Abrogato per 01.01.2008

01.01.2005 - 01.01.2008
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
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01.02.2000 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
sul rimborso delle spese di malattia
e delle spese dovute all'invalidità in materia
di prestazioni complementari
(OMPC)

del 29 dicembre 1997 (Stato 3 dicembre 2002) Il Dipartimento federale dell'interno, visto l'articolo 19 dell'ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Tempo determinante per il rimborso 1 Le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate
sono rimborsate soltanto per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato
fatto l'acquisto. Questa regolamentazione si applica per analogia anche alle spese
relative a una degenza temporanea in un istituto.

2 Gli organi esecutivi possono ritenere determinante la data della fattura. È fatto salvo il capoverso 3.

3 Le spese da rimborsare sono determinate conformemente al capoverso 1 se l'assicurato o singoli membri della sua famiglia non hanno più diritto a una prestazione
complementare annua. Lo stesso vale nel caso in cui l'avente diritto cambi il domicilio, se il Cantone di domicilio precedente e quello nuovo applicano, secondo i
capoversi 1 e 2, criteri differenti per calcolare le spese da rimborsare per il periodo
determinante.


Art. 2

Termine per chiedere il rimborso Le spese di cui all'articolo 1 capoverso 1 sono rimborsate se: a.

il rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione; b.

le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva una delle
condizioni menzionate negli articoli 2a-2d della legge federale del 19 marzo
19652 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (LPC); e c.

il termine di carenza previsto nell'articolo 2 capoverso 2 LPC era adempito.

RU 1998 239

1

RS 831.301

2

RS 831.30

831.301.1

Prestazioni complementari all'AVS e AI 2

831.301.1


Art. 3

Limiti del rimborso

Il diritto al rimborso delle spese può essere fatto valere solo nei limiti dell'importo
previsto dall'articolo 3d LPC e nella misura in cui tali spese non siano già rimborsate in virtù delle disposizioni di altre assicurazioni, in particolare dell'assicurazione
malattie o dell'assicurazione infortuni. La concessione di un assegno per grandi
invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare
non è equiparata a un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni.


Art. 4

Rimborso dopo la morte dell'assicurato Le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari causate da un assicurato
defunto cui era applicabile il calcolo della prestazione complementare annua sono
rimborsate se i suoi successori le fanno valere entro dodici mesi dal decesso.


Art. 5

Spese di malattie e per i mezzi ausiliari insorte all'estero 1 Le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari insorte in Svizzera sono
rimborsate.

2 Le spese insorte all'estero sono eccezionalmente rimborsate se si rivelano necessarie durante un soggiorno fuori dalla Svizzera o se i provvedimenti sanitari indicati
erano eseguibili solo all'estero.

3 Le spese di balneoterapia e di soggiorni di convalescenza all'estero non sono rimborsate.

4 Allorché un mezzo ausiliario non consegnato in prestito è acquistato all'estero è
determinante il prezzo previsto in Svizzera se chiaramente inferiore.

Sezione 2:
Spese per il medico, il dentista, i medicamenti, le cure e l'assistenza


Art. 6

Partecipazione ai costi La partecipazione ai costi ai sensi dell'articolo 64 della legge federale sull'assicurazione malattie3 (LAMal) è rimborsata per le prestazioni assunte dall'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 24 LAMal.


Art. 7

Assicurazione con franchigie opzionali Se la forma d'assicurazione scelta prevede una franchigia più elevata ai sensi
dell'articolo 93 dell'ordinanza del 27 giugno 19954 sull'assicurazione malattie
(OAMal), è rimborsata una partecipazione ai costi di 830 franchi al massimo
all'anno.

3

RS 832.10

4

RS 832.102

Rimborso delle spese 3

831.301.1


Art. 8

Spese per trattamenti dentari 1 Le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono rimborsate. È
fatto salvo il capoverso 3.

