31.12.2024 - *
01.09.2023 - 30.12.2024 / In vigore
03.08.2022 - 31.08.2023
02.02.2022 - 02.08.2022
01.01.2022 - 01.02.2022
01.02.2019 - 31.12.2021
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01.01.2019 - 31.01.2019
07.02.2017 - 31.12.2018
01.05.2015 - 06.02.2017
01.01.2012 - 30.04.2015
01.10.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2008 - 31.12.2010
01.07.2007 - 31.12.2007
01.11.2006 - 30.06.2007
01.03.2005 - 31.10.2006
01.04.2003 - 28.02.2005
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822.221

Ordinanza
sulla durata del lavoro e del riposo
dei conducenti professionali di veicoli a motore1

(Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

del 19 giugno 1995 (Stato 1° febbraio 2019)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 56 e 103 della legge del 19 dicembre 19582 sulla circolazione
stradale,

ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina la durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore nonché i controlli cui essi sono assog­gettati come pure gli obblighi dei datori di lavoro.

2 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 13 marzo 19643 sul lavoro, in particolare quelle relative alla compensazione del lavoro notturno.4

3 RS 822.11

4 Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 3239 5087).

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza sono utilizzate le seguenti definizioni:

a.
è conducente la persona che, anche se per breve tempo, conduce un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1;
b.
è conducente indipendente la persona non al servizio di un datore di lavoro o non assoggettata a rapporti di subordinazione e che decide da sé dell'utiliz­za­zione del veicolo (proprietario dell'azienda); se vi è dubbio (per es. in caso di contratto di noleggio comprendente conducente e veicolo), è determinante la situazione reale del rapporto d'impiego e non la designazione figurante su un eventuale contratto; sono pure considerati conducenti indipendenti il coniuge del proprietario dell'azienda, i suoi ascendenti o discendenti e i rispettivi co­niugi come anche i figli del coniuge;
c.
è lavoratore chi non è conducente indipendente, in particolare chi conduce un veicolo al servizio di un datore di lavoro o è assoggettato a rapporti di subordi­nazione;
d.
è datore di lavoro chi, in quanto proprietario dell'azienda o superiore, ha facol­tà di impartire ordini al conducente;
e.5
è posto di lavoro:
1.
la sede dell'impresa per la quale il lavoratore presta servizio,
2.
il veicolo usato dal lavoratore per lo svolgimento della sua attività lavorativa,
3.
qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con il trasporto;
f.6
è durata del lavoro il periodo durante il quale il lavoratore è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro, ed esercita la sua funzione o le sue attività; la durata del lavoro comprende inoltre le pause di durata infe­riore a 15 minuti;
g.7
è tempo di disponibilità il periodo durante il quale il lavoratore, pur non essendo tenuto a rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere a eventuali chiamate al fine di cominciare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori;
h.8
è attività professionale, per il lavoratore il tempo di lavoro, per il conducente indipendente il tempo di guida nonché delle attività connesse con il tra­sporto;
i.9
è periodo di riposo il periodo durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
j.10
è una settimana il periodo di tempo dalle 00.00 di lunedì alle 24.00 di domenica;
k.11
è considerato equipaggio multiplo il caso in cui, durante il periodo di guida tra due periodi di riposo, a bordo del veicolo sono presenti più conducenti che prendono parte alla guida.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

9 Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

10 Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

11 Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

Sezione 2: Campo d'applicazione

Art. 3 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli e combinazioni di veicoli:

a.
per il trasporto di cose, il cui peso totale supera, secondo la licenza di circola­zione, le 3,5 t;
b.
per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere di oltre 8 persone.

2 Ai conducenti che circolano all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera la presente ordinanza si applica nella misura in cui le convenzioni internazionali ratifi­cate dalla Svizzera non prevedano prescrizioni più severe.

3 I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero devono osservare soltanto le prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 capoversi 1, 2, 4 e 5 nonché agli articoli 9-12, 14-14c e 18 capoverso 1.12

4 La presente ordinanza si applica ai datori di lavoro, alle aziende e alle officine soltanto nella misura in cui singole disposizioni lo prevedano espressamente.13

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

Art. 4 Eccezioni

1 La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli:

a.
con una velocità massima ammissibile non superiore a 40 km/h;
b.
usati da esercito, polizia, corpo pompieri, protezione civile o per incarico di queste istanze;
c.
usati per il trasporto di persone nel traffico di linea, nella misura in cui la lunghezza della linea non superi i 50 km;
d.
usati nei servizi d'urgenza, per misure di salvataggio o per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario;
e.
equipaggiati specialmente per compiti sanitari;
f.
equipaggiati specialmente per l'autosoccorso stradale e impiegati entro un raggio di 100 km dalla loro postazione;
g.
con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori di riparazione e manutenzione, sono eseguite corse di prova o di trasferimento o che non sono ancora in circolazione come nuovi o trasformati;
h.
con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t:
1.
non impiegati per trasporti commerciali di cose, oppure
2.
utilizzati nel raggio di 100 km dalla sede dell'impresa per il trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività professionale, a condizione che la guida del veicolo non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale;14
i.
di valore storico (veicoli d'epoca) e non usati per trasporti commerciali di cose o persone.15

