01.01.2022 - * / In vigore
01.01.2018 - 31.12.2021
01.07.2010 - 31.12.2017
01.07.2009 - 30.06.2010
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01.04.2003 - 30.04.2007
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1

Ordinanza

della legge sull'alcool e della legge sulle distillerie domestiche (Ordinanza sull'alcool, OLalc) del 12 maggio 1999 (Stato 1° maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoverso 1 e 78 della legge federale del 21 giugno 19321
sull'alcool (legge); visto l'articolo 12 capoverso 4 della legge federale del 23 giugno 19442 su la concessione delle distillerie domestiche; visto l'articolo 21 della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari (LDerr); visto l'articolo 107 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo (DPA), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza regola la produzione, l'imposizione e il commercio delle bevande distillate.


Art. 2

Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per: a. bevande spiritose: le bevande alcoliche costituite principalmente d'alcool etilico ed acqua; esse possono contenere altri ingredienti nonché sostanze olfattive e gustative naturali; b. alcool: l'alcool etilico ottenuto mediante distillazione, dopo una fermentazione etanolica di materie prime vegetali contenenti zucchero o ammostate, oppure per sintesi o mediante altri procedimenti di fabbricazione e che ha perso interamente o quasi le caratteristiche come l'odore e il sapore delle materie prime impiegate;

c. prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione: i prodotti definiti quali vino, sidro, sidro diluito, birra, vino di frutta o di bacche non RU 1999 1731

1 RS

680

2 RS

680.1

3 RS

817.0

4 RS

313.0

680.11

Monopolio dell'alcool 2

680.11

contenenti più del 15 per cento di volume d'alcool senza aggiunta di bevande distillate; d. agricoltore: il gestore che, ai sensi dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulla terminologia agricola, dirige un'azienda di almeno un ettaro di superficie agricola utile, oppure di almeno 50 are di colture speciali o di almeno 30 are di vigneti in zone di forte pendenza o in zone terrazzate.

Capitolo 2: Produzione di bevande distillate Sezione 1: Concessione

Art. 3

Principio 1 Le concessioni per la fabbricazione o la rettificazione di bevande distillate sono suddivise nelle categorie seguenti: a. distillerie

professionali;

b. distillerie per conto di terzi; c. distillerie agricole.

2

La concessione deve menzionare in particolare le materie prime la cui distillazione è autorizzata, la capacità e la prestazione degli impianti di distillazione come pure eventuali condizioni ed oneri.


Art. 4

Requisiti della concessione 1

Per ottenere la concessione di distilleria professionale o di distilleria per conto di terzi, il titolare dell'azienda o il gerente responsabile deve possedere, oltre alle attitudini professionali e personali, l'esercizio dei diritti civili.

2

La concessione può essere rifiutata o ritirata se il titolare o gerente è stato punito per infrazione grave o ripetuta contro le disposizioni della legislazione sull'alcool o sul commercio delle derrate alimentari o contro analoghe prescrizioni estere.

3

Le distillerie professionali per conto di terzi devono disporre, per il ritiro delle bevande distillate, di recipienti, bilance o contatori tarati ufficialmente.

4

Le distillerie professionali devono disporre, per il deposito delle bevande distillate, di recipienti conformi alle direttive della Regìa federale degli alcool (Regìa).


Art. 5

Distilleria professionale

La concessione professionale menziona i prodotti (alcool, alcool potabile e bevande spiritose) come pure le materie prime con le quali questi possono essere ottenuti.

5 RS

910.91

O sull'alcool

3

680.11


Art. 6

Distilleria per conto di terzi La concessione per le distillerie ambulanti per conto di terzi menziona il luogo principale di sede della distilleria e l'indirizzo postale. Gli altri luoghi di stazionamento devono essere comunicati in anticipo alla Regìa.


Art. 7

Distilleria agricola

1

La distilleria agricola è regolata dalla legge federale del 23 giugno 19446 sulla concessione delle distillerie domestiche.

2

Gli agricoltori che, per le condizioni geografiche della loro azienda, non sono in grado di valersi di una distilleria che lavora per conto di terzi possono ottenere che la Regìa autorizzi un'azienda agricola vicina a distillare le loro materie prime o a noleggiare o prestare il suo apparecchio. Sono applicabili per analogia le prescrizioni di controllo previste per la produzione professionale.


Art. 8

Trasformazione e diritto di riattivare la concessione 1

La Regìa può autorizzare l'aumento della capacità della caldaia dell'alambicco di una distilleria agricola fino a 150 litri al massimo.