2 Per il rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione invalidità (tariffa AINF/AM/AI)5 per gli onorari
delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per il lavori di tecnica dentaria.

3 Se le spese per trattamenti dentari (compreso il laboratorio) sono presumibilmente
superiori a 3000 franchi, prima del trattamento si deve sottoporre un preventivo
all'ufficio PC. Se un trattamento il cui costo supera i 3000 franchi è effettuato senza
l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo 3000 franchi.

4 I preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/
AM/AI.


Art. 9

Spese per prodotti dietetici Le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico
d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Va rimborsata una somma
forfettaria annua di 2100 franchi.


Art. 10

Spese di soggiorno temporaneo in un ospedale In caso di soggiorno temporaneo in un ospedale, dalla partecipazione ai costi ai sensi dell'articolo 6 è dedotta una quota appropriata per le spese di mantenimento.


Art. 11

Spese derivanti da un soggiorno di convalescenza 1 Le spese per soggiorni di convalescenza prescritti da un medico sono rimborsate,
previa deduzione di una quota appropriata per le spese di mantenimento, se la convalescenza è stata effettuata in un istituto o in un ospedale.

2 Se un Cantone, sulla base dell'articolo 5 capoverso 3 lettera a LPC, ha limitato le
spese da prendere in considerazione in caso di soggiorno in un istituto o in un ospedale, questa limitazione è applicabile per analogia anche ai soggiorni di convalescenza.


Art. 12

Spese derivanti da un soggiorno temporaneo in una stazione
balneoterapica

Le spese di cure balneoterapiche prescritte da un medico sono prese in considerazione, previa deduzione di una quota appropriata per le spese di mantenimento, se la
persona assicurata era sottoposta a controllo medico durante il soggiorno di cura.

5

Ottenibile presso l'INSAI, Divisione delle tariffe mediche, casella postale 4358,
6002 Lucerna.

Prestazioni complementari all'AVS e AI 4

831.301.1


Art. 13

Spese di aiuto, cura e assistenza a domicilio 1 Le spese di aiuto, cura e assistenza rese necessarie dalla vecchiaia, dall'invalidità,
da un infortunio o da malattia e prestate da servizi pubblici o di utilità pubblica sono
rimborsate.

2 Nel caso di una tariffa scalare secondo il reddito o la sostanza, si tiene conto solo
della tariffa più bassa.

3 Le spese di cura e assistenza insorte in un istituto diurno, in un ospedale giornaliero o in un ambulatorio, pubblici o di utilità pubblica, sono anch'esse rimborsate.

4 Le spese per cure prestate da istituti privati sono rimborsate in quanto corrispondono a quelle insorte in istituti pubblici o di utilità pubblica.

5 Un'indennità ai membri della famiglia è presa in considerazione solo se essi hanno
subìto, a causa delle cure prestate durante un periodo prolungato, una diminuzione
sensibile e durevole del reddito da attività lucrativa. In caso di rinuncia duratura
all'esercizio di un'attività lucrativa l'indennità da prendere in considerazione
ammonta a 24 000 franchi al massimo. Non si computano indennità per cure a
domicilio prestate a membri della famiglia compresi nel calcolo della prestazione
complementare.

6 Le spese debitamente comprovate di aiuto e assistenza necessari nell'economia
domestica sono rimborsate fino a 4800 franchi al massimo per anno civile se tali
prestazioni sono fornite da una persona che: a.

non vive nella stessa economia domestica; o b.

non lavora per un'organizzazione Spitex riconosciuta.

7 In caso di rimborso ai sensi del capoverso 6, le spese fatturate prese in considerazione sono limitate a un massimo di 25 franchi l'ora.


Art. 14

Spese di aiuto, cura e assistenza a persone invalide in strutture diurne 1 Le spese di aiuto, cura e assistenza a persone invalide in strutture diurne, in centri
occupazionali e in istituti diurni analoghi sono rimborsate se: a.

la persona invalida vi ha soggiornato per più di cinque ore al giorno; e b.

la struttura diurna è gestita da un servizio pubblico o privato di utilità pubblica.

