30.01.2023 - * / In vigore
01.01.2023 - 29.01.2023
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2015
01.07.2011 - 31.12.2013
01.09.2008 - 30.06.2011
01.01.2008 - 31.08.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
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1

Ordinanza

sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) del 7 dicembre 1998 (Stato 30 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3,
97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 108 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr),2 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari per miglioramenti strutturali sotto forma di aiuti agli investimenti. Tali aiuti comprendono contributi federali (contributi ) e crediti di investimento.

Sezione 2: Provvedimenti individuali

Art. 2

3 Definizioni Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per una sola azienda, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comunità simili, eccettuati i miglioramenti strutturali per le aziende d'estivazione con oltre 50 carichi normali.


Art. 3


4

Volume di lavoro necessario 1

Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno 1,2 unità standard di manodopera (USM).

RS 1998 3098 1 RS

910.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

913.1

Agricoltura

2

913.1

2

In deroga all'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari.

3

Per il calcolo del volume di lavoro non sono presi in considerazione: a. le superfici agricole utili al di fuori del raggio locale; b. i provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.

a6 Volume di lavoro necessario nelle aree a rischio 1

Nelle aree delle regioni di montagna e di quelle collinari nelle quali la gestione o una sufficiente densità d'insediamento è a rischio, il volume di lavoro necessario è di almeno 0,75 USM.

2

L'Ufficio federale fissa i criteri per decidere se un'azienda si trovi in un'area a rischio.


Art. 4

Presupposti personali

1

È data formazione adeguata ai sensi dell'articolo 89 capoverso 1 lettera f della LAgr se il richiedente dispone di una formazione professionale di base quale agricoltore sancita da un attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 20027 sulla formazione professionale o di una formazione equipollente.8 1bis Nel caso di richiedenti coniugati è sufficiente che uno dei coniugi soddisfi le condizioni di cui al capoverso 1.9 2 Una gestione aziendale svolta con successo e documentata durante almeno tre anni è equiparata alla formazione di base.

3

Nel caso dei gestori di aziende situate in aree di cui all'articolo 3a capoverso 2, una formazione di base completa in un'altra professione è equiparata alla formazione di base quale agricoltore.10 4 In caso di affitto temporaneo in vista della cessione dell'azienda a un successore, gli aiuti agli investimenti possono parimenti essere concessi ai proprietari che non gestiscono personalmente l'azienda.

5 RS

910.91

6

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

7 RS

412.10

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Miglioramenti strutturali 3

913.1


Art. 5


11

Ritiro di aziende

1

Nei cinque anni precedenti la concessione di aiuti agli investimenti, il richiedente deve avere ritirato o ritirare l'azienda o parti di essa alle seguenti condizioni: a. nell'ambito della famiglia, secondo le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 199112 sul diritto fondiario rurale; b. all'infuori della famiglia, al massimo a due volte e mezzo il valore di reddito dell'intera azienda o a otto volte il valore di reddito dei fondi.

2

Per gli alpeggi e i diritti di alpeggio si applicano per analogia le condizioni di cui al capoverso 1.

3

A coloro che, in deroga al capoverso 1 lettera b, per un fondo hanno pagato un importo che supera di otto volte il valore di reddito, gli aiuti agli investimenti vengono ridotti dell'importo che supera l'ottuplo del valore di reddito.

4

Se sono concessi un contributo e un aiuto agli investimenti, la riduzione di cui al capoverso 3 si applica dapprima al contributo e successivamente all'aiuto agli investimenti.


Art. 6

Gestione di aziende

1

Il richiedente deve legittimare il successo della sua gestione. Tale legittimazione non è necessaria in caso di aiuto iniziale conformemente all'articolo 106 capoverso 1 lettera a o capoverso 2 lettera a della LAgr.

2

In caso di grandi investimenti la loro opportunità deve risultare da una concezione aziendale. Se necessario, prima di sostenere gli investimenti occorre esporre la struttura e la situazione di successione delle aziende circostanti ed esaminare adeguate ristrutturazioni nonché forme interaziendali di collaborazione.

3

Il richiedente attesta che dopo l'investimento l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche ai sensi del titolo 1 capitolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 199813 sui pagamenti diretti sono rispettate (OPD).


Art. 7


14

Reddito e sostanza

1

L'aiuto agli investimenti non è concesso se il reddito determinante del richiedente supera 120 000 franchi.

2

Se il reddito determinante supera 80 000 franchi, l'aiuto agli investimenti è ridotto del 10 per cento per ogni 5000 franchi di reddito supplementare. Gli importi inferiori al 20 per cento dei contributi non ridotti non vengono versati.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

12 RS

211.412.11

13 RS

910.13

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Agricoltura

4

913.1

3

Per reddito determinante s'intende il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 199015 sull'imposta federale diretta, ridotto di 40 000 franchi per i richiedenti coniugati.

4

Se la sostanza netta notificata del richiedente prima dell'investimento supera 600 000 franchi, l'aiuto agli investimenti è ridotto di 10 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

5

Se, oltre all'oggetto da sussidiare, vengono effettuati sull'arco di cinque anni ulteriori investimenti in costruzioni necessarie alla gestione, il limite di 600 000 franchi è aumentato in ragione del 50 per cento dell'investimento supplementare conveniente, ma sino a un massimo di 300 000 franchi.

6

La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali, dedotti la sostanza dell'affittuario, senza il patrimonio finanziario, e il capitale di terzi.

7

I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne i cortili utilizzati nell'agricoltura.

8

Se il richiedente è una società di persone, è determinante la media matematica del reddito determinante, rispettivamente della sostanza rettificata dei partecipanti.

9

La procedura di riduzione è disciplinata dall'articolo 5 capoverso 4.


Art. 8

Onere sopportabile

1

La possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti prospettati devono essere dimostrati prima della concessione dell'aiuto agli investimenti.

2

L'onere è sopportabile se il richiedente è in grado di: a. coprire le spese correnti dell'azienda e della famiglia; b garantire il servizio degli interessi; c. adempiere gli impegni di rimborso; d. effettuare gli investimenti futuri necessari; e e. rimanere solvibile.


Art. 9


16

Aziende in affitto

1

Gli affittuari di aziende appartenenti a persone fisiche all'infuori della famiglia le quali hanno un reddito e una sostanza che non superano i limiti di cui all'articolo 7 ricevono: a. un aiuto agli investimenti, purché sia stato stipulato un diritto di superficie di almeno venti anni e sia stato concluso un contratto di affitto di uguale durata per il resto dell'azienda; per contributi per bonifiche fondiarie ai sensi dell'articolo 14 è sufficiente un contratto di affitto di venti anni; 15 RS

642.11

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Miglioramenti strutturali 5

913.1

b. un credito di investimento, purché il contratto di affitto sia annotato nel registro fondiario per la durata del credito e il proprietario si porti garante del credito impegnando l'oggetto del contratto d'affitto come pegno immobiliare.

