15.05.2016 - * / In vigore
01.11.2012 - 14.05.2016
01.04.2011 - 31.10.2012
01.08.2009 - 31.03.2011
01.02.2005 - 31.07.2009
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell'aviazione (OMSA)1 del 31 marzo 1993 (Stato 15 febbraio 2005) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)2, visti gli articoli 122a capoverso 3, 122b capoverso 1 e 122e dell'ordinanza del
14 novembre 19733 sulla navigazione aerea (ONA)4, d'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, ordina: Sezione 1: In generale

Art. 1

5 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. le modalità d'applicazione delle misure particolari di sicurezza giusta gli articoli 122a-122c ONA, volte a prevenire qualsiasi atto illecito diretto contro la sicurezza dell'aviazione civile commerciale, segnatamente quella del traffico commerciale con aeromobili il cui peso massimo al decollo è superiore a 10 t; b. la responsabilità per quanto concerne l'applicazione e il finanziamento di siffatte misure.

RU 1993 1382 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

2

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

3

RS 748.01

4

Nuova espr. giusta il n. I de l'O del 9 lug. 1999 del DATEC, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

748.122

Aviazione

2

748.122


Art. 2


6

Definizioni

Nella presente ordinanza i termini qui appresso sono definiti come segue: a. Mittente conosciuto di carico: Mittente di un bene da trasportare per via aerea per proprio conto, che intrattiene rapporti commerciali abituali con un agente regolamentato o un vettore aereo.

b. Mittente conosciuto di posta: Mittente di posta da trasportare per via aerea per proprio conto, che intrattiene rapporti commerciali abituali con un'impresa postale regolamentata.

c. Carico:

Beni, merci e oggetti trasportati a bordo di un aeromobile, compresi gli invii di messaggerie e di espressi non accompagnati.

d. Area lato città: Area di un aeroporto che non è lato volo e comprende tutte le aree pubbliche.

e. Area lato volo:

Area di manovra di un aeroporto, terreni e edifici adiacenti, o parti di essi.

f.

Programma nazionale di sicurezza nell'aviazione: Programma elaborato dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio) che definisce le procedure e le misure di sicurezza applicabili all'aviazione civile.

g. Invii

postali:

Corrispondenza e altri oggetti inviati da un'impresa postale a un'altra.

h. Agente regolamentato (spedizioniere autorizzato): Agente o spedizioniere o altro soggetto che intrattiene rapporti commerciali con un operatore ed effettua controlli di sicurezza riconosciuti o richiesti dalla competente autorità sul carico, il corriere espresso e i colli espressi o la posta.

i. Impresa di vettovagliamento di bordo regolamentata (impresa di vettovagliamento di bordo autorizzata):

Impresa di vettovagliamento di bordo che dispone di un programma di sicurezza che soddisfa i requisiti del programma nazionale di sicurezza nell'aviazione e che, su questa base, ha ottenuto l'autorizzazione dell'Ufficio.

j.

Impresa postale regolamentata (impresa postale autorizzata): Impresa postale che intrattiene relazioni d'affari con un'impresa di trasporto aereo per l'invio della posta per via aerea e che è stata autorizzata dall'Ufficio su proposta di un'impresa di trasporto aereo.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 gen. 2005 (RU 2005 663).

Misure di sicurezza nell'aviazione 3

748.122

k. Aeromobile

svizzero:

Aeromobile esercitato da un'impresa di trasporto aereo con sede in Svizzera secondo l'articolo 27 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA).

l.

Parti critiche delle aree sterili: Zone all'interno del terminale che possono essere attraversate dai passeggeri in partenza controllati e accompagnati dal loro bagaglio a mano sottoposto a controllo radiogeno.

m. Area

sterile:

Area lato volo di un aeroporto, il cui accesso è controllato per garantire la sicurezza dell'aviazione.

n. Controlli di sicurezza: Misure che consentono di impedire l'introduzione di articoli vietati.

o. Articolo

vietato:

Oggetto che può essere utilizzato per commettere un atto di interferenza illecita e che non è stato debitamente dichiarato e assoggettato alle leggi e ai regolamenti vigenti.


Art. 3

Autorità competente

L'autorità competente ai sensi delle disposizioni internazionali applicabili è l'Ufficio federale dell'aviazione civile (qui di seguito: ufficio).


