01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2008 - 31.12.2022
01.04.2003 - 30.06.2008
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1

Ordinanza
concernente la misurazione ufficiale
(OMU)

del 18 novembre 1992 (Stato 25 marzo 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti l'articolo 950 capoverso 2 del Codice civile svizzero1;
gli articoli 38 capoverso 1 e 42 capoverso 1 del titolo finale dello stesso;
l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 19352 concernente l'allestimento di nuove carte nazionali;
nonché l'articolo 7 del decreto federale del 20 marzo 19923 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale, ordina:

Capitolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Definizione e scopo

1 Sono considerate come misurazioni ufficiali, nel senso previsto dal Codice civile
svizzero, le misurazioni catastali per l'impianto e la tenuta del registro fondiario
riconosciute dalla Confederazione.

2 I dati della misurazione ufficiale devono servire come base per l'elaborazione e
l'esercizio di sistemi d'informazione del territorio e potere essere usati per scopi
pubblici e privati.


Art. 2

Obbligo del rilevamento 1 La misurazione ufficiale si estende a tutto il territorio della Confederazione.

2 In occasione di ricomposizioni particellari e nelle regioni in cui sarebbe necessario
un riordino fondiario o selvicolo, considerato però dai servizi cantonali competenti
irrealizzabile in un prossimo avvenire, i lavori tecnici di rilevamento dei dati relativi
al livello d'informazione «beni immobili» devono essere eseguiti secondo un
procedimento semplificato. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport (Dipartimento) definisce i principi del procedimento
in modo tale che i risultati dei lavori possano servire alla misurazione ufficiale.4 RU 1992 2446

1

RS 210

2

RS 510.62

3

RS 211.432.27 4

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

211.432.2

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 2

211.432.2


Art. 3


5

Piano di realizzazione La Confederazione stabilisce la strategia per i lavori di misurazione previa consultazione dei Cantoni e concorda con essi un piano di realizzazione a medio e a lungo
termine. I Cantoni provvedono all'attuazione di tale piano.


Art. 4

Impianti militari

È fatta riserva delle prescrizioni sulla misurazione di impianti militari che derogano
alla presente ordinanza.

Capitolo secondo: Contenuto della misurazione ufficiale

Art. 5

Componenti della misurazione ufficiale Sono componenti della misurazione ufficiale: a.

i punti fissi e i segni di terminazione; b.6 i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale; c.7

il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione
ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario; d.

i documenti tecnici da allestire; e.

le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio
regime.


Art. 6


8

Modello dei dati della misurazione ufficiale 1 Il modello dei dati descrive il contenuto, conformemente al catalogo degli oggetti,
e la struttura dei dati in un linguaggio di descrizione dei dati normalizzato.

2 Il catalogo degli oggetti comprende i livelli d'informazione seguenti: a.

i punti fissi;

b.

la copertura del suolo; c.

gli oggetti singoli; d.

l'altimetria;

e.

la nomenclatura;

f.

i beni immobili;

g.

le condotte sotterranee; h.

le suddivisioni amministrative.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Misurazione ufficiale 3

211.432.2

3 Il livello d'informazione «beni immobili» comprende anche i diritti per sé stanti e
permanenti nonché le miniere, differenziati secondo la superficie.

bis9 Competenze del Dipartimento 1 Il Dipartimento definisce il catalogo degli oggetti e stabilisce i dati da rilevare, la
loro esattezza e attendibilità nonché le altre esigenze relative.

2 Per assicurare a lungo termine la disponibilità dei dati della misurazione ufficiale e
la loro compatibilità con altri sistemi d'informazione, esso stabilisce il linguaggio di
descrizione dei dati normalizzato e l'interfaccia della misurazione ufficiale (IMU).

3 Esso stabilisce il contenuto degli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale
nonché quello degli altri documenti tecnici da allestire e ne disciplina la tenuta a
giorno e la manutenzione.


