Abrogato per 01.01.2008

01.11.2007 - 01.01.2008
01.01.2007 - 31.10.2007
01.11.2006 - 31.12.2006
29.05.2006 - 31.10.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.11.2005 - 31.03.2006
01.01.2005 - 31.10.2005
01.11.2004 - 31.12.2004
01.11.2003 - 31.10.2004
01.01.2003 - 31.10.2003
01.11.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 31.10.2002
01.11.2001 - 31.05.2002
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1

Ordinanza
che limita l'effettivo degli stranieri
(OLS)

del 6 ottobre 1986 (Stato 20 novembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 18 capoverso 4 e 25 capoverso 1 della legge federale del
26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1

Scopo

La presente ordinanza si prefigge di: a.

assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e
quello della popolazione straniera residente; b.

allestire condizioni favorevoli all'integrazione dei lavoratori e dei residenti
stranieri;

c.

migliorare la struttura del mercato del lavoro e assicurare un equilibrio ottimale dell'impiego.


Art. 2

Campo d'applicazione

La presente ordinanza s'applica agli stranieri che: a.

vengono dall'estero; b.

dimorano in Svizzera, ma non hanno un permesso di domicilio; c.

hanno il domicilio all'estero, ma esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.


Art. 3

Applicazione limitata dell'ordinanza 1 Ai seguenti stranieri si applicano unicamente gli articoli 9 a 11 e i capitoli 5 a 7: a.

cittadini del Liechtenstein che hanno il diritto a un permesso; b.

rifugiati e apolidi riconosciuti dalla Svizzera; RU 1986 1791

1

RS 142.20

823.21

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 2

823.21

c.2

coniugi stranieri di Svizzeri o Svizzere come pure i loro figli; d.3 ex cittadini svizzeri.

2 Ai praticanti che giungono in Svizzera in virtù di accordi bilaterali s'applicano gli
articoli 9 a 11, 22, 25 capoverso 5, 27, 29 capoversi 1 e 5 e l'articolo 38 nonché i
capitoli 5 a 7.


Art. 4

Deroghe

1 La presente ordinanza non si applica alle seguenti persone, fintanto che esercitano
unicamente l'attività qui descritta: a.

membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di sedi consolari,
titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari
esteri;

b.

funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di
una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri; c.

persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri; d.

personale a servizio di persone designate nell'articolo 4 lettere a-c, titolare di
una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri; e.

funzionari di amministrazioni straniere con luogo di servizio in Svizzera; f.

corrispondenti di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d'informazione, di radio e di televisione, con sede all'estero, se esercitano tale attività
a tempo pieno o sono accreditati presso il Dipartimento federale degli affari
esteri o presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra; g.

persone che il Consiglio federale ha liberato dalle prescrizioni d'ammissione.

2 Non sottostanno alla presente ordinanza, per la durata delle funzioni delle persone
di cui al capoverso 1 lettere a e b, i membri della famiglia ammessi nell'ambito del
ricongiungimento familiare che vivono nella stessa economia domestica e sono titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri, ossia: a.

il coniuge e i figli non coniugati ammessi prima dei 21 anni, se dimorano in
Svizzera e vi esercitano un'attività lucrativa per la quale è necessario un permesso della polizia degli stranieri; b.

il coniuge e i figli non coniugati al di sotto dei 25 anni, se non esercitano
un'attività lucrativa.4 3 Parimenti non sottostanno alla presente ordinanza il coniuge e i figli non coniugati
al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c, se essi vivono in 2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

3

Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 3

823.21

comunione domestica con il titolare della carta d'identità e non esercitano un'attività
lucrativa.5


Art. 5

Popolazione straniera residente a titolo permanente6 1 La popolazione straniera residente a titolo permanente comprende gli stranieri dimoranti, gli stranieri domiciliati e i funzionari internazionali.7 2 Ai fini della presente ordinanza non sono annoverati fra gli stranieri residenti a titolo permanente:8 a.

i funzionari internazionali; b.

gli stranieri che dimorano temporaneamente in Svizzera per meno di un anno; c.

gli stranieri che chiedono asilo; d.

gli stranieri la cui domanda d'asilo è stata respinta e non ottengono un permesso di dimora; e.9

gli stranieri ammessi provvisoriamente; f.

gli stagionali;

g.

i frontalieri.

Sezione 2: Condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa

Art. 6

Nozione di attività lucrativa 1 È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che
normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito.

2 È considerata attività lucrativa segnatamente: a.

qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o
all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o
all'estero;

b.

l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale,
missionario, giovane alla pari, artista; c.

un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo.

5

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5243).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 4

823.21


Art. 7

Priorità dei lavoratori indigeni 1 I permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa, per il cambiamento di posto o di professione oppure per la proroga della dimora possono essere rilasciati soltanto se il datore di lavoro non trova alcun lavoratore indigeno che abbia l'intenzione e sia capace di svolgere l'attività alle condizioni di salario e di lavoro usuali
per il luogo e la professione.

2 Sono considerati lavoratori indigeni gli Svizzeri e gli stranieri titolari di un permesso di domicilio. Sono equiparate le persone di cui all'articolo 3 come pure i giovani
stranieri entrati con i propri genitori, che hanno frequentato le scuole in Svizzera e
iniziano un tirocinio.10 3 Ove trattasi dell'esercizio di una prima attività lucrativa, oltre ai lavoratori indigeni
sarà data priorità agli stranieri alla ricerca di un posto di lavoro che si trovano già in
Svizzera e sono autorizzati a lavorare.

4 In caso di domande per l'esercizio di una prima attività lucrativa, il datore di lavoro
deve, se richiesto, provare: a.

che ha fatto tutto il possibile per trovare un lavoratore sul mercato indigeno
del lavoro;

b.

che ha notificato il posto vacante presso la competente autorità preposta al
mercato del lavoro e che detta autorità non ha potuto trovare un lavoratore
entro un periodo di tempo ragionevole; c.

che non ha potuto formare o far formare per il posto di cui si tratta, entro un
periodo di tempo ragionevole, un lavoratore disponibile sul mercato del lavoro.

5 Il principio della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 non è applicabile ai
permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa di lavoratori stranieri che intendono venire in Svizzera:11 a.

in qualità di dirigenti o di specialisti qualificati di imprese operanti a livello
internazionale che vengono trasferiti in seno al gruppo; b.

in qualità di dirigenti e di specialisti altamente qualificati che sono indispensabili per importanti progetti di ricerca presso imprese o istituti di ricerca o
per l'esecuzione di compiti straordinari.12 5bis Ove trattasi di domande per l'esercizio di una prima attività lucrativa, il principio
della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 non è applicabile al coniuge di uno
straniero ed ai loro figli che abbiano ricevuto un permesso di soggiorno in virtù del
ricongiungimento familiare (art. 38 e 39).13 6 Sono ammesse deroghe al principio della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 ove si tratti di permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa di lavo10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).

