01.01.2022 - * / In vigore
18.02.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 17.02.2020
12.02.2019 - 31.12.2019
04.12.2018 - 11.02.2019
04.04.2017 - 03.12.2018
01.04.2017 - 03.04.2017
22.11.2016 - 31.03.2017
15.03.2016 - 21.11.2016
15.02.2016 - 14.03.2016
01.02.2016 - 14.02.2016
15.02.2014 - 31.01.2016
01.01.2013 - 14.02.2014
01.07.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 30.06.2010
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01.12.2007 - 31.12.2008
01.05.2007 - 30.11.2007
01.01.2004 - 30.04.2007
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01.05.2001 - 28.02.2002
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1

Ordinanza

sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)1 dell'8 novembre 1978 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 56 della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna,
e in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),4 ordina: 1 Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza è applicabile alla navigazione nelle acque svizzere, ivi comprese quelle confinarie.

2

Restano comunque riservate le disposizioni derogative o complementari adottate in applicazione di convenzioni internazionali.


Art. 2


5

Definizioni

Nella presente ordinanza: a. Tipi di veicoli galleggianti 1. il

termine

«natante» indica un'imbarcazione, un corpo galleggiante destinato a spostarsi sulla superficie dell'acqua o sotto di essa, o un impianto galleggiante, 2. il

termine

«battello motorizzato» o «battello a motore» indica un natante a propulsione meccanica, 3. il

termine

«convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da imbarcazioni sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno un natante a motore. La composizione formata unicamente da imbarcazioni da diporto, da imbarcazioni sportive o da entrambi i tipi di imbarcazioni, non è considerata un convoglio rimorchiato, RU 1979 337

1

Nuovo tit. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

2

RS 747.201

3 RS

946.51

4

Comma introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

747.201.1

Navigazione interna 2

747.201.1

4. il

termine

«convoglio spinto» indica una formazione di natanti sprovvisti di propulsione, riuniti in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno un natante a motore,

5. il

termine

«impianto galleggiante» indica un corpo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito di istallazioni per i lavori in acqua, 6. il

termine

«battello per passeggeri» indica un natante utilizzato per il trasporto di più di 12 persone a scopo professionale, 7. il

termine

«battello in servizio regolare» indica un natante che circola per un'impresa di navigazione della Confederazione o per un'impresa beneficiaria di una concessione federale, 8. il

termine

«battello per il trasporto di merci» indica un natante utilizzato per il trasporto di merci per terzi,

9. il

termine

«battello a vela» indica un natante concepito per la navigazione a vela. Un natante a vela che naviga a motore con o senza vela issata, ai sensi delle prescrizioni concernenti la circolazione, è considerato come un natante a motore,

10. il termine «tavola a vela» indica un natante a vela con uno scafo compatto senza timone e dotato di uno o parecchi alberi che si possono abbattere e far rotare di 360°,

11. il termine «battello a remi» indica un natante che può essere mosso soltanto mediante remi, pedivelle o manovelle, pagaie oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana,

12. il termine «gommone» indica un natante pneumatico sprovvisto di motore, destinato alla navigazione in torrenti e nel quale i passeggeri siedono generalmente sulle camere d'aria laterali, 13. il termine «canotto pneumatico» indica un natante pneumatico costituito da più camere d'aria separate con o senza elementi fissi, 14. il termine «imbarcazione da diporto» indica un natante utilizzato per lo sport e lo svago e non è un'imbarcazione sportiva ai sensi del numero 15, 15. il termine «imbarcazione sportiva» indica un natante rientrante nel campo d'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 19946 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (direttiva CE), 16. il termine «kite surf» (tavola ad aquilone) indica un natante rimorchiato da attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi analoghi non motorizzati) e utilizzato per il surf al traino, 6

GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18).

Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l'Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull'indirizzo Internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).

Ordinanza

3

747.201.1

17. il termine «natante destinato a scopo di abitazione» indica un natante che è allestito ed equipaggiato in modo che sia possibile abitarvi a bordo in modo permanente, che è abitato e che staziona in un luogo da più di due mesi consecutivi o che in questo periodo di tempo torna sempre allo stesso luogo di stazionamento, 18. il termine «moto d'acqua» indica un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, equipaggiato con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo. Ai sensi della presente ordinanza le moto d'acqua sono considerate imbarcazioni da diporto (altri termini con lo stesso significato: acquascooter o jet-bike), 19. il termine «natante da noleggio» indica un natante che il suo proprietario presta a titolo temporaneo e contro rimunerazione a persone terze che lo conducono loro stesse,

20. il termine «imbarcazione da spiaggia» indica un canotto gonfiabile o un mezzo di svago o da bagno costituito da una camera d'aria connessa, ottenuto da un materiale privo di supporti e senza rinforzi. Materassini pneumatici, equipaggiamenti individuali di aiuto al galleggiamento o simili sono considerati imbarcazioni da spiaggia ai sensi della presente ordinanza, 21. il termine «imbarcazione a pagaia» indica un natante a propulsione umana mosso da una o più pagaie doppie o semplici. Sono considerati imbarcazioni a pagaia in particolare le canoe, i caiachi, le canoe canadesi, i canotti pieghevoli e natanti analoghi. Ai sensi della presente ordinanza esse sono considerate un sottogruppo dei battelli a remi; b. Definizioni di tecnica navale 1. il

termine

«componente» indica uno dei componenti di un'imbarcazione sportiva riportati nell'allegato II della direttiva CE, 2. il

termine

«lunghezza»

per le imbarcazioni sportive di cui alla lettera a numero 15 indica la lunghezza dello scafo LH secondo la norma SN EN ISO 86667,

-8 per gli altri natanti indica la lunghezza dello scafo (LH) compresi tutti i componenti strutturali o integrati. Fanno parte della lunghezza tutte le parti che di solito sono solidamente fissate al natante, anche se sporgono dalla poppa. I motori fuoribordo, le trasmissioni Z e i componenti che possono essere smontati senza distruggerli o senza impiego di utensili non fanno parte della lunghezza. Nel caso di natanti a più scafi è considerata la lunghezza dello scafo più lungo; 7

La norma SN EN ISO 8666 può essere ottenuta presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

Navigazione interna 4

747.201.1

3. il

termine

«larghezza»

per le imbarcazioni sportive con uno scafo indica la larghezza dello scafo BH secondo la norma SN EN ISO 86669. In deroga alla nor-

ma, nel caso di imbarcazioni sportive con più di uno scafo la larghezza deve comprendere tutti gli scafi, per gli altri natanti indica la larghezza massima dello scafo (Bmax),

compresi tutti i componenti strutturali o integrati. I componenti che possono essere smontati dallo scafo senza distruzione o senza impiego di utensili non fanno parte della larghezza, 4. il

termine

«battello in stazionamento» indica un natante che si trova direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiato alla riva o arenato, 5. il

termine

«battello in navigazione» o «battello in rotta» indica un natante che non è direttamente né indirettamente all'ancora, né ormeggiato a riva, né arenato, 6. il

termine

«notte» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole,

7. il

termine

«giorno» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere e il tramonto del sole, 8. il

termine

«potenza di propulsione» indica la potenza nominale ai sensi della cifra 2.10 dell'ordinanza del 13 dicembre 199310 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot), 9.11 il termine «stagno all'acqua» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che escludono qualsiasi infiltrazione di acqua,

10.12 «stagno agli spruzzi e alle intemperie» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che in circostanze considerate abituali consentono unicamente l'infiltrazione di una quantità insignificante di acqua;

c. tavole e segnali nautici 1. il

termine

«luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno 40 volte al minuto, 2. il

termine

«luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente al massimo 20 volte al minuto, 3. il

termine

«luce cadenzata» indica una sorgente luminosa accesa e spenta al massimo 20 volte al minuto seguendo un determinato ritmo;

d. definizioni

generali

1. il

termine

«messa in circolazione» indica la cessione o il trasferimento, a titolo gratuito o oneroso, di un'imbarcazione sportiva nuova o usata a scopo di vendita o di uso in Svizzera, 9

La norma SN EN ISO 8666 può essere ottenuta presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

10 RS

741.201.3

11 Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

Ordinanza

5

747.201.1

2. il

termine

«trasporto professionale» indica un trasporto di persone o di merci durante il quale sono adempiute le condizioni sul trasporto professionale secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 25 novembre 199813 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV).

2 Disposizioni relative alla circolazione 21 Generalità

Art. 3

Conduttore

1

Nessun battello isolato o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un conduttore.

2

Il conduttore è responsabile dell'osservanza della presente ordinanza.


Art. 4

Doveri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo 1

I membri dell'equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti dal conduttore nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all'osservanza della presente ordinanza.

2

Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal conduttore nell'interesse della sicurezza della navigazione e dell'ordine a bordo.


Art. 5

Dovere di precauzione in particolare Il conduttore deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare a. di mettere in pericolo o di molestare le persone, b. di causare danni ad altri natanti, alla proprietà altrui, alle rive ed alla vegetazione rivierasca, o alle istallazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive,

c. di intralciare la navigazione o la pesca, d. di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.


Art. 6

Comportamento in circostanze particolari Per evitare un pericolo imminente, il conduttore prende le misure necessarie, anche in deroga alla presente ordinanza.

13 RS

744.11

Navigazione interna 6

747.201.1


Art. 7

Carico e numero di persone 1

Il carico o il numero di persone indicati nella licenza di navigazione non devono essere superati. Nel caso in cui sono indicate le marche di bordo libero, il natante non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.

2

Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza del natante né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.

3

Sulle imbarcazioni da diporto, quando lo spazio lo permette, 3 ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono essere contati come 2 adulti. Un adulto e 2 ragazzi possono essere imbarcati su un natante idoneo al trasporto di 2 persone.

4

Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, il natante dovrà essere caricato in modo che la sicurezza dello stesso non sia compromessa.


Art. 8

Documenti

I documenti richiesti dalla presente ordinanza devono essere tenuti a bordo ed essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente.


Art. 9

Protezione dei segnali della via navigabile 1

È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, oppure di ormeggiarsi a loro.

2

Chi danneggia un segnale della via navigabile deve avvertire senza indugio la polizia.


Art. 10

Protezione delle

acque

1

È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alterarne le proprietà.

2

Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il conduttore deve avvertire senza indugio la polizia, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento.

3

Il conduttore di battelli che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o di altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire la polizia.

4

Per motori con carburante a miscela, l'olio dev'essere biodegradabile.14

Art. 11

Protezione contro le immissioni nocive I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di un natante utilizzato secondo le regole.

14

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

7

747.201.1


Art. 12

Incidenti ed assistenza 1

In caso d'incidente, il conduttore prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.

2

Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche del suo natante e la natura della sua partecipazione all'incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso.

3

Il conduttore è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o ai natanti in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza del suo proprio battello. In caso di bisogno egli chiede l'aiuto di terzi.

4

Se ci sono feriti, morti o dispersi occorre chiamare immediatamente la polizia.

5

In caso di danni materiali, l'autore del danno avvisa al più presto possibile il danneggiato.


Art. 13

Battelli incagliati o affondati Se un natante è incagliato o affondato e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre esporre i segnali previsti agli articoli 26 e 29 e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d'impossibilità dovrà essere avvertita senza indugio la polizia.


Art. 14

Ordini delle autorità 1

I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.

2

I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni di cui all'articolo 72, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.


Art. 15

Controllo

I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.

Navigazione interna 8

747.201.1

22 Contrassegni dei natanti

Art. 16

Contrassegni15

1

I natanti stazionati su uno specchio d'acqua o al di sopra di esso e impiegati sulle acque aperte alla navigazione pubblica devono essere provvisti dei contrassegni attribuiti dall'autorità competente conformemente all'allegato 1.16 2 Non sono sottoposti a questa disposizione: a. i battelli delle imprese di navigazione che beneficiano di una concessione federale;

b. i natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,50 m; c.17 le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili; d.18 le canoe, i natanti da competizione per regate, le tavole a vela e i kite surf.19 3

I battelli previsti alla lettera a del secondo capoverso portano un nome che può essere composto da lettere e numeri; quelli di cui alle lettere b-d del secondo capoverso, il nome e l'indirizzo del proprietario o del detentore in modo ben visibile.20

Art. 17

Applicazione dei contrassegni 1

I contrassegni sono applicati sui due lati del natante, in modo ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe resistenti alle intemperie. Il Cantone può inoltre prevedere un simbolo nautico o uno stemma. Per i natanti con licenza di navigazione collettiva è sufficiente recare seco i contrassegni in posto ben visibile.21 2

I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri battelli. La loro larghezza e lo spessore delle linee saranno adattati all'altezza. I caratteri ed i numeri devono essere chiari su uno sfondo scuro o scuri su uno sfondo chiaro e ben leggibili.

3

L'autorità competente può prescrivere l'utilizzazione di larghe di controllo secondo l'allegato 1.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

20 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Ordinanza

9

747.201.1

23 Segnalazione dei battelli

Art. 18

22 Generalità I natanti portano, di notte o in caso di tempo con scarsa visibilità (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti. I segnali sono riprodotti nell'allegato 2.

a23 Generi di fanali

1

I fanali d'albero devono emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d'orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30' su ogni lato.24 1bis I fanali d'albero devono essere disposti nell'asse del natante. La loro distanza dal punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con l'asse del natante deve essere almeno di 0,5 m.25 2 Due fanali laterali, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo, sono disposti sul natante alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento. Ciascuno deve essere visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d'orizzonte di 112° 30'. Sulle imbarcazioni da diporto e sulle imbarcazioni sportive è ammesso l'impiego di un fanale a due colori a prua al posto dei fanali laterali separati; tale fanale deve essere collocato a prua nell'asse del natante.26 3 I fanali di poppa devono emettere una luce bianca visibile da dietro su un arco d'orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30' su ogni lato.27 3bis I fanali di poppa devono essere disposti nell'asse del natante. Sulle imbarcazioni sportive e sulle imbarcazioni da diporto possono essere disposti lateralmente all'asse, se non è possibile disporli nell'asse. La distanza dall'asse va ridotta al minimo. Non deve ammontare a più del 50 per cento della metà della larghezza del natante (BH).28 4 I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco d'orizzonte di 360°.

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

23

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

25 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

Navigazione interna 10

747.201.1


Art. 19

Fanali

1

I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il conduttore. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.29 2

Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara la portata sarà di almeno: Genere del fanale

Bianco o giallo

Rosso o verde

chiaro

4 km

3 km

ordinario

2 km

1,5 km

3

Le portate minime prescritte sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti:

Portata minima in chilometri Intensità in candela

4 10,0 3

4,1

2

1,4

1,5

0,730

4

Per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive sono sufficienti fanali alimentati da una sorgente di corrente di 5 Watt.31

Art. 20

Tavole, bandiere e palloni 1

Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e le bandiere avranno un'altezza ed una larghezza di almeno 60 cm. I palloni devono avere un diametro di almeno 30 cm.

2

I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.


Art. 21

Segnali a vista non ammessi 1

È vietato portare segnali a vista diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

2

Per determinati scopi, l'Ufficio federale dei trasporti può autorizzare altri segnali a vista.32

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

30

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

31

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

11

747.201.1


Art. 22

Fanali di soccorso

1

Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto dev'essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni.

2

Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige, un fanale ordinario bianco visibile su l'intero orizzonte sarà messo in loro vece.


Art. 23

Lampade e riflettori

È vietato fare uso di lampade e di riflettori: a. che possono essere scambiati con i fanali prescritti, b. che producono un abbagliamento e mettono in pericolo o ostacolano la navigazione o la circolazione a terra.


Art. 24

33 Battelli motorizzati

1

Di notte durante la rotta, i battelli motorizzati devono portare: a. un fanale chiaro d'albero; b. fanali chiari laterali; c. un fanale ordinario di poppa.

2

Per imbarcazioni da diporto, imbarcazioni sportive e imbarcazioni di pescatori professionisti sono pure autorizzati: a. fanali ordinari al posto di fanali chiari; b. un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell'asse dell'imbarcazione invece del fanale d'albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.34

3

Di notte i natanti a vela che navigano a motore portano: a. un fanale a luce bianca, visibile da ogni lato e fanali laterali; questi ultimi possono essere collocati a prua uno accanto all'altro o riuniti in una lanterna bicolore collocata nell'asse del natante; o b. un fanale d'albero, un fanale di poppa e fanali laterali; questi ultimi e il fanale di poppa possono anche essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell'albero.

4

Se la potenza propulsiva non eccede 6 kW, un fanale a luce bianca visibile da ogni lato è sufficiente in tutti i casi.

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

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Art. 25

35 Natanti senza

motore

1

Di notte, durante la navigazione, i natanti senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Sui battelli a remi, tale fanale può essere a luce lampeggiante (art. 2 lett. c n. 2).36 2 Per i natanti a vela che navigano soltanto a vela, sono pure autorizzati: a. un fanale di poppa nonché fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all'altro a prua o riuniti in una lanterna bicolore, collocata nell'asse del natante; o b. una lanterna tricolore sulla punta dell'albero.


Art. 26

Battelli in stazionamento 1

Di notte, i battelli in stazionamento, ad eccezione di quelli che sono ormeggiati a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.37 2 Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.


Art. 27

Battelli in servizio regolare I battelli di servizio regolare devono portare: a.38 di notte, oltre ai fanali prescritti nell'articolo 24 capoverso 1, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale d'albero;

b. di giorno, un pallone verde.


Art. 28

Protezione contro il moto ondoso I natanti destinati a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche e azioni di salvataggio) che devono essere protetti dal moto ondoso possono portare, previo accordo con le autorità competenti: a.39 di notte, oltre ai fanali prescritti, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo; 35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

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b. di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca.


Art. 29

Ancoraggi pericolosi

1

I natanti, quando sono ancorati in maniera di mettere in pericolo la navigazione devono portare:

a.40 di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato e disposti l'uno al di sopra dell'altro a un intervallo di almeno 1 m; b. di giorno due bandiere bianche sovrapposte.

2

Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l'ancora è inoltre segnalata di notte con fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato, di giorno con corpi galleggianti gialli.41

Art. 30

Battelli della polizia e dei servizi ausiliari 1

I natanti della polizia possono portare uno o parecchi fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato, quando svolgono interventi urgenti. Previo accordo con le autorità competenti, i natanti dell'amministrazione delle dogane, dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio possono portare siffatti fanali durante gli interventi urgenti.42 2 Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu).


Art. 31

Imbarcazioni da pesca al lavoro43 1

Le imbarcazioni dei pescatori professionisti portano durante la posa e il ritiro delle reti:

a. di notte, un fanale ordinario a luce gialla visibile da ogni lato; b. di giorno, un pallone giallo.44 2

Le imbarcazioni intente di giorno alla pesca con la sciabica portano un pallone bianco.

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

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Art. 32

Segnalazione durante le immersioni 1

Durante le immersioni che si svolgono da riva dev'essere mostrato una tavola con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l'altra metà blu).

2

In caso di immersioni svolte al largo la tavola di cui al capoverso 1 dovrà essere issata sull'imbarcazione ed essere ben visibile da tutti i lati.45 3 Di notte e in caso di scarsa visibilità la tavola di cui ai capoversi 1 e 2 deve essere illuminata in modo che sia ben visibile.46 24 Segnalazioni acustiche dei natanti

Art. 33

Generalità

1

I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l'allegato 3 devono essere emessi:

a.47 dai battelli a motore, eccezione fatta per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente; b. dagli altri natanti mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per i battelli a remi ed i battelli a vela fino a 15 m2 di superficie velica è sufficiente un semplice fischietto.

2

I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante.

Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato una durata di circa quattro secondi. L'intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.

3

Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.

4

I natanti della polizia possono fare uso, durante gli interventi urgenti, di un avvisatore acustico a due suoni alternati oppure di una sirena. Previa autorizzazione dell'autorità competente, i medesimi apparecchi possono essere utilizzati dai natanti dell'amministrazione delle dogane, dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio durante gli interventi urgenti.48


Art. 34

Segnali acustici

I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza della navigazione e di altri utenti della via navigabile lo esige: 45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

46 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

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a. un suono prolungato: «attenzione» oppure «mantengo la rotta»; b. un suono breve:

«accosto a destra»; c. due suoni brevi:

«accosto a sinistra»; d. tre suoni brevi:

«faccio marcia indietro»; e. quattro suoni brevi: «sono impossibilitato a manovrare»; f.

serie di suoni molto brevi: «pericolo di collisione».


Art. 35

Uso di segnali acustici 1

È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

2

Per determinati scopi, l'Ufficio federale dei trasporti può autorizzare l'uso di altri segnali acustici.49

25 Segnalazione della via navigabile

Art. 36

Generalità

1

Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente ordinanza, i conduttori devono attenersi alle prescrizioni e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile riprodotti nell'allegato 4.

2

L'autorità competente fissa il posto ed il tipo dei segnali da posare o da togliere.


Art. 37

Segnalazione di taluni specchi d'acqua 1

Gli specchi d'acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata mediante le tavole A.1.

2

Gli specchi d'acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie di natanti sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da tavole indicanti la natura del divieto (A.2, A.3 oppure A.4).

3

Gli specchi d'acqua e i corridoi di partenza in cui lo sci nautico è permesso lungo le rive, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante tavole E.5 collocate sulla riva. Le boe dei corridoi di partenza al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, dev'essere dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.50 49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

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4

I passi navigabili per l'accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali possono essere segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica, oppure ancora mediante segnali fissi. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.

5

I passi navigabili dei fiumi e dei canali possono essere segnalati mediante tavole A.12 oppure D.2.

6

Gli specchi d'acqua in cui è permessa la pratica del kite surf possono essere segnalati mediante tavole E.5ter (all. 4) collocate sulla riva.51


Art. 38

Entrata dei porti e degli imbarcatoi 1

Le entrate dei porti aperti al traffico generale come pure quelle dei fiumi e canali navigabili sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito di collocare un faro supplementare di direzione a luce gialla.

2

Gli scali per i battelli per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più può essere collocato un faro di direzione a luce gialla.

3

Previo accordo con l'autorità competente, anche i porti e gli imbarcatoi, diversi da quelli menzionati ai capoversi 1 e 2, possono essere segnalati nella stessa maniera.

4

I fari menzionati ai capoversi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione.52 5 I luoghi in cui la balneazione è vietata (art. 77) possono essere segnalati mediante la tavola A.14 (all. 4).53

Art. 39


54

Segnali di riferimento Di notte e in caso di tempo con scarsa visibilità si possono emettere mediante istallazioni fisse i segnali acustici previsti nell'allegato 4, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.


Art. 40

Segnali d'avviso di tempesta 1

Il segnale di prudenza (luce arancione intermittente con circa 40 accensioni al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l'avvicinarsi di venti di tempesta, senza precisare l'ora. Esso viene emesso il più presto possibile.

2

L'avviso di tempesta (luce arancione intermittente con circa 90 accensioni al minuto) annuncia il pericolo di tempesta imminente.

51 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

53 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

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26 Regole di rotta e di stazionamento

Art. 41

Regole generali di comportamento 1

Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter soddisfare, in ogni momento, ai suoi doveri nei confronti della navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione nelle proprie istruzioni.

2

I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione.

3

Non possono condurre natanti tutti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcooliche o per altre ragioni.


Art. 42

55 Regole speciali

I natanti di lunghezza inferiore a 2,50 m (art. 16 cpv. 2 lett. b), le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili (art. 16 cpv. 2 lett. c) possono navigare esclusivamente nella zona rivierasca interna (150 m) o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano.

a56 Rotta

Durante la loro corsa, i battelli delle imprese pubbliche di navigazione devono seguire una rotta, dalla quale non possono discostare senza motivo. La rotta deve essere tenuta libera per i battelli di linea in avvicinamento.


Art. 43

Comportamento nei confronti dei natanti delle autorità di controllo Ogni natante deve allontanarsi dalla rotta di quelli che portano il fanale blu a luce intermittente previsto all'articolo 30 capoverso 1 o che emettono i segnali acustici menzionati all'articolo 33 capoverso 4. Se necessario, essi devono ridurre la loro velocità o fermarsi.


Art. 44

Natanti tenuti ad allontanarsi da altri battelli 1

In caso d'incrocio o di sorpasso, fatto salvo l'articolo 43, devono allontanarsi: a. tutti i natanti dai battelli in servizio regolare; b. ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare, dai battelli per il trasporto di merci;

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

56

Introdotto dall'art. 56 n. 2 dell'O del 14 mar. 1994 sulla costruzione di battelli, in vigore dal 1° mag. 1994 (RS 747.201.7).

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747.201.1

c. ogni natante, ad eccezione di quelli in servizio regolare e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31; d. ogni natante, ad eccezione di quelli in servizio regolare, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31, dai battelli a vela;

e. ogni battello a motore, ad eccezione di quelli in servizio regolare, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31, dai battelli a remi; f.57 i kite surfs da tutti gli altri natanti.58 2

I convogli rimorchiati sono considerati come battelli in servizio regolare, i convogli spinti come battelli per il trasporto di merci.


Art. 45

Incontro di battelli a motore fra di loro 1

Quando due battelli a motore, di cui né l'uno né l'altro è tenuto ad allontanarsi ai sensi dell'articolo 44, seguono rotte che si incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuto ad allontanarsi il battello che vede l'altro da dritta.

2

Quando due battelli a motore seguono rotte direttamente o quasi oppposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuno di loro deve venire a dritta, così da passare sinistra su sinistra. In caso di dubbio si presume la possibilità di una tale situazione.

3

In circostanze speciali, segnatamente durante le manovre d'attracco, il conduttore può chiedere di accostare a sinistra, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette il segnale «due suoni brevi». L'altro battello deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra.


Art. 46

Sorpasso di battelli a motore fra di loro 1

Sempre che non goda di priorità ai sensi dell'articolo 44, ogni battello a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest'ultimo.

2

Un battello viene considerato come battello sorpassante quando esso si avvicina ad un altro da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest'ultimo. In caso di dubbio si presume la possibilità di una tale situazione.

3

In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione dei due natanti quello che effettua il sorpasso non può essere considerato come battello incrociante ai sensi dell'articolo 45, e per conseguenza non può ritenersi dispensato dall'obbligo di spostarsi dalla rotta del battello sorpassato.

57 Introdotta dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

58 RU

2001 3038

Ordinanza

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Art. 47

Comportamento dei battelli a vela fra di loro Allorquando due battelli a vela si avvicinano l'uno all'altro in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, uno dei due deve allontanarsi dalla rotta dell'altro, nel modo seguente: a. quando i battelli ricevono il vento da un lato differente, quello che riceve il vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta dell'altro; b. quando i battelli ricevono il vento dallo stesso lato, quello che è a sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quello che è a sottovento.

Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.


Art. 48

Comportamento dei natanti che devono allontanarsi da altri natanti 1

I natanti che devono allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di battelli in servizio regolare, di convogli rimorchiati come pure di imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31 capoverso 1, ed una distanza di 200 m almeno se essi incrociano da poppavia le imbarcazioni dei pescatori professionisti.

