01.01.2024 - * / In vigore
01.07.2020 - 31.12.2023
01.01.2017 - 30.06.2020
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
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1

Ordinanza

sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI)1 del 29 novembre 1976 (Stato 1° gennaio 2008) Il Dipartimento federale dell'interno, visto l'articolo 14 dell'ordinanza del 17 gennaio 19612 sull'assicurazione per
l'invalidità (OAI), ordina: Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi ausiliari o di prestazioni sostitutive conformemente agli articoli 21 e 21bis della legge federale del 19 giugno 19593 sull'assicurazione per l'invalidità (detta qui di seguito «LAI»).

2

Gli articoli 3 a 9 sono applicabili per analogia alla consegna di apparecchi di cura, elementi indispensabili di provvedimenti sanitari d'integrazione, ai sensi degli articoli 12 e 13 della LAI e non figuranti nell'elenco annesso.

Sezione 2: I mezzi ausiliari

Art. 2

Il diritto ai mezzi ausiliari 1

Il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia.

2

L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di RU 1976 2664

1

Nuova abbreviazione giusta l'art. 8 dell'O del DFI del 28 ago. 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia, in vigore dal 1° gen. 1979 (RS 831.135.1).

2

RS 831.201

3

RS 831.20

831.232.51

Assicurazione per l'invalidità 2

831.232.51

assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato.4 3 Il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall'invalidità.

4

L'assicurato ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice e adeguato. Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico. Per i casi non retti da convenzioni tariffali giusta l'articolo 27 capoverso 1 LAI5, si applicano gli importi massimi fissati nell'allegato. In assenza di importi massimi, sono coperte le spese effettive.6 5 Se un assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell'elenco allegato ma si accontenta di un altro mezzo più economico, che ha la stessa funzione, quest'ultimo dev'essergli consegnato anche se non è menzionato nell'elenco.7

Art. 3


8

Forma della consegna

1

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, l'assicurato diventa proprietario dei mezzi ausiliari consegnatigli.

2

I mezzi ausiliari costosi che per le loro caratteristiche possono essere utili anche ad altri assicurati sono consegnati in prestito.

bis 9 Rimborso di mezzi ausiliari 1

Nei casi descritti nell'allegato l'assicurazione può a. versare all'assicurato sussidi unici o periodici per i mezzi ausiliari da lui acquistati;

b. versare all'assicurato un importo forfetario per l'acquisto di mezzi ausiliari; c. prendere a carico l'ammontare delle spese di noleggio per i mezzi ausiliari presi in locazione.

2

L'importo dei rimborsi è fissato nell'allegato.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1931).

5 RS

831.20

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

7

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 24 nov. 1988 (RU 1988 2236). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

9

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

Consegna di mezzi ausiliari 3

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Art. 4

Mantenimento dell'assegnazione per impiego ulteriore 1

Se le condizioni poste per l'assegnazione in prestito di mezzi ausiliari secondo l'articolo 21 capoverso 1 della LAI10 non sono più adempite, l'assicurato può continuare a farne uso fintanto che gli sono indispensabili per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o sviluppare un'autonomia più estesa.11 2

L'assicurato ha sempre il diritto di acquistare, a prezzo equo, i mezzi consegnatigli in prestito.


Art. 5

Ripresa per riutilizzazione I mezzi ausiliari consegnati in prestito cui l'assicurato non ha più diritto e che non gli sono lasciati per uso ulteriore devono essere restituiti. L'assicurazione s'incarica di accumularli in un deposito speciale fino al momento del loro reimpiego.


Art. 6

12 Debita cura

1

I mezzi ausiliari consegnati dall'assicurazione devono essere utilizzati con la debita cura.

2

L'assicurato ha l'obbligo di versare all'assicurazione un indennizzo adeguato se un mezzo ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile a causa di violazioni del dovere di diligenza.

bis 13 Uso conforme allo scopo previsto 1

L'assicurato deve utilizzare i rimborsi giusta l'articolo 3bis capoverso 1 lettere a e b conformemente allo scopo previsto.