13

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 5

823.21

ratori stranieri che intendono venire in Svizzera per un tempo limitato al fine di assolvere una formazione o un perfezionamento.14

Art. 8


15

Priorità per il reclutamento 1 Un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa può essere rilasciato a cittadini
di Stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) e dell'Unione Europea (UE).

2 Il principio di cui al capoverso 1 non è applicabile alle persone altamente qualificate che chiedono un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa di durata limitata, conformemente agli accordi economici e commerciali conclusi dalla Svizzera.

3 Nel prendere decisioni di massima per il rilascio dei permessi (art. 42), le autorità
preposte al mercato del lavoro possono ammettere deroghe al capoverso 1 se: a.

si tratta di manodopera qualificata e motivi speciali giustificano una deroga; b.

si tratta di persone che seguono un programma di perfezionamento nell'ambito di progetti di cooperazione economica o tecnica dell'aiuto svizzero allo
sviluppo;

c.

si tratta di artisti o di ballerine di cabaret che dimorano in Svizzera per una
durata complessiva di otto mesi al massimo per anno civile.

4 Un permesso stagionale può essere accordato soltanto a cittadini degli Stati dell'AELS e dell'UE.

5 Di regola, un permesso per frontalieri può essere rilasciato unicamente a cittadini di
Stati limitrofi.

6 Un permesso di dimora a scopo di tirocinio può essere accordato soltanto a cittadini degli Stati dell'AELS e dell'UE.


Art. 9

Condizioni di impiego; contratto di lavoro 1 I permessi possono essere rilasciati unicamente se il datore di lavoro offre allo straniero condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione uguali a
quelle degli Svizzeri e se lo straniero è adeguatamente assicurato contro le conseguenze economiche di una malattia.

2 Le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate giusta le prescrizioni legali, i salari e le condizioni vigenti per un lavoro
analogo nella stessa azienda e ramo d'attività, nonché giusta i contratti collettivi e i
contratti normali di lavoro. Inoltre, si dovrà tener conto dei risultati dei rilevamenti
statistici sui salari operati ogni due anni dall'Ufficio federale di statistica.16 3 L'autorità preposta al mercato del lavoro può obbligare il datore di lavoro a fornire
un contratto di lavoro scritto o un'offerta di contratto. Questi documenti devono es14

Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1998 (RU 1998 2726).

16

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 6

823.21

sere esaminati di volta in volta qualora si tratti di domande di permessi per stagionali
o dimoranti temporanei oppure di domande ai sensi dell'articolo 13 lettera c o d.17 4 Se uno straniero arriva in Svizzera per una prima assunzione d'impiego, il datore di
lavoro deve aver convenuto per scritto con lui chi assume i costi del viaggio. Di
norma il datore di lavoro paga i costi del viaggio d'entrata.

5 Alle ballerine di cabaret (art. 20 cpv. 3) possono essere accordati permessi soltanto
se:

a.

l'interessata ha almeno 20 anni; b.

può essere provato che l'attività pattuita sarà almeno di tre mesi consecutivi; c.

l'importo del salario versato raggiunge, dopo deduzione dei costi accessori
(alloggio, vitto, ecc.), un importo minimo fissato dall'autorità cantonale del
lavoro.18


Art. 10

Obbligo di scrupolosità 1 Il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad
assumere questo impiego.

2 Lo straniero deve presentare spontaneamente al datore di lavoro il proprio libretto
per stranieri.


Art. 11

Alloggio

Il permesso è rilasciato solamente se lo straniero può occupare un'abitazione conveniente che risponde alle esigenze della polizia delle costruzioni, del fuoco e dell'igiene.

Capitolo 2: Stranieri che esercitano un'attività lucrativa Sezione 1: Contingente massimo

Art. 12

Determinazione

1 Il Consiglio federale determina periodicamente il contingente massimo per: a.

i lavoratori annuali che per la prima volta vengono in Svizzera ad esercitare
un'attività lucrativa oppure intraprendono per la prima volta un'attività lucrativa; b.

gli stagionali;

c.

i dimoranti temporanei.

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

18

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 7

823.21

2 I contingenti massimi valgono anche per gli stranieri che hanno già esercitato
un'attività lucrativa in Svizzera senza essere soggetti alle misure limitative ma che
non adempiono più le condizioni per beneficiare di una deroga. Non valgono tuttavia
per le persone che hanno ricevuto un permesso di soggiorno giusta gli articoli 3 capoverso 1 lettera c o 38.19 3 I contingenti massimi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni.


Art. 13

Deroghe

Sono esclusi dal contingente: a.

...20

b.

gli stranieri divenuti invalidi in Svizzera e che non possono più esercitare
l'attività svolta finora; c.

gli stranieri che soggiornano in Svizzera per un massimo di otto mesi in totale per un anno civile e che esercitano un'attività in qualità di:
1.

artisti nel campo della musica, della letteratura, dello spettacolo e delle
arti figurative;

2.

artisti di circo o di teatro di varietà; 3.

...21

d.22 gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per un massimo di quattro mesi in totale per anno civile, a condizione che:
1.

la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, 2.

non rimpiazzino uno straniero già assunto o uno stagionale della stessa
azienda (rotazione),

3.23 non abbiano già lavorato in Svizzera l'anno precedente in qualità di stagionali (art. 16) durante oltre sette mesi;

4.24 le autorizzazioni siano concesse alle aziende stagionali (art. 16 cpv. 2 e 3) soltanto durante il periodo stagionale o un periodo di punta; 5.25 la totalità degli stranieri occupati in detti brevi periodi superi solo in casi eccezionali e giustificati il quarto dell'effettivo totale del personale
dell'azienda;

e.

i cittadini del Liechtenstein che non possono far valere il diritto a un permesso; f.

gli stranieri, in casi personali particolarmente rigorosi o per motivi di politica
generale 26;

19

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

20

Abrogata dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

21

Abrogato dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

25

Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

26

RU 1987 518

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 8

823.21

g.

gli stranieri autorizzati ad esercitare, a titolo temporaneo, un'attività lucrativa
dipendente durante la procedura per l'ottenimento dell'asilo; h.

gli stagionali, il cui permesso stagionale è trasformato in permesso annuale
(art. 28);

i. 27 gli stranieri che hanno soggiornato provvisoriamente all'estero per conto del loro datore di lavoro o a scopo di perfezionamento professionale per una durata di quattro anni al massimo, se le autorità cantonali di polizia degli stranieri, d'intesa con l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro, hanno
rilasciato, prima della partenza, una garanzia per il rientro in Svizzera; k.

gli stranieri che, per assolvere il servizio militare, hanno interrotto il loro
soggiorno se non sono partiti prima dei due mesi che precedono il servizio e
ritornano in Svizzera entro due mesi dalla fine del servizio; l.

gli allievi e gli studenti iscritti in Svizzera ad una scuola superiore a tempo
pieno che, durante gli studi, svolgono un lavoro retribuito, ove la direzione
scolastica attesti che questa attività è compatibile con il programma scolastico e non prolunga gli studi; m.28 gli allievi e gli studenti che frequentano in Svizzera istituti superiori nonché scuole professionali o specialistiche a tempo pieno con periodo di pratica obbligatoria, a condizione che il periodo di pratica non superi la metà della formazione totale; n.

le seguenti persone, se esercitano, accessoriamente, un'attività lucrativa per
la quale è richiesto un permesso della polizia degli stranieri:29
1.

membri di missioni diplomatiche e permanenti nonché di sedi consolari,
titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli
affari esteri;

2.

funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari
di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari
esteri;

3.

altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una
carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri; 4.

