01.01.2023 - * / In vigore
01.10.2022 - 31.12.2022
01.05.2022 - 30.09.2022
01.01.2019 - 30.04.2022
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.04.2016 - 31.12.2016
15.07.2015 - 31.03.2016
01.10.2014 - 14.07.2015
01.09.2014 - 30.09.2014
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15.10.2009 - 31.03.2011
01.01.2009 - 14.10.2009
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01.08.2007 - 31.07.2008
01.05.2007 - 31.07.2007
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01.10.2005 - 31.03.2007
05.09.2005 - 30.09.2005
15.09.2003 - 04.09.2005
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1

Ordinanza

sulla navigazione aerea (ONA) del 14 novembre 1973 (Stato 1° aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (detta qui di
seguito «legge sulla navigazione aerea - LNA»), ordina2:3 1 Aeromobili 11 Definizione

Art. 1


4

12 Suddivisione5

Art. 2

1 Gli aeromobili vengono suddivisi, dal punto di vista tecnico, in categorie conformemente all'allegato.6 2

Sono considerati aeromobili di Stato gli aeromobili militari, della dogana o della polizia federale o cantonale oppure quelli che il Consiglio federale ha espressamente designati come tali.7 RU 1973 1856

1

RS 748.0

2

RU 1974 447

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

4

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

6

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

7

Originario art. 2.

748.01

Aviazione

2

748.01

12a8

Aeromobili senza occupanti
a 1 Gli aeromobili, senza occupanti, del peso superiore ai 30 kg, possono essere impiegati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).9 2 I Cantoni, per ridurre il danneggiamento dell'ambiente e il pericolo di persone e cose al suolo, sono autorizzati a prendere misure riguardanti aeromobili, senza occupanti, del peso inferiore ai 30 kg.

3

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina i particolari.10

12b11 Divieto di determinati aeroplani con occupanti
b 1 L'esercizio di aeroplani con occupanti, il cui carico alare è inferiore a 20 kg/m2 è vietato.

2

L'UFAC12 può accordare singole autorizzazioni per voli di collaudo ed altri casi speciali.

13

Matricola degli aeromobili

Art. 3


13

Immatricolazione

1

L'UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se: a. adempiono le condizioni richieste segnatamente per quanto concerne la proprietà (art. 4 e 5);

b. sono destinati a circolare con insegne di nazionalità e immatricolazione svizzere.

8

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3645).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3645).

11

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

12 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3645). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994 (RU 1994 735).

ONA

3

748.01

2

L'UFAC può autorizzare la registrazione nella matricola svizzera di un aeromobile che non adempie le esigenze sulla proprietà, se quest'ultimo deve essere usato per parecchio tempo da un'impresa svizzera di aerotrasporti commerciali.14 3 Gli aeromobili svizzeri di Stato possono essere registrati nella matricola.

4

L'immatricolazione può essere rifiutata quando l'aeromobile non risponde in modo evidente alle esigenze di attitudine al volo applicabili in Svizzera, né alle disposizioni sulla protezione dell'ambiente.

5

…15


Art. 4


16

Condizioni in materia di proprietà Un aeromobile adempie le condizioni in materia di proprietà (art. 52 cpv. 2 lett. c LNA), se è proprietà esclusiva di: a. cittadini

svizzeri;

b. stranieri i quali, in virtù di accordi internazionali17, segnatamente per quanto riguarda la partecipazione al capitale e alla direzione di imprese di trasporti aerei, sono parificati a cittadini svizzeri e hanno il domicilio in Svizzera nonché un'autorizzazione a soggiornarvi per un determinato periodo; c. stranieri i quali hanno il domicilio in Svizzera e un'autorizzazione a soggiornarvi per un determinato periodo e utilizzano l'aeromobile di regola a partire dalla Svizzera;

d. società commerciali o società cooperative che hanno la sede in Svizzera e sono iscritte nel registro di commercio svizzero; e. collettività o enti di diritto pubblico svizzeri; f.

associazioni, costituite secondo il diritto svizzero, se i due terzi dei membri e del comitato nonché il presidente, hanno il domicilio in Svizzera e sono cittadini svizzeri o stranieri, che sono parificati a cittadini svizzeri in virtù di accordi internazionali18.


Art. 5


19

Rapporti fiduciari

Secondo la presente ordinanza il diritto di disporre basato su rapporti fiduciari non è considerato come proprietà.

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).

15

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994 (RU 1994 735).

17

Un elenco di questi accordi può essere consultato presso l'UFAC.

18

Un elenco di questi accordi può essere consultato presso l'UFAC.

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994 (RU 1994 735).

Aviazione

4

748.01


Art. 6


20

Domanda d'immatricolazione 1

L'immatricolazione di un aeromobile deve essere domandata dal proprietario.

2

Alla domanda devono essere allegati: a. i documenti comprovanti la proprietà del richiedente; b. per le società commerciali e le società cooperative, la prova che adempiono le condizioni dell'articolo 4 lettera d; c. per le associazioni, la prova che adempiono le condizioni dell'articolo 4 lettera f;

d. per i proprietari ai sensi dell'articolo 4 lettera b, la prova che essi adempiono le condizioni di questa disposizione; e. per i proprietari ai sensi dell'articolo 4 lettera c, la prova che essi adempiono le condizioni di questa disposizione e una dichiarazione scritta secondo cui l'aeromobile di regola è utilizzato a partire dalla Svizzera; f.

per un aeromobile importato: 1. la prova che non è immatricolato né nello Stato in cui è stato costruito, né nello Stato in cui un predecessore legale del richiedente ha il suo domicilio; e 2. la prova che non è iscritto nella matricola degli aeromobili o in un registro corrispondente dell'ultimo Stato d'immatricolazione; questa prova può essere sostituita dalla dichiarazione scritta dell'avente diritto, secondo l'iscrizione nella matricola straniera degli aeromobili, che egli acconsente all'immatricolazione dell'aeromobile nella matricola svizzera;

g. per un aeromobile d'importazione usato la prova che è stato tenuto secondo le regole.


Art. 7


21



Art. 8

Contenuto dell'immatricolazione 1

L'immatricolazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti: a. data

dell'immatricolazione; b. contrassegno

d'immatricolazione; c. costruttore; d. tipo d'aeromobile;

e. numero di fabbrica; f.

nome e indirizzo del proprietario.

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 1994 (RU 1994 735).

21

Abrogato dal n. I dell'O del 14 mar. 1994 (RU 1994 735).

ONA

5

748.01

2

Nome e indirizzo dell'utente possono essere iscritti accanto a quelli del proprietario, se l'utente adempie alle condizioni richieste per l'immatricolazione, astrazione fatta della proprietà.


Art. 9

Certificato d'immatricolazione

1

L'UFAC consegna al proprietario dell'aeromobile un certificato attestante l'immatricolazione.

2

…22


Art. 10

Modificazioni Il proprietario iscritto e, se è iscritto, l'utente dell'aeromobile debbono annunciare per scritto all'UFAC, entro dieci giorni, ogni modificazione delle condizioni menzionate negli articoli 4 a 7. Il certificato d'immatricolazione ed il certificato di navigabilità devono essere allegati a questa dichiarazione.23

Art. 11

Cancellazione 1 L'immatricolazione di un aeromobile è cancellata: a. a richiesta del proprietario; b. d'ufficio, se:

una condizione scritta non è più adempiuta;

- 24 il certificato d'imposizione doganale o di franchigia provvisoria non è prodotto;

l'utente non paga una tassa prevista nell'ordinanza del 25 settembre 198925 sulle tasse dell'UFAC stabilita con decisione passata in giudicato;

l'aeromobile è stato distrutto.

2

Se l'aeromobile è intavolato nel registro aeronautico, l'immatricolazione non può essere cancellata prima della radiazione in questo registro. I certificati di un aeromobile la cui iscrizione deve essere cancellata d'ufficio sono, tuttavia, ritirati già prima della cancellazione.

3

L'UFAC, se richiesto, attesta la cancellazione.

22

Abrogato dal n. I dell'O del 27 gen. 1988 (RU 1988 534).

23

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

24

Nuovo testo giusta il n. 36 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

25

[RU 1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779 n. II 53, 2003 1195, 2005 2695 n. II 5.

RU 2007 5101 art. 52]. Vedi ora l'O del 28 set. 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (RS 748.112.11).

Aviazione

6

748.01

14

Contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione

Art. 12

L'UFAC emana le prescrizioni sui contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione
degli aeromobili svizzeri.

15

Navigabilità e ammissione alla circolazione26

Art. 13


27

Riserva di applicabilità del diritto internazionale Le disposizioni concernenti la navigabilità e la procedura d'ammissione (n. 15) sono applicabili nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 199928 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera: a. regolamento (CE) n. 1592/2002; b. regolamento (CE) n. 2042/2003; c. regolamento (CE) n. 1702/2003.


Art. 14


29



Art. 15

Responsabilità durante i controlli 1

Quando un aeromobile o i suoi accessori subiscono danni nel corso di un controllo, la Confederazione ne risponde ai sensi della legge del 14 marzo 195830 sulla responsabilità.

2

Con il permesso dell'UFAC il richiedente, a suo rischio e pericolo, può fare eseguire i voli di controllo da un pilota di sua scelta.

3

La garanzia della responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere prestata durante ogni volo di controllo.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).

28 RS

0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'all. all'Acc.

e può essere consultata o richiesta all'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

29 Abrogato dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).

30

RS 170.32

ONA

7

748.01


Art. 16


31

Certificato di navigabilità, certificato di navigabilità limitato, autorizzazione di volo, certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche 1

L'UFAC attesta la navigabilità degli aeromobili immatricolati nel certificato di navigabilità, nel certificato di navigabilità limitato o nell'autorizzazione di volo.

2

Il livello del rumore e il livello di emissione di sostanze tossiche degli aeromobili a motore sono attestati nel certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche.


Art. 17


32

Certificati di navigabilità, certificati di navigabilità limitati, autorizzazioni di volo e certificati di rumore e di emissione di sostanze tossiche esteri33 1

L'UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati:34 a. secondo le disposizioni vigenti in Svizzera; b. secondo le prescrizioni internazionali obbligatorie anche per la Svizzera, o c. secondo le prescrizioni straniere o internazionali che soddisfano almeno alle esigenze minime svizzere e che sono riconosciute dall'UFAC.

