1
Ordinanza
concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) del 19 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge militare del 3 febbraio 19951 (LM);
visti gli articoli 11, 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 4 ottobre 20022 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs), ordina: Titolo primo: Oggetto e campo d'applicazione
Art. 1
Oggetto La presente ordinanza disciplina, per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare: a. la durata dell'obbligo di prestare servizio militare; b. il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; c. la mutazione della funzione e del grado; d.3 l'esclusione dal servizio militare; e.4 l'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare.
Art. 2
Campo d'applicazione
1
Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti: a. il personale militare; b. i membri del servizio di volo militare; c. i membri della giustizia militare; d. i militari in servizio di promovimento della pace; e. i membri del Servizio della Croce Rossa; f.
i membri degli stati maggiori del Consiglio federale; g. le attività della truppa fuori del servizio.
RU 2003 4609 1
RS 510.10
2
RS 513.1
3
Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).
4
Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).
512.21
Istruzione
2
512.21
2
In servizio d'appoggio e in servizio attivo, la presente ordinanza è applicabile fino a quando il Consiglio federale, per il servizio attivo, e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il servizio d'appoggio, non dispongano altrimenti.
Art. 3
Definizioni e abbreviazioni 1
Le definizioni utilizzate nella presente ordinanza sono indicate negli allegati 1 e 3.
1bis
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito denomina i servizi d'istruzione.5 2
Le forme maschili utilizzate nella presente ordinanza, quali «militare», «aspirante», «comandante», «superiore» ecc., si applicano tanto ai militari donne quanto ai militari uomini.
Titolo secondo: Durata dell'obbligo di prestare servizio militare
Art. 4
Specialisti 1 Le attività degli specialisti conformemente all'articolo 13 capoverso 4 LM sono designate nell'allegato 2.
2
Gli organi competenti per gli affari del personale (organi competenti) informano per scritto gli specialisti in merito al loro statuto.
3
Gli specialisti sono prosciolti prima dell'anno in cui compiono 50 anni, fatta salva la durata regolamentare dell'obbligo di prestare servizio militare, se a. non esercitano più la loro funzione secondo l'allegato 2; oppure b. non sussiste più la necessità o l'idoneità per un'incorporazione come specialista.
Art. 5
Proroga volontaria dell'obbligo di prestare servizio militare 1
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide se, in caso di necessità e con il loro consenso, il limite d'età degli specialisti, dei sottufficiali superiori e degli ufficiali può essere prorogato.
2
Nel primo trimestre dell'anno del proscioglimento ordinario, gli organi competenti chiedono per scritto ai militari per i quali si intende prorogare la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, se sono d'accordo con tale misura.
3
I militari comunicano il loro consenso per scritto.
4
Essi sono prosciolti, se: a. presentano per scritto all'organo competente una domanda di proscioglimento; oppure
b. non sussiste più alcuna necessità militare per un impiego ulteriore.
5
Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
Obbligo di prestare servizio militare 3
512.21
Art. 6
Personale militare
1
Il personale militare sottostà all'obbligo di prestare servizio militare per la durata del rapporto di lavoro contrattuale.
2
Fatta salva la durata regolamentare dell'obbligo di prestare servizio militare, il personale militare è prosciolto dall'obbligo di prestare servizio militare quando cessa la propria attività professionale. 3 La proroga volontaria dell'obbligo di prestare servizio militare dopo la cessazione dell'attività professionale si fonda sull'articolo 5.
Art. 7
Persone attribuite e persone assegnate secondo l'articolo 6 LM Le persone attribuite e le persone assegnate secondo l'articolo 6 LM sono prosciolte: a. quando presentano per scritto una domanda in tal senso per motivi di ordine personale;
b. quando non sussiste più alcuna necessità nei loro confronti.
Art. 8
Proscioglimento I proscioglimenti conformemente a questo titolo sono effettuati alla data ordinaria successiva; lo Stato maggiore di condotta dell'esercito provvede all'esecuzione.
Titolo terzo: Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione Capitolo 1: Entità
Art. 9
Numero massimo di giorni di servizio d'istruzione 1
Durante l'obbligo di prestare servizio militare, i militari con gradi di truppa prestano al massimo 3 giorni per il reclutamento nonché:
a. 145 giorni di scuola reclute e 6 corsi di ripetizione di 19 giorni; oppure b. 124 giorni di scuola reclute e 7 corsi di ripetizione di 19 giorni.
2
Se prestano altri servizi di durata superiore o inferiore rispetto a quelli stabiliti al capoverso 1, il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio ammonta a 260 giorni.
3
Per i sottufficiali e i sottufficiali superiori, il totale obbligatorio di giorni di servizio ammonta a:
a. caporali: 260 giorni; b. sergenti: 400 giorni; c. sergente capo: 430 giorni; d. sergente maggiore: 450 giorni; e. sergente maggiore capo e furiere: 500 giorni; f.
aiutante sottufficiale: 620 giorni;
Istruzione
4
512.21
g.6 aiutante di stato maggiore: 630 giorni; h.7 aiutante maggiore e aiutante capo: 730 giorni.
4
Gli ufficiali subalterni prestano 600 giorni di servizio d'istruzione.
5
Per i militari che hanno assolto la scuola reclute prima del 31 dicembre 2003 sono applicabili le eccezioni seguenti: a. i soldati, gli appuntati e gli appuntati capi prestano 130 giorni al massimo in servizi di perfezionamento della truppa. Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione non deve superare i 300 giorni complessivi; b. i caporali, i sergenti e i sergenti capi prestano 160 giorni al massimo in servizi di perfezionamento della truppa. Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione non deve superare i 460 giorni complessivi;
c. i furieri, i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, gli aiutanti sottufficiali e gli ufficiali subalterni prestano 200 giorni al massimo in servizi di perfezionamento della truppa. Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione non deve superare i 570 giorni complessivi per i furieri, i 590 giorni complessivi per i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi e gli aiutanti sottufficiali e i 770 giorni complessivi per gli ufficiali subalterni.8 5bis
Per i militari promossi prima del 1° gennaio 2008 ai gradi indicati di seguito sono applicabili le eccezioni seguenti: a. gli aiutanti di stato maggiore prestano 670 giorni di servizio d'istruzione; b. gli aiutanti maggiori e gli aiutanti capi prestano 770 giorni di servizio d'istruzione.9
6
Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione dei capitani e degli ufficiali superiori si fonda sulla durata dell'esercizio di un comando o di una funzione conformemente all'articolo 50. 7 Gli specialisti con grado da capitano a colonnello e gli ufficiali specialisti prestano 300 giorni al massimo di servizio d'istruzione in servizi di perfezionamento della truppa.
8
Nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, i militari possono essere chiamati a prestare 60 giorni al massimo di servizio d'istruzione in un periodo di due anni consecutivi. Tali servizi possono essere prestati anche a giorni singoli.
9
Nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare incorporate nei distaccamenti d'esercizio nonché le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non sono state incorporate in una formazione secondo l'articolo 60 LM sono chiamate ogni 6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
9
Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
Obbligo di prestare servizio militare 5
512.21
anno a prestare servizio per almeno 10 giorni. La chiamata in servizio ha luogo in funzione delle necessità di servizio. I giorni di servizio possono essere prestati anche singolarmente.10
Art. 10
Militari in ferma continuata I militari che, su base volontaria, adempiono senza interruzioni il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio d'istruzione conformemente all'articolo 54a LM, prestano il servizio d'istruzione come segue: a. militari con gradi di truppa: 300 giorni consecutivi; b.11 sergenti e sergenti capi: 430 giorni consecutivi; c.12 sergente maggiore, sergente maggiore capo e furiere: 500 giorni consecutivi; d.13 ufficiali subalterni: 600 giorni consecutivi.
Art. 11
Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione del personale militare 1
Al personale militare che non riveste alcuna funzione di milizia, e che quindi non può essere chiamato a prestare alcun servizio d'istruzione delle formazioni, è computato un corso di ripetizione di 19 giorni per ogni anno civile.
2
I servizi d'istruzione di base secondo l'allegato 4 sono prestati come servizi d'istruzione computabili.
Art. 12
14
Dal giorno dell'entrata in servizio fino al giorno del licenziamento, ogni giorno di un servizio d'istruzione è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; sono fatte salve: a. le disposizioni del DDPS sul computo dei servizi volontari; b. le disposizioni della presente ordinanza concernenti il computo del congedo.
2
I giorni di viaggio necessari a militari che, per poter entrare in servizio all'ora fissata, devono mettersi in viaggio dal loro domicilio alla vigilia del giorno d'entrata o che possono raggiungere normalmente il loro domicilio soltanto il giorno successivo al licenziamento sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.
3
I giorni di servizio prestati sino al giorno dell'arresto (compreso) da militari posti in carcerazione preventiva durante un servizio d'istruzione su ordine dell'organo giudiziario militare competente sono computati sul totale obbligatorio di giorni di 10 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).
13 Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
Istruzione
6
512.21
servizio d'istruzione. In caso d'abbandono del procedimento o di assoluzione, sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione anche i giorni di carcerazione sino al giorno del licenziamento, compreso, della rispettiva truppa.
Art. 13
15
Se due servizi d'istruzione sono interrotti soltanto da un fine settimana, esso è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione come segue: a. con due giorni di servizio nel caso di un normale fine settimana; b. con tre giorni di servizio se il giorno precedente o successivo al fine settimana cade in un giorno festivo giusta l'articolo 25a capoverso 1;
c. con quattro giorni di servizio se il giorno precedente e successivo al fine settimana cadono in un giorno festivo giusta l'articolo 25a capoverso 1.
2
Se viene prestato servizio soltanto il venerdì, non è computato né il fine settimana né un eventuale giorno festivo successivo.
Capitolo 2: Servizi d'istruzione Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 14
Generi di servizio d'istruzione I servizi d'istruzione si suddividono in servizi d'istruzione di base e servizi di perfezionamento della truppa. Le designazioni dettagliate figurano nell'allegato 3.
Art. 15
Servizi d'istruzione da compiere 1
I servizi d'istruzione di base, i corsi d'allenamento, i corsi d'addestramento, i corsi preparatori, i corsi per specialisti e i corsi d'istruzione supplementari da compiere durante il periodo dell'obbligo di prestare servizio militare sono indicati nell'allegato 4.
2
I sottufficiali superiori e gli ufficiali subalterni prestano otto corsi di ripetizione e, conformemente alla loro incorporazione, al loro grado e alla loro funzione, altri servizi d'istruzione fino all'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.
3
I capitani e gli ufficiali superiori dell'esercito attivo compiono tutti i servizi d'istruzione della loro formazione.
4
I servizi d'istruzione degli ufficiali della riserva durano: a. per gli ufficiali subalterni: al massimo due giorni l'anno; b. per i capitani e gli ufficiali superiori: al massimo cinque giorni l'anno; 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
Obbligo di prestare servizio militare 7
512.21
c.16 per i capitani e gli ufficiali superiori in seno agli stati maggiori di brigata: al massimo 30 giorni nell'arco di due anni; d.17 per gli ufficiali di stato maggiore generale in seno agli stati maggiori di brigata: al massimo 40 giorni nell'arco di due anni.
5
Nell'ambito dei servizi d'istruzione delle formazioni, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere chiamate a prestare annualmente fino a sette giorni di servizio supplementari al massimo per: a. lavori nel corso preparatorio dei quadri e lavori di preparazione; b. lavori di licenziamento; c. assicurare la prontezza d'impiego.
6
I corsi preparatori dei quadri durano: a. per corsi di ripetizione e corsi d'addestramento: di regola da mercoledì a venerdì, in caso di necessità d'istruzione particolari, al massimo cinque giorni feriali; b. per altri servizi d'istruzione delle formazioni: al massimo due giorni feriali; c. per servizi d'istruzione di base che durano più di 26 giorni: al massimo cinque giorni feriali.
7 Per la ricognizione e per i servizi speciali possono inoltre essere chiamati annualmente: a. i militari con gradi di truppa e i sottufficiali: per tre giorni al massimo; b. gli aiutanti sottufficiali e gli ufficiali subalterni: per quattro giorni al massimo;
c. i sottufficiali superiori degli stati maggiori e i capitani: per sei giorni al massimo;
d. gli alti ufficiali superiori: per sette giorni al massimo.
a18 Servizio nell'amministrazione militare e nelle sue aziende19 Per la convocazione di militari destinati a prestare servizio nell'amministrazione militare e nelle sue aziende sono applicabili le seguenti definizioni: a.20 sovraccarico di lavoro straordinario: sovraccarico di lavoro che non è gestibile tempestivamente con il personale ordinario;
16 Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
17 Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
18 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
Istruzione
8
512.21
b. conoscenze tecniche particolari: le conoscenze militari, tecniche o scientifiche: 1. che non è possibile procurarsi sul mercato; 2. necessarie durante un arco di tempo per il quale non è giustificabile
un'assunzione a tempo pieno o parziale; o 3. necessarie nell'ambito di un progetto classificato nel settore della sicurezza interna o esterna che includa l'accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.
Art. 16
Competenze 1 Il DDPS:
a. stabilisce, nell'ambito della pianificazione pluriennale, i dati di base per i servizi d'istruzione; b. per misure straordinarie e per incrementare la prontezza, può chiamare in servizio determinate formazioni o loro parti prima o licenziarle dopo la data indicata nell'affisso di chiamata in servizio militare; c. in caso di particolari esigenze concernenti l'istruzione, può eccezionalmente ordinare, invece di singoli servizi d'istruzione secondo la presente ordinanza, altri servizi di regola della medesima durata o di durata inferiore; d. in casi giustificati, può domandare che determinati corsi d'addestramento siano compiuti al di fuori dei corsi di ripetizione; e. decide in merito alla riduzione della durata o al prolungamento di servizi d'istruzione in casi di forza maggiore.
2
Il capo dell'esercito, oltre alle ulteriori competenze attribuitegli dalla presente ordinanza, ha le competenze seguenti:21 a. emana istruzioni sull'organizzazione e sullo svolgimento dei servizi d'istruzione dell'esercito; b. stabilisce, nell'affisso di chiamata in servizio militare, le date dei servizi d'istruzione di base e dei servizi di perfezionamento della truppa e chi organizza detti servizi; c. ordina, in casi eccezionali, il frazionamento dei servizi d'istruzione di base, segnatamente nel caso di particolari esigenze concernenti l'istruzione o di riorganizzazioni; d. può esentare parzialmente o completamente gli ufficiali della riserva di determinati stati maggiori e funzioni dall'adempimento dei servizi d'istruzione; e. stabilisce chi dirige l'addestramento; 21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
Obbligo di prestare servizio militare 9
512.21
f.22 emana istruzioni sui dettagli amministrativi e riguardanti il servizio per i servizi di supporto all'istruzione.
3
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito, oltre alle ulteriori competenze attribuitegli dalla presente ordinanza, ha le competenze seguenti:23
a.24 emana istruzioni sui dettagli amministrativi e riguardanti il servizio per i servizi di supporto all'istruzione; b. emana istruzioni sul compimento del servizio d'istruzione quando mancano meno di 19 giorni per l'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (giorni di servizio residui); c. può chiamare persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare per l'adempimento di servizi d'istruzione al di fuori della loro incorporazione.
Sezione 2: Chiamata in servizio
Art. 17
Chiamata in servizio
1
I militari sono chiamati ai servizi d'istruzione mediante: a. affisso pubblico di chiamata in servizio militare; b. ordine di marcia personale; c. chiamata speciale.
2
Il capo dell'esercito emana istruzioni sui dettagli amministrativi della procedura.
Art. 18
Affisso pubblico di chiamata in servizio militare 1
L'affisso pubblico di chiamata in servizio militare è esposto, il più tardi alla fine di settembre dell'anno precedente, in tutti i Comuni politici e pubblicato nei media e in Internet.
2
Per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, l'affisso pubblico di chiamata in servizio militare vale come convocazione per l'assolvimento del servizio nella loro formazione d'incorporazione; per i datori di lavoro, essa serve da informazione in merito alle assenze per servizio militare dei lavoratori.
3
Esso impone ai militari di includere il servizio nella pianificazione delle loro attività civili.
22 Introdotta dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
Istruzione
10
512.21
Art. 19
Ordine di marcia personale 1
L'ordine di marcia personale è spedito per posta ai militari di regola al più tardi sei settimane prima dell'inizio del servizio.
2
Per i dettagli relativi all'entrata in servizio è determinante l'ordine di marcia personale.
3
Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non hanno ancora ricevuto l'ordine di marcia personale 14 giorni prima dell'inizio del servizio, informano immediatamente il comandante della loro formazione d'incorporazione o l'organo che ha annunciato il servizio.
Art. 20
Chiamata speciale
1
La chiamata speciale avviene il più presto possibile da parte dell'organo o del comandante competenti quando: a. la formazione d'incorporazione non figura nell'affisso pubblico di chiamata in servizio militare o vi figura con la menzione «secondo chiamata speciale»; b. la formazione d'incorporazione fa parte di una truppa di intervento rapido che, per l'anticipazione dell'inizio del servizio o il suo prolungamento, è chiamata in servizio a una data anteriore o è licenziata a una data posteriore a quella che figura nell'affisso pubblico di chiamata in servizio militare; c. le date dei servizi sono state cambiate dopo la pubblicazione dell'affisso pubblico di chiamata in servizio militare; d. il militare non deve compiere il servizio d'istruzione con la formazione d'incorporazione;
e. il militare deve compiere un altro servizio d'istruzione computato come servizio d'istruzione delle formazioni;
f.
il militare è incorporato nella riserva, in formazioni d'istruzione e di supporto oppure non è incorporato in formazioni secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 26 novembre 200325 sull'organizzazione dell'esercito (OOE) e deve prestare servizio; g.26 per gestire catastrofi in Svizzera, oltre alle formazioni d'intervento sono necessarie ulteriori formazioni di aiuto in caso di catastrofe.
