11.03.2021 - * / In vigore
01.01.2019 - 10.03.2021
12.10.2017 - 31.12.2018
15.07.2015 - 11.10.2017
15.06.2015 - 14.07.2015
01.04.2011 - 14.06.2015
13.03.2008 - 31.03.2011
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01.12.2006 - 12.03.2008
01.01.2001 - 30.11.2006
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1

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA)1 del 4 maggio 1981 (Stato 13 marzo 2008) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni2; visto l'articolo 77 dell'ordinanza del 14 novembre 19733 sulla navigazione aerea,
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Capitolo 1: Definizioni

Art. 1

4 Nella presente ordinanza, le espressioni seguenti significano: Acrobazia aerea (acrobatic flight; acrobatics) Manovre compiute volutamente con un aeromobile, comportanti un improvviso cambiamento di assetto, un assetto anormale oppure un'anormale variazione della velocità.

Aerodromo (aerodrome) Superficie definita su terra o sull'acqua comprendente qualsiasi costruzione, installazione o attrezzatura, destinata ad essere utilizzata interamente o in parte per la partenza, l'arrivo e le manovre al suolo di aeromobili.

Aerodromo controllato (controlled aerodrome) Aerodromo in cui è assicurato il servizio del controllo della circolazione aerea a beneficio della circolazione d'aerodromo; tale espressione indica che il servizio del controllo della circolazione aerea è garantito a beneficio della circolazione d'aerodromo, ma non implica necessariamente l'esistenza di una zona di controllo.

RU 1981 1066 1

Nuovo testo giuta il n. I dell'O del DATEC del 25 ott. 2006, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 4279).

2

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

3

RS 748.01

4

Aggiornato giusta il n. I delle O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560), del 3 feb. 1992 (RU 1992 548), l'art. 22 n. 1 dell'O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di automobili (RS 748.941), il n. I dell'O del DATEC dell'11 mar. 1997 (RU 1997 905) ed del 25 ott. 2006, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 4279).

748.121.11

Aviazione

2

748.121.11

Aerodromo di dirottamento (alternate aerodrome) Aerodromo indicato nel piano di volo verso il quale si potrà procedere quando divenga sconsigliabile l'atterraggio sull'aerodromo di destinazione.

Aerovia (AWY: airway) Regione di controllo o parte di essa, avente forma di corridoio, con assistenza radio alla navigazione aerea.

AFIL (air-filed flight plann) Piano di volo trasmesso durante il volo.

AIP

Abbreviazione che designa la Pubblicazione d'informazioni aeronautiche.

Aliante (glider)

Aerodina sprovvista d'organo propulsore e la cui sostentazione è principalmente dovuta a reazioni aerodinamiche su superfici che rimangono fisse in determinate condizioni di volo.

Altezza (HGT; height) 1. Distanza verticale di un livello, un punto oppure un oggetto considerato come un punto, misurata da un livello di riferimento.

2. Dimensione verticale di un oggetto.

Altitudine (ALT; altitude) Distanza verticale di un livello, un punto oppure un oggetto assimilato ad un punto, rispetto al livello medio del mare.

Altitudine di transizione (transition altitude) Altitudine nelle vicinanze di un aerodromo cui o al di sotto di cui la posizione verticale di un aeromobile è controllata riferendosi ad altitudini.

Area dei segnali (signal area) Area d'aerodromo su cui sono disposti dei segnali al suolo.

Area d'atterraggio (landing area) Parte dell'area di movimento destinata al percorso di atterraggio o di involo degli aeromobili.

Area di manovra (manoevring area) Parte di un aerodromo destinata all'involo, all'atterraggio e allo spostamento degli aeromobili al suolo; sono escluse le aree di traffico.

Area di movimento (movement area) Parte di un aerodromo destinata ai decolli, agli atterraggi e alle relative manovre al suolo, comprese le aree di manovra e di traffico.

Area di traffico (apron, tarmac) Area definita, su un aerodromo terrestre, destinata all'imbarco e allo sbarco dei viaggiatori, al carico e allo scarico delle merci, al rifornimento in carburante, allo stazionamento e alla manutenzione degli aeromobili.

Norme di circolazione per aeromobili 3

748.121.11

Arrivo stimato del volo (estimated time of arrival) Per voli IFR, ora per la quale è previsto l'arrivo dell'aeromobile, sulla verticale del punto designato, definito in riferimento a aiuti alla navigazione, a partire dal quale è prevista l'applicazione di una procedura d'avvicinamento strumentale oppure, se l'aerodromo non è dotato d'aiuto alla navigazione l'ora in cui l'aeromobile arriva sulla verticale dell'aerodromo. Per i voli VFR, l'ora per cui è previsto l'arrivo dell'aeromobile sulla verticale dell'aerodromo.

ATC

Abbreviazione per designare il servizio del controllo della circolazione aerea.

ATS

Abbreviazione per designare i servizi della circolazione area.

Autorizzazione ATC (ATC-clearance; air traffic control clearance) (VFR flight) Autorizzazione rilasciata da un organo del controllo della circolazione aerea ad un aeromobile per manovrare a determinate condizioni.

Base principale delle nubi (ceiling) Altezza dal suolo o dall'acqua della base dello strato più basso di nubi se tale strato copre più della metà del cielo ed è al di sotto dei 6000 m (20 000 piedi).

Centro di controllo regionale (ACC; area control centre) Organo incaricato di assicurare il servizio del controllo della circolazione aerea per i voli controllati nelle regioni che soggiacciono alla sua competenza.

Centro d'informazione di volo (FIC; flight information centre) Organo incaricato di assicurare il servizio d'informazione di volo e il servizio d'allarme.

Circolazione aerea (air traffic) Tutti gli aeromobili in volo o in movimento sull'area di manovra di un aerodromo.

Circolazione d'aerodromo (aerodrome traffic) Tutto il traffico sull'area di manovra di un aerodromo, e tutti gli aeromobili in volo nelle sue vicinanze; un aeromobile è nelle «vicinanze di un aerodromo» quando si trova in una ATZ o in un circuito d'aerodromo, sta entrandovi o uscendovi.

Circolazione al suolo Spostamento al suolo di un aeromobile con i propri mezzi, ad eccezione dei decolli e degli atterraggi, comprendente, nel caso di elicotteri, i voli stazionari in vicinanza del suolo (spostamenti rasoterra utilizzando l'effetto suolo).

Aviazione

4

748.121.11

Comandante dell'aeromobile (PIC; pilot-in-command) Pilota responsabile del pilotaggio e della sicurezza dell'aeromobile durante il tempo di volo.

Condizioni meteorologiche di volo a vista (visual meteorological conditions) Condizioni meteorologiche espresse in funzione della visibilità, della distanza rispetto alle nubi e della base principale delle nubi, uguali o superiori ai minimi stabiliti.

Condizioni meteorologiche di volo strumentale (instrument meteorological conditions) Condizioni meteorologiche espresse in funzione della visibilità, della distanza rispetto alle nubi e della base principale delle nubi, inferiori ai minimi stabiliti per le condizioni meteorologiche di volo a vista.

Controllo d'aerodromo (aerodrame control service) Servizio del controllo della circolazione aerea per la circolazione d'aerodromo Controllo d'avvicinamento (approach control service) Servizio del controllo della circolazione aerea per gli aeromobili in volo controllato in arrivo o in partenza.

Controllo regionale (area control service) Servizio del controllo della circolazione aerea per gli aeromobili in volo controllato all'interno delle regioni di controllo.

Crociera ascendente (cruise climb) Tecnica di volo in crociera da cui risulta un aumento netto dell'altitudine man mano che il peso dell'aeromobile diminuisce a causa del consumo di carburante.

Durata totale prevista dell'intero volo (total estimated elapsed time) Nel caso di voli IFR, tempo ritenuto necessario all'aeromobile, a contare dal momento del decollo per giungere al punto di destinazione, definito rispetto ad aiuti di navigazione, dal quale è prevista l'applicazione di una procedura di avvicinamento strumentale oppure, se l'aerodromo non è dotato d'aiuto alla navigazione, tempo ritenuto necessario per giungere sulla verticale dell'aerodromo di destinazione. Per i voli VFR, tempo ritenuto necessario all'aeromobile, a contare dal momento del decollo per giungere sulla verticale dell'aerodromo di destinazione.

Giorno (day)

Periodo tra l'inizio del crepuscolo civile mattutino e la fine del crepuscolo civile serale.

IFR (instrument flight rules) Abbreviazione per designare le norme di volo strumentale.

Imbarco

Vedi: Area di traffico.

Norme di circolazione per aeromobili 5

748.121.11

IMC

Abbreviazione per designare le condizioni meteorologiche di volo strumentale.