Art. 7


10

Piano per il registro fondiario 1 Il piano per il registro fondiario è l'estratto grafico allestito sulla base dei dati della
misurazione ufficiale che, come parte integrante del registro fondiario, delimita i
beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti nonché le miniere, differenziati
secondo la superficie; ad esso è conferito in quanto elemento costitutivo del registro
fondiario l'effetto giuridico ai sensi del Codice civile svizzero.

2 Nel piano per il registro fondiario deve essere indicato il contenuto dei livelli
d'informazione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli», «nomenclatura», «beni immobili», «condotte sotterranee» e «parti delle suddivisioni amministrative».

3 I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i
confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica.

4 La Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) stabilisce come debba
essere rappresentato il piano per il registro fondiario.


Art. 8

e 911

Art. 10


12

Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione I Cantoni possono ampliare i contenuti della misurazione ufficiale previsti dal diritto
federale nei limiti stabiliti dal Dipartimento e prescrivere esigenze supplementari in
materia di misurazione.

9

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

11

Abrogati dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 4

211.432.2

Capitolo terzo: Demarcazione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11

Definizione ed estensione 1 La demarcazione comprende l'accertamento dei confini e la posa dei segni di
terminazione.

2 Devono essere fissati con termini i confini territoriali, i confini degli immobili
nonché i confini di diritti per sé stanti e permanenti (sempre che possano essere
differenziati secondo la superficie).


Art. 12

Diritto cantonale

Nei limiti della presente ordinanza i Cantoni emanano prescrizioni sulla demarcazione.

Sezione 2: Accertamento dei confini

Art. 13

Procedura

1 Di norma l'accertamento dei confini avviene sul posto.

2 I Cantoni possono disporre che l'accertamento dei confini avvenga in base a piani,
riprese fotogrammetriche o altri documenti idonei: a.13 nelle zone agricole e forestali delle regioni di montagna o di estivazione secondo il catasto della produzione agricola14 nonché in quelle non produttive; b.

nell'ambito della tenuta a giorno, sempreché i proprietari interessati diano il
loro consenso.


Art. 14

Tracciato dei confini 1 Si deve tendere a una semplificazione del tracciato dei confini mediante operazioni
di rettifica.

2 Quale linea di confine vale la retta o l'arco di cerchio tra due punti del confine.

Sezione 3: Posa dei segni di terminazione

Art. 15

Principio

I segni di terminazione devono essere posati in modo che i confini siano sempre
riconoscibili sul terreno o siano facilmente reperibili con mezzi semplici.

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

14

RS 912.1

Misurazione ufficiale 5

211.432.2


Art. 16

Momento della posa

1 Di regola i segni di terminazione devono essere posati prima del rilevamento dei
dati del livello d'informazione «beni immobili».

2 La posa di singoli segni di terminazione può avvenire dopo il rilevamento dei dati
giusta il capoverso 1: a.

nell'ambito della tenuta a giorno, se l'accertamento dei confini non è
avvenuto sul posto;

b.

se per un motivo importante non è possibile o opportuno eseguire prima
questo lavoro.

3 I segni di terminazione mancanti ai sensi del capoverso 2 devono essere posati non
appena le circostanze lo permettano.


Art. 17

Rinuncia

1 Se le delimitazioni naturali o artificiali dei confini risultano durature e ben riconoscibili in ogni tempo si rinuncia, di regola, alla posa dei segni di terminazione.

2 I Cantoni possono prevedere ulteriori eccezioni, segnatamente: a.

nelle regioni in cui beni immobili nonché diritti per sé stanti e permanenti
differenziati secondo la superficie devono fare oggetto di riordino fondiario; b.15 per i beni immobili nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie, i cui segni di terminazione sono costantemente minacciati dall'attività agricola o da altre cause; c.16 in zone agricole e forestali delle regioni di montagna o di estivazione secondo il catasto della produzione agricola, nonché nelle regioni non produttive.

