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831.425

Ordinanza
sul libero passaggio nella previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(Ordinanza sul libero passaggio, OLP)

del 3 ottobre 1994 (Stato 1° ottobre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio (LFLP);
visto l'articolo 124a capoverso 3 del Codice civile (CC)2;
visto l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 19083 sul contratto d'assicurazione (LCA),4

ordina:

1 RS 831.42

2 RS 210

3 RS 221.229.1

4 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Sezione 1: Caso di libero passaggio

Art. 1 Obblighi d'informazione

1 I datori di lavoro devono comunicare senza indugio all'istituto di previdenza l'in­dirizzo o, se questo non è noto, il numero AVS degli assicurati il cui rapporto di la­voro è stato sciolto o il cui grado d'occupazione è stato ridotto. Essi sono tenuti ad indicare se lo scioglimento del rapporto di lavoro o la modificazione del grado d'oc­cupazione sono conseguenti a ragioni di salute.

2 Prima dell'uscita dall'istituto di previdenza, gli assicurati devono indicare a quale nuovo istituto di previdenza o a quale istituto di libero passaggio deve essere tra­sferita la prestazione d'uscita.

3 I datori di lavoro devono annunciare all'istituto di previdenza gli assicurati che contraggono matrimonio o un'unione domestica registrata.5

5 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

Art. 26 Determinazione e comunicazione della prestazione d'uscita

1 Per gli assicurati che compiono il 50° anno di età o contraggono matrimonio o un'unione domestica registrata, l'istituto di previdenza o di libero passaggio determina la prestazione d'uscita acquisita fino a quel momento.

2 Per gli assicurati che si sono sposati prima del 1° gennaio 1995, esso determina la prima prestazione d'uscita comunicata conformemente all'articolo 24 LFLP o divenuta esigibile a partire dal 1° gennaio 1995 e la data della comunicazione o dell'esigibilità.

3 Al momento del trasferimento della prestazione d'uscita a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, il precedente istituto comunica a quello nuovo i dati di cui ai capoversi 1 e 2. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comunicarglieli.

6 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Art. 3 Trasmissione di dati medici

I dati medici possono essere trasmessi solo dal servizio medico di fiducia dell'isti­tuto di previdenza finora competente al servizio del nuovo istituto di previdenza. A tale scopo è richiesto il consenso dell'assicurato.

Art. 4 Restituzione della prestazione d'uscita

Se il nuovo istituto di previdenza deve restituire al precedente istituto prestazioni d'uscita secondo l'articolo 3 capoverso 2 LFLP, le eventuali riduzioni delle presta­zioni a causa di sovraindennizzo possono non essere tenute in considerazione nel calcolo del valore attuale. Il valore attuale si calcola sulla base dei dati attuariali dell'istituto di previdenza soggetto a prestazione.

Art. 5 Calcolo della prestazione d'uscita

L'istituto di previdenza deve stabilire nel suo regolamento se calcola la prestazione d'uscita secondo l'articolo 15 LFLP (primato dei contributi) o l'articolo 16 LFLP (primato delle prestazioni).

Art. 6 Calcolo dell'importo minimo

1 I contributi e le prestazioni d'entrata degli assicurati fungono da base per il calcolo dell'importo minimo giusta l'articolo 17 LFLP. Se in un dato lasso di tempo sono stati pagati solo contributi di rischio, questi non entrano in linea di conto.

2 Il tasso d'interesse giusta l'articolo 17 capoversi 1 e 4 LFLP equivale al tasso d'interesse minimo stabilito nella legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Sempre che il regolamento lo preveda, finché la copertura è insufficiente il tasso d'interesse può essere ridotto al massimo:

a.
nel caso dei fondi di risparmio: al tasso d'interesse applicato all'avere a risparmio;
b.
nel caso degli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi e degli istituti di previdenza gestiti secondo il primato delle prestazioni: ad un tasso inferiore di 0.5 punti percentuali rispetto al tasso d'interesse minimo stabilito nella LPP.8

3 Le quote delle prestazioni d'entrata apportate, impiegate per finanziamenti di cui all'articolo 17 capoverso 2 lettere a-c LFLP, non devono essere considerate nel cal­colo della prestazione minima.