2 Le spese conteggiate sono limitate a un massimo di 45 franchi per ogni giorno che
la persona invalida ha trascorso nella struttura diurna.

3 Nessuna spesa è rimborsata: a.

in caso di attività con retribuzione in denaro di oltre 50 franchi al mese; b.

in caso di soggiorno in un istituto con calcolo della PC ai sensi dell'articolo 3b capoverso 2 LPC.

Rimborso delle spese 5

831.301.1


Art. 15

Spese di trasporto

1 Le spese di trasporto comprovate sono rimborsate se il trasporto è avvenuto in
Svizzera e se sono state provocate da un'urgenza o da uno spostamento indispensabile.

2 Sono rimborsate anche le spese comprovate di trasporto fino al luogo del trattamento medico più vicino. Si assumono le spese corrispondenti alle tariffe dei trasporti pubblici per il percorso più diretto. Se l'impedimento obbliga la persona assicurata a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le spese relative sono rimborsate.

3 Le strutture diurne ai sensi dell'articolo 14 sono parificati ai luoghi di trattamento
medico ai sensi del capoverso 2.

Sezione 3: Mezzi ausiliari e apparecchi ausiliari

Art. 16

Diritto

1 Nell'ambito dell'articolo 3d capoverso 1 lettera e LPC, i beneficiari di prestazioni
complementari hanno diritto al rimborso delle spese d'acquisto o alla consegna in
prestito dei mezzi ausiliari e degli apparecchi ausiliari (apparecchi di trattamento e
di cura) elencati in allegato. I mezzi ausiliari e gli apparecchi ausiliari designati in
allegato da un asterisco (*) sono consegnati solamente in prestito.

2 I beneficiari di prestazioni complementari hanno inoltre diritto a un rimborso corrispondente a un terzo del sussidio erogato dall'AVS per i mezzi ausiliari: a.

che figurano nell'allegato dell'ordinanza del 28 agosto 19786 sulla consegna
di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV); e b.

per cui l'AVS ha erogato un sussidio.

3 Sono inoltre rimborsate le spese di endoprotesi anatomiche e funzionali applicate
con un intervento chirurgico.

4 Il diritto al rimborso può essere fatto valere solo in quanto il mezzo ausiliario non
sia consegnato dall'AVS, dall'AI o dall'assicurazione malattie. Gli apparecchi di
trattamento e di cura ai sensi del sezione II dell'allegato sono dati in prestito solo
per le cure a domicilio.

5 Le spese di acquisto e di noleggio sono rimborsate in quanto si tratti di mezzi
ausiliari semplici e adeguati.

6 Le disposizioni dell'assicurazione per l'invalidità sono applicabili per analogia
riguardo al rimborso delle spese di riparazione, di adattamento e di rinnovo, come
pure di quelle concernenti l'addestramento all'uso di mezzi ausiliari e di apparecchi
ausiliari.

6

RS 831.135.1

Prestazioni complementari all'AVS e AI 6

831.301.1


Art. 17

Accertamenti

1 Qualora sembri dubbio che il mezzo ausiliario o l'apparecchio ausiliario sia necessario o sia semplice e adeguato, l'assicurato deve esibire l'attestato di un medico, di
un servizio sociale per l'aiuto agli invalidi o di un centro di terapia occupazionale.

2 Nel caso di apparecchi acustici, un perito riconosciuto dall'assicurazione per l'invalidità dovrà attestare che l'assicurato ne ha bisogno e che si tratta di un apparecchio semplice e adeguato.

3 Le spese per gli accertamenti sono reputate spese ai sensi dell'articolo 3d capoverso 1 lettera e LPC.


Art. 18

Depositi AI; consegna e ritiro 1 Qualora il mezzo ausiliario o l'apparecchio ausiliario da consegnare in prestito sia
disponibile nei depositi AI, l'assicurato non ne ha diritto a uno nuovo.