Capitolo quarto: Primo rilevamento, rinnovamento e tenuta a giorno Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 18

Definizioni

1 Per primo rilevamento s'intende l'allestimento delle componenti della misurazione
ufficiale nelle regioni per le quali non esiste una misurazione ufficiale riconosciuta
definitivamente nonché nelle regioni ai sensi dell'articolo 51 capoversi 3 e 4.

2 Per rinnovamento s'intende l'allestimento delle componenti della misurazione
ufficiale secondo il nuovo regime mediante trasformazione e completamento di una
misurazione ufficiale riconosciuta come definitiva.

3 Per tenuta a giorno s'intende l'adeguamento delle componenti della misurazione
ufficiale alle mutate situazioni giuridiche ed effettive.

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 6

211.432.2


Art. 19

Metodo

La Direzione federale delle misurazioni catastali può emanare direttive concernenti
il primo rilevamento, il rinnovamento e la tenuta a giorno.


Art. 20


17

Sistema di riferimento geodetico 1 La misurazione ufficiale si fonda sul sistema di riferimento CH1903 della misurazione nazionale svizzera.

2 Esso è definito da: a.

il punto fondamentale del centro meridiano del vecchio osservatorio di
Berna;

b.

la proiezione cilindrica conforme ad asse obliquo sull'ellissoide di Bessel
1841;

c.

il sistema di coordinate piane e rettangolari con le coordinate
Y = 600 000.000 m e X = 200 000.000 m per il punto fondamentale; d.

la «Pierre du Niton» a Ginevra come punto d'origine del sistema altimetrico
usuale a 373,600 metri sul livello del mare.

3 Le coordinate e le altimetrie dei punti fissi della misurazione nazionale nel sistema
di riferimento CH1903 costituiscono i quadri di riferimento ufficiali della misurazione nazionale 1903 (MN03) per la planimetria e della livellazione nazionale
1902 (LF02) per l'altimetria.

4 In casi giustificati, il Dipartimento può autorizzare l'utilizzazione di un nuovo
quadro di riferimento per la misurazione nazionale.


Art. 21

Data dell'esecuzione

1 Nell'ambito del piano di realizzazione i Cantoni determinano la data d'esecuzione
delle singole misurazioni.18 2 I Cantoni possono stabilire che il primo rilevamento e il rinnovamento vengano e
seguiti a tappe. Ogni tappa comprende almeno un livello d'informazione completo
conformemente al modello dei dati e si estende a un più vasto territorio contiguo; la
prima tappa deve comprendere il livello d'informazione «punti fissi». La D+M può
eccezionalmente autorizzare un'altra procedura se essa sembra adeguata dal punto di
vista tecnico.19

3 Essi ordinano l'esecuzione dopo avere inteso i Comuni.

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Misurazione ufficiale 7

211.432.2

Sezione 2: Tenuta a giorno

Art. 22

Principio

Tutte le componenti della misurazione ufficiale soggiacciono all'obbligo della
tenuta a giorno.


Art. 23

Tenuta a giorno permanente 1 Le componenti della misurazione ufficiale, per la cui tenuta a giorno può essere
istituito un sistema di comunicazione delle mutazioni, devono essere aggiornate
tempestivamente a modifica avvenuta.

2 I Cantoni organizzano il sistema di comunicazione e fissano i termini della tenuta a
giorno.


Art. 24

Tenuta a giorno periodica 1 Tutti i dati che non soggiacciono alla tenuta a giorno permanente devono essere
aggiornati periodicamente.

2 Ciascuna tenuta a giorno periodica deve estendersi ad un più vasto territorio contiguo.

3 Di regola, il ciclo della tenuta a giorno non può superare i dieci anni.


Art. 25

Tenuta a giorno e registro fondiario 1 L'ufficiale del registro fondiario può iscrivere nel registro fondiario la divisione o
riunione di fondi nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la
superficie solo qualora venga esibito il documento di mutazione firmato
dall'ingegnere geometra patentato competente.20 2 Per il rimanente i Cantoni disciplinano le relazioni tra misurazione ufficiale e
registro fondiario.

