24.02.2021 - * / In vigore
25.01.2021 - 23.02.2021
16.07.2020 - 24.01.2021
21.05.2019 - 15.07.2020
11.07.2017 - 20.05.2019
18.12.2015 - 10.07.2017
18.06.2008 - 17.12.2015
18.03.2008 - 17.06.2008
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16.12.2004 - 17.03.2008
29.09.2001 - 15.12.2004
24.10.1997 - 28.09.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Traduzione1

Statuti

dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) Deliberati in Messico il 27 settembre 1970 Approvati dall'Assemblea federale il 18 dicembre 19752 Adottati dalla Svizzera con strumento depositato il 12 gennaio 1976 Entrati in vigore per la Svizzera il 12 gennaio 1976 (Stato 18 marzo 2008) Costituzione


Art. 1

L'Organizzazione mondiale del turismo, detta qui di seguito «Organizzazione», è
istituita come organizzazione internazionale di carattere intergovernativo, risultante dalla trasformazione dell'Unione internazionale degli Organismi ufficiali del turismo (UIOUT).

Sede


Art. 2

La sede dell'Organizzazione è determinata e può essere cambiata in ogni momento
per decisione dell'Assemblea generale.

Scopi


Art. 3

1. Scopo fondamentale dell'Organizzazione è promuovere e sviluppare il turismo
per contribuire all'espansione economica, alla comprensione internazionale, alla pace, alla prosperità, come anche al rispetto universale e all'osservanza dei diritti e delle libertà umane fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. L'organizzazione prenderà tutti i provvedimenti necessari per conseguire questo scopo.

2. Perseguendo questo scopo, l'Organizzazione rivolgerà particolare attenzione agli interessi dei paesi in via di sviluppo nel campo turistico.

RU 1976 96; FF 1975 II 151 1

Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presenteRaccolta.

2 RU

1976 94

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3. Per affermare il ruolo centrale ch'essa è chiamata a svolgere nel campo turistico, l'Organizzazione allestirà e manterrà una cooperazione efficace con gli organi competenti delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate. A tal fine, l'Organizzazione cercherà di allacciare rapporti di cooperazione e partecipazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, come organizzazione partecipante e incaricata dell'esecuzione del Programma.

Membri


Art. 4

La qualità di Membro dell'Organizzazione sarà accessibile ai: a. Membri

effettivi

b. Membri

associati

c. Membri

affiliati.


Art. 5

1. La qualità di Membro effettivo dell'Organizzazione è accessibile a tutti gli Stati
sovrani.

2. Gli Stati i cui organismi nazionali del turismo sono Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'accettazione dei presenti Statuti da parte dell'Assemblea generale straordinaria dell'UIOUT, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri effettivi dell'Organizzazione, per mezzo di una dichiarazione formale mediante la quale accettano gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

3. Altri Stati possono divenire Membri effettivi dell'Organizzazione se la loro candidatura è approvata dall'Assemblea generale alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.


Art. 6

1. La qualità di Membro associato dell'Organizzazione è accessibile a tutti i territori
o gruppi di territori che non hanno la responsabilità delle loro relazioni esterne.

2. I territori o gruppi di territori i cui organismi nazionali del turismo sono Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'accettazione dei presenti Statuti da parte dell'Assemblea generale straordinaria dell'UIOUT, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri associati dell'Organizzazione, riservata l'approvazione dello Stato che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, il quale deve pure dichiarare, in loro nome, che tali territori o gruppi di territori accettano gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

3. Territori o gruppi di territori possono divenire Membri associati dell'Organizzazione se la loro candidatura è preliminarmente approvata dallo Stato Membro che

Organizzazione mondiale del turismo - Statuti 3

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assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, il quale deve pure dichiarare, in loro nome, che tali territori o gruppi di territori accettano gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro. L'Assemblea deve approvare queste candidature alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.

4. Il Membro associato dell'Organizzazione che divenga responsabile della condotta delle sue relazioni esterne ha il diritto di divenire Membro effettivo dell'Organizzazione per mezzo di una dichiarazione formale scritta, mediante la quale notifica al Segretario generale di accettare gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro effettivo.


Art. 7
1. La qualità di Membro affiliato dell'Organizzazione è accessibile alle organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, che si occupano di interessi turistici specializzati, come anche alle organizzazioni commerciali e associazioni le cui attività sono collegate con gli scopi dell'Organizzazione o ricadono nella sua competenza.

