01.01.2023 - * / In vigore
01.10.2022 - 31.12.2022
01.05.2022 - 30.09.2022
01.01.2019 - 30.04.2022
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.04.2016 - 31.12.2016
15.07.2015 - 31.03.2016
01.10.2014 - 14.07.2015
01.09.2014 - 30.09.2014
01.04.2011 - 31.08.2014
15.10.2009 - 31.03.2011
01.01.2009 - 14.10.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.08.2007 - 31.07.2008
01.05.2007 - 31.07.2007
01.04.2007 - 30.04.2007
01.10.2005 - 31.03.2007
05.09.2005 - 30.09.2005
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1

Ordinanza
sulla navigazione aerea
(ONA)

del 14 novembre 1973 (Stato 24 aprile 2001) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (detta qui di
seguito «legge sulla navigazione aerea - LNA»), ordina2:

1

Aeromobili

11

Definizione


Art. 1


3

12

Suddivisione4

Art. 2

1

Gli aeromobili vengono suddivisi, dal punto di vista tecnico, in categorie conformemente all'allegato.5

2

Sono considerati aeromobili di Stato gli aeromobili militari, della dogana o della polizia federale o cantonale oppure quelli che il Consiglio federale ha espressamente
designati come tali.6

12a7

Aeromobili senza occupanti
a 1

Aeromobili, senza occupanti, del peso superiore ai 30 kg, possono essere impiegati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio federale).

RU 1973 1856 1

RS 748.0

2

RU 1974 447

3

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

5

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

6

Originario art. 2.

7

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

748.01

Aviazione

2

748.01

2

I Cantoni, per ridurre il danneggiamento dell'ambiente e il pericolo di persone e cose al suolo, sono autorizzati a prendere misure riguardanti aeromobili, senza occupanti, del peso inferiore ai 30 kg.

3

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni8 (Dipartimento) disciplina i particolari.

12b9

Divieto di determinati aeroplani con occupanti
b 1

L'esercizio di aeroplani con occupanti, il cui carico alare è inferiore a 20 kg/m2 è vietato.

2

L'Ufficio federale può accordare singole autorizzazioni per voli di collaudo ed altri casi speciali.

13

Matricola degli aeromobili

Art. 3


10

Immatricolazione

1

L'Ufficio federale11 registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e
i dirigibili se:

a.

adempiono le condizioni richieste segnatamente per quanto concerne la proprietà (art. 4 e 5); b.

sono destinati a circolare con insegne di nazionalità e immatricolazione svizzere.

2

L'Ufficio federale può autorizzare la registrazione nella matricola svizzera di un aeromobile che non adempie le esigenze sulla proprietà, se quest'ultimo deve essere
usato per parecchio tempo da un'impresa svizzera di aerotrasporti commerciali.12 3

Gli aeromobili svizzeri di Stato possono essere registrati nella matricola.

4

L'immatricolazione può essere rifiutata quando l'aeromobile non risponde in modo evidente alle esigenze di attitudine al volo applicabili in Svizzera, né alle disposizioni sulla protezione dell'ambiente.

5

...13

8

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

9

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994 (RU 1994 735).

11

Nuova designazione giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU
1994 3028). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996
1536).

13

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

ONA

3

748.01


Art. 4


14

Condizioni in materia di proprietà Un aeromobile adempie le condizioni in materia di proprietà (art. 52 cpv. 2 lett. c
LNA), se è proprietà esclusiva di: a.

cittadini svizzeri; b.

stranieri i quali, in virtù di accordi internazionali15, segnatamente per quanto
riguarda la partecipazione al capitale e alla direzione di imprese di trasporti
aerei, sono parificati a cittadini svizzeri e hanno il domicilio in Svizzera nonché un'autorizzazione a soggiornarvi per un determinato periodo; c.

stranieri i quali hanno il domicilio in Svizzera e un'autorizzazione a soggiornarvi per un determinato periodo e utilizzano l'aeromobile di regola a partire
dalla Svizzera;

d.

società commerciali o società cooperative che hanno la sede in Svizzera e
sono iscritte nel registro di commercio svizzero; e.

collettività o enti di diritto pubblico svizzeri; f.

associazioni, costituite secondo il diritto svizzero, se i due terzi dei membri e
del comitato nonché il presidente, hanno il domicilio in Svizzera e sono cittadini svizzeri o stranieri, che sono parificati a cittadini svizzeri in virtù di
accordi internazionali16 .


Art. 5


17

Rapporti fiduciari

Secondo la presente ordinanza il diritto di disporre basato su rapporti fiduciari non è
considerato come proprietà.


Art. 6


18

Domanda d'immatricolazione 1

L'immatricolazione di un aeromobile deve essere domandata dal proprietario.

2

Alla domanda devono essere allegati: a.

i documenti comprovanti la proprietà del richiedente; b.

per le società commerciali e le società cooperative, la prova che adempiono
le condizioni dell'articolo 4 lettera d; c.

per le associazioni, la prova che adempiono le condizioni dell'articolo 4 lettera f; d.

per i proprietari ai sensi dell'articolo 4 lettera b, la prova che essi adempiono
le condizioni di questa disposizione; 14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994 (RU 1994 735).

15

Un elenco di questi accordi può essere consultato presso l'Ufficio federale dell'aviazione
civile.

16

Un elenco di questi accordi può essere consultato presso l'Ufficio federale dell'aviazione
civile.

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994 (RU 1994 735).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994 (RU 1994 735).

Aviazione

4

748.01

e.

per i proprietari ai sensi dell'articolo 4 lettera c, la prova che essi adempiono
le condizioni di questa disposizione e una dichiarazione scritta secondo cui
l'aeromobile di regola è utilizzato a partire dalla Svizzera; f.

per un aeromobile importato:
1.

la prova che non è immatricolato né nello Stato in cui è stato costruito,
né nello Stato in cui un predecessore legale del richiedente ha il suo
domicilio; e

2.

la prova che non è iscritto nella matricola degli aeromobili o in un registro corrispondente dell'ultimo Stato d'immatricolazione; questa prova
può essere sostituita dalla dichiarazione scritta dell'avente diritto, secondo l'iscrizione nella matricola straniera degli aeromobili, che egli
acconsente all'immatricolazione dell'aeromobile nella matricola svizzera; g.

per un aeromobile d'importazione usato la prova che è stato tenuto secondo
le regole.


Art. 7


19



Art. 8

Contenuto dell'immatricolazione 1

L'immatricolazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti: a.

data dell'immatricolazione; b.

contrassegno d'immatricolazione; c.

costruttore;

d.

tipo d'aeromobile;

e.

numero di fabbrica; f.

nome e indirizzo del proprietario.

2

Nome e indirizzo dell'utente possono essere iscritti accanto a quelli del proprietario, se l'utente adempie alle condizioni richieste per l'immatricolazione, astrazione
fatta della proprietà.


Art. 9

Certificato d'immatricolazione 1

L'Ufficio federale consegna al proprietario dell'aeromobile un certificato attestante l'immatricolazione.

2

...20

19

Abrogato dal n. I dell'O del 14 mar. 1994 (RU 1994 735).

20

Abrogato dal n. I dell'O del 27 gen. 1988 (RU 1988 534).

ONA

5

748.01


Art. 10

Modificazioni

Il proprietario iscritto e, se è iscritto, l'utente dell'aeromobile debbono annunciare
per scritto all'Ufficio federale, entro dieci giorni, ogni modificazione delle condizioni menzionate negli articoli 4 a 7. Il certificato d'immatricolazione ed il certificato di navigabilità devono essere allegati a questa dichiarazione.21

Art. 11

Cancellazione

1

L'immatricolazione di un aeromobile è cancellata: a.

a richiesta del proprietario; b.22 d'ufficio, se:

una condizione scritta non è più adempiuta;

il certificato di sdoganamento o il certificato di franchigia provvisoria non
è prodotto;

l'utente non paga una tassa prevista nell'ordinanza del 25 settembre 198923
sulle tasse dell'Ufficio federale stabilita con decisione passata in giudicato; l'aeromobile è stato distrutto.