2

Per quanto possibile: a.59 le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono mantenere le distanze previste al capoverso 1 anche nei confronti delle imbarcazioni che praticano la pesca con la sciabica e che portano il segnale previsto dall'articolo 31 capoverso 2; b. i battelli per il trasporto di merci ed i convogli spinti devono mantenere una distanza di almeno 200 m quando incrociano da poppa le imbarcazioni dei pescatori professionisti.

In caso di pericolo di collisione fanno comunque stato gli articoli 44 a 46 senza restrizioni.


Art. 49

Comportamento nei riguardi dei sommozzatori Ogni natante deve mantenere una distanza di almeno 50 m dai natanti o dai luoghi sulla riva contrassegnati secondo l'articolo 32.


Art. 50

Moto ondoso

La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato e mantenuta la maggior distanza possibile dai natanti contrassegnati secondo l'articolo 28.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

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Art. 51

Natanti impossibilitati a manovrare 1

I natanti impossibilitati a manovrare devono agitare una bandiera o un fanale a luce rossa all'approssimarsi di altri natanti. Essi devono inoltre emettere un segnale acustico costituito da «quattro suoni brevi».

2

Tutti i natanti devono allontanarsi da quelli impossibilitati a manovrare.


Art. 52

Porti e imbarcatoi o scali 1

I natanti che escono da un porto hanno la precedenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli in servizio regolare o di natanti in difficoltà. I battelli in servizio regolare o quelli in difficoltà devono segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico «tre suoni prolungati».

2

I natanti non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto. È perciò vietata la sosta in prossimità dell'imboccatura di un porto.

3

I natanti non devono ostacolare la manovra dei battelli in servizio regolare che vogliono approdare ad un imbarcatoio o scalo oppure che si allontanano da questo. È vietato avvicinarsi agli imbarcatoi segnalati mediante la tavola A.9 e completata dal cartello supplementare: «ad eccezione dei battelli in servizio regolare».

4

Le imbarcazioni dei pescatori professionisti sono esonerate dall'obbligo di osservare le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 durante la posa ed il ritiro delle reti, sempre che non ostacolino la circolazione dei battelli in servizio regolare.


Art. 53

Navigazione in prossimità delle rive 1

Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'Amministrazione delle dogane e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:60

a. circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;

b. circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.

È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell'acqua.

2

Il capoverso 1 lettera a non si applica: a. ai natanti a propulsione elettrica; b. alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro; 60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Ordinanza

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c. alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.61 3

È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee).

Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.62 4 L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando: a. le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige; b. non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata.


Art. 54

Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari 1

La pratica dello sci nautico, della tavola a vela, del kite surf o l'impiego di attrezzature gonfiabili rimorchiate o analoghe è autorizzata solamente di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.63 2

La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.

2bis

La pratica del kite surf è vietata al di fuori degli specchi d'acqua autorizzati ufficialmente. Gli specchi d'acqua possono essere aperti alla pratica del kite surf soltanto se all'interno delle superfici autorizzate la sicurezza degli altri utenti è garantita e l'ambiente non subisce danni.64 3

Il conduttore del natante rimorchiatore deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino dell'attrezzatura e di sorvegliare le persone trainate; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.65 4 Il natante rimorchiatore, lo sciatore nautico e le attrezzature rimorchiate devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell'acqua.66 5 È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici o di attrezzature.67 6

È parimenti vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

64 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Navigazione interna 22

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7

Le persone che vengono trainate devono poter essere riprese sul natante rimorchiatore. In tal caso il numero massimo di persone indicato nella licenza di navigazione non deve essere superato.68


Art. 55

Navigazione in caso di scarsa visibilità 1

I natanti che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono né di una bussola né di un radar non devono uscire in caso di scarsa visibilità (per esempio: nebbia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo si offusca essi devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono, un porto o avvicinarsi alla riva.

2

I natanti senza radar nonché le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive che dispongono di un radar devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità. Devono sostare se le circostanze lo richiedono.69 3 Sui battelli e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il conduttore; qualora ciò non sia possibile è necessario che vi sia un'istallazione tale da permettere le comunicazioni tra la prora e la cabina di pilotaggio.


Art. 56


70

Segnali acustici durante la rotta in caso di scarsa visibilità In caso di tempo con scarsa visibilità, i battelli in servizio regolare emettono i segnali sonori «due suoni prolungati», gli altri natanti «un suono prolungato». Questi segnali vengono ripetuti almeno una volta al minuto.


Art. 57

Impiego del radar

1

Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l'osservatore sa utilizzare l'apparecchio ed interpretarne le informazioni.

2

La vedetta prescritta secondo l'articolo 55 capoverso 3, non è necessaria in caso di impiego del radar. Le altre disposizioni della presente ordinanza restano tuttavia valide.


Art. 58

Natanti in difficoltà Per chiedere aiuto, un natante in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione: a. agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto;

b. lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi; c. emettere una serie di suoni prolungati; 68 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

23

747.201.1

d. dare mediante mezzi acustici o ottici il segnale composto dal gruppo

. . . - - - . . . (SOS) del codice morse; e. emettere una serie di rintocchi di campana: f. eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall'alto verso il basso delle braccia allargate lateralmente.


Art. 59

Stazionamento

1

I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giunchi e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.71 2 I natanti in stazionamento devono essere ancorati o ormeggiati in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dai natanti in navigazione. Essi devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua.

3

L'ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalati come tali.

4

All'esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, i natanti possono restare ancorati od ormeggiati per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo. Questa disposizione non è applicabile alle attrezzature galleggianti.72

27 Disposizioni particolari per fiumi e canali

Art. 60

73 Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica alla navigazione sui fiumi e canali navigabili come pure su quelle superfici d'acqua che sono loro equiparate e designate come tali dall'autorità competente.


Art. 61

Definizione

Nel presente capitolo, il termine «a monte» significa la direzione verso la sorgente, il termine «a valle» quella verso la foce.


Art. 62

Disposizioni non applicabili Le disposizioni degli articoli 44 (natanti tenuti ad allontanarsi da altri), 45 capoverso 1 (incrocio), 46 (sorpasso), 47 (comportamento dei battelli a vela tra di loro), 52 capoverso 1 (porti) come pure 53 capoverso 1 e 2 (navigazione nella zona rivierasca) non sono applicabili sui fiumi e canali.

71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

72

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Navigazione interna 24

747.201.1


Art. 63

Incrocio e sorpasso

1

I natanti possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.

2

In caso d'incrocio, ciascun natante deve tenere la propria dritta. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare a sinistra emettendo a tempo «due suoni brevi».

L'altro natante risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.

3

In deroga a quanto detto al capoverso 2, tutti i natanti devono sempre allontanarsi da quelli che risalgono il corso d'acqua servendosi di un'asta e tenendosi al margine del passo navigabile.

4

I battelli a vela possono veleggiare contro vento soltanto se non ostacolano altri natanti.

5

Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, il natante in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quello in discesa. Qualora l'incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i conduttori devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo.


Art. 64

Passaggio sotto i ponti 1

È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, il natante in ascesa deve attendere a valle del ponte che quello in discesa sia transitato. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, i natanti devono annunciare a tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo «un suono prolungato».

2

L'incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.


Art. 65

Passaggio delle chiuse e delle relative rampe d'accesso I conduttori devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal personale addetto alle chiuse ed alle rampe di passaggio, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.


Art. 66


74

Priorità dei battelli in servizio regolare I battelli in servizio regolare godono sempre di priorità, e ciò in deroga agli articoli 63 capoversi 3 e 5, nonché 64 capoverso 1.


Art. 67

Attraversamento

1

Ad eccezione dei battelli a remi, i natanti che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.

74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

25

747.201.1

2

I natanti che attraversano un fiume o canale devono mantenere, dai battelli per passeggeri, da quelli per il trasporto di merci e dai convogli una distanza di almeno 200 m quando questi sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.


Art. 68

Virare

I natanti possono virare se ciò è possibile senza pericolo per il traffico e senza costringere altri natanti a modificare bruscamente la loro rotta o la loro velocità.


Art. 69

Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature analoghe La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe è autorizzata esclusivamente sui percorsi che sono segnalati sulle due rive mediante le tavole E.5.


Art. 70

Stazionamento vietato Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei passi navigabili come pure in prossimità e sotto i ponti.


Art. 71

Segnalamento di impianti galleggianti, di natanti al lavoro e di natanti incagliati o affondati 1

Gli impianti galleggianti ed i natanti intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure i natanti incagliati o affondati devono portare: a. di

notte,

1. sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca; 2. sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull'altro lato; b. di

giorno,

1. sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca; 2. sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull'altro lato.

2

Questi segnali devono trovarsi ad un'altezza tale da essere visibili da tutti i lati.

Qualora i segnali non possano essere applicati su un natante affondato, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti in un altro modo appropriato.

Navigazione interna 26

747.201.1

28 Disposizioni complementari 281 Manifestazioni e trasporti sottoposti a permesso

Art. 72

Manifestazioni nautiche 1

Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell'autorità competente.

2

Il permesso viene accordato soltanto: a.75 se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l'ambiente, o se tale pregiudizio può essere evitato grazie a oneri e condizioni, e se è garantita la sicurezza dei partecipanti; b. se sia stata conclusa la prescritta assicurazione sulla responsabilità civile.

3

Contemporaneamente all'autorizzazione della manifestazione nautica l'autorità competente può autorizzare deroghe a certe disposizioni della presente ordinanza, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.


Art. 73

Trasporti speciali

I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di impianti galleggianti e di natanti o corpi galleggianti senza licenza di navigazione sono sottoposti a permesso da parte dell'autorità competente.


Art. 74

Trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci 1

Il trasporto di persone mediante battelli destinati al trasporto di merci è soggetto ad autorizzazione dell'autorità competente.

2

L'autorizzazione può essere accordata soltanto qualora: a. siano rispettate le disposizioni del diritto federale concernente il trasporto di persone in servizio pubblico; b. sussistano le condizioni necessarie per garantire la sicurezza delle persone; c. siano osservate le disposizioni relative alla protezione delle acque; d. sia stata stipulata l'assicurazione sulla responsabilità civile prescritta; e.76 il conduttore sia titolare del permesso di condurre della categoria B. Il permesso deve contenere la sottocategoria necessaria per la condotta del numero di persone indicato sul battello per il trasporto di merci in questione.

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

76

Introdotta dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Ordinanza

27

747.201.1


Art. 75

Trasporto di merci che possono inquinare le acque Il trasporto di merci che possono inquinare le acque è vietato, a meno che non siano rispettate le prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose per ferrovia.

Sono considerate come materie che possono inquinare le acque, le sostanze che provocano modifiche nocive alle proprietà fisiche o chimiche dell'acqua o che possono danneggiare gli organismi viventi che vi si trovano. In particolare devono essere considerati inquinanti i combustibili ed i carburanti liquidi come pure i prodotti chimici liquidi, solidi e gassosi.

282 Comportamento dei pescatori e dei sommozzatori

Art. 76

Pesca

1

Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per ia pesca: a. che possono intralciare la navigazione devono essere segnalati mediante corpi galleggianti, di cui una metà è rossa e l'altra metà è bianca;

b. che non ostacolano la navigazione possono essere contrassegnati soltanto con corpi galleggianti non confondibili con altri segnali della navigazione.

2

Sulla rotta dei battelli in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcatoi per battelli dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.


Art. 77


77

Balneazione e immersioni 1

Al di fuori degli specchi d'acqua autorizzati ufficialmente e segnalati come tali, la balneazione è vietata nella fascia situata entro i 100 m dalle entrate dei porti e dei luoghi di stazionamento dei battelli per passeggeri. Questo divieto vale anche per altre entrate di porti, se la navigazione ne risulta pregiudicata.

2

Alle persone non autorizzate è vietato avvicinarsi a nuoto ai battelli in rotta, attaccarsi o avvicinarsi ad essi.

3

Le immersioni subacquee sportive sono vietate: a. sulla rotta dei battelli in servizio regolare; b. nelle strettoie;

c. alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze; d. nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente; e. entro un raggio di 100 m dai luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente dei battelli in servizio regolare.

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Navigazione interna 28

747.201.1

3 Disposizioni di ammissione 31 Conduttori

Art. 78

Generalità

1

Per pilotare un natante è richiesto un permesso di condurre se: a. la potenza di propulsione supera 6 kW; b. la superficie velica, calcolata secondo l'allegato 12, supera i 15 m2.

2

Il conduttore di un natante motorizzato deve avere compiuto gli anni 14.

311 Permesso di condurre

Art. 79


78

Categorie di permessi 1

Il permesso di condurre è rilasciato per le seguenti categorie di natanti: Categoria A:

natanti motorizzati che non fanno parte delle categorie B e C; Categoria B:

battelli per passeggeri; Categoria C:

battelli motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori; Categoria D:

natanti a vela;

Categoria E:

natanti di costruzione particolare.

1bis

I permessi della categoria B sono suddivisi in sottocategorie. Queste sono rette dalle disposizioni dell'articolo 45 dell'ordinanza del 14 marzo 199479 sulla costruzione dei battelli e sulle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.80 2 Equivalenze da iscrivere nel permesso di condurre: a.81 il permesso della categoria B, comprese tutte le sottocategorie, è valido per condurre natanti della categoria A. Se il permesso della categoria B autorizza a condurre natanti di portata superiore a 60 passeggeri, esso è pure valido per condurre natanti della categoria C; b. il permesso della categoria C è valido per condurre natanti della categoria A.

3

I conduttori di battelli che possono trasportare, a titolo professionale, fino a 12 passeggeri (iscrizione nella licenza di navigazione) devono disporre, a dipendenza del tipo di propulsione del natante, di un permesso di condurre della categoria A, D o E. In casi di dubbio, la categoria del permesso viene stabilita dall'autorità competente.82 78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

79 RS

747.201.7

80 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Ordinanza

29

747.201.1

4

Il titolare di un permesso delle categorie A, B o C è autorizzato a condurre natanti a vela motorizzati con una superficie velica di più di 15 m2, nella misura in cui navighi unicamente a motore.

5

Il titolare del permesso della categoria D è autorizzato a condurre natanti a vela motorizzati con una potenza propulsiva di più di 6 kW, nella misura in cui navighi unicamente a vela.


Art. 80

Obblighi e restrizioni 1

Il permesso di condurre può contenere prescrizioni (p. e. obbligo di portare gli occhiali, ecc.).

2

La validità del permesso della categoria A può essere limitata ai battelli a vela con motore, quella del permesso della categoria E ad un determinato tipo di natante.


Art. 81

83 Validità territoriale

1

I permessi delle categorie A, C, D, e E sono valevoli su tutte le superfici d'acqua aperte alla navigazione. Sono parimenti valevoli sulle acque di confine, nella misura in cui accordi internazionali o disposizioni fondate su questi ultimi, concernenti la navigazione su dette acque, non impongano prescrizioni più severe per l'ammissione di conduttori.

2

Il permesso della categoria B è valido soltanto sulle acque per le quali il conduttore è stato esaminato.

3

La validità territoriale deve essere iscritta nel permesso di condurre se è limitata o se un accordo internazionale o prescrizioni fondate sul medesimo e concernenti il diritto di condurre natanti su determinate acque di confine impongono un'iscrizione ad hoc.


Art. 82

Condizioni generali

1

L'età minima per ottenere un permesso è di: a. 14 anni per condurre natanti della categoria D; b. 18 anni per condurre natanti della categoria A; c.84 20 anni per condurre natanti delle categorie C ed E.

1bis

L'età minima per ottenere un permesso della categoria B, comprese le sue sottocategorie, è retta dall'articolo 43 dell'ordinanza del 14 marzo 199485 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.86

83

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

85 RS

747.201.7

86 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Navigazione interna 30

747.201.1

1ter

In deroga alle disposizioni del capoverso 1 lettera b, l'età minima per ottenere un permesso per condurre natanti della categoria A è di 16 anni per i membri della famiglia dei pescatori professionisti che cooperano all'esercizio, nonché per gli apprendisti in possesso di un contratto valido di tirocinio di pescatore professionista, costruttore nautico o manutentore nautico. I permessi possono essere utilizzati solo in relazione all'esercizio dell'attività professionale durante il tempo di lavoro. Questa restrizione è menzionata nel permesso dalle autorità che lo rilasciano.87 2 Il candidato all'ottenimento di un permesso di condurre deve: a. essere fisicamente e psichicamente idoneo a condurre un natante, in particolare avere un udito ed una vista sufficienti e non presentare, in base al suo comportamento precedente, difetti di carattere che facciano presumere l'incapacità del candidato ad assumere la responsabilità che gli incombe quale conduttore;

b. aver superato l'esame prescritto.

3

Un certificato medico può essere richiesto nel caso che si dubiti dell'attitudine psichica o fisica del candidato. Un certificato medico è invece obbligatorio per i candidati all'ottenimento di permessi delle categorie B e C, come pure per tutti coloro di età superiore a 65 anni.

4

I titolari di un permesso della categoria B o C devono farsi visitare da un medico di fiducia ogni 5 anni fino all'età di 50 anni, ogni 3 anni da 51 fino a 70 anni e ogni 2 anni dopo quest'età.88 5 I conduttori di natanti della categoria C devono soddisfare le esigenze mediche minime che figurano nell'allegato 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 197689 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli per il gruppo 2.90 6 Le esigenze mediche minime per candidati e titolari del permesso della categoria B, comprese le sottocategorie, sono rette dalle esigenze richieste al candidato alla licenza di condurre della categoria D1 (autoveicoli adibiti al trasporto professionale di persone con più di otto posti a sedere, ma non più di 16, conduttore non compreso) dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli.91 87 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

88

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

89 RS

741.51

90

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

91 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Ordinanza

31

747.201.1


Art. 83

92 Condizioni particolari

1

…93

2

Il candidato all'ottenimento del permesso della categoria C deve dimostrare di possedere una pratica di navigazione di 150 giorni. Se è titolare di un permesso della categoria B per natanti di portata non superiore a 60 passeggeri, 10 giorni sono sufficienti.

3

La pratica di navigazione dev'essere stata effettuata a bordo di un natante della stessa categoria per la quale sarà valevole il permesso di condurre. Il numero di giorni dev'essere provato per mezzo di un libro di bordo o di un altro documento (per es. attestazione del datore di lavoro o del detentore del natante). È considerato tempo di navigazione quello durante il quale il candidato si trova su un natante in servizio e si familiarizza con i compiti di conduttore. Un giorno è computato se il tempo di formazione o di navigazione durante il medesimo a bordo di un natante è durato almeno 5 ore.

4

Ai conduttori di battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 199494 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.95

Art. 84

Rilascio

1

Il permesso di condurre dev'essere compilato secondo i modelli riprodotti nell'allegato 5. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) definisce nell'allegato 5 la forma e il contenuto del permesso di condurre.96 2 Sempre che non sia di competenza della Confederazione, il permesso di condurre è rilasciato dall'autorità del Cantone nel quale il candidato ha il suo domicilio o vi soggiorna in modo permanente. Se non è possibile ottenere i permessi nel Cantone di domicilio o di dimora, il Cantone del luogo di stazionamento del natante è competente per il rilascio. In mancanza di un tale Cantone, il permesso è rilasciato dal Cantone scelto dal candidato.97 3 Quando il titolare di un permesso di condurre, rilasciato da un'autorità cantonale, trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone, deve sostituire il suo permesso, entro un termine di 15 giorni, con altro richiesto al Cantone del nuovo domicilio.

92

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

93 Abrogato dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

94 RS

747.201.7

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

96

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Navigazione interna 32

747.201.1

4

In caso di smarrimento del permesso di condurre l'autorità competente rilascerà, dietro richiesta, un duplicato designato come tale. In caso di ritrovamento del documento originale, il titolare è tenuto a restituire spontaneamente il duplicato all'autorità che l'ha rilasciato.


Art. 85

Modifiche ed aggiunte 1

Modifiche e aggiunte ai permessi di condurre possono essere apportate soltanto dall'autorità competente.

2

Il titolare è tenuto ad annunciare all'autorità competente, entro un termine di 15 giorni, tutto ciò che richiede modifiche o aggiunte al permesso di condurre o la sua eventuale sostituzione presentando alla stessa il documento precedente.

312 Esame


Art. 86

98 Generalità 1 Il candidato all'ottenimento del permesso di condurre deve dimostrare le sue attitudini sostenendo un esame teorico e pratico conformemente all'allegato 19. Il candidato è esaminato da esperti designati dall'autorità competente.

2

Su domanda fondata e con il consenso dell'autorità cantonale competente secondo l'articolo 84 capoverso 2, l'esame può essere sostenuto in un altro Cantone.

3

I L'ammissione all'esame e l'entità dell'esame teorico e pratico per l'ottenimento del permesso della categoria B, comprese le sottocategorie, sono rette dagli articoli 43 e 45 dell'ordinanza del 14 marzo 199499 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.100 3bis e 3ter …101

4

Devono sostenere soltanto un esame pratico: a. i candidati al permesso di condurre delle categorie D o E, se titolari del permesso delle categorie A, B e C;

b. i candidati al permesso di condurre della categoria A, se titolari del permesso della categoria D;

c. i candidati al permesso di condurre delle categorie A o D, se titolari del permesso della categoria E.

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

99 RS

747.201.7

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

101 Introdotti dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Abrogati dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Ordinanza

33

747.201.1


Art. 87

102 Esame teorico

1

L'esame teorico ha lo scopo di stabilire se il candidato conosce le prescrizioni e le basi della navigazione.103 2 Un nuovo esame teorico è richiesto se il candidato non sostiene l'esame pratico entro i 18 mesi che seguono la riuscita dell'esame teorico. Questo termine può essere prorogato di altri 6 mesi se la domanda è inoltrata prima della scadenza del medesimo e se l'esame pratico può essere sostenuto soltanto in una data ulteriore.


Art. 88

Esame pratico

1

L'esame pratico ha lo scopo di stabilire sé il candidato è capace di condurre un natante in modo sicuro, conformemente alle regole della circolazione ed in circostanze particolari.

2

L'esame pratico si svolge su un natante della categoria per la quale il candidato vuole ottenere il permesso.

3

L'esame pratico della categoria D può essere sostenuto soltanto se il vento raggiunge almeno la forza 2 sulla scala di Beaufort.104 4

L'esame pratico può essere sostenuto soltanto quando quello teorico è stato superato.105


Art. 89

Ripetizione dell'esame 1

Colui che non supera l'esame teorico o pratico ha la facoltà di ripeterlo. La ripetizione si estende, quando si tratta di quello teorico, all'intera materia; quando si tratta dell'esame pratico, lo stesso può essere limitato a quella parte che il candidato non aveva superato.

2

L'esame pratico può essere ripetuto al più presto dopo un mese. Questa disposizione non si applica agli esami per conduttori di natanti militari.106

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

104 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

105 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Navigazione interna 34

747.201.1

313 Documenti internazionali ed esteri

Art. 90


107

Rilascio

1

Su richiesta, i titolari di permessi di condurre svizzeri delle categorie A, B, C e D possono ottenere dall'autorità che li ha rilasciati un «Certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto», compilato conformemente ai modelli 1 o 2 dell'allegato 6. Tale certificato non è valevole come permesso di condurre nelle acque svizzere.

1bis

Il campo di validità del certificato internazionale rilasciato in virtù dei permessi di condurre di cui al capoverso 1 va limitato alle vie navigabili interne.108 2 Il certificato internazionale rilasciato in Svizzera è valido fino a quando il titolare può presentare un permesso di condurre svizzero valido, ma al massimo per 10 anni a contare dal rilascio.


Art. 91


109

Riconoscimento dei documenti 1

Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre un natante svizzero della categoria per la quale è in grado di presentare uno dei documenti seguenti: a. un permesso di condurre nazionale; b. un certificato internazionale redatto sulla base della risoluzione n. 40 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

2

Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre il suo natante estero, se da uno dei documenti menzionati al capoverso 1 sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

3

Possono beneficiare dei diritti definiti nei capoversi 1 e 2 i cittadini dei Paesi che accordano la reciprocità ai titolari di permessi di condurre o di certificati di idoneità svizzeri e che hanno raggiunto l'età minima di cui all'articolo 82. L'elenco di questi Paesi è compilato dall'Ufficio federale dei trasporti.

4

I certificati internazionali devono essere compilati conformemente al modello 1 o 2 dell'allegato 6.

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

108 Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Ordinanza

35

747.201.1

a110 Acquisizione del permesso di condurre svizzero 1

Devono essere in possesso di un permesso di condurre svizzero: a. le persone residenti in Svizzera da oltre dodici mesi; b. le persone che pilotano a titolo professionale natanti delle categorie B, C ed E immatricolati in Svizzera.

2

Il Cantone di residenza rilascia il permesso di condurre svizzero senza esame teorico né pratico al titolare di un permesso di condurre internazionale o estero valido. Il permesso originario deve essere stato rilasciato da un Paese che pone requisiti analoghi alle disposizioni svizzere in materia di addestramento ed esami e che accorda la reciprocità nei confronti dei titolari di permesso di condurre svizzero.

3

L'Ufficio federale dei trasporti redige un elenco di questi Stati. Può stabilire quale categoria di permesso internazionale o estero possa essere convertita nella corrispondente categoria di permesso svizzera e se debba essere limitato il campo di validità.

4

Per ottenere il permesso svizzero il richiedente deve soddisfare tutte le condizioni mediche di cui all'articolo 82. Al momento dell'acquisizione del permesso svizzero deve inoltre avere compiuto l'età minima prescritta nell'articolo 82 per il permesso della rispettiva categoria.

5

Il permesso svizzero è rilasciato solo a coloro che al momento del rilascio del permesso internazionale o estero risiedevano nel Paese nel quale è stato sostenuto l'esame. I permessi rilasciati all'estero a persone residenti in Svizzera possono altresì essere riconosciuti qualora il rilascio sia avvenuto durante un soggiorno di almeno dodici mesi consecutivi nello Stato che li ha emessi.

6

Le autorità indicano sul permesso internazionale o estero che esso non è valido per la Svizzera e lo restituiscono al titolare. Il contenuto dei permessi viene registrato.

32 Natanti 321 Licenza di navigazione

Art. 92


111

Licenza per i natanti che devono essere provvisti di contrassegni I natanti che devono essere provvisti di contrassegni (art. 16) nonché i natanti di imprese che beneficiano di una concessione federale necessitano di una licenza di navigazione.

110 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Navigazione interna 36

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Art. 93

Tipi e categorie di licenze 1

Le licenze di navigazione vengono rilasciate per: a. l'ammissione ordinaria di natanti; b.112 l'ammissione di natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale; c. l'ammissione di natanti di imprese di cantieri navali come pure di quelle che commerciano natanti e loro motori (licenza di navigazione collettiva).113 2

Le licenze per l'ammissione normale e quelle per l'ammissione di natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale, si suddividono in licenze per:114 a. battelli

motorizzati

(battelli

a motore, battelli a vapore, ecc.); b. battelli non motorizzati (battelli a remi, mosconi a pedali, chiatte, ecc.); c. battelli a vela (jole, panfili a vela con indicazione della classe); d. impianti galleggianti (draghe, pontoni, gru, ecc.); e. natanti di costruzione particolare (battelli a cuscini d'aria, aliscafi, sommergibili, ecc.).


Art. 94

Condizioni e restrizioni 1

La licenza di navigazione può essere sottoposta a condizioni.

