1
Ordinanza
sulla
consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI)1
del
29 novembre 1976 (Stato 14 marzo 2000) Il
Dipartimento federale dell'interno, visto
l'articolo 14 dell'ordinanza del 17 gennaio 19612 sull'assicurazione per l'invalidità
(OAI),
ordina:
Sezione
1: Campo d'applicazione Art.
1
1
La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi ausiliari
o di prestazioni sostitutive conformemente agli articoli 21 e 21bis della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità3 (detta qui di seguito «LAI»).
2
Gli articoli 3 a 9 sono applicabili per analogia alla consegna di apparecchi di cura, elementi
indispensabili di provvedimenti sanitari d'integrazione, ai sensi degli articoli
12 e 13 della LAI e non figuranti nell'elenco annesso.
Sezione
2: I mezzi ausiliari Art.
2
Il
diritto ai mezzi ausiliari 1
Il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco
allegato, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti
con l'ambiente o ampliare la propria autonomia.
2
L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*)
solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere
le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione
funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente
dell'allegato.4
RU 1976 2664 1
Nuova
abbreviazione giusta l'art. 8 dell'O del DFI del 28 ago. 1978 sulla consegna di mezzi
ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia, in vigore dal 1° gen. 1979 (RS 831.135.1).
2
RS
831.201
3
RS
831.20
4
Nuovo
testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982
1931).
831.232.51
Assicurazione
per l'invalidità
2
831.232.51
3
Il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall'invalidità.
4
L'assicurato può pretendere soltanto mezzi ausiliari di tipo semplice e adeguato.
Egli
sopporta le spese supplementari cagionate necessariamente dall'esecuzione di tipi
più perfezionati. Per i casi non retti da convenzioni tariffali, l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha facoltà di fissare gli importi massimi appropriati giusta l'articolo
27 della LAI.
5
Se un assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell'elenco annesso ma si accontenta
di un altro mezzo più economico, che ha la stessa funzione, quest'ultimo dev'essergli
consegnato anche se non è menzionato nell'elenco.5 Art.
36
Modo
di consegna
I
mezzi ausiliari costosi che per merito della loro esecuzione potrebbero servire ad altri
assicurati sono consegnati in prestito. In casi speciali, descritti nell'allegato, l'assicurato
riceve sussidi unici o periodici per i mezzi ausiliari acquistati o l'ammontare
delle spese di noleggio per i mezzi ausiliari presi in locazione. L'assicurato diventa
proprietario di tutti gli altri mezzi ausiliari.
Art.
4
Mantenimento
dell'assegnazione per impiego ulteriore 1
Se le condizioni poste per l'assegnazione in prestito di mezzi ausiliari secondo l'articolo
21 capoverso 1 della LAI non sono più adempite, l'assicurato può continuare a farne
uso fintanto che gli sono indispensabili per spostarsi, stabilire contatti nel proprio
ambiente o sviluppare un'autonomia più estesa.7 2
L'assicurato ha sempre il diritto di acquistare, a prezzo equo, i mezzi consegnatigli in
prestito.
Art.
5
Ripresa
per riutilizzazione I
mezzi ausiliari consegnati in prestito cui l'assicurato non ha più diritto e che non gli
sono lasciati per uso ulteriore devono essere restituiti. L'assicurazione s'incarica di
accumularli in un deposito speciale fino al momento del loro reimpiego.
Art.
68
Debita
cura
1
I mezzi ausiliari consegnati dall'assicurazione devono essere utilizzati con la debita cura.
L'assicurazione ha la facoltà, al momento della consegna di notificare all'assicurato
direttive destinate all'uso del mezzo ausiliare conformemente allo scopo previsto.
L'utilizzazione di un veicolo a motore è subordinata all'osservanza di un nu5
Introdotto
dal n. I dell'O del DFI del 24 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 2236).
6
Nuovo
testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985
2010).
7
Nuovo
testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985
2010).
8
Nuovo
testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982
1931, 1985 1541).
Consegna
di mezzi ausiliari
3
831.232.51
mero
di chilometri fissato in anticipo dall'assicurazione per viaggi extraprofessionali.
2
L'assicurato ha l'obbligo di versare all'assicurazione un indennizzo adeguato se un mezzo
ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile a causa di gravi violazioni del dovere
di diligenza o dell'inosservanza di obblighi particolari.
Art.
7
Addestramento
all'uso, riparazione e manutenzione 1
Se l'uso di un mezzo ausiliario esige un addestramento particolare dell'invalido, l'assicurazione
ne assume le spese.
