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1

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell'aviazione (OMSA) del 20 luglio 2009 (Stato 1° novembre 2012) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visti gli articoli 122a capoverso 4, 122b capoverso 1, 122c capoverso 1 e 122d
dell'ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea (ONA); in esecuzione dei regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 185/2010 e (CE) n. 2096/2005 nelle versioni vincolanti per la Svizzera conformemente ai numeri 4 e 5 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo,3 ordina: Sezione 1: Campo d'applicazione e diritto applicabile

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina, per le misure di sicurezza nell'aviazione secondo il regolamento (CE) n. 300/2008 in combinato disposto con le modalità d'applicazione del regolamento (UE) n. 185/2010 e secondo il regolamento (CE) n. 2096/2005 e gli articoli 122a-122d ONA:4 a. i compiti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) e del comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione; b. i requisiti per i programmi di sicurezza degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo; bbis.5 i requisiti per il sistema di gestione della sicurezza dei fornitori di servizi della sicurezza aerea; c.6 l'autorizzazione da parte dell'UFAC; RU 2009 3699

1 RS

748.01

2 RS

0.748.127.192.68 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

5

Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

748.122

Aviazione

2

748.122

d. i compiti degli organismi di controllo indipendenti; dbis.7 i compiti degli organismi di formazione esterni in relazione alla formazione dei responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta; e. le misure in caso di particolare minaccia; f.

il finanziamento delle misure; g. le misure agevolate per determinati esercenti di aeroporto e imprese di trasporto aereo.

2

Nell'ambito della presente ordinanza il campo d'aviazione di San Gallo-Altenrhein viene considerato un aeroporto.

Sezione 2:

Autorità competente e comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione

Art. 2


8

Autorità competente

L'UFAC è l'autorità competente per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del programma nazionale di sicurezza nell'aviazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008.


Art. 3

Comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione 1

Il comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione (comitato) coordina le attività dei vari organismi che partecipano all'elaborazione e all'attuazione del programma nazionale di sicurezza nell'aviazione. Esso ha in particolare i seguenti compiti: a. esaminare l'entità della minaccia; b. definire le priorità in materia di controlli di sicurezza; c. esprimere un parere in merito al programma nazionale di sicurezza nell'aviazione e ad altre misure rilevanti per la sicurezza; d. valutare l'efficienza e gli effetti dei controlli di sicurezza adottati; e. garantire lo scambio di informazioni, in particolare sulle decisioni delle organizzazioni internazionali competenti in materia di sicurezza.

2

Il comitato è composto di rappresentanti: a. dell'UFAC; b. dell'Ufficio federale di polizia; c. dell'Amministrazione federale delle dogane; 7

Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

Misure di sicurezza nell'aviazione 3

748.122

d. dei competenti organi di polizia cantonali; e. degli esercenti di aeroporto interessati; f.

delle imprese di trasporto aereo svizzere interessate; g. delle imprese di servizi di assistenza a terra; h. dei fornitori di servizi della sicurezza aerea; i.

del Servizio di ricerca scientifica della polizia municipale di Zurigo.9 3

L'UFAC nomina i membri d'intesa con l'Ufficio federale di polizia. A seconda dei temi trattati può prevedere la partecipazione di ulteriori persone.

4

L'UFAC dirige il comitato.

5

Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno.

Sezione 3:

Obblighi degli esercenti di aeroporto, delle imprese di trasporto aereo e dei fornitori di servizi della sicurezza aerea10

Art. 4

Esercenti di aeroporto 1

Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeroporti secondo l'allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010 sono di competenza dell'esercente dell'aeroporto.11 2 Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all'articolo 122a ONA, nel suo programma di sicurezza l'esercente dell'aeroporto prevede almeno:12

a. un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;

b. una descrizione del mandato e della composizione del comitato di sicurezza dell'aeroporto;

c. una descrizione delle procedure applicate per i controlli d'accesso; cbis.13 una descrizione delle procedure applicate per la designazione di fornitori conosciuti di forniture per aeroporti; d. un piano delle diverse aree dell'aeroporto; 9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

13 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

Aviazione

4

748.122

e. una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell'ambito dei provvedimenti indicati nel programma;

f.

i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d'aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba; g. un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza;

h.14 una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all'autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell'aviazione.

3

L'esercente dell'aeroporto garantisce che tutto il personale attivo nell'area di sicurezza sia dotato di nullaosta di sicurezza.15

Art. 5

Imprese di trasporto aereo 1

Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeromobili secondo l'allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010 sono di competenza dell'impresa di trasporto aereo.16 2 Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all'articolo 122b ONA, nel suo programma di sicurezza l'impresa di trasporto aereo prevede almeno:17

a.18 un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità; l'organizzazione di sicurezza deve garantire che in caso di eventi rilevanti per la sicurezza i responsabili siano a disposizione in Svizzera in qualsiasi momento;

b. una descrizione delle procedure applicate per i controlli d'accesso; c. una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell'ambito dei provvedimenti indicati nel programma;

d. i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba; e. un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza;

14 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

15 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

Misure di sicurezza nell'aviazione 5

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f.19 una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all'autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell'aviazione.

a20 Fornitori di servizi della sicurezza aerea 1

Le misure di sicurezza volte a proteggere da minacce alla sicurezza degli aeromobili secondo l'allegato I al regolamento (CE) n. 2096/2005 sono di competenza del fornitore di servizi della sicurezza aerea.