Sezione 3: Verifica

Art. 26

1 L'autorità cantonale di vigilanza sulle misurazioni esamina, secondo le direttive
della Direzione federale delle misurazioni catastali, qualità e completezza di tutte le
componenti della misurazione ufficiale. È fatta riserva del capoverso 2.

2 L'esecuzione della verifica dei punti fissi planimetrici 2 nonché dei punti fissi
altimetrici 2 compete all'Ufficio federale di topografia. Il Dipartimento21 definisce i
termini «punto fisso planimetrico» e «punto fisso altimetrico».

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

21

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 8

211.432.2

Sezione 4: Procedura d'opposizione, approvazione e indennizzo

Art. 27

Esame preliminare

1 Terminata la verifica, la D+M esamina se le esigenze della Confederazione sono
state rispettate. Essa designa i documenti da presentare.22 2 Essa comunica al Cantone il risultato dell'esame in un rapporto e gli garantisce il
versamento dell'indennizzo, sempre che siano state corrette le carenze rilevate.

3 Eventuali carenze rilevate nel rapporto devono essere corrette prima del deposito
pubblico.

4 La Confederazione e il Cantone possono convenire di rinunciare all'esame preliminare.23

Art. 28

Deposito pubblico

1 Terminato il primo rilevamento o un rinnovamento, se sono toccati i diritti dei
proprietari fondiari, occorre attuare un deposito pubblico con procedura d'opposizione.

2 Il deposito pubblico deve permettere ai proprietari fondiari d'informarsi sui lavori
di misurazione, affinché possano essere corretti gli errori manifesti concernenti il
tracciato dei confini.

3 I Cantoni disciplinano la procedura, tenendo conto dei principi seguenti: a.

il deposito pubblico dura trenta giorni; b.24 il piano del registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale, allestiti in vista della tenuta del registro fondiario, sono pubblicati; c.

i proprietari fondiari sono informati dell'apertura del deposito pubblico con
lettera raccomandata indicante i numeri delle particelle toccate e la relativa
superficie;

d.

il proprietario fondiario che lo richiede può ottenere copie di un estratto del
piano concernente determinati suoi fondi o diritti distinti e permanenti differenziati secondo la superficie; e.

la decisione presa in occasione della procedura d'opposizione deve potere
essere devoluta almeno ad un'autorità cantonale che esamina liberamente
tale decisione.


Art. 29


25

Approvazione

1 Ultimata la procedura di deposito pubblico, compresa la liquidazione di opposizioni presentate in prima istanza, l'autorità cantonale competente approva, indipen22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

23

Introdotto dal n. I dell'O del 28 gen. 1998 (RU 1998 270). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Misurazione ufficiale 9

211.432.2

dentemente dalle controversie non ancora liquidate in via giudiziaria, i dati della
misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per
il registro fondiario, sempre che il risultato di un eventuale esame preliminare sia
positivo e che le carenze constatate siano state corrette.

2 Con l'approvazione, questi elementi della misurazione assumono la forza probatoria di documenti pubblici.


Art. 30


26

Riconoscimento da parte della Confederazione I lavori di misurazione sono riconosciuti come misurazione ufficiale conforme al
diritto federale (art. 1 cpv. 1) se: a.

i lavori soddisfano le esigenze dell'eventuale rapporto della D+M conformemente all'articolo 27 capoverso 2; b.

la procedura di deposito non è sfociata in adeguamenti contrari al diritto
federale;

c.

l'opera è stata approvata dal Cantone.

bis27 Indennizzo da parte della Confederazione 1 La Confederazione e il Cantone concordano gli indennizzi, in funzione dei costi o
forfetari, versati dalla Confederazione e stabiliscono le modalità di pagamento.

