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01.07.2008 - 30.06.2017
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510.625

Ordinanza
sui nomi geografici

(ONGeo)

del 21 maggio 2008 (Stato 1° luglio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 20 della legge del 23 giugno 20061 sull'armonizzazione dei registri;
visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 7, 22 capoverso 3 e 29 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 20072 sulla geoinformazione;
visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19853
sul trasporto pubblico,

ordina:

1 RS 431.02

2 RS 510.62

3 [RU 1986 1974, 1994 2290 n. V, 1995 3517 n. I 10 4093 all. n. 13, 1998 2856. RU 2009 5597 n. III]. Vedi ora: la LF del 20 mar. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza mira all'utilizzazione uniforme dei nomi geografici nelle relazioni ufficiali e in tutti i supporti d'informazione ufficiali.

Art. 2 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la competenza, la procedura e l'assunzione dei costi per il rilevamento, la determinazione, l'aggiornamento e la gestione dei nomi geografici.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

a.4
nomi geografici: nomi di Comuni, località, vie, edifici, stazioni e oggetti topografici;
b.
nomi geografici della misurazione ufficiale: nomi degli oggetti topografici utilizzati nei livelli d'informazione «nomenclatura» (nomi locali, nomi di località e nomi di luogo), «copertura del suolo» e «oggetti singoli»;
c.
nomi geografici della misurazione nazionale: nomi degli oggetti topografici conformemente al modello topografico del paesaggio della misurazione nazionale;
d.
Comuni: le più piccole unità politiche che secondo la legislazione cantonale assumono i compiti dei Comuni politici e sono univocamente definite da un territorio giurisdizionale e un nome;
e.
località: insediamenti abitati geograficamente delimitabili, con un nome e un numero postale d'avviamento propri;
f.
vie: vie, strade, vicoli, piazze e zone provviste di denominazione che servono da indicazione della via per gli indirizzi;
g.
stazioni: stazioni ferroviarie, stazioni, comprese le stazioni a valle, a monte e intermedie nonché le fermate di tutte le corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 19985 sugli orari;
h.
oggetti topografici: acque (p. es. fiumi, ruscelli, laghi, stagni, cascate, sorgenti), ghiacciai, insediamenti (p. es. città, villaggio, quartiere, frazione, fattorie isolate), rilievi (p. es. montagne e colline), paesaggi (p. es. siti, valli, alpi, terreni agricoli, boschi), oggetti culturali (p. es. rocche, castelli, conventi, chiese, cappelle), edifici pubblici (p. es. scuole, ospedali, capanne alpine) e oggetti particolari delle vie di comunicazione (p. es. ponti, passi, gallerie, aeroporti).

4 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).

5 [RU 1999 698. RU 2009 6055 art. 15]. Vedi ora: l'art. 1 cpv. 1 dell'O dell'11 nov. 2009 sugli orari (RS 745.13).

Art. 4 Principi

1 I nomi geografici devono poter essere scritti e letti con facilità e godere del consenso generale.

2 Sono formulati, per quanto possibile e opportuno, sulla base della lingua standard (lingua scritta) della regione linguistica.

3 I nomi geografici e la loro ortografia possono essere modificati soltanto qualora lo esiga l'interesse pubblico.

Art. 5 Direttive toponomastiche generali

L'Ufficio federale di topografia, sulla base delle raccomandazioni del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sui nomi geografici, emana e pubblica le direttive toponomastiche generali.

Art. 6 Regolamentazioni esecutive

1 L'Ufficio federale di topografia emana regole per i nomi geografici della misurazione nazionale e della misurazione ufficiale. Tali regole comprendono segnatamente le regolamentazioni per le regioni linguistiche.

2 Emana raccomandazioni per l'ortografia:

a.
dei nomi dei Comuni;
b.
dei nomi delle località;
c.
dei nomi delle vie e degli indirizzi degli edifici.

