01.01.2024 - * / In vigore
01.07.2020 - 31.12.2023
01.01.2017 - 30.06.2020
01.01.2016 - 31.12.2016
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1

Ordinanza
sulla consegna di mezzi ausiliari da parte
dell'assicurazione per l'invalidità
(OMAI)
1

del 29 novembre 1976 (Stato 28 dicembre 2000) Il Dipartimento federale dell'interno, visto l'articolo 14 dell'ordinanza del 17 gennaio 19612 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI), ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

1

La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi ausiliari o di prestazioni sostitutive conformemente agli articoli 21 e 21bis della legge
federale del 19 giugno 19593 sull'assicurazione per l'invalidità (detta qui di seguito
«LAI»).

2

Gli articoli 3 a 9 sono applicabili per analogia alla consegna di apparecchi di cura, elementi indispensabili di provvedimenti sanitari d'integrazione, ai sensi degli articoli 12 e 13 della LAI e non figuranti nell'elenco annesso.

Sezione 2: I mezzi ausiliari

Art. 2

Il diritto ai mezzi ausiliari 1

Il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia.

2

L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di RU 1976 2664

1

Nuova abbreviazione giusta l'art. 8 dell'O del DFI del 28 ago. 1978 sulla consegna di
mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia, in vigore dal 1° gen. 1979
(RS 831.135.1).

2

RS 831.201

3

RS 831.20

831.232.51

Assicurazione per l'invalidità 2

831.232.51

assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero
corrispondente dell'allegato.4 3

Il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall'invalidità.

4

L'assicurato può pretendere soltanto mezzi ausiliari di tipo semplice e adeguato.

Egli sopporta le spese supplementari cagionate necessariamente dall'esecuzione di
tipi più perfezionati. Per i casi non retti da convenzioni tariffali, l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali ha facoltà di fissare gli importi massimi appropriati giusta
l'articolo 27 della LAI5.

5

Se un assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell'elenco annesso ma si accontenta di un altro mezzo più economico, che ha la stessa funzione, quest'ultimo dev'essergli consegnato anche se non è menzionato nell'elenco.6

Art. 3


7

Modo di consegna

I mezzi ausiliari costosi che per merito della loro esecuzione potrebbero servire ad
altri assicurati sono consegnati in prestito. In casi speciali, descritti nell'allegato,
l'assicurato riceve sussidi unici o periodici per i mezzi ausiliari acquistati o l'ammontare delle spese di noleggio per i mezzi ausiliari presi in locazione. L'assicurato
diventa proprietario di tutti gli altri mezzi ausiliari.


Art. 4

Mantenimento dell'assegnazione per impiego ulteriore 1

Se le condizioni poste per l'assegnazione in prestito di mezzi ausiliari secondo l'articolo 21 capoverso 1 della LAI8 non sono più adempite, l'assicurato può continuare a farne uso fintanto che gli sono indispensabili per spostarsi, stabilire contatti
nel proprio ambiente o sviluppare un'autonomia più estesa.9 2

L'assicurato ha sempre il diritto di acquistare, a prezzo equo, i mezzi consegnatigli in prestito.


Art. 5

Ripresa per riutilizzazione I mezzi ausiliari consegnati in prestito cui l'assicurato non ha più diritto e che non
gli sono lasciati per uso ulteriore devono essere restituiti. L'assicurazione s'incarica
di accumularli in un deposito speciale fino al momento del loro reimpiego.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU
1982 1931).

5

RS 831.20

6

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 24 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
2236).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU
1985 2010).

8

RS 831.20

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU
1985 2010).

Consegna di mezzi ausiliari 3

831.232.51


Art. 6


10

Debita cura

1

I mezzi ausiliari consegnati dall'assicurazione devono essere utilizzati con la debita cura. L'assicurazione ha la facoltà, al momento della consegna di notificare
all'assicurato direttive destinate all'uso del mezzo ausiliare conformemente allo scopo previsto. L'utilizzazione di un veicolo a motore è subordinata all'osservanza di
un numero di chilometri fissato in anticipo dall'assicurazione per viaggi extraprofessionali.

2

L'assicurato ha l'obbligo di versare all'assicurazione un indennizzo adeguato se un mezzo ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile a causa di gravi violazioni del
dovere di diligenza o dell'inosservanza di obblighi particolari.