Art. 4


7

Programma nazionale di sicurezza nell'aviazione 1

L'Ufficio elabora il Programma nazionale di sicurezza nell'aviazione e, nel quadro di esso, un programma di assicurazione della qualità.

2

Il Programma nazionale di sicurezza nell'aviazione ha lo scopo di evitare, ed eventualmente di contrastare, azioni illecite.

3

Il programma di assicurazione della qualità ha lo scopo di garantire l'efficacia del Programma nazionale di sicurezza nell'aviazione.

4

L'Ufficio attua i programmi e provvede a mantenerli aggiornati.

a8 Comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione 1

Il comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione (comitato) coordina le attività dei vari organismi incaricati dell'elaborazione e dell'attuazione del programma nazionale di sicurezza nell'aviazione. Esso svolge in particolare i seguenti compiti: 2 RS

748.0

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 gen. 2005 (RU 2005 663).

8

Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

Aviazione

4

748.122

a. esame dell'entità della minaccia; b. definizione delle priorità in materia di controlli di sicurezza9; c. presentazione di prese di posizione in merito al programma nazionale di sicurezza nell'aviazione e ad altre misure legate alla sicurezza; d. valutazione dell'effetto e dell'efficienza dei controlli di sicurezza adottate; e. scambio di informazioni, in particolare sulle decisioni delle organizzazioni internazionali competenti in materia di sicurezza.

2

Il comitato è composto da rappresentanti dell'Ufficio, dell'Ufficio federale di polizia, degli organi di polizia cantonali competenti, degli esercenti degli aerodromi interessati e delle imprese di trasporto aereo svizzere interessate. L'Ufficio dirige il comitato e, d'intesa con l'Ufficio federale di polizia, ne nomina i membri. Esso può prevedere, in funzione dei temi trattati, la partecipazione di ulteriori persone.

3

Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno.

Sezione 2: Guardie di sicurezza

Art. 5


10

Compiti

1

A bordo degli aeromobili svizzeri possono essere impiegate guardie di sicurezza per applicare i controlli di sicurezza secondo il capoverso 2 e per impedire che vengano commessi reati.

2

I principali compiti delle guardie di sicurezza sono: a. sorvegliare l'aeromobile e controllare le persone che ricevono l'autorizzazione di accedere all'aeromobile;

b. assistere l'equipaggio dell'aeromobile durante il controllo e la perquisizione della cabina e dei diversi scompartimenti delle merci degli aeromobili prima del decollo; c. sorvegliare e controllare la registrazione dei passeggeri, i controlli di sicurezza effettuati all'occorrenza dai competenti organi locali sui passeggeri, sui bagagli a mano, sui bagagli registrati, nonché sul carico11, sugli invii postali e sulle provviste e le altre forniture di bordo;

d. perquisire i passeggeri, i bagagli a mano, i bagagli registrati, il carico, gli invii postali, le provviste e le altre forniture di bordo; e. sorvegliare e controllare l'identificazione dei bagagli; f.

sorvegliare i lavori effettuati nella cabina dell'aeromobile durante gli scali; 9

Nouva espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 gen. 2005 (RU 2005 663). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

11 Nouva espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 gen. 2005 (RU 2005 663). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Misure di sicurezza nell'aviazione 5

748.122

g. sorvegliare il comportamento dei passeggeri durante il volo e impedire qualsiasi azione che possa mettere in pericolo la sicurezza a bordo dell'aeromobile.

3

I compiti delle guardie di sicurezza sono definiti in un elenco degli oneri stilato dall'Ufficio federale di polizia, d'intesa con l'Ufficio.


Art. 6

Formazione

Come guardia di sicurezza può essere designata unicamente una persona che ha seguito un programma di formazione particolare definito dall'Ufficio federale di polizia12 d'intesa con i Cantoni e che dia prova delle attitudini richieste.


Art. 7

Missione

1

Il luogo, la data e il genere della missione sono fissati dall'Ufficio federale di polizia d'intesa con l'impresa di trasporto aereo e comunicati preventivamente all'ufficio.

2

In caso d'urgenza, la rappresentanza all'estero dell'impresa interessata è abilitata ad affidare alle guardie di sicurezza l'esecuzione a breve termine di altri i controlli di sicurezza. In tal caso, l'ufficio dev'esserne informato immediatamente.