Informazione sul traffico (traffic information) Informazioni date a un pilota da un organo dei servizi della circolazione aerea per avvertirlo che altri aeromobili, la cui presenza è conosciuta o osservata, possono trovarsi vicini alla sua posizione o alla sua rotta prevista affinché lo possano aiutare ad evitare una collisione.

Limite di autorizzazione (clearance limit) Punto fino a cui è valida un'autorizzazione ATC accordata a un aeromobile.

Livelli di volo (FL; flight levels) Superfici isobariche riferite al valore di pressione specifico di 1013,2 hPa (1013,2 millibar) e separate da specifici intervalli di pressione.

Livello (level)

Termine generico utilizzato per indicare la posizione verticale di un aeromobile in volo e che designa, secondo il caso, un'altezza, un'altitudine o un livello di volo.

Livello di crociera (cruising level) Livello mantenuto da un aeromobile per un considerevole tratto del volo.

Livello di transizione (transition level) Livello di volo più basso disponibile al di sopra dell'altitudine di transizione.

Membro dell'equipaggio di volo (flight crew member) Membro d'equipaggio, titolare di una licenza e incaricato di svolgere funzioni essenziali per il pilotaggio dell'aeromobile durante il tempo di volo.

Notte (night)

Periodo tra la fine del crepuscolo civile serale e l'inizio del crepuscolo civile mattutino.

NVFR

Abbreviazione per designare le regole del volo a vista notturno.

Ora d'avvicinamento prevista (EAT; expected approach time) Ora in cui un organo del controllo della circolazione aerea prevede che un aeromobile, in seguito a ritardo, possa lasciare il punto d'attesa e continuare l'avvicinamento per l'atterraggio. L'ora effettiva in cui l'aeromobile può lasciare il punto d'attesa dipende dall'autorizzazione d'avvicinamento.

Ora di partenza prevista (EOBT; estimated off-block time) Ora in cui è previsto che l'aeromobile inizierà a spostarsi per il decollo (in generale sul posto di stazionamento).

Organo dei servizi della circolazione aerea (air traffic services unit) Termine generico che designa, secondo il caso, un organo del controllo della circolazione aerea, un centro d'informazione di volo o un ufficio di pista dei servizi della circolazione aerea.

Organo del controllo della circolazione aerea (air traffic control unit) Termine generico che designa, secondo il caso, un centro di controllo regionale, un ufficio di controllo d'avvicinamento o una torre di controllo d'aerodromo.

Aviazione

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748.121.11

Piano di volo (PLN; flight plan) Insieme di informazioni specifiche concernenti un volo previsto o una parte di esso, trasmesse agli organi dei servizi della circolazione area.

Piano di volo trasmesso (FPL; filed flight plan) Piano di volo trasmesso ad un organo dei servizi della circolazione aerea dal pilota o dal suo rappresentante, senza le modificazioni successive.

Piano di volo in vigore (CPL; current flight plan) Piano di volo con le eventuali modificazioni apportate da ulteriori autorizzazioni ATC.

Piano di volo ripetuto (RPL; ripetitive flight plan) Piano di volo per una serie di voli singoli e regolari, flight spesso ripetuti e presentanti le medesime caratteristiche di base, depositato da un'impresa di trasporto aereo per essere conservato e impiegato ripetutamente da parte degli organi ATS.

Pista (RWY; runway) Area rettangolare determinata su un aerodromo terrestre, preparata per il decollo e l'atterraggio degli aeromobili.

Procedura d'avvicinamento strumentale (instrument approach procedure) Serie di manovre prestabilite per portare razionalmente un aeromobile in condizioni di volo strumentale dal principio dell'avvicinamento iniziale fino all'atterraggio o fino a un punto da cui potrà essere effettuato un atterraggio a vista.

Prua (HDG; heading) Direzione verso la quale è puntato l'asse longitudinale di un aeromobile, espressa generalmente in gradi riferiti al nord (vero, magnetico, bussola o reticolato).

Pubblicazione d'informazioni aeronautiche (AIP; aeronautical information publication) Pubblicazione di uno Stato o su incarico di quest'ultimo, contenente informazioni aeronautiche di carattere duraturo ed essenziali per la navigazione aerea.

Punto di riporto (REP; reporting point) Determinato luogo geografico rispetto al quale può essere segnalata la posizione di un aeromobile.

Regione di controllo (CTA; control area) Spazio aereo controllato che si estende verso l'alto a partire da un'altezza determinata sopra la superficie terrestre.

Regione di controllo terminale (TMA; terminal control area) Parte di una regione di controllo normalmente situata alla confluenza di rotte ATS nelle vicinanze di uno o più aerodromi importanti.

Regione d'informazione di volo (FIR; flight information region) Spazio aereo di determinate dimensioni all'interno del quale sono assicurati il servizio d'informazione di volo e il servizio d'allarme.

Norme di circolazione per aeromobili 7

748.121.11

Rotta (TR; track)

Proiezione sulla superficie terrestre della traiettoria di un aeromobile il cui senso in un punto qualsiasi è generalmente espresso in gradi rispetto al nord (vero, magnetico o reticolato).

Rotta ATS (ATS route) Rotta determinata destinata a canalizzare la circolazione per permettere di garantire i servizi della circolazione aerea.

Servizio d'allarme (alerting service) Servizio incaricato di avvertire gli organi competenti, quando un aeromobile deve ricorrere al servizio di ricerche e di salvataggio, nonché di sostenere nella misura necessaria l'azione di soccorso in corso.

Servizio della circolazione aerea (air traffic service) Termine generico che designa, secondo i casi, il servizio d'informazione di volo, il servizio di allarme, il servizio consultivo della circolazione aerea, il servizio del controllo della circolazione aerea (controllo regionale, controllo d'avvicinamento o controllo d'aerodromo).

Servizio del controllo della circolazione aerea (ATC; air traffic control service) Servizio incaricato:

1. di prevenire collisioni: a. tra

aeromobili;

b. tra aeromobili e ostacoli sull'area di manovra;

2. di accelerare e disciplinare la circolazione aerea.

Servizio consultivo della circolazione aerea (air traffic advisory service) Servizio fornito all'interno di uno spazio aereo designato per garantire, per quanto possibile, lo scaglionamento degli aeromobili conformemente a un piano di volo IFR.

Servizio d'informazione di volo (FIS; flight information service) Servizio incaricato di fornire consigli e informazioni utili per la sicura ed efficace esecuzione dei voli.

Servizio d'informazione di volo aeroportuale (AFIS; aerodrome flight information service) Servizio che fornisce ai piloti informazioni per garantire uno svolgimento del volo sicuro ed efficiente nei pressi dell'aerodromo nonché sulle piste e sulle vie di rullaggio.

Spazio aereo controllato (controlled airspace) Spazio aereo di dimensioni definite all'interno del quale viene garantito il servizio del controllo della circolazione aerea per i voli IFR e VFR, secondo la classificazione degli spazi aerei. Termine generico che designa gli spazi aerei delle classi da A a E (allegato 1).

Aviazione

8

748.121.11

Spazi aerei dei servizi della circolazione aerea (air traffic services airspaces) Spazi aerei di dimensioni definite, designati da una lettera dell'alfabeto (classi A-G), all'interno dei quali sono autorizzati tipi precisi di volo, per i quali vengono forniti servizi della circolazione aerea e per i quali valgono determinate norme d'esercizio (allegato 1).

Strato di transizione (transition layer) Spazio aereo compreso tra l'altitudine di transizione e il livello di transizione.

Suggerimento di manovra d'evitamento (traffic avoidance advice) Suggerimento da parte di un organo dei servizi della circolazione aerea ai piloti d'aeromobili per aiutarli a evitare una collisione, indicando loro le misure da prendere.

Torre di controllo d'aerodromo (TWR; aerodrome control tower) Organo incaricato di dirigere la circolazione d'aerodromo.

Turbolenza di scia (wake turbulence) Termine generico che designa i nastri vorticosi, turbini d'elica e di reattore provocati nell'atmosfera da un aeromobile e che producono i loro effetti dietro lo stesso.

Ufficio di controllo d'avvicinamento (APP; approach control office) Organo incaricato di assicurare il servizio del controllo della circolazione aerea agli aeromobili in volo controllato che provengono da uno o più aerodromi o che partono da questi.

Ufficio di pista dei servizi della circolazione aerea (air traffic services reporting office) Organo incaricato di ricevere le segnalazioni concernenti i servizi della circolazione aerea e i piani di volo sottoposti prima della partenza.

Velivolo (aeroplane) Aerodina provvista di un organo propulsore la cui sostentazione in volo è assicurata principalmente da reazioni aerodinamiche su superfici che rimangono fisse in determinate condizioni di volo.

VFR (visual flight rules) Abbreviazione per designare le norme di volo a vista.