2

La licenza di navigazione può anche essere limitata a taluni specchi d'acqua o settori navigabili.

3

Un detentore che offre in leasing il proprio natante può chiedere all'organismo d'ammissione mediante un formulario ufficiale che un cambiamento del detentore necessiti del consenso della società di leasing. L'organismo d'ammissione iscrive tale limitazione nella licenza di navigazione e conserva l'originale del modulo o un'altra sua forma riproducibile fino a quando l'annotazione rimane nella licenza di navigazione.115

Art. 95

Validità territoriale116 1

La licenza di navigazione è valevole, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 94 capoverso 2, su tutte le acque aperte alla navigazione, comprese le acque di confine.117 112 Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

114 Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

115 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

37

747.201.1

2

Non è tuttavia valevole: a. sul lago di Costanza, sull'Untersee e sul Reno fino a Sciaffusa, per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive a motore con carburante a miscela e potenza propulsiva superiore a 7,4 kW;

b. sul Reno, a valle del ponte stradale di Rheinfelden fino al ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea, per i natanti con un dislocamento uguale o superiore a 100 m3 o una lunghezza uguale o superiore a 20 m.118 3

Le licenze per i natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale sono valevoli soltanto per la durata dell'autorizzazione doganale.119

Art. 96

Condizioni per il rilascio 1

La licenza di navigazione è rilasciata se: a.120 il natante è conforme alle prescrizioni sulla costruzione; b. è stata fornita l'attestazione dell'assicurazione sulla responsabilità civile; c.121 è stata dimostrata l'origine svizzera del natante, lo sdoganamento o l'esonero fiscale;

d. il natante è stato sottoposto ad un'ispezione.

1bis

Per le imbarcazioni sportive la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 148j o 148k comprova, unitamente all'attestato sulle conclusioni dell'ispezione ufficiale di cui all'articolo 100 capoverso 2, che le prescrizioni in materia di costruzione sono soddisfatte.122 2 I natanti che per costruzione o per uso sono destinati prevalentemente a scopi di abitazione (per esempio, casette o abitazioni galleggianti) ed i veicoli anfibi non sono ammessi.

3

Il Dipartimento prende le disposizioni necessarie per l'ammissione dei natanti il cui tipo di costruzione o di propulsione è insolito o nuovo.123 4 L'Amministrazione federale delle dogane informa le autorità d'ammissione sulle categorie di natanti per i quali non è necessario ottenere un'autorizzazione o fornire la prova dell'imposizione doganale. Nessuna autorizzazione è necessaria per la concessione di una licenza di navigazione collettiva.124 118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

119 Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

122 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

123 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

124 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

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5

Qualora all'organismo d'ammissione sia presentata una licenza di navigazione provvista dell'annotazione di cui all'articolo 94 capoverso 3, esso rifiuta: a. l'annullamento della licenza di navigazione; b. il rilascio di una licenza di navigazione per un nuovo detentore; c. la cancellazione dell'annotazione.125 6

Il rifiuto di cui al capoverso 5 è nullo qualora vi sia il consenso scritto dell'impresa di leasing o una sentenza di tribunale passata in giudicato concernente i rapporti di proprietà.126 7 È reputato masserizia di trasloco un natante che è importato in Svizzera da una persona fisica che abbandona il proprio domicilio all'estero e si stabilisce in Svizzera. Come documento di prova vale la copia munita del bollo doganale della «Dichiarazione/Domanda di sdoganamento per masserizie di trasloco» (formulario 18.44). Deve risultare evidente che si tratta dell'importazione di un natante avvenuta nell'ambito del trasferimento del domicilio dall'estero nel territorio doganale svizzero. È necessario che l'immigrante abbia usato personalmente all'estero il natante per almeno sei mesi. L'importazione del natante deve avvenire in correlazione cronologica con il trasferimento del domicilio. Il proprietario del natante fornisce la prova del rispetto delle presenti disposizioni.127
a128 Licenza di navigazione collettiva 1

La licenza di navigazione collettiva è rilasciata alle persone e imprese che: a. nella loro azienda costruiscono regolarmente e a titolo professionale natanti o motori per natanti, ne fanno commercio, li riparano, li trasformano o eseguono lavori simili; b. sono in grado di provare che una persona che lavora nell'azienda possiede le conoscenze ed esperienze professionali necessarie a condurre natanti non ispezionati; c.129 hanno concluso un'assicurazione di responsabilità civile, con copertura minima di 2 milioni di franchi per sinistro, per i danni causati da natanti con licenza di navigazione collettiva alle persone e ai beni.

2

Sono autorizzati a condurre un natante con licenza di navigazione collettiva: a. il titolare dell'azienda e i suoi impiegati; b. i membri della famiglia del titolare o capo dell'azienda, se vivono con lui nella stessa economia domestica; c.130 gli esperti dell'autorità d'ammissione e del servizio d'omologazione.

125 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

126 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

127 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

128 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Ordinanza

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Devono essere in possesso del necessario permesso di condurre.

3

La licenza di navigazione collettiva può essere utilizzata soltanto: a. per le corse di riparazione e di rimorchio; b. per le corse di trasferimento e di prova in rapporto con le omologazioni, le ispezioni ufficiali e il commercio dei natanti, come pure con le riparazioni, le trasformazioni e altri lavori realizzati su natanti; c.131 per altre corse gratuite, se per il natante è stata eseguita un'imposizione doganale.

4

Come un qualsiasi detentore, il titolare della licenza di navigazione collettiva è responsabile della sicurezza d'esercizio e dell'equipaggiamento prescritto del natante.


Art. 97

Rilascio

1

La licenza di navigazione deve essere compilata conformemente al modello 1 o 3 dell'allegato 7.132 Il Dipartimento definisce la forma e il contenuto della licenza di navigazione nell'allegato 7.133 2 Per quanto non sia di competenza della Confederazione, la licenza di navigazione è rilasciata dal Cantone nel quale il natante ha il suo luogo di stazionamento. Il luogo di stazionamento è, di regola, il luogo dove il natante staziona con l'autorizzazione dell'autorità. Nei casi in cui tale luogo manca, determinante è il luogo dove il natante viene principalmente utilizzato. Se non esistono né l'uno né l'altro, si prende come luogo, quello in cui il natante staziona normalmente prima e dopo l'uso.

3

Deve essere rilasciata una nuova licenza quando il luogo di stazionameto d'un natante è trasferito in un altro Cantone, oppure in caso di cambiamento di proprietà o di detentore.

4

In caso di perdita della licenza di navigazione, l'autorità competente rilascia, a richiesta, un duplicato designato come tale. Se il documento originale viene ritrovato, il titolare deve restituire spontaneamente il duplicato all'autorità che l'ha rilasciato.

5

La licenza di navigazione collettiva è rilasciata dal Cantone sede dell'impresa; è compilata in nome dell'impresa o del suo capo responsabile.134 6 Se un natante ha più detentori, questi devono indicare alle autorità d'ammissione una persona responsabile che è iscritta nella licenza di navigazione come detentore.135 130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

131 Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

134 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

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Art. 98

Modifiche ed aggiunte 1

Soltanto l'autorità competente può apportare modifiche ed aggiunte alle licenze di navigazione.

2

Il titolare è tenuto a notificare all'autorità competente, entro un termine di 15 giorni, ogni fatto che richieda una modifica o un'aggiunta oppure che determini la sostituzione presentando il documento precedente.

322 Ispezione

Art. 99

136 Generalità 1 Di regola, per l'ispezione il natante dev'essere presentato in acqua e a vuoto. Deve essere pulito e accessibile in tutte le sue parti essenziali.137 2 Le persone incaricate di presentare il natante sono tenute, durante l'ispezione, a fornire gratuitamente l'aiuto e il materiale necessari.

3

Qualora la sicurezza o la protezione dell'ambiente lo esigano, l'autorità competente può domandare che i compartimenti chiusi siano resi accessibili.


Art. 100


138

Ispezione di collaudo ufficiale 1

I natanti devono essere sottoposti a un'ispezione ufficiale individuale antecedente il rilascio della prima licenza di navigazione. L'ispezione ha lo scopo di controllare se la costruzione del natante è conforme alle prescrizioni. Per i battelli a vela deve essere calcolata la superficie velica conformemente all'allegato 12.

2

Per le imbarcazioni sportive, nell'ispezione ufficiale secondo il programma di cui all'allegato 32, si verifica se le disposizioni degli articoli 18a, 19, 24, 25, 107 capoversi 1 e 2, 108 e 109 sono rispettate.

3

Sono dispensati dall'ispezione ufficiale individuale tutti i natanti omologati in Svizzera.139 4

Per ogni natante giusta il capoverso 3 deve essere redatto il verbale di collaudo conformemente all'allegato 33. L'originale, o un'altra sua forma riproducibile, di tale verbale e dei verbali secondo l'allegato 32 sono conservati dall'autorità per 25 anni dal rilascio della prima licenza di navigazione.

135 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Ordinanza

41

747.201.1

5

Nel caso di natanti motorizzati e omologati in Svizzera con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW, per i quali non si dispone di un verbale della misurazione del rumore, l'ispezione si limita alle emissioni acustiche ai sensi dell'allegato 10.140
a141 Redazione del verbale di collaudo 1 Su richiesta, l'autorità può delegare la redazione del verbale di collaudo per il rilascio della prima licenza di navigazione per imbarcazioni sportive o imbarcazioni da diporto secondo l'allegato 33 a persone o imprese, purché siano titolari di una licenza di navigazione collettiva e possano garantire il controllo e la verifica ineccepibili dell'imbarcazione sportiva o dell'imbarcazione da diporto.142 2 La persona o l'impresa autorizzata deve confermare nel verbale di collaudo di aver verificato i punti indicati dal programma di collaudo per imbarcazioni sportive o imbarcazioni da diporto e che i documenti e i verbali richiesti sono disponibili.

L'autorità effettua controlli per campionatura. Può ritirare la delega qualora si constatino gravi o ripetute mancanze.143 3 Gli impianti e gli equipaggiamenti elettrici sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive, sono sottoposti al controllo dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

4

Gli impianti a gas liquido sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive, devono essere controllati da specialisti conformemente alla direttiva di cui all'allegato 17.

5

Per quanto concerne le ispezioni e i controlli di cui ai capoversi 3 e 4 deve essere presentato un attestato all'autorità.


Art. 101

Ispezione periodica

1

I natanti collaudati sono sottoposti a ispezioni periodiche a intervalli regolari. La frequenza delle ispezioni è la seguente: a. sei anni per i natanti non motorizzati; b. due anni per i natanti da noleggio; c. tre anni per i gommoni, i battelli per il trasporto di merci e altri natanti.144 2

In casi particolari e per determinati impianti, l'autorità competente può prevedere altre scadenze.145

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

141 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Navigazione interna 42

747.201.1

3

La frequenza delle ispezioni degli impianti a gas liquido sui natanti collaudati, escluse di quelli sui battelli per passeggeri, è disciplinata dalle disposizioni della direttiva di cui all'allegato 17. Ai battelli per passeggeri si applicano le disposizioni d'esecuzione del Dipartimento relative all'articolo 50 dell'ordinanza del 14 marzo 1994146 sulla costruzione dei battelli.147 4 La frequenza delle ispezioni degli impianti elettrici sui natanti collaudati è disciplinata dalle prescrizioni federali concernenti gli impianti a corrente debole e a corrente forte.148


Art. 102


149

Ispezione speciale

Dopo ogni importante modifica o riparazione tale da influire sulla resistenza dello scafo, sulle caratteristiche menzionate nella licenza di navigazione o sulla stabilità o la sicurezza, il proprietario o il detentore è tenuto a presentare il natante per una nuova ispezione prima della sua messa in servizio.


Art. 103

Ispezione d'ufficio

L'autorità competente può esigere un'ispezione d'ufficio nel caso in cui si dubiti che il natante non risponda alle prescrizioni.


Art. 104

Misure in caso di costatazione di difetti Se sono accertati difetti, l'autorità competente può limitare o vietare l'impiego del natante, trattenere la licenza di navigazione o far ritirare il natante dalla circolazione finché si sia provato che i difetti sono stati eliminati.

323 Natanti esteri

Art. 105

Obbligo di portare contrassegni e di possedere un'autorizzazione 1

L'obbligo di portare i contrassegni conformemente all'articolo 16 si applica senza restrizione anche ai natanti con luogo di stazionamento all'estero.

2

Per la messa in servizio o lo stazionamento, in acque aperte alla navigazione pubblica, di natanti con luogo di stazionamento all'estero è richiesta un'autorizzazione.

Essa viene accordata dal Cantone sul cui territorio il natante estero viene messo in servizio o staziona per la prima volta dopo aver varcato la frontiera.150 146 RS

747.201.7

147 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

148 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Ordinanza

43

747.201.1

3

L'autorizzazione è valevole a decorrere dalla data del rilascio fino alla fine del mese seguente su tutte le acque aperte alla navigazione.151 Le restrizioni di carattere genere secondo il diritto cantonale o internazionale restano riservate. L'autorizzazione non può essere rinnovata nel corso di un anno civile.

4

L'autorità competente può autorizzare delle eccezioni alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 per i natanti che prendono parte a manifestazioni nautiche.


Art. 106

Condizioni e rilascio 1

L'autorizzazione per i natanti con luogo di stazionamento all'estero viene accordata se:

a. il natante è costruito ed equipaggiato in modo tale che le prescrizioni sulla circolazione possono essere osservate; b.152 non vi sono da temere inquinamenti delle acque né emissioni nocive rilevanti;

c.153 il proprietario o il detentore può presentare un permesso di condurre nazionale, un certificato internazionale per pilotare imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive ai sensi delle disposizioni dell'articolo 91 capoverso 1 lettera b;

d.154 sono presentati il prescritto attestato dell'assicurazione sulla responsabilità civile o una polizza dell'assicurazione di responsabilità civile con ricevuta del pagamento del premio annuo, che garantisca la copertura minima richiesta in Svizzera o attesti che il proprietario o detentore ha versato all'autorità il premio per un'assicurazione collettiva; e.155 il proprietario o il detentore può provare che ha il suo domicilio all'estero.

2

L'autorizzazione deve essere compilata secondo il modello 1 dell'allegato 7.156 151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Navigazione interna 44

747.201.1

4 Disposizioni sulla costruzione 41 Disposizioni comuni 411 Generalità

Art. 107

Principio 1 I natanti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti secondo le regole della tecnica, in modo che: a. le prescrizioni della circolazione siano osservate; b. la sicurezza delle persone a bordo sia garantita: c. le proprietà dell'acqua non possono essere alterate.

2

Possono essere impiegati soltanto materiali da costruzione appropriati. Occorre dimostrare le proprietà di materiali nuovi, di cui si ignorano le caratteristiche.

3

L'autorità competente può esigere da una società di classificazione riconosciuta la classificazione di natanti di costruzione particolare (natante su cuscini d'aria, scafo ad ala portante, sottomarino ecc.).157
a158 Disposizioni non applicabili 1 Gli articoli 110-120, 121 capoversi 1 e 2, 122-125, 126 capoversi 1-3 e 5-7, 127, 128 e 129 non si applicano alle imbarcazioni sportive ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 15.159 2 L'articolo 125 (Istallazioni elettriche) non si applica alle imbarcazioni da diporto con tensioni fino a 24 V.

3

L'articolo 132 capoverso 2 (Equipaggiamento minimo) non si applica alle imbarcazioni da diporto o alle imbarcazioni sportive motorizzate la cui potenza di propulsione non supera i 30 kW e ai natanti che devono portare soltanto il fanale a luce bianca previsto dall'articolo 25 capoverso 1.

4

…160

5

L'articolo 134 capoverso 5 non si applica alle imbarcazioni da diporto o alle imbarcazioni sportive motorizzate con una potenza propulsiva fino a 30 kW.

6

L'articolo 134 capoverso 5 non si applica ai battelli a vela con una superficie velica massima di 15 m2 e ai natanti a remi, nemmeno se questi sono imbarcazioni sportive ai sensi dell'articolo 2 lettera 1bis.

157 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

158 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

160 Abrogato dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Ordinanza

45

747.201.1


Art. 108

Protezione delle

acque

1

I natanti dotati di locali di soggiorno, d'istallazioni per la cucina o d'impianti sanitari devono essere forniti di recipienti da vuotare a terra, destinati alla raccolta di sostanze fecali, delle acque di scarico e dei rifiuti.

2

Il fasciame esterno di un natante non può essere usato nello stesso tempo quale parete di recipienti destinati a contenere sostanze pericolose per le acque.

3

Sotto i motori fissi e gli aggregati vanno posti recipienti di raccolta appropriati per impedire che materie inquinanti possano disperdersi in acqua, a meno che lo stesso risultato sia ottenuto mediante altre misure.

4

…161


Art. 109


162

Rumore in esercizio

1

Il rumore di un natante in esercizio non deve superare 72 dB(A). La misura deve avvenire conformemente all'allegato 10.

2

Provvedimenti adeguati devono essere applicati per ridurre il rumore d'esercizio eccessivo a bordo.

3

La misurazione del rumore d'esercizio non è eseguita di regola sui natanti con una potenza totale di tutti i motori di propulsione non superiore a 40 kW. Se sussistono dubbi sul rispetto da parte di un natante del valore limite di cui al capoverso 1, l'autorità competente può disporre la misurazione del rumore d'esercizio secondo l'allegato 10.163

Art. 110

Carico 1 Il carico ammissibile viene fissato secondo il genere del natante, tenuto conto della stabilità, del bordo libero, della galleggiabilità in caso di falla e delle condizioni dei posti. Se è stato fissato dal costruttore, il carico ammissibile non può essere aumentato.164 2 Il peso di una persona, bagaglio compreso, è fissato in 75 kg.


Art. 111


165

Marchio di costruzione 1

In luogo ben visibile devono essere apposti: a. sullo scafo:

la marca e il tipo o il nome del costruttore, come pure il numero individuale dello scafo; 161 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).

162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

163 Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Navigazione interna 46

747.201.1

b.166 sul motore:

la marca e il tipo o il nome del costruttore, come pure la potenza di propulsione in kW e il numero del motore.

2

I numeri dello scafo e del motore devono essere indelebili.

3

Se non è indicata sul motore, la potenza di propulsione deve essere attestata dal costruttore o dal suo rappresentante.167

Art. 112

Locali abitabili e di soggiorno I locali abitabili e di soggiorno devono avere forme e dimensioni tali da offrire piene garanzie per la sicurezza e la salute delle persone che li utilizzano. Essi devono essere sufficientemente arieggiati, disporre di un accesso direttamente da coperta e possedere finestre, oblò o sopraluce.

412 Bordo libero e stabilità

Art. 113

Bordo libero

1

I natanti devono presentare a pieno carico un bordo libero sufficiente.

2

Il bordo libero è misurato dalla linea d'acqua di massimo carico fino al punto più basso del bordo superiore dello scafo oppure, se quest'ultimo è fornito di aperture, al punto più basso delle stesse.


Art. 114

Stabilità 1 I natanti devono presentare una stabilità sufficiente in qualsiasi condizione normale di carico, tenuto conto del loro genere di utilizzazione.

2

In casi particolari si possono esigere prove di stabilità.

413 Scafo


Art. 115

Principio Lo scafo deve essere costruito in maniera tale da poter resistere alle sollecitazioni alle quali può essere sottoposto in condizioni normali. Misure appropriate devono essere prese contro le vibrazioni.

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Ordinanza

47

747.201.1


Art. 116

Oblò e raccordi allo scafo 1

I telai degli oblò devono essere fissati sul lato esterno dello scafo in modo da garantirne la chiusura stagna.

2

Le tubazioni raccordate al di sotto della linea d'acqua di carico massimo devono essere munite di rubinetti di chiusura facilmente accessibili e disposte il più vicino possibile alle pareti dello scafo. Questa disposizione non si applica: a. ai tubi di scappamento e alle tubazioni di scarico particolarmente solidi di posti di guida a poppa dotati di prosciugamento automatico; b. alle tubazioni dell'acqua di raffreddamento dei motori con albero con sistema di trasmissione «Z».168


Art. 117

Paratie Qualora la galleggiabilità in caso di falla sia prescritta e garantita da paratie, le stesse devono essere totalmente stagne.169 I passi d'uomo ed i fori per il passaggio dei cavi di comando, degli alberi di trasmissione, di cavi elettrici, ecc. devono essere resi stagni.


Art. 118

Uscite di soccorso

Nel limite in cui la sicurezza delle persone a bordo lo richieda, si devono prevedere dei passaggi di soccorso che garantiscano un'uscita senza ostacoli. Le dimensioni di questi passaggi devono essere almeno di 50 x 40 cm.


Art. 119


170

Pavimenti e rivestimenti 1

I pavimenti che non costituiscono una parte di compartimenti stagni devono essere tali da consentire un accesso alle parti essenziali dello scafo.

2

I rivestimenti devono essere amovibili.


Art. 120

Impianti ed attrezzi d'esaurimento 1

I natanti devono essere equipaggiati di impianti o di attrezzi sufficientemente dimensionati per prosciugare l'acqua di sentina. Le pompe devono essere autoaspiranti.

2

Sui natanti dotati di paratie stagne si deve poter prosciugare ciascun compartimento. Sono eccettuati i compartimenti di minor importanza come pure i cassoni ad aria e gli altri dispositivi analoghi.171

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

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414 Istallazioni delle macchine

Art. 121


172

Generalità

1

La potenza dei motori di propulsione deve essere calcolata in maniera che, in condizioni normali, la manovrabilità del natante e dei convogli sia garantita. Sono applicabili le seguenti disposizioni supplementari:

a. i natanti che navigano su fiumi e che non possono virare devono poter fermarsi con la prua a valle;

b. i natanti con motori di potenza propulsiva superiore a 6 kW devono poter far marcia indietro;

c. sulle imbarcazioni da diporto telecomandate i motori devono poter essere manovrati dal posto di timoneria; per i motori la cui potenza propulsiva non supera 6 kW è sufficiente che il posto di timoneria sia equipaggiato con un dispositivo di arresto.

2

I motori entrobordo non installati in un compartimento delle macchine devono essere coperti in modo appropriato e ben arieggiati. Per motori a carburante volatile, installati sotto il ponte o in un cofano chiuso, dev'essere previsto un impianto di ventilazione protetto contro le esplosioni.

3

I motori con carburante a miscela possono essere utilizzati soltanto se il carburante contiene olio in misura non superiore al 2 per cento del volume (miscela 1:50) e se nessun prodotto di condensazione proveniente dal carter può riversarsi nell'acqua.

4

I motori a combustione interna usati per la propulsione dei natanti come pure i loro impianti di scappamento devono essere costruiti e tenuti in modo tale da rispondere alle prescrizioni dell'ordinanza del 13 dicembre 1993173 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere.174 5 I battelli di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere b, c e d nonché i canotti gonfiabili ed altri simili mezzi di svago e da bagno non possono essere dotati di motore.175

Art. 122

Tubi di

scappamento

I tubi di scappamento non devono permettere fughe di gas. Essi devono essere istallati e, se necessario, isolati o raffreddati in modo da escludere i pericoli d'incendio e danni per la salute.

172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

173 RS 747.201.3 174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

175 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Ordinanza

49

747.201.1


Art. 123


176

Istallazioni per il carburante 1

Le istallazioni per il carburante devono essere fabbricate con materiali appropriati.

2

I serbatoi per carburante devono essere isolati, fissati solidamente e, se necessario, muniti di paratie frangiflutti. I raccordi di serbatoi di carburante devono essere accessibili.177 3 I serbatoi fissi devono essere provvisti di tubazioni d'aerazione.178 Le condotte che passano attraverso lo scafo devono essere stagne.

3bis

…179

3ter

…180

3quater

Le tubazioni di riempimento e svuotamento degli impianti dei serbatoi devono essere costruite e disposte all'interno del natante in modo tale che, durante l'uso conforme del battello, non possano verificarsi spandimenti di carburante.181 4 Le tubazioni che portano ai motori devono essere ben accessibili e fornite di valvole di chiusura o di rubinetti.

5

I compartimenti e i cassoni nei quali sono depositati serbatoi di carburante devono poter essere arieggiati in modo efficace.182 6 Inoltre, nel caso di impianti per carburanti volatili: a. i recipienti per il carburante installati in vicinanza di motori devono essere protetti da paratie ignifughe; b. le tubazioni di riempimento devono giungere al ponte o fuori bordo; c. le tubazioni d'aerazione che giungono al ponte o fuoribordo devono passare più in alto possibile e essere provviste di un dispositivo antincendio; d. le tubazioni devono essere raccordate nella parte superiore dei recipienti; e. le valvole di chiusura menzionate nel capoverso 4 devono essere collocate all'esterno del compartimento delle macchine o poter essere azionate dall'esterno. Sono ammessi i comandi manuali o per mezzo di un interruttore, come pure quelli automatici o quelli elettromagnetici collegati con il dispositivo di accensione.

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

177 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

179 Introdotto dal n. 16.2 dell'O del 13 dic. 1993 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (RS 747.201.3). Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089) 180 Introdotto dal n. 16.2 dell'O del 13 dic. 1993 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (RS 747.201.3). Abrogato dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

181 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

182 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Navigazione interna 50

747.201.1

7

Deve essere possibile l'impiego di pistole erogatrici dotate di dispositivo per il ritorno dei vapori.183

Art. 124

Istallazioni ad aria compressa Le prescrizioni federali concernenti le istallazioni e l'esercizio dei recipienti sotto pressione si applicano analogamente alle istallazioni ad aria compressa.

415 Istallazioni elettriche

Art. 125

Prescrizioni applicabili

La costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle istallazioni elettriche devono essere conformi alle prescrizioni federali in materia di istallazioni elettriche a corrente debole e forte.


Art. 126

Disposizioni particolari

1

Per le istallazioni elettriche dei natanti si possono impiegare soltanto materiali appropriati, in particolare che siano resistenti all'ambiente, al calore, all'umidità e ignifughi.

2

La tensione ammessa è fissata come segue: a. 250 V per l'illuminazione ed il riscaldamento; b. 500 V per le istallazioni di forza motrice.

Tensioni più elevate possono essere autorizzate per istallazioni speciali, a condizione che le misure di protezione necessarie siano osservate.

3

Nel caso in cui possano verificarsi correnti di intensità superiore al valore nominale dell'impianto, occorre prevedere misure appropriate atte a garantire il funzionamento degli apparecchi elettrici indispensabili al servizio nautico.

4

I fanali di navigazione devono essere allacciati ad un circuito elettrico indipendente e poter essere comandati dal posto del timoniere.

5

Ad eccezione delle imbarcazioni da diporto, le apparecchiature ed i cavi elettrici saranno posati in modo che la loro influenza magnetica sulla bussola sia inferiore a 0,5°.

6

Gli accumulatori saranno fissati solidamente e protetti contro il danneggiamento, in modo da evitare lo spargimento dell'elettrolita sullo scafo. I compartimenti e le casse per accumulatori devono poter essere arieggiati in modo efficace.

7

I cavi di raccordo con la rete di distribuzione a terra devono essere flessibili, abbastanza lunghi e ben isolati. Disposizioni appropriate devono garantire che le connessioni non abbiano ad essere sottoposte a sforzi di trazione. Quando la tensione impiegata è superiore a 50 V lo scafo dev'essere dotato di una messa a terra efficace.