2

L'agricoltore che distrugge o rende inutilizzabile la propria distilleria ha il diritto di riattivare la concessione durante 25 anni. Questo diritto è trasmissibile. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 1.


Art. 9

Altre concessioni

1

I piccoli produttori che, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, posseggono l'autorizzazione di utilizzare il loro alambicco ricevono una concessione. Essa non è trasmissibile.

2

La distilleria non può essere trasformata per aumentare la sua capacità o la sua prestazione.

Sezione 2: Controllo

Art. 10

Principio 1 La Regìa controlla che le prescrizioni della concessione siano osservate.

2

Le spese di controllo possono essere addossate al titolare della concessione.


Art. 11

Dispositivi di controllo 1

La Regìa può prescrivere i dispositivi di controllo che reputa necessari. Le spese possono essere addossate al titolare della distilleria.

6

RS 680.1

Monopolio dell'alcool 4

680.11

2

I dispositivi di controllo sono collocati e tolti esclusivamente dagli organi della Regìa.

3

Tutti i guasti e irregolarità devono essere notificati immediatamente.


Art. 12

Altri provvedimenti di controllo 1

Si può cominciare a distillare soltanto dopo avere annunciato alla Regìa l'inizio della distillazione.

2

La Regìa può esigere altri provvedimenti di controllo che reputa giustificati.


Art. 13

Agricoltori

Gli agricoltori che producono più di 100 litri anidri d'alcool all'anno sono sottoposti agli stessi controlli delle distillerie professionali.

Sezione 3: Altri impianti

Art. 14

Gli impianti non concessionati che possono servire alla fabbricazione di bevande
distillate sono sottoposti al controllo della Regìa.

Capitolo 3: Imposizione Sezione 1: Principio

Art. 15

Tenore alcolico minimo I prodotti con un tenore alcolico superiore al 1,2 per cento del volume sono assoggettati all'imposta.


Art. 16

Assoggettati all'imposta 1

Sono assoggettati all'imposta: a. i produttori professionali; b. gli agricoltori;

c. i piccoli produttori.

2

Sono considerati piccoli produttori i privati la cui produzione annua non supera i 100 litri anidri d'alcool.


Art. 17

Provvedimenti in caso di mora o d'insolvibilità La Regìa può vietare la fabbricazione di bevande distillate o subordinarla alla presentazione di una garanzia nel caso in cui:

O sull'alcool

5

680.11

a. esistano debiti d'imposta scaduti; b. una procedura d'esecuzione sia pendente; c. essa sia in possesso di un attestato di carenza beni in seguito a una procedura d'esecuzione e fallimento infruttuosa.

Sezione 2: Nascita del credito fiscale

Art. 18

Il credito fiscale sorge: a. per i produttori professionali e i piccoli produttori, al momento della produzione;

b. per gli agricoltori con o senza fabbisogno personale limitato in franchigia d'imposta, al momento della cessione; c. per gli agricoltori con fabbisogno personale limitato in franchigia d'imposta, per le quantità utilizzate al di là della franchigia, al momento della notifica dell'imposta; d.7 per le bevande distillate importate, al momento dell'inizio dell'obbligazione doganale (art. 69 della L del 18 mar. 20058 sulle dogane).

Sezione 3: Imposizione della produzione indigena

Art. 19

Procedura 1 L'imposizione avviene sulla base della dichiarazione del contribuente. La Regìa può pure accertare l'imponibile sulla base delle proprie costatazioni.

2

Per l'imposizione sono determinanti il volume o la massa e il tenore alcolico.

3

Se il prodotto finito è assoggettato all'imposta ridotta conformemente all'articolo 23bis capoverso 2 della legge e se la sua imposizione presenta un saldo a favore del contribuente, il saldo stesso è su domanda rimborsato o compensato. Alla domanda vanno allegati i documenti giustificativi circa la sorta e la quantità delle materie prime utilizzate.


Art. 20

Agricoltori 1 Gli agricoltori sono tassati per le quantità di bevande spiritose cedute dietro pagamento o gratuitamente a terzi o per le quali essi non possono rivendicare alcuna franchigia d'imposta per il fabbisogno personale.

2

Gli agricoltori con o senza limitazione della franchigia d'imposta hanno l'obbligo d'iscrivere immediatamente tutte le cessioni nella loro carta di controllo.

