Abrogato per 01.01.2008

01.11.2007 - 01.01.2008
01.01.2007 - 31.10.2007
01.11.2006 - 31.12.2006
29.05.2006 - 31.10.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.11.2005 - 31.03.2006
01.01.2005 - 31.10.2005
01.11.2004 - 31.12.2004
01.11.2003 - 31.10.2004
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01.01.2003 - 31.10.2003
01.11.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 31.10.2002
01.11.2001 - 31.05.2002
15.06.2001 - 31.10.2001
01.11.2000 - 14.06.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
che limita l'effettivo degli stranieri
(OLS)

del 6 ottobre 1986 (Stato 28 ottobre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 18 capoverso 4 e 25 capoverso 1 della legge federale del
26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1

Scopo

La presente ordinanza si prefigge di: a.

assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e
quello della popolazione straniera residente; b.

allestire condizioni favorevoli all'integrazione dei lavoratori e dei residenti
stranieri;

c.

migliorare la struttura del mercato del lavoro e assicurare un equilibrio
ottimale dell'impiego.


Art. 2

Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza s'applica agli stranieri che: a.

vengono dall'estero; b.

dimorano in Svizzera, ma non hanno un permesso di domicilio; c.

hanno il domicilio all'estero, ma esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

2 Per gli stranieri di cui all'Accordo, del 21 giugno 19992, tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), la presente
ordinanza si applica unicamente nella misura in cui preveda per essi uno statuto
giuridico più favorevole oppure laddove l'Accordo sulla libera circolazione non
contenga pertinenti disposizioni derogatorie.3 RU 1986 1791

1

RS 142.20

2

RS 0.142.112.681 3

Introdotto dal n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

823.21

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 2

823.21

3 La presente ordinanza s'applica agli stranieri di cui all'Accordo del 21 giugno
20014 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), unicamente nella misura in
cui prevede per essi uno statuto giuridico più favorevole oppure se la Convenzione
AELS non prevede pertinenti disposizioni derogative.5

Art. 3

Applicazione limitata dell'ordinanza 1 Ai seguenti stranieri si applicano unicamente gli articoli 9 a 11 e i capitoli 5 a 7: a.

cittadini del Liechtenstein che hanno il diritto a un permesso; b.

rifugiati e apolidi riconosciuti dalla Svizzera; c.6

membri stranieri della famiglia di Svizzeri o Svizzere; cbis.7figli stranieri di più di 21 anni di Svizzeri o Svizzere; d.8 ex cittadini svizzeri.

1bis Sono considerati membri stranieri della famiglia di Svizzeri o Svizzere: a.

il coniuge e i parenti in linea discendente che non hanno ancora compiuto
21 anni o per i quali si garantisce il mantenimento; b.

i propri parenti e i parenti del coniuge in linea ascendente per i quali si
garantisce il mantenimento.9 2 Ai praticanti che giungono in Svizzera in virtù di accordi bilaterali s'applicano gli
articoli 9 a 11, 22, 25 capoverso 5, 27, 29 capoversi 1 e 5 e l'articolo 38 nonché i
capitoli 5 a 7.


Art. 4

Deroghe

1 La presente ordinanza non si applica alle seguenti persone, fintanto che esercitano
unicamente l'attività qui descritta: a.

membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di sedi consolari,
titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari
esteri;

b.

funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di
una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri; c.

persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri; d.

personale a servizio di persone designate nell'articolo 4 lettere a-c, titolare di
una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri; 4

RS 0.632.31

5

Introdotto dal n. I dell'O del 22 mag. 2002 (RU 2002 1778).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

7

Introdotta dal n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

8

Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 3

823.21

e.

funzionari di amministrazioni straniere con luogo di servizio in Svizzera; f.

corrispondenti di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d'informazione, di radio e di televisione, con sede all'estero, se esercitano tale attività
a tempo pieno o sono accreditati presso il Dipartimento federale degli affari
esteri o presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra; g.

persone che il Consiglio federale ha liberato dalle prescrizioni d'ammissione.

2 Non sottostanno alla presente ordinanza, per la durata delle funzioni delle persone
di cui al capoverso 1 lettere a e b, i membri della famiglia ammessi nell'ambito del
ricongiungimento familiare che vivono nella stessa economia domestica e sono
titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri,
ossia:

a.

il coniuge e i figli non coniugati ammessi prima dei 21 anni, se dimorano in
Svizzera e vi esercitano un'attività lucrativa per la quale è necessario un
permesso della polizia degli stranieri; b.

il coniuge e i figli non coniugati al di sotto dei 25 anni, se non esercitano
un'attività lucrativa.10 3 Parimenti non sottostanno alla presente ordinanza il coniuge e i figli non coniugati
al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c, se essi vivono in
comunione domestica con il titolare della carta d'identità e non esercitano un'attività
lucrativa.11


Art. 5

Popolazione straniera residente a titolo permanente12 1 La popolazione straniera residente a titolo permanente comprende gli stranieri
dimoranti, gli stranieri domiciliati e i funzionari internazionali.13 2 Ai fini della presente ordinanza non sono annoverati fra gli stranieri residenti a
titolo permanente:14

a.

i funzionari internazionali; b.

gli stranieri che dimorano temporaneamente in Svizzera per meno di un
anno;

c.15 i richiedenti l'asilo; d.16 i richiedenti l'asilo respinti che non ottengono un permesso di dimora; e.17 gli stranieri ammessi provvisoriamente; 10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

11

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5243).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 4

823.21

f.18 le persone bisognose di protezione; g.

i frontalieri.