2

I certificati esteri di rumore e di sostanze tossiche possono essere riconosciuti dall'UFAC a condizione che siano stati rilasciati: a. secondo norme che soddisfano almeno le esigenze minime svizzere, o b. secondo norme internazionali, vincolanti anche per la Svizzera.35 3

È fatto salvo il controllo supplementare destinato a verificare se l'aeromobile è atto al volo e se soddisfa le esigenze riguardanti la limitazione dei rumori e dell'emissione di sostanze tossiche.36

Art. 18

Ammissione alla circolazione37 1

Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione: a. se è atto al volo; b.38 se soddisfa alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni; 31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 dic. 1982 (RU 1982 2277).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984 (RU 1984 318).

Aviazione

8

748.01

c.39 se è garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri, nella misura prescritta; d.40 se, nel caso di un aeromobile importato, è fornita la prova che è stato oggetto d'imposizione doganale o che beneficia provvisoriamente di una franchigia doganale.

2

…41

3

L'ammissione alla circolazione è attestata con il rilascio del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell'autorizzazione di volo. In questi certificati o nei rispettivi allegati l'UFAC può stabilire oneri, condizioni o limitazioni d'esercizio.42 4

In casi particolari, specialmente durante la procedura d'ammissione, l'UFAC rilascia un'autorizzazione di volo provvisoria. In ogni caso deve essere garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri.43 5 …44


Art. 19


45

Durata di validità del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato e dell'autorizzazione di volo 1

I certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo hanno, di norma, validità illimitata. L'UFAC può eccezionalmente limitare la durata di validità.

2

In casi particolari, segnatamente durante la procedura di ammissione o per sorvoli tecnici, l'UFAC rilascia autorizzazioni di volo con validità limitata.


Art. 20

Ritiro del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell'autorizzazione di volo46 1

Il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l'autorizzazione di volo viene ritirato:47 39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).

40 Nuovo testo giusta il n. 36 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

41

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).

44

Abrogato dal n. I dell'O del 25 ago. 1976 (RU 1976 1921).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).

ONA

9

748.01

a.48 se l'aeromobile non è più atto al volo e se i difetti non sono stati eliminati nel tempo stabilito dall'UFAC; b.49 se l'aeromobile non soddisfa più alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni e se i difetti non sono stati eliminati nel tempo stabilito dall'UFAC; c. se la garanzia della responsabilità civile verso terzi a terra non è più prestata a sufficienza;

d. se allo spirare della franchigia doganale non è fornita la prova dello sdoganamento.

2

Il certificato di navigabilità può inoltre essere ritirato: a. se la necessaria verifica periodica della navigabilità non viene eseguita e confermata entro il termine prescritto; oppure b. se i rapporti di proprietà non sono chiari.50 3

È riservato il ritiro conformemente all'articolo 92 della legge sulla navigazione aerea51.

16

Regole speciali e altre misure

Art. 21

52 Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC53 può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 dic. 1982 (RU 1982 2277).

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mar. 1984 (RU 1984 318).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607).

51

RU 1974 447

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

53 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3645). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

Aviazione

10

748.01

2 Corpi

volanti54


Art. 22


55



Art. 23

56 1 Dal punto di vista tecnico, i corpi volanti vengono suddivisi in categorie conformemente all'allegato.

2

Piccoli corpi volanti, come razzi pirotecnici o modelli di razzo, nonché proiettili antigrandine possono essere impiegati o lanciati se non compromettono la sicurezza della navigazione aerea. Sono fatte salve ulteriori restrizioni per altri motivi da parte della Confederazione o dei Cantoni.

3

Altri corpi volanti, segnatamente razzi con o senza occupanti, possono essere impiegati o lanciati soltanto con l'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC può fissare condizioni per l'ammissione e per l'esercizio.

4

I proiettili antigrandine non possono invadere gli spazi aerei delle classi C e D nonché della classe E nell'ambito dei tratti-ATS. La direzione del traffico aereo competente può autorizzare deroghe.

3 Personale

aeronautico

31 Licenza


Art. 24

1 Il DATEC stabilisce quali categorie del personale aeronautico debbono possedere una licenza dell'UFAC per esercitare la loro attività.

2

L'UFAC può delegare ad associazioni idonee l'organizzazione d'esami e il rilascio di licenze.57

32 Prescrizioni

Art. 25

1 Il DATEC emana, in quanto alle licenze del personale aeronautico, prescrizioni che disciplinano in particolare: 54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

55

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

57

Introdotto dal n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).

ONA

11

748.01

a. la natura, la portata e la durata di validità; b. le condizioni di rilascio, rinnovo e ritiro; c. la procedura da osservare a questo riguardo; d. i diritti e gli obblighi dei titolari; e. le condizioni alle quali il personale aeronautico formato nell'aviazione militare può conseguire licenze civili;

f. il riconoscimento delle licenze straniere come anche degli esami di capacità e di visite mediche aeronautiche fatti all'estero.

2

Il DATEC può emanare prescrizioni sul personale aeronautico che non ha bisogno di una licenza per esercitare la sua attività.

3

Il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport regola il servizio medico aeronautico. L'organizzazione e le competenze attribuite all'Istituto di medicina aeronautica sono disciplinate in un'ordinanza emanata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport d'intesa con il DATEC.58 33

Istruzione del personale aeronautico

Art. 26

Autorizzazione obbligatoria

L'istruzione del personale aeronautico che necessita di una licenza ufficiale può avvenire soltanto in una scuola, sotto riserva delle eccezioni che il DATEC stabilisce per certe categorie. La gestione di una tale scuola necessita di un'autorizzazione dell'UFAC.


Art. 27

Presupposti per l'autorizzazione 1

L'autorizzazione per l'istruzione del personale aeronautico viene concessa quando il richiedente può provare che un'organizzazione di servizio provvista di istruttori qualificati, di personale tecnico, di installazioni, di documentazione e di locali garantisce un'istruzione appropriata.

2

Per l'istruzione del personale di volo, il richiedente deve inoltre provare che egli dispone di aeromobili adatti, sottoposti a manutenzione regolare, e che ha diritto di utilizzare un aerodromo adatto.59 2bis Se vengono impiegati aeromobili non registrati nella matricola svizzera degli aeromobili, l'UFAC accorda l'autorizzazione soltanto previa intesa con la Direzione generale delle dogane e lo Stato nel quale l'aeromobile è registrato. L'UFAC richiede le relative conferme.60 58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 apr. 2001 (RU 2001 1067).

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 2003 (RU 2003 3384).

60 Introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 2003 (RU 2003 3384).

Aviazione

12

748.01

3

L'UFAC può emanare direttive sulle esigenze speciali alle quali certi generi d'istruzione debbono soddisfare.

4

L'organizzazione, i programmi d'istruzione e il regolamento di gestione della scuola sono sottoposti all'approvazione dell'UFAC.

5

L'autorizzazione è accordata per un periodo determinato e può essere rinnovata dietro domanda. Essa non è trasferibile.


Art. 28

Vigilanza 1 L'UFAC controlla la gestione delle scuole che istruiscono il personale aeronautico.

2

La direzione della scuola ogni anno deve fare rapporto all'UFAC sull'andamento dell'istruzione. Gli eventi straordinari debbono essere annunciati immediatamente.

3

La formazione aeronautica sostenuta dalla Confederazione per aspiranti piloti militari, piloti professionisti o esploratori paracadutisti è sorvegliata da una speciale commissione federale di vigilanza. Nella sua attività di vigilanza, la Commissione è coadiuvata da ispettori dell'UFAC, delle Forze aeree e, nell'ambito della formazione dei piloti militari e professionisti, anche da ispettori esterni nominati dall'UFAC.61 4 L'UFAC sorveglia gli altri settori della formazione e del perfezionamento aeronautici sostenuti dalla Confederazione.62


Art. 29

Ritiro dell'autorizzazione 1

L'UFAC può revocare provvisoriamente o per un periodo indeterminato l'autorizzazione all'istruzione del personale aeronautico, quando non sono più adempite le condizioni richieste per una gestione sicura e regolamentare della scuola o la direzione della stessa infrange le prescrizioni o i doveri che derivano dall'autorizzazione.

2

L'UFAC può inoltre ordinare che istruttori o personale tecnico della scuola siano sospesi provvisoriamente o per un periodo indeterminato quando infrangono le prescrizioni, contravvengono ai loro doveri o si rivelano inadatti, specialmente iscrivendo agli esami allievi insufficientemente preparati.

4 …63


Art. 30

a 76 61

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1998 (RU 1998 2570).

62

Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

63

Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

ONA

13

748.01

34

Protezione della salute dei membri dell'equipaggio degli

aeromobili64 341 Disposizioni generali65


66

Campo d'applicazione e diritto applicabile 1

Il presente numero (n. 34) disciplina la protezione della salute dei membri dell'equipaggio degli aeromobili delle imprese di trasporti aerei con sede in Svizzera, soggette all'obbligo di autorizzazione per il trasporto commerciale di persone o merci.

2

Il presente numero attua la Direttiva 2000/79/CE nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 199967 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.


Art. 31


68

Informazione e istruzione L'informazione e l'istruzione dei membri dell'equipaggio sono rette dall'articolo 5 dell'ordinanza 3 del 18 agosto 199369 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL 3).


Art. 32

70 Consultazione La consultazione dei membri dell'equipaggio o della loro rappresentanza in seno all'impresa è retta dall'articolo 6 OLL 371.


Art. 33


72

Valutazione dello stato di salute 1

Ogni membro dell'equipaggio ha diritto ad una valutazione gratuita dello stato di salute prima di prendere per la prima volta servizio presso l'impresa di trasporti aerei.

64 Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).

65 Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).

67 RS

0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata al n. 1 dell'all.

dell'Acc. e può essere consultata o richiesta all'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).

69 RS

822.113

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).

71 RS

822.113

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).