...30

o.31 il coniuge che vive nella stessa economia domestica e i figli ammessi prima dei 21 anni nell'ambito del ricongiungimento familiare delle persone di cui
alla lettera n numero 3 o all'articolo 4 capoverso 1 lettera c, qualora esercitino un'attività lucrativa per la quale è necessario un permesso della polizia
degli stranieri.

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

30

Abrogato dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

31

Introdotta dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 9

823.21

p.32 il personale qualificato assunto da organismi ufficiali stranieri che, conformemente ad accordi bilaterali, svolge compiti specifici a favore dei lavoratori
stranieri.

Sezione 2: Dimoranti annuali

Art. 14

Contingenti massimi a disposizione dei Cantoni 1 I contingenti massimi a disposizione dei Cantoni figurano nell'allegato 1 capoverso
1 lettera a.

2 I permessi per nuovi dimoranti annuali, che svolgono la loro attività in un Cantone
diverso da quello del loro domicilio, vengono computati sul contingente del Cantone
che rilascia il suo consenso giusta l'articolo 8 LDDS.

3 I permessi rilasciati per il fabbisogno della sanità e dell'istruzione pubblica nonché
dell'agricoltura e della silvicoltura devono di principio essere computati sui contingenti massimi cantonali. Sono ammesse deroghe segnatamente per le aziende di cui
all'articolo 15 capoverso 2 lettere d e g.

4 Le domande per attività limitate nel tempo che non corrispondono alle situazioni
elencate nell'articolo 15 capoverso 4 sono esaminate nell'ambito dei contingenti
cantonali.33


Art. 15

Contingente massimo a disposizione della Confederazione 1 Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 1
capoverso 1 lettera b.

2 L'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) può decidere di far rilasciare permessi annuali computandoli su questo contingente:34 a.

se esistono importanti interessi economici di più Cantoni; b.

per aziende importanti situate in Cantoni privi di frontalieri oppure in regioni
di debole sviluppo o con una struttura economica particolarmente sensibile,
nel caso in cui dette aziende intraprendono grandi sforzi per assicurare la
propria esistenza o contribuiscono a migliorare le condizioni del mercato del
lavoro mediante innovazioni; c.

a scienziati altamente qualificati, indispensabili per importanti progetti di ricerca in aziende o in istituti di ricerca; d.

per nuove aziende o per aziende notevolmente ampliate di grande importanza
cantonale o regionale, purché il Cantone contribuisca adeguatamente con il
proprio contingente;

32

Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2310).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 10

823.21

e.

per specialisti qualificati con una funzione chiave nell'ambito di un'azienda
la cui presenza è indispensabile per l'esecuzione di misure eccezionali intese
a creare o a mantenere un numero cospicuo di posti di lavoro in favore di lavoratori indigeni; f.

per lavoratori di imprese edili, impiegati tutto l'anno con una funzione chiave in cantieri, non condizionati da fattori meteorologici, di importanza nazionale o di grande importanza regionale; g.

per le amministrazioni e le aziende della Confederazione; h.

per artisti (musicisti, attori, artisti di varietà, ecc.) ingaggiati per un anno; i.

per teologi che hanno terminato gli studi e si dedicano a tempo pieno alla cura di anime e alla predicazione in una comunità religiosa di importanza nazionale; k.

per dirigenti e specialisti la cui ammissione è opportuna per motivi di reciprocità; l.

per dirigenti o specialisti di organizzazioni internazionali non governative
con sede in Svizzera che perseguono scopi religiosi o di utilità pubblica oppure che tutelano gli interessi di associazioni patronali o di quelle dei lavoratori.

3 L'UFDS35 può prendere decisioni anche quando sono adempiute solo alcune condizioni36 di più lettere del capoverso 2.

4 Per attività limitata nel tempo, l'UFDS può decidere di far rilasciare permessi di
dimora di durata limitata a: a.37 dirigenti e specialisti altamente qualificati impiegati temporaneamente in Svizzera da istituti esteri d'insegnamento superiore o da istituti di ricerca oppure indispensabili in un'azienda per l'esecuzione di un mandato inusuale.

b.38 dirigenti e specialisti qualificati di imprese attive a livello internazionale che vengono trasferiti in seno al gruppo; c.

cittadini di Paesi in sviluppo che, nell'ambito di progetti di sviluppo della
cooperazione tecnica, assolvono una formazione professionale in quanto esista la garanzia che, in seguito, essi porranno a profitto del loro Paese d'origine le conoscenze acquisite.

5 Su richiesta, l'UFDS può ripartire tra i Cantoni il contingente della Confederazione
dei permessi annuali iniziali. Ciò facendo, esso tiene conto, per tutto il periodo di
contingente, dei bisogni dei Cantoni e dell'interesse economico generale.39 35

Nuova espressione giusta il n. I 1 dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

36

RU 1987 518

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

39

Introdotto dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2001 1472).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 11

823.21

Sezione 3: Stagionali

Art. 16

Condizioni per il rilascio di permessi stagionali 1 Permessi stagionali possono essere rilasciati al massimo per nove mesi. I periodi di
attività presso diversi datori di lavoro sono cumulati. Lo stagionale deve soggiornare
all'estero per almeno tre mesi per anno civile.40 2 Permessi stagionali possono essere rilasciati solamente ad aziende stagionali
dell'edilizia, dell'industria alberghiera e dell'agricoltura nonché ad aziende stagionali di altri settori economici che occupano regolarmente manodopera stagionale.

3 Sono considerate aziende stagionali quelle aperte soltanto in determinati periodi
dell'anno nonché quelle aperte tutto l'anno ma la cui attività è regolarmente caratterizzata da uno o più periodi di punta.

4 Le aziende che impiegano stagionali devono, a richiesta dell'autorità preposta al
mercato del lavoro, comprovare che sono adempiute le condizioni organizzative ed
aziendali e che dispongono del necessario personale direttivo e permanente.

5 Il permesso stagionale è rilasciato solamente se lo straniero: a.

esercita effettivamente nell'azienda un'attività stagionale; b.

è adeguatamente protetto contro le conseguenze del prematuro licenziamento
per motivi economici.

