Art. 1 Scopo
La presente ordinanza mira all'utilizzazione uniforme dei nomi geografici nelle relazioni ufficiali e in tutti i supporti d'informazione ufficiali.
510.625
del 21 maggio 2008 (Stato 1° luglio 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 20 della legge del 23 giugno 20061 sull'armonizzazione dei registri;
visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 7, 22 capoverso 3 e 29 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 20072 sulla geoinformazione;
visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19853
sul trasporto pubblico,
ordina:
3 [RU 1986 1974, 1994 2290 n. V, 1995 3517 n. I 10 4093 all. n. 13, 1998 2856. RU 2009 5597 n. III]. Vedi ora: la LF del 20 mar. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1).
La presente ordinanza mira all'utilizzazione uniforme dei nomi geografici nelle relazioni ufficiali e in tutti i supporti d'informazione ufficiali.
La presente ordinanza disciplina la competenza, la procedura e l'assunzione dei costi per il rilevamento, la determinazione, l'aggiornamento e la gestione dei nomi geografici.
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
4 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).
5 [RU 1999 698. RU 2009 6055 art. 15]. Vedi ora: l'art. 1 cpv. 1 dell'O dell'11 nov. 2009 sugli orari (RS 745.13).
1 I nomi geografici devono poter essere scritti e letti con facilità e godere del consenso generale.
2 Sono formulati, per quanto possibile e opportuno, sulla base della lingua standard (lingua scritta) della regione linguistica.
3 I nomi geografici e la loro ortografia possono essere modificati soltanto qualora lo esiga l'interesse pubblico.
L'Ufficio federale di topografia, sulla base delle raccomandazioni del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sui nomi geografici, emana e pubblica le direttive toponomastiche generali.
1 L'Ufficio federale di topografia emana regole per i nomi geografici della misurazione nazionale e della misurazione ufficiale. Tali regole comprendono segnatamente le regolamentazioni per le regioni linguistiche.
2 Emana raccomandazioni per l'ortografia:
3 L'Ufficio federale dei trasporti emana direttive sull'ortografia dei nomi delle stazioni.
1 Nell'ambito della misurazione nazionale, l'Ufficio federale di topografia adempie i compiti seguenti:
2 Rende accessibili al pubblico lavori di ricerca e pubblicazioni nel campo della toponomastica nonché altre informazioni di base nel campo dei nomi geografici.
1 I nomi geografici sono rilevati, aggiornati e gestiti dal servizio competente per la misurazione ufficiale.
2 I Cantoni stabiliscono mediante atto giuridico il servizio competente per la determinazione dei nomi geografici della misurazione ufficiale.
1 Il Cantone istituisce una commissione di nomenclatura.
2 La commissione di nomenclatura è il servizio specializzato del Cantone per i nomi geografici della misurazione ufficiale.
3 In occasione del rilevamento e dell'aggiornamento di detti nomi geografici, essa ne verifica la correttezza linguistica e la conformità alle regolamentazioni esecutive secondo l'articolo 6 e comunica i risultati delle proprie verifiche e le proprie raccomandazioni al servizio competente per la determinazione dei nomi.
4 Se il servizio competente non intende seguire le raccomandazioni della commissione di nomenclatura, richiede alla Direzione federale delle misurazioni catastali un parere al riguardo.
1 Il nome di un Comune deve essere univoco per l'intero territorio svizzero e non deve dare adito ad alcuna confusione con il nome di un altro Comune.
2 Al nome del Comune deve essere aggiunto un complemento nei casi in cui:
L'Ufficio federale di topografia è competente per:
Sono oggetto dell'esame preliminare e dell'approvazione:
1 L'autorità competente secondo il diritto cantonale sottopone all'Ufficio federale di topografia le seguenti modifiche previste dei nomi dei Comuni:
2 La domanda può contenere più varianti, le quali sono esaminate individualmente.
3 Alla domanda di esame preliminare sono allegati gli atti preparatori. Essi comprendono tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione secondo l'articolo 12.
4 La procedura poggia sugli articoli 62a-62c, relativi all'accentramento delle procedure decisionali, della legge del 21 marzo 19976 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Il termine per il parere degli organi federali è di 30 giorni.
1 La decisione sull'esame preliminare contiene:
2 La decisione è notificata al più tardi due mesi dopo la presentazione della domanda.
1 Il servizio competente secondo il diritto cantonale inoltra all'Ufficio federale di topografia la domanda di approvazione:
2 Alla domanda sono allegati gli atti preparatori. Essi comprendono tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione secondo l'articolo 12.
