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211.432.2

Ordinanza
concernente la misurazione ufficiale

(OMU)

del 18 novembre 1992 (Stato 1° luglio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
visto l'articolo 38 capoverso 1 del titolo finale del Codice civile2 (CC);
visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 7, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2,
14 capoverso 2, 29 capoverso 3, 31 capoverso 3, 32 capoverso 2, 33 capoverso 3
e 46 capoverso 4 della legge federale del 5 ottobre 20073 sulla geoinformazione (LGI),4

ordina:

1 RS 172.010

2 RS 210

3 RS 510.62

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 15 Definizione e scopo

1 Sono considerate misurazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 950 CC le misurazioni catastali per l'impianto e la tenuta del registro fondiario approvate dal Cantone e riconosciute dalla Confederazione.

2 I dati della misurazione ufficiale sono geodati di riferimento utilizzati da autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché dall'economia, dalla scienza e da terzi per ottenere geoinformazioni.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 28

8 Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 39 Pianificazione e attuazione

1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce la pianificazione strategica per la misurazione ufficiale dopo aver consultato l'autorità cantonale competente.

2 I Cantoni allestiscono i piani d'attuazione che costituiscono la base per la conclusione di accordi di programma giusta l'articolo 31 capoverso 2 LGI.

3 In occasione di ricomposizioni particellari e nelle regioni in cui un riordino fondiario o selvicolo necessario non è realizzabile in un prossimo avvenire, i lavori tecnici di rilevamento dei dati relativi al livello d'informazione «beni immobili» sono eseguiti secondo una procedura semplificata. Il DDPS stabilisce i requisiti tecnici.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 4 Impianti militari

È fatta riserva delle prescrizioni sulla misurazione di impianti militari che derogano alla presente ordinanza.

Capitolo 2: Contenuto della misurazione ufficiale

Art. 5 Componenti della misurazione ufficiale

Sono componenti della misurazione ufficiale:

a.
i punti fissi e i segni di terminazione;
b.10
i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale;
c.11
il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario;
d.
i documenti tecnici da allestire;
e.
le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime;
f.12
il piano di base della misurazione ufficiale.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

12 Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 613 Modello dei dati della misurazione ufficiale

1 Il modello dei dati descrive il contenuto, conformemente al catalogo degli oggetti, e la struttura dei dati in un linguaggio di descrizione dei dati normalizzato.

2 Il catalogo degli oggetti comprende i livelli d'informazione seguenti:

a.
i punti fissi;
b.
la copertura del suolo;
c.
gli oggetti singoli;
d.
l'altimetria;
e.
la nomenclatura;
f.
i beni immobili;
g.
le condotte sotterranee;
h.14
i confini giurisdizionali;
i.15
gli spostamenti di terreno permanenti;
j.16
gli indirizzi degli edifici;
k.17
le suddivisioni amministrative.

3 Il livello d'informazione «beni immobili» comprende i fondi ai sensi dell'arti­colo 655 capoverso 2 CC, sempre che possano essere differenziati secondo la superficie, eccettuate le quote di comproprietà.18

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

15 Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

16 Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

17 Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 6a19 Competenza del DDPS

1 Il DDPS definisce il catalogo degli oggetti e stabilisce i dati da rilevare, la loro precisione e attendibilità, nonché le altre esigenze ad essi relative. Per motivi imperativi di ordine materiale può derogare agli articoli 3, 10 e 17 dell'ordinanza del 21 maggio 200820 sulla geoinformazione.

2 Stabilisce l'interfaccia della misurazione ufficiale (IMU).

3 Stabilisce il contenuto e disciplina la tenuta a giorno e la gestione degli estratti dei dati della misurazione ufficiale e dei documenti tecnici da allestire.