Sezione 2: Condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa

Art. 6

Nozione di attività lucrativa 1 È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che
normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito.

2 È considerata attività lucrativa segnatamente: a.

qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o
all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o
all'estero;

b.

l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale,
missionario, giovane alla pari, artista; c.

un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo.


Art. 7

Priorità dei lavoratori indigeni 1 I permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa, per il cambiamento di
posto o di professione oppure per la proroga della dimora possono essere rilasciati
soltanto se il datore di lavoro non trova alcun lavoratore indigeno che abbia l'intenzione e sia capace di svolgere l'attività alle condizioni di salario e di lavoro usuali
per il luogo e la professione.

2 Sono considerati lavoratori indigeni gli Svizzeri e gli stranieri titolari di un permesso di domicilio. Sono equiparate le persone di cui all'articolo 3 come pure i giovani
stranieri entrati con i propri genitori, che hanno frequentato le scuole in Svizzera e
iniziano un tirocinio.19 3 Ove trattasi dell'esercizio di una prima attività lucrativa, oltre ai lavoratori indigeni
sarà data priorità agli stranieri alla ricerca di un posto di lavoro che si trovano già in
Svizzera e sono autorizzati a lavorare.

4 In caso di domande per l'esercizio di una prima attività lucrativa, il datore di lavoro
deve, se richiesto, provare: a.

che ha fatto tutto il possibile per trovare un lavoratore sul mercato indigeno
del lavoro;

b.

che ha notificato il posto vacante presso la competente autorità preposta al
mercato del lavoro e che detta autorità non ha potuto trovare un lavoratore
entro un periodo di tempo ragionevole; 18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 5

823.21

c.

che non ha potuto formare o far formare per il posto di cui si tratta, entro un
periodo di tempo ragionevole, un lavoratore disponibile sul mercato del
lavoro.

5 Il principio della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 non è applicabile ai
permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa di lavoratori stranieri che
intendono venire in Svizzera:20 a.

in qualità di dirigenti o di specialisti qualificati di imprese operanti a livello
internazionale che vengono trasferiti in seno al gruppo; b.

in qualità di dirigenti e di specialisti altamente qualificati che sono indispensabili per importanti progetti di ricerca presso imprese o istituti di ricerca o
per l'esecuzione di compiti straordinari.21 5bis Ove trattasi di domande per l'esercizio di una prima attività lucrativa, il principio
della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 non è applicabile al coniuge di uno
straniero ed ai loro figli che abbiano ricevuto un permesso di soggiorno in virtù del
ricongiungimento familiare (art. 38 e 39).22 6 Sono ammesse deroghe al principio della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 ove si tratti di permessi per l'esercizio di una prima attività lucrativa di lavoratori stranieri che intendono venire in Svizzera per un tempo limitato al fine di
assolvere una formazione o un perfezionamento.23

Art. 8


24

Priorità per il reclutamento 1 Un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa è rilasciato in primo luogo ai
cittadini degli Stati membri dell'UE giusta l'Accordo sulla libera circolazione25 e ai
cittadini degli Stati membri dell'AELS giusta la Convenzione AELS26.27 2 Il principio di cui al capoverso 1 non è applicabile alle persone altamente qualificate che chiedono un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa di durata limitata, conformemente agli accordi economici e commerciali conclusi dalla Svizzera.

3 Nel prendere decisioni di massima per il rilascio dei permessi (art. 42), le autorità
preposte al mercato del lavoro possono ammettere deroghe al capoverso 1 se: a.

si tratta di manodopera qualificata e motivi speciali giustificano una deroga; b.

si tratta di persone che seguono un programma di perfezionamento
nell'ambito di progetti di cooperazione economica o tecnica dell'aiuto
svizzero allo sviluppo; 20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).

22

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

23

Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1998 (RU 1998 2726).

25

RS 0.142.112.681 26 RS

0.632.31

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mag. 2002 (RU 2002 1778).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 6

823.21

c.

si tratta di artisti o di ballerine di cabaret che dimorano in Svizzera per una
durata complessiva di otto mesi al massimo per anno civile.

4 ...28

5 Un permesso per frontalieri può essere rilasciato unicamente agli stranieri che
hanno un diritto di residenza permanente in uno Stato limitrofo.29 6 ...30


Art. 9

Condizioni di impiego; contratto di lavoro 1 I permessi possono essere rilasciati unicamente se il datore di lavoro offre allo straniero condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione uguali a
quelle degli Svizzeri e se lo straniero è adeguatamente assicurato contro le conseguenze economiche di una malattia.

2 Le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate giusta le prescrizioni legali, i salari e le condizioni vigenti per un lavoro
analogo nella stessa azienda e ramo d'attività, nonché giusta i contratti collettivi e i
contratti normali di lavoro. Inoltre, si dovrà tener conto dei risultati dei rilevamenti
statistici sui salari operati ogni due anni dall'Ufficio federale di statistica.31 3 Il datore di lavoro deve presentare all'autorità preposta al mercato del lavoro un
contratto di lavoro scritto.32 4 Se uno straniero arriva in Svizzera per una prima assunzione d'impiego, il datore di
lavoro deve aver convenuto per scritto con lui chi assume i costi del viaggio. Di
norma il datore di lavoro paga i costi del viaggio d'entrata.