2
I militari il cui servizio d'istruzione delle formazioni figura nell'affisso pubblico di chiamata in servizio militare ricevono un avviso di servizio 20 settimane prima dell'inizio di detto servizio.27 25 RS
513.11
26 Introdotta dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
27 Introdotto dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
Obbligo di prestare servizio militare 11
512.21
Art. 21
Chiamata in caso di avanzamento Nel caso di militari previsti per una nuova funzione o un grado superiore, fino alla conclusione dei loro servizi d'istruzione di base la chiamata a prestare servizi d'istruzione delle formazioni è consentita soltanto con il loro consenso; è eccettuato il caso in cui sussista una necessità militare imperativa.
Art. 22
Chiamata in caso di procedura in corso 1
Nel caso di persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata avviata un'inchiesta penale militare, l'autorità penale militare competente decide sulla chiamata ai servizi d'istruzione delle formazioni.
2
Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata avviata una procedura di esclusione dal servizio militare personale secondo gli articoli 21 a 24 LM non vengono chiamate a prestare servizio fintanto che la procedura di esclusione è in corso.
Art. 23
Chiamata di persone che hanno rifiutato di prestare servizio militare Le persone che hanno rifiutato di prestare servizio militare nei confronti delle quali è stata pronunciata una condanna cresciuta in giudicato sono nuovamente chiamate a prestare servizi d'istruzione soltanto dopo l'esecuzione della pena o misura comminata.
Sezione 3: Adempimento dei servizi d'istruzione
Art. 24
Principi 1 I servizi d'istruzione sono compiuti per intero conformemente all'affisso di chiamata in servizio militare.
2
I militari sono chiamati annualmente ai servizi d'istruzione delle formazioni fino all'adempimento del totale obbligatorio dei loro giorni di servizio.
3
I militari che prestano servizi di supporto all'istruzione devono essere chiamati a prestare il medesimo numero di giorni di servizio previsto in caso di servizio nella propria formazione.28 4 I servizi d'istruzione possono essere prestati in parti quando: a. esiste una necessità di servizio; oppure b. quando gli interessi privati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare o dei loro datori di lavoro prevalgono sull'interesse pubblico.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
Istruzione
12
512.21
5
I servizi d'istruzione sono considerati compiuti quando la somma dei singoli giorni di servizio non computabili ammonta al 20 per cento al massimo della durata totale del servizio d'istruzione.29 6 Inoltre, nei servizi d'istruzione di base e nel servizio d'istruzione dei militari in ferma continuata, una successione ininterrotta di giorni non computabili sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione può raggiungere il 10 per cento al massimo della durata totale del servizio d'istruzione.30 7 Nell'anno in cui compiono i 34 anni, i militari con gradi di truppa e i sottufficiali, eccettuati i sottufficiali superiori, sono chiamati a servizi di perfezionamento della truppa soltanto se: a. vi è una necessità militare imperativa; b. ne fanno richiesta per scritto.31
Art. 25
Licenziamento per motivi particolari 1
Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono licenziate dai servizi d'istruzione quando il licenziamento appare necessario per impellenti ragioni personali o di servizio, segnatamente se: a. nel caso di grave indizio di reato sottoposto alla giurisdizione militare o civile, la presenza della persona sospettata presso la truppa non è più tollerabile;
b. durante il servizio è stata avviata una procedura per esclusione dal servizio militare secondo gli articoli 21-24 LM; c. è stata decisa una sospensione della chiamata secondo l'articolo 66; d. un aspirante in un servizio d'istruzione per un grado superiore o una nuova funzione è giudicato non idoneo dopo il periodo di prova stabilito anticipatamente per scritto; e. sussiste la pertinente decisione di ammissione al servizio civile; f.
un servizio d'istruzione non può più essere compiuto a causa della mancanza di giorni di servizio computabili.
2
Per la notifica scritta della decisione di licenziamento è competente: a. nel servizio d'istruzione delle formazioni: il comandante superiore diretto; b. in altri servizi d'istruzione: il comandante del pertinente servizio d'istruzione di base.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
Obbligo di prestare servizio militare 13
512.21
a32 Inizio o fine del servizio in un giorno festivo 1
Sono giorni festivi ai sensi della presente ordinanza tutti i giorni festivi nazionali e i giorni festivi ufficiali per un numero importante di Cantoni che non cadono regolarmente di domenica.
2
Se un servizio d'istruzione inizia o finisce in un giorno festivo, il capo dell'esercito può stabilire nell'affisso di chiamata in servizio militare che la durata del servizio d'istruzione sia ridotta rispettivamente di uno o due giorni.33 3 In questo caso, il giorno festivo non è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione e non dà diritto né al soldo né a un'indennità di perdita di guadagno.34 4 ... 35
Art. 26
Ricupero di servizi d'istruzione non compiuti 1
I servizi d'istruzione che le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare non hanno compiuto per mancanza di giorni computabili devono essere ricuperati integralmente o fino all'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio.
2
Nei servizi d'istruzione di base, il periodo d'istruzione mancato deve essere ricuperato entro due anni.
3
I servizi d'istruzione delle formazioni sono ricuperati con la formazione d'incorporazione; sono fatte salve: a. una chiamata supplementare per il ricupero di 19 giorni qualora sussista una necessità militare;
b. una chiamata supplementare per il ricupero di 19 giorni per i militari in ritardo di oltre due corsi di ripetizione nell'adempimento del totale obbligatorio dei loro giorni di servizio d'istruzione.36
Art. 27
Periodo della scuola reclute 1
Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che hanno posticipato la scuola reclute fino all'esame di fine tirocinio o fino alla fine degli studi presso un istituto di formazione pedagogica o un liceo, assolvono la scuola reclute immediatamente successiva all'esame, alla fine degli studi o all'interruzione della formazione.37 32 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
35 Abrogato dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).
Istruzione
14
512.21
2
Le persone naturalizzate e reclutate nell'anno in cui compiono 20 anni o più tardi, assolvono la scuola reclute nell'anno che segue quello della loro naturalizzazione.
3
Le persone reclutate anticipatamente possono assolvere la scuola reclute già nell'anno in cui compiono 19 anni.
4
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito autorizza le persone reclutate che non hanno ancora assolto la scuola reclute alla fine dell'anno in cui compiono 26 anni ad assolverla successivamente, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio possa ancora essere adempiuto e sussista una necessità dell'esercito.
Art. 28
Servizi d'istruzione di base degli aspiranti quadri e dei quadri 1 Gli aspiranti sottufficiali, gli aspiranti sottufficiali superiori e gli aspiranti ufficiali assolvono i servizi d'istruzione di base per il grado superiore o per la nuova funzione entro tre anni dalla data dell'approvazione della proposta d'avanzamento.
2
I militari che hanno ottenuto l'approvazione della proposta per l'istruzione a medico militare, dentista militare o farmacista militare assolvono i corsi per quadri di medicina (CQ med) come segue:
a. CQ med 1: dopo il secondo anno propedeutico o il pertinente esame e al più tardi prima di aver superato l'esame federale; b. CQ med 2: a partire dal quarto anno di studi dopo aver superato i pertinenti esami, comunque al più tardi nell'anno dopo aver superato l'esame federale.
3
Il servizio pratico da compiere deve essere prestato in una scuola reclute o eccezionalmente:38
a. in un altro servizio d'istruzione di base; b. in servizi d'istruzione delle formazioni al di fuori della formazione d'incorporazione.39
4
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito emana istruzioni, d'intesa con gli organi competenti per l'istruzione, i dettagli riguardanti l'adempimento del servizio pratico.
5
La chiamata ai corsi di formazione di stato maggiore e ai corsi di formazione alla condotta I può aver luogo soltanto dopo l'adempimento del servizio pratico come tenente.
6
Ai corsi di formazione di stato maggiore I e II possono essere chiamati soltanto gli ufficiali e i sottufficiali che hanno compiuto il corso di formazione tecnica; il comando dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito decide in merito alle eccezioni.40 38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
Obbligo di prestare servizio militare 15
512.21
7
I futuri comandanti compiono il corso di formazione tecnica al più tardi prima del pertinente servizio pratico. In merito a deroghe giustificate decide lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.41 Sezione 4: Spostamento del servizio
Art. 29
Spostamento del servizio per motivi militari 1
L'autorità competente può ordinare uno spostamento del servizio per motivi militari segnatamente:
a. per coprire il fabbisogno di specialisti e di quadri nei servizi d'istruzione delle formazioni;
b. quando diversi servizi coincidono totalmente o in parte e nel caso del loro adempimento parziale non possono essere considerati compiuti; c. quando, in un anno civile o di studi, sussiste già un obbligo di prestare più di 26 giorni di servizio; d. quando mancano le piazze per l'istruzione nei servizi d'istruzione di base.
2
Quando diversi servizi secondo il capoverso 1 lettera b coincidono, hanno la priorità:
a. l'istruzione tempestiva dei quadri e degli specialisti, prima dei servizi d'istruzione delle formazioni; b. i servizi d'istruzione con la formazione d'incorporazione, prima dei corsi con un'altra formazione.
Art. 30
Spostamento del servizio per motivi personali 1
Su domanda della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare, l'autorità competente può autorizzare uno spostamento del servizio per motivi personali.
2
Le domande sono autorizzate soltanto quando gli interessi privati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare prevalgono sull'interesse pubblico al compimento del servizio d'istruzione.42 3 Le domande sono respinte quando per le necessità del richiedente può bastare la concessione di un congedo personale, un'interruzione del servizio o l'adempimento di una parte del servizio.
4
…43
41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
43 Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
Istruzione
16
512.21
Art. 31
44
Art. 32
45
Presentazione della domanda 1
Le domande di spostamento del servizio devono essere presentate, per scritto o in forma elettronica, dalla persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare entro i termini seguenti: a. il più tardi 14 settimane prima dell'inizio del servizio, se il motivo dello spostamento è già noto a quel momento;
b. negli altri casi, entro tre giorni dal momento in cui sono noti i motivi.
2
I documenti citati come mezzi di prova dalle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, se in loro possesso, devono essere allegati alla domanda.
Art. 33
Effetto della domanda e dello spostamento del servizio 1
L'obbligo di entrare in servizio permane fintanto che lo spostamento del servizio non è stato autorizzato.
1bis
Le domande insufficienti sotto il profilo formale o del contenuto sono rinviate ai richiedenti per rettifica entro un termine di 10 giorni. Non si entra nel merito di domande presentate tardivamente o che risultano insufficienti per la seconda volta.46 2 Se il motivo che ha portato all'autorizzazione di uno spostamento del servizio viene a mancare, il militare è tenuto a entrare in servizio conformemente alla chiamata originaria e a darne comunicazione senza indugio all'unità amministrativa che ha autorizzato il differimento.
Art. 34
47
Le competenze per il trattamento delle domande sono disciplinate nell'allegato 5.
2
Il capo dell'esercito stabilisce mediante istruzioni: a. i dettagli amministrativi della procedura; b. il formato delle domande trasmesse per via elettronica.
3
Provvede a una prassi decisionale uniforme e può impartire istruzioni al riguardo agli organi cantonali interessati.
44 Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
46 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
Obbligo di prestare servizio militare 17
512.21
Sezione 5: Servizio volontario
Art. 35
Principi 1 I militari possono prestare servizio volontario se essi e i loro datori di lavoro hanno dato il loro consenso scritto.
2
Il consenso può essere dato anche per più servizi o per servizi ricorrenti; è fatta salva la revoca a posteriori.
3
I militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio possono essere chiamati ogni anno a prestare un servizio volontario di 38 giorni al massimo. Sono eccettuati i servizi nei servizi d'istruzione di base.
4
Dall'assolvimento di un servizio volontario non deriva alcun vantaggio.
Art. 36
Domanda e decisione
1
Le domande per compiere un servizio volontario vanno presentate per scritto allo Stato maggiore di condotta dell'esercito al più tardi due mesi prima dell'inizio del servizio.
2
Le domande devono essere motivate, corredate dei mezzi di prova necessari e firmate dal richiedente e dal suo datore di lavoro.
3
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide sulle domande e comunica per scritto la sua decisione al richiedente; il rifiuto va motivato e provvisto dell'indicazione della possibilità di un unico riesame.
4
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica la decisione al comandante della formazione d'incorporazione.
Sezione 6: Congedo
Art. 37
48
1
Il congedo generale è il tempo libero, della durata di più di una giornata, ordinato per la maggior parte dei militari che assolvono un servizio d'istruzione.
1bis
Il congedo generale lungo è il congedo generale della durata di più di tre giornate durante o tra i servizi d'istruzione di base. Il capo dell'esercito stabilisce le date e la durata dei congedi generali lunghi ed emana istruzioni sui dettagli amministrativi relativi a tali congedi.49 2 Il congedo personale è il tempo libero concesso dal comandante competente su domanda personale.
48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
49 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
Istruzione
18
512.21
Art. 38
Domanda di congedo personale 1
Per chiedere un congedo personale, i militari presentano, prima del servizio, una domanda scritta al comandante direttamente superiore sotto i cui ordini devono prestare servizio. In casi imprevedibili, la domanda può essere presentata durante il servizio.
2
Le domande devono essere motivate, corredate dei mezzi di prova necessari e firmate dal richiedente.
Art. 39
Concessione del congedo personale 1
Il congedo personale è accordato: a.50 quando sussiste un motivo ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 per il quale non è stata tuttavia presentata alcuna domanda di spostamento del servizio oppure la domanda è stata respinta in virtù dell'articolo 30 capoverso 3; b.51 quando gli interessi privati della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare prevalgono sull'interesse pubblico al compimento del servizio.
2
In tutti gli altri casi, il comandante competente può concedere il congedo personale quando le prestazioni militari del richiedente e l'andamento del servizio lo consentono.52 3 La decisione è comunicata per scritto ai richiedenti.
4
Il capo dell'esercito provvede a una prassi unitaria per quanto concerne la concessione dei congedi.
Art. 40
Computo del congedo53 1
I giorni del congedo generale nell'ambito del congedo per il fine settimana sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.
2
I congedi generali lunghi ordinati durante o tra i servizi d'istruzione di base non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.54 3 In caso di congedo personale sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione soltanto i giorni di viaggio.55 50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
Obbligo di prestare servizio militare 19
512.21
Titolo quarto: Mutazione della funzione e del grado Capitolo 1: Qualificazione e proposta
Art. 41
Contenuto 1 Con la qualificazione sono valutate le competenze personali, sociali, operative e tecniche dei militari.56 2 Essa indica segnatamente se il militare interessato è idoneo ad assumere una nuova funzione.
3
Costituisce il presupposto per l'assegnazione della pertinente proposta.
Art. 42
Persone da qualificare Ricevono una qualificazione: a. i partecipanti ai servizi d'istruzione di base, quando essi hanno prestato almeno dodici giorni di servizio computabili; b.57 i quadri che nell'arco di un anno hanno prestato almeno 19 giorni di servizio computabili in servizi d'istruzione delle formazioni, di cui almeno 5 giorni consecutivi nella medesima formazione; c. gli aspiranti all'istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione; d. i militari le cui prestazioni sono insufficienti.
Art. 43
Proposta 1 Per l'assunzione di un grado superiore o di una nuova funzione è necessaria una proposta.
2
Essa non dà alcun diritto a un'istruzione o a una mutazione.
3
Essa viene annullata se un aspirante non soddisfa più le condizioni per l'avanzamento o l'assunzione di una funzione.
Art. 44
Procedura 1 La qualificazione e la proposta sono notificate verbalmente e per scritto dopo l'approvazione da parte di un organo superiore. Se non è possibile una approvazione antecedente, le eventuali modifiche devono essere nuovamente notificate.58 2 Una qualificazione approvata non può essere modificata a posteriori; è fatto salvo l'annullamento di una proposta.59 3 Il capo dell'esercito emana istruzioni sui singoli elementi della procedura relativa alle qualificazioni e alle proposte per i militari, compreso il personale militare.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).
Istruzione
20
512.21
Capitolo 2: Incorporazione, nomina e rimozione Sezione 1: Incorporazione
Art. 45
Attribuzione e assegnazione 1
Le persone di cui all'articolo 6 LM possono essere attribuite o assegnate all'esercito dall'inizio dell'anno in cui compiono 18 anni.
2
Esse sono attribuite (attribuzione) a una funzione conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari dell'esercito o assegnate all'esercito (assegnazione) senza ricoprire una funzione conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari.
3
Le attribuzioni e le assegnazioni sono decise dal capo dell'esercito su proposta dell'organo competente.
Art. 46
60 Incorporazione 1 Non sussiste alcun diritto a una determinata incorporazione.
2
Per l'incorporazione di un militare in una determinata funzione devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: a. deve essere dimostrato un corrispondente fabbisogno dell'esercito; b. il militare deve essere idoneo all'esercizio della funzione; c. devono essere stati compiuti i servizi d'istruzione stabiliti per la funzione nell'allegato 4;
d. devono essere soddisfatte le ulteriori condizioni particolari della presente ordinanza;
e. qualora sia prescritto un controllo di sicurezza relativo alle persone, la decisione relativa a tale controllo deve essere passata in giudicato.