3 Il servizio richiedente ha qualità di parte nella procedura.
4 Se il nome del Comune è conforme a quello della decisione sull'esame preliminare, l'Ufficio federale di topografia concede senz'altro l'approvazione. In caso contrario è eseguita una procedura di approvazione completa.
5 La procedura poggia sugli articoli 62a-62c, relativi all'accentramento delle procedure decisionali, della legge del 21 marzo 19977 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.
1 La decisione di approvazione è notificata alle parti e pubblicata nel Foglio federale.
2 Dopo il passaggio in giudicato, è comunicata ai servizi che gestiscono un elenco ufficiale.
1 Contro la decisione di approvazione è ammesso il ricorso al Consiglio federale. Esso decide definitivamente.
2 Nella procedura di ricorso sono sentiti gli uffici federali che hanno partecipato alla procedura di approvazione.
Il servizio cantonale competente comunica all'Ufficio federale di topografia, al più tardi 30 giorni prima della data della loro entrata in vigore, le modifiche seguenti:
1 L'Ufficio federale di statistica:
2 L'elenco ufficiale dei Comuni è suddiviso per Cantoni e distretti o unità amministrative cantonali comparabili.
3 I nomi e i numeri dei Comuni dell'elenco ufficiale dei Comuni sono vincolanti per le autorità.
1 Gli insediamenti contigui geograficamente delimitabili di importanza nazionale, che possono includere anche insediamenti secondari, devono essere designati con un nome di località e un numero postale d'avviamento univoci.
2 A ogni località è attribuito un numero postale d'avviamento univoco o, in casi motivati, più numeri postali d'avviamento univoci.
3 L'ortografia dei nomi delle località e la delimitazione geografica delle località (perimetro) della misurazione ufficiale sono vincolanti per le autorità.
1 Il servizio competente secondo il diritto cantonale, dopo aver sentito i Comuni interessati e La Posta Svizzera (La Posta), determina la località, ne stabilisce la delimitazione, il nome e la sua ortografia.
2 Il servizio competente per la misurazione ufficiale coordina le modifiche del perimetro con i Comuni interessati e La Posta. Il servizio competente secondo il diritto cantonale stabilisce geograficamente le modifiche e le comunica all'Ufficio federale di topografia.
3 La Posta stabilisce il numero postale d'avviamento dopo aver sentito il Cantone e i Comuni e lo comunica all'Ufficio federale di topografia.
Alla determinazione e alla modifica di un nome di località sono applicabili per analogia le prescrizioni sull'esame preliminare e l'approvazione dei nomi dei Comuni.
1 Chi presenta una domanda per la determinazione o la modifica del nome di una località ne assume i costi.
2 Non sono addebitati costi se la determinazione o la modifica è una conseguenza dello sviluppo dell'insediamento oppure di esigenze aziendali nel quadro del servizio universale di cui agli articoli 2-4 della legge del 30 aprile 19978 sulle poste.
3 Nel quadro dell'esame preliminare, l'Ufficio federale di topografia allestisce, unitamente ai servizi interessati della Confederazione e a La Posta, una proposta consolidata e la notifica con la decisione sull'esame preliminare.
4 Stabilisce i costi nella decisione di approvazione.
8 [RU 1997 2452, 2000 2355 all. n. 23, 2003 4297, 2006 2197 all. n. 85, 2007 5645. RU 2012 4993 all. n. I]. Ora: all'art. 14 della L del 17 dic. 2010 sulle poste (RS 783.0).
L'Ufficio federale di topografia allestisce, gestisce e pubblica l'elenco ufficiale delle località con il numero postale d'avviamento e il perimetro.
1 Tutte le vie in località e in altri insediamenti abitati sono provviste di un nome.
2 Se non esistono vie, strade o piazze da denominare, possono essere utilizzate zone provviste di denominazione.
3 L'ortografia dei nomi delle vie che riprendono elementi dei nomi geografici della misurazione ufficiale è armonizzata a livello regionale.
9 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).
1 I Cantoni assicurano la denominazione esaustiva delle vie.
2 Regolano le competenze e la procedura per la determinazione e l'armonizzazione dei nomi delle vie.
3 I nomi delle vie stabiliti sono comunicati al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, all'Ufficio federale di statistica e agli offerenti di servizi universali secondo gli articoli 2-4 della legge del 30 aprile 199710 sulle poste.
10 [RU 1997 2452, 2000 2355 all. n. 23, 2003 4297, 2006 2197 all. n. 85, 2007 5645. RU 2012 4993 all. n. I]. Ora: i fornitori di servizi postali registrati secondo l'art. 4 della L del 17 dic. 2010 sulle poste (RS 783.0).