2. I Membri associati dell'UIOUT al momento dell'accettazione dei presenti Statuti da parte dell'Assemblea generale straordinaria dell'UIOUT, hanno il diritto di divenire Membri affiliati dell'Organizzazione, senza necessità di voto, per mezzo di una dichiarazione mediante la quale accettano gli obblighi inerenti alla qualità di Membro affiliato.

3. Altre organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, che si occupano di interessi turistici specializzati possono divenire Membri affiliati dell'Organizzazione, con la riserva che la loro candidatura alla qualità di Membro sia presentata per scritto al Segretario generale e sia approvata dall'Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.

4. Organizzazioni commerciali o associazioni che si occupano di interessi definiti nel paragrafo 1 qui sopra possono divenire Membri affiliati dell'Organizzazione, con la riserva che la loro candidatura alla qualità di Membro sia sottoposta per scritto al Segretario generale e appoggiata dallo Stato la cui giurisdizione si trova la sede del candidato. Le dette candidature devono essere approvate dall'Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.

5. Può essere costituito un Comitato dei Membri affiliati, il quale stabilisce il proprio regolamento, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il Comitato può essere rappresentato alle riunioni dell'Organizzazione. Può chiedere l'iscrizione di questioni nell'ordine del giorno di queste riunioni. Può parimente formulare raccomandazioni a queste riunioni.

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6. I Membri affiliati possono partecipare, a titolo individuale o raggruppati in seno al Comitato dei Membri affiliati, alle attività dell'Organizzazione.

Organi


Art. 8

1. Gli organi dell'Organizzazione sono: a. L'Assemblea generale, detta qui di seguito Assemblea; b. Il Consiglio esecutivo, detto qui di seguito Consiglio; c. Il Segretariato.

2. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, salvo diversa disposizione degli organi rispettivi.

Assemblea generale

Art. 9

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Organizzazione; è composta di delegati
rappresentanti i Membri effettivi.

2. Nelle sessioni dell'Assemblea, i Membri effettivi e associati non possono farsi rappresentare da più di cinque delegati, di cui uno sarà nominato dai Membri Capo della delegazione.

3. Il Comitato dei Membri affiliati può designare tre osservatori al massimo e ogni Membro affiliato può nominare un osservatore per partecipare ai lavori dell'Assemblea.


Art. 10

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni e, parimente, in sessione
straordinaria quando le circostanze lo esigano. Le sessione straordinarie possono essere convocate a domanda del Consiglio o della maggioranza dei Membri effettivi dell'Organizzazione.


Art. 11

L'Assemblea adotta il proprio Regolamento.


Art. 12

L'Assemblea può esaminare qualsiasi problema e formulare raccomandazioni su
qualsiasi oggetto di competenza dell'Organizzazione. Oltre alle attribuzioni conferirtele per altro dai presenti Statuti, l'Assemblea:

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a. Elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti; b. Elegge i membri del Consiglio; c. Nomina il Segretario generale su raccomandazione del Consiglio; d. Approva il Regolamento finanziario dell'Organizzazione; e. Enuncia le direttive generali per l'amministrazione dell'Organizzazione; f. Approva il Regolamento del personale applicabile ai membri del personale del Segretariato;

g. Elegge i Revisori dei conti su raccomandazione del Consiglio; h. Approva il programma generale di lavoro dell'Organizzazione; i.

Controlla la politica finanziaria dell'Organizzazione ed esamina e approva il bilancio; j.

crea qualsiasi organo tecnico o regionale che possa rilevarsi necessario; k. Studia e approva i rapporti d'attività dell'Organizzazione e degli organi di quest'ultima e prende qualsiasi disposizione necessaria per dar effetto ai provvedimenti che ne derivano; l. Approva o delega i poteri per approvare la conclusione di accordi con governi e organizzazioni internazionali; m. Approva o delega i poteri per approvare la conclusione di accordi con organizzazioni o istituzioni private;

n. Elabora e raccomanda accordi internazionali su qualsiasi problema di competenza dell'Organizzazione;

o. Si pronuncia, conformemente ai presenti Statuti, sulle domanda di ammissione alla qualità di Membro.


Art. 13

1. L'Assemblea elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti all'inizio di ogni
sessione.

2. Il Presidente presiede l'Assemblea e adempie i compiti affidatigli.

3. Il Presidente è responsabile dinnanzi all'Assemblea nel corso delle sessione di questa.

4. Il Presidente rappresenta l'Organizzazione durante il suo mandato in tutte le manifestazioni in cui questa rappresentanza è necessaria.

