23.08.2016 - * / In vigore
01.08.2016 - 22.08.2016
01.10.2013 - 31.07.2016
01.08.2013 - 30.09.2013
01.01.2013 - 31.07.2013
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1

Ordinanza

sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) del 24 giugno 2009 (Stato 1° agosto 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione
professionale (LFPr), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina nell'ambito della maturità professionale federale in particolare: a. la struttura dell'insegnamento; b. i requisiti dei cicli di formazione; c. la valutazione delle prestazioni durante la formazione; d. l'esame di maturità professionale; e. il riconoscimento dei cicli di formazione da parte della Confederazione.


Art. 2

Maturità professionale

federale

La maturità professionale federale comprende: a. una formazione professionale di base certificata da un attestato federale di capacità; e

b. una formazione generale approfondita complementare alla formazione professionale di base.


Art. 3

Obiettivi 1 Chi ha conseguito la maturità professionale è in particolare in grado di: a. intraprendere gli studi presso una scuola universitaria professionale per prepararsi a svolgere un compito impegnativo nell'economia e nella società;

b. conoscere e capire il mondo del lavoro con i suoi complessi processi e integrarvisi;

RU 2009 3447 1 RS

412.10

412.103.1

Istruzione professionale 2

412.103.1

c. riflettere sulle proprie attività ed esperienze professionali in relazione con la natura e la società;

d. assumersi responsabilità nei confronti di se stesso, degli altri, della società, dell'economia, della cultura, della tecnica e della natura; e. accedere a nuovi saperi, sviluppare le proprie capacità di immaginazione e di comunicazione;

f.

mettere in relazione i saperi acquisiti con le esperienze professionali e generali e avvalersene per lo sviluppo della propria carriera; g. esprimersi in due lingue nazionali e in una terza lingua e comprendere il contesto culturale relativo a ciascuna lingua.

2

L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sostiene lo sviluppo di strutture sistematiche di conoscenze sulla base delle competenze orientate alla professione e delle esperienze professionali delle persone in formazione e porta queste ultime ad acquisire apertura mentale e maturità personale. Favorisce l'apprendimento autonomo e durevole nonché lo sviluppo globale e l'approccio interdisciplinare delle persone in formazione.


Art. 4

Acquisizione della formazione 1

La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.

2

L'esame di maturità professionale federale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).


Art. 5

Durata della formazione 1

La maturità professionale federale comprende complessivamente almeno: a. 5700 ore di studio per una formazione professionale di base di tre anni; b. 7600 ore di studio per una formazione professionale di base di quattro anni; 2

Delle ore di studio almeno 1800 sono dedicate alla formazione generale approfondita.

3

Le ore di studio comprendono: a. la formazione professionale pratica; b. i corsi interaziendali; c. le ore di presenza scolastica; d. il tempo medio richiesto per lo studio individuale e per lavori individuali o di gruppo;

e. le verifiche dell'apprendimento e le procedure di qualificazione.

4

L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale comprende almeno 1440 lezioni.

Maturità professionale 3

412.103.1


Art. 6

Inammissibilità delle deduzioni salariali e computo dell'orario di lavoro.

1

Non sono ammesse deduzioni salariali per la frequenza dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale durante la formazione professionale di base.

2

L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale durante la formazione professionale di base rientra nell'orario di lavoro. Questa regola si applica anche se le lezioni si svolgono al di fuori dell'usuale orario di lavoro.

Sezione 2:

Insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale

Art. 7

Articolazione dell'insegnamento

1

L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale comprende: a. un ambito fondamentale; b. un ambito specifico; c. un ambito complementare.

2

Esso include inoltre l'elaborazione o la realizzazione, guidata e assistita, di un progetto didattico interdisciplinare.

3

Nell'ambito specifico e in quello complementare le scuole offrono le due materie che corrispondono all'orientamento delle formazioni professionali di base seguite dalle persone in formazione.


Art. 8

Ambito fondamentale

1

Le materie dell'ambito fondamentale sono: a. prima lingua nazionale; b. seconda lingua

nazionale;

c. terza

lingua;

d. matematica.

2

I Cantoni definiscono le lingue d'insegnamento.

3

Gli obiettivi di formazione nelle materie dell'ambito fondamentale sono orientati e differenziati in funzione dei requisiti delle formazioni professionali di base e dei settori di studio affini delle scuole universitarie professionali.


Art. 9

Ambito specifico

1

L'ambito specifico serve ad ampliare e a approfondire i saperi e le conoscenze in vista degli studi in una scuola universitaria professionale in un settore di studio affine alla professione.

Istruzione professionale 4

412.103.1

2

Le materie dell'ambito specifico sono: a. contabilità analitica e finanziaria; b. creazione, arte, cultura; c. informazione e

comunicazione;

d. matematica; e. scienze naturali;

f. scienze

sociali;

g. economia e diritto.

