01.07.2022 - * / In vigore
01.01.2022 - 30.06.2022
02.12.2019 - 31.12.2021
26.11.2018 - 01.12.2019
07.09.2015 - 25.11.2018
01.07.2009 - 06.09.2015
01.01.2008 - 30.06.2009
01.08.2007 - 31.12.2007
01.07.2004 - 31.07.2007
01.12.2003 - 30.06.2004
01.01.2002 - 30.11.2003
01.01.2000 - 31.12.2001
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1

Decreto federale
sui servizi del Parlamento
del 7 ottobre 1988 (Stato 15 febbraio 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8novies della legge sui rapporti fra i Consigli1 (LRC);
esaminata un'iniziativa parlamentare;
visto il rapporto degli Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 15 luglio 1988 2;
visto il parere del Consiglio federale del 19 settembre 19883, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Organizzazione

1

I servizi del Parlamento comprendono, oltre alla Direzione: a.

la Segreteria centrale; abis.4 il Segretariato di lingua italiana; b.5 le segreterie delle commissioni e delle delegazioni; c.

...6

cbis.7 il Servizio di traduzione; d.

il Centro di documentazione; e.

i Servizi centrali; f.8

l'organo parlamentare di controllo dell'amministrazione.

2

La Segreteria delle Commissioni delle finanze è aggregata ai servizi del Parlamento nei limiti dell'articolo 18 della legge federale del 28 giugno 19679 sul controllo federale delle finanze.

RU 1989 334

1

RS 171.11

2

FF 1988 III 49 3

Non pubblicato nel FF.

4

Introdotta dal n. I del DF del 18 dic. 1992 (RU 1993 3).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 284
277; FF 1999 4178 4961).

6

Abrogata dal n. I dell'O dell'8 ott. 1999 (RU 2000 284; FF 1999 4178 4961).

7

Introdotta dal n. I del DF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1995 4880 4881;
FF 1991 III 493).

8

Introdotta dal n. I del DF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU 1991 482, 1990
1530; FF 1990 I 773 798).

9

RS 614.0

171.115

Autorità federali

2

171.115

3

I servizi del Parlamento sono diretti dal segretario generale dell'Assemblea federale. Questi presiede la Direzione, cui appartengono inoltre due segretari generali
aggiunti.

4

I servizi del Parlamento sottostanno alla vigilanza della Delegazione amministrativa.10

5

Nell'ambito delle loro funzioni, il segretario generale e i segretari dei due Consigli sottostanno ai rispettivi presidenti; i segretari delle commissioni e delle delegazioni
alle commissioni e alle delegazioni per cui operano.11 6

...12


Art. 2

Collaborazione dei servizi del Parlamento con il resto
dell'amministrazione e con terzi13 1

I servizi del Parlamento hanno relazioni dirette con i servizi dell'Amministrazione federale; all'occorrenza, ne informano previamente il dipartimento competente.

2

Se il loro mandato lo esige, i servizi del Parlamento possono chiedere informazioni tecniche e giuridiche ai dipartimenti e ai loro servizi. Dipartimenti e servizi sono tenuti a soddisfare tali richieste. Il Consiglio federale può, in tal ambito, liberare i funzionari dall'obbligo di serbare il segreto d'ufficio e il segreto militare.

3

L'amministrazione consegna ai servizi del Parlamento, in quanto ne sia autorizzata dal Consiglio federale, gli atti necessari all'adempimento dei loro compiti.

4

Rimane salvo l'articolo 47quater della legge sui rapporti fra i Consigli.14 5 Nella misura in cui non sono in grado di adempiere essi stessi le mansioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività parlamentare, i servizi del Parlamento fanno capo, su mandato dell'Assemblea federale o dei suoi organi, ai servizi
dell'amministrazione federale.15 6 I servizi del Parlamento possono concludere contratti inerenti allo svolgimento di
tali mansioni.16

10

Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1995
4880 4881; FF 1991 III 493).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 284
277; FF 1999 4178 4961).

12

Abrogata dal n. I dell'O dell'8 ott. 1999 (RU 2000 284; FF 1999 4178 4961).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 284
277; FF 1999 4178 4961).

14

RS 171.11. Ora: salvo gli art. 47 quater e 47sexies.

15

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 284 277;
FF 1999 4178 4961).

16

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 284 277;
FF 1999 4178 4961).