5 Alle ballerine di cabaret (art. 20 cpv. 3) possono essere accordati permessi soltanto
se:

a.

l'interessata ha almeno 20 anni; b.

può essere provato che l'attività pattuita sarà almeno di tre mesi consecutivi; c.

l'importo del salario versato raggiunge, dopo deduzione dei costi accessori
(alloggio, vitto, ecc.), un importo minimo fissato dall'autorità cantonale del
lavoro.33

28

Abrogato dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

30

Abrogato dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

31

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

33

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 7

823.21


Art. 10

Obbligo di scrupolosità 1 Il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza
essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad
assumere questo impiego.

2 Lo straniero deve presentare spontaneamente al datore di lavoro il proprio libretto
per stranieri.


Art. 11

Alloggio

Il permesso è rilasciato solamente se lo straniero può occupare un'abitazione conveniente che risponde alle esigenze della polizia delle costruzioni, del fuoco e dell'igiene.

Capitolo 2: Stranieri che esercitano un'attività lucrativa Sezione 1: Contingente massimo

Art. 12

Determinazione

1 Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 2
capoverso 1 lettera b.34 2 I contingenti massimi valgono anche per gli stranieri che hanno già esercitato
un'attività lucrativa in Svizzera senza essere soggetti alle misure limitative ma che
non adempiono più le condizioni per beneficiare di una deroga. Non valgono tuttavia
per le persone che hanno ricevuto un permesso di soggiorno giusta gli articoli
3 capoverso 1 lettera c o 38.35 3 I contingenti massimi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni.


Art. 13

Deroghe

Sono esclusi dal contingente: a.

...36

b.

gli stranieri divenuti invalidi in Svizzera e che non possono più esercitare
l'attività svolta finora; c.

gli stranieri che soggiornano in Svizzera per un massimo di otto mesi in
totale per un anno civile e che esercitano un'attività in qualità di:
1.

artisti nel campo della musica, della letteratura, dello spettacolo e delle
arti figurative;

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mag. 2002 (RU 2002 1778).

35

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

36

Abrogata dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 8

823.21

2.

artisti di circo o di teatro di varietà; 3.

...37

d.38 gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per un massimo di quattro mesi in totale per anno civile, a condizione che:
1.

la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, 2.39 non rimpiazzino un altro straniero con medesimo statuto nella stessa azienda (rotazione),

3. e 4. ...40
5.41 la totalità degli stranieri occupati in detti brevi periodi superi solo in casi eccezionali e giustificati il quarto dell'effettivo totale del personale
dell'azienda;

e.

i cittadini del Liechtenstein che non possono far valere il diritto a un
permesso;

f.

gli stranieri, in casi personali particolarmente rigorosi o per motivi di politica
generale 42;

g.

gli stranieri autorizzati ad esercitare, a titolo temporaneo, un'attività lucrativa
dipendente durante la procedura per l'ottenimento dell'asilo; h.

... 43

i.44 gli stranieri che hanno soggiornato provvisoriamente all'estero per conto del loro datore di lavoro o a scopo di perfezionamento professionale per una
durata di quattro anni al massimo, se le autorità cantonali di polizia degli
stranieri, d'intesa con l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro,
hanno rilasciato, prima della partenza, una garanzia per il rientro in Svizzera; k.

gli stranieri che, per assolvere il servizio militare, hanno interrotto il loro
soggiorno se non sono partiti prima dei due mesi che precedono il servizio e
ritornano in Svizzera entro due mesi dalla fine del servizio; l.

gli allievi e gli studenti iscritti in Svizzera ad una scuola superiore a tempo
pieno che, durante gli studi, svolgono un lavoro retribuito, ove la direzione
scolastica attesti che questa attività è compatibile con il programma scolastico e non prolunga gli studi; m.45 gli allievi e gli studenti che frequentano in Svizzera istituti superiori nonché scuole professionali o specialistiche a tempo pieno con periodo di pratica
obbligatoria, a condizione che il periodo di pratica non superi la metà della
formazione totale;

37

Abrogato dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

40

Abrogati dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

41

Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

42

RU 1987 518

43

Abrogata dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 9

823.21

n.

le seguenti persone, se esercitano, accessoriamente, un'attività lucrativa per
la quale è richiesto un permesso della polizia degli stranieri:46
1.

membri di missioni diplomatiche e permanenti nonché di sedi consolari,
titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli
affari esteri;

2.

funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari
di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari
esteri;

3.

altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una
carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri; 4.

...47

o.48 il coniuge che vive nella stessa economia domestica e i figli ammessi prima dei 21 anni nell'ambito del ricongiungimento familiare delle persone di cui
alla lettera n numero 3 o all'articolo 4 capoverso 1 lettera c, qualora esercitino un'attività lucrativa per la quale è necessario un permesso della polizia
degli stranieri.

p.49 il personale qualificato assunto da organismi ufficiali stranieri che, conformemente ad accordi bilaterali, svolge compiti specifici a favore dei lavoratori
stranieri.

Sezione 2: Dimoranti annuali

Art. 14

Contingenti massimi a disposizione dei Cantoni 1 Per soggiorni di oltre un anno i Cantoni possono rilasciare permessi annuali
computati sui contingenti giusta l'allegato 1 capoverso 1 lettera a.50 2 I permessi per nuovi dimoranti annuali, che svolgono la loro attività in un Cantone
diverso da quello del loro domicilio, vengono computati sul contingente del Cantone
che rilascia il suo consenso giusta l'articolo 8 LDDS.