Via di circolazione (TWY; taxiway) Via determinata, su un aerodromo terrestre, destinata alla circolazione al suolo degli aeromobili.

VMC

Abbreviazione per designare le condizioni meteorologiche di volo a vista.

Visibilità (visibility) Distanza dipendente dalle condizioni atmosferiche entro la quale si può vedere e identificare, di giorno, oggetti appariscenti non illuminati e, di notte, oggetti appariscenti illuminati.

Norme di circolazione per aeromobili 9

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Visibilità al suolo (ground visibility) Visibilità su un aerodromo, segnalata da un osservatore qualificato.

Visibilità in volo (flight visibility) Visibilità in avanti, misurata dal posto di pilotaggio di un aeromobile in volo.

Volo a vista (visual flight) Volo durante il quale l'aeromobile viene pilotato servendosi di punti di riferimento esterni.

Volo controllato (controlled flight) Qualsiasi volo eseguito conformemente a un'autorizzazione del controllo della circolazione aerea.

Volo CVFR

Vedi: volo VFR controllato.

Volo IFR (IFR flight) Volo eseguito secondo le norme di volo strumentale.

Volo strumentale (instrument flight) Volo durante il quale l'aeromobile viene pilotato esclusivamente mediante gli strumenti, senza servirsi di punti di riferimento esterni.

Volo VFR (VFR flight) Volo eseguito secondo le norme di volo a vista.

Volo VFR controllato Volo controllato eseguito secondo le norme di volo a vista.

Volo VFR speciale (special VFR flight) Volo VFR controllato autorizzato da un organo del controllo della circolazione aerea all'interno di una zona di controllo in condizioni meteorologiche inferiori alle condizioni meteorologiche di volo a vista.

Zona di controllo (CTR; control zone) Spazio aereo controllato che si estende verticalmente a partire dalla superficie terrestre fino a un limite superiore specificato.

Zona d'informazione di volo (FIZ; flight information zone) Spazio aereo definito attorno ad un aerodromo all'interno del quale l'operatore AFIS offre un servizio d'informazione di volo e un servizio d'allarme.

Zona pericolosa (danger area) Spazio aereo di dimensioni definite, all'interno del quale possono svolgersi, durante determinati periodi, attività pericolose per il volo degli aeromobili.

Zona regolamentata (restricted area) Spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni.

Zona vietata (prohibited area) Spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è vietato.

Aviazione

10

748.121.11

Capitolo 2: Campo d'applicazione delle norme di circolazione

Art. 2

In generale

1

Con riserva del capoverso 3, le norme di circolazione si applicano a tutti gli aeromobili che circolano in Svizzera.

2

Si applicano parimenti agli aeromobili svizzeri all'estero, salvo se devono essere imperativamente applicate le norme di uno Stato in cui si trovano o che sorvolano.

3

Il Comando delle Forze aeree emana prescrizioni speciali per l'aviazione militare, d'intesa con l'Ufficio federale dell'aviazione civile (qui di seguito Ufficio) e nei limiti dell'articolo 107 della legge federale del 21 dicembre 19485 sulla navigazione aerea.6

Art. 3

Casi speciali

1

I motoalianti con il motore in marcia soggiacciono alle disposizioni applicabili ai velivoli, quelli invece con motore fermo alle disposizioni applicabili agli alianti.

2

Per i lanci in paracadute le norme di circolazione si applicano per analogia, salvo in caso d'emergenza.

3

Le disposizioni relative agli alianti si applicano per analogia agli alianti da pendio, su riserva delle deroghe stabilite dall'ordinanza del 24 novembre 19947 sulle categorie speciali di aeromobili.8 4 L'ordinanza del 24 novembre 1994 sulle categorie speciali di aeromobili si applica ai cervi volanti, ai paracadute ascensionali, ai palloni frenati e agli aeromobili senza occupanti.9

Art. 4

Norme applicabili

1

In volo e sull'area di movimento si applicano le norme generali (cap. 3); in volo inoltre, secondo il caso: a. le norme di volo a vista (VFR; cap. 4) o b. le norme di volo strumentale (IFR; cap 5).

2

Il comandante di un aeromobile può volare secondo le norme di volo strumentale se esistono condizioni meteorologiche di volo a vista (VMC). Questo può, per determinati voli, essere prescritto dall'Ufficio.

5 RS

748.0

6

Nuovo testo giuta il n. I dell'O del DATEC del 25 ott. 2006, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 4279).

7

RS 748.941

8

Nuovo testo giusta l'art. 22 n.1 dell'O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di aeromobili, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 748.941).

9

Introdotto dall'art. 13 n. 3 dell'O del DATEC del 14 mar. 1988 sugli alianti da pendio (RU 1988 548). Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 1 dell'O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di aeromobili, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 748.941).

Norme di circolazione per aeromobili 11

748.121.11

a10 Classificazione dello spazio aereo Le modalità d'utilizzazione delle classi di spazio aereo in Svizzera sono stabilite nell'allegato 2.


Art. 5

Responsabilità del comandante 1

Il comandante di un aeromobile, che sieda ai comandi o no, è responsabile che il suo aeromobile venga pilotato conformemente alle norme di circolazione; può derogarvi quando lo ritiene necessario per ragioni di sicurezza.

2

Per il resto si applica l'ordinanza del 22 gennaio 196011 su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile.

Capitolo 3: Norme generali Sezione 1: Protezione di persone e cose

Art. 6

Principio Un aeromobile non va pilotato in modo negligente o imprudente da mettere in pericolo la vita o le cose di terzi.


Art. 7

Malattia, stanchezza, alcool Chi si sente malato o è stanco, si trova sotto l'influsso di stupefacenti, di bevande alcooliche, di medicamenti, di narcotici, ecc., che lo pregiudicano nell'esercizio delle sue funzioni, non può né essere membro dell'equipaggio di volo né effettuare lanci in paracadute.


Art. 8

Preparazione del volo 1

Prima di un volo, il comandante deve prendere conoscenza di tutta la pertinente documentazione disponibile a tale scopo.

2

Per i voli VFR fuori delle vicinanze di un aerodromo nonché per i voli IFR, egli deve studiare in particolar modo i più recenti bollettini e le previsioni meteorologiche disponibili. nonché prevedere un piano di dirottamento e una sufficiente riserva di carburante nel caso in cui il volo non possa essere portato a termine come previsto.

10

Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992 (RU 1992 548). Nuovo testo giuta il n. I dell'O del DATEC del 25 ott. 2006, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 4279).

11

RS 748.225.1

Aviazione

12

748.121.11


Art. 9

Velocità massima

1

Salvo autorizzazione dell'Ufficio o del competente organo dei servizi della circolazione aerea, la velocità indicata per i voli effettuati al di sotto del livello di volo 100 non deve oltrepassare i 460 km/h (250 kt IAS).12 2

Gli aeromobili che a causa delle loro prestazioni devono volare a una velocità maggiore, dovranno mantenere la velocità minima possibile per ogni configurazione di volo; il comandante dovrà informarne il competente organo dei servizi della circolazione aerea.


Art. 10

Lotta contro il rumore Con un aeromobile non si deve causare più rumore di quanto inevitabile utilizzandolo con riguardo e in modo adeguato.


Art. 11

Acrobazia aerea

1

Negli spazi aerei delle classi B, C e D o al di sopra degli aerodromi, i voli di acrobazia possono essere effettuati unicamente con l'autorizzazione del competente organo del controllo della circolazione aerea o, in sua vece, del capo dell'aerodromo.

2

Per i voli acrobatici con velivoli o elicotteri, la quota minima è di 500 m dal suolo e per i voli acrobatici con alianti di 300 m dal suolo.

3

I voli acrobatici sopra zone di densa abitazione delle località e di notte sono vietati.

4

L'Ufficio può autorizzare eccezioni, ma stabilisce le necessarie condizioni, nell'interesse della sicurezza.


Art. 12


13

Lanci in paracadute

Salvo in caso d'emergenza, i lanci in paracadute potranno essere effettuati unicamente alle condizioni seguenti: a. sopra gli aerodromi o nelle loro vicinanze, previa autorizzazione del competente organo del controllo della circolazione aerea o, in sua vece, del capo dell'aerodromo;

b. negli spazi aerei delle classi B, C e D, con l'autorizzazione del competente organo del controllo della circolazione aerea e se sono rispettate le prescrizioni che figurano nell'allegato 3; c. negli spazi aerei delle classi E, F e G, al di fuori degli aerodromi e se sono rispettate le prescrizioni che figurano nell'allegato 3.

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992, in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992, in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

Norme di circolazione per aeromobili 13

748.121.11


Art. 13

Lancio di oggetti o spargimento 1

Durante il volo è permesso lanciare oggetti o spargere liquidi soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio.

