito log

Cdo CSF

8.2.6 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) Sic mil/DEE
- Cfo uff 26

- sgtm capo

Cdo ISQ

Istruzione:

- istr tecn 2 suff PM - PM ter, S speciali: scuola PM, parte A+B

Sic mil

- PM mob: scuola PM, parte A+C - KAMIBES: scuola PM, parte A, C spec III (SC1)

Esperienza

professionale:

- istr tecn 1 suff PM

Istruzione

72

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

8.2.7 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) istr a favore FOA
sgtm

capo

Esperienza

professionale:

- 4 anni nella funz di istr a favore FOA con il grado di sgtm capo FOA

8.2.8 Sottufficiale di professione specialista (aiut SM) Sic mil/DEE
- Cfo tecn per aiut SM 19

- aiut suff

FOA log

- Cfo SM I

26

- è svolto in due parti Cdo

ISQ

Istruzione:

- istr tecn 3 suff PM - PM ter, S speciali: scuola PM, parte A+B

- PM: scuola PM, parte A+C - KAMIBES: scuola PM, parte A, C spec III (SC1)

Sic mil

Esperienza

professionale:

- istr tecn 1 e 2 suff PM Sic mil

8.3 Funzioni di sottufficiale di professione 8.3.1 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E1 (aiut suff)
- Istr dei sottufficiali superiori - cpl, sgt, sgt capo - suff sup - istruzione di base SSPE di 2 anni Cdo ISQ

8.3.2 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E2 (aiut suff)
aiut

suff

Esperienza

professionale:

- impiego pluriennale con successo in differenti funzioni/posti E1, cambiamento di gruppo d'impiego al più presto al 4° anno dopo la conclusione dell'istruzione di base presso la SSPE

Cdo FOA

Obbligo di prestare servizio militare 73

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

8.3.3 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (aiut SM)
- Cfo cond I o Cfo SM I (secondo la futura funzione) 26*/24

- aiut suff

il Cfo SM I è svolto in 2 parti Cdo ISQ

Contingente: Istruzione: Esperienza professionale:

- posto libero secondo il piano dei posti in organico

- Cfo suppl 1 SSPE - impiego pluriennale con successo in funzioni E2

- età minima: compimento del 35esimo anno d'età

- procedura di selezione superata 8.3.4 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E4 (aiut magg)
aiut

SM

Contingente: Istruzione: Esperienza professionale:

- posto libero secondo il piano dei posti in organico

- Cfo suppl 2 SSPE - impiego pluriennale con successo in funzioni E3

- età minima: compimento del 42esimo anno d'età

- procedura di selezione superata 8.3.5 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E5 (aiut capo)
aiut

magg

Contingente: Istruzione: Esperienza professionale:

- posto libero secondo il piano dei posti in organico

- secondo le esigenze - impiego pluriennale con successo in funzioni E4

Istruzione

74

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

- età minima: compimento del 48esimo anno d'età

- procedura di selezione superata 9 Istruzione degli ufficiali di professione specialisti (uff prof spec) e degli ufficiali di professione (uff prof)
9.1 Ufficiali di professione specialisti 9.1.1 Funzione di ufficiale di professione specialista (uff spec) PM, com SSPM, caposez DPPM
- militari con gradi di truppa, suff Istruzione:

Esperienza

professionale:

- istr tecn uff spec PM - istr specialistica - 400 giorni d'impiego nella PM

Sic mil

9.1.2 Funzione di ufficiale di professione specialista (ten) Sic mil
- Cfo uff 26

- sgt, sgt capo, sgtm, fur, sgtm capo - aiut suff, aiut SM Cdo

ISQ

- S prat 61

- ten

Sic mil

Istruzione:

- istr tecn 1 uff PM - Il cdt Sic mil stabilisce nel singolo caso la durata della scuola PM

- istr in scienze forensi - KAMIR: scuola PM, parte A, C spec III (SC1)

Sic mil

9.1.3 Funzione di ufficiale di professione specialista (ten) DEE - Cfo uff 26

- sgt capo, sgtm, sgtm capo Cdo ISQ

- SU con stage prat 103 Cdo CSF

- S prat 61

- ten

Obbligo di prestare servizio militare 75

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

9.1.4 Funzione di ufficiale di professione specialista (I ten) Sic mil
ten

Istruzione:

- istr tecn 1 uff PM - Il cdt Sic mil stabilisce nel singolo caso la durata della scuola PM

- istr in scienze forensi - KAMIR: scuola PM, parte A, C spec III (SC1)

Sic mil

Esperienza

professionale:

- 2 anni come ten istr tecn 1 uff PM

9.1.5 Funzione di ufficiale di professione specialista (I ten) DEE
- Secondo il numero 3.2 9.1.6 Funzione di ufficiale di professione specialista (cap/magg) Sic mil
- SIB secondo il numero 4.1 risp. 6.1

uff

sub

- cap

Cdo ISQ/ Sic mil

Istruzione:

- istr tecn 1 uff PM - istr tecn 2 uff PM - Il cdt Sic mil stabilisce nel singolo caso la durata della scuola PM

- istr in scienze forensi - KAMIR: scuola PM, parte A, C spec III (SC1)

Esperienza

professionale:

- uff da almeno 4 anni (per la promozione a cap)

Istruzione

76

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

9.1.7 Funzione di ufficiale di professione specialista (magg/ten col e ten col/col)
- SIB secondo il numero 4.4, 4.6 e 6.1

cap

- magg - ten col

Cdo ISQ/ Sic mil

9.2 Ufficiali di professione 9.2.1 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E1 (cap)
- Cfo cond I o Cfo SM I 26*/24*

- uff sub

Cdo ISQ

- Cfo tecn I (conformemente all'incorporazione)

26

secondo il n. 4.1 o 6.1

- CQ e S prat (conformemente all'incorporazione)

61/26

(40)

(per aspiranti con SR di 18 settimane) Org

istr

Istruzione:

- corso di diploma MILAK; o ciclo di studi di bachelor per uff prof MILAK/PFZ; o Scuola militare 1 (MILAK) Cdo ISQ/ Org istr

Particolarità:

- promozione al massimo fino al grado di magg, ma non prima di aver compiuto 34 anni e 4 anni nel grado di cap

9.2.2 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E2 (magg o magg SMG)
Militari che assolvono il corso di diploma MILAK; o ciclo di studi di bachelor per uff prof MILAK/PFZ: Esperienza

professionale:

- impiego pluriennale con successo in funzioni E1.

cambiamento di gruppo d'impiego al più presto al 4° anno dopo la conclusione Org istr

Obbligo di prestare servizio militare 77

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

dell'istruzione di base presso la MILAK

Militari che assolvono la Scuola militare 1 (MILAK):

Istruzione:

- Scuola militare 2 (MILAK) Cdo ISQ

Esperienza

professionale:

- impiego pluriennale con successo in funzioni E1 Org istr

Particolarità:

- cambiamento di gruppo d'impiego al più presto al 7° anno dopo la conclusione della Scuola militare 1 - Gli uff SMG devono inoltre assolvere l'istruzione secondo il n. 5 per il rispettivo grado/la rispettiva funzione
9.2.3 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (ten col)
- Cfo cond II o Cfo SM II 38/31*aiuto

cdo

magg

- cdt magg

Cdo ISQ

- Cfo tecn II

12

secondo il n. 4 o 6 Org istr

- S prat

*

* Per determinate funzioni, il CEs può ordinare un S prat di 26 giorni al massimo Org

istr

Contingente:

Istruzione: Esperienza professionale:

- posto libero secondo il piano dei posti in organico

- Cfo suppl 1 MILAK - impiego pluriennale con successo in funzioni E2

- età minima: compimento del 38esimo anno d'età (art. 61) - procedura di selezione superata

Istruzione

78

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

9.2.3.1 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (aiuto cdo ten col SMG)
- Cfo SMG I 26

- sost cdt magg - cdt cap/magg Cdo ISQ

- Cfo SMG II

26

- Cfo SMG III

24

il Cfo SMG III è svolto in due parti Contingente:

Istruzione:

Esperienza

professionale:

- posto libero secondo il piano dei posti in organico - Cfo suppl 1 MILAK - impiego pluriennale con successo in funzioni E2 - età minima: compimento del 38esimo anno d'età (art. 61) - procedura di selezione superata

- Cfo cond II compiuto - Condotta di un cdo d'unità durante almeno 3 CR.

- La promozione a magg SMG avviene dopo aver assolto il Cfo SMG II.

- Assolvimento del Cfo SMG III soltanto nell'anno successivo al compimento del Cfo SMG II; tra il Cfo SMG II e il Cfo SMG III devono essere prestati almeno 10 giorni di SIF nello stato maggiore di una GU (secondo le funz) 9.2.3.2 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (cdt bat/gr ten col SMG)
- Cfo tecn II 12

- magg SMG/ten col SMG Cfo tecn: secondo il numero 4.3 Org istr

- Cfo cond II

26*

Cdo ISQ

- S prat

*

S prat: secondo il

numero 4.3

Org

istr

Contingente:

Istruzione:

- posto libero secondo il piano dei posti in organico - Cfo suppl 1 MILAK - impiego pluriennale con

Obbligo di prestare servizio militare 79

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

Esperienza

professionale:

successo in funzioni E2 - età minima: compimento del 35esimo anno d'età (art. 61) - procedura di selezione superata

- La promozione a ten col SMG è possibile soltanto dopo la conclusione dell'istruzione di base di uff SMG (Cfo SMG III).