183 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Ordinanza

51

747.201.1

Sul quadro principale di comando una lampada di controllo deve indicare se il raccordo alla rete di distribuzione pubblica è sotto tensione.

416 Timoneria

Art. 127

Impianto di timoneria 1

Ogni natante dev'essere fornito di un impianto di timoneria di funzionamento sicuro e di buona manovrabilità. Questa disposizione non è applicabile alle imbarcazioni, la cui manovra viene effettuata tramite altri battelli.

2

Le deviazioni angolari del timone devono essere limitate nella misura in cui lo esige la sicurezza d'esercizio.


Art. 128

Posti di

timoneria

1

I posti di timoneria devono essere disposti in modo da garantire una condotta sicura del natante ed assicurare una vista sufficiente sulla via navigabile e sugli impianti d'arrivo e di partenza alle banchine.

2

In condizioni normali d'esercizio il livello d'intensità sonora prodotto dal natante stesso, ad eccezione delle imbarcazioni da diporto, non deve superare 70 dB (A) all'altezza della testa del timoniere.

417 Istallazioni a gas liquido

Art. 129


184

Prescrizioni applicabili La costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a gas liquido devono essere conformi all'allegato 17.


Art. 130


185

418 Equipaggiamento

Art. 131

Principio 1 I natanti devono essere equipaggiati in funzione della loro grandezza e conformemente all'uso al quale sono destinati.

2

Gli oggetti dell'equipaggiamento prescritto devono sempre essere pronti all'uso e trovarsi in un luogo apposito.

184 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

185 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).

Navigazione interna 52

747.201.1


Art. 132

Equipaggiamento minimo

1

I natanti che devono essere provvisti di contrassegni devono essere forniti almeno degli oggetti di equipaggiamento menzionati nell'allegato 15.186 2 I fanali prescritti negli articoli 24, 25, 27 e 30 devono essere istallati in modo fisso.

3

I segnalatori acustici azionati meccanicamente o elettricamente previsti all'articolo 33 devono essere disposti in maniera da favorire al massimo la propagazione del suono. Ad 1 m di distanza dal centro dell'apertura di fuoruscita del suono, il livello fonico dovrà essere compreso tra 120 e 130 dB (A).

4

Il cordame e i dispositivi dell'ancora devono sopportare una sufficiente forza di trazione.187 5

…188


Art. 133


189

Apparecchi radar

L'Ufficio federale dei trasporti designa gli apparecchi radar che possono essere installati sui natanti. Gli apparecchi radar devono essere conformi alle norme legali in materia di telecomunicazioni ed essere esercitati secondo le medesime.


Art. 134

Mezzi di salvataggio

1

Sono ritenuti mezzi di salvataggio i mezzi di salvataggio individuali o collettivi.

Giubbotti di salvataggio con collo e salvagenti anulari sono considerati mezzi di salvataggio individuali. Zattere gonfiabili e imbarcazioni di salvataggio sulle quali le persone possono salire sono considerate mezzi di salvataggio collettivi.190 2 I mezzi di salvataggio individuali, tranne che per le persone sui gommoni, devono avere una spinta idrostatica di almeno 75 N.191 2bis I giubbotti di salvataggio gonfiabili sono riconosciuti se il dispositivo di gonfiamento è azionato automaticamente o a mano.192

186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

188 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).

189 Abrogato dal n. II 51 dell'O del 1° dic. 1997 (RU 1997 2779). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

190 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

192 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Ordinanza

53

747.201.1

3

Le esigenze per le zattere gonfiabili e le imbarcazioni di salvataggio sulle quali le persone possono salire sono rette dall'ordinanza del 14 marzo 1994193 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento. I palischermi non sono ammessi come canotti di salvataggio.194 4 Per ogni persona a bordo di un natante deve essere disponibile un mezzo di salvataggio individuale o un posto in un mezzo di salvataggio collettivo.195 4bis

La disposizione di cui al capoverso 4 non si applica: a. ai battelli a remi (art. 2 lett. a n. 11) e alle attrezzature nautiche idonee alla competizione (art. 134a cpv. 1) che circolano su laghi nella zona rivierasca interna o esterna; b. ai battelli per passeggeri. La dotazione e la composizione dei mezzi di salvataggio a bordo dei battelli per passeggeri è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994196 sulla costruzione dei battelli.197

5

Oltre agli attrezzi menzionati nel capoverso 4 deve trovarsi a bordo, tranne che nei gommoni, almeno un salvagente appropriato che possa essere gettato in acqua e sia dotato di una spinta idrostatica di 75 N e munito di una sagola di lancio di almeno 10 m.198 6 La spinta idrostatica dei giubbotti di salvataggio per ragazzi al di sotto di 12 anni non è prescritta. Devono tuttavia essere utilizzati giubbotti di salvataggio con collo di misura adeguata.199 7 …200

a201 Mezzi di salvataggio per attrezzature nautiche idonee alla competizione

1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 134, su attrezzature nautiche idonee alla competizione che circolano su fiumi o laghi al di fuori della zona rivierasca interna o esterna è ammesso trasportare l'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento. Sono considerati attrezzature nautiche idonee alla competizione i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi e le canoe idonei alla competizione e altri natanti simili, nonché i battelli a vela che non dispongono di un 193 RS

747.201.7

194 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

195 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

196 RS

747.201.7

197 Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

199 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

200 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, (RU 2001 1089). Abrogato dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

201 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

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747.201.1

invaso stagno agli spruzzi e alle intemperie e sufficientemente grande per il trasporto di mezzi di salvataggio ai sensi dell'articolo 134.202 2 L'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento deve corrispondere alla taglia della persona che lo indossa.

3

Sono considerati equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento i giubbotti di salvataggio che corrispondono alla norma SN EN 393:1994 nella versione del novembre 1993203.

42 Disposizioni particolari per le imbarcazioni da diporto

Art. 135


204



Art. 136


205
Bordo libero

1

Il bordo libero (F) delle imbarcazioni da diporto deve misurare almeno: a. per i battelli motorizzati, ad eccezione dei natanti a vela e dei canotti pneumatici, con una potenza propulsiva: -

fino a 6 kW

30 cm,

da 6 kW fino a 30 kW

35 cm,

più di 30 kW

40 cm;

b. per i natanti a remi e i canotti pneumatici 25 cm.

2

In deroga all'articolo 113 capoverso 2, il bordo libero, secondo il capoverso 1, dei natanti con ponte parzialmente coperto è misurato al capodibanda o alla parte superiore dello scafo a una distanza di 20 cm al massimo dal profilo esterno del parabordo o, se siffatto profilo manca, dalla murata.

3

Nel terzo posteriore del natante, il bordo libero allo specchio di poppa (f) ed agli orifizi nello scafo deve essere almeno pari all'80 per cento del bordo libero prescritto nel capoverso 1.

4

Per i natanti con ponte coperto continuo o con galleggianti chiusi e stagni, ad eccezione dei canotti pneumatici, è ammesso un bordo libero minore quando la stabilità è sufficiente.

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

203 La norma SN EN ISO 8666 può essere ottenuta presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

204 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

55

747.201.1


Art. 137

206 Stabilità 1 In caso di carico asimmetrico, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: a. lo sbandamento delle imbarcazioni da diporto, ad eccezione dei natanti a vela, non deve superare 30°; b. l'acqua non deve penetrare all'interno dei natanti a remi e di quelli motorizzati aperti;

c. nel caso di natanti giusta la lettera b con ponte parzialmente coperto, il ponte può essere immerso su una larghezza di 20 cm al massimo; d. sui natanti di cui alla lettera b, dotati di due o più galleggianti stagni, il profilo superiore del o dei galleggianti non deve essere immerso oltre il punto più basso del ponte;

e. sui natanti a remi con ponte coperto continuo, il punto più basso del ponte non deve essere immerso.

2

All'atto dell'ispezione, un carico (P) è posato sul ponte o sul capodibanda, in modo che la distanza dall'asse longitudinale corrisponda al 40 per cento della larghezza massima e che il natante non risulti fuori assetto. Il carico è di: a. 18 kg per persona ammessa, ma al massimo 90 kg per i natanti giusta il capoverso 1 lettere b e c; se questi natanti sono dotati di una cabina e se le loro parti anteriori sono accessibili transitando sul bordo, il carico è pure di 90 kg;

b. 90 per cento del peso totale delle persone ammesse, per i natanti giusta il capoverso 1 lettere d ed e.

3

I natanti giusta il capoverso 1 lettere d ed e devono essere costruiti in modo da permettere agli spruzzi di defluire liberamente.


Art. 138

207 Galleggiabilità 1 In caso di allagamento completo, devono restare a galla, completamente equipaggiati e non danneggiati:

a. i natanti a vela con deriva, di una superficie velica non superiore a 15 m2; b. i natanti da noleggio a motore, con una potenza propulsiva che non eccede 6 kW;

c. i natanti a remi da noleggio; d.208 i battelli che servono al trasporto professionale di dodici passeggeri al massimo.

2

La spinta idrostatica residua deve essere di almeno 15 kg per persona ammessa.

206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

208 Introdotta dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

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a209 Posti disponibili e numero di persone Il numero di persone ammesse sulle imbarcazioni monoscafo da diporto è determinato dall'allegato 18. Deve inoltre essere conforme alle disposizioni degli articoli 107, 110, 136, 137 e 138.


Art. 139

Potenza di propulsione La potenza di propulsione ammessa per le imbarcazioni da diporto d'una lunghezza fino a 6,5 m deve essere conforme all'allegato 11. Comunque essa non deve superare in nessun caso la potenza indicata dal costruttore del natante.


Art. 140

Impianti di timoneria 1

Le imbarcazioni da diporto munite di motori fuoribordo devono avere un comando a distanza quando la potenza di propulsione supera i 30 kW oppure se la sicurezza d'esercizio del natante lo richiede.

2

…210

a211 Manovrabilità dei natanti a vela La manovrabilità di un natante a vela è considerata sufficiente se non abbisogna di altri mezzi di propulsione oltre alla vela per ritornare al punto di partenza.

b212 Cavi di traino e di manovra per kite surf La lunghezza massima dei cavi di traino e di manovra per kite surf è di 25 m.


Art. 141


213

43 Disposizioni particolari per i battelli per il trasporto di merci e gli impianti galleggianti

Art. 142


214


Art. 143

Linea d'immersione

1

I battelli per il trasporto di merci devono portare su ogni lato linee d'immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto della loro lunghezza.215 209 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

210 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).

211 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

212 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

213 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089).

214 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).

Ordinanza

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2

Le linee di immersione devono avere la forma indicata nell'allegato 13. Esse saranno pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e trovarsi in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all'immersione massima.

a216 Stabilità dei battelli per il trasporto di merci 1 Per i battelli per il trasporto di merci che portano il loro carico prevalentemente sul ponte e per quelli per i quali in base alla costruzione o al collocamento del carico si può prevedere una scarsa stabilità, la sufficiente stabilità deve essere comprovata mediante un calcolo. In caso di dubbio, l'autorità competente decide se occorre fornire tale prova.

2

La stabilità è comprovata se l'angolo d'inclinazione trasversale del natante, pronto all'esercizio e a pieno carico, applicando i carichi esterni sotto indicati, non supera 5 gradi e la linea di intersezione del ponte e dello scafo nel punto più basso non è immersa in acqua. L'altezza metacentrica del natante pronto all'esercizio e a pieno carico non dev'essere inferiore a 1,00 m.

3

Occorre tenere conto dell'influsso sulla stabilità di eventuali superfici di liquidi liberi.

4

Se la posizione del baricentro del natante pronto all'esercizio e privo di carico può essere calcolata con sufficiente precisione, la prova di sbandamento non è richiesta.

5

Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le seguenti ipotesi di carico: a. pressione laterale del vento di 0,25 kN/m2; b. momento di sbandamento in presenza di forze centrifughe nella navigazione in circolo

[

]

kNm

2

T

KG

L

D

v

c

M

CWL

2

S

⎥⎦

⎢⎣

×

×

×

=

circolo

dove: LCWL è la lunghezza sul piano di galleggiamento in m; c

è il coefficiente fissato dal cantiere di costruzione o dal gestore del natante, comunque non minore di 0,4; v

è la velocità del natante in acque alte e calme alla potenza nominale del/i motore/i in m/s; T

è il pescaggio del natante a pieno carico in m; D

è il dislocamento del natante a pieno carico in t; KG

è l'altezza del baricentro dal limite superiore delle chiglia in m.

6

Qualora sia prevedibile che nell'esercizio concreto del natante si verifichino altri momenti di sbandamento, questi vanno parimenti considerati nel calcolo dell'angolo di sbandamento.

215 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

216 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

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7

Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni di vento più elevate, l'autorità competente può prescrivere le maggiorazioni del caso.


Art. 144

Bordo libero

1

Il bordo libero dei battelli per il trasporto di merci viene stabilito secondo la zona di navigazione nella quale essi circolano.217 Il lago Lemano, il lago di Neuchâtel ed il lago di Costanza fanno parte della zona 2, tutte le altre superfici d'acqua appartengono alla zona 3 (detta classificazione risulta dalla raccomandazione della commissione economica europea).

2

Il bordo libero, misurato dalla zona di galleggiamento a pieno carico al punto più basso del bordo superiore dello scafo, è il seguente:218 a.219 per i battelli con ponte fisso continuo senza insellamento né sovrastruttura 30 cm per la zona 2,

15 cm per la zona 3;

b. per i battelli sprovvisti di ponte: 100 cm per la zona 2,

50 cm per la zona 3.

3

Per i battelli senza insellamento o con sovrastrutture, il bordo libero prescritto al capoverso 2 lettera a può essere ridotto, ma al massimo fino a 10 cm per la zona 2,

5 cm per la zona 3.

In tale caso il bordo libero si calcola secondo l'allegato 14.

4

Le sovrastrutture possono essere prese in considerazione per il calcolo del bordo libero conformemente al capoverso 3, soltanto se: a. la loro larghezza media raggiunge il 60 % almeno della larghezza del battello, misurata a metà lunghezza dello stesso;

b. esse sono stagne fino all'altezza della distanza di sicurezza.

5

Il bordo libero per gli impianti galleggianti è di: a. 90 cm per la zona 2; 45 cm per la zona 3.220 6

Il bordo libero può essere opportunamente ridotto se si dimostra con un calcolo di stabilità che, con un carico sfavorevole dell'impianto galleggiante e con l'applicazione dei momenti di sbandamento come previsto nel capoverso 7, il bordo libero 217 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

218 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

219 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

220 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

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747.201.1

restante minimo in posizione di sbandamento non è inferiore a 20 cm. Il calcolo della stabilità deve basarsi sui risultati di una prova di sbandamento eseguita sull'impianto galleggiante completamente equipaggiato e pronto all'esercizio. Deve essere considerato l'influsso di eventuali superfici di liquidi liberi.221 7 Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le seguenti ipotesi di carico: a. pressione laterale del vento di 0,25 kN/m2; b. spostamento unilaterale del carico pari alle sollecitazioni prevedibili durante l'esercizio effettivo; c. altre sollecitazioni esterne (p. es. forze centrifughe, corrente trasversale, forze di sollevamento della fune, ecc.).222

8

Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni più elevate di vento, l'autorità competente può imporre le maggiorazioni del caso.223

Art. 145

Distanza di sicurezza 1

La distanza di sicurezza per i battelli per il trasporto di merci misurata dalla linea di galleggiamento a pieno carico al punto più basso delle aperture, quali porte, finestre e oblò muniti di chiusura resistente e stagna agli spruzzi e alle intemperie, deve essere di almeno: 60 cm per la zona 2,

30 cm per la zona 3.224

Indipendentemente dalle distanze di sicurezza prescritte, le aperture devono avere una soglia di almeno 15 cm di spessore al di sopra della coperta.

2

La linea di sicurezza, misurata dalla linea di galleggiamento a pieno carico al punto più basso della soglia della stiva dei battelli che navigano con stive da carico aperte, dev'essere aumentata, in rapporto alla distanza di sicurezza, secondo il capoverso 1: a. se si tratta di stive che si estendono da un bordo all'altro, di 40 cm per la zona 2,

20 cm per la zona 3;

b. se si tratta di stive che non si estendono da un bordo all'altro e che sono totalmente separate dallo scafo in modo stagno, nella misura prescritta nella tabella riprodotta alla cifra 4 dell'allegato 14.

221 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

222 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

223 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

224 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

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3

Le aperture sui ponti di impianti galleggianti, come porte, finestre, oblò muniti di chiusura resistente e stagna agli spruzzi e alle intemperie, devono avere una paratia di almeno 15 cm al di sopra del ponte.225

Art. 146

Scafo 1 Il dimensionamento degli elementi che compongono lo scafo di battelli per il trasporto merci e di impianti galleggianti deve corrispondere alle prescrizioni d'una società di classificazione riconosciuta.226 2

I natanti devono avere almeno una paratia di collisione e due paratie per il compartimento delle macchine. Nel caso in cui il compartimento delle macchine si trovi nella parte posteriore del natante, la seconda paratia non è richiesta.227 3

La distanza tra la paratia di collisione e l'intersezione del dritto di prua con la linea di galleggiamento a pieno carico deve essere compresa tra 1/12 e 1/8 della lunghezza di questa linea di galleggiamento. Se questa distanza è inferiore, occorre provare mediante calcoli che il natante pronto a essere messo in esercizio e a pieno carico resta a galla in caso di allagamento dei due primi compartimenti. La prova non è necessaria se il natante, fino a 1/8 della lunghezza sulla linea di galleggiamento misurato dal punto di intersezione della linea di galleggiamento a pieno carico con il dritto di prua, dispone di compartimenti stagni su entrambi i lati, la cui larghezza su ogni lato del natante in quel punto corrisponde ad almeno 1/5 della larghezza dello

scafo al livello della linea di galleggiamento a pieno carico.228 4 La prova della galleggiabilità in caso di allagamento dei primi due compartimenti è considerata valida se il natante, in tutte le fasi intermedie e ad allagamento ultimato non affonda tanto da sommergere la linea di intersezione del ponte e dello scafo. Nel calcolo vanno considerati gli sbandamenti provocati da un eventuale allagamento su un solo lato.229 5 La paratia di collisione deve essere stagna e andare da sponda a sponda. Deve estendersi dal fondo del natante al ponte e non deve avere porte, boccaporti, passi d'uomo o altre aperture.230
a231 Ancora, catena

dell'ancora

1

Il numero e il peso delle ancore, il diametro e la lunghezza della catena dell'ancora devono corrispondere alle prescrizioni di una società di classificazione riconosciuta dall'Ufficio federale dei trasporti.

225 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

226 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

228 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

229 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

230 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

231 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Ordinanza

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2

L'autorità competente può permettere una riduzione massima del peso dell'ancora di prua del 50 per cento per natanti circolanti su laghi, se il peso previsto per l'ancora è stato determinato secondo una prescrizione che presuppone acque correnti.

L'autorità competente può richiedere l'allungamento della catena dell'ancora. Non è ammessa la somma di più riduzioni di peso grazie all'impiego di ancore ad alta tenuta.

3

L'estremità della catena dell'ancora deve essere saldamente fissata allo scafo del natante.


Art. 147

232 Impianti d'esaurimento

1

Ciascun compartimento stagno di battelli per il trasporto di merci o di impianti di galleggiamento deve poter essere esaurito. Ciò non vale per i compartimenti stagni solitamente chiusi ermeticamente.

2

Devono essere in dotazione due pompe di sentina autoaspiranti indipendenti che non devono essere installate nello stesso locale e di cui almeno una deve essere azionata da un motore a combustione interna.

3

Ogni pompa di sentina deve essere utilizzabile per ogni compartimento stagno.

4

La portata minima Q della pompa di sentina deve essere calcolata secondo la formula seguente:

[

]

min

/

1

,

0

2

l

d

Q

×

=

d è il diametro interno dei tubi di sentina e va calcolato secondo la formula seguente: (

)

[ ]

mm

H

B

L

d

25

2

+

+

×

×

=

dove: L

è la lunghezza massima del natante o dell'impianto di galleggiamento senza rimorchi in m; B

è la larghezza del natante o dell'impianto di galleggiamento all'ordinata in m; H

è la più piccola altezza di costruzione del natante o dell'impianto di galleggiamento in m.

a233 Mezzi di salvataggio Qualsiasi persona che lavora a bordo di un impianto galleggiante deve disporre di un mezzo di salvataggio individuale. Inoltre, se l'impianto è stazionato al largo, per le persone che lavorano a bordo deve essere a disposizione una barca a remi o a motore con un numero sufficiente di posti.

232 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

233 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Navigazione interna 62

747.201.1

44 Disposizioni particolari per i battelli che servono al trasporto professionale di persone234

Art. 148

235 1 Per la costruzione e la dotazione di battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994236 sulla costruzione dei battelli.

2

Per i battelli che servono al trasporto professionale di dodici passeggeri al massimo, si applicano gli articoli 107-114, 124 e 131-140a nonché gli articoli 22, 27 capoversi 1 e 2, 28-36, 38 e 39 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.

3

In deroga al capoverso 2, i battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di dodici passeggeri al massimo non devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 27 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza sulla costruzione dei battelli e dell'articolo 138, sempre che per ogni passeggero ammesso a bordo venga recato un mezzo di salvataggio individuale e sia previsto a bordo un posto in un mezzo di salvataggio collettivo in cui le persone possano salire. Le esigenze relative al materiale di salvataggio sono rette dall'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.237 4 I battelli per il trasporto di merci utilizzati principalmente per il trasporto a titolo professionale di oltre 12 persone e sui quali le merci vengono trasportate solo occasionalmente, devono soddisfare le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento. Nella licenza di navigazione devono essere indicati quali battelli per passeggeri.238 45239 Disposizioni particolari per i gommoni
a Costruzione

1

Prua e poppa del gommone devono essere piegate verso l'alto. Le camere d'aria laterali di un gommone chiuso devono essere saldate a poppa e a prua, incollate saldamente o unite in maniera analoga. Il gommone deve essere costruito in maniera tale da assicurare sufficiente stabilità e manovrabilità.

2

Le installazioni sul gommone devono essere effettuate in modo che non danneggino la superficie del gommone o le camere d'aria.

234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

235 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

236 RS

747.201.7

237 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

238 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

239 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Ordinanza

63

747.201.1

b Camere d'aria e rinforzi 1

I gommoni devono constare nella lunghezza di un numero sufficiente di camere d'aria separate.

2

I gommoni di lunghezza superiore a 4,50 m devono avere almeno due camere d'aria trasversali unite alle camere d'aria longitudinali. Si possono ammettere altri dispositivi che assicurino una sufficiente stabilità.

3

I punti dei gommoni soggetti a forti sollecitazioni e particolarmente a rischio come i bordi e la parte inferiore delle camere d'aria longitudinali devono essere rinforzati.

c Dispositivo di riflusso dell'acqua Qualora un gommone sia dotato di dispositivo di riflusso dell'acqua, questo deve eliminare rapidamente l'acqua raccolta a bordo a prescindere dalla direzione di navigazione.

d Cima di sicurezza, elementi metallici 1

Sul lato esterno di ogni gommone va passata una cima di sicurezza ben tesa.

2

Prua e poppa del gommone devono essere dotate di elementi metallici per il fissaggio di cime di ormeggio o di salvataggio.

e Dispositivo di fissaggio Per ogni passeggero ammesso devono essere previsti due dispositivi di fissaggio, di cui almeno uno per il fissaggio dei piedi al fondo. Devono essere concepiti in modo da impedire che il passeggero scivoli o rimanga impigliato.

f Numero di passeggeri ammessi 1

Il numero di passeggeri ammessi a bordo di un gommone è fissato in base alle indicazioni del costruttore. Esso può superare il numero calcolato secondo l'allegato 18 cifra 1 lettera c al massimo di un'unità.

2

Il numero di passeggeri ammessi deve essere scritto a bordo in modo chiaramente visibile.

46240 Disposizioni particolari per le imbarcazioni sportive
g Messa in circolazione di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate e componenti 1

1 Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate o i loro componenti possono essere messi in circolazione solamente se rispondono ai 240 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Navigazione interna 64

747.201.1

requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive giusta l'allegato I (parte A) della direttiva CE.241 2 D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia, l'Ufficio federale dei trasporti determina le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali per i componenti, le imbarcazioni sportive o le imbarcazioni sportive parzialmente completate relativi alla progettazione e alla costruzione di imbarcazioni sportive e relativi alle emissioni acustiche. Le fa pubblicare sul Foglio federale con il titolo e l'indirizzo per l'ordinazione242.243 3 Se le imbarcazioni sportive o i loro componenti sono costruiti secondo le norme tecniche giusta il capoverso 2, si presuppone che i requisiti di sicurezza essenziali siano adempiuti.

4

Se queste norme non sono applicate o lo sono soltanto in parte, la persona che mette in circolazione l'imbarcazione deve poter comprovare che i requisiti di sicurezza essenziali sono adempiuti in altro modo.

5

Per comprovare la conformità ai requisiti di sicurezza essenziali, la persona che mette in circolazione l'imbarcazione deve, per dieci anni dalla costruzione, poter fornire entro un termine adeguato la documentazione tecnica giusta l'allegato 30. Per le fabbricazioni in serie il termine di dieci anni decorre dalla costruzione dell'ultimo esemplare.

6

La documentazione o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti svizzere in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l'autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

h244 Procedure di valutazione della conformità 1 Le procedure per la valutazione della conformità sono disciplinate nell'allegato 20.

2

Se un organismo di valutazione della conformità è coinvolto nella procedura di valutazione della conformità, occorre apporre il suo numero di identificazione sull'imbarcazione sportiva o sul componente.

i Organismi di collaudo e di valutazione della conformità 1

Gli organismi di collaudo e di valutazione della conformità che occorre consultare per la valutazione della conformità ai sensi degli allegati 23 e 24 nonché 26-29 devono, per il relativo settore specifico,: 241 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

242 Gli elenchi dei titoli delle norme designate e i relativi testi possono essere richiesti all'Associazione Svizzera di Normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

243 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

244 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Ordinanza

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a. essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996245 sull'accreditamento e sulla designazione;

b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale; oppure

c. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.

2

Chiunque si riferisce alla documentazione di un centro diverso da quelli di cui al capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la qualifica del centro soddisfano i requisiti svizzeri (art. 18 cpv. 2 LOTC).

j Dichiarazione di conformità 1

Chiunque mette per la prima volta in circolazione in Svizzera un'imbarcazione sportiva o un componente, deve presentare una dichiarazione di conformità secondo l'allegato 31, dalla quale risulti che l'imbarcazione sportiva o il componente rispondono ai requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive giusta l'allegato I (parte A) della direttiva CE e che è stata svolta una procedura di valutazione della conformità secondo l'articolo 148h.246 2 Chiunque mette in circolazione un'imbarcazione sportiva parzialmente completata deve presentare solamente una dichiarazione giusta l'allegato 21.

3

Deve poter essere esibita copia della dichiarazione di conformità durante dieci anni dalla costruzione dell'imbarcazione sportiva. In caso di fabbricazioni in serie questo termine decorre dalla costruzione dell'ultimo esemplare.