Art. 7

Addestramento all'uso, riparazione e manutenzione 1

Se l'uso di un mezzo ausiliario esige un addestramento particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese.

2

A difetto di un terzo responsabile, l'assicurazione sopporta le spese per la riparazione, l'adeguamento o la sostituzione parziale di un mezzo ausiliario da essa fornito, in quanto ne sia fatto uso con la debita cura. Trattandosi di veicoli a motore essa sopperisce a queste spese solo se il numero dei chilometri, in conformità dell'articolo 6 capoverso 1, non è stato superato. ...11.12

3

Per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio annuo. Tale sussidio è determinato dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali. Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte
dall'assicurazione.13 14 4

Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi, l'assicurazione assegna un sussidio mensile. Tale sussidio è determinato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.15 Sezione 3: Le prestazioni sostitutive

Art. 8

Diritto al rimborso delle spese per mezzi ausiliari 1

L'assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell'elenco annesso o che fa eseguire a sue spese un adeguamento imposto dall'inva10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU
1982 1931, 1985 1541).

11

Ultimo per. abrogato dal n. I dell'O del DFI del 24 nov. 1988 (RU 1988 2236).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU
1982 1931).

13

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del DFI del 6 nov. 1998, in vigore dal 1° gen.
1999 (RU 1998 3024).

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 19 dic. 1996 (RU 1997 563).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 19 dic. 1996 (RU 1997 563).

Assicurazione per l'invalidità 4

831.232.51

lidità ha diritto al risarcimento delle spese cui l'assicurazione avrebbe dovuto sopperire se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento.16 2

Trattandosi di mezzi ausiliari designati come costosi dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali che, dato il loro tipo, potrebbero eventualmente servire ad altri
assicurati, il rimborso sopportato dall'assicurazione riveste la forma di sussidi di
ammortamento annui, stabiliti secondo le spese e la prevedibile durata d'impiego.17 3

Il rimborso può essere assoggettato a talune condizioni miranti ad impedire l'impiego di mezzi ausiliari per scopo diverso da quello previsto e al trapasso di proprietà di tali mezzi all'assicurazione nel caso di mancata utilizzazione.


Art. 9

Diritto alla rifusione delle spese cagionate da servizi di terzi 1

L'assicurato ha diritto alla rifusione delle spese inerenti all'invalidità, debitamente comprovate e causate da servizi speciali di terze persone, di cui necessita al posto di
mezzi ausiliari, per

a.

recarsi al lavoro;

b.

esercitare un'attività lucrativa; c.

acquisire particolari attitudini che permettono di mantenere i contatti con il
proprio ambiente.18

2 Il rimborso mensile non può superare né l'importo del reddito mensile dell'attività
lucrativa svolta dell'assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l'importo minimo
della rendita ordinaria di vecchiaia.19 Sezione 4: Disposizione finale

Art. 10

1

L'ordinanza del 4 agosto 197220 sulla consegna in casi speciali di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMA) è abrogata.

2

La presente ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 1977.

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU
1988 2236).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU
1988 2236).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU
1985 2010).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 6 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU
1998 3024).

20

[RU 1972 1956]

Consegna di mezzi ausiliari 5

831.232.51

Allegato21

Lista dei mezzi ausiliari 1

Protesi

1.01

Protesi funzionali definitive dei piedi e delle gambe 1.02

Protesi definitive delle mani e delle braccia 1.03

Esoprotesi definitive del seno dopo mastectomia o in presenza di una sindrome di Poland o di un'agene
sia della mammella.

2

Ortesi

2.01

Ortesi delle gambe 2.02

Ortesi delle braccia 2.03

Ortesi del tronco, se esiste un'insufficienza funzionale della colonna vertebrale con rilevanti dolori dorsali come pure alterazioni della colonna vertebrale dimostrabili mediante esami clinici e radiologici, la quale non può essere influenzata da
provvedimenti medici o solo in modo insufficiente.

2.04

Ortesi cervicali 3

...

4

Scarpe e plantari ortopedici 4.01

Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione, allorché la consegna secondo i numeri 4.02-4.04 non è possibile. La persona assicurata partecipa alle spese.