3

Qualora non fosse disponibile nessuna guardia di sicurezza per una missione particolare all'estero, l'ufficio può abilitare, d'intesa con l'Ufficio federale di polizia, l'impresa di trasporto aereo a rivolgersi a un'impresa specializzata per l'applicazione delle misure atte a proteggere gli aeromobili svizzeri sull'aerodromo straniero interessato.


Art. 8

Responsabilità

La responsabilità della Confederazione per i danni che una guardia di sicurezza causa a terzi illecitamente nell'esercizio delle sue funzioni è disciplinata dalla legge federale del 14 narzo 195813 sulla responsabilità.

12 Nuova espr. giusta il n. I de l'O del 9 lug. 1999 del DATEC, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

13

RS 170.32

Aviazione

6

748.122

Sezione 3: Obblighi dell'esercente dell'aerodromo

Art. 9

Installazioni e dispositivi tecnici 1

L'esercente dell'aerodromo acquisisce e gestisce le installazioni e i dispositivi che permettono di:

a. impedire l'accesso di persone non autorizzate nell'area sterile14 dell'aerodromo;

b. impedire l'accesso di persone non autorizzate nelle zone sensibili dell'area sterile15 dell'aerodromo; c.16 rinvenire gli articoli vietati17 trasportati illecitamente dalle persone; d. rinvenire gli articoli vietati nei bagagli a mano dei passeggeri; e. rinvenire gli articoli vietati nei bagagli registrati; f.18 rinvenire gli articoli vietati nel carico e negli invii postali.

2

Tenuto conto dell'entità della minaccia e delle condizioni locali, l'ufficio può consentire eccezioni a taluni aerodromi sia per l'acquisto sia per la posa di installazioni e dispositivi tecnici.


Art. 10

Controllo dell'accesso all'area sterile dell'aerodromo 1

L'esercente dell'aerodromo posa installazioni e dispositivi di controllo adeguati e garantisce che vengano definite le procedure di controllo, per impedire che persone non autorizzate possano accedere all'area sterile dell'aerodromo. Inoltre, egli assicura che le persone autorizzate ad accedere all'area sterile senza accompagnamento siano preventivamente sottoposte a un controllo con mezzi adeguati. Ciò avviene in particolare mediante la verifica di un estratto recente del casellario giudiziale e delle informazioni sui precedenti datori di lavoro.19 2 All'interno di questa zona, le persone e i veicoli sono sottoposti a controlli e a perquisizioni saltuari.

14 Nouva espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 gen. 2005 (RU 2005 663). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

15 Nouva espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 gen. 2005 (RU 2005 663).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

17 Nouva espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 gen. 2005 (RU 2005 663). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

Misure di sicurezza nell'aviazione 7

748.122


Art. 11

Controllo dei passeggeri, dei loro bagagli a mano e dei loro bagagli registrati20 1

L'esercente dell'aerodromo posa installazioni e dispositivi di controllo adeguati e organizza le procedure di controllo per impedire che articoli vietati possano essere introdotti a bordo degli aeromobili nei bagagli a mano, nei bagagli registrati o dai passeggeri.

2

Il controllo dei passeggeri, dei loro bagagli a mano e dei loro bagagli registrati è eseguito mediante apparecchi tecnici concepiti per rinvenire gli articoli vietati e, se necessario, mediante una perquisizione manuale.21 3 La quantità dei bagagli registrati che devono essere controllati sarà fissata dall'ufficio, d'intesa con l'Ufficio federale di polizia, sempre tenendo conto dell'evoluzione internazionale e dei progressi tecnici.

4

Tenuto conto dell'entità della minaccia e dei controlli di sicurezza a cui sono sottoposti i passeggeri, i loro bagagli a mano e i loro bagagli registrati in determinati aerodromi di partenza, i passeggeri in trasferimento provenienti da quest'ultimi, i loro bagagli a mano e i loro bagagli registrati possono essere esentati da ulteriori controlli, segnatamente se accordi internazionali lo prevedono.22

Art. 12


23

Delimitazione delle parti critiche delle aree sterili 1

L'esercente dell'aerodromo adotta misure sul piano della costruzione e dell'esercizio per garantire che, fino al momento in cui si recano a bordo dell'aeromobile, i passeggeri già controllati sostino nelle parti critiche delle aree sterili nelle quali è escluso qualsiasi contatto con passeggeri in arrivo non sufficientemente controllati o con altre persone non controllate.