6 L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro stabilisce la durata della stagione per ogni azienda (durata stagionale effettiva dell'azienda); essa non può superare i
nove mesi. I permessi stagionali devono essere limitati di conseguenza. Per motivi
particolari, il permesso stagionale può essere rilasciato fuori del periodo dell'attività
stagionale.41


Art. 17

Data d'entrata per gli stagionali dell'edilizia 1 Gli stagionali dell'edilizia possono entrare in Svizzera per assumere il lavoro soltanto a decorrere dalla prima metà di marzo. La data è stabilita annualmente
dall'UFDS.

2 Per urgenti e indifferibili progetti di importanza nazionale o di grande importanza
regionale come pure in casi eccezionali, l'autorità cantonale preposta al mercato del
lavoro competente per l'assegnazione delle unità di contingente o l'UFDS può disporre che gli stagionali inizino il lavoro prima di tale data.42

Art. 18

Contingenti massimi a disposizione dei Cantoni I contingenti massimi a disposizione dei Cantoni figurano nell'allegato 2 capoverso 2 lettera a.

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

41

RU 1987 518

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 12

823.21


Art. 19

Contingente massimo a disposizione della Confederazione 1 Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 2
capoverso 2 lettera b.

2 L'UFDS può decidere di far rilasciare permessi di dimora per stagionali computandoli su questo contingente: a.

per imprese edili con regolare attività multicantonale, se gli stagionali sono
occupati principalmente fuori del Cantone sede dell'impresa per progetti coordinati del mercato edile sovraregionale; b.

per l'esecuzione di compiti d'interesse nazionale; c.43 per attenuare squilibri regionali, in primo luogo per rispondere alle fluttuazioni temporanee e d'origine strutturale della domanda, soprattutto a favore
di Cantoni con un contingente esiguo.

Sezione 4: Dimoranti temporanei

Art. 20


44

Contingente massimo a disposizione dei Cantoni 1 I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora per dimoranti temporanei solamente fino a concorrenza del contingente massimo fissato nell'allegato 3 capoverso
1 lettera a:

a.

per sei mesi al massimo a stranieri che vengono in Svizzera per un'attività
lucrativa di breve durata; b.

per diciotto mesi al massimo per giovani alla pari; c.

per diciotto mesi al massimo per giovani lavoratori con professione sanitaria
acquisita all'estero e che auspicano completare le loro conoscenze professionali.

2 I fabbisogni della sanità pubblica devono, di norma, essere presi in considerazione
nei limiti dei contingenti massimi a disposizione dei Cantoni.

3 I Cantoni possono, tenuto conto del numero complessivo fissato conformemente al
capoverso 4, accordare permessi di dimora, per una durata di otto mesi al massimo
per anno civile, a ballerine di cabaret che si esibiscono in uno spettacolo, senza
computarli sui contingenti stabiliti nell'allegato 3 capoverso 1 lettera a. La dimora
senza attività lucrativa in Svizzera è computata su questa durata e non può essere superiore ad un mese.45 4 I Cantoni fissano, conformemente alle direttive del Dipartimento federale di giustizia e polizia, il contingente di ballerine di cabaret (cpv. 3) che possono essere as43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

45

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 13

823.21

sunte da ogni locale; il Dipartimento determina i casi che devono essere soggetti
all'approvazione dell'UFDS (art. 50 lett. a).46

Art. 21

Contingente massimo a disposizione della Confederazione 1 Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 3
capoverso 1 lettera b.

2 L'UFDS può decidere di far rilasciare, computandoli su questo contingente, permessi di dimora per 18 mesi al massimo, a scopo di formazione o di perfezionamento
per:47

a.

lavoratori qualificati che subito dopo assumono all'estero posti di responsabilità presso una casa madre, una succursale o filiale, un titolare di licenza,
un concessionario o un importante socio commerciale; b.

universitari che, all'estero, si trovano in una fase avanzata dei loro studi o li
hanno terminati nonché studenti di scuole professionali superiori estere, ove
la pratica costituisca parte integrante della loro formazione; c.

lavoratori qualificati che hanno assolto la loro formazione all'estero, sistemati in un'azienda da parte di associazioni professionali nell'intento di promuovere le loro conoscenze professionali; d.48 persone che seguono un programma di perfezionamento nell'ambito di progetti di cooperazione economica o tecnica dell'aiuto svizzero allo sviluppo;

e.

borsisti di organizzazioni internazionali che intendono assolvere in Svizzera
un soggiorno di formazione; f.

stranieri che, nella sede di un'organizzazione internazionale non governativa
giusta l'articolo 15 capoverso 2 lettera 1, devono acquisire conoscenze specifiche per svolgere le loro future mansioni nell'ambito dell'organizzazione; g.

giovani stranieri con pratica pluriennale che seguono un programma di formazione o di perfezionamento organizzato da un'associazione professionale; h.49 giovani stranieri che svolgono una pratica di formazione o di perfezionamento nell'ambito di programmi realizzati, sulla base della reciprocità, da organizzazioni abilitate ad operare nel campo dello scambio internazionale dei
giovani.

3 L'UFDS può far rilasciare, computandoli parimente su questo contingente, permessi di dimora per diciotto mesi al massimo, a:50 a.

squadre di montaggio e di costruzione di imprese straniere, che non hanno in
Svizzera una succursale, una filiale o un titolare di licenza, se dette squadre
vengono impiegate per svolgere singoli lavori di montaggio o di costruzione 46

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

49

Introdotta dal n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 14

823.21

di durata limitata e in Svizzera non vi sono a disposizione personale e mezzi
tecnici appropriati;

b.

specialisti qualificati che sono occupati temporaneamente da istituti stranieri
d'insegnamento superiore o da istituti di ricerca scientifica oppure sono indispensabili a un'impresa per l'esecuzione di un mandato speciale; c.

missionari di comunità religiose diffuse in tutto il mondo con sede in Svizzera che, come regola generale, prescrivono tradizionalmente ai loro membri
un servizio temporaneo e gratuito all'estero.

4 Su richiesta, l'UFDS può ripartire tra i Cantoni il contingente della Confederazione
dei permessi per dimoranti temporanei. Ciò facendo, esso tiene conto, per tutto il periodo di contingente, dei bisogni dei Cantoni e dell'interesse economico generale.51 Sezione 5: Praticanti

Art. 22

1 Il contingente massimo dei permessi è stabilito in base agli accordi sui praticanti e
alle convenzioni amministrative bilaterali.

2 L'UFDS può, computandoli su questo contingente, decidere di far rilasciare permessi a praticanti per soggiorni di dodici mesi al massimo.

Sezione 6: Frontalieri

Art. 23

Permessi

1 Chi desidera esercitare un'attività lucrativa in qualità di frontaliero deve chiedere
un permesso per frontalieri. Il primo permesso è rilasciato di regola per un anno.52 1bis La proroga del permesso può essere rifiutata al frontaliero che esercita ininterrottamente un'attività lucrativa da cinque anni soltanto se gravi perturbazioni del mercato del lavoro lo esigono.53 2 Il permesso per frontalieri è rilasciato unicamente se il richiedente è domiciliato regolarmente da almeno sei mesi nella zona di frontiera contigua e presenta il relativo
certificato di domicilio.