2

Se l'aeromobile è intavolato nel registro aeronautico, l'immatricolazione non può essere cancellata prima della radiazione in questo registro. I certificati di un aeromobile la cui iscrizione deve essere cancellata d'ufficio sono, tuttavia, ritirati già prima
della cancellazione.

3

L'Ufficio federale, se richiesto, attesta la cancellazione.

14

Contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione

Art. 12

L'Ufficio federale emana le prescrizioni sui contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione degli aeromobili svizzeri.

15

Procedura d'ammissione

Art. 13

In generale

1

Il Dipartimento24 fissa, secondo lo stato della tecnica, le esigenze in materia: 21

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 3028).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990 (RU 1990
1719).

23

RS 748.112.11 24

Nuova designazione giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU
1994 3028). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Aviazione

6

748.01

a.

di attitudine al volo; b.25 della lotta contro il rumore e le altre immissioni, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno.

2

e 3 ...26


Art. 14

Regolamento per il controllo L'Ufficio federale fissa in un regolamento la natura e l'estensione dei controlli.


Art. 15

Responsabilità durante i controlli 1

Quando un aeromobile o i suoi accessori subiscono danni nel corso di un controllo, la Confederazione ne risponde ai sensi della legge del 14 marzo 195827 sulla responsabilità.

2

Con il permesso dell'Ufficio federale il richiedente, a suo rischio e pericolo, può fare eseguire i voli di controllo da un pilota di sua scelta.

3

La garanzia della responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere prestata durante ogni volo di controllo.


Art. 16


28

Certificato di navigabilità, certificato di rumore e di emissione
di sostanze tossiche

La navigabilità degli aeromobili immatricolati è attestata nel certificato di navigabilità e il livello del rumore e l'emissione di sostanze tossiche degli aeromobili a
motore nel certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche.


Art. 17

29 Certificati esteri di navigabilità nonché di rumore e di sostanze tossiche30 1

I certificati stranieri di navigabilità possono essere riconosciuti dall'Ufficio federale a condizione che siano stati rilasciati: a.

secondo le disposizioni vigenti in Svizzera; b.

secondo le prescrizioni internazionali obbligatorie anche per la Svizzera, o c.

secondo le prescrizioni straniere o internazionali che soddisfano almeno alle
esigenze minime svizzere e che sono riconosciute dall'Ufficio federale.

2

I certificati esteri di rumore e di sostanze tossiche possono essere riconosciuti dall'Ufficio federale a condizione che siano stati rilasciati:

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984 (RU 1984 318).

26

Abrogati dal n. I dell'O del 25 ago. 1976 (RU 1976 1921).

27

RS 170.32

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 dic. 1982 (RU 1982 2277).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

ONA

7

748.01

a.

secondo norme che soddisfano almeno le esigenze minime svizzere, o b.

secondo norme internazionali, vincolanti anche per la Svizzera.31 3

È fatto salvo il controllo supplementare destinato a verificare se l'aeromobile è atto al volo e se soddisfa le esigenze riguardanti la limitazione dei rumori e dell'emissione di sostanze tossiche.32

Art. 18

Ammissione alla circolazione33 1

Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione: a.

se è atto al volo;

b.34 se soddisfa alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni; c.

se è prestata la garanzia della responsabilità civile verso i terzi a terra; d.

se, nel caso di un aeromobile importato, è fornita la prova che è stato sdoganato o che beneficia provvisoriamente di una franchigia doganale.

2

...35

3

L'ammissione alla circolazione è attestata con il rilascio del certificato di navigabilità. In questo certificato o nei rispettivi allegati l'Ufficio federale può stabilire le
condizioni d'esercizio.36 4

In casi particolari, specialmente durante la procedura d'ammissione, l'Ufficio federale rilascia un certificato di navigabilità provvisorio. In ogni caso deve essere garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra.37

5

...38


Art. 19

Durata di validità e rinnovo del certificato di navigabilità39 1

La durata di validità del certificato di navigabilità è stabilita dall'Ufficio federale ed è limitata al periodo durante il quale è garantita la responsabilità civile verso i
terzi a terra.40

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984 (RU 1984 318).

35

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

38

Abrogato dal n. I dell'O del 25 ago. 1976 (RU 1976 1921).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

Aviazione

8

748.01

2

Il certificato di navigabilità è rinnovato:41 a.

se l'aeromobile è atto al volo; b.42 se soddisfa alle esigenze di lotta contro i rumori e le altre immissioni; c.

se è prestata la garanzia della responsabilità civile verso i terzi a terra.

3

...43


Art. 20

Ritiro del certificato di navigabilità44 1

Il certificato di navigabilità è ritirato:45 a.46 se l'aeromobile non è più atto al volo e se i difetti non sono stati eliminati nel tempo stabilito dall'Ufficio federale dell'aviazione civile; b.47 se l'aeromobile non soddisfa più alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni e se i difetti non sono stati eliminati nel tempo stabilito dall'Ufficio federale; c.

se la garanzia della responsabilità civile verso terzi a terra non è più prestata
a sufficienza;

d.

se allo spirare della franchigia doganale non è fornita la prova dello sdoganamento.

2

Il certificato di navigabilità48 può inoltre essere ritirato se i rapporti di proprietà non sono stati stabiliti chiaramente.

3

È riservato il ritiro conformemente all'articolo 92 della legge sulla navigazione aerea49.

16

Regole speciali e altre misure

Art. 21


50

Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il Dipartimento può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di 41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984 (RU 1984 318).

43

Abrogato dal n. I dell'O del 27 gen. 1988 (RU 1988 534).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 dic. 1982 (RU 1982 2277).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984 (RU 1984 318).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

49

RU 1974 447

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

ONA

9

748.01

categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione
anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

2

Corpi volanti51

Art. 22


52



Art. 23


53
1

Dal punto di vista tecnico, i corpi volanti vengono suddivisi in categorie conformemente all'allegato.

2

Piccoli corpi volanti, come razzi pirotecnici o modelli di razzo, nonché proiettili antigrandine possono essere impiegati o lanciati se non compromettono la sicurezza
della navigazione aerea. Sono fatte salve ulteriori restrizioni per altri motivi da parte
della Confederazione o dei Cantoni.

3

Altri corpi volanti, segnatamente razzi con o senza occupanti, possono essere impiegati o lanciati soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale. L'Ufficio federale può fissare condizioni per l'ammissione e per l'esercizio.

4

I proiettili antigrandine non possono invadere gli spazi aerei delle classi C e D nonché della classe E nell'ambito dei tratti-ATS. La direzione del traffico aereo
competente può autorizzare deroghe.

3

Personale aeronautico 31

Licenza


Art. 24

1

Il Dipartimento stabilisce quali categorie del personale aeronautico debbono possedere una licenza dell'Ufficio federale per esercitare la loro attività.

2

L'Ufficio federale può delegare ad associazioni idonee l'organizzazione d'esami e il rilascio di licenze.54 51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

52

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

54

Introdotto dal n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).

Aviazione

10

748.01

32

Prescrizioni

Art. 25

1

Il Dipartimento emana, in quanto alle licenze del personale aeronautico, prescrizioni che disciplinano in particolare:

a.

la natura, la portata e la durata di validità; b.

le condizioni di rilascio, rinnovo e ritiro; c.

la procedura da osservare a questo riguardo; d.

i diritti e gli obblighi dei titolari; e.

le condizioni alle quali il personale aeronautico formato nell'aviazione militare può conseguire licenze civili; f.

il riconoscimento delle licenze straniere come anche degli esami di capacità e
di visite mediche aeronautiche fatti all'estero.