19 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

20 RS 510.620

Art. 722 Piano per il registro fondiario

1 Il piano per il registro fondiario è l'estratto grafico analogico o digitale allestito sulla base dei dati della misurazione ufficiale che, come parte integrante del registro fondiario, delimita i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti nonché le miniere, differenziati secondo la superficie; ad esso sono conferiti gli effetti giuridici delle iscrizioni nel registro fondiario.23

2 Nel piano per il registro fondiario sono indicati i contenuti dei livelli d'informa­zione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli», «nomenclatura», «beni immobili», «condotte sotterranee», «confini giurisdizionali», «indirizzi degli edifici» e «suddivisioni amministrative».24

3 I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica.

4 La Direzione federale delle misurazioni catastali definisce il modello di rappresentazione del piano per il registro fondiario.25

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 1027 Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione

I Cantoni possono ampliare i contenuti della misurazione ufficiale previsti dal diritto federale nei limiti stabiliti dal DDPS28 e prescrivere esigenze supplementari in materia di misurazione.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

28 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Capitolo 3: Demarcazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11 Definizione ed estensione

1 La demarcazione comprende l'accertamento dei confini e la posa dei segni di ter­minazione.

2 Devono essere fissati con termini i confini territoriali, i confini degli immobili nonché i confini di diritti per sé stanti e permanenti (sempre che possano essere dif­ferenziati secondo la superficie).

Sezione 2: Accertamento dei confini

Art. 13 Procedura

1 Di norma l'accertamento dei confini avviene sul posto.

2 I Cantoni possono disporre che l'accertamento dei confini avvenga in base a piani, riprese fotogrammetriche o altri documenti idonei:

a.29
nelle zone agricole e forestali delle regioni di montagna o di estivazione secondo il catasto della produzione agricola30 nonché in quelle non produt­tive;
b.
nell'ambito della tenuta a giorno, sempreché i proprietari interessati diano il lo­ro consenso.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

30 RS 912.1

Art. 1431 Tracciato dei confini

1 Come linea di confine vale la retta o un arco di cerchio tra due punti del confine.

2 In occasione del primo rilevamento, del rinnovamento o dei lavori di tenuta a giorno del livello d'informazione «beni immobili» occorre tendere a una semplificazione del tracciato dei confini. Le linee di confine esistenti devono essere per quanto possibile rettificate.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 14a32 Correzione di contraddizioni

Le contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono corrette d'ufficio.

32 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Sezione 3: Posa dei segni di terminazione

Art. 15 Principio

I segni di terminazione devono essere posati in modo che i confini siano sempre riconoscibili sul terreno o siano facilmente reperibili con mezzi semplici.

Art. 16 Momento della posa

1 Di regola i segni di terminazione devono essere posati prima del rilevamento dei dati del livello d'informazione «beni immobili».

2 La posa di singoli segni di terminazione può avvenire dopo il rilevamento dei dati giusta il capoverso 1:

a.
nell'ambito della tenuta a giorno, se l'accertamento dei confini non è avvenuto sul posto;
b.
se per un motivo importante non è possibile o opportuno eseguire prima questo lavoro.

3 I segni di terminazione mancanti ai sensi del capoverso 2 devono essere posati non appena le circostanze lo permettano.

Art. 17 Rinuncia

1 Se le delimitazioni naturali o artificiali dei confini risultano durature e ben ricono­scibili in ogni tempo si rinuncia, di regola, alla posa dei segni di termina­zione.

2 I Cantoni possono prevedere ulteriori eccezioni, segnatamente:

a.
nelle regioni in cui beni immobili nonché diritti per sé stanti e permanenti dif­ferenziati secondo la superficie devono fare oggetto di riordino fondiario;
b.33
per i beni immobili nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie, i cui segni di terminazione sono costantemente minacciati dall'attività agricola o da altre cause;
c.34
in zone agricole e forestali delle regioni di montagna o di estivazione secondo il catasto della produzione agricola, nonché nelle regioni non produttive.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Capitolo 4: Primo rilevamento, rinnovamento e tenuta a giorno

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 18 Definizioni

1 Per primo rilevamento s'intende l'allestimento delle componenti della misurazione ufficiale nelle regioni per le quali non esiste una misurazione ufficiale riconosciuta definitivamente nonché nelle regioni ai sensi dell'articolo 51 capoversi 3 e 4.

