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Traduzione1
Statuti
dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) Deliberati in Messico il 27 settembre 1970 Approvati dall'Assemblea federale il 18 dicembre 19752 Adottati dalla Svizzera con strumento depositato il 12 gennaio 1976 Entrati in vigore per la Svizzera il 12 gennaio 1976 (Stato 18 marzo 2008) Costituzione
Art. 1
L'Organizzazione mondiale del turismo, detta qui di seguito «Organizzazione», è
istituita come organizzazione internazionale di carattere intergovernativo, risultante dalla trasformazione dell'Unione internazionale degli Organismi ufficiali del turismo (UIOUT).
Sede
Art. 2
La sede dell'Organizzazione è determinata e può essere cambiata in ogni momento
per decisione dell'Assemblea generale.
Scopi
Art. 3
1. Scopo fondamentale dell'Organizzazione è promuovere e sviluppare il turismo
per contribuire all'espansione economica, alla comprensione internazionale, alla pace, alla prosperità, come anche al rispetto universale e all'osservanza dei diritti e delle libertà umane fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. L'organizzazione prenderà tutti i provvedimenti necessari per conseguire questo scopo.
2. Perseguendo questo scopo, l'Organizzazione rivolgerà particolare attenzione agli interessi dei paesi in via di sviluppo nel campo turistico.
RU 1976 96; FF 1975 II 151 1
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presenteRaccolta.
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3. Per affermare il ruolo centrale ch'essa è chiamata a svolgere nel campo turistico, l'Organizzazione allestirà e manterrà una cooperazione efficace con gli organi competenti delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate. A tal fine, l'Organizzazione cercherà di allacciare rapporti di cooperazione e partecipazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, come organizzazione partecipante e incaricata dell'esecuzione del Programma.
Membri
Art. 4
La qualità di Membro dell'Organizzazione sarà accessibile ai: a. Membri
effettivi
b. Membri
associati
c. Membri
affiliati.
Art. 5
1. La qualità di Membro effettivo dell'Organizzazione è accessibile a tutti gli Stati
sovrani.
2. Gli Stati i cui organismi nazionali del turismo sono Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'accettazione dei presenti Statuti da parte dell'Assemblea generale straordinaria dell'UIOUT, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri effettivi dell'Organizzazione, per mezzo di una dichiarazione formale mediante la quale accettano gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.
3. Altri Stati possono divenire Membri effettivi dell'Organizzazione se la loro candidatura è approvata dall'Assemblea generale alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.
Art. 6
1. La qualità di Membro associato dell'Organizzazione è accessibile a tutti i territori
o gruppi di territori che non hanno la responsabilità delle loro relazioni esterne.
2. I territori o gruppi di territori i cui organismi nazionali del turismo sono Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'accettazione dei presenti Statuti da parte dell'Assemblea generale straordinaria dell'UIOUT, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri associati dell'Organizzazione, riservata l'approvazione dello Stato che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, il quale deve pure dichiarare, in loro nome, che tali territori o gruppi di territori accettano gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.
3. Territori o gruppi di territori possono divenire Membri associati dell'Organizzazione se la loro candidatura è preliminarmente approvata dallo Stato Membro che
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assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, il quale deve pure dichiarare, in loro nome, che tali territori o gruppi di territori accettano gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro. L'Assemblea deve approvare queste candidature alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.
4. Il Membro associato dell'Organizzazione che divenga responsabile della condotta delle sue relazioni esterne ha il diritto di divenire Membro effettivo dell'Organizzazione per mezzo di una dichiarazione formale scritta, mediante la quale notifica al Segretario generale di accettare gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro effettivo.
Art. 7
1. La qualità di Membro affiliato dell'Organizzazione è accessibile alle organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, che si occupano di interessi turistici specializzati, come anche alle organizzazioni commerciali e associazioni le cui attività sono collegate con gli scopi dell'Organizzazione o ricadono nella sua competenza.
2. I Membri associati dell'UIOUT al momento dell'accettazione dei presenti Statuti da parte dell'Assemblea generale straordinaria dell'UIOUT, hanno il diritto di divenire Membri affiliati dell'Organizzazione, senza necessità di voto, per mezzo di una dichiarazione mediante la quale accettano gli obblighi inerenti alla qualità di Membro affiliato.