7

Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

8 RS

631.0

Monopolio dell'alcool 6

680.11

3

Le cessioni di una quantità di 50 o più litri a gradazione alcolica effettiva devono essere notificate per l'imposizione all'ufficio di vigilanza sulle distillerie entro la fine di ogni mese. Quelle inferiori a 50 litri sono imposte alla fine dell'anno contabile, sulla base delle iscrizioni nella carta di controllo.

4

Per gli agricoltori la cui franchigia d'imposta per il fabbisogno personale è limitata, l'imposizione delle bevande spiritose oltrepassanti la quantità ammessa in franchigia avviene alla fine dell'anno contabile.

5

Il contribuente che non adempie più le condizioni legali richieste a un agricoltore è imposto per l'anno contabile in questione.


Sezione 4: Importazione Art. 21
Se all'atto dell'importazione sorge il dubbio circa la riscossione della tassa di monopolio, la decisione spetta alla Regìa. Gli organi doganali riscuotono questa tassa conformemente alla procedura di tassazione della legislazione doganale.

Sezione 5: Esportazione

Art. 22

1 Chiunque pretende un rimborso o una non riscossione dei tributi fiscali deve annunciare in anticipo l'esportazione alla Regìa indicando la sorta e la composizione dei prodotti.

2

La Regìa può subordinare il rimborso o la non riscossione all'adempimento di determinate condizioni di controllo. Valgono segnatamente in merito le prescrizioni di controllo applicabili al commercio delle bevande distillate.

3

La Regìa decide se il controllo dei prodotti da esportare ha luogo nei locali di fabbricazione o, ad opera degli organi doganali, al confine.

Sezione 6: Imposta

Art. 23

Aliquota L'imposta ascende a 29 franchi per litro anidro di alcool.


Art. 24

Franchigia d'imposta per agricoltori 1

L'agricoltore può trattenere in franchigia d'imposta per il fabbisogno personale soltanto le bevande spiritose necessarie alla sua economia domestica e alla sua azienda agricola, ottenute da materie prime proprie o raccolte per sua cura allo stato selvatico nel Paese.

O sull'alcool

7

680.11

2

Non può rivendicare la franchigia d'imposta: a. colui che, oltre al suo podere agricolo, esercita una distilleria professionale; b. l'affittuario di un'azienda agricola, nemmeno se sia riservato il governo e il raccolto degli alberi da frutta né il proprietario che lasci a terzi l'uso del suolo sottostante a tali alberi.

3

Il diritto alla franchigia cessa il momento in cui non sono più adempiti i requisiti per essere riconosciuto agricoltore.

4

Il quantitativo di bevande spiritose lasciato in franchigia per le scorte possedute al momento in cui cessa l'esenzione non può superare 20 litri.


Art. 25

Limitazione del fabbisogno personale in franchigia d'imposta 1

La Regìa è autorizzata a limitare la quantità di bevande spiritose per il fabbisogno personale in franchigia d'imposta: a. alle aziende agricole appartenenti a corporazioni di diritto pubblico o a istituti d'utilità pubblica e a quelle dirette o gestite per conto di una persona fisica o giuridica; b. agli agricoltori che posseggono un permesso per lo spaccio, il commercio all'ingrosso o al minuto di bevande spiritose; c. agli agricoltori autorizzati a distillare per conto di terzi; d. agli agricoltori che convivono con un esercente d'una distilleria professionale o un committente professionale o la cui azienda agricola è territorialmente connessa a una distilleria professionale, un'azienda della ristorazione o un'impresa industriale che lavori i prodotti della frutticoltura o viticoltura;

e. agli agricoltori che devono consegnare tutta la loro vendemmia alla cooperativa viticola di cui sono soci, non esercitano in alcun modo il commercio di bevande spiritose e vogliono ritirare dalla società le bevande spiritose per il proprio fabbisogno; f. alle aziende agricole a conduzione individuale o collettiva, per conto comune, di cui una o più persone esercitano regolarmente, insieme con l'agricoltura, un'altra professione; g. agli agricoltori che si trovano nelle condizioni di una piccola azienda; h. agli agricoltori che sono stati puniti per contravvenzione alla legislazione sull'alcool;

i.

agli agricoltori che non sono in grado di provare di aver adoperato secondo le prescrizioni il quantitativo concesso in franchigia d'imposta, a quelli il cui fabbisogno personale si rivela straordinariamente elevato o presso i quali è malagevole, a causa di circostanze speciali, controllare la produzione e l'uso di bevande spiritose.