2 Per rinnovamento s'intende l'allestimento delle componenti della misurazione ufficiale secondo il nuovo regime mediante trasformazione e completamento di una misurazione ufficiale riconosciuta come definitiva.

3 Per tenuta a giorno s'intende l'adeguamento delle componenti della misurazione ufficiale alle mutate situazioni giuridiche ed effettive.

Art. 19 Metodo

La Direzione federale delle misurazioni catastali35 può emanare direttive concernenti il primo rilevamento, il rinnovamento e la tenuta a giorno.

35 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 2138 Data dell'esecuzione

1 La Direzione federale delle misurazioni catastali e il servizio cantonale competente pianificano l'esecuzione della misurazione ufficiale sulla base dell'accordo di programma.

2 Il Cantone stabilisce la data dell'esecuzione delle singole misurazioni. Esso disciplina la procedura d'indagine conoscitiva.

3 Il Cantone può stabilire che il primo rilevamento e il rinnovamento siano eseguiti a tappe. Ogni tappa comprende almeno un livello d'informazione completo e si estende a un più vasto territorio contiguo; la prima tappa deve comprendere il livello d'informazione «punti fissi». Se dal profilo tecnico, si rivela opportuna un'altra procedura, il Cantone la sottopone alla Direzione federale delle misurazioni catastali per approvazione.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Sezione 2: Tenuta a giorno

Art. 22 Principio

Tutte le componenti della misurazione ufficiale soggiacciono all'obbligo della tenuta a giorno.

Art. 23 Tenuta a giorno permanente

1 Le componenti della misurazione ufficiale per la cui tenuta a giorno può essere istituito un sistema di comunicazione, devono essere aggiornate entro un anno da quando è avvenuta una modifica.39

2 I Cantoni organizzano il sistema di comunicazione e fissano i termini della tenuta a giorno.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 24 Tenuta a giorno periodica

1 Tutti i dati che non soggiacciono alla tenuta a giorno permanente devono essere aggiornati periodicamente.

2 Ciascuna tenuta a giorno periodica deve estendersi ad un più vasto territorio conti­guo.

3 Il ciclo della tenuta a giorno si fonda per quanto possibile su quello della misurazione nazionale. Non può superare i 12 anni.40

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 25 Tenuta a giorno e registro fondiario

1 L'ufficiale del registro fondiario può iscrivere nel registro fondiario la divisione o riunione di fondi, nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie solo qualora venga esibito il documento di mutazione, firmato dall'ingegnere geometra competente iscritto nel registro dei geometri.41

2 Per il rimanente i Cantoni disciplinano le relazioni tra misurazione ufficiale e registro fondiario.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Sezione 3: Verifica

Art. 26

1 L'autorità cantonale di vigilanza sulle misurazioni esamina, secondo le direttive della Direzione federale delle misurazioni catastali, qualità e completezza di tutte le componenti della misurazione ufficiale. È fatta riserva del capoverso 2.

2 L'esecuzione della verifica dei punti fissi planimetrici 2 nonché dei punti fissi altimetrici 2 compete all'Ufficio federale di topografia. Il DDPS definisce i termini «punto fisso planimetrico» e «punto fisso alti­me­trico».

Sezione 4: Procedura d'opposizione, approvazione e indennizzo

Art. 27 Esame preliminare

1 Terminata la verifica, la Direzione federale delle misurazioni catastali esamina se le esigenze della Confederazione sono state rispettate. Essa designa i documenti da presentare.42

2 Essa comunica al Cantone il risultato dell'esame in un rapporto e gli garantisce il versamento dell'indennizzo, sempre che siano state corrette le carenze rilevate.