3. Altre organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, che si occupano di interessi turistici specializzati possono divenire Membri affiliati dell'Organizzazione, con la riserva che la loro candidatura alla qualità di Membro sia presentata per scritto al Segretario generale e sia approvata dall'Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.
4. Organizzazioni commerciali o associazioni che si occupano di interessi definiti nel paragrafo 1 qui sopra possono divenire Membri affiliati dell'Organizzazione, con la riserva che la loro candidatura alla qualità di Membro sia sottoposta per scritto al Segretario generale e appoggiata dallo Stato la cui giurisdizione si trova la sede del candidato. Le dette candidature devono essere approvate dall'Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.
5. Può essere costituito un Comitato dei Membri affiliati, il quale stabilisce il proprio regolamento, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il Comitato può essere rappresentato alle riunioni dell'Organizzazione. Può chiedere l'iscrizione di questioni nell'ordine del giorno di queste riunioni. Può parimente formulare raccomandazioni a queste riunioni.
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6. I Membri affiliati possono partecipare, a titolo individuale o raggruppati in seno al Comitato dei Membri affiliati, alle attività dell'Organizzazione.
Organi
Art. 8
1. Gli organi dell'Organizzazione sono: a. L'Assemblea generale, detta qui di seguito Assemblea; b. Il Consiglio esecutivo, detto qui di seguito Consiglio; c. Il Segretariato.
2. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, salvo diversa disposizione degli organi rispettivi.
Assemblea generale
Art. 9
1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Organizzazione; è composta di delegati
rappresentanti i Membri effettivi.
2. Nelle sessioni dell'Assemblea, i Membri effettivi e associati non possono farsi rappresentare da più di cinque delegati, di cui uno sarà nominato dai Membri Capo della delegazione.
3. Il Comitato dei Membri affiliati può designare tre osservatori al massimo e ogni Membro affiliato può nominare un osservatore per partecipare ai lavori dell'Assemblea.
Art. 10
L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni e, parimente, in sessione
straordinaria quando le circostanze lo esigano. Le sessione straordinarie possono essere convocate a domanda del Consiglio o della maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.
Art. 11
L'Assemblea adotta il proprio Regolamento.
Art. 12
L'Assemblea può esaminare qualsiasi problema e formulare raccomandazioni su
qualsiasi oggetto di competenza dell'Organizzazione. Oltre alle attribuzioni conferirtele per altro dai presenti Statuti, l'Assemblea:
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a. Elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti; b. Elegge i membri del Consiglio; c. Nomina il Segretario generale su raccomandazione del Consiglio; d. Approva il Regolamento finanziario dell'Organizzazione; e. Enuncia le direttive generali per l'amministrazione dell'Organizzazione; f. Approva il Regolamento del personale applicabile ai membri del personale del Segretariato;
g. Elegge i Revisori dei conti su raccomandazione del Consiglio; h. Approva il programma generale di lavoro dell'Organizzazione; i.
Controlla la politica finanziaria dell'Organizzazione ed esamina e approva il bilancio; j.
crea qualsiasi organo tecnico o regionale che possa rilevarsi necessario; k. Studia e approva i rapporti d'attività dell'Organizzazione e degli organi di quest'ultima e prende qualsiasi disposizione necessaria per dar effetto ai provvedimenti che ne derivano; l. Approva o delega i poteri per approvare la conclusione di accordi con governi e organizzazioni internazionali; m. Approva o delega i poteri per approvare la conclusione di accordi con organizzazioni o istituzioni private;
n. Elabora e raccomanda accordi internazionali su qualsiasi problema di competenza dell'Organizzazione;
o. Si pronuncia, conformemente ai presenti Statuti, sulle domanda di ammissione alla qualità di Membro.
Art. 13
1. L'Assemblea elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti all'inizio di ogni
sessione.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea e adempie i compiti affidatigli.
3. Il Presidente è responsabile dinnanzi all'Assemblea nel corso delle sessione di questa.
4. Il Presidente rappresenta l'Organizzazione durante il suo mandato in tutte le manifestazioni in cui questa rappresentanza è necessaria.
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Consiglio esecutivo
Art. 14
1. Il Consiglio si compone di Membri effettivi eletti dall'Assemblea in ragione di un
Membro per cinque Membri effettivi, conformemente al Regolamento emanato dall'Assemblea, al fine di conseguire una ripartizione geografica giusta ed equa.