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Consiglio esecutivo

Art. 14

1. Il Consiglio si compone di Membri effettivi eletti dall'Assemblea in ragione di un
Membro per cinque Membri effettivi, conformemente al Regolamento emanato dall'Assemblea, al fine di conseguire una ripartizione geografica giusta ed equa.

2. Un membro associato, designato dai Membri associati dell'Organizzazione, può partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto.

3. Un rappresentante del Comitato dei Membri affiliati può partecipare lavori del Consiglio, senza diritto di voto.


Art. 15

Il mandato dei membri eletti dal Consiglio è di quattro anni, eccettuato quello della
metà dei membri del primo Consiglio, designati per sorteggio, il quale è di due anni.

Si procederà ogni due anni all'elezione della metà dei membri del Consiglio.


Art. 16

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.


Art. 17

Il Consiglio elegge, fra i suoi membri eletti, un Presidente e dei Vicepresidenti per
un mandato annuale.


Art. 18

Il Consiglio adotta il suo proprio Regolamento.


Art. 19

Il Consiglio, oltre alle funzioni per altro conferitegli nei presenti Statuti: a. Prende, previa consultazione con il Segretario generale, tutti i provvedimenti necessari per eseguire le decisioni e le raccomandazioni dell'Assemblea e fa rapporto a quest'ultima; b. Riceve dal Segretario generale rapporti sulle attività dell'Organizzazione; c. Sottopone proposte all'Assemblea; d. Esamina il programma generale di lavoro dell'Organizzazione elaborato dal Segretario generale prima della sua presentazione all'Assemblea; e. Sottopone all'Assemblea rapporti e raccomandazioni su i conti e le previsioni di bilancio dell'Organizzazione;

f.

Crea qualsiasi organo sussidiario necessario alle attività del Consiglio; g. Esercita qualsiasi altra funzione che possa essergli affidata dall'Assemblea.

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Art. 20

Fra le sessione dell'Assemblea e salvo disposizione contraria dei presenti Statuti, il
Consiglio prende le decisioni d'ordine amministrativo e tecnico che possono essere necessarie, nell'ambito delle attribuzioni e delle risorse finanziarie dell'Organizzazione, e fa rapporto alla prossima sessione dell'Assemblea, per approvazione, sulle decisioni prese.

Segretariato

Art. 21

Il Segretariato è composto del Segretario generale e del personale necessario all'Organizzazione.


Art. 22

Su raccomandazione del Consiglio, il Segretario generale è nominato per un periodo
di quattro anni alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti all'Assemblea. Il suo mandato è rinnovabile.


Art. 23

1. Il Segretario generale è responsabile davanti all'Assemblea e al Consiglio.
2. Il Segretario generale è incaricato dell'esecuzione delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio. Egli sottopone al Consiglio rapporti sulle attività dell'Organizzazione, i conti di gestione e il disegno di programma generale di lavoro, come anche le proposte di bilancio dell'Organizzazione.

3. Il Segretario generale assicura la rappresentanza giuridica dell'Organizzazione.


Art. 24

1. Il Segretario generale nomina il personale del Segretariato, conformemente al
Regolamento del personale approvata dall'Assemblea.

2. Il personale dell'Organizzazione è responsabile davanti al Segretario generale.

3. Nell'assunzione e nello stabilimento delle condizioni d'impiego del personale dev'essere soprattutto tenuto conto della necessità di garantire all'Organizzazione i servizi di personale che posseggono le più alte qualità d'efficienza, competenza tecnica e integrità. Conformemente a questa considerazione, sarà debitamente osservata l'importanza di un'assunzione effettuata su una base geografica vasta quanto possibile.

4. Nell'adempimento dei loro doveri, il Segretario generale ed il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Si astengono da qualsiasi atto incompatibile con il loro statuto di funzionari internazionali e rispondono soltanto verso l'Organizzazione.

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Bilancio di previsione e spese Art. 25
1. Il bilancio di previsione dell'Organizzazione, che copre le sue attività amministrative e di programma generale di lavoro, è finanziato con i contributi dei Membri effettivi, associati e affiliati, secondo una scala di valutazione accettata dall'Assemblea, come anche con qualsiasi altra fonte possibile d'entrata dell'Organizzazione, conformemente alle disposizioni delle Norme di finanziamento allegate ai presenti Statuti.