3 Eventuali carenze rilevate nel rapporto devono essere corrette prima del deposito pubblico.

4 La Confederazione e il Cantone possono convenire di rinunciare all'esame preliminare.43

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

43 Introdotto dal n. I dell'O del 28 gen. 1998 (RU 1998 270). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Art. 2844 Deposito pubblico

1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione.

2 Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario.

3 I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti:

a.
il deposito pubblico dura 30 giorni;
b.
il deposito è pubblicato ufficialmente;
c.
i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione;
d.
al proprietario fondiario che lo richiede è spedita una copia dell'estratto del piano per il registro fondiario;
e.
la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione;
f.
quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200545 sul Tribu­nale federale.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

45 RS 173.110

Art. 2946 Approvazione

1 Ultimata la procedura di deposito pubblico, compresa la liquidazione delle opposizioni presentate in prima istanza, l'autorità cantonale competente approva, indipendentemente dalle controversie non ancora liquidate in via giudiziaria, i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario, se:

a.
i dati soddisfano i requisiti tecnici e qualitativi del diritto federale;
b.
un eventuale esame preliminare ha avuto di principio esito positivo; e
c.
le carenze emerse in occasione di un esame preliminare sono state eliminate.47

2 Con l'approvazione, questi elementi della misurazione assumono la forza probatoria di documenti pubblici.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 3048 Riconoscimento da parte della Confederazione

La Direzione federale delle misurazioni catastali riconosce i lavori di misurazione se:

a.
i dati soddisfano i requisiti tecnici e qualitativi del diritto federale; e
b.
i lavori di misurazione sono stati approvati dal Cantone.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Capitolo 5:50 Gestione della misurazione ufficiale

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 31

1 Le componenti della misurazione ufficiale devono essere gestite in modo tale che l'integralità e la qualità siano garantite in ogni momento.

2 Il DDPS disciplina i requisiti tecnici e organizzativi della gestione, segnatamente la sicurezza dei dati, l'archiviazione e la storicizzazione.

Capitolo 6:52 Accesso e utilizzazione

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 34 Principio

1 Chiunque lo richieda ha accesso, nel quadro delle regolamentazioni di cui agli articoli 10-13 LGI, ai dati della misurazione ufficiale.

2 Il Cantone designa il servizio che decide in merito all'accesso e all'utilizzazione e che è competente per il rilascio di estratti e valutazioni.

Art. 35 Descrizione degli estratti e delle valutazioni

Il rilascio di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale comprende anche il rilascio dei geometadati, sempre che siano disponibili; in ogni caso devono essere comunicate almeno le informazioni relative all'attualità, alla qualità e alla completezza dei dati.

Art. 37 Estratti autenticati

1 Sono considerati autenticati gli estratti dei geodati di base della misurazione ufficiale in forma analogica o digitale per i quali la conformità con i dati determinanti della misurazione ufficiale è ufficialmente attestata da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.

2 Gli estratti autenticati sono documenti pubblici ai sensi dell'articolo 9 CC.

3 Il DDPS disciplina il rilascio di estratti autenticati in forma elettronica.

Art. 38 Emolumenti per l'autenticazione

1 Per l'autenticazione di estratti, oltre agli emolumenti per l'acquisizione dei dati è riscosso un emolumento unitario. Il DDPS stabilisce tale emolumento.

2 L'emolumento per un'autenticazione che non ha luogo contemporaneamente al rilascio dei dati è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 39 Rilascio ad autorità federali

In occasione del disciplinamento contrattuale giusta l'articolo 14 capoverso 3 LGI, per l'acquisizione di dati della misurazione ufficiale da parte delle autorità federali sono considerati soltanto il tempo impiegato e i costi determinanti dal mandato.