2 Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli:

a.16
autoveicoli per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere non superiore a 16;
b.
combinazioni di veicoli per il trasporto di cose, nella misura in cui il peso tota­le del veicolo trattore non superi le 3,5 t e, per i trattori a sella, nella misura in cui il peso totale del convoglio non supera 5 t giusta la licenza di circolazione;
c.17
veicoli dell'amministrazione federale (art. 2 cpv. 1 dell'O del 23 feb. 200518 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti);
d.19
veicoli equipaggiati specialmente per progetti mobili, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici;
e.20
veicoli per la scuola guida, se non impiegati per trasporti commerciali di persone o cose;
f.21
veicoli impiegati da maestri conducenti o centri di formazione periodica nel quadro della formazione pratica di guida o della formazione periodica pra­tica, a condizione che durante queste corse non vengano effettuati trasporti commerciali di persone o merci;
g.22
veicoli usati dai servizi di canalizzazione, protezione contro le inonda­zioni, manutenzione della rete stradale e nettezza urbana, dai servizi di approvvigionamento idrico, elettrico e di gas come anche veicoli usati da fornitori di servizi di telecomunicazione e di radiotelevisione nonché per la rilevazione di emittenti e riceventi radiotelevisivi;
h.23
veicoli usati per il trasporto di materiale da circo o per fiere e mer­cati;
i.24
veicoli assegnati soltanto al traffico interno di un'impresa, autorizzati a circolare su strada pubblica soltanto con il permesso dell'autorità (art. 33 dell'O del 20 nov. 195925 sull'assicurazione dei veicoli e art. 72 cpv. 1 lett. e dell'O del 27 ott. 197626 sull'ammissione alla circolazione di persone e vei­coli, OAC), o usati esclusivamente su strade all'interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari.

2bis Nel traffico interno, i conducenti che impiegano i veicoli di cui al capoverso 2 lettera a per il trasporto professionale di persone sottostanno all'ordinanza del 6 maggio 198127 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.28

3 Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai conducenti che sottostanno alla legge dell'8 ottobre 197129 sulla durata del lavoro ed eseguono unicamente trasporti contemplati in detta legge. Se vengono eseguiti altri trasporti suppletivi, per la loro attività professionale complessiva essi devono rispettare le prescrizioni degli articoli 5-12 relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo e gestire i mezzi di controllo giusta gli articoli 14-16.

4 ...30

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 feb. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1089).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3324).

17 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167).

18 RS 514.31

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

21 Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

22 Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

23 Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

24 Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

25 RS 741.31

26 RS 741.51

27 RS 822.222

28 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3324).

29 RS 822.21

30 Introdotto dal n. 4 dell'all. 1 all'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Abrogato dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

Sezione 3: Periodi di guida, di lavoro, pause, periodi di riposo

Art. 531 Periodo di guida

1 Il periodo di guida tra un periodo di riposo giornaliero e quello immediatamente successivo o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale non può superare 9 ore. Può essere esteso a 10 ore due volte in una settimana.

2 Il periodo di guida settimanale non può superare 56 ore.

3 Il periodo complessivo di guida sull'arco di due settimane consecutive non può superare 90 ore.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

Art. 632 Durata del lavoro

1 La durata media della settimana lavorativa del lavoratore non può superare 48 ore in un periodo di 26 settimane. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore.

2 Le ore di lavoro svolte presso diversi datori di lavoro vengono sommate tra loro. Ogni datore di lavoro è tenuto a chiedere per scritto al lavoratore di presentargli la distinta delle ore di lavoro svolte presso un altro datore di lavoro. Il lavoratore fornisce tali informazioni per scritto.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

Art. 733 Tempo di disponibilità

1 Il tempo di disponibilità e la sua probabile durata devono essere conosciuti dal conducente anticipatamente affinché possa considerarlo tale. In caso contrario esso viene considerato durata del lavoro.

2 Durante il tempo di disponibilità non possono essere effettuati né pause dal lavoro né periodi di riposo.34

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

Art. 8 Pause

1 Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezzo il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti. La pausa decade se inizia immediatamente dopo un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

2 La pausa di cui al capoverso 1 può essere suddivisa in una pausa di almeno 15 minuti, seguita da una pausa di almeno 30 minuti; queste pause vanno effettuate in modo da assicurare l'osservanza del capoverso 1.35

3 I lavoratori non possono lavorare più di 6 ore senza effettuare una pausa. Se la durata complessiva del lavoro è di 6 - 9 ore la pausa deve essere di almeno 30 minuti, se supera le 9 ore la pausa deve essere di almeno 45 minuti. Le pause possono essere suddivise in periodi di almeno 15 minuti ciascuno.36

4 Durante le pause di cui ai capoversi 1-3, il conducente non può esercitare alcuna attività professionale.37

5 Le pause di cui ai capoversi 1-3 non sono considerate periodi di riposo.38

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

Art. 939 Periodo di riposo giornaliero

1 Entro 24 ore dalla fine del periodo di riposo giornaliero o settimanale precedente, il conducente deve effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero.

2 Il periodo di riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore. Se di una durata complessiva di almeno 12 ore, può essere suddiviso in due parti. La prima deve essere di una durata ininterrotta di almeno 3 ore e la seconda di una durata ininter­rotta di almeno 9 ore.

3 Il conducente non può effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale. La durata minima di un periodo di riposo giornaliero ridotto è di 9 ore.

4 Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è inferiore a 11 ore, tale periodo di riposo è considerato un periodo di riposo giorna­liero ridotto.

5 Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato, in modo da far risultare un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di risposo settimanale ridotto.