Aviazione

14

748.01

2

I membri dell'equipaggio hanno diritto ad una valutazione gratuita del loro stato di salute, secondo l'articolo 4 numero 1 lettera a dell'allegato della Direttiva 2000/79/CE73, come segue: a. membri dell'equipaggio di volo: alle scadenze prescritte nel regolamento JAR-FCL-374;

b. altri membri dell'equipaggio: 1. fino all'età di 41 anni: ogni cinque anni, 2. dall'età di 42 anni fino al compimento di 50 anni: ogni due anni, 3. dall'età di 51 anni: ogni anno.

3

Il diritto ad una valutazione annuale è accordato a coloro che hanno problemi di salute riconducibili all'attività aviatoria.

4

I costi della valutazione dello stato di salute sono a carico dell'impresa di trasporti aerei.

342

Protezione della salute durante la maternità75

Art. 34


76

Applicabilità delle disposizioni di protezione durante la gravidanza 1

Le donne incinte possono esigere misure di protezione speciali, non appena hanno informato l'impresa della gravidanza.

2

Su richiesta dell'impresa devono presentare il certificato di un medico.


Art. 35


77

Occupazione durante la maternità L'occupazione di donne incinte, puerpere e madri allattanti è retta dagli articoli 35 capoverso 1 e 35a capoversi 1-3 della legge del 13 marzo 196478 sul lavoro.


Art. 36


79

Lavoro compensativo e sostituzione del salario 1

Le donne incinte e le madri allattanti esonerate dal servizio di volo hanno diritto all'80 per cento del salario, nella misura in cui l'impresa di trasporti aerei non è in grado di offrire loro un lavoro equivalente a terra.

73 La versione vincolante per la Svizzera è riportata al n. 1 dell'all. all'Acc. del 22 giu. 1999 (RS 0.748.127.192.68) e può essere consultata o richiesta all'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch) .

74 Il regolamento JAR-FCL 3 non è pubblicato nella RU e non viene tradotto. Esso può essere consultato presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch), oppure ordinato dietro pagamento presso il servizio competente delle Joint Aviation Authorties.

75 Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).

78 RS

822.11

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).

ONA

15

748.01

2

Per le donne incinte e le madri allattanti che svolgono un lavoro compensativo a terra si applicano:

a. la legge del 13 marzo 196480 sul lavoro; b. l'ordinanza 1 del 10 maggio 200081 concernente la legge sul lavoro; c. l'OLL 382 concernente la legge sul lavoro; d. le prescrizioni emanate dal Dipartimento federale dell'economia in base all'articolo 62 capoverso 4 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro.

343

Membri dell'equipaggio con responsabilità familiari83

Art. 37

84
Per l'occupazione di membri dell'equipaggio con responsabilità familiari si applicano: a. l'articolo 36 capoverso 1 della legge del 13 marzo 196485 sul lavoro, nella misura in cui lo consente l'esercizio; e b. l'articolo 36 capoverso 3 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.

486

Art. 38

a 74 5

Circolazione, esercizio e manutenzione 5187

Regole di circolazione e d'esercizio

Art. 75

Regole di

circolazione

Il DATEC emana regole di circolazione per l'utilizzo dello spazio aereo svizzero.

80 RS

822.11

81 RS

822.111

82 RS

822.113

83 Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2009, in vigore dal 15 ott. 2009 (RU 2009 5027).

85 RS

822.11

86 Originario avanti l'art. 30. Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

87 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

Aviazione

16

748.01


Art. 76

Regole d'esercizio

1

Il DATEC emana regole d'esercizio in esecuzione o a complemento del diritto internazionale.

2

Le regole d'esercizio si applicano in Svizzera e all'estero ai detentori e alle imprese di trasporti aerei svizzere.

3

All'estero è possibile derogare dalle regole d'esercizio se il diritto estero lo richiede imperativamente.

52

Sistema di segnalazione di eventi nel settore dell'aviazione88

Art. 77

Principi 1 Il sistema di segnalazione secondo gli articoli 77-77g ha lo scopo di migliorare la sicurezza della navigazione aerea.

2

Sono fatti salvi gli altri obblighi di dichiarazione previsti dal diritto federale.

a Definizioni a. Evento: qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o altra situazione irregolare che influisce o può influire sulla sicurezza di un aeromobile, dei suoi occupanti o di terzi senza che si giunga a un infortunio o a un incidente aeronautico; b. sicurezza: affidabilità tecnica e operativa per la protezione delle persone, negli aeromobili e a terra, da incidenti causati dall'attività aeronautica; c. registrazione: ricevimento e anonimizzazione di una segnalazione e registrazione della stessa in una banca dati;

d. anonimizzazione: cancellazione dalle segnalazioni di tutti i dati di natura personale o tecnica che permettono di identificare l'autore della segnalazione o terzi; e. analisi:

elaborazione ulteriore delle segnalazioni; in particolare, l'accertamento supplementare dei fatti e il confronto con le segnalazioni pervenute fino a quel momento come pure le relative analisi volte a individuare tempestivamente evoluzioni pericolose.

b Eventi da segnalare

1

Devono essere segnalati tutti gli eventi di cui agli allegati I e II della Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 200389 relativa 88 Originario avanti l'art. 78. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

89 GU L 167 del 4 lug. 2003, pag. 23 segg.

ONA

17

748.01

alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile. Si applica la versione della direttiva più aggiornata e valida per la Svizzera90.

2

Per gli infortuni e gli incidenti aeronautici sono applicabili esclusivamente le disposizioni dell'ordinanza del 23 novembre 199491 concernente le inchieste sugli infortuni e incidenti aeronautici.

c Persone soggette all'obbligo di segnalazione Per gli eventi che si verificano nel loro ambito di attività, sono soggetti all'obbligo di segnalazione: a. l'esercente o il comandante di un aeromobile a turbina o di trasporto pubblico usato da un esercente per il quale la Svizzera, o uno Stato equiparato sotto questo punto di vista alla Svizzera92, assicura la vigilanza sulla sicurezza;

b. le persone addette alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile a turbina o di trasporto pubblico, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto la vigilanza della Svizzera o di uno Stato equiparato sotto questo punto di vista alla Svizzera; c. le persone che firmano un certificato di revisione o di idoneità al servizio di un aeromobile a turbina o di trasporto pubblico, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto la vigilanza della Svizzera o di uno Stato equiparato sotto questo punto di vista alla Svizzera; d. le persone che svolgono una funzione che presuppone il rilascio, da parte della Svizzera o di uno Stato equiparato sotto questo punto di vista alla Svizzera, di un'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllore del traffico aereo; e. le persone che svolgono attività concernenti la registrazione, l'elaborazione e la diffusione delle notizie aeronautiche (incluse le informazioni meteorologiche per l'aviazione); f.

i capi di aerodromi civili, nella misura in cui l'evento che ha avuto luogo nel relativo aerodromo sia legato all'esercizio di un aeromobile a turbina o di trasporto pubblico; g. le persone che svolgono una funzione connessa con l'installazione, la manutenzione, la modifica, la riparazione, la revisione, le prove di volo o l'ispezione di strutture della navigazione aerea sotto la responsabilità della Svizzera o di uno Stato equiparato sotto questo punto di vista alla Svizzera;

h. le persone che, in un aerodromo svizzero, svolgono una funzione connessa con le manovre a terra, in particolare il rifornimento di combustibile, la manutenzione, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio di aeromobili.

90 La versione della direttiva più aggiornata e valida per la Svizzera è indicata nell'all.

all'Acc. tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

91 RS

748.126.3

92 Un elenco di questi Stati può essere consultato presso l'UFAC.

Aviazione

18

748.01

d Centro segnalazioni

1

L'UFAC designa un centro interno incaricato di registrare ed analizzare i dati relativi alle segnalazioni obbligatorie e facoltative ricevute (Centro segnalazioni).

2

Il Centro segnalazioni è separato dal punto di vista organizzativo dalle unità dell'UFAC che svolgono attività di vigilanza.

3

Il Centro segnalazioni tratta le segnalazioni in modo confidenziale.

4

I dipendenti del Centro segnalazioni incaricati della registrazione e dell'analisi delle segnalazioni sono esentati, nel quadro di questa attività, dall'obbligo di denuncia e di persecuzione penale.

e Rinuncia all'avviamento di un procedimento penale Si rinuncia all'avviamento di un procedimento penale se: a. l'evento in questione non costituisce una violazione volontaria o dovuta a grave negligenza delle disposizioni di legge; b. l'UFAC è venuto a conoscenza dell'evento in seguito a una segnalazione pervenuta nel quadro del sistema di segnalazione di cui nel presente capitolo; c. l'evento è stato segnalato: 1. dalla persona che lo ha causato, 2. da un terzo, ad eccezione delle persone nell'esercizio della loro attività di vigilanza per l'UFAC, a condizione che anche la persona soggetta all'obbligo di segnalazione presenti, entro 96 ore dall'evento, una corrispondente segnalazione, oppure 3. in caso di eventi che coinvolgono più persone soggette all'obbligo di segnalazione: da ciascuna persona coinvolta soggetta all'obbligo di segnalazione oppure mediante una segnalazione collettiva dalla quale possono essere determinate in maniera univoca le persone coinvolte e soggette all'obbligo di segnalazione e nella quale è dimostrata, attraverso una dichiarazione personale o la firma, la volontà di presentare la segnalazione di ciascuna persona coinvolta e soggetta all'obbligo di segnalazione.

f Segnalazioni che danno luogo all'avviamento di un procedimento penale Se conclude che si tratta di una violazione volontaria o dovuta a grave negligenza di disposizioni legali, il Centro segnalazioni trasmette la segnalazione all'unità organizzativa dell'UFAC competente in materia di perseguimento penale.

ONA

19

748.01

g Protezione dei dati e loro trasmissione a terzi 1

La banca dati del Centro segnalazioni contiene soltanto segnalazioni in forma anonimizzata.

2

Su esplicita richiesta, il Centro segnalazioni può trasmettere le informazioni contenute nella banca dati agli organismi svizzeri competenti in materia di vigilanza sulla sicurezza o di inchiesta sugli incidenti e sugli inconvenienti nel settore dell'aviazione civile o ai corrispondenti organismi esteri, a condizione che siano equiparati a quelli svizzeri in virtù di un accordo internazionale93.