2

È tuttavia permesso lanciare senza autorizzazione: a. zavorra sotto forma di acqua o sabbia fine; b. carburante o oggetti pericolosi in caso d'emergenza, possibilmente sopra un luogo prestabilito d'intesa con il competente organo del controllo della circolazione aerea; c. oggetti o sostanze durante operazioni di soccorso; d. cavi di rimorchio e carrelli sganciabili, sopra gli aerodromi; e. indicatori di deriva per i lanci in paracadute; f.

fumogeni per l'atterraggio; g. dispacci durante concorsi aerei.

a14 Zone regolamentate e zone pericolose Nel quadro dell'organizzazione dello spazio aereo, l'Ufficio può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose per garantire la sicurezza aerea.

Sezione 2: Prevenzione di collisioni

Art. 14

Distanza 1 Un aeromobile non deve essere pilotato troppo vicino ad un altro onde non sorga pericolo di collisione.

2

Prima di voli in formazione, decollo e atterraggio compresi, i comandanti devono accordarsi.


Art. 15

Precedenza in generale 1

Se un aeromobile gode del diritto di precedenza, il pilota continua il suo volo mantenendo immutate prua e velocità. Egli non è tuttavia liberato dalla responsabilità di aver fatto tutto il possibile per evitare una collisione.

2

Qualora un aeromobile debba cedere la precedenza a un altro, il pilota può passare al di sopra o al di sotto di quest'ultimo o davanti a lui soltanto rispettando una distanza sufficiente e tenendo conto degli eventuali effetti della turbolenza di scia.15 3 Se un pilota accerta che un aeromobile è costretto ad atterrare, gli cede la precedenza.

14 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 25 ott. 2006, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 4279).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992, in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

Aviazione

14

748.121.11


Art. 16

Incontro di aeromobili 1

Quando due aeromobili circolanti sull'area di movimento si avvicinano di fronte o quasi ed esiste pericolo di collisione, i due piloti devono fermarsi oppure, per quanto possibile deviare a destra.16 1bis Quando due aeromobili si avvicinano di fronte o quasi, ed esiste un pericolo di collisione, i due piloti devono deviare a destra.17 2 Quando due aeromobili volano lungo un pendio avvicinandosi di fronte o quasi e pressoché alla stessa quota, il pilota dell'aeromobile che ha il pendio sulla sinistra, devia verso destra. Gli è vietato passare sopra o sotto all'altro aeromobile.


Art. 17

Incrocio 1 Quando sull'area di movimento o in volo pressappoco alla medesima quota due aeromobili seguono rotte convergenti, quello che viene da destra ha la precedenza.18 2 Sono tuttavia applicabili le seguenti eccezioni: a. i palloni liberi hanno la precedenza su tutti gli altri aeromobili; b. i velivoli e gli elicotteri cedono la precedenza ai dirigibili, agli alianti e a tutti gli aeromobili che manifestamente rimorchiano altri aeromobili o oggetti qualsiasi;

c. i velivoli che effettuano un rimorchio cedono la precedenza agli alianti e ai dirigibili;

d. i dirigibili cedono la precedenza agli alianti.


Art. 18

Sorpasso 1 Un aeromobile è in sorpasso quando si avvicina ad un altro da poppavia su di una rotta che formi un angolo inferiore a 70° con il piano di simmetria di quest'altro aeromobile e il pilota non può vedere le luci di posizione laterali, specificate nell'allegato 4, dell'aeromobile che sta sorpassando.

2

L'aeromobile sorpassato ha la precedenza. Quello sorpassante si terrà a debita distanza dalla via di circolazione o dalla traiettoria di volo dell'aeromobile superato.

In volo si allontana dalla traiettoria dell'altro deviando verso destra.19 3 Il pilota di un aliante che vola lungo un pendio non deve sorpassare un altro aliante che vola pressappoco alla stessa quota.


Art. 19

Spirali con alianti

1

Un aliante deve scostarsi a destra dell'altro aliante che sta effettuando delle spirali in una corrente ascensionale.

16

Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560).

17

Originario cpv. 1. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560).

Norme di circolazione per aeromobili 15

748.121.11

2

L'aliante che entra in una corrente ascensionale in cui evolve già un altro aliante, deve eseguire le spirali nel medesimo senso di quest'ultimo.

3

Se due o più alianti volano lungo il medesimo pendio, è vietato eseguire delle spirali o virate verso il pendio.


Art. 20

Precedenza al decollo e all'atterraggio20 1

Il pilota di un aeromobile circolante sull'area di movimento cede la precedenza agli aeromobili che decollano o stanno per decollare.21 1bis Il pilota di un aeromobile in volo o che manovra al suolo cede la precedenza agli aeromobili in fase d'atterraggio o d'avvicinamento finale.22 2 Se più aeromobili si avvicinano ad un aerodromo per atterrarvi, il pilota che vola più alto cede la precedenza a quello che vola più basso. Quest'ultimo non deve tuttavia abusare del diritto di precedenza per tagliare la rotta a un aeromobile in avvicinamento finale o per sorpassarlo.

3

Gli alianti hanno in ogni caso la precedenza su velivoli, elicotteri e dirigibili.


Art. 21


23

Zona d'informazione di volo (FIZ) 1

All'interno di una FIZ è obbligatorio il contatto radio permanente con il servizio informazioni di volo aeroportuale. 2 Per il resto, sono valide le regole della classe di spazio aereo in cui si trova la FIZ.


Art. 22


24

Manovre su un aerodromo o nelle sue vicinanze 1

Il pilota di un aeromobile che vola sopra un aerodromo o nelle sue vicinanze prevedendo di entrare nel circuito d'aerodromo deve:

a. integrarsi nel traffico sorvegliando la circolazione d'aerodromo e conformandosi agli eventuali segnali luminosi e ottici ricevuti da terra, nonché alle autorizzazioni o informazioni ricevute via radio;

b. fatte salve le autorizzazioni ATC di altro tenore, effettuare a sinistra le virate dopo il decollo e prima dell'atterraggio, o conformarsi alle procedure di avvicinamento o di decollo pubblicate nell'AIP o comunicate in altro modo appropriato; se per gli elicotteri non è stata fissata nessuna procedura particolare, il pilota sceglierà la traiettoria in maniera tale da non disturbare il resto del traffico e da infiltrarsi il meno possibile nelle zone sensibili al rumore.

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560).

21

Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560).

22

Originario cpv. 1.

23 Nuovo testo giuta il n. I dell'O del DATEC del 25 ott. 2006, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 4279).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992, in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

Aviazione

16

748.121.11

2

Gli aeromobili in volo che non intendono inserirsi nella circolazione d'aerodromo devono circumnavigare o sorvolare l'aerodromo a una distanza adeguata.

3

Un aeromobile che circola sull'area di movimento di un aerodromo controllato deve fermarsi su tutte le strisce d'arresto, salvo autorizzazione contraria, può proseguire soltanto quando impartita dalla torre di controllo d'aerodromo; se si tratta di strisce luminose, può proseguire soltanto quando le luci sono spente.


Art. 23

Luci regolamentari

1

Di notte, tutti gli aeromobili in volo o in esercizio sull'area di movimento devono accendere le luci prescritte nell'allegato 4; è vietato utilizzare luci che rischiano di essere confuse con quelle regolamentari.

2

Anche di giorno, in caso di cattiva visibilità, queste luci dovranno essere accese, su tutti gli aeromobili che ne sono equipaggiati. Indipendentemente dalle condizioni di visibilità, devono per quanto possibile essere accesi i fari d'atterraggio, durante l'atterraggio e il decollo.

3

Sono riservate le prescrizioni sull'equipaggiamento minimo degli aeromobili in caso di avarie tecniche.

4

Il pilota può ridurre l'intensità dei fari anticollisione o spegnerli se impediscono la sua attività o possono causare disturbi a terzi a terra.25

Art. 24

Volo strumentale simulato Un volo in condizioni simulate di volo strumentale è permesso soltanto: a. se l'aeromobile è equipaggiato di doppio comando efficiente, e b. se un pilota di sicurezza autorizzato al pilotaggio dell'aeromobile siede a uno dei posti del doppio comando; egli deve avere una visuale sufficiente sull'orizzonte e sui lati, altrimenti quest'ultima deve essere completata con quella di un osservatore competente che sia in comunicazione con il pilota di sicurezza.


Art. 25

26 Segnali Il pilota di un aeromobile che scorge o riceve segnali di cui all'allegato 2 della Convenzione del 7 dicembre 194427 relativa all'aviazione civile internazionale (all. 2 OACI) deve adeguarvisi. Tuttavia le autorizzazioni ATC e le istruzioni degli organi del controllo della circolazione aerea hanno la precedenza.