3
Occorre tener conto, nel limite del possibile, delle conoscenze acquisite dal militare nella vita civile e nell'esercito.
4
Gli aspiranti che hanno insegnato singoli blocchi didattici in servizi d'istruzione di base o hanno assolto singoli blocchi didattici durante la loro attività professionale non devono più assolvere i medesimi blocchi didattici per un'incorporazione.
5
I servizi d'istruzione di cui all'allegato 4 sono considerati compiuti anche quando sono stati compiuti un altro servizio d'istruzione o un'altra istruzione aventi contenuti didattici identici o comparabili. Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide al riguardo su proposta del superiore competente.
6
Eccezionalmente, i sottufficiali e gli ufficiali possono essere incorporati in una funzione per la quale nelle tabelle degli effettivi regolamentari è previsto un grado inferiore o superiore. Un'incorporazione in una funzione di un grado superiore può avvenire soltanto in sostituzione o ad interim.
60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
Obbligo di prestare servizio militare 21
512.21
7
L'incorporazione di alti ufficiali superiori può avvenire soltanto con l'approvazione del capo del DDPS. Il capo dell'esercito emana istruzioni sui dettagli amministrativi della procedura d'incorporazione.
Art. 47
61
I sottufficiali superiori degli stati maggiori e gli ufficiali sono incorporati fino alla fine della loro istruzione come quadri che seguono un'istruzione. Essi sono a disposizione del corpo di truppa o della Grande Unità, in cui erano incorporati in precedenza.
2
È fatta salva:
a. una necessità militare imperativa; b. la permanenza volontaria nel corpo di truppa o nella Grande Unità in cui erano incorporati in precedenza.
Art. 48
Esercizio di una funzione in sostituzione 1
Se una funzione non può essere esercitata temporaneamente da un militare, l'organo competente designa il sostituto.
2
L'esercizio di una funzione in sostituzione non dà diritto né a un conferimento definitivo, né alla chiamata al servizio d'istruzione per un grado superiore.
Art. 49
Conferimento di un comando o di una funzione ad interim 1
Il sottufficiale o l'ufficiale che, in casi particolari, non adempie tutte le condizioni per l'assunzione di un comando o di una funzione, oppure per il quale esiste un motivo per conferirgli il comando o la funzione soltanto provvisoriamente, è impiegato, eccezionalmente, ad interim, se: a. al riguardo, egli ha dato il suo consenso scritto; b. egli ha assolto almeno la prima parte del corso di formazione di stato maggiore o del corso di formazione alla condotta necessario per la promozione; e
c. egli si impegna nei confronti del comandante della Grande Unità o del superiore a lui equiparato ad assolvere l'istruzione entro due anni dall'assunzione della funzione.
2
I sottufficiali e gli ufficiali che non concludono la loro istruzione entro due anni sono incorporati dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito come quadri che seguono un'istruzione.
3
Se un aiuto di comando con il grado di capitano assume un comando d'unità, deve obbligatoriamente compiere tutti i servizi d'avanzamento prima dell'assunzione del comando. Non può aver luogo alcuna incorporazione ad interim.
61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
Istruzione
22
512.21
4
Il conferimento di un comando o di una funzione ad interim non dà diritto né al conferimento definitivo, né alla chiamata al servizio d'istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione.
5
Agli ufficiali di stato maggiore generale può essere conferita la funzione di sottocapo di stato maggiore ad interim alle seguenti condizioni:
a. gli ufficiali di stato maggiore generale che hanno assolto il corso di formazione di stato maggiore generale IV possono essere incorporati nello stato maggiore di una Grande Unità come sottocapi di stato maggiore ad interim se sono troppo giovani per la promozione;
b. gli ufficiali di stato maggiore generale che hanno comandato un battaglione o un gruppo durante almeno tre anni possono essere incorporati come sottocapi di stato maggiore ad interim nello stato maggiore di una Grande Unità se si impegnano per scritto, nei confronti del comandante della Grande Unità o del superiore a lui equiparato, ad assolvere il corso di formazione di stato maggiore generale IV entro due anni dall'assunzione della funzione.62
Art. 50
63
L'esercizio di una determinata funzione nell'esercito attivo dura: a. se è previsto un avanzamento: 1. per i capitani e gli ufficiali superiori dei corpi di truppa, almeno tre corsi di ripetizione,
2. per i comandanti d'unità ai fini dell'avanzamento ad aiuti di comando dei corpi di truppa, almeno tre corsi di ripetizione, 3. per i capitani e gli ufficiali superiori delle Grandi Unità, almeno tre anni durante i quali sono prestati servizi di perfezionamento della truppa, 4. per i sostituti dei comandanti, almeno due corsi di ripetizione; b. se non è previsto alcun avanzamento: 1. per i capitani e gli ufficiali superiori delle Grandi Unità, da quattro a otto anni durante i quali sono prestati servizi di perfezionamento della truppa,
2. per tutti gli altri capitani e ufficiali superiori, da quattro a otto corsi di ripetizione.
2
Se necessario, tale durata può essere prorogata con il consenso scritto dell'ufficiale interessato.
3
Fatta salva un'altra incorporazione per motivi professionali imperativi, i sottufficiali di professione esercitano una funzione di milizia fino alla fine dell'anno in cui compiono i seguenti anni d'età:
62 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
Obbligo di prestare servizio militare 23
512.21
a. aiutanti: 32 anni; b. aiutanti di stato maggiore: 36 anni; c. aiutanti maggiori: 42 anni; d. aiutanti capi: 48 anni.
4
Tranne in caso di previo raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 13 LM o di reincorporazione nell'esercito attivo, per i capitani e gli ufficiali superiori l'esercizio di una funzione nella riserva dura almeno quattro anni.64 5 Gli ufficiali incorporati nella riserva possono essere reincorporati nell'esercito attivo unicamente con il consenso scritto dell'interessato.65 6 Il presente articolo non è applicabile agli ufficiali specialisti.66 Sezione 2: Nomina a ufficiale specialista
Art. 51
Condizioni 1 Le funzioni accessibili agli ufficiali specialisti sono stabilite nelle tabelle degli effettivi regolamentari.
2
Se nelle tabelle degli effettivi regolamentari sono indicati più gradi d'ufficiale, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dell'ufficiale specialista è determinante il grado d'ufficiale più basso, ma almeno il grado di primotenente.
3
La nomina può avvenire soltanto se la persona interessata è particolarmente idonea per l'esercizio della funzione in base alla sua formazione civile o alla sua attività professionale e se il fabbisogno dell'esercito è dimostrato.
Art. 52
Introduzione alla funzione d'ufficiale 1
Gli ufficiali specialisti appena nominati possono essere introdotti alla funzione in un corso di cinque giorni al massimo.
2
Il corso d'introduzione è organizzato dai comandanti delle Grandi Unità nelle cui formazioni sono incorporati gli ufficiali specialisti.
Art. 53
67 Revoca della
nomina
Qualora un ufficiale specialista non eserciti più la funzione d'ufficiale, la nomina di ufficiale specialista è revocata se tale nomina è avvenuta in base a un'attività professionale che non esercita più e: 64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
65 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
66 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
Istruzione
24
512.21
a. ha esercitato la funzione d'ufficiale per un periodo inferiore a sei anni; oppure
b. rinuncia volontariamente alla funzione d'ufficiale.
Sezione 3: Nomina a cappellano militare
Art. 54
68 Condizioni 1 Per la nomina a cappellano militare devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
a. idoneità al servizio militare; b. compimento di almeno 47 giorni d'istruzione di base in una scuola reclute o d'istruzione di base specialistica.
2
Per la nomina a cappellano militare evangelico-riformato devono inoltre essere soddisfatte le condizioni seguenti: a. il riconoscimento come pastore oppure il riconoscimento della formazione accademica o della formazione teologica equivalente e l'ordinazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente; b. la raccomandazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente.
3
Per la nomina a cappellano militare cattolico-romano devono inoltre essere soddisfatte le condizioni seguenti:
a. il riconoscimento come prete, diacono o assistente pastorale da parte della Curia vescovile competente o dei superiori dell'ordine competenti; b. la raccomandazione da parte della Curia vescovile competente.
4
La nomina di cappellani militari ha luogo soltanto in caso di corrispondente fabbisogno dell'esercito.
Art. 55
Diritti e
obblighi
1
Il cappellano militare, con la sua nomina, diventa «capitano cappellano militare».
2
Dopo la sua nomina, egli assolve un corso di formazione tecnica (C tecn A capp mil) di 19 giorni e un servizio pratico di cinque giorni al massimo.
3
Il caposervizio dei cappellani militari assolve un corso di formazione tecnica (C tecn B capp mil capiservizio) di cinque giorni al massimo.
68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
Obbligo di prestare servizio militare 25
512.21
Sezione 4: Rimozione dal comando o dalla funzione
Art. 56
1 Gli ufficiali e i sottufficiali che nella loro funzione hanno ottenuto una qualificazione insufficiente devono assolvere nella pertinente funzione, entro un anno, un servizio di prova in seno a un'altra formazione.
2
L'organo competente ordina il servizio di prova; nei confronti del militare e del comandante dell'altra formazione, tale servizio va indicato esplicitamente come servizio di prova.
3 Se il servizio di prova conferma l'incapacità o se nell'interesse della truppa si impone la rimozione immediata dalla funzione, l'interessato va incorporato in una funzione del medesimo grado conforme alle sue attitudini.
4
Se non esiste una simile funzione, l'organo competente propone l'esclusione dal servizio militare per incapacità conformemente all'articolo 69.
Capitolo 3: Promozione
Art. 57
69 Principi 1 Non sussiste alcun diritto a un avanzamento o a una promozione a un determinato grado.
2
Per l'avanzamento o la promozione di un militare a un determinato grado devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: a. deve essere dimostrato un fabbisogno dell'esercito; b. il militare deve essere idoneo all'esercizio della funzione connessa con il grado più elevato;
c. devono essere stati compiuti i servizi d'istruzione stabiliti per l'avanzamento o la promozione nell'allegato 4; d. devono essere soddisfatte le ulteriori condizioni particolari della presente ordinanza;
e. qualora sia prescritto un controllo di sicurezza relativo alle persone, la decisione relativa a tale controllo deve essere passata in giudicato.
3
Occorre tener conto, nel limite del possibile, delle conoscenze acquisite dal militare nella vita civile e nell'esercito.
4
Gli aspiranti che hanno insegnato singoli blocchi didattici in servizi d'istruzione di base o hanno assolto singoli blocchi didattici durante la loro attività professionale non devono più assolvere i medesimi blocchi didattici per un avanzamento o una promozione.
69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
Istruzione
26
512.21
5
I servizi d'istruzione di cui all'allegato 4 sono considerati compiuti anche quando sono stati compiuti un altro servizio d'istruzione o un'altra istruzione aventi contenuti didattici identici o comparabili. Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide al riguardo su proposta del superiore competente.
6
Le promozioni del personale militare si fondano sulla funzione professionale, indipendentemente dalla funzione di milizia; in merito a deroghe giustificate decide, caso per caso, il capo dell'esercito.
Art. 58
Promozioni al grado di appuntato e di appuntato capo 1
I soldati che hanno ricevuto qualificazioni molto buone o ottime possono essere promossi al grado di appuntato.
2
Nei servizi d'istruzione delle formazioni, i soldati o gli appuntati con le funzioni seguenti che hanno ricevuto qualificazioni molto buone o ottime possono essere promossi al grado di appuntato capo: a. specialista del livello d'unità (capo del materiale, capo delle munizioni ecc.); b. sostituto del capogruppo; 3
Sono applicabili i limiti massimi seguenti: a. per il grado di appuntato: 1. nei servizi d'istruzione di base: cinque per cento dell'effettivo reale dei soldati;
2. nei servizi d'istruzione delle formazioni: dieci per cento dell'effettivo reale dei soldati;
b. per il grado di appuntato capo: il numero corrispondente all'effettivo reale di sergenti incorporati.
4
Nelle formazioni di professionisti è consentito superare i limiti massimi di cui al capoverso 3; le promozioni si fondano esclusivamente sull'allegato 4.
Art. 59
Promozione al grado di sergente capo 1
Dopo aver assolto l'avanzamento, i sergenti che hanno ricevuto qualificazioni molto buone o ottime possono essere promossi al grado di sergente capo.70 2 Per ogni formazione il numero di sergenti capi può corrispondere al massimo all'effettivo reale di capisezione incorporati.
3
Nelle formazioni di professionisti è consentito superare i limiti massimi di cui al capoverso 2; le promozioni si fondano esclusivamente sull'allegato 4.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
Obbligo di prestare servizio militare 27
512.21
Art. 60
Promozione dei sottufficiali di professione ad aiutante sottufficiale 1
I futuri sottufficiali di professione sono promossi al grado di aiutante sottufficiale dopo aver assolto il corso d'istruzione di base della Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito, senza ulteriori condizioni.
2
…71
Art. 61
72
Può essere promosso a ufficiale superiore unicamente chi ha rivestito un grado di ufficiale per almeno otto anni.
2
Gli ex capisezione della logistica possono essere promossi a ufficiali superiori soltanto se rivestono un grado d'ufficiale da almeno cinque anni.
3
Può essere promosso tenente colonnello in una funzione di comandante unicamente chi ha compiuto 35 anni.
4
Può essere promosso tenente colonnello in una funzione di aiuto di comando unicamente chi ha compiuto 38 anni.
5
Può essere promosso colonnello unicamente chi ha compiuto 42 anni.
6
In merito a deroghe giustificate decide il capo del DDPS.
Art. 62
Gradi multipli
1
Se nelle tabelle degli effettivi regolamentari sono stabiliti due o più gradi per una funzione, la promozione al grado immediatamente superiore è possibile al più presto dopo avere rivestito per quattro anni il grado precedente.
2
Nelle funzioni di aiuti di comando, la promozione di capitani e di ufficiali superiori è consentita soltanto al grado immediatamente superiore.
3
Per le promozioni in virtù del presente articolo, prima dell'assegnazione della proposta per il grado superiore occorre il consenso scritto del militare interessato.73 4 Gli ufficiali di stato maggiore generale, i quadri che seguono un'istruzione e gli ufficiali specialisti non possono essere promossi o nominati in virtù del presente articolo.74
Art. 63
Conferimento di un grado a tempo determinato 1
Per la durata del loro soggiorno all'estero, il capo dell'esercito conferisce il grado militare imperativamente necessario per l'impiego, sino al grado di colonnello, alle 71 Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).
74 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
Istruzione
28
512.21
persone che, per incarico della Confederazione, adempiono all'estero i mandati seguenti:75 a. esercitano una carica particolare o una determinata funzione in rapporto con gli affari militari della Confederazione; b. assolvono una determinata istruzione militare; c. sono impiegati nel quadro di un'operazione di mantenimento della pace.
2
Il Consiglio federale può conferire a tempo determinato agli ufficiali un grado di alto ufficiale superiore se, in Svizzera e all'estero, esercitano una determinata funzione nell'esercito oppure sono impiegati per incarico della Confederazione per adempiere un compito speciale.76 3 Alla fine dell'impiego i militari tornano a rivestire il loro grado originario.
Art. 64
Procedura per la promozione 1
Un grado di alto ufficiale superiore può essere conferito soltanto con l'approvazione del capo del DDPS.
2
Il capo dell'esercito emana istruzioni sui dettagli amministrativi relativi alla procedura di promozione.
Capitolo 4: Mutazioni illecite
Art. 65
1 Una mutazione contraria alla legge militare o alle sue disposizioni esecutive è dichiarata nulla.
2
Sono competenti per annullare le mutazioni: a. per gli alti ufficiali superiori: il Consiglio federale; b. per i gradi d'ufficiale da capitano fino a colonnello: il capo dell'esercito; c. per tutti gli altri gradi: lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.
Titolo quinto: Situazione personale non ordinata
Art. 66
Principi 1 I militari la cui situazione personale non è ordinata, possono, unicamente con l'approvazione dello Stato maggiore di condotta dell'esercito: 75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
Obbligo di prestare servizio militare 29
512.21
a.77 compiere un servizio d'istruzione di base; non necessita di alcuna approvazione l'assolvimento del reclutamento;
b. assumere una nuova funzione; c. essere promossi.
2
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può inoltre decidere: a. un
trasferimento;
b. una sospensione della chiamata; c. misure precauzionali.
3
Sono considerate situazioni personali non ordinate: a.78 un procedimento penale in sospeso per un crimine o un delitto; b.79 una condanna per un crimine o un delitto, sempre che sia stata pronunciata una pena detentiva, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità oppure una misura detentiva; c. l'esistenza di un attestato di carenza di beni; d. una procedura di fallimento in sospeso; e. altre situazioni che mettono in discussione l'idoneità del militare alla funzione attualmente esercitata o a quella prevista.
4
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito è autorizzato a effettuare ulteriori accertamenti presso terzi; nei casi di cui al capoverso 3 lettera e, soltanto con il consenso del militare.
Art. 67
80 Condanna 1 In caso di sospensione condizionale o di sospensione condizionale parziale della pena, a un militare condannato la cui condanna è passata in giudicato, di regola l'approvazione secondo l'articolo 66 capoverso 1 può essere concessa soltanto dopo la scadenza del periodo di prova.