2. Il bilancio di previsione preparato dal Segretario generale è sottoposto all'Assemblea dal Consiglio, per esame e approvazione.


Art. 26

1. I conti dell'Organizzazione sono esaminati da due Revisori dei conti, eletti
dall'Assemblea per un periodo di due anni su raccomandazione del Consiglio. I Revisori dei conti sono rieleggibili.

2. I Revisori dei conti, oltre alle funzioni di esame dei conti, possono presentare le osservazioni che ritengano necessarie circa l'efficienza delle procedure finanziarie e la gestione, il sistema di contabilità, il controllo finanziario interno e, in genere, le conseguenze finanziarie delle pratiche amministrative.

Quorum


Art. 27

1. La presenza della maggioranza dei Membri effettivi è necessaria perché vi sia il
quorum alle riunioni dell'Assemblea.

2. La presenza della maggioranza dei Membri effettivi del Consiglio è necessaria perché vi sia il quorum alle riunioni del Consiglio.

Voto


Art. 28

Ogni membro effettivo dispone di un voto.


Art. 29

1. Salvo disposizione contraria dei presenti Statuti, le decisioni in qualsiasi materia
sono prese dall'Assemblea alla maggioranza semplice dei Membri effettivi presenti e votanti.

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2. Per le decisioni su problemi implicanti obblighi budgetari e finanziari per i Membri, come anche per le decisioni circa il luogo di sede dell'Organizzazione e per qualsiasi altra questione che la maggioranza semplice dei Membri effettivi ritenga d'importanza particolare, è necessaria all'Assemblea la maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti.


Art. 30
Le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti, eccettuate le raccomandazioni in materia finanziaria e budgetaria che devono essere approvata alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.

Capacità giuridica, privilegi e immunità

Art. 31

L'Organizzazione ha la personalità giuridica.


Art. 32

L'Organizzazione benefica, sul territorio degli Stati Membri, dei privilegi e delle
immunità necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Questi privilegi ed immunità possono essere definiti in accordi conclusi dall'Organizzazione.

Emendamenti

Art. 33
1. Qualsiasi disegno d'emendamento dei presenti Statuti e del loro allegato è trasmesso al Segretario generale, che lo comunica ai Membri effettivi almeno sei mesi prima di essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.

2. Un emendamento è accettato dall'Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti.

3. Un emendamento entra in vigore per tutti i Membri quando i due terzi degli Stati Membri hanno notificato la loro approvazione al Governo depositario.

Sospensione


Art. 34
1. Se l'Assemblea ritiene che un Membro persista nel praticare una politica contraria all'obiettivo fondamentale dell'Organizzazione, quale descritto nell'Articolo 3 degli Statuti, l'Assemblea può, con risoluzione accettata alla maggioranza dei due

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terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, sospendere questo Membro, privandolo dell'esercizio dei diritti e della fruizione dei privilegi inerenti alla qualità di Membro.

2. La sospensione sarà mantenuta fin tanto che l'Assemblea riconosca che una modificazione è intervenuta nella politica di questo Membro.

Ritiro


Art. 35

1. Qualsiasi Membro effettivo può ritirarsi dall'Organizzazione con preavviso di un
anno indirizzato per scritto al Governo depositario.

2. Qualsiasi Membro associato può ritirarsi dall'Organizzazione nelle stesse condizioni di preavviso, per mezzo di una notificazione scritta indirizzata al Governo depositario dal Membro effettivo che assume la responsabilità delle relazioni esterne del Membro associato.

3. Qualsiasi Membro affiliato può ritirarsi dall'Organizzazione con preavviso di un anno indirizzato per scritto Segretario generale.

Entrata in vigore

Art. 36

I presenti Statuti entreranno in vigore centoventi giorni dopo che cinquantuno Stati, i
cui organismi ufficiali del turismo sono Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'adozione dei presenti Statuti, avranno ufficialmente notificato al depositario provvisorio di approvare i presenti Statuti e di accettare gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

Depositario


Art. 37

1. I presenti Statuti, come anche tutte le dichiarazioni di accettazione degli obblighi
inerenti alla qualità di Membro, devono essere depositati provvisoriamente presso il Governo svizzero.

2. Il Governo svizzero informa tutti gli Stati abilitati a ricevere questa notificazione, del ricevimento di tali dichiarazioni e della data d'entrata in vigore dei presenti Statuti.