3 ...51

4 Per attività temporanee i Cantoni possono emanare decisioni limitate nel tempo
riguardo al rilascio di permessi annuali.52 46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

47

Abrogato dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

48

Introdotta dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

49

Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2310).

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

51

Abrogato dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

52

Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 10

823.21


Art. 15

Contingente massimo a disposizione della Confederazione 1 Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 1
capoverso 1 lettera b.53 2 Esso funge da compensazione tra i Cantoni per quel che concerne le necessità
economiche e del mercato del lavoro.54 3 L'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione
(IMES)55 può, su richiesta, ripartire tra i Cantoni il contingente federale di permessi
annuali. Tiene conto delle necessità dei Cantoni e degli interessi dell'economia
generale durante l'intero periodo del contingente.56 4 ...57

5 ...58


Sezione 3: ... Art. 16 - 1959 Sezione 4: Dimoranti temporanei

Art. 20


60

Contingente massimo a disposizione dei Cantoni 1 Per soggiorni temporanei fino a un anno i Cantoni possono rilasciare permessi per
dimoranti temporanei computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 capoverso 1
lettera a.61

2 ... 62

3 Indipendentemente dai contingenti massimi fissati nell'appendice 2, i Cantoni
possono, entro il contingente stabilito al capoverso 4, accordare dei permessi di
dimora per una durata massima di otto mesi per anno civile a ballerine di cabaret che 53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

55

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del
15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato
tenuto conto in tutto il presente testo.

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

57

Abrogato dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

58

Introdotto dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2001 1472). Abrogato dal n. I dell'O del
30 ott. 2002 (RU 2002 3571).

59

Abrogati dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

62

Abrogato dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 11

823.21

si esibiscono in uno spettacolo. Il soggiorno senza attività lucrativa in Svizzera è
imputato su tale termine e può comportare al massimo un mese.63 4 I Cantoni fissano, conformemente alle direttive del Dipartimento federale di giustizia e polizia, il contingente di ballerine di cabaret (cpv. 3) che possono essere assunte
da ogni locale; il Dipartimento determina i casi che devono essere soggetti
all'approvazione dell'IMES (art. 50 lett. a).64

Art. 21


65

Contingente massimo a disposizione della Confederazione 1 Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell'allegato
2 capoverso 1 lettera b.

2 Esso funge da compensazione tra i Cantoni per quel che concerne le necessità
economiche e del mercato del lavoro.

3 L'IMES può, su richiesta, ripartire tra i Cantoni il contingente federale di permessi
per dimoranti temporanei. Tiene conto delle necessità dei Cantoni e degli interessi
dell'economia generale durante l'intero periodo del contingente.

Sezione 5: Praticanti

Art. 22

1 Il contingente massimo dei permessi è stabilito in base agli accordi sui praticanti e
alle convenzioni amministrative bilaterali.

2 L'IMES può, computandoli su questo contingente, decidere di far rilasciare
permessi a praticanti per soggiorni di dodici mesi al massimo.

Sezione 6: Frontalieri

Art. 23

Permessi

1 Chi desidera esercitare un'attività lucrativa in qualità di frontaliero deve chiedere
un permesso per frontalieri. Il primo permesso è rilasciato di regola per un anno.66 1bis La proroga del permesso può essere rifiutata al frontaliero che esercita ininterrottamente un'attività lucrativa da cinque anni soltanto se gravi perturbazioni del
mercato del lavoro lo esigono.67 63

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 30 ott. 2002 (RU 2002 3571).

64

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).

67

Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 12

823.21

2 Il permesso per frontalieri è rilasciato unicamente se il richiedente è domiciliato
regolarmente da almeno sei mesi nella zona di frontiera contigua e presenta il relativo certificato di domicilio.

3 I frontalieri possono esercitare un'attività lucrativa unicamente nella zona di
frontiera e devono tornare settimanalmente al proprio domicilio. Un'attività temporanea fuori della zona di frontiera può essere autorizzata dal Cantone interessato
(art. 43 cpv. 1 lett. f) se il frontaliero ha un impiego fisso in un'azienda situata nella
zona di frontiera.68

4 I Cantoni disciplinano la procedura e stabiliscono la competenza per il rilascio del
permesso. Se l'istanza per il rilascio dei permessi non è l'autorità preposta al mercato
del lavoro, quest'ultima partecipa alla procedura con una decisione di massima
(art. 42) o con un preavviso (art. 43).69

Art. 24

Limitazione

1 I Cantoni possono far dipendere il rilascio di permessi per frontalieri dalla presenza
di un'adeguata quota di lavoratori indigeni nell'azienda70. Di norma, le nuove aziende e le filiali di imprese esistenti devono adempiere queste condizioni.

2 I Cantoni possono prendere ulteriori disposizioni limitative sull'assunzione di
frontalieri.

Sezione 7: Proroga, rinnovo e successione di permessi

Art. 25

Proroga

1 ...71

1bis I permessi annuali rilasciati per attività di durata limitata giusta l'articolo 14
capoverso 4 possono essere prorogati su decisione dell'autorità cantonale preposta al
mercato del lavoro, senza essere computati sul contingente.72 2 e 3 ...73

4 In casi eccezionali, i permessi per dimoranti temporanei giusta l'articolo 20 possono essere prorogati, presso lo stesso datore di lavoro, fino a una durata massima
complessiva di 24 mesi.74 5 I permessi per praticanti giusta l'articolo 22 possono eccezionalmente essere prorogati di sei mesi al massimo, su decisione dell'IMES.

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

70

RU 1987 518

71

Abrogato dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

72

Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).