2

Conformemente al numero 4 dell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 2096/2005 un sistema di gestione della sicurezza del fornitore di servizi della sicurezza aerea prevede almeno: a. un organigramma dell'organizzazione di sicurezza interna in cui siano definiti compiti e responsabilità;

b. una descrizione delle procedure applicate per la sicurezza dei suoi impianti, del suo personale e dei suoi dati; c. una descrizione delle procedure applicate relative alla valutazione e alla riduzione del rischio nel settore della sicurezza, al controllo e al miglioramento della sicurezza, alle valutazioni della sicurezza e alla diffusione degli insegnamenti tratti; d. una descrizione delle procedure applicate per individuare le infrazioni alle disposizioni di sicurezza e allertare il personale; e. una descrizione delle misure per contenere gli effetti delle infrazioni alle disposizioni di sicurezza e individuare le misure di ristabilimento del livello di sicurezza e le procedure per minimizzare tali eventi in modo da prevenirne il ripetersi; f. un programma di formazione per le persone che hanno accesso a impianti, opere o sistemi critici; g. una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all'autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell'aviazione.

3

Il fornitore di servizi della sicurezza aerea garantisce che tutto il personale che ha accesso a impianti, opere o sistemi critici sia dotato di nullaosta di sicurezza.

19 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

20 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

Aviazione

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748.122

Sezione 4:21 Autorizzazione

Art. 6

L'UFAC è competente per l'autorizzazione di: a. agenti regolamentati per merci o posta ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 26 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.3.1 dell'all. al R (UE) n. 185/2010); b. mittenti conosciuti di merci o di posta ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 27 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.4.1 dell'all. al R (UE) n. 185/2010); c. fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo ai sensi del numero 8.0.2 dell'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010 (n. 8.1.3 dell'all. al R (UE) n. 185/2010); d. organismi di controllo indipendenti conformemente all'articolo 7; e.

organismi di formazione esterni conformemente all'articolo 9a.

Sezione 5:22 Organismi di controllo indipendenti

Art. 7

Attribuzione dell'incarico

L'UFAC può incaricare organismi di controllo indipendenti di svolgere compiti di controllo e di formazione.


Art. 8

Compiti e requisiti

1

Gli organismi di controllo indipendenti adempiono i seguenti compiti: a. stilano, all'attenzione dell'UFAC, rapporti sulle verifiche svolte sui requisiti applicabili all'organo da controllare conformemente al programma nazionale di sicurezza nell'aviazione; b. esaminano e sottopongono a perizia, all'attenzione dell'UFAC, i programmi di sicurezza;

c. presentano all'UFAC la richiesta di autorizzazione per l'organo controllato.

2

Gli organismi di controllo indipendenti sottostanno alla vigilanza dell'UFAC.

3

L'UFAC incarica solo organismi di controllo che: a. in quanto organismi di controllo dei mittenti conosciuti sono indipendenti dagli agenti regolamentati e dai mittenti conosciuti; b. in quanto organismi di controllo dei fornitori regolamentati di provviste di bordo sono indipendenti dai fornitori regolamentati di provviste di bordo; 21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

Misure di sicurezza nell'aviazione 7

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c. svolgono la propria attività di controllo in tutta la Svizzera a tariffe unitarie; d. dispongono di personale con sufficiente formazione ed esperienza nei settori rilevanti della sicurezza aerea; e. dispongono di almeno un responsabile delle ispezioni.


Art. 9

Compiti del responsabile dell'ispezione Il responsabile dell'ispezione ha la responsabilità generale di tutte le attività dell'organismo di controllo. In particolare: a. forma e sorveglia le persone dell'organismo di controllo indipendente incaricato della verifica;

b. forma il responsabile della sicurezza dell'organo da controllare o incarica di questo compito persone qualificate; c. verifica se l'organo da controllare rispetta le prescrizioni; d. controlla che siano rispettate le disposizioni dell'UFAC relative alle ispezioni presso gli organi da controllare.

Sezione 5a:23 Organismi di formazione esterni
a Attribuzione dell'incarico

L'UFAC può incaricare organismi di formazione esterni di formare i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta.

b Compiti e requisiti

1

Gli organismi di formazione esterni possono adempiere in particolare i seguenti compiti:

a. preparano una propria documentazione destinata alla formazione dei responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta e la sottopongono per approvazione all'UFAC;

b. istruiscono i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta secondo le disposizioni dell'UFAC; c. esaminano i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta al termine della formazione; d. presentano all'UFAC la richiesta di autorizzazione per i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta.