21

Aggiornato giusta il n. I delle O del DFI del 21 set. 1982 (RU 1982 1931), del 2 ago.
1983 (RU 1983 1165), del 13 nov. 1985 (RU 1985 2010), del 24 nov. 1988 (RU 1988
2236), del 9 ott. 1992 (RU 1992 2406), dell'8 gen. 1996 (RU 1996 768), il n. II dell'O
del DFI del 19 dic. 1996 (RU 1997 563), il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 1999 (RU 2000
616) e il n. I dell'O del DFI del 18 dic. 2000 (RU 2000 3085).

Assicurazione per l'invalidità 6

831.232.51

4.02

Modifiche o rifiniture ortopediche costose di scarpe confezionate o scarpe
speciali ortopediche
4.03

Scarpe speciali ortopediche La persona assicurata partecipa alle spese.

4.04

Maggior consumo di scarpe confezionate dovuto all'invalidità 4.05*

Plantari ortopedici, allorché costituiscono un complemento importante di un provvedimento
sanitario d'integrazione.

5

Mezzi ausiliari per il cranio e la testa 5.01

Protesi dell'occhio 5.02

Epitesi del viso 5.03 ...

5.04 ...

5.05*

Protesi dentarie solo se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari
d'integrazione.

5.06

Parrucche

5.07

Apparecchi acustici in caso d'ipoacusia, se, grazie a questo apparecchio, l'acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente e gli/le assicurati/e possono comunicare più facilmente con l'ambiente circostante.

5.08

Apparecchi ortofonici dopo laringectomia 6

...

7

Occhiali e lenti a contatto 7.01*

Occhiali

se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione.

7.02*

Lenti a contatto22 22

RU 1996 2448

Consegna di mezzi ausiliari 7

831.232.51

in caso di sostituzione indispensabile di occhiali e se sono subordinate alla condizione di costituire un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione.

8

...

9

Carrozzelle da camera e da passeggio 9.01

Carrozzelle senza motore 9.02

Carrozzelle con motore elettrico per gli assicurati che non possono utilizzare una carrozzella usuale e che sono in grado di spostarsi soltanto mediante l'impiego di una carrozzella azionata elettricamente.

10

Veicoli a motore e veicoli per invalidi forniti ad assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga, un'attività lucrativa sufficiente per il loro sostentamento a condizione che ne necessitino per recarsi al lavoro.

10.01*

Ciclomotori a due, tre o quattro ruote 10.02*

Motocicli leggeri e motocicli 10.03*

...

10.04*

Automobili

10.05

Modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità.

11

Mezzi ausiliari per ciechi e grandi invalidi della vista 11.01

Bastoni lunghi per ciechi 11.02

Cani da guida per ciechi, se è comprovato che l'assicurato sa occuparsi di un cane da guida e grazie
a detto cane può spostarsi da solo fuori di casa sua. I costi del noleggio sono a carico dell'assicurazione.

11.03

Abrogato

11.04

Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista per riprodurre la documentazione, registrata su nastro magnetico.

Assicurazione per l'invalidità 8

831.232.51

11.05*

Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista allorquando l'invalidità rende necessari detti apparecchi per l'esercizio di un'attività
lucrativa o per compiere le mansioni consuete.

11.06

Sistemi di lettura e scrittura per ciechi o persone fortemente menomate alla vista che possono leggere
solo con un simile sistema o cui il medesimo facilita notevolmente il contatto con l'ambiente e che dispongono delle capacità intellettuali necessarie
al suo uso. Le spese di apprendimento dell'uso della macchina per scrivere
sono a carico della persona assicurata.

11.07

Occhiali-lente, binocoli e lenti filtranti se solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a
leggere o il medesimo ne migliora notevolmente le capacità visive.

11.08

Abrogato

11.09

Abrogato

12

Apparecchi che facilitano la deambulazione 12.01

Stampelle antibrachiali 12.02

Deambulatori e sostegni ambulatori 13

Mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro,
ad eseguire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro
13.01*

Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall'invalidità, come pure installazioni, attrezzi accessori e adeguamenti indispensabili alla manipolazione di apparecchi e di macchine L'assicurato partecipa alle spese se l'assicurazione gli consegna degli ap
parecchi usati pure necessariamente da una persona valida ed eseguiti in serie. I mezzi ausiliari poco costosi sono a carico dell'assicurato.