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Lingue ed interpretazione

Art. 38

Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono il francese, l'inglese, lo spagnolo e il
russo.


Art. 39

I testi francese, inglese, spagnolo e russo dei presenti Statuti fanno parimente fede.

Disposizioni transitorie

Art. 40

Nell'attesa di una decisione dell'Assemblea generale, conformemente all'articolo 2,
la sede è provvisoriamente stabilità a Ginevra (Svizzera).


Art. 41

Durante centottanta giorni dopo l'entrata in vigore dei presenti Statuti, gli Stati
Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare o partecipi dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri effettivi dell'Organizzazione per mezzo di una dichiarazione formale mediante la quale accettano gli Statuti dell'Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.


Art. 42

Durante un anno dopo l'entrata in vigore dei presenti Statuti, gli Stati i cui organismi
nazionali del turismo erano Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'accettazione dei presenti Statuti, se hanno accettato i presenti Statuti con riserva d'approvazione, sono ammessi a partecipare alle attività dell'Organizzazione con tutti i diritti e gli obblighi di un Membro effettivo.


Art. 43

Durante l'anno successivo all'entrata in vigore dei presenti Statuti, i territori o
gruppi di territori non responsabili delle loro relazioni esterne ma i cui organismi nazionali del turismo erano Membri effettivi dell'UIOUT al momento dell'accettazione dei presenti Statuti, e che, conseguentemente, hanno diritto alla qualità di Membro associato e hanno accettato i presenti Statuti con riserva d'approvazione da parte dello Stato che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, possono partecipare alle attività dell'Organizzazione beneficiando dei diritti e degli obblighi inerenti alla qualità di Membro associato.

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Art. 44

A contare dall'entrata in vigore dei presenti Statuti, i diritti e gli obblighi
dell'UIOUT sono devoluti all'Organizzazione.


Art. 45

Il Segretario generale dell'UIOUT, al momento dell'entrata in vigore dei presenti
Statuti, agirà come Segretario generale dell'Organizzazione fino alla data dell'elezione, da parte dell'Assemblea, del Segretario generale dell'Organizzazione.

Fatto a Città del Messico il 27 settembre 1970.

Il Presidente dell'Assemblea generale straordinaria, Presidente dell'Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo: Il Segretario generale dell'Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo: Georges Faddoul

Robert C. Lonati

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Allegato

Norme di finanziamento 1. Il periodo finanziario dell'Organizzazione è di due anni.

2. L'esercizio finanziario corrisponde al periodo compreso tra il 1o gennaio e il dicembre.

3. Il Bilancio di previsione è finanziato per mezzo dei contributi dei Membri, secondo un metodo di ripartizione da determinare dall'Assemblea e fondato sul livello di sviluppo economico, come anche sull'importanza del turismo internazionale di ciascun Paese e per mezzo di altre entrate dell'Organizzazione.

4. Il Bilancio di previsione sarà formulato in dollari degli Stati Uniti. La moneta di pagamento dei contributi dei Membri è il dollaro degli Stati Uniti. Tuttavia, il Segretario generale può accettare altre monete per il pagamento dei contributi dei Membri fino a concorrenza della somma autorizzata dall'Assemblea.

5. È costituito un Fondo generale. Tutti i contributi effettuati in qualità di Membro conformemente al paragrafo 3, le diverse risorse e qualsiasi anticipo sul Fondo rotativo saranno accreditate al Fondo generale. Le spese d'amministrazione e quelle relative al programma generale saranno effettuate per mezzo del Fondo generale.

6. È costituito un Fondo rotativo per un ammontare fissato dall'Assemblea. Gli anticipi sui contributi dei Membri e qualsiasi altra entrata che l'Assemblea destina a tal fine saranno versati nel Fondo rotativo. Se necessario, potranno essere effettuate girate da questo Fondo al Fondo generale.

7. Fondi fiduciari possono essere stabiliti per finanziare le attività non previste nel bilancio di previsione dell'Organizzazione cui sono interessati certi paesi o gruppi di paesi, fermo restando che questi Fondi saranno finanziati con contributi volontari.

L'Organizzazione può domandare una rimunerazione per l'amministrazione di questi Fondi.

8. La destinazione dei doni, legati ad altre entrate straordinarie non iscritte nel bilancio di previsione dell'Organizzazione è decisa dall'Assemblea.