Capitolo 7: Organizzazione ed esecuzione

Sezione 1: Direzione generale e alta sorveglianza

Art. 40 Servizio specializzato della Confederazione

1 La Direzione federale delle misurazioni catastali è il servizio specializzato della Confederazione. È diretta da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.53

2 Ad essa spettano la direzione generale e l'alta sorveglianza in materia di misura­zione ufficiale.

3 Essa provvede all'applicazione e all'esecuzione delle prescrizioni sui requisiti tecnici e qualitativi per la misurazione ufficiale.54

4 Essa assicura inoltre il coordinamento tra la misurazione ufficiale e altri progetti federali di misurazione, consiglia gli uffici federali nell'ambito della raccolta dei dati della misurazione ufficiale e rappresenta gli interessi della Confederazione nei confronti dei Cantoni e di terzi.55

5 In collaborazione con i servizi cantonali di vigilanza sulle misurazioni, essa è autorizzata, nell'adempimento del suo compito, a tenere un registro dei dati concernente i differenti lavori di misurazione e i relativi assuntori responsabili.56

6 Nel quadro degli accordi di programma essa stabilisce:

a.
quali lavori di misurazione sono considerati adeguamenti speciali di inte­resse nazionale straordinario;
b.
quali lavori di misurazione sono considerati tenute a giorno periodiche.57

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

56 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

57 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Sezione 2: Vigilanza cantonale

Art. 42

1 Il Cantone designa il servizio competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale (servizio di vigilanza sulle misurazioni). Quest'ultimo è diretto da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.59

2 Il servizio di vigilanza sulle misurazioni dirige, sorveglia e verifica i lavori della misurazione ufficiale. Provvede al coordinamento della misurazione ufficiale con altri progetti di misurazione e sistemi d'informazione geografica.60

3 Dietro rimborso dei costi il Cantone può affidare, in tutto o in parte, alla Direzione federale delle misurazioni catastali, i compiti di vigilanza sulle misurazioni, qualora non fosse in grado di assolverli.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 42a61 Accordo amministrativo con il Liechtenstein

Il DDPS può concludere con il Principato del Liechtenstein un accordo di diritto internazionale pubblico, denunciabile e limitato nel tempo, concernente il trasferimento integrale o parziale del servizio di vigilanza sulle misurazioni del Liechtenstein alla Direzione federale delle misurazioni catastali.

61 Introdotto dal il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Sezione 3: Esecuzione della misurazione ufficiale

Art. 4362 Competenza

1 Il Cantone è competente per l'esecuzione della misurazione ufficiale.

2 Designa il servizio competente per l'insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e determinante.

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 4463 Diritto di eseguire i lavori

1 I Cantoni disciplinano l'esecuzione dei lavori da parte di ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e di altri specialisti della misurazione mediante contratti d'appalto o istruzioni di servizio. È fatto salvo l'articolo 46.

2 I lavori non eseguiti direttamente dal Cantone concernenti i livelli d'informazione «punti fissi», «beni immobili», «nomenclatura», «confini giurisdizionali», «spostamenti di terreno permanenti» e «suddivisioni amministrative», nonché la tenuta a giorno e la gestione della misurazione ufficiale possono essere affidati soltanto a:

a.
Comuni, altri enti di diritto pubblico o persone giuridiche di diritto pubblico che dispongono di un proprio ufficio di misurazione diretto da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri;
b.
ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 4564 Aggiudicazione dei lavori

1 L'aggiudicazione dei lavori di terminazione, di primo rilevamento, di rinnovamento, di tenuta a giorno periodica e di digitalizzazione provvisoria avviene conformemente alle prescrizioni determinanti per il Cantone in materia di acquisti pubblici.

2 I lavori della misurazione ufficiale da aggiudicare per un'esecuzione esclusiva in un determinato settore geografico devono essere oggetto di una gara pubblica.