4

La dichiarazione giusta l'allegato 21 o la dichiarazione di conformità giusta l'allegato 31 devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese l'autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

k247 Valutazione della conformità successiva alla costruzione 1 Se per un'imbarcazione sportiva già costruita non esiste più il costruttore o il suo rappresentante, oppure se questi non adempie gli obblighi per l'attestazione della conformità, la dichiarazione di conformità per imbarcazioni sportive costruite può essere compilata da qualsiasi persona che sotto la propria responsabilità mette in circolazione o in servizio in Svizzera l'imbarcazione sportiva. Un organismo di valutazione della conformità esamina inoltre l'imbarcazione sportiva per valutarne la conformità ai pertinenti requisiti della direttiva CE.

2

Per la verifica la persona mette a disposizione dell'organismo di valutazione della conformità tutti i documenti disponibili o i dati tecnici relativi alla prima messa in circolazione dell'imbarcazione sportiva nel Paese di origine.

245 RS

946.512

246 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

247 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

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3

L'organismo di valutazione della conformità redige un rapporto di conformità concernente la valutazione eseguita. Esso informa la persona che mette in circolazione o in servizio l'imbarcazione sportiva riguardo a eventuali obblighi.

4

La dichiarazione di conformità deve essere compilata secondo l'allegato 31. Sulla targhetta del costruttore deve essere apposto il numero di identificazione dell'organismo di valutazione della conformità e aggiunta la menzione «certificazione successiva alla costruzione».

l248 Controlli successivi (sorveglianza del mercato) 1

Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e i componenti che vengono messi in circolazione possono essere successivamente controllati dalle autorità competenti anche al di fuori delle scadenze fissate dall'articolo 101. I controlli garantiscono che tali prodotti messi in circolazione ottemperano alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo vengono effettuati controlli per campionatura e si dà seguito alle segnalazioni motivate secondo le quali le prescrizioni della presente ordinanza non sono rispettate.

2

Nel quadro dei controlli successivi, per provare la conformità delle imbarcazioni sportive, delle imbarcazioni sportive parzialmente completate o dei componenti, le autorità competenti sono autorizzate a: a. richiedere la documentazione e le informazioni necessarie; b. prelevare campioni;

c. richiedere esami; e d. accedere ai locali commerciali durante le normali ore di lavoro.

3

Qualora chi mette in circolazione l'imbarcazione non fornisca la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente o non la fornisca completa, essa può disporre un'ispezione dell'imbarcazione sportiva, dell'imbarcazione sportiva parzialmente completata o del componente. Chi la mette in circolazione ne sostiene le spese.

4

Prima di ordinare l'ispezione, le autorità competenti offrono a chi mette in circolazione l'imbarcazione la possibilità di esprimersi.

5

La procedura nei casi di constatazione di non conformità alle prescrizioni delle imbarcazioni sportive, delle imbarcazioni sportive parzialmente completate o dei componenti è retta dagli articoli 19 e 20 LOTC.

248 Originario art. 148k (RU 2007 2275).

Ordinanza

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5 Equipaggio

Art. 149

Generalità 1 Durante la navigazione i battelli e gli impianti galleggianti devono essere dotati, oltre che del conduttore, di un equipaggio sufficientemente numeroso e qualificato per garantire la sicurezza delle persone a bordo e quella della navigazione.249 2 I membri dell'equipaggio devono avere un'età di almeno 16 anni. Uno di essi deve essere capace di sostituire temporaneamente il conduttore e conoscere il comando dell'impianto di propulsione.


Art. 150

Battelli per trasporto di merci 1

L'effettivo dell'equipaggio dei battelli per il trasporto di merci è fissato dall'autorità competente.

2

Di regola, esso si compone: a. sui battelli motorizzati d'una capacità di carico fino a 1000 t

1 marinaio,

oltre 1000 t

2 marinai;

b. per i battelli rimorchiati 1 marinaio;

c. per i convogli spinti d'una capacità di carico complessiva

fino a 1000 t

1 marinaio,

oltre 1000 t

2 marinai.

3

Esso può essere aumentato a. se le condizioni di navigazione ed il tipo di costruzione del battello lo richiedono, segnatamente in caso di disposizione particolare delle sovrastrutture;

b. se il conduttore non può manovrare simultaneamente, senza difficoltà, il timone e gli apparecchi di propulsione e se, dal posto di governo non è garantita una sufficiente visuale per tutte le manovre del battello; c. se le istallazioni di propulsione non possono essere comandate a distanza e se il controllo delle stesse non può essere assicurato da un altro membro dell'equipaggio fisso con una formazione adeguata; d. se il carico richiede una sorveglianza speciale durante la navigazione.

4

Su battelli con una capacità di carico di meno di 350 t e in condizioni di buona visibilità durante il giorno è possibile rinunciare a un marinaio se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 249 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

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a. il battello in questione naviga fra luoghi da cui è sempre possibile osservarlo.

È possibile rinunciare al contatto visivo se vi è un altro modo adeguato per osservare in maniera affidabile la navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d'arrivo; b. il tempo di navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d'arrivo non dura più di 45 minuti;

c. nel posto di timoneria il battello è equipaggiato con un apparecchio radioelettrico pronto all'uso che permette il contatto ininterrotto con un posto dell'impresa a terra, il quale è costantemente in servizio durante la navigazione del battello;

d. nel luogo d'arrivo del battello una persona si tiene pronta ad ormeggiare.250 5

Se le circostanze locali lo richiedono, l'autorità competente può imporre ulteriori oneri.251


Art. 151

Impianti galleggianti, battelli rimorchiatori e di spinta L'effettivo dell'equipaggio degli impianti galleggianti durante la navigazione e quello dei rimorchiatori e dei battelli da spinta sono fissati in ogni singolo caso dall'autorità competente.


Art. 152

Battelli per

passeggeri

L'effettivo dell'equipaggio dei battelli per passeggeri deve essere conforme alle prescrizioni federali concernenti la navigazione sottoposta a concessione o a permesso.

6 Assicurazione sulla responsabilità civile

Art. 153

Assicurazione obbligatoria

1

Nessun natante può essere messo in servizio o stazionare in acque aperte alla navigazione pubblica fintanto che non sia stata stipulata un'assicurazione sulla responsabilità civile.252 2

Sempreché non siano utilizzati a scopo professionale, i seguenti natanti non sono sottoposti a un'assicurazione obbligatoria: a. natanti

non

motorizzati;

b. gommoni con una lunghezza inferiore a 2,5 m; c. battelli a vela non motorizzati con una superficie velica fino a 15 m2.253 250 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

251 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

252 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

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2bis

Nonostante le deroghe del capoverso 2, i natanti utilizzati come kite surf sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria di cui al capoverso 1.254 3 La stipulazione dell'assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria deve essere provata mediante un attestato d'assicurazione.


Art. 154

Assicuratore L'assicurazione sulla responsabilità civile dev'essere stipulata presso un istituto d'assicurazione autorizzato dal Consiglio federale ad esercitare questo ramo d'attività. Per i natanti esteri, l'autorità competente può riconoscere un'assicurazione stipulata all'estero, a condizione che la stessa sia conforme alla presente ordinanza.


Art. 155


255

Assicurazione minima per non concessionari 1

Per i natanti motorizzati e i natanti a vela con superficie velica superiore a 15 m2, il cui esercizio non è sottoposto a concessione, l'assicurazione dovrà coprire i diritti delle persone lese almeno fino alla concorrenza di due milioni di franchi per ciascun sinistro, per l'insieme dei danni alle persone e quelli materiali.

2

Per i battelli adibiti al trasporto professionale di passeggeri deve essere garantita una copertura minima per ciascun sinistro di 70 000 franchi per ogni passeggero ammesso, per un importo totale minimo di 5 milioni di franchi.256 3 …257

4

Per i battelli destinati al trasporto di merci per terzi, la copertura minima per ciascun sinistro deve essere portata a 5 milioni di franchi.

5

L'assicurazione minima per ciascun sinistro ammonta a 750 000 franchi: a. per i gommoni con una lunghezza superiore a 2,5 m; b. per i natanti non motorizzati utilizzati a scopo professionale; c. per i battelli a vela non motorizzati e con una superficie velica inferiore a 15 m2 utilizzati a scopo professionale; d. per i kite surf.258 6

In caso di manifestazioni nautiche si dovrà stipulare un'assicurazione speciale, essa deve coprire la responsabilità degli organizzatori, dei partecipanti e delle persone ausiliarie per i danni causati da natanti agli spettatori ed a terzi estranei alla manifestazione, nella misura in cui tale responsabilità non è coperta dall'assicurazione del natante che vi prende parte. L'autorità competente che rilascia le autorizzazioni fissa 254 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

255 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

256 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

257 Abrogato dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998 (RU 1998 1476).

258 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

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l'importo minimo dell'assicurazione in relazione alle circostanze. Gli importi assicurati non possono essere inferiori a quelli previsti per l'assicurazione ordinaria.

a259 Contratti d'assicurazione per concessionari 1 I contratti d'assicurazione sulla responsabilità civile e le successive modifiche devono essere comunicati all'Ufficio federale dei trasporti.

2

L'Ufficio federale dei trasporti può esigere che l'ammontare della copertura assicurativa sia aumentato, qualora questa sia manifestamente insufficiente.


Art. 156

Attestato d'assicurazione

1

L'attestato e la notifica dell'assicuratore in caso di interruzione o di cessazione dell'assicurazione devono essere rilasciati conformemente ai modelli riprodotti nell'allegato 9. Il Dipartimento determina nell'allegato 9 la forma e il contenuto dei modelli di notifica.260 2 Un nuovo attestato d'assicurazione dovrà essere presentato all'autorità nel caso che un natante resti oppure venga rimesso in circolazione: a. dopo il cambiamento del proprietario o del detentore; b. dopo aver trasferito il luogo di stazionamento in un altro Cantone; c. dopo che l'assicuratore abbia notificato l'interruzione o la cessazione dell'assicurazione (art. 36 cpv. 3 della LF del 3 ott. 1975261 sulla navigazione interna); d. in caso di sostituzione del contrassegno con un altro di numero diverso.

3

L'assicuratore non può far valere nei confronti del danneggiato la mancanza di un nuovo attestato d'assicurazione nei casi secondo il capoverso 2 lettere a, b e d, fintanto che il natante è al beneficio della licenza di navigazione precedente.

4

Per i casi di cui al capoverso 2, come pure al momento della messa fuori servizio del natante, la licenza di navigazione deve essere riconsegnata all'autorità che l'ha rilasciata.262 La validità dell'assicurazione cessa il giorno successivo a quello della consegna dei documenti, a meno che non venga presentato un nuovo attestato d'assicurazione. L'autorità comunica all'assicuratore la restituzione della licenza di navigazione. Essa tiene un elenco delle licenze di navigazione depositate, dal quale sia desumibile la data a partire dalla quale gli effetti dell'assicurazione sono sospesi.

259 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

260 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

261 RS 747.201 262 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

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5

Il Dipartimento emana istruzioni in cui disciplina le modalità secondo cui l'autorità d'ammissione trasmette agli assicuratori, mediante un ufficio di clearing, i dati elettronici concernenti la messa in servizio e la messa fuori servizio di natanti, nonché ulteriori notifiche.263 7 Prestito e noleggio di natanti

Art. 157

Prestito 1 Il detentore o la persona autorizzata a disporre del natante non deve tollerare l'uso dello stesso da parte di terzi, quando sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che il natante non è ammesso alla circolazione o che il conduttore non è autorizzato a condurre.

2

Il prestito di natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale è ammesso soltanto con il consenso dell'Amministrazione delle dogane.264 3 L'esistenza di un trasferimento a titolo professionale di un natante con conduttore per il trasporto di persone o di merci viene decisa in base all'articolo 3 OCTV265.266

Art. 158

Noleggio 1 I natanti per la condotta dei quali è necessario un permesso di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che possono esibire al noleggiatore il loro permesso di condurre.

2

I natanti per la condotta dei quali non occorre un permesso di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che hanno raggiunto l'età minima seguente: a. 14 anni compiuti per i battelli motorizzati e per i natanti a vela; b. 10 anni compiuti per gli altri natanti.267 3

È vietato dare in noleggio natanti alle persone per le quali si possa presumere che manchino della necessaria esperienza oppure della capacità a condurre in modo sicuro.


Art. 159

Doveri del noleggiatore 1

Il noleggiatore di natanti è tenuto a segnalare ai clienti le zone dove la navigazione è pericolosa, ammesso che gli stessi possano raggiungere tali zone. Egli deve pure richiamare l'attenzione dei clienti sulle particolarità locali, sulle condizioni di navi263 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

264 Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

265 RS

744.11

266 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

267 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

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gazione, sulle prescrizioni e su tutte le altre circostanze, nella misura in cui le stesse siano importanti per i clienti.

2

Il noleggiatore deve equipaggiare ogni natante dato in noleggio conformemente alle prescrizioni. I natanti dovranno inoltre essere dotati dei fanali prescritti, a meno che sia stato convenuto di noleggiarli soltanto durante le ore diurne. Il numero di persone ammesso deve essere iscritto sul natante in modo ben visibile.

8 Impianti per la navigazione

Art. 160

Generalità 1 Per quanto non di competenza della Confederazione, gli impianti destinati alla navigazione possono essere costruiti soltanto con il consenso del Cantone sul territorio del quale essi si trovano.

2

Detti impianti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti in maniera da poter soddisfare le esigenze della presente ordinanza e garantire la sicurezza della navigazione.

3

La segnalazione dei posti di ormeggio mediante boe o altri oggetti analoghi non deve dare adito a confusioni con quella della via navigabile.


Art. 161

Distanze Le entrate nei porti, i luoghi di noleggio ed i luoghi di ormeggio come pure le altre istallazioni fisse in acqua devono trovarsi ad una distanza appropriata dagli imbarcatoi e dalla rotta dei battelli in servizio regolare.

9 Disposizioni speciali

Art. 162


268

Diritti speciali

1

I natanti delle autorità, quelli di istituti scientifici e quelli dei servizi di salvataggio sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni degli articoli 36 e 37 (segnali della via navigabile), 53 (navigazione nelle zone rivierasche) e 70 (stazionamento), nella misura in cui ciò sia assolutamente richiesto dall'adempimento dei loro compiti.

Quando svolgono servizi di sorveglianza, i natanti della polizia e dell'Amministrazione delle dogane sono inoltre esonerati dall'osservanza delle disposizioni concernenti i fanali di bordo, nella misura in cui non risulti pregiudicata la sicurezza della navigazione.

2

Per i natanti di cui al capoverso 1, l'autorità competente può autorizzare deroghe a determinate disposizioni di costruzione, qualora l'utilizzazione specifica dei medesimi l'esiga.

268 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

73

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Art. 163

Deroghe 1 L'autorità competente può autorizzare deroghe alle seguenti disposizioni: a. articolo 53 capoverso 1 lettera a. Essa può autorizzare corse in prossimità della riva, se non si debbano temere danni od altri inconvenienti, specie nelle zone dove la riva è ripida; b. articolo 54 capoversi 5 e 6. Il traino simultaneo di più di due sciatori nautici e quello di attrezzi per il volo può essere autorizzato in determinati settori a scopo di allenamento; c. articolo 70. Lo stazionamento in prossimità di ponti e sotto gli stessi può essere autorizzato quando la sicurezza e la fluidità del traffico non ne sono pregiudicate; d. articolo 75, in particolare se mancano altre possibilità di trasporto; e. …269 f.

articolo 91 capoverso 1, per i partecipanti a manifestazioni nautiche; g. articolo 111 capoverso 1 lettera a per i natanti costruiti da non professionisti non è richiesta la targa con il numero di costruzione; h. …270 i.

articolo 139. Una potenza di propulsione più elevata può essere consentita, a condizione che si possano eliminare le carenze nel comportamento del natante.

k. …271 l.272 articoli 148a-f per gommoni impiegati non a titolo professionale ma esclusivamente per competizioni. Sulla licenza di navigazione va riportato l'uso previsto;

m.273 allegato 15 cifra 7 capoverso 1 primo comma e capoverso 2 primo comma per percorsi durante competizioni; n.274 articolo 77 capoverso 3 lettera e. Essa può opportunamente ridurre il raggio di 100 m se ciò non pregiudica la sicurezza della navigazione dei battelli in servizio regolare.

2

La commissione peritale per l'esame di tipo può autorizzare deroghe all'articolo 132 per certe categorie di piccoli natanti, quando attrezzi dell'equipaggiamento prescritti non possono essere convenientemente sistemati.

269 Abrogata dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

270 Abrogata dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).

271 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998 (RU 1998 1476). Abrogata dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

272 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

273 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

274 Introdotta dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

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3

Altre deroghe possono essere consentite soltanto con l'accordo dell'Ufficio federale dei trasporti. Tale disposizione non si applica invece alle deroghe previste all'articolo 72 capoverso 3 (manifestazioni nautiche) ed all'articolo 73 (trasporti speciali).

4

Le disposizioni speciali relative alla navigazione militare, ai natanti dell'esercito ed ai loro conduttori restano riservate.


Art. 164


275

Controllo da parte dell'Amministrazione federale delle dogane 1

I Cantoni e le autorità federali competenti per il rilascio delle licenze di navigazione notificano alla Direzione generale delle dogane i natanti ammessi per la prima volta.

2

La Direzione generale delle dogane è autorizzata a verificare se gli annunci trasmessi sono esatti e completi.

10 Disposizioni finali

Art. 165

Esecuzione 1 I Cantoni sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

2

L'Ufficio federale dei trasporti agisce per la Confederazione in quei casi in cui la presente ordinanza conferisce a quest'ultima compiti per i quali non esiste una regolamentazione specifica.

3

Il Dipartimento può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza.

Di regola, consulta dapprima gli esperti e i Cantoni.276

Art. 166

Disposizioni transitorie

1

I permessi di condurre per natanti rilasciati anteriormente al 1° aprile 1979 conservano la loro validità; essi devono comunque essere sostituiti entro il 1° aprile 1989 con un permesso di condurre conformemente all'allegato 5.

2

…277

3

…278

4

Gli articoli 109 capoverso 1 e 121 capoverso 1, modificati il 1° gennaio 1992, si applicano soltanto ai natanti messi in servizio la prima volta dopo il 1° gennaio 1992.

A partire dal momento in cui i motori sono sostituiti, questi articoli si applicano ai natanti che, il 31 dicembre 1991, erano provvisti di una licenza di navigazione valida.279 275 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

276 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

277 Abrogata (o) dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).

278 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089).

279 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

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5

L'articolo 144 capoverso 5 si applica soltanto agli impianti galleggianti ordinati dopo il 1° gennaio 1992.280 6 …281

7

…282

8

Le licenze di navigazione per gommoni, rilasciate prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 aprile 1998, rimangono valide al massimo per 15 anni dalla data del rilascio purché sia garantita la sicurezza di funzionamento del gommone e vengano eseguiti i controlli periodici.283 9 L'articolo 123 capoversi 3quater e 7 si applica a tutti gli impianti di carburante su battelli messi in servizio per la prima volta dopo il 1° gennaio 1999. Esso si applica inoltre agli impianti di carburante modificati dopo l'entrata in vigore della modifica dell'8 aprile 1998.284 10 La potenza di propulsione indicata nelle licenze di navigazione rilasciate prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 aprile 1998 rimane invariata fino alla sostituzione del motore o dei motori.285 11 Le licenze di navigazione per imbarcazioni sportive che prima del 1° maggio 2001 sono state rilasciate secondo il diritto anteriore per imbarcazioni da diporto, rimangono valide purché siano soddisfatte le disposizioni dell'articolo 153 concernenti l'assicurazione obbligatoria. In seguito a modifiche o ammodernamenti che migliorano notevolmente la sicurezza deve essere rilasciata una nuova licenza. Relativamente alle modifiche e agli ammodernamenti le imbarcazioni sportive sono soggette alle disposizioni della sezione 46.286 12 Le imbarcazioni sportive messe in circolazione in Svizzera per la prima volta antecedentemente al 1° maggio 2001 non devono rispondere ai requisiti della sezione 46, purché non siano riscontrati difetti che potrebbero influire negativamente sull'ambiente e sulla salute degli utenti o di altre persone.287 13 Le imbarcazioni sportive che il 1° maggio 2001 sono in costruzione presso un costruttore con sede in Svizzera sono escluse dalle disposizioni della sezione 46.

Devono tuttavia essere registrate prima del 1° gennaio 2002 presso l'Associazione svizzera dei costruttori navali288 indicando il costruttore, il tipo di imbarcazione e il numero di costruzione. Al collaudo deve essere presentato un attestato dell'Associazione dei costruttori navali che certifichi la registrazione dell'imbarcazione sportiva entro i termini.289 280 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

281 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089).

282 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219). Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089).

283 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

284 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

285 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

286 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

287 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

288 Associazione svizzera dei costruttori navali, Sede commerciale, Casella postale 74, 8117 Fällanden.

289 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Navigazione interna 76

747.201.1

14

I natanti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva CE e per i quali non sussiste la necessaria dichiarazione di conformità secondo l'articolo 148j, fino al 1° gennaio 2002 possono essere immatricolati secondo il diritto anteriore come imbarcazioni da diporto.290 15 Le licenze di navigazione di battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di 12 passeggeri al massimo rimangono valide fino al 31 dicembre 2007, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell'articolo 153 concernente l'assicurazione obbligatoria.

Dal 1° gennaio 2008 devono essere rilasciate nuove licenze di navigazione. A tal fine, le imbarcazioni dovranno superare un nuovo collaudo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 148 capoversi 2 e 3.291 16 L'articolo 143a si applica a tutti i battelli per il trasporto di merci. Per quelli esistenti per i quali non vi sia la prova di una sufficiente stabilità ai sensi dell'articolo 143a, essa dovrà essere fornita all'autorità competente al più tardi entro il 31 dicembre 2007. L'autorità competente può prescrivere misure volte a migliorare la stabilità. Gli articoli 146 capoversi 2-5, 146a e 147 si applicano ai battelli per il trasporto di merci che vengono immatricolati in Svizzera per la prima volta dopo il 1° maggio 2001. Per quelli esistenti esse si applicano sono nel caso in cui i settori in questione siano interessati da modifiche o ristrutturazioni.292 17

Entro il 30 aprile 2002 i Cantoni designano gli specchi d'acqua sul loro territorio sui quali è autorizzata la pratica del surf al traino giusta l'articolo 54 capoverso 2bis.293 18 Attestati e certificati di capacità internazionali rilasciati all'estero fino al momento dell'entrata in vigore della modifica del 2 maggio 2007294 sono riconosciuti fino alla scadenza della loro validità. Attestati e certificati internazionali di capacità rilasciati in Svizzera vengono sostituiti, su richiesta del titolare del certificato alle autorità di rilascio, da un «Certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto», sempre che siano adempiute le disposizioni dell'articolo 90.295 19 I battelli per il trasporto di merci, per i quali è possibile comprovare che fino all'entrata in vigore della modifica del 2 maggio 2007 sono stati utilizzati per il trasporto professionale di persone e sui quali le merci sono state trasportate solo occasionalmente, possono ancora essere impiegati fino al 31 dicembre 2014 per il trasporto professionale di persone, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell'articolo 153 concernente l'assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni dell'articolo 148 capoverso 4.296 290 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

291 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

292 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

293 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

294 RU

2007 2275

295 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

296 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Ordinanza

77

747.201.1

20

Le autorizzazioni accordate secondo l'articolo 74 per il trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci restano valide fino alla loro scadenza, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2010. È possibile prorogare tale termine soltanto se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 74. In merito alle necessarie categorie di permessi per conduttori, in casi eccezionali debitamente motivati l'autorità competente può accordare un'ulteriore dilazione del termine oltre il 31 dicembre 2010, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2011.297 21 Collari di salvataggio, cuscini di salvataggio e scialuppe di salvataggio possono essere sostituiti solo con mezzi di salvataggio di cui all'articolo 134 capoverso 1.

Sono da sostituire al più tardi entro il 31 dicembre 2012. In casi particolari questo termine, su richiesta, può essere prorogato dalle autorità competenti fino al 31 dicembre 2017.298 22 Le licenze di navigazione di battelli azionati da motori a due tempi ad accensione comandata e per i quali non vi è un certificato d'omologazione relativo ai gas di scarico né una dichiarazione di conformità secondo l'OGMot299, rimangono valide fino al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2018 i battelli azionati da motori a due tempi ad accensione comandata possono ancora circolare solo se i motori soddisfano alle disposizioni dell'OGMot.300 23 In deroga all'articolo 96 capoverso 1 lettera a, e fatte salve le disposizioni dell'OGMot, la licenza di navigazione per imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive che sono importate in Svizzera nell'ambito di un trasferimento dall'estero del proprietario o del detentore dell'imbarcazione (masserizia di trasloco) può essere rilasciata se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. le imbarcazioni sportive costruite prima del 1° maggio 2001 o le imbarcazioni da diporto devono soddisfare le disposizioni in materia costruzione di cui alle sezioni 41 e 42 per le imbarcazioni da diporto. Se per un'imbarcazione sportiva di cui al primo periodo vengono presentate una dichiarazione di conformità valevole e la prova delle ispezioni secondo l'articolo 100 capoverso 2, si applicano le disposizioni della sezione 46;

b. le imbarcazioni sportive costruite dopo il 30 aprile 2001 devono soddisfare le disposizioni della sezione 46. In particolare si deve presentare una dichiarazione di conformità valevole e la prova delle ispezioni secondo l'articolo 100 capoverso 2.301 24

I permessi di condurre della categoria B rilasciati entro il 30 novembre 2007 devono essere sostituiti da nuovi documenti entro il 31 dicembre 2012. A dipendenza dell'attuale campo di validità della categoria di permessi B, si iscrivono le seguenti nuove categorie: 297 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

298 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

299 RS

747.201.3

300 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

301 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

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747.201.1

a. fino a 60 persone, la nuova categoria B I; b. da più di 60 a 300 persone, la nuova categoria B II/1; c. più di 300 persone, la nuova categoria B II/2.

Fino alla sostituzione del documento, il titolare di un permesso può condurre natanti della grandezza di quelli che ha condotto fino al 30 novembre 2007. Il titolare di un permesso di condurre secondo il diritto anteriore che richiede un permesso della nuova categoria B II/2 è tenuto a presentare un certificato scritto di un'impresa di navigazione che attesti che egli ha condotto natanti di questa grandezza come conduttore responsabile. Non è necessario presentare il certificato se il permesso secondo il diritto anteriore autorizza la condotta di battelli per passeggeri con più di 300 persone (menzione scritta dell'autorità competente). La validità del nuovo documento deve essere limitata alle acque per le quali era valido il permesso secondo il diritto anteriore (art. 81 cpv. 2).302
a303 Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2008 1 I fanali d'albero disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell'articolo 18a possono essere lasciati immutati.

2

I fanali di poppa delle imbarcazioni sportive e di quelle da diporto disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell'articolo 18a possono essere lasciati immutati.

3

La potenza ammissibile per i natanti determinata sulla base della definizione di cui all'articolo 2 lettera b numero 2 secondo trattino nella versione del 1° dicembre 2007304 può essere mantenuta invariata.