3

Il Centro segnalazioni trasmette soltanto dati in forma anonimizzata. La trasmissione si limita alle informazioni necessarie per il miglioramento della sicurezza della navigazione aerea.


Art. 78


94

5395

Art. 79

54

Presa di vedute aeree Art. 80
La presa di vedute aeree e la loro diffusione sono autorizzate sotto riserva della legislazione concernente la protezione delle opere militari.

55 Lancio

d'oggetti


Art. 81

È proibito lanciare oggetti da un aeromobile in volo, sotto riserva delle eccezioni
fissate dal DATEC.

93 Un elenco di questi organismi può essere consultato presso l'UFAC.

94

Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 917).

95

Abrogato dal n. I dell'O del 27 gen. 1988 (RU 1988 534).

Aviazione

20

748.01

56 Pubblicità

Art. 82

Sugli aeromobili

1

La pubblicità per mezzo di scritte e di immagini applicate agli aeromobili è permessa con riserva delle disposizioni della rimanente legislazione federale.96 2

I contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione devono in ogni caso essere chiaramente riconoscibili.

3

…97


Art. 83

Per mezzo d'aeromobili È vietata ogni altra forma di pubblicità per mezzo d'aeromobili, segnatamente il lancio di volantini, la scrittura con fumogeni, l'utilizzazione di altoparlanti e il rimorchiamento di banderuole.

57


Dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili Art. 84
Per le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili è necessaria un'autorizzazione dell'UFAC. L'autorizzazione prescrive le condizioni richieste.

58

Manifestazioni aeronautiche pubbliche

Art. 85

Definizione Le manifestazioni aeronautiche pubbliche sono manifestazioni alle quali il pubblico è invitato e che comprendono dimostrazioni e gare, nonché l'esecuzione di voli con passeggeri al di fuori degli aerodromi.


Art. 86

Autorizzazione obbligatoria

1

Le manifestazioni aeronautiche pubbliche necessitano, sotto riserva del capoverso 2, di un'autorizzazione dell'UFAC. Prima di permettere grandi manifestazioni, occorre udire il parere dell'Ufficio federale dell'ambiente98.99 2 Non necessitano di alcuna autorizzazione: 96

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).

97

Abrogato dal n. I dell'O del 27 gen. 1988 (RU 1988 534).

98 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.

3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

99 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

ONA

21

748.01

a. le manifestazioni aeronautiche pubbliche sugli aerodromi se sono ridotte a voli con passeggeri e a competizioni fra i membri di una associazione d'aviazione locale, con partecipazione di singoli invitati; b.100 le manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori degli aerodromi se vi partecipano al massimo due palloni liberi; c. le manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori degli aerodromi se vi partecipano al massimo due elicotteri, sotto riserva dell'approvazione delle autorità comunali; d. …101


Art. 87

Domanda 1 La domanda di autorizzazione per una manifestazione aeronautica pubblica deve essere presentata all'UFAC al più tardi tre settimane prima della manifestazione.

2

Essa deve indicare: a. il luogo e la data; b. l'organizzatore; c. il direttore responsabile; d. il piano d'organizzazione e gli aeromobili previsti; e. il programma;

f.

un compendio delle disposizioni prese in vista della manifestazione, in particolare per quanto concerne la sicurezza degli spettatori, la circolazione a terra e nell'aria, nonché il servizio sanitario.

3

Per le manifestazioni sugli aerodromi la domanda deve essere corredata del consenso scritto dell'esercente dell'aerodromo: trattandosi di altri terreni, è necessario produrre il consenso scritto dei proprietari e una dichiarazione dell'autorità cantonale competente, secondo la quale essa non solleva alcuna obiezione contro lo svolgimento della manifestazione.

4

Se si tratta di una manifestazione aeronautica pubblica al di fuori di un aerodromo, occorre allegare alla domanda: a. un frammento della carta topografica nella scala 1:25000, dove sia contraddistinto in modo speciale il terreno previsto;

b. uno schizzo del terreno nella scala 1:50000 che indichi chiaramente anche gli ostacoli al volo esistenti nelle adiacenze del terreno.


Art. 88

Esame L'UFAC esamina la documentazione e fa una perizia in modo particolare del terreno scelto.

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).

101 Abrogata dal n. I dell'O del 25 ago. 1976 (RU 1976 1921).

Aviazione

22

748.01


Art. 89

Autorizzazione

1

L'UFAC rilascia l'autorizzazione quando l'organizzatore ha provato l'esistenza della garanzia supplementare della sua responsabilità civile verso i terzi a terra, giusta le disposizioni dell'articolo 133, e ha accertato che le altre condizioni sono adempiute.

2

Esso stabilisce le condizioni e le direttive richieste per motivi di sicurezza e di rumore.


Art. 90

Direzione della

manifestazione

1

Il direttore della manifestazione, oltre alla direzione dell'esercizio aereo, ha in particolare i compiti seguenti:

a. controllare le licenze del personale navigante e i certificati degli aeromobili impiegati;

b. impartire al personale incaricato di disciplinare il servizio di volo le istruzioni generali sull'organizzazione di tale servizio e del servizio di sicurezza;

c. controllare se gli aeromobili utilizzati sono menzionati nell'autorizzazione d'organizzare la manifestazione; d. vigilare affinché il programma approvato sia rispettato.

2

Sugli aerodromi, questi diritti e obblighi spettano al capo dell'aerodromo. Egli può delegarli, sotto la sua vigilanza, al direttore della manifestazione.


Art. 91

Vigilanza L'UFAC può fare sorvegliare la manifestazione da un perito; i compiti di quest'ultimo sono stabiliti di caso in caso.

59102

Art. 92

a 98 510

Ritiro delle autorizzazioni

Art. 99

Le autorizzazioni possono essere ritirate o limitate se non sono più adempiute le
condizioni alle quali erano state rilasciate.

102 Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

ONA

23

748.01

6103 Navigazione aerea

commerciale

61 Autorizzazione d'esercizio


Art. 100

Voli commerciali

1

I voli sono commerciali quando: a. implicano, sotto una forma qualsiasi, una rimunerazione volta a coprire più dei costi per la locazione dell'aeromobile, per il carburante nonché per le tasse aeroportuali e la sicurezza aerea; e b. sono accessibili a una cerchia indeterminata di persone.

2

I voli di un'impresa titolare di un'autorizzazione di esercizio sono presunti commerciali. È fatta salva la valutazione dei fatti sotto l'angolazione del diritto doganale e fiscale.

3

Nel caso di voli non commerciali rimunerati, i passeggeri devono essere informati in anticipo del carattere privato del volo e delle conseguenze che ne derivano per quanto concerne la protezione assicurativa.


Art. 101


104



Art. 102

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio L'UFAC può revocare l'autorizzazione d'esercizio se: a. le condizioni di rilascio non sono più adempiute; b. le prescrizioni sono violate ripetutamente o in modo grave, o c. gli oneri non sono adempiuti.

611

Imprese con sede in Svizzera

Art. 103

Condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione 1

Un'impresa con sede in Svizzera può ottenere l'autorizzazione d'esercizio per il trasporto commerciale di persone e merci (art. 27 LNA) se: a. l'impresa è iscritta in Svizzera nel registro di commercio allo scopo di esercitare il traffico aereo commerciale;

b. l'impresa si trova sotto il controllo effettivo di cittadini svizzeri e per la maggior parte è di proprietà di cittadini svizzeri; è fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri e a società svizzere in virtù di accordi internazionali105; 103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1998 (RU 1998 2570).

104 Abrogato dal n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

105 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'UFAC.

Aviazione

24

748.01

c. inoltre, nel caso di una società anonima, più della metà del capitale azionario è costituito di azioni nominative ed è per la maggior parte di proprietà di cittadini svizzeri o di società commerciali e cooperative in mani svizzere; è fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri o a società svizzere in virtù di accordi internazionali106; d. l'impresa ha una licenza per trasporti aerei che regola in particolare l'organizzazione dell'esercizio e della manutenzione; e. gli aeromobili esercitati dall'impresa adempiono le esigenze minime per i servizi previsti e sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili; d'intesa con la Direzione generale delle dogane, gli aeromobili possono essere iscritti nella matricola di un Paese con il quale è stato concluso un accordo internazionale107 che prevede questa possibilità; f. l'impresa esercita almeno un aeromobile di cui è proprietaria o che gestisce in base a un contratto leasing, il quale le garantisce il libero impiego dell'aeromobile per un periodo di almeno sei mesi; g. l'impresa dispone di equipaggi propri, titolari delle licenze necessarie per l'attività prevista;

h. ...108 i.

l'impresa può provare in modo credibile che è in grado di far fronte in ogni tempo ai suoi obblighi nei 24 mesi che seguono l'inizio della sua attività e, senza tener conto degli introiti d'esercizio, di coprire le sue spese fisse e variabili nei tre mesi che seguono l'inizio dell'attività, conformemente al piano di gestione; gli obblighi e i costi devono essere determinati in base a previsioni realistiche.

2

Allo scopo di garantire che la maggioranza del capitale sociale sia in mano svizzera, un'impresa titolare di un'autorizzazione di esercizio o una società di partecipazione che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione maggioritaria in un'altra impresa deve disporre di un diritto di compera sulle quote di capitale quotate in borsa che sono state acquistate da stranieri. Il diritto di compera deve essere esercitato entro dieci giorni dalla dichiarazione di acquisto all'impresa, allorché la partecipazione straniera al capitale sociale iscritta nel registro delle azioni ha raggiunto il 40 per cento dell'insieme del capitale sociale o allorché detta partecipazione ha superato la partecipazione svizzera iscritta nel registro in questione. Il prezzo d'acquisto corrisponde al corso della borsa al momento dell'esercizio del diritto di compera. L'impresa pubblica periodicamente il tasso di partecipazione straniera al capitale sociale. È fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri o a società svizzere in virtù di accordi internazionali109.

3

In casi debitamente motivati, l'UFAC, d'intesa con la Direzione generale delle dogane, può autorizzare per un periodo determinato l'uso di un aeromobile iscritto 106 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'UFAC.

107 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'UFAC.