9.2.4 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E4 (col o col SMG)
- aiuto cdo ten col - cdt ten col Contingente:

Istruzione: Esperienza professionale:

- posto libero secondo il piano dei posti in organico - Cfo suppl 2 MILAK - impiego pluriennale con successo in funzioni E3 - età minima: compimento del 42esimo anno d'età (art. 61) - procedura di selezione superata

Cdo ISQ

- Gli uff SMG devono inoltre assolvere l'istruzione secondo il n. 5 per il rispettivo grado/la rispettiva funz.
9.2.5 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E5 (col o col SMG)
Contingente: Esperienza professionale:

- posto libero secondo il piano dei posti in organico - perfezionamento per la funz; impiego pluriennale con successo in funzioni E4

- età minima: compimento del 45esimo anno d'età (art. 61) - procedura di selezione superata Cdo ISQ

- Gli uff SMG devono inoltre assolvere l'istruzione secondo il n. 5 per il rispettivo grado/la rispettiva funz.

Istruzione

80

512.21

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti o aspiranti Osservazioni

Competente

10 Istruzione dei militari a contratto temporaneo 10.1 Sottufficiale a contratto temporaneo (sgtm) - Cfo tecn «Tecnica» 26

- sgt

Org istr

- S prat 54

- sgtm

10.2 Sottufficiale a contratto temporaneo (fur) - SR 47

- recl

Org istr

- Cfo fur 54

- sdt

- CQ e stage prat 96 - sgt

- S prat 54

(33)

- fur

(fur con SR di 18 settimane) Org istr

10.3 Sottufficiale a contratto temporaneo (sgtm capo) - SR 47

- recl

Org istr

- Cfo sgtm 54

- sdt

- CQ e stage prat 96 - sgt

- S prat 54

(33)

- sgtm capo

(sgtm capo con SR di 18 settimane) 10.4 Ufficiale a contratto temporaneo (cap)
- Cfo cond I 26*

- aiut suff (caposez log) - uff sub Cdo ISQ

- Cfo tecn I

secondo FOA

Org istr

- S prat compreso CQ 61

- S prat compreso CQ 40

per aspiranti con SR di 18 settimane - L'avanzamento a cdt U è possibile soltanto dopo 1 CR come uff sub o 4 CR come aiut suff (caposez log).

Obbligo di prestare servizio militare 81

512.21

II. C specialisti, C allen, C addestr, C introd

Giorni Partecipanti o

aspiranti

Osservazioni

Competente

II. Corsi per specialisti, corsi d'allenamento, corsi d'addestramento e corsi d'introduzione Conformemente alle istruzioni del capo dell'esercito

Istruzione

82

512.21

Allegato 5

(art. 34)

Competenze per il differimento del servizio e l'anticipazione del servizio Colonna

n.

1

2

3 4 5

6

7

Genere del servizio Richiedente Destinatario della

domanda

Organi interessati

Decisione

Destinatario copia o avviso a PISA sulla

decisione «spostamento del servizio»

Osservazioni

1. Reclutamento

Persona soggetta

all'obbligo di leva Comando di

circondario del

luogo di domicilio

Comando del reclutamento

Autorità militare

del Cantone di

domicilio

Comando del

reclutamento

2. Servizi d'istruzione di base

Recl, mil con gradi di truppa, suff e uff sub (senza uff sub e suff sup incorporati in SM o uff sub incorporati ad interim in una funz di cap),

Autorità militare del Cantone di domicilio

SMCOEs

Sdt, suff e uff: cdt della formazione d'incorporazione

Cap (compresi uff sub e suff sup incorporati in SM o uff sub incorporati ad interim in una funz di cap) e uff sup

SMCOEs, per la via

di servizio

Cdt superiore:

proposta

SMCOEs Cdt

della

formazione

d'incorporazione

3. Servizi d'istruzione delle formazioni

Militare con grado di truppa

Autorità militare del Cantone di domicilio

Autorità militare

del Cantone

di domicilio

Cdt della formazione d'incorporazione o cdt della formazione con la quale la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare avrebbe dovuto prestare servizio

Obbligo di prestare servizio militare 83

512.21

Colonna

n.

1

2

3 4 5

6

7

Genere del servizio Richiedente Destinatario della

domanda

Organi interessati

Decisione

Destinatario copia o avviso a PISA sulla

decisione «spostamento del servizio»

Osservazioni

Suff (senza suff sup incorporati in SM)

Autorità militare del Cantone

di domicilio

Eventualmente cdt

della formazione

d'incorporazione

SMCOEs o

autorità mil

del Cantone

di domicilio

Cdt della formazione d'incorporazione o cdt della formazione con la quale la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare avrebbe dovuto prestare servizio Specialisti e mil con funzioni chiave nonché uff sub (senza uff sub incorporati ad interim in una funz di cap)

Autorità militare del Cantone

di domicilio

Eventualmente cdt

della formazione

d'incorporazione

SMCOEs Cdt

della

formazione

d'incorporazione o cdt della formazione con la quale la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare avrebbe dovuto prestare servizio Cap (compresi uff sub e suff sup incorporati in SM o uff sub incorporati ad interim in una funz di cap) e uff sup

SMCOEs,

per la via

di servizio

Cdt superiore:

proposta

SMCOEs

Cdt superiore, per la via di servizio

Istruzione

84

512.21