6 In caso di equipaggio multiplo, il conducente deve effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore entro 30 ore dalla fine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

7 In trasferta, i periodi di riposo giornaliero possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia in sosta e dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

Art. 1141 Periodo di riposo settimanale

1 Nel corso di due settimane il conducente deve effettuare due periodi di riposo settimanale ciascuno di almeno 45 ore.

2 Uno dei due periodi di riposo può essere ridotto fino a un minimo di 24 ore (periodo di riposo settimanale ridotto). La riduzione deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e ininterrotto nel corso delle seguenti tre settimane.

3 Un periodo di riposo settimanale deve cominciare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale.

4 Ciascun periodo di riposo effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto deve essere attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.

5 Un periodo di riposo settimanale che inizi in una settimana e si prolunghi nella settimana successiva può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.

6 In trasferta, i periodi di riposo settimanale ridotto possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia in sosta e dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti.42

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

42 La correzione del 7 feb. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 511).

Art. 11a43 Rinvio del periodo di riposo settimanale durante corse circolari transfrontaliere

1 In deroga all'articolo 11 capoverso 3, il conducente può rinviare l'inizio del periodo di riposo settimanale fino a un massimo di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale regolare se:

a.
effettua un'unica corsa circolare transfrontaliera di persone (art. 8 cpv. 1 lett. f dell'O del 4 nov. 200944 sul trasporto di viaggiatori);
b.
la corsa circolare ha una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato diverso da quello in cui la corsa ha avuto inizio; e
c.
il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo45 digitale.

2 In caso di guida tra le 22.00 e le 6.00, il periodo di guida di cui all'articolo 8 capoverso 1 deve essere ridotto a 3 ore, tranne che in presenza di equipaggio multiplo.

3 Se il conducente rinvia il periodo di riposo settimanale, dopo il rinvio deve effettuare:

a.
due periodi di riposo settimanale regolare; oppure
b.
un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore; la riduzione deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e ininterrotto nel corso delle tre settimane seguenti.

43 Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

44 RS 745.11

45 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 11b46 Viaggio di andata o di ritorno dal luogo di stazionamento del veicolo

1 Il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi dal suo domicilio al luogo ove normalmente inizia o termina il lavoro non è considerato durata del lavoro. Se il veicolo si trova in un luogo diverso da quello abituale, per cui la durata del tragitto risulta più lunga del solito, la differenza temporale rispetto alla normale durata del tragitto è considerata durata del lavoro.

2 Non è considerato durata del lavoro secondo il capoverso 1 il tempo trascorso dal lavoratore su un treno o una nave traghetto e durante il quale il lavoratore dispone di una cuccetta, di una branda o di un posto dove stendersi.

46 Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

Art. 11c47 Equipaggio multiplo

1 In caso di equipaggio multiplo, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la corsa del veicolo è considerato tempo di disponibilità.

2 Durante la prima ora di equipaggio multiplo la presenza di un altro o più conducenti è facoltativa, durante il periodo restante è obbligatoria.

47 Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

Art. 11d48 Trasporti combinati

1 Il periodo durante il quale il conducente accompagna un veicolo trasportato a bordo di un traghetto o di un treno è considerato tempo di disponibilità. Il condu­cente può conteggiare questo tempo come periodo di riposo giornaliero se dispone di una cuccetta, di una branda o di un posto dove stendersi.

2 In deroga all'articolo 9 capoverso 2 il conducente può interrompere questo periodo di riposo giornaliero al massimo due volte se:

a.
la durata complessiva delle interruzioni non supera l'ora; e
b.
il periodo di riposo non viene accorciato.

48 Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

Art. 12 Deroghe in caso d'emergenza

1 Nella misura in cui la sicurezza del traffico lo consente, il conducente può deroga­re alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo per raggiungere un'area di stazionamento appropriata, nella misura in cui sia necessario a garantire la sicurezza delle persone trasportate, del veicolo o del suo carico.

2 Il conducente deve menzionare sul disco per il tachigrafo analogico e su un foglio speciale per il tachigrafo o digitale genere e motivo della deroga alle prescrizioni relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo. L'articolo 14b capoverso 4 si applica per analogia.49

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

Sezione 4: Disposizioni sul controllo

Art. 1350 Mezzi di controllo

Per controllare se i periodi di guida, i periodi di lavoro, le pause e i periodi di riposo siano stati osservati (art. 5-11) occorrono segnatamente:

a.
le indicazioni registrate dal tachigrafo analogico e le iscrizioni che figurano sui dischi del tachigrafo;
b.
le indicazioni registrate dal tachigrafo digitale e le copie stampate datate e firmate dal conducente;
c.
le carte per il tachigrafo (art. 13a cpv. 1);
d.
i dati trasferiti, nel rispetto dell'integrità dei dati, dal tachigrafo digitale nonché dalle carte per il tachigrafo su supporti di memoria esterni;
e.
le iscrizioni nel libretto di lavoro;
f.
le iscrizioni nei rapporti giornalieri ad uso interno delle aziende e le date degli apparecchi di controllo del tempo di lavoro all'interno delle aziende;
g.
le iscrizioni figuranti nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

Art. 13a51 Carte per il tachigrafo

1 Per il controllo dei periodi di lavoro, di guida e di riposo sono rilasciate le seguenti carte per il tachigrafo:52

a.
carte del conducente;
b.
carte dell'officina;
c.
carte dell'azienda;
d.
carte di controllo.