3 L'Ufficio federale dei trasporti emana direttive sull'ortografia dei nomi delle stazioni.

Sezione 2: Nomi geografici della misurazione nazionale

Art. 7

1 Nell'ambito della misurazione nazionale, l'Ufficio federale di topografia adempie i compiti seguenti:

a.
rileva, determina, aggiorna e gestisce i nomi di oggetti topografici che concernono esclusivamente le carte nazionali;
b.
provvede a una scelta adeguata di nomi geografici della misurazione ufficiale per la misurazione nazionale topografica e cartografica;
c.
gestisce i nomi geografici della misurazione nazionale (modello topografico del paesaggio).

2 Rende accessibili al pubblico lavori di ricerca e pubblicazioni nel campo della toponomastica nonché altre informazioni di base nel campo dei nomi geografici.

Sezione 3: Nomi geografici della misurazione ufficiale

Art. 8 Competenza

1 I nomi geografici sono rilevati, aggiornati e gestiti dal servizio competente per la misurazione ufficiale.

2 I Cantoni stabiliscono mediante atto giuridico il servizio competente per la determinazione dei nomi geografici della misurazione ufficiale.

Art. 9 Commissione cantonale di nomenclatura

1 Il Cantone istituisce una commissione di nomenclatura.

2 La commissione di nomenclatura è il servizio specializzato del Cantone per i nomi geografici della misurazione ufficiale.

3 In occasione del rilevamento e dell'aggiornamento di detti nomi geografici, essa ne verifica la correttezza linguistica e la conformità alle regolamentazioni esecutive secondo l'articolo 6 e comunica i risultati delle proprie verifiche e le proprie raccomandazioni al servizio competente per la determinazione dei nomi.

4 Se il servizio competente non intende seguire le raccomandazioni della commissione di nomenclatura, richiede alla Direzione federale delle misurazioni catastali un parere al riguardo.

Sezione 4: Comuni

Art. 10 Principi

1 Il nome di un Comune deve essere univoco per l'intero territorio svizzero e non deve dare adito ad alcuna confusione con il nome di un altro Comune.

2 Al nome del Comune deve essere aggiunto un complemento nei casi in cui:

a.
il medesimo nome è utilizzato da più Comuni;
b.
il nome di più Comuni è scritto diversamente, ma è pronunciato in maniera identica.
Art. 11 Competenza

L'Ufficio federale di topografia è competente per:

a.
l'esame preliminare dei nomi dei Comuni;
b.
l'approvazione della determinazione e della modifica dei nomi dei Comuni.
Art. 13 Procedura per l'esame preliminare

1 L'autorità competente secondo il diritto cantonale sottopone all'Ufficio federale di topografia le seguenti modifiche previste dei nomi dei Comuni:

a.
la modifica del nome di un Comune;
b.
il nome del Comune nel caso di una fusione di Comuni;
c.
i nomi dei Comuni nel caso di una separazione di Comuni.

2 La domanda può contenere più varianti, le quali sono esaminate individualmente.

3 Alla domanda di esame preliminare sono allegati gli atti preparatori. Essi comprendono tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione secondo l'articolo 12.

4 La procedura poggia sugli articoli 62a-62c, relativi all'accentramento delle procedure decisionali, della legge del 21 marzo 19976 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Il termine per il parere degli organi federali è di 30 giorni.

Art. 14 Decisione sull'esame preliminare

1 La decisione sull'esame preliminare contiene:

a.
la constatazione che i nomi proposti sono atti a essere approvati;
b.
una motivazione del rifiuto, nel caso in cui un nome non sia atto a essere approvato.

2 La decisione è notificata al più tardi due mesi dopo la presentazione della domanda.

Art. 15 Procedura di approvazione

1 Il servizio competente secondo il diritto cantonale inoltra all'Ufficio federale di topografia la domanda di approvazione:

a.
dopo l'esame preliminare del nome: al più tardi 30 giorni prima della data a partire dalla quale la modifica dovrebbe entrare in vigore;
b.
senza l'esame preliminare del nome: al più tardi due mesi prima della data a partire dalla quale la modifica dovrebbe entrare in vigore.

2 Alla domanda sono allegati gli atti preparatori. Essi comprendono tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione secondo l'articolo 12.