108 Abrogata dal n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

109 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'UFAC.

ONA

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nella matricola di uno Stato con il quale non è stato concluso alcun accordo internazionale110 che prevede questa possibilità.

4

In casi debitamente motivati, l'UFAC può concedere deroghe alle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b e c. Può autorizzare la delega di taluni compiti d'esercizio ad altre imprese svizzere o estere.111
a112 Sistema di gestione della sicurezza 1 Le seguenti imprese con sede in Svizzera devono introdurre e mantenere un sistema di gestione della sicurezza:

a. gli esercenti di aeroplani ed elicotteri che effettuano voli a scopo commerciale;

b. le imprese di manutenzione per aeroplani ed elicotteri.

2

Le seguenti norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) contenute nell'allegato 6 alla Convenzione del 7 dicembre 1944113 relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) sono direttamente applicabili al sistema di gestione della sicurezza: a.114 parte I, numeri 3.3 e 8.7.3; b.115 parte III sezione II numeri 1.3 e 6.1.2.

3

Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell'articolo 38 della Convenzione di Chicago.

4

Il DATEC può dichiarare vincolanti le raccomandazioni dell'allegato 6 della Convenzione di Chicago.

5

Per attuare le norme e le raccomandazioni dell'OACI, l'UFAC può emanare istruzioni complementari.

6

L'allegato 6 della Convenzione di Chicago non è pubblicato nella Raccolta ufficiale. Può essere consultato in lingua francese e inglese presso l'UFAC116.


Art. 104

Palloni, alianti e aeromobili di categorie speciali 1

Le imprese di aerostati devono adempiere le condizioni prescritte nell'articolo 27 capoverso 2 lettera b della legge sulla navigazione aerea e nell'articolo 103 capoverso 1 lettere a, e, g. In casi debitamente motivati, l'UFAC può consentire deroghe alle condizioni prescritte nell'articolo 103 capoverso 1 lettera a.

110 La lista di questi accordi può essere consultata presso l'UFAC.

111 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

112 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6005).

113 RS 0.748.0 114 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

115 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

116 I documenti possono inoltre essere ordinati o abbonati in libreria o sul sito Internet dell'OACI (www.icao.int).

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2

L'autorizzazione d'esercizio non è richiesta per le imprese che esercitano alianti e aeromobili di categorie speciali.


Art. 105


117

Autorizzazione speciale Un'autorizzazione d'esercizio può essere accordata sotto forma di autorizzazione speciale per una breve durata o per un numero esiguo di voli se l'esercente può dimostrare uno standard di sicurezza paragonabile e adeguato all'operazione.


Art. 106

Somma della responsabilità civile e obbligo di assicurarsi 1

L'autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente: a. dispone delle seguenti garanzie: 1. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero, definiti dal Fondo monetario internazionale in caso di morte o di lesioni personali, 2. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di danni ai bagagli, 3. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di danni alle merci; e b. prova che è assicurato contro i rischi legati alla sua responsabilità civile fino a concorrenza degli importi di cui alla lettera a. 118 2

Il contratto d'assicurazione deve contenere la disposizione seguente: se il contratto scade prima del momento indicato nel certificato di garanzia, la compagnia di assicurazione si impegna a coprire le pretese di risarcimento alle condizioni definite nel contratto, fino al momento della revoca dell'autorizzazione, ma al massimo durante 15 giorni dopo che l'UFAC è stato informato della scadenza del contratto; è considerato momento della revoca il giorno in cui la decisione di revoca passa in giudicato.


Art. 107

Obbligo di informazione e di notifica 1

Su domanda, le imprese titolari di un'autorizzazione d'esercizio devono consentire in ogni momento all'UFAC di esaminare la loro conduzione aziendale e i loro documenti commerciali e fornirgli le indicazioni necessarie per l'allestimento della statistica del traffico aereo.

2

Devono notificare immediatamente all'UFAC gli eventi ai sensi dell'articolo 77a che sopraggiungono nell'esercizio.119 3 Le imprese che intendono servire nuovi continenti o regioni devono notificare i loro piani all'UFAC. Esse gli notificano previamente anche tutti i progetti di fusione 117 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

118 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

119 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

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o incorporazione, nonché, entro 14 giorni, qualsiasi modifica della proprietà per quanto riguarda le partecipazioni singole che rappresentano il 10 per cento o più dell'intero capitale di partecipazione dell'impresa, della sua società madre o della sua holding.

612

Imprese con sede all'estero

Art. 108

Condizioni generali dell'autorizzazione d'esercizio 1

L'autorizzazione d'esercizio per il trasporto commerciale di persone e di merci (art. 29 LNA) è rilasciata a un'impresa con sede all'estero se: a. l'impresa è abilitata nel suo Stato d'origine a effettuare il trasporto commerciale di persone e di merci nel traffico aereo internazionale;

b. l'impresa è oggetto, da parte delle autorità dello Stato d'origine, di una sorveglianza efficace per quanto riguarda gli aspetti tecnici e operativi;

c. il rilascio dell'autorizzazione non pregiudica interessi svizzeri essenziali; d. imprese svizzere sono autorizzate a trasportare dal territorio dell'impresa persone o merci a condizioni equivalenti; e. la responsabilità civile verso terzi al suolo è coperta (art. 125); e f.120 prova che dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima identica a quella richiesta dall'articolo 106 capoverso 1 lettere a-c.

2

Se non vi è alcun motivo manifesto di supporre che le condizioni prescritte nel capoverso 1 lettere a e b non siano adempiute, si può rinunciare ai controlli tecnici e operativi dell'impresa. Siffatti controlli possono tuttavia essere ordinati in ogni momento.

3

In casi debitamente motivati, si può rinunciare all'esigenza di cui nel capoverso 1 lettera d.


Art. 109

Obbligo d'informazione e di notifica Il titolare dell'autorizzazione d'esercizio è tenuto a notificare senza indugio all'UFAC: a. tutti gli orari e i programmi dei voli da e verso la Svizzera; b.121 tutti gli eventi ai sensi dell'articolo 77a che sopravvengono in relazione con i voli da e verso la Svizzera; e c. le indicazioni necessarie all'allestimento della statistica del traffico aereo.

120 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. all'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo (RU 2005 4243).

121 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

Aviazione

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62 Concessione di

rotte


Art. 110

Traffico di linea

1

Per traffico di linea si intendono i voli per il trasporto commerciale di persone o di merci se:

a. sono effettuati durante un periodo minimo secondo una frequenza e una regolarità tali che essi risultano far parte si una serie sistematica evidente; e b. per il trasporto di persone, posti a sedere venduti individualmente sono offerti al pubblico.

2

Il DATEC emana prescrizioni d'esecuzione; tiene conto dell'evoluzione del traffico aereo internazionale.


Art. 111

Obblighi legati alla concessione 1

L'impresa concessionaria è tenuta a stabilire orari e tariffe e a sottoporli all'UFAC.

Essa deve renderli accessibili al pubblico in maniera appropriata. Inoltre è tenuta a garantire il rispetto degli orari e delle tariffe così resi pubblici. Il genere e l'entità degli obblighi di esercizio e di trasporto sono disciplinati nella concessione.

2

L'UFAC, segnatamente in caso di emergenza o di modifica della situazione, può dispensare l'impresa concessionaria, su domanda debitamente motivata, da tutti i suoi obblighi o da alcuni di essi o accordarle altre facilitazioni.


Art. 112

Revoca della concessione 1

L'UFAC può revocare la concessione in qualsiasi tempo e senza indennità se l'impresa concessionaria contravviene gravemente e ripetutamente ai suoi obblighi (art. 93 LNA).

2

Può inoltre revocare la concessione se le condizioni richieste per il rilascio non sono più adempiute.


Art. 113


122

621

Imprese con sede in Svizzera

Art. 114

123 Domanda 1 Le imprese con sede in Svizzera che intendono esercitare linee aeree presentano all'UFAC una domanda per il rilascio di una concessione di rotta con le seguenti indicazioni e documentazione: 122 Abrogato dall'art. 10 dell'O del 17 ago. 2005 sul coordinamento delle bande orarie, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4425).

123 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

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a. la tavola delle rotte e l'orario; b. le tariffe e le condizioni di trasporto; c. informazioni relative al momento dell'inizio dell'esercizio; d. i dati sul materiale di volo previsto per l'esercizio; e. gli accordi di cooperazione con altre compagnie aeree; f.

i dati sulla redditività della linea richiesta.

2

Prima della decisione sulla domanda di concessione, l'UFAC informa le altre imprese con sede in Svizzera che fossero pure in grado di assicurare l'esercizio della linea in questione.

3

Nei 14 giorni dopo la comunicazione da parte dell'UFAC, le altre imprese possono manifestare il loro interesse per l'esercizio della linea. Esse dispongono in seguito di 45 giorni per depositare una domanda di concessione.

4

Prima della decisione sulle domande di concessione riguardanti linee aeree interne al territorio svizzero, l'UFAC sente i governi dei Cantoni interessati, gli aerodromi interessati e le imprese di trasporti pubblici interessate.

5

I capoversi 2-4 non sono applicabili se vi è un diritto al rilascio di una concessione di rotta conferito da un disciplinamento internazionale.


Art. 115

Decisione 1 L'UFAC può rifiutare la concessione di rotta segnatamente se la domanda di trasporto può essere soddisfatta in altro modo equivalente o se gli aerodromi che si prevede di servire non dispongono dell'infrastruttura necessaria per la procedura di avvicinamento strumentale.

2

Se sono depositate parecchie domande per la stessa linea e se il rilascio di parecchie concessioni non è possibile in casi debitamente motivati, l'UFAC decide tenendo conto dei criteri seguenti:

a. la capacità dell'impresa di assicurare l'esercizio della linea durante almeno due periodi d'orario; b. le prestazioni che l'impresa si impegna a offrire al pubblico (qualità del prodotto, prezzi, aeromobili, capacità ecc.);

c. gli effetti sulla concorrenza nei mercati previsti; d. il servizio degli aerodromi svizzeri; e. l'utilizzazione economicamente sensata delle capacità e dei diritti di traffico esistenti;

f.

la data d'inizio dell'esercizio; g. l'adempimento di condizioni ecologiche (aeromobili quanto possibile silenziosi e poco inquinanti);

h. le prestazioni fornite finora dall'impresa concessionaria per sviluppare il mercato della linea in questione.