2 L'ammontare dell'indennizzo della Confederazione è stabilito definitivamente
all'atto del riconoscimento.

Capitolo quinto: Conservazione della misurazione ufficiale

Art. 31

Manutenzione

1 Le componenti della misurazione ufficiale devono essere conservate in modo tale
che l'integralità e la qualità siano garantite in ogni momento.28 2 Il Dipartimento emana istruzioni sulle esigenze d'ordine tecnico e organizzativo
per la manutenzione della misurazione ufficiale, segnatamente sulla sicurezza dei
dati.


Art. 32


29

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

27

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

29

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 10

211.432.2

Capitolo sesto: Diffusione di estratti della misurazione ufficiale Sezione 1: Carattere pubblico della misurazione ufficiale

Art. 33

I dati della misurazione ufficiale sono pubblici.

Sezione 2: Consultazione e diffusione

Art. 34

Principio

1 Chiunque faccia richiesta può consultare i dati della misurazione ufficiale o
ottenere estratti o valutazioni.

2 Se ragioni d'interesse pubblico lo esigono, i Cantoni possono vincolare la consultazione e la diffusione a oneri e condizioni.

2bis La rimessa di estratti può in particolare essere subordinata al fatto che il richiedente: a.

adempia gli obblighi risultanti dalla presente ordinanza nonché dall'ordinanza del 9 settembre 199830 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (ORDMU); e

b.

fornisca garanzie adeguate per l'adempimento degli obblighi risultanti
dall'ORDMU, che potrebbero risultare in seguito a riproduzione all'estero
dei dati diffusi.31

3 I Cantoni designano chi è autorizzato a diffondere estratti e valutazioni della misurazione ufficiale.


Art. 35

Informazioni complementari L'utente che riceve un estratto o una valutazione della misurazione ufficiale deve
essere informato, tenuto conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente: a.

sull'attualità e qualità dei dati utilizzati; b.

sulla loro completezza e grado di generalizzazione.


Art. 36

Accesso diretto

1 I Cantoni disciplinano l'accesso diretto con mezzi informatici ai dati della misurazione ufficiale. Tale accesso è garantito dall'interfaccia della misurazione ufficiale
definita dalla Confederazione. I Cantoni si pronunciano nel caso singolo sotto forma
di decisione.

30

RS 510.622

31

Introdotto dall'art. 28 dell'O del 9 set. 1998 sulla riproduzione di dati della misurazione
ufficiale (RS 510.622).

Misurazione ufficiale 11

211.432.2

2 In caso di accesso diretto con mezzi informatici, l'utente stesso deve ricercare indicazioni concernenti attualità, qualità e completezza dei dati.


Art. 37

Attestazione dell'esattezza 1 La persona autorizzata a rimettere estratti del piano del registro fondiario ne attesta
l'esattezza firmandoli.

2 Se l'utente lo esige, tale persona attesta l'esattezza degli altri estratti e valutazioni
della misurazione ufficiale.

3 In caso di accesso diretto con mezzi informatici, l'utente stesso deve richiedere
l'attestato dell'esattezza.


Art. 38

Emolumenti

1 Per la rimessa di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale è in principio
dovuto un emolumento.

2 Il Cantone fissa l'ammontare dell'emolumento nonché le modalità di pagamento e
può precisare l'utilizzazione coperta con l'emolumento versato.32 2bis Nel calcolare l'emolumento le prestazioni antecedenti volte a ridurre i costi
dovuti al mandato e al tempo impiegato possono venir tenute adeguatamente in
considerazione, a dipendenza dell'uso previsto degli estratti e delle valutazioni
ritirati.33

3 Agli uffici dell'Amministrazione generale della Confederazione possono essere
fatturati unicamente i costi dovuti al mandato e al tempo impiegato.34

Art. 39


35

Utilizzazione commerciale 1 La riproduzione di dati della misurazione ufficiale è retta dall'ORDMU36.

2 Fanno eccezione le riproduzioni che: a.

non servono né per la pubblicazione né per scopi professionali; o b.

avvengono nell'ambito dell'uso previsto ai sensi dell'articolo 38 capoverso 2.