2

Il Dipartimento può emanare prescrizioni sul personale aeronautico che non ha bisogno di una licenza per esercitare la sua attività.

3

Il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport regola il servizio medico aeronautico. L'organizzazione e le competenze attribuite all'Istituto di medicina aeronautica sono
disciplinate in un'ordinanza emanata dal Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport d'intesa con il Dipartimento.55 33

Istruzione del personale aeronautico

Art. 26

Autorizzazione obbligatoria L'istruzione del personale aeronautico che necessita di una licenza ufficiale può avvenire soltanto in una scuola, sotto riserva delle eccezioni che il Dipartimento stabilisce per certe categorie. La gestione di una tale scuola necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale.


Art. 27

Presupposti per l'autorizzazione 1

L'autorizzazione per l'istruzione del personale aeronautico viene concessa quando il richiedente può provare che un'organizzazione di servizio provvista di istruttori
qualificati, di personale tecnico, di installazioni, di documentazione e di locali garantisce un'istruzione appropriata.

2

Per l'istruzione del personale di volo, il richiedente deve inoltre provare che egli dispone di aeromobili adatti, mantenuti regolarmente, iscritti nella matricola svizzera
degli aeromobili e che egli ha diritto di utilizzare un aerodromo adatto.56 55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 apr. 2001 (RU 2001 1067).

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976
1921).

ONA

11

748.01

3

L'Ufficio federale può emanare direttive sulle esigenze speciali alle quali certi generi d'istruzione debbono soddisfare.

4

L'organizzazione, i programmi d'istruzione e il regolamento di gestione della scuola sono sottoposti all'approvazione dell'Ufficio federale.

5

L'autorizzazione è accordata per un periodo determinato e può essere rinnovata dietro domanda. Essa non è trasferibile.


Art. 28

Vigilanza

1

L'Ufficio federale controlla la gestione delle scuole che istruiscono il personale aeronautico.

2

La direzione della scuola ogni anno deve fare rapporto all'Ufficio federale sull'andamento dell'istruzione. Gli eventi straordinari debbono essere annunciati immediatamente.

3

La formazione aeronautica sostenuta dalla Confederazione per aspiranti piloti militari, piloti professionisti o esploratori paracadutisti è sorvegliata da una speciale
commissione federale di vigilanza. Nella sua attività di vigilanza, la Commissione è
coadiuvata da ispettori dell'Ufficio federale, delle Forze aeree e, nell'ambito della
formazione dei piloti militari e professionisti, anche da ispettori esterni nominati
dall'Ufficio federale.57 4

L'ufficio sorveglia gli altri settori della formazione e del perfezionamento aeronautici sostenuti dalla Confederazione.58


Art. 29

Ritiro dell'autorizzazione 1

L'Ufficio federale può revocare provvisoriamente o per un periodo indeterminato l'autorizzazione all'istruzione del personale aeronautico, quando non sono più
adempite le condizioni richieste per una gestione sicura e regolamentare della scuola
o la direzione della stessa infrange le prescrizioni o i doveri che derivano
dall'autorizzazione.

2

L'Ufficio federale può inoltre ordinare che istruttori o personale tecnico della scuola siano sospesi provvisoriamente o per un periodo indeterminato quando infrangono le prescrizioni, contravvengono ai loro doveri o si rivelano inadatti, specialmente iscrivendo agli esami allievi insufficientemente preparati.

4 ...59


Art. 30

a 76 57

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 28 ott. 1998 (RU 1998 2570).

58

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

59

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

Aviazione

12

748.01

5

Circolazione, esercizio e manutenzione 51

Competenza


Art. 77


60

52

Obbligo di notifica61

Art. 78


62

1

Particolari avvenimenti che compromettono o che potrebbero compromettere la sicurezza aerea vanno notificati all'Ufficio federale; in caso di infortuni aeronautici
si applicano le disposizioni dell'articolo 23 capoverso 1 della legge sulla navigazione aerea.

2

Il Dipartimento disciplina i particolari.

53

Restrizioni relative a certi aeromobili

Art. 79


63

54

Presa di vedute aeree

Art. 80

La presa di vedute aeree e la loro diffusione sono autorizzate sotto riserva della legislazione concernente la protezione delle opere militari.

55

Lancio d'oggetti

Art. 81

È proibito lanciare oggetti da un aeromobile in volo, sotto riserva delle eccezioni
fissate dal Dipartimento .

60

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

63

Abrogato dal n. I dell'O del 27 gen. 1988 (RU 1988 534).

ONA

13

748.01

56

Pubblicità


Art. 82

Sugli aeromobili

1

La pubblicità per mezzo di scritte e di immagini applicate agli aeromobili è permessa con riserva delle disposizioni della rimanente legislazione federale.64

2

I contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione devono in ogni caso essere chiaramente riconoscibili.

3

...65


Art. 83

Per mezzo d'aeromobili È vietata ogni altra forma di pubblicità per mezzo d'aeromobili, segnatamente il lancio di volantini, la scrittura con fumogeni, l'utilizzazione di altoparlanti e il rimorchiamento di banderuole.

57

Dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili

Art. 84

Per le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili è necessaria un'autorizzazione dell'Ufficio federale. L'autorizzazione prescrive le condizioni richieste.

58

Manifestazioni aeronautiche pubbliche

Art. 85

Definizione

Le manifestazioni aeronautiche pubbliche sono manifestazioni alle quali il pubblico
è invitato e che comprendono dimostrazioni e gare, nonché l'esecuzione di voli con
passeggeri al di fuori degli aerodromi.


Art. 86

Autorizzazione obbligatoria 1

Le manifestazioni aeronautiche pubbliche necessitano, sotto riserva del capoverso 2, di un'autorizzazione dell'Ufficio federale. Prima di permettere grandi manifestazioni, occorre udire il parere dell'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente.

2

Non necessitano di alcuna autorizzazione: a.

le manifestazioni aeronautiche pubbliche sugli aerodromi se sono ridotte a
voli con passeggeri e a competizioni fra i membri di una associazione
d'aviazione locale, con partecipazione di singoli invitati; 64

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988
534).

65

Abrogato dal n. I dell'O del 27 gen. 1988 (RU 1988 534).

Aviazione

14

748.01

b.66 le manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori degli aerodromi se vi partecipano al massimo due palloni liberi; c.

le manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori degli aerodromi se vi
partecipano al massimo due elicotteri, sotto riserva dell'approvazione delle
autorità comunali;

d.

...67


Art. 87

Domanda

1

La domanda di autorizzazione per una manifestazione aeronautica pubblica deve essere presentata all'Ufficio federale al più tardi tre settimane prima della manifestazione.

2

Essa deve indicare: a.

il luogo e la data; b.

l'organizzatore;

c.

il direttore responsabile; d.

il piano d'organizzazione e gli aeromobili previsti; e.

il programma;

f.

un compendio delle disposizioni prese in vista della manifestazione, in particolare per quanto concerne la sicurezza degli spettatori, la circolazione a terra e nell'aria, nonché il servizio sanitario.

3

Per le manifestazioni sugli aerodromi la domanda deve essere corredata del consenso scritto dell'esercente dell'aerodromo: trattandosi di altri terreni, è necessario
produrre il consenso scritto dei proprietari e una dichiarazione dell'autorità cantonale competente, secondo la quale essa non solleva alcuna obiezione contro lo svolgimento della manifestazione.