2

Gli affittuari di aziende appartenenti a persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 possono ricevere un aiuto agli investimenti se un diritto di superficie a sé stante e permanente è stabilito per almeno 30 anni e se è stato concluso un contratto di affitto agricolo di uguale durata per il resto dell'azienda; per bonifiche fondiarie ai sensi dell'articolo 14 è sufficiente un contratto di affitto di trent'anni; il contratto di affitto deve essere annotato nel registro fondiario.

3

Per affittuari di cui al capoverso 2 è sufficiente un diritto di superficie non a sé stante se il proprietario del fondo autorizza l'affittuario per almeno 30 anni a costituire un diritto di pegno immobiliare per l'ammontare del capitale di terzi necessario.

4

Un aiuto agli investimenti è concesso conformemente ai capoversi 1-2bis purché l'azienda sia ben strutturata, offra buone prospettive e assicuri un reddito agricolo adeguato a una famiglia contadina.


Art. 10

Programma delle disposizioni computabile 1

Gli aiuti agli investimenti per le costruzioni sono concessi in funzione di un programma delle disposizioni computabile, fondato sulla superficie agricola utile arantita a lungo termine e le possibilità di produzione. Nella valutazione sono integrate soltanto aree situate all'interno del raggio locale. Sono altresì computate le possibilità di estivazione.

2

Per la fissazione del programma delle disposizioni computabile non vengono presi in considerazione i contratti di ritiro di concime aziendale.

3

Il patrimonio edilizio esistente deve essere integrato nella concezione di risanamento purché ciò sia sensato ed economicamente vantaggioso.

4

Il richiedente può realizzare un più vasto programma delle disposizioni purché siano comprovate la possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti complessivi.

Sezione 3: Provvedimenti collettivi

Art. 11

Definizioni 1 Si considerano provvedimenti collettivi le bonifiche fondiarie che concernono in modo determinante almeno due aziende agricole o i miglioramenti strutturali per aziende di estivazione con almeno 50 carichi normali.

2

Si considerano provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell'articolo 88 della LAgr le seguenti bonifiche fondiarie:

Agricoltura

6

913.1

a. le ricomposizioni particellari con provvedimenti strutturali (migliorie integrali);

b.17 le reti viarie di ampia portata (allacciamenti integrali) che interessano comprensori superiori ai 400 ettari.

Sezione 4:

Esclusione dell'aiuto agli investimenti, divieto di concorrenziare le aziende artigianali

Art. 12

Esclusione dell'aiuto agli investimenti 1

La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per: a. provvedimenti dei quali il Cantone o un ente cantonale è il committente d'opera o detiene una partecipazione maggioritaria; b. edifici agricoli, fatti salvi gli edifici alpestri, di proprietà di corporazioni o istituti di diritto pubblico.

2

La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali di:

a. aziende di proprietà di persone giuridiche. Ne sono escluse le società di capitali secondo l'articolo 2 capoverso 3 dell'OPD18 del 7 dicembre 1998; b. aziende la cui gestione è destinata primariamente a scopi non agricoli; c.19 aziende il cui gestore non soddisfa, dopo l'investimento, le disposizioni generali del Titolo 1 dell'OPD del 7 dicembre 1998.


Art. 13

Divieto di concorrenziare le aziende artigianali 1

Gli aiuti agli investimenti per edifici collettivi ai sensi degli articoli 94 capoverso 2 lettera c e 107 capoverso 1 lettera b LAgr nonché per provvedimenti di diversificazione ai sensi dell'articolo 106 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 lettera d LAgr sono concessi soltanto se nessuna delle aziende artigianali esistenti nel comprensorio adempie in modo equiparabile il compito previsto o fornisce una prestazione di servizio equiparabile.20 2 Prima di decidere in merito all'aiuto agli investimenti, il Cantone sente le aziende artigianali direttamente interessate nonché le loro organizzazioni locali o cantonali.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

18 RS

910.13

19 Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Miglioramenti strutturali 7

913.1

Capitolo 2: Contributi Sezione 1: Concessione di contributi

Art. 14

Bonifiche fondiarie

1

Possono essere concessi contributi per: a. le ricomposizioni particellari e il raggruppamento di terreni in affitto; b. gli impianti di collegamento, come strade agricole, teleferiche e impianti di trasporto analoghi;

c. i provvedimenti per la conservazione e il miglioramento della struttura e del bilancio idrico del suolo; d. il ripristino e la protezione di edifici e impianti agricoli nonché di terreno coltivo;

e. i provvedimenti di ripristino e di sostituzione conformemente all'articolo 18 capoverso 1ter della legge federale del 1° luglio 196621 sulla protezione della natura e del paesaggio; f.22 ulteriori provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l'adempimento di altre esigenze della legislazione in materia di protezione dell'ambiente in relazione con i provvedimenti di cui alle lettere a-d, in particolare il promovimento della compensazione ecologica, la costruzione o la sostituzione di muri a secco e la creazione di reticoli di biotopi; g. il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua in relazione con i provvedimenti di cui alle lettere a-d; h. l'acquisto dei dati di basi e le inchieste in relazione con i miglioramenti strutturali.

2

I contributi per l'approvvigionamento con acqua ed elettricità e per i lattodotti vengono concessi unicamente nella regione di montagna e in quella collinare, come pure nella zona di estivazione.

3

Possono essere concessi contributi per il periodico ripristino di: a. impianti di collegamento conformemente al capoverso 1 lettera b; b. impianti per la conservazione e il miglioramento del bilancio idrico del suolo conformemente al capoverso 1 lettera c; c. approvvigionamento idrico conformemente al capoverso 2; d. muri a secco di terrazzi utilizzati a scopo agricolo di cui al capoverso 1 lettera f.23

21 RS

451

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

23 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Agricoltura

8

913.1


Art. 15

Costi computabili per bonifiche fondiarie 1

In caso di bonifiche fondiarie ai sensi dell'articolo 14 capoversi 1 e 2 sono computabili i costi seguenti:24

a. i costi di costruzione, comprese le eventuali prestazioni proprie e le forniture di materiale;

b. i costi di progettazione e di direzione dei lavori; c. i costi per i lavori geometrici e di progettazione in caso di ricomposizioni particellari, comprese la picchettazione e la terminazione, purché queste ultime soddisfino le esigenze minime della Confederazione e siano necessarie all'identificazione e alla coltivazione delle nuove particelle; d. i costi per l'acquisto di terreni in relazione con il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 14 lettera g e, nel caso di provvedimenti collettivi di ampia portata, i costi per l'acquisto di terreni destinati alla sistemazione di interconnessioni ecologiche, sino a un massimo di otto volte il valore di reddito;

e. i costi per l'aggiornamento delle misurazioni ufficiali in relazione con i provvedimenti di cui all'articolo 14 lettere b-g; f.

le tasse fondate su leggi federali.

