01.01.2024 - * / In vigore
01.07.2020 - 31.12.2023
01.01.2017 - 30.06.2020
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.07.2011 - 31.12.2012
01.04.2010 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.03.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.01.2004 - 31.12.2007
01.01.2001 - 31.12.2003
01.02.2000 - 31.12.2000
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza
sulla

consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI)1

del

29 novembre 1976 (Stato 14 marzo 2000) Il

Dipartimento federale dell'interno, visto

l'articolo 14 dell'ordinanza del 17 gennaio 19612 sull'assicurazione per l'invalidità

(OAI),

ordina:

Sezione

1: Campo d'applicazione Art.

1

1

La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi ausiliari

o di prestazioni sostitutive conformemente agli articoli 21 e 21bis della legge federale

sull'assicurazione per l'invalidità3 (detta qui di seguito «LAI»).

2

Gli articoli 3 a 9 sono applicabili per analogia alla consegna di apparecchi di cura, elementi

indispensabili di provvedimenti sanitari d'integrazione, ai sensi degli articoli

12 e 13 della LAI e non figuranti nell'elenco annesso.

Sezione

2: I mezzi ausiliari Art.

2

Il

diritto ai mezzi ausiliari 1

Il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco

allegato, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti

con l'ambiente o ampliare la propria autonomia.

2

L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*)

solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere

le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione

funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente

dell'allegato.4

RU 1976 2664 1

Nuova

abbreviazione giusta l'art. 8 dell'O del DFI del 28 ago. 1978 sulla consegna di mezzi

ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia, in vigore dal 1° gen. 1979 (RS 831.135.1).

2

RS

831.201

3

RS

831.20

4

Nuovo

testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982

1931).

831.232.51

Assicurazione

per l'invalidità

2

831.232.51

3

Il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall'invalidità.

4

L'assicurato può pretendere soltanto mezzi ausiliari di tipo semplice e adeguato.

Egli

sopporta le spese supplementari cagionate necessariamente dall'esecuzione di tipi

più perfezionati. Per i casi non retti da convenzioni tariffali, l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali ha facoltà di fissare gli importi massimi appropriati giusta l'articolo

27 della LAI.

5

Se un assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell'elenco annesso ma si accontenta

di un altro mezzo più economico, che ha la stessa funzione, quest'ultimo dev'essergli

consegnato anche se non è menzionato nell'elenco.5 Art.

36

Modo

di consegna

I

mezzi ausiliari costosi che per merito della loro esecuzione potrebbero servire ad altri

assicurati sono consegnati in prestito. In casi speciali, descritti nell'allegato, l'assicurato

riceve sussidi unici o periodici per i mezzi ausiliari acquistati o l'ammontare

delle spese di noleggio per i mezzi ausiliari presi in locazione. L'assicurato diventa

proprietario di tutti gli altri mezzi ausiliari.

Art.

4

Mantenimento

dell'assegnazione per impiego ulteriore 1

Se le condizioni poste per l'assegnazione in prestito di mezzi ausiliari secondo l'articolo

21 capoverso 1 della LAI non sono più adempite, l'assicurato può continuare a farne

uso fintanto che gli sono indispensabili per spostarsi, stabilire contatti nel proprio

ambiente o sviluppare un'autonomia più estesa.7 2

L'assicurato ha sempre il diritto di acquistare, a prezzo equo, i mezzi consegnatigli in

prestito.

Art.

5

Ripresa

per riutilizzazione I

mezzi ausiliari consegnati in prestito cui l'assicurato non ha più diritto e che non gli

sono lasciati per uso ulteriore devono essere restituiti. L'assicurazione s'incarica di

accumularli in un deposito speciale fino al momento del loro reimpiego.

Art.

68

Debita

cura

1

I mezzi ausiliari consegnati dall'assicurazione devono essere utilizzati con la debita cura.

L'assicurazione ha la facoltà, al momento della consegna di notificare all'assicurato

direttive destinate all'uso del mezzo ausiliare conformemente allo scopo previsto.

L'utilizzazione di un veicolo a motore è subordinata all'osservanza di un nu5

Introdotto

dal n. I dell'O del DFI del 24 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 2236).

6

Nuovo

testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985

2010).

7

Nuovo

testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985

2010).

8

Nuovo

testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982

1931, 1985 1541).

Consegna

di mezzi ausiliari

3

831.232.51

mero

di chilometri fissato in anticipo dall'assicurazione per viaggi extraprofessionali.

2

L'assicurato ha l'obbligo di versare all'assicurazione un indennizzo adeguato se un mezzo

ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile a causa di gravi violazioni del dovere

di diligenza o dell'inosservanza di obblighi particolari.

