832.205.12
Ordinanza
sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione contro gli infortuni
(OMAINF)
del 18 ottobre 1984 (Stato 1° gennaio 1984)
Il Dipartimento federale dell'interno,
visto l'articolo 19 dell'ordinanza 20 dicembre 19821 sull'assicurazione contro gli infortuni,
ordina:
1 L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari figuranti nell'elenco allegato, nella misura in cui essi compensano un danno fisico o la perdita di una funzione risultanti da infortunio o malattia professionale.
2 Il diritto si estende ai mezzi ausiliari necessari, adatti al pregiudizio della salute, di tipo semplice e adeguato, come pure agli accessori indispensabili e agli adeguamenti esatti da detto pregiudizio. Il numero e le caratteristiche dei mezzi ausiliari devono corrispondere alle esigenze della vita, sia privata sia professionale.
3 Se l'assicurazione contro gli infortuni è tenuta a procurare un mezzo ausiliario, ogni diritto analogo nei confronti dell'assicurazione per l'invalidità è escluso.
Se l'assicurazione consegna all'assicurato un mezzo ausiliario in sostituzione di un oggetto che egli avrebbe dovuto usare anche se non avesse subito il pregiudizio alla salute causa infortunio, l'assicurato può essere tenuto a partecipare alle spese.
1 Gli assicuratori sono autorizzati a concludere convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari al fine di regolamentare la loro collaborazione e fissare le tariffe.
2 A difetto di convenzione, il Dipartimento federale dell'interno può fissare importi massimi per il rimborso dei mezzi ausiliari.
I mezzi ausiliari costosi, che per merito della loro esecuzione potrebbero servire ad altri assicurati, sono consegnati in prestito. L'assicurato diventa proprietario di tutti gli altri mezzi ausiliari.
1 I mezzi ausiliari devono essere utilizzati con la debita cura e conformemente al loro scopo.
2 L'assicurato deve versare un adeguato indennizzo se un mezzo ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile poichè non usato con la debita cura.
1 Se l'uso di un mezzo ausiliario esige un addestramento particolare dell'assicurato, l'assicuratore ne assume le relative spese.
2 A difetto di un terzo responsabile, l'assicuratore sopporta le spese per la riparazione, l'adeguamento o la sostituzione di un mezzo ausiliario, in quanto ne sia stato fatto uso con la debita cura.
3 L'assicurazione non assume le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari. Nei casi rigorosi, essa eroga un contributo a queste spese.
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1984.
(art. 1 cpv. 1)
- 1.01
- Protesi funzionali dei piedi e delle gambe
- 1.02
- Protesi delle mani e delle braccia
- 1.03
- Esoprotesi del seno
- 2.01
- Apparecchi per le gambe
- 2.02
- Apparecchi per le braccia
- 3.01
- Busti
- 3.02
- Corsetti lombari
- 4.01
- Scarpe ortopediche su misura
- 4.02
- Modifiche costose di scarpe fabbricate in serie
- 4.03
- Solette ortopediche
- 5.01
- Protesi e epitesi dell'occhio
- 5.02
- Padiglioni auricolari artificiali
- 5.03
- Nasi artificiali
- 5.04
- Protesi mandibolari e palati artificiali
- 5.05
- Protesi dentarie
- 5.06
- Parrucche
- 7.01
- Occhiali
- 7.02
- Lenti a contatto
- 8.01
- Apparecchi ortofonici destinati a sostituire la funzione della laringe
- 9.01
- Carrozzelle senza motore
- 9.02
- Carrozzelle con propulsore elettrico
- concesse ad assicurati, affetti da infermità motoria, che non possono utilizzare una carrozzella usuale a causa di paralisi o altre infermità di artisuperiori e sono in grado di spostarsi, in modo indipendente, soltanto mediante l'impiego di una carrozzella azionata elettricamente.
- 11.01
- Bastoni lunghi per ciechi
- 11.02
- Occhiali lente
- 12.01
- Stampelle antibrachiali
- 12.02
- Deambulatori e sostegni ambulatori