25

Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992. in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992. in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

27

RS 0.748.0

Norme di circolazione per aeromobili 17

748.121.11


Art. 26

28 Manovre sull'acqua

Per evitare collisioni, il pilota di un aeromobile che vola sopra l'acqua deve inoltre conformarsi alle prescrizioni fissate nell'allegato 2 OACI29.

Sezione 3: Piano di volo

Art. 27

Contenuto del piano di volo 1

Di norma, un piano di volo deve contenere le seguenti informazioni: a. contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione dell'aeromobile; b. norme di volo e tipo di volo; c. numero e tipo degli aeromobili e categoria della turbolenza di scia; d. equipaggiamento di radionavigazione e di comunicazione, e tipo di ripetitore («transponder»);

e.30 aerodromo di partenza e ora prevista della partenza; f. ...31 g. velocità di crociera, livelli di crociera richiesti e rotta prevista; h.32 aerodromo di destinazione e durata presumibile del volo; i.

aerodromi di dirottamento; k. altre indicazioni utili; l.

autonomia in ore e minuti; m. numero totale delle persone a bordo; n. equipaggiamento di soccorso e di sopravvivenza.

2

L'espressione «piano di volo» serve sia per designare le indicazioni complete su tutta la rotta. sia per designare un numero limitato di informazioni, trasmesse al fine di ottenere un'autorizzazione ATC per una esigua parte di un volo.

3

Per le indicazioni orarie, dev'essere utilizzato il tempo universale coordinato (UTC) espresso in 4 cifre con inizio e alla mezzanotte.33 Prima del volo, e se necessario anche durante il medesimo, il pilota deve informarsi dell'ora esatta.

4

La rotta seguita durante voli controllati deve corrispondere il più possibile a una rotta ATS pubblicata o, in mancanza di questa, al percorso più corto tra gli aiuti alla navigazione; restano riservate altre autorizzazioni ATC o istruzioni del competente organo del controllo della circolazione aerea.

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992. in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

29

RS 0.748.0

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560).

31

Abrogata dal n. I dell'O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560).

Aviazione

18

748.121.11

5

Se impiegato nel piano di volo, il termine aerodromo può designare luoghi diversi dai medesimi suscettibili di essere agibili da parte di taluni tipi d'aeromobili come gli elicotteri e gli aerostati.34

Art. 28

Obbligo di consegna del piano di volo 1

Un piano di volo deve essere consegnato prima del decollo o trasmesso durante il volo ad un organo dei servizi della circolazione aerea per: a. i voli IFR; b. i voli VFR che devono ricorrere al servizio del controllo della circolazione aerea (art. 32);

c. i voli VFR notturni, salvo i voli effettuati nelle vicinanze di un aerodromo; d. i voli VFR con velivoli o elicotteri oltre il confine nazionale, se l'atterraggio è previsto dall'altra parte del confine; d'intesa con le competenti autorità estere, l'Ufficio può accordare deroghe all'obbligo di trasmettere un piano di volo per voli diretti verso aerodromi esteri vicini al confine.

1bis

Un piano di volo può essere consegnato per altri voli VFR per facilitare il compito del servizio di ricerca e salvataggio.35 2

Per i voli IFR e i voli VFR notturni, il piano di volo deve essere consegnato almeno 60 minuti prima del decollo; se comunicato durante il volo, deve essere trasmesso almeno 10 minuti prima dell'inizio della parte del volo per cui il piano di volo è obbligatorio.36 I piani di volo ripetuti devono essere consegnati presso il competente organo dei servizi della circolazione aerea almeno con due settimane d'anticipo. Per i voli verso determinate regioni, l'Ufficio può prescrivere termini più lunghi.

3

Un piano di volo semplificato che considera soltanto la parte di un volo per cui è necessaria un'autorizzazione ATC, può essere trasmesso per radio contemporaneamente con la richiesta d'autorizzazione.


Art. 29

Modificazione del piano di volo 1

Tutte le modificazioni o deviazioni rispetto al piano di volo devono essere comunicate il più presto possibile al competente organo dei servizi della circolazione aerea, se necessario, deve essere chiesta una nuova autorizzazione ATC.

2

In caso di deviazione involontaria durante un volo con obbligo di consegna del piano di volo giusta l'articolo 28 capoverso 1 lettere a e b, si procede nel modo seguente: a. se l'aeromobile si è scostato dalla sua rotta, il pilota ripristina al più presto possibile la rotta iniziale; 34

Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560).

35

Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992, in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC dell'11 mar. 1997 (RU 1997 905).

Norme di circolazione per aeromobili 19

748.121.11

b. se la velocità vera media al livello di crociera fra due punti di riporto differisce o rischia di differire del 5 per cento o più dal valore indicato nel piano di volo, si dovrà avvertire il competente organo del controllo della circolazione aerea;

c. se si constata che l'ora di sorvolo del prossimo punto di riporto, o l'ora d'arrivo all'aerodromo di destinazione differisce di più di tre minuti dall'ora prevista, il valore dovrà essere comunicato il più presto possibile al competente organo del controllo della circolazione aerea.


Art. 30


37

Chiusura del piano di volo Per qualsiasi volo, per cui si è dovuto consegnare un piano di volo che comprende l'insieme della rotta o la parte rimanente per effettuare il volo fino all'aerodromo di destinazione, il comandante di bordo deve, dopo l'atterraggio, consegnare un rapporto sull'arrivo al competente organo dei servizi della circolazione aerea. E dispensato da questo obbligo se l'organo dei servizi della circolazione aerea o l'ufficio di pista dell'aerodromo di destinazione è al corrente dell'atterraggio.

Sezione 4: Annuncio di volo e lasciapassare per voli di distanza

Art. 31

1 Per i bisogni della sorveglianza locale, un aerodromo di partenza può esigere che i decolli previsti vengano annunciati per iscritto.

2

Per i voli con aliante o le ascensioni con palloni liberi oltre il confine nazionale deve essere recato a bordo un lasciapassare per voli di distanza, rilasciato dall'Ufficio.

Sezione 5: Servizi della sicurezza aerea38

Art. 32


39

In generale

I servizi della sicurezza aerea che devono essere garantiti per gli spazi aerei destinati ai voli VFR e IFR sono fissati nell'allegato 1.

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992. in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992. in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992. in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

Aviazione

20

748.121.11

a40 Servizi del controllo della circolazione aerea 1

Si deve ricorrere al servizio del controllo della circolazione aerea del competente organo della sicurezza aerea per i voli seguenti: a. voli

IFR;

b.41 voli VFR negli spazi aerei delle classi B, C e D.

2

L'Ufficio può autorizzare eccezioni; può far dipendere il ricorso al servizio del controllo della circolazione aerea dell'equipaggiamento dell'aeromobile.


Art. 33

Autorizzazione ATC

1

Prima di un volo o parte di esso per cui è prescritto il servizio del controllo della circolazione aerea, il comandante deve chiedere, di norma per radio, una autorizzazione ATC; se chiede siffatta autorizzazione con precedenza, ne dovrà giustificare la necessità.

2

Le autorizzazioni ATC e le rispettive istruzioni devono essere rispettate. Se il comandante ritiene insoddisfacente l'autorizzazione ATC, può chiedere un'autorizzazione modificata che gli sarà accordata nella misura del possibile.

3

L'ascolto sulla frequenza radio appropriata deve essere mantenuto finché il competente organo del controllo della circolazione aerea lo ritenga necessario.


Art. 34

Segnalazione di posizione 1

Al momento del sorvolo di ogni punto di riporto dichiarato obbligatorio nelle Pubblicazioni d'informazioni aeronautiche devono essere spontaneamente trasmesse le pertinenti informazioni ai competenti organi dei servizi della circolazione aerea, per quanto non sia stato espressamente ordinato il contrario.

2

Ove i punti di riporto non siano specificati, i riporti vengono trasmessi conformemente alle istruzioni dei competenti organi dei servizi della circolazione aerea.


Art. 35

Interruzione dei collegamenti radio 1

Se durante un volo controllato in VMC il collegamento radio viene interrotto, bisogna:

a. proseguire il volo conformemente all'ultima autorizzazione ricevuta; b. atterrare sul più vicino aerodromo appropriato; c. annunciare, con il mezzo più rapido, l'arrivo al competente organo del controllo della circolazione aerea.

40

Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992, in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

41 Nuovo testo giuta il n. I dell'O del DATEC del 25 ott. 2006, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 4279).

Norme di circolazione per aeromobili 21

748.121.11

2

Se durante un volo in IMC il collegamento radio viene interrotto, bisogna: a. proseguire il volo conformemente al piano di volo in vigore; b. sopra all'aiuto alla navigazione dell'aerodromo di destinazione iniziare il volo di discesa all'ora d'avvicinamento prevista, comunicata c confermata per ultimo; se detta ora non è stata comunicata o confermata, bisogna attenersi per quanto possibile all'ora d'arrivo prevista secondo il piano di volo in vigore; c. seguire la procedura normale d'avvicinamento strumentale, stabilita per l'aerodromo in questione; d. atterrare nei 30 minuti successivi all'ora d'arrivo prevista nel piano di volo in vigore.