2

L'esercente dell'aerodromo provvede affinché sia garantito che tutti i membri del personale, compresi gli equipaggi degli aeromobili, insieme a tutti gli oggetti che essi portano con sé, siano sottoposti ad ispezione prima che sia loro permesso di accedere alle parti critiche delle aree sterili. Rimane riservato l'accesso di membri del personale non sottoposti ad ispezione, a condizione che siano accompagnati da un membro del personale sottoposto ad ispezione e autorizzato.


Art. 13


24

Controllo del carico e degli invii postali L'esercente dell'aerodromo posa installazioni e dispositivi di controllo adeguati e definisce le procedure di controllo intese a rinvenire gli articoli vietati nel carico e negli invii postali (art. 19 cpv. 3).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

22 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 gen. 2005 (RU 2005 663).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

Aviazione

8

748.122


Art. 14


25

Programma di sicurezza dell'aerodromo 1

L'esercente dell'aerodromo elabora, attua e aggiorna un programma di sicurezza allo scopo di prevenire ed eventualmente affrontare eventuali atti illeciti.

2

Il programma di sicurezza dell'aerodromo comprende almeno: a. un organigramma dell'organizzazione di sicurezza con la definizione di compiti e responsabilità; b. una descrizione del mandato e della composizione del comitato di sicurezza dell'aerodromo;

c. una descrizione dei dispositivi, delle installazioni tecniche e dei controlli di sicurezza esistenti;

d. un piano delle diverse zone dell'aerodromo; e. una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell'ambito dei provvedimenti indicati nel programma;

f. i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di dirottamento d'aeromobili, di sabotaggio, di minacce di attentato alla bomba e di allarme bomba; g. un programma di formazione per le persone incaricate di applicare i controlli di sicurezza.

3

Il programma di sicurezza sottostà all'approvazione dell'Ufficio.

Sezione 4:26 Obblighi che incombono alle imprese di trasporto aereo

Art. 15

Controllo dell'accesso agli aeromobili e alle installazioni di manutenzione Le imprese di trasporto aereo posano dispositivi di controllo adeguati e organizzano le procedure di controllo per impedire alle persone non autorizzate di accedere agli aeromobili e alle installazioni situate nell'area lato città27 che servono alla manutenzione degli aeromobili.


Art. 16

Controllo dell'imbarco dei passeggeri Le imprese di trasporto aereo posano dispositivi di controllo adeguati e organizzano le procedure di controllo per garantire che il passeggero il cui bagaglio deve essere trasportato si trovi effettivamente a bordo o che il bagaglio verrà preventivamente sottoposto a controlli di sicurezza supplementari.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

27 Nouva espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 gen. 2005 (RU 2005 663).

Misure di sicurezza nell'aviazione 9

748.122


Art. 17

Perquisizione degli aeromobili Le imprese di trasporto aereo prendono le disposizioni atte a garantire che nessun articolo vietato si trovi a bordo prima che l'aeromobile sia caricato e che i passeggeri salgano a bordo. Segnatamente, la cabina va perquisita prima dell'inizio di un'operazione di volo per rinvenire qualsiasi oggetto e non fa parte dell'equipaggiamento dell'aeromobile.


Art. 18


28

Controllo delle provviste e delle altre forniture di bordo 1

Le imprese di trasporto aereo adottano adeguate misure per garantire, nel limite del ragionevole, che le provviste e le altre forniture di bordo non contengano articoli vietati.

2

L'Ufficio pubblica un elenco delle imprese di vettovagliamento di bordo svizzere autorizzate.

3

Le imprese di trasporto aereo provvedono affinché sia garantito che le provviste fornite da imprese di vettovagliamento di bordo non autorizzate siano sottoposte a controlli di sicurezza supplementari conformi ai requisiti fissati dal Programma nazionale di sicurezza nell'aviazione.