2 Le carte per il tachigrafo sono ritirate o annullate prima della scadenza della loro durata di validità se:

a.
sono contraffatte;
b.
qualcuno, che non ne è titolare, ha utilizzato una carta;
c.
sono state rilasciate sulla base di dichiarazioni false o di documenti contraffatti;
d.
non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio.

3 Una modifica delle indicazioni contenute nelle carte per il tachigrafo esige il rilascio di una nuova carta. Il titolare deve notificare all'autorità competente, entro 14 giorni, ogni modifica intervenuta. La vecchia carta perde la sua validità con la consegna della nuova carta.

4 La richiesta di rinnovo può essere inoltrata al più presto sei mesi prima della scadenza della validità delle carte. Se la richiesta è inoltrata meno di 15 giorni prima della scadenza della validità, è rilasciata una nuova carta.53

5 In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto di una carta per il tachigrafo, il titolare della carta deve darne notifica all'autorità competente entro sette giorni. Entro tale termine egli deve chiedere la sostituzione della carta. Con la notifica, la carta per il tachigrafo perde la sua vali­dità.

51 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

Art. 13b54 Carta del conducente

1 Le carte del conducente sono rilasciate a conducenti in possesso di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre in formato carta di credito (LCC) delle categorie B, C, D, delle sottocategorie C1 o D1 o della categoria speciale F (art. 3 OAC55). Ai conducenti di veicoli provenienti dall'estero che hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera (art. 42 cpv. 3bis OAC) non possono essere rila­sciate carte del conducente se residenti in uno Stato dell'Unione europea.56

2 La richiesta di una carta del conducente deve essere inoltrata all'Ufficio federale delle strade e contiene i dati del richiedente conformemente all'allegato 2 numero 212 dell'ordinanza del 30 novembre 201857 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (OSIAC).58

3 La carta del conducente ha una durata di validità di cinque anni.

4 Per ogni conducente può essere rilasciata soltanto una carta del conducente. La stessa è personale e non è trasferibile.

5 Se trasferisce il domicilio in Svizzera, il titolare di una carta del conducente valida rilasciata da uno Stato estero può presentare all'Ufficio federale delle strade una domanda di conversione della carta del conducente. La carta del conducente estera deve essere consegnata all'Ufficio federale delle strade.59

6 Le carte del conducente devono essere restituite all'Ufficio federale delle strade in caso di modifiche secondo l'articolo 13a capoverso 3, danneggiamento o cattivo funzionamento. Se una carta del conducente sostituita viene ritrovata, essa deve essere consegnata all'autorità entro 14 giorni. I dati memorizzati sulla carta devono essere preventivamente assicurati.60

7 Il furto di una carta del conducente deve essere denunciato alle autorità competenti dello Stato in cui è avvenuto.

54 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

55 RS 741.51

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2191).

57 RS 741.58

58 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

Art. 13c61 Carta dell'officina

1 Le carte dell'officina sono rilasciate alle officine che dispongono di un'autorizza­zione di cui all'articolo 101 dell'ordinanza del 19 giugno 199562 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e non soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell'azienda. In casi motivati le carte dell'officina possono essere rilasciate anche alle officine che soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell'azienda se le loro attività aziendali non pregiudicano il sistema di sicurezza secondo il regolamento (UE) n. 165/201463.64

2 La richiesta di una carta dell'officina deve essere inoltrata all'Amministrazione federale delle dogane e contiene i dati relativi all'officina e al corrispondente tecnico conformemente all'allegato 2 numeri 222 e 223 OSIAC65.66

3 La carta dell'officina ha una durata di validità di un anno.

4 La carta dell'officina è rilasciata all'officina e ai suoi tecnici autorizzati. Può essere utilizzata soltanto dal tecnico dell'officina autorizzato e soltanto presso la sede dell'officina pertinente. Il tecnico è personalmente responsabile dei lavori e delle calibrazioni eseguiti sui tachigrafi digitali con la sua carta dell'officina.

5 Le carte dell'officina devono essere restituite all'Amministrazione federale delle dogane in caso di modifiche secondo l'articolo 13a capoverso 3, danneggiamento o cattivo funzionamento. Se viene ritrovata, una carta dell'officina sostituita deve essere consegnata all'autorità entro 14 giorni. I dati memorizzati sulla carta devono essere preventivamente salvati.

61 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

62 RS 741.41

63 Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, versione della GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.

64 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

65 RS 741.58

66 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

Art. 13d67 Carta dell'azienda

1 Le carte dell'azienda sono rilasciate ai datori di lavoro, ai conducenti indipendenti e ai noleggiatori di veicoli con tachigrafo digitale.

2 La richiesta di una carta dell'azienda deve essere inoltrata all'Ufficio federale delle strade e contiene i dati relativi all'azienda conformemente all'allegato 2 numero 232 OSIAC68.69

3 La carta dell'azienda ha una durata di validità di cinque anni.

4 La carta dell'azienda è intestata all'azienda. A un'azienda possono essere rilasciate più carte dell'azienda.

67 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

68 RS 741.58

69 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

Art. 13e70 Carta di controllo

1 Le carte di controllo sono rilasciate alle autorità preposte ai controlli stradali e aziendali dei Cantoni e dell'Amministrazione federale delle dogane.

2 La richiesta di una carta di controllo deve essere inoltrata all'autorità competente e contiene i dati relativi all'autorità di controllo conformemente all'allegato 2 numero 242 OSIAC71.72

3 La carta di controllo ha una validità di due anni.73

4 La carta di controllo non è personale ed è trasferibile. A un'autorità possono essere rilasciate più carte di controllo.