2

I costi ai sensi del capoverso 1 lettere a-c sono determinati in una procedura di gara pubblica secondo il diritto cantonale. L'offerta economicamente più vantaggiosa costituisce la base per la fissazione dei costi computabili.

3

Non sono in particolare computabili: a. i costi per lavori eseguiti in modo non conforme al progetto o non a regola d'arte, nonché i costi suppletivi causati da una progettazione palesemente trascurata, da lacune nella direzione dei lavori e da modifiche progettuali non autorizzate; b. i costi per l'acquisto di terreni, eccettuati quelli di cui al capoverso 1 lettera d, nonché le indennità di coltura e per inconvenienti; c. le indennità per diritti di condotta e di sorgente, diritti di passo e simili, se queste vengono pagate ai partecipanti; d. i costi degli impianti interni di approvvigionamento con acqua ed elettricità conformemente all'articolo 14 capoverso 2; e. le spese per l'acquisto di pertinenze mobili; f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi d'assicurazione, le tasse e simili;

g. i costi d'esercizio e di manutenzione.

24 Nuovo testo del giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Miglioramenti strutturali 9

913.1

a25 Lavori aventi diritto ai contributi nell'ambito del ripristino periodico 1

Nell'ambito del ripristino periodico conformemente all'articolo 14 capoverso 3, i seguenti lavori hanno diritto ai contributi: a. strade:

il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate nonché il ripristino dei drenaggi e di manufatti; b. teleferiche:

le revisioni periodiche; c. evacuazione delle acque in agricoltura: la pulizia e il ripristino di condotte principali e collettori, di condotte di derivazione, di fosse d'evacuazione e di impianti di pompaggio; d. impianti

d'irrigazione:

la revisione e il ripristino di manufatti e impianti e di fosse principali di adduzione; e. approvvigionamento idrico:

la revisione e il ripristino di manufatti e impianti; f.

muri a secco di terrazze: il ripristino e il consolidamento globali delle fondamenta, della corona e delle scale nonché il rifacimento puntuale.

2

L'Ufficio federale stabilisce un elenco dettagliato dei lavori aventi diritto ai contributi, i limiti per il ripristino ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera d e per la sostituzione una volta scaduta la durata di vita nonché i periodi ricorrenti minimi.


Art. 16

Aliquote dei contributi per bonifiche fondiarie 1

A seconda della capacità finanziaria dei Cantoni valgono le seguenti aliquote massime:

a. per i provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell'articolo 11 capoverso

2:

in %

1. zona di pianura, senza zona collinare: 29-34

2. zona collinare e zona di montagna I: 31-36

3. zone di montagna II-IV e regione d'estivazione: 34-40

b. per i provvedimenti collettivi ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1: 1. zona di pianura, senza zona collinare: 24-28

2. zona collinare e zona di montagna I: 27-32

3. zone di montagna II-IV e regione d'estivazione: 31-36

c. per i provvedimenti individuali: 1. zona di pianura, senza zona collinare: 19-22

2. zona collinare e zona di montagna I: 22-26

25 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Agricoltura

10

913.1

3. zone di montagna II-IV e regione d'estivazione: 26-30

2

Le aliquote di contributo effettive sono fissate per progetto secondo i seguenti criteri:

a. interesse

agricolo;

b. interessi

pubblici;

c. onere del committente d'opera.

3

I contributi possono anche essere versati in modo forfettario. Il calcolo degli importi forfettari viene effettuato secondo i capoversi 1 e 2.

a26 Costi che danno diritto ai contributi e aliquote dei contributi per il ripristino periodico 1

Per il ripristino periodico di strade (art. 15a cpv. 1 lett. a) e dell'evacuazione delle acque in agricoltura (art. 15a cpv. 1 lett. c) i seguenti costi danno diritto ai contributi: a. per il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate, compreso il ripristino del drenaggio, per km di strada: Fr.

1. in caso di difficoltà tecniche contenute (situazione normale) 25 000

2. in caso di difficoltà tecniche moderate 40 000

3. in caso di difficoltà tecniche importanti 50 000

b. nell'evacuazione delle acque in agricoltura per la pulizia di condotte principali e collettori oppure il ripristino di fosse d'evacuazione, per km:

5 000

2

Per i costi supplementari in caso di ripristino di manufatti e canali di drenaggio (cpv. 1 lett. a) o di condotte principali e collettori nonché di impianti di pompaggio (cpv. 1 lett. b), possono essere concessi supplementi sulla base di una stima dei costi.

3

L'Ufficio federale stabilisce le aliquote dei costi aventi diritto ai contributi conformemente al capoverso 1.

4

I contributi forfettari per i lavori di cui al capoverso 1 sono calcolati in base all'articolo 16 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 lettera a. Non sono concessi contributi supplementari in base all'articolo 17.

5

Per il ripristino periodico secondo l'articolo 15a capoverso 1 lettere b, d, e ed f i contributi in funzione dei costi di costruzione si calcolano in base all'articolo 16.

Non sono concessi contributi supplementari in base all'articolo 17.


Art. 17

Contributi supplementari per bonifiche fondiarie 1

Le aliquote massime di contributo ai sensi dell'articolo 16 possono essere aumentate sino a 6 punti percentuali per le bonifiche fondiarie con speciali provvedimenti ecologici.27

26 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Miglioramenti strutturali 11

913.1

2

In caso di onere particolarmente gravoso, le aliquote massime per bonifiche fondiarie nella regione di montagna e nella regione di estivazione di cui all'articolo 16 possono essere aumentate di 10 punti percentuali. Per provvedimenti di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera d questo aumento è possibile anche nella regione di pianura.28 3

Le aliquote di contributo possono ammontare al massimo al 40 per cento nella regione di pianura e al 50 per cento nella regione di montagna e di estivazione. Sono fatti salvi i contributi supplementari ai sensi dell'articolo 95 capoverso 3 della LAgr.


Art. 18

Edifici agricoli

1

Nella regione di montagna e in quella collinare, come pure nella regione di estivazione, vengono concessi contributi per:

a. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo nonché di rimesse;

b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni;

c. l'acquisto da terzi di edifici esistenti di economia rurale e alpestri, al posto di provvedimenti edilizi.

2

Nella regione di montagna e in quella di estivazione vengono concessi contributi per la costruzione in comune di edifici e di installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali, come impianti per l'economia lattiera, edifici per la commercializzazione di animali da reddito e da macello, impianti di essiccazione, nonché locali di refrigerazione e di stoccaggio.29

Art. 19

Importo dei contributi per edifici agricoli 1

Per gli edifici di economia rurale e alpestri vengono stabiliti contributi forfettari.