3

Di norma l'insegnamento deve essere seguito in due materie.

4

Le materie sono orientate alle formazioni professionali di base e ai settori di studio affini delle scuole universitarie professionali.

5

Il programma quadro indica le materie previste in funzione dell'orientamento delle formazioni professionali di base e dei settori di studio affini.


Art. 10

Ambito complementare

1

L'ambito complementare trasmette le capacità operativa e di orientamento nelle materie di cui al capoverso 2.

2

Le materie dell'ambito complementare sono offerte di norma come complemento alle materie dell'ambito specifico e comprendono: a. storia

e

politica;

b. tecnica

e

ambiente;

c. economia e diritto.

3

L'insegnamento deve essere seguito in due materie.

4

Il programma quadro indica le materie previste in funzione dell'orientamento delle formazioni professionali di base e dei settori di studio affini.


Art. 11

Approccio interdisciplinare

1

Il dieci per cento dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale e delle ore di studio complessive è dedicato allo sviluppo di competenze metodologiche di riflessione interdisciplinare e di risoluzione di problemi.

2

L'approccio interdisciplinare è promosso e esercitato regolarmente nelle lezioni di tutti e tre i settori, in particolare nell'ambito di piccoli progetti, di prestazioni di trasferimento, di gestione di progetti e di comunicazione.

3

Le prestazioni relative all'approccio interdisciplinare sono espresse in note separate. Esse confluiscono nella nota attribuita all'approccio interdisciplinare di cui all'articolo 24 capoverso 5.

Maturità professionale 5

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4

Verso la fine del ciclo di formazione le persone in formazione elaborano o realizzano un progetto didattico interdisciplinare. Esso è parte integrante dell'esame di maturità professionale e fa riferimento a:

a. il mondo del lavoro; e b. almeno due materie dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale.

Sezione 3: Requisiti per i cicli di formazione

Art. 12

Programma quadro

1

L'UFFT emana un programma quadro.

2

Il programma quadro comprende: a. gli obiettivi di formazione nelle materie dell'ambito fondamentale, specifico e complementare, orientati alle formazioni professionali di base e ai settori di studio affini delle scuole universitarie professionali; b. la ripartizione delle ore di studio tra le singole materie e il numero di lezioni per ogni materia;

c. le direttive concernenti l'approccio interdisciplinare e il progetto didattico interdisciplinare

d. le forme degli esami finali; e. le direttive concernenti la maturità professionale plurilingue.

3

I Cantoni, le organizzazioni del mondo del lavoro, le scuole professionali e le scuole universitarie professionali collaborano all'elaborazione del programma quadro.


Art. 13

Organizzazione dei cicli di formazione 1

L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale può essere frequentato:

a. durante la formazione professionale di base; b. al termine della formazione professionale di base, sia parallelamente all'attività professionale o sia in un'offerta scolastica a tempo pieno.

2

I cicli di formazione frequentati durante la formazione professionale di base devono essere coordinati con le lezioni dell'insegnamento professionale.

3

In tali cicli di formazione l'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale non può essere offerto in blocco all'inizio della formazione professionale di base.

4

Quale offerta scolastica a tempo pieno al termine della formazione professionale di base, l'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale dura almeno due semestri.

Istruzione professionale 6

412.103.1


Art. 14

Condizioni e procedure di ammissione 1

Le condizioni e le procedure di ammissione all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sono decise dai Cantoni.

2

Al riguardo i Cantoni si basano sulle condizioni e le procedure che disciplinano l'accesso alle altre offerte scolastiche del livello secondario II.

3

Chi ha superato la procedura di ammissione nel Cantone di domicilio è ammesso all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale anche in un altro Cantone; sono fatte salve le disposizioni cantonali derogatorie in materia di libera circolazione.


Art. 15

Computo delle conoscenze già acquisite 1

La scuola può dispensare dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. Nella pagella semestrale è riportata la dicitura «dispensato».

2

L'autorità cantonale può dispensare dall'esame finale in una determinata materia chi dimostra di possedere le conoscenze e le capacità richieste. Nell'attestato di maturità professionale è riportata la dicitura «acquisito».

Sezione 4: Valutazione delle prestazioni e promozione

Art. 16

Valutazione delle prestazioni e calcolo delle note 1

Le prestazioni sono valutate con note secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale.

2

Le note date dalla media delle valutazioni di diverse prestazioni sono arrotondate al punto o al mezzo punto.

3

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, di tutte le note prese in considerazione.


Art. 17

Promozione 1 Alla fine di ogni semestre la scuola documenta mediante note le prestazioni fornite nelle materie d'insegnamento e nell'approccio interdisciplinare. La scuola rilascia una pagella. 2 Alla fine di ogni semestre la scuola decide la promozione al semestre successivo in base alla pagella.