4 I contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS possono essere dedotti giusta l'articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP, se tali rendite iniziano a decorrere il più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'ordinaria età AVS. Se sufficienti motivi lo giustificano, questo termine può essere prolungato al mas­simo a dieci anni.

5 L'aumento di cui all'articolo 17 capoverso 1 LFLP raggiunge il 4 per cento nel 21° anno di età ed in seguito aumenta annualmente del 4 per cento.

7 RS 831.40

8 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

Art. 6a9 Ammissione alle prestazioni regolamentari

L'articolo 60a dell'ordinanza del 18 aprile 198410 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) è applicabile alla limitazione dell'ac­quisto delle prestazioni regolamentari complete (art. 9 cpv. 2 LFLP).

9 Introdotto dal n. II dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3086).

10 RS 831.441.1

Art. 711 Tasso d'interesse di mora

Il tasso d'interesse di mora equivale al tasso d'interesse minimo stabilito nella LPP, aumentato dell'uno per cento. L'articolo 65d capoverso 4 LPP12 non è applicabile.

11 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

12 RS 831.40

Art. 813 Tasso d'interesse tecnico

Il tasso d'interesse tecnico è fissato in un intervallo tra l'1,0 e il 3,5 per cento.

13 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

Art. 8a14 Tasso d'interesse in caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio o a scioglimento dell'unione domestica registrata15

1 In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo l'articolo 22 LFLP, il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai ver­samenti unici dovuti all'atto del divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l'articolo 12 OPP 216. L'articolo 65d capo­ver­so 4 LPP17 non è applicabile.18

1bis Il capoverso 1 si applica per analogia in caso di spartizione della prestazione di uscita in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata conformemente all'articolo 22d LFLP.19

2 Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1985, si applica il tasso del 4 per cento.

14 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3604).

15 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

16 RS 831.441.1

17 RS 831.40

18 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

19 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

Art. 920

20 Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

Sezione 2: Mantenimento della previdenza

Art. 10 Forme

1 La previdenza è mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio.

2 Per polizze di libero passaggio si intendono le assicurazioni di capitale o di ren­dite, comprese eventuali assicurazioni complementari per morte o invalidità, desti­nate esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulate:

a.
presso un istituto assicurativo sottoposto a vigilanza assicurativa ordinaria o presso un gruppo formato da istituti di questo genere; o
b.
presso un istituto assicurativo di diritto pubblico giusta l'articolo 67 capo­verso 1 LPP21.

3 Per conti di libero passaggio si intendono i contratti speciali destinati esclusiva­mente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulati con una fondazione che adem­pie le condizioni stabilite dall'articolo 1922. Questi contratti possono essere completati con un'assicurazione invalidità o morte.

21 RS 831.40

22 Ora: art. 19 e 19a

Art. 11 Riserve per ragioni di salute

Gli articoli 14 LFLP e 331c del Codice delle obbligazioni (CO)23 sono applicabili per analogia alle polizze di libero passaggio e alle assicurazioni complementari giu­sta l'articolo 10 capoverso 3 secondo periodo.

23 RS 220

Art. 1224 Trasferimento

1 La prestazione d'uscita può essere trasferita dall'istituto di previdenza finora com­petente al massimo a due istituti di libero passaggio.

2 Gli assicurati possono cambiare in ogni momento l'istituto di libero passaggio o la forma di mantenimento della previdenza.

24 Nuovo testo gisuta il n. II dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3086).

Art. 13 Entità e tipo di prestazioni

1 L'entità delle prestazioni di vecchiaia, morte e invalidità risulta dal contratto o dal regolamento.

2 Le prestazioni sono versate conformemente al contratto o al regolamento in forma di rendita o di liquidazione in capitale. Per prestazioni si intendono pure il paga­mento in contanti (art. 5 LFLP) e il prelievo anticipato (art. 30c LPP25 e art. 331e CO26).