Essi sono stabiliti per elemento, parte di edificio o unità in funzione di un programma delle disposizioni computabile.

2

A seconda della capacità finanziaria del Cantone l'aliquota forfettaria massima ammonta a 15 000 franchi per singolo caso. Inoltre, sempre seconda la capacità finanziaria dei Cantoni, valgono le seguenti aliquote forfettarie massime per unità di bestiame grosso (UBG) per la costruzione di: a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo sino a 40 UBG per azienda: fr.

1. zona collinare e zona di montagna I 3000-3550

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Agricoltura

12

913.1

2. zone di montagna II-IV 4500-5300

b.

edifici

alpestri

2200-2600

3

Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettera a che adempiono i requisiti di stabulazione particolarmente rispettosa degli animali conformemente all'articolo 60 dell'OPD del 7 dicembre 199830 sui pagamenti diretti viene concesso un supplemento del 20 per cento sull'elemento stalla.

4

L'Ufficio federale stabilisce mediante ordinanza la graduazione dei contributi per unità, elemento o parte dell'edificio.31 5 In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato.

6

Si tiene conto di speciali difficoltà, come costi straordinari di trasporto, problemi dell'area edificabile, speciali condizioni del terreno o esigenze in materia di protezione del paesaggio per il tramite di un supplemento. I maggiori costi documentati sono presi in considerazione con le aliquote previste dall'articolo 16 capoverso 1 lettera c. Se il supplemento supera il 15 per cento del contributo forfettario è necessario il parere dell'Ufficio federale.

7

Il contributo per edifici e impianti collettivi per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali viene stabilito, a seconda della capacità finanziaria del Cantone, applicando un'aliquota di contributo del 19-22 per cento ai costi computabili. Il contributo può anche essere fissato in modo forfettario per unità, come per chilo di latte trasformato.32

Art. 20

33 Prestazione del

Cantone

1

La concessione di un contributo presuppone un aiuto finanziario cantonale che, a seconda della capacità finanziaria del Cantone, deve ammontare almeno al 70-100 per cento del contributo.

2

Nella prestazione finanziaria del Cantone possono essere computati: a. le prestazioni degli enti territoriali di diritto pubblico che non partecipano direttamente all'opera; b. i contributi di Comuni che devono fornire obbligatoriamente tali prestazioni in base alle disposizioni del diritto cantonale, quale quota di partecipazione al contributo del Cantone.

3

Nel caso di bonifiche fondiarie per rimuovere danni particolarmente gravi causati da avvenimenti naturali e per i provvedimenti di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera h, la prestazione cantonale minima in virtù del capoverso 1 può essere ridotta nel singolo caso dall'Ufficio federale.

30 RS

910.13

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Miglioramenti strutturali 13

913.1

Sezione 2: Domande, approvazione del progetto, pagamenti

Art. 21

Domande

1

Le domande di contributo devono essere inoltrate al Cantone.

2

Il Cantone esamina le domande.

3

Se ritiene che le condizioni di assegnazione del contributo sono adempite, il Cantone trasmette una corrispondente domanda di contributo all'Ufficio federale.


Art. 22

Coordinamento tra contributi e crediti di investimento Se per il medesimo edificio agricolo sono concessi contributi e crediti di investimento (sostegno combinato), la domanda di contributo e il modulo di notifica per crediti di investimento (art. 53) devono essere inoltrati contemporaneamente all'Ufficio federale.


Art. 23

Parere dell'Ufficio federale 1

Prima di presentare una domanda di contributo il Cantone chiede il parere dell'Ufficio federale. È fatto salvo l'articolo 24.

2

L'Ufficio federale si esprime mediante: a. un'informazione, se esiste unicamente uno studio preliminare con una valutazione approssimativa dei costi o se l'epoca di esecuzione del progetto non può essere fissata;

b. un preavviso con l'indicazione degli oneri e delle condizioni previsti, se esiste un progetto di massima con una stima dei costi; c. un corapporto vincolante ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 ottobre 198834 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, se viene effettuata una procedura di esame di impatto sull'ambiente.


Art. 24

Progetti senza parere preliminare dell'Ufficio federale Il parere dell'Ufficio federale non è necessario se: a.35 il contributo presumibile al progetto non supera 100 000 franchi oppure, in caso di sostegno combinato, la somma del contributo e del credito di investimento (compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e di aiuti alla conduzione aziendale) non supera 300 000 franchi; b. il progetto non rientra negli inventari federali di oggetti di importanza nazionale;

34 RS

814.011

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Agricoltura

14

913.1

c. non è necessaria l'autorizzazione di un ufficio federale e non è dato obbligo legale di coordinamento o di compartecipazione a livello federale; e d. il supplemento ai sensi dell'articolo 19 capoverso 6 è inferiore al 15 per cento del contributo forfettario.


Art. 25

Documenti della domanda 1

Le domande di contributo dei Cantoni devono informare in merito alle circostanze determinanti per la fissazione dello stesso.

2

Esse contengono i seguenti allegati: a. decisione passata in giudicato di approvazione del progetto e di concessione dell'aiuto finanziario del Cantone; b. prova della pubblicazione nel foglio ufficiale cantonale ai sensi degli articoli 12 e 12a della legge federale del 1° luglio 196636 sulla protezione della natura e del paesaggio; c. decisioni relative agli aiuti finanziari degli enti territoriali di diritto pubblico, nella misura in cui il Cantone ne esige il computo nell'aiuto finanziario cantonale; d. foglio di notifica per crediti di investimento (art. 53) in caso di sostegno combinato;

e. oneri e condizioni del Cantone.

3

Gli ulteriori allegati tecnici alla domanda di contributo sono designati dall'Ufficio federale.


Art. 26

Esame del progetto da parte dell'Ufficio federale L'Ufficio federale esamina la conformità del progetto con la legislazione federale, il rispetto degli oneri e delle condizioni stabiliti nel parere, nonché l'opportunità dal profilo agricolo e tecnico.


Art. 27

Assegnazione del contributo37 1

L'Ufficio federale assegna il contributo in caso di progetti singoli o di tappe di progetti di più ampia portata sotto forma di decisione all'attenzione del Cantone. In caso di sussidio combinato viene approvato contemporaneamente il credito di investimento, se esso supera l'importo limite (art. 55 cpv. 2).

2

Unitamente alla decisione di contribuzione l'Ufficio federale stabilisce gli oneri e le condizioni.

3

Esso stabilisce i termini per l'esecuzione dell'opera e per la presentazione del conteggio finale.