2

La consegna di mezzi ausiliari può essere subordinata a condizioni volte ad impedirne l'uso improprio. Se un mezzo ausiliario diventa prematuramente inutilizzabile a causa dell'inadempienza delle condizioni, l'assicurato ha l'obbligo di versare all'assicurazione un indennizzo adeguato.


Art. 7


14

Preparazione all'uso, riparazione e manutenzione 1

Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese.

10

RS 831.20

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2010).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

13 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

Assicurazione per l'invalidità 4

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2

In assenza di un terzo responsabile, l'assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l'utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All'assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L'importo della partecipazione è fissato nell'allegato.

3

Ove non altrimenti disposto dall'allegato, per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione.

4

Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l'assicurazione assegna un sussidio mensile. L'importo del sussidio è fissato nell'allegato.

Sezione 3: Le prestazioni sostitutive

Art. 8


15

Diritto al rimborso delle spese per mezzi ausiliari 1

L'assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell'elenco allegato o che fa eseguire a sue spese un adeguamento dovuto all'invalidità ha diritto al risarcimento delle spese che l'assicurazione avrebbe dovuto assumere se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento.

2

Mezzi ausiliari definiti costosi dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali che, date le loro caratteristiche, possono essere utili anche ad altri assicurati sono rimborsati mediante sussidi di ammortamento annui, stabiliti secondo le spese e la prevedibile durata dell'utilizzazione.

3

Il rimborso può essere subordinato a talune condizioni miranti ad impedire l'impiego di mezzi ausiliari per scopo diverso da quello previsto e al passaggio di proprietà di tali mezzi all'assicurazione nel caso di mancata utilizzazione.


Art. 9

Diritto alla rifusione delle spese cagionate da servizi di terzi 1

L'assicurato ha diritto alla rifusione delle spese inerenti all'invalidità, debitamente comprovate e causate da servizi speciali di terze persone, di cui necessita al posto di mezzi ausiliari, per a. recarsi al lavoro; b. esercitare un'attività lucrativa; c. acquisire particolari attitudini che permettono di mantenere i contatti con il proprio ambiente.16

2

Il rimborso mensile non può superare né l'importo del reddito mensile dell'attività lucrativa svolta dell'assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l'importo minimo della rendita ordinaria di vecchiaia.17 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2010).

Consegna di mezzi ausiliari 5

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Sezione 4: Disposizione finale

Art. 10

1 L'ordinanza del 4 agosto 197218 sulla consegna in casi speciali di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMA) è abrogata.

2

La presente ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 1977.

Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 200719 Per i letti azionati elettricamente noleggiati prima del 1° gennaio 2008, l'assicurazione rimborsa le spese di locazione alle condizioni attuali fino al 31 dicembre 2008.

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 6 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3024).

18

[RU 1972 1956] 19 RU

2007 6039

Assicurazione per l'invalidità 6

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Allegato20

Lista dei mezzi ausiliari 1 Protesi

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con l'Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia (ASTO).

1.01

Protesi funzionali definitive dei piedi e delle gambe 1.02

Protesi definitive delle mani e delle braccia 1.03

Esoprotesi definitive del seno dopo mastectomia o in presenza di una sindrome di Poland o di un'agenesia della mammella. Sussidio massimo annuo di 500 franchi per un lato e 900 franchi per entrambi i lati.

2 Ortesi

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con l'ASTO.

2.01

Ortesi delle gambe 2.02

Ortesi delle braccia 2.03

Ortesi del tronco, se esiste un'insufficienza funzionale della colonna vertebrale con rilevanti dolori dorsali come pure alterazioni della colonna vertebrale dimostrabili mediante esami clinici e radiologici, la quale non può essere influenzata da provvedimenti medici o solo in modo insufficiente.

2.04

Ortesi cervicali 3 ...