Servizi del Parlamento 3

171.115


Art. 3


17

Nomina dei funzionari 1 La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale dell'Assemblea federale. La nomina deve essere validata dall'Assemblea federale (Camere riunite).

2 La Delegazione amministrativa nomina il segretario del Consiglio degli Stati, i segretari generali aggiunti, il segretario delle Commissioni della gestione e il segretario
delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze. La nomina di
quest'ultimo dev'essere validata dalla Delegazione delle finanze.

3 Il segretario generale nomina il personale rimanente.

4 Prima della nomina del segretario di un Consiglio è sentito l'Ufficio del Consiglio
interessato; prima della nomina del segretario di una commissione o di una delegazione sono sentiti i presidenti delle commissioni o delegazioni permanenti interessate.


Art. 4

Obbligo del segreto

1

I funzionari dei servizi del Parlamento sono tenuti a serbare il segreto verso chiunque circa comunicazioni confidenziali di presidenti dei Consigli, commissioni, presidenti commissionali, gruppi parlamentari e singoli deputati. I mandati loro conferiti
sono confidenziali se il mandante non dispone altrimenti. Per altro, vigono i disposti
sul segreto d'ufficio.

2

I processi verbali delle commissioni sono confidenziali. Sono notificati ai commissari, al presidente della commissione parallela dell'altro Consiglio, al segretario generale, al capo del Centro di documentazione nonché ai dipartimenti interessati. I
terzi che hanno partecipato alle sedute ricevono l'estratto dei loro interventi.

3

I processi verbali delle deliberazioni concernenti atti normativi possono essere consultati liberamente dai deputati e dai segretari dei gruppi parlamentari; dopo la votazione finale, se del caso dopo la scadenza del termine di referendum o dopo la votazione popolare, sono disponibili per ricerche scientifiche e per l'applicazione del
diritto.

4

Per altro, fermi restando gli obblighi di serbare il segreto, il presidente di una commissione può consentire a qualsiasi deputato e, qualora gravi motivi non vi si oppongano, a terzi di consultare i processi verbali della sua commissione. Se del caso,
sente dapprima il dipartimento interessato.

5

Se il presidente della commissione non fa più parte del Consiglio, la decisione circa la consultazione di vecchi processi verbali spetta al presidente in carica o, se la
commissione è stata sciolta, al segretario generale il quale, nel dubbio, si attiene alle
istruzioni della Commissione amministrativa. Se la commissione è stata sciolta, decide il segretario generale, il quale, nel dubbio, si attiene alle istruzioni del delegato.18 17

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 284 277;
FF 1999 4178 4961).

18

Nuovo testo della frase giusta il n. I del DF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU
1995 4880 4881; FF 1991 III 493).

Autorità federali

4

171.115

6

Le disposizioni sull'uso dei processi verbali si applicano per analogia ai documenti delle commissioni.


Art. 5

Registri

Gli affari trattati dall'Assemblea federale, dalle commissioni e dalle sezioni commissionali sono registrati secondo principi uniformi.


Art. 6

Documentazione. Principi 1

Per la raccolta di documentazione, le segreterie delle commissioni e delle delegazioni e il Centro di documentazione si attengono ai principi seguenti: 19

a.

badano alla massima oggettività; b.

eseguono i singoli mandati in modo confidenziale e trasmettono i documenti
a terzi soltanto col consenso del mandante.

2

I Servizi delle commissioni e il Centro di documentazione assistono i deputati nella preparazione degli interventi personali e assumono mandati che servono all'adempimento
di compiti parlamentari.

3

Nel dubbio circa l'eseguibilità del mandato, la decisione spetta al delegato.20 4

Tutte le biblioteche e uffici di documentazione dell'Amministrazione federale sono tenuti, per quanto loro possibile, a coadiuvare i servizi del Parlamento con informazioni e prestiti.

Sezione 2: Delegazione amministrativa21

Art. 7


22

Compiti e competenze della Delegazione amministrativa 1 La Delegazione amministrativa esercita la direzione suprema degli affari amministrativi dell'Assemblea federale. Vigila sulla gestione e sull'amministrazione finanziaria dei servizi del Parlamento.

2 La Delegazione amministrativa è in particolare competente per: a.

l'elaborazione dei progetti di preventivo e di consuntivo dell'Assemblea federale; b.

la nomina del personale dei servizi del Parlamento conformemente all'articolo 3; 19

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 284 277;
FF 1999 4178 4961).