3

Le note delle materie d'insegnamento sono determinanti per la promozione; la nota dell'approccio interdisciplinare non è determinante.

2 RS

412.101

Maturità professionale 7

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4

La promozione avviene se: a. la nota complessiva raggiunge almeno il 4; b. lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti; e

c. non sono state attribuite più di due note inferiori al 4.

5

Chi non soddisfa le condizioni di promozione: a. è promosso una prima volta in via provvisoria, se frequenta l'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale durante la formazione professionale di base; la seconda volta è escluso da tale insegnamento; b. è escluso dall'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale, se frequenta il ciclo di formazione dopo il termine della formazione professionale di base.

6

La ripetizione dell'anno è ammessa una sola volta.


Art. 18

Insegnamento plurilingue per l'ottenimento della maturità professionale Se una parte dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale, ad eccezione delle materie linguistiche, si svolge in lingue diverse dalla prima lingua nazionale, la pagella semestrale lo menziona, specificando le lingue utilizzate.

Sezione 5: Esame di maturità professionale

Art. 19

Definizione L'esame di maturità professionale comprende l'intera procedura di qualificazione relativa alla formazione generale approfondita.


Art. 20

Disciplina, preparazione e svolgimento 1

I Cantoni provvedono affinché sul loro territorio siano applicate disposizioni uniformi in materia di esami.

2

I docenti che hanno impartito l'insegnamento preparano e curano lo svolgimento dell'esame di maturità professionale.


Art. 21

Esami finali

1

Gli esami finali concernono: a. le quattro materie dell'ambito fondamentale; e b. le due materie dell'ambito specifico.

2

Per la valutazione degli esami finali i Cantoni si avvalgono di periti.

3

Gli esami finali scritti sono preparati e validati a livello regionale.

Istruzione professionale 8

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4

Le scuole universitarie professionali sono coinvolte in modo appropriato nella preparazione e nello svolgimento degli esami finali.


Art. 22

Periodo di svolgimento degli esami finali 1

Gli esami finali si svolgono alla fine del ciclo di formazione.

2

L'esame può essere anticipato al massimo in tre materie.

3

Per le formazioni di base ad impostazione scolastica che prevedono periodi di pratica al termine della formazione, gli esami finali possono tenersi prima dell'inizio della pratica. Il progetto didattico interdisciplinare viene elaborato verso la fine del periodo di pratica.


Art. 23

Diplomi di lingue riconosciuti L'UFFT può riconoscere i diplomi di lingue straniere. In tal caso, il diploma sostituisce in tutto o in parte l'esame finale nella materia corrispondente.


Art. 24

Calcolo delle

note

1

Nelle materie in cui sono svolti gli esami finali, la nota si compone in parti uguali della nota d'esame e della nota finale della materia.

2

La nota d'esame corrisponde alla prestazione o alla media delle prestazioni d'esame nella materia corrispondente.

3

La nota finale della materia è data dalla media di tutte le note delle pagelle semestrali nella materia corrispondente o nell'approccio interdisciplinare.

4

Le note attribuite nelle materia dell'ambito complementare corrispondono a quelle finali.

5

Nell'approccio interdisciplinare la nota si compone in parti uguali della nota del progetto didattico interdisciplinare e della nota finale.

6

La nota del progetto didattico interdisciplinare risulta dalla valutazione del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione.

7

L'articolo 16 si applica per analogia alla valutazione delle prestazioni e al calcolo delle note.


Art. 25

Superamento dell'esame

1

Ai fini del superamento dell'esame di maturità professionale sono considerate: a. le note nelle materie dell'ambito fondamentale; b. le note nelle materie dell'ambito specifico; c. le note nelle materie dell'ambito complementare; d. la nota ottenuta nell'approccio interdisciplinare.

2

Le condizioni per la promozione di cui all'articolo 17 capoverso 4 si applicano per analogia.

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Art. 26

Ripetizione 1 Se non è superato, l'esame di maturità professionale può essere ripetuto una volta.

2

La ripetizione verte solo sulle materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente.

3

Nelle materie dell'ambito fondamentale e dell'ambito specifico in cui l'esame è ripetuto la nota d'esame fa stato e non è tenuto conto della nota finale della materia.

4

In caso di ripetizione, è sostenuto un esame anche nelle materie dell'ambito complementare. Solo la nota d'esame fa stato.

5

Se la nota dell'approccio interdisciplinare è insufficiente, per la ripetizione si applicano le regole seguenti: a. il progetto didattico interdisciplinare insufficiente deve essere rielaborato; b. se la nota finale della materia è insufficiente, si deve sostenere un esame orale sull'approccio interdisciplinare;

c. una nota finale sufficiente ottenuta nella materia è considerata.

