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120.52

Ordinanza
sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN

(OMPAH)1

del 4 dicembre 2009 (Stato 1° febbraio 2013)

1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'appendice 2 all'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24a capoversi 7 e 8 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),3

ordina:

2 RS 120

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a.
l'esecuzione di misure di polizia amministrativa, sulla base della LMSI, da parte dell'Ufficio federale di polizia (fedpol);
b.
il sistema d'informazione HOOGAN di fedpol;
c.4
...

4 Abrogata dal n. 1 dell'appendice 2 all'O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

Art. 25

5 Abrogato dal n. 1 dell'appendice 2 all'O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

Sezione 2: Misure di polizia amministrativa contro il materiale di propaganda


Art. 3

1 Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca di materiale di propaganda ai sensi dell'articolo 13e LMSI dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).6

2 L'autorità che mette al sicuro il materiale di propaganda lo trasmette senza indugio al SIC e informa quest'ultimo sulle circostanze della messa al sicuro e sulle persone e le società coinvolte.

3 Fedpol confisca il materiale se l'incitamento alla violenza è concreto e serio.

4 Fedpol distrugge il materiale confiscato, salvo che possa essere impiegato a scopi d'istruzione.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

Sezione 3: Misure di polizia amministrativa contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive


Art. 4 Comportamento violento

1 Un comportamento violento e atti violenti sono considerati tali segnatamente se una persona prima, durante o dopo una manifestazione sportiva ha commesso o incitato a commettere:7

a.8
reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli articoli 111-113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 126 capoverso 1, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP)9;
b.
danneggiamenti ai sensi dell'articolo 144 CP;
c.
coazione ai sensi dell'articolo 181 CP;
d.
incendio intenzionale ai sensi dell'articolo 221 CP;
e.
esplosione ai sensi dell'articolo 223 CP;
f.10
uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'articolo 224 CP;
g.11
pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'articolo 259 CP;
h.12
sommossa ai sensi dell'articolo 260 CP;
i.13
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'articolo 285 CP;
j.14
impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'articolo 286 CP.

2 È inoltre considerato comportamento violento minacciare la sicurezza pubblica trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità o nel viaggio di andata e ritorno verso e da impianti sportivi.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

9 RS 311.0

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

13 Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

14 Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

Art. 5 Prova del comportamento violento

1 Sono considerate prove di un comportamento violento:

a.
sentenze giudiziarie o denunce della polizia pertinenti;
b.
dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell'Ammi­nistra­zione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;
c.
divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni o dalle società sportive;
d.
comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia.

2 Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per scritto e firmate.

Art. 6 Competenza e obbligo di comunicazione

1 I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all'articolo 13 LMSI sono tenuti a comunicare spontaneamente a fedpol informazioni e conoscenze relative ad atti di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive.

2 Inoltre i Cantoni comunicano a fedpol:

a.
le decisioni, le revoche e le modifiche delle misure seguenti:
1.
il divieto di accedere a stadi,
2.
il divieto di accedere a un'area15,
3.
l'obbligo di presentarsi alla polizia,
4.
il fermo preventivo di polizia;
b.
le violazioni delle misure di cui alla lettera a;
c.
le aree da loro interdette, allegando le relative piantine.

3 Fedpol stabilisce la scala delle piantine di cui al capoverso 2 lettera c.16

15 Nuova espr. giusta n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

Art. 7 Divieto limitato di lasciare la Svizzera

1 A fedpol compete la decisione di un divieto limitato di lasciare la Svizzera.

2 La decisione definisce esattamente la durata del divieto e i Paesi di destinazione interessati.

3 Una manifestazione sportiva inizia con il primo e termina con l'ultimo evento ufficiale che ne fanno parte.

4 Si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive in un determinato Paese, segnatamente se:

a.
ha partecipato ad atti violenti in Svizzera;
b.
è già nota in base alle informazioni fornite dai servizi di polizia stranieri sulla sua partecipazione ad atti violenti all'estero; oppure
c.
è membro di un gruppo che ha già partecipato ad atti violenti in Svizzera o all'estero.

5 Per decidere un divieto limitato di lasciare la Svizzera devono inoltre sussistere indizi sull'intenzione della persona o del gruppo in questione di recarsi all'estero per seguire la manifestazione sportiva.