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3

L'UFAC può invitare a pronunciarsi le imprese interessate.


Art. 116

Durata di validità della concessione di rotta 1

La concessione è rilasciata per otto anni al massimo.

2

Può essere rinnovata su domanda.

3

La decisione concernente il rinnovo è presa al più tardi sei mesi prima della scadenza della concessione. Per il rimanente è applicabile l'articolo 115.124


Art. 117

Modifica e trasferimento di diritti e obblighi derivanti da concessioni 1

L'UFAC può modificare o trasferire diritti e obblighi derivanti da concessioni esistenti.

2

Può in particolare autorizzare un'impresa concessionaria a far effettuare i suoi voli da altre imprese svizzere o estere, segnatamente se: a. la sicurezza dell'esercizio è garantita; b. l'autorità incaricata della sorveglianza è chiaramente stabilita, e c. il pubblico è informato del trasferimento.

3

L'UFAC può autorizzare la delega di determinati compiti di esercizio a altre imprese svizzere o estere.

Art 118125

Trasferimento delle concessioni di rotta non utilizzate a imprese concorrenti 1

Se un'impresa non fa uso dei diritti di traffico accordati nella concessione di rotta, qualsiasi altra impresa può presentare all'UFAC una domanda per il trasferimento della concessione.

2

Se viene presentata una siffatta domanda, l'UFAC impartisce all'impresa concessionaria un termine massimo di tre mesi nel quale essa deve riprendere l'esercizio della linea. L'UFAC può prorogare questo termine in casi motivati.

3

Se l'impresa concessionaria non riprende l'esercizio entro il termine fissato e l'altra impresa soddisfa per la requisiti di concessione, l'UFAC procede al trasferimento della concessione di rotta.

4

Sono applicabili gli articoli 114 e 115.


Art. 118

a126 Decadenza delle concessioni di rotta non utilizzate Se un'impresa concessionaria non esercita una linea aerea per 12 mesi, la concessione di rotta decade.

124 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

125 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

126 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

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Imprese con sede all'estero

Art. 119

Domanda Le imprese con sede all'estero che intendono esercitare linee aeree sottopongono all'UFAC una richiesta che comprende i dati e i documenti seguenti: a. la tavola delle rotte e l'orario; b. le tariffe;

c. le informazioni sulla data d'inizio dell'esercizio; d. i dati sul materiale di volo previsto per l'esercizio; e. le informazioni sul domicilio legale in Svizzera.


Art. 120

Procedura

1

Il rilascio di una concessione a un'impresa estera è retto dall'accordo internazionale determinante.

2

Se manca un accordo internazionale o se esso non prevede determinati diritti di traffico, l'UFAC può rilasciare una concessione per una linea unica a un'impresa estera se questa è titolare dei necessari diritti di traffico concessi dal suo Stato d'origine.

3

In caso di rilascio della concessione, l'UFAC bada in particolare a che lo Stato d'origine dell'impresa accordi la reciprocità.


Art. 121

e 1226a127

Misure di sicurezza Sezione 1:

Disposizioni generali

Art. 122

a Misure di sicurezza negli aerodromi 1

L'esercente di un aerodromo con traffico aereo internazionale commerciale stabilisce in un programma di sicurezza le misure che, secondo la gravità della minaccia, intende adottare per prevenire attentati alla sicurezza dell'aviazione civile.

2

Il programma di sicurezza sottostà all'approvazione dell'UFAC.

3

Sono considerate misure di sicurezza segnatamente: 127 Introdotto dal n. I dell'O del 27 gen. 1988 (RU 1988 534). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3645).

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a. i controlli dei passeggeri, dei bagagli a mano non registrati, dei bagagli registrati, del carico, della posta e degli aeromobili incentrati su aspetti relativi alla sicurezza; b. altre misure intese a garantire che nessun oggetto vietato che potrebbe essere impiegato per compiere atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile possa pervenire a bordo degli aeromobili.

4

Il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, ordina le misure di sicurezza. Consulta dapprima la polizia cantonale competente, l'esercente dell'aerodromo interessato e le imprese di trasporti aerei interessate.

b Misure di sicurezza delle imprese di trasporti aerei 1

L'impresa di trasporti aerei che impiega aeromobili nel traffico commerciale internazionale è tenuta a garantire l'esercizio sicuro dei suoi apparecchi, conformemente alle esigenze fissate dal DATEC. Essa deve esporre le proprie misure in un programma di sicurezza.

2

Il programma di sicurezza sottostà all'approvazione dell'UFAC.

c Disposizioni applicabili

1

Per quanto nella presente sezione sulle misure di sicurezza come pure nelle relative prescrizioni d'esecuzione non sia contenuta alcuna disposizione speciale, si applicano: a. le disposizioni direttamente applicabili dell'allegato 17 alla Convenzione del 7 dicembre 1944128 relativa all'aviazione civile internazionale, nella versione vincolante per la Svizzera; e b. le disposizioni del diritto della Comunità europea applicabili alla Svizzera.

2

Per il resto, è determinante il livello attuale della tecnica, come risulta segnatamente dalle raccomandazioni dell'allegato 17 alla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale.

2bis

Le guardie di sicurezza adottano i provvedimenti necessari quando è minacciata la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio o dell'aeromobile. Possono ricorrere alla coercizione e a misure di polizia conformemente alla legge federale del 20 marzo 2008129 sulla coercizione e alle sue disposizioni esecutive.130 3 L'UFAC emana le prescrizioni necessarie, in particolare il Programma nazionale di sicurezza nell'aviazione131.

128 RS 0.748.0. L'all. 17 non è pubblicato nella RU. Può essere consultato presso l'UFAC o ottenuto presso l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.

129 RS

364

130 Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen.

2009 (RU 2008 5475).

131 Il Programma nazionale di sicurezza nell'aviazione è redatto in inglese. Non è pubblicato.

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d Esecuzione 1 Il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, emana prescrizioni riguardanti: a. l'impostazione delle misure di sicurezza; b. il concorso dei servizi interessati; c. la ripartizione dei costi tra l'UFAC, gli esercenti degli aerodromi e le imprese di trasporti aerei.

2

In casi particolari, l'UFAC può, secondo la gravità della minaccia e d'intesa con l'Ufficio federale di polizia, ordinare altre misure e fissare la ripartizione dei costi; consulta previamente la polizia aeroportuale competente come pure l'esercente dell'aerodromo interessato.

3

Sono fatte salve le attribuzioni speciali conferite in casi particolari al comandante di una polizia cantonale (art. 100bis LNA).

Sezione 2:

Guardie di sicurezza
e Principi 1 Per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale vengono impiegate guardie di sicurezza.

2

Le guardie di sicurezza possono essere impiegate anche a terra in aerodromi esteri.

3

Possono essere impiegate quali guardie di sicurezza: a. membri dei corpi di polizia cantonale e cittadina; b. membri della Sicurezza militare; c. guardie di

confine;

d. altre persone formate dall'Ufficio federale di polizia.

4

L'UFAC esercita l'alta vigilanza sull'impiego delle guardie di sicurezza; iscrive i costi occasionati da queste ultime nel suo preventivo.

f Compiti e competenze

1

Le guardie di sicurezza hanno in particolare i compiti e le competenze seguenti: a. a bordo sorvegliano il comportamento dei passeggeri e impediscono atti illeciti che mettono in pericolo la sicurezza a bordo dell'aeromobile;

b. a terra, per impedire l'introduzione clandestina di oggetti vietati che possono essere impiegati per mettere in pericolo l'aviazione civile, perquisiscono i passeggeri e i bagagli a mano e sorvegliano i bagagli controllati e l'identificazione dei bagagli;

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c. adottano le misure necessarie quando la sicurezza dei passeggeri o dell'aeromobile è minacciata. A tal fine, possono impiegare la coercizione e misure di polizia. Negli aerodromi esteri è fatto salvo il diritto estero applicabile.

2

L'Ufficio federale di polizia, in collaborazione con l'UFAC, redige direttive sui compiti delle guardie di sicurezza.

g Formazione 1 Come guardia di sicurezza può essere designata unicamente una persona che ha seguito un programma di formazione specifico e ha superato l'esame finale.

2

L'Ufficio federale di polizia: a. redige il profilo dei requisiti delle guardie di sicurezza; b. definisce il programma di formazione; c. provvede al perfezionamento; d. effettua i corsi di formazione e perfezionamento corrispondenti.

3

L'Ufficio federale di polizia può fare capo a terzi, segnatamente alle imprese di trasporti aerei e alle istituzioni della polizia e dell'esercito per l'esecuzione dei corsi nonché per l'allestimento e la manutenzione dell'infrastruttura per i corsi.

h Impiego 1 L'Ufficio federale di polizia è competente per l'impiego delle guardie di sicurezza e i compiti amministrativi che vi sono connessi.

2

Definisce la dottrina e la tattica d'impiego.

3

Determina, d'intesa con l'UFAC, il luogo, la data e il genere dell'impiego in base all'analisi dei rischi e delle minacce.

4

Informa le imprese di trasporti aerei interessate e le incarica tempestivamente di effettuare la prenotazione dei relativi posti a sedere.

i Equipaggiamento delle guardie di sicurezza 1

L'Ufficio federale di polizia provvede, in collaborazione con le imprese di trasporti aerei, all'equipaggiamento necessario per le guardie di sicurezza.

2

Per equipaggiamento s'intende in particolare le uniformi, le armi e i mezzi ausiliari.

j Assoggettamento 1 Durante la formazione e l'impiego le guardie di sicurezza rimangono assoggettate alle prescrizioni di servizio e disciplinari del loro datore di lavoro.

2

Nell'adempiere i loro compiti sottostanno al potere d'impartire istruzioni dell'Ufficio federale di polizia.