Art.

7

Addestramento

all'uso, riparazione e manutenzione 1

Se l'uso di un mezzo ausiliario esige un addestramento particolare dell'invalido, l'assicurazione

ne assume le spese.

2

A difetto di un terzo responsabile, l'assicurazione sopporta le spese per la riparazione,

l'adeguamento o la sostituzione parziale di un mezzo ausiliario da essa fornito,

in quanto ne sia fatto uso con la debita cura. Trattandosi di veicoli a motore essa

sopperisce a queste spese solo se il numero dei chilometri, in conformità dell'articolo

6 capoverso 1, non è stato superato. ...9.10 3

Per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio

annuo. Tale sussidio è determinato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione.11 12

4

Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi, l'assicurazione assegna un

sussidio mensile. Tale sussidio è determinato dall'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali.13

Sezione

3: Le prestazioni sostitutive Art.

8

Diritto

al rimborso delle spese per mezzi ausiliari 1

L'assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell'elenco

annesso o che fa eseguire a sue spese un adeguamento imposto dall'invalidità

ha diritto al risarcimento delle spese cui l'assicurazione avrebbe dovuto sopperire

se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento.14 2

Trattandosi di mezzi ausiliari designati come costosi dall'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali che, dato il loro tipo, potrebbero eventualmente servire ad altri assicurati,

il rimborso sopportato dall'assicurazione riveste la forma di sussidi di ammortamento

annui, stabiliti secondo le spese e la prevedibile durata d'impiego.15 9

Ultimo

per. abrogato dal n. I dell'O del DFI del 24 nov. 1988 (RU 1988 2236).

10

Nuovo

testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982

1931).

11

Nuovo

testo del per. giusta il n. I dell'O del DFI del 6 nov. 1998, in vigore dal 1° gen.

1999

(RU 1998 3024).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 19 dic. 1996 (RU 1997 563).

13

Nuovo

testo giusta il n. I dell'O del DFI del 19 dic. 1996 (RU 1997 563).

14

Nuovo

testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988

2236).

15

Nuovo

testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988

2236).

Assicurazione

per l'invalidità

4

831.232.51

3

Il rimborso può essere assoggettato a talune condizioni miranti ad impedire l'impiego

di mezzi ausiliari per scopo diverso da quello previsto e al trapasso di proprietà

di tali mezzi all'assicurazione nel caso di mancata utilizzazione.

Art.

9

Diritto

alla rifusione delle spese cagionate da servizi di terzi 1

L'assicurato ha diritto alla rifusione delle spese inerenti all'invalidità, debitamente comprovate

e causate da servizi speciali di terze persone, di cui necessita al posto di mezzi

ausiliari, per

a.

recarsi

al lavoro;

b.

esercitare

un'attività lucrativa; c.

acquisire

particolari attitudini che permettono di mantenere i contatti con il proprio

ambiente.16

2

Il rimborso mensile non può superare né l'importo del reddito mensile dell'attività lucrativa

svolta dell'assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l'importo minimo della

rendita ordinaria di vecchiaia.17 Sezione

4: Disposizione finale Art.

10

1

L'ordinanza del 4 agosto 197218 sulla consegna in casi speciali di mezzi ausiliari da parte

dell'assicurazione per l'invalidità (OMA) è abrogata.

2

La presente ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 1977.

16

Nuovo

testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985

2010).

17

Nuovo

testo giusta il n. I dell'O del DFI del 6 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998

3024).

18

[RU

1972 1956]

Consegna

di mezzi ausiliari

5

831.232.51

Allegato19

Lista

dei mezzi ausiliari 1

Protesi

1.01

Protesi

funzionali definitive dei piedi e delle gambe 1.02

Protesi

definitive delle mani e delle braccia 1.03

Esoprotesi

definitive del seno dopo

mastectomia o in presenza di una sindrome di Poland o di un'agene sia

della mammella.

2

Ortesi

2.01

Ortesi

delle gambe 2.02

Ortesi

delle braccia 2.03

Ortesi

del tronco, se

esiste un'insufficienza funzionale della colonna vertebrale con rilevanti dolori

dorsali come pure alterazioni della colonna vertebrale dimostrabili mediante

esami clinici e radiologici, la quale non può essere influenzata da provvedimenti

medici o solo in modo insufficiente.

2.04

Ortesi

cervicali

3

...

4

Scarpe

e plantari ortopedici 4.01

Scarpe

ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi

i costi di produzione, allorché

la consegna secondo i numeri 4.02-4.04 non è possibile. La persona

assicurata partecipa alle spese.