2. Un membro associato, designato dai Membri associati dell'Organizzazione, può partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto.
3. Un rappresentante del Comitato dei Membri affiliati può partecipare lavori del Consiglio, senza diritto di voto.
Art. 15
Il mandato dei membri eletti dal Consiglio è di quattro anni, eccettuato quello della
metà dei membri del primo Consiglio, designati per sorteggio, il quale è di due anni.
Si procederà ogni due anni all'elezione della metà dei membri del Consiglio.
Art. 16
Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.
Art. 17
Il Consiglio elegge, fra i suoi membri eletti, un Presidente e dei Vicepresidenti per
un mandato annuale.
Art. 18
Il Consiglio adotta il suo proprio Regolamento.
Art. 19
Il Consiglio, oltre alle funzioni per altro conferitegli nei presenti Statuti: a. Prende, previa consultazione con il Segretario generale, tutti i provvedimenti necessari per eseguire le decisioni e le raccomandazioni dell'Assemblea e fa rapporto a quest'ultima; b. Riceve dal Segretario generale rapporti sulle attività dell'Organizzazione; c. Sottopone proposte all'Assemblea; d. Esamina il programma generale di lavoro dell'Organizzazione elaborato dal Segretario generale prima della sua presentazione all'Assemblea; e. Sottopone all'Assemblea rapporti e raccomandazioni su i conti e le previsioni di bilancio dell'Organizzazione;
f.
Crea qualsiasi organo sussidiario necessario alle attività del Consiglio; g. Esercita qualsiasi altra funzione che possa essergli affidata dall'Assemblea.
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Art. 20
Fra le sessione dell'Assemblea e salvo disposizione contraria dei presenti Statuti, il
Consiglio prende le decisioni d'ordine amministrativo e tecnico che possono essere necessarie, nell'ambito delle attribuzioni e delle risorse finanziarie dell'Organizzazione, e fa rapporto alla prossima sessione dell'Assemblea, per approvazione, sulle decisioni prese.
Segretariato
Art. 21
Il Segretariato è composto del Segretario generale e del personale necessario all'Organizzazione.
Art. 22
Su raccomandazione del Consiglio, il Segretario generale è nominato per un periodo
di quattro anni alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti all'Assemblea. Il suo mandato è rinnovabile.
Art. 23
1. Il Segretario generale è responsabile davanti all'Assemblea e al Consiglio.
2. Il Segretario generale è incaricato dell'esecuzione delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio. Egli sottopone al Consiglio rapporti sulle attività dell'Organizzazione, i conti di gestione e il disegno di programma generale di lavoro, come anche le proposte di bilancio dell'Organizzazione.
3. Il Segretario generale assicura la rappresentanza giuridica dell'Organizzazione.
Art. 24
1. Il Segretario generale nomina il personale del Segretariato, conformemente al
Regolamento del personale approvata dall'Assemblea.
2. Il personale dell'Organizzazione è responsabile davanti al Segretario generale.
3. Nell'assunzione e nello stabilimento delle condizioni d'impiego del personale dev'essere soprattutto tenuto conto della necessità di garantire all'Organizzazione i servizi di personale che posseggono le più alte qualità d'efficienza, competenza tecnica e integrità. Conformemente a questa considerazione, sarà debitamente osservata l'importanza di un'assunzione effettuata su una base geografica vasta quanto possibile.
4. Nell'adempimento dei loro doveri, il Segretario generale ed il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Si astengono da qualsiasi atto incompatibile con il loro statuto di funzionari internazionali e rispondono soltanto verso l'Organizzazione.
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Bilancio di previsione e spese Art. 25
1. Il bilancio di previsione dell'Organizzazione, che copre le sue attività amministrative e di programma generale di lavoro, è finanziato con i contributi dei Membri effettivi, associati e affiliati, secondo una scala di valutazione accettata dall'Assemblea, come anche con qualsiasi altra fonte possibile d'entrata dell'Organizzazione, conformemente alle disposizioni delle Norme di finanziamento allegate ai presenti Statuti.
2. Il bilancio di previsione preparato dal Segretario generale è sottoposto all'Assemblea dal Consiglio, per esame e approvazione.