3 I frontalieri possono esercitare un'attività lucrativa unicamente nella zona di frontiera e devono tornare quotidianamente al proprio domicilio. Un'attività temporanea
fuori della zona di frontiera può essere autorizzata dal Cantone interessato (art. 43
cpv. 1 lett. f) se il frontaliero ha un impiego fisso in un'azienda situata nella zona di
frontiera.54

51

Introdotto dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2001 1472).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).

53

Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 15

823.21

4 I Cantoni disciplinano la procedura e stabiliscono la competenza per il rilascio del
permesso. Se l'istanza per il rilascio dei permessi non è l'autorità preposta al mercato del lavoro, quest'ultima partecipa alla procedura con una decisione di massima
(art. 42) o con un preavviso (art. 43).55

Art. 24

Limitazione

1 I Cantoni possono far dipendere il rilascio di permessi per frontalieri dalla presenza
di un'adeguata quota di lavoratori indigeni nell'azienda56. Di norma, le nuove aziende e le filiali di imprese esistenti devono adempiere queste condizioni.

2 I Cantoni possono prendere ulteriori disposizioni limitative sull'assunzione di
frontalieri.

Sezione 7: Proroga, rinnovo e successione di permessi

Art. 25

Proroga

1 I permessi annuali rilasciati per attività di durata limitata (art. 15 cpv. 4) possono
essere prorogati unicamente per motivi imperativi su decisione dell'UFDS.57 1bis I permessi annuali rilasciati per attività di durata limitata giusta l'articolo 14 capoverso 4 possono essere prorogati su decisione dell'autorità cantonale preposta al
mercato del lavoro, senza essere computati sul contingente.58 2 I permessi stagionali possono essere prorogati al massimo per una durata totale di
nove mesi e di norma non oltre la durata stagionale dell'azienda.

3 I permessi per dimoranti temporanei giusta l'articolo 20 capoverso 1 lettera a non
possono essere prorogati.

4 I permessi per dimoranti temporanei giusta l'articolo 20 capoverso 1 lettere b e c
come anche giusta l'articolo 21 possono essere prorogati fino a una durata complessiva di diciotto mesi al massimo.59 5 I permessi per praticanti giusta l'articolo 22 possono eccezionalmente essere prorogati di sei mesi al massimo, su decisione dell'UFDS.


Art. 26

Rinnovo

1 I permessi per dimoranti temporanei possono essere rilasciati un'altra volta unicamente dopo un'interruzione di un anno.

2 Sono ammesse deroghe soprattutto ove trattasi di attività che ricorrono ogni anno.

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

56

RU 1987 518

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

58

Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 16

823.21

3 Uno straniero può, salvo in caso di eccezione giustificata, ottenere una sola volta
un permesso di dimora per un soggiorno alla pari o a scopo di formazione o di perfezionamento (art. 20 cpv. 1 lett. b e c, 21 cpv. 2 e 22).60 4 Lo straniero deve, tra due permessi di quattro mesi al massimo (art. 13 lett. d), trascorrere all'estero almeno due mesi.61 5 Qualora un permesso per dimoranti temporanei accordato ad una ballerina di cabaret (art. 20 cpv. 3) si estenda su due anni civili, la durata complessiva del soggiorno
non può superare gli otto mesi; tra due permessi di otto mesi al massimo, l'interessata deve trascorrere all'estero almeno due mesi.62

Art. 27


63

Permessi successivi di categorie diverse 1 I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l'altro: a.64 il permesso per quattro mesi al massimo (art. 13 lett. d); b.

il permesso per dimoranti temporanei; c.

il permesso per praticanti; d.

il permesso per stagionali.

2 Lo straniero deve, tra l'uno e l'altro di questi permessi, trascorrere all'estero almeno due mesi.65 Sezione 8: Trasformazione del permesso stagionale in permesso annuale

Art. 28

1 Un permesso stagionale può essere trasformato, a richiesta, in permesso annuale
per i cittadini degli Stati dell'AELS e dell'UE se:66 a.

lo stagionale, durante gli ultimi quattro anni consecutivi, ha lavorato in Svizzera regolarmente come stagionale per un totale di 36 mesi oppure b.

si tratta di un caso personale di particolare rigore.67 2 Il rilascio di un permesso annuale dipende inoltre dalla situazione dell'economia e
dal mercato del lavoro.

3 Lo stagionale deve presentare la domanda all'autorità cantonale di polizia degli
stranieri prima della scadenza dell'ultimo permesso stagionale.

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

61

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

62

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

64

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2310).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 17

823.21

4 Sono salvi gli accordi internazionali.

Sezione 9: Cambiamento di posto, di professione e di Cantone

Art. 29

1 Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone. Il
permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell'autorità cantonale preposta al
mercato del lavoro. Per i dimoranti annuali con permesso per un'attività temporanea
(art. 15 cpv. 4) e per i praticanti occorre il preavviso dell'UFDS.

2 Di norma, il permesso non è rilasciato: a.

...68

b.69 a un dimorante annuale il cui permesso è stato rilasciato fin dall'inizio per una determinata attività temporanea; c.70 a un dimorante temporaneo; d.71 a stagionali.

3 Sono ammesse deroghe al capoverso 2 unicamente se gravi motivi rendono insostenibile il rifiuto del permesso.72 4 Il cambiamento di posto, di professione e di Cantone è concesso se il contratto di
lavoro è stato disdetto regolarmente e, giusta le prescrizioni federali, nulla s'oppone
all'assunzione del nuovo impiego.73 4bis L'autorizzazione di cambiare posto, professione e Cantone può essere rifiutata al
frontaliero che esercita un'attività lucrativa da cinque anni, soltanto se gravi perturbazioni del mercato lo esigono.74 4ter Il frontaliero è autorizzato a cambiare Cantone in relazione con un cambiamento
di posto di lavoro presso il medesimo datore di lavoro.75 5 I praticanti possono essere autorizzati a cambiare posto o Cantone se è necessario
per motivi linguistici o di perfezionamento professionale.

6 Per il cambiamento di professione presso il medesimo datore di lavoro, lo straniero,
dopo il primo anno, non necessita di un permesso se il Cantone non lo prescrive.

68

Abrogata dal n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU 1992 2040).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

71

Introdotta dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU 1992 2040).

73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU 1992 2040).

74

Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).

75

Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 18

823.21

Sezione 10: Domande di sostituzione

Art. 30

1 Domande di sostituzione per lavoratori stranieri soggetti alle misure limitative sono
accolte se lo straniero: a.

non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al suo impiego; b.

ha lasciato la Svizzera entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

2 Il datore di lavoro deve presentare la domanda di sostituzione all'autorità cantonale
preposta al mercato del lavoro al più tardi due mesi dopo la scadenza dell'assicurazione o dell'autorizzazione d'entrata.

3 La domanda di sostituzione di una ballerina di cabaret (art. 20 cpv. 3) con un'altra
proveniente dall'estero può essere accolta soltanto se è provato che la persona prevista ha rinunciato all'impiego prima del suo ingresso in Svizzera e la domanda di
sostituzione è stata presentata prima della data prevista per l'inizio dell'attività76.