19

Aggiornato

giusta il n. I delle O del DFI del 21 set. 1982 (RU 1982 1931), del 2 ago.

1983

(RU 1983 1165), del 13 nov. 1985 (RU 1985 2010), del 24 nov. 1988 (RU 1988 2236),

del 9 ott. 1992 (RU 1992 2406), dell'8 gen. 1996 (RU 1996 768), il n. II dell'O del DFI

del 19 dic. 1996 (RU 1997 563) e il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 1999, in vigore dal 1°

feb. 2000 (RU 2000 616.).

Assicurazione

per l'invalidità

6

831.232.51

4.02

Modifiche

o rifiniture ortopediche costose di scarpe confezionate o scarpe speciali

ortopediche

4.03

Scarpe

speciali ortopediche La

persona assicurata partecipa alle spese.

4.04

Maggior

consumo di scarpe confezionate dovuto all'invalidità 4.05*

Plantari

ortopedici,

allorché

costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario

d'integrazione.

5

Mezzi

ausiliari per il cranio e la testa 5.01

Protesi

dell'occhio

5.02

Epitesi

del viso 5.03

...

5.04

...

5.05*

Protesi

dentarie

solo

se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione.

5.06

Parrucche

5.07

Apparecchi

acustici in caso d'ipoacusia, se,

grazie a questo apparecchio, l'acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente

e gli/le assicurati/e possono comunicare più facilmente con

l'ambiente circostante.

5.08

Apparecchi

ortofonici dopo laringectomia 6

...

7

Occhiali

e lenti a contatto 7.01*

Occhiali

se

costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione.

7.02*

Lenti a contatto20 20

RU

1996 2448

Consegna

di mezzi ausiliari

7

831.232.51

in

caso di sostituzione indispensabile di occhiali e se sono subordinate alla condizione

di costituire un complemento importante di provvedimenti sanitari

d'integrazione.

8

...

9

Carrozzelle

da camera e da passeggio 9.01

Carrozzelle

senza motore 9.02

Carrozzelle

con motore elettrico per

gli assicurati che non possono utilizzare una carrozzella usuale e che sono

in grado di spostarsi soltanto mediante l'impiego di una carrozzella azionata

elettricamente.

10

Veicoli

a motore e veicoli per invalidi forniti

ad assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga, un'attività

lucrativa sufficiente per il loro sostentamento a condizione che ne

necessitino per recarsi al lavoro.

10.01*

Ciclomotori

a due, tre o quattro ruote 10.02*

Motocicli

leggeri e motocicli 10.03*

...

10.04*

Automobili

10.05

Modificazioni di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità, se

la persona assicurata è maggiorenne.

11

Mezzi

ausiliari per ciechi e grandi invalidi della vista 11.01

Bastoni lunghi per ciechi 11.02

Cani

da guida per ciechi, se

è comprovato che l'assicurato sa occuparsi di un cane da guida e grazie a

detto cane può spostarsi da solo fuori di casa sua. I costi del noleggio sono

a carico dell'assicurazione.

11.03

Abrogato

11.04

Apparecchi

per la riproduzione di supporti sonori destinati

ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista per riprodurre

la documentazione, registrata su nastro magnetico.

Assicurazione

per l'invalidità

8

831.232.51

11.05*

Apparecchi

per la riproduzione di supporti sonori destinati

ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista allorquando

l'invalidità rende necessari detti apparecchi per l'esercizio di un'attività

lucrativa o per compiere le mansioni consuete.

11.06

Sistemi

di lettura e scrittura per

ciechi o persone fortemente menomate alla vista che possono leggere solo

con un simile sistema o cui il medesimo facilita notevolmente il contatto

con l'ambiente e che dispongono delle capacità intellettuali necessarie

al suo uso. Le spese di apprendimento dell'uso della macchina per

scrivere sono a carico della persona assicurata.

11.07

Occhiali-lente, binocoli e lenti filtranti se

solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere

o il medesimo ne migliora notevolmente le capacità visive.

11.08

Abrogato

11.09

Abrogato

12

Apparecchi

che facilitano la deambulazione 12.01

Stampelle antibrachiali 12.02

Deambulatori e sostegni ambulatori 13

Mezzi

ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro, ad

eseguire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e

professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro

13.01*

Strumenti

di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall'invalidità, come

pure installazioni, attrezzi accessori e adeguamenti indispensabili alla

manipolazione di apparecchi e di macchine L'assicurato

partecipa alle spese se l'assicurazione gli consegna degli ap parecchi

usati pure necessariamente da una persona valida ed eseguiti in serie.