Art. 26
1. I conti dell'Organizzazione sono esaminati da due Revisori dei conti, eletti
dall'Assemblea per un periodo di due anni su raccomandazione del Consiglio. I Revisori dei conti sono rieleggibili.
2. I Revisori dei conti, oltre alle funzioni di esame dei conti, possono presentare le osservazioni che ritengano necessarie circa l'efficienza delle procedure finanziarie e la gestione, il sistema di contabilità, il controllo finanziario interno e, in genere, le conseguenze finanziarie delle pratiche amministrative.
Quorum
Art. 27
1. La presenza della maggioranza dei Membri effettivi è necessaria perché vi sia il
quorum alle riunioni dell'Assemblea.
2. La presenza della maggioranza dei Membri effettivi del Consiglio è necessaria perché vi sia il quorum alle riunioni del Consiglio.
Voto
Art. 28
Ogni membro effettivo dispone di un voto.
Art. 29
1. Salvo disposizione contraria dei presenti Statuti, le decisioni in qualsiasi materia
sono prese dall'Assemblea alla maggioranza semplice dei Membri effettivi presenti e votanti.
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2. Per le decisioni su problemi implicanti obblighi budgetari e finanziari per i Membri, come anche per le decisioni circa il luogo di sede dell'Organizzazione e per qualsiasi altra questione che la maggioranza semplice dei Membri effettivi ritenga d'importanza particolare, è necessaria all'Assemblea la maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti.
Art. 30
Le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti, eccettuate le raccomandazioni in materia finanziaria e budgetaria che devono essere approvata alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.
Capacità giuridica, privilegi e immunità
Art. 31
L'Organizzazione ha la personalità giuridica.
Art. 32
L'Organizzazione benefica, sul territorio degli Stati Membri, dei privilegi e delle
immunità necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Questi privilegi ed immunità possono essere definiti in accordi conclusi dall'Organizzazione.
Emendamenti
Art. 33
1. Qualsiasi disegno d'emendamento dei presenti Statuti e del loro allegato è trasmesso al Segretario generale, che lo comunica ai Membri effettivi almeno sei mesi prima di essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.
2. Un emendamento è accettato dall'Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti.
3. Un emendamento entra in vigore per tutti i Membri quando i due terzi degli Stati Membri hanno notificato la loro approvazione al Governo depositario.
Sospensione
Art. 34
1. Se l'Assemblea ritiene che un Membro persista nel praticare una politica contraria all'obiettivo fondamentale dell'Organizzazione, quale descritto nell'Articolo 3 degli Statuti, l'Assemblea può, con risoluzione accettata alla maggioranza dei due
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terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, sospendere questo Membro, privandolo dell'esercizio dei diritti e della fruizione dei privilegi inerenti alla qualità di Membro.
2. La sospensione sarà mantenuta fin tanto che l'Assemblea riconosca che una modificazione è intervenuta nella politica di questo Membro.
Ritiro
Art. 35
1. Qualsiasi Membro effettivo può ritirarsi dall'Organizzazione con preavviso di un
anno indirizzato per scritto al Governo depositario.
2. Qualsiasi Membro associato può ritirarsi dall'Organizzazione nelle stesse condizioni di preavviso, per mezzo di una notificazione scritta indirizzata al Governo depositario dal Membro effettivo che assume la responsabilità delle relazioni esterne del Membro associato.
3. Qualsiasi Membro affiliato può ritirarsi dall'Organizzazione con preavviso di un anno indirizzato per scritto Segretario generale.
Entrata in vigore
Art. 36
I presenti Statuti entreranno in vigore centoventi giorni dopo che cinquantuno Stati, i
cui organismi ufficiali del turismo sono Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'adozione dei presenti Statuti, avranno ufficialmente notificato al depositario provvisorio di approvare i presenti Statuti e di accettare gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.
Depositario
Art. 37
1. I presenti Statuti, come anche tutte le dichiarazioni di accettazione degli obblighi
inerenti alla qualità di Membro, devono essere depositati provvisoriamente presso il Governo svizzero.
2. Il Governo svizzero informa tutti gli Stati abilitati a ricevere questa notificazione, del ricevimento di tali dichiarazioni e della data d'entrata in vigore dei presenti Statuti.
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Lingue ed interpretazione
Art. 38
Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono il francese, l'inglese, lo spagnolo e il
russo.