2
Lo Stato maggiore dell'esercito può prorogare il differimento oppure, a richiesta, ridurne la durata, se ciò è indicato sulla base del comportamento del militare condannato.
3
In caso di esecuzione di una pena senza condizionale o nel caso di una misura privativa della libertà, l'approvazione non può essere concessa finché la condanna figura ancora nel casellario giudiziale giusta l'articolo 369 del Codice penale81.
77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
81 RS
311.0
Istruzione
30
512.21
Art. 68
Promozione con effetto retroattivo 1
L'aspirante può essere promosso retroattivamente alla data prevista inizialmente: a.82 nell'ambito di un procedimento penale in sospeso per un crimine o un delitto: in caso di desistenza dal procedimento penale o di assoluzione;
b. non esiste più alcun attestato di carenza di beni dopo pignoramento o alcun attestato di carenza di beni dopo fallimento; c. il fallimento è stato revocato.
2
Se la procedura di fallimento è sospesa per mancanza di attivi, egli può essere promosso al più presto soltanto dopo la pertinente sospensione.
Titolo sesto: Esclusione dal servizio militare
Art. 69
1 Gli ufficiali e i sottufficiali non idonei a qualsiasi funzione del loro grado sono esclusi dal servizio militare.
2
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito è competente per le decisioni concernenti le esclusioni dal servizio militare e le riammissioni conformemente agli articoli 21-24 LM.
3
La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196883 sulla procedura amministrativa.
Titolo settimo: Esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 70
Domande Le domande di esenzione sono presentate per scritto allo Stato maggiore di condotta dell'esercito utilizzando i moduli prescritti.
Art. 71
Cambiamento dell'attività
1
L'organo che ha presentato la domanda di esenzione deve comunicare entro 14 giorni allo Stato maggiore di condotta dell'esercito qualsiasi modifica inerente all'attività della persona esentata dal servizio.
2
La persona esentata dal servizio che non viene reincorporata nell'esercito è prosciolta dall'obbligo di prestare servizio militare.
82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
83 RS 172.021
Obbligo di prestare servizio militare 31
512.21
Art. 72
Competenze 1 Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide sulle domande e stabilisce la data a partire dalla quale ha effetto l'esenzione dal servizio militare.
2
Tiene un controllo delle persone esentate dal servizio militare.
3
Per questo controllo, può far pubblicare atti, effettuare ispezioni oculari o sentire testimoni.
4
Esso decide in merito alla reincorporazione nell'esercito al venir meno del motivo dell'esenzione dal servizio.
5
La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196884 sulla procedura amministrativa.
Capitolo 2: Membri dell'Assemblea federale secondo l'articolo 17 LM
Art. 73
I membri dell'Assemblea federale soggetti all'obbligo di prestare servizio militare
che, a causa di una sessione o di una seduta, non possono assolvere, o possono assolvere soltanto parzialmente, un servizio d'istruzione o un servizio d'appoggio, lo comunicano il più presto possibile per scritto allo Stato maggiore di condotta dell'esercito.
Capitolo 3: Esenzione dal servizio per attività indispensabili secondo gli articoli 18 e 19 LM
Art. 74
Professione esercitata a titolo principale 1
La professione è esercitata a titolo principale se le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono occupate in un rapporto di lavoro su base contrattuale della durata di almeno un anno oppure di durata indeterminata e se l'attività indispensabile deve essere esercitata in media per almeno 35 ore la settimana.
2
Per una formazione in vista di un'attività indispensabile non è concessa alcuna esenzione dal servizio, eccettuato l'assolvimento della scuola reclute di polizia o del corso d'introduzione I delle guardie di confine.
a85 Assolvimento della scuola reclute Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 capoverso 5 LM, la scuola reclute è considerata assolta quando: a. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 24 capoverso 5; oppure 84 RS 172.021
85 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6751).
Istruzione
32
512.21
b. è già iniziato un avanzamento militare e la conclusione della scuola reclute prima dei 26 anni può essere esclusa.
Art. 75
Ecclesiastici Sono considerati ecclesiastici nel senso dell'articolo 18 capoverso 1 lettera b LM: a. i teologi protestanti o di una Chiesa evangelica libera, ordinati o consacrati, che svolgono un ministero ecclesiastico riconosciuto dalla Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera, da una delle Chiese aderenti a quest'ultima o da una delle Chiese aderenti alla Federazione evangelica delle Chiese e Comunità libere in Svizzera; gli ecclesiastici che insegnano non sono esentati; b. le persone appartenenti alla Chiesa cattolica romana o alla Chiesa cattolica cristiana, che: 1. hanno ricevuto l'ordinazione diaconale e hanno assunto un ministero ecclesiale riconosciuto da una diocesi cattolica romana o dalla Chiesa cattolica cristiana; i teologi che studiano o insegnano al di fuori del mandato ecclesiale non sono esentati, 2. hanno proferito i primi voti temporali o i voti perpetui e sono attivi in una comunità religiosa; c. le persone appartenenti a una comunità religiosa cristiana o a una congregazione cristiana con vita e regole comuni, non appena abbiano proferito i primi voti temporali o la promessa e siano attivi a favore della comunità;
d. le persone appartenenti a una comunità religiosa o a una corporazione religiosa stabilmente organizzata, sempreché: 1. abbiano ricevuto dalla loro comunità o corporazione religiosa un man-
dato spirituale, abbiano almeno 25 anni, abbiano ricevuto una pertinente formazione spirituale di almeno tre anni e la comunità religiosa o la corporazione conti almeno 2000 membri in Svizzera; un ulteriore operatore spirituale può essere esentato dal servizio per ogni 800 ulteriori aderenti; oppure 2. vivano in una comunità con vita e regole comuni, abbiano pronunciato un voto o una promessa e siano attivi per la comunità o per la corporazione.
Art. 76
Sanità pubblica
1
Sono considerate installazioni mediche della sanità pubblica nell'ambito del servizio sanitario conformemente all'articolo 18 capoverso 1 lettera c LM le installazioni ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 199486 sull'assicurazione malattie (LAMal) e quelle del servizio di emotrasfusione della Croce Rossa Svizzera.
86 RS
832.10
Obbligo di prestare servizio militare 33
512.21
2
Sono considerati personale indispensabile per garantire il funzionamento di tali installazioni:
a. i direttori, gli amministratori di ospedali e i dirigenti d'esercizio; b.87 i primari e i capi servizio, eccettuati i capiclinica e i medici assistenti, i dentisti (se sono formati in chirurgia mascellare) e i farmacisti.
c. gli infermieri in possesso di un diploma professionale rilasciato o riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera, dalla Società svizzera di psichiatria o dalle autorità sanitarie cantonali;
d. gli specialisti medico-terapeuti e medico-tecnici con formazione universitaria o in possesso di un diploma professionale riconosciuto dalle autorità sanitarie cantonali.
Art. 77
Servizi di salvataggio, servizi di polizia, corpi pompieri e servizi di difesa Sono esentati dal servizio militare: a. i membri di servizi di salvataggio ai sensi dell'articolo 56 dell'ordinanza del 27 giugno 199588 sull'assicurazione malattie (OAMal) che esercitano una funzione secondo l'articolo 76 o i sanitari di salvataggio in possesso di un diploma federale riconosciuto; b. i membri dei servizi di polizia della Confederazione, dei Cantoni, delle Città o dei Comuni necessari per adempiere i compiti di polizia giudiziaria, di sicurezza e della circolazione; c. i membri dei corpi pompieri professionisti e delle basi di pompieri nonché le persone che esercitano la funzione di comandante dei pompieri, di sostituto del comandante dei pompieri, di ufficiale dei pompieri, di operatore di apparecchi, di capo delle divisioni speciali, di portatore di apparecchi per la protezione della respirazione, di custode di apparecchi per la protezione della respirazione, di specialista della difesa C e di specialista della difesa contro le radiazioni dei corpi pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato.
Art. 78
Istituti, carceri e riformatori 1
Sono considerati istituti, carceri e riformatori secondo l'articolo 18 capoverso 1 lettera e LM gli istituti per l'esecuzione di pene privative della libertà e di misure amministrative e penali nonché quelli per persone nei confronti delle quali è in corso un'inchiesta penale o in stato di carcerazione preventiva.
2
Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare: a. i direttori responsabili e i loro sostituti; 87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
88 RS
832.102
Istruzione
34
512.21
b. le persone impiegate nel servizio di sicurezza o incaricate della sorveglianza diretta di detenuti.
Art. 79
Servizi postali, imprese di telecomunicazione e imprese di trasporto concessionarie 1
Giusta l'articolo 18 capoverso 1 lettera h LM, sono considerati: a. servizi postali: le aziende postali e l'amministrazione postale de La posta Svizzera;
b. imprese di telecomunicazione: la Swisscom SA in quanto provider del servizio universale;
c.89 imprese di trasporto titolari di una concessione federale: tutte le imprese di trasporto concessionarie comprendenti imprese ferroviarie, funiviarie, di filobus, di autobus e di navigazione nonché le imprese ferroviarie che, sulla base di un'autorizzazione di accesso alla rete di cui all'articolo 9a capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 195790 sulle ferrovie eseguono regolarmente trasporti di merci; d. impiegati indispensabili in situazioni straordinarie per la Cooperazione nazionale per la sicurezza: persone che adempiono compiti che anche in situazioni straordinarie devono essere svolti per provvedere al servizio postale, al servizio universale nell'ambito delle telecomunicazioni e per l'adempimento dei mandati di prestazione delle imprese di trasporto concessionarie; nella valutazione del mandato di prestazioni non è considerato il traffico escursionistico.
2
Il DDPS designa le persone di cui al capoverso 1 lettera d d'intesa con La Posta Svizzera, Swisscom SA e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.
3
Le persone indispensabili dei servizi postali di cui al capoverso 1 lettera a sono esentate dal servizio al più presto nell'anno civile in cui compiono 31 anni.
Art. 80
91
90 RS
742.101
91 Abrogato dal n. I dell'O del 9 nov. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5099).
Obbligo di prestare servizio militare 35
512.21
Capitolo 4:
Impiego nella protezione civile o in altri settori della Cooperazione nazionale per la sicurezza92 Sezione 1: Impiego conformemente all'articolo 61 LM93
Art. 81
Principio 1 Conformemente all'articolo 61 LM, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere messe a disposizione della protezione civile, degli organi di condotta civili della Confederazione e dei Cantoni nonché delle basi di pompieri in qualità di superiori o specialisti, sempre che: a. abbiano almeno 30 anni; b.94 l'effettivo necessario per la funzione che esse esercitano nella formazione d'incorporazione sia coperto.
2
Non sono messi a disposizione: a. le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare dispensate dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo o previste per l'impiego nell'ambito di operazioni per il mantenimento della pace; b. il personale militare.
Art. 82
Condizioni Sono considerati superiori o specialisti conformemente all'articolo 61 LM: a. nel caso della protezione civile: le persone obbligate a prestare servizio di protezione civile secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 9 dicembre 200395 sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile (OFGS); b. nel caso degli organi di condotta civili: le persone che esercitano le pertinenti funzioni conformemente al diritto applicabile;
c. nel caso delle basi di pompieri: le persone che esercitano una funzione secondo l'articolo 77 lettera c e che in tale funzione prestano annualmente almeno 20 giorni interi di servizio.
92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).
93 Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).
94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
95 RS 520.112
Istruzione
36
512.21
Sezione 2:96 Dispensa e congedo dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo conformemente all'articolo 145 LM
a Condizioni 1 Non sussiste alcun diritto a una dispensa o a un congedo dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo.
2
Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono tuttavia, su richiesta, essere dispensate o congedate dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo se: a. hanno almeno 30 anni; b. nel caso di un servizio d'appoggio o di un servizio attivo, devono adempiere nei settori civili della Cooperazione nazionale per la sicurezza un compito importante che esse soltanto sono in grado di adempiere; e c. il fabbisogno dell'esercito lo consente.
3
La dispensa è accordata unicamente se: a. il compito importante deve essere adempiuto durante tutto il servizio; b. non è sufficiente o non è appropriato un congedo durante parti del servizio.
4
Il congedo è accordato unicamente se l'andamento del servizio lo consente. Del rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 37 capoverso 2, 38 e 39.
5
In casi urgenti, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può, per ovviare a situazioni d'emergenza o di penuria, decidere dispense o congedi generali per determinati gruppi di persone che assumono compiti importanti.
b Compiti importanti
Sono considerati compiti importanti le attività: a. per le quali sarebbe concessa un'esenzione dal servizio conformemente all'articolo 18 LM;
b. dei Governi e delle amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
c. degli organi di condotta civili della Cooperazione nazionale per la sicurezza; d. delle installazioni mediche della sanità pubblica; e. dei servizi di salvataggio attivi nel salvataggio di persone; f. dei servizi d'intervento dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato;
96 Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5319).
Obbligo di prestare servizio militare 37
512.21
g. del servizio universale fornito da servizi di telecomunicazione nonché della gestione di impianti di trasmissione per l'informazione a tutta la popolazione del Paese; h. delle aziende che assicurano la manutenzione delle vie di comunicazione; i.
degli organi incaricati di attuare l'approvvigionamento economico del Paese; j.
delle amministrazioni e delle aziende che riforniscono la popolazione civile, l'esercito e la protezione civile con beni d'importanza vitale oppure che forniscono servizi pubblici, civili o sociali importanti; k. degli organi dell'amministrazione della giustizia.
c Domanda 1 L'organo responsabile dell'adempimento del compito importante, unitamente alla persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare, presenta la domanda allo Stato maggiore di condotta dell'esercito.
2
Le domande di dispensa devono essere presentate il più presto possibile, tuttavia al più tardi sette giorni dopo la chiamata in servizio per il servizio d'appoggio o il servizio attivo. Le domande di congedo devono essere presentate non appena sono noti i motivi per il congedo.
3
La chiamata in servizio mantiene in ogni caso la sua validità fintanto che la decisione in merito alla domanda non è passata in giudicato.
d Riesame 1 Se la domanda è respinta, i richiedenti possono presentare, entro sette giorni, una domanda di riesame.
2
La decisione sulla domanda di riesame è definitiva.
3
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può in ogni momento riesaminare la sua decisione se le condizioni per una dispensa o un congedo sono mutate.
4
In caso di chiamata in servizio per un servizio d'appoggio, l'autorità che emana la chiamata in servizio può sospendere la dispensa se circostanze particolari, quali il ridotto numero di persone chiamate in servizio, giustificano tale misura.
Titolo ottavo: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione
Art. 83
Il DDPS emana gli atti legislativi esecutivi necessari ed è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.
Istruzione
38
512.21
Capitolo 2: Diritto previgente: abrogazione e modifica
Art. 84
Diritto previgente:
abrogazione
Sono abrogate:
a. l'ordinanza del 20 settembre 199997 concernente la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, i servizi d'istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell'esercito; b. l'ordinanza del 18 ottobre 199598 concernente l'esenzione dal servizio militare;
c. l'ordinanza del 25 ottobre 199599 concernente l'impiego di militari in settori civili della difesa integrata; d. l'ordinanza del 27 febbraio 1985100 concernente un corso d'introduzione al sistema per la direzione del tiro d'artiglieria Fargo 83.
Art. 85
Art. 86
a 88102
Art. 88
a103
Art. 89
Esenzione dal servizio Le esenzioni dal servizio militare decise in virtù del diritto anteriore mantengono la loro validità; sono fatti salvi gli articoli 71 e 87 della presente ordinanza.
97 [RU
1999 2903, 2001 190 2197 all. n. II 7, 2002 723 all. 2 n. 4] 98 [RU
1995 5302, 1997 2779 n. II 31, 1999 1545] 99 [RU
1995 5190]
100 [RU
1985 283]
101 [RU 1995 5350, 2003 4609 art. 85. RU 2004 5319 n. III] 102 Abrogati dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
103 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2007 (RU 2007 6751). Abrogato dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
Obbligo di prestare servizio militare 39
512.21
Capitolo 4: Entrata in vigore
Art. 90
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Istruzione
40
512.21
Allegato 1104 (art. 3)
Definizioni e abbreviazioni (in ordine alfabetico) Sezione 1: Definizioni Accademia svizzera integrata per la medicina militare e in caso di catastrofe (ASIMC) Serve alla formazione e al perfezionamento nel settore della medicina militare di medici e personale medico.
Affisso di chiamata in servizio militare Regolamento militare emanato annualmente dal capo dell'esercito. Contiene le date dei servizi d'istruzione di base e dei servizi di perfezionamento delle formazioni.
Aiuti di comando (aiuto cdo) Ufficiali di stato maggiore generale e altri ufficiali incaricati di trattare un particolare ambito tecnico (capiservizio), sottufficiali superiori degli stati maggiori (aiutante di stato maggiore, aiutante maggiore e aiutante capo) nonché ufficiali addetti.
Allenamento individuale (allen indiv) Servizio particolare per mantenere il livello d'istruzione.
Corso d'addestramento (C addestr) Servizio d'istruzione delle formazioni in caso di riorganizzazione o di equipaggiamento a nuovo di una formazione.
Corso d'allenamento (C allen) Serve a mantenere e a promuovere l'abilità in determinati settori tecnici.
Corso di base (CB)
Servizio d'istruzione supplementare nel quale i sottufficiali e gli ufficiali sono addestrati in ambiti particolari dell'istruzione alla funzione.