3 Il servizio richiedente ha qualità di parte nella procedura.

4 Se il nome del Comune è conforme a quello della decisione sull'esame preliminare, l'Ufficio federale di topografia concede senz'altro l'approvazione. In caso contrario è eseguita una procedura di approvazione completa.

5 La procedura poggia sugli articoli 62a-62c, relativi all'accentramento delle procedure decisionali, della legge del 21 marzo 19977 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 16 Decisione di approvazione

1 La decisione di approvazione è notificata alle parti e pubblicata nel Foglio federale.

2 Dopo il passaggio in giudicato, è comunicata ai servizi che gestiscono un elenco ufficiale.

Art. 17 Ricorso

1 Contro la decisione di approvazione è ammesso il ricorso al Consiglio federale. Esso decide definitivamente.

2 Nella procedura di ricorso sono sentiti gli uffici federali che hanno partecipato alla procedura di approvazione.

Art. 18 Obbligo di notifica

Il servizio cantonale competente comunica all'Ufficio federale di topografia, al più tardi 30 giorni prima della data della loro entrata in vigore, le modifiche seguenti:

a.
le modifiche territoriali tra Comuni;
b.
la soppressione del nome di un Comune nel caso di una fusione o di una separazione di Comuni;
c.
i cambiamenti del nome di distretti o unità amministrative cantonali comparabili;
d.
i cambiamenti riguardanti l'appartenenza di Comuni a un distretto o a un'unità amministrativa cantonale comparabile.
Art. 19 Elenco ufficiale dei Comuni

1 L'Ufficio federale di statistica:

a.
attribuisce a ogni Comune un numero vincolante;
b.
allestisce, gestisce e pubblica l'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera.

2 L'elenco ufficiale dei Comuni è suddiviso per Cantoni e distretti o unità amministrative cantonali comparabili.

3 I nomi e i numeri dei Comuni dell'elenco ufficiale dei Comuni sono vincolanti per le autorità.

Sezione 5: Località

Art. 20 Principi

1 Gli insediamenti contigui geograficamente delimitabili di importanza nazionale, che possono includere anche insediamenti secondari, devono essere designati con un nome di località e un numero postale d'avviamento univoci.

2 A ogni località è attribuito un numero postale d'avviamento univoco o, in casi motivati, più numeri postali d'avviamento univoci.

3 L'ortografia dei nomi delle località e la delimitazione geografica delle località (perimetro) della misurazione ufficiale sono vincolanti per le autorità.

Art. 21 Competenze

1 Il servizio competente secondo il diritto cantonale, dopo aver sentito i Comuni interessati e La Posta Svizzera (La Posta), determina la località, ne stabilisce la delimitazione, il nome e la sua ortografia.

2 Il servizio competente per la misurazione ufficiale coordina le modifiche del perimetro con i Comuni interessati e La Posta. Il servizio competente secondo il diritto cantonale stabilisce geograficamente le modifiche e le comunica all'Ufficio federale di topografia.

3 La Posta stabilisce il numero postale d'avviamento dopo aver sentito il Cantone e i Comuni e lo comunica all'Ufficio federale di topografia.

Art. 22 Procedura

Alla determinazione e alla modifica di un nome di località sono applicabili per analogia le prescrizioni sull'esame preliminare e l'approvazione dei nomi dei Comuni.

Art. 23 Costi

1 Chi presenta una domanda per la determinazione o la modifica del nome di una località ne assume i costi.

2 Non sono addebitati costi se la determinazione o la modifica è una conseguenza dello sviluppo dell'insediamento oppure di esigenze aziendali nel quadro del servizio universale di cui agli articoli 2-4 della legge del 30 aprile 19978 sulle poste.

3 Nel quadro dell'esame preliminare, l'Ufficio federale di topografia allestisce, unitamente ai servizi interessati della Confederazione e a La Posta, una proposta consolidata e la notifica con la decisione sull'esame preliminare.

4 Stabilisce i costi nella decisione di approvazione.

8 [RU 1997 2452, 2000 2355 all. n. 23, 2003 4297, 2006 2197 all. n. 85, 2007 5645. RU 2012 4993 all. n. I]. Ora: all'art. 14 della L del 17 dic. 2010 sulle poste (RS 783.0).