Art. 39
I testi francese, inglese, spagnolo e russo dei presenti Statuti fanno parimente fede.
Disposizioni transitorie
Art. 40
Nell'attesa di una decisione dell'Assemblea generale, conformemente all'articolo 2,
la sede è provvisoriamente stabilità a Ginevra (Svizzera).
Art. 41
Durante centottanta giorni dopo l'entrata in vigore dei presenti Statuti, gli Stati
Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare o partecipi dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri effettivi dell'Organizzazione per mezzo di una dichiarazione formale mediante la quale accettano gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.
Art. 42
Durante un anno dopo l'entrata in vigore dei presenti Statuti, gli Stati i cui organismi
nazionali del turismo erano Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'accettazione dei presenti Statuti, se hanno accettato i presenti Statuti con riserva d'approvazione, sono ammessi a partecipare alle attività dell'Organizzazione con tutti i diritti e gli obblighi di un Membro effettivo.
Art. 43
Durante l'anno successivo all'entrata in vigore dei presenti Statuti, i territori o
gruppi di territori non responsabili delle loro relazioni esterne ma i cui organismi nazionali del turismo erano Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'accettazione dei presenti Statuti, e che, conseguentemente, hanno diritto alla qualità di Membro associato e hanno accettato i presenti Statuti con riserva d'approvazione da parte dello Stato che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, possono partecipare alle attività dell'Organizzazione beneficiando dei diritti e degli obblighi inerenti alla qualità di Membro associato.
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Art. 44
A contare dall'entrata in vigore dei presenti Statuti, i diritti e gli obblighi
dell'UIOUT sono devoluti all'Organizzazione.
Art. 45
Il Segretario generale dell'UIOUT, al momento dell'entrata in vigore dei presenti
Statuti, agirà come Segretario generale dell'Organizzazione fino alla data dell'elezione, da parte dell'Assemblea, del Segretario generale dell'Organizzazione.
Fatto a Città del Messico il 27 settembre 1970.
Il Presidente dell'Assemblea generale straordinaria, Presidente dell'Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo: Il Segretario generale dell'Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo: Georges Faddoul
Robert C. Lonati
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Allegato
Norme di finanziamento 1. Il periodo finanziario dell'Organizzazione è di due anni.
2. L'esercizio finanziario corrisponde al periodo compreso tra il 1o gennaio e il dicembre.
3. Il Bilancio di previsione è finanziato per mezzo dei contributi dei Membri, secondo un metodo di ripartizione da determinare dall'Assemblea e fondato sul livello di sviluppo economico, come anche sull'importanza del turismo internazionale di ciascun Paese e per mezzo di altre entrate dell'Organizzazione.
4. Il Bilancio di previsione sarà formulato in dollari degli Stati Uniti. La moneta di pagamento dei contributi dei Membri è il dollaro degli Stati Uniti. Tuttavia, il Segretario generale può accettare altre monete per il pagamento dei contributi dei Membri fino a concorrenza della somma autorizzata dall'Assemblea.
5. È costituito un Fondo generale. Tutti i contributi effettuati in qualità di Membro conformemente al paragrafo 3, le diverse risorse e qualsiasi anticipo sul Fondo rotativo saranno accreditate al Fondo generale. Le spese d'amministrazione e quelle relative al programma generale saranno effettuate per mezzo del Fondo generale.
6. È costituito un Fondo rotativo per un ammontare fissato dall'Assemblea. Gli anticipi sui contributi dei Membri e qualsiasi altra entrata che l'Assemblea destina a tal fine saranno versati nel Fondo rotativo. Se necessario, potranno essere effettuate girate da questo Fondo al Fondo generale.
7. Fondi fiduciari possono essere stabiliti per finanziare le attività non previste nel bilancio di previsione dell'Organizzazione cui sono interessati certi paesi o gruppi di paesi, fermo restando che questi Fondi saranno finanziati con contributi volontari.
L'Organizzazione può domandare una rimunerazione per l'amministrazione di questi Fondi.
8. La destinazione dei doni, legati ad altre entrate straordinarie non iscritte nel bilancio di previsione dell'Organizzazione è decisa dall'Assemblea.