2
A difetto di un terzo responsabile, l'assicurazione sopporta le spese per la riparazione,
l'adeguamento o la sostituzione parziale di un mezzo ausiliario da essa fornito,
in quanto ne sia fatto uso con la debita cura. Trattandosi di veicoli a motore essa
sopperisce a queste spese solo se il numero dei chilometri, in conformità dell'articolo
6 capoverso 1, non è stato superato. ...9.10 3
Per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio
annuo. Tale sussidio è determinato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione.11 12
4
Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi, l'assicurazione assegna un
sussidio mensile. Tale sussidio è determinato dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali.13
Sezione
3: Le prestazioni sostitutive Art.
8
Diritto
al rimborso delle spese per mezzi ausiliari 1
L'assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell'elenco
annesso o che fa eseguire a sue spese un adeguamento imposto dall'invalidità
ha diritto al risarcimento delle spese cui l'assicurazione avrebbe dovuto sopperire
se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento.14 2
Trattandosi di mezzi ausiliari designati come costosi dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali che, dato il loro tipo, potrebbero eventualmente servire ad altri assicurati,
il rimborso sopportato dall'assicurazione riveste la forma di sussidi di ammortamento
annui, stabiliti secondo le spese e la prevedibile durata d'impiego.15 9
Ultimo
per. abrogato dal n. I dell'O del DFI del 24 nov. 1988 (RU 1988 2236).
10
Nuovo
testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982
1931).
11
Nuovo
testo del per. giusta il n. I dell'O del DFI del 6 nov. 1998, in vigore dal 1° gen.
1999
(RU 1998 3024).
12
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 19 dic. 1996 (RU 1997 563).
13
Nuovo
testo giusta il n. I dell'O del DFI del 19 dic. 1996 (RU 1997 563).
14
Nuovo
testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
2236).
15
Nuovo
testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988
2236).
Assicurazione
per l'invalidità
4
831.232.51
3
Il rimborso può essere assoggettato a talune condizioni miranti ad impedire l'impiego
di mezzi ausiliari per scopo diverso da quello previsto e al trapasso di proprietà
di tali mezzi all'assicurazione nel caso di mancata utilizzazione.
Art.
9
Diritto
alla rifusione delle spese cagionate da servizi di terzi 1
L'assicurato ha diritto alla rifusione delle spese inerenti all'invalidità, debitamente comprovate
e causate da servizi speciali di terze persone, di cui necessita al posto di mezzi
ausiliari, per
a.
recarsi
al lavoro;
b.
esercitare
un'attività lucrativa; c.
acquisire
particolari attitudini che permettono di mantenere i contatti con il proprio
ambiente.16
2
Il rimborso mensile non può superare né l'importo del reddito mensile dell'attività lucrativa
svolta dell'assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l'importo minimo della
rendita ordinaria di vecchiaia.17 Sezione
4: Disposizione finale Art.
10
1
L'ordinanza del 4 agosto 197218 sulla consegna in casi speciali di mezzi ausiliari da parte
dell'assicurazione per l'invalidità (OMA) è abrogata.
2
La presente ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 1977.
16
Nuovo
testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985
2010).
17
Nuovo
testo giusta il n. I dell'O del DFI del 6 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998
3024).
18
[RU
1972 1956]
Consegna
di mezzi ausiliari
5
831.232.51
Allegato19
Lista
dei mezzi ausiliari 1
Protesi
1.01
Protesi
funzionali definitive dei piedi e delle gambe 1.02
Protesi
definitive delle mani e delle braccia 1.03
Esoprotesi
definitive del seno dopo
mastectomia o in presenza di una sindrome di Poland o di un'agene sia
della mammella.
2
Ortesi
2.01
Ortesi
delle gambe 2.02
Ortesi
delle braccia 2.03
Ortesi
del tronco, se
esiste un'insufficienza funzionale della colonna vertebrale con rilevanti dolori
dorsali come pure alterazioni della colonna vertebrale dimostrabili mediante
esami clinici e radiologici, la quale non può essere influenzata da provvedimenti
medici o solo in modo insufficiente.
2.04
Ortesi
cervicali
3
...
4
Scarpe
e plantari ortopedici 4.01
Scarpe
ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi
i costi di produzione, allorché
la consegna secondo i numeri 4.02-4.04 non è possibile. La persona
assicurata partecipa alle spese.
19
Aggiornato
giusta il n. I delle O del DFI del 21 set. 1982 (RU 1982 1931), del 2 ago.