36 RS

451

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Miglioramenti strutturali 15

913.1

4

In caso di ripristini periodici ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3, l'Ufficio federale può accordare il contributo conformemente a un accordo di programma con il Cantone anche sotto forma di un contratto di diritto pubblico. In tale contratto vanno disciplinati anche i controlli dei lavori eseguiti e il versamento del contributo.38


Art. 28

Decisione di principio 1

L'Ufficio federale prende una decisione di principio: a. su richiesta del Cantone; b. in caso di progetti vertenti su un contributo superiore a 500 0000 franchi; c. in caso di progetti eseguiti a tappe.

2

Nella sua decisione l'Ufficio federale stabilisce il principio dell'assegnazione del contributo.

3

Le decisioni di principio relative a contribuzioni superiori a 3 milioni di franchi sono prese d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

4

La decisione di principio si fonda su un progetto di massima con stima dei costi e su un programma di esecuzione che indichi il fabbisogno creditizio annuo presumibile.


Art. 29

Controllo da parte dell'Ufficio federale L'Ufficio federale effettua controlli saltuari circa l'esecuzione dei provvedimenti e l'utilizzazione dei fondi federali versati.


Art. 30

Pagamento al Cantone

1

Il Cantone può esigere pagamenti parziali per ogni progetto in funzione dell'avanzamento dei lavori. L'importo minimo di ogni pagamento parziale è di 40 000 franchi.

2

Un massimo dell'80 per cento del contributo è versato sotto forma di pagamenti parziali.

3

Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su singola richiesta del Cantone.

Sezione 3: Inizio dei lavori e acquisti nonché esecuzione dei progetti

Art. 31

Inizio dei lavori e acquisti 1

L'inizio dei lavori e gli acquisti possono essere effettuati soltanto quando l'aiuto agli investimenti risulta da una decisione passata in giudicato e la competente autorità cantonale ha rilasciato la corrispondente autorizzazione.

38 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Agricoltura

16

913.1

2

L'autorità cantonale competente può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori o gli acquisti anticipati se l'attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto a un aiuto agli investimenti.

3

L'autorizzazione di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati di progetti sostenuti con un credito di investimento superiore all'importo limite (art. 55 cpv. 2) o con un contributo può essere concessa unicamente con il consenso dell'Ufficio federale.39 4 In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non sono concessi aiuti agli investimenti.


Art. 32

Esecuzione dei progetti di costruzione 1

L'esecuzione deve corrispondere al progetto o al programma delle disposizioni determinante per l'aiuto agli investimenti.

2

Le modifiche progettuali importanti necessitano dell'approvazione preliminare dell'Ufficio federale. Sono importanti le modifiche progettuali che: a. determinano modifiche delle basi e dei criteri determinanti per decidere in merito all'aiuto agli investimenti; b. concernono progetti che rientrano negli inventari della Confederazione o erano sottoposti a un obbligo legale di coordinamento o di compartecipazione a livello federale.

3

I maggiori costi che superano 50 000 franchi e ammontano a oltre il 10 per cento del preventivo approvato necessitano dell'approvazione dell'Ufficio federale se per essi è richiesto un contributo.

Sezione 4: Garanzia delle opere

Art. 33

Vigilanza 1 I Cantoni informano l'Ufficio federale in merito alle loro prescrizioni e al modo in cui hanno organizzato il controllo del divieto di modificare la destinazione e di frazionare (art. 102 LAgr) nonché la sorveglianza in materia di gestione e di manutenzione (art. 103 LAgr).

2

Essi gli presentano ogni due anni un rapporto sul numero di controlli effettuati, sui risultati e sulle misure e i provvedimenti adottati.


Art. 34

40 Alta vigilanza

L'Ufficio federale esercita l'alta vigilanza. Esso può effettuare controlli in loco.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Miglioramenti strutturali 17

913.1


Art. 35

Modifica della destinazione e frazionamento 1

Si considera in particolare modifica della destinazione: a. l'edificazione o l'utilizzazione di terreno coltivo e di edifici agricoli per scopi non agricoli;

b. la cessazione dell'utilizzazione agricola di edifici sussidiati. Rientra in questa categoria anche la riduzione della base foraggera, se ne risulta l'inadempimento delle condizioni di contribuzione ai sensi degli articoli 3 o 10; c. la rinuncia alla ricostruzione o al ripristino di edifici e impianti sussidiati dopo una distruzione in seguito a incendio o ad avvenimenti naturali; d. nel caso di approvvigionamento con acqua ed elettricità, la cessazione dell'utilizzazione agricola degli edifici allacciati o l'allacciamento di edifici non agricoli, se tale allacciamento non era stato indicato nel progetto determinante ai fini della decisione sul contributo.

2

Non rientrano nel divieto di modificare la destinazione le particelle che al momento della decisione sul contributo non erano utilizzate a scopo agricolo o erano state distinte nell'ambito del progetto per un'utilizzazione non agricola.

3

Non è ammesso il frazionamento di terreno coltivo che faceva parte integrante di una ricomposizione particellare.

4

Il divieto di modificare la destinazione inizia con l'assegnazione del contributo federale, quello di frazionare con l'acquisto della proprietà dei nuovi fondi.

5

Il divieto di modificare la destinazione e l'obbligo di rimborso cessano 20 anni dopo il pagamento finale della Confederazione.


Art. 36

Eccezioni al divieto di modifica della destinazione e di frazionamento Costituiscono in particolare gravi motivi di autorizzazione di modifica della destinazione e di frazionamento: a. l'assegnazione passata in giudicato a zone edificabili, a zone protette o ad altre zone di utilizzazione non agricole; b. le autorizzazioni edilizie passate in giudicato ai sensi dell'articolo 24 della legge federale del 22 giugno 197941 sulla pianificazione del territorio; c. l'assenza del fabbisogno agricolo di ripristino di edifici e di impianti distrutti da incendio o da avvenimenti naturali; d. il fabbisogno in costruzioni della Confederazione, per le Ferrovie federali o per le strade nazionali.

41 RS

700

Agricoltura

18

913.1


Art. 37

Restituzione dei contributi in seguito a modifica della destinazione e frazionamento 1

Se autorizza una modifica della destinazione o un frazionamento, il Cantone decide contemporaneamente in merito alla restituzione dei contributi assegnati.

2

Le decisioni dei Cantoni in materia di modifica della destinazione e di restituzione devono essere notificate all'Ufficio federale soltanto in caso di rinuncia parziale o totale alla restituzione.

2bis

Il Cantone può rinunciare alla restituzione di importi inferiori a 500 franchi per caso singolo nonché alla restituzione di contributi ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3.42 3 I contributi non devono essere restituiti se il Cantone rilascia un'autorizzazione fondata sull'articolo 36 lettera d.