9. Il Segretario generale sottopone le previsioni budgetarie al Consiglio almeno tre mesi prima della riunione corrispondente del Consiglio. Il Consiglio studia queste previsioni e raccomanda il bilancio di previsione all'esame finale e all'approvazione dell'Assemblea. Le previsioni del Consiglio sono comunicate almeno tre mesi prima della riunioni corrispondente dell'Assemblea.

10. L'Assemblea approva il bilancio di previsione annuale per un periodo biennale, ne approva la ripartizione per ogni anno, come anche i conti di gestione per ogni anno.

11. I conti dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario trascorso sono comunicate dal Segretario generale ai Revisori dei conti e all'organo competente del Consiglio.

I Revisori dei conti fanno rapporto al Consiglio e all'Assemblea.

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12. I Membri dell'Organizzazione effettuano il versamento del loro contributo nel primo mese dell'esercizio finanziario per cui tale contributo è dovuto. L'importo di questo contributo, deciso dall'Assemblea, è comunicato ai Membri sei mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Tuttavia, il Consiglio può accettare casi d'arretrati giustificati risultanti dai diversi esercizi finanziari in vigore nei differenti Paesi.

13. Il Membro in mora nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione sarà privato del privilegio di cui beneficiano i Membri, e cioè dei servizi e del diritto di voto nell'Assemblea e nel Consiglio, se la somma dei suoi arretrati è uguale o superiore al contributo dovuto per i due anni finanziari trascorsi. A domanda del Consiglio, l'Assemblea può nondimeno autorizzare questo Membro a partecipare alle votazioni e a beneficiare dei servizi dell'Organizzazione, se essa accerta che la mancanza è dovuta a circostanze indipendenti dalla costui volontà.

14. Il membro che si ritira dall'Organizzazione ha l'obbligo di pagare la parte adeguata del suo contributo su un fondamento di prorata fino alla data in cui il suo ritiro diviene effettivo.

Calcolando la ripartizione per i Membri associati e affiliati, sarà tenuto conto del carattere differente della loro qualità di Membro e dei diritti limitati di cui fruiscono in seno all'Organizzazione.

Fatto a Città del Messico il 27 settembre 1970.

Il Presidente dell'Assemblea generale straordinaria, Presidente dell'Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo: Il Segretario generale dell'Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo: Georges Faddoul

Robert C. Lonati

Organizzazione mondiale del turismo - Statuti 15

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Campo d'applicazione il 18 marzo 20083 Stati partecipanti

Ratifica

Dichiarazione di

successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

8 maggio

1973

2 gennaio

1975

Albania

4 giugno

1993

8 ottobre

1993

Algeria

5 maggio

1976

5 maggio

1976

Andorra

21 ottobre

1995

21 ottobre

1995

Angola

30 agosto

1990

30 agosto

1990

Arabia Saudita

17 giugno

2002

17 giugno

2002

Argentina

13 giugno

1972

2 gennaio

1975

Armenia

24 settembre 1997

24 ottobre

1997

Australia

23 settembre 2004

23 settembre 2004

Austria

22 dicembre 1975

22 dicembre 1975

Azerbaigian

29 settembre 2001

29 settembre 2001

Bahamas

24 maggio

2005

24 maggio

2005

Bahrein

29 settembre 2001

29 settembre 2001

Bangladesh

19 febbraio

1975

19 febbraio

1975

Belarus

9 giugno

2005

14 giugno

2005

Belgio

Comunità fiammingaa 24 ottobre

1997

24 ottobre

1997

Benin

31 dicembre 1974

2 gennaio

1975

Bhutan

4 febbraio

2003

19 ottobre

2003

Bolivia

21 maggio

1975

21 maggio

1975

Bosnia e Erzegovina 5 luglio

1993

8 ottobre

1993

Botswana

21 ottobre

1995

21 ottobre

1995

Brasile

11 giugno

1974

2 gennaio

1975

Brunei

29 novembre 2007

29 novembre 2007

Bulgaria

21 gennaio

1976

21 gennaio

1976

Burkina Faso

16 maggio

1975

16 maggio

1975

Burundi

30 ottobre

1974

2 gennaio

1975

Cambogia

24 aprile

1972

2 gennaio

1975

Camerun

28 novembre 1973

2 gennaio

1975

Canada

28 gennaio

2000

28 gennaio

2000

Capo Verde

29 settembre 2001

29 settembre 2001

Ceca, Repubblica

8 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

10 settembre 1985

26 settembre 1985

Cile

9 aprile

1974

2 gennaio

1975

Cina

22 settembre 1983

5 ottobre

1983

Hong Konga

b

17 settembre 1999

1° ottobre

1999

Macaoa

c

8 aprile

1980

17 settembre 1981

3

Una versione del campo di applicazione aggiornata è pubblicata sul Sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).