2

Il quantitativo massimo di bevande spiritose ammesso in franchigia d'imposta per il fabbisogno personale è, annualmente, di 5 litri per persona adulta che lavora in

Monopolio dell'alcool 8

680.11

permanenza nell'azienda agricola e di 1 litro per capo di bestiame grosso. Nei casi previsti nel capoverso 1 lettera i la Regìa può prescrivere un limite diverso.


Art. 26

Agevolazione fiscale per piccoli produttori L'imposta per piccoli produttori è ridotta del 30 per cento. La riduzione è accordata per un massimo di 5 litri d'alcool anidro per economia domestica e per anno contabile.

Sezione 7: Sospensione dell'imposta

Art. 27

Permesso 1 La Regìa può autorizzare i produttori professionali, gli importatori come pure i commercianti di bevande spiritose a immagazzinare bevande distillate in sospensione d'imposta in un deposito fiscale o in un deposito sigillato.

2

Il permesso è rilasciato se il richiedente: a. è in possesso di una licenza per il commercio all'ingrosso rilasciata dalla Regìa;

b. fornisce le garanzie fissate dalla Regìa; c. dispone di locali e recipienti che soddisfano alle esigenze del controllo.


Art. 28

Deposito fiscale

1

Solo le bevande distillate non tassate possono essere depositate negli edifici e nei locali riconosciuti dalla Regìa come depositi fiscali.

2

Nel deposito fiscale l'operatore può, nell'esercizio della sua attività professionale, fabbricare, trasformare e condizionare, depositare, ricevere e preparare per la spedizione le bevande distillate in sospensione d'imposta.

3

Il commercio al minuto è escluso dalla sospensione d'imposta.


Art. 29

Deposito sigillato

Nei recipienti e nei locali adibiti al deposito sigillato l'operatore può, nell'esercizio della sua attività professionale, depositare in sospensione d'imposta le bevande distillate da lui stesso prodotte.


Art. 30

Obbligo d'iscrizione

L'operatore deve iscrivere le entrate e le uscite di bevande distillate, le riserve, come pure tutti i movimenti derivanti dalle attività autorizzate.

O sull'alcool

9

680.11


Art. 31

Circolazione in sospensione d'imposta 1

Le bevande distillate possono circolare in sospensione d'imposta, fra i depositi fiscali, sotto la scorta d'un documento d'accompagnamento riconosciuto dalla Regìa.

2

I documenti doganali d'importazione o d'esportazione sono riconosciuti come documento d'accompagnamento tra la frontiera e il deposito fiscale e viceversa.

3

All'atto dell'importazione, la domanda della sospensione d'imposta dev'essere formulata nella dichiarazione doganale.9 4 ...10


Art. 32

Obbligo fiscale

1

L'imposta è esigibile al momento in cui le bevande distillate escono dal deposito o allorquando si costatano ammanchi non esenti da imposta ai sensi dell'articolo 33.

2

In caso di circolazione in sospensione d'imposta tra depositi fiscali, il destinatario è assoggettato all'obbligo fiscale dal momento in cui conferma il ricevimento della merce.

3

Lo speditore è esonerato dall'imposta dal momento in cui è in possesso della conferma di ricezione firmata.

4

L'imposta non è dovuta nel caso in cui l'alcool è fornito ad aziende in possesso d'una licenza della Regìa ai sensi dell'articolo 38.

5

All'atto dell'importazione in sospensione d'imposta, l'importatore è assoggettato all'onere fiscale dal confine fino al deposito fiscale.

6

All'atto dell'esportazione in sospensione d'imposta, l'esportatore resta assoggettato all'obbligo dell'imposta fino alla costatazione dell'esportazione da parte degli organi doganali.


Art. 33

Ammanchi 1 È considerato ammanco la differenza fra il totale dell'inventario iniziale, maggiorato di tutte le entrate, e il totale dell'inventario finale, maggiorato di tutte le uscite. Gli ammanchi devono essere conteggiati separatamente per categoria di aliquota d'imposta.

2

La parte di ammanco dovuta al condizionamento, alla riempitura e all'immagazzinamento in depositi fiscali come pure all'immagazzinamento in depositi sigillati non è imponibile.

3

L'operatore è tenuto a giustificare gli ammanchi sulla scorta di documenti contabili.

4

Il Dipartimento federale delle finanze fissa gli ammanchi massimi che possono essere esonerate dall'imposta.