Art. 24 Elenco ufficiale

L'Ufficio federale di topografia allestisce, gestisce e pubblica l'elenco ufficiale delle località con il numero postale d'avviamento e il perimetro.

Sezione 6: Vie

Art. 259 Principi

1 Tutte le vie in località e in altri insediamenti abitati sono provviste di un nome.

2 Se non esistono vie, strade o piazze da denominare, possono essere utilizzate zone provviste di denominazione.

3 L'ortografia dei nomi delle vie che riprendono elementi dei nomi geografici della misurazione ufficiale è armonizzata a livello regionale.

9 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).

Art. 26 Competenza

1 I Cantoni assicurano la denominazione esaustiva delle vie.

2 Regolano le competenze e la procedura per la determinazione e l'armonizzazione dei nomi delle vie.

3 I nomi delle vie stabiliti sono comunicati al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, all'Ufficio federale di statistica e agli offerenti di servizi universali secondo gli articoli 2-4 della legge del 30 aprile 199710 sulle poste.

10 [RU 1997 2452, 2000 2355 all. n. 23, 2003 4297, 2006 2197 all. n. 85, 2007 5645. RU 2012 4993 all. n. I]. Ora: i fornitori di servizi postali registrati secondo l'art. 4 della L del 17 dic. 2010 sulle poste (RS 783.0).

Art. 26a11 Elenco ufficiale

1 L'Ufficio federale di topografia tiene l'elenco ufficiale delle vie.

2 L'elenco contiene per tutte le vie ai sensi dell'articolo 3 lettera f i dati seguenti:

a.
un identificatore univoco (ESID);
b.
un nome di via univoco per località, eventualmente in più lingue nelle regioni plurilingue;
c.
il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell'elenco ufficiale delle località (art. 24);
d.
il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell'elenco ufficiale dei Comuni (art. 19);
e.
l'ubicazione geografica della via;
f.
lo stato di realizzazione della via;
g.
lo stato dell'oggetto «via».

3 L'Ufficio federale di statistica comunica all'Ufficio federale di topografia i dati di cui al capoverso 2 e, periodicamente, tutte le modifiche.

4 L'elenco ufficiale delle vie è vincolante per le autorità ad eccezione dei dati di cui al capoverso 2 lettera e.

11 Introdotto dal n. II 3 dell'all. 2 all'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).

Sezione 6a:12 Indirizzi degli edifici

12 Introdotta dal n. II 3 dell'all. 2 all'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).

Art. 26b Principi

1 L'indirizzo di un edificio è definito dai dati seguenti:

a.
un identificatore univoco (EGAID);
b.
identificatore dell'edificio (EGID) e identificatore dell'entrata dell'edificio (EDID) secondo il Registro degli edifici e delle abitazioni (REA);
c.
numero civico (numero di polizia) secondo la legislazione cantonale;
d.
nome dell'edificio, se l'edificio è provvisto di un nome particolare, comunemente noto;
e.
il rispettivo nome della via presente nell'elenco ufficiale (art. 26a);
f.
il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell'elenco ufficiale delle località (art. 24);
g.
il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell'elenco ufficiale dei Comuni (art. 19);
h.
l'ubicazione geografica (punto di riferimento);
i.
lo stato dell'oggetto «indirizzo dell'edificio».

2 Ciascuno degli edifici seguenti ai sensi del REA riceve uno o più indirizzi:

a.
edifici esistenti;
b.
edifici autorizzati conformemente alla legislazione cantonale in materia di costruzioni e pianificazione del territorio, dal momento dell'entrata in vigore dell'autorizzazione sino alla sua eventuale estinzione in caso di mancato utilizzo.

3 Agli oggetti rilevati nell'ambito della misurazione ufficiale possono essere inoltre attribuiti indirizzi se il modello dei dati lo prevede.

4 Ogni indirizzo di edificio è univoco all'interno di una località.

Art. 26c Elenco ufficiale

1 L'Ufficio federale di topografia tiene l'elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici.

2 L'Ufficio federale di statistica comunica all'Ufficio federale di topografia i dati del REA (art. 26b) e dell'elenco ufficiale dei Comuni (art. 19) e, periodicamente, tutte le modifiche.