4

Se si tratta di una manifestazione aeronautica pubblica al di fuori di un aerodromo, occorre allegare alla domanda: a.

un frammento della carta topografica nella scala 1:25000, dove sia contraddistinto in modo speciale il terreno previsto; b.

uno schizzo del terreno nella scala 1:50000 che indichi chiaramente anche
gli ostacoli al volo esistenti nelle adiacenze del terreno.


Art. 88

Esame L'Ufficio federale esamina la documentazione e fa una perizia in modo particolare
del terreno scelto.

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996
1536).

67

Abrogata dal n. I dell'O del 25 ago. 1976 (RU 1976 1921).

ONA

15

748.01


Art. 89

Autorizzazione 1

L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione quando l'organizzatore ha provato l'esistenza della garanzia supplementare della sua responsabilità civile verso i terzi a
terra, giusta le disposizioni dell'articolo 133, e ha accertato che le altre condizioni
sono adempiute.

2

Esso stabilisce le condizioni e le direttive richieste per motivi di sicurezza e di rumore.


Art. 90

Direzione della manifestazione 1

Il direttore della manifestazione, oltre alla direzione dell'esercizio aereo, ha in particolare i compiti seguenti:

a.

controllare le licenze del personale navigante e i certificati degli aeromobili
impiegati;

b.

impartire al personale incaricato di disciplinare il servizio di volo le istruzioni generali sull'organizzazione di tale servizio e del servizio di sicurezza; c.

controllare se gli aeromobili utilizzati sono menzionati nell'autorizzazione
d'organizzare la manifestazione; d.

vigilare affinché il programma approvato sia rispettato.

2

Sugli aerodromi, questi diritti e obblighi spettano al capo dell'aerodromo. Egli può delegarli, sotto la sua vigilanza, al direttore della manifestazione.


Art. 91

Vigilanza

L'Ufficio federale può fare sorvegliare la manifestazione da un perito; i compiti di
quest'ultimo sono stabiliti di caso in caso.

59 ...68


Art. 92

a 98 510

Ritiro delle autorizzazioni

Art. 99

Le autorizzazioni possono essere ritirate o limitate se non sono più adempiute le
condizioni alle quali erano state rilasciate.

68

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

Aviazione

16

748.01

669

Navigazione aerea commerciale 61

Autorizzazione d'esercizio

Art. 100

Voli commerciali

1 I voli sono commerciali quando: a.

implicano, sotto una forma qualsiasi, una rimunerazione volta a coprire più
dei costi per la locazione dell'aeromobile, per il carburante nonché per le
tasse aeroportuali e la sicurezza aerea; e b.

sono accessibili a una cerchia indeterminata di persone.

2 I voli di un'impresa titolare di un'autorizzazione di esercizio sono presunti commerciali. È fatta salva la valutazione dei fatti sotto l'angolazione del diritto doganale
e fiscale.

3 Nel caso di voli non commerciali rimunerati, i passeggeri devono essere informati
in anticipo del carattere privato del volo e delle conseguenze che ne derivano per
quanto concerne la protezione assicurativa.


Art. 101

Durata dell'autorizzazione d'esercizio L'autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni al massimo; può essere
rinnovata su domanda.


Art. 102

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione d'esercizio se: a.

le condizioni di rilascio non sono più adempiute; b.

le prescrizioni sono violate ripetutamente o in modo grave, o c.

gli oneri non sono adempiuti.

611

Imprese con sede in Svizzera

Art. 103

Condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione 1 Un'impresa con sede in Svizzera può ottenere l'autorizzazione d'esercizio per il
trasporto commerciale di persone e merci (art. 27 LNA) se: a.

l'impresa è iscritta in Svizzera nel registro di commercio allo scopo di esercitare il traffico aereo commerciale; b.

l'impresa si trova sotto il controllo effettivo di cittadini svizzeri e per la maggior parte è di proprietà di cittadini svizzeri; è fatto salvo il caso di stranieri o 69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1998 (RU 1998 2570).

ONA

17

748.01

di società straniere parificati a cittadini svizzeri e a società svizzere in virtù
di accordi internazionali70; c.

inoltre, nel caso di una società anonima, più della metà del capitale azionario
è costituito di azioni nominative ed è per la maggior parte di proprietà di
cittadini svizzeri o di società commerciali e cooperative in mani svizzere; è
fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri o a società svizzere in virtù di accordi internazionali71; d.

l'impresa ha una licenza per trasporti aerei che regola in particolare
l'organizzazione dell'esercizio e della manutenzione; e.

gli aeromobili esercitati dall'impresa adempiono le esigenze minime per i
servizi previsti e sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili;
d'intesa con la Direzione generale delle dogane, gli aeromobili possono essere iscritti nella matricola di un Paese con il quale è stato concluso un accordo internazionale72 che prevede questa possibilità; f.

l'impresa esercita almeno un aeromobile di cui è proprietaria o che gestisce
in base a un contratto leasing, il quale le garantisce il libero impiego
dell'aeromobile per un periodo di almeno sei mesi; g.

l'impresa dispone di equipaggi propri, titolari delle licenze necessarie per
l'attività prevista;

h.

l'impresa dispone dei diritti d'uso necessari sull'aerodromo svizzero previsto
quale ubicazione dell'esercizio. I diritti d'uso possono anche essere riconosciuti su un aerodromo estero situato in uno Stato con il quale è stato concluso un accordo internazionale73 che prevede il libero stabilimento delle
imprese di trasporti aerei; i.

l'impresa può provare in modo credibile che è in grado di far fronte in ogni
tempo ai suoi obblighi nei 24 mesi che seguono l'inizio della sua attività e,
senza tener conto degli introiti d'esercizio, di coprire le sue spese fisse e variabili nei tre mesi che seguono l'inizio dell'attività, conformemente al piano
di gestione; gli obblighi e i costi devono essere determinati in base a previsioni realistiche.

2 Allo scopo di garantire che la maggioranza del capitale sociale sia in mano svizzera, un'impresa titolare di un'autorizzazione di esercizio o una società di partecipazione che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione maggioritaria in
un'altra impresa deve disporre di un diritto di compera sulle quote di capitale quotate in borsa che sono state acquistate da stranieri. Il diritto di compera deve essere
esercitato entro dieci giorni dalla dichiarazione di acquisto all'impresa, allorché la
partecipazione straniera al capitale sociale iscritta nel registro delle azioni ha rag70

La lista di questi accordi può essere consultata presso l'Ufficio federale dell'aviazione
civile.

71

La lista di questi accordi può essere consultata presso l'Ufficio federale dell'aviazione
civile.

72

La lista di questi accordi può essere consultata presso l'Ufficio federale dell'aviazione
civile.

73

La lista di questi accordi può essere consultata presso l'Ufficio federale dell'aviazione
civile.

Aviazione

18

748.01

giunto il 40 per cento dell'insieme del capitale sociale o allorché detta partecipazione ha superato la partecipazione svizzera iscritta nel registro in questione. Il prezzo d'acquisto corrisponde al corso della borsa al momento dell'esercizio del diritto
di compera. L'impresa pubblica periodicamente il tasso di partecipazione straniera al
capitale sociale. È fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri o a società svizzere in virtù di accordi internazionali74.

3 In casi debitamente motivati, l'Ufficio federale, d'intesa con la Direzione generale
delle dogane, può autorizzare per un periodo determinato l'uso di un aeromobile
iscritto nella matricola di uno Stato con il quale non è stato concluso alcun accordo
internazionale75 che prevede questa possibilità.

4 In casi debitamente motivati, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, c e h. Può autorizzare la delega di taluni compiti d'esercizio a altre imprese svizzere o straniere.