Art. 19

Controllo del carico e degli invii postali 1

Le imprese di trasporto aereo sono responsabili dell'applicazione dei controlli di sicurezza per rinvenire articoli vietati nel carico e negli invii postali. 2 Il carico e gli invii postali (spedizione) possono essere spediti per mezzo di aeromobili destinati al trasporto di passeggeri unicamente se l'impresa di trasporto aereo garantisce che:

a. la spedizione venga trattata da personale reclutato e formato secondo le prescrizioni;

b. l'identità del mittente conosciuto, per il carico, e del mittente postale conosciuto, per gli invii postali sia stata verificata;

c. la spedizione sia stata consegnata all'impresa postale autorizzata da un mittente conosciuto o da un suo rappresentante autorizzato, per il carico, e da un mittente postale conosciuto o da un suo rappresentante autorizzato, per gli invii postali;

d. il mittente conosciuto, per il carico, e il mittente postale conosciuto, per gli invii postali rilascino una dichiarazione attestante che la spedizione non contiene articoli vietati; e. il contenuto della spedizione corrisponda alle indicazioni del mittente conosciuto, per il carico, e del mittente postale conosciuto, per gli invii postali;

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 gen. 2005 (RU 2005 663 1021).

Aviazione

10

748.122

f. la spedizione sia protetta contro qualsiasi intervento di persone non autorizzate dal momento in cui vengono consegnati allo spedizioniere autorizzato, all'impresa postale autorizzata o all'impresa di trasporto aereo.

3

Nel caso non fosse adempiuta una delle condizioni di cui al capoverso 2, l'impresa di trasporto aereo o lo spedizioniere autorizzato, per il carico, e l'impresa postale autorizzata, per gli invii postali, deve accertarsi, nel limite del ragionevole, che la spedizione non contenga articoli vietati; a tale fine devono essere utilizzati i dispositivi tecnici e i mezzi seguenti: a. perquisizione

manuale;

b. passaggio in una camera di compressione, tenuto conto della rotta prevista; oppure

c. qualsiasi altro dispositivo tecnico atto a rinvenire articoli vietati.

4

Devono essere controllati per mezzo dei dispositivi tecnici o dei mezzi di cui al capoverso 3 anche i bagagli non accompagnati trasportati come carico, il carico consegnato a un'impresa di trasporto aereo da uno spedizioniere non autorizzato e gli invii postali consegnati a quest'ultima da un'impresa postale non autorizzata.

5

Il carico che adempie le condizioni elencate nel capoverso 2 è sottoposto a un controllo saltuario per mezzo dei dispositivi tecnici o dei mezzi di cui al capoverso 3.

L'Ufficio, d'intesa con l'Ufficio federale di polizia, determina la quantità del carico che le imprese di trasporto aereo sono tenute a controllare.

6

Determinate categorie di invii postali, definite dall'Ufficio d'intesa con l'Ufficio federale di polizia, devono essere controllate per mezzo dei dispositivi tecnici o dei mezzi di cui al capoverso 3, tenuto conto dell'entità della minaccia, della destinazione e del peso.

7

L'Ufficio può accordare deroghe in materia di controlli in virtù delle prescrizioni stabilite nel quadro della cooperazione internazionale tra le autorità aeronautiche.

8

L'impresa di trasporto aereo o lo spedizioniere autorizzato, per il carico, e l'impresa postale autorizzata, per gli invii postali, può utilizzare le installazioni e i dispositivi tecnici dell'esercente dell'aerodromo per eseguire i controlli di sicurezza (art. 13).


Art. 20

Programma di sicurezza delle imprese di trasporto aereo 1

Le imprese di trasporto aereo elaborano, attuano e aggiornano un programma di sicurezza allo scopo di prevenire e affrontare eventuali atti illeciti.

2

Il programma di sicurezza delle imprese di trasporto aereo comprendono almeno: a. un organigramma dell'organizzazione di sicurezza e la definizione di compiti e responsabilità;

b. una descrizione delle procedure e dei controlli di sicurezza applicate; c. una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell'ambito dei provvedimenti indicati nel programma;

Misure di sicurezza nell'aviazione 11

748.122

d. i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di dirottamento d'aeromobili, di sabotaggio, di minacce di attentato alla bomba e di allarme bomba;

e. un programma di formazione per le persone incaricate di applicare i controlli di sicurezza.

3

Il programma di sicurezza sottostà all'approvazione dell'Ufficio.

4

I programmi di sicurezza di imprese di trasporto aereo estere, che prevedono controlli particolari di sicurezza in Svizzera, sono esaminati dall'Ufficio previa consultazione degli esercenti degli aerodromi interessati.