20

Aggiornato giusta dai n. I delle O del DFI del 21 set. 1982 (RU 1982 1931), del 2 ago. 1983 (RU 1983 1165), del 13 nov. 1985 (RU 1985 2010), del 24 nov. 1988 (RU 1988 2236), del 9 ott. 1992 (RU 1992 2406), dell'8 gen. 1996 (RU 1996 768), il n. II dell'O del DFI del 19 dic. 1996 (RU 1997 563), il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 1999 (RU 2000 616), del 18 dic. 2000 (RU 2000 3085), del 17 nov. 2003 (RU 2003 4069) e dal n. II dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039)

Consegna di mezzi ausiliari 7

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4

Scarpe e plantari ortopedici Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con il «Verband Fuss & Schuh (SSOMV)».

4.01

Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione se la consegna secondo i numeri 4.02-4.04 non è possibile. L'assicurato partecipa alle spese (70 franchi fino al compimento dei 12 anni e 120 franchi a partire dai 12 anni compiuti). Per le spese di riparazione la partecipazione ammonta a 70 franchi l'anno.

4.02

Modifiche o rifiniture ortopediche costose di scarpe confezionate o scarpe speciali ortopediche 4.03

Scarpe speciali ortopediche l'assicurato partecipa alle spese (70 franchi fino al compimento dei 12 anni e 120 franchi a partire dai 12 anni compiuti). Per le spese di riparazione la partecipazione ammonta a 70 franchi l'anno.

4.04

Maggior consumo di scarpe confezionate dovuto all'invalidità 4.05* Plantari ortopedici, allorché costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d'integrazione.

5

Mezzi ausiliari per il cranio e la testa 5.01

Protesi dell'occhio rimborso secondo la convenzione conclusa tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e i fornitori di protesi dell'occhio (sussidi massimi: 645 franchi IVA inclusa per protesi di vetro e 2000 franchi IVA inclusa per protesi in materia plastica). È fatto salvo l'articolo 24 capoverso 3 OAI.

5.02

Epitesi del viso 5.03 … 5.04 … 5.05* Protesi dentarie solo se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione.

5.06

Parrucche

Sussidio annuo massimo: 1500 franchi.

Assicurazione per l'invalidità 8

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5.07

Apparecchi acustici in caso d'ipoacusia se, grazie a questo apparecchio, l'acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente e l'assicurato può comunicare più facilmente con l'ambiente circostante. Consegna in prestito. Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con lo «Schweizerischer Fachverband der Hörgeräteakustik» e lo «Hörzentralen-Verband der Schweiz» (AKUSTIKA/HZV). Sussidio per le batterie: 90 franchi l'anno per apparecchi monoauricolari e 180 franchi l'anno per apparecchi biauricolari. Sussidio per le batterie per impianti cocleari e impianti FM: 485 franchi l'anno o, se documentate, le spese effettive fino ad un importo di 970 franchi l'anno.

5.08

Apparecchi ortofonici dopo laringectomia 6 ...

7

Occhiali e lenti a contatto 7.01* Occhiali se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione. Il sussidio massimo per la montatura ammonta a 150 franchi.

7.02* Lenti a contatto21 in caso di sostituzione indispensabile di occhiali e se sono subordinate alla condizione di costituire un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione.

8 ...

9 Carrozzelle Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con la Federazione delle associazioni svizzere del commercio e dell'industria della tecnologia medica (FASMED) e l'ASTO.

9.01

Carrozzelle senza motore se, anziché una carrozzella, viene fornito un buggy per bambini, la partecipazione alle spese per bambini di età inferiore ai 30 mesi ammonta a 300 franchi. Consegna in prestito.

21

RU 1996 2448

Consegna di mezzi ausiliari 9

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9.02

Carrozzelle con motore elettrico per gli assicurati che non possono utilizzare una carrozzella usuale e sono in grado di spostarsi soltanto mediante l'impiego di una carrozzella azionata elettricamente. Consegna in prestito.