1983
(RU 1983 1165), del 13 nov. 1985 (RU 1985 2010), del 24 nov. 1988 (RU 1988 2236),
del 9 ott. 1992 (RU 1992 2406), dell'8 gen. 1996 (RU 1996 768), il n. II dell'O del DFI
del 19 dic. 1996 (RU 1997 563) e il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 1999, in vigore dal 1°
feb. 2000 (RU 2000 616.).
Assicurazione
per l'invalidità
6
831.232.51
4.02
Modifiche
o rifiniture ortopediche costose di scarpe confezionate o scarpe speciali
ortopediche
4.03
Scarpe
speciali ortopediche La
persona assicurata partecipa alle spese.
4.04
Maggior
consumo di scarpe confezionate dovuto all'invalidità 4.05*
Plantari
ortopedici,
allorché
costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario
d'integrazione.
5
Mezzi
ausiliari per il cranio e la testa 5.01
Protesi
dell'occhio
5.02
Epitesi
del viso 5.03
...
5.04
...
5.05*
Protesi
dentarie
solo
se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione.
5.06
Parrucche
5.07
Apparecchi
acustici in caso d'ipoacusia, se,
grazie a questo apparecchio, l'acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente
e gli/le assicurati/e possono comunicare più facilmente con
l'ambiente circostante.
5.08
Apparecchi
ortofonici dopo laringectomia 6
...
7
Occhiali
e lenti a contatto 7.01*
Occhiali
se
costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione.
7.02*
Lenti a contatto20 20
RU
1996 2448
Consegna
di mezzi ausiliari
7
831.232.51
in
caso di sostituzione indispensabile di occhiali e se sono subordinate alla condizione
di costituire un complemento importante di provvedimenti sanitari
d'integrazione.
8
...
9
Carrozzelle
da camera e da passeggio 9.01
Carrozzelle
senza motore 9.02
Carrozzelle
con motore elettrico per
gli assicurati che non possono utilizzare una carrozzella usuale e che sono
in grado di spostarsi soltanto mediante l'impiego di una carrozzella azionata
elettricamente.
10
Veicoli
a motore e veicoli per invalidi forniti
ad assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga, un'attività
lucrativa sufficiente per il loro sostentamento a condizione che ne
necessitino per recarsi al lavoro.
10.01*
Ciclomotori
a due, tre o quattro ruote 10.02*
Motocicli
leggeri e motocicli 10.03*
...
10.04*
Automobili
10.05
Modificazioni di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità, se
la persona assicurata è maggiorenne.
11
Mezzi
ausiliari per ciechi e grandi invalidi della vista 11.01
Bastoni lunghi per ciechi 11.02
Cani
da guida per ciechi, se
è comprovato che l'assicurato sa occuparsi di un cane da guida e grazie a
detto cane può spostarsi da solo fuori di casa sua. I costi del noleggio sono
a carico dell'assicurazione.
11.03
Abrogato
11.04
Apparecchi
per la riproduzione di supporti sonori destinati
ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista per riprodurre
la documentazione, registrata su nastro magnetico.
Assicurazione
per l'invalidità
8
831.232.51
11.05*
Apparecchi
per la riproduzione di supporti sonori destinati
ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista allorquando
l'invalidità rende necessari detti apparecchi per l'esercizio di un'attività
lucrativa o per compiere le mansioni consuete.
11.06
Sistemi
di lettura e scrittura per
ciechi o persone fortemente menomate alla vista che possono leggere solo
con un simile sistema o cui il medesimo facilita notevolmente il contatto
con l'ambiente e che dispongono delle capacità intellettuali necessarie
al suo uso. Le spese di apprendimento dell'uso della macchina per
scrivere sono a carico della persona assicurata.
11.07
Occhiali-lente, binocoli e lenti filtranti se
solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere
o il medesimo ne migliora notevolmente le capacità visive.
11.08
Abrogato
11.09
Abrogato
12
Apparecchi
che facilitano la deambulazione 12.01
Stampelle antibrachiali 12.02
Deambulatori e sostegni ambulatori 13
Mezzi
ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro, ad
eseguire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e
professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro
13.01*
Strumenti
di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall'invalidità, come
pure installazioni, attrezzi accessori e adeguamenti indispensabili alla
manipolazione di apparecchi e di macchine L'assicurato
partecipa alle spese se l'assicurazione gli consegna degli ap parecchi
usati pure necessariamente da una persona valida ed eseguiti in serie.
I mezzi ausiliari poco costosi sono a carico dell'assicurato.