Art. 104

Palloni, alianti e aeromobili di categorie speciali 1 Le imprese di aerostati devono adempiere le condizioni prescritte nell'articolo 27
capoverso 2 lettera b della legge sulla navigazione aerea e nell'articolo 103 capoverso 1 lettere a, e, g. In casi debitamente motivati, l'Ufficio federale può consentire
deroghe alle condizioni prescritte nell'articolo 103 capoverso 1 lettera a.

2 L'autorizzazione d'esercizio non è richiesta per le imprese che esercitano alianti e
aeromobili di categorie speciali.


Art. 105

Autorizzazione speciale Le autorizzazioni possono essere accordate sotto forma di autorizzazione speciale
per una breve durata o per un numero esiguo di voli se è provato che sono adempiute
le condizioni secondo l'articolo 27 capoverso 2 lettera b della legge sulla navigazione aerea e quelle secondo l'articolo 103 capoverso 1 lettere e, f e g.


Art. 106

Somma della responsabilità civile e obbligo di assicurarsi 1 L'autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente: a.

si impegna a offrire a ogni passeggero una somma di almeno 500 000 franchi
a titolo di responsabilità civile; e b.

prova che è assicurato, fino a concorrenza di questo ammontare, contro i rischi legati alla sua responsabilità civile, presso una compagnia
d'assicurazione autorizzata a esercitare l'attività in Svizzera in questo settore.

2 Il contratto d'assicurazione deve contenere la disposizione seguente: se il contratto
scade prima del momento indicato nel certificato di garanzia, la compagnia di assicu74

La lista di questi accordi può essere consultata presso l'Ufficio federale dell'aviazione
civile.

75

La lista di questi accordi può essere consultata presso l'Ufficio federale dell'aviazione
civile.

ONA

19

748.01

razione si impegna a coprire le pretese di risarcimento alle condizioni definite nel
contratto, fino al momento della revoca dell'autorizzazione, ma al massimo durante
quindici giorni dopo che l'Ufficio federale è stato informato della scadenza del contratto; è considerato momento della revoca il giorno in cui la decisione di revoca
passa in giudicato.


Art. 107

Obbligo di informazione e di notifica 1 Su domanda, le imprese titolari di un'autorizzazione d'esercizio devono consentire
in ogni momento all'Ufficio federale di esaminare la loro conduzione aziendale e i
loro documenti commerciali e fornirgli le indicazioni necessarie per l'allestimento
della statistica del traffico aereo.

2 Devono notificare immediatamente all'Ufficio federale gli incidenti particolari sopravvenuti nell'esercizio.

3 Le imprese che intendono servire nuovi continenti o regioni devono notificare i
loro piani all'Ufficio federale. Esse gli notificano previamente anche tutti i progetti
di fusione o incorporazione, nonché, entro 14 giorni, qualsiasi modifica della proprietà per quanto riguarda le partecipazioni singole che rappresentano il 10 per cento
o più dell'intero capitale di partecipazione dell'impresa, della sua società madre o
della sua holding.

612

Imprese con sede all'estero

Art. 108

Condizioni generali dell'autorizzazione d'esercizio 1 L'autorizzazione d'esercizio per il trasporto commerciale di persone e di merci (art.
29 LNA) è rilasciata a un'impresa con sede all'estero se: a.

l'impresa è abilitata nel suo Stato d'origine a effettuare il trasporto commerciale di persone e di merci nel traffico aereo internazionale; b.

l'impresa è oggetto, da parte delle autorità dello Stato d'origine, di una sorveglianza efficace per quanto riguarda gli aspetti tecnici e operativi; c.

il rilascio dell'autorizzazione non pregiudica interessi svizzeri essenziali; d.

imprese svizzere sono autorizzate a trasportare dal territorio dell'impresa
persone o merci a condizioni equivalenti; e.

la responsabilità civile verso terzi al suolo è coperta (art. 125); e f.

le pretese dei passeggeri in materia di responsabilità civile sono garantite fino a una somma di almeno 200 000 franchi.

2 Se non vi è alcun motivo manifesto di supporre che le condizioni prescritte nel capoverso 1 lettere a e b non siano adempiute, si può rinunciare ai controlli tecnici e
operativi dell'impresa. Siffatti controlli possono tuttavia essere ordinati in ogni momento.

3 In casi debitamente motivati, si può rinunciare all'esigenza di cui nel capoverso 1
lettera d.

Aviazione

20

748.01


Art. 109

Obbligo d'informazione e di notifica Il titolare dell'autorizzazione d'esercizio è tenuto a notificare senza indugio all'Ufficio federale: a.

tutti gli orari e i programmi dei voli da e verso la Svizzera; b.

tutti gli incidenti particolari che sopravvengono in relazione con i voli da e
verso la Svizzera; e

c.

le indicazioni necessarie all'allestimento della statistica del traffico aereo.

62

Concessione di rotte

Art. 110

Traffico di linea

1 Per traffico di linea si intendono i voli per il trasporto commerciale di persone o di
merci se:

a.

sono effettuati durante un periodo minimo secondo una frequenza e una regolarità tali che essi risultano far parte si una serie sistematica evidente; e b.

per il trasporto di persone, posti a sedere venduti individualmente sono offerti al pubblico.

2 Il Dipartimento emana prescrizioni d'esecuzione; tiene conto dell'evoluzione del
traffico aereo internazionale.


Art. 111

Obblighi legati alla concessione 1 L'impresa concessionaria è tenuta a stabilire orari e tariffe e a sottoporli all'Ufficio
federale. Essa deve renderli accessibili al pubblico in maniera appropriata. Inoltre è
tenuta a garantire il rispetto degli orari e delle tariffe così resi pubblici. Il genere e
l'entità degli obblighi di esercizio e di trasporto sono disciplinati nella concessione.

2 Il Dipartimento, segnatamente in caso di emergenza o di modifica della situazione,
può dispensare l'impresa concessionaria, su domanda debitamente motivata, da tutti
i suoi obblighi o da alcuni di essi o accordarle altre facilitazioni.


Art. 112

Revoca della concessione 1 Il Dipartimento può revocare la concessione in qualsiasi tempo e senza indennità se
l'impresa concessionaria contravviene gravemente e ripetutamente ai suoi obblighi
(art. 93 LNA).

2 Può inoltre revocare la concessione se le condizioni richieste per il rilascio non sono più adempiute.


Art. 113

Conferenza sugli orari L'Ufficio federale invita periodicamente gli ambienti interessati a conferenze sugli
orari, nel corso delle quali sono in particolare discussi la configurazione della rete di
linee e gli orari.

ONA

21

748.01

621

Imprese con sede in Svizzera

Art. 114

Domanda

1 Le imprese con sede in Svizzera devono allegare alla domanda per il rilascio di una
concessione di rotta:

a.

la tavola delle rotte e l'orario; b.

le tariffe e le condizioni di trasporto; c.

informazioni relative al momento dell'inizio dell'esercizio; d.

i dati sul materiale di volo previsto per l'esercizio; e.

gli accordi di cooperazione con altre compagnie aeree; f.

i dati sulla redditività della linea richiesta.

2 Prima della decisione sulla domanda di concessione, l'Ufficio federale sente i governi dei Cantoni interessati, gli aerodromi interessati e le imprese di trasporti pubblici interessate. Inoltre, informa le altre imprese con sede in Svizzera che fossero
pure in grado di assicurare l'esercizio della linea in questione.

3 Nei 14 giorni dopo la comunicazione da parte dell'Ufficio, le altre imprese possono
manifestare il loro interesse per l'esercizio della linea. Esse dispongono in seguito di
45 giorni per depositare una domanda di concessione.

4 I capoversi 2 e 3 non sono applicabili se vi è un diritto al rilascio di una concessione di rotta conferito da un disciplinamento internazionale.