I mezzi ausiliari poco costosi sono a carico dell'assicurato.

13.02*

Sedili,

letti e sostegni per la posizione eretta adottati individualmente alla menomazione

L'assicurato

partecipa alle spese allorchè l'assicurazione gli consegna apparecchi

di cui una persona valida necessita in ugual misura e di esecuzione

in serie. I mezzi ausiliari poco costosi sono a carico dell'assicurato.

13.03*

Superfici

di lavoro adeguate individualmente alla menomazione

Consegna

di mezzi ausiliari

9

831.232.51

L'assicurato

deve partecipare alle spese se l'assicurazione con segna all'invalido

apparecchi di cui una persona valida necessita in ugual misura e

di tipo usuale. I mezzi ausiliari poco costosi vanno a carico dell'assicurato.

13.04*

Modifiche

architettoniche, rese necessarie dall'invalidità, al posto di lavoro

e per permettere all'assicurato/a di occuparsi delle sue mansioni consuete

(enumerazione

soppressa)

13.05*

Piattaforme

elevatrici ed elevatori per scale, come pure rimozione o modifica

di ostacoli architettonici all'interno o attorno all'abitazione e sul luogo

di lavoro o di formazione scolastica e professionale, se

consentono all'assicurato/a di superare il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro

oppure di formazione scolastica o professionale oppure di svolgere le

mansioni consuete.

13.06*

...

13.07*

...

14

Mezzi

ausiliari per ampliare la propria autonomia 14.01

Installazioni di WC-doccia e -essiccazione come pure complementi alle installazioni

sanitarie esistenti, se

gli/le assicurati/e non sono in grado altrimenti di attendere da soli/e all'igiene

del corpo.

14.02

Elevatori per malati per

l'uso a domicilio.

14.03

Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri accessori)

per

l'uso nell'ambito privato degli assicurati che devono ricorrere a questo mezzo

per coricarsi e per alzarsi. Non hanno diritto a questa prestazione gli assicurati

durevolmente degenti. L'assicurazione assume le spese di noleggio.

14.04

Modifiche

architettoniche nell'appartamento dell'assicurato/a rese necessarie

dall'invalidità: adeguamento

della sala da bagno, della doccia e del WC all'invalidità, spostamento

o soppressione di pareti divisorie, ampliamento

o cambiamento di porte, installazione

di sbarre d'appoggio, di corrimano e di maniglie supplementari,
soppressione

di soglie o costruzione di rampe di soglie, installazione di impianti

segnaletici per sordi e per persone affette da ipoacusia grave e per sordomuti.

Assicurazione

per l'invalidità

10

831.232.51

14.05

Carrozzelle

cingolate per salire la scale e rampe per

gli/le assicurati/e che senza questi apparecchi non possono lasciare le loro

abitazioni.

15

Mezzi

ausiliari per stabilire contatti con l'ambiente 15.01

Macchine da scrivere se

un assicurato non può scrivere a mano e dispone delle capacità intellettuali

e motorie necessarie all'uso di tale macchina.

15.02

Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici per

assicurati incapaci di parlare e di scrivere che dipendono da tale apparecchio

per mantenere i contatti quotidiani con il loro ambiente e che dispongono

delle capacità intellettuali e motorie necessarie al suo uso.

15.03

Apparecchi

per la riproduzione di supporti sonori quando

la persona assicurata, affetta da paralisi, non può leggere libri da sola

e necessita veramente di tale apparecchio per riprodurre la documentazione

sonora registrata.

15.04

Volta pagine quando

l'assicurato, previo adempimento delle condizioni citate al n.

15.03,

abbisogna del predetto apparecchio al posto di un magnetofono.

15.05

Apparecchi per ampliare i contatti con l'ambiente se

l'assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato nè in un ospedale

nè in un istituto specializzato per ammalati cronici, può stabilire contatti

con l'ambiente solo grazie a tale dispositivo o se questo gli permette

di spostarsi in modo autonomo nell'abitazione con la carrozzella con

motore elettrico.

15.06

Apparecchio telefonico scrivente se

un sordastro grave, un sordo o un grave impedito alla parola non può altrimenti

stabilire i necessari contatti con l'ambiente, o non si può esigere che

lo faccia, ed essi dispongono delle capacità intellettuali e motorie necessarie

al suo uso. ...

15.07

Contributi per vestiti confezionati su misura se

un assicurato non può indossare vestiti confezionati in serie perchè affetto

da nanismo, gigantismo o da altre deformazioni dello scheletro.

15.08

Caschi di protezione per epilettici ed emofiliaci 15.09

Protezioni per i gomiti e per le ginocchia per emofiliaci