9

Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

10 Abrogato dal n. 30 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, con effetto dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

Monopolio dell'alcool 10

680.11


Art. 34

Notifica per l'imposizione e accredito 1

L'operatore di un deposito fiscale deve notificare per l'imposizione, alla fine d'ogni mese, le uscite e le entrate da detassare. Contemporaneamente deve annunciare l'inventario. Le copie dei documenti d'accompagnamento per la circolazione di bevande spiritose e alcool in sospensione d'imposta destinate alla Regìa devono essere allegate alla notifica.

2

I conteggi concernenti l'avvenuta esportazione devono essere inoltrati entro tre mesi a contare dal giorno dell'esportazione.

3

Se risulta un saldo a favore dell'operatore, questo gli sarà accreditato e compensato.

4

L'operatore di un deposito sigillato deve notificare correntemente per l'imposizione le uscite di bevande distillate.


Art. 35

Ritiro del permesso

La Regìa ritira il permesso di gestire un deposito fiscale o un deposito sigillato se le condizioni per il permesso non sono più adempite o se le prescrizioni concernenti la procedura della sospensione d'imposta sono state gravemente o ripetutamente disattese.

Capitolo 4: Utilizzazione d'alcool Sezione 1: Denaturazione

Art. 36

1 La denaturazione si svolge in presenza di un organo della Regìa. Per la denaturazione è riscossa una tassa.

2

Tutte le manipolazioni tendenti a diminuire l'efficacia dei denaturanti sono proibite.

Sezione 2: Alcool completamente denaturato

Art. 37

L'alcool completamente denaturato non è assoggettato all'imposta.

Sezione 3: Alcool parzialmente denaturato o non denaturato

Art. 38

Licenza e controlli

1

Chiunque intende utilizzare alcool parzialmente denaturato o non denaturato, non assoggettato all'imposta, dev'essere in possesso d'una licenza rilasciata dalla Regìa.

O sull'alcool

11

680.11

2

La licenza precisa le condizioni d'utilizzazione e di controllo.

3

La Regìa semplifica i controlli: a. se l'alcool è parzialmente denaturato; b. se si tratta d'acquisti di piccole quantità d'alcool non denaturato.

4

La licenza può essere rifiutata o ritirata se si presume che le condizioni per il rilascio non sono o non sono più adempite o se non è garantita un'utilizzazione dell'alcool conforme alle prescrizioni.


Art. 39

Scopo dell'utilizzazione

1

Se il richiedente dimostra che l'utilizzazione dell'alcool denaturato è impossibile, la Regìa può autorizzare l'uso d'alcool non denaturato per gli scopi seguenti: a. fabbricazione di medicamenti e di specialità farmaceutiche, eccetto le miscele idroalcoliche pure;

b. preparazione professionale di derrate alimentari, d'ingredienti e d'additivi, a condizione che i prodotti pronti al consumo non contengano più alcool; c. fini scientifici, chimici e tecnici.

2

Il fabbricante di medicamenti o di specialità farmaceutiche dev'essere in possesso di una pertinente autorizzazione cantonale e rispettare le Direttive dell'ente competente per il controllo dei medicamenti.

Sezione 4: Vendita d'alcool da parte della Regìa

Art. 40

1 La Regìa vende diverse sorte d'alcool per scopi industriali e farmaceutici come pure per il consumo.

2

Essa acquista l'alcool al prezzo di mercato, in Svizzera o all'estero.

3

Essa pubblica le condizioni di vendita e i prezzi.

Capitolo 5: Commercio di bevande distillate destinate al consumo Sezione 1: Iscrizioni

Art. 41

Principio I libri commerciali e i documenti giustificativi devono permettere alla Regìa il
controllo delle entrate e delle uscite di bevande distillate, separate per categoria di prodotti, nonché per fornitore e cliente. Devono inoltre permettere in ogni momento il controllo delle scorte, separate per categorie di prodotti.

Monopolio dell'alcool 12

680.11


Art. 42

Commercio di bevande distillate imbottigliate Le iscrizioni delle aziende che commerciano esclusivamente bevande distillate imbottigliate devono permettere di controllarne l'origine per categoria di prodotti.

Sezione 2: Autorizzazioni

Art. 43

Commercio all'ingrosso 1

Chi intende esercitare il commercio all'ingrosso deve inoltrare alla Regìa una domanda di licenza, contenente le indicazioni relative all'ubicazione dei locali utilizzati e alle persone responsabili dell'azienda.