73

Abrogati dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 13

823.21


Art. 26

Rinnovo

1 I permessi per dimoranti temporanei possono essere rilasciati un'altra volta unicamente dopo un'interruzione di un anno.

2 Sono ammesse deroghe soprattutto ove trattasi di attività che ricorrono ogni anno.

3 Salvo in casi eccezionali giustificati, uno straniero può ottenere una sola volta un
permesso per dimoranti temporanei (art. 20) o un permesso per praticanti (art. 22)
per un soggiorno alla pari o a scopo di formazione o perfezionamento.75 4 Lo straniero deve, tra due permessi di quattro mesi al massimo (art. 13 lett. d), trascorrere all'estero almeno due mesi.76 5 Qualora un permesso per dimoranti temporanei accordato ad una ballerina di
cabaret (art. 20 cpv. 3) si estenda su due anni civili, la durata complessiva del
soggiorno non può superare gli otto mesi; tra due permessi di otto mesi al massimo,
l'interessata deve trascorrere all'estero almeno due mesi.77

Art. 27


78

Permessi successivi di categorie diverse 1 I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l'altro: a.79 il permesso per quattro mesi al massimo (art. 13 lett. d); b.

il permesso per dimoranti temporanei; c.

il permesso per praticanti; d.

...80

2 Lo straniero deve, tra l'uno e l'altro di questi permessi, trascorrere all'estero
almeno due mesi.81

Sezione 8: ...

Art. 28


82

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

76

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

77

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

80

Abrogata dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

81

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

82

Abrogato dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 14

823.21

Sezione 9: Cambiamento di posto, di professione e di Cantone

Art. 29

1 Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone. Il
permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell'autorità cantonale preposta al
mercato del lavoro. Per i praticanti occorre il preavviso dell'IMES.83 2 Di norma, il permesso non è rilasciato: a.

...84

b.85 a un dimorante annuale il cui permesso è stato rilasciato fin dall'inizio per una determinata attività temporanea; c.86 a un dimorante temporaneo; d.

... 87

3 Sono ammesse deroghe al capoverso 2 unicamente se gravi motivi rendono insostenibile il rifiuto del permesso.88 4 Il cambiamento di posto, di professione e di Cantone è concesso se il contratto di
lavoro è stato disdetto regolarmente e, giusta le prescrizioni federali, nulla s'oppone
all'assunzione del nuovo impiego.89 4bis L'autorizzazione di cambiare posto, professione e Cantone può essere rifiutata al
frontaliero che esercita un'attività lucrativa da cinque anni, soltanto se gravi perturbazioni del mercato lo esigono.90 4ter Il frontaliero è autorizzato a cambiare Cantone in relazione con un cambiamento
di posto di lavoro presso il medesimo datore di lavoro.91 5 I praticanti possono essere autorizzati a cambiare posto o Cantone se è necessario
per motivi linguistici o di perfezionamento professionale.

6 Per il cambiamento di professione presso il medesimo datore di lavoro, lo straniero,
dopo il primo anno, non necessita di un permesso se il Cantone non lo prescrive.

83

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

84

Abrogata dal n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU 1992 2040).

85

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

86

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).

87

Introdotta dal n. I dell'O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334). Abrogata dal n. I dell'O del
23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

88

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU 1992 2040).

89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU 1992 2040).

90

Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).

91

Introdotto dal n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 15

823.21

Sezione 10: Domande di sostituzione

Art. 30

1 Domande di sostituzione per lavoratori stranieri soggetti alle misure limitative sono
accolte se lo straniero: a.

non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al suo impiego; b.

ha lasciato la Svizzera entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

2 Il datore di lavoro deve presentare la domanda di sostituzione all'autorità cantonale
preposta al mercato del lavoro al più tardi due mesi dopo la scadenza dell'assicurazione o dell'autorizzazione d'entrata.

3 La domanda di sostituzione di una ballerina di cabaret (art. 20 cpv. 3) con un'altra
proveniente dall'estero può essere accolta soltanto se è provato che la persona
prevista ha rinunciato all'impiego prima del suo ingresso in Svizzera e la domanda di
sostituzione è stata presentata prima della data prevista per l'inizio dell'attività92.

Capitolo 3: Stranieri non esercitanti un'attività lucrativa

Art. 31

Allievi

Possono essere rilasciati permessi di dimora ad allievi che desiderano frequentare
una scuola in Svizzera se: a.

il richiedente viene in Svizzera solo; b.

ha intenzione di frequentare una scuola pubblica o privata riconosciuta, ad
orario completo, il cui programma di studi assicura una formazione generale
o professionale;

c.

sono fissati il programma scolastico e il numero minimo di ore di scuola nonché la durata degli studi; d.93 la direzione della scuola attesta per scritto che il richiedente è idoneo a frequentare i corsi e dispone di conoscenze linguistiche sufficienti per seguire l'insegnamento; e.

il richiedente dispone dei mezzi finanziari necessari; f.

è garantito che ci si occupi dell'allievo e g.

alla fine della frequenza della scuola la sua uscita dalla Svizzera è ritenuta
assicurata.

92

Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

93

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 16

823.21


Art. 32

Studenti

Possono essere rilasciati permessi di dimora a studenti che desiderano studiare in
Svizzera se:

a.

il richiedente viene in Svizzera solo; b.

desidera frequentare un'università o un istituto di insegnamento superiore; c.

il programma di studio è definito; d.94 la direzione della scuola attesta per scritto che il richiedente è idoneo a frequentare i corsi e dispone di conoscenze linguistiche sufficienti per seguire l'insegnamento; e.

il richiedente dispone dei mezzi finanziari necessari; e f.

alla fine del soggiorno di studio la sua uscita dalla Svizzera è ritenuta assicurata.