4

In caso di modifica della destinazione o di frazionamento senza autorizzazione preliminare del Cantone i contributi devono essere interamente restituiti.

5

Sono in particolare determinati per l'importo della restituzione: a. le aree sottratte al loro scopo; b. l'entità dell'utilizzazione non agricola; c. il rapporto tra la durata di utilizzazione conforme e quella effettiva (art. 29 cpv. 1 della legge federale del 5 ottobre 199043 sugli aiuti finanziari e le indennità).

6

La durata di utilizzazione conforme è di: a. nel caso di bonifiche fondiarie 40 anni

b. per gli edifici agricoli 30 anni

c. per le aziende di trasformazione dell'economia lattiera e gli impianti meccanici come le teleferiche

20 anni


Art. 38

Obbligo di manutenzione e gestione 1

Le superfici di compensazione ecologica, determinante nell'ambito di provvedimenti collettivi di ampia portata, devono essere gestite conformemente al titolo 3 capitolo 1 dell'OPD del 7 dicembre 199844 sui pagamenti diretti.

2

La cura dei biotopi si fonda sulle disposizioni di protezione valide per gli oggetti interessati. In loro assenza, il Cantone emana le disposizioni necessarie.

3

Le superfici agricole utili incluse nel perimetro di un miglioramento strutturale sottostanno all'obbligo di tolleranza dell'articolo 71 della LAgr.

4

In caso di incuria manifesta e durevole nella gestione o nella manutenzione o di cura inadeguata dei biotopi il Cantone esige la restituzione dei contributi, previa 42 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

43 RS

616.1

44 RS

910.13

Miglioramenti strutturali 19

913.1

diffida infruttuosa. Per il calcolo della restituzione sono determinanti i contributi assegnati alle superfici non gestite o alle opere di carente manutenzione.


Art. 39

Altri motivi di restituzione 1

I contributi devono essere restituiti: a. se sono stati assegnati ai Cantoni sulla scorta di informazioni inesatte o fallaci di partecipanti o di organi ufficiali; b. se gli aiuti finanziari dei Cantoni, dei Comuni o di altri enti di diritto pubblico determinanti nella fissazione del contributo federale non sono stati successivamente versati o sono stati restituiti; c. in caso di gravi lacune di esecuzione o di inosservanza di oneri e condizioni; d. se vengono successivamente operati cambiamenti contrari ai presupposti del sostegno federale o se le ripercussioni dei miglioramenti sostenuti sono fortemente deprezzate da interventi dei proprietari dell'opera o del fondo; e.45 in caso di alienazione con utile, nel quale caso l'utile è calcolato conformemente agli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale del 4 ottobre 199146 sul diritto fondiario rurale; l'Ufficio federale stabilisce i valori d'imputazione.

2

Il contributo da restituire viene calcolato: a. nei casi di cui al capoverso 1 lettere a-d, secondo gli articoli 28 e 30 della legge sui sussidi del 5 ottobre 199047; b. nel caso di cui al capoverso 1 lettera e, secondo l'articolo 37 capoverso 5.


Art. 40

Ordine di restituzione 1

Le restituzioni di contributi sono ordinate dal Cantone nei confronti dei proprietari dell'opera o del fondo. Nel caso di opere collettive i proprietari sono responsabili sino a concorrenza della loro partecipazione.

2

L'Ufficio federale impone al Cantone di ordinare la restituzione se nell'ambito della sua alta vigilanza accerta modifiche della destinazione non autorizzate, incurie manifeste di manutenzione o di gestione oppure altri motivi di restituzione. Se del caso l'Ufficio federale può ordinare direttamente la restituzione al Cantone.

3

È fatto salvo il diritto di regresso dei proprietari dell'opera o del fondo nei confronti delle persone che con il loro comportamento colpevole hanno provocato la restituzione.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

46 RS

211.412.11

47 RS

616.1

Agricoltura

20

913.1


Art. 41

Conteggio dei contributi restituiti Ogni anno, entro il 30 aprile, i Cantoni effettuano con la Confederazione il conteggio dei contributi restituiti nel corso dell'anno precedente. Nel conteggio essi indicano: a. il numero della pratica attribuito all'epoca dalla Confederazione; b. i motivi della restituzione; c. il calcolo dell'importo reclamato.


Art. 42

Menzione nel registro fondiario 1

Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario a. in mancanza di un registro fondiario o di un'istituzione sostitutiva cantonale sufficiente;

b.48 se in caso di ripristini periodici; c. in caso di bonifiche fondiarie non vincolate alle superfici (p. es. approvvigionamento con acqua ed elettricità);

d.49 in caso di ripristini periodici.

2

Nei casi menzionati nel capoverso 1 lettere a-c, al posto della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario dell'opera, con la quale questi si impegna al rispetto del divieto di modificare la destinazione, dell'obbligo di gestione e di manutenzione, dell'obbligo di restituzione e di altri eventuali oneri e condizioni.50 3

La prova della menzione nel registro fondiario o la dichiarazione devono essere inviate all'Ufficio federale al più tardi con la richiesta del pagamento finale o, per le imprese sussidiate a tappe, con la prima richiesta di pagamento finale di una tappa.51 4 Il Cantone notifica all'ufficio del registro fondiario competente la data alla quale spirano il divieto della modifica di destinazione e l'obbligo di restituzione. L'ufficio del registro fondiario iscrive tale data nella menzione.

5

La menzione del divieto di modificare la destinazione e quella dell'obbligo di restituzione sono radiate d'ufficio al loro spirare.

6

Su richiesta delle persone gravate e con il consenso del Cantone la menzione nel registro fondiario può essere radiata per le superfici la cui modifica di destinazione o il cui frazionamento è stato autorizzato o per le quali i contributi sono stati restituiti.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

49 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Miglioramenti strutturali 21

913.1

Capitolo 3: Crediti di investimento Sezione 1: Crediti di investimento per provvedimenti individuali

Art. 43

Aiuto iniziale

1

L'aiuto iniziale può essere concesso sino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

2

Deve essere utilizzato per provvedimenti in relazione diretta con l'azienda contadina.

3

L'aiuto iniziale è graduato in quattro categorie in funzione delle USM: a. categoria

1: 0.75-1.19 USM

b. categoria

2: 1.20-1.99 USM

c. categoria

3: 2.00-2.79 USM

d. categoria

4:

≥ 2.80

USM52

4

Il credito di investimento massimo per l'aiuto iniziale è di 200 000 franchi.53 5

L'Ufficio federale stabilisce l'ammontare dell'aiuto iniziale per categoria.54 6

I pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono un aiuto iniziale unico di 50 000 franchi quando rilevano un'azienda in affitto o in proprietà.55

Art. 44

Provvedimenti edilizi

1

I proprietari che gestiscono personalmente l'azienda possono ricevere crediti di investimento per:

a. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale nonché di case d'abitazione agricole; b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni; c. l'acquisto da terzi di case d'abitazione, di edifici di economia rurale e di edifici alpestri, al posto di provvedimenti edilizi; d.56 provvedimenti edilizi e istallazioni per diversificare le attività nel settore agricolo e nei settori affini.