3 Le rendite per superstiti e d'invalidità devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi in conformità con l'articolo 36 capoverso 1 LPP nei limiti della previdenza minima legale. Quest'ultima è calcolata in base all'avere di vecchiaia acquisito giu­sta la LPP in caso di libero passaggio.

4 Per la polizza di libero passaggio, l'ammontare del capitale di previdenza equivale alla riserva matematica.27

5 Per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro, l'ammontare del capitale di previdenza equivale alla prestazione d'uscita apportata, unitamente agli interessi; per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli) equivale al valore corrente dell'investimento. Se convenuto per scritto, possono essere dedotte le spese amministrative e le spese per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 10 capoverso 3 secondo periodo.28

25 RS 831.40

26 RS 220

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).

Art. 15 Beneficiari

1 Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:

a.
in caso di sopravvivenza, gli assicurati;
b.29
in caso di decesso, nel seguente ordine:
1.30
i superstiti ai sensi degli articoli 19, 19a e 20 LPP31;
2.
le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
3.
i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'artico­lo 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle;
4.
gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.

2 Gli assicurati possono specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari e includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche quelle del numero 2.32

29 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

30 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

31 RS 831.40

32 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

Art. 15a33 Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'assicurato

1 Nel proprio regolamento l'istituto di libero passaggio può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell'assicurato.

2 La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell'ordine previsto nell'articolo 15.

33 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

Art. 1634 Pagamento delle prestazioni di vecchiaia

1 Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate il più presto cinque anni prima e il più tardi cinque anni dopo il raggiun­gi­mento dell'età dell'AVS secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP35.

2 Se gli assicurati percepiscono una rendita completa d'invalidità dell'assicurazione federale invalidità e il rischio d'invalidità non è coperto a titolo complementare secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 secondo periodo, la prestazione di vecchiaia è versata anticipatamente su domanda dell'assicurato.

3 Se l'assicurato è coniugato o vive in unione domestica registrata, il versamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se l'assicurato non può procurarsi il consenso o quest'ultimo gli è negato, egli può rivolgersi al giudice civile.36

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3450).

35 RS 831.40

36 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Art. 1737 Cessione, costituzione in pegno

Il capitale di previdenza o il diritto alle prestazioni non ancora esigibili non può essere ceduto né costituito in pegno. Sono fatti salvi gli articoli 22 e 22d LFLP, l'articoli 30b LPP38 e l'articolo 331d CO39.

37 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

38 RS 831.40

39 RS 220

Art. 18 Finanziamento

1 Le prestazioni sono finanziate mediante la prestazione d'uscita apportata.

2 Le spese di copertura supplementare dei rischi morte e invalidità possono essere prelevate dal capitale di previdenza o finanziate con premi supplementari.

Art. 1940 Norme in materia di investimenti

1 I fondi dei conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro devono essere investiti come depositi a risparmio presso una banca sottoposta alla vigilanza della Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). L'ammontare del capitale di previdenza deve sempre rispettare le norme di cui all'articolo 13 capo­verso 5.

2 I fondi investiti da una fondazione di libero passaggio a nome proprio presso una banca sono considerati, ai sensi della legge dell'8 novembre 193441 sulle banche, come depositi a risparmio di ogni singolo assicurato.

3 Per l'investimento dei fondi nel settore del libero passaggio, l'istituto collettore è soggetto alle norme in materia di investimenti di cui all'articolo 71 LPP42 e agli articoli 49-58 OPP 243. L'istituto deve in particolare assicurarsi che il patrimonio sia impiegato conformemente agli scopi previsti e che la sicurezza delle prestazioni sia sufficientemente garantita.