20

Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1995
4880 4881; FF 1991 III 493).

21

Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1995
4880 4881; FF 1991 III 493).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 284
277; FF 1999 4178 4961).

Servizi del Parlamento 5

171.115

c.

l'esercizio della polizia nei locali dell'Assemblea federale e dei servizi del
Parlamento, nella misura in cui tale compito non spetti ai presidenti dei Consigli; d.

tutti gli altri affari amministrativi dell'Assemblea federale e dei servizi del
Parlamento che non sono riservati o delegati ad altri organi dell'Assemblea
federale o al segretario generale. Le ordinanze amministrative applicabili
all'Amministrazione generale della Confederazione si applicano nella misura
in cui la Delegazione amministrativa non disponga altrimenti.


Art. 8

Delegato della Delegazione amministrativa23 1

La Delegazione amministrativa designa come delegato un proprio membro, per un biennio, con i compiti seguenti:24 a.25 rappresentanza della Delegazione amministrativa nei confronti dei servizi del Parlamento;

b.

esame e sorveglianza della gestione e delle finanze dei servizi del Parlamento; c.26 attuazione delle direttive e delle decisioni della Delegazione; d.

relazione circa il rispetto delle finalità e del preventivo dei servizi del Parlamento e presentazione di proposte in merito.

2

In questioni urgenti in materia di personale, il delegato può, dopo aver consultato il presidente, esercitare le attribuzioni spettanti alla Delegazione amministrativa.27 3

Il delegato è, a turno, un membro del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati.

Sezione 3: Servizi del Parlamento

Art. 9

Direzione

1

La Direzione consta del segretario generale dell'Assemblea federale, in qualità di presidente, e di due segretari generali aggiunti. Essa dirige i servizi del Parlamento e
ne coordina le attività.

2

In particolare, la Direzione è incaricata di: 23

Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1995
4880 4881; FF 1991 III 493).

24

Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1995
4880 4881; FF 1991 III 493).

25

Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1995
4880 4881; FF 1991 III 493).

26

Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1995
4880 4881; FF 1991 III 493).

27

Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1995
4880 4881; FF 1991 III 493).

Autorità federali

6

171.115

a.

tenersi a disposizione dei deputati, nell'adempimento dei loro compiti parlamentari, per mandati e informazioni; b.28 assistere i presidenti, gli Uffici dei due Consigli e dell'Assemblea federale plenaria e la Delegazione amministrativa, nonché sbrigare i loro lavori di segretariato e gestire la Segreteria dei due Consigli; c.

preparare le sessioni; d.29 elaborare il piano finanziario, il preventivo e il consuntivo a destinazione della Delegazione amministrativa; e.30 presentare un rapporto di gestione al delegato e alla Delegazione amministrativa;

f.

preparare le nomine dei funzionari e altre decisioni inerenti allo statuto del
personale, istruire e sorvegliare il personale; g.

provvedere all'esecuzione efficace dei compiti amministrativi e all'impiego
razionale del personale e del materiale; h.

assicurare il funzionamento dei Servizi centrali e la gestione di una raccolta
di dati sugli affari parlamentari; i.

curare le relazioni con il pubblico, con i mezzi di comunicazione sociale e
con i parlamenti esteri.


Art. 10

Segreteria centrale

1

La Segreteria centrale svolge i compiti seguenti: a.

prepara le sessioni approntando i documenti per le deliberazioni e elabora le
proposte e gli interventi presentati; b.

organizza i locali di seduta e di lavoro per le commissioni, i gruppi parlamentari e i singoli deputati; c.

provvede alla trasmissione degli atti tra l'Assemblea federale e l'Amministrazione federale; d.

organizza il servizio degli uscieri; e.

registra gli affari parlamentari; f.

poligrafa e invia documenti alle commissioni e ai singoli deputati; g.

prepara le pubblicazioni dei servizi del Parlamento; h.

dà informazioni a servizi ufficiali e al pubblico circa gli affari parlamentari.

2

La Segreteria centrale sbriga inoltre tutti i compiti amministrativi non assegnati a un altro servizio.

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 284
277; FF 1999 4178 4961).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 284
277; FF 1999 4178 4961).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 284
277; FF 1999 4178 4961).