2

La cubatura delle nuove case d'abitazione per almeno due generazioni (abitazione del gestore e alloggio per anziani) è limitata a un massimo di 1200 m3 SIA.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

55 Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 382).

56 Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Agricoltura

22

913.1

3

Gli affittuari ricevono crediti di investimento per: a.57 provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettere a, b e d, purché le condizioni dell'articolo 9 siano adempiute; c. acquisto da terzi di un'azienda agricola, purché questa sia stata gestita in proprio per almeno sei anni.


Art. 45

Pesca e piscicoltura

1

I pescatori professionisti e la piscicoltura ricevono crediti di investimento per l'ampliamento dei locali di lavorazione e di vendita.

2

Il sostegno è limitato ai locali che servono alla pesca di pesci indigeni e alla produzione svizzera.


Art. 46

Importi forfettari per provvedimenti edilizi 1

I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell'articolo 44 sono fissati come segue:

a. edifici di economia rurale e alpestri, in funzione di un programma delle disposizioni computabile per elemento, parte di edificio o unità; b.58 case di abitazione, in funzione dell'abitazione del gestore e dell'alloggio per anziani, con riduzione del 25 per cento delle aliquote forfettarie in caso di aziende con un volume di lavoro inferiore a 1,2 USM nelle aree di cui all'articolo 3a capoverso 1.

2

Il credito di investimento massimo per le nuove costruzioni ammonta a: a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo sino a 60 UBG per azienda, per UBG:

Fr.

1. regione di pianura, senza zona collinare 9 000

2. zona collinare e zona di montagna I 6 000

3. zone di montagna II-IV 6 000

b. edifici di economia rurale per suini e pollame, sino a 60 UBG per azienda, per UBG

9 000

c. edifici alpestri, per UBG 5 000

d. abitazioni

200

000.59

3

Se rinuncia volontariamente ai contributi secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettere a e b, per edifici di economia rurale al richiedente sono versate le aliquote forfettarie 57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Miglioramenti strutturali 23

913.1

per la regione di pianura e per edifici alpestri l'aliquota doppia per crediti d'investimento.60 4 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettera a e b che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all'articolo 60 dell'ordinanza del 7 dicembre 199861 sui pagamenti diretti viene concesso un supplemento del 20 per cento sull'elemento stalla.

5

La graduazione dei crediti di investimento per unità, elemento o parte dell'edificio è stabilita in un'ordinanza dell'Ufficio federale.

6

In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato.

7

L'importo forfettario massimo ammonta al 40 per cento degli investimenti, ma non oltre il 40 per cento dei costi degli impianti di una nuova costruzione corrispondente per: a. edifici di economia rurale per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione; b. provvedimenti ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettera d e capoverso 3 lettera b nonché articolo 45.62 8

In caso di provvedimenti edilizi e istallazioni per la diversificazione delle attività agricole e vicine all'agricoltura, il forfait ammonta a 200 000 franchi al massimo.63

Art. 47


64

Credito di investimento massimo e minimo 1

Il totale dei crediti di investimento, sommato al saldo di crediti di investimento precedenti e di aiuti alla conduzione aziendale, non può superare i seguenti importi: Fr.

a. regione di pianura, senza zona collinare 600 000

b. regioni di montagna e collinare 500 000

2

Il Cantone può rinunciare a concedere crediti inferiori a 20 000 franchi.


Art. 48

Termini di rimborso

1

I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini: a. 8-2 anni per l'aiuto iniziale; b. 12-0 anni per l'acquisto, la costruzione, la trasformazione nonché il risanamento di case d'abitazione e di edifici di economia rurale;

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

61 RS

910.13

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

63 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Agricoltura

24

913.1

c.65 8-15 anni per edifici di economia rurale per la tenuta di suini e pollame, per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione e per i provvedimenti ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettera d e dell'articolo 45; d. a prescindere dai termini stabiliti dalle lettere a-c, l'importo minimo di rimborso annuo è di 4000 franchi.

2

Entro i termini di cui al capoverso 1 lettere a-c il Cantone può: a. rinviare i rimborsi di due anni al massimo; b. sospenderli per un anno, se le condizioni economiche del mutuatario peggiorano senza sua colpa.66

Sezione 2: Crediti di investimento per provvedimenti collettivi

Art. 49

Provvedimenti sostenuti

Sono sostenuti con crediti di investimento: a. le bonifiche fondiarie ai sensi dell'articolo 11; b.67 la costruzione in comune di edifici e di installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali, come impianti per l'economia lattiera, edifici per la commercializzazione di animali da reddito e da macello, impianti di essiccazione, locali di refrigerazione e di stoccaggio, nonché l'acquisto di macchine e veicoli;

c.68 la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato.

a69 Aiuto iniziale per organizzazioni contadine di solidarietà 1

Organizzazioni di cui all'articolo 49 lettera c possono ottenere aiuti iniziali per la fondazione, l'acquisto di mobilio e mezzi ausiliari e per i costi salariali durante il primo anno di attività.

2

Esse possono essere sostenute, se: a. i loro membri sono in maggioranza gestori agricoli e questi hanno la maggioranza dei voti; b. esiste una concezione della gestione; e c. l'economicità è provata.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

68 Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

69 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Miglioramenti strutturali 25

913.1


Art. 50

Fondi propri

1

I crediti di investimento per provvedimenti collettivi possono essere concessi se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento dei costi residui (spese di investimento, dedotti i contributi pubblici) con mezzi propri e ne è attestata la sopportabilità.70 2 Le prestazioni di terzi possono essere computate come capitale proprio.


Art. 51


71

Importo dei crediti di investimento 1

I crediti di investimento per provvedimenti collettivi corrispondono al 30-50 per cento dei costi dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici.

2

In caso di progetti particolarmente innovativi o di progetti difficilmente sopportabili ma assolutamente indispensabili, l'aliquota può essere aumentata sino al 65 per cento. L'Ufficio federale stabilisce le condizioni per aliquote più elevate.

3

Il Cantone può rinunciare a concedere crediti inferiori a 30 000 franchi.

4

Crediti di costruzione di cui all'articolo 107 capoverso 2 LAgr possono essere concessi fino all'ammontare della somma dei contributi pubblici.