3

Se l'autorizzazione relativa ai livelli vale soltanto per una parte della rotta, il volo è mantenuto agli ultimi livelli comunicati e confermati fino ai punti specificati nell'autorizzazione, poi ai livelli di crociera specificati nel piano di volo consegnato.

4

Il codice A 7600 deve essere inserito sul radar secondario.42 5

Restano riservate le procedure locali speciali recate nelle Pubblicazioni d'informazioni aeronautiche.

Sezione 6: Dirottamenti d'aeromobili

Art. 36

1 Il comandante di un aeromobile vittima di una cattura illecita deve fare tutto il possibile per informare il più rapidamente possibile il competente organo dei servizi della circolazione aerea e comunicargli le circostanze particolareggiate e le deviazioni eventualmente necessarie rispetto al piano di volo in vigore.

2

Sugli aeromobili equipaggiati di un radar secondario si inserisce, se possibile, il codice previsto conformemente alle norme e raccomandazioni internazionali.

Sezione 7: Intercettazione

Art. 37

1 Il comandante di un aeromobile intercettato da un altro aeromobile deve immediatamente:

a.43 seguire le istruzioni dell'aeromobile intercettore conformemente ai segnali e procedure fissate nell'allegato 2 OACI44; 42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC dell'11 mar. 1997 (RU 1997 905).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992, in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

44

RS 0.748.0

Aviazione

22

748.121.11

b. informare il competente organo dei servizi della circolazione aerea; c. cercare di stabilire il collegamento radio con l'intercettore o con l'organo del controllo dell'intercettazione, sulle frequenze d'emergenza 121.5 MHz o 243 MHz: d. inserire il codice A 7700 sul radar secondario; restano riservate altre istruzioni.

2

Nel caso in cui le istruzioni ricevute per radio da un organo qualsiasi fossero contraddittorie con quelle date per segnali o per radio dall'intercettore, il pilota domanda immediatamente schiarimenti, sempre però conformandosi alle istruzioni dell'intercettore.

Capitolo 4: Norme di volo a vista (VFR) Sezione 1: Minimi applicabili

Art. 38

45 In generale

1

Di giorno, i voli VFR sono effettuati in modo tale che possano essere rispettati i valori minimi seguenti di visibilità e di distanza dalle nubi: Classe di spazio aereo B C D E

F

G

*

al di sopra di

900 m AMSL o

di 300 m sopra il

suolo, a seconda

di quale dei

due valori corrisponde alla

quota più elevata.

fino o al di sotto

di 900 m AMSL o

300 m sopra il

suolo, a seconda

di quale dei due

valori corrisponde

alla quota più

elevata.

Distanza rispetto

alle nubi

orizzontale: 1,5 km verticale: 300 m

fuori delle nubi e

in vista permanente del suolo e

dell'acqua

Visibilità

sopra 3050 m/10 000 ft AMSL: 8 km sotto 3050 m/10 000 ft AMSL: 5 km 5 km** .46

*

In Svizzera, lo spazio aereo della classe G si estende dal suolo fino a 600 m AGL; i valori minimi corrispondenti sono parimenti applicabili.

** - La visibilità può essere di 1,5 km se la velocità di volo permette in ogni momento di effettuare una mezza virata entro i limiti della portata visiva e possano essere scorti in tempo altri aeromobili o ostacoli.

- I piloti d'elicottero possono volare con una visibilità inferiore a 1,5 km a condizione che si muovano a una velocità che permetta loro di scorgere in tempo altri aeromobili o ostacoli per evitare collisioni.

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992, in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

46 Nuovo testo giuta il n. I dell'O del DATEC del 25 ott. 2006, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 4279).

Norme di circolazione per aeromobili 23

748.121.11

2

Per certi voli o taluni spazi aerei, l'Ufficio può fissare valori minimi inferiori a quelli prescritti al capoverso 1.

3

I limiti diurni e notturni sono fissati nell'AIP.


Art. 39


47

Voli VFR in zone di controllo 1

I voli VFR all'interno di una zona di controllo non devono essere effettuati se, sul rispettivo aerodromo, la base principale delle nubi è inferiore a 450 m dal suolo e la visibilità al suolo inferiore a 5 km.

2

Al di sotto dei limiti prescritti al capoverso 1, l'organo competente del controllo della circolazione aerea può concedere un'autorizzazione per un volo VFR speciale quando la visibilità al suolo è di almeno 1,5 km. Per i voli di ricerca, di salvataggio e di trasporto urgente con elicotteri, questa autorizzazione può essere accordata anche se la visibilità al suolo è inferiore a 1,5 km.

3

I minimi applicabili nello spazio aereo della classe G (art. 38) per quel che concerne la visibilità e le distanze dalle nubi devono essere rispettati in qualsiasi circostanza.48


Art. 40

Decolli di elicotteri e di palloni con nebbia alta o bassa Se i valori minimi non sono raggiunti a causa di nebbia alta o bassa, il decollo è autorizzato: a. se il limite inferiore dello strato nebbioso non si trova a più di 200 m sopra l'area di decollo e lo spessore dello strato non supera i 300 m; b. se sopra lo strato nebbioso sussistono condizioni di volo a vista e c. se il decollo avviene secondo la procedura stabilita dall'Ufficio.


Art. 41

Voli strumentali in aliante (voli nelle nubi) 1

I voli strumentali con alianti sono ammessi all'interno delle zone di volo dentro le nubi, fissate nell'AIP, e durante le ore ivi indicate. Al di fuori di queste ore, può essere effettuato un volo strumentale unicamente se il competente organo del controllo della circolazione aerea ha rilasciato una autorizzazione per lo spazio corrispondente.49 2 I voli strumentali in aliante sono autorizzati soltanto nei cumuli e nei cumulonembi, ma mai in coltri nuvolose; le nubi non devono toccare nessun ostacolo circostante e la distanza verticale tra la base della nube e l'ostacolo al suolo più alto deve essere di almeno 300 m.

3

...50

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992, in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992, in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

50

Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992 (RU 1992 548).

Aviazione

24

748.121.11

4

Il pilota deve accertarsi mediante due chiamate radio consecutive sulla frequenza prevista a tale scopo che nelle vicinanze non venga effettuato nessun altro volo strumentale o che per questi voli sia garantita una distanza verticale di almeno 500 m.

Durante il volo deve essere mantenuto l'ascolto permanente; il pilota deve avvertire con due chiamate radio consecutive che lascia la nube.


Art. 42


51

Zone di volo a vela

1

Le zone di volo a vela sono fissate nell'AIP.

2

All'interno delle zone di volo a vela della classe E, gli alianti devono, in deroga all'articolo 38, mantenersi almeno 50 m al di sotto delle nubi e lateralmente almeno a 100 m da esse.


Art. 43

Voli VFR notturni

1

I voli VFR notturni possono essere effettuati soltanto in partenza e a destinazione di aerodromi equipaggiati e autorizzati a tale scopo. In casi e a condizioni particolari secondo il capoverso 2, l'Ufficio può ammettere deroghe a tale restrizione. La restrizione non è applicabile ai voli di ricerca, salvataggio, polizia, istruzione e trasporto urgente con elicotteri, nonché alle ascensioni in pallone.52 2 Durante i voli notturni la visibilità in volo deve essere di almeno 8 km, la distanza orizzontale rispetto alle nubi di almeno 1,5 km e quella verticale di almeno 300 m. È ammessa la deroga a tali condizioni in caso di voli di ricerca, di salvataggio o di trasporto urgente con elicotteri.

3

L'articolo 39 è applicabile ai voli notturni effettuati all'interno di zone di controllo.

4

La deroga ai valori minimi del capoverso 2 è ammessa se l'aeromobile e l'aerodromo permangono in contatto visivo e se vi è l'autorizzazione del competente organo della circolazione aerea, oppure, in mancanza di essa, quella del capo dell'aerodromo.

Sezione 2: Quote minime di volo

Art. 44

1 Durante i voli VFR si devono mantenere le seguenti quote minime di volo: a.53 sopra zone densamente popolate nelle località e sopra manifestazioni pubbliche importanti, almeno 300 m dal suolo;

b. altrove, almeno 150 m dal suolo o dall'acqua.

51

Nuovo testo giuta il n. I dell'O del DATEC del 25 ott. 2006, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 4279).

52 Nuovo testo giuta il n. I dell'O del DATEC del 25 ott. 2006, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 4279).

53 Nuovo testo giuta il n. I dell'O del DATEC del 25 ott. 2006, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 4279).