Sezione 5:

Obblighi di terzi nei confronti di un'impresa di trasporto aereo, di uno spedizioniere autorizzato o di un'impresa postale autorizzata29

Art. 21


30

Obblighi dello spedizioniere autorizzato Lo spedizioniere autorizzato si impegna, nei confronti dell'impresa di trasporto aereo, ad applicare almeno i seguenti controlli di sicurezza: a. verificare la procura della persona che consegna il carico in qualità di rappresentante del mittente conosciuto; b. accertarsi che il mittente conosciuto fornisca una descrizione completa del contenuto del carico; c. accertarsi, nel limite del ragionevole, che il contenuto del carico corrisponda alla descrizione fatta dal mittente conosciuto e non contenga articoli vietati; d. accertarsi che il carico sia protetto contro qualsiasi intervento di persone non autorizzate dal momento della consegna fino al momento dell'affidamento a un'impresa di trasporto aereo.

a31 Obblighi dell'impresa postale autorizzata L'impresa postale autorizzata si impegna, nei confronti dell'impresa di trasporto aereo, ad applicare almeno i seguenti controlli di sicurezza: a. verificare la procura della persona che consegna gli invii postali in qualità di rappresentante del mittente postale conosciuto; b. accertarsi che il mittente postale conosciuto fornisca una descrizione completa del contenuto degli invii postali; 29 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

31 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

Aviazione

12

748.122

c. accertarsi, nel limite del ragionevole, che il contenuto degli invii postali corrisponda alla descrizione fatta dal mittente postale conosciuto e non contenga articoli vietati; d. accertarsi che gli invii postali siano protetti contro qualsiasi intervento di persone non autorizzate dal momento della consegna fino al momento dell'affidamento a un'impresa di trasporto aereo.

b32 Obblighi del mittente conosciuto Il mittente conosciuto si impegna, nei confronti dello spedizioniere autorizzato o dell'impresa di trasporto aereo, ad applicare almeno i seguenti controlli di sicurezza: a. preparare il carico in locali dall'accesso protetto; b. impiegare personale di fiducia per preparare il carico; c. proteggere il carico da interventi non autorizzati durante la preparazione, il deposito e il trasporto; d. attestare che il carico non contenga articoli vietati.

c33 Obblighi del mittente postale conosciuto Il mittente postale conosciuto si impegna, nei confronti dell'impresa postale autorizzata, ad applicare almeno i seguenti controlli di sicurezza: a. preparare gli invii postali in locali dall'accesso protetto; b. impiegare personale di fiducia per preparare gli invii postali; c. proteggere gli invii postali da interventi non autorizzati durante la preparazione, il deposito e il trasporto;

d. attestare che gli invii postali non contengano articoli vietati.

Sezione 6:34 Misure in caso di particolare minaccia

Art. 22

1 In caso di particolare minaccia, l'ufficio può ordinare controlli di sicurezza rinforzate, d'intesa con l'Ufficio federale di polizia35 e dopo aver sentito il parere della competente polizia d'aerodromo nonché quello dell'esercente dell'aerodromo

32 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

33 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

34 Originariamente sez. 5.

35 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Misure di sicurezza nell'aviazione 13

748.122

interessato. In tal caso, il comitato36 è convocato preventivamente, nella misura in cui l'urgenza delle misure da prendere lo permetta.

2

Su richiesta di un'impresa di trasporto aereo o di un esercente l'aerodromo, l'ufficio può ordinare misure supplementari per certi voli particolarmente minacciati.

D'intesa con l'Ufficio federale di polizia, esso fissa la data d'introduzione nonché la durata e la portata dei controlli di sicurezza necessari.

Sezione 7:37 Finanziamento

Art. 23

Assunzione da parte della Confederazione delle spese di formazione e di impiego delle guardie di sicurezza38 1

Durante la formazione e l'impiego di guardie di sicurezza, la Confederazione rimborsa al datore di lavoro: a. le spese di salario, compresi i contributi a carico del datore di lavoro e i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali;

b. le spese ordinarie e gli oneri amministrativi derivanti dalla formazione e dall'impiego delle guardie di sicurezza.39 1bis

Inoltre, la Confederazione assume le spese per: a. la formazione delle guardie di sicurezza nonché l'infrastruttura e l'amministrazione relative alla formazione;

b. la direzione degli impieghi delle guardie di sicurezza e la relativa amministrazione;

c. l'equipaggiamento delle guardie di sicurezza.40 2

Le conseguenze degli infortuni professionali sono disciplinate dalle disposizioni della legge federale del 20 marzo 198141 sull'assicurazione contro gli infortuni e dall'ordinanza del 20 dicembre 198242 sull'assicurazione contro gli infortuni.