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3

A bordo degli aeromobili sottostanno all'autorità del comandante di bordo.

k Analisi dei rischi e delle minacce L'Ufficio federale di polizia è competente per l'analisi dei rischi e delle minacce in relazione all'impiego di guardie di sicurezza.

l Manutenzione e custodia di armi da fuoco 1

L'Ufficio federale di polizia è competente, d'intesa con l'UFAC, per la manutenzione e la custodia delle armi delle guardie di sicurezza.

2

A tal fine, esso può fare capo alla polizia aeroportuale o ad altri organi che avrà designato in particolare per la custodia delle armi di guardie di sicurezza estere nel caso di uno scalo intermedio in Svizzera.

m Obblighi delle imprese di trasporti aerei 1

Le imprese di trasporti aerei posso essere tenute a partecipare: a. alla formazione e al perfezionamento delle guardie di sicurezza; b. all'impiego e ai compiti amministrativi che vi sono connessi; c. all'analisi dei rischi e delle minacce.

2

È possibile affidare loro segnatamente i seguenti compiti: a. tenere corsi su temi specifici alla navigazione aerea nell'ambito della formazione e del perfezionamento;

b. prenotare i posti a sedere per le guardie di sicurezza conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale di polizia; c. provvedere ai documenti aeronautici necessari per le guardie di sicurezza; d. approntare il materiale specifico per gli impieghi nell'ambito della navigazione aerea;

e. trasmettere all'Ufficio federale di polizia le informazioni in materia di sicurezza importanti per l'analisi dei rischi e delle minacce.

3

L'UFAC definisce nell'autorizzazione d'esercizio gli obblighi delle imprese di trasporti aerei per quanto riguarda le guardie di sicurezza.

n Spese 1 In relazione con l'impiego delle guardie di sicurezza l'UFAC rimborsa: a. all'Ufficio federale di polizia e alle imprese di trasporti aerei le spese per le prestazioni fornite in relazione con: 1. la formazione e il perfezionamento delle guardie di sicurezza, 2. l'impiego delle guardie di sicurezza e i compiti amministrativi che vi sono connessi,

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3. l'analisi dei rischi e delle minacce; b. all'Ufficio federale di polizia e ai terzi a cui ha fatto capo le spese per l'allestimento e la manutenzione dell'infrastruttura per la formazione e il perfezionamento delle guardie di sicurezza; c. al corpo di polizia i salari e i costi salariali accessori per le guardie di sicurezza durante la formazione e il perfezionamento nonché durante l'impiego;

d. alle guardie di sicurezza le spese per la formazione e il perfezionamento nonché per l'impiego; e. all'Ufficio federale di polizia e alle imprese di trasporti aerei le spese per l'equipaggiamento delle guardie di sicurezza; f. all'Ufficio federale di polizia e alle polizie aeroportuali le spese per la gestione delle armi da fuoco delle guardie di sicurezza.

2

L'Ufficio federale di polizia controlla i costi per le prestazioni fornite da terzi e li trasmette all'UFAC. Quest'ultimo salda direttamente le fatture.

3

L'Ufficio federale di polizia prepara ogni anno all'indirizzo dell'UFAC determinati dati statistici come le spese di personale e le spese materiali, il numero di voli accompagnati da guardie di sicurezza, le destinazioni degli impieghi o gli interventi a bordo.

o Responsabilità della Confederazione La responsabilità della Confederazione per i danni che una guardia di sicurezza arreca illecitamente a terzi nell'esercizio delle sue attività è retta dalla legge del 14 marzo 1958132 sulla responsabilità.

6b133 Facilitazioni nella

navigazione

aerea

p … 1 Per l'esecuzione di misure di facilitazione nella navigazione aerea (facilitation) vigono le disposizioni direttamente applicabili dell'allegato 9 alla Convenzione del 7 dicembre 1944134 relativa all'aviazione civile internazionale, nella versione vincolante per la Svizzera.

2

L'allegato menzionato nel capoverso 1 può essere consultato, in francese e in inglese, presso l'UFAC e presso i servizi d'informazione degli aeroporti nazionali o ottenuto dietro pagamento presso il servizio competente dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI)135.

132 RS

170.32

133 Introdotto dal n. I dell'O del 27 gen. 1988 (RU 1988 534). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3645).

134 RS

0.748.0

135 Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.

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3

Le modifiche dell'allegato sono segnalate nella Pubblicazione d'informazione aeronautica (AIC), edita dall'UFAC, e nel quadro di comunicazioni tecniche.

7 Responsabilità civile

71

Responsabilità dell'esercente dell'aeromobile verso i terzi a

terra

711 Natura

della

garanzia


Art. 123

1 Su riserva del capoverso 2, la responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere garantita mediante un'assicurazione di responsabilità civile stipulata presso una compagnia d'assicurazione.136 2 La garanzia proposta mediante deposito di valori o di una fideiussione solidale, è disciplinata di volta in volta dall'UFAC nei limiti delle disposizioni che seguono.

712 Prova

della

garanzia


Art. 124

1 Quale prova della prestazione della garanzia della responsabilità civile, l'esercente dell'aeromobile deve produrre un certificato d'assicurazione, un certificato di deposito o una dichiarazione di fideiussione.

2

L'UFAC può rivolgersi al richiedente, all'assicuratore, al depositario o al fideiussore per maggiori ragguagli circa la garanzia. Esso può differire il rilascio del certificato di navigabilità finché non dispone di tali informazioni.137

713 Importo

della

garanzia


Art. 125

138 1 La responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere coperta almeno come segue per un sinistro (danni alle persone e danni materiali assieme): 136 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° apr. 1995 (RU 1994 3028). Il cpv. 1 entra in vigore il 1° apr. 1995 per nuove iscrizioni nella matricola degli aeromobili ed il 1° apr. 1996 per gli aeromobili in quel momento immatricolati e per gli aeromobili stranieri (n. III cpv. 3 di detta mod.).

Aviazione

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Copertura

minima

(milioni di diritti speciali di prelievo) a. aeroplani con peso al decollo inferiore a 500 kg 0,75

b. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 500 kg ma inferiore a 1000 kg 1,5

c. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 1000 kg ma inferiore a 2700 kg 3

d. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 2700 kg ma inferiore a 6000 kg 7

e. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 6000 kg ma inferiore a 12 000 kg 18

f. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 12 000 kg ma inferiore a 25 000 kg 80

g. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 25 000 kg ma inferiore a 50 000 kg 150

h. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 50 000 kg ma inferiore a 200 000 kg 300

i. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 200 000 kg ma inferiore a 500 000 kg 500

j. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 500 000 kg

700. 139

2

Il capoverso 1 non si applica ai palloni frenati, agli alianti da pendio, ai paracadute, ai cervi volanti e ai paracadute ascensionali. Per questi aeromobili il DATEC stabilisce l'importo di garanzia.140 3 Per voli che costituiscono un pericolo particolare, segnatamente a causa della natura delle merci trasportate, l'UFAC può subordinare il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio alla prova di una copertura supplementare della responsabilità civile verso terzi al suolo.141 714

Contenuto del contratto d'assicurazione

Art. 126

Cambiamento del titolare e ritiro 1

Un contratto d'assicurazione deve prevedere: 139 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. all'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo (RU 2005 4243).

140 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. all'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo (RU 2005 4243).

141 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 1998 (RU 1998 2570).

ONA

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a. che in caso di cambiamento d'esercente durante la validità del contratto, le pretese fatte valere nei confronti del nuovo esercente siano parimenti coperte; b. che i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto d'assicurazione siano trasferiti al nuovo esercente;

c. che il nuovo esercente sia autorizzato a recedere dal contratto nel corso dei 14 giorni che seguono il cambiamento di esercente; d. che l'assicuratore sia autorizzato a recedere dal contratto entro il termine di 14 giorni a decorrere dal momento in cui ha avuto notizia del cambiamento d'esercente.

2

In caso di ritiro la garanzia cessa al momento indicato dall'articolo 128 lettera b.

3

Se, prima di quel momento, non è stata fornita all'UFAC la prova di una nuova garanzia, il certificato di navigabilità deve essere ritirato.142 4 Se, nei 14 giorni che seguono il cambiamento d'esercente, il nuovo esercente fornisce la prova di aver prestato una nuova garanzia, il contratto d'assicurazione anteriore è abrogato.


Art. 127

Portata delle prestazioni garantite 1

La garanzia deve coprire, fino ai limiti fissati dall'articolo 125, le pretese che i terzi a terra possono far valere contro l'esercente conformemente alle disposizioni della legge sulla navigazione aerea.

2

Per i danni causati da una persona che si trova a bordo, l'esercente risponde solo fino alla concorrenza dell'importo della garanzia, se questa persona non fa parte dell'equipaggio (art. 64 cpv. 2 lett. b LNA).

3

I danni causati a terra dal rumore degli aeromobili devono essere compresi nel contratto d'assicurazione.


Art. 128

Durata della garanzia e limiti territoriali Il contratto d'assicurazione deve contenere le seguenti disposizioni: a. se il contratto si estingue mentre l'aeromobile si trova in volo l'assicuratore resta obbligato verso i terzi a terra fino al prossimo atterramento che consenta un controllo ufficiale dei documenti di bordo, però al massimo durante 24 ore; b.143 se il contratto si estingue prima del momento indicato nel certificato d'assicurazione, la compagnia d'assicurazione s'impegna ciononostante a garantire, a norma delle disposizioni contrattuali, le pretese di risarcimento fino al ritiro del certificato di navigabilità, al massimo però durante 15 giorni 142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).

Aviazione

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a decorrere dal momento in cui l'UFAC è stato informato della cessazione del contratto. Il ritiro si considera effettuato il giorno in cui la decisione di ritiro passa in giudicato.

c. se un aeromobile oltrepassa i limiti di garanzia territoriali indicati nel certificato d'assicurazione, l'assicurazione è ciononostante valida nei confronti dei terzi danneggiati a terra, se il volo oltre tali limiti è imputabile a forza maggiore, ad una prestazione di assistenza giustificata dalle circostanze o a errori di pilotaggio, di condotta o di navigazione.


Art. 129

Rapporto tra il certificato d'assicurazione e la garanzia Il contratto d'assicurazione deve prevedere che per i terzi danneggiati sono determinanti le condizioni risultanti dal certificato d'assicurazione, anche se esse non concordano col contenuto del contratto.