Norme di circolazione per aeromobili 25

748.121.11

2

Per quanto necessario, è ammessa l'inosservanza delle quote minime di volo: a. durante voli di ricerca, di salvataggio e di polizia; b. per le esigenze dei decolli e degli atterraggi; c. fuori delle regioni densamente popolate, nel quadro di esercizi d'atterraggio d'emergenza con velivoli, se a bordo vi è un istruttore o un pilota autorizzato ad effettuare voli di introduzione; d. durante voli con elicotteri a scopi d'istruzione fuori di regioni densamente popolate, nonché sopra un aerodromo o nelle sue vicinanze, con l'autorizzazione del capo dell'aerodromo; e. durante voli in pallone libero effettuati a scopo d'istruzione, se a bordo è presente un istruttore; f.

con un'autorizzazione speciale dell'Ufficio.

3

La quota minima per i voli di pendio con alianti è di 60 m dal suolo; inoltre deve essere mantenuta una sufficiente distanza laterale di sicurezza rispetto al pendio.

Sezione 3: Taratura degli altimetri e livelli di crociera

Art. 45

Taratura degli altimetri 1

Durante i voli VFR all'interno di una regione di controllo terminale o di una zona di controllo, il livello viene espresso: a. in livelli di volo (taratura standard degli altimetri: 1013.2 hPa54 se l'aeromobile si trova al livello di transizione o al di sopra, o se in volo ascensionale attraversa lo strato di transizione;

b. in altitudini (taratura degli altimetri QNH) se l'aeromobile si trova all'altitudine di transizione o al di sotto, o se in volo discensivo attraversa lo strato di transizione.

2

Fuori di una regione di controllo terminale o di una zona di controllo, il livello viene espresso:

a. in livelli di volo per i voli effettuati a più di 900 m dal suolo; b. in altitudini per i voli effettuati fino a 900 m dal suolo.

3

Per i voli in aliante e le ascensioni con palloni liberi, il livello di volo sarà unicamente espresso con l'altitudine.55


Art. 46

Livelli di

crociera

1

La fase di crociera orizzontale di un volo VFR a quote superiori a 900 m dal suolo o dall'acqua deve essere effettuata a uno dei livelli di volo indicati nell'allegato 5.56 54

Nuova abbreviazione giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560).

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 mar. 1993 (RU 1993 1377).

Aviazione

26

748.121.11

2

Restano riservate le altre autorizzazioni ATC o procedure derogatorie fissate dall'Ufficio.

Sezione 4: Restrizioni dei voli VFR

Art. 47

1 L'Ufficio può prescrivere che i voli VFR siano vietati in talune parli dello spazio aereo controllato. Esso pubblica queste zone di divieto nell'AIP-Svizzera.

2

I voli VFR effettuati a livelli di volo 200 e oltre sono ammessi soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio o del competente organo del controllo della circolazione aerea.

Capitolo 5: Norme di volo strumentale (IFR) Sezione 1: Equipaggiamento

Art. 48

57 Per i voli IFR, gli aeromobili devono essere equipaggiati dei fari regolamentari prescritti dall'allegato 4, nonché degli strumenti e apparecchi di navigazione appropriati e adatti alla rotta da seguire.

Sezione 2: Quote minime di volo

Art. 49

1 Durante i voli IFR, salvo per le esigenze del decollo e dell'atterraggio o con riserva di un'autorizzazione dell'Ufficio, devono essere rispettate le seguenti quote minime di volo: a. sopra regioni montagnose di più di 3050 m sul mare: almeno 600 m sopra l'ostacolo più elevato situato in un raggio di 8 km attorno alla posizione stimata dell'aeromobile; b.58 altrove: almeno 300 m sopra l'ostacolo più elevato situato in un raggio di 9,3 km attorno alla posizione stimata dell'aeromobile.

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992. in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992. in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

58 Nuovo testo giuta il n. I dell'O del DATEC del 25 ott. 2006, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 4279).

Norme di circolazione per aeromobili 27

748.121.11

2

Nella determinazione della posizione stimata dall'aeromobile, va tenuto conto della precisione conseguibile con i mezzi di navigazione utilizzati al suolo e a bordo dell'aeromobile per la parte determinante della rotta seguita.

Sezione 3: Taratura degli altimetri e livelli di crociera

Art. 50

Taratura degli altimetri 1

Durante i voli IFR all'interno di una regione di controllo terminale o di una zona di controllo, il livello viene espresso: a. in livelli di volo (taratura standard degli altimetri: 1013,2 hPa59 se l'aeromobile si trova al livello di transizione o al di sopra, o se in volo ascensionale attraversa lo strato di transizione;

b. in altitudini (taratura degli altimetri QNH) se l'aeromobile si trova all'altitudine di transizione o al di sotto, o se attraversa in volo discensivo lo strato di transizione.

2

Fuori di una regione di controllo terminale o di una zona di controllo, il livello viene espresso in livelli di volo.


Art. 51

Livelli di

crociera

1

La fase di crociera orizzontale di un volo IFR deve essere effettuata a uno dei livelli di volo indicati nell'allegato 5.60 2 Restano riservate le altre autorizzazioni ATC o indicazioni recate nelle Pubblicazioni d'informazioni aeronautiche.

Sezione 4: Passaggio dal volo IFR al volo VFR

Art. 52

1 Il pilota che in volo IFR vuole passare al volo VFR, deve annunciare espressamente al competente organo del controllo della circolazione aerea l'annullamento del volo IFR e comunicare le modificazioni da apportare al piano di volo in vigore.

2

Il passaggio dal volo IFR al volo VFR deve avvenire soltanto se il volo può essere continuato per un tempo assai lungo secondo le norme di volo a vista.

59

Nuova abbreviazione giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 3 Feb. 1992, in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

Aviazione

28

748.121.11

Sezione 4a:61 Pubblicazioni
a 1 Le prescrizioni dell'allegato 2 OACI62 menzionate nella presente ordinanza sono pubblicate nell'AIP.

2

L'AIP può essere consultato o ottenuto presso l'Ufficio.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 53

Abrogazione del diritto anteriore L'ordinanza del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie del 3 dicembre 197163 concernente le norme di circolazione per aeromobili è abrogata.


Art. 54

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1981.

61

Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 3 feb. 1992, in vigore dal 2 apr. 1992 (RU 1992 548).

62

RS 0.748.0

63

[RU 1972 452, 1973 1912, 1976 1927 art. 24, 1978 1664]

No

rme d

i c

irc

ol

az

io

ne per aeromobili

29

748.121.11

Allegato 1

64

Classificazione ATS dello spazio aereo secondo OACI 65

Classe Tipo

di

volo

Scagliona

mento garantito

Servizi garan

titi

Limiti di velocità

Radio- comunica- zioni Autorizza- zione A

T

C

richiesta

A

IFR

A tutti gli aeromobili ATC

B

IFR

A tutti gli aeromobili ATC

VFR

A tutti gli aeromobili ATC

C IFR

IFR/IFR IFR/VFR

ATC

VFR

VFR/IFR

ATC per lo

scaglionamento VDR/IFR informazione di circ

olazione VFR/VFR e, su richiesta, sugger

imento di manovra

di dirott

amento

250 kt I

A

S MAX al di s

ott

o

di 3050 m (10 000 ft) sì sì

D

IFR

IFR/IFR

ATC i

ncl

. inf

or

m

azione di circol

azi

one

IFR/VFR e, s

u ri

chiest

a, s

uggeri

m

ento di

manovr

a di dirott

amento

250 kt M

AX I

A

S al di s

otto

di 3050 m (10 000 ft) sì sì

VFR

Null

a

Informazione

di

circolazione VFR/IFR e VFR/VFR nonché, su richiesta, suggeri- mento di manovr

a di dirott

amento

250 kt M

AX I

A

S al di s

otto

di 3050 m (10 000 ft) sì sì

E IFR

IFR/IFR

ATC

e,

fintanto

che è possibile, informazione di circol

azi

one sui voli VFR

250 kt I

A

S MAX al di s

ott

o

di 3050 m (10 000 ft) no no

VFR

Null

a

Fintant

o che è pos

sibile, inf

ormazione

di circolazione

250 kt I

A

S MAX al di s

ott

o

di 3050 m (10 000 ft) no no

64

Nuovo t

esto giusta il n. I dell' O del DATEC del 3 Feb. 1992 (RU 1992

548). Aggi

or

nat

o dal n. II del

l'O del DATEC de

l 25 ott. 2006, in vigo re dal 1° dic. 2006

(RU

2006

4279).