6

Se nella preparazione alla ripetizione dell'esame vengono frequentate le lezioni per almeno due semestri, nel calcolo delle note si considerano solo le nuove note finali della materia.

7

L'autorità cantonale decide la data di ripetizione dell'esame.


Art. 27

Conseguenze dell'insuccesso dell'esame 1

Chi non ha superato l'esame di maturità professionale al termine di un ciclo di formazione seguito durante la formazione professionale di base consegue l'attestato federale di capacità, purché le condizioni per il suo ottenimento siano soddisfatte.

2

L'autorità cantonale disciplina la portata e lo svolgimento degli esami sostituitivi necessari e emana disposizioni sulle situazioni particolari.


Art. 28

Attestato federale di maturità professionale 1

Nel certificato delle note che accompagna l'attestato federale di maturità professionale sono riportate:

a. la nota complessiva; b. le note delle materie dell'ambito fondamentale; c. le note delle materie dell'ambito specifico; d. le note delle materie dell'ambito complementare; e. la nota ottenuta nell'approccio interdisciplinare; f.

la nota e il tema del progetto didattico interdisciplinare; g. l'indirizzo della maturità professionale secondo il programma quadro; h. il titolo protetto riportato nell'attestato federale di capacità professionale.

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2

Se una parte dell'esame di maturità professionale, ad eccezione delle materie linguistiche, è stata sostenuta in lingue diverse dalla prima lingua nazionale, il certificato delle note lo menziona, specificando le lingue utilizzate.

3

L'UFFT assicura l'uniformità degli attestati federali di maturità professionale rilasciati in tutta la Svizzera.

Sezione 6: Riconoscimento dei cicli di formazione

Art. 29

Principio, condizioni e procedura 1

I cicli di formazione degli operatori della maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione.

2

I cicli di formazione sono riconosciuti se: a. sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza e del programma quadro;

b. è emanato un programma d'insegnamento per il ciclo di formazione; c. sono previste adeguate procedure di qualificazione; d. sono disponibili strumenti adeguati per la garanzia e lo sviluppo della qualità;

e. i docenti sono sufficientemente qualificati.

3

Le domande di riconoscimento sono presentate all'UFFT dall'autorità cantonale.

4

L'UFFT decide, previa consultazione della Commissione federale di maturità professionale.


Art. 30

Revoca del

riconoscimento

1

Se un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione non soddisfa più i requisiti, l'UFFT fissa un termine per porre rimedio alle lacune.

2

Se questo termine non è rispettato oppure le lacune non sono eliminate conformemente alle prescrizioni, l'UFFT revoca il riconoscimento.

3

L'UFFT consulta previamente la competente autorità cantonale e la Commissione federale di maturità professionale.


Art. 31

Qualifiche dei docenti Per la qualifica dei docenti dei cicli di formazione per la maturità professionale federale si applicano i requisiti minimi di cui agli articoli 40, 42, 43, 46, 48 e 49 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.

3 RS

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Sezione 7: Esecuzione

Art. 32

Confederazione L'UFFT ha i compiti e le attribuzioni seguenti: a. esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale; b. provvede al coordinamento a livello svizzero; c. decide in merito a progetti pilota e a richieste delle autorità cantonali concernenti deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o al programma quadro.


Art. 33

Commissione federale di maturità professionale 1

La Commissione federale di maturità professionale è composta al massimo di quindici rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro, delle scuole professionali e delle scuole universitarie professionali.

2

Essa si costituisce autonomamente.

3

Essa svolge i compiti e le funzioni secondo l'articolo 71 LFPr.

4

Essa può presentare proposte all'UFFT, in particolare per lo sviluppo della maturità professionale.

5

Essa collabora con altre commissioni della formazione professionale, in particolare con la Commissione federale della formazione professionale e con la Commissione federale per i responsabili della formazione professionale.


Art. 34

Cantoni L'esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della stessa.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 35

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1

L'ordinanza del 30 novembre 19984 sulla maturità professionale è abrogata.

2

L'ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale è modificata come segue:

1999 1367, 2004 5041] 5 RS

412.101. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

Istruzione professionale 12

412.103.1


Art. 36

Disposizioni transitorie

1

Ai maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2014 si applica il diritto anteriore.

2

La ripetizione dell'esame di maturità professionale secondo il diritto anteriore si svolge per l'ultima volta nel 2018.

3

Il programma quadro è emanato entro il 31 dicembre 2012.

4

Le prescrizioni cantonali sono adeguate alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2012.

5

I programmi d'insegnamento per cicli di formazione riconosciuti sono adeguati entro il 31 dicembre 2013.


Art. 37

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.