Industria

16

0.935.21

Stati partecipanti

Ratifica

Dichiarazione di

successione (S)

Entrata in vigore

Cipro

4 settembre 1974

12 gennaio

1975

Colombia

12 giugno

1971

2 gennaio

1975

Congo (Brazzaville) 29 luglio

1977

20 settembre 1979

Congo (Kinshasa)

20 gennaio

1972

2 gennaio

1975

Corea (Nord)

28 agosto

1987

1° ottobre

1987

Corea (Sud)

15 gennaio

1973

2 gennaio

1975

Costa Rica

26 settembre 1995

26 settembre 1995

Côte d'Ivoire

5 marzo

1973

2 gennaio

1975

Croazia

5 luglio

1993

8 ottobre

1993

Cuba

11 dicembre 1975

11 dicembre 1975

Dominicana, Repubblica 29 aprile

1975

29 aprile

1975

Ecuador

11 febbraio

1975

11 febbraio

1975

Egitto

21 maggio

1971

2 gennaio

1975

El Salvador

10 dicembre 1992

8 ottobre

1993

Eritrea

14 marzo

1995

21 ottobre

1995

Etiopia

22 maggio

1975

22 maggio

1975

Figi

30 aprile

1997

24 ottobre

1997

Filippine

23 ottobre

1991

23 ottobre

1991

Francia

31 dicembre 1975

31 dicembre 1975

Gabon

6 aprile

1971

2 gennaio

1975

Gambia

6 maggio

1975

6 maggio

1975

Georgia

2 settembre 1993

8 ottobre

1993

Germania

29 gennaio

1976

29 gennaio

1976

Ghana

28 novembre 1972

2 gennaio

1975

Giamaica

24 aprile

1975

24 aprile

1975

Giappone

6 luglio

1978

6 luglio

1978

Gibuti

30 maggio

1997

24 ottobre

1997

Giordania

30 marzo

1971

2 gennaio

1975

Grecia

8 novembre 1972

2 gennaio

1975

Guatemala

8 settembre 1993

8 ottobre

1993

Guinea

17 luglio

1985

17 luglio

1985

Guinea equatoriale

23 agosto

1995

21 ottobre

1995

Guinea-Bissau

4 ottobre

1991

4 ottobre

1991

Haiti

12 giugno

1974

2 gennaio

1975

Honduras

29 settembre 2001

29 settembre 2001

India

9 novembre 1971

2 gennaio

1975

Indonesia

5 aprile

1972

2 gennaio

1975

Iran

17 febbraio

1972

2 gennaio

1975

Iraq

15 settembre 1971

2 gennaio

1975

Israele

20 gennaio

1975

20 gennaio

1975

Italia

2 marzo

1978

2 marzo

1978

Kazakstan

2 settembre 1993

8 ottobre

1993

Organizzazione mondiale del turismo - Statuti 17

0.935.21

Stati partecipanti

Ratifica

Dichiarazione di

successione (S)