13.02*
Sedili,
letti e sostegni per la posizione eretta adottati individualmente alla menomazione
L'assicurato
partecipa alle spese allorchè l'assicurazione gli consegna apparecchi
di cui una persona valida necessita in ugual misura e di esecuzione
in serie. I mezzi ausiliari poco costosi sono a carico dell'assicurato.
13.03*
Superfici
di lavoro adeguate individualmente alla menomazione
Consegna
di mezzi ausiliari
9
831.232.51
L'assicurato
deve partecipare alle spese se l'assicurazione con segna all'invalido
apparecchi di cui una persona valida necessita in ugual misura e
di tipo usuale. I mezzi ausiliari poco costosi vanno a carico dell'assicurato.
13.04*
Modifiche
architettoniche, rese necessarie dall'invalidità, al posto di lavoro
e per permettere all'assicurato/a di occuparsi delle sue mansioni consuete
(enumerazione
soppressa)
13.05*
Piattaforme
elevatrici ed elevatori per scale, come pure rimozione o modifica
di ostacoli architettonici all'interno o attorno all'abitazione e sul luogo
di lavoro o di formazione scolastica e professionale, se
consentono all'assicurato/a di superare il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro
oppure di formazione scolastica o professionale oppure di svolgere le
mansioni consuete.
13.06*
...
13.07*
...
14
Mezzi
ausiliari per ampliare la propria autonomia 14.01
Installazioni di WC-doccia e -essiccazione come pure complementi alle installazioni
sanitarie esistenti, se
gli/le assicurati/e non sono in grado altrimenti di attendere da soli/e all'igiene
del corpo.
14.02
Elevatori per malati per
l'uso a domicilio.
14.03
Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri accessori)
per
l'uso nell'ambito privato degli assicurati che devono ricorrere a questo mezzo
per coricarsi e per alzarsi. Non hanno diritto a questa prestazione gli assicurati
durevolmente degenti. L'assicurazione assume le spese di noleggio.
14.04
Modifiche
architettoniche nell'appartamento dell'assicurato/a rese necessarie
dall'invalidità: adeguamento
della sala da bagno, della doccia e del WC all'invalidità, spostamento
o soppressione di pareti divisorie, ampliamento
o cambiamento di porte, installazione
di sbarre d'appoggio, di corrimano e di maniglie supplementari,
soppressione
di soglie o costruzione di rampe di soglie, installazione di impianti
segnaletici per sordi e per persone affette da ipoacusia grave e per sordomuti.
Assicurazione
per l'invalidità
10
831.232.51
14.05
Carrozzelle
cingolate per salire la scale e rampe per
gli/le assicurati/e che senza questi apparecchi non possono lasciare le loro
abitazioni.
15
Mezzi
ausiliari per stabilire contatti con l'ambiente 15.01
Macchine da scrivere se
un assicurato non può scrivere a mano e dispone delle capacità intellettuali
e motorie necessarie all'uso di tale macchina.
15.02
Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici per
assicurati incapaci di parlare e di scrivere che dipendono da tale apparecchio
per mantenere i contatti quotidiani con il loro ambiente e che dispongono
delle capacità intellettuali e motorie necessarie al suo uso.
15.03
Apparecchi
per la riproduzione di supporti sonori quando
la persona assicurata, affetta da paralisi, non può leggere libri da sola
e necessita veramente di tale apparecchio per riprodurre la documentazione
sonora registrata.
15.04
Volta pagine quando
l'assicurato, previo adempimento delle condizioni citate al n.
15.03,
abbisogna del predetto apparecchio al posto di un magnetofono.
15.05
Apparecchi per ampliare i contatti con l'ambiente se
l'assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato nè in un ospedale
nè in un istituto specializzato per ammalati cronici, può stabilire contatti
con l'ambiente solo grazie a tale dispositivo o se questo gli permette
di spostarsi in modo autonomo nell'abitazione con la carrozzella con
motore elettrico.
15.06
Apparecchio telefonico scrivente se
un sordastro grave, un sordo o un grave impedito alla parola non può altrimenti
stabilire i necessari contatti con l'ambiente, o non si può esigere che
lo faccia, ed essi dispongono delle capacità intellettuali e motorie necessarie
al suo uso. ...
15.07
Contributi per vestiti confezionati su misura se
un assicurato non può indossare vestiti confezionati in serie perchè affetto
da nanismo, gigantismo o da altre deformazioni dello scheletro.
15.08
Caschi di protezione per epilettici ed emofiliaci 15.09
Protezioni per i gomiti e per le ginocchia per emofiliaci