Art. 115

Decisione

1 Il Dipartimento può rifiutare la concessione di rotta segnatamente se la domanda di
trasporto può essere soddisfatta in altro modo equivalente o se gli aerodromi che si
prevede di servire non dispongono dell'infrastruttura necessaria per la procedura di
avvicinamento strumentale.

2 Se sono depositate parecchie domande per la stessa linea e se il rilascio di parecchie concessioni non è possibile in casi debitamente motivati, il Dipartimento decide
tenendo conto dei criteri seguenti: a.

la capacità dell'impresa di assicurare l'esercizio della linea durante almeno
due periodi d'orario;

b.

le prestazioni che l'impresa si impegna a offrire al pubblico (qualità del prodotto, prezzi, aeromobili, capacità ecc.); c.

gli effetti sulla concorrenza nei mercati previsti; d.

il servizio degli aerodromi svizzeri; e.

l'utilizzazione economicamente sensata delle capacità e dei diritti di traffico
esistenti;

f.

la data d'inizio dell'esercizio;

Aviazione

22

748.01

g.

l'adempimento di condizioni ecologiche (aeromobili quanto possibile silenziosi e poco inquinanti); h.

le prestazioni fornite finora dall'impresa concessionaria per sviluppare il
mercato della linea in questione.

3 Il Dipartimento può invitare a pronunciarsi le imprese interessate.


Art. 116

Durata di validità della concessione di rotta 1 La concessione è rilasciata per otto anni al massimo.

2 Può essere rinnovata su domanda.

3 La decisione concernente il rinnovo è presa al più tardi due anni prima della scadenza della concessione. Per il resto è applicabile l'articolo 115.


Art. 117

Modifica e trasferimento di diritti e obblighi derivanti da concessioni 1 Il Dipartimento può modificare o trasferire diritti e obblighi derivanti da concessioni esistenti.

2 Può in particolare autorizzare un'impresa concessionaria a far effettuare i suoi voli
da altre imprese svizzere o estere, segnatamente se: a.

la sicurezza dell'esercizio è garantita; b.

l'autorità incaricata della sorveglianza è chiaramente stabilita, e c.

il pubblico è informato del trasferimento.

3 L'Ufficio federale può autorizzare la delega di determinati compiti di esercizio a
altre imprese svizzere o estere.


Art. 118

Decadenza della concessione di rotta 1 Se un'impresa non fa uso dei diritti di traffico accordati nella concessione di rotta,
qualsiasi altra impresa può fare domanda per esercitarli.

2 Il Dipartimento impartisce all'impresa concessionaria un termine massimo di tre
mesi nel quale essa deve riprendere l'esercizio della linea. Questo termine può essere
prorogato in casi debitamente motivati. La concessione decade se l'esercizio non è
ripreso entro il termine fissato.

622

Imprese con sede all'estero

Art. 119

Domanda

Le imprese con sede all'estero che intendono esercitare linee aeree sottopongono
all'Ufficio federale una richiesta che comprende i dati e i documenti seguenti: a.

la tavola delle rotte e l'orario; b.

le tariffe;

ONA

23

748.01

c.

le informazioni sulla data d'inizio dell'esercizio; d.

i dati sul materiale di volo previsto per l'esercizio; e.

le informazioni sul domicilio legale in Svizzera.


Art. 120

Procedura

1 Il rilascio di una concessione a un'impresa estera è retto dall'accordo internazionale determinante.

2 Se manca un accordo internazionale o se esso non prevede determinati diritti di
traffico, il Dipartimento può rilasciare una concessione per una linea unica a un'impresa estera se questa è titolare dei necessari diritti di traffico concessi dal suo Stato
d'origine.

3 In caso di rilascio della concessione, il Dipartimento bada in particolare a che lo
Stato d'origine dell'impresa accordi la reciprocità.


Art. 121 e 122 ...

6a76

Misure di sicurezza

Art. 122

a Misure speciali di sicurezza 1

Sugli aeroporti svizzeri con traffico aereo internazionale commerciale, a seconda della gravità della minaccia sono prese speciali misure di sicurezza onde prevenire
attentati alla sicurezza dell'aviazione civile.

2

Sono misure speciali di sicurezza segnatamente il controllo di sicurezza dei passeggeri, dei bagagli a mano non registrati, dei bagagli registrati, del carico, della posta e
degli aeromobili, nonché i provvedimenti intesi a garantire che nessun oggetto pericoloso che potrebbe essere impiegato per atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile possa pervenire a bordo degli aeromobili.

3

Le misure sono ordinate dal Dipartimento d'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e previa consultazione della polizia cantonale competente, dell'esercente dell'aeroporto e delle imprese di trasporti aerei interessate. La responsabilità
dell'esecuzione e del finanziamento di queste misure incombe all'esercente
dell'aeroporto o alle imprese di trasporti aerei.

b Misure di sicurezza delle imprese di trasporti aerei 1

Le imprese di trasporti aerei che impiegano aeromobili nel traffico internazionale commerciale sono tenute a garantire l'esercizio sicuro dei loro apparecchi, conformemente alle esigenze fissate dal Dipartimento. Esse devono esporre le proprie misure in un piano di sicurezza.

76

Introdotto dal n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).

Aviazione

24

748.01

2

I piani di sicurezza delle imprese svizzere sottostanno all'approvazione dell'Ufficio 3

Le imprese estere devono fornire la prova che il loro piano di sicurezza è stato approvato dall'autorità competente dello Stato nel quale hanno la sede principale; se
include misure da applicare in Svizzera, il piano deve essere approvato dall'Ufficio.

c Addetti alla sicurezza 1

Per il controllo dei passeggeri e la prevenzione di reati a bordo d'aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale vengono impiegati addetti alla sicurezza.

2

Sono impiegati in veste di addetti alla sicurezza guardie di confine, membri dei corpi di polizia cantonale o cittadina come pure altre persone qualificate.

3

L'Ufficio federale di polizia decide circa l'impiego degli addetti alla sicurezza in ogni singolo caso, d'intesa con le imprese svizzere interessate, e ne informa l'Ufficio
federale.77

4

La Confederazione prende a carico la retribuzione ordinaria e l'indennità per questi servizi straordinari degli addetti alla sicurezza; li assicura inoltre contro le conseguenze economiche degli infortuni sul lavoro.

d Disposizioni applicabili 1

Nella misura in cui nel presente capitolo sulle misure di sicurezza come pure nelle relative prescrizioni d'esecuzione non è contenuta nessuna disposizione speciale, si
applicano le norme vincolanti per la Svizzera dell'allegato 17 alla Convenzione del 7
dicembre 194478 relativa all'aviazione civile internazionale.

2

Per il resto, il livello attuale della tecnica, come risulta segnatamente dalle raccomandazioni dell'allegato 17, è determinante. L'Ufficio federale può dare le istruzioni
necessarie.

e Esecuzione

1

Il Dipartimento, d'intesa con il dipartimento federale di giustizia e polizia, emana prescrizioni onde precisare le misure di sicurezza, il concorso dei servizi interessati e
la cooperazione con gli organi cantonali incaricati dell'esecuzione.79 2

In casi particolari, l'Ufficio federale può, secondo la gravità della minaccia, ordinare altri provvedimenti e fissare la ripartizione dei costi, d'intesa con il Ministero
pubblico della Confederazione e dopo aver consultato la polizia aeroportuale competente come pure l'esercente dell'aerodromo interessato.

77

Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. dell'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in vigore dal 1° gen. 2000 (RS 172.213.1).

78

RS 0.748.0. L'allegato 17 non è pubblicato nella RU. Se ne può prendere visione o può
essere ottenuto presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996
1536).

ONA

25

748.01

3

Sono fatte salve le attribuzioni speciali conferite in casi particolari al comandante di una polizia cantonale (art. 100bis LNA).