1 L'Ufficio federale di topografia tiene l'elenco ufficiale delle vie.
2 L'elenco contiene per tutte le vie ai sensi dell'articolo 3 lettera f i dati seguenti:
3 L'Ufficio federale di statistica comunica all'Ufficio federale di topografia i dati di cui al capoverso 2 e, periodicamente, tutte le modifiche.
4 L'elenco ufficiale delle vie è vincolante per le autorità ad eccezione dei dati di cui al capoverso 2 lettera e.
11 Introdotto dal n. II 3 dell'all. 2 all'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).
12 Introdotta dal n. II 3 dell'all. 2 all'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).
1 L'indirizzo di un edificio è definito dai dati seguenti:
2 Ciascuno degli edifici seguenti ai sensi del REA riceve uno o più indirizzi:
3 Agli oggetti rilevati nell'ambito della misurazione ufficiale possono essere inoltre attribuiti indirizzi se il modello dei dati lo prevede.
4 Ogni indirizzo di edificio è univoco all'interno di una località.
1 L'Ufficio federale di topografia tiene l'elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici.
2 L'Ufficio federale di statistica comunica all'Ufficio federale di topografia i dati del REA (art. 26b) e dell'elenco ufficiale dei Comuni (art. 19) e, periodicamente, tutte le modifiche.
3 Gli indirizzi degli edifici sono vincolanti per le autorità.
1 I nomi delle stazioni devono essere univoci per l'intero territorio svizzero.
2 La stazione porta il nome della località che serve.
3 Se una stazione serve più località o non ne serve alcuna, essa porta il nome più appropriato alle necessità del traffico. Di regola porta un solo nome.
4 Se più stazioni servono la medesima località, esse sono distinte mediante aggiunte al nome della località. L'aggiunta non può consistere nel nome di un'impresa, a meno che esso non sia identico a un nome geografico.
5 Per quanto possibile, l'ortografia corrisponde a quella degli altri nomi geografici.
1 L'Ufficio federale dei trasporti stabilisce, su domanda, i nomi delle stazioni.
2 Possono presentare una domanda:
Sono oggetto della determinazione:
1 Alla domanda di determinazione o di modifica del nome di una stazione sono allegati gli atti preparatori. Essi comprendono tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione secondo l'articolo 29.
2 La procedura poggia sugli articoli 62a-62c, relativi all'accentramento delle procedure decisionali, della legge del 21 marzo 199713 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.
La decisione di determinazione è notificata alle imprese di trasporto concessionarie interessate, al Comune e al Cantone.
1 Contro la decisione di determinazione è ammesso il ricorso al Consiglio federale. Esso decide definitivamente.
2 Nella procedura di ricorso sono sentiti gli uffici federali che hanno partecipato alla procedura di determinazione.
1 Chi presenta una domanda per la determinazione o la modifica del nome di una stazione ne assume i costi.
2 Non sono addebitati costi se la determinazione o la modifica è la conseguenza:
3 Su istanza del richiedente, l'Ufficio federale dei trasporti, unitamente ai servizi interessati della Confederazione e alle imprese di trasporto, allestisce una proposta consolidata.
4 Stabilisce i costi nella decisione.
L'elenco dei nomi delle stazioni è pubblicato nel quadro della pubblicazione ufficiale degli orari secondo gli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del 4 novembre 200915 sugli orari.
14 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).
L'Ufficio federale di topografia è competente per il coordinamento internazionale nel campo dei nomi geografici.
1 L'Ufficio federale di topografia coordina le attività della Confederazione nel campo dei nomi geografici.
2 Può avvalersi di altri servizi della Confederazione, aziende della Confederazione e servizi specializzati dei Cantoni.
In occasione dell'elaborazione di regolamentazioni esecutive, l'Ufficio federale competente assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.
1 L'elenco ufficiale delle vie (art. 26a) e l'elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici (art. 26c) sono allestiti e resi operativi entro quattro anni dall'entrata in vigore della modifica del 9 giugno 2017.
2 I Cantoni mettono gratuitamente a disposizione della Confederazione i dati necessari all'allestimento degli elenchi.
3 L'Ufficio federale di topografia sottopone ai Cantoni le bozze degli elenchi per convalida. I Cantoni provvedono a una convalida entro al massimo un anno. La Confederazione partecipa alle spese di convalida; i dettagli sono disciplinati nella convenzione sulle prestazioni per la misurazione ufficiale.
4 Sino alla convalida dell'elenco ufficiale delle vie, per le autorità è vincolante l'ortografia dei nomi delle vie della misurazione ufficiale nel rispettivo territorio.
16 Introdotto dal n. II 3 dell'all. 2 all'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.