13.02*

Sedili, letti e sostegni per la posizione eretta adottati individualmente alla menomazione L'assicurato partecipa alle spese allorchè l'assicurazione gli consegna
apparecchi di cui una persona valida necessita in ugual misura e di esecuzione in serie. I mezzi ausiliari poco costosi sono a carico dell'assicurato.

13.03*

Superfici di lavoro adeguate individualmente alla menomazione

Consegna di mezzi ausiliari 9

831.232.51

L'assicurato deve partecipare alle spese se l'assicurazione con segna
all'invalido apparecchi di cui una persona valida necessita in ugual misura e di tipo usuale. I mezzi ausiliari poco costosi vanno a carico dell'assicurato.

13.04*

Modifiche architettoniche, rese necessarie dall'invalidità, al posto di
lavoro e per permettere all'assicurato/a di occuparsi delle sue mansioni consuete
(enumerazione soppressa) 13.05*

Piattaforme elevatrici ed elevatori per scale, come pure rimozione o modifica di ostacoli architettonici all'interno o attorno all'abitazione e sul
luogo di lavoro o di formazione scolastica e professionale,
se consentono all'assicurato/a di superare il tragitto per recarsi sul luogo di
lavoro oppure di formazione scolastica o professionale oppure di svolgere le mansioni consuete.

13.06*

...

13.07*

...

14

Mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia 14.01

Installazioni di WC-doccia e -essiccazione come pure complementi alle installazioni sanitarie esistenti, se gli/le assicurati/e non sono in grado altrimenti di attendere da soli/e all'igiene del corpo.

14.02

Elevatori per malati per l'uso a domicilio.

14.03

Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri
accessori)

per l'uso nell'ambito privato degli assicurati che devono ricorrere a questo mezzo per coricarsi e per alzarsi. Non hanno diritto a questa prestazione gli
assicurati durevolmente degenti. L'assicurazione assume le spese di noleggio.

14.04

Modifiche architettoniche nell'appartamento dell'assicurato/a rese
necessarie dall'invalidità:
adeguamento della sala da bagno, della doccia e del WC all'invalidità,
spostamento o soppressione di pareti divisorie,
ampliamento o cambiamento di porte,
installazione di sbarre d'appoggio, di corrimano e di maniglie
supplementari,
soppressione di soglie o costruzione di rampe di soglie, installazione di impianti segnaletici per sordi e per persone affette da ipoacusia grave e per sordomuti.

Assicurazione per l'invalidità 10

831.232.51

14.05

Carrozzelle cingolate per salire la scale e rampe per gli/le assicurati/e che senza questi apparecchi non possono lasciare le loro abitazioni.

15

Mezzi ausiliari per stabilire contatti con l'ambiente 15.01

Macchine da scrivere se un assicurato non può scrivere a mano e dispone delle capacità
intellettuali e motorie necessarie all'uso di tale macchina.

15.02 Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici per assicurati incapaci di parlare e di scrivere che dipendono da tale
apparecchio per mantenere i contatti quotidiani con il loro ambiente e che dispongono delle capacità intellettuali e motorie necessarie al suo uso.

15.03

Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori quando la persona assicurata, affetta da paralisi, non può leggere libri da
sola e necessita veramente di tale apparecchio per riprodurre la documentazione sonora registrata.

15.04

Volta pagine quando l'assicurato, previo adempimento delle condizioni citate al n.

15.03, abbisogna del predetto apparecchio al posto di un magnetofono.

15.05

Apparecchi per ampliare i contatti con l'ambiente se l'assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato nè in un ospedale nè in un istituto specializzato per ammalati cronici, può stabilire contatti con l'ambiente solo grazie a tale dispositivo o se questo gli
permette di spostarsi in modo autonomo nell'abitazione con la carrozzella con motore elettrico.

15.06 Apparecchio telefonico scrivente se un sordastro grave, un sordo o un grave impedito alla parola non può altrimenti stabilire i necessari contatti con l'ambiente, o non si può esigere che lo faccia, ed essi dispongono delle capacità intellettuali e motorie
necessarie al suo uso. ...

15.07

Contributi per vestiti confezionati su misura se un assicurato non può indossare vestiti confezionati in serie perchè
affetto da nanismo, gigantismo o da altre deformazioni dello scheletro.

15.08

Caschi di protezione per epilettici ed emofiliaci 15.09

Protezioni per i gomiti e per le ginocchia per emofiliaci