Corso di base per l'impiego nel servizio di promovimento della pace (CB prom pace) Serve alla preparazione in vista di un successivo impiego nell'ambito del servizio di promovimento della pace (cfr. S prom pace).
Corso di formazione alla condotta (Cfo cond) Servizio d'istruzione di base per comandanti.
Corso di formazione di stato maggiore (Cfo SM) Servizio d'istruzione di base per aiuti di comando.
Corso di formazione di stato maggiore generale (Cfo SMG) Servizio d'istruzione di base e di avanzamento per ufficiali di stato maggiore generale.
104 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 nov. 2007 (RU 2007 6751). Aggiornato dal n. II dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
Obbligo di prestare servizio militare 41
512.21
Corso di formazione per ufficiali (Cfo uff) Servizio d'istruzione di base nel quale il futuro ufficiale subalterno acquisisce le conoscenze e le capacità di base nonché i valori di ufficiale dell'esercito svizzero.
Corso di formazione tecnica (Cfo tecn) Servizio d'istruzione di base per i quadri nel settore tecnico.
Corso d'introduzione (C introd) Serve a introdurre in un'altra funzione nell'ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.
Corso di ripetizione (CR) Servizio d'istruzione della formazione. Lo sforzo principale dell'istruzione, accanto alla ripetizione e al consolidamento dell'istruzione di base generale, verte sull'istruzione di reparto.
Corso di stato maggiore (C SM) Serve alla preparazione di servizi d'istruzione delle formazioni nonché per addestrare gli stati maggiori delle Grandi Unità.
Corso per monitori di sport militare (C MSM) Servizio d'istruzione supplementare con lo scopo di preparare alla direzione di attività sportive nei corsi. Computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.
Corso per quadri di medicina (CQ med) Servizio d'istruzione di base per quadri del settore della medicina, della medicina dentistica e della farmacia.
Corso per specialisti (C specialisti) Serve al perfezionamento specifico per determinate funzioni.
Corso preparatorio (C prep) Servizio d'istruzione delle formazioni per esercitare gli specialisti di regola immediatamente prima di un servizio d'istruzione.
Corso preparatorio dei quadri (CQ) Serve alla preparazione dei servizi d'istruzione e, di regola, li precede immediatamente. Vi partecipano i quadri nonché i militari indispensabili ai lavori di preparazione.
Corso speciale (C spec) Serve a completare il servizio d'istruzione di base degli specialisti.
Esercizio di stato maggiore (eser SM) Serve ad esercitare la collaborazione tra i comandanti e i loro stati maggiori.
Funzione chiave
Funzione la cui mancata occupazione compromette gravemente l'adempimento dei compiti di una formazione. Sono considerate funzioni chiave le funzioni basilari di quadro e di specialista.
Istruzione
42
512.21
Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQ) L'ISQ comprende la Scuola centrale (corsi di formazione per ufficiali, corsi di formazione alla condotta, corsi di formazione di stato maggiore e corsi di formazione tecnica), la Scuola di Stato maggiore generale, l'Accademia militare del PF di Zurigo, la Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito e il Centro d'allenamento tattico.
Militare in ferma continuata (MFC) Militare che adempie volontariamente senza interruzioni il totale obbligatorio dei propri giorni di servizio d'istruzione.
Nomina
Conferimento di funzioni d'ufficiale a militari con gradi di truppa e a sottufficiali.
Nuova incorporazione Cambiamento dell'incorporazione di un militare nell'ambito della stessa Arma o dello stesso servizio ausiliario.
Obbligo di prestare servizio militare (OPSM) Comprende gli obblighi fuori del servizio, il servizio d'istruzione, il servizio di promovimento della pace, il servizio d'appoggio e il servizio attivo.
Organo competente
Grande Unità o organo equiparato per i servizi ausiliari competente per gli affari del personale e per il controllo dell'assolvimento dell'istruzione.
Ai militari non incorporati in formazioni sono applicabili le disposizioni dello Stato maggiore di condotta dell'esercito.
Persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare (POS) I cittadini svizzeri, dal momento in cui hanno superato il reclutamento, e cittadine svizzere abili al servizio e disposte ad assumere la funzione prevista per loro, fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.
Promozione (prom)
Conferimento di un grado superiore.
Quadri
Ufficiali, sottufficiali e militari con gradi di truppa che esercitano funzioni di sottufficiale.
Rapporto (rap)
Serve segnatamente al trattamento di questioni concernenti la condotta, l'istruzione e l'informazione; sono considerati rapporti anche i rapporti tecnici per aiuti di comando.
Ricognizione (ric)
Attività di servizio svolta sul posto per la preparazione del successivo servizio d'istruzione nell'ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.
Obbligo di prestare servizio militare 43
512.21
Scuola centrale (SC) La Scuola centrale fa parte dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito. Il compito principale della SC consiste nell'assicurare l'istruzione di base dei quadri superiori di milizia. Essa comprende le scuole seguenti: corsi di formazione per ufficiali, corsi di formazione alla condotta, corsi di formazione di stato maggiore e corsi di formazione tecnica per aiutanti e ufficiali informatori. Essa è responsabile o corresponsabile dell'istruzione militare alla condotta dei futuri capisezione e dei loro sostituti, dei comandanti d'unità, dei comandanti di battaglione e di gruppo nonché degli aiuti di comando degli stati maggiori di battaglione o di gruppo e, in singoli corsi di formazione, anche degli aiuti di comando a livello di Grande Unità.
Scuola di stato maggiore generale (SSMG) Servizio d'istruzione di base (istruzione di base: Cfo SMG I a III; avanzamento: Cfo SMG IV e V) per l'istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale alla funzione di aiuto di comando negli stati maggiori delle Grandi Unità nonché istruzione collettiva e individuale degli ufficiali di stato maggiore generale e degli aiuti di comando a partire dal livello di Grande Unità.
... Scuola reclute (SR) Servizio d'istruzione di base nel quale la recluta è introdotta nella comunità militare e durante la quale riceve l'istruzione di base generale, l'istruzione di base alla funzione e l'istruzione di reparto.
Scuola sottufficiali (SSU) Servizio d'istruzione di base nel quale il futuro sottufficiale riceve l'istruzione di capogruppo specifica all'Arma.
Scuola ufficiali (SU) Servizio d'istruzione di base nel quale il futuro ufficiale subalterno riceve l'istruzione di caposezione specifica all'Arma.
Servizi di perfezionamento della truppa (SPT) Termine generico per indicare i servizi d'istruzione delle formazioni (SIF), i servizi particolari (S part) e i servizi d'istruzione supplementari (SIS).
Servizi d'istruzione delle formazioni (SIF) Servizi nell'ambito di uno stato maggiore o di un'unità, inclusi i lavori di preparazione e di licenziamento, nonché fuori della formazione.
Istruzione
44
512.21
Servizi d'istruzione di base (SIB) Istruzione di base delle reclute e istruzione dei sottufficiali e degli ufficiali per un grado superiore o una nuova funzione; di regola è compiuta in una scuola, come corso di formazione o in un corso speciale.
Servizi d'istruzione supplementare (SIS) Servizi per esercitare i militari in un nuovo o in un ulteriore settore tecnico.
Servizi di supporto all'istruzione (SSI) Servizi prestati fuori della propria formazione da militari impiegati, in caso di idoneità, nell'ambito del totale obbligatorio dei giorni di servizio d'istruzione, come personale insegnante, per l'esercizio di impianti d'istruzione (appoggio all'infrastruttura e all'organizzazione durante i servizi d'istruzione di base), per la manutenzione di apparecchi, veicoli, impianti e installazioni utilizzati per l'istruzione oppure impiegati, in caso di necessità imperativa, nell'amministrazione militare conformemente all'articolo 59 capoverso 3 LM.
Servizio d'arbitraggio (S arbitr) Servizio nella direzione di un'esercitazione per osservare e valutare l'attività della truppa e l'attività di stato maggiore.
Servizio di promovimento della pace (S prom pace) Tipo d'impiego dell'esercito. L'impiego può essere ordinato sulla base di un mandato dell'ONU o dell'OSCE. L'annuncio per la partecipazione a un impiego nell'ambito del S prom pace avviene su base volontaria. Le condizioni d'assunzione si fondano sulla pertinente ordinanza.
Servizio d'istruzione (S istr) Tutti i servizi secondo l'affisso di chiamata in servizio militare pubblicato annualmente; comprende i servizi d'istruzione di base (SIB) e i servizi di perfezionamento della truppa (SPT).
Servizi delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare: a. secondo l'articolo 44 LM (servizi volontari); b. conformemente a disposizioni particolari, segnatamente secondo l'articolo 45 LM; c. secondo l'articolo 53 LM e l'allegato 3 della presente ordinanza.
Obbligo di prestare servizio militare 45
512.21
Servizio pratico (S prat) Serve all'applicazione pratica di quanto appreso in una scuola per quadri. Di regola, è assolto nell'ambito dell'istruzione di reparto 1 in una scuola reclute. È parte del servizio d'istruzione di base dei quadri.
Sottufficiali superiori degli stati maggiori (suff sup SM) Sottufficiali superiori incorporati negli stati maggiori con il grado di aiutante di stato maggiore, di aiutante maggiore o di aiutante capo.
Stage pratico (stage prat) Parte dell'istruzione di base nella quale i futuri sottufficiali, sottufficiali superiori o ufficiali subalterni possono consolidare nella pratica e approfondire le loro conoscenze e competenze in materia di leadership prima dell'impiego nel servizio pratico (istruzione di reparto).
Totale obbligatorio di giorni di servizio (TOGS) Numero di giorni di servizio stabilito dal Consiglio federale che i militari devono compiere nell'ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.
Trapasso del comando (trap cdo) Trapasso verbalizzato degli atti di servizio e di comando al comandante successivo.
Trasferimento
Mutazione di un militare in un'altra Arma o in un altro servizio ausiliario.
Sezione 2: Abbreviazioni AS
avviso del servizio nel PISA OAS
Ordine d'avviso del servizio in forma scritta U uomini organo amm organo incaricato dell'amministrazione D donne Del rimanente, si applicano le abbreviazioni conformemente al regolamento 52.2/II del 5 dicembre 1997105 «Documenti militari - Abbreviazioni».
105 Ottenibile presso: UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
Istruzione
46
512.21
Allegato 2106 (art. 4)
Specialisti
Sono specialisti:
a. il personale civile della Confederazione e dei suoi esercizi nonché delle autorità militari cantonali e dei loro esercizi incorporato nella pertinente formazione d'istruzione e di supporto, nell'unità amministrativa, nell'esercizio o nel quartiere generale dell'esercito (QG Es); b. il personale dell'Ufficio federale delle comunicazioni incorporato in formazioni dell'aiuto alla condotta per assicurare la sorveglianza radio;
c. il personale di MeteoSvizzera, dell'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe, del Servizio sismologico svizzero e dell'Istituto di ricerca sull'atmosfera e il clima del Politecnico federale di Zurigo (IACETH), della Centrale nazionale d'allarme, dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, della RUAG e di Skyguide incorporato in formazioni che, in servizio attivo, assumono i compiti delle organizzazioni e istituzioni menzionate; d. i collaboratori dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei gestori di impianti di trasmissione per l'informazione radiofonica a tutta la popolazione del Paese incorporati nella frazione dello stato maggiore dell'esercito o come ufficiali Telecom; e. i collaboratori dei fornitori di servizi di radiochiamata incorporati in formazioni dell'aiuto alla condotta;
f.
i collaboratori delle imprese pubbliche di trasporto incorporati come ufficiali ferroviari; g. i funzionari di polizia incorporati nella Sicurezza militare; h. le persone incorporate: 1. come ufficiali specialisti, 2. come militari con gradi di truppa, sottufficiali, ufficiali subalterni, capitani della giustizia militare,
3. come membri degli stati maggiori del Consiglio federale o del quartiere generale dell'esercito con funzioni proprie di stato maggiore, senza le funzioni delle Armi e dei servizi ausiliari, 4. come piloti, operatori di bordo, operatori di ricognitori telecomandati o esploratori paracadutisti, 5. come veterinari (vet) o conducenti di cani (cond cani), 106 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 9 nov. 2005 (RU 2005 5099). Aggiornato dal n. 9 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (RS 732.21) e dal n. II dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
Obbligo di prestare servizio militare 47
512.21
6. come medici, dentisti, farmacisti, biologi, ufficiali di laboratorio (biologia, chimica e fisica) o il personale medico con funzioni analoghe,
7. come ufficiale «Convenzioni e diritto» o come ufficiale giurista, 8. in funzioni del Servizio della Croce Rossa, 9. come criptologi,
10. ...;
i.
i militari impiegati: 1. nello stato maggiore delle Forze terrestri, 2. negli stati maggiori specializzati delle Forze terrestri, 3. negli stati maggiori specializzati delle Forze aeree, 4. negli stati maggiori d'ingegneri, 5. nell'assistenza spirituale dell'esercito, 6. nel servizio sociale dell'esercito, 7. come giudici o giudici supplenti di un tribunale militare, 8. nello Stato maggiore specializzato istruzione comando Istruzione alla gestione, all'informazione e alla comunicazione (IGIC); j.
i militari con gradi di truppa e i sottufficiali, la cui funzione non può essere occupata da persone idonee soggette all'obbligo di prestare servizio militare, che acconsentono di prorogare su base volontaria l'obbligo di prestare servizio militare.
Istruzione
48
512.21
Allegato 3107 (art. 3 e 14)
Compendio dei generi di servizio d'istruzione Servizi d'istruzione (S istr) Servizi d'istruzione di base (SIB) Servizi di perfezionamento della truppa (SPT) Servizi d'istruzione delle formazioni (SIF)
Servizi particolari (S part) Servizi d'istruzione supplementare (SIS)
Reclutamento (recl) Scuola reclute (SR) Scuola per militari in ferma continuata (SMFC) Scuola sottufficiali (SSU) Corso di formazione per capicucina (Cfo capicuc) Corso di formazione per furieri (Cfo fur) Corso di formazione per sergenti maggiori
(Cfo sgtm) ...
...
Scuola ufficiali (SU) Corso di formazione per ufficiali (Cfo uff) Corso per quadri di medicina (CQ med) Corso di formazione di stato maggiore (Cfo SM) Corso di formazione alla condotta (Cfo cond) Corso di formazione tecnica (Cfo tecn) Corso di formazione di stato maggiore generale (Cfo SMG) Stage pratico (stage prat) Servizio pratico (S prat) Corso speciale (C spec) Ricognizione (ric) Corso preparatorio dei quadri (CQ) Corso di ripetizione (CR) Corso d'allenamento (C allen) Corso
d'addestramento
(C addestr) Corso preparatorio (C prep) Corso per specialisti (C specialisti) Servizio d'istruzione dei militari in ferma continuata
(S istr MFC) Servizi di supporto all'istruzione (SSI) Corso di stato mag-giore (C SM)
Rapporto (rap) Esercizio di stato maggiore (eser SM) Visita alla truppa (visita trp) Controllo (contr) Istruzione al simulatore (istr sim) Trapasso di un comando (trapasso
cdo) Servizio
d'arbitraggio
(S arbitr) Allenamento individuale (allen indiv) Visita e apprezza-
mento medici (VAM)
Audizione in caso di
controllo di sicurezza ampliato (ACSA) Reclutamento com-plementare
(militari non istruiti) Corso
d'introduzione
(C introd) Corso di base (CB) Corso per monitori di sport militare
(C MSM) Corso di base per l'impiego nel
servizio di
promovimento
della pace
(CB prom pace) Corso di selezione per il distaccamento
d'esplorazione
dell'esercito
(C selez DEE)
107 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 21 nov. 2007 (RU 2007 6751). Aggiornato dal n. II dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
Obbligo di prestare servizio militare 49
512.21
Allegato 4108 (art. 11, 15, 46, 57, 58 e 59) Servizi d'istruzione Compendio
I
Servizi d'istruzione di base 1
Scuola reclute/corsi speciali/istruzione dei sottufficiali (senza sottufficiali superiori) 1.1 Scuola
reclute
1.2 Corsi
speciali
1.3
Carriera normale: istruzione dei caporali 1.4
Carriera normale: istruzione dei sergenti (capigruppo) 1.5
Carriera normale: istruzione dei sergenti capi 2
Istruzione dei sottufficiali superiori 2.1
Carriera normale: istruzione dei sergenti maggiori (suff tecn) 2.2
Istruzione dei furieri (furieri d'unità) 2.3
Istruzione dei sergenti maggiori capi (sergenti maggiori d'unità) 2.4
Carriera normale: istruzione degli aiutanti sottufficiali 2.5
Carriera normale: istruzione degli aiutanti di stato maggiore (aiuti di comando del livello di bat/gr/sq) 2.6
Carriera normale: istruzione degli aiutanti maggiori (aiuti di comando del livello di br/FOA, cdo aerod) e degli aiutanti capi (aiuti di comando del livello di reg ter/SM impg) 3
Carriera normale: istruzione degli ufficiali subalterni 3.1
Istruzione dei tenenti (capisezione) 3.1bis Istruzione dei tenenti (quartiermastri) 3.2 Istruzione dei primotenenti 4
Istruzione a funzioni di comandante (compresi sost cdt) e istruzione degli alti ufficiali superiori 4.1
Carriera normale: cdt U (cap e cap/magg) 4.2
Carriera normale: sost cdt bat/gr (magg) 4.3
Carriera normale: cdt bat/gr (ten col) 4.4
Carriera normale: cdt (col) 4.5
Carriera normale: sost cdt GU (col) 4.6
Carriera normale: alti uff sup (br, div o cdt C) 108 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).