Capitolo 3: Stranieri non esercitanti un'attività lucrativa

Art. 31

Allievi

Possono essere rilasciati permessi di dimora ad allievi che desiderano frequentare
una scuola in Svizzera se: a.

il richiedente viene in Svizzera solo; b.

ha intenzione di frequentare una scuola pubblica o privata riconosciuta, ad
orario completo, il cui programma di studi assicura una formazione generale
o professionale;

c.

sono fissati il programma scolastico e il numero minimo di ore di scuola
nonché la durata degli studi; d.77 la direzione della scuola attesta per scritto che il richiedente è idoneo a frequentare i corsi e dispone di conoscenze linguistiche sufficienti per seguire
l'insegnamento;

e.

il richiedente dispone dei mezzi finanziari necessari; f.

è garantito che ci si occupi dell'allievo e g.

alla fine della frequenza della scuola la sua uscita dalla Svizzera è ritenuta
assicurata.


Art. 32

Studenti

Possono essere rilasciati permessi di dimora a studenti che desiderano studiare in
Svizzera se:

76

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 19

823.21

a.

il richiedente viene in Svizzera solo; b.

desidera frequentare un'università o un istituto di insegnamento superiore; c.

il programma di studio è definito; d.78 la direzione della scuola attesta per scritto che il richiedente è idoneo a frequentare i corsi e dispone di conoscenze linguistiche sufficienti per seguire
l'insegnamento;

e.

il richiedente dispone dei mezzi finanziari necessari; e f.

alla fine del soggiorno di studio la sua uscita dalla Svizzera è ritenuta assicurata.


Art. 33


79

Soggiorni per cura medica Possono essere rilasciati permessi di dimora a persone che devono seguire una cura
medica se:

a.

la necessità della cura è attestata da un certificato medico; b.

la cura si svolge sotto controllo medico; c.

i mezzi finanziari necessari sono assicurati.


Art. 34

Redditieri

Possono essere rilasciati permessi di dimora a redditieri se il richiedente: a.80 ha compiuto 55 anni; b.

ha stretti legami con la Svizzera; c.

non svolge un'attività lucrativa né in Svizzera né all'estero; d.

trasferisce il centro dei suoi interessi in Svizzera; e e.

dispone dei mezzi finanziari necessari.


Art. 35

Affiliati e adottati

Possono essere rilasciati permessi di dimora ad affiliati e adottati se sono adempiute
le disposizioni di diritto civile sulla filiazione e l'adozione.


Art. 36

Altri stranieri che non esercitano un'attività lucrativa Per motivi importanti possono essere rilasciati permessi di dimora ad altri stranieri
che non esercitano un'attività lucrativa.


Art. 37

Disposizioni cantonali più severe in materia di ammissione I Cantoni possono imporre condizioni più severe per l'ammissione di stranieri che
non esercitano un'attività lucrativa.

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

80

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 20

823.21

Capitolo 4: Ricongiungimento familiare

Art. 38

Principio

1 L'autorità cantonale di polizia degli stranieri può autorizzare lo straniero a farsi
raggiungere in Svizzera dal coniuge e dai figli sotto i 18 anni, non coniugati, di cui
deve prendersi cura.

2 Gli stagionali, i dimoranti temporanei, i praticanti, gli studenti e gli ospiti di un
luogo di cura non possono farsi raggiungere dalle famiglie.


Art. 39

Condizioni

1 Lo straniero può essere autorizzato a farsi raggiungere dalla famiglia senza termine
d'attesa se:81

a.

la sua dimora e, se del caso, la sua attività lucrativa appaiono stabili; b.

abiterà con la famiglia e dispone di un alloggio conveniente; c.

dispone di sufficienti mezzi finanziari per mantenere la famiglia; e d.

è assicurata la cura dei figli che ancora abbisognano dei genitori.

2 Un alloggio è conveniente se risponde ai requisiti che, nella stessa regione, sono
validi anche per i cittadini svizzeri.


Art. 40


82

Capitolo 5: Procedura e autorità Sezione 1: Procedura delle autorità preposte al mercato del lavoro

Art. 41

Decisione sulla nozione di attività lucrativa 1 Se non è evidente che l'attività di uno straniero è lucrativa giusta l'articolo 6, decide l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro.

2 Nel dubbio, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro sottopone il caso,
per decisione, all'UFDS.


Art. 42

Decisione di massima per il rilascio dei permessi 1 Prima che le autorità cantonali di polizia degli stranieri rilascino a uno straniero il
permesso d'esercitare un'attività lucrativa, l'autorità preposta al mercato del lavoro
esamina se sono adempiute le condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa (art. 6
a 11). Inoltre decide, secondo la richiesta, se la situazione dell'economia e del mercato del lavoro consente che: 81

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).

82

Abrogato dal n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 21

823.21

a.

sia assunto uno straniero; b.

una ditta con sede all'estero faccia eseguire, lavori o prestare servizi in Svizzera da parte del proprio personale straniero; c.

uno straniero eserciti eccezionalmente83 un'attività lucrativa indipendente.

2 L'autorità preposta al mercato del lavoro dà una decisione di massima anche quando uno straniero ha interrotto la dimora e, per questo motivo, ha bisogno di un nuovo permesso.

3 Le autorità preposte al mercato del lavoro possono vincolare le proprie decisioni a
condizioni e a obblighi.

4 La decisione di massima vincola le autorità cantonali di polizia degli stranieri.
Dette autorità possono però, nonostante la decisione di massima positiva, rifiutare il
permesso per considerazioni diverse da quelle dell'economia o del mercato del lavoro.


Art. 43

Preavvisi sui permessi 1 Le autorità cantonali di polizia degli stranieri chiedono il parere dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro prima di rilasciare a uno straniero: a.

la proroga di un permesso per esercitare un'attività lucrativa; b.

l'autorizzazione di cambiare posto, professione o Cantone; c.

il permesso di esercitare un'attività regolare accessoria dipendente o indipendente; d.

il consenso ad esercitare un'attività lucrativa nel caso che sia titolare di un
permesso di dimora in un altro Cantone (art. 8 cpv. 2 LDDS); e.

la trasformazione di un permesso stagionale in permesso annuale; f. 84 il consenso ad esercitare un'attività temporanea fuori del Cantone che gli ha rilasciato il permesso per frontalieri.

2 Per dare il loro parere, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro esaminano di regola se sono adempiute le stesse condizioni come per la decisione di massima per il rilascio dei permessi. Per un'attività lucrativa fuori del Cantone che ha
rilasciato il permesso, le autorità preposte al mercato del lavoro del secondo Cantone
possono basarsi sulla decisione di massima del Cantone che ha rilasciato il permesso.85 3 Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro possono, d'intesa con l'UFDS,
dare un'approvazione generale per talune categorie di persone e di domande in luogo
e vece di una decisione su ogni caso particolare giusta il capoverso 1.