3 Gli indirizzi degli edifici sono vincolanti per le autorità.

Sezione 7: Stazioni

Art. 27 Principi

1 I nomi delle stazioni devono essere univoci per l'intero territorio svizzero.

2 La stazione porta il nome della località che serve.

3 Se una stazione serve più località o non ne serve alcuna, essa porta il nome più appropriato alle necessità del traffico. Di regola porta un solo nome.

4 Se più stazioni servono la medesima località, esse sono distinte mediante aggiunte al nome della località. L'aggiunta non può consistere nel nome di un'impresa, a meno che esso non sia identico a un nome geografico.

5 Per quanto possibile, l'ortografia corrisponde a quella degli altri nomi geografici.

Art. 28 Competenza

1 L'Ufficio federale dei trasporti stabilisce, su domanda, i nomi delle stazioni.

2 Possono presentare una domanda:

a.
le imprese di trasporto concessionarie;
b.
il Comune sul cui territorio è situata la stazione;
c.
Il Cantone sul cui territorio è situata la stazione.
Art. 29 Oggetto della determinazione

Sono oggetto della determinazione:

a.
il rispetto dei principi secondo l'articolo 27;
b.
il rispetto delle direttive dell'Ufficio federale dei trasporti secondo l'articolo 6 capoverso 3.
Art. 30 Procedura di determinazione

1 Alla domanda di determinazione o di modifica del nome di una stazione sono allegati gli atti preparatori. Essi comprendono tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione secondo l'articolo 29.

2 La procedura poggia sugli articoli 62a-62c, relativi all'accentramento delle procedure decisionali, della legge del 21 marzo 199713 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 32 Ricorso

1 Contro la decisione di determinazione è ammesso il ricorso al Consiglio federale. Esso decide definitivamente.

2 Nella procedura di ricorso sono sentiti gli uffici federali che hanno partecipato alla procedura di determinazione.

Art. 33 Costi

1 Chi presenta una domanda per la determinazione o la modifica del nome di una stazione ne assume i costi.

2 Non sono addebitati costi se la determinazione o la modifica è la conseguenza:

a.
dello sviluppo dell'insediamento;
b.
della modifica della rete delle linee;
c.
delle necessità aziendali delle imprese di trasporto.

3 Su istanza del richiedente, l'Ufficio federale dei trasporti, unitamente ai servizi interessati della Confederazione e alle imprese di trasporto, allestisce una proposta consolidata.

4 Stabilisce i costi nella decisione.

Art. 3414 Elenco

L'elenco dei nomi delle stazioni è pubblicato nel quadro della pubblicazione ufficiale degli orari secondo gli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del 4 novembre 200915 sugli orari.

14 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).

15 RS 745.13

Sezione 8: Coordinamento e partecipazione

Art. 36 Coordinamento a livello nazionale

1 L'Ufficio federale di topografia coordina le attività della Confederazione nel campo dei nomi geografici.

2 Può avvalersi di altri servizi della Confederazione, aziende della Confederazione e servizi specializzati dei Cantoni.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 37a16 Disposizioni transitorie della modifica del 9 giugno 2017

1 L'elenco ufficiale delle vie (art. 26a) e l'elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici (art. 26c) sono allestiti e resi operativi entro quattro anni dall'entrata in vigore della modifica del 9 giugno 2017.

2 I Cantoni mettono gratuitamente a disposizione della Confederazione i dati necessari all'allestimento degli elenchi.

3 L'Ufficio federale di topografia sottopone ai Cantoni le bozze degli elenchi per convalida. I Cantoni provvedono a una convalida entro al massimo un anno. La Confederazione partecipa alle spese di convalida; i dettagli sono disciplinati nella convenzione sulle prestazioni per la misurazione ufficiale.

4 Sino alla convalida dell'elenco ufficiale delle vie, per le autorità è vincolante l'ortografia dei nomi delle vie della misurazione ufficiale nel rispettivo territorio.

16 Introdotto dal n. II 3 dell'all. 2 all'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).