32

Nuovo testo giusta l'art. 28 dell'O del 9 set. 1998 sulla riproduzione di dati della
misurazione ufficiale (RS 510.622).

33

Introdotto dall'art. 28 dell'O del 9 set. 1998 sulla riproduzione di dati della misurazione
ufficiale (RS 510.622).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

35

Nuovo testo giusta l'art. 28 dell'O del 9 set. 1998 sulla riproduzione di dati della
misurazione ufficiale (RS 510.622).

36

RS 510.622

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 12

211.432.2

Capitolo settimo: Organizzazione ed esecuzione Sezione 1: Direzione generale e alta sorveglianza

Art. 40

Servizio specializzato della Confederazione 1 Il servizio specializzato della Confederazione è la D+M. Essa è diretta da un ingegnere geometra patentato.37 2 Ad essa spettano la direzione generale e l'alta sorveglianza in materia di misurazione ufficiale.

3 Essa cura l'applicazione delle norme e degli standard tecnici previsti nel settore dei
dati d'incidenza territoriale della Confederazione.38 4 Essa assicura inoltre il coordinamento tra la misurazione ufficiale e altri progetti
federali di misurazione, consiglia gli uffici federali nell'ambito della raccolta dei dati
della misurazione ufficiale e rappresenta gli interessi della Confederazione nei
confronti dei Cantoni e di terzi.39 5 In collaborazione con i servizi cantonali di vigilanza sulle misurazioni, essa è
autorizzata, nell'adempimento del suo compito, a tenere un registro dei dati concernente i differenti lavori di misurazione e i relativi assuntori responsabili.40

Art. 41


41

Servizio di volo

Il servizio di volo dell'Ufficio federale di topografia è a disposizione per eseguire le
riprese aerofotogrammetriche della misurazione ufficiale.

Sezione 2: Vigilanza cantonale

Art. 42

1 I Cantoni designano un servizio di vigilanza sulle misurazioni diretto da un
ingegnere geometra patentato.

2 Detto servizio dirige, sorveglia e verifica i lavori della misurazione ufficiale; cura
inoltre la coordinazione di altri progetti di misurazione e sistemi d'informazione del
territorio con la misurazione ufficiale.

3 Dietro rimborso dei costi il Cantone può affidare, in tutto o in parte, alla Direzione
federale delle misurazioni catastali, i compiti di vigilanza sulle misurazioni, qualora
non fosse in grado di assolverli.

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

40

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Misurazione ufficiale 13

211.432.2

Sezione 3: Esecuzione della misurazione ufficiale

Art. 43

Esecuzione

Il Cantone disciplina l'esecuzione della misurazione ufficiale.


Art. 44

Diritto d'eseguire i lavori 1 I Cantoni disciplinano l'esecuzione dei lavori da parte di ingegneri geometri
patentati e di altri specialisti della misurazione mediante contratti d'appalto o istruzioni di servizio. E' fatto salvo l'articolo 46.42 2 I lavori non eseguiti direttamente dal Cantone concernenti i livelli d'informazione
«punti fissi», «beni immobili», «nomenclatura», «suddivisioni amministrative» e
quelli relativi alla conservazione della misurazione ufficiale possono essere affidati
solo a:

a.

Comuni, altri enti di diritto pubblico o persone giuridiche di diritto pubblico
che dispongono di un proprio ufficio di misurazione diretto da un ingegnere
geometra patentato;

b.

ingegneri geometri patentati.43 3 I contratti e le istruzioni di servizio devono essere approvati dalla Direzione federale delle misurazioni catastali se si tratta: a.

di lavori di terminazione per i quali la Confederazione accorda indennizzi; b.

di primi rilevamenti, rinnovamenti, tenuta a giorno periodica o numerizzazioni provvisorie.

4 La Confederazione e il Cantone possono convenire di rinunciare all'approvazione
dei contratti e delle istruzioni di servizio.44

Art. 45

Aggiudicazione dei lavori 1 L'aggiudicazione dei lavori di terminazione, di primo rilevamento, di rinnovamento e di numerizzazione provvisoria a imprenditori privati avviene di norma per
gara pubblica.