4 Il preavviso vincola le autorità cantonali di polizia degli stranieri. Tuttavia queste
autorità possono, nonostante un preavviso positivo, rifiutare il permesso per considerazioni diverse da quelle dell'economia o del mercato del lavoro.

83

RU 1987 518

84

Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

85

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 22

823.21


Art. 44

Prescrizioni cantonali di procedura I Cantoni disciplinano la procedura delle autorità cantonali preposte al mercato del
lavoro. Possono istituire commissioni peritali che esaminino le domande tenendo
conto della situazione economica.


Art. 45

Procedura relativa alle decisioni dell'UFDS 1 Le domande, per cui l'UFDS deve decidere, sono presentate alla competente autorità cantonale preposta al mercato del lavoro. Quest'ultima le sottopone, corredate di
una proposta motivata, per decisione all'UFDS.

2 La decisione dell'UFDS è comunicata al richiedente, alla competente autorità preposta al mercato del lavoro e alle autorità cantonali di polizia degli stranieri.

3 I praticanti devono presentare la domanda alle autorità del mercato del lavoro del
proprio Paese d'origine. Queste la sottopongono per decisione all'UFDS. Per il rimanente, la procedura è retta dagli accordi bilaterali.


Art. 46

Validità delle decisioni delle autorità preposte al mercato del lavoro 1 Le autorità preposte al mercato del lavoro fissano la validità di ogni decisione; la
validità è di sei mesi al massimo.

2 Se il datore di lavoro non presenta, durante il periodo di validità, una domanda
d'assicurazione per un determinato straniero, la decisione decade.

3 Le competenti autorità preposte al mercato del lavoro possono, su domanda, prorogare eccezionalmente prima della scadenza la validità di una decisione86.

Sezione 2:
Controllo dei permessi da parte dell'Ufficio federale degli stranieri


Art. 47


87

1 L'UFDS88 effettua, conformemente all'ordinanza del 23 novembre 199489 sul Registro centrale degli stranieri (RCS), un controllo automatizzato delle decisioni d'entrata e dei permessi di dimora.

2 Controlla segnatamente l'utilizzazione dei contingenti attribuiti ai Cantoni e alla
Confederazione.90

3 L'assicurazione di rilascio di un permesso di dimora e l'autorizzazione a rilasciare
un visto devono essere allestite con l'ausilio del RCS.91 86

RU 1987 518

87

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

88

Nuova espressione giusta il n. I 2 dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

89

RS 142.215

90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

91

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 23

823.21

4 L'assicurazione di rilascio di un permesso di dimora è valida soltanto se allestita su
carta di sicurezza approvata dall'UFDS.92 Sezione 3: Obbligo di informare le autorità

Art. 48

1 Chi richiede un permesso per stranieri deve, su richiesta, consentire alle autorità
federali e cantonali di esaminare i suoi registri e la sua corrispondenza.

2 Le autorità possono, d'intesa con il richiedente e a sue spese, far svolgere le necessarie indagini da periti.

Sezione 4: Competenza delle autorità preposte al mercato del lavoro

Art. 49

Autorità preposte al mercato del lavoro 1 Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono competenti per: a.93 la determinazione della durata stagionale effettiva dell'azienda (art. 16 cpv. 6);

a.bis94 le decisioni circa i dimoranti annuali (art. 14), gli stagionali (art. 18) e i dimoranti temporanei (art. 20) computabili sui contingenti cantonali;

a.ter95 decisioni relative all'entrata anticipata di stagionali dell'edilizia (art. 17 cpv. 2) se le autorizzazioni sono state imputate ai contingenti massimi a disposizione dei Cantoni: b.96 la fissazione per locale dei contingenti per le ballerine di cabaret, d'intesa con le autorità cantonali di polizia degli stranieri (art. 20 cpv. 4); c.

la decisione sulla nozione di attività lucrativa (art. 41); d.

la decisione di massima circa i permessi (art. 42); e.

il preavviso circa i permessi (art. 43); f.

la proroga della validità delle proprie decisioni (art. 46 cpv. 3); g.

l'ingiunzione e la comminazione di una sanzione (art. 55).

2 I Cantoni designano le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. Possono
anche dichiarare competenti per il loro territorio gli uffici del lavoro cittadini.

92

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

93

Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

94

Lettera a originaria.

95

Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

96

Abrogata dal n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU 1992 2040). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 24

823.21


Art. 50

UFDS

L'UFDS è competente per:97 a.98 l'approvazione dei contingenti per locale di ballerine di cabaret (art. 20 cpv. 4);

b.

le decisioni per dimoranti annuali (art. 15), stagionali (art. 19), dimoranti
temporanei (art. 21) e praticanti (art. 22) computabili sul contingente della
Confederazione;

c.99 le decisioni sull'entrata anticipata di stagionali dell'edilizia (art. 17 cpv. 2) se i permessi sono imputati al contingente massimo a disposizione della Confederazione; d.

...100

e.101 le decisioni sulla proroga di permessi annuali per attività di durata limitata (art. 15 cpv. 4), di permessi per dimoranti temporanei (art. 21) e di permessi
per praticanti (art. 22 e 25 cpv. 5); f.

i preavvisi sul cambiamento di posto, di professione e di Cantone (art. 29
cpv. 1);

g.102le decisioni sulla nozione di attività lucrativa (art. 41 cpv. 2); h.

la proroga della validità delle proprie decisioni (art. 46 cpv. 3); i.103 le decisioni circa le condizioni per il rilascio di permessi stagionali.

Sezione 5: Competenza degli uffici degli stranieri

Art. 51

Autorità cantonali di polizia degli stranieri Le autorità cantonali di polizia degli stranieri sono competenti per il rilascio e la proroga dei permessi. Possono rilasciare permessi a stranieri che esercitano un'attività
lucrativa unicamente dopo aver avuto la decisione di massimi o il preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro. È salva l'approvazione dell'UFDS.104 97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

98

Abrogata dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460). Nuovo testo giusta n. I dell'O
del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

99

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

100

Abrogata dal n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

101

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

102

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

103

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

104

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 25

823.21


Art. 52

UFDS

L'UFDS è competente per: a.

le deroghe alle misure limitative giusta l'articolo 13 lettere b, f, h e l; b.

l'approvazione per permessi annuali rilasciati la prima volta e le proroghe
per:
1.

redditieri (art. 34), 2.

affiliati o adottati (art. 35), 3.

ospiti di un luogo di cura (art. 33) e altri stranieri che non esercitano
un'attività lucrativa (art. 36),
se la dimora sarà di almeno un anno; c.

il controllo dei permessi (art. 47).

Capitolo 6: Protezione giuridica

Art. 53

1 Le decisioni prese in virtù della presente ordinanza sono impugnabili mediante ricorso.

2 L'autorità di ricorso per le decisioni di prima istanza dell'UFDS è il Dipartimento
federale di giustizia e polizia.105 3 La procedura delle autorità cantonali è retta dal diritto cantonale. La procedura
delle autorità federali è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa106 e
dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria107.