Art. 167

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1979.

302 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

303 Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

304 RU

2007 2275

Ordinanza

79

747.201.1

Allegato 1305 (art. 16, 17 e 105)

Contrassegni dei battelli 1. Contrassegni cantonali
I natanti sottoposti al controllo cantonale devono essere contrassegnati con due lettere maiuscole seguite da numeri come segue: Zurigo ZH Sciaffusa

SH

Berna BE

Appenzello

Esterno

AR

Lucerna LU

Appenzello

Interno

AI

Uri UR

San

Gallo

SG

Svitto SZ

Grigioni

GR

Untervaldo Soprasselva OW

Argovia

AG

Untervaldo Sottoselva NW

Turgovia

TG

Glarona GL

Ticino TI

Zugo ZG

Vaud VD

Friburgo FR

Vallese VS

Soletta SO

Neuchâtel

NE

Basilea Città

BS

Ginevra

GE

Basilea Campagna

BL

Giura

JU

2. Contrassegni della Confederazione
I natanti della Confederazione devono essere contrassegnati con una lettera maiuscola seguita da numeri come segue: natanti dell'Amministrazione A natanti dell'esercito M

3. Contrassegni particolari a. I battelli delle imprese di navigazione della Confederazione e quelli di un'impresa che beneficia di una concessione federale portano un nome oppure le iniziali dell'impresa seguite da numeri.

b. I natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale portano: - le iniziali cantonali e un numero d'ordine della serie compresa tra 90 000 e 99 999,

otarghe doganali speciali con le iniziali cantonali, seguite da numeri, una striscia verticale rossa di 4 cm di larghezza e la lettera Z. La striscia rossa contiene le due ultime cifre dell'anno di scadenza. Queste cifre sono bianche e alte 3 cm.

305 Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219) e dal n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

Navigazione interna 80

747.201.1

Allegato 2306 (art. 18-32, 51, 58 e 71) Segnali a vista dei natanti Generalità

1. Gli schizzi riprodotti qui di seguito hanno unicamente carattere indicativo.

Occorre pertanto riferirsi al testo dell'ordinanza, il quale fa esclusivamente fede.

2. I simboli utilizzati hanno il seguente significato: a. fanali:

luce fissa visibile da ogni lato

luce fissa visibile soltanto su un arco

d'orizzonte limitato luce fissa visibile

soltanto su un arco d'orizzonte limitato

non visibile per chi la guarda

luce intermittente

b. tavole o bandiere e palloni: tavola o bandiera

pallone

306 Aggiornato dai n. II delle O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219) e del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

Ordinanza

81

747.201.1

1

Battelli motorizzati Articolo 24 capoverso 1
- battelli isolati o rimorchianti altri natanti fanale d'albero o fanale di prua:
luce chiara bianca fanali laterali: luce chiara verde luce chiara rossa fanale di poppa: luce ordinaria bianca verde

1a

- convogli spinti fanale d'albero:
luce chiara bianca sul natante di testa fanali laterali: luce chiara verde luce chiara rossa fanale di poppa: luce ordinaria bianca 2

- imbarcazioni da diporto e imbarcazioni sportive

i fanali secondo il capoverso 1 Invece di luci chiare si possono usare luci ordinarie 3

capoverso 2 lettera a - imbarcazioni da diporto e imbarcazio- ni sportive

i fanali del capoverso 1 Invece di luci chiare si possono usare luci ordinarie

Navigazione interna 82

747.201.1

4

lettera b fanali a luce ordinaria bianca visibili da tutti i lati fanali laterali: luce ordinaria verde luce ordinaria rossa 4a

capoverso 3 - natanti a vela che navigano a motore,
con o senza vela
Lettera a
fanale a luce ordinaria bianca visibile da tutti i lati fanali laterali: luce ordinaria verde luce ordinaria rossa I fanali possono essere collocati a prua uno accanto all'altro o riuniti in una lanterna bicolore 4b

lettera b fanale d'albero: luce ordinaria bianca fanali laterali: luce ordinaria verde luce ordinaria rossa fanale di poppa: luce ordinaria bianca 4c

fanale d'albero: luce ordinaria bianca I fanali laterali e il fanale di poppa possono essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell'albero.

Ordinanza

83

747.201.1

5

capoverso 4 quando la potenza propulsiva non eccede 6 kW: luce ordinaria bianca 6

7

Natanti senza motore Articolo 25 capoverso 1
- natanti che navigano isolati o in convoglio rimorchiato luce ordinaria bianca
visibile da tutti i lati 8

- natanti a vela luce ordinaria bianca
visibile da tutti i lati

Navigazione interna 84

747.201.1

9

capoverso 2 lettera a fanali laterali: luce ordinaria verde luce ordinaria rossa I fanali possono essere collocati a prua uno accanto all'altro o riuniti in una lanterna bicolore.

fanale di poppa: luce ordinaria bianca 9a

lettera b lanterna tricolore collocata sulla punta dell'albero 10

Natanti in stazionamento Articolo 26 capoverso 1
luce ordinaria bianca, visibile da tutti i lati 11

capoverso 2 - impianti galleggianti quando la sicurezza della navigazione lo
esige: illuminazione che consenta di distinguere i contorni

Ordinanza

85

747.201.1

12

Battelli in servizio regolare Articolo 27 lettera a
fanale d'albero: luce chiara bianca fanali laterali: luce chiara verde luce chiara rossa fanale di poppa: luce ordinaria bianca e inoltre, a 1 m almeno sopra il fanale d'albero: luce chiara verde, visibile da tutti i lati 13

lettera b pallone verde 14

Protezione contro il moto ondoso Articolo 28 lettera a
in più dei fanali prescritti: luce ordinaria rossa, visibile da tutti i lati, collocata sopra la luce ordinaria bianca visibile da tutti i lati 15

lettera b bandiera, di cui la metà superiore è di color rosso e la metà inferiore di color bianco

Navigazione interna 86

747.201.1

16

oppure due bandiere, quella superiore rossa e quella inferiore bianca 17

Ancoraggi pericolosi Articolo 29 capoverso 1 lettera a
luce ordinaria bianca, visibile da tutti i lati, collocata sopra la luce bianca visibile da tutti i lati giusta l'articolo 26 capoverso 1 18

lettera b due bandiere bianche sovrapposte 19

capoverso 2 quando la sicurezza della navigazione lo esige: luci bianche visibili da tutti i lati che contrassegnano ciascun ancoraggio

Ordinanza

87

747.201.1

20

boe gialle che segnalino ciascun ancoraggio 21

Battelli della polizia e dei servizi ausiliari Articolo 30 capoverso 1 22

luce blu intermittente 23

capoverso 2 - battelli della polizia, dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca se intendono entrare in comunicazione
con altri natanti: bandiera, secondo lettera «K» (bandiera, di cui la metà lato asta è gialla e l'altra metà blu)

Navigazione interna 88

747.201.1

24

Imbarcazioni da pesca Articolo 31 capoverso 1 lettera a
- imbarcazioni dei pescatori professionisti luce ordinaria gialla, visibile da tutti i lati 25

lettera b pallone giallo 26

capoverso 2 - imbarcazioni per la pesca con la sciabica pallone bianco 27

Segnalazione durante le immersioni Articolo 32 capoverso 1
- durante le immersioni svolte da riva tavola, secondo la lettera «A»
(tavola o bandiera a due punte, di cui la metà lato asta è bianca, l'altra metà blu)

Ordinanza

89

747.201.1

28

capoverso 2 - durante le immersioni svolte al largo tavola, secondo la lettera «A»
(tavola o bandiera a due punte, di cui la metà lato asta è bianca, l'altra metà blu) visibile da tutti i lati 29

Natanti impossibilitati a manovrare Articolo 51 capoverso 1
agitare un fanale

30

agitare una bandiera rossa 31

Natanti in difficoltà Articolo 58 lettera a
agitare un fanale con movimento rotatorio

Navigazione interna 90

747.201.1

32

agitare una bandiera rossa oppure un altro oggetto appropriato con movimento rotatorio 33

lettera f alzare ed abbassare lentamente le braccia allargate 34

Impianti galleggianti, natanti al lavoro e natanti incagliati o affondati Articolo 71 capoverso 1 lettera a
- sul lato o sui lati dove il passaggio è libero fanale ordinario rosso
fanale ordinario bianco - sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato fanale ordinario rosso 35

lettera b - sul lato o sui lati dove il passaggio è libero bandiera, di cui la metà superiore è di
color rosso e la metà inferiore di color bianco - sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato bandiera rossa

Ordinanza

91

747.201.1

36

oppure - sul lato o sui lati dove il passaggio è libero
due bandiere sovrapposte, di cui la superiore di color rosso, quella inferiore di color bianco - sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato: bandiera rossa

Navigazione interna 92

747.201.1

Allegato 3307 (art. 34, 45, 51, 52, 56, 58, 63 e 64) Segnali acustici dei natanti A. Segnali generali Segnale

Significato

Articolo

«Attenzione»

o

34

un suono prolungato «mantengo la rotta»

«Accosto a dritta»

34

un suono breve

-«Accosto a sinistra»

34

due suoni brevi

- -«Batto a ritroso»

34

tre suoni brevi

- - -«Sono impossibilitato a manovrare»

34 e 51

quattro suoni brevi ............

«Pericolo di collisione» 34

serie di suoni molto brevi B. Segnali d'incrocio - - due suoni brevi

«L'incrocio deve avvenire a dritta su dritta» 45 cpv. 3

«Segnale di passaggio di ponti»

64 cpv. 1

un suono prolungato C. Segnali per l'entrata e l'uscita dai porti - un suono prolungato «Segnale d'uscita da un porto» - - - tre suoni prolungati

«Segnale d'entrata in un porto dei battelli in servizio regolare e dei natanti in difficoltà» 52 cpv. 1

307 Aggiornato giusta il n. II dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

93

747.201.1

D. Segnali in caso di tempo con scarsa visibilità Segnale

Significato

Articolo

- un suono prolungato almeno una volta al minuto «Segnale dei natanti ad eccezione dei battelli in servizio regolare» 56

- - due suoni prolungati dati almeno una volta al minuto «Segnale dei battelli in servizio regolare» 56

E. segnali nei casi di difficoltà - - -«Segnale di natanti in difficoltà»

58, lett. c

serie di suoni prolungati o - - - - - - - - - tre suoni brevi, tre suoni prolungati, tre suoni brevi (SOS) o rintocchi continui di campana
«Segnale di natanti in difficoltà»




«Segnale di natanti in difficoltà»
58, lett. d




58, lett. e

Navigazione interna 94

747.201.1

Allegato 4308 (art. 36 a 40)

Segnaletica della via navigabile Generalità

1. I segnali della via navigabile, ad eccezione di quelli costituiti da corpi galleggianti, devono essere disposti in maniera tale da presentarsi nella forma indicata nel presente allegato.

2. Le tavole devono essere dimensionate in modo che la lunghezza del lato più piccolo sia almeno di 80 cm. Quando la parte posteriore d'una tavola non indica un segnale, essa dev'essere dipinta di color bianco.

3. I segnali costituiti da corpi galleggianti sferici e cilindrici devono avere un diametro di almeno 40 cm, quelli di forma conica un diametro alla base di almeno 60 cm.

4. I segnali cilindrici fissi o posati su un corpo galleggiante devono avere un diametro di almeno 30 cm, quelli a forma di cono un diametro alla base di almeno 45 cm.

5. I segnali della via navigabile possono essere illuminati.

308 Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219) e del n. II cpv. 2 del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Ordinanza

95

747.201.1

I. Segnali a vista309 A. Segnali di divieto A.1 Divieto di

passaggio

- segnale di divieto generale oppure

- due fanali sovrapporti A.2

Divieto per i natanti motorizzati A.3

Divieto per lo sci nautico A.4

Divieto per i battelli a vela 309 Per legenda dei colori vedi alla fino del n. I del presente all.

Navigazione interna 96

747.201.1

A.4bis Divieto di navigare con le tavole a vela A.5 Divieto

di

sorpasso

A.6

Divieto di incrociare e sorpassare A.7 Divieto

di

stazionare

A.8 Divieto

d'ancorare

Ordinanza

97

747.201.1

A.9 Divieto

d'ormeggiare

A.10 Divieto

di

virare

A.11 Divieto di cagionare moto ondoso o risucchi

A.12 Divieto di navigare fuori dei limiti indicati A.13 Divieto d'accesso, ancorché occorra preparare il proseguimento della rotta

Navigazione interna 98

747.201.1

A.14 Divieto

di

balneazione

B. Segnali d'obbligo B.1 Obbligo di prendere la direzione indicata dalla freccia B.2

Obbligo di fermarsi in determinate condizioni B.3

Obbligo di non superare la velocità indicata in chilometri orari km/h B.4

Obbligo di emettere un segnale acustico

Ordinanza

99

747.201.1

B.5

Obbligo di osservare una prudenza particolare C. Segnali di limitazione C.1 Altezza del passaggio limitata (al di sopra del pelo d'acqua) C.2

Larghezza limitata del passaggio C.3

La via navigabile si restringe; il numero indicato sul segnale rappresenta, in metri (m), la distanza della riva, cui devono tenersi i natanti C.4

Profondità limitata dell'acqua

Navigazione interna 100

747.201.1

D. Segnali di raccomandazione D.1 Passaggio raccomandato sotto i ponti a. per la navigazione nei due sensi b. per la navigazione solo nel senso dal quale il segnale è visibile D.2

Raccomandazione di tenersi entro lo spazio indicato con il colore «verde» E. Segnali d'indicazione E.1 Autorizzazione di

passaggio

E.2 Autorizzazione

di

stazionare

Ordinanza

101

747.201.1

E.3

Autorizzazione di gettare l'ancora E.4 Autorizzazione

d'ormeggiare

E.5

Autorizzazione di praticare lo sci nautico E.5bis Tavole a vela autorizzate E.5ter Kite surf autorizzati

Navigazione interna 102

747.201.1

E.6

Raccomandazione di dirigersi nel senso della freccia E.7

Chiatta di traghetto che non naviga liberamente E.8 Chiusa

E.9

Posto per mettere in acqua i natanti E.10 Posto per togliere dall'acqua i natanti E.11 Fine di un divieto o di un obbligo

Ordinanza

103

747.201.1

E.12 Linea ad alta tensione F. Targhette ed iscrizioni complementari I segnali della via navigabile A.1 fino a E.12 possono essere completati con: 1. Delle targhette indicanti la distanza a partire dalla quale va osservata la prescrizione o la particolarità indicata dal segnale della via navigabile. Le targhette sono disposte sopra il segnale della via navigabile.

Esempio: Obbligo di non superare 12 km/h a 1000 m 2. Frecce indicanti la direzione del settore al quale s'applica il segnale della via navigabile.

Esempio: Autorizzazione di stazionamento

Navigazione interna 104

747.201.1

3. Delle targhette recanti spiegazioni o indicazioni complementari.

Le targhette sono disposte sotto il segnale principale della via navigabile.

Esempio: Fermata per la dogana G. Segnalazione del basso fondale e di altri ostacoli G.1 Ostacoli isolati

cono con il vertice verso il basso verniciato in rosso o non verniciato G.2 Segnalazione

dell'idrovia

cilindri verniciati in rosso o non verniciati coni con il vertice verso l'alto verniciati in verde o non verniciati Esempio: Segnalazione di un basso
fondale in prossimità della riva - lato al largo: cilindri

- lato terra:

coni

Ordinanza

105

747.201.1

Esempio: Segnalazione di un'idrovia in zona di
bassi fondali - lato destro visto dal largo: coni verdi

- lato sinistro visto dal largo: cilindri rossi

G.3 Ostacoli

estesi

- nel quadrante nord: due coni sovrapposti, i due vertici rivolti verso l'alto - nel quadrante est:

due coni sovrapposti, il cono inferiore con il vertice rivolto verso l'alto, il cono superiore con il vertice rivolto verso il basso - nel quadrante sud:

due coni sovrapposti, i due vertici rivolti verso il basso - nel quadrante ovest: due coni sovrapposti, il cono inferiore con il vertice rivolto verso l'alto, il cono superiore con il vertice rivolto verso il basso Esempio: Base fondale esteso
I segnali indicano che delle acque profonde si trovano nel quadrante nord ed in quelle ovest.

Navigazione interna 106

747.201.1

H. Segnali d'avviso di tempesta H.1 Avviso di prudenza

H.2

Avviso di tempesta

Ordinanza

107

747.201.1

Leggenda dei colori = blu

= giallo

= grigio

= verde

= rosso

= nero

= bianco

II. Segnali acustici Segnali di localizzazione Segnali

Significato

Articolo

- - due suoni brevi tre volte al minuto oppure rintocchi continui di campana oppure suono di una sirena

«segnali delle installazioni fisse in caso di scarsa visibilità»


«segnali delle installazioni fisse in caso di scarsa visibilità»


«segnali delle installazioni fisse in caso di scarsa visibilità» 39



39



39

Navigazione interna 108

747.201.1

Allegato 5310 (art. 84 cpv. 1)

Permesso di condurre 1.

Carta, colore e formato del documento 1.1

I permessi di condurre devono essere stampati su carta di sicurezza dotata dei seguenti elementi di sicurezza: a. filigrana bitonale integrale costituita dalla combinazione delle lettere CH e dalla croce svizzera;

b. striscia doppia iridescente IRISAFE® di colore verde e lilla con caratteri visibili della combinazione delle lettere CH e della croce svizzera; c. fibre visibili di colore rosso e verde; d. fibre visibili ai raggi UV di colore blu, giallo e rosso; e. inchiostro di sicurezza della ditta SICPA applicato con guilloche.

1.2

I permessi di condurre devono essere stampati su carta di sicurezza blu (SICPA n. 144 860) di formato A5 (21 ×14,8 cm).

2.

Contenuto dei permessi di condurre 2.1

I permessi di condurre per conduttori di imprese di navigazione con concessione federale sono compilati conformemente al modello 1.

2.2

I permessi di condurre cantonali sono compilati conformemente al modello 2.

3. Disposizioni transitorie

3.1

I permessi di condurre rilasciati entro il 28 febbraio 2002 rimangono validi.

3.2

Per la modifica di permessi o il rilascio di nuovi permessi, dal 1° gennaio 2003 si applicano le disposizioni del presente allegato. I nuovi permessi possono essere rilasciati conformemente alle disposizioni del presente allegato dal 1° marzo 2002.

310 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 29 gen. 2002, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 545).

Ordinanza

109

747.201.1

Modello 1

Permesso di condurre per conduttori di imprese di navigazione con concessione federale 4

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Navigazione interna 110

747.201.1

2

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Ordinanza

111

747.201.1

Modello 2

Permesso di condurre cantonale 4

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747.201.1

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Ordinanza

113

747.201.1

Allegato 6311 (art. 90 e 91)

Documenti internazionali I certificati ai sensi dei modelli 1 e 2 del presente allegato misurano 105 × 75 mm.

Essi sono redatti conformemente alla norma ISO/CEI 7810.

Il codice del Paese deve corrispondere al codice ISO ALPHA 2.

I certificati devono essere stampati su carta di sicurezza dotata dei seguenti elementi di sicurezza: a. filigrana bitonale integrale costituita dalla combinazione delle lettere CH e dalla croce svizzera; b. striscia doppia iridescente IRISAFE® di colore verde e lilla con caratteri visibili della combinazione delle lettere CH e della croce svizzera; c. fibre visibili di colore rosso e verde; d. fibre visibili ai raggi UV di colore blu, giallo e rosso; e. inchiostro di sicurezza della ditta SICPA applicato con guilloche.

Modello 1, pagine 1 e 4 Condizioni: CONFEDERAZIONE SVIZZERA

CH

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS

OF PLEASURE CRAFT in conformity with resolution No 40. of the Working Party on Inland Water Transport United Nations Economic Commission for Europe CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO conformemente alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

311 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2275, 2008 3211).

Aggiornato dal n. II dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

Navigazione interna 114

747.201.1

Modello 1, pagine 2 e 3 Certificato

n.

Valido

per

Vie navigabili*)

Acque costiere*)

Imbarcazione da diporto a motore/a vela*) che non supera i seguenti limiti Firma del titolare: (Valido solo se firmato dal titolare del certificato) Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*) Lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza*) Nome: Luogo e data di nascita: Data del rilascio

Nazionalità:

Valido fino al

Indirizzo:

Rilasciato

da:

Autorizzato

da:

*) cancellare ciò che non fa al caso













Ordinanza

115

747.201.1

Modello 2, recto

CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO CONFEDERAZIONE SVIZZERA CH

1.

2.

3.

4.

7.

8.

6.

9.

10. I

C

M

S

11.

12.

13.

14.

15.

5.

Modello 2, verso

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT (Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport) CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO (Risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro CEE/ONU per il trasporto su vie navigabili) 1.

Nome del titolare

2.

Altri nomi del titolare 3.

Luogo e data di nascita

Navigazione interna 116

747.201.1

4.

Data del rilascio

5.

Numero del certificato 6.

Fotografia del titolare 7.

Firma del titolare

8.

Indirizzo del titolare 9.

Nazionalità del titolare 10.

Valevole per I (vie navigabili interne), C (acque costiere), M (imbarcazioni a motore) e S (imbarcazioni a vela) 11.

Imbarcazione che non supera i seguenti limiti (lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza) 12.

Valevole fino al

13. Rilasciato

da

14.

15.

Autorizzato da Obblighi

Ordinanza

117

747.201.1

Allegato 7312 (art. 97 cpv. 1)

Licenze di navigazione 1.

Carta, colore e formato del documento 1.1

Le licenze di navigazione per natanti sottoposti alla vigilanza cantonale devono essere stampate su carta di sicurezza dotata dei seguenti elementi di sicurezza: a. filigrana bitonale integrale costituita dalla combinazione delle lettere CH e dalla croce svizzera;

b. striscia doppia iridescente IRISAFE® di colore verde e lilla con caratteri visibili della combinazione delle lettere CH e della croce svizzera; c. fibre visibili di colore rosso e verde; d. fibre visibili ai raggi UV di colore blu, giallo e rosso; e. inchiostro di sicurezza della ditta SICPA applicato con guilloche.

1.2

Le licenze di navigazione per natanti sottoposti alla vigilanza cantonale devono essere stampate su carta di sicurezza grigia (SICPA n. 170 449) di formato A5 (21 ×14,8 cm).

1.3

Le licenze di navigazione per natanti di imprese di navigazione con concessione federale devono essere stampate su carta bianca impermeabile (tipo «neobond» rivestita, bianca) di formato A4 (29,7 ×21 cm).

2.

Contenuto delle licenze di navigazione 2.1

Le licenze di navigazione per l'ammissione ordinaria di natanti soggetti alla vigilanza cantonale e le autorizzazioni per natanti con luogo di stazionamento all'estero sono compilate conformemente al modello 1. Le autorizzazioni per natanti con luogo di stazionamento all'estero si distinguono mediante un'annotazione apposita sulla licenza.

2.2

Le licenze di navigazione per natanti di imprese di navigazione con concessione federale sono compilate conformemente al modello 3.

2.3

Le licenze di navigazione per natanti non sdoganati e le licenze di navigazione collettive sono compilate conformemente al modello 1; si distinguono mediante un'annotazione apposita sulla licenza.

312 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 29 gen. 2002 (RU 2002 545). Aggiornato dal n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane (RS 631.01) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Navigazione interna 118

747.201.1

3. Disposizioni transitorie

3.1

Le licenze di navigazione rilasciate entro il 28 febbraio 2002 rimangono valide.

3.2

Per la modifica di licenze o il rilascio di nuove licenze, dal 1° gennaio 2003 si applicano le disposizioni del presente allegato. Le nuove licenze possono essere rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato dal 1° marzo 2002.

Ordinanza

119

747.201.1

Modello 1

Licenza di navigazione per l'ammissione ordinaria di natanti soggetti alla vigilanza cantonale, licenza di navigazione collettiva e licenza di navigazione per i natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale

Navigazione interna 120

747.201.1

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Ordinanza

121

747.201.1

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Navigazione interna 122

747.201.1

Licenze di navigazione per natanti di imprese Modello 3

di navigazione con concessione federale Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione svizzera Schiffsausweis

Permis de navigation Licenza di navigazione für das
pour le
per il

Eigentum
Propriété de
Proprietà di

Das Schiff darf zum gewerbsmässigen Transport von
Le bateau peut être utilisé pour le transport professionnel
Il battello può essere adibito al trasporto professionale auf dem
sur le lac
sul lago

Zone
zone
zona

verwendet werden

Die Tragfähigkeit des Schiffes beträgt
La capacité de charge du bateau est de
La portata del battello è di Personen beziehungsweise
personnes ou de
persone o di

Tonnen
tonnes
tonnellate

Schiffskategorie
Catégorie du bateau
Categoria di battello

Rettungsmittelbestand
Nombre d'engins de sauvetage
Numero di attrezzi di salvataggio Länge über Alles
Longueur hors tout
Lunghezza fuori tutto

m

Breite über Alles
Largeur hors tout
Larghezza fuori tutto

m

Breite auf Spant
Largeur hors membrures
Larghezza fuori ossatura m

Seitenhöhe
Creux
Altezza laterale

m

Freibord
Franc-bord
Francobordo

m

Sicherheitsabstand
Distance de sécurité
Distanza di sicurezza

m

Baujahr
Date de construction
Anno di costruzione

Deckfläche
Surface des ponts
Area dei ponti

m

2

Anzahl Motoren
Nombre de moteurs
Numero di motori

Antriebsart
Mode de propulsion
Modo di propulsione

Leistung/Drehzahl
Puissance/Nombre de tours
Potenza/Giri

kW

min-1

Abgas-Typenprüf-Nummer
Numéro d'homologation concernant les gaz d'échappement
Numero d'omologazione relativo ai gas di scarico M

Besatzung

E

quipage

E

quipaggio

Der Schiffsführer muss einen
Führerausweis besitzen der Kategorie
Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un permis de conduire de la
catégorie
Il conducente del battello dev'essere in
possesso di un permesso di condurre
della categoria

Kursfahrt
Course régulière
Servizio regolare

Sonderfahrt
Course spéciale
Corsa speciale

Allfällige Verfügungen der Behörde
Décisions éventuelles de l'autorité
Eventuali decisioni dell'autorità zulässige Fahrgastzahl
Nombre de passagers admis
Numero di passeggeri autorizzati Die Ausrüstung muss den Vorschriften der Verordnung über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher
Schifffahrtsunternehmen und den auf sie gestützten Ausführungsbestimmungen entsprechen.
L'équipement doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance sur la construction et l'exploitation des bateaux et installations des
entreprises publiques de navigation, ainsi qu'aux dispositions d'exécution y relatives.
L'attrezzatura deve essere conforme all'ordinanza concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione nonché alle relative disposizioni esecutive.

Bern, den
Berne, le
Berna,

Bundesamt für Verkehr Office fédéral des transports Ufficio federale dei trasporti Der Chef
Le chef
Il capo

______________________________________

Ordinanza

123

747.201.1

Allegato 8313 313 Abrogato dal n. II cpv. 1 dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Navigazione interna 124

747.201.1

Allegato 9314 (art. 156)

Documenti d'assicurazione Modello 1

Attestato d'assicurazione 1. L'attestato d'assicurazione è largo 14,8 cm e alto 21 cm (formato A5). La carta impiegata deve poter essere fotocopiata e microfilmata.