2

Gli organismi di formazione esterni sottostanno alla vigilanza dell'UFAC.

3

L'UFAC incarica soltanto organismi di formazione che: 23 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

Aviazione

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a. dispongono di competenze nello svolgimento e nell'organizzazione di formazioni;

b. svolgono la propria attività di formazione in tutta la Svizzera a tariffe unitarie;

4

Gli istruttori incaricati della formazione devono: a. disporre di competenze nei settori rilevanti della sicurezza aerea; b. disporre di qualifiche e competenze nel settore della metodologia didattica; c. aver seguito un corso dell'UFAC destinato agli istruttori e superato il relativo esame oppure disporre di una certificazione equivalente.

Sezione 6: Misure in caso di particolare minaccia

Art. 10

1 In caso di una situazione generale di forte minaccia o su richiesta di un'impresa di trasporto aereo o di un esercente di aeroporto, l'UFAC può ordinare controlli di sicurezza supplementari per determinati voli o aerodromi particolarmente minacciati.

2

Nella sua decisione, l'UFAC si basa sull'analisi della minaccia svolta dall'Ufficio federale di polizia.

3

Se la situazione di minaccia lo richiede e in considerazione dell'urgenza, l'UFAC consulta preventivamente la competente polizia aeroportuale e l'esercente dell'aeroporto o l'impresa di trasporto aereo interessati e convoca il comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione.

Sezione 7: Assunzione dei costi

Art. 11

1 Gli esercenti di aeroporto e le imprese di trasporto aereo sostengono i costi delle misure di sicurezza che devono adottare.

2

Eccezionalmente, la Confederazione può assumere una parte degli oneri e delle spese straordinari che contribuiscono in modo rilevante e duraturo al miglioramento della sicurezza.

Misure di sicurezza nell'aviazione 9

748.122

Sezione 8: Misure di sicurezza agevolate

Art. 12

Esercenti di aeroporto Gli esercenti di aeroporto a cui l'UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno: a. un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;

b. una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicurezza;

c. una descrizione delle misure volte a proteggere il terreno, garantire la sicurezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell'aviazione civile;

d. i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d'aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.


Art. 13

Imprese di trasporto aereo 1

Le imprese di trasporto aereo a cui l'UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno: a. un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;

b. una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicurezza;

c. una descrizione delle misure volte a proteggere l'aeromobile, garantire la sicurezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell'aviazione civile; d. i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d'aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.

2

L'UFAC accorda tali agevolazioni a un'impresa di trasporto aereo solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: a.24 l'impresa di trasporto aereo ha in esercizio solo aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore alle 15 t o con meno di 20 posti.

b. sulla base delle analisi della minaccia e dei rischi, per l'impresa di trasporto aereo sussiste un rischio ridotto tale da giustificare la deroga alle norme generali.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

Aviazione

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Sezione 8a:25 Disposizione penale
a26 In virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre
194827 sulla navigazione aerea, è punito chiunque: a. in quanto collaboratore di un esercente di aeroporto di un'impresa di trasporto aereo, di un fornitore di servizi della sicurezza aerea, di un agente regolamentato, di un mittente conosciuto o responsabile di merci o di posta, di un fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo, di un fornitore conosciuto delle forniture per l'aeroporto, di un organismo di controllo indipendente o di un organismo di formazione esterno che assicura la formazione dei responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta: 1. viola uno degli obblighi di cui agli articoli 4 capoverso 2, 5 capo-

verso 2, 5a capoverso 2, 8 capoverso 1 lettera a, 9, 12 o 13 capoverso 1, 2. viola l'obbligo di esecuzione di controlli di sicurezza, 3. viola l'obbligo di proteggere o sorvegliare i passeggeri, il bagaglio a mano, il bagaglio da stiva, le merci o la posta, le provviste di bordo, le forniture dell'aeroporto oppure gli aeromobili protetti ai fini della sicurezza, 4. disattende l'obbligo di formare personale oppure di impiegare soltanto personale formato,

5. viola l'obbligo di eseguire controlli della qualità oppure di aggiornare i programmi di sicurezza, 6. viola l'obbligo di notificare eventi rilevanti per la sicurezza; b. esercita senza autorizzazione un'attività per la quale è necessaria un'autorizzazione conformemente all'articolo 6.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 14

Abrogazione del diritto previgente L'ordinanza del DATEC del 31 marzo 199328 sulle misure di sicurezza nell'aviazione è abrogata.


Art. 15

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.

25 Introdotta dal n. I 1 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

27 RS

748.0

28 [RU

1993 1382, 1999 2458, 2005 663 1021]