70 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

71 RS 741.58

72 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335).

Art. 1474 Tachigrafo

1 Finché si trova nel veicolo o nelle sue vicinanze, il conducente deve, durante la sua attività, tenere costantemente in funzione il tachigrafo e utilizzarlo in modo che siano registrati puntualmente i periodi di guida, gli altri periodi di lavoro, il tempo di disponibilità e le pause. In caso di equipaggio multiplo, i conducenti utilizzano il tachigrafo in modo che questi dati siano differenziati dall'apparecchio per ciascun conducente.75

2 Il datore di lavoro e il conducente provvedono al funzionamento ineccepibile e all'uso corretto del tachigrafo.

3 In caso di guasto o di funzionamento difettoso del tachigrafo, il datore di lavoro o il conducente indipendente deve provvedere a farlo riparare al più presto da un'officina in possesso di un'autorizzazione corrispondente. Qualora il rientro del veicolo alla sede dell'impresa non sia possibile entro una settimana dall'accaduto, la riparazione deve essere effettuata durante il viaggio.76

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

76 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335).

Art. 14a77 Uso del tachigrafo analogico

1 Il conducente deve apportare sul disco le seguenti indicazioni:

a.
Prima di inserire il disco:
1.
cognome e nome nonché numero di targa del veicolo impiegato,
2.
stato del contachilometri prima della corsa;
b.
prima dell'inserimento del disco e dopo la sua estrazione: data e luogo;
c.
dopo l'estrazione del disco, terminata l'ultima corsa della giornata: il nuovo stato del contachilometri e il totale dei chilometri percorsi;
d.
in caso di cambio di veicolo durante la giornata: i chilometri percorsi con il veicolo precedente e con il nuovo veicolo;
e.
eventualmente l'ora del cambio di veicolo.

2 Se non è in grado di utilizzare il tachigrafo poiché non si trova nelle vicinanze del veicolo, il conducente deve iscrivere costantemente sul disco i dati relativi ai periodi di lavoro e di riposo e ai tempi di disponibilità, a mano o in altro modo idoneo, in maniera leggibile. Le iscrizioni fatte a mano non devono pregiudicare le registrazioni dell'apparecchio.78

3 In caso di guasto o di funzionamento difettoso del tachigrafo il conducente deve annotare sul disco o su un foglio speciale da accludere al disco i corrispondenti dati concernenti i periodi di lavoro, di guida, di riposo e i tempi di disponibilità che non sono più registrati in maniera ineccepibile.79

4 Nessun disco deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale è destinato.

5 Il conducente deve tenere nel veicolo un numero sufficiente di dischi vuoti omologati per lil tachigrafo pertinente. Non può utilizzare dischi sporchi o danneggiati; i dischi devono essere adeguatamente protetti. Se è danneggiato, il disco contenente registrazioni deve essere accluso al disco di riserva utilizzato per la sostituzione.

6 Il datore di lavoro deve mettere gratuitamente a disposizione del lavoratore i dischi e, a richiesta, consegnargli una copia dei dischi utilizzati.

77 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

Art. 14b80 Uso del tachigrafo digitale

1 Il conducente deve inserire nel tachigrafo il Paese d'inizio e di fine dell'atti­vità professionale. L'inserimento non è necessario se il tachigrafo è collegato a un servizio di posizionamento satellitare e registra automaticamente queste informazioni.81

2 Le carte del conducente e del secondo conducente devono rimanere inserite nell'apparecchio durante l'intera durata dell'attività professionale. Nell'inserire e nell'estrarre la carta, il conducente deve rispondere «sì» o «no» alle richieste di input dell'apparecchio.82

3 Se non è in grado di utilizzare il tachigrafo poiché non si trova nelle vicinanze del veicolo, il conducente deve, prima di riprendere la corsa, inserire manualmente nell'apparecchio i dati relativi ai periodi di lavoro e di riposo e ai tempi di disponibilità.83

4 In caso di guasto o di funzionamento difettoso del tachigrafo il conducente deve annotare su un foglio speciale i corrispondenti dati concernenti i periodi di lavoro, di guida e di riposo e i tempi di disponibilità che non sono più regi­strati, stampati o scaricati in maniera ineccepibile. Il foglio deve inoltre essere provvisto delle indicazioni sulla persona (cognome, nome, numero della carta del conducente o della licenza di condurre), del numero di targa del veicolo utilizzato, del luogo dell'inizio e della fine dell'attività professionale nonché della data e della firma. L'articolo 14c si applica per analogia.84

5 Se la carta del conducente è danneggiata, presenta guasti, è stata rubata o non si trova in possesso del conducente titolare, quest'ultimo deve stampare, all'inizio dell'attività professionale, i dati relativi al veicolo utilizzato e completare l'estratto con cognome, nome, numero della licenza di condurre, data e firma. Al termine dell'attività professionale il conducente deve stampare i dati registrati dal tachigrafo e completare parimenti l'estratto con cognome, nome, numero della licenza di condurre, data e firma. Sono da annotare anche i periodi di tempo non registrati dal tachigrafo, durante i quali il conducente ha svolto altre mansioni rispetto alla guida, preso periodi di disponibilità, pause o periodi di riposo diversi rispetto all'estratto compilato all'inizio della sua attività lavorativa. Se durante l'attività professionale ha luogo un cambio di veicolo, per ogni veicolo deve essere allestito un estratto corrispondente. L'articolo 14c si applica per analogia.85

5bis La procedura di cui al capoverso 5 si applica anche ai conducenti che partecipano alle prove sul campo di un tachigrafo non ancora omologato.86

6 Nei casi di cui al capoverso 5 il conducente può proseguire la corsa senza carta del conducente per un periodo massimo di 15 giorni civili; un periodo più lungo è consentito soltanto se necessario per il rientro del veicolo.