4 L'autorità preposta alla vigilanza sull'istituto collettore può in particolare ordinare l'esecuzione di perizie e simulazioni di crisi (stress test). Se la sicurezza delle prestazioni risulta essere non sufficientemente garantita, prende misure appropriate; può anche esigere modifiche all'investimento del patrimonio.

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).

41 RS 952.0

42 RS 831.40

43 RS 831.441.1

Art. 19a44 Norme in materia di investimenti per il risparmio in titoli

1 I rischi legati al risparmio in titoli devono sempre essere segnalati esplicitamente all'assicurato.

2 Per l'investimento del patrimonio sono applicabili per analogia gli articoli 49-58 OPP 245. Per la valutazione della capacità di rischio e della diversificazione in diverse categorie di investimenti si può tenere conto dell'ammontare del capitale di previdenza su conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro.

3 I titoli devono essere depositati presso banche o società di intermediazione mobiliare soggette alla vigilanza della FINMA. Le società di intermediazione mobiliare devono disporre di un'autorizzazione della FINMA alla custodia in deposito. Sono ammessi i seguenti investimenti:46

a.
obbligazioni con garanzia diretta o indiretta della Confederazione o dei Cantoni, lettere di pegno svizzere, obbligazioni di cassa e depositi a termine di banche soggette alla vigilanza della FINMA; i crediti devono essere in franchi svizzeri; si può rinunciare ad applicare le limitazioni per i singoli debi­tori;
b.
investimenti collettivi di capitale soggetti alla vigilanza della FINMA, distribuiti con la sua autorizzazione o emessi da fondazioni d'investimento svizzere;
c.47
investimenti nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale concluso dalla fondazione di libero passaggio con banche, società di intermediazione mobiliare, direzioni dei fondi o gestori di patrimoni collettivi secondo l'articolo 24 della legge del 15 giugno 201848 sugli istituti finanziari soggetti alla vigilanza della FINMA; la determinazione, l'acquisto e la vendita delle quote di questo tipo di investimenti, gli interessi degli assicurati che vi partecipano e la copertura dei diritti di partecipazione devono essere costantemente chiaramente garantiti; il contratto di gestione patrimoniale deve prevedere esplicitamente il rispetto per analogia degli articoli 49-58 OPP 2.

44 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).

45 RS 831.441.1

46 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 6 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

47 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 6 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

48 RS 954.1

Sezione 2a:49 Ufficio centrale del 2° pilastro

49 Introdotta dal n. I dell'O del 19 apr. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1773).

Art. 19abis 50 Registro delle persone iscritte con averi di previdenza51

1 L'Ufficio centrale del 2° pilastro tiene un registro centrale (registro) nel quale sono iscritte le persone con averi di previdenza, annunciate conformemente all'arti­colo 24a LFLP.52

2 Il Fondo di garanzia è responsabile della gestione e dell'amministrazione del regi­stro. Provvede segnatamente all'osservanza delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati e alla sicurezza dei dati.

3 Nel registro sono iscritti i seguenti dati:

a.
cognome e nome, data di nascita e numero AVS degli assicurati, nonché
b.
il nome degli istituti di previdenza o degli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio per gli assicurati interessati.

4 Nel registro è menzionato se l'istituto di previdenza o di libero passaggio sia ancora in grado o meno di stabilire un contatto con la persona annunciata.53

50 Originario art. 19a.

51 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

52 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

53 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Art. 19b Consultazione del registro

Il registro può essere consultato:

a.
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
b.
dalle autorità cantonali di sorveglianza;
c.54
dalla Commissione di alta vigilanza.

54 Introdotta dall'all. n. 2 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 19c55 Averi di previdenza dimenticati e averi di previdenza di persone irreperibili

1 Sono considerati averi di previdenza da annunciare quali averi dimenticati conformemente all'articolo 24d capoverso 2 LFLP gli averi di persone che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP56 e non hanno ancora fatto valere il loro diritto al pagamento delle prestazioni di vecchiaia.