Art. 33


95

Soggiorni per cura medica Possono essere rilasciati permessi di dimora a persone che devono seguire una cura
medica se:

a.

la necessità della cura è attestata da un certificato medico; b.

la cura si svolge sotto controllo medico; c.

i mezzi finanziari necessari sono assicurati.


Art. 34

Redditieri

Possono essere rilasciati permessi di dimora a redditieri se il richiedente: a.96 ha compiuto 55 anni; b.

ha stretti legami con la Svizzera; c.

non svolge un'attività lucrativa né in Svizzera né all'estero; d.

trasferisce il centro dei suoi interessi in Svizzera; e e.

dispone dei mezzi finanziari necessari.


Art. 35


97

Affiliati

Possono essere rilasciati permessi di dimora ad affiliati se sono adempiute le
disposizioni di diritto civile sull'affiliazione.

94

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

96

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

97

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4167).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 17

823.21


Art. 36

Altri stranieri che non esercitano un'attività lucrativa Per motivi importanti possono essere rilasciati permessi di dimora ad altri stranieri
che non esercitano un'attività lucrativa.


Art. 37

Disposizioni cantonali più severe in materia di ammissione I Cantoni possono imporre condizioni più severe per l'ammissione di stranieri che
non esercitano un'attività lucrativa.

Capitolo 4: Ricongiungimento familiare

Art. 38

Principio

1 L'autorità cantonale di polizia degli stranieri può autorizzare lo straniero a farsi
raggiungere in Svizzera dal coniuge e dai figli sotto i 18 anni, non coniugati, di cui
deve prendersi cura.

2 I dimoranti temporanei, i praticanti, gli studenti e gli ospiti di un luogo di cura non
possono di regola farsi raggiungere dalle famiglie.98

Art. 39

Condizioni

1 Lo straniero può essere autorizzato a farsi raggiungere dalla famiglia senza termine
d'attesa se:99

a.

la sua dimora e, se del caso, la sua attività lucrativa appaiono stabili; b.

abiterà con la famiglia e dispone di un alloggio conveniente; c.

dispone di sufficienti mezzi finanziari per mantenere la famiglia; e d.

è assicurata la cura dei figli che ancora abbisognano dei genitori.

2 Un alloggio è conveniente se risponde ai requisiti che, nella stessa regione, sono
validi anche per i cittadini svizzeri.


Art. 40


100

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).

99

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).

100

Abrogato dal n. I dell'O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 18

823.21

Capitolo 5: Procedura e autorità Sezione 1: Procedura delle autorità preposte al mercato del lavoro

Art. 41

Decisione sulla nozione di attività lucrativa 1 Se non è evidente che l'attività di uno straniero è lucrativa giusta l'articolo 6, decide l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro.

2 Nel dubbio, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro sottopone il caso,
per decisione, all'IMES.


Art. 42

Decisione di massima per il rilascio dei permessi 1 Prima che le autorità cantonali di polizia degli stranieri rilascino a uno straniero il
permesso d'esercitare un'attività lucrativa, l'autorità preposta al mercato del lavoro
esamina se sono adempiute le condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa (art. 6
a 11). Inoltre decide, secondo la richiesta, se la situazione dell'economia e del mercato del lavoro consente che: a.

sia assunto uno straniero; b.

una ditta con sede all'estero faccia eseguire, lavori o prestare servizi in Svizzera da parte del proprio personale straniero; c.

uno straniero eserciti eccezionalmente101 un'attività lucrativa indipendente.

2 L'autorità preposta al mercato del lavoro dà una decisione di massima anche quando uno straniero ha interrotto la dimora e, per questo motivo, ha bisogno di un nuovo
permesso.

3 Le autorità preposte al mercato del lavoro possono vincolare le proprie decisioni a
condizioni e a obblighi.

4 La decisione di massima vincola le autorità cantonali di polizia degli stranieri.
Dette autorità possono però, nonostante la decisione di massima positiva, rifiutare il
permesso per considerazioni diverse da quelle dell'economia o del mercato del
lavoro.

5 L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro inoltra all'IMES, per approvazione, le decisioni preliminari relative ai permessi annuali giusta l'articolo 14 e ai
permessi per dimoranti temporanei giusta l'articolo 20.102

Art. 43

Preavvisi sui permessi 1 Le autorità cantonali di polizia degli stranieri chiedono il parere dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro prima di rilasciare a uno straniero: a.

la proroga di un permesso per esercitare un'attività lucrativa; b.

l'autorizzazione di cambiare posto, professione o Cantone; 101

RU 1987 518

102 Introdotto dal n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 19

823.21

c.

il permesso di esercitare un'attività regolare accessoria dipendente o indipendente; d.

il consenso ad esercitare un'attività lucrativa nel caso che sia titolare di un
permesso di dimora in un altro Cantone (art. 8 cpv. 2 LDDS); e.

... 103

f.104 il consenso ad esercitare un'attività temporanea fuori del Cantone che gli ha rilasciato il permesso per frontalieri.