10

Veicoli a motore e veicoli per invalidi forniti ad assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga, un'attività lucrativa sufficiente per il loro sostentamento a condizione che ne necessitino per recarsi al lavoro.

10.01* Ciclomotori a due, tre o quattro ruote il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 480 franchi per i ciclomotori a due ruote e a 2500 franchi per quelli a tre o a quattro ruote.

10.02* Motocicli leggeri e motocicli il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 750 franchi.

10.03* … 10.04* Automobili il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 3000 franchi. Il sussidio per una porta di garage automatica è di 1500 franchi.

10.05 Modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità. 11

Mezzi ausiliari per ciechi e grandi invalidi della vista 11.01 Bastoni lunghi per ciechi 11.02 Cani da guida per ciechi
se è comprovato che l'assicurato sa occuparsi di un cane da guida e grazie a quest'ultimo può spostarsi da solo fuori di casa sua. L'assicurazione assume le spese secondo la convenzione tariffale conclusa con le scuole di addestramento di cani da guida.

Il sussidio per le spese per il cibo e il veterinario ammonta, rispettivamente, a 150 e a 40 franchi al mese. Se le spese annue per il veterinario superano i 480 franchi, la differenza è rimborsata soltanto dietro presentazione dei documenti giustificativi.

11.03 … 11.04 Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista per riprodurre testi registrati su nastro magnetico. Il sussidio massimo ammonta a 200 franchi. Consegna in prestito.

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11.05* Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista se l'invalidità rende necessari tali apparecchi per svolgere un'attività lucrativa o per compiere le mansioni consuete. Consegna in prestito.

11.06 Sistemi di lettura e scrittura per ciechi o persone fortemente menomate alla vista che possono leggere solo con un tale sistema o cui un tale sistema facilita notevolmente il contatto con l'ambiente e dispongono delle capacità intellettuali necessarie al suo uso. Le spese di apprendimento della dattilografia sono a carico dell'assicurato. Consegna in prestito.

11.07 Occhiali-lente, binocoli e lenti filtranti se solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere o il medesimo ne migliora notevolmente le capacità visive.

11.08 … 11.09 … 12

Apparecchi che facilitano la deambulazione 12.01 Stampelle antibrachiali consegna in prestito.

12.02 Deambulatori e sostegni ambulatori consegna in prestito.

13

Mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro, ad eseguire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro 13.01* Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall'invalidità; installazioni, accessori e adeguamenti indispensabili all'uso di apparecchi e macchine se sono consegnati apparecchi di cui necessitano anche i non disabili, l'assicurato deve partecipare alle spese. I mezzi ausiliari le cui spese d'acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell'assicurato.

13.02* Sedili, letti e sostegni per la posizione eretta adattati individualmente alla menomazione

se sono consegnati apparecchi di cui necessitano anche i non disabili, l'assicurato deve partecipare alle spese. I mezzi ausiliari le cui spese d'acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell'assicurato.

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13.03* Superfici di lavoro adeguate individualmente alla menomazione se sono consegnati apparecchi di cui necessitano anche i non disabili, l'assicurato deve partecipare alle spese. I mezzi ausiliari le cui spese d'acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell'assicurato.

13.04* Modifiche architettoniche, rese necessarie dall'invalidità, al posto di lavoro e per permettere all'assicurato/a di occuparsi delle sue mansioni consuete (enumerazione

soppressa)

13.05* Piattaforme elevatrici ed elevatori per scale, rimozione o modifica di elementi architettonici all'interno dell'abitazione e attorno ad essa sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale se consentono all'assicurato di compiere il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale oppure di svolgere le mansioni consuete. Consegna in prestito.

13.06* … 13.07* … 14

Mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia 14.01 Installazioni di WC-doccia e WC-essiccazione come pure complementi alle installazioni sanitarie esistenti se gli assicurati non sono altrimenti in grado di attendere da soli all'igiene del corpo. Consegna in prestito.