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 46 Lavori sui terreni delle ferrovie

1 D'intesa con il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, le imprese ferroviarie soggette alla legge federale del 20 dicembre 195765 sulle ferrovie sono autorizzate a effettuare determinati lavori della misurazione ufficiale sui terreni ferroviari, sempre che dispongano di un proprio servizio di misurazione diretto da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.66

2 Per i progetti di primo rilevamento, rinnovamento e tenuta a giorno, devono essere ascoltate le aziende ferroviarie ai sensi del capoverso 1. I dati dei livelli d'infor­mazione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli» e «altimetria», rilevati conformemente ai principi e alle esigenze della misurazione ufficiale dalle aziende ferroviarie, devono essere ripresi nella misurazione ufficiale.67

3 I Cantoni e le aziende ferroviarie convengono l'indennizzo delle prestazioni secondo i capoversi 1 e 2.

65 RS 742.101

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

67 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Capitolo 8: Sussidi federali e costi residui

Sezione 1: Indennizzi federali68

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Art. 47 Spese computabili

1 Sono computabili unicamente le spese sopportate per l'adempimento dei compiti conforme alle prescrizioni e al principio dell'economicità.

2 Sono esclusi dal calcolo segnatamente:

a.69
le spese per la tenuta a giorno corrente e la gestione;
b.70
le spese cagionate dagli ampliamenti cantonali;
c.
le spese di vigilanza cantonale in materia di misurazione;
d.
gli indennizzi pagati agli organi cantonali e comunali per la collaborazione da essi prestata in materia di terminazione e misurazione;
e.
le spese della verifica cantonale e del deposito pubblico;
f.
gli indennizzi per i danni cagionati alle colture durante i lavori di misurazione;
g.
gli interessi di anticipazioni per il costo dei lavori di terminazione e misura­zione;
h.
le spese suppletive risultanti dall'inosservanza, da parte dei contraenti, delle clausole del contratto o delle prescrizioni applicabili;
i.71
la determinazione degli indirizzi degli edifici;
j.72
i costi della correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a.

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

71 Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

72 Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 48 Calcolo delle spese computabili

1 Per i lavori aggiudicati sulla base di una gara pubblica, le spese computabili cor­rispondono al prezzo fissato, fatto salvo l'articolo 47.

2 Per i lavori non aggiudicati sulla base di una gara pubblica, il Cantone stabilisce l'indennità computabile sulla base delle tariffe usuali di mercato.73

3 Gli indennizzi la cui determinazione è di competenza dei Cantoni devono essere approvati dalla Confederazione.

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 48a74 Indennizzi forfetari

I principi di cui all'articolo 47 sono applicabili per analogia alle convenzioni concluse tra la Confederazione e il Cantone in materia di indennizzi forfetari.

74 Originario art. 48bis. Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Sezione 2: Costi residui

Art. 4975

I Cantoni stabiliscono chi debba sopportare i costi ancora scoperti dopo deduzione degli indennizzi federali.

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Capitolo 9: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione del diritto previgente

Art. 50 Abrogazione

Sono abrogati:

1.
l'istruzione del 10 giugno 191976 concernente la triangolazione di IV ordine;
2.
l'istruzione del 10 giugno 191977 concernente la terminazione e la misurazione particellare;
3.
il decreto del Consiglio federale del 6 gennaio 192078 che abro­ga il decreto del 17 novembre 1911 accordando sussidi federali alle spese per l'assicu­ra­zione dei punti poligonometrici;
4.
l'ordinanza del 12 maggio 197179 concernente la misurazione catastale.

76 [CS 2 552]

77 [CS 2 576, 1991 370 all. n.2]

78 [CS 2 645]

79 [RU 1971 704, 1991 370 all. n. 2]

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 51 Adattamento delle misurazioni esistenti

1 Le misurazioni riconosciute provvisoriamente devono essere sostituite da un primo rilevamento conformemente alle presenti disposizioni.

2 Fatto salvo il capoverso 3, le misurazioni riconosciute definitivamente devono essere rinnovate.

3 Il DDPS stabilisce quali misurazioni riconos­ciute definitivamente, allestite sulla base delle disposizioni anteriori al 10 giugno 1919, debbano essere sostituite da un primo rilevamento conformemente al nuovo regime.