2

La licenza è accordata contro pagamento di una tassa di 500 franchi per anno civile.


Art. 44

Commercio al minuto

1

Il permesso federale per il commercio al minuto autorizza la fornitura di bevande distillate ai consumatori oltre i confini del Cantone in cui si trova la sede commerciale.

2

Il permesso è rilasciato contro pagamento di una tassa di 3000 franchi per anno civile.

Sezione 3: Eccezioni

Art. 45

1 Il commercio di bevande distillate il cui tenore alcolico non supera l'1,2 per cento del volume e di prodotti alimentari il cui tenore alcolico non supera il 6 per cento del peso non è assoggettato alle prescrizioni che regolano il commercio.

2

Le prescrizioni di controllo di cui all'articolo 42a della legge si applicano alle aziende che fabbricano queste derrate alimentari.

Sezione 4: Marche di controllo

Art. 46

1 Le bevande spiritose e i prodotti alcolici destinati al consumo come bevande in bottiglie o in altri contenitori devono indicare sull'etichetta il nome del produttore svizzero o dell'importatore.

2

Le bottiglie e i contenitori muniti d'un'etichetta non conforme alle prescrizioni o recante il nome di diversi importatori devono, previa autorizzazione della Regìa, essere rieticchettati o muniti di un'etichetta complementare indicante soltanto il nome dell'importatore o del produttore svizzero.

O sull'alcool

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3

Le bevande spiritose e i prodotti alcolici destinati al consumo che si trovano nei locali d'esercizio, di deposito e di vendita devono essere etichettati ed imposti conformemente alle prescrizioni.

Sezione 5: Lista cantonale

Art. 47

L'autorità cantonale competente trasmette trimestralmente alla Regìa una lista delle
patenti per il commercio al minuto e per la mescita notificandole le mutazioni.

Sezione 6: Coordinamento

Art. 48

La Regìa promuove il coordinamento fra i Cantoni nella trattazione dei problemi
relativi al commercio al minuto, segnatamente: a. favorendo la collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni come pure fra i Cantoni stessi;

b. sviluppando l'informazione reciproca; c. provvedendo affinché i Cantoni applichino uniformemente le prescrizioni federali concernenti le bevande distillate; d. consigliando i Cantoni nelle questioni d'ordine giuridico e in rapporto con il regime del commercio al minuto delle bevande distillate.

Capitolo 6: Infrazioni Sezione 1: Denunzie

Art. 49

1 Le denunzie per infrazioni alla legislazione sull'alcool devono essere fatte alla Regìa, a un ufficio di vigilanza sulle distillerie o a un posto di polizia. È fatta salva la competenza dell'Amministrazione delle dogane giusta gli articoli 50 capoverso 2 e 56.

2

Gli organi dell'Amministrazione federale, la polizia cantonale e comunale, come anche gli uffici di vigilanza sulle distillerie sono tenuti ad annunciare immediatamente alla Regìa le infrazioni loro denunziate o da essi accertate nell'esercizio delle loro funzioni.

Monopolio dell'alcool 14

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Sezione 2: Inchiesta

Art. 50

Disposizioni generali

1

La Regìa emana le istruzioni necessarie all'esecuzione delle inchieste.

2

Gli organi doganali che scoprono un'infrazione procedono immediatamente all'inchiesta necessaria. Terminata quest'ultima, gli atti sono trasmessi alla Regìa o all'ufficio amministrativo doganale competente per giudicare giusta l'articolo 56.


Art. 51

Sequestro di oggetti

1

Gli oggetti sequestrati devono essere inventariati in un elenco e conservati con cura. In casi speciali, possono essere lasciati in uso al detentore.

2

Il sequestro può esercitarsi anche su oggetti posseduti da terzi non imputati o su oggetti pignorati, sequestrati o compresi in una massa fallimentare secondo la legislazione sull'esecuzione e sul fallimento. Il funzionario inquirente informa del sequestro gli aventi diritto che gli sono noti.


Art. 52

Prelevamento di campioni 1

Il funzionario inquirente è autorizzato a prelevare, in tre esemplari, i campioni necessari delle materie prime distillabili o dei prodotti distillati oggetto dell'inchiesta. Il primo esemplare è dato in custodia a un ufficio estraneo alla causa; il secondo è destinato alla Regìa e il terzo all'imputato o alla ditta, alla società o alla comunità di persone nel cui esercizio l'imputato ha commesso l'infrazione.