Istruzione
50
512.21
5
Istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale (applicabile per tutte le funzioni secondo le tabelle degli effettivi regolamentari) 5.1
Istruzione di base degli uff SMG (cap SMG, magg SMG e ten col SMG) 5.2
Avanzamento degli uff SMG a cdt bat/gr/sq (ten col SMG) 5.3
Avanzamento degli uff SMG a SCSM, CSM e sost cdt GU nonché ad altre funzioni del grado di col SMG 6
Istruzione degli aiuti di comando 6.1
Carriera normale: aiuti di comando dei corpi di truppa (cap/magg e magg/ten col) e aiuti di comando delle GU (compresi SM colg ter), quartiere generale dell'esercito, centri di competenza nonché formazioni d'istruzione e di supporto (cap/magg) 6.2
Carriera normale: aiuti di comando delle GU (compresi SM colg ter), quartiere generale dell'esercito, centri di competenza nonché formazioni d'istruzione e di supporto (magg/ten col e ten col/col) 7
Istruzione dei soldati di professione (sdt prof) 7.1
Appuntati (app Sic mil) 7.2
Appuntati capi (app capo Sic mil) 8
Istruzione dei sottufficiali di professione specialisti (suff prof spec) e dei sottufficiali di professione (suff prof) 8.1
Sottufficiali di professione specialisti 8.1.1 Sottufficiale di professione specialista (sgt) Sic mil 8.1.2 Sottufficiale di professione specialista (sgt) suff PM 8.1.3 Sottufficiale di professione specialista (sgt) DEE 8.1.4 Sottufficiale di professione specialista (sgt capo) Sic mil 8.1.5 Sottufficiale di professione specialista (sgt capo) DEE 8.2 Sottufficiali superiori di professione specialisti 8.2.1 Sottufficiale di professione specialista (sgtm) DEE 8.2.2 Sottufficiale di professione specialista (sgtm) Sic mil 8.2.3 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) Sic mil 8.2.3.1 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) Sic mil (PM mob) 8.2.4 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) istr a favore FOA (livello gr)
8.2.5 Sottufficiale di professione specialista (sgtm capo) DEE 8.2.6 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) Sic mil 8.2.7 Sottufficiale di professione specialista (aiut suff) istr a favore FOA (livello sez)
8.2.8 Sottufficiale di professione specialista (aiut SM) Sic mil 8.3 Funzioni di sottufficiale di professione 8.3.1 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E1 (aiut suff) 8.3.2 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E2 (aiut suff) 8.3.3 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (aiut SM) 8.3.4 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E4 (aiut magg)
8.3.5 Funzioni di sottufficiale di professione del gruppo d'impiego E5 (aiut capo)
Obbligo di prestare servizio militare 51
512.21
9
Istruzione degli ufficiali di professione specialisti (uff prof spec) e degli ufficiali di professione (uff prof) 9.1
Ufficiali di professione specialisti 9.1.1 Funzione di ufficiale di professione specialista (uff spec) PM, com SSPM, caposez DPPM
9.1.2 Funzione di ufficiale di professione specialista (ten) Sic mil 9.1.3 Funzione di ufficiale di professione specialista (ten) DEE 9.1.4 Funzione di ufficiale di professione specialista (I ten) Sic mil 9.1.5 Funzione di ufficiale di professione specialista (I ten) DEE 9.1.6 Funzione di ufficiale di professione specialista (cap/magg) Sic mil 9.1.7 Funzione di ufficiale di professione specialista (magg/ten col e ten col/col) 9.2 Ufficiali di professione 9.2.1 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E1 (cap) 9.2.2 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E2 (magg o magg SMG)
9.2.3 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (ten col) 9.2.3.1 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (aiuto cdo ten col SMG)
9.2.3.2 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E3 (cdt bat/gr/sq ten col SMG) 9.2.4 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E4 (col o col SMG)
9.2.5 Funzioni di ufficiale di professione del gruppo d'impiego E5 (col o col SMG)
10
Istruzione dei militari a contratto temporaneo 10.1
Sottufficiale a contratto temporaneo (sgtm) 10.2
Sottufficiale a contratto temporaneo (fur) 10.3
Sottufficiale a contratto temporaneo (sgtm capo) 10.4
Ufficiale a contratto temporaneo (cap) II
Servizi di perfezionamento della truppa (SPT); senza ric/CQ/CR/SSI e S part
Istruzione
52
512.21
Durata,
p
arteci
p
anti o as
p
iranti e com p
etenze dei sin goli servizi d'istruzione Osservazioni fondamentali: Tutte le r
egol
amentazioni di dett agl
io
dell
e s
ingole f
unzi
oni s
ono stabili
te ne
lle istruzioni del
capo dell'esercito.
Secondo la provenienza o la futu ra
f
unzi
one, il
superior
e compet
ent
e per t
ratta
re
g
li a
ffa
ri de
l p
ersona
le può, d'intesa con lo Stato maggiore di condotta dell'
es
er
cito (J
1), or
dinar
e un Cf
o S
M
oppur
e un Cf
o cond, un altro Cf o SM o Cf
o cond,
un Cfo tecn oppure un servizio d'istruzi
one speciale.
Aiuti cdo con grado singolo, che non devono compiere alcun Cfo SM, C
fo cond o ser
vizi
o d'istr
uzi
one s
peciale pos
sono ess
er
e pr
omossi al più presto dopo 3 CR (anal
og
amente alle
promozioni i
n caso di
grado multi
plo
).
* =
servizio
d'is
truzione da com
pi
er
e obbli
gat
or
iament
e
prima di assumere una funzi one secondo l'articolo 49.
Org istr
=
organizzazione delle Fo rze terrestri/delle Forze aeree (per es. formazioni d'addestram ento, scuole, corsi di formazi one, corsi e centri di competenza) responsabile dell'is truzione che ogni anno, d'intesa con lo SMCOEs J1, emana istruz ioni concernenti i partecipanti/ gli aspiranti,
nonché le chiamate e gli annunci.
Giorni
=
numero massimo di giorni di serv izio d'istruzione secondo l'a ffisso di chiamata in serviz io militare. In caso di frazi onamento del servizio d'istruzione, dal numero di giorni di serv izio d'istruzione è dedotto il numero di giorni dei fine settimana non computabili. I congedi generali più
lunghi (ossia senza congedi per il fine settima na) non sono considerati. Qua ndo più servizi d'istruzione di base sono prestati in un uni
co peri
odo,
sen
za
in
te
rru
zion
i, ad
e
ssi si a
gg
iu
ng
ono i
g
iorn
i d
el con
gedo
per il fine settimana tra due se rvizi d'istruzione di base.
Formazioni senza possibilità di promozione Nelle formazioni seguenti non
possono avvenire promozioni. Sono fatte salve le funzioni stab ilite nelle istruzioni del capo dell'esercito concernenti i serv izi
d'istr
uzi
one per l
'assunzi
one di una f
unzi
one
o per
la promozione (
5 f
unzi
oni
al massimo):
istr e supp, SM Patrouille des Glaciers
istr e supp, SM Swiss Raid Commando
istr e su
pp
, dist es
er Swis
s Air For
ce C
om
petition
Personale militare Indipendentemente da un'eventuale funzione di milizia, le prom ozioni del personale militare si fondano esclusivamente sulla fun zione professionale, cioè sui numeri 7-10 del pr
es
ent
e al
legato.
Su proposta della Commissione delle carriere Difesa (CCD), il capo dell'e sercito decide in merito alle eccezioni
quali deroghe
all'età minima stabilita o pr
omozi
oni al grado s
uperi
ore
relative al gruppo d'impiego.
Su proposta della Commissione delle carriere Difesa (CCD), il capo dell'esercito decide in merito a eccezioni o assunzioni di f unzi
oni, s
egnat
amen
te nel caso di
persone che non hanno a ncora l'
età richi
est
a
per una carriera no rmal
e d'uffi
cial
e.
Obbligo di prestare servizio militare
53
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
1 Scu
ola reclute/ corsi s
p
eciali/istruzione de i sottufficiali 1.1 Scu
ol
a reclute
- SR
145
- recl
Or
g ist
r
Ecce- zioni: 124
- recl
- recl
delle
tr
uppe del genio (senza espl, espl/cond, sdt scagl cdo, sdt scagl cdo/cond, zap carr, zap carr/cond c arm posaponti, zap car r/cond c ar
m gr
an, zap carr/
cond c arm s
m
in,
sdt sic, sdt sic/cond) recl delle truppe di salvataggio
recl delle truppe di difesa NBC
recl delle truppe della lo
gis
tica: cont
trp, cuoco
trp, sdt rif e sdt rif/c ond C1 secondo la FOA = 18 o 21 settimane; tutte le funz CT (circol,
trsp), diagn (RITM e sist infm), diagn DCA m,
mecc ap DCA m, mecc DCA m, nonché mecc pez fort e sdt c arm ricu = 21 settimane
recl delle tru
pp
e s
anit
ari
e
Org istr
173
gran,
gran s
an U,
gran/con
d
89
aut
o istr
e s
upp; 35 gior
ni per
completar
e l
a SR
- per
sonale
speci
ali
zzat
o
sdt spec lingue; 56 gior
ni per compl
et
are la
SR nell'istr specialistica di
s
pec lin
gue
68
sdt s
an es
er (
sdt san); 56 gi
or
ni per
complet
ar
e
la SR
54
sdt es
er/cond C
1; 70 gi
or
ni
per complet
ar
e la
SR
Istruzione
54
512.21
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
47
soldati
d'esercizio
(sdt eser, ord ufficio, cuoco trp e s
dt r
if); 77 gi
or
ni per
complet
ar
e l
a SR
sdt che vengono istruiti come suff o uff
candidati che adempiono
le condizioni per la nomina a ca
p ca
pp
mil e che ven
gono istruiti
33
militari
che
assolv
ono la SR per sportivi di punta; 91
gio
rn
i p
er com
ple
ta
re la SR
1.2 Corsi
s
p
eciali
Conformemente alle istruzioni del ca po dell'esercito
1.3 Carriera n ormale:
ist
ruzi
one dei ca
p
orali
- SR
47*
- recl
Org istr
- SSU
33*
- sdt
- CQ
e
S
prat
61*
(40
)
- c
pl
(c
pl con SR di 18 settimane )
I diretti subordinati del ca po dell'
es
ercit
o
possono dero
gar
e a
questa re
golamentazione se il totale obbli gat
or
io di
gio
rn
i d
i servizio d'istruzio ne r
imane immut
ato.
1.4 Carriera n ormale:
ist
ruzi
one dei ser
genti (ca
p
ig
ru
pp
o)
- SR
47*
- recl
- 61
gi
or
ni
SR
per r
ecl
gr
anatieri con SR di
25 settimane
89
gio
rn
i SR
per f
uturi
s
gt es
pl
pa
r
Org istr
- SSU
61*
- sdt
- Sta
ge
prat 89*
- a
pp
ca
po
- S
prat
54*
- s
gt
33
giorni
per ca
pi
gru
pp
o con SR di 18 setti m
ane
68*
sg
t g
ranatieri con SR di 25 settimane I diretti subordinati del ca po dell'
es
ercit
o
possono dero
gar
e a
questa re
golamentazione se il totale obbli gat
or
io
di
giorni di servizio d'istr uzi
one r
imane immut
ato.
Obbligo di prestare servizio militare
55
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
1.5 Carriera n ormale:
ist
ruzi
one dei ser
genti ca
p
i
Cfo tecn sost ca
posez 5
- s
gt
Cdo ISQ
Responsabili dei tamburini
12
- sgt
- può
essere
as
solta in parti
Org istr/ Cdo GU
- C
sp
ec res
ponsabili delle cucine 12
- s
gt
FOA lo
g
Ulteriori condizioni : almeno 2 CR come s
gt Cd
t U
2 Istru
zione d
ei sottufficiali su p
eriori
2.1 Carriera n ormale:
ist
ruzi
one dei ser
genti ma
gg
iori (suff tecn) Cfo t
ecn suff
tecn
max. 26
- c
pl / s
gt
Or
g ist
r
- S
pr
at max.
54
- s
gtm
Ulteriori condizioni: almeno 2 CR come c
pl/s
gt
Or
g ist
r
2.2 Is
tru
zion
e dei
furieri
(furieri d
'unità
)
- SR
47
- recl
Or
g ist
r
- Cfo
fu
r 96*
- sdt
FOA lo
g
- CQ
e
sta
ge
prat 54*
- s
gt
Org istr
- S
pra
t 5
4
(33
)*
- fu
r
(fur con SR di 18 settimane
)
68*
fur con SR
granatieri di 25 settimane I diretti subordinati del ca po dell'
es
ercit
o
possono dero
gar
e a
questa re
golamentazione se il totale obbli gat
or
io di
gio
rn
i d
i servizio d'istruzio ne r
imane immut
ato.
2.3 Is
tru
zion
e dei
ser
genti
ma
gg
iori ca
p
i (ser
genti m
agg
iori d'unità) - SR
47
- recl
Or
g ist
r
- Cfo
sg
tm 96*
- sdt
FOA lo
g
Istruzione
56
512.21
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
- CQ
e
sta
ge
prat 54*
- s
gt
Org istr
- S
pra
t 5
4
(33
)*
- s
gtm ca
po
(s
gtm U con SR di 18 settimane )
68*
sg
tm U con SR
granatieri di 25 settimane I diretti subordinati del ca po dell'
es
ercit
o
possono dero
gar
e a
questa re
golamentazione se il totale obbli gat
or
io di
gio
rn
i d
i servizio d'istruzio ne r
imane immut
ato.
2.4 Carriera n ormale:
ist
ruzi
one de
gli aiutanti sottufficiali Istruzione di bas
e dei
suff
- sgt,
sgtm,
fu
r, sgtm capo
Org istr
Istr tecn
max. 46
- S
prat max.
89
- aiut
suff
2.5 Carriera n ormale:
ist
ruzi
one de
gli aiutanti di s tat
o m
agg
iore
(aiuti di comando del livello di bat/ gr/s
q)
- Cfo
tecn
pe
r aiut SM
19*
sgtm capo
aiut suff (ex sgtm capo)
- as
p
ai
ut
SM
Or
g istr
Cfo SM I/1
a
part
e 12*
Cdo ISQ
Ulteriori condizioni: almeno 3 CR come s
gt
m
ca
po
Cdt U
Per det
er
m
inate f
unzi
oni, il CEs
può or
dinar
e un S
prat di 26
giorni al massimo
2.6 Carriera n ormale:
ist
ruzi
one degli aiutanti m aggi
ori (
aiuti
di comando del livello di br/FOA , cdo aerod) e d egli aiut
anti c
api (aiuti di comand o
del livello di re g t
er/SM
im
pg
)
Cfo SM I
I
31*
- aiut
SM
è s
volto i
n due
par
ti
Cdo ISQ
Cfo tecn
max. 38
Cdo ISQ/
Or
g ist
r
3 Carri
era normale: ist
ruzion
e de
gli ufficiali subalterni 3.1 Is
tru
zion
e
dei tenenti (ca p
is
ezi
one)
- SR
47*
(61
)
- recl
(recl
granatieri con SR di 25 settimane ) Org
istr
- SSU
61*
- sdt
- Cfo
uff
26*
- a
pp
ca
po
Cdo ISQ
Obbligo di prestare servizio militare
57
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
SU con stage prat
168*
(12
)
app capo/sgt capo
(istr di 24
settimane + 1 settimana di congedo generale lungo)
(SU gr
an = 25 s
ett
imane = 173 gi
or
ni)
(C s
pec
per uff
g
ran
)
Org istr
- S
prat com
pre
so
CQ
54
*
(40
)
- ten
(ca
posez con SR di 18 settimane )
68*
ca
posez
gran con SR di 25 settimane I diretti subordinati del ca po dell'
es
ercit
o
possono dero
gar
e a
questa re
golamentazione se il totale obbli gat
or
io di
gio
rn
i d
i servizio d'istruzio ne r
imane immut
ato.
3.1
bis
Istruzione
dei tenenti ( q
uartiermastri)* - SR
47
- recl
Or
g ist
r
- Cfo
fu
r 54
- sdt
FOA lo
g
- Cfo
Qm
33
- s
gt
FOA lo
g
SU con sta
ge
prat 168
- s
gt / s
gt ca
po
Or
g ist
r
- S
prat com
pre
so
CQ
54
(
40
)
- ten
(Qm con SR di 25 settimane
) Or
g ist
r
Sono possibili deroghe durante il periodo di transizione 3.2 Is
tru
zion
e dei
p
rimotenenti
La pr
omozi
one avvi
ene dopo l'
asso
lv
im
en
to
d
ell'in
te
ra is
tr
uzione di t
enent
e (
compr
es
o il
se
rv
iz
io prati
co) e 2 C
R
come tenent
e o dopo 4 anni
con il gr
ado di
tenent
e.
I tenenti che ass
ol
vono il l
oro obbli
go di
prestare servizio d'istruzio ne come militari in ferma continuata sono promossi al gr
ado di I t
en dopo 38
gior
ni di ser
vizi
o d'istr
uzi
one in fer
m
a continuat
a (I
DR 2)
.