4 Per le misurazioni riconosciute definitivamente, la cui rete dei punti fissi non è stata stabilita nel sistema di coordinate nazionali, i lavori d'adattamento di tale rete alle nuove disposizioni equivalgono a un primo rilevamento.

5 Le misurazioni riconosciute secondo le disposizioni della presente ordinanza sono considerate misurazioni secondo il nuovo regime.80

80 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Art. 52 Prime misurazioni, rinnovamenti e misurazioni in corso d'esecuzione

1 Il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni determina se le prime misura­zioni e i rinnovamenti iniziati meno di due anni dopo l'entrata in vigore della pre­sente ordinanza debbano essere eseguiti secondo il vecchio o il nuovo regime.

2 Il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, d'intesa con la Direzione fede­rale delle misurazioni catastali, decide se, ed eventualmente fino a che punto, le misurazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza debba­no essere portate a termine conformemente al nuovo regime.

Art. 53 Tenuta a giorno delle vecchie misurazioni

Il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, d'intesa con la Direzione fede­rale delle misurazioni catastali, decide se, ed eventualmente fino a che punto, le misura­zioni attuate secondo il vecchio regime debbano essere aggiornate conforme­mente al nuovo regime.

Art. 54 Validità del diritto previgente

Per i lavori eseguiti o proseguiti conformemente al vecchio regime, giusta una deci­sione cantonale ai sensi degli articoli 52 e 53, restano applicabili l'istruzione del 10 giugno 191981 concernente la terminazione e la misurazione particellare e l'ordi­nanza del 12 maggio 197182 concernente la misurazione ufficiale.

81 [CS 2 576; RU 1980 106]

82 [RU 1971 704, 1991 370 all. n. 2]

Art. 5583 Piano corografico

1 I Cantoni possono stabilire che i piani corografici originali o relative riproduzioni vengano allestiti fintanto che non siano disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla loro sostituzione.

2 I piani corografici esistenti devono essere tenuti a giorno nei settori in cui non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla loro sostituzione.

3 La Confederazione partecipa alle spese unicamente nella misura in cui non esista una misurazione ufficiale conformemente alle nuove disposizioni.

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Art. 56 Provvedimenti speciali per la conservazione delle misurazioni parti­cellari

1 Le numerizzazioni provvisorie sono considerate provvedimenti speciali per la conservazione delle misurazioni particellari ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 del decreto federale del 20 marzo 199284 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale.85

2 Per numerizzazione provvisoria s'intende la trasformazione di una misurazione ufficiale, riconosciuta come provvisoria o definitiva e attuata secondo il vecchio regi­me, in una forma numerica completa qualora le esigenze poste ad una misurazione ufficiale secondo il nuovo regime non siano soddisfatte o lo siano soltanto parzial­mente.

3 Numerizzazioni provvisorie sono considerate misurazioni secondo il vecchio ordi­namento.

4 Il DDPS di giustizia e polizia stabilisce le esigenze cui deve soddisfare la numerizzazione provvisoria.

84 [RU 1992 2461, 1994 1612. RU 2007 5819 art. 7]. Vedi ora O dell'AF del 6 ott. 2006 sul finanziamento della misurazione ufficiale (RS 211.432.27).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Art. 5786 Disposizioni transitorie della modifica del 21 maggio 2008

1 Fino all'entrata in vigore del contratto giusta l'articolo 14 capoverso 3 LGI, per l'acquisizione di dati della misurazione ufficiale da parte delle autorità federali sono considerati soltanto il tempo impiegato e i costi determinati dal mandato.

2 Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016, per la misurazione ufficiale i Cantoni definiscono sull'intero territorio cantonale un sistema di riferimento planimetrico unitario con quadro di riferimento.

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 58

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993.