4 Anche il datore di lavoro ha diritto di ricorrere.

Capitolo 7: Disposizioni penali; sanzioni

Art. 54

Disposizioni penali

Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punibili giusta l'articolo 23 LDDS.


Art. 55

Sanzioni

1 Se un datore di lavoro ha violato reiteratamente o gravemente le prescrizioni sul diritto degli stranieri, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro respingono
totalmente o parzialmente, indipendentemente dalla procedura penale, le sue domande.

105

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

106

RS 172.021

107

RS 173.110

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 26

823.21

2 Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro possono anche minacciare sanzioni.

3 Le spese di assistenza e di rimpatrio per stranieri occupati senza permesso sono a
carico del datore di lavoro. Ove questi non si conformi all'obbligo, l'autorità competente, se anticipa le spese, ha diritto di regresso verso il datore di lavoro.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 56


108

Vigilanza

L'UFDS vigila sull'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 57

Abrogazione e modificazioni 1 Sono abrogati:

1. L'ordinanza del 26 ottobre 1983109 che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa;

2. L'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 26 ottobre 1983110 che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa; 3. L'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 26 ottobre 1983111 che limita l'effettivo degli stranieri; 4. L'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 21 marzo 1949112 concernente il cambiamento di posto dei lavoratori stranieri; 5.113 Il decreto del Consiglio federale del 17 maggio 1949114 concernente la revocabilità dei permessi di dimora concessi ai lavoratori stranieri.

2 L'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949115 della LDDS è modificata come segue: Soppressione di un termine Il termine «tolleranza» rispettivamente «permesso di tolleranza» è soppresso con
conseguente adattamento grammaticale del testo
(art. 1 cpv. 1, 2 cpv. 2, 3 cpv. 9, 8
cpv. 2, 9 cpv. 1 e 2, 13 cpv. 1, 14 cpv. 1, 2 e 5).

Abrogato

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

109

[RU 1983 1446, 1985 1590, 1986 4 n. I 7] 110

[RU 1983 1463] 111

[RU 1983 1438, 1984 1192] 112

[RU 1972 204, 1986 4 n. I 4] 113

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

114

[RU 1949 458] 115

RS 142.201. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 27

823.21

3...117


Art. 58


118

Disposizione transitoria Permessi secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera b possono essere rilasciati a cittadini degli USA, del Canada, dell'Australia e della Nuova Zelanda, conformemente
all'articolo 8 capoverso 3, fino all'entrata in vigore di pertinenti regolamentazioni
bilaterali.


Art. 59

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1986.

116

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

117 Abrogati dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).

118

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1998 (RU 1998 2726).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 28

823.21

Allegato 1119 (art. 14 e 15)

1 I contingenti dei permessi annuali iniziali per l'esercizio di un'attività lucrativa sono stabiliti complessivamente a 19 000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 12 000 Zurigo

2115

Sciaffusa

147

Berna

1414

Appenzello Esterno

129

Lucerna

609

Appenzello Interno

35

Uri

69

San Gallo

641

Svitto

213

Grigioni

416

Obvaldo

69

Argovia

744

Nidvaldo

59

Turgovia

351

Glarona

106

Ticino

454

Zugo

177

Vaud

994

Friburgo

377

Vallese

448

Soletta

361

Neuchâtel

360

Basilea Città

463

Ginevra

748

Basilea Campagna

386

Giura

115

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 7 000 2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2002.

3 I contingenti liberati in virtù della modifica del 18 ottobre 2000120 e del 23 maggio
2001121 dell'ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati.

119

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2001 (RU 2001 2731). La presente modifica
entra in vigore il 1° nov. 2001 e vale fino all'entrata in vigore dell'Acc. del 21 giu. 1999,
tra la Comunità europea ed i suoi membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (FF 1999 5978), ma non oltre il 31 ott.
2002 (n. II di detta modificazione).

120

RU 2000 2625 121

RU 2001 1472

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 29

823.21

Allegato 2122 (art. 18 e 19)

1 L'effettivo massimo degli stagionali è stabilito, per tutta la Svizzera, a 110 000;
tale effettivo non dovrà mai essere superato.

2 I contingenti dei permessi stagionali sono stabiliti complessivamente a 140 000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 130 000 Del contingente di 130 000 è liberata una quota di 80 000 per i Cantoni: Zurigo

7526

Sciaffusa

385

Berna

9392

Appenzello Esterno

543

Lucerna

3849

Appenzello Interno

287

Uri

860

San Gallo

3 469

Svitto

1626

Grigioni

12 877

Obvaldo

1194

Argovia

2 722

Nidvaldo

653

Turgovia

1 767

Glarona

576

Ticino

4 472

Zugo

781

Vaud

6 964

Friburgo

2206

Vallese

8 879

Soletta

1127

Neuchâtel

1 041

Basilea Città

1173

Ginevra

3 843

Basilea Campagna

1217

Giura

571

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 10 000 Del contingente di 10 000 è liberata una quota di 8000.

3 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2001 al 31 ottobre 2002.

4 I permessi rilasciati agli stagionali che giungono in Svizzera dopo il 31 ottobre
2001 vanno computati sui contingenti del 2001/2002, anche se le richieste sono state
presentate e trattate prima di tale data.

122

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2001 (RU 2001 2731). La presente modifica
entra in vigore il 1° nov. 2001 e vale fino all'entrata in vigore dell'Acc. del 21 giu. 1999,
tra la Comunità europea ed i suoi membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (FF 1999 5978), ma non oltre il 31 ott.
2002 (n. II di detta modificazione).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 30

823.21

Allegato 3123 (art. 20 e 21)

1 I contingenti dei permessi per dimoranti temporanei sono stabiliti complessivamente a 24 000: a. Contingenti a disposizione dei Cantoni: 11 000 Zurigo

1939

Sciaffusa

134

Berna

1314

Appenzello Esterno

118

Lucerna

567

Appenzello Interno

33

Uri

64

San Gallo

585

Svitto

197

Grigioni

382

Obvaldo

64

Argovia

680

Nidvaldo

55

Turgovia

321

Glarona

98

Ticino

412

Zugo

165

Vaud

909

Friburgo

351

Vallese

410

Soletta

330

Neuchâtel

329

Basilea Città

421

Ginevra

681

Basilea Campagna

336

Giura

105

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 13 000 2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2001 al 31 ottobre 2002.

3 I contingenti stabiliti con la modifica del 18 ottobre 2000124 e del 23 maggio
2001125 dell'ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, non possono
più essere utilizzati dopo il 31 ottobre 2001.

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2001 (RU 2001 2731). La presente modifica entra in vigore il 1° nov. 2001 e vale fino all'entrata in vigore dell'Acc. del 21 giu. 1999,
tra la Comunità europea ed i suoi membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (FF 1999 5978), ma non oltre il 31 ott.
2002 (n. II di detta modificazione).

124

RU 2000 2625 125

RU 2001 1472