9. Il Segretario generale sottopone le previsioni budgetarie al Consiglio almeno tre mesi prima della riunione corrispondente del Consiglio. Il Consiglio studia queste previsioni e raccomanda il bilancio di previsione all'esame finale e all'approvazione dell'Assemblea. Le previsioni del Consiglio sono comunicate almeno tre mesi prima della riunioni corrispondente dell'Assemblea.
10. L'Assemblea approva il bilancio di previsione annuale per un periodo biennale, ne approva la ripartizione per ogni anno, come anche i conti di gestione per ogni anno.
11. I conti dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario trascorso sono comunicate dal Segretario generale ai Revisori dei conti e all'organo competente del Consiglio.
I Revisori dei conti fanno rapporto al Consiglio e all'Assemblea.
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12. I Membri dell'Organizzazione effettuano il versamento del loro contributo nel primo mese dell'esercizio finanziario per cui tale contributo è dovuto. L'importo di questo contributo, deciso dall'Assemblea, è comunicato ai Membri sei mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
Tuttavia, il Consiglio può accettare casi d'arretrati giustificati risultanti dai diversi esercizi finanziari in vigore nei differenti Paesi.
13. Il Membro in mora nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione sarà privato del privilegio di cui beneficiano i Membri, e cioè dei servizi e del diritto di voto nell'Assemblea e nel Consiglio, se la somma dei suoi arretrati è uguale o superiore al contributo dovuto per i due anni finanziari trascorsi. A domanda del Consiglio, l'Assemblea può nondimeno autorizzare questo Membro a partecipare alle votazioni e a beneficiare dei servizi dell'Organizzazione, se essa accerta che la mancanza è dovuta a circostanze indipendenti dalla costui volontà.
14. Il membro che si ritira dall'Organizzazione ha l'obbligo di pagare la parte adeguata del suo contributo su un fondamento di prorata fino alla data in cui il suo ritiro diviene effettivo.
Calcolando la ripartizione per i Membri associati e affiliati, sarà tenuto conto del carattere differente della loro qualità di Membro e dei diritti limitati di cui fruiscono in seno all'Organizzazione.
Fatto a Città del Messico il 27 settembre 1970.
Il Presidente dell'Assemblea generale straordinaria, Presidente dell'Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo: Il Segretario generale dell'Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo: Georges Faddoul
Robert C. Lonati
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Campo d'applicazione il 18 marzo 20083 Stati partecipanti
Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan
8 maggio
1973
2 gennaio
1975
Albania
4 giugno
1993
8 ottobre
1993
Algeria
5 maggio
1976
5 maggio
1976
Andorra
21 ottobre
1995
21 ottobre
1995
Angola
30 agosto
1990
30 agosto
1990
Arabia Saudita
17 giugno
2002
17 giugno
2002
Argentina
13 giugno
1972
2 gennaio
1975
Armenia
24 settembre 1997
24 ottobre
1997
Australia
23 settembre 2004
23 settembre 2004
Austria
22 dicembre 1975
22 dicembre 1975
Azerbaigian
29 settembre 2001
29 settembre 2001
Bahamas
24 maggio
2005
24 maggio
2005
Bahrein
29 settembre 2001
29 settembre 2001
Bangladesh
19 febbraio
1975
19 febbraio
1975
Belarus
9 giugno
2005
14 giugno
2005
Belgio
Comunità fiammingaa 24 ottobre
1997
24 ottobre
1997
Benin
31 dicembre 1974
2 gennaio
1975
Bhutan
4 febbraio
2003
19 ottobre
2003
Bolivia
21 maggio
1975
21 maggio
1975
Bosnia e Erzegovina 5 luglio
1993
8 ottobre
1993
Botswana
21 ottobre
1995
21 ottobre
1995
Brasile
11 giugno
1974
2 gennaio
1975
Brunei
29 novembre 2007
29 novembre 2007
Bulgaria
21 gennaio
1976
21 gennaio
1976
Burkina Faso
16 maggio
1975
16 maggio
1975
Burundi
30 ottobre
1974
2 gennaio
1975
Cambogia
24 aprile
1972
2 gennaio
1975
Camerun
28 novembre 1973
2 gennaio
1975
Canada
28 gennaio
2000
28 gennaio
2000
Capo Verde
29 settembre 2001
29 settembre 2001
Ceca, Repubblica
8 febbraio
1993 S
1° gennaio
1993
Ciad
10 settembre 1985
26 settembre 1985
Cile
9 aprile
1974
2 gennaio
1975
Cina
22 settembre 1983
5 ottobre
1983
Hong Konga
b
17 settembre 1999
1° ottobre
1999
Macaoa
c
8 aprile
1980
17 settembre 1981
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Una versione del campo di applicazione aggiornata è pubblicata sul Sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).