3

Se si procede, su richiesta dell'Ufficio, ad una valutazione della situazione in vista dell'impiego di guardie di sicurezza, i relativi costi sono assunti dalla Confederazione. Qualora nessuna guardia fosse disponibile per una missione all'estero e, di conseguenza, fosse necessario ricorrere ad un'impresa di sicurezza specializzata per applicare misure atte a proteggere gli aeromobili svizzeri su un aerodromo estero, la Confederazione sopporta le spese che ne derivano.43 36 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

37 Originariamente sez. 6.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 gen. 2005 (RU 2005 663).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 gen. 2005 (RU 2005 663).

40 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 7 gen. 2005 (RU 2005 663).

41

RS 832.20

42

RS 832.202

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

Aviazione

14

748.122

a44 Assunzione da parte della Confederazione di oneri e spese straordinari Eccezionalmente, la Confederazione può assumere una parte degli oneri e delle spese straordinari che contribuiscono in modo rilevante e duraturo al miglioramento della sicurezza.


Art. 24

Spese a carico dell'esercente dell'aerodromo 1

L'esercente dell'aerodromo sopporta le spese che derivano dalla posa e dall'esercizio delle installazioni e dispositivi tecnici speciali necessari a prevenire e a impedire qualsiasi atto diretto contro la sicurezza dell'aviazione civile (art. 9).

2

L'esercente dell'aerodromo può coprire le spese che derivano dalla posa e dall'esercizio delle installazioni e dei dispositivi dell'aerodromo mediante una parte delle tasse d'aerodromo.


Art. 25


45

Spese a carico delle imprese di trasporto aereo Le imprese di trasporto aereo sostengono in particolare le spese che derivano dalle seguenti attività: a. controllo dell'accesso ai loro aeromobili e alle installazioni che servono alla manutenzione dei loro aeromobili (art. 15); b. controllo dell'imbarco dei passeggeri (art. 16); c. perquisizione degli aeromobili (art. 17); d. controllo delle provviste e delle altre forniture di bordo (art. 18); e. controllo del carico, sempreché tale operazione non sia garantita da uno spedizioniere autorizzato (art. 19);

f. controllo degli invii postali, sempreché tale operazione non sia garantita da un'impresa postale autorizzata (art. 19).


Art. 26

Spese per controlli di sicurezza supplementari 1

Le spese per controlli di sicurezza supplementari, adottate su richiesta dell'impresa di trasporto aereo (art. 22 cpv. 2), sono di norma a carico dell'impresa stessa.

2

Qualora l'entità della minaccia lo giustifichi, l'Ufficio, d'intesa con l'Ufficio federale di polizia e dopo avere consultato l'esercente dell'aerodromo interessato, può dispensare, su richiesta, un'impresa di trasporto aereo di assumersi tali spese.46

44 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 7 gen. 2005 (RU 2005 663).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

Misure di sicurezza nell'aviazione 15

748.122

Sezione 8:47 Disposizioni finali

Art. 27

Disposizioni transitorie L'ufficio fissa un termine ragionevole, tuttavia non oltre il 31 dicembre 1995, entro il quale gli esercenti degli aerodromi sono tenuti a conformare le costruzioni e le installazioni tecniche alle esigenze della presente ordinanza. Sarà parimenti impartito un termine entro il quale le imprese di trasporto aereo dovranno provare l'esistenza di un piano di sicurezza.

a48 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 9 luglio 1999 L'Ufficio fissa un termine ragionevole, tuttavia non oltre il 31 marzo 2000, entro il quale gli esercenti degli aerodromi e le imprese di trasporto aereo sono tenuti ad adattare le loro installazioni, le loro procedure e i loro programmi di sicurezza alle esigenze della presente modifica d'ordinanza.


Art. 28

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1993.

47 Originariamente sez. 7.

48 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 9 lug. 1999, in vigore dal 1° sett. 1999 (RU 1999 2458).

Aviazione

16

748.122