Servizi del Parlamento 7

171.115

a31 Segretariato di lingua italiana 1 Il Segretariato di lingua italiana appronta documenti concernenti tutti gli ambiti
speciali, provvede alle pubblicazioni e sbriga i lavori di segretariato.

2 Il volume delle pubblicazioni in lingua italiana è stabilito dalla Delegazione amministrativa, dopo aver sentito i membri di lingua italiana dell'Assemblea federale.


Art. 11


32

Segreteria delle Commissioni e delle delegazioni 1 Le segreterie delle commissioni e delle delegazioni coadiuvano le medesime, in
particolare i loro presidenti, nell'espletamento dei compiti ad esse assegnati.

2 Sono in particolare incaricate di: a.

pianificare le attività delle commissioni e delle delegazioni; b.

provvedere alla documentazione e alla verbalizzazione, preparare e organizzare le sedute e procedere all'archiviazione degli atti; c.

provvedere all'esecuzione delle decisioni, in particolare alla loro trasmissione ai Consigli e al Consiglio federale; d.

elaborare progetti per i rapporti delle commissioni e delle delegazioni e assistere le medesime per quanto concerne l'informazione del pubblico sulla loro
attività;

e.

tenersi a disposizione dei membri dei Consigli, in particolare dei presidenti e
dei membri delle rispettive commissioni o delegazioni, per consigliarli in
questioni procedurali e fornire loro informazioni tecniche e giuridiche nel
settore di competenza della loro commissione o delegazione; f.

su mandato delle commissioni e delegazioni, mantenere relazioni con il Consiglio federale, l'amministrazione federale e le altre autorità e procedere ai
chiarimenti necessari; g.

promuovere il coordinamento tra le attività delle loro commissioni o delegazioni e quelle di altri organi dell'Assemblea federale.

3 Se necessario, le segreterie, d'intesa con i presidenti delle commissioni o delle delegazioni e il dipartimento interessato, possono far capo al servizio materialmente
competente dell'amministrazione federale.

4 La Segreteria delle Commissioni della gestione riceve le richieste in materia di vigilanza e prepara le decisioni delle commissioni.

31

Introdotta dal n. I del DF del 18 dic. 1992 (RU 1993 3).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 284
277; FF 1999 4178 4961).

Autorità federali

8

171.115


Art. 12


33


a34 Servizio di traduzione Il Servizio di traduzione esegue i lavori di traduzione affidatigli dai Consigli, dalle
commissioni, dai loro presidenti e dai servizi del Parlamento.


Art. 13

Centro di documentazione 1

Il Centro di documentazione è in particolare incaricato di: a.

tenersi a disposizione dei deputati, dei gruppi parlamentari, degli altri servizi
del Parlamento e di terzi autorizzati, per informazioni, nonché raccolta e
analisi di documenti;

b.

archiviare, amministrare e classificare gli atti dell'Assemblea federale e degli
organi parlamentari, nonché altri documenti, segnatamente dell'Amministrazione federale; c.

allestire un indice delle materie e delle deliberazioni, nonché una banca dati
integrale con tutti i testi, la documentazione e i processi verbali; d.

vagliare i documenti secondo criteri scientifici e mettere a disposizione dei
deputati i risultati ottenuti; e.35 coadiuvare le segreterie delle commissioni e delle delegazioni nella ricerca di documenti;

f.

curare i collegamenti con altri servizi di documentazione e d'informazione in
Svizzera e all'estero.

2

Un servizio subordinato al Centro di documentazione pubblica il Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale. Collabora parimenti con le segreterie delle commissioni e delle delegazioni per la redazione dei processi verbali nelle sedute commissionali.36


Art. 14

Servizi centrali

1

Il Servizi centrali sono diretti da un membro della Direzione.

2

Sono responsabili per il settore del personale e la contabilità, per le questioni di sicurezza, per la logistica e per l'impiego dell'informatica.

3

Assicurano l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo degli impianti di elaborazione dei dati (hardware e software). Provvedono al collegamento con altri sistemi di
informazione e documentazione, segnatamente quelli della Cancelleria federale.
Mettono a disposizione dei deputati che lo desiderano un posto di lavoro dotato di 33

Abrogato dal n. I dell'O dell'8 ott. 1999 (RU 2000 284; FF 1999 4178 4961).

34

Introdotto dal n. I del DF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1995 4880 4881;
FF 1991 III 493).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 284
277; FF 1999 4178 4961).