6b80

Facilitazioni nella navigazione aerea
f Misure di facilitazione 1 Per l'esecuzione di misure di facilitazione nella navigazione aerea (facilitation) vigono le disposizioni direttamente applicabili dell'allegato 9 alla Convenzione del 7
dicembre 194481 relativa all'aviazione civile internazionale, nella versione vincolante per la Svizzera.

2 L'allegato menzionato nel capoverso 1 può essere consultato, in francese e in inglese, presso l'Ufficio federale e presso i servizi d'informazione degli aeroporti nazionali o ottenuto dietro pagamento presso il servizio competente dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI)82.

3 Le modifiche dell'allegato sono segnalate nella Pubblicazione d'informazione aeronautica (AIC), edita dall'Ufficio federale, e nel quadro di comunicazioni tecniche.

7

Responsabilità civile 71

Responsabilità dell'esercente dell'aeromobile verso i terzi a terra 711

Natura della garanzia

Art. 123

1

Sotto riserva del capoverso 2, la responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere garantita per mezzo di un'assicurazione conclusa presso un istituto autorizzato ad
esercitare in Svizzera questo genere di assicurazioni.

2 La garanzia proposta mediante deposito di valori o di una fideiussione solidale, è
disciplinata di volta in volta dall'Ufficio federale nei limiti delle disposizioni che
seguono.

80

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 1998 (RU 1998 2570) 81

RS 0.748.0. Il testo dell'allegato non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso
l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

82

Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999,
rue University, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7

Aviazione

26

748.01

712

Prova della garanzia

Art. 124

1

Quale prova della prestazione della garanzia della responsabilità civile, l'esercente dell'aeromobile deve produrre un certificato d'assicurazione, un certificato di deposito o una dichiarazione di fideiussione.

2

L'Ufficio federale può rivolgersi al richiedente, all'assicuratore, al depositario o al fideiussore per maggiori ragguagli circa la garanzia. Esso può differire il rilascio del
certificato di navigabilità finché non dispone di tali informazioni.83 713

Importo della garanzia

Art. 125


84

1

La responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere coperta almeno come segue per un sinistro (danni alle persone e danni materiali assieme): Importo
della copertura
Fr.

a.

aeroplani ed elicotteri fino a 2000 kg di peso al decollo 3 000 000

b.

aeroplani ed elicotteri con un peso al decollo da 2001
a 5700 kg

5 000 000

c.

aeroplani ed elicotteri con un peso al decollo da 5701 a
20 000 kg

12 500 000

d.

aeroplani con un peso al decollo da 20 001 a 200 000 kg
ed elicotteri con un peso al decollo superiore ai 20 000 kg 50 000 000

e.

aeroplani con un peso al decollo superiore ai 200 000 kg 75 000 000

f.

motoveleggiatori

3 000 000

g.

alianti

3 000 000

h.

palloni liberi con occupanti 3 000 000

2

Per gli aeromobili che non sono menzionati nel capoverso 1, il Dipartimento stabilisce l'importo della garanzia.

3

Per voli che costituiscono un pericolo particolare, segnatamente a causa della natura delle merci trasportate, l'Ufficio federale può subordinare il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio alla prova di una copertura supplementare della responsabilità
civile verso terzi al suolo.85 83

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

84

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° apr. 1995 (RU 1994
3028). Il cpv. 1 entra in vigore il 1° apr. 1995 per nuove iscrizioni nella matricola degli
aeromobili ed il 1° apr. 1996 per gli aeromobili in quel momento immatricolati e per gli
aeromobili stranieri (n. III cpv. 3 di detta modificazione) 85

Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 1998 (RU 1998 2570).

ONA

27

748.01

714

Contenuto del contratto d'assicurazione

Art. 126

Cambiamento del titolare e ritiro 1

Un contratto d'assicurazione deve prevedere: a.

che in caso di cambiamento d'esercente durante la validità del contratto, le
pretese fatte valere nei confronti del nuovo esercente siano parimenti coperte; b.

che i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto d'assicurazione siano trasferiti al nuovo esercente; c.

che il nuovo esercente sia autorizzato a recedere dal contratto nel corso dei
quattordici giorni che seguono il cambiamento di esercente; d.

che l'assicuratore sia autorizzato a recedere dal contratto entro il termine di
quattordici giorni a decorrere dal momento in cui ha avuto notizia del cambiamento d'esercente.

2

In caso di ritiro la garanzia cessa al momento indicato dall'articolo 128 lettera b.

3

Se, prima di quel momento, non è stata fornita all'Ufficio federale la prova di una nuova garanzia, il certificato di navigabilità deve essere ritirato.86 4

Se, nei quattordici giorni che seguono il cambiamento d'esercente, il nuovo esercente fornisce la prova di aver prestato una nuova garanzia, il contratto d'assicurazione anteriore è abrogato.


Art. 127

Portata delle prestazioni garantite 1

La garanzia deve coprire, fino ai limiti fissati dall'articolo 125, le pretese che i terzi a terra possono far valere contro l'esercente conformemente alle disposizioni della
legge sulla navigazione aerea.

2

Per i danni causati da una persona che si trova a bordo, l'esercente risponde solo fino alla concorrenza dell'importo della garanzia, se questa persona non fa parte
dell'equipaggio (art. 64 cpv. 2 lett. b LNA).

3

I danni causati a terra dal rumore degli aeromobili devono essere compresi nel contratto d'assicurazione.


Art. 128

Durata della garanzia e limiti territoriali Il contratto d'assicurazione deve contenere le seguenti disposizioni: a.

se il contratto si estingue mentre l'aeromobile si trova in volo l'assicuratore
resta obbligato verso i terzi a terra fino al prossimo atterramento che consenta un controllo ufficiale dei documenti di bordo, però al massimo durante
ventiquattro ore;

86

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3082).

Aviazione

28

748.01

b.87 se il contratto si estingue prima del momento indicato nel certificato d'assicurazione, la compagnia d'assicurazione s'impegna ciononostante a garantire, a norma delle disposizioni contrattuali, le pretese di risarcimento fino
al ritiro del certificato di navigabilità, al massimo però durante quindici giorni a decorrere dal momento in cui l'Ufficio federale è stato informato della
cessazione del contratto. Il ritiro si considera effettuato il giorno in cui la decisione di ritiro passa in giudicato.

c.

se un aeromobile oltrepassa i limiti di garanzia territoriali indicati nel certificato d'assicurazione, l'assicurazione è ciononostante valida nei confronti dei
terzi danneggiati a terra, se il volo oltre tali limiti è imputabile a forza maggiore, ad una prestazione di assistenza giustificata dalle circostanze o a errori
di pilotaggio, di condotta o di navigazione.


Art. 129

Rapporto tra il certificato d'assicurazione e la garanzia Il contratto d'assicurazione deve prevedere che per i terzi danneggiati sono determinanti le condizioni risultanti dal certificato d'assicurazione, anche se esse non concordano col contenuto del contratto.


Art. 130

Esclusione di determinati danni Il contratto d'assicurazione può escludere soltanto i danni che sono la conseguenza
immediata di operazioni belliche o di agitazioni.

715

Assicuratore e terzi danneggiati

Art. 131

1

L'esercente può esigere dall'assicuratore che questi corrisponda al terzo danneggiato l'indennità dovuta, indipendentemente dagli eventuali diritti di regresso, anche
se le pretese del terzo danneggiato verso l'esercente sono superiori, conformemente
alle disposizioni della presente ordinanza, a quelle che l'esercente stesso può far valere nei confronti dell'assicuratore.