6 Elementi concreti e attuali tali da giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, non preceduto da un divieto di accedere a un'area per aver commesso atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, sussistono se una persona:

a.
secondo le informazioni fornite da servizi di polizia stranieri ha commesso atti violenti all'estero;
b.
è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all'estero; e
c.
risulta certo che essa o il gruppo sono intenzionati a recarsi all'estero per seguire una determinata manifestazione sportiva.

7 Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), è comunicato alle autorità di confine nonché alle competenti autorità doganali e di polizia straniere.

Art. 7a17 Divieto di accedere agli stadi, divieto di accedere a un'area e obbligo di presentarsi alla polizia

1 Fedpol può raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere agli stadi contro persone che hanno dimostrato un comportamento violento all'interno o all'esterno dello stadio in occasione di una manifestazione sportiva. Le raccomandazioni sono rilasciate indicando i dati necessari di cui all'articolo 24a capoverso 3 LMSI.

2 Può chiedere alle autorità di polizia dei Cantoni di pronunciare un divieto di accedere a un'area o obblighi di presentarsi alla polizia.

17 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

Sezione 4: Sistema d'informazione HOOGAN

Art. 8 Dati

1 Nel sistema d'informazione elettronico HOOGAN sono registrati i dati delle persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero e contro cui è stata pronunciata una misura di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera a oppure un divieto limitato di lasciare la Svizzera di cui all'articolo 7.18

2 In HOOGAN sono inoltre registrate le manifestazioni sportive, come pure gli avvenimenti a esse collegati e le aree interdette dai Cantoni.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

Art. 9 Diritti d'accesso

1 Le seguenti autorità possono accedere a HOOGAN esclusivamente per gli scopi seguenti:

a.
i servizi seguenti di fedpol:
1.19
la sezione Tifoseria violenta: per gestire HOOGAN, per pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, per scambiare informazioni come previsto dalla legge nonché per analizzare e valutare la situazione,
2.
la Centrale operativa di fedpol: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive,
3.
l'Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol: per trattare le richieste d'informazione e di cancella­zione dei dati registrati in HOOGAN;
b.
i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive: per pronunciare interdizioni di accedere a un'area, obblighi di presentarsi alla polizia e fermi preventivi di polizia, per analizzare e valutare la situazione e per trasmettere dati personali agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera;
c.
i servizi delle autorità di polizia dei Cantoni: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;
d.
i servizi del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD): per applicare i divieti limitati di lasciare la Svizzera e i divieti di entrata;
e.
le unità del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale): per eseguire una prima valutazione delle comunicazioni pervenute in materia di divieti di accedere a stadi e dei rapporti sulle manifestazioni sportive redatti dagli organizzatori delle medesime, nonché per richiedere di pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, interdizioni di accedere a un'area e obblighi di presentarsi alla polizia.

2 Per accedere a HOOGAN può essere concesso un diritto d'accesso integrale o limitato. L'accesso integrale consente di leggere, inserire, modificare e cancellare i dati. L'accesso limitato consente unicamente di leggere i dati attivi al momento della consultazione concernenti un caso concreto.20

3 Beneficiano dell'accesso integrale:

a.21
la sezione Tifoseria violenta;
b.
il Servizio centrale;
c.
i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

4 Beneficiano dell'accesso limitato:

a.
la Centrale operativa di fedpol;
b.
l'Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol;
c.
le autorità di polizia dei Cantoni;
d.
il Cgcf.

5 L'accesso limitato delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf funziona per mezzo di un'interfaccia nel sistema d'informazione RIPOL.

6 I campi di dati e i diritti di trattamento sono elencati nell'allegato.22

7 Le autorità di cui al capoverso 1 garantiscono il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.23

8 Il capo della sezione Tifoseria violenta di fedpol o il suo supplente decide in merito alle richieste d'accesso individuali delle autorità di cui al capoverso 1.24

9 La responsabilità per HOOGAN è assunta dalla sezione Tifoseria violenta.25

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

25 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

Art. 10 Utilizzazione e trasmissione dei dati da parte di organizzatori di manifestazioni sportive

1 Gli organizzatori di manifestazioni sportive sono autorizzati a trasmettere i dati registrati in HOOGAN ai responsabili della sicurezza di tali manifestazioni unicamente con il consenso dell'autorità che ha fornito i dati e soltanto per eseguire misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

2 I responsabili della sicurezza sono autorizzati a trattare i dati unicamente in relazione alla manifestazione sportiva designata dall'autorità. A questo scopo sono autorizzati a trattare i dati in sistemi elettronici d'identificazione delle persone.