2 Sono considerati averi di previdenza di persone irreperibili gli averi di persone con cui l'istituto di previdenza o di libero passaggio non è più in grado di stabilire un contatto.

3 Quando effettuano l'annuncio di cui all'articolo 24a LFLP, gli istituti di previdenza o di libero passaggio comunicano all'Ufficio centrale del 2° pilastro per quali persone fra quelle annunciate essi gestiscono un avere di previdenza di persone irreperibili.

55 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

56 RS 831.40

Art. 19d57 Rilascio di informazioni a assicurati e beneficiari

1 L'Ufficio centrale del 2° pilastro comunica alle persone assicurate che ne fanno richiesta quali istituti hanno annunciato di gestire nel dicembre dell'anno precedente un avere di previdenza a loro nome.

2 Lo stesso obbligo di informazione esiste nei confronti del giudice in una procedura di divorzio in corso e dei beneficiari dopo il decesso dell'assicurato.

57 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Art. 19e Rapporti

Nel suo rapporto annuale il Fondo di garanzia riferisce in merito all'attività dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, segnatamente in merito alle richieste ricevute e al numero dei casi trattati o liquidati.

Art. 19f Finanziamento

1 Il Fondo di garanzia copre i costi dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, da contabilizzare separatamente nel rendiconto annuale, con i mezzi di cui all'articolo 12a dell'ordinanza del 22 giugno 199858 sul Fondo di garanzia LPP.59

2 Il Fondo di garanzia può riscuotere dagli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio, alla fine di ogni anno civile, un contributo destinato a coprire le spese risultanti dai casi trasmessi.

58 RS 831.432.1

59 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Sezione 2b:60 Divorzio e scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

60 Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).


Art. 19g Calcolo della prestazione d'uscita in caso di raggiungimento dell'età di pensionamento durante la procedura di divorzio

(art. 22a cpv. 4 LFLP)

1 Se durante la procedura di divorzio si verifica per il coniuge debitore il caso di previdenza vecchiaia, l'istituto di previdenza può ridurre la parte della prestazione d'uscita da trasferire secondo l'articolo 123 CC e la rendita di vecchiaia. La riduzione corrisponde al massimo all'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.

2 Se il coniuge debitore percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge l'età di pensionamento stabilita dal regolamento durante la procedura di divorzio, l'istituto di previdenza può ridurre la prestazione d'uscita di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC e la rendita. La riduzione corrisponde al massimo all'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.

Art. 19h Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia

(art. 124a cpv. 3 n. 1 CC)

1 L'istituto di previdenza del coniuge debitore converte la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia applicando la formula indicata nell'allegato. L'UFAS mette a disposizione gratuitamente un programma di conversione elettronico61.

2 Il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

61 Il programma di conversione elettronico è disponibile a partire dal 1° gennaio 2017 all'indirizzo www.ufas.admin.ch/olp19h-conversione.

Art. 19i Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia

(art. 124a cpv. 3 n. 2 CC)

Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l'avere di previdenza disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione d'uscita.

Art. 19j Modalità del trasferimento di una parte di rendita assegnata a un istituto di previdenza o di libero passaggio

(art. 22c cpv. 3 LFLP)

1 L'istituto di previdenza del coniuge debitore trasferisce la rendita vitalizia di cui all'articolo 124a capoverso 2 CC all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L'importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta per un anno civile e va versato annualmente entro il 15 dicembre dell'anno in questione.

2 Se nell'anno in questione nasce il diritto a un pagamento per vecchiaia o invalidità (art. 22e LFLP) o il coniuge creditore decede, l'importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta dall'inizio dell'anno fino a quel momento.

3 Il coniuge creditore informa il suo istituto di previdenza o di libero passaggio del suo diritto a una rendita vitalizia e gli comunica il nome dell'istituto di previdenza del coniuge debitore. Se cambia istituto di previdenza o di libero passaggio, ne informa l'istituto di previdenza del coniuge debitore entro il 15 novembre dell'anno in questione.