La pr
omozi
one a quarti
er
mast
ro (I
ten)
avviene dopo aver assolto il Cfo SM I (1a parte) o dopo 4 anni con il grado di tenente .
È fatto salvo il differimento della
pr
omozione a caus
a di una situazi
one
personale non ordinata.
SMCOEs
Istruzione
58
512.21
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
4 Istruzione a funzio ni di comandante (com
p
resi s
ost cdt
) e istruzione de gli alti u
fficiali su
p
eriori
4.1 Carriera n ormale:
cd
t U (
ca
p
e ca
p
/ma
gg
)
Cfo cond I
26*
aiut suff (caposez log)
- uff
sub
- aiuto
cdo
cap/magg
cdt U cap per
funz (cap/magg)
Cdo
ISQ
Cfo tecn I
max. 26
per
funzioni
speciali, il CEs de cide in merito
all'assolvimento di un Cfo tecn nelle pertinenti istruzioni sui servizi d' istruzione necessari per l'ass
unzi
one di
una funzione o
per una
promozione
Org istr
- S
prat com
pre
so
CQ
max
. 61
max. 84
per
cdt
gra
n
O
rg
ist
r
max.
40
per
as
piranti con SR di 18 settimane L'avanzamento a cdt U è po
ssibile soltanto dopo il 1° CR come uff sub (ten/I ten) o dopo il 4° CR come aiut
suff (caposez log
).
Per i cdt
con do
pp
io
grado ca
p/ma
gg
: p
romozione al
g
rado di ma
gg
do
po 4 anni come ca
p.
4.2 Carriera n ormale:
sost cdt
bat/
gr
(ma
gg)
- Cfo
cond
II
38*
- aiuto
cdo cap/magg (ex cdt U) uff radar DCA (cap/magg)
uff spec mont (cap)
- cdt
U
cap
- cdt
U
cap/magg
è svolto in due parti
è svolto in
parti
Cdo ISQ
- Cfo
tecn
II
max.12
- per
funzioni
speciali, il CEs d
ec
ide
in
m
erito
all'assolvimento di un Cf o tecn nelle pertinenti istruzioni sui servizi d' istruzione necessari per l'assunzione di una fu nzione o per una promozione
S pr
at (
come cdt bat/
gr)
compr
es
o
CQ
*
*
Per determinate fu
nzi
oni, il CEs può or
dinar
e un
S
pr
at di
26
gio
rn
i a
l m
assim
o
Org istr
Obbligo di prestare servizio militare
59
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
4.3 Carriera n ormale:
cd
t bat/
gr
(ten col
)
- Cfo
cond
II
38*
- aiuto
cdo cap fino a ten col (ex cdt U)
sost cdt magg/ten
col (ex cdt U o uff sp
ec mont
)
è svo
lto
in
p
arti
Cd
o ISQ
Cfo tecn II
max. 12
per funzioni
speciali, il CEs d
ec
ide
in
m
erito
all'assolvimento di un Cf o tecn nelle pertinenti istruzioni sui servizi d' istruzione necessari per l'assunzione di una fu nzione o per una promozione
Org istr
S prat
*
*
Per determ
inate f
unzi
oni, il CEs può or
dinar
e
un S
prat di 26
giorni al massimo
Org istr
Almeno 2 anni come sost cdt (s
enza uff SMG e cdt DPCF/SSPM) - Età
mini
ma
per l
a
pr
omozi
one: 35 anni
(
art. 61
)
4.4 Carriera n ormale:
cd
t (col)
- Conformemente
alle
istruzi
oni del capo dell'esercito - Età
mini
ma
per l
a
pr
omozi
one: 42 anni
(
art. 61
)
4.5 Carriera n ormale:
sost cdt
GU (
col)
- secondo
istruzioni
special
i
aiuto cdo ten col/col (ex cdt di corp
i di
truppa)
sost cdt ten col
- cdt
ten
col/col
prima del
l'ass
unzi
one della funzi
one di s
ost
cdt
GU devono essere presta ti in uno stato maggiore di una GU, in un peri
odo di almeno tr
e anni
,
come mi
nimo 40 gior
ni di ser
vizi
o d'istr
uzi
one.
Tale regolamentazione no n si applica agli uff SMG.
Cdo ISQ
Istruzione
60
512.21
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
4.6 Carriera n ormale:
alt
i uff su
p
(br, div o cdt C) - secondo
istruzioni
special
i
aiuto cdo ten col/col (ex cdt di corpi
di
truppa per
l'avanzamento a cdt GU) sost cdt ten col/col
- cdt
ten
col/col
Cdo
ISQ
- La
promozione al
gr
ado di cdt
C è
possibile soltanto
per br e di
v.
5 I
st
ruz
io
ne
de
gli ufficiali di stato ma gg
iore
gen
erale
(a
pp
licabile
p
er tutte le funzioni secondo le tabelle de gli effettivi re gol
amen
tari
)
5.1 Istruzione di base de gli uff SMG (ca p
SM
G
, ma
gg
SMG e ten col SMG) Cfo SMG I
26
pilota/uff op di bordo cap
sost cdt magg
- cdt
cap/magg
- uff
dei
ricognito
ri telecomandati cap Cdo ISQ
Cfo SM
G II
26
ass
olvi
m
ent
o del Cfo SM
G III
s
oltant
o
nell'
anno succes
sivo al
compi
ment
o del
Cfo SMG II
Cfo SMG III
24*
tra il Cfo SMG II e il Cfo SMG III devono ess
er
e pr
estati
al
meno 10 gior
ni di SIF nell
o
stato maggi
or
e di una GU (
secondo l
a f
unz)
* il Cfo SMG III è svolto in due
parti
Cfo cond II compiuto
Condotta di un cdo d'
unit
à durant
e almeno 3 CR; piloti/uff op di bo rdo: 3 anni con il gr ado di cap.
La promozione al grado di magg SMG ha
luogo dopo avere compiu to il Cfo SMG II, sempre che, a ta le data, l'aspi
rante abbia riv
estito un grado di ufficiale per almeno otto anni (
art. 61)
. Se quest
a co
ndizione non è soddis fa
tta, l'
as
pirant
e, dopo avere compi uto il Cf
o SMG I
I, è nomi
nat
o
cap SMG. La promozione al grado di magg SMG può aver luog o alla prima data utile successi va dopo che il grado di ufficial e è stato rives
tito durante il n
umero di anni necessario.
Per gli uff SMG senza avanzamento
conf
or
memente ai
numeri 5.2 o
5.3, l
a promozione al gr
ado di
ten col SMG avviene al più pre st
o dopo 8 anni con il gr ado
di magg SMG e l'
ass
olvi
m
ent
o del Cfo SM
G III
.
- Età
mini
ma
per l
a
pr
omozi
one a col SMG: 38 anni (ar
t. 61
)
Obbligo di prestare servizio militare
61
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
5.2 Avanzam
ento de
gli uff SMG a cdt bat/ gr/s
q
(
ten col SMG
)
Cfo tecn II
max. 12
magg SMG/ten col SMG
Cfo tecn: secondo il numero 4.3
Or
g ist
r
- S
prat
*
S
prat: secondo il numero 4.3 Or
g ist
r
L'istruzione di cdt ba
t/g
r va
d
i re
go
la
a
sso
lta
prima dell'istruzione di base di uff SMG.
La promozione al grado
di ten col SMG può aver luogo solta nto dopo la conclusione dell'istruz ione di base di uff SMG (Cfo SMG III).
- Età
mini
ma
per l
a
pr
omozi
one: 35 anni
(
art. 61
)
5.3 Avanzam
ento de
gli uff SMG a SCSM, CSM e sost cdt GU nonché ad altre funzioni del grado di col SMG Cfo SMG IV
19
ten col SMG/(col SMG)
pe
r la promozione a col SMG o la mutazione a
sost cdt cdo aerod
per la promozione
a ten col SMG/col SMG (SCSM) o la mutazione a col SMG (SCSM) Eccezione: cfr. ar t. 49 cpv. 5
almeno 3 anni SCSM
come ten col SMG prima di divent
are SCSM come col
SMG
ass
olvi
m
ent
o del Cfo SM
G IV possibile, purché sia pianif
icat
o un i
m
pi
ego qual
e SCS
M
; di
re
gol
a, 4 anni do
po il Cfo SMG III.
Cfo SMG V
19
(ten col SMG)/col SMG (ex cdt di cor
pi d
i tru
pp
a)
per CSM, cdt cdo aer
od e s
ost cdt
GU
In occasione dell'assunzione
di una funzione accessibile a tu tti gli aiuto cdo (anche a non uff SMG), il cd t GU decide in mer
ito a
ll'a
sso
lv
ime
nto
d
ei Cfo
te
cn
necessari; è fatto salvo l'assolv im
ent
o obbligatorio del Cfo t ecn per
f
unzi
oni
gi
ust
a l
e istr
uzioni de
l CEs concernenti i servi zi
d'
istruzione per
l'
as
sunzi
one di
una f
unzi
one o per
la pr
omozione.
In merito alla part
eci
pazi
one al Cf
o SMG V di candidati che no n hanno condotto C trp decide , ca
so
p
er ca
so
, il CEs.
La promozione a CSM (col SMG) è possib
ile soltanto dal grado di ten col SMG.
- Po
ssono
e
sse
re
inc
orpo
ra
ti come CSM soltanto ex SCSM che hanno assolto il Cfo SMG IV e il Cfo SMG V.
- Età
mini
ma
per l
a
pr
omozi
one a col SMG: 42 anni (ar
t. 61
)
Istruzione
62
512.21
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
6 I
st
ruz
io
ne
de
gli aiuti di comando 6.1 Carriera normale: aiuti di comando dei corpi di truppa (cap/magg e ma gg/ten col) e aiuti di comando delle GU (compresi SM c olg ter), quartiere g
eneral
e dell'
es
ercit
o, centri di com p
et
enza nonch
é f
orm
azion
i d'istruzione e di su pp
ort
o (ca
p
/ma
gg
)
Cfo tecn
max. 40
aiut suff (caposez log)
- uff
sub
- aiuto
cdo
cap/magg
sost cdt magg
- cdt
U
cap/magg
- com
DPCF/SSPM
(cap/magg)
per funzioni speciali,
il CEs de
ci
de
in
m
erito
all'assolvimento di un Cf o tecn nelle pertinenti istruzioni sui servizi d' istruzione necessari per l'assunzione di una fu nzione o per una promozione
Org istr/ Cdo ISQ
Cfo SM I
max. 24*
è svolto in parti
ex cdt U (cap o magg)
che hanno assolto il Cfo cond I non assolvono
alcun Cfo SM I;
eccezi
one: i cdt
U che
hanno prestato meno di 3 CR come cdt assol vono soltanto il Cfo SM I/1
a
pa
rte
Cdo ISQ
- S
prat
*
* Per
determinate
funz, il CEs può ordinare un S prat di 26
gio
rn
i a
l ma
ssimo
Org istr
L'avanzamento è possibile soltant
o dopo il 1° CR come uff sub (ten /I ten) o dopo il 3° CR come cdt U (senza Cfo SM I) oppure dopo il 4° CR come aiut suff (caposez log).
La promozione al grado
di cap Qm avviene al più presto dopo 3 anni con il grado di I ten se sono stati assolti il Cfo SM I (1 a part
e) e il C
te
cn A uff
log.
Aiuto cdo con doppio grad
o conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari: promozione dopo 4 anni nel grado inferio re.
- Età
mini
ma
per l
a
promozione a ten col SMG: 38 anni (art. 61
)
Obbligo di prestare servizio militare
63
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
6.2 Carriera n ormale:
ai
uti di comando d elle
GU (
compres
i SM col
g t
er), q
u
arti
ere ge
nerale dell'esercito, centri di competenza nonché formazioni d'istruzione e di su pp
orto (ma
gg
/ten col e ten col/col) Cfo tecn
max. 40
aiuto cdo cap/magg/ten col
sost cdt magg/ten col
cdt cap/magg/ten col
per funzioni speciali,
il CEs de
ci
de
in
m
erito
all'assolvimento di un Cf o tecn nelle pertinenti istruzioni sui servizi d' istruzione necessari per l'assunzione di una fu nzione o per una promozione
Org istr/ Cdo ISQ
C
fo
S
M
I
I
max.
31*
*
è s
vo
lt
o i
n 2
p
ar
ti,
tr
a l
e q
ua
li
, s
em
pr
e c
he
s
ia
previsto, deve essere asso lto il Cfo tecn relativo alla funzione.
Cdo ISQ
Aiuto cdo con doppio grad
o conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari: promozione dopo 4 anni nel grado inferio re.