2

Il terzo danneggiato non può far valere direttamente alcuna pretesa contro l'assicuratore, bensì ha il diritto di pegno, per l'importo che gli è dovuto quale indennizzo, sulle pretese dell'esercente nei riguardi dell'assicuratore.

87

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996
1536).

ONA

29

748.01

716

Certificato di garanzia

Art. 132

Il certificato di garanzia indica l'importo della garanzia, la durata della stessa e la
validità territoriale.

72

Responsabilità in occasione di manifestazioni aeronautiche
pubbliche

721

Garanzia della responsabilità dell'organizzatore

Art. 133

1

L'Ufficio federale autorizza le manifestazioni pubbliche giusta gli articoli 85 a 91 solo se il richiedente prova che è garantita la responsabilità civile dell'organizzatore.

2

L'obbligo della garanzia è invece limitato, per un sinistro, ai seguenti importi minimi (danni alle persone e danni alle cose assieme):

Importo della garanzia
Fr.

a. manifestazioni aeronautiche pubbliche senza voli acrobatici di pattuglia e senza voli acrobatici a bassa quota 2 000 000

b. manifestazioni aeronautiche pubbliche senza voli acrobatici di pattuglia, ma con voli acrobatici a bassa quota 4 000 000

c. manifestazioni aeronautiche pubbliche senza voli acrobatici a bassa quota, ma con voli acrobatici di pattuglia 4 000 000

d. manifestazioni aeronautiche pubbliche con voli acrobatici di pattuglia e con voli acrobatici a bassa quota 10 000 000

.
88

3

Per manifestazioni aeronautiche pubbliche che presentano un pericolo maggiore l'Ufficio federale può aumentare l'importo della garanzia.

722

Garanzia delle pretese contro gli esercenti

Art. 134


89

La garanzia prescritta dall'articolo 133 deve parimenti coprire le pretese di responsabilità civile fatte valere contro gli esercenti degli aeromobili partecipanti alla manifestazione, per quanto la garanzia prevista nell'articolo 125 non sia sufficiente.

88

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
3028).

89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996
1536).

Aviazione

30

748.01

73

Aeromobili stranieri 731

Copertura e prova obbligatoria90

Art. 135


91

1

L'esercente di un aeromobile estero, prima di utilizzarlo nello spazio aereo svizzero, deve assicurarsi che le pretese dei terzi relative alla responsabilità civile siano
coperte secondo le aliquote dell'articolo 125. Deve poter comprovare la copertura.

2

L'esercente che utilizza parecchi aeromobili nello spazio aereo svizzero deve garantire la copertura soltanto della somma prevista per l'aeromobile il cui peso al decollo è il più elevato.

3

L'Ufficio federale dell'aviazione civile può rinunciare alla copertura per danni causati dal tumore o da una contaminazione radioattiva.

4

Può rinunciare alla copertura rispetto a Stati esercenti d'aeromobili.

5

Può esigere dagli interessati le informazioni necessarie.

732

Decisione92


Art. 136


93

1

L'Ufficio federale decide se la copertura fornita è sufficiente. Nel traffico aereo non commerciale esamina la copertura soltanto mediante campionatura.

2

La dichiarazione di una compagnia d'assicurazione ammessa in Svizzera per questo genere di affari, secondo la quale essa copre le pretese dei terzi relative alla responsabilità civile nei confronti dell'esercente di un aeromobile estero nel quadro della
presente ordinanza, è sufficiente come prova della copertura.

74

Responsabilità civile del trasportatore aereo

Art. 137

1

Per i trasporti a pagamento con aeromobili e i trasporti gratuiti eseguiti da un'impresa di trasporto aereo che beneficia di una concessione o di un'autorizzazione
d'esercizio sono applicabili le speciali disposizioni sulla responsabilità del regola90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988
534).

91

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988
534).

92

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988
534).

93

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988
534).

ONA

31

748.01

mento di trasporto aereo del 3 ottobre 195294 completato dai documenti previsti negli articoli 109a, 109b, 117a e 117b.95 2

Per gli altri trasporti con aeromobili valgono le disposizioni del diritto svizzero delle obbligazioni96 sulla responsabilità.

8

Informazioni aeronautiche

Art. 138

L'Ufficio federale pubblica le seguenti informazioni aeronautiche: a.

il Manuale d'informazione aeronautica (AIP - Svizzera)97 che contiene informazioni di carattere duraturo che sono essenziali per la sicurezza della
navigazione aerea;

b.

le notizie per il personale incaricato delle operazioni aeree (NOTAM) e le
circolari d'informazione aeronautica (AIC) nelle quali vengono date informazioni, importanti per il personale aeronautico se tempestive, sulla costruzione, lo stato o la modificazione d'installazioni per la navigazione aerea,
nonché sui servizi della circolazione, le procedure e i pericoli per la navigazione aerea.

8a98

Prescrizioni tecniche internazionali
a 1

Nell'ambito delle proprie competenze legislative il Dipartimento può in via eccezionale dichiarare direttamente applicabili singoli allegati, incluse le prescrizioni
tecniche pertinenti, alla Convenzione del 7 dicembre 194499 sull'aviazione civile
internazionale, nonché prescrizioni tecniche stabilite nell'ambito della cooperazione
tra autorità aeronautiche europee.

2

D'intesa con la Cancelleria federale, esso può prescrivere un tipo particolare di pubblicazione di tali disposizioni e disporre di rinunciare totalmente o parzialmente
alla traduzione.

3

Decide circa il rifiuto degli allegati o degli emendamenti d'allegati di cui nell'articolo 90 lettera a secondo periodo della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa
all'aviazione civile internazionale.100 94

RS 748.411

95

Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1996 1536).

96

RS 220

97

RU 1974 447

98

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

99

RS 0.748.0. Gli allegati non sono pubblicati nella RU.

100

Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1996 1536).

Aviazione

32

748.01

9

Disposizioni amministrative

Art. 139

Moduli

1

I certificati d'assicurazione, le domande d'iscrizione nella matricola e le domande di rilascio o di rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e titoli personali devono essere presentate su moduli allestiti dall'Ufficio federale.

2

Questi moduli possono essere richiesti all'Ufficio federale o alle direzioni degli aerodromi.

3

Nei casi urgenti le richieste possono essere fatte per telefono, telegrafo o telescrivente.


Art. 140

Tasse

Per le operazioni ufficiali delle autorità di vigilanza sono riscosse le tasse fissate dal
corrispondente regolamento delle tasse riscosse in applicazione della legge federale
sulla navigazione aerea101.


Art. 141

Statistica

1

L'Ufficio federale allestisce e pubblica la statistica del traffico aereo.

2

I titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze sono tenuti a fornire all'Ufficio federale i dati necessari all'allestimento della statistica.

10

Disposizioni transitorie e finali

Art. 142


102



Art. 143

Abrogazione delle disposizioni anteriori Sono abrogate:

a.

l'ordinanza d'esecuzione della legge sulla navigazione aerea, del 5 giugno
1950103;

b.

l'ordinanza del 22 novembre 1966104 concernente la presa di vedute aeree.


Art. 144

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1974.

101

[RU 1976 668, 1979 778. RU 1983 1526 art. 35 lett. a]. Ora: dall'O del 25 set. 1989 sulle
tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (RS 748.112.11).

102

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

103

[RU 1950 I 505, 1951 996 art. 15, 1958 720, 1960 374 art. 37 cpv. 2 1297 art. 45 1331,
1964 321, 1966 1544 art. 5 cpv. 2, 1967 906 935 art. 33 n. 1, 1968 888 art. 8 cpv. 2
1305, 1969 1161, 1972 1244] 104

[RU 1966 1544]

ONA

33

748.01

Allegato105

(art. 2 cpv. 1 e 23 cpv. 1) 105

Introdotto dall'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

Aviazione

34

748.01