2

Il prelevamento di campioni dev'essere fatto anche a domanda dell'imputato.


Art. 53

Processo verbale finale Il processo verbale finale (art. 61 DPA) deve contenere l'esposto della fattispecie dell'infrazione e delle sue circostanze, come pure, per quanto possa essere determinato, l'ammontare dell'onere fiscale relativo all'infrazione o degli altri crediti della Regìa.


Art. 54

Notificazione del processo verbale finale 1

Al momento della notificazione del processo verbale finale, all'imputato sono date per scritto le informazioni giuridiche del caso. Gli sarà domandato se intende pronunciarsi sul processo verbale finale, se chiede d'esaminare gli atti o intende proporre un complemento d'inchiesta. Le sue risposte e eventuali dichiarazioni sono verbalizzate e da lui firmate. Ogni rifiuto di procedere a un complemento d'inchiesta dev'essere motivato per scritto dal funzionario inquirente.

2

È fatta salva la notificazione scritta del processo verbale finale, conformemente all'articolo 61 capoverso 3 DPA.

O sull'alcool

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Sezione 3: Decisioni della Regìa

Art. 55

Procedura 1 La Regìa emana un decreto penale o un ordine di confisca oppure desiste dal procedimento. Se a causa dell'infrazione i tributi fiscali non sono stati riscossi, la Regìa emette una decisione d'assoggettamento secondo gli articoli 12 e 63 DPA.

2

L'ammontare dei tributi e degli interessi da riscuotere a posteriori o da restituire corrisponde alla totalità dell'onere fiscale dovuto dal contribuente secondo la legge come pure secondo l'articolo 12 DPA. Gli interessi sono calcolati a partire dal momento in cui l'imposta è divenuta esigibile.

3

La Regìa fissa i casi in cui può essere emanato un decreto penale nella procedura abbreviata secondo l'articolo 65 DPA.

4

Prima che un decreto penale nella procedura abbreviata sia emanato dal funzionario inquirente, all'imputato devono essere date le informazioni giuridiche del caso. Il decreto penale dev'essere notificato per scritto e indicare:

a. il luogo e il giorno della stesura; b. i dati personali dell'imputato; c. la fattispecie dell'infrazione e le prescrizioni violate; d. le disposizioni legali applicate; e. l'ammontare della multa e delle spese; f. l'ammontare dei tributi fiscali sottratti o compromessi o degli altri crediti della Regìa;

g. la rinuncia esplicita dell'imputato a ogni rimedio giuridico; h. le firme dell'imputato e del funzionario inquirente.

Sezione 4: Competenza penale dell'amministrazione delle dogane

Art. 56

1 La decisione circa le infrazioni alla legislazione sull'alcool, scoperte e accertate dagli organi doganali, spetta all'Amministrazione delle dogane, in quanto le tasse di monopolio compromesse o sottratte non superino 1000 franchi e l'oggetto della procedura non superi le quantità seguenti: a. 25 litri di bevande spiritose; b. 50 litri di prodotti sottoposti alla tassa di monopolio ridotta; c. 200 kg lordi di altri prodotti alcolici.

2

L'ufficio amministrativo doganale competente a infliggere la multa decide anche sulle misure di diritto penale, sulle spese e sugli oneri fiscali. L'Amministrazione delle dogane tratta le opposizioni relative ai decreti penali e agli ordini di confisca.

Le domande di rinvio a giudizio sono trattate dalla Regìa.

Monopolio dell'alcool 16

680.11

3

I ricorsi contro la determinazione degli oneri fiscali sono decisi in prima istanza dalla Regìa. In questi casi essa delibera anche sulla multa, sulle misure penali e sulle spese.

Sezione 5: Esecuzione

Art. 57

1 La Regìa esegue le decisioni conformemente alle prescrizioni del DPA.

2

Le decisioni penali sulle infrazioni scoperte dagli organi doganali, ma giudicate dalla Regìa, sono notificate dall'Amministrazione delle dogane, la quale prende pure le misure d'esecuzione. L'Amministrazione delle dogane provvede, per conto della Regìa, specialmente alla riscossione delle multe, spese e tasse di monopolio. Essa esegue inoltre le decisioni che prende nell'ambito delle sue competenze in virtù dell'articolo 56.