36

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
2000 284 277; FF 1999 4178 4961).

Servizi del Parlamento 9

171.115

un calcolatore personale, con possibilità di accesso a banche dati interne ed esterne.
Vigilano sul diritto d'accesso e sulla protezione dei dati.

4

La Direzione può affidare loro altri compiti.

a37 Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione 1

L'organo parlamentare di controllo dell'amministrazione assiste le Commissioni della gestione nell'esercizio dell'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione.

2

Su mandato delle Commissioni della gestione esegue in particolare i compiti seguenti:

a.

segnalare alle Commissioni della gestione i campi e i temi per cui sembri opportuno un chiarimento; b.

controllare i compiti dell'amministrazione, il loro adempimento e gli effetti
che ne conseguono;

c.

prestare assistenza tecnica alle Commissioni della gestione nella preparazione ed esecuzione di ispezioni; d.

verificare come nell'amministrazione sia dato seguito alle raccomandazioni
delle Commissioni della gestione; e.

elaborare, indipendentemente dall'amministrazione, criteri e metodi specifici
per il controllo della medesima; f.

informare periodicamente la segreteria sul decorso delle sue inchieste.

Sezione 4:38 Rapporti di servizio del personale
b Rapporto con gli altri atti normativi applicabili al personale
della Confederazione

1 Il personale dei servizi del Parlamento soggiace all'ordinamento dei funzionari, del
30 giugno 192739. Salvo che il presente decreto preveda altrimenti, si applicano anche le disposizioni emanate in esecuzione di tale legge.

2 Per le decisioni di prima istanza in materia di rapporti di servizio sono competenti: a.

la Delegazione amministrativa, nella misura in cui essa o la Conferenza di
coordinamento siano l'autorità di nomina e l'ordinamento dei funzionari
conferisca tale competenza all'autorità di nomina; b.

il segretario generale, in tutti gli altri casi.

3 L'autorità disciplinare di prima istanza è: 37

Introdotto dal n. I del DF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU 1991 482, 1990
1530; FF 1990 I 773 798).

38

Introdotta dal n. I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 284 277;
FF 1999 4178 4961).

39

RS 172.221.10

Autorità federali

10

171.115

a.

la Delegazione amministrativa, per i funzionari che ha essa stessa nominato e
per il segretario generale dell'Assemblea federale; b.

il segretario generale, in tutti gli altri casi.

c Condizioni di nomina e di promozione Le disposizioni concernenti le condizioni di nomina e di promozione applicabili
all'Amministrazione generale della Confederazione si applicano per analogia al personale dei servizi del Parlamento. Gli organi competenti per l'Amministrazione generale della Confederazione possono essere consultati per la valutazione delle funzioni. Le commissioni peritali incaricate di valutare le funzioni nell'Amministrazione generale della Confederazione sono competenti anche per i servizi del
Parlamento.

d Durata del lavoro

Il segretario generale può adeguare le disposizioni sulla durata del lavoro applicabili
all'Amministrazione generale della Confederazione alle esigenze connesse con lo
svolgimento dell'attività parlamentare. La durata del lavoro calcolata sull'arco dell'anno corrisponde tuttavia a quella prevista per l'Amministrazione generale della
Confederazione.

e Rifusione di spese, indennità, premi, ricompense Il segretario generale esercita, nel rispetto del principio della parità di trattamento a
pari condizioni, le competenze regolamentari delegate ai dipartimenti o a servizi subordinati dalle disposizioni emanate in esecuzione dell'articolo 44 dell'ordinamento
dei funzionari, del 30 giugno 192740.

f Uniforme

Il segretario generale regola la fornitura e l'uso dell'uniforme.

Sezione 5:41 Disposizioni finali

Art. 15

Diritto previgente: abrogazione Il decreto federale del 9 marzo 197242 sui servizi del Parlamento è abrogato.

40

RS 172.221.10 41

Originaria sezione 4 42

[RU 1972 629]

Servizi del Parlamento 11

171.115


Art. 16

Referendum e entrata in vigore 1

Il presente decreto, di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum in virtù dell'articolo 8bis della legge sui rapporti fra i Consigli43.

2

Esso entra in vigore simultaneamente alla modificazione della legge sui rapporti fra i Consigli, del 7 ottobre 1988 44.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 198945 43

RS 171.11

44

RU 1989 257

45

RU 1989 257

Autorità federali

12

171.115