2. L'attestato d'assicurazione deve essere sempre stampato, con una scrittura di > 11 pt.

3. L'attestato d'assicurazione deve essere conforme al modello qui riportato: Attestato d'assicurazione Contrassegno:
Categoria del battello: Marca/Tipo: N° dello scafo/HIN: N° di matricola: Uso speciale: Battello da noleggio Trasporto professionale di passeggeri Licenza di navigazione collettiva Trasporto professionale di merci Osservazioni:

Valido dal: Motivo della messa in circolazione: Detentore:

Data di nascita:

Paese d'origine:

Codice della società: Società:
N° della polizza:

Firma

N° di controllo:

di chi rilascia l'attestato: Ritiro definitivo dalla circolazione: Data:

Motivo del cambiamento: 314 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 24 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4211).

Ordinanza

125

747.201.1

4. L'assicuratore può utilizzare gli attestati d'assicurazione finora validi fino al 30 giugno 2004.

Modello 2

Notifica dell'assicuratore in caso di interruzione o di cessazione dell'assicurazione 1. La notifica può essere effettuata su formato A6, A5 oppure A4. La carta impiegata deve poter essere fotocopiata e microfilmata.

2. La notifica deve essere sempre stampata, con una scrittura di > 11 pt.

3. La notifica deve contenere almeno i dati qui riportati. Nel caso si impieghi il formato A4, i dati devono trovarsi nella seconda metà del foglio.

Notifica di interruzione o cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 LNI (marcata in modo chiaro)

Numero di contrassegno

Categoria del battello

- Marca/TipoNumero dello scafo/HIN

- Detentore - Firma 4. Per notificare l'interruzione o la cessazione dell'assicurazione, l'assicuratore può utilizzare il modulo finora valido fino al 31 marzo 2004.

Navigazione interna 126

747.201.1

Allegato 10315 (art. 109)

Misurazione del rumore in esercizio causato dai battelli a motore 1. Condizioni di funzionamento del battello Il rumore in esercizio viene misurato al passaggio del battello a vuoto. Fa fede il
livello massimo di pressione acustica espresso in dB(A) rilevato al passaggio del battello.

Durante la misurazione i motori devono essere portati almeno al 95 per cento del numero di giri nominale. Se il costruttore del motore indica una determinata gamma del numero di giri (p. es. da 4200 a 4600 min-1), deve essere rilevato durante un giro di prova il numero di giri effettivamente raggiungibile dal motore. Il numero di giri deve rientrare nella gamma indicata dal costruttore. Durante la misurazione del rumore in esercizio i motori devono essere fatti funzionare ad almeno il 95 per cento del numero di giri così rilevato.

Per stabilire la gamma del numero di giri, vanno osservate le condizioni seguenti: a. il numero di giri inferiore non deve situarsi al di sotto del 90 per cento del numero di giri superiore; b. il regime nominale secondo l'ATG deve situarsi nella gamma ivi indicata.

Se, tuttavia, il rumore in esercizio più intenso si produce ad un numero di giri inferiore, le misurazioni vanno eseguite a questo livello di giri.

Durante i percorsi in cui si effettuano le misurazioni, tutti gli apparecchi ausiliari necessari in caso di servizio prolungato devono funzionare normalmente.

L'organo di propulsione va portato nelle sue condizioni normali di funzionamento prima dell'inizio delle misurazioni.

2. Apparecchi e unità di misura Per le misurazioni del rumore in esercizio eseguite dalla commissione per l'esame
del tipo ed in occasione delle ispezioni per l'ammissione, sono impiegati solo i fonometri di precisione o sistemi di misurazione equivalenti che soddisfanno alla raccomandazione n. 651, classe 1, della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI).

Le misurazioni sono eseguite adottando il livello sonoro secondo la curva ponderale A ed i tempi di «FAST/risposta rapida».

Possono essere utilizzati soltanto apparecchi di misurazione omologati dall'Ufficio federale di metrologia. Prima di ogni misurazione, vanno verificati con un calibratore acustico omologato. I fonometri e i calibratori di frequenza devono essere controllati ogni due anni dall'Ufficio federale di metrologia o da una istituzione riconosciuta di calibrazione.

315 Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219) e dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476)..

Ordinanza

127

747.201.1

3. Luogo delle misurazioni Le misurazioni del rumore in esercizio sono effettuate da un luogo che si inoltri il
più lontano e avanzato possibile sul piano d'acqua. Fino a una distanza di 25 m non vi dev'essere alcun ostacolo tale da perturbare il campo sonoro. Inoltre, fino a una distanza di 50 m dal microfono non vi deve essere alcun ostacolo che possa alterare il risultato della misurazione.

4. Rumori perturbatori e influenza del vento Sul posto delle misurazioni, i rumori ambientali e gli eventuali movimenti dell'ago
provocati dal vento devono essere almeno di 10 dB (A) inferiori al livello sonoro del rumore in esercizio da misurare del battello in rotta. Un dispositivo di protezione contro il vento sarà adattato al microfono. Nessuna misurazione sarà eseguita in presenza di vento con velocità superiore a 5 m/sec.

Durante le misurazioni nessuno deve trovarsi tra il battello da esaminare ed il microfono o immediatamente dietro al microfono.

5. Percorsi di prova, posizione del microfono Il percorso di prova deve essere segnalato, per esempio, mediante boe. Il punto di
partenza deve trovarsi a una distanza sufficientemente grande, in modo che sia garantito un funzionamento regolare dell'organo di propulsione nel momento in cui il natante passa davanti al microfono.

Il microfono è posto da 2 a 6 m sopra la superficie dell'acqua e orientato perpendicolarmente al percorso di prova. L'altezza rispetto alla superficie riflettente solida sulla quale è posto deve essere di 1,2 a 1,5 m. Per le misurazioni, la distanza tra il bordo esterno del natante ed il microfono è di 25 m.

6. Numero di misurazioni e livello sonoro determinante Le misurazioni devono essere eseguite almeno durante due passaggi in entrambi i
sensi. Quale risultato di misurazione vale il livello sonoro massimo misurato durante ogni passaggio, arrotondato al più vicino valore intero. Il valore massimo misurato è quello valido.

Per tener conto dell'imprecisione degli apparecchi, i risultati ottenuti durante le misurazioni devono essere abbassati di 1 dB (A).

Qualora il risultato superasse il livello massimo ammissibile è eseguita un'altra serie di misurazioni, con due passaggi nelle due direzioni. In tal caso è determinante il secondo dei risultati più elevati ottenuti.

Navigazione interna 128

747.201.1

Ordinanza

129

747.201.1

Allegato 11316 (art. 139)

Potenza di propulsione ammissibile per le imbarcazioni da diporto

1. La potenza propulsiva ammissibile per le imbarcazioni da diporto, la cui lunghezza è uguale o superiore a 2,5 m ma inferiore a 3, è limitata a 3 kW.

2. La potenza di propulsione ammissibile (N) per le imbarcazioni da diporto di lunghezza da 3 m a 6,5 m si calcola secondo la formula ( )

c

G

2

B

L

N

+

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Nella

formula:

N indica la potenza di propulsione ammissibile in chilowatt (kW); L indica, in dm, la lunghezza dello scafo ai sensi dell'articolo 2 lettera b numero 2;

B indica, in dm, la larghezza del natante, misurata allo specchio all'altezza della linea di galleggiamento a pieno carico; G indica, in kg, il peso del natante, motore compreso per i battelli a motore entrobordo, motore non compreso per i battelli a motore fuoribordo; c

indica il coefficiente riportato nella tabella seguente.

Tipo di natante

c

Natanti di lunghezza da 3 a 4 m 48

Natanti di lunghezza di più di 4 m fino a 6,5 m - idroscivolanti a motore entrobordo 15

- idroscivolanti a motore fuoribordo e battelli a dislocamento con motore entrobordo

27

- battelli a dislocamento con motore fuoribordo 48

3. La potenza di propulsione ottenuta mediante la formula viene arrotondata alla prima cifra decimale superiore o inferiore.

316 Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Navigazione interna 130

747.201.1

Allegato 12317 (art. 100)

Calcolo della superficie velica 1. Elementi della superficie velica La superficie velica risulta, in caso di vele Marconi, dalla somma dei triangoli della
vela di prora e della vela maestra.

Nel caso di ketsch o di jole, la vela di randa è considerata come una seconda vela maestra; per il cutter il triangolo della vela di prora è contato fino allo straglio più avanzato.

Gli spinnakers non vengono presi in considerazione.

Per la determinazione della superficie velica globale in m2, il risultato del calcolo è arrotondato al numero inferiore interno.

2. Triangolo della vela di prora La superficie del triangolo della vela di prora si calcola secondo la formula seguente: 01 =

1

h

2

1

1

×

(m2)

Nella formula:

11 indica la lunghezza del triangolo della vela di prora misurata tra la parte avanti dell'albero ed il punto d'ammarramento dell'angolo di mura. Se l'albero può essere spostato nel piano longitudinale del battello, è determinante la posizione media; h1 indica l'altezza misurata dal punto d'ammarramento dell'angolo di mura all'anello portaganci della vela dritta issata al massimo. Per il cutter è determinante il punto d'ammarramento della vela più avanzata.

3. Triangolo della vela maestra La superficie del triangolo della vela maestra si calcola secondo la formula seguente: 02 =

l

h

2

2

2

×

= (m2)

Nella formula:

12 indica la lunghezza dell'albero maestro misurata dal tanghero fino a metà della marca superiore di misurazione. In caso di mancanza d'una tale marca, la lunghezza è misurata fino al punto d'ammarramento della vela maestra all'albero.

317 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Ordinanza

131

747.201.1

h2 indica l'altezza tra il centro della marca inferiore di misurazione ed il centro di quella superiore. In mancanza di tali marche, l'altezza è misurata dal tanghero all'anello portaganci della vela maestra issata al massimo; nel caso in cui l'albero possa essere spostato in altezza è determinante la sua posizione media.

4. Vele di forme particolari In caso di legature particolari, il calcolo della superficie velica viene fissato caso per
caso.

5. Arrontondamenti delle vele Gli arrotondamenti prodotti dalle ralinghe non vengono presi in considerazione.

Navigazione interna 132

747.201.1

Allegato 13318 (art. 143)

Marca di immersione 318 Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Ordinanza

133

747.201.1

Allegato 14319 (art. 144 e 145)

Calcolo del bordo libero dei battelli per il trasporto delle merci con insellamento e sovrastrutture 1. Il bordo libero dei battelli per il trasporto delle merci con insellamento e sovrastrutture si calcola secondo la formula: ( )

15

2

se

2

k

1

se

1

k

c

1

o

F

F

+

=

essendo

L

2

le

3

1

2

k

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L

1

le

3

1

1

k

;

L

le

c

=

=

=

Nella

formula:

Fo indica, in cm, il bordo libero secondo l'articolo 144 capoverso 2; c indica il coefficiente di correzione per le sovrastrutture; k1 indica il coefficiente di correzione per l'insellamento anteriore; k2 indica il coefficiente di correzione per l'insellamento posteriore; se1 indica, in cm, l'insellamento efficace anteriore; se2 indica, in cm, l'insellamento efficace posteriore; le indica, in m, la lunghezza efficace delle singole sovrastrutture; Σ le indica, in m, la lunghezza efficace dell'insieme delle sovrastrutture; le1 indica, in m, la lunghezza efficace delle sovrastrutture anteriori, a condizione che esse si trovino tra l'estremità anteriore del battello e un punto situato a 0,35 L da tale estremità;

le2 indica, in m, la lunghezza efficace delle sovrastrutture posteriori, a condizione che esse si trovino nel quarto posteriore della lunghezza L del battello;

L indica, in m, la lunghezza dello scafo secondo l'articolo 2 lettera b numero 2.

2. L'insellamento efficace si calcola secondo la formula: se = s × p

Nella

formula:

s

indica, in cm, l'insellamento reale all'estremità considerata del battello; p

indica il coefficiente ottenuto in funzione del rapporto x/L, dove x è la distanza tra l'estremità del battello ed il punto dove l'insellamento è uguale a 0,25 s.

319 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Navigazione interna 134

747.201.1

x/L

0,25 e di più

0,20 0,15 0,10 0,05 0 p 1

0,8 0,6 0,4 0,2 0

Per i valori intermedi x/L il coefficiente p viene ottenuto mediante interpolazione lineare.

Il valore ritenuto per s non può comunque superare:davanti

per la zona 2

200 cm

per la zona 3

100 cm

dietro

per la zona 2

100 cm

per la zona 3

50 cm

Qualora

k2 x se2 è superiore a k1 × se1, si prenderà come valore di k2 × se2 quello di k1 × se1.

3. La lunghezza efficace delle singole sovrastrutture si calcola secondo la formula seguente:

le = 1 (2,5

b

B

1,5)

h

0,6 H

×

×

Nella

formula:

l

indica, in m, la lunghezza reale della sovrastruttura considerata: b

indica, in m, la larghezza media della sovrastruttura considerata: B' indica, in m, la larghezza del battello a metà lunghezza della sovrastruttura considerata;

h

indica, in m, l'altezza media della sovrastruttura considerata al di sopra del ponte; Tuttavia, per i boccaporti h viene ottenuto riducendo l'altezza del corso di cinta della mezza distanza di sicurezza prevista all'articolo 145 capoverso 1.

Il valore ritenuto per h non può in alcun caso superare 0,72 m per la zona 2 e 0,36 per la zona 3.

H indica l'altezza caratteristica delle onde. Essa è di 1,20 m per la zona 2

0,60 m per la zona 3 Qualora

b

B

è inferiore a 0,6 la lunghezza efficace le è uguale a zero.

Ordinanza

135

747.201.1

4. L'aumento della distanza di sicurezza secondo l'articolo 145 capoverso 2 lettera b, varia in funzione del rapporto tra la larghezza della cala sul ponte (b) e la larghezza del battello (B'); essa si ricava dalla tabella seguente:

b/B 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Aumento (cm) in zona 2 in zona 3

25

12,5

30

15

34

17

37

18,5

39

19,5

40

20

Per i valori intermedi b/B, l'aumento si ottiene mediante interpolazione lineare.

5. Il calcolo del bordo libero sarà effettuato secondo il modello seguente:320 … 320 I moduli contenuti in questo n., pubblicati nella RU 1979 337, non sono più riprodotti nella RS.

Navigazione interna 136

747.201.1

Allegato 15321 (art. 132)

Equipaggiamento minimo
Sui natanti che devono essere provvisti di contrassegni vanno tenuti mezzi di salvataggio ai sensi dell'articolo 134 o 134a. A questi si aggiungono gli oggetti dell'equipaggiamento elencati qui di seguito.

1. Battelli a remi - attingitoio per l'acqua o secchio
- corno o fischietto

2. Battelli a vela fino a 15 m2 di superficie velica - secchio
- gaffa - remi o pagaia - gagliardetto in derno - corno o fischietto 3. Natanti a vela con più di 15 m2 di superficie velica - ancora con gomena o catena
- cordame - secchio - gaffa - remi o pagaia, ammesso che il natante possa in tal modo essere mosso o manovrato

- bandiera di soccorso - clacson o corno - estintore con un contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo322

4. Battelli a motore fino a 30 kW di potenza propulsiva - ancora con gomena o catena
- attingitoio per l'acqua o secchio - gaffa - remi o pagaia - bandiera di soccorso - clacson o corno - estintore, con un contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo323

321 Aggiornato dai n. II dell'O delle O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219), dell'8 apr. 1998 (RU 1998 1476), dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089), dal n. II cpv. 2 dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2275) e dal n. II dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

322 Un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio devono essere disponibili se vi è un impianto di riscaldamento o un'attrezzatura da cucina.

Ordinanza

137

747.201.1

5. Battelli a motore di più di 30 kW di potenza propulsiva - ancora con gomena o catena
- cordame - pompa di sentina - secchio - gaffa - remi o pagaia, ammesso che il battello possa essere in tal modo mosso o manovrato

- bandiera di soccorso - clacson o corno - estintore con un contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo324

6. Battelli per il trasporto delle merci e impianti galleggianti a motore - ancora con gomena o catena
- cordame - pompa di sentina secondo l'articolo 147 - gaffa - bandiera di soccorso - clacson o corno - segnalatore acustico secondo gli articoli 33 e 132 - bussola - estintore con un contenuto di 6 kg325 - cassetta di pronto soccorso 7. Gommoni 1

Vanno presi a bordo dei gommoni o dei convogli: - 1 cassetta di pronto soccorso con imballaggio impermeabile (per almeno 5 gommoni);

- 1 sacco da lanciare con cima galleggiante di almeno 20 m (diametro minimo 8 mm);

- 1 coltello per tagliare cime (per ogni capo barca); - 1 cima di salvataggio, lunga circa 3 m (per ogni capo barca); - 1 contrassegno del tipo, con indicazione del costruttore, dell'anno di costruzione, del numero di costruzione, del tipo di imbarcazione e della pressione nominale delle camere d'aria.

323 Un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio devono essere disponibili se vi è un impianto di riscaldamento o un'attrezzatura da cucina.

324 Un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio devono essere disponibili se vi è un impianto di riscaldamento o un'attrezzatura da cucina.

325 Un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio devono essere disponibili se vi è un impianto di riscaldamento o un'attrezzatura da cucina.

Navigazione interna 138

747.201.1

2

Ogni persona a bordo di un gommone deve indossare il seguente equipaggiamento: - 1 mezzo di salvataggio individuale (giubbotto di salvataggio con collo) di misura adeguata con spinta idrostatica di almeno 75 N per gli adulti; per i bambini la spinta idrostatica può essere opportunamente ridotta; il giubbotto deve essere provvisto di chiusura facilmente operabile; - 1 casco di misura adeguata (di norma per uso in torrenti di livello III326 o superiore);

- 1 tenuta di protezione contro il freddo (di norma per uso in torrenti di livello III o superiore o con temperatura dell'acqua inferiore a 15°C); - 1 pagaia (per ogni persona attivamente impegnata nella discesa).

8. battelli per il trasporto a titolo professionale di dodici passeggeri al massimo - ancora con gomena o catena ai sensi dell'articolo 38 dell'ordinanza del 14 marzo 1994327 sulla costruzione dei battelli e delle disposizioni d'esecuzione; - cordame;pompa di sentina ai sensi dell'articolo 31 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e delle disposizioni di esecuzione;

- gaffa;bandiera di soccorso;

- clacson

o

corno;

- estintore ai sensi dell'articolo 39 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e delle disposizioni d'esecuzione; farmacia di bordo;

segnalatore acustico conformemente agli articoli 33 e 132;

- bussola; - fanale d'emergenza.

326 Per la classificazione dei corsi d'acqua secondo vari gradi di difficoltà ci si basa sulla carta nautica del Touring Club Svizzero. Poiché la classificazione dei corsi d'acqua dipende da vari fattori, soggetti tra l'altro a variazioni giornaliere e stagionali, ogni capo barca deve informarsi sulle condizioni del corso d'acqua prima dell'inizio della discesa e deve scegliere per tutti i passeggeri dell'imbarcazione l'attrezzatura idonea alle circostanze.

La carta nautica può essere chiesta al Touring Club Svizzero, Rad+Freizeit, casella postale 176, 1217 Meyrin 1 o consultata presso l'Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna.

327 RS

747.201.7

Ordinanza

139

747.201.1

Allegato 16

(art. 111)

Navigazione interna 140

747.201.1

Allegato 17328 (art. 129)

Impianti a gas liquido La costruzione, l'esercizio e la manutenzione devono essere conformi alla parte 4 delle direttive concernenti i gas liquidi, Utilizzazione dei gas liquidi a bordo dei natanti, edizione 1.89329.

328 Introdotto dal n. II dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

329 Editore: CFSL

Commissione federale di coordinazione per la sicurezza sul lavoro Ufficio delle direttive Fluhmattstrasse 1

Casella postale

6002 Lucerna

Ordinanza

141

747.201.1

Allegato 18330 (art. 138a e 148f) Numero di persone ammesso sulle imbarcazioni da diporto e sui gommoni 1. Il numero delle persone ammesse si calcola come segue, nella misura in cui, in applicazione degli articoli 107 (Principio), 110 (Carico), 136 (Bordo libero), 137 (Stabilità), 138 (Galleggiabilità), 140 (Impianti di timoneria) e 140a (Manovrabilità dei natanti a vela), non risulti un numero inferiore delle medesime: a. per le imbarcazioni da diporto, ad eccezione dei canotti pneumatici e dei gommoni, la formula è: (

)5

,

2

L

4

,

0

c

B

L

P

+

=

Nella

formula:

L

indica, in m, la lunghezza dello scafo giusta l'articolo 2 lettera b numero 2 B indica, in m, la larghezza dello scafo, compreso il parabordo se è fisso; c indica il coefficiente secondo la tavola qui appresso.

Genere di imbarcazione c

Imbarcazione a remi 1,5

Imbarcazione a vela 3

Imbarcazioni a motore - senza ponte coperto o con ponte coperto inferiore a 0,25 L 1,5

- altri

2

b. Per i canotti pneumatici, la formula è p =

S

0,45

Nella formula, S è, in m2, la superficie in proiezione all'interno delle camere ad aria.

330 Introdotto dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219). Aggiornato dal n. II dell'O dell'8 apr. 1998 (RU 1998 1476), dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Navigazione interna 142

747.201.1

c. per i gommoni la formula è P = (Li × Bi) / 0,45

Nella

formula

Li: è, in m, la lunghezza massima interna del gommone, misurata nel punto di diametro maggiore delle camere d'aria; Bi: è, in m, la larghezza massima interna del gommone, misurata nel punto di diametro maggiore delle camere d'aria.

Non vengono fatte sottrazioni per installazioni quali camere d'aria trasversali ecc. Qualora il costruttore indichi una portata compresa tra due valori, per esempio da sette a dieci persone, si prende come base il valore medio, eventualmente arrotondato al numero immediatamente superiore.

2. Il risultato del calcolo è arrotondato al numero superiore, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; altrimenti, è arrotondato al numero inferiore.

3. I sedili devono avere una larghezza di almeno 40 cm e offrire uno spazio di 75 cm almeno per le gambe a partire dalla parte anteriore dello schienale. Le superfici appropriate per sedersi devono essere di almeno 0,45 m2 per persona.

4. Sulle imbarcazioni a motore con una potenza propulsiva superiore a: a. 6 kW, i sedili devono essere disposti almeno 12 cm al di sotto del bordo superiore dello scafo, del capodibanda, del parapetto e di parti simili; b. 30 kW, i sedili situati a poppa devono essere provvisti di uno schienale di un'altezza di 25 cm almeno o di una protezione equivalente.

5. Posti di timoneria non adeguati alla condotta sicura in piedi devono essere equipaggiati con un seggiolino di timoniere. Se la potenza propulsiva è superiore a 30 kW o se la sicurezza lo esige, il seggiolino del timoniere deve essere provvisto di uno schienale di un'altezza di almeno 25 cm o di una protezione equivalente. La distanza tra la parte anteriore dello schienale e il punto più vicino al timone dev'essere almeno di 50 cm.

6. Le imbarcazioni a vela devono offrire uno spazio sufficiente per un azionamento sicuro delle vele e del timone.

Ordinanza

143

747.201.1

Allegato 19331 (art. 86)

Programma d'esame per il permesso di condurre della categoria A 1 Esame

teorico

11

Diritto della navigazione 111 Leggi

e

ordinanze

- legge federale sulla navigazione interna - ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna)

- regolamenti e ordinanze per le acque di confine 112

Basi elementari della condotta dei battelli332 lavori

d'equipaggio

- caratteristiche di manovrabilità dei battelli a motore - navigazione nelle acque correnti 2 Esame

pratico

21 Lavori

d'equipaggio 211

Attracco del battello alla galloccia, alle bitte, a un anello e a un palo, almeno 4 nodi 212

Determinazione della rotta sulla carta nautica 213

Rilevamento della posizione 22

Sicurezza a bordo 221 Lotta

antincendio

222

Pericolo di acqua nella sentina 223

Provvedimenti in caso di avarie e collisioni 224

Guasto alle macchine 225

Posa del natante su fondale basso 226

Valutazione delle condizioni meteorologiche ed eventuali provvedimenti da adottare 227

Manovre di ancoraggio 23

Preparazione del battello per la navigazione 24 Navigazione 241 Partenza e approdo a un pontile a tribordo e babordo, marcia avanti e marcia indietro 331 Introdotto dal n. II dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Aggiornato dal n. II dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

332 Questa materia può essere oggetto dell'esame pratico.

Navigazione interna 144

747.201.1

242

Manovra in uno spazio ristretto 243

Approdo di prua e di poppa 244

Ricupero dell'uomo in acqua 245

Navigazione su diverse rotte 246

Sulle acque correnti: virata a monte, approdo nella corrente e nelle acque calme Programma d'esame per il permesso di condurre della categoria B Il programma d'esame per il permesso di condurre della categoria B è retto
dall'articolo 43 dell'ordinanza del 14 marzo 1994333 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.