7 Il conducente deve tenere nel veicolo sufficiente carta da stampa. Non può utilizzare carta da stampa sporca, danneggiata o non ammessa per l'impiego del tachigrafo e la deve proteggere adeguatamente.

8 Il datore di lavoro deve mettere gratuitamente a disposizione del lavoratore la carta da stampa nonché gli altri strumenti necessari per scaricare i dati dalla carta del conducente e, a richiesta, consegnargli gratuitamente una copia degli estratti o dei dati restanti.

80 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 feb. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1089).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 feb. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1089).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

86 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335).

Art. 14c87 Presentazione dei documenti o dei dati riguardanti il tachigrafo

1 Se guida un veicolo con un tachigrafo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all'autorità d'esecuzione il disco del giorno in corso e i dischi utilizzati nei precedenti 28 giorni nonché la carta del conducente, nel caso sia titolare di una tale carta; i dischi precedenti sono restituiti al datore di lavoro affinché li conservi (art. 18 cpv. 3).88

2 Se guida un veicolo con un tachigrafo digitale, il conducente deve essere in grado di presentare in ogni momento all'autorità d'esecuzione la carta del condu­cente.

3 Se guida alternativamente un veicolo con tachigrafo analogico e un veicolo con tachigrafo digitale, il conducente deve poter presentare in ogni momento all'autorità:

a.
il disco e gli estratti della giornata in corso conformemente all'articolo 14b capoversi 4 e 5;
b.
i dischi e gli estratti dei precedenti 28 giorni durante i quali ha guidato un veicolo conformemente all'articolo 14b capoversi 4 e 5;
c.
la carta del conducente.89

87 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

Art. 14d90 Tachigrafo digitale per veicoli da noleggio

I noleggiatori di veicoli devono, su richiesta, mettere a disposizione del locatario, al più tardi entro un mese dalla fine del periodo di noleggio, i dati registrati nella memoria del tachigrafo che si riferiscono alle corse effettuate dal locatario e ai quali quest'ultimo non può accedere direttamente. A tale riguardo dev'essere garantita la protezione dei dati.

90 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

Art. 15 Libretto di lavoro

1 Il lavoratore compila un libretto di lavoro indicante la durata del suo lavoro, se:

a.91
non gli è dato di provarla con altri mezzi di controllo (dischi del tachigrafo, carta del conducente, estratti, rapporti giornalieri e apparecchi di controllo del tempo di lavoro); o
b.
non esercita un'attività secondo un orario fisso di lavoro.

2 Il lavoratore può utilizzare soltanto un libretto di lavoro alla volta, anche se è occupato presso più di un datore di lavoro. Il libretto di lavoro è personale e non tra­sferibile.

3 Il datore di lavoro deve procurarsi il libretto di lavoro presso l'autorità di esecu­zione e consegnarlo gratuitamente al lavoratore. Il libretto di lavoro deve essere riconsegnato al datore di lavoro quando tutte le pagine sono riempite oppure se è posto fine al rapporto di lavoro.

4 Al più tardi il primo giorno di lavoro della settimana successiva o, in caso di corse all'estero, dopo il rientro in Svizzera, il lavoratore deve consegnare al datore di lavo­ro i mezzi di controllo per provare il tempo di lavoro (originali perforati del foglio settimanale del libretto di lavoro, rapporti ad uso interno dell'azienda).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

Art. 16 Registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo

1 Mediante i mezzi di controllo disponibili, il datore di lavoro si accerta in continuazione che siano state osservate le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo. A tale scopo iscrive in un registro, per ogni lavoratore, le seguenti indicazioni:

a.
il periodo di guida giornaliero;
b.
la durata della settimana lavorativa e l'attuale media settimanale;
c.
i tempi di disponibilità;
d.
i periodi di riposo giornalieri effettuati e, in caso di eventuale ripartizione del riposo, la durata dei periodi parziali di riposo;
e.
i giorni di riposo settimanali effettuati e, in caso di eventuale riduzione, la durata dei periodi di riposo ridotti;
f.
eventuali periodi di lavoro presso altri datori di lavoro.92

2 I conducenti indipendenti iscrivono in un registro le seguenti indicazioni:

a.
il periodo di guida giornaliero;
b.
i periodi di riposo giornalieri effettuati e, in caso di eventuale ripartizione del riposo, la durata dei periodi parziali di riposo;
c.
i giorni di riposo settimanali effettuati e, in caso di eventuale riduzione, la durata dei periodi di riposo ridotti.93

3 Per i conducenti il cui periodo di guida giornaliero è manifestamente inferiore a 7 ore, secondo il controllo sommario dei dischi del tachigrafo, non è necessario iscrivere nel registro la durata della guida.