Art. 130


144

715

Assicuratore e terzi danneggiati

Art. 131

1 L'esercente può esigere dall'assicuratore che questi corrisponda al terzo danneggiato l'indennità dovuta, indipendentemente dagli eventuali diritti di regresso, anche se le pretese del terzo danneggiato verso l'esercente sono superiori, conformemente alle disposizioni della presente ordinanza, a quelle che l'esercente stesso può far valere nei confronti dell'assicuratore.

2

Il terzo danneggiato non può far valere direttamente alcuna pretesa contro l'assicuratore, bensì ha il diritto di pegno, per l'importo che gli è dovuto quale indennizzo, sulle pretese dell'esercente nei riguardi dell'assicuratore.

716

Certificato di garanzia

Art. 132

Il certificato di garanzia indica l'importo della garanzia, la durata della stessa e la
validità territoriale.

144 Abrogato dal n. II dell'all. all'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo (RU 2005 4243).

ONA

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71a145 Responsabilità dell'esercente di aeromobili nei confronti dei passeggeri
a 1 La copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri ammonta a 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero. Per l'esercizio non commerciale di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o uguale a 2700 kg, la copertura minima può essere inferiore a questa somma ma deve ammontare almeno a 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero.

2

In caso di esercizio non commerciale di un aeromobile senza passeggeri si può rinunciare alla copertura a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri.

3

Gli articoli 123, 124 capoverso 1, 126 capoversi 1 e 4, 128 lettere a e c, 129, 131 e 132 si applicano per analogia alla responsabilità civile verso i passeggeri.

72

Responsabilità in occasione di manifestazioni aeronautiche

pubbliche

721

Garanzia della responsabilità dell'organizzatore

Art. 133

1 L'UFAC autorizza le manifestazioni pubbliche giusta gli articoli 85 a 91 solo se il richiedente prova che è garantita la responsabilità civile dell'organizzatore.

2

L'obbligo della garanzia è invece limitato, per un sinistro, ai seguenti importi minimi (danni alle persone e danni alle cose assieme): Importo della garanzia Fr.

a. manifestazioni aeronautiche pubbliche senza voli acrobatici di pattuglia e senza voli acrobatici a bassa quota 2 000 000

b. manifestazioni aeronautiche pubbliche senza voli acrobatici di pattuglia, ma con voli acrobatici a bassa quota 4 000 000

c. manifestazioni aeronautiche pubbliche senza voli acrobatici a bassa quota, ma con voli acrobatici di pattuglia 4 000 000

d. manifestazioni aeronautiche pubbliche con voli acrobatici di pattuglia e con voli acrobatici a bassa quota 10 000 000.146

3

Per manifestazioni aeronautiche pubbliche che presentano un pericolo maggiore l'UFAC può aumentare l'importo della garanzia.

145 Introdotto dal n. II dell'all. all'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo (RU 2005 4243).

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

Aviazione

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722

Garanzia delle pretese contro gli esercenti

Art. 134

147 La garanzia prescritta dall'articolo 133 deve parimenti coprire le pretese di responsabilità civile fatte valere contro gli esercenti degli aeromobili partecipanti alla manifestazione, per quanto la garanzia prevista nell'articolo 125 non sia sufficiente.

73 Aeromobili stranieri

731

Copertura e prova obbligatoria148

Art. 135

149 1 L'esercente di un aeromobile estero, prima di utilizzarlo nello spazio aereo svizzero, deve assicurarsi che le pretese dei terzi relative alla responsabilità civile siano coperte secondo le aliquote dell'articolo 125. Deve poter comprovare la copertura.

2

L'esercente che utilizza parecchi aeromobili nello spazio aereo svizzero deve garantire la copertura soltanto della somma prevista per l'aeromobile il cui peso al decollo è il più elevato.

3

L'UFAC può rinunciare alla copertura per danni causati dal tumore o da una contaminazione radioattiva.

4

Può rinunciare alla copertura rispetto a Stati esercenti d'aeromobili.

5

Può esigere dagli interessati le informazioni necessarie.

732 Decisione150

Art. 136

151 1 L'UFAC decide se la copertura fornita è sufficiente. Nel traffico aereo non commerciale esamina la copertura soltanto mediante campionatura.

2

La dichiarazione di una compagnia d'assicurazione ammessa in Svizzera per questo genere di affari, secondo la quale essa copre le pretese dei terzi relative alla responsabilità civile nei confronti dell'esercente di un aeromobile estero nel quadro della presente ordinanza, è sufficiente come prova della copertura.

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1536).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).

151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 534).

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74

Responsabilità civile del trasportatore aereo

Art. 137

1 Per i trasporti a pagamento con aeromobili e i trasporti gratuiti eseguiti da un'impresa di trasporto aereo che beneficia di una concessione o di un'autorizzazione d'esercizio sono applicabili le speciali disposizioni sulla responsabilità contenute nell'ordinanza del 17 agosto 2005152 sul trasporto aereo e le condizioni previste agli articoli 106 e 108.153 2 Per gli altri trasporti con aeromobili valgono le disposizioni del diritto svizzero delle obbligazioni154 sulla responsabilità.

8 Informazioni aeronautiche


Art. 138

L'UFAC pubblica le seguenti informazioni aeronautiche: a. il

Manuale d'informazione aeronautica (AIP - Svizzera)155 che contiene informazioni di carattere duraturo che sono essenziali per la sicurezza della navigazione aerea; b. le notizie per il personale incaricato delle operazioni aeree (NOTAM) e le circolari d'informazione aeronautica (AIC) nelle quali vengono date informazioni, importanti per il personale aeronautico se tempestive, sulla costruzione, lo stato o la modificazione d'installazioni per la navigazione aerea, nonché sui servizi della circolazione, le procedure e i pericoli per la navigazione aerea.

8a156 Prescrizioni tecniche internazionali
a 1 Nell'ambito delle proprie competenze legislative il DATEC può in via eccezionale dichiarare direttamente applicabili singoli allegati, incluse le prescrizioni tecniche pertinenti, alla Convenzione del 7 dicembre 1944157 sull'aviazione civile internazionale, nonché prescrizioni tecniche stabilite nell'ambito della cooperazione tra autorità aeronautiche europee.

152 RS 748.411 153 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. all'O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo (RU 2005 4243).

154 RS 220

155 RU 1974 447 156 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

157 RS 0.748.0. Gli all. non sono pubblicati nella RU.

Aviazione

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2

D'intesa con la Cancelleria federale, esso può prescrivere un tipo particolare di pubblicazione di tali disposizioni e disporre di rinunciare totalmente o parzialmente alla traduzione.

3

Decide circa il rifiuto degli allegati o degli emendamenti d'allegati di cui nell'articolo 90 lettera a secondo periodo della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale.158

9 Disposizioni amministrative

Art. 139

Moduli 1 I certificati d'assicurazione, le domande d'iscrizione nella matricola e le domande di rilascio o di rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e titoli personali devono essere presentate su moduli allestiti dall'UFAC.

2

Questi moduli possono essere richiesti all'UFAC o alle direzioni degli aerodromi.

3

Nei casi urgenti le richieste possono essere fatte per telefono, telegrafo o telescrivente.


Art. 140

Tasse Per le operazioni ufficiali delle autorità di vigilanza sono riscosse le tasse fissate dal corrispondente regolamento delle tasse riscosse in applicazione della legge federale del 19 ottobre 1983159 sulla navigazione aerea.


Art. 141

Statistica 1 L'UFAC allestisce e pubblica la statistica del traffico aereo.

2

I titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze sono tenuti a fornire all'UFAC i dati necessari all'allestimento della statistica.

9a160 Disposizioni penali

Art 141a In virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque: a. viola uno degli obblighi di cui alle seguenti disposizioni: articoli 2a capoverso 1, 2b capoverso 1, 26, 81, 83, 86 capoverso 1 primo periodo, 107 capoverso 2, 109 lettera a o b e 111 capoverso 1 primo o secondo periodo;

158 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1996 1536).

159 [RU 1976 668, 1979 778. RU 1983 1526 art. 35 lett. a]. Vedi ora l'O del 28 set. 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (RS 748.112.11).

160 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

ONA

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b. effettua dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili senza l'autorizzazione dell'UFAC (art. 84);

c. omette di portare con sé i documenti che, in virtù di una disposizione del diritto aeronautico, devono essere trasportati a bordo dell'aeromobile.

10

Disposizioni transitorie e finali

Art. 142


161



Art. 143

Abrogazione delle disposizioni anteriori Sono abrogate:

a. l'ordinanza d'esecuzione della legge sulla navigazione aerea, del 5 giugno 1950162;

b. l'ordinanza del 22 novembre 1966163 concernente la presa di vedute aeree.


Art. 144

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1974.

161 Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 1994 (RU 1994 3028).

162 [RU 1950 I 505, 1951 996 art. 15, 1958 720, 1960 374 art. 37 cpv. 2 1297 art. 45 1331, 1964 321, 1966 1544 art. 5 cpv. 2, 1967 906 935 art. 33 n. 1, 1968 888 art. 8 cpv. 2 1305, 1969 1161, 1972 1244] 163 [RU 1966 1544]

Aviazione

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Allegato

164

(art. 2 cpv. 1 e 23 cpv. 1) Apparecchi volanti A

er

om

ob

il

i

C

or

p

i v

ol

an

ti

A

er

os

ta

ti

A

er

od

in

e

Razzi

(per uso civile,

es. razzi per ricerche, razzi m

odello)

Proiettili

(per uso civile,

es. proiettili antigrandine) Altri

(ad es. zain

o

propulsore m

a non i

veicoli a

cuscino d'aria)

senza m

otore

con m

ot

ore

con m

ot

ore

senza m

otore

Palloni

Dirigibili

frenati

liberi

a velatura

rotante

aeroplani

mo

to

veleggiat

ori

alianti

alianti da pendi

o

paracadute

cervi volanti

paracadute

ascendenti

de

lta

pl

an

i

pa

ra

pe

nd

io

eliplani

elicotteri

164

Intr

odott

o dall'

O del

23

nov. 1994, in vigore dal

1° gen. 1995 (

R

U

1994

3028).