65

RS

0.748.0

Avi

azi

one

30

748.121.11

Classe Tipo

di

volo

Scagliona

mento garantito

Servizi garan

titi

Limiti di velocità

Radio- comunica- zioni Autorizza- zione A

T

C

richiesta

F IFR

IFR/IFR fintanto che è possibile Servizio consultivo de lla circolazione

aer

ea

Servizio d'informazione di volo 250 kt I

A

S MAX al di s

ott

o

di 3050 m (10 000 ft) sì no

VFR

Null

a

Servi

zio d'infor

m

azi

one di

volo

250 kt I

A

S MAX al di s

ott

o

di 3050 m (10 000 ft) no no

G

IFR

Null

a

Servi

zio d'infor

m

azi

one di

volo

250 kt I

A

S MAX al di s

ott

o

di 3050 m (10 000 ft) sì no

VFR

Null

a

Servi

zio d'infor

m

azi

one di

volo

250 kt I

A

S MAX al di s

ott

o

di 3050 m (10 000 ft) no no

No

rme d

i c

irc

ol

az

io

ne per aeromobili

31

748.121.11

Allegato 2

66

Utilizzazione delle classi di spazio aereo in Svizzera Classi

Principali campi di utilizzazione U

tilizzazione complementare Equipaggiamento

Transponde

r

A/C

per

aeromobili a motore Radio VHF

A

Non viene applicata in Svi zzer

a

B

Non viene applicata in Svi zzer

a

C

Spazio aereo superiore a FL 195

Regioni di controllo termin

al

e con fort

e tr

af

fico IFR

- Giura-Altipiano

FL

100 fino a FL 195

Aer

ovia attravers

o l

e Al

pi

Alpi: dur

ant

e l

e or

e di esercizio M

IL

FL 130 fi

no a FL 195

fuori dall

e ore di

eser

cizi

o MIL FL150 fino a FL 195 secondo carta aeronau tica 1:500 000 e AIP

67

D

Regi

oni di contr

ollo termi

nal

e con traffi

co I

F

R

Zone di contr

oll

o

secondo carta aeronautica 1:500 00 0 e AIP

sì, f

uori dall

a CT

R

E

600 m AGL fi

no a C

Regi

oni di contr

ollo termi

nal

e con poco tr

af

fico IFR

Giura-Altipiano oltre FL 100 secondo carta aeronautica 1:500 000 e AIP

VFR sì: s

opra

7000 ft AMSL codi

ce 7000 i

ns

er

ito

VFR no

F

Non viene applicata in Svi zzer

a

G

Dal suolo fino a 600 m AGL

secondo

cart

a aer

onautica 1:500 000 e AIP no

no

66

Nuovo t

esto giut

a il n. II dell'O de l DATEC del 28 feb. 2008 (RU 2008

639).

67

Le pubblicazioni sono disponibili e ordinabili presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna.

Aviazione

32

748.121.11

Allegato 2a68 68

Introdotto dal n. II dell'O del DATEC del 3 feb. 1992 (RU 1992 548). Abrogato dal n. III dell'O del DATEC del 21 feb. 2001 (RU 2001 511).

Norme di circolazione per aeromobili 33

748.121.11

Allegato 369 (art. 12)

Lanci con paracadute fuori dagli aerodromi 1 Principio

I lanci con paracadute non devono essere effettuati in modo negligente o imprudente così da creare un rischio per la vita o i beni di terzi.

2 Area

d'atterraggio 21

L'area d'atterraggio deve essere esaminata prima del lancio, essere libera da ostacoli in funzione del tipo di paracadute utilizzato ed essere segnalata mediante una croce ben visibile; il vento al suolo deve essere indicato da una manica a vento o da altri mezzi.

22

È proibito atterrare sulle vie pubbliche; gli atterraggi nelle zone densamente popolate di località o sulle acque pubbliche sono autorizzati soltanto d'intesa con i competenti organi di polizia.

23

Prima di segnalare un'area d'atterraggio, è opportuno chiedere il consenso del proprietario fondiario. Un'eventuale richiesta di risarcimento non viene toccata da detto consenso.

3 Sorveglianza dei

lanci

31

I lanci devono aver luogo sotto la diretta sorveglianza di un capo responsabile.

32

I lanci non possono avere inizio prima che un osservatore al suolo abbia confermato per radio o per mezzo di segnali che nessun aeromobile si trova nello spazio aereo utilizzato.

69

Aggiornato giusta il n. II 1 cpv. 1 dell'O del DATEC dell'11 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1908).

Aviazione

34

748.121.11

Allegato 470 (art. 18 e 23)

Luci regolamentari degli aeromobili 1

Luci regolamentari dei velivoli, elicotteri e dirigibili 11

Luci di posizione

111

Le luci di posizione devono essere conformi al manuale tecnico dell'OACI, doc 9051, 3a parte, sezione 7, capitolo 1.

112

...

12

Vanno installate una o più luci anticollisione rosse o bianche, se possibile intermittenti, conformemente al manuale tecnico dell'OACI, doc 9051, 3a parte, sezione 7, capitolo 1.

2

Luci regolamentari dei palloni 21

Gli aerostati devono essere equipaggiati di una luce bianca continua visibile nel raggio di 360o. Essa non deve essere fissata a più di 6 m al di sotto della navicella. Inoltre, devono essere dotati di una luce intermittente bianca o rossa, da collocare a non più di 3 m e a non meno di 2 m al di sotto della luce continua.

22

In caso di volo notturno, deve trovarsi a bordo un faro maneggevole.

3

Luci regolamentari degli aeromobili sull'acqua 31

L'Ufficio determina in singoli casi le luci supplementari di cui devono essere equipaggiati gli aeromobili sull'acqua.

70

Aggiornato giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 apr. 1989 (RU 1989 560), il n. II 1 dell'O del DATEC del 3 feb. 1992 (RU 1992 548) e l'art. 22 n. 1 dell'O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di aerromobili, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 748.941).

Norme di circolazione per aeromobili 35

748.121.11

Allegato 571 (art. 46 e 51)

Livelli di crociera Rotta magnetica*

000°-179° 180°-359° IFR VFR IFR VFR

Livello

di volo

Altitudine Livello

di volo

Altitudine Livello

di volo

Altitudine Livello

di volo

Altitudine

Metri

Piedi

Metri

Piedi

Metri

Piedi

Metri

Piedi

-90

- -

0

- -

10 300 1 000-

20 600 2 000 -

-

30 900 3 000 35 1 050 3 500 40 1 200 4 000 45 1 350 4 500 50 1 500 5 000 55 1 700 5 500 60 1 850 6 000 65 2 000 6 500 70 2 150 7 000 75 2 300 7 500 80 2 450 8 000 85 2 600 8 500 90 2 750 9 000 95 2 900 9 500 100 3 050 10 000 105 3 200 10 500 110 3 350 11 000 115 3 500 11 500 120 3 650 12 000 125 3 800 12 500 130 3 950 13 000 135 4 100 13 500 140 4 250 14 000 145 4 400 14 500 150 4 550 15 000 155 4 700 15 500 160 4 900 16 000 165 5 050 16 500 170 5 200 17 000 175 5 350 17 500 180 5 500 18 000 185 5 650 18 500 190 5 800 19 000 195 5 950 19 500 200 6 100 20 000 205 6 250 20 500 210 6 400 21 000 215 6 550 21 500 220 6 700 22 000 225 6 850 22 500 230 7 000 23 000 235 7 150 23 500 240 7 300 24 000 245 7 450 24 500 250 7 600 25 000 255 7 750 25 500 260 7 900 26 000 265 8 100 26 500 270 8 250 27 000 275 8 400 27 500 280 8 550 28 000 285 8 700 28 500 290 8 850 29 000 300 9 150 30 000 310 9 450 31 000 320 9 750 32 000 330 10 050 33 000 340 10 350 34 000 350 10 650 35 000 360 10 950 36 000 370 11 300 37 000 380 11 600 38 000 390 11 900 39 000 400 12 200 40 000 410 12 500 41 000 420 12 800 42 000 430 13 100 43 000 440 13 400 44 000 450 13 700 45 000 460 14 000 46 000 470 14 350 47 000 480 14 650 48 000 490 14 950 49 000 500 15 250 50 000 510 15 550 51 000 520 15 850 52 000 usw. usw. usw. usw. usw. usw. usw. usw. usw. usw. usw. usw.

* oppure

rotta

reticolato in regioni artiche a latitudini superiori ai 70° e entro regioni che possono essere specificate dalle autorità competenti. Le rotte reticolato sono determinate da un sistema di linee parallele al meridiano di Greenwich sovrapposte a una carta a proiezione stereografica polare nella quale il meridiano di Greenwich orientato verso il polo nord è impiegato come nord reticolato.

71

Originario all. 7. Gli all. 5 e 6 sono stati abrogati dal n. II 1 dell'O del DATEC del 3 feb. 1992 (RU 1992 548).

Aviazione

36

748.121.11