2 I Cantoni disciplinano la procedura di gara pubblica.


Art. 46

Lavori sui terreni delle ferrovie 1 D'intesa con il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, le aziende
ferroviarie soggette alla legge federale del 20 dicembre 195745 sulle ferrovie sono
autorizzate a effettuare determinati lavori di misurazione ufficiale sui loro terreni, 42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

44

Introdotto dal n. I dell'O del 28 gen. 1998 (RU 1998 270). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

45

RS 742.101

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 14

211.432.2

nella misura in cui dispongano di un servizio proprio di misurazione diretto da un
ingegnere geometra patentato.

2 Per i progetti di primo rilevamento, rinnovamento e tenuta a giorno, devono essere
ascoltate le aziende ferroviarie ai sensi del capoverso 1. I dati dei livelli
d'informazione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli» e «altimetria»,
rilevati conformemente ai principi e alle esigenze della misurazione ufficiale dalle
aziende ferroviarie, devono essere ripresi nella misurazione ufficiale.46 3 I Cantoni e le aziende ferroviarie convengono l'indennizzo delle prestazioni
secondo i capoversi 1 e 2.

Capitolo ottavo: Sussidi federali e costi residui Sezione 1: Indennizzi federali47

Art. 47

Spese computabili

1 Sono computabili unicamente le spese sopportate per l'adempimento dei compiti
conforme alle prescrizioni e al principio dell'economicità.

2 Sono esclusi dal calcolo segnatamente: a.

le spese per la manutenzione; b.48 le spese cagionate dagli ampliamenti cantonali; c.

le spese di vigilanza cantonale in materia di misurazione; d.

gli indennizzi pagati agli organi cantonali e comunali per la collaborazione
da essi prestata in materia di terminazione e misurazione; e.

le spese della verifica cantonale e del deposito pubblico; f.

gli indennizzi per i danni cagionati alle colture durante i lavori di misurazione; g.

gli interessi di anticipazioni per il costo dei lavori di terminazione e misurazione; h.

le spese suppletive risultanti dall'inosservanza, da parte dei contraenti, delle
clausole del contratto o delle prescrizioni applicabili.


Art. 48

Calcolo delle spese computabili 1 Per i lavori aggiudicati sulla base di una gara pubblica, le spese computabili
corrispondono al prezzo fissato, fatto salvo l'articolo 47.

2 I Cantoni fissano gli indennizzi per i lavori che vengono eseguiti dal Cantone
stesso, da un ufficio comunale delle misurazioni o da un'azienda pubblica nonché 46

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Misurazione ufficiale 15

211.432.2

per quelli che, per un motivo importante, non possono essere aggiudicati sulla base
di una gara pubblica.

3 Gli indennizzi la cui determinazione è di competenza dei Cantoni devono essere
approvati dalla Confederazione.

bis49 Indennizzi forfetari

I principi di cui all'articolo 47 sono applicabili per analogia alle convenzioni
concluse tra la Confederazione e il Cantone in materia di indennizzi forfetari.

Sezione 2: Costi residui

Art. 49


50

I Cantoni stabiliscono chi debba sopportare i costi ancora scoperti dopo deduzione
degli indennizzi federali.

Capitolo nono: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione del diritto previgente

Art. 50

Abrogazione

Sono abrogati:

1.

l'istruzione del 10 giugno 191951 concernente la triangolazione di IV ordine; 2.

l'istruzione del 10 giugno 191952 concernente la terminazione e la misurazione particellare; 3.

il decreto del Consiglio federale del 6 gennaio 192053 che abroga il decreto
del 17 novembre 1911 accordando sussidi federali alle spese per l'assicurazione dei punti poligonometrici; 4.

l'ordinanza del 12 maggio 197154 concernente la misurazione catastale.