4 Se il nome dell'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore non è comunicato all'istituto di previdenza del coniuge debitore, quest'ultimo istituto versa l'importo all'istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per il trasferimento. Esso effettua annualmente i trasferimenti successivi all'istituto collettore finché non riceve l'informazione ai sensi del capoverso 3.

5 L'istituto di previdenza del coniuge debitore deve sull'importo del trasferimento annuale un interesse, che corrisponde alla metà del saggio d'interesse stabilito dal regolamento per l'anno in questione.

Art. 19k Informazioni

(art. 24 cpv. 4 LFLP)

In caso di divorzio, oltre ai dati di cui all'articolo 24 capoverso 3 LFLP, l'istituto di previdenza o di libero passaggio comunica all'assicurato o al giudice, su richiesta, anche le informazioni seguenti:

a.
se e in che misura la prestazione di libero passaggio sia stata prelevata anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni;
b.
l'importo della prestazione d'uscita al momento di un eventuale prelievo anticipato;
c.
se e in che misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza sia stata costituita in pegno;
d.
l'importo presumibile della rendita di vecchiaia;
e.
se siano state versate liquidazioni in capitale;
f.
l'importo della rendita d'invalidità o di vecchiaia;
g.
se e in che misura una rendita d'invalidità sia ridotta, se sia ridotta a causa del concorso con rendite d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare e, in tal caso, se verrebbe ridotta anche in assenza del diritto a rendite per i figli;
h.
l'importo della prestazione d'uscita che spetterebbe al beneficiario di una rendita d'invalidità in caso di soppressione della rendita d'invalidità;
i.
la riduzione della rendita d'invalidità secondo l'articolo 24 capoverso 5 LPP62;
j.
altre informazioni necessarie per l'esecuzione del conguaglio della previdenza professionale.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 2063

63 Abrogato dal n. IV 48 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 2366

66 Abrogato dal n. IV 48 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 23a67

67 Introdotto dal n. I dell'O del 19 apr. 1999 (RU 1999 1773). Abrogato dal n. IV 48 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 200868

68 RU 2008 4651. Abrogata dal n. I dell'O del 17 set. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).

Disposizione finale della modifica del 17 settembre 201069

L'investimento dei fondi delle fondazioni di libero passaggio dev'essere adeguato entro il 1° gennaio 2012 alle disposizioni delle modifiche del 19 settembre 200870 e del 17 settembre 2010.

Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 201671

Nell'anno 2017 gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio devono adempiere il loro obbligo d'annuncio di cui all'articolo 24a LFLP entro il 31 marzo.

Disposizione transitoria della modifica del 26 agosto 202072

72 RU 2020 3755

Per la conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia secondo l'arti­colo 19h, il tasso d'interesse tecnico applicabile è del 2 per cento fino al 31 dicem­bre 2020.

Allegato73

73 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2347). Aggiornato dal n. I 1 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

(art. 19h)

Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia

1. La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia applicando la formula seguente:

rendita vitalizia = parte di rendita

2. Ove:

designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età);

designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge creditore (in funzione del suo sesso e della sua età);

designa l'aspettativa del coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età) a una rendita vedovile vitalizia pagabile in rate mensili, calcolata secondo il metodo collettivo;

il rapporto tra l'importo della rendita vedovile stabilita dal regolamento e quello della rendita corrente del coniuge debitore.

3. I valori attuali e le aspettative sono calcolati utilizzando le basi tecniche LPP pertinenti al momento determinante per il calcolo. Sono impiegate le tavole generazionali non consolidate applicabili nell'anno civile del calcolo e la media ponderata dei tassi d'interesse tecnici medi figuranti nell'ultimo rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza pubblicato dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale74.

74 Consultabile (in tedesco e in francese) all'indirizzo seguente: www.oak-bv.admin.ch> Temi > Rilevamento situazione finanziaria.