- Età
mini
ma
per l
a
pr
omozi
one a t
en col:
38 anni; et
à mini
ma
per l
a
pr
omozione a col: 42 anni (art. 61
)
Istruzione
64
512.21
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
7 Istruzione dei soldati di p
rof
essi
one
(sdt
prof
)
7.1 A
pp
untati (a
pp
Sic mil)
sdt
pr
omozi
one al
pi
ù presto dopo la scuola PM, part
e A
Sic
mil
7.2 A
pp
untati ca
p
i (
app
ca
p
o Si
c mil
)
- app
- pr
omozi
one
al
più presto dopo un anno d'impi
ego come app Istr
uzi
one: s
cuola PM,
part
e A
Sic
mil
8 Istru
zione d
ei sottufficiali di p
rofessione s p
ecialisti (suff prof
s
p
ec
) e
de
i so
ttuffic
ia
li di
p
rofessione (suff p
rof)
8.1 Sottufficiali di p
rofes
si
one s
p
ecialisti
8.1.1 Sot
tufficial
e di
p
rofessione s peci
alist
a (s
gt) Sic mil
- a
pp
/a
pp
ca
po Istruzione:
KAMIR: scuola PM, parte A + istr di base KAMIR
PM mob: scuola PM, part
e A+C
Sic mil
8.1.2 Sot
tufficial
e di
p
rofessione s peci
alist
a (s
gt) DEE
- sdt,
app
, a
pp
ca
po
Istruzione:
cor
so di
base DE
E
Cdo
gran
8.1.3 Sot
tufficial
e di
p
rofessione s peci
alist
a (s
gt ca
p
o) Sic mil
- s
gt
3 anni come s
gt Sic
m
il
8.1.4 Sot
tufficial
e di
p
rofessione s peci
alist
a
(s
gt ca
p
o)
DEE
sgt
Esperienza pr
ofessional
e:
2 anni come s
gt nel DEE
Cdo gran
Obbligo di prestare servizio militare
65
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
8.2 Sottufficiali su p
eriori di
p
ro
fe
ssio
ne
s
p
ecialisti
8.2.1 Sot
tufficial
e di
p
rofessione s peci
alist
a (s
gtm) DEE
sgt,
sgt
capo
Istruzione:
Esperienza pr
ofessional
e:
- istr
specialistica
DEE
2 anni nel DEE
Cdo gran
8.2.2 Sot
tufficial
e di
p
rofessione s peci
alist
a (s
gtm) Sic mil sgt,
sgt
capo
Istruzione
:
istr tecn 1 suff PM
PM mob: scuola PM, part
e A+C
Sic mil
8.2.3 Sot
tufficial
e di
p
rofessione s peci
alist
a
(s
gtm
) Sic mil
app/
app
capo/sgt/
sgt capo
Istruzione:
KAMIR: scuola PM, part
e A, i
str di
bas
e
KAMIR + C spec III
PM ter: scuola PM, parte A+B
S speci
al
i: scuol
a PM,
part
e
A+B
Sic mil
8.2.3.1 S
ottuffi
ci
ale di
p
rofessione s p
ecialista
(s
gtm
ca
po
) Sic mil
(PM mo
b)
- Cfo
sg
tm
47
sgt capo, sgtm
- sgt
FOA lo
g
- S
prat
33
Istruzione:
PM mob: scuola PM, part
e A+C
PM ter: scuola PM, parte A+B
Sic mil
Istruzione
66
512.21
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
8.2.4 Sot
tufficial
e di
p
rofessione s peci
alist
a (s
gtm ca
p
o) istr a favore FOA (livello gr)
sgt,
sgt
capo
, sgtm
Istruzione:
Esperienza pr
ofessional
e:
corso per formatore di adulti, livello 1
istr a favore FOA: 4 anni nell
a f
unz di ist
r
FOA
8.2.5 Sot
tufficial
e di
p
rofessione s peci
alist
a (s
gtm ca
p
o)
DEE
- Cfo
sg
tm 9
6
- s
gt ca
po, s
gtm
FOA lo
g
- S
pra
t 3
3
- s
gtm ca
po
Cdo
gran
Istruzione:
capo mat, capo mun o altre funz in am
bito lo
g
Cdo gran
8.2.6 Sot
tufficial
e di
p
rofessione s peci
alist
a
(aiut suf
f)
Sic mil
- Cfo
uff
26
- s
gtm ca
po
Cdo ISQ
Istruzione:
istr tecn 2 suff PM
PM ter, S speciali: scuola PM,
part
e A+B
Sic mil
PM mob: scuola PM, part
e A+C
KAMIBES: scuol
a PM,
part
e A, C s
pec III
(SC1
)
Esperienza pr
ofessional
e:
istr tecn 1 suff PM
8.2.7 Sot
tufficial
e di
p
rofessione s pecialista (aiut suff) istr a favore FOA (livello sez) Istruzione:
Esperienza pr
ofessional
e:
corso per formatori di adulti, livello 2
4 anni nella funz di istr a favore F
O
A
FOA
Obbligo di prestare servizio militare
67
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
8.2.8 Sot
tufficial
e di
p
rofessione s peci
alist
a
(aiut SM
) Sic mil
- Cfo
tecn
per
ai
ut S
M
19
- aiut
suff
FOA lo
g
Cfo SM I
26
è s
volto i
n due
par
ti
Cdo
ISQ
Istruzione:
istr tecn 3 suff PM
PM ter, S speciali: scuola PM, parte A+B
PM: scuola PM, parte A+C
KAMIBES: scuol
a PM,
part
e A, C s
pec III
(SC1
)
Sic mil
Esperienza pr
ofessional
e:
istr tecn 1 e 2 suff PM
Sic mil
8.3 Funzioni di sottufficiale di p
rofessione
8.3.1 Funzioni di sottufficiale di professione del gru
pp
o d'im
p
ie
go E1 (aiut suff) Istr dei sottufficiali superi
ori
cpl, sgt, sgt capo
- suff
su
p
istruzione di base SSPE
di 2 anni
Cdo ISQ
8.3.2 Funzioni di sottufficiale di professione del gru
pp
o d'im
p
ie
go E2 (aiut suff) aiut
suff
Esperienza pr
ofessional
e:
impi
ego pluri
ennale con
success
o in diff
erenti
fu
nzi
oni/
posti E1
Cdo FOA
8.3.3 Funzioni di sottufficiale di professione
d
el
gru
pp
o d'im
p
ie
go E3 (aiut S M
)
Cfo cond I o Cfo SM I
(secondo la futura funzione )
26*/17
aiut suff
il Cfo SM I è svolto in 2 parti Cdo ISQ
Istruzione
68
512.21
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
Conti
ngente:
Istruzione:
Esperienza pr
ofessional
e:
posto libero secondo il piano dei posti in orga- nico
Cfo suppl 1 SSPE
impi
ego pluri
ennale con
success
o in f
unzi
oni E
2
età minima: 35 anni
pr
ocedur
a
di
se
lezione
su
per
at
a
8.3.4 Funzioni di sottufficiale di professione del gru
pp
o d'im
p
ie
go E4 (aiut m agg
)
aiut
SM
Conti
ngente:
Istruzione:
Esperienza pr
ofessional
e:
posto libero secondo il piano dei posti in or
ganico
Cfo suppl 2 SSPE
impi
ego pluri
ennale con
success
o in f
unzi
oni E
3
età minima: 42 anni
- pr
ocedur
a
di
se
lezione
su
per
at
a
8.3.5 Funzioni di sottufficiale di professione del gru
pp
o d'im
p
ie
go E
5
(aiut ca
p
o)
aiut magg
Contingente:
posto libero secondo il piano dei posti in or
ganico
Istruzione:
secondo le esi
genze
Esperienza pr
ofessional
e:
impi
ego pluri
ennale con
success
o in f
unzi
oni E
4
Obbligo di prestare servizio militare
69
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
Conti
ngente:
Istruzione:
Esperienza pr
ofessional
e:
posto libero secondo il piano dei posti in or
ganico
- secondo
le
esigenze
impi
ego pluri
ennale con
success
o in f
unzi
oni E
4
età minima: 48 anni
- pr
ocedur
a
di
se
lezione
su
per
at
a
9 I
st
ruz
io
ne
de
gli ufficiali di p
ro
fe
ssio
ne
s
p
ecialisti
(uff
p
rof s
p
ec
) e de
gli ufficiali di p
rofessione
(uff
p
rof
)
9.1 Ufficiali di p
rofessione s p
ecialisti
9.1.1 Funzione di ufficiale di p
rofessione s p
eci
alist
a
(uff s
pec
) PM
, com SSP
M, ca
pos
ez DPP
M
militari con gradi di
truppa, suff
Istruzione:
Esperienza pr
ofessional
e:
istr tecn uff spec PM
- istr
specialistica
400 gi
or
ni d'impi
ego
nell
a PM
Sic mil
9.1.2 Funzione di ufficiale di p
rofessione s p
eci
alist
a
(te
n
) Sic mil
- Cfo
uff
26
- sgt,
sgt
ca
po
, sg
tm, fu
r, sgtm cap
o
aiut suff, aiut SM
Cdo
ISQ
- S
pra
t 6
1
- ten
Sic mil
Istruzione
70
512.21
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
Istruzione:
istr tecn 1 uff PM
Il cdt Sic mil stabilisce nel singolo caso la durata della scuola PM
istr in scienze forensi
KAMIR: scuola PM, part
e A, C s
pec III
(SC1
)
Sic mil
9.1.3 Funzione di ufficiale di p
rofessione s p
eci
alist
a
(te
n
) DEE
- Cfo
uff
26
- sgt
capo,
sgtm, sgtm capo
Cdo ISQ
SU con sta
ge
prat 103
Cdo
gran
- S
pra
t 6
1
- ten
9.1.4 Funzione di ufficiale di p
rofessione s p
eci
alist
a (I
t
en) Sic mil
ten
Istruzione:
istr tecn 1 uff PM
Il cdt Sic mil stabilisce nel singolo caso la durata della scuola PM
istr in scienze forensi
KAMIR: scuola PM, part
e A, C s
pec III
(SC1
)
Sic mil
Esperienza pr
ofessional
e:
2 anni come ten istr tecn 1 uff PM
9.1.5 Funzione di ufficiale di p
rofessione s p
ec
ia
lista
(I te
n) DEE
Secondo il numero 3.2
Obbligo di prestare servizio militare
71
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
9.1.6 Funzione di ufficiale di p
rofessione s p
eci
alist
a
(ca
p
/ma
gg)
Sic mil
SIB secondo il numero 4.1 risp. 6.1
uff
sub
- ca
p
Cdo ISQ/ Sic mil
Istruzione:
istr tecn 1 uff PM
istr tecn 2 uff PM
Il cdt Sic mil stabilisce nel singolo caso la durata della scuola PM
istr in scienze forensi
KAMIR: scuola PM, part
e A, C s
pec III
(SC1
)
Esperienza pr
ofessional
e:
uff da almeno 4 anni (per la
promozione a ca
p)
9.1.7 Funzione di ufficiale di p
rofessione s p
eci
alist
a (m
agg
/ten col e ten col/col) SIB secondo il numero 4.4, 4.6, 4.7, 4.11, 4.15, 6.1 e 6.3
cap
- magg
- ten
col
Cdo ISQ/ Sic mil
9.2 Ufficiali di p
rofessione
9.2.1 Funzioni di ufficiale di p
rofessione del gru
pp
o d'im
p
ie
go E1
(ca
p)
Cfo cond I o Cf
o SM I
26*/
24*
- uff
sub
Cdo ISQ
Cfo tecn I (conformemente all'incor
porazione
)
26
secondo il n. 4.1 o 6.1 CQ e S prat (conformemente all'incorporazione)
61/
26
(40
)
(p
er as
piranti con SR di 18 settimane )
Org
istr
Istruzione
72
512.21
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
Istruzione:
Particolarità:
- cor
so
di
dipl
oma
MILAK; o cicl
o di
studi
di bachel
or per uff
pr
of
MILAK/
PFZ;
- Scuola
militare
1+2
pr
omozi
one al
mas
simo
fino al
gr
ado di magg,
ma non prima di aver compiut o 34 anni e 6 anni nel
gr
ado di
ca
p
Cdo ISQ/
Org istr
9.2.2 Funzioni di ufficiale di p
rofessione del gru
pp
o d'im
p
ie
go E2
(ma
gg
o m
agg
SMG
)
Esperienza pr
ofessional
e:
impi
ego pluri
ennale con
success
o in f
unzi
oni E
1
Gli uff SMG devono inoltre assol
vere l'istruzione secondo il n. 5 per il ris
pettivo
grado/la ris
pettiva funzi
one.
9.2.3 Funzioni di ufficiale di p
rofessione del gru
pp
o d'im
p
ie
go E3
(ten c
ol
)
Cfo cond II o Cf
o SM II
38/
31*
aiut
o cdo magg
- cdt
magg
Cdo ISQ
Cfo tecn II
12
secondo il n. 4 o 6 O
rg
ist
r
- S
prat
*
* Per
determinate
fu
nzi
oni, il CEs può or
dinar
e
un S
prat di 26
giorni al massimo
Org
istr
Obbligo di prestare servizio militare
73
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
Conti
ngente:
Istruzione:
Esperienza pr
ofessional
e:
posto libero secondo il piano dei posti in or
ganico
Cfo suppl 1 MILAK
impi
ego pluri
ennale con
success
o in f
unzi
oni E
2
età minima: 38 anni (art. 61)
- pr
ocedur
a
di
se
lezione
su
per
at
a
9.2.3.1 Funzioni di ufficiale di p
rofessione del gru
pp
o d'im
p
ie
go E3 (aiuto cdo ten col SMG) Cfo SM
G I
26
pilo
ta/uff op bordo cap sost cdt magg
- cdt
cap/magg
Cdo ISQ
Cfo SM
G II
26
Cfo SM
G III
24
il Cfo S
M
G III
è svolto i
n due
parti
Conti
ngente:
Istruzione:
Esperienza pr
ofessional
e:
posto libero secondo il piano dei posti in or
ganico
Cfo suppl 1 MILAK
impi
ego pluri
ennale con
success
o in f
unzi
oni E
2
età minima: 38 anni (art. 61)
- pr
ocedur
a
di
se
lezione
su
per
at
a
Istruzione
74
512.21
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
Cfo cond II compiuto
Condotta di un cdo d'
unit
à durant
e almeno 3 CR; pil
ot
a/uf
f op di
bordo: 3 anni con il grado di cap.
La promozione a magg SMG avviene
dopo aver assolto il Cfo SMG II.
A
sso
lv
ime
nto
de
l Cfo
SMG
III so
ltanto nell'anno successivo al co mpimento del Cfo SMG II; tra il Cfo SMG II e il Cfo SM G III d
evono essere prestati almeno 10
gio
rn
i d
i SIF ne
llo
sta
to ma
gg
ior
e di una GU
(secondo le funz
)
9.2.3.2 Funzioni di ufficiale di p
rofessione del gru
pp
o d'im
p
ie
go E3 (cdt b at/
gr/s
q
ten
col SMG)
Cfo tecn II
12
magg SMG/ten col
SMG
Cfo tecn: secondo il numero 4.3 Or
g ist
r
- Cfo
cond
II
26*
Cdo ISQ
- S
prat
*
S
prat: secondo il numero 4.3 Or
g ist
r
Conti
ngente:
Istruzione:
Esperienza pr
ofessional
e:
posto libero secondo il piano dei posti in or
ganico
Cfo suppl 1 MILAK
impi
ego pluri
ennale con
success
o in f
unzi
oni E
2
età minima: 35 anni (art. 61)
- pr
ocedur
a
di
se
lezione
su
pe
rat
a
L'istr di cdt bat/gr dovr
ebbe di regola essere assolta prima dell'istruzi one di base di uff SMG.
- La
promozione a ten col SMG è possibile s
oltant
o do
po la conclusione dell'istruzi one di base di uff SMG (Cfo SM
G III
).
Obbligo di prestare servizio militare
75
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
9.2.4 Funzioni di ufficiale di p
rofessione del gru
pp
o d'im
p
ie
go E4
(col o col SMG )
aiut
o cdo ten col
- cdt
ten
col
Conti
ngente:
Istruzione:
Esperienza pr
ofessional
e:
posto libero secondo il piano dei posti in or
ganico
Cfo suppl 2 MILAK
impi
ego pluri
ennale con
success
o in f
unzi
oni E
3
età minima: 42 anni (art. 61)
- pr
ocedur
a
di
se
lezione
su
per
at
a
Cdo ISQ
Gli uff SMG devono inoltre assol
vere l'istruzione secondo il n. 5 per il ris
pettivo
grado/la ris
pettiva funz.
9.2.5 Funzioni di ufficiale di p
rofessione del gru
pp
o d'im
p
ie
go E5 (
col o col S
M
G)
Conti
ngente:
Esperienza pr
ofessional
e:
posto libero secondo il piano dei posti in or
ganico
- perfezionamento
per
la
funz; impiego pluriennale con success o i
n
funzi
oni
E4
età minima: 45 anni
- pr
ocedur
a
di
se
lezione
su
per
at
a
Cdo ISQ
Gli uff SMG devono inoltre assol
vere l'istruzione secondo il n. 5 per il ris
pettivo
grado/la ris
pettiva funz.
10 Istruzione dei milit ari a contratto tem poraneo
10.1 Sottufficial e a cont
ratto tem
poraneo (
sg
tm)
- Cfo
tecn
«Tecnica»
26
- s
gt
Org istr
- S
pra
t 5
4
- s
gtm
Istruzione
76
512.21
I. Servizi d'istru zione di base
Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
10.2 Sottufficial e a cont
ratto tem
poraneo (
fur)
- SR
47
- recl
Org istr
- Cfo
fu
r 96
- sdt
- CQ
e
sta
ge
pra
t 5
4
- s
gt
- S
pra
t 5
4
(33
)
- fu
r
(fur con SR di 18 settimane ) Or
g ist
r
10.3 Sottufficial e a cont
ratto tem
poraneo (
sg
tm ca
p
o)
- SR
47
- recl
Org istr
- Cfo
sg
tm 9
6
- sdt
- CQ
e
sta
ge
pra
t 5
4
- s
gt
- S
pra
t 5
4
(33
)
- s
gtm ca
po
(s
gtm
c
ap
o con SR di 18 settimane )
10.4 Uffi
cial
e a contratt o tem
p
oraneo
(ca
p)
Cfo cond I
26*
aiut suff (caposez log)
- uff
sub
Cdo ISQ
Cfo tecn I
secondo
FOA
Org istr
- S
prat com
pre
so
CQ
61
- S
prat com
pre
so
CQ
40
per
as
piranti con SR di 18 settimane L'avanzamento a cdt U è
possibile soltanto do po 1 C
R
come uff
sub o 4 CR come ai
ut s
uff
(ca
pos
ez lo
g)
.
II. C specialisti, C allen, C addestr, C introd Gior
ni
Partecipanti o aspiranti Osservazioni
Com
petent
e
II. Corsi
p
er s
p
ecialisti, corsi d'allenamento, corsi d'addestramento e corsi d'introduzione Conformemente alle istruzioni del ca p
o dell'es
ercito
Obbligo di prestare servizio militare
77
Allegato 5
(art. 34)
Competenze per il differimento del serv izio e l'anticipazione del servizio Col
onna
n.
1
2
3 4 5
6
7
Genere del servizio Richie
dente Destinatario
della
dom
anda
Orga
ni interessati
Decisione
Destinatario
copia
o
avviso a PI
SA sulla
decisione «spostam
ento del
servizio»
Osservazioni
1.
Recl
ut
ament
o
Persona s
oggetta
all'obbligo di leva Comando di
circondario del luo go di domicili
o
Comando del
recl
utamento
Autorità militare del Cant
one di
domicilio
Comando del
recl
ut
ament
o
2.
Servizi d'istruzione di base Recl, mil con gradi di truppa, s uff e uff
sub
(senza uff sub e suff sup incorporati in SM o uff sub incorporati ad interim in una f unz di
ca
p)
,
Autorità militare del Cant one di domici
lio
SMCOEs
Sdt, suff e uff:
cdt della formazione d'incorporazione Cap (
compr
esi
uf
f sub e
suff sup incorporati in SM o uff sub i
ncorporati
ad interim in una funz di ca p)
e uff
su
p
SMCOEs, per la via di se
rv
iz
io
Cdt s
uperior
e:
proposta
SMCOEs Cdt
dell
a
for
m
azi
one
d'incorporazione
3. Servizi
d'istruzione
de
lle
fo
rmaz
ion
i
Militare con grado di truppa Autorità militare del Cant one di domici
lio
Autorità militare del Cant
one
di domici
lio
Cdt dell
a for
m
azi
one
d'incorporazione o cdt della formazione con la quale la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare avreb be
dovuto
prestare servizio
Istruzione
78
512.21
Col
onna
n.
1
2
3 4 5
6
7
Genere del servizio Richie
dente Destinatario
della
dom
anda
Orga
ni interessati
Decisione
Destinatario
copia
o
avviso a PI
SA sulla
decisione «spostam
ento del
servizio»
Osservazioni
Suff (senza suff sup incorporati in SM) Autorità militare del Cantone di domici lio
Eventualmente cdt della formazione d'incorporazione SMCOEs o au
to
rità
m
il
del
Cant
one
di domici
lio
Cdt dell
a for
m
azi
one
d'incorporazione o cdt della formazione con la quale la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare avreb be
dovuto
prestare servizio
Specialisti e mil con funzi oni
chi
ave nonché
uff sub (senza uff sub incorporati ad interim in una f unz di cap)
Autorità militare del Cantone di domici lio
Eventualmente cdt della formazione d'incorporazione SMCOEs Cdt
dell
a
for
m
azi
one
d'incorporazione o cdt della formazione con la quale la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare avreb be
dovuto
prestare servizio
Cap (
compr
esi
uf
f sub e
suff sup incorporati in SM o uff sub i
ncorporati
ad interim in una funz di ca p)
e uff
su
p
SMCOEs, per
la vi
a
di
se
rv
iz
io
Cdt s
uperior
e:
proposta
SMCOEs
Cdt superiore, per la via di ser vizi
o