Entrata in vigore

Kenya

24 settembre 1971

2 gennaio

1975

Kirghizistan

2 settembre 1993

8 ottobre

1993

Kuwait

3 marzo

2003

3 marzo

2003

Laos

27 settembre 1973

2 gennaio

1975

Lesotho

11 luglio

1980

17 settembre 1981

Lettonia

1° gennaio

2005

1° gennaio

2005

Libano

18 giugno

1974

2 gennaio

1975

Libia

21 aprile

1977

21 aprile

1977

Lituania

26 settembre 2003

6 ottobre

2003

Macedonia

21 ottobre

1995

21 ottobre

1995

Madagascar

22 maggio

1975

22 maggio

1975

Malawi

6 agosto

1974

2 gennaio

1975

Malaysia

19 settembre 1991

19 settembre 1991

Maldive

10 giugno

1980

17 settembre 1981

Mali

17 giugno

1974

2 gennaio

1975

Malta

2 agosto

1978

2 agosto

1978

Marocco

7 luglio

1971

2 gennaio

1975

Mauritania

9 luglio

1976

9 luglio

1976

Maurizio

26 luglio

1973

2 gennaio

1975

Messico

20 novembre 1970

2 gennaio

1975

Moldova

2 settembre 1993

8 ottobre

1993

Monaco

5 maggio

2000

1° gennaio

2001

Mongolia

27 marzo

1990

27 marzo

1990

Montenegro

29 novembre 2007

29 novembre 2007

Mozambico

21 ottobre

1995

21 ottobre

1995

Namibia

24 settembre 1997

24 ottobre

1997

Nepal

14 marzo

1972

2 gennaio

1975

Nicaragua

4 ottobre

1991

4 ottobre

1991

Niger

13 luglio

1978

20 settembre 1979

Nigeria

22 settembre 1971

2 gennaio

1975

Oman

20 gennaio

2004

1° luglio

2004

Paesi Bassi

10 maggio

1976

10 maggio

1976

Antille olandesia

19 febbraio

1979

5 settembre 1979

Arubaa

14 agosto

1987

1° ottobre

1987

Pakistan

2 aprile

1971

2 gennaio

1975

Panama

17 ottobre

1996

17 ottobre

1996

Papua Nuova Guinea

2 dicembre 2005

2 dicembre 2005

Paraguay

26 giugno

1992

26 giugno

1992

Perù

30 maggio

1974

2 gennaio

1975

Polonia

10 febbraio

1976

10 febbraio

1976

Portogallo

11 novembre 1976

11 novembre 1976

Maderaa

21 novembre 1994

21 ottobre

1995

Industria

18

0.935.21

Stati partecipanti

Ratifica

Dichiarazione di

successione (S)

Entrata in vigore

Qatar

1° gennaio

2002

1° gennaio

2002

Regno Unito

25 novembre 2005

25 novembre 2005

Rep. Centrafricana

29 settembre 1995

21 ottobre

1995

Romania

13 settembre 1974

2 gennaio

1975

Ruanda

6 giugno

1975

6 giugno

1975

Russia

29 dicembre 1975

29 dicembre 1975

San Marino

20 luglio

1971

2 gennaio

1975

Santa Sede

25 settembre 1973

2 gennaio

1975

São Tomé e Príncipe 9 dicembre 1983

26 settembre 1985

Seicelle

4 ottobre

1991

4 ottobre

1991

Senegal

5 aprile

1972

2 gennaio

1975

Serbia

29 settembre 2001

29 settembre 2001

Sierra Leone

6 maggio

1974

2 gennaio

1975

Siria

11 agosto

1971

2 gennaio

1975

Slovacchia

22 gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

28 settembre 1993

8 ottobre

1993

Spagna

4 luglio

1974

2 gennaio

1975

Sri Lanka

5 dicembre 1972

2 gennaio

1975

Stati

Uniti

Portoricoa

20 maggio

2002

20 maggio

2002

Sudafrica

12 aprile

1994

12 aprile

1994

Sudan

18 aprile

1975

18 aprile

1975

Svizzera

12 gennaio

1976

12 gennaio

1976

Swaziland

1° ottobre

1999

Tagikistan

29 novembre 2007

29 novembre 2007

Tanzania

2 febbraio

1972

2 gennaio

1975

Thailandia

22 maggio

1996

1° giugno

1996

Timor-Leste

2 dicembre 2005

2 dicembre 2005

Togo

16 aprile

1975

16 aprile

1975

Tunisia

29 maggio

1972

2 gennaio

1975

Turchia

6 novembre 1973

2 gennaio

1975

Turkmenistan

24 settembre 1993

8 ottobre

1993

Ucraina

24 ottobre

1997

24 ottobre

1997

Uganda

12 dicembre 1974

2 gennaio

1975

Ungheria

8 settembre 1975

8 settembre 1975

Uruguay

18 maggio

1977

18 maggio

1977

Uzbekistan

2 settembre 1993

8 ottobre

1993

Venezuela

20 giugno

1974

2 gennaio

1975

Vietnam

26 marzo

1981

17 settembre 1981

Yemen

9 marzo

1971

2 gennaio

1975

Organizzazione mondiale del turismo - Statuti 19

0.935.21

Stati partecipanti

Ratifica

Dichiarazione di

successione (S)

Entrata in vigore

Zambia

31 agosto

1973

2 gennaio

1975

Zimbabwe

30 giugno

1981

17 settembre 1981

a

Membro associato in applicazione dell'art. 6 par. 2.

b

Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.

c

Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.

Industria

20

0.935.21