Art. 52

Termini di rimborso

1

I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini massimi: a.72 dieci anni per le macchine e le installazioni nonché per la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà; b. 20 anni per i provvedimenti edilizi; c. 3 anni per i crediti di costruzione.

d. a prescindere dai termini stabiliti dalle lettere a-c, l'importo minimo di rimborso annuo è di 6000 franchi.

2

Entro il termine massimo di rimborso, il Cantone può rinviare di due anni al massimo il rimborso dei crediti di investimento ai sensi del capoverso 1 lettera b.

Sezione 3: Procedura

Art. 53

Domande, esame e decisione 1

Le domande di crediti di investimento devono essere indirizzate al Cantone.

2

Il Cantone esamina la domanda, giudica l'opportunità dei provvedimenti previsti, decide in merito alla domanda e stabilisce nel singolo caso gli oneri e le condizioni.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Agricoltura

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913.1

3

Nel caso di domande inferiori all'importo limite, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone orienta l'Ufficio federale mediante il modulo di notifica. La notifica della decisione cantonale all'Ufficio federale è effettuata soltanto su richiesta di quest'ultimo.

4

Nel caso di domande superiori all'importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all'Ufficio federale, unitamente ai documenti pertinenti. La notifica al richiedente viene effettuata dopo l'approvazione da parte dell'Ufficio federale.


Art. 54

Coordinamento tra contributi e crediti di investimento 1

Se per il medesimo edificio agricolo sono concessi contributi e crediti di investimento (sostegno combinato), la domanda di contributo e il modulo di notifica per crediti di investimento (art. 53) devono essere presentati contemporaneamente all'Ufficio federale.

2

In caso di sostegno combinato la procedura di domanda è disciplinata dagli articoli 23-27.


Art. 55

Procedura di approvazione 1

Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno successivo alla ricevuta postale del fascicolo completo da parte dell'Ufficio federale.

2

L'importo limite ammonta a: a. 250 000 franchi, nel caso di crediti di investimento; b. 500 000 franchi, nel caso di crediti di costruzione; c. 300 000 franchi, in caso di sostegno combinato; è determinante la somma del credito di investimento più il contributo.73 3

Il saldo di crediti di investimento precedenti e di aiuti alla conduzione aziendale deve essere preso in considerazione nel caso del capoverso 2 lettere a e c.

4

Se decide in modo autonomo, l'Ufficio federale stabilisce gli oneri e le condizioni nel singolo caso.

Sezione 4: Inizio dei lavori e acquisti nonché esecuzione dei progetti

Art. 56

Inizio dei lavori e acquisti L'articolo 31 si applica per analogia all'inizio dei lavori e agli acquisti.


Art. 57

Esecuzione dei progetti di costruzione L'articolo 32 si applica per analogia capoversi 1 e 2 lettera a si applica per analogia all'esecuzione dei progetti di costruzione.

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Miglioramenti strutturali 27

913.1

Sezione 5: Garanzia, revoca e rimborso dei crediti di investimento

Art. 58

Garanzia di crediti di investimento 1

I crediti di investimento devono possibilmente essere garantiti con garanzie reali.

2

Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare la costituzione di un'ipoteca unitamente alla decisione di assegnazione del credito. Tale decisione vale come prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario.

3

Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario giunte a scadenza.


Art. 59

Revoca di crediti di investimento Sono segnatamente gravi motivi di revoca dei crediti di investimento: a. l'alienazione delle aziende e degli impianti acquistati o costruiti con i crediti di investimento;

b. l'edificazione o l'utilizzazione del suolo per scopi diversi dall'utilizzazione agricola;

c. la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 199174 sul diritto fondiario rurale, tranne in caso di affitto a un discendente; d. l'utilizzazione duratura di importanti parti dell'azienda per scopi non agricoli;

e. l'inadempimento degli oneri e delle condizioni stabiliti nella decisione; f. la rinuncia all'utilizzazione di impianti e oggetti ai sensi dell'articolo 107 capoverso 1 lettera b della LAgr; g. la mancata tempestiva rimozione dell'incuria nell'obbligo di gestione e manutenzione constatata dal Cantone; h. il mancato pagamento nonostante diffida di una quota d'ammortamento entro sei mesi dopo la scadenza; i.

la concessione di un credito sulla base di indicazioni fallaci.


Art. 60

Alienazione con utile 1

In caso di alienazione con utile prima del termine di rimborso convenuto in origine, i crediti di investimento devono essere interamente rimborsati e rimunerati retroattivamente con un interesse del 5 per cento. In caso di rimborso anticipato, l'obbligo di pagamento degli interessi spira cinque anni dopo il rimborso, ma al più tardi al termine del periodo di rimborso convenuto in origine.

74 RS 211.412.11

Agricoltura

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913.1

2

L'utile è calcolato in base agli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale del 4 ottobre 199175 sul diritto fondiario rurale. L'Ufficio federale stabilisce i valori d'imputazione.76 3 L'interesse più il rimborso di un contributo non possono superare l'utile.

Sezione 6: Finanziamento e vigilanza

Art. 61

Gestione dei fondi federali 1

Le domande cantonali di fondi federali vanno presentate all'Ufficio federale in funzione del fabbisogno.

2

L'Ufficio federale esamina le domande e versa i fondi ai Cantoni nell'ambito dei crediti autorizzati.

3

I Cantoni gestiscono mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presentano entro fine aprile il consuntivo annuale all'Ufficio federale.


Art. 62

Ripetizione e nuova ripartizione dei fondi federali 1

Dopo aver sentito i Cantoni, l'Ufficio federale può ripetere i fondi non utilizzati che superano il doppio del fondo cassa minimo durante due anni e a. assegnarli a un altro Cantone; oppure b. in caso di bisogno attestato, trasferirli all'aiuto alle aziende, purché venga fornita una corrispondente prestazione cantonale.

2

Il fondo di cassa minimo per un capitale circolante è di: fr.

a. sino a 50 milioni di franchi: 300 000

b. da 50 a 150 milioni di franchi 600 000

c. oltre 150 milioni di franchi 1 200 000

3

Se i mezzi sono assegnati a un altro Cantone, il termine di preavviso è di sei mesi.

75 RS

211.412.11

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Miglioramenti strutturali 29

913.1

Capitolo 4: Disposizioni finali77

Art. 63

Disposizioni transitorie

1

Nel caso di progetti eseguiti a tappe, sono applicabili le aliquote secondo le disposizioni della previgente ordinanza del 14 giugno 197178 sulle bonifiche fondiarie, purché una decisione di principio sia stata emanata prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

2

...79


Art. 64

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 382).

78 [RU

1971 996, 1974 146 art. 5 n. 13, 1975 1089, 1977 338 I 21 2273 I 13.1, 1993 879 all.

3 n. 22, 1994 10 I 2, 1997 2779 II 60. RU 1999 295 art. 7 lett. b] 79 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

Agricoltura

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