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Stati partecipanti
Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Cipro
4 settembre 1974
12 gennaio
1975
Colombia
12 giugno
1971
2 gennaio
1975
Congo (Brazzaville) 29 luglio
1977
20 settembre 1979
Congo (Kinshasa)
20 gennaio
1972
2 gennaio
1975
Corea (Nord)
28 agosto
1987
1° ottobre
1987
Corea (Sud)
15 gennaio
1973
2 gennaio
1975
Costa Rica
26 settembre 1995
26 settembre 1995
Côte d'Ivoire
5 marzo
1973
2 gennaio
1975
Croazia
5 luglio
1993
8 ottobre
1993
Cuba
11 dicembre 1975
11 dicembre 1975
Dominicana, Repubblica 29 aprile
1975
29 aprile
1975
Ecuador
11 febbraio
1975
11 febbraio
1975
Egitto
21 maggio
1971
2 gennaio
1975
El Salvador
10 dicembre 1992
8 ottobre
1993
Eritrea
14 marzo
1995
21 ottobre
1995
Etiopia
22 maggio
1975
22 maggio
1975
Figi
30 aprile
1997
24 ottobre
1997
Filippine
23 ottobre
1991
23 ottobre
1991
Francia
31 dicembre 1975
31 dicembre 1975
Gabon
6 aprile
1971
2 gennaio
1975
Gambia
6 maggio
1975
6 maggio
1975
Georgia
2 settembre 1993
8 ottobre
1993
Germania
29 gennaio
1976
29 gennaio
1976
Ghana
28 novembre 1972
2 gennaio
1975
Giamaica
24 aprile
1975
24 aprile
1975
Giappone
6 luglio
1978
6 luglio
1978
Gibuti
30 maggio
1997
24 ottobre
1997
Giordania
30 marzo
1971
2 gennaio
1975
Grecia
8 novembre 1972
2 gennaio
1975
Guatemala
8 settembre 1993
8 ottobre
1993
Guinea
17 luglio
1985
17 luglio
1985
Guinea equatoriale
23 agosto
1995
21 ottobre
1995
Guinea-Bissau
4 ottobre
1991
4 ottobre
1991
Haiti
12 giugno
1974
2 gennaio
1975
Honduras
29 settembre 2001
29 settembre 2001
India
9 novembre 1971
2 gennaio
1975
Indonesia
5 aprile
1972
2 gennaio
1975
Iran
17 febbraio
1972
2 gennaio
1975
Iraq
15 settembre 1971
2 gennaio
1975
Israele
20 gennaio
1975
20 gennaio
1975
Italia
2 marzo
1978
2 marzo
1978
Kazakstan
2 settembre 1993
8 ottobre
1993
Organizzazione mondiale del turismo - Statuti 17
0.935.21
Stati partecipanti
Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Kenya
24 settembre 1971
2 gennaio
1975
Kirghizistan
2 settembre 1993
8 ottobre
1993
Kuwait
3 marzo
2003
3 marzo
2003
Laos
27 settembre 1973
2 gennaio
1975
Lesotho
11 luglio
1980
17 settembre 1981
Lettonia
1° gennaio
2005
1° gennaio
2005
Libano
18 giugno
1974
2 gennaio
1975
Libia
21 aprile
1977
21 aprile
1977
Lituania
26 settembre 2003
6 ottobre
2003
Macedonia
21 ottobre
1995
21 ottobre
1995
Madagascar
22 maggio
1975
22 maggio
1975
Malawi
6 agosto
1974
2 gennaio
1975
Malaysia
19 settembre 1991
19 settembre 1991
Maldive
10 giugno
1980
17 settembre 1981
Mali
17 giugno
1974
2 gennaio
1975
Malta
2 agosto
1978
2 agosto
1978
Marocco
7 luglio
1971
2 gennaio
1975
Mauritania
9 luglio
1976
9 luglio
1976
Maurizio
26 luglio
1973
2 gennaio
1975
Messico
20 novembre 1970
2 gennaio
1975
Moldova
2 settembre 1993
8 ottobre
1993
Monaco
5 maggio
2000
1° gennaio
2001
Mongolia
27 marzo
1990
27 marzo
1990
Montenegro