2 Le disposizioni dell'assicurazione per l'invalidità sono applicabili per il ritiro,
l'immagazzinamento e l'ulteriore impiego dei mezzi e degli apparecchi consegnati
in prestito.


Art. 19


7

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 20

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 20 gennaio 19718 sulla deduzione delle spese di malattia e delle
spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) è abrogata.


Art. 21

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

7

Abrogato dal n. I dell'O del DFI dell'11 set. 2002 (RU 2002 3728).

8

[RU 1971 218, 1978 1391, 1982 1545, 1983 18, 1984 261, 1986 1208, 1988 96,
1990 1089, 1992 286, 1993 1266, 1996 38]

Rimborso delle spese 7

831.301.1

Allegato9

(art. 16 cpv. 1)

Lista dei mezzi ausiliari e degli apparecchi di trattamento
e di cura

I. Mezzi ausiliari 2

Ortesi

2.03

Ortesi del tronco se esistono insufficienze funzionali della colonna vertebrale con disturbi
dorsali notevoli o alterazioni della colonna vertebrale comprovate da esame
clinico e radiologico, non influenzabili o solo insufficientemente influenzabili con provvedimenti sanitari.

4

Scarpe

4.02

Modifiche o rifiniture ortopediche costose di scarpe confezionate. 7

Occhiali per afachici o lenti a contatto dopo operazione della cataratta Per gli occhiali per afachici provvisori usati subito dopo l'operazione si rimborsano le spese di noleggio fino a un massimo di 60 franchi.

11

Mezzi ausiliari per ciechi o grandi invalidi della vista 11.01* Bastoni lunghi per ciechi 11.02* Cani guida per ciechi se comprovato che l'assicurato sa occuparsi di un cane guida e grazie a tale
aiuto può spostarsi autonomamente fuori casa. I costi del noleggio sono a
carico dell'assicurazione.

11.03* Macchine per scrivere in Braille 11.04* Magnetofoni destinati ai ciechi e ai minorati gravi della vista per riprodurre testi letterari
registrati su nastro magnetico.

16

Mezzi ausiliari per stabilire contatti con l'ambiente 16.01* Macchine elettriche per scrivere fornite agli assicurati che, a causa di paralisi o di altre infermità degli arti
superiori, non possono né scrivere a mano, né con una macchina per scrivere
ordinaria

9

Aggiornato giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000
(RU 2000 81).

Prestazioni complementari all'AVS e AI 8

831.301.1

16.02* Macchine automatiche per scrivere se l'assicurato non è in grado né di parlare né di scrivere a causa di paralisi e
può stabilire contatti con l'ambiente solamente mediante tale apparecchio.

16.03* Magnetofoni se l'assicurato, affetto da paralisi, non può leggere libri da solo e necessita
di tale apparecchio per riprodurre testi letterari registrati su nastro magnetico.

16.04* Volta pagine se l'assicurato che adempie le condizioni per aver diritto a un magnetofono
abbisogna del predetto apparecchio al posto di un magnetofono.

16.05* Dispositivi automatici di comando del telefono se l'assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato né in un
ospedale né in un istituto specializzato per malati cronici, può stabilire contatti con l'ambiente soltanto mediante tale dispositivo.

II. Apparecchi di trattamento e di cura 20*

Respiratori in caso di insufficienza respiratoria 21*

Inalatori

22*

Installazioni sanitarie complementari automatiche se l'assicurato non è in grado altrimenti di attendere da solo all'igiene del
corpo.

23*

Elevatori per malati se un medico attesta la necessità di un tale mezzo per le cure a domicilio.

24*

Letti azionati elettricamente se è confermato dal medico che il letto azionato elettricamente è indispensabile per la cura a domicilio.

25

Seggette

26*

Sedie per persone affette da cossartrosi 27*

Potenze (collegate al letto d'ospedale) *

Apparecchi consegnati in prestito