2 Per dare il loro parere, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro esaminano di regola se sono adempiute le stesse condizioni come per la decisione di
massima per il rilascio dei permessi. Per un'attività lucrativa fuori del Cantone che
ha rilasciato il permesso, le autorità preposte al mercato del lavoro del secondo
Cantone possono basarsi sulla decisione di massima del Cantone che ha rilasciato il
permesso.105

3 Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro possono, d'intesa con l'IMES,
dare un'approvazione generale per talune categorie di persone e di domande in luogo
e vece di una decisione su ogni caso particolare giusta il capoverso 1.

4 Il preavviso vincola le autorità cantonali di polizia degli stranieri. Tuttavia queste
autorità possono, nonostante un preavviso positivo, rifiutare il permesso per considerazioni diverse da quelle dell'economia o del mercato del lavoro.


Art. 44

Prescrizioni cantonali di procedura I Cantoni disciplinano la procedura delle autorità cantonali preposte al mercato del
lavoro. Possono istituire commissioni peritali che esaminino le domande tenendo
conto della situazione economica.


Art. 45

Procedura relativa alle decisioni dell'IMES 1 e 2 ...106

3 I praticanti devono presentare la domanda alle autorità del mercato del lavoro del
proprio Paese d'origine. Queste la sottopongono per decisione all'IMES. Per il rimanente, la procedura è retta dagli accordi bilaterali.


Art. 46

Validità delle decisioni delle autorità preposte al mercato del lavoro 1 Le autorità preposte al mercato del lavoro fissano la validità di ogni decisione; la
validità è di sei mesi al massimo.

2 Se il datore di lavoro non presenta, durante il periodo di validità, una domanda
d'assicurazione per un determinato straniero, la decisione decade.

103 Abrogata dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

104

Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

105

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

106 Abrogati dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 20

823.21

3 Le competenti autorità preposte al mercato del lavoro possono, su domanda, prorogare eccezionalmente prima della scadenza la validità di una decisione107.

Sezione 2:
Controllo dei permessi da parte dell'Ufficio federale dell'immigrazione,
dell'integrazione e dell'emigrazione


Art. 47


108

1 L'IMES effettua, conformemente all'ordinanza del 23 novembre 1994109 sul Registro centrale degli stranieri (RCS), un controllo automatizzato delle decisioni
d'entrata e dei permessi di dimora.

2 Controlla segnatamente il rispetto dei contingenti massimi.110 3 L'assicurazione di rilascio di un permesso di dimora e l'autorizzazione a rilasciare
un visto devono essere allestite con l'ausilio del RCS.111 4 L'assicurazione di rilascio di un permesso di dimora è valida soltanto se allestita su
carta di sicurezza approvata dall'IMES.112 Sezione 3: Obbligo di informare le autorità

Art. 48

1 Chi richiede un permesso per stranieri deve, su richiesta, consentire alle autorità
federali e cantonali di esaminare i suoi registri e la sua corrispondenza.

2 Le autorità possono, d'intesa con il richiedente e a sue spese, far svolgere le necessarie indagini da periti.

Sezione 4: Competenza delle autorità preposte al mercato del lavoro

Art. 49

Autorità preposte al mercato del lavoro 1 Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono competenti per: a.113 le decisioni relative ai permessi computati sui contingenti cantonali per dimoranti annuali (art. 14) e dimoranti temporanei (art. 20); 107

RU 1987 518

108

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

109

RS 142.215

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

111

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

112

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).

113

Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 21

823.21

a.bis ...114

a.ter ...115

b.116 la fissazione per locale dei contingenti per le ballerine di cabaret, d'intesa con le autorità cantonali di polizia degli stranieri (art. 20 cpv. 4); c.

la decisione sulla nozione di attività lucrativa (art. 41); d.

la decisione di massima circa i permessi (art. 42); e.

il preavviso circa i permessi (art. 43); f.

la proroga della validità delle proprie decisioni (art. 46 cpv. 3); g.

l'ingiunzione e la comminazione di una sanzione (art. 55).

2 I Cantoni designano le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. Possono
anche dichiarare competenti per il loro territorio gli uffici del lavoro cittadini.


Art. 50

IMES

L'IMES è competente per:117 a.118 l'approvazione dei contingenti per locale di ballerine di cabaret (art. 20 cpv. 4);

b.119 le decisioni relative ai permessi computati sui contingenti massimi per praticanti (art. 22);

c.

...120

d.

...121

e.122 le decisioni sulla proroga di permessi per praticanti (art. 22 e 25 cpv. 5); f.

...123

g.124 le decisioni sulla nozione di attività lucrativa (art. 41 cpv. 2); h. e i. ...125

114

Lett. a originaria. Abrogata dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

115

Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720). Abrogata dal n. I dell'O del
23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

116

Abrogata dal n. I dell'O del 21 ott. 1992 (RU 1992 2040). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

118

Abrogata dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460). Nuovo testo giusta n. I dell'O
del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

120 Abrogata dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

121

Abrogata dal n. I dell'O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

123 Abrogata dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

124

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

125

Abrogate dal n. I dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 22

823.21

Sezione 5: Competenza degli uffici degli stranieri

Art. 51

Autorità cantonali di polizia degli stranieri Le autorità cantonali di polizia degli stranieri sono competenti per il rilascio e la proroga dei permessi. Possono rilasciare permessi a stranieri che esercitano un'attività
lucrativa unicamente dopo aver avuto la decisione di massimi o il preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro. È salva l'approvazione dell'IMES.126

Art. 52

IMES

L'IMES è competente per: a.127 le deroghe alle misure limitative giusta l'articolo 13 lettere b, f, ed l; b.

l'approvazione per permessi annuali rilasciati la prima volta e le proroghe
per:
1.

redditieri (art. 34), 2.

affiliati o adottati (art. 35), 3.

ospiti di un luogo di cura (art. 33) e altri stranieri che non esercitano
un'attività lucrativa (art. 36),
se la dimora sarà di almeno un anno; c.

il controllo dei permessi (art. 47).