49

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

51

[CS 2 552]

52

[CS 2 576, 1991 370 all. n.2] 53

[CS 2 645]

54

[RU 1971 704; RS 172.068 all. n. 2]

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 16

211.432.2

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 51

Adattamento delle misurazioni esistenti 1 Le misurazioni riconosciute provvisoriamente devono essere sostituite da un primo
rilevamento conformemente alle presenti disposizioni.

2 Fatto salvo il capoverso 3, le misurazioni riconosciute definitivamente devono
essere rinnovate.

3 Il Dipartimento stabilisce quali misurazioni riconosciute definitivamente, allestite sulla
base delle disposizioni anteriori al 10 giugno 1919, debbano essere sostituite da un primo
rilevamento conformemente al nuovo regime.

4 Per le misurazioni riconosciute definitivamente, la cui rete dei punti fissi non è
stata stabilita nel sistema di coordinate nazionali, i lavori d'adattamento di tale rete
alle nuove disposizioni equivalgono a un primo rilevamento.


Art. 52

Prime misurazioni, rinnovamenti e misurazioni in corso
d'esecuzione

1 Il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni determina se le prime misurazioni e i rinnovamenti iniziati meno di due anni dopo l'entrata in vigore della
presente ordinanza debbano essere eseguiti secondo il vecchio o il nuovo regime.

2 Il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, d'intesa con la Direzione
federale delle misurazioni catastali, decide se, ed eventualmente fino a che punto, le
misurazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza
debbano essere portate a termine conformemente al nuovo regime.


Art. 53

Tenuta a giorno delle vecchie misurazioni Il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, d'intesa con la Direzione
federale delle misurazioni catastali, decide se, ed eventualmente fino a che punto, le
misurazioni attuate secondo il vecchio regime debbano essere aggiornate conformemente al nuovo regime.


Art. 54

Validità del diritto previgente Per i lavori eseguiti o proseguiti conformemente al vecchio regime, giusta una
decisione cantonale ai sensi degli articoli 52 e 53, restano applicabili l'istruzione del
10 giugno 191955 concernente la terminazione e la misurazione particellare e
l'ordinanza del 12 maggio 197156 concernente la misurazione ufficiale.

55

[CS 2 576; RU 1980 106] 56

[RU 1971 704; RS 172.068 all. n. 2]

Misurazione ufficiale 17

211.432.2


Art. 55


57

Piano corografico

1 I Cantoni possono stabilire che i piani corografici originali o relative riproduzioni
vengano allestiti fintanto che non siano disponibili i dati della misurazione ufficiale
necessari alla loro sostituzione.

2 I piani corografici esistenti devono essere tenuti a giorno nei settori in cui non
sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla loro sostituzione.

3 La Confederazione partecipa alle spese unicamente nella misura in cui non esista
una misurazione ufficiale conformemente alle nuove disposizioni.


Art. 56

Provvedimenti speciali per la conservazione delle misurazioni particellari 1 Le numerizzazioni provvisorie sono considerate provvedimenti speciali per la
conservazione delle misurazioni particellari ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 del
decreto federale del 20 marzo 199258 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale.59 2 Per numerizzazione provvisoria s'intende la trasformazione di una misurazione
ufficiale, riconosciuta come provvisoria o definitiva e attuata secondo il vecchio regime, in una forma numerica completa qualora le esigenze poste ad una misurazione
ufficiale secondo il nuovo regime non siano soddisfatte o lo siano soltanto parzialmente.

3 Numerizzazioni provvisorie sono considerate misurazioni secondo il vecchio
ordinamento.

4 Il Dipartimento di giustizia e polizia stabilisce le esigenze cui deve soddisfare la
numerizzazione provvisoria.


Art. 57

Percezione degli emolumenti ...60

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 58

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993.

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

58

RS 211.432.27 59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

60

Abrogato dall'art. 25 dell'O del 6 dic. 1993 sull'utilizzazione commerciale dei dati della
misurazione ufficiale [RU 1994 85].

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 18

211.432.2