1 Esame

teorico

11

Diritto della navigazione 111

Leggi, ordinanze e regolamenti - legge federale sulla navigazione interna - ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna)

- regolamenti e ordinanze per le acque di confine - ordinanza concernente la navigazione sottoposta a concessione o a permesso (ordinanza del CF) - ordinanza concernente la navigazione sottoposta a concessione o a permesso (disposizioni tecniche) 112 Norme

doganali

(solo per le acque di confine) 113

Permessi e documenti - modifiche e complementi sostituzione

12

Conoscenza dei battelli e delle macchine 121 Costruzione

dei

battelli

122

Carico e bordo libero 123

Stabilità e assestamento 124 Macchinari 125

Istallazioni di bordo, sistemazione e equipaggiamento 13

Sicurezza a bordo 131

Ruoli di bordo

132

Conoscenza delle manovre 333 RS

747.201.7

Ordinanza

145

747.201.1

14 Navigazione 141 Conoscenza delle acque 142

Istallazioni e impianti di navigazione 143 Rotta 144

Mezzi di navigazione 145 Meteorologia

15

Trasporti e contabilità 151 Orario 152 Trasporti speciali

2 Esame

pratico

21

Lavoro nella timoniera - rotta in linea retta - partenza da tribordo e babordo - approdo a tribordo e a babordo con accosto da prua (per i battelli a due eliche, anche con un solo motore) - approdo perpendicolare da prua accosto

da

poppa

- accosto a un natante in stazionamento - manovra in uno spazio d'acqua ristretto Inoltre, sulle acque correnti: virata

a

monte

- fermarsi prua a monte - fermarsi prua a valle - accosto e partenza prua a valle (solo in circostanze particolari) 22

Navigazione in caso di tempo con scarsa visibilità - con la bussola

- con l'aiuto del radar (se presente) 23 Lavori

d'equipaggio 24

Ruoli di bordo 241

Ricupero dell'uomo in acqua (ricupero a babordo e a tribordo) 242 Falla 243

Posa del natante su fondale basso 244

Naufragio del battello 245 Incendio 246

Fuga di vapore (solo per i battelli a vapore) 247

Navigazione con barra di emergenza - rotta in linea retta - accosto da tribordo e da babordo

Navigazione interna 146

747.201.1

248 Ancoraggio 249

Soccorso a natanti in difficoltà Programma d'esame per il permesso di condurre della categoria C 1 Esame

teorico

11

Diritto della navigazione 111

Leggi, ordinanze e regolamenti - legge federale sulla navigazione interna - ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna)

- regolamenti e ordinanze per le acque di confine 112

Permessi e documenti - modifiche e complementi sostituzione

12

Conoscenza dei battelli e delle macchine 121

Carico e bordo libero 122

Stabilità e assestamento 123 Macchinari 124

Istallazioni di bordo, sistemazione e equipaggiamento 13

Sicurezza a bordo 131

Conoscenza delle manovre 14 Navigazione 141 Conoscenza delle acque (solo per il lago di Costanza, l'Untersee ed il Reno tra Stein am Rhein e Sciaffusa) 142 Rotta 143

Mezzi di navigazione 144 Meteorologia

15

Trasporti e contabilità 151 Orario 152 Trasporti speciali

2 Esame

pratico

21

Lavoro nella timoniera - rotta in linea retta - partenza da tribordo e babordo

Ordinanza

147

747.201.1

- approdo a tribordo e a babordo con accosto da prua (per i battelli a due eliche, anche con un solo motore) - approdo perpendicolare da prua accosto

da

poppa

- accosto a un natante in stazionamento - manovra in uno spazio d'acqua ristretto Inoltre, sulle acque correnti: virata

a

monte

- fermarsi prua a monte - fermarsi prua a valle - accosto e partenza prua a valle 22

Navigazione in caso di tempo con scarsa visibilità - con la bussola

- con l'aiuto del radar (se presente) 23 Lavori

d'equipaggio 24

Ruoli di bordo 241

Ricupero dell'uomo in acqua (ricupero a babordo e a tribordo) 242 Falla 243

Posa del natante su fondale basso 244

Naufragio del battello 245 Incendio 246

Navigazione con barra di emergenza - rotta in linea retta - accosto da tribordo e da babordo 247 Ancoraggio 248

Servizio di rimorchiaggio 249

Soccorso a natanti in difficoltà Programma d'esame per il permesso di condurre della categoria D 1 Esame

teorico

11

Diritto della navigazione 111 Leggi

e

ordinanze

- legge federale sulla navigazione interna - ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna).

- regolamenti e ordinanze per le acque di confine

Navigazione interna 148

747.201.1

112

Basi elementari della condotta dei natanti334 lavori

d'equipaggio

tecnica

della

vela

2 Esame

pratico

21 Lavori

d'equipaggio 211

Attracco del battello alla galloccia, alle bitte, a un anello e a un palo, almeno 4 nodi 212

Determinazione della rotta sulla carta nautica 213

Rilevamento della posizione 22

Sicurezza a bordo 221 Lotta

antincendio

222

Pericolo di acqua nella sentina 223

Riduzione della superficie velica in corso di rotta (terzarolare o cambiare le vele), a una boa o all'ancora 224

Provvedimenti in caso di avarie e collisioni 225

Posa del natante su fondale basso 226

Valutazione delle condizioni meteorologiche e degli eventuali provvedimenti da adottare 227

Manovre di ancoraggio 23

Preparazione del natante per la navigazione 24 Navigazione a

vela

241

Manovra in spazio ristretto 242

Ricupero dell'uomo in acqua 243

Navigazione su diverse rotte 244

Issare e ammainare le vele, a una boa e in corso di rotta 245

Manovra con virate con vento di prua e di poppa 246

Accosto a una boa o a un pontile e partenza 334 Questa materia può essere oggetto dell'esame pratico.

Ordinanza

149

747.201.1

Allegato 20335 (art. 148h)

Procedura di valutazione della conformità Requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive Prima della messa in circolazione di un'imbarcazione sportiva, di un'imbarcazione
sportiva parzialmente completata o di un componente di una categoria di imbarcazione di cui all'allegato I numero 1 della direttiva CE336, essa deve essere sottoposta a una delle seguenti procedure quale prova dell'adempimento dei requisiti di sicurezza essenziali relativi alla progettazione e costruzione di cui all'allegato I parte A della direttiva CE: 1 Per le categorie A e B secondo la direttiva CE 1.1

Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 m e 12 m: controllo di fabbricazione interno e prove di cui all'allegato 23, esame del tipo di cui all'allegato 24, seguito dalla procedura di cui all'allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.

1.2

Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 m e 24 m: esame del tipo di cui all'allegato 24, seguito dalla procedura di cui all'allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.

2

Per la categoria C secondo la direttiva CE 2.1

Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 m e 12 m:in caso di rispetto delle norme designate secondo l'articolo 148g capoverso 2 relative ai numeri 3.2 e 3.3 dell'allegato I parte A della direttiva CE: controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato 22, controllo di fabbricazione interno e prove di cui all'allegato 23, esame del tipo di cui all'allegato 24, seguito dalla procedura di cui all'allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29;

in caso di inosservanza delle norme designate secondo l'articolo 148g capoverso 2 relative ai numeri 3.2 e 3.3 dell'allegato I parte A della direttiva CE: controllo di fabbricazione interno e prove di cui all'allegato 23, esame del tipo di cui all'allegato 24, seguito dalla pro-

335 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

336 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18).

Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l'Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull'indirizzo Internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex.).

Navigazione interna 150

747.201.1

cedura di cui all'allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.

2.2

Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 m e 24 m: esame del tipo di cui all'allegato 24, seguito dalla procedura di cui all'allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.

3

Per la categoria D secondo la direttiva CE Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 m e 24 m: controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato 22, procedura di cui all'allegato 23 (controllo di fabbricazione interno e prove), procedura di cui all'allegato 24 (esame del tipo), completato dalla procedura di cui all'allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 26a, 24 e 27, 28 o 29.

4

Per i componenti di cui all'allegato II della direttiva CE: una delle procedure di cui agli allegati 24 e 25, 24 e 26, 24 e 27, 28 o 29.

Ordinanza

151

747.201.1

Allegato 21337 (art. 148j)

Dichiarazione del costruttore o del suo rappresentante stabilito in Svizzera La dichiarazione del costruttore o del suo rappresentante stabilito in Svizzera per un'imbarcazione sportiva nuova parzialmente completata di cui all'articolo 148j capoverso 2 o della persona responsabile della messa in circolazione di una tale imbarcazione deve contenere le seguenti indicazioni: nome e indirizzo del costruttore;

- nome e indirizzo del rappresentante stabilito in Svizzera o della persona responsabile della messa in circolazione; descrizione dell'imbarcazione sportiva parzialmente completata;

- dichiarazione attestante che l'imbarcazione suddetta è destinata a essere completata da altri e che essa è conforme ai requisiti di sicurezza essenziali previsti in questa fase di costruzione.

337 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Navigazione interna 152

747.201.1

Allegato 22338 (all. 20)

Controllo di fabbricazione interno 1.

Il costruttore o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, che soddisfa gli
obblighi di cui al numero 2, si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i
requisiti della direttiva CE339 che si applicano a essi. Il costruttore, o il suo
rappresentante stabilito in Svizzera, redige una dichiarazione scritta di conformità giusta l'allegato 31.

2.

Il costruttore prepara la documentazione tecnica descritta al numero 3; il
costruttore o il suo rappresentante la tiene a disposizione delle autorità
nazionali competenti dei controlli successivi per almeno dieci anni dalla data
di fabbricazione dell'ultimo esemplare.

Nel caso in cui il costruttore non sia stabilito in Svizzera e non vi sia alcun
rappresentante stabilito in Svizzera, l'obbligo di tenere a disposizione la
documentazione tecnica incombe alla persona responsabile della messa in
circolazione del prodotto sul mercato svizzero.

3.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del
prodotto ai requisiti della direttiva CE. A tal fine, deve comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (cfr. allegato 30).

4.

Il costruttore, o il suo rappresentante, conserva copia della dichiarazione di
conformità insieme alla documentazione tecnica.

5.

Il costruttore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di
cui al numero 2 e ai requisiti della direttiva CE che si applicano a essi.

338 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

339 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18) (RU 2007 2275).

Ordinanza

153

747.201.1

Allegato 23340 (all. 20)

Controllo di fabbricazione interno e prove Questa procedura corrisponde a quella dell'allegato 22, completata dalle seguenti disposizioni supplementari: Progettazione e costruzione Su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione del costruttore vengono
eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del costruttore stesso o del suo rappresentante stabilito in Svizzera: prova di stabilità conformemente al numero 3.2 dell'allegato I parte A della direttiva CE341 (requisiti di sicurezza essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive);

- prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al numero 3.3 dell'allegato I parte A della direttiva CE (requisiti di sicurezza essenziali).

Tali prove, calcoli o controlli sono eseguiti sotto la responsabilità di un organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l'articolo 148i (organismo notificato), scelto dal costruttore.

340 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

341 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18).

Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l'Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull'indirizzo Internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).

Navigazione interna 154

747.201.1

Allegato 24342 (all. 20)

Esame del tipo 1.

L'organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l'articolo 148i
(organismo notificato) accerta e dichiara che un esemplare, rappresentativo
della produzione considerata, soddisfa le prescrizioni della sezione 46.

2.

La domanda di esame del tipo dev'essere presentata dal costruttore o dal suo
rappresentante stabilito in Svizzera a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo del costruttore e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato; - la documentazione tecnica descritta al numero 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare
rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo»343. L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso
tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

3.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del
prodotto ai requisiti di sicurezza essenziali della direttiva CE344. A tal fine, deve comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (cfr. allegato 30).

4 L'organismo

notificato

4.1

esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione e individua i componenti progettati in
conformità delle norme definite giusta l'articolo 148g capoverso 2 nonché quelli progettati senza applicare tali norme; 4.2

effettua o fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare se le
soluzioni adottate dal costruttore soddisfano i requisiti di sicurezza essenziali
della direttiva CE qualora non siano state applicate le norme definite giusta
l'articolo 148g capoverso 2; 342 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

343 Uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti in materia di prestazioni del prodotto.

344 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18) (RU 2007 2275).

Ordinanza

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747.201.1

4.3

effettua e fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare se, qualora il costruttore abbia applicato le norme definite giusta l'articolo 148g
capoverso 2, tali norme siano state correttamente applicate; 4.4

concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le prove necessari devono essere effettuati.

5.

Se il tipo soddisfa i requisiti di sicurezza essenziali della direttiva CE,
l'organismo notificato rilascia un attestato di esame del tipo al richiedente.
L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del costruttore, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari per
l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.

Se al costruttore viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo,
l'organismo notificato deve fornire i motivi dettagliati di tale rifiuto.

6.

Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame del tipo di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione, qualora tali
modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti di sicurezza essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione
viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di
esame del tipo.

7.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame del tipo ed i complementi rilasciati e ritirati.

8.

Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame
del tipo o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a
disposizione degli altri organismi notificati.

9.

Il costruttore, o il suo rappresentante, conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame del tipo e dei loro complementi
per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare. Nel caso in cui né il costruttore né il suo rappresentante siano stabiliti in Svizzera, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe
alla persona responsabile della messa in circolazione del prodotto sul mercato svizzero.

Navigazione interna 156

747.201.1

Allegato 25345 (all. 20)

Conformità al tipo 1.

Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di
esame del tipo e soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva CE346. Il costruttore redige una dichiarazione di conformità (cfr. allegato 31).

2.

Il costruttore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame del tipo e ai pertinenti requisiti della direttiva CE.

3.

Il costruttore, o il suo rappresentante, conserva copia della dichiarazione di
conformità per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo
esemplare.

Nel caso in cui né il costruttore né il suo rappresentante siano stabiliti in
Svizzera, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica
incombe alla persona responsabile della messa in circolazione del prodotto
sul mercato svizzero (cfr. allegato 30).

345 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

346 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18) (RU 2007 2275).

Ordinanza

157

747.201.1

Allegato 26347 (all. 20)

Garanzia di qualità della produzione 1.

Il costruttore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara
che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di
esame del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva CE348 che si applicano a essi. Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, redige una
dichiarazione di conformità (allegato 31). La dichiarazione di conformità
dev'essere accompagnata dal contrassegno d'identificazione dell'organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l'articolo 148i (organismo notificato), responsabile della sorveglianza di cui al numero 4.

2.

Il costruttore deve applicare un sistema di qualità della produzione, eseguire
l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al
numero 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al numero 4.

3.

Sistema di qualità

3.1

Il costruttore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità
per i prodotti interessati a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere: - tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista; - la documentazione relativa al sistema qualità; - se del caso, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (cfr. allegato 30) e una copia dell'attestato di esame del tipo.

3.2

Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto
dell'attestato di esame del tipo e ai requisiti della direttiva CE che si applicano a essi.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal costruttore devono
essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure,
procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema
qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi,
manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti; - dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità; 347 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

348 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18) (RU 2007 2275).

Navigazione interna 158

747.201.1

- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione (con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli); - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; - dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3

L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i
requisiti di cui al numero 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la norma definita secondo l'articolo 148g
capoverso 2.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un
esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura
di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del costruttore.

La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione della decisione.

3.4

Il costruttore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il costruttore, o il suo rappresentante, informa l'organismo notificato che ha
approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema
modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al numero 3.2, o se è
necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione della
decisione.

4.

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1

La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi
derivanti dal sistema qualità approvato 4.2

Il costruttore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai
locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le informazioni necessarie, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualità; - altra documentazione quali i rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3

L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il costruttore mantenga e applichi il sistema qualità e fornisce al costruttore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

Ordinanza

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747.201.1

4.4

Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il
costruttore. In tale occasione, se necessario, l'organismo notificato può
svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se sono
state svolte prove, una relazione di prova.

5.

Il costruttore tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare: - la documentazione sul sistema garanzia di qualità (n. 3.1 secondo comma);

- gli adeguamenti del sistema garanzia di qualità (n. 3.4 cpv. 2); - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato (n. 3.4 cpv. 4, n. 4.3 e n. 4.4).

6.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o
ritirate.

Navigazione interna 160

747.201.1

Allegato 26a349 (all. 20)

Garanzia di qualità del prodotto 1.

Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa gli obblighi di cui al numero 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal contrassegno d'identificazione dell'organismo notificato, responsabile della sorveglianza di cui al numero 4.

2.

Il costruttore deve applicare un sistema di qualità approvato per la verifica e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al numero 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al numero 4.

3.

Sistema di qualità

3.1

Il costruttore presenta a un organismo di valutazione della conformità di sua scelta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per i prodotti interessati.

La domanda deve contenere:tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista;

la documentazione relativa al sistema di qualità;

- se del caso, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (cfr.

all. 30) e una copia dell'attestato di esame del tipo.

3.2

Nel quadro del sistema di qualità, ogni prodotto deve essere esaminato dal produttore; per assicurarne la conformità ai requisiti pertinenti fissati dalla direttiva devono essere eseguite prove appropriate come stabilito nelle norme pertinenti di cui all'articolo 148g capoverso 2 o prove equivalenti.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal produttore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti;

degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la costruzione;

- dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità;

349 Introdotto dal n. II cpv. 4 dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

Ordinanza

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747.201.1

della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale impiegato in questo settore, ecc.

3.3

L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al numero 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano la norma definita secondo l'articolo 148g capoverso 2.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del costruttore.

La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione della decisione.

3.4

Il costruttore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il costruttore, o il suo rappresentante, informa l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità su qualsiasi modifica prevista del sistema.

L'organismo designato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al numero 3.2, o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4.

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo di valutazione della conformità 4.1

La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2

Il costruttore consente all'organismo di valutazione della conformità di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le informazioni necessarie, in particolare:la documentazione relativa al sistema di qualità;

la documentazione tecnica;

- altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale impiegato in questo settore, ecc.

4.3

L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il costruttore mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al costruttore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4

Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il costruttore. In tale occasione, se necessario, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

Navigazione interna 162

747.201.1

5.

Il costruttore deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare: - la documentazione relativa al sistema di qualità (n. 3.1 secondo comma);

gli adeguamenti del sistema di qualità (n. 3.4 cpv. 2);

le decisioni e i rapporti dell'organismo di valutazione della conformità (n. 3.4 cpv. 4, n. 4.3 e n. 4.4).

6.

Ogni organismo di valutazione della conformità comunica agli altri organismi di valutazione della conformità le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate.

Ordinanza

163

747.201.1

Allegato 27350 (all. 20)

Verifica su prodotto 1.

Questo allegato descrive la procedura con cui il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, si accerta e dichiara che i prodotti cui si applicano le disposizioni del numero 3 sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame del tipo e soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva
CE351.

2.

Il costruttore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame del tipo e ai pertinenti requisiti della direttiva CE. Il costruttore, o il
suo rappresentante, redige una dichiarazione di conformità (cfr. allegato 31).

3.

L'organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l'articolo 148i (organismo notificato) procede agli esami e alle prove del caso per verificare
la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva CE, o mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al numero 5,
o mediante controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al
numero 6, a scelta del costruttore.

4.

Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, conserva copia
della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

5.

Controllo e prova di ogni singolo prodotto 5.1

Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alle norme definite giusta l'articolo
148g capoverso 2, o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo
oggetto dell'attestato di esame del tipo e ai pertinenti requisiti della direttiva
CE.

5.2

L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione
su ciascun prodotto approvato e redige un attestato di conformità inerente
alle prove effettuate.

5.3

Il costruttore, o il suo rappresentante, deve essere in grado di esibire, a
richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

350 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

351 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18) (RU 2007 2275).

Navigazione interna 164

747.201.1

6. Verifica

statistica

6.1

Il costruttore presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende
tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca
l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.

6.2

I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. Gli esemplari di
un campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alle norme definite giusta l'articolo
148g capoverso 2, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva CE e per determinare se si debba accettare
o rifiutare il lotto.

6.3

La verifica statistica deve avvenire considerando i seguenti elementi: metodi

statistici

utilizzati;

- programma di campionamento e sue caratteristiche operative.

6.4

Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero
di identificazione su ogni singolo prodotto e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti i prodotti del lotto possono essere
messi in circolazione sul mercato a eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi.

Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato prende le misure appropriate
per evitarne la messa in circolazione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti
sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica
statistica.

Il costruttore può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il
numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.

6.5

Il costruttore, o il suo rappresentante, deve essere in grado di esibire, a
richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

Ordinanza

165

747.201.1

Allegato 28352 (all. 20)

Verifica di un unico prodotto 1.

Questo allegato descrive la procedura con cui il costruttore accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al numero
2, è conforme ai requisiti della sezione 46. Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, redige una dichiarazione di conformità (vedi
allegato 31).

2.

L'organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l'articolo 148i
(organismo notificato) esamina il prodotto e procede alle opportune prove, in
conformità delle norme definite giusta l'articolo 148g capoverso 2, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della
direttiva CE353.

L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformità relativo alle
prove effettuate.

3.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del
prodotto ai requisiti della direttiva CE, di comprendere il suo progetto, la sua
fabbricazione ed il suo funzionamento (cfr. allegato 30).

352 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

353 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18) (RU 2007 2275).

Navigazione interna 166

747.201.1

Allegato 29354 (all. 20)

Garanzia qualità totale 1.

Questo allegato descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa gli
obblighi di cui al numero 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione
soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva CE355. Il costruttore o il suo rappresentante stabilito in Svizzera redige una dichiarazione di conformità
(cfr. allegato 31). La dichiarazione di conformità deve essere accompagnata
dal numero di identificazione dell'organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l'articolo 148i (organismo notificato) responsabile della
sorveglianza di cui al numero 4.

2.

Il costruttore applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la
fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo del prodotto secondo quanto
specificato al numero 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al numero 4.

3. Sistema

qualità

3.1

Il costruttore presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità a
un organismo notificato.

La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista; - la documentazione relativa al sistema qualità.

3.2

Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della
direttiva CE che si applicano a essi.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal costruttore devono
essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di criteri,
procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema
qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi,
manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti; - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare qualora non vengano applicate pienamente le norme definite giusta l'articolo 148g capoverso 2, nonché degli strumenti che permetteranno di garantire l'osservanza dei requisiti di sicurezza essenziali della direttiva CE che si applicano ai prodotti; 354 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

355 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18) (RU 2007 2275).

Ordinanza

167

747.201.1

- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione; - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità; - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3

L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i
requisiti di cui al numero 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei
sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma designata secondo
l'articolo 148g capoverso 2 (EN 29001).

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un
esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura
di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del costruttore.

La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione della decisione.

3.4

Il costruttore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il costruttore, o il suo rappresentante, informa l'organismo notificato che ha
approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la
motivazione della decisione.

4

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1

La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi
derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2

Il costruttore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai
locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo
tutte le informazioni necessarie, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualità; - la documentazione prevista dalla sezione «Sviluppo» del sistema garanzia di qualità, ad esempio risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.; - la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

Navigazione interna 168

747.201.1

4.3

L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il costruttore mantenga e applichi il sistema qualità e fornisce al
costruttore un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4

L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il costruttore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso
fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.

5.

Il costruttore, per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione
dell'ultimo esemplare, tiene a disposizione delle autorità che svolgono i
controlli successivi:

- la documentazione sul sistema garanzia di qualità (n. 3.1 cpv. 2 secondo comma);

- le modifiche del sistema garanzia di qualità (n. 3.4 cpv. 2); - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato (n. 3.4 cpv. 4 e n. 4.3 e 4.4).

6.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o
ritirate.

Ordinanza

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Allegato 30356 (art. 148g)

Documentazione tecnica fornita dal costruttore 1.

La documentazione tecnica di cui agli allegati 22, 24, 25, 26, 26a e 28 deve comprendere tutti i dati pertinenti o indicare nel dettaglio in che modo il costruttore garantisce che i componenti o l'imbarcazione siano conformi ai relativi requisiti di sicurezza essenziali.

2.

La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto, nonché permettere di valutarne la conformità alle disposizioni della sezione 46 della presente ordinanza.

3.

La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione: a. una descrizione generale del tipo; b. disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.; c. descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; d. un elenco delle norme definite giusta l'articolo 148g capoverso 2, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti di sicurezza essenziali qualora non siano state applicate le norme definite giusta l'articolo 148g capoverso 2; e. i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc.; f. i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilità secondo il numero 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il numero 3.3 dei requisiti essenziali dell'allegato I parte A della direttiva CE357; g. i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas di scarico che dimostrano la conformità con le disposizioni del numero 2 dei requisiti essenziali dell'allegato I parte B della direttiva CE.

356 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

357 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18).

Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l'Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull'indirizzo Internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).

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Allegato 31358 (art. 148j)

Dichiarazione di conformità 1.

La dichiarazione di conformità alla sezione 46 della presente ordinanza deve accompagnare: a. le imbarcazioni sportive ed essere allegata al manuale del proprietario; b. i componenti di cui all'allegato II della direttiva CE359; c. i motori di propulsione; deve essere allegata al manuale del proprietario.

2.

La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti indicazioni: a. nome e indirizzo del costruttore o del suo rappresentante stabilito in Svizzera;

b. descrizione dell'imbarcazione sportiva, del componente o del motore di propulsione;

c. riferimento alle pertinenti norme utilizzate, definite secondo l'articolo 148g capoverso 2, o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità; d. se del caso, riferimento all'attestazione del tipo rilasciata da un organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato giusta l'articolo 148i;

e. se del caso, nome e indirizzo dell'organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato;

f.

identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il costruttore o il suo mandatario stabilito in Svizzera; g. per i componenti, una dichiarazione della loro conformità ai requisiti di sicurezza essenziali.

3.

Per quanto riguarda: a. i motori di propulsione entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;

b. i motori omologati a norma della direttiva 97/68/CE conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della stessa; e c. i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEE, la dichiarazione di conformità deve includere, oltre alle informazioni di cui al numero 2, una dichiarazione del costruttore attestante: 358 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

359 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18).

Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l'Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull'indirizzo Internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).

Ordinanza

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che il motore è conforme ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dalla direttiva CE, se installato su un'imbarcazione da diporto conformemente alle istruzioni fornite dal costruttore,

- che tale motore non deve essere messo in servizio finché l'imbarcazione da diporto in cui deve essere installato non è stata dichiarata conforme, ove necessario, alle pertinenti disposizioni della direttiva.

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Allegato 32360 (art. 100)

Programma d'esame per le imbarcazioni sportive 1

Oltre alla prova della conformità ai requisiti di sicurezza essenziali di cui all'allegato I della direttiva CE361, occorre esaminare i requisiti per le imbarcazioni sportive di cui all'articolo 107 (Principio) secondo il seguente programma:

a. Verbale dell'esame tecnico Il verbale dell'esame tecnico contiene l'esame dell'illuminazione (art. 18a, 19, 24, 25), degli impianti sanitari (art. 108 cpv. 1), dei contenitori di sostanze pericolose per le acque (art. 108 cpv. 2) e della sala macchine (art. 108 cpv. 3).

b. Verbale della misurazione delle vele Il verbale della misurazione delle vele contiene l'esito della misurazione delle vele giusta l'allegato 12 e la constatazione di un eventuale equipaggiamento minimo ridotto ai sensi dell'articolo 163 capoverso 2.

c. Verbale della misurazione del rumore Il verbale della misurazione del rumore conferma la misurazione del rumore d'esercizio dei battelli a motore giusta l'articolo 109 e l'allegato 10.

2 I verbali d'esame devono essere redatti nelle tre lingue ufficiali svizzere e sono stampati dall'Associazione dei servizi cantonali della navigazione.

360 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

361 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, p. 18) (RU 2007 2275).

Ordinanza

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Allegato 33362 (art. 100 cpv. 4)

Verbale di collaudo 1.

Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali della Svizzera e deve contenere almeno i seguenti dati: a. costruttore del

natante;

b. tipo

del

natante;

c. numero HIN (numero dello scafo); d. indicazione del tipo di natante; e. conferma dello svolgimento dell'esame tecnico con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell'esame riportata nel verbale d'esame tecnico; f. conferma dello svolgimento della misurazione delle vele per battelli a vela con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell'esame riportata nel verbale d'esame della misurazione delle vele; g. conferma dello svolgimento della misurazione del rumore d'esercizio per i battelli a motore con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW, con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale d'esame della misurazione del rumore; h. conferma dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 121 capoverso 4;

i. conferma della completezza dell'equipaggiamento secondo gli articoli 107a capoversi 3-5, 132 e 134;

j.

conferma della completezza dei documenti secondo il numero 1 del verbale di collaudo; k. conferma della conformità del natante al modello esaminato; l.

conferma dello svolgimento dei controlli di funzionamento; m. luogo e data del rilascio del verbale di collaudo; n. nome e indirizzo della persona o dell'impresa autorizzata all'esecuzione del collaudo.

2.

Il verbale di collaudo è stampato dall'Associazione dei servizi cantonali della navigazione.

3.

L'ente che stampa il verbale di collaudo è libero di definirne la forma. Il verbale deve tuttavia contenere almeno i dati di cui al capoverso 1.

362 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2275). Aggiornato dal n. II dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

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