Capitolo 6: Protezione giuridica

Art. 53

1 Le decisioni prese in virtù della presente ordinanza sono impugnabili mediante
ricorso.

2 L'autorità di ricorso per le decisioni di prima istanza dell'IMES è il Dipartimento
federale di giustizia e polizia.128 3 La procedura delle autorità cantonali è retta dal diritto cantonale. La procedura
delle autorità federali è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa129 e
dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria130.

4 Anche il datore di lavoro ha diritto di ricorrere.

126

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

128

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

129

RS 172.021

130

RS 173.110

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 23

823.21

Capitolo 7: Disposizioni penali; sanzioni

Art. 54

Disposizioni penali

Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punibili giusta l'articolo 23 LDDS.


Art. 55

Sanzioni

1 Se un datore di lavoro ha violato reiteratamente o gravemente le prescrizioni sul
diritto degli stranieri, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro respingono
totalmente o parzialmente, indipendentemente dalla procedura penale, le sue
domande.

2 Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro possono anche minacciare
sanzioni.

3 Le spese di assistenza e di rimpatrio per stranieri occupati senza permesso sono a
carico del datore di lavoro. Ove questi non si conformi all'obbligo, l'autorità competente, se anticipa le spese, ha diritto di regresso verso il datore di lavoro.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 56


131

Vigilanza

L'IMES vigila sull'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 57

Abrogazione e modificazioni 1 Sono abrogati:

1.

L'ordinanza del 26 ottobre 1983132 che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa; 2.

L'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 26 ottobre 1983133
che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa; 3.

L'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 26 ottobre
1983134 che limita l'effettivo degli stranieri; 4.

L'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 21 marzo
1949135 concernente il cambiamento di posto dei lavoratori stranieri; 131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).

132

[RU 1983 1446, 1985 1590, 1986 4 n. I 7] 133

[RU 1983 1463] 134

[RU 1983 1438, 1984 1192] 135

[RU 1972 204, 1986 4 n. I 4]

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 24

823.21

5.136 Il decreto del Consiglio federale del 17 maggio 1949137 concernente la revocabilità dei permessi di dimora concessi ai lavoratori stranieri.

2 L'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949138 della LDDS è modificata come
segue:

Soppressione di un termine Il termine «tolleranza» rispettivamente «permesso di tolleranza» è soppresso con
conseguente adattamento grammaticale del testo
(art. 1 cpv. 1, 2 cpv. 2, 3 cpv. 9, 8
cpv. 2, 9 cpv. 1 e 2, 13 cpv. 1, 14 cpv. 1, 2 e 5).

Abrogato


Art. 18
cpv. 7 e art. 24 cpv. 1 e 2
Abrogati139

3...140


Art. 58


141

Disposizioni transitorie A impiegati alla pari provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia e dalla
Nuova Zelanda possono essere rilasciati permessi giusta l'articolo 20 capoverso 1 in
combinazione con l'articolo 8 capoverso 3 fino all'entrata in vigore delle pertinenti
regolamentazioni bilaterali.


Art. 59

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1986.

136

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

137

[RU 1949 458] 138

RS 142.201. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

139

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).

140 Abrogati dal n. I dell'O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 25

823.21

Allegato 1142 (Art. 14 e 15)

1 I contingenti dei permessi annuali iniziali per l'esercizio di un'attività lucrativa
sono stabiliti complessivamente a 4000: a.

Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000 Zurigo

352

Sciaffusa

25

Berna

236

Appenzello Esterno

22

Lucerna

101

Appenzello Interno

6

Uri

12

San Gallo

106

Svitto

36

Grigioni

69

Obvaldo

12

Argovia

123

Nidvaldo

10

Turgovia

59

Glarona

18

Ticino

76

Zugo

30

Vaud

165

Friburgo

63

Vallese

75

Soletta

60

Neuchâtel

60

Basilea Città

77

Ginevra

124

Basilea Campagna

64

Giura

19

b.

Contingente a disposizione della Confederazione: 2000 2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

3 I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 ottobre 2002143 dell'ordinanza
del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati.
Essi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b).

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003 (RU 2003 3743).

143

RU 2002 3571

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 26

823.21

Allegato 2144 (Art. 20 e 21)

1 I contingenti dei permessi per dimoranti temporanei sono stabiliti complessivamente a 5000: a.

Contingente a disposizione dei Cantoni: 2500 Zurigo

235

Sciaffusa

12

Berna

294

Appenzello Esterno

17

Lucerna

120

Appenzello Interno

10

Uri

27

San Gallo

108

Svitto

51

Grigioni

402

Obvaldo

37

Argovia

85

Nidvaldo

20

Turgovia

55

Glarona

18

Ticino

140

Zugo

24

Vaud

218

Friburgo

69

Vallese

277

Soletta

35

Neuchâtel

33

Basilea Città

37

Ginevra

120

Basilea Campagna

38

Giura

18

b.

Contingente a disposizione della Confederazione: 2500 2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

3 I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 ottobre 2002145 dell'ordinanza
del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati.
Essi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b).

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2003 (RU 2003 3743).

145

RU 2002 3571

Limitazione dell'effettivo degli stranieri - O 27

823.21

Allegato 3146 (art. 20 e 21)

146 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 28

823.21