14.02 Elevatori per malati per l'uso a domicilio. Consegna in prestito.

14.03 Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri accessori)

per l'uso nell'ambito privato degli assicurati che devono ricorrere a questo mezzo per coricarsi e per alzarsi. Consegna in prestito. Non hanno diritto a questa prestazione gli assicurati durevolmente degenti.

Vengono rimborsate le spese d'acquisto di un letto fino a un importo di 2500 franchi. Il sussidio alle spese di fornitura del letto azionato elettricamente è di 250 franchi.

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14.04 Modifiche architettoniche nell'appartamento dell'assicurato rese necessarie dall'invalidità adeguamento della sala da bagno, della doccia e del WC, spostamento o soppressione di pareti divisorie, ampliamento o cambiamento di porte, installazione di sbarre d'appoggio, di corrimano e di maniglie supplementari, soppressione di soglie o costruzione di rampe di soglie, installazione di impianti segnaletici per sordi e persone affette da ipoacusia grave e per sordomuti. Il sussidio massimo per gli impianti segnaletici ammonta a 1300 franchi.

14.05 Carrozzelle cingolate per salire le scale e rampe per gli assicurati che senza questi apparecchi non possono lasciare le loro abitazioni.

Se, anziché una carrozzella cingolata, viene installato un elevatore per scale, il sussidio massimo ammonta a 8000 franchi. In questo caso le spese di riparazione non sono rimborsate dall'AI. Consegna in prestito.

15

Mezzi ausiliari per stabilire contatti con l'ambiente 15.01 Macchine da scrivere se un assicurato non può scrivere a mano e dispone delle capacità intellet-tuali e motorie necessarie all'uso di una tale macchina. Consegna in prestito.

15.02 Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici per assicurati affetti da gravi difficoltà nel parlare o nello scrivere che dipendono da un tale apparecchio per mantenere i contatti quotidiani con il loro ambiente e dispongono delle capacità intellettuali e motorie necessarie al suo uso. Consegna in prestito.

15.03 Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori se l'assicurato, affetto da paralisi, non può leggere libri da solo e necessita di un tale apparecchio per riprodurre la documentazione sonora registrata.

Il sussidio massimo ammonta a 200 franchi. Consegna in prestito.

15.04 Volta pagine per gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al n. 15.03 e abbiso-gnano di un tale apparecchio al posto di un magnetofono. Consegna in prestito.

15.05 Apparecchi per ampliare i contatti con l'ambiente se l'assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato né in un ospedale né in un istituto specializzato per malati cronici, può stabilire contatti con l'ambiente solo grazie a un tale dispositivo o se questo gli permette di spostarsi in modo autonomo nell'abitazione con la carrozzella con motore elettrico. Consegna in prestito.

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15.06 Apparecchi telefonici scriventi e videofoni se una persona gravemente audiolesa, sorda o che soffre di gravi difficoltà di eloquio non può altrimenti stabilire i necessari contatti con l'ambiente, o non si può esigere che lo faccia, e dispone delle capacità intellettuali e motorie necessarie all'uso di un tale apparecchio. Consegna in prestito. Il sussidio massimo ammonta a 2200 franchi per il primo apparecchio, a 1700 franchi per il secondo, a 700 franchi per un fax e a 1700 franchi per un telefono cellulare con programma speciale.

15.07 Contributi per vestiti confezionati su misura se un assicurato non può indossare vestiti confezionati in serie purché affetto da nanismo, gigantismo o da altre deformazioni dello scheletro.

15.08 Caschi di protezione per epilettici ed emofiliaci 15.09 Protezioni per i gomiti e per le ginocchia per emofiliaci
15.10 Seggiolini speciali (reha) da bambino per l'auto per bambini che non possono sostenere la testa e il busto la partecipazione alle spese per bambini fino a 7 anni compiuti ammonta a 200 franchi.

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