3 Dopo la manifestazione sportiva i responsabili della sicurezza e, se del caso, gli organizzatori della manifestazione cancellano immediatamente i dati. L'autorità che ha fornito i dati è informata entro 24 ore della cancellazione.

4 Fedpol disciplina nel regolamento sul trattamento dei dati l'utilizzazione e il trattamento dei dati da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei responsabili della sicurezza.

Art. 11 Trasmissione dei dati ad autorità straniere

1 Fedpol è autorizzato a trasmettere dati personali alle autorità di polizia e agli organi di sicurezza stranieri responsabili della sicurezza durante manifestazioni sportive.

2 Fedpol registra la trasmissione ad autorità straniere.

3 Quando trasmette informazioni e dati personali fedpol informa il destinatario sul­l'attendibilità e l'attualità dei dati.

4 Fedpol avverte il destinatario che:

a.
le informazioni e i dati personali possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per cui sono stati trasmessi;
b.
si riserva il diritto di esigere informazioni sull'uso che ne è stato fatto.
Art. 12 Durata di conservazione e cancellazione dei dati

1 I dati personali e le informazioni concernenti una singola misura sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza della misura.

2 Se durante questi tre anni è registrata una nuova misura contro la medesima per­sona, la durata di conservazione della prima registrazione è prorogata di tre anni a partire dalla data di registrazione della seconda misura.

3 I dati concernenti una singola misura sono tuttavia cancellati al più tardi dopo dieci anni.

Art. 13 Disposizioni organizzative

1 La sicurezza dei dati è retta:

a.
dall'articolo 20 dell'ordinanza del 14 giugno 199326 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);
b.
dall'ordinanza del 26 settembre 200327 sull'informatica nell'Amministra­zione federale (OIAF).

2 Fedpol disciplina in un regolamento sul trattamento dei dati:

a.
le misure organizzative e tecniche intese a evitare il trattamento non autorizzato dei dati;
b.
la verbalizzazione automatica dei dati introdotti;
c.
le esigenze tecniche che devono essere soddisfatte dai terminali degli utenti.

Sezione 5: ...

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 29

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Allegato29

29 Introdotto dal n. II dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

(art. 9 cpv. 6)

Campi di dati e diritti di trattamento

L = leggere

A = aggiornare

E = eliminare

R-attivo = soltanto le persone e le sottocategorie di oggetti contro cui è pendente una misura al momento della consultazione

STF = Sezione Tifoseria violenta

CSI = Centro servizi informatici DFGP

AFD = Amministrazione federale delle dogane

SCTF = Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta

E = Polizia municipale

F = Posti di confine

R = Polizia cantonale

Accesso integrale - HOOGAN Sistema operativo

Accesso limitato a HOOGAN via RIPOL

Servizio

fedpol STF

fedpol STF

AFD, Cantoni, SCTF

fedpol STF

fedpol STF, CSI

Cantoni, SCTF

SCTF

Unità
organizzative
E, F, R

Scopo trattamento

fedpol Analisi
preliminare − −>

fedpol Garanzia della qualità − −>

Utente − −>

Amminis tratore − −>

Amministra tore

tecnico − −>

Collaboratore
responsabile − −>

Collaboratore
responsabile
SCTF − −>

Utente via RIPOL

Amministratore utenti RIPOL

Settore dei dati

Campi di dati

Diritti di trattamento

Persona

Generalità, indirizzo, misure, violazioni delle misure, evento legato alla persona, relazione

inserire provvisoriamente

LAE

-

-

-

-

LAE

LAE

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verificare

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LA

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LA

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inserire

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rifiutare

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eliminare

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archiviare

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LAE

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Manifestazioni

Evento

inserire

LAE

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LAE

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eliminare

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-

Rapporto concernente una manifestazione sportiva

inserire provvisoriamente

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LAE

LAE

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-

verificare

-

LA

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-

LA

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inserire

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LA

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rifiutare

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eliminare

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LAE

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LAE

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-

-

-

Persona/Manifestazione

Tutti i campi di dati

Dati operativi

L

LA

L

L

-

L

L

R-attivo

-

Funzione

Gestione dei dati di base

-

-

-

LAE

LAE

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-

-

-

Amministrazione utenti

-

-

-

-

-

-

-

-

LAE