4 Al più tardi alla fine del mese, il registro previsto nei capoversi 1 e 2 deve conte­nere tutte le iscrizioni relative al penultimo mese. Per i conducenti che svolgono l'attività all'estero il registro deve essere compilato appena possibile dopo il rientro in Svizzera.94

4bis Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro deve consegnargli una copia del registro.95

5 I datori di lavoro e i conducenti indipendenti che fanno tenere da terzi il registro o la gestione dei dati memorizzati restano responsabili dell'esattezza delle iscrizioni, della sicurezza, della conservazione dei dati scaricati e della loro completezza.96

6 L'autorità di esecuzione può dispensare dal compilare il registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo secondo i capoversi 1 e 2 il conducente che esercita l'attività professionale secondo un orario quotidiano invariabile, che escluda ogni infrazione delle prescrizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo. La corrispondente decisione di dispensa, la cui validità è limitata a un anno, menziona l'orario e il nome del conducente ed eventualmente del datore di lavoro; non può essere prorogata se, durante il periodo di dispensa, il conducente ha effettuato oltre 20 corse all'infuori dell'orario.97

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

95 Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

Art. 16a98 Scaricamento di dati dal tachigrafo digitale

Se il veicolo è provvisto di tachigrafo digitale, i datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono provvedere affinché:

a.
i dati siano scaricati dalla memoria del tachigrafo e caricati su un supporto di memorizzazione esterno:
1.
al più tardi ogni tre mesi a partire dal primo giorno della registrazione,
2.
prima che un veicolo o un tachigrafo sia noleggiato a un'altra azienda o venduto; oppure
3.
se il tachigrafo non funziona più correttamente, ma i dati possono ancora essere scaricati;
b.
i dati siano scaricati dalla carta del conducente:
1.
settimanalmente,
2.
in caso di assenza prolungata del conducente, al più tardi ogni 21 giorni a partire dal primo giorno della registrazione,
3.
in caso di scioglimento del rapporto di lavoro con il lavoratore, oppure
4.
prima di iniziare l'attività di conducente per conto di un'altra azienda e con i veicoli della stessa;
c.
i dati della carta dell'azienda siano scaricati al più tardi ogni tre mesi, a partire dal primo giorno della registrazione;
d.
i dati scaricati dal tachigrafo digitale, dalla carta del conducente e dalla carta dell'azienda siano memorizzati in ordine cronologico secondo il numero del veicolo e il conducente, rispettivamente secondo il conducente;
e.
per tutti i dati siano immediatamente approntate copie di sicurezza, da conservare su un supporto di dati separato;
f.
il registro secondo l'articolo 16 capoverso 1 o 2 sia allestito in modo completo;
g.
la sua area dati sia protetta prima che il tachigrafo sia messo in esercizio e la protezione sia disattivata prima della vendita o del noleggio del tachigrafo.

98 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

Art. 17 Altri obblighi del datore di lavoro e del conducente

1 Il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in modo che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo. Se il lavoro attribuitogli potesse causare una violazione di tali disposi­zioni, il conducente deve informare tempestivamente il datore di lavoro.

2 Il datore di lavoro deve vegliare a che il lavoratore osservi le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo, tenga correttamente i mezzi di controllo e glieli consegni per tempo.

3 Il datore di lavoro tiene un elenco comprendente i nomi dei conducenti, il loro indirizzo e la loro data di nascita nonché l'eventuale numero dei libretti di lavoro.

3bis Il datore di lavoro deve vegliare a che i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all'esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini della stessa e protetti da accessi non autorizzati.99

4 Il salario dei lavoratori non può essere calcolato in base alle distanze percorse, al volume delle merci trasportate o ad altre prestazioni che compromettono la sicu­rezza della circolazione stradale.

99 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335).

Art. 18 Obbligo d'informazione

1 Datori di lavoro e conducenti devono comunicare all'autorità di esecuzione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli.

2 Datori di lavoro e conducenti indipendenti devono permettere all'autorità di ese­cuzione di accedere all'azienda e di procedere ai necessari chiarimenti.

3 I datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono conservare per tre anni, ordinati per conducente, presso la sede dell'azienda:100

a.
i dischi del tachigrafo (art. 14);
b.101
tutti i dati scaricati sia dalla memoria del tachigrafo digitale sia dalle carte del conducente e dell'azienda e le rispettive copie di sicurezza (art. 16a); il termine di conservazione decorre dal momento in cui il pacchetto di dati è scaricato;
c.102
i fogli settimanali del libretto di lavoro, prove equivalenti e i libretti di lavoro riempiti (art. 15);
d.103
il registro dei periodi di lavoro, di guida e di risposo (art. 16);
e.104
eventuali decisioni di dispensa (art. 16 cpv. 6).

4 Le succursali che dispongono di veicoli in maniera autonoma conservano questi documenti e questi dati nella propria sede.105

5 Su richiesta, i documenti e i dati devono essere presentati o inviati all'autorità d'esecuzione nella forma richiesta da quest'ultima.106

6 Le informazioni a scopo di ricerca o di statistica si fondano sulle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992107 sulla protezione dei dati e dell'ordinanza del 14 giugno 1993108 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché della legge federale del 9 ottobre 1992109 sulla statistica federale.110

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

104 Introdotta dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

107 RS 235.1

108 RS 235.11

109 RS 431.01

110 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

Sezione 5: Disposizioni speciali

Art. 19111 Persone che seguono la formazione di autista di veicoli pesanti AFC

1 Le disposizioni del presente capoverso si applicano soltanto alle persone che seguono la formazione di autista di veicoli pesanti AFC (art. 6 cpv. 2 OAC112) e che non hanno compiuto il 18° anno d'età. La durata quotidiana del lavoro della persona che segue la formazione di autista di veicoli pesanti non può superare nove ore; il tempo dedicato ai corsi obbligatori è considerato tempo di lavoro. Il tempo di lavoro deve essere compreso tra le ore 05.00 e le ore 22.00; i Cantoni possono prevedere eccezioni nell'interesse della formazione professionale. Il periodo di riposo giornaliero di cui all'articolo 9 capoverso 2 non può essere ridotto.