Capitolo 7: Esazione

Art. 58

Termine di pagamento

1

Tutte le decisioni della Regìa devono indicare il termine di pagamento dell'onere fiscale, delle multe, delle spese e degli altri crediti. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

2

Dopo la scadenza del termine di pagamento, la Regìa preleva un interesse moratorio. È applicata l'aliquota valevole in materia d'imposta preventiva.


Art. 59

Ordine di prestare garanzie 1

La Regìa può chiedere garanzie in conformità dell'articolo 67 della legge, non appena siano adempiute le condizioni legali. La richiesta può essere fatta anche prima che il credito sia divenuto esigibile.

2

Simultaneamente all'ordine di prestare garanzie, la Regìa presenta all'autorità competente una domanda di sequestro secondo l'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 188911 sulla esecuzione e sul fallimento. Alla domanda è allegata una copia dell'ordine di prestare garanzie, un'attestazione del titolo giuridico, l'indicazione dell'ammontare presunto del credito da garantire, come pure un elenco degli oggetti da sequestrare, con l'indicazione del luogo in cui si trovano. Emanato l'ordine di sequestro, si inizierà subito, nel luogo in cui questo deve avvenire, l'esecuzione in via di pignoramento.

3

Il ricorso contro l'ordine di prestare garanzie non sospende l'esecuzione.

4

Se il ricorso è accolto, il sequestro e l'esecuzione decadono.

11 RS

281.1

O sull'alcool

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Art. 60

Moratoria e condono

1

La Regìa può concedere una moratoria a chi non sia in grado di pagare in tempo utile una somma dovuta e ne faccia domanda.

2

La Regìa è autorizzata a concedere un condono parziale o intero quando l'esazione del credito risulti troppo gravosa per le condizioni del debitore. La domanda dev'essere corredata di una chiara esposizione dello stato finanziario (sostanza, reddito, debiti).

3

La moratoria e il condono possono essere vincolati a condizioni speciali, come la prestazione di garanzie o la rinuncia a produrre bevande distillate per un tempo determinato. Se queste condizioni non sono osservate, le agevolazioni possono essere revocate.


Art. 61

Perdita e distruzione intenzionale 1

Qualsiasi perdita di merce, imposta o meno, deve essere immediatamente annunciata alla Regìa.

2

Chiunque presenti una domanda di condono o restituzione di tributi fiscali è tenuto a comprovare l'imposizione della merce.

Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 62

La Regìa è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 2: Diritto previgente: abrogazione

Art. 63

Sono abrogate: a. l'ordinanza del 6 aprile 196212 della legge sull'alcool e della legge sulle distillerie domestiche;

b. l'ordinanza del 21 agosto 199113 concernente la tassa per la vendita diretta dell'acquavite di frutta a granelli; c. l'ordinanza del 21 agosto 199114 concernente l'imposta sull'acquavite di specialità e le bevande spiritose a base di piante sarchiate; d. l'ordinanza del 21 agosto 199115 concernente le tasse di monopolio sull'alcool; 12 [RU

1962 331 437, 1974 1966 2110, 1975 318, 1982 701, 1997 390] 13 [RU

1991 1860, 1997 414] 14 [RU

1991 1861, 1997 419] 15 [RU

1991 1862, 1997 415]

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680.11

e. l'ordinanza del 21 agosto 199116 concernente la tassa speciale di monopolio su acqueviti, liquori e bitter in bottiglia, come pure sugli alcopops; f.

l'ordinanza del 1° aprile 197017 concernente la riscossione di tasse di monopolio sui vini speciali, i vini dolci, il vermut e i vini naturali ad alta gradazione; g. l'ordinanza del 12 novembre 198418 concernente una tassa di monopolio ridotta sulla cioccolata e la pasticceria contenenti alcool;

h. l'ordinanza del 20 dicembre 198519 concernente una tassa di monopolio ridotta sul vino naturale, concentrato nel Paese.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 64

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

16 [RU

1991 1866, 1993 3196, 1998 1608] 17 [RU

1970 467, 1993 3197] 18 [RU

1984 1322, 1987 2479] 19 [RU

1986 180]

O sull'alcool

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Allegato20

Prezzo d'acquisto dell'acquavite di frutta a granelli La Regìa paga il litro al 100 per cento di acquavite di frutta a granelli franco luogo di consegna: franchi

a. per la presa in consegna di quantità fino a 100 litri 7.50

b. per la presa in consegna di quantità superiori a 100 litri fino a 200 litri 3.50

c. per la presa in consegna di quantità superiori a 200 litri-.50 20 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 542).

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