29 novembre 2007
29 novembre 2007
Mozambico
21 ottobre
1995
21 ottobre
1995
Namibia
24 settembre 1997
24 ottobre
1997
Nepal
14 marzo
1972
2 gennaio
1975
Nicaragua
4 ottobre
1991
4 ottobre
1991
Niger
13 luglio
1978
20 settembre 1979
Nigeria
22 settembre 1971
2 gennaio
1975
Oman
20 gennaio
2004
1° luglio
2004
Paesi Bassi
10 maggio
1976
10 maggio
1976
Antille olandesia
19 febbraio
1979
5 settembre 1979
Arubaa
14 agosto
1987
1° ottobre
1987
Pakistan
2 aprile
1971
2 gennaio
1975
Panama
17 ottobre
1996
17 ottobre
1996
Papua Nuova Guinea
2 dicembre 2005
2 dicembre 2005
Paraguay
26 giugno
1992
26 giugno
1992
Perù
30 maggio
1974
2 gennaio
1975
Polonia
10 febbraio
1976
10 febbraio
1976
Portogallo
11 novembre 1976
11 novembre 1976
Maderaa
21 novembre 1994
21 ottobre
1995
Industria
18
0.935.21
Stati partecipanti
Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Qatar
1° gennaio
2002
1° gennaio
2002
Regno Unito
25 novembre 2005
25 novembre 2005
Rep. Centrafricana
29 settembre 1995
21 ottobre
1995
Romania
13 settembre 1974
2 gennaio
1975
Ruanda
6 giugno
1975
6 giugno
1975
Russia
29 dicembre 1975
29 dicembre 1975
San Marino
20 luglio
1971
2 gennaio
1975
Santa Sede
25 settembre 1973
2 gennaio
1975
São Tomé e Príncipe 9 dicembre 1983
26 settembre 1985
Seicelle
4 ottobre
1991
4 ottobre
1991
Senegal
5 aprile
1972
2 gennaio
1975
Serbia
29 settembre 2001
29 settembre 2001
Sierra Leone
6 maggio
1974
2 gennaio
1975
Siria
11 agosto
1971
2 gennaio
1975
Slovacchia
22 gennaio
1993 S
1° gennaio
1993
Slovenia
28 settembre 1993
8 ottobre
1993
Spagna
4 luglio
1974
2 gennaio
1975
Sri Lanka
5 dicembre 1972
2 gennaio
1975
Stati
Uniti
Portoricoa
20 maggio
2002
20 maggio
2002
Sudafrica
12 aprile
1994
12 aprile
1994
Sudan
18 aprile
1975
18 aprile
1975
Svizzera
12 gennaio
1976
12 gennaio
1976
Swaziland
1° ottobre
1999
Tagikistan
29 novembre 2007
29 novembre 2007
Tanzania
2 febbraio
1972
2 gennaio
1975
Thailandia
22 maggio
1996
1° giugno
1996
Timor-Leste
2 dicembre 2005
2 dicembre 2005
Togo
16 aprile
1975
16 aprile
1975
Tunisia
29 maggio
1972
2 gennaio
1975
Turchia
6 novembre 1973
2 gennaio
1975
Turkmenistan
24 settembre 1993
8 ottobre
1993
Ucraina
24 ottobre
1997
24 ottobre
1997
Uganda
12 dicembre 1974
2 gennaio
1975
Ungheria
8 settembre 1975
8 settembre 1975
Uruguay
18 maggio
1977
18 maggio
1977
Uzbekistan
2 settembre 1993
8 ottobre
1993
Venezuela
20 giugno
1974
2 gennaio
1975
Vietnam
26 marzo
1981
17 settembre 1981
Yemen
9 marzo
1971
2 gennaio
1975
Organizzazione mondiale del turismo - Statuti 19
0.935.21
Stati partecipanti
Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Zambia
31 agosto
1973
2 gennaio
1975
Zimbabwe
30 giugno
1981
17 settembre 1981
a
Membro associato in applicazione dell'art. 6 par. 2.
b
Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
c
Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
Industria
20
0.935.21