2 Le persone in formazione e gli istruttori sottostanno alle prescrizioni in materia di controllo conformemente all'articolo 15.

3 Durante le corse di guida effettuate nell'ambito della formazione, l'istruttore deve:

a.
iscrivere le sue iniziali accanto al nome della persona in formazione sul disco dell tachigrafo;
b.
utilizzare un proprio disco; oppure
c.
inserire la sua carta del conducente nella sede del tachigrafo digitale riservata per il secondo conducente.

4 Le corse di guida effettuate nell'ambito della formazione sono pure considerate periodo di guida per l'istruttore.

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 feb. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1089).

112 RS 741.51

Art. 20 Conducenti a titolo accessorio

1 I conducenti la cui attività professionale sottostà soltanto parzialmente alla presen­te ordinanza (conducenti a titolo accessorio) non hanno il diritto, nella loro attività professionale complessiva, di superare i limiti fissati nella presente ordinanza.

2 Il datore di lavoro che impiega conducenti a titolo accessorio deve accertarsi che il lavoratore non superi questi limiti.

3 Per i conducenti impiegati a titolo accessorio, che all'infuori di tale occupazione non esercitano altra attività lucrativa in qualità di lavoratore, quali contadini, stu­denti e casalinghe, l'autorità di esecuzione stabilisce un numero di ore come base di durata del lavoro, nella misura in cui ciò s'imponga a causa dell'occupazione nella loro professione principale.

Sezione 6: Disposizioni penali e perseguimento penale

Art. 21 Disposizioni penali

1 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida, delle pause, del riposo e del tempo di disponibilità (art. 5-11) è punito con la multa.113

2 È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 13-18), in particolare chi:114

a.
non tiene o non tiene correttamente i mezzi di controllo (art. 13), non se ne serve o non se ne serve correttamente, non li usa o li danneggia;
b.
fornisce dati personali falsi o incompleti all'autorità competente per il rilascio delle carte per il tachigrafo (art. 13a-13d);
c.115
non mantiene in funzione il tachigrafo, lo adopera scorrettamente, ne falsi­fica le registrazioni o non provvede a farlo riparare per tempo;
d.
fa iscrizioni non veritiere o incomplete nei documenti di controllo o nei dati elettronici, ne rende difficoltosa la lettura, ne altera il contenuto o provoca una cancellazione parziale o totale dei dati;
e.
utilizza carte difettose, contraffatte o non valide o non usa nessuna carta per il tachigrafo digitale;
f.
mette a disposizione di terzi la sua carta per il tachigrafo oppure ne utilizza una di cui non è il titolare;
g.116
...
h.
manipola l'intero sistema del tachigrafo digitale in modo tale che i dati da esso forniti sono errati.117

3 Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare secondo le disposizioni speciali (art. 19 e 20) è punito con la multa.118

4 Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena inflitta al conducente. Il giudice può attenuare la pena per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustificano.

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2191).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335).

116 Abrogata dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2191).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2191).

Art. 22 Perseguimento penale

1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Oltre al Cantone nel quale è stata com­messa l'infrazione è competente anche il Cantone che l'accerta.

2 Il perseguimento penale deve essere portato a conoscenza dell'autorità di esecu­zione del Cantone nel quale il veicolo è immatricolato.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 23119 Compiti dei Cantoni

1 I Cantoni applicano la presente ordinanza e designano le autorità competenti per l'esecuzione nonché gli uffici competenti per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte di controllo.120

2 Il controllo dei periodi di riposo e di lavoro sulla strada e nelle aziende è retto dall'ordinanza del 28 marzo 2007121 sul controllo della circolazione stradale.122

3 ...123

4 Le autorità d'esecuzione approntano un elenco delle aziende aventi la sede sociale o una succursale nel Cantone. Esse tengono un elenco dei libretti di lavoro rilasciati a ciascuna azienda.

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

121 RS 741.013

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2191).

123 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2191).

Art. 24 Compiti della Confederazione

1 Il DATEC124 può emanare istruzioni generali per l'esecuzione della presente ordi­nanza.

2 Nel caso particolare, l'Ufficio federale delle strade125 può autorizzare, per motivi impellenti, deroghe a singo­le disposizioni.

3 L'Ufficio federale delle strade, in conformità con le prescrizioni internazionali, fissa la forma e l'aspetto delle carte per il tachigrafo e li pubblica.126

4 L'Amministrazione federale delle dogane è competente per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte per le officine.127

5 L'Ufficio federale delle strade è competente per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte del conducente e dell'azienda.128

124 Nuova espr. giusta l'art. 1 n. 21 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796).

125 Nuova espr. giusta l'art. 1 n. 21 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796).

126 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

127 Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

128 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

Sezione 8: Disposizioni transitorie129

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

Art. 25130

Le carte di controllo rilasciate prima del 15 marzo 2019 conservano la validità di 5 anni.

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335).

Sezione 9: Entrata in vigore

Art. 29

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.